Sent n. 96612012
REPUBBLICA ITALIANA 1\1 NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Salvatore NOTTOLA
Presidenle
Pina Maria Adriana LA CAVA
Consigliere relatore
Ctiara BERSANI
Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64951 del registro di Segretaria. instaurato dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio con atto di citazione emesso nei confronti dei sig.ri: 1) BRIGLIA. Fabio, nato a Roma il13 novembre 1956, rappresentato e difeso dall'avv. GiovarYi Malinconico, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza, n. 53 (Studio Pemazza);
2) CANNALIRE Cosimo. nato a Francavilla Fontana il 18 aprile 1947. rappresentato e dilBso dall·aw. Giuseppe Lecca ed eletli""menta domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pansino a Roma, in via Paolo Emilio, n. 57; 3) CORSI Loreto, nato a Supino il2 dicembre 1952, rappresentato e difeso dagli aW.ti Angelo Bucci e Anna Maria linti, eletli""menle domiciliato presso
lo studio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romai, n. 23; 4) DELLA PERUTA Giovanni, nato a Capua (CE) il 27 maggio 1949, rappresentato e difeso dagli aW.ti Angelo Bucci e Anna Maria linti, eletlivamenle domiciliato presso lo sb.Jdio del primo difensore a Roma, in 'Vi8 Romeo Romai, n. 23; 5) DEPLANO Emaruele, nato a Roma il16 agosto 1946, rappresentato e difeso dagli aW.ti Stefano Vinti e Pierfrancesco Palatucci, con studio in Roma,
via Emilia, n. 88, presso cui è elettivamente domiciliato; 6) DI CARLO Bruno, nato a Roma il 16 gennaio 1948, rappresentato e difeso dall'aw. Cannine Fierimonte ed elettivamente domicilialo presso lo sb.Jdio del medesimo a Roma, in via Nizza, n.59; 7) DUBIOSO Antonio, nato a Napoli il18 aprile 1946, residente a Ciampino, rappresentato e difeso dall'aw. Stefano Nappa, con stu::tio in Ciampino, via Montegrappa, n. 68 e già elettivamente domiciliato, in sede cautelare, presso lo studio dell'aw. Salucci Francesca a Roma in via Otranto 12; 8) FILIPPI Pie~uigi, nato a Casaprota (RI) il2 maggio 1953, residenle in Casaprota, alla via rv novembre 17; 9) GAETA Leone Antonio, nato a Foggia il10 giugno 1969, residenta in Albano Laziale, già eletli""menta domiciliato per la fase caulelare e in ogni stato e grado del presente giudizio, presso lo studio del difensore, aw. Stefano Scocchera a Roma, in viale Giulio Cesare, n. 78; 10) GEMELLI Fabrizio, nato a Roma il14 marzo 1964, rappresentato e difeso dall'aw. Giovami Malinconico, presso il quale è elettivamente domicilialo in Roma, via Nizza, n. 53 (Studio Pemazza); 11) GRASSELLI Marco, nato a Milano il14 ottobre 1965, residenle ad Albano Laziale, via Donizetli, 66; 12) LAURIIIA Giovanni, nato ad Albano Laziale 1'1 aprile 1950, rappresentato e dilBso dagli aW.ti Ca1erina Brambilla e S1efano Palmieri, eletlivamenta domiciliato presso lo sb.Jdio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n.3; 13) LIGIS Giuseppe, nato a Gergei (Nu) il 22 mal2D 1951, rappresentato e difeso dagli aW.ti Catarina Brambilla e SleIBno Palmieri, eletlivamenle domiciliato presso lo sb.Jdio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n.3; 14) MANCO Antorio, nato a Rullano (LE) il 28 agosto 1948, rappresentato e difeso dagli aW.ti Catarina Brambilla e StalBno Palmieri, eletli""menle domiciliato presso lo sb.Jdio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n.3; 15) MELONE Pasquale, nato a Castal di Sasso (CE) il 27 maggio 1954, rappresentato e difeso dagli aW.ti Angelo Bucci e Anna Maria linti, elettivamente domicilialo presso lo stu::tio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romei, n. 23; 16) MONTI Massimiliano, nato a Roma il 15 ag08lo 1961, rappresentato e difeso dagli aW.ti Caterina Brambilla e Stefano Palmieri, elettivamente domiciliato presso lo sb.Jdio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n.3;
17) MONTI MalJ'izio, nato a Roma il 25 agosto 1953, rappresentato e difeso dagli aw.ti Caterina Brambilla e Stefano Palmieri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n. 3; 18) NICOSIA VNCI Enm, nalo a Roma il15 maggio 1954, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti AIlIelo Bucci e Anna Maria TInti, elettivamente domicilialo
presso lo studio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romei, n. 23; 19) PATAMIA Massimo, nalo a Roma 1'11 agos1D 1967, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti Alberto Galati e Daniela Buollliomo ed elettivamenle
domiciliato presso lo studio dei medesimi a Roma, in via t1nocenzo Xlo, n. 8; 20) RICCIUTI Claudio, nalo a Roma il 20 gennaio 1963, rappresentelo e difeso dall'aw. Barbara Fulgenzi ed elettivamenle domicilialo presso lo studio
del medesimo a Roma, viale Vaticano, n.46; 21) ROTUNNO Giuseppe, nalo a Cerinola (CE) il3 giugno 1957, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti AIlIelo Bucci e Anna Maria TInti, elettivamenle
domiciliato presso lo studio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romei, n. 23; 22) SElZU Roberto, nalo a Seravezza (LU) il 17 aprile 1959, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti AIlIeio Bucci e Anna Maria TInti, elettivamenle
domiciliato presso lo studio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romei, n. 23; 23) VINCI Ennio, nalo ad Alatri il2 gennaio 1955, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti AIlIelo Bucci e Anna Maria TInti, elettivamente domicilialo presso lo
studio del primo difensore a Roma, in via Romeo Romei, n.23; 24) MASTRONARDI Giovanni, nato a Roma 1'8 luglio 1951, residente in Roma, alla via Galeazzo Alessi, n. 172, già elettivamente domiciliato per la fase cautelare e in ogni stato e grado del presente giudizio, presso lo studio del difensore, aw. Francesco Silwsbi, a Roma, in via Gregorio VII, n. 474; 25) CAROSI Riccardo, nalo a Velletri il 22 settembre 1968, residenle in Velletri, già elettivamenle domicilialo per la fase cautelare e in ogni stalo e grado
del presente giudizio presso lo studio del difensore, aw. Cario De Marco, a Roma, via Gesmundo Gioacchino, n. 4 (studio Fionnonti); 26) DI BARI An1Dnio, nalo a Roma il 14 settembre 1956, residenle in SanfOreste, via Danle 31, rappresenlalD e difeso dall'aw. Cannine Fierimonle e
già elettivamente domiciliato, in sede cautelare, presso lo studio del medesimo a Roma, via Nizza, n.59; 27) GALLIZZI Agostino, nalo a Ferolelo della Chiesa (RC) il 26 gennaio 1952, rappresentalo e difeso dagli aW.ti Giampiero Michielan e Alessandro
Fusillo ed elettivamente domiciliato, presso lo studio del primo difensore a Roma, in piazza I5bia, n. 2; 28) MAGNI Daniela, nata a Roma il 22 giugno 1959, rappresentata e difesa dagli aW.ti Giampiero Michielan e Alessandro Fusillo ed elettivamente
domiciliata, presso lo studio del primo difensore a Roma, in piazza Isbia, n. 2; 29) COFANO Cannelo, nalo a San Cesario di Lecce il 13 novembre 1952, rappresentelo e difeso dagli aW.ti Stefano Sassano e Alberto Cuccuru, con
studio a Glidonia, in via Angelo Tondi, n. 9, presso il quale è elettivamente domiciliato; 30) GROTTANELLI AugusID, nalo a Onano (Vl) il 16 maggio 1950, rappresentalo e difeso dagli aW.ti Caterina Brambilla e Stefano Palmieri,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n. 3; 31) PICCIRLLO Daniele, nalo ad Albano Laziale il 12 aprile 1975, rappresentalo e difeso dagli aW.ti Nicola Neri e Giovanri Neri ed elettivamenle
domiciliato presso lo studio dei medesimi a Roma, in via Quinto Aurelio Simmaco, n. 7; 32) QUATTRINI Paolo, nalo a Roma il25 settembre 1953, rappresenlalD e difeso dagli aW.ti Catarina Brambilla e Stefano Palmieri, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quesfultimo a Roma, via Orazio, n.3; 33) SCANO Pieralllelo, nalo a Villamar (CA) il6 ottobre 1957, rappresenlalD e difeso dall'aw. An1Dnio Pileggi ed elettivamente domicilialo presso lo
studio del medesimo a Roma in via T. Monticelli, n.12; 34) ZAMPARNI Maurizio, nalo a Genzano il18 marzo 1968, residenle in Ariccia, via Borgo San Rocco, n. 128; 35) CENNACCHI Rodollo, nalo a Roma il4 settembre 1958, residente a Ladispoli, via dei Campi Fioriti, n. 20, già elettivamente domicilialo, per la fase
cautelare e in ogni stato e grado del presente giudizio, presso lo studio dei difensori, aw.ti Alessandro lerardi e Daniela Vanni, a Roma, in via Giovanni Nicotara, n. 29;
visti l'atto di citazione, depositato in data 7 luglio 2006 e l'istanza di prosecuzione del giudizio presentata il12 marzo 201 O; uditi, nella pubblica udienza del 21 ottobre 2010, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Nicoletta Esposito, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Bruno Tridico e i difensori di seguito indicati: l'aw. Giuseppe Lecce per il convenuto Cannalire Cosimo;
l'aw. Toni De Simane, su delega dell'aw. Giovanni Malinconico, per i convenuti Briglia Fabio e Gemelli Fabrizio; l'aw. Vincenzo Colantonio, su delega dell'aw. Stefaoo Nappa, per il convenuto Dubioso Antonio; l'aw. Massimiliaoo Carbone, su delega dell'aw. Angelo Bucci, per i convenuti Corsi Lore1D, Della Peruta Giovanni, Melone Pasquale, Nicosia Vinci Enzo, Rotunoo Giuseppe, Setzu Roberto e Vinci Ernio; l'aw. Dario Capotorto, su delega degli aw.ti Pierfrancesco Pala:b.Jcci e Stefaoo Vinti, per il convenuto Deplaoo Eman..aele; l'aw. Giovami Neri per il converulo Piccirillo Daniele; l'aw. Alessandro Fusillo, per i convenuti Magni Daniela, e Gallizzi Agostioo; l'aw. Daniela Buongiomo per il converulo Patamia Massimo; l'aw. Barbara Fulgenzi per il convenuto Ricciuti Claudio; l'aw. Stefaoo Palmieri per i convenuti Grotlanelli Augusto, Laurina Giovanni, Legis Giuseppe, Monti Massimiliaoo, Monti Maurizio, Manco Antonio e Quatbini Paolo; l'aw. Stefaoo Palozza, su delega dagli aw.ti Stefaoo Sassaoo e Alberto Cuccuru, per il convenuto Cofano Carmelo; l'aw. Carmine Fierimonte per i convenuti Di Carto Bruno e Di Bari Antonio; esaminati gli atti e i documenti di causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO Con l'atto di citazione all'esame la Procura regionale ha. citato n. 35 dipendenti ENAV, indicati e generalizzati in epigrafe, per rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, del damo erariale, ammontante a complessivi euro 2.319.269,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sofferto dallo stesso ENAV a seguito di erogazioni di somme quali anticipazioni di missioni mai effettuate dai suddetti e relative agli anni 2004 e il 2005 e, per quanto riguarda i convenuti Gallizzi e Magni, per alcune missioni relative a12001. La chiamata in giudizio dei suddetti dipendenti delrEnav, con firlzioni di conb"ollori di volo, si fonda sul fatto che essi avrebbero consapevolmente percepito le anticipazioni per missioni oon spettanti e, per quanto riguarda i convenuti Gallizzi Agostino e Magni Daniela, soprattutto per aver questi ultimi, in quanto addetti all'Ufficio Missioni, svollo, rispettivamente, il ruolo centrale di organizzatoreJideatore e di coadiutore di un sistema di liquidazione delle anticipazioni di cui trattasi appositamente organizzato per percepire una consistente quota del corrispettivo delle indebite missioni. Per tutti si chiede la condanna al risarcimento del danno causa1D all'ENAV per l'ammontare di cui in citazione da addebitare ai conven..d:i nella mislJ"8 espressamente indicata per ciascuno. Nella prospettazione attorea il suddetto complessivo danno risulta modificato in diminuzione (segnatamente
inferiore di euro 1.200.000) rispetto all'importo oggetto del relaU\IO invi10 a dedune. In proposi1o nello stesso atto si dà conte22a del fatto che la differenza
è oggetto di altro procedimento proposto dalla Procura atbice a carico anche di altri soggetti, destinatari parimenti agli attuali convenuti dell'invito a dedune. La P.R rappresenta che la vicenda era stata oggetto di notizie di stampa che riferivano di un procedimento penale su una ipotesi di truffa relativa a tali anticipi erogati a fronte di missioni mai effettuate ed emersa in sede di verifica aziendale essendo stati confrontati i dati dei pagamenti per missioni, effettuati ai dipendenti mediante bonifico bancario sui loro C/C, con i dati circa le presenze in servizio del personale: la mancata effettuazione delle missioni sarebbe dOClfrlentata da attestazioni dell'ENAV fatte sulla base di obiettiw registraziori informatiche versate in atti e relative a ciascun periodo e a ciascun convenuto. Deve ricordarsi che contestualmente all'invito a dedurre la P.R. ha. proposto ricorso per sequestro conservativo ante causam, autorizza1D con
decre10 del Presideme della Se.zione Lazio del 22 febbraio 2006 e convalida1o dal Giudice designa10 con ordinanza n. 39512006 del 14 giugno 2006. E', altresl, intervenuta l'ordinanza n. 57212006 che ha. respinto il reclamo proposto dai convenuti Gallizzi Agostino e Magni Dariela, nonché altre ordinanza di questa Sezione che hanno disposto, su apposite istanze di molti convenuti, la parziale modifica del relativo sequestro a loro carico. Dalla citazione e dagli atti wrsati emerge che L'ENAV ha trasmesso le risutanze degli accertamenti sugli importi riferiti a ciasCU'l converuto e relativi ad anticipi di missioni per gli anni 2004 e 2005 erogati con bonifico bancario (riassunti nel prospetto in segui1D inserito), nonché le risultanze sull'esito definitivo degli accertamenti relativi agli ex dipendenti Gallizzi e Magni, per missioni proprie relative all'alTlO 2001, secondo cui essi hanno indebitamente percepi1D, allo stesso titolo, rispettivamente: il Gallizzi, lire 7.683.000 (pari a euro 3.968,00, per la missione di Brescia di 30 gg. a
decorrere daI31.12.2001}e la Magri lire 8.210.000 {pari a euro 4.240,00 perla missione di Brescia di 30 gg. a decorrere daI1.11.2001}. h particolare con nota in da'la 20 marzo 2006 il Presidente dell'ENAV ha trasmesso l'esito dei nuovi accertamenti svolti dalla Funzione Audit, precisando che, rispetto alla. iniziale segnalazione, si differiscono soltanto per un dato non corretto (quello relativo al signor Cannalire Cosimo che risulta aver percepito 24.947,50 euro, anzichè 40.084,88 euro) del quale, comlllque, si è terlllo conto rella citazione all'esame. A lal proposito nell'atto inlrodutlillO si fa riferimento ai prospetti contenenti gli accer1amenti eseguiti, sia per l'anno 2005 {allegati A.1 e A.2} che perii 2004 {allegati B.1 e B2} e che contengono: -il riepilogo per oominativo delle somme indebi1amente percepite dagli indagati; -le schede l'UTIerate, per singolo dipendente indagato, degli anticipi di missione percepiti per missioni mai effettuate. Dei dati trasmessi facevano parte anche gli esiti degli accertamenti relativi agli anni 2002 e 2003 (che sono oggetto di altro giudizio della odierna lratlazione iscritto al n. 653051R). Nel segnalare, poi, che l'ENAV ha trasmesso l'esito dei l'IJOvi accertamenti alla ProCU'a della Replbblica ed al Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, oltre alla comunicazione che tutti i dipendenti coil'M)lti nella vicenda sono stati licenziati dall'Amministrazione, si rappresenta che di tale
l'U)\IO
accertamento si è tenuto conto ai fini della quantificazione del dalTlO come calcolato nel presente procedimento,
irdividuando la sussistenza di una maggiore responsabilità di due dipendenti dell'ufficio missioni nell'organizzazione della truffa, come chiaramente emergerebbe dall'intenogatorio del sig. Giuseppe SiMo dinanzi al Pubblico Ministero penale. hfatti, nell'atto si dà contezza del meccanismo adottato a proposito delle missioni inesistenti poste in pagamento, facendo, tra l'aHro, riferimento
alla ricostruzione che è stato possibile operare con le dichiarazioni degli ex dipendenti SiMo Giuseppe e Lombardi Stefano, rese al P.M. penale, e con quelle rese nelle audizioni di fronte alla stessa P.R atbice: in sostanza degli importi accreditati sui cc dei percettori degli anticipi di missione, circa 1'80% veniva dagli stessi corrisposta in contanti al Gallizzi e, in minor misura, alla Magni (così come accadeva per gli ami precedenti). Per cui si prospetta che la somma addebitabile ai sirgoli percettori va determinata in via equitativa, calcolardo che la maggior parte dei dipendenti che beneficiavano dei falsi anticipi di missione non ricewvano, con ragionevole certezza, la somma al 20%, ipotizzata, bensì la inferiore misura pari al 18 % dell'accredito. Tranne alCU'li per i quali l'addebito è stato prospettato nella misura del 20 % del bonifico perct-é dipendenti facenti capo al SiMo (Deplano, Di Cario, Dubioso, Filippi, Patamia, Maslronardi, Cofano e Di Bari), oltre al Lallina, apparendo improbabile che quesfultimo (che -secondo le dichiarazioni rese dal Lombardi all'interrogatorio penale- dopo il pensionamento del Silvio sllOlse in sostanza la slessa attività di ricerca di dipendenti disponibili alraccredito) applicasse a se stesso alcuna riduzione sull'importo da trattenere. Nell'atto di citazione sono espressamente indicate, nel dettaglio, le quote di danno che, nella prospettazione attorea, sono da addebitare ai convenuti quali destinatari dei bonifici pergli anni 2004 e 2005, secondo il calcolo, effettuato per ciascun anno di riferimento e per ciascun convenuto, dei relativi accrediti,le cui cifre espresse in euro sono specificamente riportate nel prospetto che segue: Anno 2005
Anno 2004
lOTALE
,.,
1)
Briglia Fabio
73.509,30
62.050,75
135.560,05
24.,
2)
C8nnallre Cosimo
10.531,00
24.947,50
35.478,50
6.3i
3)
Corsi Loreto
70.348,25
56.435,00
126.783,25
22.i
4)
Della Peruta Gimenni
68.718,25
55.590,00
124.308,25
22.:
5)
Deplano Emanuele
34.430,25
22.200,00
56.630,25
6)
Di Carlo Bruno
23.570,00
22.225,00
45.795,00
7)
Dubioso Antonio
27.190,80
10.525,00
37.715,80
6)
Flllppl PIer1ulgl
29.410,50
22.200,00
51.610,50
9)
Gaeta Leona Antonio
74.402,80
62.400,00
136.802,80
24.1
10)
Gemelli Fabrizio
68.332,80
57.440,00
125.m,8O
22.1
11)
Grasselli Marco
70.964,30
33.661,25
104.625,55
18.1
12)
Laurlna GI0\8nnl
65.451,00
61.620,50
127.071,50
13)
Ligis Giuseppe
76.366,00
61.749,25
138.115,25
14)
Manco Antonio
56.289,18
57.987,50
114.276,68
15)
Melone Pasquale
70.610,25
60.941,50
131.551,75
24.1
23.1
16)
Monti M88similianc
69.644,55
60.110,00
129.754,55
23.
17)
Monti Maurizio
70.172,80
55.970,00
126.142,60
22.
16)
Nicosia Vinci Enzo
75.091,15
55.437,50
130.528,65
23.·
19)
Patamia Massimo
39.311,05
22.200,00
61.511,05
2/)
Ricciuti Claudio
15.080,00
61.840,25
76.920,25
13.i
21)
Rotunno Giuseppe
69.531,25
60.055.00
129.586,25
23.
22)
Setzu Roberto
75.587,00
58.775,50
134.362,50
24.
23)
Vinci Ennio
70.596,35
50.246,25
120.842,60
21.'
24)
Maslrcnardi GiO\Bnni
15.900,00
25)
Cerosi Riccardo
44.137,00
44.137,00
26)
Di Bari Antonio
17.725,00
17.725,00
27)
Cofano carmelo
35.760,25
6.120,00
41.880,25
28)
Grottanelli Augusto
73.557,93
50.090,25
123.648,18
.22.:
29)
Piccirillo Daniele
77.309,60
55.340,25
132.649,85
23.i
30)
Quattrini Paolo
85.543,28
85.543,28
15.:
31)
Scano Pierallleio
86.222,55
86.222,55
15.'
32)
Zamparini Maurizio
44.659,35
44.659,35
8.0:
33)
Cerln8Cchi Rodolfo
67.918,25
67.918,25
12.:
TOTALI
1.792.010,04
1.270.020,25
Magni Daniela
Anno 2001
4.240,00
Galllzzi Agostino
Anno 2001
3.968,00
34) 35)
15.900,00
3.062.030,29
7.9
...
Detratto, pertanto, dal complessivo importo di cui in citazione di euro 2.319.269,14 (risultante, come dianzi precisato, dopo la riduzione di circa euro 1.200.000,00 dall'importo di eLi all'invilo a dedurre), l'importo di euro 560.182,23 (corrispondente alla somma dei lotali di euro 469.014,37 + euro 91.167,86 delle percenluali tratlerute da tutti i conver
prova e facendo riserva di ogni uteriore eccezione. 2) CANNALRE Cosimo con atto difensivo, redatto a cura dell'aw. Giuseppe Lecce e depositalo il 14 maggio 2007, ha dichiaralo di aver avuto notificata la citazione in data 14 aprile 2007. Con il suddetto atto difensi'v'O, in via preliminare, è stata eccepita l'incompetenza territoriale di questa Sezione in fa'v'Ore della Sezione Puglia, sulla base del criterio soggettivo atteso che il convenuto ha. prestato servizio a Grottaglie (TA), ex art. 1, c. 3, della legge n.19 del 1994 e successive modifiche e integrazioni. La competenza sarebbe sempre della Sez. Puglia anche se si 'v'Olesse, ex art. 2, lett. b della suddetta legge, avere riguardo al criterio dell'attività gesloria, atleso che, il saldo dell'indennità di trasferta, la eLi legittimità è posta in dubbio, era rimesso dalla sede centrale dell'ENAV solo dopo rinollro del relati,., foglio debitamente compilalo e sottoscritto dall'interessalo e dal Direttore dell'Uflicio di Grottaglie. Nel chiedere, comunque, la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. per pendenza del procedimento penale, si contraddice, nel merito, in
toto la pretesa attorea per infondatezza e mancanza di prova in quanto il convenuto non avrebbe mai falsificato o sottoscritto la moduistica per ottenere le inderrità di anticipo per le missioni oon effetbJate; del resto, vista la sede di lavoro, sarebbe stato piuttosto scomodo partecipare ad una truffa. cosi complessa. Si rappresenta iooltre che, ferma restando la estraneità ai fatti contestati, il convenuto si è dichiarato disponibile a rifondere la somma contestatagli di euro 6.386,13, qualora risultasse che trattasi di somme indebitamente fatte transitare su suo conto corrente. 3) DE PLANO Emanuele, con atto difensivo, redatto a
CU"a
degli aw.ti Stefano Vinti e Pierfrancesco Palatucci e depositato il21 dicembre 2007, ha
sosteruto di essere all'osCU"O della complessa operazione e di essere stato in sostanza raggirato dal Silvio al fine di ottenere 1I1 finanziamento ENAV; eccependo, quindi, che oon ricorre nel caso di specie l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grava, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. 4) DI CARLO Bruno, con atto difensivo, redatto a cura dell'aw. Carmine Fierimonte e depositato il 24 dicembre 2007, nel dichiarare di aver avuto notificato l'atto di citazione in data 22 marzo 2007, ha rappresentato, in pll1lo di fatto, di essere stato contattato dal Silvio, collega di wcchia data, che gli rappresentò di avere la necessità, per motivi personali, di far transitare alcuni importi sul conto corrente del convenuto. Pertanto, fidandosi, gli avrebbe dato le coordinate bancarie, rendendosi conto della complessa inqualificabile operazione sola in sede di procedimento disciplinare. Ha rappresentato, inoltre, di aver già dato ampia disponibilità al rimborso delle somme indicate dal P.M. alla cui domanda non intende opporsi e per le quali agirà in rivalsa a carico del Silvio e degli albi soggetti per le gravi sofferenze che la vicenda ha prodotto anche alla famiglia, per il coinvolgimento in un procedimento penale, il licenziamento subito eia perdita di stima dell'Amministrazione di appartenenza e dei colleghi. 5) GROTIANELLI Augusto, LAURINA Giownni, LIGIS Giuseppe, MONTI Maurizio, MONTI Massimiliano, MANCO Antonio, QUATTRIIII Paolo, con il relativo atto difensivo, redatto a cura degli aw.ti Caterina Brambilla e Stefano Palmieri e depositato all'udienza di merito del 14 gennaio 2008, hanno eccepito l'irritualità di alcune notifiche, effettuate in domicili errati, per la rimessione in tennini per la costituzione. Nel merito, hanno eccepito l'inesistenza del dama erariale e la non configurabilità in capo agli stessi della colpa grave, essendo stati in sos1anza raggirati dai promotori e organizzatori della truffa e in tal senso hama concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. 6) PATAMIA Massimo con atto difensivo, redatto a
CU"a
degli aw.ti Alberto Galati e Daniela Buongiorno e depositato il 20 dicembre 2007, ha eccepito la
estraneità al meccanismo truffaldino, richiamando quanto già rappresentato sul pLrio in sede cautelare, e ha dictiarato, comunque, la propria disponibilità alla restituzione delle somme in questione secondo le modalità che saranno indicate da questa Corte: a tal proposito ha cliesto che
",,~a
dichiara1a la cessazione della materia del contendere. 7) RK::Cun Claudio, con atto difensivo, redatto a cura del difensore aw. Barbara Fulgenzi e depositato il 20 maggio 2007 e con nota del 30 settembre depositata per rodiema trattazione, ha eccepito, sostanzialmente, la carenza probatoria della domanda attorea con particolare riferimento al carattere indebi10 delle percezioni e al fatto che la Procura atbice si sia limitata a descrivare i danni. Si sostiene, in sostanza, che il Ricciuti sarebbe 10talmente estraneo a qualsiasi grave negligenza dell'Ufficio missioni e si chiede che wllIa mandato esente da qualsiasi responsabilità anche in riferimento ai meriti e ai riconoscimenti di servizio dell'amministrazione per l'impegno dimostrato dalla stesso. 8) GALLIZZI Agostino e MAGNI Daniela, entrambi si sono costibJiti con atti difensivi redatti a cura dei difensori aw.ti Giampiero Michielan e Alessandro Fusillo e depositati il19 novembre 2007. Hanno, poi, prodotto una corposa e docunentata memoria difensiva in data 20 dicembre 2007 e, per l'odierna trattazione, altra memoria depositata in data 30 settembre 2010. Con i suddetti atti, con i quali si contesta inizialmente la mancata notifica dell'atto di citazione al convenuto Gallizzi e il fatto che gli allegati A e B oon risultano inseriti nel testo della citazione e che non sono stati notificati, si svolge, in pll1lo di fatto, una diffusa ricostruzione del rapporto di lavoro e delle mansioni dei convenuti di cui trattasi, del disordine organizzativo dell'ENAV e, in particolare, dei settori della gestione delle missioni.
n pll1lo
di diritto, i convenuti hama primariamente eccepi10 la carenza probatoria, contestando, in particolare, la valenza probatoria di tutta la
documentazione prodotta in fo1ocopia dalla Procura Regionale, disconoscendola ex artt. 2719 c.c. e 212 c.p.c. e chiedendo che la Corte ne ordini la produzione in giudizio in originale. Su punto si adduce, in particolare, l'irrilevanza delle fotocopie dei fogli di missione (essendo, tra l'altro, illeggibili le copie) e la mancanza di 1I1 inventario dei documenti, sostenendo che senza gli originali non sarebbe possibile affermare alcuna responsabilità e rappresentando che, del reso, anche in sede penale è stata disposta l'acquisizione dei fogli di missione arri 2002-2005 (con la nomina quale ·Custode della documentazione" del
responsabile del servizio audil dell'ENAV). Si eccepisce ancora in rito, oltre alla violazione del diritto di difesa e della convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo: -il difetto di legittimazione ad agire della. Procura regionale, pur alla presenza della intervenuta definizione in punto di giurisdizione. nratti, si sostiene che
la Procura non
poo in alcun modo essere rappresentante dell'ente pubblico privatizzato e non può fame valere i diritti in mancanza di
una specifica
disposizione di legge, come espressamente statuto dall'art 81 c.p.c., secondo cui "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui" (nel caso di specie il diritto dell'ENAV al risarcimento del danno nei confronti dei propri dipendenti); -la !'U1i1à dell'atta di citazione ex arl164 c.p.c. per mancanza della individuazione dell'oggetto della domanda, che è riferita agli allegati non rinvenibili della citazione. E' stata anche avanzata la richiesta di chiamata di un terzo in causa, sostenendo che ricorre, nel caso di specie, una ipotesi di litisconsortio necessario nei confronti innanzitulto del SiMo e del Lombardi, nonché dei dirigenti dei vari reparti che halTlO firmato per autorizzare i fogli di viaggio dei vari dipendenti (es. la sig.ra Chiusolo), come emergerebbe già dalle fotocopie in atti. Nel merito -affermando, tra l'altro, che i convenuti non avrebbero mai effettuato alcuna missione a Brescia- si contesta, in particolare, la addotta presenza in capo ad entrambi i convenuti dell'elemento soggettivo dell'imputazione, sia quanto al "dolo" che quanto alla "colpa graw", e, per la Magri, rillogicità della ripartizione del danno in parti uguali con il Gallizzi. Conclusivamente, è stata chiesta anche la acquisizione della prova per testi di cui si indicano i relativi capitoli, e, in ogni caso, il rigetto della domarda attorea. 9) SCANO Pierargelo con il relativo allo difensivo, redallo a cura dell'aw. Antonio Pileggi e depositato il 15 aprile 2008, ha sostenuto le propria estraneità alla condotta dolosa prospettata causativa di danno e la mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità, non risultando alCll18 firma dello stesso sui falsi fogli di missione. Si afferma, comlllQue, la piena disponibilità alla restituzione spontanea della somma addebitatagli. 10) COFANO Carmelo con allo difensivo, redallo a cura degli aW.ti Stefano Sassano e Alberto CUCClru e depositato il 24 dicembre 2007, ha affermato rassoluta estraneità del convenuto ai fatti contestati, rappresentardo in pll"llo di fatto, al pari di altri convenuti, di essere stato contattato dal collega Silvio Giuseppe che gli rappresentò di avere necessità per motivi personali di far transitare alCll'li importi sul conto corrente; per cui il convenuto, fidandosi, gli avrebbe dato le coordinate bancarie essendo all'oscuro della effettiva operazione che veniva invece compiuta. Ha eccepito, pertanto, la mancanza rei caso di specie dell'elemento soggettivo della colpa gra\18 del dolo e del nesso di causalilà, rappresentando in proposito di non avere l'abitudine di controllare i prospetti contabili dei periodici estratti-conto bancari che, perciò, rimarrebbero sempre sigillati: circostanza che emergerebbe dai verbali di udienza del procedimento perdente presso il giudice civile del Tribunale di Roma-8ez. Lavoro di cui si chiede l'acqLisizione. Concludendo, infine, per l'assoluzione da ogni responsabilità ha chiesto, subordinatamente, l'applicazione del potere riduttivo di questa Corte. 11) PICCIRLLO Daniele, con allo difensivo depositato alla udienza del 14 gennaio 2008, redallo a
C
degli aW.ti Nicola Neri e Giovam Neri, ha
eccepito la r>Jlilà elo l'irregolarilà della notifica dell'allo di citazione OnterverJJla in data 23 mal2D 2007) in quanto effettuata in violazione dell'art. 170 c.p.c. e, cioè, in capo al converuto direttamente e non già al procu-atore costituito in sede di procedimento cautelare di convalida del sequestro conservativo. Nel merito si chiede del tutto genericamente di respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. E' stata, poi, prodotta in data 1° ottobre 2010 altra comparsa di costituzione con la quale in via principale si chiede la revoca del provvedimento di sequestro del 22 febbraio 2006 e, in via subordinata, di limitare il sequestro al solo eventuale trattamento di fine rapporto, e la revoca per la restante
parte. 12- CORSI Loreto, DELLA PERUTA Giovami, MELONE Pasquale, NICOSIA VNCI EIl2D, ROlUNNO Giuseppe, SElZU Roberto, VINCI Ennio, già costi'bJitisi in sede cautelare, con procura ai difensori per ogni stato e grado del presente giudizio, si sono costituiti alla odierna trattazione con difesa resa oralmente dall'aw. Carbone presente per delega delraw. Bucci. Non risultano costituiti per la trattazione del presente giudizio e non hanno prod_ atti difensivi i coll\lenuti GRASSELLI Marco, FILPPI PieriLigi, ZAMPARINI Maurizio, GAETA Leone Antono, CAROSI Riccardo, CENNACCHI Rodollo e MASTRONARDI Giovami. Alla odierna pubblica udienza sia il P.R che i difensori interveruti per i rispettivi assistiti, diffusamente argomentando e integrando le eccezioni e
motivazioni già esposte negli atti depositati, hanno concluso secondo quanto chiesto con gli stessi atti. Giova, in particolare, evidenziare che: -l'aw. Fierimante, già costituito in atti per l'odierna trattazione in difesa di Di Cario Bruno, è intervenuto anche in difesa di Di Bari Antonio, per il quale risulta costituitosi in sede cautelare con procura per ogni stato e grado del presente giudizio. I legale, per entrambi i col1'v'8nuti, ha evidenziato la mancanza di dolo e colpa grave e ha ribadito la disponibilità alla restituzione delle rispettive somme addebitate; -l'aw. Palmieri ha swlto la difesa dei suoi assistiti (Grottanelli Augusto, Laurina Giovanni, Ligis Giuseppe, Monti Mallizio, Monti Massimiliano, Manco Antonio, Quatbini Paolo), senza riproporre l'irritualità di alcune notifiche per la indicazione di domicili errati e, nel merito, ha riproposto le argomentazioni di eli all'atto deposi1ato evidenziando la posizione marginale di tutti e il fatto che i sequestri operati coprono (trame che per Monti Massimiliano e Manco Antonio) ampiamente sia l'importo del presente giudizio che quello dell'altro analogo contenzioso in discussione in data odiema; -per il convenuto Dubioso Antonio, l'aw. Colantonio intervenuto per delega dell'aw. Nappi, il quale risuta costituitosi in sede cautelare con procura per ogni stato e grado del presente giudizio, ha svolto oralmente la. propria difesa e, associandosi preliminarmente alla richiesta di albi difensori di sospensione per pendenza del procedimento penale, ha comunque chiesto il rigetto della domanda attorea per mancanza di colpa grave, evidenziando inoltre che la somma richiesta è marginale e che, in caso di accertamento della responsabilità, il suo assistito è disponibile a rifondere la somma
conles1a18; -parimenti l'aw. Carbone, intervenuto per delega dell'aw. Bucci (per i convenuti Corsi Loreto, Della Peruta Giovami, Melone Pasquale, Vinci Nicosia Enzo, RobJnno Giuseppe, Setzu Roberto, Vinci Emio), ha svolto oralmente la propria difesa associandosi alla richiesta di sospensione e, in via subordina1a, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in relazione al fatto che quasi tutti i suddetti hanno restib.ito le somme richieste; -anche l'aw. Fulgenzi, intervenuto per Ricciuti Claudio, rimarcando la responsabilità. dell'ufficio missioni nella fattispecie all'esame, ha manifestato la disponibilità alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipo di missioni non effettuate. DIRITTO La fattispecie all'esame attiene ad una ipotesi di danno erariale conseguente al pagamento da parte dell'ENAV di anticipi di missione erogati e percepiti dagli odierni convenuti a fronte di missioni mai effettuate, del eli importo devono rispondere, secondo la domanda attorsa e nella misura indicata per ciascuno in narrativa, i convenuti medesimi. Ritenute da rigettare, per infondatezza, tutte le eccezioni e controdeduzioni proposte, come appresso si dirà, la pretesa attorea si appalesa fonda1a nei termini che seguono. 1- Preliminarmente, quanto al necessario accertamento sula regolarità della notifiche e della conseguente corretta ins1aurazione del giudizio e formazione del contraddittorio e anche per le specifiche eccezioni di alcuni convenuti avanzate per mancanza elo per tardività di notifiche dell'atto di citazione e del decreto di fissazione della odierna udienza, o per errato domicilio, occorre precisare quanto segue, con riferimento alle specifiche posizioni dei sottoelencati COI1'v'8M: -MASmONARDI Giovanni: alla odierna udienza il P.M. ha rappreoenlato che la da18 di notifica della ci18zione è il 29 mal20 2007 e che è 01818 effettua18 ai sensi dell'art 140 c.p.c.. La notifica con tale modalità è conforme a legge, perché effettuata presso la residenza del convenuto in Roma via G. Alessi scala 1 inl 10, ~ ...per non aver rinvenuto cio Ifndirizzo indicato né il destinatario né le persone indicate per legge", come si evince dall'amotazione dell'ufficiale giudiziario, con conseguente deposito nella casa comunale ed espletamento della procedura di comunicazione per raccomanda1a con avviso di ricevimento e restituzione per compiuta giacenza. Giova aggiungere che il rinvio della udienza di trattazione, già fissata per il 14 gennaio 2008 alla udienza del5 maggio successivo, risulta notificato direttamente al suddetto indirizzo del col1'v'8nuto "a mani della madf9" in data 14 febbraio 2008. Parimenti regolare, in quanto effettuata ai sensi del suddetto art. 140 c.p.c. per assenza del destinatario, si appalesa anche la notifica del decreto di fissazione della odierna udienza. Tale decreto, peraltro, risulta notificato anche presso lo sb.Jdio delraw. Francesco Silvasbi On Roma via Gregorio VII n. 474) con la cui difesa il Maslronardi si era costituito in sede cautelare ante causam; -NICOSIA. VINCI Enzo e ROlUNNO Giuseppe: in riferimento all'eccezione dell'aw. Massimiliano Carbone intervenuto in udienza per delega dell'aw. Angelo Bucci, si rileva che sia l'atto di citazione che il decreto della fissazione della odierna udienza risultano notificati regolarmente al domicilio eletto presso raw. Bucci, rispettivamente per entrambi i COI1'v'8M, in da'la 22 mal7D 2007 e in data 7 maggio 2010. Di tali notifiche, COml.l"'lqU8, il suddetto legale presente alla odierna udienza, nella quale ha svolto la propria difesa, ha dichiarato di prendere atto; -GALLIZZI Agostino: quanto alla espressa eccezione di mancata notifica dell'atto di citazione, basti rilevare che la rela.1a, apposta su relativo atto
dall'ufficiale giudiziario, attesta ravvenuta notifica, al -medesimo" convenuto destinatario dell'atto in questione, presso il domicilio in Albano Laziale via delle Viti, n. 4; -DUBIOSO Antonio: risulta che l'allo di citazione è slalo notificalo regolarmenla nelle mari del "medesimo· in dala 23 mal2D 2007. Quanto al decrelo di fissazione della odierna udienza, notificato in data 23 settembre 2010, l'intervento del difensore costituitosi alla stessa odierna udienza, nella quale ha svolto la difesa del suo assistito, sana ogni eventuale 1ardivita; -PCCIRLLO Daniele: devesi ritenere infonda1a l'eccezione di nullita elo di irregolarita della notifica dell'atto di citazione (intervenuta in data 23 marzo 2007), formulala sollo il profilo che della notifica sia slala effettuala in capo al convenuID direllamenla e non già presso il p"'.....lore costituilo in sede di procedimento cautelare di convalida del sequestro conservati'vU. Infatti, pur in presenza di procura del convenuto allegale per ogni stato e grado del giudizio, ma nella fase cautelare antecedente, nessuna violazione dell'arl.170 c.p.c. può configuarsi se l'atto di citazione è stato notificato diretlamente in capo al convel'lJlD, atteso che tale disposizione, che titola "Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento·, presuppone appll1lo che il giudizio sia stato introdotto, fase che nel giudizio di responsabilita amministrativa inizia con il deposito dell'atto di citazione nella segreteria della Sezione, e non può riguardare, né la fase preprocessuale dell'invito a dedurre, né tantomeno la fase cautelare del sequestro conservati'vU azionato, come nel caso di specie, ante causam. Del resto nessuna violazione del conb"addittorio e del diritto di difesa ricorre quanlo l'atto introdutti'vU del giudizio sia stato notificato diretlamente presso il domicilio del convenuto e sia andato a buon fine nei tempi di rito. In disparte la considerazione dell'effetto sanante della costituzione del difensore già alla udienza del 14 gennaio 2008 (che ha anche firmalo, per presa visione, sul foglio di rinvio dell'udienza al5 maggio 2008) e alla presenla udienza nella quale lo stesso difensore ha swlto la relativa difesa del suo assistito arche nel merito del giudizio, riportandosi ai motivi dell'atto di costituzione e insistendo per il rigetto della richiesta formulata dalla Procura atbice; -GROTTANELLI Auguslo, LAURINA Giovanni, LlGIS Giuseppe, MONTI Maurizio, MONTI Massimiliano, MANCO Antonio, QUATTRINI Paolo: per tutti lali convenuti, sia i rispettivi atti di citazione che i decreti di fissazione di udienza risultano regolarmente andati a buon fine rislAtando le relative relate di notifica e, perlanto, si appalesa supera1a l'iniziale eccezione per irritualita di alcune notifiche e la richiesta di rimessione in termini per la costituzione, peraHro, anche con riferimento alla regolare difesa
.""Ita dal difensore in dala odierna.
Arche nei confronti di tutti i res1anti converuti il contraddittorio risuta regolarmente instaurato. 2- Quanlo, poi, per rimanere in tema di regolarita del conb"addittorio, alla richiesta di chiamata di un terzo in causa, avanzata dalla difesa di Gaillizzi e Magni -sul presl4Jposto che ricona
LIl8
ipotesi di litisconsortio necessario nei confronti innanzitutlo del Silvio e del Lombardi, nonché dei dirigenti dei vari
reparti che hamo firmato per autorizzare i fogli di viaggio dei vari dipenclenti- giova ricordare che è nota la gillisprudenza di ques1a Corte secondo cui non si rinvefllono, se non per casi particolari, ipotesi di reale "Iitisconsortio necessario" nel giudizio di responsabilita di cui conosce questa Corte. In tale giudizio, infatti, l'eventuale apporto causale di albi soggetti nella determinazione del damo erariale può e deve essere valutato dal Giudice contabile in sede di quantificazione del damo da addebitare agli attuali converuti a fronte della loro reale partecipazione in presenza eventualmente di azioni causative di danno di albi soggetti e del contesto in cui l'attivita dei converuli è stata posta in essere; ciò giusta il disposto di cui all'art. 1, comma 1 qualer, della legge n. 20 del 1994 nella versione rislAtante dalle successive modifiche nonnative, secondo cui, se il fatto dannoso è causato da più
persone, "... la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso· e, a tal fine, il Giudice contabile tiene conto anche della posizione, ove fosse rilevante, dei soggetti che non siano stati chiamati in giudizio. Del resto, nel caso di specie, giova evidenziar10 fin d'ora, la quantificazione del danno oggetto della citazione all'esame (euro 2.319.269,14), proprio nell'ottica di quanlo sopra, corrisponde all'imporlo di damo risultante dopo la detrazione di circa euro 1.200.000,00 dall'importo calcolato nell'invito a dedl.JTe ed è inferiore al totale degli anticipi di missione riferiti agli odiemi convenuti (ammontante ad oltre euro 3.000.000,00), come si evince del prospetto riportato in narrativa. 3- Sempre in via preliminare, quanto alla giurisdizione di questa Corte sulla vicenda di ct.i tratlasi devesi evidenziare (anche al fine di contraddire qualche, pur sotlBsa elo solo accennata, riproposizione della relativa eccezione), che il presente giudizio è stato inizialmente sospeso essendo stato proposto da parte di alcuni dei convenuti il Regolamento preventivo di giurisdizione e che su relati'vU ricorso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU., con ord. n. 5032/10 del 3 marzo 2010, dichiarando la giurisdizione di questa Corte dei conti. Ha, quindi, fatta seguito l'istanza di prosecuzione del giudizio presentata il12 marzo 2010 dalla ProClJ"8 attrice e la conseguente fissazione della trattazione alla odierna udienza.
4- Palesemente infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della Procura, sollevata dalla difesa della Magni e del Gallizzi, fondata sull'assunto che la Procura non potrebbe sostituirsi all'Enav nella sua legittimazione ad azionare il diritto al risarcimento del damo, atteso che è estraneo al giooizio di responsabilità amministrativa il rictiamato istituto della "sostituzione processuale", trattandosi, vicewrsa, di esercizio diretto di atbibuzioni giurisdizionali, come previsto dall'art. 52 del RD 12 luglio 1934, n.1214, che disciplina espressamente l'azione di responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti contro i funzionari delle amministrazioni per danni ad esse arrecati.
5- Parimenti infondata, con riferimento a tutte le circostanze addotle, si appalesa l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Giudice avanzata dalla difesa di Cannalire Cosimo atteso che nessll1 riliew può assllTlente la circostanza di fatto che egli al tempo svolgesse il proprio servizio di controllore TA. presso rUni1à Aeroportuale Assistenza al Volo di Grottaglie, in quanID l'atlivi1à fonte del dama deva intendersi svolta presso lo sede cenlrale dell'Enav, con conseguente competenza territoriale di questa Sezione giurisdizionale regionale del Lazio. Occorre ricordare, infatti, che sensi dell'art, 2, letl b), della I, 8 otlobre 1984, n, 658 -ricnamato dall'ari. 1 del d.l, 15 novembre 1993, n, 453, conv, in 1.14 gemaio 1994, n. 19-1a competenza appartiene alla Sezione giurisdizionale regionale di questa Corte per "i giudizi di conto e di responsabilità ... riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato
e di enti pubblici aventi sede o uffici nella
regione, quando làttività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, OW8ro il fatto da cui deriva il danno sissi verificato nel territorio della
regione~
Per cui, con riferimento al criterio di atbibuzione oggettiva ivi contenuto e diversamente da quanto sostenuto al riguardo, la
"attività" a cui fa riferimento la norma ai fini della competenza territoriale non è necessariamente l'attività di servizio del converuto, bensl, come espressamente è definita, la "attività di gestione dei beri pLbblici" e dunque l'attività, anche swlta da altri, alla quale quella del COrnl8ruto può essere comessa sotto il profilo causale o concausale nella produzione del damo; nella fattispecie, l'attività in base alla quale deve essere individuata la competenza territoriale è quella della illecita gestione degli anticipi di missione, alla quale la condotta contestata al converuto è legata per aver1a egli quantomeno consentita, e per tale motivo a'verna determinato, per la mancata restituzione all'Enavdegli anticipi stessi, la portata dannosa. 6- La difesa di Magri e Gallizzi ha eccepito, tra l'altro, la n.Alità della citazione per indeterminatezza e, segnatamente,la nullità della citazione exart. 164 c.p.c. per mancata individuazione dell'oggetto della domanda, nonché la manca.1a notifica degli allegati a cui si riferisce la richiesta di condarna. Assimilabili ecceziori di inammissibilità e incleterminatezza avanzano, seppare genericamente, anche altre difese. L'eccezione è infonda1a, sotto tutti gli aspetti prospettati.
Su punto devesi, innanzitutlD, rilevare che la notifica dei documenti richiamati
nella citazione non è atto necessario né ai fini della integrità dell'atto
di citazione medesimo, che va valuta1a solo con riferimento alla esistenza dei suoi elementi essenziali per la contestazione dei fatti specifici e del titolo della responsabilità, né ai fini della compiutezza e regolarità della sua notifica per la instaurazione del contraddittorio. La citazione presenta, peraltro, tutti gli elementi essenziali per l'azionabilità del petitum, atteso che essa contiene: -la quantificazione delle erogazioni illecite ai col"'I'v9nuti per ogni anno di imputazione; -la descrizione dei fatti posti a titolo della responsabilità perciasClllO dei convenuti; -il criterio di ripartizione del damo tra i COrnl8M, formulato essenzialmente in via equi1ativa e, dlf"lque, non inftuente direttamente sull'importo dell'addebito, valendo solo come parametro sindacabile nella sua Iogicità e ragionewlezza; -la quantificazione del danno per anno, distinta per ciascuno dei convenuti con la indicazione del parametro di riferimento applicabile. Pertanto sia il titolo della responsabilità, che i fatti imputati ai convenuti, che, infine, il danno erariale negli importi addebitati a ciascuno, si appalesano quali elementi assolutamente definiti con chiarezza nell'atto di citazione. 7- Le difese di gran parte dei COnvaM eccepiscono, poi, una carenza probatoria e, comunque, contestano il valore probatorio degli atti del processo penale acqlisiti in copia non confonne nel presente giudizio, sia chiedendone la. acquisizione in copia conforme sia contestando, tra l'altro, il valore probatorio degli interrogatori non acquisiti in dibattimento. Va per contro rilevato che detti atti (tra i quali vi sono anche i medesimi wrbali di interrogatorio depositati inizialmente dalla Procura perché alla stessa spontaneamente consegnati da alcuni soggetti invitati a dedurre), possiedono una affidabilità inbinseca, quanto alla conformità del conteruto di ciascun atto o documento a quello esistente in originale presso il giudice penale, dovuta al fatto di essere stati trasmessi al Comando Carabinieri di questa Corte e da questi consegnati alla Procu-a regionale e versati agli atti del presente giudizio su supporto informatico dalla stessa Procura della Repubblica-Ufficio Automazione, a seguito di autorizzazione della Dr.ssa Claudia Terracina, P.M. interessato alle indagiri.
Si appalesa, poi, determinante ai fini della valutazione della efficacia probatoria di tutti tali atti (ivi compresi i verbali degli interrogatori) il fatto che, coml.J"lque, essi
non hanno valore di prova legale nel presente processo ma sono liberamente valutabili dal giudice, per cui, in particolare
gli
interrogatori, possiedono in questa sede valenza probatoria analoga a qualunque alba dichiarazione stragiudiziale proveniente dalla. parte e, cioè, quella del mero indizio di prova. Tale circostanza, da 111 lato, determina l'irrilevanza del fatto che essi siano o meno stati acqLisiti nel corso del dibattimento, essendo il principio di acquisizione dibattimentale della prova tipico del processo penale e inapplicabile a quello di responsabilità contabile per assenza di espressa previsione di legge, e, dall'altro, consente di trame la prova della veridicità di quanto in essi conterulo secondo la regola della prova liberamente valutata dal giudice, e, perciò, secondo il criterio della gravità e concordanza degli indizi processuali. Nel caso di specie, dunque, il conterulo degli interrogatori sarà vagliato assieme al conterulo degli albi atti del processo penale e degli elementi emergenti agli atti del giudizio. A ciò aggiurgasi, coml.J"lque, che nell'ambito degli atti trasmessi su supporto informatico dalla Procura della Repubblica detti documenti sono stati trasposti nella loro forma scamerizzata, traendo la. loro fonte in atti originali ivi disponibili e che, pertanto, ai fini probatori, costi'bJiscono un documento assistito da un pressoché totale grado di certezza in ordine alla corrispondenza all'originale e alla provenienza, attesa la autorità che li ha trasmessi e la metodologia di trasmissione.
8- Sotto l'aspetto probatorio si contesta, da parte di più delle odierne difese, anche la mancanza agli atti dei mandati e dei fogli di viaggio in originale o, coml.J"lque, in copia completa. Sul punto rileva il Collegio che la documentazione trasmessa dall'Enav in ordine alle missioni indebitamente erogate
è
costi'bJita, per ciasClll percettore, da lIl8 copia del foglio di liquidazione dell'anticipo di missione, dal prospetto delle presenze del dipendente per il relativo periodo e dalla scheda riepilogativa delle missioni e degli importi liquidati, con indicazione dei numeri di registrazione dei relativi mandati di pagamento e della data di emissione del mandato stesso, nonché degli importi liquidati per ogni missione. La documentazione agli atti, quindi, prova rentità totale dei mandati illecitamente emessi e conseguenzialmente delle somme indebitamente percepite da ciascun soggetto a titolo di anticipo di missione; a fronte di tali documenti è, altresì, provato agli atti che la somma a ciascuno contestata costi'bJisce una indebita erogazione in quanto non comessa ad alcuna missione realmente effetbJata dal percettore dell'emolumento medesimo. La prova positiva contraria, peraltro, qualora l'emolumento fosse stato riferibile ad effettive missioni svolte dal percettore, sarebbe stato assai agevole per ciascuno di essi forniM. nvece, nel concreto, non è stata
né addotta né fomita alcuna prova in tal senso nel presente giudizio. Parimenti dicasi, in particolare, per la contestazione mossa dal Gallizzi e dalla Magni in merito all'addebito dell'anticipo per la missione di Brescia. La quasi totalità dei restanti convenuti che si sono dictiarati invece disponibili, anche alla odierna trattazione per il tramite dei rispettivi difensori, alla restituzione degli importi addebitati in citazione confortano, in sostanza, la fondatezza dell'assLrio attoreo secondo cui, per ciascuna liquidazione degli anticipi di missione di cui trattasi, non corrisponde l'effettuazione di alcuna delle previste missioni. Nessun rilievo può rivestire, inoltre, nemmeno la considerazione che detti docunenti siano privi degli allegati o delle parti fondamentali che sarebbero state necessarie nel fisiologico procedimento per la liquidazione degli anticipi di missione; circostanza questa che non inficia certo il convincimento circa la sussistenza di idonea prova sul fatto che detti documenti corrispondano a quelli originariamente reperiti presso la sede dell'Enavo a quelli trasmessi dall'istituto alla Procura della Repubblica. Tale conclusione comporta il rigetto di richiesta istruttoria di alcune difese.
9- Quanto, invece, alla incidenza della documentazione trasmessa dall'Enav sulla prova del meccanismo truffaldino che la Procu-a sostiene posto in essere o, comunque, conosciuto e consentito dal Gallizzi, e dalla Magri, nonchè della cattiva e dannosa attività del "servizio missioni~ agli stessi riferibile, devasi rilevare che emergono dagli atti in proposito alcuni significativi fatti certi e rilevanti in questa sede della responsabilità amministrativa al di là del loro rilievo o meno in sede penale e dell'esito del relati\() procedimento pendente. Sono stati accertati, cioè, da 111 lato, gli importi provati nella loro entità e liquidati a titolo di anticipi dall'Enav ai percettori a fronte di missioni mai effettuate, e, dall'altro, è emerso con ragionevole certezza, sulla base delle risultanze degli atti della istruttoria sia del processo penale che di quella. svolta in questo giudizio contabile, il coinvolgimento, nelle suddette illecita erogaziori, del SiMo e del Lombardi quali reclutatori di personale disporibile agli indebiti accrediti. Basti citare, in proposito, a conforto della ragionewlezza che alle liquidazioni fosse sotteso un sistema volto a conseguire la. restituzione di circa raO% della erogazione medesima, che molti converuti riferiscono di essersi prestati in buona fede al raggiro dell'accredito in conto corrente nella convinzione di aiutare gli esposti problemi familiari. Ciò detto nessuna influenza può assumere resame della documentazione in copia conforme all'originale ai fini della ricerca del ruolo della Magni e del Gallizzi nella vicenda, come anche per gli altri convenuti, né per sostenere l'obbligo restitutorio che grava su questi ultimi quali percettori degli anticipi,
perché certamente erogati sine titulo, né per i primi, in quanto risulta sufficientemente provato che le liqLidazioni in parola sono comunque avvenute, irdebitamente, anche a fronte di documentazione irregolare, ed anzi, si può dire, proprio in virtù di
lI18
incompletezza della documentazione relativa ai
controlli, nonché delle fasi nelle quali ordinariamente la liquidazione delle missioni si deve articolare. Parimenti dicasi quanto all'esito del procedimento penale che si appalesa ininftuente per l'accertamento della responsabilità amministrativa di tutti i cor1\'9nuti e, comunque, ai fini dell'affermazione degli obblighi restitutori e risarcitori degli stessi del danno erariale che qui rileva e per i quali si appalesa sussistente idonea prova del fatto e della responsabilità di tutti i percettori delle irdebite erogazioni e di coloro che tali erogazioni hanno consentito elo non hanno evitato. Va, quindi, respinta la richiesta di alcuni convenuti di sospensione del processo contabile per perdenza del processo penale, essendo in questa sede già certi e sufficienti i
pres~posti
della responsabilità erariale ed essendo quesfultima indifferente alla valenza penale dei fatti che saranno in
quella sede eventualmente accertati. Quanto dianzi esposto consente, altresl, di ritenere assorbite altre eccezioni delle difese che, peraltro, sono state formulate genericamente, nonché
le richieste della difesa di Magni e Gallizzi di uteriori istruttorie e di acquisizione di prova testimoniale per ininftuenza degli addotti capitoli di prova. 10. Passando, quiooi, all'esame delle specifiche responsabilità contestate ai converuti in questa sede il Collegio giudica foooato raddebito di ciascuno come prospettato dalla domanda atlrice. Quanto, imanzitutto, a tutti i converuti in epigrafe, quali percettori degli anticipi di missione non dowti relativi agli anni 2004 e 2005 e per i convenuti Gallizzi e Magni relativi alle due missioni dell'amo 2001, si è già detto che la responsabilità amministrativa di ciascuno trae ampia conferma dalle evidenza documentali di quanto è stato versato in giudizio, senza necessitare a tal fine dell'esame dei singoli atti o della loro acquisizione in originale, e dalle dichiarazioni rese dai dipendenti, non solo in sede penale ma anche in sede di audizioni del P.R. Concordemente è stato dichiarato, su fatto, che i controllori di volo sono stati contattati dal Lombardi, e prima dal Silvio e in seguito anche dal Laurina, al fine di acquisime la disponibilità a ricevere accrediti di somme sui propri conti e tutti, in sede di audizioni, hanno ammesso il transito di somme sui propri conti correnti e la restituzione al Silvio con dectrlazione di una "regalia~ del 20% circa (vedasi, tra l'altro, le deposizioni in sede penale dagli stessi Lombardi e SiMo, riportate per stralcio in citazione, nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione nel presente giudizio da Corsi, Cofano, Della Peruta, Melone, Nicosia Vinci, Rotunno, Vinci, Selzu. Filippi). Dagli atti e dalle controdeduzioni prodotte, pertanto, non emerge alcun elemento per poter dubitare che essi fossero compartecipi dell'intera operazione, o, almeno, consapevoli del meccanismo attuativo degli organizzatori o del fatto che le somme wnissero accreditate a titolo di anticipi per missioni mai svolte, poiché nessuno di loro ha redatto i fogli di missione, né ha comunicato il proprio numero di conto corrente. Per cui, nei loro confronti, sussistono tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, ivi compreso l'elemento soggettivo rappresentato da una violazione grawmente colpevole del dovere di diligenza e correttezza nei confronti delrEnave inerente al rapporto di servizio intercorrente con tale Ente, verso il quale avevano, comunque, il preciso dovere di restituzione di somme non spettanti. Tale obbligo restitutorio è pienamente ravvisabile per tutti gli odierni converuti, anche a voler ammellere, per alcuni, che vi fossero stati accrediti effethJati a loro insaputa, in quanlo a tale obbligo avrebbero dowto ottemperare appena ne fossero venuti a conoscenza piuttosto che consegnare gli accrediti (o meglio parte di essi) a soggetti non legittimati. Per tutte le posizioni dei percettori di indebite missioni vale, infatti, evidenziare la circostanza che ogni accredito, effetb.Ja.to con bonifico bancario, recasse la causale "emolumento dall'Enav" e la consapevolezza che non si trattava di emollnlenti dovuti per ragioni di servizio, ragioni espressamente escluse sia dal Silvio, che aveva loro esplicitamente dichiarato si trattava di somme dell'Enavche egli poteva far "transitare", sia dal Lombardi, che aveva loro dichiarato che si trattava di somme di sua disponibilità ma da nascoooere alla moglie per ragioni familiari. Ciò connota il fatto in maniera assai chiara e ineqLivoca. h ogni caso risuta iml8rosimile che i suddetti soggetti non aV8SSero consapevolezza dell'indLbbia provenienza dall'ENAV degli importi accreditati e della causale di ogni maooato, lrattaooosi di elementi certi che, per lo meno, avrebbero dowto ingenerare 1Iliegittimo dubbio sula connotazione illecita dell'operazione. Urta, tra l'altro, contro tale supposizione la circostanza che a ciascuno di loro fosse sostanzialmente imposto di restituire la somma, e solo in parte, perché avrebbero potuto trattenere una quota a titolo di gratifica. Ciò esclude che possa ritenersi legittimata la addotta loro buona fede sia sulla ritenuta non provenienza dall'ENAV delle somme, sia su carattere indebito degli accrediti. h conclusione, va quiooi dichiarata la responsabilità amministrativa dei convenuti a titolo di colpa grave per aver essi percepito irdebitamenle una
quota degli accrediti a carico ENAV e non spettanti, con conseguente dichiarazione dell'obbligo restitutorio nei confronti dell'Ente erogatore, che permane a 'bJtt'oggi per tutti gli importi che, nel presente giudizio, sono risultati trattenuti da ciascuno dei COnwM. L'entità del danno che dovrà essere da ogni singolo percettore risarcito è quantificabile nel 20% o nel 18% dell'ammontare degli indebiti accrediti ricevuti, come chiesto in citazione, sussistendo sufficiente prova agli atti della corrispondenza di tale percentuale con la somma concretamente da essi trattenuta per ogni indebito accredito.
h particolare, la. P.R. ha prospettato eqLitativamente e ragione'v'Olmente per tutti i convenuti l'addebito di danno erariale nella misura pari al18 % dell'accredito disposto per ciascuno degli anticipi di missione di cui trattasi, ritenerdo che di fatto la somma effettivamente beneficiata dai suddetti è stata inferiore al 20% di eli alle dictiarazioni in atti. Ciò tranne che per alCU'li per i quali l'addebito di danno è stato prospettato nella effettiva misura del 20% del bonifico rice\lUlo perché -come parla atlrice ha espos1D allrettanto ragionellOlmente-lrattasi di dipendenti (Deplano, Di Carlo, Dubioso, Filippi, Patamia, Mas1ronardi, Cofano e Di Bari) per i quali espressamente il Silvio, in sede di audizione di fronle allo stesso P.R., ha dichiarato che costoro, per gli accrediti degli ami 200412005, hanno ricevuto appunto il 20% dei bonifici. Per quanto riguarda, poi, il Laurina (che, secondo le dichiarazioni rese dal Lombardi all'interrogatorio penale, dopo il pensionamento del Silvio s'vUlse analoga attività di ricerca di dipendenti disponibili all'accredito) perché è ragionevolmente presumibile che non applicasse a se stesso alCll'la riduzione sull'importo da trattenere. Pertanto, tutti i convanuti de'v'Ono essere condannati nella suddetta misura del 18% e del 20% del totale, per ciascuno degli accrediti di anticipi di missione come calcolati nel dettaglio nella labolla di cui in nanativa (ammonlanti a complessivi elro 469.014,37 + euro 91.167,86 = euro 560.182,23). Per quanto riguarda, inwce, i conwnuti Gallizzi e Magni, per tale aspetto, de'v'Ono restituire l'intero importo delle missioni effettuate nel 2001, atteso che non risuta che essi abbiano consegnato ad altri alcuna somma relativa a tali missioni (corrispondenti rispettivamente ad elJ'O 3.968,00 ed euro 4.240,00). Giova aggiungere che non rilevano, in questa sede del merito del giudizio, le eccezioni e le richieste di alcuni col1\lBnuti circa la capienza del sequestro eventualmenle già disposto, la disponibilità alla refusione delle somme oggetto della domanda attorea o le richieste di acquisizione diretta di somme da parte della Procura o di cessazione della materia del contendere, trattandosi di aspetti non rilevanti eIa non ammissibili, potendo LI1 pagamento avere effetto, nel presente giudizio, solo ai fini della giusta quantificazione del dama da parte di questo Giudice e, comunque, perché, ai fini della compensazione elo copertura del danno qui contestato, ogni pagamento ha rilevanza solo se è già interveruto e se è stato disposto nei confronti della amministrazione danneggiata. 11- Passando, poi, alla posizione dei co",,"nuti Gallizzi Agostino e Magni Daniela, in qualità di addetti all'ufficio missiori e al ruolo rivestito nella vicenda, per parte attrice gli stessi devono rispondere del pregiudizio economico subito dall'ENAV, per il pagamento degli anticipi di missione erogati a fronte di missioni mai effettuate, per l'importo di daMO che residua (complessivi euro 1.750.878,89) una 'vU1ta detratto dalla cifra di cui in citazione (euro 2.319.269,14) l'importo di danno corrispondente a quanto da addebilare ai sensi del punto 10 che precede e, cioè, una ,.,Ila delratto il 18% e il 20% degli accraditi degli anticipi di missione (complessivi euro 469.014,37 + euro 91.167,86 = euro 560.182,23, come calcolati nel dettaglio nella labella di eLi in nanativa) e gli importi delle missioni del 2001 (euro 3.968,00 ed euro 4.240,00). Si è già detto circa la natura e l'effettività. di tale danno atteso che trattasi di un pregiudizio economico subito dall'ENAV a titolo di pagamenti di anticipi non dowti perché pagati per missioni inesistenti ed emerso in sede di verifica aziendale nella quale sono stati confrontati i dati dei pagamenti per le missioni, effettuati al personale mediante bonifico bancario sui C/C dei controllori, con i dati circa le presenze in servizio del personale stesso: la mancata effettuazione delle missioni è atles1ata dall'ENAV sula base di obiettiw registrazioni informatiche versate in atti, che sono relatiwa ciasCU'l periodo e a ciascun conwruto. Parimenti si è già detto circa la misura del dama da addebitare a costoro (complessivi euro 1.750.878,89), che non riguarda la differenza di oltre r80% dell'importo complessi'vU di anticipi di missione presi in considerazione (cioè, 1'80% di euro 3.062.030,29), ma la suddetta minor somma corrisponde a circa il 60% di quell'importo (meglio, a circa il 58% di 3.062.030,29) perché il Requirente ha considerato, nella prospettazione di addebito ai suddetti, l'apporto causale degli altri soggetti convenuti in giudizi diwrsi da quello all'esame. Di tale somma de'vUoo ritenersi responsabili -in accoglimento alla domanda attorea- i conwruli Gallizzi Agostino e Magni Daniela, riteneooo verosimile la percentuale del loro apporto causale nella misura dianzi indicata e, quindi, conetta la determinazione del danno erariale loro addebitabile di euro 1.750.878,89 (salva la diwrsa ripartizione di tale ultima somma tra i due responsabili di cui appresso si dirà). Tenuto conto, infatti, delrintero periodo in eli si è articolata la vicenda riguardante il pagamento da parte dell'ENAV degli indebiti anticipi di
missione, devesi rilevare che l'esame degli atti ha evidenziato, anche per quanto attiene ai conwnuti Gallizzi e Magni e per gli anni considerati nel presente giudizio (anni 200412005), la fondatezza della domanda attorea che trova ampia conferma nelle evidenze agli atti \!ersati in giudizio e nelle dichiarazioni rese dai dipendenti non solo in sede penale ma anche in sede di audizioni del P.R.. Tali dichiarazioni hanno messo in luce che, indipendentemente dalle somme da ciascuno concretamente percette e come per gli anni precedenti, anche per il periodo 200412005 che qui rileva, l'operatività del meccanismo di illecito pagamento di anticipi di missione ha potuto egualmente poggiare sulla azione principale del Gallizzi e della Magni che per primi approntavano la liquidazione degli anticipi in questione. Riassumendo l'assunto attoreo, conforlato delle suddette dictiarazioni, si soslanzia nel fatto che ai funzionari dell'ENAV Gallizzi e Magni, nei rispettivi ruoli di promotore/organizzatore o di coadiutore, è riferibile il meccanismo che è emerso dalla vicenda e che attrawrso detto meccanismo essi (unitamente ad altro dipendente assegnato al servizio contabilità e convenuto in altro giudizio) riuscivano ad accreditare indebitamente sui conti correnti di controllori di \/010 per lo più consenzienti, ingenti somme dell'Ente, attingendole e giustificandole come liquidaziori per anticipi di missioni in realtà mai avvenute e delle quali il 60% era destinato agli stessi. La loro responsabilità emerge con ragione\/Ole certezza dagli atti del giudizio, tenuto conto, tra l'altro, di quanto emerso dall'indagine. I SiMo ha espressamente e più \/Olte riferito (dichiarazioni rese in sede di interrogatorio penale, confermato nella audizione personale davanti al P.R.) quale fosse la genesi della operazione (ideata dal Gallizzi, funzionario della sede centrale dell'ENAV che lo aveva contattato nelrestate del 2002 perché egli, in quanto era stato addetto all'ufficio ritenute, era a conoscenza dei nominativi del personale che risultava aver chiesto lJ'l prestito e, perlanto, era presumibile potesse essere disponibile alla operazione perché in difficoltà economiche); ha ammesso esplicitamente di essere stato a conoscenza del fatto che si lrattava di soldi dell'ENAV, che di og" accredito il 20% andava al dipendente e che il 20% era di sua spettanza, monile il restante 60% dowva essere consegnato al Gallizzi con l'intesa che il nome di questi fosse tenuto assolutamente sconosciuto ai dipendenti contattati e che la quota di sua spettanza fosse da lui riconsegnata al medesimo Gallizzi presso le sedi dell'ENAV "o a Ciampino o a Via Salaria-. Ha, poi, dichiarato di aver consegnato personalmente, nel 90% dei casi, il danaro della operazione al Gallizzi, e qualche \/Olta alla sig.ra Magni, nonché di aver saputo successivamente dallo stesso Gallizzi che quesfultima la\/Orava nello stesso ufficio del Gallizzi ed era a conoscenza dei fatti, per cui alla stessa potevano essere consegnati i soldi (pari nel complesso al 60% degli accrediti). Le dichiarazioni rese dal Lombardi in sede di interrogatorio avanti al giudice penale confermano i fatti sopra descritti in toto, tranne che per quanto riguarda il ruolo della Magni, di eli il Lombardi non sapeva nulla, atteso che egli in quella sede ha dichiarato " ....non so come fossero ripartiti e a chi andassero i soldi che davo al Gallizzl'. In soslanza, le su riferite dichiarazioni confermano (oltre al suo personale coinvolgimento e a quello dellallina
che, successivamente al suo pensionamento, reclutava i diwrsi beneficiari) il ruolo del Gallizzi, in quanto egli afferma che sino alrottobre 2005 ha a lui riconsegnato il danaro.
mitre, il Lombardi in sede di secondo interrogatorio avanti al giudice penale ha dichiarato di aver consentito, con l'accordo del Gallizzi, che il Laurina (il suo "successore") prendesse "qualcosa extra, due o trecento elJ"O ....", che egli stesso, appunto dopo il pensionamenta e successivamente al 2003, portava i soldi, che ritirava dal Laurina, direttamente al Gallizzi stesso, poiché quesflAtimo ..... non si fidava più di SiMo", per cui diede irdicazioni
in tal senso; il Lombardi contil"l.l8 confermardo l'entità della "sua" percentuale del 20% su ogni accredito e di aver pagato al Gallizzi, una \/Olta si e una no, 300,00 euro in più, dicendo al Laurina di fare la stessa cosa, ciò in relazione agli accrediti più corposi (oltre i 3.500,00 elJ"O). In sede di audizione avanti
alla Procura regionale illombardi ha decisamente confermato il descritto ruolo del Gallizzi, dichiarardo di aver s\/OIto, dopo il 2003 e sino all'ottobre 2005, il ruolo di collettore del danaro raccolto dal Laurina Q'80% dei bonifici indebiti) da lui personalmente consegnato al Gallizzi, ricevandone varie \/Olte
un compenso. Valuta, pertanto, anche il Collegio che nel complesso le dichiarazioni del Lombardi forriscano sufficienti elementi di conferma delle dichiarazioni del Silvio in merito al ruolo del Gallizzi, con l'ammissione di
lJ'l
diretto rapporto con lo stesso, indicato, anzi, quale unico referente per la. restituzione della.
quota del 60% degli indebiti accrediti. Da quanto sopra esposto emergono elementi di certezza anche per la posizione e la partecipazione della conval"KJl:a Magni Daniela perché rimane accertato, direttamente e indirettamente, dalle descrizioni dei fatti anche il suo ruolo come compartecipe dell'operazione e percetbice degli irdebiti "vantaggi- economici. Per la Magni risulta, infatti, chiara la sua consape\/Ole e attiva partecipazione alla operazione, quantomeno quale consegnataria delle somme che il SiMo doveva riconsegnare al Gallizzi e quale coadiubice del Gallizzi nella predisposizione delle pratiche irregolari.
Giova aggiurgere -al fine anche di contrastare l'argomentazione della difesa dei due conwnuti, secondo cui la procedura per la liquidazione delle missioni non avrebbe consentito 1a1i indebiti accrediti senza il ruolo, attivo o omissi'vU, dei dirigenti gerarchicamente sovraordinati- che proprio per mezzo della sottrazione delle indebite liquidazioni alle normali procedll'8 e controlli, che agli stessi competevano per dovere di ufficio, è stato possibile realizzare le indebite liquidazioni. hfatti, risLlta palese che tutta l'operazione è stata possibile solo non seguendo le regole della ordinaria procedura dettata per la liquidazione delle missioni, e, cioè, non inserendo i dati nel sistema infonnatizzato, non conservando copia dei mandati, non mandando la documentazione al controllo e altre attività che il Gallizzi e la Magni, che erano i funzionari addetti alla predisposizione delle pratiche per la liquidazione degli anticipi di missione, non hamo swlto o hanno svolto in modo del tutto irregolare, omettendo dati e documentazione fondamentale e predisponendo, invece, docunentazione minimale per la liqLidazione. Basti rilevare dagli allegati elenchi, richiamati nell'atlo di citazione e agli atti del giudizio quale risu1anza dell'attività di verifica effettuata dalla Amministrazione, che i dati riscontrati per ogni missione di ciascun controllore qui convenuto sono risLltati privi di informazioni fondamentali per la liquidazione degli anticipi di missione: in moltissimi casi non risLltano specificati il luogo di partenza, la causale della missione elo la sua dlJ'"81a, nonché il dato relati'vU al luogo di partenza e, in albi casi, risu1a imprecisa1a persino la da1a di inizio della missione. Del resto i fogli di viaggio non sono stati compilati dai diretti interessati, e cioè dai controllori di wlo stessi che hamo negato tutti di avarti mai sotloscritti, e l'apposita commissione istituita dall'Enav (le cui conclusioni sono state riferite al Giudice penale e sono agli atti del presente giudizio: denuncia integrativa di eli alla nota del 29.11.2005) ha riscontrato importanti anomalie quali la mancata annotazione delle missioni su foglio excell in LISO all'ufficio missioni, la mancata amotazione sul foglio di viaggio del numero progressivo attribuito al modo 1bis, la mancanza della documentazione a supporto delle missioni rilevate dall'Enav, che è stata "controlla1aM dai due suddetti impiegati che hanno proceduto, senza rilievi, all'invio all'ufficio contabilità al fine della liquidazione dell'anticipo. Peraltro, non è stata rivenuta traccia, in sede di perquisizione, della copia del modulo di missione che avrebbe dovuto essere inviata dopo reffettuazione dell'accredito dall'ufficio contabilita alrufficio Funzione Personale, il quale avrebbe dovuto conservarto sino al termine della missione per chiudere la pratica; la sua inesistenza dimostra proprio che le pratiche non hamo awto una regolare chiusura, in parallelo con il fatlo che, come si è visto, non avevano avuto una regolare apertura. Premesso quanto sopra esposto, devesi perciò concordare con l'assLrio atloreo secondo cui, guardando all'elemento soggettivo della responsabilita a carico del Gallizzi e della Magni, il loro comportamento deve definirsi quantomeno -gravemente colposo" per avere, comunque, omesso quei semplici riscontri sulla regolarita dei fogli di missioni che avrebbero consentito di scoprire la truffa, non rilevando per LI1lungo periodo (ben quattro anni) le gravissime irregolarita concementi la gestione degli anticipi di missione. Non vè dubbio, infatti, che ciò configuri la sussistenza a loro carico dell'elemento soggettivo almeno della "colpa grave~, avendo essi consentito, del tutto negligentemente e proprio in ragione della funzione rivastita quali responsabili elo addetti all'Ufficio missioni (o struttura coml.l"lQue denomina1a all'epoca di riferimento) e della attività in concreto swlta, la liquidazione degli anticipi in questione, illegittimamente perché somme non spettanti e irregolarmente per violazione di precise procedure e in virtù di dati in realtà fittizi e inesistenti o, quantomeno, non verificati con opportuni risconbi, come avrebbero dovuto effettuare per dovere di servizio. Giova aggiungere che il lamentato disordine amministrativo e le lacune procedurali e organizzative del sistema di liquidazione degli anticipi di missione, il1\JOcate dai COnveM a loro discolpa e, peraltro, perpe'b.Ja.tisi per un considerevole arco di tempo, pur se conbibuiscono a spiegare come sia stato possibile per i converuti medesimi operare nel modo descritlo in spregio alla corretta gestione del pubblico denaro e fanno intravedere, comunque, una assenza generale di controlli e di risconbi amministrativi (che sono i sicuri corollari del principio di "buona amministrazione-l, non possono costituire, tuttavia, un elemento per riferire ad albi (né ai dirigenti che erano titolari delle funzioni di firma, né a quelli titolari del potere di organizzazione del relatiw procedimento) responsabilità che nella fattispecie derivano esclusivamente da comportamenti illeciti intenzionali e, coml.l"lQue, estremamente negligenti e indifferenti ai doveri di servizio per la sistematica violazione delle norme procedurali (anche quelle di carattere generale) dell'Enav. Aspetlo questo che non solo comporta l'inammissibilità della richiesta di integrazione del contradditlorio avanzata dalla difesa dei due convenuti nei confronti del personale dirigenziale coil1\JOlto (ipoteSi già esclusa in linea di principio per mancanza di un litisconsorzio necessario), ma esclude, altresl, che, nella fattispecie, possa ricorrere alcun elemento per valutare ex art. 1, comma 1 qualer, della legge n. 20 del 1994, l'eventuale apporto causale degli il1\JOcati soggetti. Ciò detlo, la accertata piena responsabilità del Gallizzi e della Magni non esime questo Giudice dal valutare, nell'ambito del complessivo danno
addebitabile agli stessi (quantificato in complessivi euro 1.750.878,89), quale debba essere la giusta ripartizione dell'addebito tra i due responsabili. Ritiene il Collegio. in proposito. che un giusto criterio di imputazione basato sYI'esame degli atti e dell'articolarsi della vicenda come fin qui descritta. debba tener conto del fatto che nel presente giudizio sono emersi elementi chiari per rawisare nel comportamento del Gallizzi un maggiore apporlo causale nella detenninazione del danno erariale, sia per il suo ruolo di
~ideatorelorganizzatore~
del meccanismo di liquidazione delle anticipazioni
per missioni inesistenti e. comunque, per la. sua maggiore compartecipazione nella riscossione in restituzione della quota degli importi liqLidati, sia per il suo ruolo di superiore responsabilità per illa\()ro S\()1to nell'ambito dell'Ufficio missioni di appartenenza, rispetto alla attività di coadiutrice svolta. invece. dalla Magni, nonostante la loro pari qualifica di collaboratore amministrativo. Pertanto, con una valutazione necessariamente equitativa, il Collegio giudica che minore sia rapporlo causale del ruolo
S\()1to
dalla Magni per gli anni in questione con un addebito a suo carico quantificabile in 1/3 del complessi\()
danno di euro 1.750.878,89 (quindi elro 583.626,29), mentre la maggiore mis..-a dei 2J3 dello stesso danno è da addebilare al Gallizzi (qLindi euro 1.167.252,60).
Solo per chiarezza espositiva il Collegio evidenzia che, di'versamente da quanto ha inteso la difesa del Gallizzi e della Magni, l'inciso della parte motiva della citazione (pago 36, alinee 21 e 22)
g • ••
metà del danno relativo agli 2004 e 2005 ... • non è riferito alla ripartizione di dalTlO tra i due converUi
in parti uguali, mancando la specifica indicazione del rispetti\() importo di addebito a ciascuno e non rinvenendo alcun elemento in tal senso idoneo ad indicare il preciso intendimento della ProCllB di \/Oler fonnulare la domanda di addebito del danno agli stessi in pari misura. Viceversa le argomentazioni S\()1te
in citazione vanno proprio nel senso opposto e, cioè, di una maggiore apporto causale del Gallizzi rispetto alla Magni. Del resto la stessa difesa
dei convenuti contesta l'illogicità di una pari ripartizione del danno tra i propri assistiti. h realtà, infatti, il suddetto inciso si appalesa come un refuso riferito alla. quantificazione del danno complessi\/O della. citazione e non è un criterio di ripartizione del danno complessivamente ascrivibile ai suddetti, come fa bene intendere l'inciso in parentesi "•.• (dopo l'aggiomamento concemente il Cannalire). ...~. che segue nella stessa alinea 22 e nella successiva. Tale ultimo inciso non pUO che riguardare la quantificazione del dama della citazione
nel suo complesso (come si evince da quanto riporlato nello stesso atto di citazione a pago 9. alinee da 17 a 23). CiO dello, dewsi rilevare, pertanlo, che ai rispettivi importi addebilati ai suddetti due conwnuli vanno sommati gli importi di danno per la
restituzione degli anticipi di missione di ciascuno per l'anno 2001, di cui si è trattato al precedente punto 10 della presente parte motiva. con un totale di addebilD al Gallizzi di complessivi euro 1.171.220,60 (euro 1.167.252,60 + elro 3.968,00) e alla Magni di elro 587.866,29 (elro 583.626,29 + euro 4.240,00).
12- La domanda attorea merita, quindi, accoglimento nel senso che tutti gli odiemi converUi valTlO condarnati, a titolo di responsabilità amministrativa. al pagamento in fa\()re dell'ENAV dell'imporlo di danno erariale a fianco di ciasClnO indicato come segue:
1)
BRIGLIA Fabio
Euro
24.400,81
(\entlquattromllaquattrocentol81 )
2)
CANNALIRE Cosimo
Euro
6.386,13
(selmllatrecantoottantasell13)
3)
CORSI Loreto
Euro
22.820,99
("i9ntiduemilaottocentoventi/99)
4)
DELLA PERlITA Giownni
Euro
22.375,49
("i9ntiduemilatrecentosettantacinquel49)
5)
DEPLANO Emanuele
Euro
11.326,05
(undlclmllatrecentO\entlsell05)
6)
DI CARLO Bruno
Euro
9.159,00
(llO\eI1lllacentoclnquantanowlOO)
7)
DUBIOSO Antonio
Euro
7.543,16
(settemilacinquecentoquarantatrei16)
8)
FILIPPI Pierluigi
Euro
10.322,10
(diecimilatrecentO\entiduel10)
9)
GAETA Leone Antonio
Euro
24.624,50
("i9ntiquattromilaseicenlo"i9ntiquattro/50)
10)
GEMELLI Fabrizio
Euro
22.639,10
("i9ntiduemilaseicentotrantanowl10)
11)
GRASSELLI Marco
Euro
18.832,60
(diciottomilaottocentotrantaduel60)
12)
LAURINA GiO'oBnni
Euro
25.414,30
("i9nticinquemilaquattrccentoquattordici/30)
13)
LlGIS Giuseppe
Euro
24.880,75
("i9ntiquattromilaottocentose&santal75)
14)
MANCO Antonio
Euro
20.589,80
("i9ntimilacinquecent0888santanowl80)
15)
MELONE Pasquale
Euro
23.679,32
("i9ntitremilaseicentosettantanowl32)
16)
MONll Massimiliano
Euro
23.355,82
("i9ntitremilatrecentocinquantacinquel82)
17)
MONll Maurizio
Euro
22.705,70
("i9ntiduemilasettecentocinquel70)
16)
NICOSIA VINCI Enzo
Euro
23.495,16
(-.entitremilaquattrocentonowntacinquel16)
19)
PATAMIA Massimo
(dodicimilatracentodue/20)
RICCILm Claudio
E". E,m
12.302,20
20)
13,845,65
(tredicimilaottocentoquarantacinquel65)
21)
ROTIJNNO Giuseppe
E,m
23.325,53
('i9ntitremilatrecentownt.icinquel53)
22)
SElZU Roberto
E,m
24.185,25
(wntiquatlromilacentoottanlacinqua/25)
23)
VINCI Ennio
E,m
21.751,67
(wntunomilasettacentocinquantuno/67)
24)
MASTRONARDI GiO\Bflni
E,m
3.180,00
(tramilacentoottantalOO)
25)
CAROSI Riccardo
E,m
7.944,66
(settemilanO\9Centoquarantaquattrol66)
26)
DI BARI Antonio
E,m
3.545,00
(tl'8milacinquecentoquarantacinquelOO)
Z7)
COFANO Carmelo
E,m
8.376,05
(ottomilatracentosettantasei/05)
28)
GROTTANELLI Augusto
E,m
22.256,67
(wntiduemiladuecentocinquantaseif67)
29)
PICCIRILLO Daniele
E,m
23.876,97
('i9ntitremilaottocentosettantasai/97)
30)
QUATIRINI Paolo
E,m
15.397,79
(quindicimilatrecenton0\9ntasettel79)
31) 32)
SCANO Plerangelo ZAMPARINI Maurizio
E,m E,m
15.420,06 8.038,68
(qulndlclmllaquattrocerrto\entl106) (ottomilatrantottol68)
33)
CENNACOiI Rodolfo
E,m
12.225,29
(dodicimiladuecento\enticinquel29)
34)
MAGNI Daniela
E,m
587.866,29
(cinquecentoottantasettemilaottocentosessantaseiI29)
35)
GALLIZZI Agostino
E,m
1.171.220,60
(unmilionecent08ettantunomiladuecentowntif60)
Deve essere ricompresa in tutti i suddetti importi, nell'esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 52 del RD. 12 luglio 1934, la rivalutazione monetaria. I converUi de'v'Ol"IO essere, allresl, condannati al pagamento, sul'importo a ciascuno addebitato, degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento. Alla soccombenza segue anche l'obbligo dei suddetti al pagamento delle spese del presente giudizio da suddividere nella seguente proporzione: il 50% delle spese deve essere addebitato ai converuti Gallizzi Agostino e Magni Dariela in ragione, rispettivamente del 213, il primo, e 1/3, la seconda, il restante 50% delle spese deve essere suddiviso in parti uguali tra i restanti 33 converUi. I sequestro già auIDriZ2!!to con decreto del Presidente della Se.zione Lazio del 22 febbraio 2006 e convalidato con ordinanza del Giudice
designato n. 395 del14 giugno 2006 (e nella misura delle successive ordinanze di parziale modifica elo parziale revoca) è convertito in pignoramento nei limiti della somma che ciascun conven.Jto è stato condannato a rifondere all'Enav. p.a.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda atbice e, per l'effetto, CONDANNA i sottoelencati convenuti al pagamento, a titolo di responsabilità ammiristrativa, in fawre dell'erario e, segnatamente, dell'ENAV, dell'importo a fianco di ciascuno indicato, compresa la rivalutazione monetaria:
1)
BRIGLIA Fabio
E,m
24.400,81
(Wlntiquattromilaquatlrocentol81 )
2)
CANNALIRE Cosimo
E,m
8.388,13
(seimilatracentoottantasei/13)
3)
CORSlloreto
E,m
22.820,99
(WlntiduemilaottocentowntiI99)
4)
DELLA PERUTA Giovanni
E,m
22.375,49
(\9ntlduemllatrecent08ettantaclnquel49)
5)
DEPLANO Emanuele
E,m
11.326,05
(undicimilatrecentm.antisei/05)
8)
DI CARLO Bruno
E,m
9.159,00
(ncnemilacentocinquantanO\elOO)
7)
DUBIOSO Antonio
E,m
7.543,16
(settemilacinquecentoquarantatrel18)
8)
FILIPPI Pierluigi
E,m
10.322,10
(diecimilatrecento\entiduel10)
9)
GAETA Leone Antonio
E,m
24.824,50
(WlntiquattromilaseicenkMntiquattrof50)
10)
GEMELLI Fabrizio
E,m
22.839,10
(-.entiduemilaseicentotrentanO\el10)
11)
GRASSELLI Marco
E,m
18.832,60
(dlclottomllaottocentotrentaduef60)
12)
LAURINA Giovanni
E,m
25.414,30
(\entlclnquemllaquattrocentoquattordlcI/30)
13)
LIGIS Giuseppe
E,m
24.860,75
(\entlquattromllaottocentosessantal75)
14)
MANCO Antonio
E,m
20.569,80
(\9ntlmllaclnquecentosessantanO\elBO)
15)
MELONE Pasquale
E,m
23.679,32
(\9ntltremllaselcentosettantanO\el32)
16)
MONll Massimiliano
E,m
23.355,82
(wntitramilatrecentocinquantacinquaf82)
17)
MONll Maurizio
E,m
22.705,70
(wntiduemilasetlecentocinquel70)
18)
NICOSIA VINCI Enzo
E,m
23.495,16
(wntitremilaquattl'tlCerltonowrrinquel16)
19)
PATA~'lIA
E,m
12.302,20
(dodicimilatrecentodue/20)
20)
RICCIUTI Claudio
E,m
13,845,65
(tradicimilaottocentoquarantacinquel65)
21)
ROlUNNO Giuseppe
E,m
23.325,53
(wntitremilatrecentO\elll.icinqueJ53)
22)
SElZU Roberto
E,m
24.185,25
(-.entiquattromilacentoottantacinque/25)
23)
VINCI Ennio
E,m
21.751,67
(-.entunomllasettecentoclnquantunof67)
24)
MASTRONARDI GIO\EUlnl
E,m
3.180,00
(tremllacentoottanta/OO)
25)
CAROSI R1ccardo
E,m
7.944,66
(settamllanO\9Cantoquarantaquattro/66)
26)
DI BARI Antonio
E,m
3.545,00
(tremllaclnquecentoquarantaclnquelOO)
27)
COFANO cannelo
E,m
8.376,05
(ottomilatrecentosettantaseil05)
28)
GROTTANELLI Augusto
E,m
22.256,67
('i9ntiduemiladuecentocinquantasei/67)
29)
PICCIRILLO Daniele
E,m
23.876,97
(wntitremilaottocentosettantaseiJ97)
30)
QUATIRlNI Paolo
E,m
15.397,79
(quindicimilatrecentonovantasettel79)
31)
SCANO Pierangelo
E,m
15.420,06
(quindicimilaquattrocentownti/06)
32)
ZAMPARINI Maurizio
E,m
8.038,68
(ottomllatrentotto/68)
33)
CENNACCI-II Rodolfo
E,m
12.225,29
(dodicimiladuBCento\enticinquel29)
34)
MAGNI Daniela
E,m
587.866,29
(clnquecentoottantasettemllaottocentosessantaseI/29)
35)
GALLIZZI Agostino
E,m
1.171.220,60
(unmilionecentosetlantunomiladuecentownti/60)
Massimo
I sLKtdetti sono, altresl, condannati al pagamento, slJla somma a ciasClf"lO addebi'la'la, degli interessi legali, questi lJtimi con decorrenza dalla da'la di deposito della presente sentenza, nonché, per soccombenza, al pagamento delle spese di giLKtizio, seconclo la ripartizione di cui in motivazione, che fino all'originale della presente decisione, si liquidano in ElJ'O 135.613,29 ( CENTOTRENTACNQUEMILASEICENTOTREDICV29). Cosi
deciso,
in
Roma,
nella
Camera
di
2010, proseguila il1' dicembre 2010. L'ESlENSORE F.to Pina MA LA CAVA
IL PRESIDENTE F.to Salvatore NOTTOLA
Deposilala in Segretaria il 15/1012012
P.IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITA' F.to Dotl Luigi DE MAlO
consiglio
del
21