Interventi edilizi minori Gli interventi
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Gli uffici Presentare i progetti Effettuare interventi in ambito soggetto a vincolo monumentale o paesaggistico Utilizzare la modulistica Costi per la presentazione e il ritiro di pratiche edilizie (progetti e/o provvedimenti) Informazioni Comunicazione relativa alla S.C.I.A. e alla P.A.S.
Gli interventi Sono considerate Interventi Edilizi Minori le sottoelencate tipologie:
1.
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,1 lettera b), D.P.R. 380/200, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
2.
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
3.
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
4.
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al Decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1969, n. 1444;
5.
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
6.
le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E.comportanti rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici;
7.
le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. comportanti frazionamento di unità immobiliari;
8.
le opere di manutenzione straordinaria ex art. 64 R.E. con modifiche di destinazione d'uso comportanti aggravio di standard;
9.
le opere di manutenzione straordinaria non rientranti nell'elencazione di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (in quanto eccedenti tali previsioni);
10. le opere di restauro/risanamento conservativo di cui all'art. 65 R.E.; 11. le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio; 12. la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati secondo l'art. 74.1 R.E.; 13. demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere; 14. la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensildell'art. 74.2 R.E. (non in deroga); 15. la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 74.2 R.E. (in volumi preesistenti);
16. impianti tecnologici, con nuovi volumi, non indispensabili per legge; 17. interventi di arredo urbano/edicole funebri; 18. interventi di completamento ai sensi dell'art.105 R.E.; 19. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. C.I.A.L. (Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera ai sensi dell'art. 6.3. D.P.R. 380/2001) Per gli interventi sopra elencati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), riconducibili all'art. 3 comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, occorre presentare Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera - C.I.A.L. (vedi modulo allegato).
Limitatamente agli interventi di cui al n. 1), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente nè con l'impresa e assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato presenta unitamente alla comunicazione di inizio lavori le eventuali, ove previste, autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui sopra, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00.=. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamentequando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.
Si precisa, inoltre, che per gli interventi riconducibili alla C.I.A.L., dichiarati ma eseguiti in data anteriore al 26/05/2010 (entrata in vigore della Legge 73/2010), dovrà essere prodotta richiesta di Permesso di Costruire a sanatoria ai sensi dell'art.33 L.R. 12/2005 e che la sanzione che verrà irrogata, qualora le opere risultassero conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione delle stesse, sia la momento della presentazione della richiesta, è pari a Euro 516,00.= Permesso di Costruire (ex Autorizzazione Edilizia) ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 12/05 Gli interventi edilizi ricompresi nell'elenco di cui sopra, dal numero 6) sino al numero 18), e salvo quanto più sotto evidenziato in ordine alla S.C.I.A., possono essere eseguiti presentando una richiesta di Permesso di Costruire a firma del richiedente e comprensiva dei prescritti elaborati grafici, come indicato nel Regolamento Edilizio, debitamente firmati da un tecnico abilitato, comprensiva delle eventuali autorizzazioni previste ai sensi della normativa vigente. A titolo edilizio rilasciato, dovrà essere comunicato l'Inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del Permesso di Costruire, mentre la Fine lavori andrà prodotta entro tre anni dalla data di protocollazione dell'Inzio dei lavori. S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inzio Attività in materia edilizia (ex regime autorizzatorio) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 Per gli stessi interventi edilizi che possono essere realizzati mediante Permesso di Costruire, e salvo che gli stessi necessitino di deroga esplicita, il committente delle opere edilizie può, in alternativa, presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata, oltre a quanto previsto per l'istanza di Permesso di Costruire, anche della documentazione prescritta dall'art. 90, comma 10, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e precisamente:
1.
copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009;
2.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità delle Imprese e dei
3.
dichiarazione da parte del committente attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale
Lavoratori Autonomi che indichi la specifica finalità (esempio:lavori privati in edilizia);
delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonchè verifica sulle dichiarazioni dell'organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/2009. Le opere possono essere intraprese contestualmente alla protocollazione della S.C.I.A.; al termine dei lavori, che dovrà avvenire entro tre anni dalla data di protocollazione, dovrà essere presentata comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite, correlata dalla ricevuta dell'avvenuta variazione catastale, se ne ricorre il caso (vedi modulistica). Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) Questa distinta procedura edilizia è stata introdotta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011 del 3/3/2011 a far tempo dal 23 Marzo 2011; Essa riguarda le fonti rinnovabili di energia, sostituisce a tutti gli effetti la S.C.I.A. per tali specifiche opere, ed è ammessa per l'autorizzazione e la costruzione di esercizi di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto ai paragrafi 11 e 12 dell'allegato al D.M.10/09/2010. L'apposita modulistica va prodotta al Servizio Interventi Edilizi Minori; dopo 30 giorni dalla protocollazione matura il silenzio assenso per l'inizio delle opere che potranno durare non oltre tre anni da tale data. A lavori eseguiti si dovrà presentare comunicazione di Fine Lavori, Certificato di Collaudo e copia dell'avvenuta presentazione della variazione catastale se ne ricorre il caso. Gli interventi eseguibili sono i seguenti: 1. pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto integrato i cui componenti modificano la sagoma dell'edificio; 2. pannelli fotovoltaici collocati su edifici con impianto parzialmente integrato, che però non rispetta tutte le condizioni dell'art.11 del D.lgs 115/2008; 3. pannelli fotovoltaici non integrati al suolo con potenza inferiore a KW 20; 4. impianti di biomassa operanti in assetto cogenerativo, 5. impianti alimentati da biomasse; 6. impianti alimentate da gas di discarica, biogas; 7. impianti alimentati da fonte eolica; 8. iimpianti draulici e geotermici alimentati da fonte idraulica; 9. impianti solari termici posizionati al di fuori della Zona A di cui al D.M. 1444/68. Gli interventi classificati di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 63 R.E. (es. rifacimento delle pavimentazioni, delle tinteggiature e dei rivestimenti interni, sostituzione di sanitari, apertura e chiusura di vani porta all’interno delle singole unità immobiliari, adeguamento degli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti esterni - anche con materiali diversi, purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori di sagoma, disegno, colore, dimensione delle porzioni apribili -, ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelle preesistenti, ecc...) possono essere eseguiti senza dover presentare alcuna pratica edilizia nè alcuna comunicazione agli uffici comunali. In caso di intervento in ambito vincolato è comunque opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo. La fattibilità delle opere va, sotto altro profilo, verificata con le eventuali prescrizioni contenute negli specifici regolamenti condominiali.
Gli uffici
L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, i cui componenti sono suddivsi in quattro gruppi aventi la sottoindicata competenza territoriale:
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gruppo 1 - zone 1 - 3 - Responsabile del procedimento geom. Mario Cantelmi (stanza n. 4 - tel. 02.884.66007) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Maria Carmela Saitto (stanza 7 - tel. 02.884.66775) - Sportello di protocollo stanza 13;
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gruppo 2 - zone 5 - 6 - Responsabile del procedimento Geom. Roberto Cataldo (stanza n. 40 - tel. 02.884.66177) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Letteria Messina (stanza 37 - tel. 02.884.66744) - Sportello di protocollo stanza 12;
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gruppo 3 - zone 2 - 4 - 9 - Responsabile del procedimento arch. Viviana Bertoldi (stanza n. 33 - tel. 02.884.66018) - Per informazioni amministrative: Sig.ra Grazia Lorito tel. 02.884.67904; Sig.ra Marinella Scuglia tel. 02.884.66786; Sig.ra Cinzia Sala tel. 02.884.66781 - Sportello di protocollo stanza 32;
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gruppo 4 - zone 7 - 8 - Responsabile del procedimento Arch. Roberto Laganà (stanza n. 25 - tel. 02.884.66108) - Per informazioni amministrative: Sig. Marco Pria tel. 02.884.66429; Sig. Nicola Tolomeo Tel. 02.88466796; Sportello di protocollo stanza 28.
Per eventuali chiarimenti tecnici prima della stesura dei progetti o per informazioni sulle pratiche edilizie in corso è inoltre possibile recarsi presso gli uffici, senza appuntamento, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.
Il Dirigente del Servizio è l'Arch. Marco Porta, Via G.B. Pirelli 39, secondo piano corpo basso, stanza 1, tel. 02.884.66021. Segreteria Direzione Servizio, secondo piano corpo basso, stanza 1, Sig.ra Maria Luisi (tel. 02.884.66750), Sig.ra Antonella Villani (tel. 02.884.66220), fax 02.884.66977. Supporto amministrativo legale, dott. Michele Fraschini, 2° piano corpo basso, stanza n. 2, tel. 02.884.66109.
Presentare i progetti Comunicazione di Inizio Attivita' Edilizia Libera (C.I.A.L.) Le comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera possono essere presentate agli sportelli di accettazione di protocollo dei 9 Settori Consiglio di Zona, agli sportelli di protocollo di Milano Semplice, al protocollo generale di Via Larga nonchè ai quattro sportelli dei Gruppi 1, 2, 3, 4 di Via Pirelli, 39 - secondo piano c.b. - Servizio Interventi Edilizi Minori. Segnalazione Certificata di Inizio Attività in materia Edilizia ( S.C.I.A.) La presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in materia edilizia per opere interne alle singole unità immobiliari ( ai sensi dell'art.82.3 lettera e) del Regolamento Edilizio), che, pur non riguardando frazionamenti e cambi di destinazione d'uso comportanti aggravio standard, riguardino opere strutturali e purchè non riguardino interventi già in corso d'opera, deve essere effettuata presso i Settori dei Consigli di Zona territorialmente competenti. Per tutti gli altri interventi edilizi minori, la presentazione delle (originarie) Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in materia edilizia deve essere effettuata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, Servizio Interventi Edilizi Minori, Ufficio Accettazione Progetti, Via G.B. Pirelli 39, secondo piano corpo basso, stanza 43, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45, previa prenotazione dell’appuntamento via Internet, attraverso il servizio Pratiche Edilizie on line (vedi la sezione “Servizi on-line" di questa pagina), compilando on line la relativa domanda. E’ possibile presentare la SCIA/PAS. anche senza la preventiva prenotazione dell’appuntamento, in questo caso occorre però ritirare l'apposito tagliando, dal lunedì al venerdì, presso la portineria, al piano terra di Via G.B. Pirelli 39, (i tagliandi sono distribuiti a partire dalle ore 8.00 in numero limitato). In entrambi i suddetti casi le SCIA vengono esaminate, presso la stanza 43 del secondo piano corpo basso, da un istruttore amministrativo che accerta la completezza degli allegati richiesti e successivamente da un istruttore tecnico che accerta in via preventiva e generale la conformità alle norme edilizie ed urbanistiche del progetto presentato. Solo se entrambe le verifiche sono favorevoli il progetto viene protocollato.
Gli elaborati grafici allegati alle Segnalazioni di Inizio Attività e alle Procedure Abilitative Semplificate devono essere prodotti in unica copia.
N.B. Si ricorda che l’istituto della SCIA non consente deroga nei confronti dei Regolamento Edilizi e di Igiene, in tali casi si dovrà presentare richiesta di Permesso di Costruire in deroga e attendere rilascio del provvedimento esplicito. Permesso di Costruire (anche a parziale o totale sanatoria). Lerichieste di permesso di costruire devono essere presentate presso gli uffici del Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, direttamente allo sportello del gruppo che tratta la zona in cui ricade l’intervento: stanza 13 (zone 1, 3), stanza 12 (zona 5, 6), stanza 32 (zona 2, 4, 9), stanza 28 (zona 7, 8). Le richieste possono essere presentate, senza appuntamento né tagliando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45. All’atto della presentazione agli sportelli del Servizio Interventi Edilizi Minori, le istanze di Permesso di Costruire sono sottoposte al controllo della documentazione amministrativa. Varianti a SCIA o a permessi di costruire e presentazione di integrazioni. La protocollazione di tali progetti e integrazioni deve essere effettuata allo sportello di accettazione del gruppo di trattazione della specifica zona di decentramento, senza appuntamento né tagliando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.45. Per gli interventi che richiedono la realizzazione di un locale rifiuti, la presentazione del progetto dovrà essere corredata dal parere del tecnico AMSA (tutti i particolari nella sezione “Collegamenti" vedi “locale deposito rifiuti")
In caso sia prevista l’esecuzione di opere in cemento armato prima dell'intrapresa delle stesse presentata denuncia (ai sensi dall’art. 65 del DPR 380/01) presso l’Ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, via G. B. Pirelli 39, terzo piano corpo basso, stanza 4. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 11.45. I disegni e gli allegati alla denuncia vanno consegnati in busta, contenitore sigillato o su supporto informatico, non dovendo essere timbrati.
Qualora le opere prevedano l’installazione di nuovi impianti termici di potenza superiore a 35 kw o interventi di coibentazione deve essere presentata, in allegato alla pratica edilizia, la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018) in n° 2 copie cartacee più una copia digitale. Per informazioni in merito ai progetti termo-tecnici è possibile recarsi il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 presso l'Ufficio UCREDIL - secondo piano corpo basso stanza 20.
La richiesta di provvedimento edilizio, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio attività libera, la procedura abilitativa semplificata e qualsiasi altro documento depositato presso altro ufficio dell'Amministrazione comunale (es. Protocollo Generale del Comune di Milano), si intende presentato dalla data in cui perviene a uno degli Uffici competenti (come prevede l’art. 106.2 del RE).
Effettuare interventi in ambito soggetto a vincolo monumentale o paesaggistico Per gli interventi da eseguire in ambito vincolato occorre preventivamente ottenere la conforme autorizzazione dall’Ente di tutela del vincolo.
In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano. In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 - ex L. 1497/39 e L. 431/85) bisogna rivolgersi all’Ufficio Tutela Beni Ambientali (Comune di Milano, Settore Sportello Unico per l’Edilizia, vedi sezione “Collegamenti" in questa pagina) sono fatti salvi i vincoli facenti capo al Parco Agricolo Sud e al Parco Nord..
Utilizzare la modulistica Per la corretta presentazione e la successiva puntuale valutazione dei progetti è necessario utilizzare la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale. Da una parte questa modulistica rappresenta un’utile guida per i professionisti; dall’altra è valido strumento per gli uffici, volta a evitare ritardi nella gestione delle pratiche.
Nella sezione allegati si possono trovare due tipi di moduli: uno per la presentazione di istanze (richiesta di permesso di costruire), l’altro per gli interventi asseverati (SCIA). In quest’ultimo caso il tecnico progettista certifica la conformità del progetto alle norme vigenti sotto la propria responsabilità (ciò può comportare anche risvolti peali) e l’Amministrazione comunale verifica la correttezza di quanto asseverato dal progettista senza rilasciare ulteriore provvedimento abilitativo.
Nel caso del permesso di costruire viene richiesto all’Amministrazione il rilascio di un provvedimento autorizzativo che permette di avviare le opere presentando all'uopo la comunicazione di inizio lavori. Il modulo di richiesta deve essere compilato dal richiedente (proprietario o avente titolo con delega del titolare del diritto).
In caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), salva la possibilità per il Comune di emettere prime comunicazioni contrarie (entro trenta giorni dalla presentazione della pratica) le opere possono essere intraprese dalla data di presentazione a non oltre un anno dalla stessa. La compilazione del modulo SCIA deve essere effettuata, in sezioni distinte, sia dal titolare del provvedimento sia dal progettista che certifica la conformità alle norme del progetto.
In riferimento agli interventi certificati, l'errata o omessa compilazione delle caselle presenti nei moduli può configurare il caso di false attestazioni, a questo proposito si ricorda quanto stabilito e attualmente operante, dall’art. 42.9 della L.R. 12/05: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero laddove costituito, dello Sportello Unico per l'Edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e informa gli enti e autorità competenti in caso di falsa attestazione"; in caso di dichiarazioni false e mendaci da parte del committente saranno applicate, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (si veda in particolare anche l'art.19.6 L. 241/90). Si rammenta, inoltre, che per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazioni certificate (come già prima per le denunce di inizio attività) il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale in caso di false attestazioni e asseverazioni nella dichiarazione certificata, l'Amministrazione informa l'Autorità Giudiziaria e il Consiglio
dell'Ordine di appartenenza con il quale verranno applicate le sanzioni penali richiamate nell'art. 19.3 L. 241/90.
La struttura della modulistica scaricabile dalla sezione “Allegati" di questa pagina permette di:
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comunicare la maggior parte dei dati richiesti dalla normativa per la realizzazione di opere edilizie;
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svolgere una funzione di "promemoria", rendendo esplicito e dettagliato il contenuto della generica dichiarazione di conformità “delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie" prevista dalla legge, evidenziando le diverse disposizioni che devono essere rispettate nell’esecuzione delle opere e la cui verifica può competere anche ad Enti diversi dal Comune;
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favorire un’immediata comprensione del tipo di intervento da parte degli uffici e una più semplice lettura del modulo.
I moduli contengono anche una serie di indicazioni che esulano dagli aspetti puramente tecnico-progettuali: vedi ad esempio le prescrizioni previste dalla “Legge Biagi" (D.Lgs. 276/2003). Questo decreto prevede (all'art. 86.10 lettera b-ter) che, all’atto della comunicazione di inizio lavori, sia in caso di permesso di costruire sia di Segnalazione Certificata di Inizio Attività sia di Procedura Abilitativa Semplificata, venga necessariamente prodotta la documentazione relativa all’impresa esecutrice ossia:
- dichiarazione dell’impresa esecutrice relativa all’organico medio annuo distinto per qualifica nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; - certificato di regolarità contributiva (DURC) che attesti la regolare posizione dal punto di vista contributivo.
La modulistica, oltre ad essere disponibile in allegato a questa pagina è reperibile in formato cartaceo presso la sede di Via G.B. Pirelli 39, terzo piano corpo basso.