INTERVENTI EDILIZI CONSEGUENTI AL SISMA IVA • Art.31 L.457/1978 • Allegato L.R. 31/2002
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI INTERVENTI
IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
INDIVIDUAZIONE ALIQUOTA IVA
• Titolo abilitativo • Dichiarazione sostitutiva
• Aliquota 4% Tabella A parte II • Aliquota 10% Tabella A parte III
ODCEC Modena - Commissione studio "Fiscalità"
Legge 457/1978 art.31
a) interventi di manutenzione ordinaria • riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti b) interventi di manutenzione straordinaria • le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso Ferrara, 19 marzo 2015
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Legge 457/1978 art.31 c) interventi di restauro e di risanamento conservativo • diretti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio d) interventi di ristrutturazione edilizia • diretti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti e) interventi di ristrutturazione urbanistica • diretti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale Ferrara, 19 marzo 2015
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DPR 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi • a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; • c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; • d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (…) Ferrara, 19 marzo 2015
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DPR 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi • e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: • e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); • e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; • e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; • e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; • e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; • e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; • e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; • f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Ferrara, 19 marzo 2015
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INTERVENTI EDILIZI – AGENZIA DELLE ENTRATE (CM 57/E – 1998)
Manutenzione ordinaria (lett.a, art.31 L.457/78) • la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative • opere di finitura e conservazione; • la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto • idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; • sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; • riparazione recinzioni; • sostituzione di elementi di impianti tecnologici; • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
Ferrara, 19 marzo 2015
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INTERVENTI EDILIZI – AGENZIA DELLE ENTRATE (CM 57/E – 1998)
Manutenzione straordinaria (lett.b, art.31 L.457/78) • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; • serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie; • realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell'edificio; • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; • rifacimento vespai e scannafossi; • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; • rifacimento di scale e rampe; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita immobiliare; • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; • interventi finalizzati al risparmio energetico.
Ferrara, 19 marzo 2015
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INTERVENTI EDILIZI – AGENZIA DELLE ENTRATE (CM 57/E – 1998)
Restauro e risanamento conservativo (lett.c, art.31 L.457/78) • modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; • innovazione delle strutture verticali e orizzontali; • ripristino dell'aspetto storico - architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni; • adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia (lett.d, art.31 L.457/78) • riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni; • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti; • mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale; • trasformazione dei locali accessori in locali residenziali; • modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai; • interventi di ampliamento delle superfici.
Ferrara, 19 marzo 2015
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IVA: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Fabbricati abitativi
• Lavori di ripristino, di riparazione dei danni aliquota IVA 10% • Attenzione ai beni significativi (decreto 29 dicembre 1999): • -ascensori e montacarichi; - infissi esterni ed interni; - caldaie; - video citofoni; - apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; - sanitari e rubinetterie da bagno; - impianti di sicurezza. Fabbricati strumentali • Lavori di ripristino, di riparazione dei danni aliquota IVA 22% ; reverse? Ferrara, 19 marzo 2015
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Interventi di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo Fabbricati abitativi, strumentali, rurali • Prestazioni dipendenti da contratto di appalto sono soggette ad aliquota IVA 10% • I beni finiti forniti per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo sono soggette all’aliquota agevolata del 10%
Ricadono negli interventi di ristrutturazione La demolizione seguita da ricostruzione, ovvero stessa sagoma e stesso volume del preesistente
Ricadono negli interventi di restauro e risanamento conservativo Gli interventi di messa in sicurezza ovvero degli interventi volti ad eliminare le carenze strutturali e gli interventi di miglioramento sismico
Ferrara, 19 marzo 2015
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IVA: nuova costruzione
Fabbricati abitativi • Prestazioni dipendenti da contratti di appalto aliquota IVA 4% se finalizzati alla realizzazione: • fabbricato «Tupini» ove committente è l’impresa che effettua la costruzione per la rivendita • abitazione non di lusso committente privato con requisiti prima casa, o costruzione rurale destinata ad abitazione dell’imprenditore agricolo • Prestazioni dipendenti da contratti di appalto aliquota IVA 10% se finalizzati alla realizzazione di case di abitazione non di lusso ove non ricorrano le condizioni per agevolazione prima casa • Reverse charge art. 17, comma 6, lettera a) e a-ter) Ferrara, 19 marzo 2015
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IVA: nuova costruzione
Fabbricati strumentali • Si applica l’aliquota ordinaria del 22% • Reverse charge art. 17, comma 6, lettera a) e a-ter)
Ferrara, 19 marzo 2015
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Beni finiti destinati agli interventi soggetti ad IVA agevolata Precisazioni • Per "beni finiti" cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell'immobile. (CM 1/E – 1994) • l'applicazione dell'aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata al rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, che si configurino come Operazioni accessorie nei sensi indicati dall'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ferrara, 19 marzo 2015
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