IMU - DICHIARAZIONE
a cura di Giordano Tedoldi
DICHIARAZIONI IMU OBBLIGO DICHIARATIVO ART. 9 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 Art.13 comma 12 ter D.L. 201/2011
Mantengono dichiarazioni fini dell’ICI compatibili
validità le presentate ai in quanto
In assenza di variazioni rimangono in essere dichiarazioni ICI già presentate per gli anni precedenti
le
Rimangono in essere le disposizioni ICI per quanto concerne il M.U.I. ( D.L. 223/2006)
ABOLIZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. D.L. 223/2006 Art. 37 commi 53 e 54
A decorrere dall’anno d’imposta 2007 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione I.C.I
Rimane l’obbligo per adempimenti riduzione imposta: es. immobili inagibili – agevolazioni a parenti
Provvedimento Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18/12/2007 Fruizione e circolazione dati catastali
L. 296/2006 comma 174 Permane comunque l’obbligo di presentazione della denuncia nei casi in cui non può essere usato il modello informatico che permette la registrazione, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, degli atti relativi a diritti su immobili
CASISTICA Valori aree fabbricabili Valori contabili immobili D – imprese Cessazione aree fabbricabili Riduzioni per inagibilità Uso gratuito a parenti (ai fini ICI) Detrazioni Perdita requisiti agricoltore
ATTI TRASCRITTI MEDIANTE IL MUI atti di compravendita di immobili cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili · accettazioni espresse di eredità · accettazioni tacite di eredità · atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari, · cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili, · assegnazione divisionale a conto di futura divisione, · cessioni di beni ai creditori, · cessioni di diritti reali a titolo gratuito, · cessioni di fitti e pigioni, · convenzioni matrimoniali,
.costituzione di diritti reali a titolo gratuito, ·.costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, · costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), · dichiarazione di nomina, · divisioni, · donazioni, · liberazione di fitti e pigioni, · locazione ultranovennale, · permuta, · prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 c.c.), · quietanza con trasferimento di proprietà, · regolamento di condominio,
Casi di obbligo di presentazione della dichiarazione l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria; l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità; per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; •l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); •è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; •è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma. •l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà). •l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione; •si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori). •l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE 1
Fabbricati dichiarati inagibili , inabitabili e di fatto non utilizzati
benefici
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Riduzione dell’imposta del 50%
Fabbricati di interesse storico o artistico
Art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali
3
Periodo dell’anno in cui la condizione si verifica
Riduzione 50% della base imponibile
Immobili per i quali sono state deliberate eventuali riduzioni di aliquota NON ORDINARIA
4
Fabbricato costruiti e destinati, dalla ditta costruttrice, alla vendita cd. “beni merce” (se il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota)
Art.13 comma 9 bis D.L. 201/2011
Possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% purche:
Non locati Max 3 anni dalla data di ultimazione dei lavori
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Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti, da coltivatori diretti o IAP
Riduzioni base imponibile AGEVOLA ZIONI
Aree fabbricabili = regime terreni agricoli
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Immobili in locazione finanziaria
Soggetto passivo
Locatario : dalla data di stipula del contratto Immobili costruiti Immobili da costruire In corso di costruzione
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Immobili oggetto di concessione su aree demaniali
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Acquisto o modifica di valore delle aree fabbricabili Le variazioni di valore devono essere sempre dichiarate – Es. rivalutazione annua
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Terreni agricoli divenuti edificabili
Area divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato
Dalla data di inizio lavori o di interventi di recupero 11
Assegnazione dell’immobile a socio cooperativa a proprietà divisa in via provvisoria
Cassazione 16130/2004 Cassazione 22570/2004
ICI – presupposto del tributo = possesso degli immobili
Soggetto passivo = assegnatario dell’immobile anche se provvisorio e senza stipula dell’atto notarile
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Immobile assegnato a socio di cooperativa indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale Estinzione di un diritto reale: di abitazione, uso, enfiteusi, superficie
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Quando le parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117 sono accatastate in via autonoma
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Immobili in multiproprietà – ognuno per la propria quota
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Acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori)
Separazione, annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E’ comunicato al comune di celebrazione del matrimonio
Assegnazione ex coniuge casa coniugale Diritto di abitazione Informa il Comune di nascita degli ex coniugi per l’annotazione negli atti dello stato civile
casistica
Se il Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile:
1 2 3
Coincide con Comune di celebrazione del matrimonio Coincide con quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario Non coincide né con matrimonio né con nascita (Es. matrimonio celebrato a Milano, ex coniuge assegnatario nato a Brescia, immobile situato a Bergamo)
OBBLIGO DICHIARATIVO
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Fabbricati iscritti al catasto terreni con scadenza iscrizione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012
Art. 4 D.M. 26/07/2012 L’Agenzia del Territorio rende disponibili sul portale dei Comuni le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità
NO OBBLIGO DICHIARATIVO
SUCCESSIONI
L’Agenzia delle Entrate trasmette ai Comuni copia degli atti di successione. Legge 383/2001
No obbligo dichiarativo
VARIAZIONI CATASTALI RELATIVE AI DATI DI CLASSAMENTO, RENDITA O INTESTAZIONE CATASTALE MEDIANTE DOC.FA
NO obbligo dichiarativo
I DOC.FA sono trasmessi ai Comuni mediante il Portale
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Dalla data in cui il possesso degli ENTRO 90 immobili ha avuto inizio o sono GIORNI intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta Se non vi sono variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
Obbligo dichiarativo sorto dopo il 1°° gennaio 2012 Rimane comunque valido il criterio dei 90 giorni
Scadenza presentazione 4 febbraio 2013
Es. obbligo sorto in data 15/12/2012 = data scadenza 15 marzo 2013
Fabbricati di cat. D sui quali l’imposta è calcolata sulla base delle scritture contabili
La dichiarazione deve essere presentata al Comune in cui sono situati gli immobili mediante:
Consegna – Raccomandata – P.E.C.
Presentazione dichiarazione entro 90 giorni chiusura periodo d’imposta Se invio tramite posta, ai fini della data di scadenza si considera la data di consegna all’Ufficio postale (Corte Cost.
Sent.477/2002)
Se un immobile insiste su più Comuni, la dichiarazione deve essere presentata a ciascun Comune. Non vige il principio della prevalenza come per l’ICI
Verifica delle suddette fattispeci
Mancata dichiarazione per riduzione dell’imposta
Perdita del diritto agevolativo Scelta unilaterale del contribuente
Mancata presentazione della dichiarazione nei casi sopra elencati
Può comportare la sanzione per omessa denuncia
SANZIONI DICHIARAZIONI E VERSAMENTI OMESSA PRESENTAZIONE
SANZIONE DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA CON UN
MINIMO DI € 51,00 DICHIARAZIONE INFEDELE
SANZIONE DAL 50% AL 100% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA
SE PAGAMENTO DELL’ACCERTAMENTO ENTRO 60 GIORNI ED ASSENZA DI RICORSO LA SANZIONE E’ RIDOTTA AD 1/3
OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO ACCERTAMENTO DEL COMUNE
SANZIONE 30% NON RIDUCIBILE
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 5°° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DELLA VIOLAZIONE
SANZIONI DICHIARAZIONI E VERSAMENTI
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE INFEDELE
SANZIONE DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA CON UN
MINIMO DI € 51,00 SANZIONE DAL 50% AL 100% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA
SE PAGAMENTO DELL’ACCERTAMENTO ENTRO 60 GIORNI ED ASSENZA DI RICORSO LA SANZIONE E’ RIDOTTA AD 1/3 SANZIONE 30% NON OMESSO O TARDIVO RIDUCIBILE VERSAMENTO ACCERTAMENTO DEL COMUNE
ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 5°° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL COMPIMENTO DELLA VIOLAZIONE