COMUNE di SPILIMBERGO Servizio Tributi
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. ANNO 2011
SOGGETTI PASSIVI – BASE IMPONIBILE ALIQUOTE ANNO 2011 e DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE MODALITA’ E TERMINI DI DICHIARAZIONE MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO AREE FABBRICABILI
Informazioni Responsabile: Maria Luisa Della Rocca Incaricato: Gianna Buffon
Indirizzo e recapiti: P.tta Tiepolo n.1 – piano terra 33097 – SPILIMBERGO – (PN) Tel. 0427 591240 – 0427 591241 Fax 0427 591112 E mail:
[email protected]
Orario di apertura Giorno
Mattina
Lunedì
Dalle 10.00 alle 12.00
Martedì
Dalle 10.00 alle 12.00
Mercoledì
Dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì
Dalle 10.00 alle 12.00
Venerdì
Dalle 10.00 alle 12.00
Pomeriggio Dalle 15.30 alle 17.30 Dalle 15.30 alle 17.30
SOGGETTI PASSIVI L’imposta comunale sugli immobili è dovuta: • • • • •
dai proprietari di fabbricati,aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato; dai titolari di diritti reali di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi beni immobili; dal coniuge superstite in qualità di titolare del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale (art.540 del C.C.); dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali.
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BASE IMPONIBILE Fabbricati
Rendita catastale, rivalutata del 5% moltiplicata: x 100 per le abitazioni ed i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (escluse categorie a/10 e C/1) x 50 per gli uffici, gli studi privati ed i fabbricati a destinazione speciale del gruppo catastale D e categoria A/10 x 34 per i negozi e botteghe (fabbricati della categoria C/1); x 140 per alloggi collettivi (gruppo catastale B).
Terreni agricoli
Reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Ai sensi dell’art.1, comma 339, della legge 27.12.2006, n.296, sono stati aggiornati dall’Agenzia del territorio i redditi dominicali ed agrari dei terreni a seguito di variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad AGEA per l’anno 2006-2007 e successivi. Per il corretto versamento del tributo il contribuente può chiedere una visura catastale aggiornata oppure consultare l’elenco delle particelle che hanno subito variazioni direttamente sul sito dell’Agenzia del territorio.
Aree fabbricabili
Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta.
Fabbricati del gruppo “D” non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente
Costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti in vigore per l’anno 2010
ALIQUOTE aliquota ordinaria del 4,9 per mille
1. per i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
aliquota agevolata del 4,3 per mille:
1. per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione e relative pertinenze; 2. per le unità immobiliari e relative pertinenze cedute in comodato d’uso gratuito a parenti di primo, secondo e terzo grado, sia in linea retta sia collaterale; 3. per le unità immobiliari che alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento risultino locate con regolare contratto d’affitto di durata almeno pari o superiore ad un anno; 4. per le unità immobiliari e relative pertinenze per le quali, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento sia stata rilasciata concessione edilizia per lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
aliquota differenziata del 7 per mille:
1. per le unità immobiliari adibite a civile abitazione e non locate o tenute a disposizione esclusiva dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento; 2. per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “C”, costituenti pertinenze delle abitazioni non locate o tenute a disposizione dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE detrazione ordinaria per abitazione principale: € 103.29=
Per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione e relative pertinenze;
detrazione per abitazione principale di € 206.58=
A favore dei soggetti passivi titolari, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, della sola pensione sociale o dell'assegno sociale e nel rispetto dei seguenti requisiti: a) nuclei familiari composti da soli pensionati ed eventuali altri familiari privi di reddito soggetto ad IRPEF; b) soggetti passivi che pur non avendo raggiunto età pensionabile risultano essere permanentemente o totalmente inabili al lavoro e titolari di pensione sociale o assegno sociale; c) presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata al Comune, entro lo stesso termine fissato per il pagamento dell'acconto ICI, la richiesta di applicazione della maggior detrazione e la certificazione sostitutiva attestante i requisiti posseduti;
ABITAZIONE PRINCIPALE
Sono escluse dall’imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate dal regolamento comunale (art.4) alle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. L’esclusione è applicata anche: •
•
•
•
a favore del contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il contribuente medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) e relative pertinenze. alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. alle abitazioni possedute da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
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PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione per abitazione principale, le unità immobiliari classificabili nelle seguenti categorie catastali, anche se distintamente iscritte in catasto: C/2 – magazzini e locali di deposito C/6 – rimesse, autorimesse, stalle scuderie C/7 – tettoie chiuse o aperte
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (iscritti all’ AIRE) Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero – AIRE), si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo do prorpietà, usufrutto o altro diritto reale in Italia, a condizione cha le stessa non risulti locata. Tali soggetti sono tenuti al pagamento dell’imposta
comunale sugli immobili, con applicazione dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale, in quanto non rientrano tra i casi di esenzione previsti per legge.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata quando: 1. • •
Gli immobili godono di riduzioni d’imposta Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati; Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
2.
Gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (mod. unico informatico) oppure il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria • •
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
• • • • • • • • • • • • • • • • •
l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria; l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; area fabbricabile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa; l’area è divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato; immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio; immobile concesso in locazione dagli ATER; immobile che ha perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI; immobile che ha perso o acquistato la caratteristica della ruralità; il fabbricato classificabile nel gruppo catastale “D”, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato; l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo catastale “D”, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; l’immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); riunione di usufrutto; estinzione del diritto di abitazione, di uso, di enfiteusi o di superficie; immobile di interesse storico o artistico; immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione; acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori); l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che determinano un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
TERMINI
MODALITA’
Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ICI entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno. La dichiarazione potrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli in distribuzione presso il Servizio tributi oppure disponibili sul sito internet del ministero delle finanze:http://www.finanze.it La presentazione dovrà essere effettuata: • con spedizione a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno • mediante consegna diretta al Servizio tributi del Comune di Spilimbergo
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TERMINI DI VERSAMENTO 1° rata
dal 1° maggio al 16 giugno
Pari al 50 % dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente
dal 1° al 16 dicembre
A saldo dell’imposta dovuta con l’applicazione delle aliquote e detrazioni in vigore per l’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata
Dal 1° maggio al 16 giugno
Il versamento unico, calcolato con le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno in corso, deve essere eseguito entro il termine di scadenza della 1° rata
2° rata Unica soluzione
∗ ∗ ∗
I soggetti non residenti nel territorio dello stato possono effettuare il versamento dell’imposta annua in unica soluzione entro il 16 dicembre con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. La legge finanziaria 2007, all’art.1 – comma 166, prevede che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’ammontare complessivo del debito tributario è inferiore a €12,00=
MODALITA’ DI VERSAMENTO Poste italiane
Agente della riscossione: EQUITALIA FRIULI V.G.SPA di Pordenone, Via Vespucci n.1
Agente della riscossione: EQUITALIA FRIULI V. G. SPA di Pordenone, Agenzia delle Entrate
Presso qualsiasi sportello di Poste Italiane con bollettino di c/c postale n. 88706122 intestato a “EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA Spa – SPILIMBERGO-PN-ICI” • • • •
in contanti tramite Pos con assegno circolare non trasferibile intestato a EQUITALIA FRIULI V.G. SPA con pagamento on line sul sito: www.equitalianomos.it
Utilizzando il medesimo bollettino di c/c corrente n. 88706122 intestato a “EQUITALIA FRIULI V.G. Spa – SPILIMBERGO-PN-ICI”, oppure il mod. F24 presso la FRIULCASSA SPA – CASSA DI RISPARMIO REGIONALE – fil. di Spilimbergo - V.le Barbacane n.22 Con modello F24 come previsto dall’art.37 – comma 55 – D.L. 04.07.2006 convertito dalla legge n.248/2006 presso: POSTE ITALIANE SPA BANCHE CONVENZIONATE AGENTE DELLA RISCOSSIONE Nel modello F24 dovrà essere indicato il codice amministrativo del Comune di Spilimbergo I904 e i seguenti codici tributo: 3901 – ICI per abitazione principale 3902 – ICI per terreni agricoli 3903 – ICI per aree edificabili 3904 – ICI per altri fabbricati 3906 – ICI interessi 3907 – ICI sanzioni
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RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI I contribuenti che omettono od eseguono in ritardo il pagamento dell’imposta possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o cumnque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. L’importo da versare deve comprendere anche l’ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati: La sanzione ordinaria è ridotta: Sanzione
• • •
al 3,00 per cento se il versalento viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla scadenza dell’acconto e/o del saldo ICI dovuta per l’anno 2011, al 3,00 per cento se il versamento viene eseguito oltre i trenta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICi per l’anno 2010, cui il versamento fa riferimento, al 3,75 per cento se il versamento viene eseguito oltre i trenta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2011 cui il versamento fa riferimento.
Gli interessi sono cacolati: Interessi
• • Comunicazione
fino al 31/12/2010 al tasso legale dell’ 1 %; dal 01/01/2011 al tasso legale dell’ 1,5 %
Il contribuente che si avvale dell’istituto del ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio tributi, , utilizzando il modulo “Ravvedimento operoso” con allegata copia della ricevuta di versamento. Il contribuente può eseguire il versamento tramite:
Versamento
•
bollettino postale ICI, barrando la casella “Ravvedimento”, indicando l’ICI dovuta per la rispettiva tipologia di immobile (terreno agricolo, area fabbricabile, abitazione principale, altri fabbricati), mentre la somma complessiva da versare dovrà essere comprensiva della sanzione e degli interessi; • Modello F24, con indicazione del codice amministrativo del Comune di Spilimbergo I904, utilizzando i seguento codici tributo: 3901 – ICI per abitazione principale 3902 – ICI per terreni agricoli 3903 – ICI per aree edificabili 3904 – ICI per altri fabbricati 3906 – ICI interessi 3907 – ICI sanzioni Il versamento dell’imposta non è dovuto se l’ammontare complessivo del debito tributario (imposta, sanzioni ed interessi) è inferiore al 12,00 euro.
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Guida all’ICI 2011 AREE FABBRICABILI •
Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art.36 – comma 2 del D.L.04.07.2006, n.223 convertito dalla legge 04.08.2006, n.248).
•
Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
•
Il valore dell’area fabbricabile è costituito dal valore venale in comune commercio alla data del primo gennaio dell’anno di imposizione.
Allo scopo di ridurre il contenzioso con i contribuenti possessori di aree edificabili sono stati adottati i rispettivi valori a metro quadrato suddivisi per zone omogenee e per ubicazione nel territorio comunale, indicati nell’allegata tabella. I valori determinati assumono per il Comune carattere minimo e di indirizzo per l’attività di accertamento, così da poter essere disapplicati in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori a quelli deliberati. I medesimi valori sono applicabili anche alle aree suscettibili di utlizzazione edificatoria, le aree di risulta dei fabbricati demoliti e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.
Piazzetta Tiepolo 1 – 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427 591241 – fax 0427 591.112 Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933 - e-mail:
[email protected] – sito web http://www.comune.spilimbergo.pn.it
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TABELLA RIEPILOGATIVA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER L' ANNO 2010 DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE
CAPOLUOGO
FRAZIONI DI BARBEANO, BASEGLIA, GAIO, GRADISCA,ISTRAGO, TAURIANO, VACILE Valore a mq
Valore a mq
ZONE A: Ambito del Centro storico Zone da A1 ad A5 - A7 - A/est
€100,00
ZONE B: Residenziali di completamento B1a-immobili con caratteristiche tipologiche tradizionali B1b-zone semi intensive trasformabili B1c-aree libere intercluse al tessuto tradizionale B1d- ambiti attività produttive dismesse
€ € € €
35,00 35,00 35,00 35,00
€ € € €
25,00 25,00 25,00 25,00
Zona B2 - zone sature ad alta densità Zona B3 - zona di completamento urbano Zona B4 - zona di edilizia estensiva
€ 50,00 € 60,00 € 65,00
€ 36,00 € 36,00 € 36,00
Zona B0 – Orti, giardini e cortili a verde privato
€ 8,00
€ 5,00
ZONE C: Espansioni residenziali o a prevalente destinaz. Residenziale
C1-zona delle espansioni residenziali C2-zona delle lottizzazioni in corso Cr-zona di ristrutturazione Urbanistica insediamenti misti
Con PRPC adottato (opere eseguite)
Con PRGC adottato (opere non eseguite)
Con PRPC adottato (opere eseguite)
Con PRGC adottato (opere non eseguite)
€ 60,00 € 60,00 € 30,00
€ 20,00
€ 35,00 € 35,00 € 26,00
15,00
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DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE
CAPOLUOGO
FRAZIONI DI BARBEANO, BASEGLIA, GAIO, GRADISCA,ISTRAGO, TAURIANO, VACILE Valore a mq
Valore a mq
ZONE D: Zone industriali ed artigianali D1-zone industriali di interesse regionale: Zona Industriale Nord
Urbanizzata € 13,00
Non urbanizzata € 5,00
Con PRPC adottato (opere eseguite)
Con PRGC adottato (opere non eseguite)
Con PRPC adottato (opere eseguite)
Con PRGC adottato (opere non eseguite)
D2-zone produttive di interesse comprensoriale o comunale di nuovo impianto
20,00
13,00
11,00
9,00
D3-zone prod. di interesse comprensoriale o comunale ed Insediamenti sparsi: a)Zona industriale cosa
20,00
13,00
11,00
9,00
b) Zona artigianale c) Insediamenti produttivi sparsi
ZONE H: Attività commerciali
H2a attività commerciali di nuovo impianto H2c attività ricettive H3 attività commerciali esistenti
Con PRPC adottato (opere eseguite)
Con PRGC adottato Opere non eseguite)
20,00 20,00 18,00
13,00 13,00 11,00
RIDUZIONI: •
• • •
alle aree indicate è applicabile la riduzione del 50% del valore attribuito, se la conformazione del fondo impedisce l’edificazione in base ai parametri urbanistici e del 20% se solo la limita.
alle aree interessate da vincoli di metanodotto, elettrodotto, stradali, di transito o di altra natura, tali da comportare l’inedificabilità, è applicabile la riduzione del 50%. La riduzione si applica alla superficie effettivamente interessata dal vincolo. alle aree autonomamente edificabili nelle diverse zone del Piano che necessitano di una servitù di passaggio per accedervi, la riduzione applicabile è del 10%. qualora le aree non siano edificabili in modo autonomo, ma solo previa costruzione in aderenza a fabbricato di proprietà di terzi su aree confinanti è applicabile la riduzione del 30% (l’area per risultare edificabile deve essere necessariamente alienata a terzi confinanti).
Trattandosi di variazione della base imponibile, la diversa valutazione delle aree deve essere accompagnata da apposita comunicazione. Il contribuente potrà rivolgersi all’ufficio tributi ai fini di una verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle riduzioni previste.
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