Il nuovo Codice Doganale dell’Unione: cosa cambia per le nostre aziende? Novità doganali e prossimi sviluppi delle procedure di Export (e import…) Che cosa devono sapere le imprese che operano con l’estero Il futuro punitivo… Torino, 16 marzo 2016 Fulvio Liberatore - Easyfrontier
[email protected] 1
AGENDA RIVOLUZIONE? EVOLUZIONE? INVOLUZIONE?
Un primo sguardo d’insieme all’impianto della normativa unionale, senza tentare esegesi definitive di fonti ancora…malleabili
Ci concentreremo su pochi item, di diretto interesse per gli operatori italiani
2
Sommario Origine
AEO (Operatore Economico Autorizzato)
Semplificazioni
Non parleremo, invece, delle TASSONOMIE dei REGIMI
In effetti, cambiano radicalmente ma solo sul piano della classificazione, non nella pratica quotidiana
3
E…
Futuro sistema punitivo dell’Unione
La difficile transizione…
4
MA QUANTO SIAMO VECCHI! Il Codice Doganale Comunitario attualmente in vigore, Regolamento CE 2913/1992 ha maturato la bellezza di 22 anni E resterà la nostra legge doganale comune fino al 1 maggio 2016 Ancorato a processi informativi perfettamente funzionanti senza che si debba far passare un solo bit nei cavi comunitari...
5
E QUANTO INQUIETI Dal 2003 ci si tormenta sulla faccenda dei bit, del sogno perfettamente asettico e purissimo di procedure lineari, senza passaggi contorti semplificazioni informative, immersione in flussi comunicativi globali insomma, il sogno di una dogana
6
PAPERLESS Decisione UE 70/2008: un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio Interoperabilità tra sistemi elettronici ma soprattutto flussi ininterrotti di informazioni tra sistemi doganali punti d’accesso unico e interfacce elettroniche universali
7
450/2008 In effetti, un primo “tentativo” di svecchiare il Codice con una sua novissima edizione fu fatto nel 2008, agganciandosi alla Decisione 70/2008 Si chiamò MCC, Modernized Customs Code ma non riuscì ad entrare in vigore, il 24 giugno 2013, per l’assenza delle indispensabili Disposizioni di Attuazione Il suo difetto: troppo avanti, troppo moderno, troppo semplice...
8
E COSÌ... Il 9 ottobre 2013 vede la luce il Regolamento UE numero 952/2013 che istituisce il CODICE DOGANALE DELL’UNIONE nel sottotitolo, fra parentesi, si legge “rifusione” Insomma, qualcosa di radicalmente nuovo ma che non vorrebbe buttare via tutto quel che già era stato fatto
9
FINALMENTE UN NUOVO CODICE! Il Codice Doganale dell’UNIONE... non più COMUNITARIO ma, molto più fraternamente ed emotivamente, dell’UNIONE (unionale è il nuovo terribile aggettivo...) ci proietta davvero nel futuro (quasi) tutto digitale di una dogana universale Un futuro che partirà dal 1 maggio 2016
10
MA PERCHÉ ASPETTARE DUE ANNI? Il CDU (così verrà poi chiamato in italiano, mentre in inglese ha già assunto l’acronimo di UCC Union Customs Code) è un’arma potente… Ma le sue regole, i suoi principi devono trovare una traduzione operativa, tecnica, percorribile nel quotidiano Ed ecco
11
DA & IA Una breve premessa politica Gli inquieti cittadini della UE trovano quasi sempre MOLTO irritanti Regolamenti, Direttive, Decisioni e imposizioni varie provenienti dagli infingardi di Bruxelles… Soprattutto per il fatto che i politici locali (non solo italiani!) si schermano sempre dietro due parole terribili: EUROBUROCRAZIA & TECNOCRAZIA
12
COMITATOLOGIA FINO AL 2011 Altra tremenda parola: ma si trattava proprio della PRATICA dei Comitati tecnici di esperti che integravano (spesso piuttosto creativamente) le norme adottate da Consiglio e Parlamento, talora al punto da distorcerne il significato originario E la Commissione esercitava di fatto un potere incontrollato (???) politicamente sugli atti CONCRETI, ESECUTIVI
13
COMITATOLOGIA DOPO LISBONA Ed ecco che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art. 290 del Trattato introduce una nuova figura giuridica l’ATTO DELEGATO - ossia un atto NON legislativo ma di portata generale che viene adottato, su DELEGA ESPRESSA del Parlamento e del Consiglio, alla Commissione UE (e quindi ai tecnoeuroburocrati) E che dovrebbe essere sottoposto a controllo SUCCESSIVO e CONCOMITANTE da parte degli organi politici… 14
SFIDUCIA Il punto è che gli atti delegati, di fatto, sono solo UNA PARTE della normativa delegata alla Commissione Ossia quella parte di normativa che incide su ELEMENTI NON ESSENZIALI (a parole) della normativa primaria, quella legislativa MA, la Commissione resta titolare (ex art. 291 del Trattato) del potere di emanare ATTI DI ESECUZIONE
15
E QUINDI…? Attuale normativa Regolamento CE 2913/1992 - Codice Doganale Comunitario (Atto legislativo primario) Regolamento CE 2454/1993 - Disposizioni di esecuzione del Codice (Atto legislativo della Commissione che dà concreta attuazione al Codice)
16
I MAGGIO 2016 Regolamento UE 952/2013 - Codice Doganale dell’Unione (Atto legislativo primario, Parlamento e Consiglio) Regolamento UE 2446/2015 - ATTI DELEGATI (Regolamento DELEGATO che INTEGRA il CDU - Atto NION legislativo di portata generale… Commissione) Regolamento UE 2447/2015 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (Atto legislativo che rende possibile l’applicazione del CDU… Commissione e Comitati) 17
BEH… Suvvia, solo TRE Regolamenti anziché due, non moriremo per questo… E invece NO! Regolamento 341 del 2016 (ATTO DELEGATO, ) - le c.d. TRANSITIONAL RULES, ossia le Regole che consentono di arrivare alla piena attuazione del CDU… pubblicato IERI!!! Decisione 255/2014 (Atto di ESECUZIONE della Commissione) - Tempistica per la trasformazione elettronica della dogana unionale 18
SINTESI RIVOLUZIONE (forse)
EVOLUZIONE (mmhhh)
INVOLUZIONE
CDU 952/2013
DA 2446/2015 IA 2447/2015
TDA 2016/341
Nuova visione della Applicazione PARZIALE delle dogana innovazioni Ammodernamento dei sistemi
Irrigidimento e limitazioni a favore della concentrazione logistica
Semplificazioni come Interventi pesanti sull’origine denominatore e sulle semplificazioni comune
Tutto bellissimo ma finché non ci sono i sistemi Si può andare avanti A MANO E CON LA CARTA!! Cautela con le semplificazioni
19
PREOCCUPANTE? Sì, concordo. E non sono solo io… Sentiamo cosa ne pensa la dott. Teresa Alvaro, direttore centrale per le tecnologie (scusate l’abbreviazione del titolo) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli…
20
ENTROPIA E LAVORIO Stiamo tutti cercando di ragionare con l’Agenzia delle Dogane per vedere come e se si riuscirà a far capire a Bruxelles che le norme adottate sono troppo troppo troppo ispirate da alcuni operatori dominanti e che danneggiano (forse) le nostre imprese e il nostro già delicato e precario sistema logistico nazionale
21
FONDAMENTA DIGITALI ARTICOLO 6 CDU Tutti gli scambi di informazioni quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni ... sono effettuati mediante procedimenti informatici. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può, in casi eccezionali, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici. 22
ART. 278 - TERMINE ULTIMO Misure transitorie Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.
23
IMPORTANTE? Ovviamente il sogno della digitalità, dei flussi ININTERROTTI di informazioni RENDEREBBE possibile Analisi dei rischi condivise a livello unionale Eliminazione di attività di copiatura, archiviazione, stampa Emissione di provvedimenti automatici
24
MA PER LE AZIENDE? Uno dei punti più interessanti del CDU sta nelle SEMPLIFICAZIONI STRUTTURALI ipotizzate a favore degli OPERATORI AFFIDABILI Parliamo, innanzitutto, della previsione di cui all’articolo 182 del CDU
Iscrizione nelle scritture del dichiarante 25
SCRITTURE Le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana ... sotto forma di iscrizione nelle scritture ... a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle ... autorità nel sistema elettronico del dichiarante ... sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. Un operatore AFFIDABILE potrà dichiarare.... Senza DICHIARARE! Dovrà solo concedere all’autorità doganale un accesso CONTROLLATO alle proprie scritture, DA REMOTO 26
AFFIDABILE Abbiamo ripetuto Operatore AFFIDABILE Questi altri non è che un OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO ALMENO per le SEMPLIFICAZIONI DOGANALI Oggi AEOC
27
NON SOLO Un AEO (almeno) C godrà di altri straordinari vantaggi Sdoganamento Centralizzato (art. 179) Self Assessment (art. 185) Riduzione o esonero dalle garanzie richieste dale dogane
28
SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO Presentare la dichiarazione presso la PROPRIA DOGANA anche per MERCI CHE SONO ALTROVE! Anche in un altro Paese UE! In pratica: il camion lo faccio partire dallo stabilimento (per ragioni connesse ai tempi di trasporto, agli orari etc.) emetterò la dichiarazione di export (PRESSO LA MIA DOGANA) quando il camion sarà giunto in un luogo ove sia possibile il controllo da parte di un’altra dogana 29
PROCESSO
Emetto il Se si tratta DDT e faccio Emetto la La dogana di controllo partire il dichiarazione esegue fisico, delega Carico il camion, inviandola analisi e la dogana mezzo facendolo TELEMATICA stabilisce se presso la arrivare, ad MENTE alla effettuare quale è es., a mia dogana controlli fermo il GENOVA camion
30
Il camion parte ritirando presso quella dogana lo svincolo
E ALL’IMPORT? Sì, è possibile anche all’import. Il problema è che è necessario (perché funzioni in modo effettivamente utile) che i sistemi informativi delle dogane siano ALLINEATI e AGGIORNATI … Parliamo del 2020… No… forse del 2024…. No FORSE DEL 2040!! Sentiamo cosa accadrà, nel frattempo…
31
AUTOVALUTAZIONE Orribile traduzione di SELF-ASSESSMENT L’autorità doganale può delegare all’operatore alcune OPERAZIONI DI CONTROLLO Ad es., l’ammontare dei dazi e delle altre imposte dovute! O il controllo su qualità e classifica! Senza dover, quindi, passare per lo svincolo a seguito di controllo eseguito dalla dogana
32
COSA DEVONO SAPERE LE IMPRESE CHE OPERANO CON L’ESTERO? Beh! qualcosina devono sapere, anche se i cambiamenti sono più profondi e meno “impattanti” nell’immediato quotidiano delle imprese Interpretiamo: astrattamente, il CDU disegna un quadro nel quale le dogane diventano quasi trasparenti per chi opera in modo corretto DALL’INIZIO E questo resta l’obiettivo condiviso a livello universale 33
UN UNICO AMBIENTE Ambiente denso di informazioni ma raccolte automaticamente, elaborate automaticamente, analizzate e produttive di nuove informazioni senza l’intervento consapevole dell’umana specie salvo che nel DISEGNO dei meccanismi, dei criteri, dei principi nella creazione di procedure interne consapevoli e aperte 34
AD ES., MRN Siamo tutti abituati a sapere che la soglia MRN va interpretata come Movement Reference Number E che si riferisce alle merci esportate o fatte transitare (movement, appunto) Nella nuova normativa, MRN va letto come MASTER Reference Number Perché? Perché OGNI ATTO avrà un suo identificativo IT… 35
MA Purtroppo, in sede di elaborazione di ATTI DELEGATI e ESECUTIVI (i due libroni), è riemersa l’anima scura della dogana e dei big player della logistica e del commercio mondiali Ed ecco che abbiamo alcune cautele di cui tenere assolutamente conto
36
ORIGINE PREFERENZIALE Beh, qui, a dire il vero (e FORTUNATAMENTE) abbiamo gli accordi con gli altri Paesi che rimangono, ovviamente, in vita Ma il CDU (e il 2447/2015) ABROGANO il precedente Regolamento 1207/2001 (e ss. mm. e ii.): quello sulla DICHIARAZIONE DEL FORNITORE Ottimo!
37
MIGLIORAMENTO Articoli 61 e seguenti del 2447/2015 (IA) La dichiarazione a lungo termine vale DUE ANNI La retroattività è confermata ad UN ANNO Si può EVITARE DI FIRMARLA, sia spedendola elettronicamente sia inviando una dichiarazione preventiva con cui ci si assume la responsabilità per le proprie dichiarazioni, anche non firmate
38
COME PRIMA E PIÙ Altra ottima idea: Il formato delle DICHIARAZIONI resta assolutamente identico a quello attuale Si era pensato di renderlo più articolato poi ha prevalso la ragionevolezza… Ora abbiamo 150 giorni di tempo per ottenere dal fornitore le prove che la sua dichiarazione era vera…
39
ONP Ossia: ORIGINE NON PREFERENZIALE (Made in o circa) Qui, come sapete, le regole sono sempre state ambigue e discutibili Ma tutti eravamo ormai abituati all’idea del CTH (salto di voce) o del VALORE AGGIUNTO
40
ALLEGATO 11 Tutto ciò aveva… ORIGINE nell’Allegato 11 delle DAC che prevedeva ALCUNI specifici tipi di lavorazione sostanziale che potevano dare l’origine ai prodotti ivi considerati Poi, per estensione, gli operatori POTEVANO ricorrere alla POSIZIONE COMUNE della UE in materia, che prevedeva regole per tutti i prodotti
41
ALLEGATO 11 In effetti l’Allegato 11 è una lunga storia… All’inizio dei lavori la TAXUD aveva proposto di rendere VINCOLANTE la famosa POSIZIONE COMUNE Ma BE (che sarebbero le Confindustrie d’Europa) si è opposta STRENUAMENTE! Perché? Per accontentare l’automotive! Ossia, il problema sollevato era:
42
IL PROBLEMA DELLE REGOLE DI LISTA Se le regole diventano rigide, si applicheranno, OVVIAMENTE, anche all’import (personalmente non ne sono convinto ma questa era la posizione…) … Sarebbe diventato un inferno riassegnare le origini attribuite in partenza dal fornitore! Infatti, non è assolutamente detto che le regole di lista vengano rispettate dagli altri Paesi (anzi, a dire il vero, proprio non le applicano!)
43
E DUNQUE Niente allegato COMPLETO MA un allegato è stato prodotto, un mix tra regole della posizione comune e quelle del vecchio Allegato 11 L’allegato 22.01
44
ALLEGATO 22.01 AD ES., SEZIONE XVI Regola primaria: parti e accessori prodotti da sbozzi: .
(1) Si considera paese di origine dei prodotti fabbricati a partire da sbozzi che, conformemente alla regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, sono classificati nella stessa voce, sottovoce o suddivisione dei prodotti completi o finiti, quello in cui la lo sbozzo è stato finito, a condizione che la finitura includa la configu razione nella forma definitiva mediante la rimozione del materiale (diversa dalla levigatura o dalla lucidatura o da entrambe) o processi di formazione quali la piegatura, la martellatura, la pressatura o la stampa.
.
(2) Il paragrafo 1 si applica ai prodotti classificabili nelle disposizioni relative alle parti o alle parti e agli accessori, compresi i prodotti specificamente indicati in tali disposizioni.
45
REGOLA ESISTENTE
La Regola primaria per le PARTI era già presente nella POSIZIONE COMUNE Ma NON era vincolante. Dal I maggio, lo sarà!
46
REGOLA RESIDUALE Quando non sia possibile attribuire l’origine secondo le regole di lista e quando non sia ben chiaro quale sarebbe stata l’ultima lavorazione sostanziale allora si ricorre alla REGOLA RESIDUALE (oggi, UNICA)
47
!!! Regola residuale di capitolo Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali.
48
PERCHÉ “!!!”? Perché SEMBREREBBE (ma su questo dovremo ottenere chiarimenti più ampi) che l’ORIGINE sia determinata SOLO Attraverso la SOMMA dei COSTI dei singoli componenti raggruppati per ORIGINE! E la POSIZIONE COMUNE??? Mah…
49
PRATICAMENTE MACCHINARIO (VALORE 100)
Origine
Valore
componente X
Russia
28
componente Y
Cina
15
componente Z
Korea
15
Tutto il resto
Italia
42
TOTALE
100
Maggior PORZIONE
42 è > di 28 e di 15
ORIGINE
ITALIA 50
PARTI DI RICAMBIO - ART. 41 (DAC ATTUALI) Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
51
COSA CAMBIA? ARTICOLO 35 DA Qui l’intervento delle DA è stato “a gamba tesa” (anche per non far troppo arrabbiare i nostri partner commerciali…) Dal 1 maggio 2016, la regola dei ricambi potrà essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE per i prodotti spediti INSIEME alla macchina o in caso di immissione in libera pratica (NIENTE PIÙ EXPORT!) … E solo se il cambio di origine non sia tale da inficiare il carattere originario della macchina precedentemente importata… 52
ALTRO CAMBIAMENTO Un’innovazione molto discutibile (ma, in fondo, giusta) è stata introdotta dall’articolo 33 delle DA Operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate Un’operazione di trasformazione o lavorazione effettuata in un altro paese o territorio non è considerata economicamente giustificata se, sulla base degli elementi disponibili, risulta che lo scopo di tale operazione era quello di evitare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 59 del codice.
53
INSOMMA SE esiste una misura di politica commerciale che impone, ad es., misure ANTIDUMPING su determinati prodotti E viene effettuata, in un Paese terzo, una lavorazione SOSTANZIALE (che, quindi farebbe acquisire l’origine NON preferenziale di quel Paese) essa NON sarebbe considerata ECONOMICAMENTE GIUSTIFICATA e l ‘ORIGINE NON SAREBBE ACQUISITA
54
ESEMPIO: TREFOLO I trefoli cinesi sono oggetto di dazio antidumping. La soluzione ideata dall’impresa per aggirarlo è stata quella di costruire il ponte di cemento in Serbia e trasportare l’intera struttura già assemblata… Comodo, verrebbe da dire…
55
ESEMPIO: TREFOLO (2) Ad oggi, tale lavorazione risulterebbe sicuramente come ultima lavorazione sostanziale e, dunque, l’origine NP sarebbe, senza dubbio, serba. Con l’entrata in vigore del nuovo codice, l’ultima lavorazione sostanziale resterà serba ma verrà meno l’essere economicamente giustificata. Risulta palese che lo scopo di tale lavorazione è solo quello di aggirare un dazio antidumping, dunque art. 33….
56
E PER GLI ALTRI CAPITOLI? Salvo che per i tessili e le calzature (ma guarda…) Regole confuse e incerte, primarie e residuali non ben definite, neppure astrattamente Si pensi anche al fatto che, almeno, l’attuale sistema prevedeva una c.d. NORMA DI CHIUSURA La Nota 5 dell’Allegato 9 (Reg. CE 2454/1993)
57
NOTA 5 ALLEGATO 9 Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.] DAL 1 MAGGIO NON ESISTERÀ PIÙ!!
58
PROCEDURE DI DOMICILIAZIONE Come tali non esistono più…neanche loro Adesso (secondo il CDU e secondo gli esperti) prendono il nome di ISCRIZIONE NELLE SCRITTURE DEL DICHIARANTE (art. 182 del CDU - sì, anche adesso si chiamano così, ma solo nel Codice, poi, nelle Disposizioni di attuazione, diventato DOMICILIAZIONI) Bellissimo! 59
MA! Originariamente, la EDR (anglicismo ormai entrato nell’uso comune, Entry in the Declarant’s Records) doveva proprio costituire una semplificazione RADICALE Ossia, come detto in apertura: Semplice messa a disposizione della iscrizione nelle scritture SENZA bolletta e SENZA visto uscire!
60
OSSESSIONI E il controllo??? E i poveri spedizionieri??? E allora, il 2446/2015, uno dei PEGGIORI REGOLAMENTI MAI EMANATI (e vorrei proprio che mi querelassero per questa affermazioni dandomi però la possibilità di dimostrare che quel che dico è VERO!) limita spaventosamente la EDR!
61
ESPORTAZIONE Alzi la mano chi, oggi presente, non esporta mai nulla… Beh, all’articolo 150 dispone, in merito alle condizioni per la EDR: Se la domanda di autorizzazione riguarda l’esportazione e la riesportazione, l’autorizzazione è concessa unicamente sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: l’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero a norma dell’articolo 263, paragrafo 2, del codice; l’ufficio doganale di esportazione è anche l’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita hanno predisposto procedure volte a garantire che le merci siano soggette a vigilanza doganale all’uscita.
62
ED ECCOCI NIENTE EDR per gli esportatori, che siano loro o i CAD (ripeto, la limitazione vale per TUTTI) salvo casi improbabili Tutto in dogana… Ma possibile??? Possibile che i big player della spedizione siano riusciti in questo capolavoro del terrorismo doganale?
63
NO, OVVIAMENTE Le soluzioni naturalmente ci sono ma sono… così COMPLICATE da ricostruire che solo i folli euroburocrati possono averle pensate! Di che si tratta? Dello SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO combinato con i LUOGHI DESIGNATI DALLA DOGANA e con la DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
64
OSSIA Sdoganamento centralizzato
Art. 179
Presento le merci in un posto e la dichiarazione al mio ufficio
Dichiarazione semplificata
Art. 166
Posso inviare anche una dichiarazione con i dati minimi (poco più di una fattura)
Art. 139
Posso chiedere che il mio stabilimento divenga un LUOGO DESIGNATO dall’autorità doganale
Luoghi DESIGNATI (equivalienti alle dogane)
65
DUNQUE!!! Moltissimi vantaggi (anche se non quelli dell’EDR, e non si capisce proprio perché…) Possibilità di dichiarare la merce in forma semplicissima, ovunque essa sia (purché io abbia comunicato preventivamente alla “mia” dogana dove si troverà la merce) Possibilità di farsi autorizzare lo stabilimento come “luogo designato”
66
MA (ANCHE QUI)
Le dichiarazioni, sia pur se complementari, le dovrò comunque presentare E dovrò, ma questo ormai è INEVITABILE, essere AEOC….almeno!
67
SOLUZIONE ADMS L’Agenzia, nella splendida persona di Teresa Alvaro (Direttore centrale tecnologie per l’innovazione) non solo ha percorso questa strada ma, addirittura, ha ritenuto di poter considerare il LUOGO APPROVATO coincidente con quelli che sono gli attuali luoghi AUTORIZZATI delle PD
68
EFFETTI… Procedure ORDINARIE (ma TOTALMENTE TELEMATIZZATE) a disposizione degli attuali titolari di PD (ed anche dei futuri aspiranti semplificatori) NESSUN LIMITE per Voce Doganale o di altra natura (a differenza di quello che ACCADREBBE con l’EDR)
69
RESTA UN DUBBIO… La base della soluzione è l’applicazione FORZATA dell’articolo 139 del CDU (ossia l’articolo che consente alla dogana di considerare luoghi e magazzini privati come luoghi APPROVATI dalla dogana e, quindi, equivalenti - o quasi - agli SPAZI DOGANALI) L’articolo 139 si riferisce SOLO ai luoghi per le merci IN ARRIVO E non vorremmo che, poi, la soluzione fosse valida SOLO per gli importatori… 70
AEO Articolo 38 (e 39) del CDU (ricordiamo sempre: CDU è il nuovo Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE 2013/952) Metto in evidenza solo due punti Oggi, il requisito della purezza è diventato più intenso: mentre prima si richiedeva l’assenza di gravi E ripetute violazioni adesso ci vuole l’assenza di gravi O ripetute violazioni…
71
AL RIGUARDO Ci si spingerà ad analizzare TUTTA l’attività economica del richiedente, non solo quella di rilevanza doganale Si parlerà quindi di COMPLIANCE ECONOMICA e non solo DOGANALE Forse è meglio così, almeno per le imprese che intendono operare in assoluta correttezza…
72
SECONDO PUNTO Sarà indispensabile disporre di STANDARD PRATICI DI COMPETENZA Si tratta di un requisito … odioso Perché? Perché, pur essendo stato declinato in modo light Richiede, di fatto, di aver avuto rapporti documentabili con l’autorità doganale
73
PER GLI ESPORTATORI Il requisito è veramente semplice: basta che il loro nome sia regolarmente presente nella casella 2 del DAU (ESPORTATORE) - da ALMENO TRE ANNI In pratica, il requisito non viene soddisfatto da coloro che esportano in forma TRIANGOLARE, quali PRIMI CEDENTI (e che, quindi, non trovano i loro riferimenti nella casella 2, la quale riporta solo quelli del PROMOTORE della triangolazione)
74
SEVERITÀ Secondo il CDU le sanzioni dovranno essere EFFETTIVE, PROPORZIONATE e DISSUASIVE Però lascia aperta una questione che è costantemente fonte di irritazione, delusione, iniquità Ossia la DIVERSITÀ degli impianti sanzionatori adottati da ciascun Paese
75
INDIVIDUALISTI In effetti, anche il nostro Paese (che ha un rapporto di amore/odio con le PUNIZIONI… andrebbe indagato…) finisce per perdersi in cervellotiche modifiche degli impianti sanzionatori (depenalizza di qua, aggrava di là, obbliga al contraddittorio e poi consente iniquità grottesche) Pensiamo solo a quanto deciso per il glorioso anno 2016
76
VIOLAZIONI TRIBUTARIE Depenalizzazione del contrabbando (art. 8 c.1 D.L.vo 8/2016) Recidiva (aumento della sanzione divenuto OBBLIGATORIO - art. 7 D.L.vo 472/1997) Attenuanti generiche (divenute di larga applicazione, che di fatto attenuano l’impatto delle recidiva… stesso articolo)
77
UNIFORMAZIONE Con la Comunicazione 884 del 13.12.2013 la Commissione (UE) ha presentato una proposta di DIRETTIVA in materia sanzionatoria al fine di ARMONIZZARE le punizioni La proposta si basa su un’analisi delle stranezze dei singoli Stati membri: quel che è penale da una parte non lo è da un’altra e così per misura e soglia delle sanzioni. Ciascuno per se.
78
TRE TIPOLOGIE Responsabilità oggettiva
Anche se non volevi e non sapevi, hai sbagliato
17 casi!
Negligenza
L’hai fatto perché lavori male
11 casi
Intenzionale
L’hai fatto apposta
7 casi
79
ESCLUSIONE La Direttiva prevede che non si risponde delle violazioni in UN SOLO CASO Quando la violazione sia commessa per ERRORE DELLE AUTORITÀ DOGANALI! Quindi, niente pietà per chi opera in buona fede.. la c.d. STRICTLY LIABILITY
80
Tipologia
Minimo MERCI SPECIFICHE
Minimo NO MERCI SPECIFICHE
Massimo Massimo NO MERCI MERCI SPECIFICHE SPECIFICHE
Responsabilità oggettiva
1% del VALORE
150 euro
5% del VALORE
7.500 euro
Negligenza
-
-
15% del VALORE
22.500 euro
Intenzionalità
-
-
30% del VALORE
45.000 euro
81
ANABOLI Panayota Anaboli è il Direttore della Divisione A della TAXUD Il 16 gennaio ha presentato un report molto interessante sulle preoccupanti disparità di trattamento sanzionatorio nei diversi Paesi membri… E devo dire che la necessità di un minimo di armonizzazione è sicuramente URGENTE
82
An example •Company X lodged an export declaration at the customs office of export 2 days after the goods were loaded in the export container. Sanctions
MS
Type
Criminal
9
• Pecuniary from 1250 EUR to 1.800.000 EUR
2 (from the 9)
b)Imprisonment
Non criminal
15
Pecuniary from 393 to 500.000 EUR
No sanction
1
Settlement
15 83
QUALE FUTURO? Il futuro è sempre un percorso oscuro.... Ma qualche chiarore pare di intravvederlo nelle evoluzioni di cui abbiamo parlato Stiamo provando a metterne insieme qualche pezzo… E confidiamo molto su un confronto più stretto con le nostre aziende! Grazie
84