IL DECRETO “ DEL FARE “ E DEL LAVORO Cosenza, 27 settembre 2013
Giuseppe Buscema Consulente del lavoro, commercialista, revisore legale Esperto Fondazione Studi CNO 1
IL DECRETO “ DEL FARE “ E DEL LAVORO Gli ultimi provvedimenti: Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n.194 del 20 agosto 2013) in vigore dal 21 agosto 2013 Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n.196 del 22 agosto 2013) in vigore dal 23 agosto 2013 Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64, (G.U. n.132 del 7 giugno 2013) in vigore dal 8 giugno 2 2013
IL DECRETO DEL “FARE “ E DEL LAVORO Semplificazioni in materia di DURC Riscossione Pignorabilità delle proprietà immobiliari Responsabilità fiscali dell’impresa Abrogazione del modello 770 Contratti a termine: riduzione delle pause Apprendistato professionalizzante: semplificazione Tirocini formativi Decontribuzione sulle assunzioni di giovani Benefici ASPI al datore di lavoro Co.co.pro. e Associati in partecipazione Regolarizzazione Associazioni in partecipazione Lavoro intermittente Lavoro accessorio Contratto a progetto Responsabilità solidale negli appalti Tentativo di conciliazione per GMO
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 D.L. 76/2013
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 D.L.76/2013 UN NUOVO INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE Viene previsto un incentivo per l’assunzione di giovani fino al 30 giugno 2015 Riguarda i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale L’agevolazione è prevista in misura pari ad un terzo dell’imponibile contributivo Spetta per una durata massima di 18 mesi Riguarda le assunzioni effettuate ad incremento della base occupazionale Deve trattarsi di soggetti svantaggiati, ma non tutti quelli previsti dal Reg.Ce. 800/2008 Si conguaglierà con le denuncie UniEmens La maturazione non è immediata ne automatica VEDIAMO IN DETTAGLIO COME FUNZIONA 5
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 D.L.76/2013 LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i datori di lavoro che assumano […]” art.1.c.1. Rientrano tutti i datori di lavoro, anche coloro che non rivestono la qualifica di impresa Non sono previsti requisiti territoriali relativi ai datori di lavoro (a differenza del credito di imposta D.L.70/2011) e neanche per i lavoratori Riguarda le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e le trasformazioni di altre tipologie contrattuali a tempo indeterminato
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 e 2 D.L.76/2013
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LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i lavoratori aventi i requisiti […]” art.1.c.1.
L’assunzione deve riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni soggettive: Lavoratori che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi vivano soli con una o più persone a carico Lavoratori che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale Quindi, età anagrafica + condizione soggettiva di svantaggio rientrante tra quelle individuate dal Regolamento (CE) n. 800/2008. Rientrano però solo alcuni tra i lavoratori svantaggiati individuati dal punto 18) dell’articolo 2 del Regolamento. 7
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 e 2 D.L.76/2013
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LA PLATEA DEI BENEFICIARI: “i lavoratori aventi i requisiti […]” art.1.c.1.
LAVORATORI
REQUISITO
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
“[…] chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.“. (cfr. decreto Ministero del Lavoro 20 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n.153 del 2/7/2013 )
siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013 LE CONDIZIONI: “ assunzioni che debbono comportare un incremento occupazionale netto […]”. è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro. si calcola in unità lavorative/anno (ULA) “ numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. “ (cfr. art.5 Reg.Ce 800/2008) 9
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013 LE CONDIZIONI: “ assunzioni che debbono comportare un incremento occupazionale netto […]”. I lavoratori da considerare sono: Reg. Ce 800/2008, articolo 2 punto “ 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;” INPS circolare 17 settembre 2013, n.131 “ (…) è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio; […] Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore assente“
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO 1) Incremento alla data di assunzione 2) Mantenimento della base occupazionale Si applica l’articolo 40 del Reg.Ce 800/2008 […] 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa 11 e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI INCREMENTO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DI ASSUNZIONE STEP 1
Occorre conteggiare la base alla data di assunzione
Occorre considerare i 12 mesi precedenti l’assunzione. Esempio: assunzione 1/10/2013 Periodo da considerare 1/10/2012- 30/9/2013 Nel corso del periodo agevolato vanno considerati mese per mese CIRCOLARE INPS 111/2013 del 24/7/2013 Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”. 12
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI INCREMENTO OCCUPAZIONALE ALLA DATA DI ASSUNZIONE •
Per l’anno precedente, mese per mese si conteggiano i lavoratori in unità o frazioni
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Per l’anno successivo, occorre conteggiare i lavoratori tenendo conto dei contratti alla data di assunzione del lavoratore agevolato. Esempio: se risulta in forza un lavoratore a tempo determinato, va conteggiato nei mesi in cui il contratto non sarà giunto a fine termine Esempio: assunzione 1/10/2013 Il datore ha in forza un lavoratore a tempo determinato assunto l ‘1/1/2013 per 12 mesi a) periodo da considerare 1/10/2012- 30/9/2013 forza lavoro = 0,75 (il lavoratore a termine) b) periodo da considerare 1/10/2013- 30/9/2014 forza lavoro = 1 (il lavoratore a termine) + 1 il lavoratore assunto IL LAVORATORE ASSUNTO, AUMENTA LA BASE OCCUPAZIONALE 13
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI MANTENIMENTO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE 1/2 •
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Per l 'INPS mantenere l'incremento significa che i lavoratori considerati ai fini del calcolo dei periodi successivi all'assunzione non vengano a cessare, salvo non fossero già state considerate ( es. le scadenze dei contratti a tempo determinato) ovvero si tratta di cessazioni neutre (cfr. art.40 Reg.Ce 800/2008) Tale verifica va effettuata ogni mese, considerando i lavoratori che sono stati considerati ai fini del calcolo della base occupazione dei dodici mesi successivi e che hanno dato luogo all’incremento L’eventuale decremento derivante dalla risoluzione di rapporti di lavoro considerati e non previsti (e non neutri ), potrà peraltro essere compensato se sono state effettuate altre assunzioni che consentono il raggiungimento della base occupazione necessaria. Così come la perdita dell’incentivo sarà relativa ai mesi in cui l’incremento non è stato mantenuto, ma maturerà nuovamente nel caso di successive assunzioni, dal mese in cui l’incremento viene ripristinato. 14
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI MANTENIMENTO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI ASSUNZIONE 2/2 •
Alla fine del 12.mo mese, occorrerà effettuare di nuovo il calcolo della base occupazionale per i dodici mesi successivi. Quindi, dal 13.mo mese successivo all’assunzione, al 24.mo mese successivo all’assunzione con i criteri già visti in precedenza.
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Se la base occupazionale a tale data è maggiore di quella relativa ai dodici mesi precedenti all’assunzione, l’incentivo continua a maturare.
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A questo punto occorrerà nuovamente che i lavoratori considerati ai fini del calcolo della base occupazionale del periodo dal 13.mo al 24.mo mese non vengano a cessare.
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L'incremento si realizza anche per frazione di U.L.A.. Non occorrerà quindi raggiungere un'unità intera per la spettanza dell'agevolazione (cfr. Circolare INPS 131/2013) 15
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 commi 3, 6 e 7 D.L.76/2013 LE CONDIZIONI: L’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto Sono società controllate quelle: 1) In cui l’altra società dispone della maggioranza di voti esercitabile nell’assemblea; 2) In cui l’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dei punti 1 e 2, si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono società collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Si presume tale quanto nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei 16 voti, ovvero 1/10 per le spa quotate in borsa.
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1,commi 4 e 5 D.L.76/2013 L’AMMONTARE DELL’ AGEVOLAZIONE contributo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fatte salve le diverse procedure previste nel settore agricolo in ogni caso non potrà superare 650 euro mensili in relazione al singolo lavoratore assunto vincolata al rispetto dell’articolo 40 del Regolamento Ce 800/2008 riconoscimento da parte dell'INPS da conguagliare mediante le denunce mensili contributive UniEmens
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1,commi 4 e 5 D.L.76/2013 LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE La durata del beneficio è di 18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato Non spetta per i lavoratori domestici Spetta anche per gli apprendisti La durata del beneficio è di 12 mesi nel caso di trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato. E’ comunque necessario che ricorrano le altre condizioni previste e non potrà essere goduto con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno già beneficiato dell’incentivo di 18 mesi. Per la maturazione dell'agevolazione connessa alla trasformazione è necessaria un’ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso, per detta assunzione aggiuntiva, dalle condizioni soggettive e delle condizioni previste. In buona sostanza è necessaria esclusivamente per l'incremento occupazionale. 18
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 comma 3 D.L.76/2013 LA DECORRENZA : “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.”. La maturazione dell'incentivo non è né immediata ne automatica si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate a finanziare fino a quelle effettuate fino al 30 giugno 2015 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti (cfr. comma 11) 7 AGOSTO 2013 approvazione D.M. che costituisce la data di decorrenza degli incentivi (cfr. Comunicato Stampa Ministero del Lavoro 17/9/2013) 19
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 comma 3 D.L.76/2013 LA DECORRENZA : 7 agosto 2013 – 30 giugno 2015
ANNO
FONDI STANZIATI PER LA CALABRIA IMPORTO
2013
12.629.299,86
2014
18.843.949,79
2015
18.843.949,79
2016
12.629.299,86
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 commi 9 e seguenti D.L.76/2013 LE MODALITA’ PER RICHIEDERLO L’incentivo viene gestito dall’INPS Potrà essere richiesto prima di effettuare l’assunzione (novità Legge 99/2013) E’ riconosciuto dall’Istituto in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze Le modalità attuative sono state rese note con la circolare n.131 del 17/9/2013 21
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ARTICOLO 1 comma 14 D.L.76/2013 LA PROCEDURA OPERATIVA PER RICHIEDERE L’INCENTIVO Il datore di lavoro inoltra la domanda all’INPS presentando on line l’istanza “762013” L’istanza sarà possibile presentarla quando l’INPS darà il via con apposito messaggio Entro 3 giorni, l’INPS comunica se l’incentivo è stato riconosciuto Entro 7 giorni lavorativi, occorre stipulare l’assunzione o la trasformazione Entro i successivi 7 giorni lavorativi, occorre comunicare l’avvenuta stipula del contratto di lavoro che ha finalità di conferma dell’incentivo L’INPS effettua i controlli a tale processo attribuendo esito positivo all’istanza (visualizzabile nel cassetto previdenziale) I termini sono perentori (cfr. Circolare INPS 131/2013) 22
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI DA ALTRE DISPOSIZIONI Secondo l’INPS, “ l’incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore ” (cfr. punto 6 Circ.131/2013) Esempio 1: assunzione di un apprendista con retribuzione imponibile € 20 mila Contributi 11,61% = € 2.322 LIMITE MAX AGEVOLAZIONE Esempio 2: assunzione di un lavoratore da parte di un datore di lavoro artigiano ai sensi dell’art.8 c.9 legge 407/90 con retribuzione imponibile € 25 mila Contributi Zero L’AGEVOLAZIONE NON SPETTA
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI LE CONDIZIONI: Il beneficio è sottoposto alle ulteriori condizioni introdotte dalla Riforma Fornero in via generalizzata a tutti gli incentivi. Articolo 4, commi 12 e 13, gli incentivi non spettano: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, se l'assunzione viola il diritto di precedenza, se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale; con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. nella determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata occorre tenere conto anche dei periodi durante i quali il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a 24 titolo di lavoro subordinato o somministrato
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ART.4, COMMA 12 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
a)
gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
Esempio, assunzione di lavoratore per subentro nell’appalto ed il CCNL prevede l’assunzione presso il nuovo aggiudicatario
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DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ART.4, COMMA 12 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; Esempio, assunzione di un lavoratore diverso da quello che aveva diritto alla precedenza (es. un lavoratore assunto con contratto a termine aveva manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza ed il datore di lavoro ne assume un altro quest’ultimo con agevolazioni. Le agevolazioni, fermo restando l’eventuale diritto del precedente lavoratore alla tutela dei 26 propri diritti, non spetteranno comunque
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ART.4, COMMA 12 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Gli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; Esempio, in una unità produttiva interessata dalla CIG L’obbligo di assunzione , rispetto alle altre ipotesi, riguarda solo la situazione della singola 27 unità produttiva.
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ART.4, COMMA 12 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
Gli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi: d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. Esempio, assunzione di lavoratore in una società costituita da un socio che era titolare di una ditta individuale presso la quale risultava stato licenziato il lavoratore successivamente assunto presso la nuova società ed il lavoratore risultava iscritto nelle liste di mobilità 28
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI ART.4, COMMA 13 CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Dubbi: incidono precedenti rapporti che hanno dato luogo ad agevolazioni se c’è stata soluzione di continuità? Ed in caso affermativo, occorre fare riferimento anche a quelli svolti prima dell’entrata in vigore della legge 92/2012 ? 29
DECONTRIBUZIONE SULLE ASSUNZIONI DI GIOVANI CUMULO PRECEDENTI RAPPORTI Limiti in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. La disposizione normativa citata può trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time ? Interpello Ministero del lavoro n.9 dell’8 marzo 2013 in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, 30 invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
LE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC PROVVEDIMENTI: D.L. 35/2013 D.L. 69/2013 Operatività: IMMEDIATA 31
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC PRINCIPALI FONTI IN MATERIA DI DURC Articolo 1, comma 1175 e ss. legge 27 dicembre 2007,n.296 D.M. 24 ottobre 2007 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207 Articolo 6 D.L. 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 Novità contenute all’art.31 del D.L. 21 giugno 2012, n.69
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC
1. 2. 3. 4. 5.
Articolo 31 Decreto legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” DECRETO DEL FARE Lo scopo: facilitare le gare d’appalto per rilanciare l’economia NOVITA’ Cambia la durata del DURC negli appalti pubblici Semplificate le procedure di acquisizione del DURC da parte della P.A. Nuove modalità per la regolarizzazione delle irregolarità Ruolo dei consulenti del lavoro Novità sui lavori privati in economia 33
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC IMPORTANTE Le nuove disposizioni nel D.L. 69/2013 riguardavano esclusivamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture Novità In sede di conversione: alcune novità anche per i DURC in materia di agevolazioni ed altri scopi previsti dalla disciplina vigente 34
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC CAMBIA LA DURATA DEL DURC
NOVITA’
IN PRECEDENZA
La validità è di 180* 120 giorni dalla data di emissione
90 giorni ma occorreva un documento per ogni lavoro e per ogni fase
Riduzione dei DURC necessari per i diversi appalti o forniture pubbliche
Ne occorreva uno per attività nelle varie fasi
* modifica in sede di conversione 35
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC Ruolo attivo della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori Ha l’obbligo di acquisire sempre d’ufficio telematicamente il DURC ai fini degli accertamenti previsti dal D.P.R. 207/2010 Si tratta delle verifiche relative alle cause di esclusione previste in ordine ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e negli appalti di lavori, forniture e servizi nonché per l’affidamento di subappalti In precedenza era l’affidatario a presentare il documento Il documento deve essere acquisito obbligatoriamente telematicamente 36
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC PROCEDURE DI ACQUISIZIONE 1/3 NOVITA’
IN PRECEDENZA
le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori acquisiscono obbligatoriamente in via telematica d’ufficio il DURC
La procedura di acquisizione telematica era facoltativa
L’utilizzo d’ufficio avviene per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti previsti dal Regolamento degli Appalti e nelle fasi successive all’aggiudicazione
Ne occorreva uno per ogni per ogni fase
E’ utilizzato anche contratti diversi da quelli per i quali è espressamente acquisito
Ne occorreva uno per ogni contratto 37
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC PROCEDURE DI ACQUISIZIONE 2/3 1) L’Articolo 38, comma 1, lettera i) D.Lgs. 163/2006 Codice appalti prevede che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: […] che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali Le imprese presentano autocertificazione Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano d’ufficio attraverso il DURC la veridicità della dichiarazione resa in sede di autocertificazione
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC PROCEDURE ACQUISIZIONE 3/3 2) Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori acquisiscono d’ufficio il DURC nelle fasi successive all’aggiudicazione per: il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture il pagamento dei SAL il certificato di collaudo Il certificato di regolare esecuzione certificato di verifica e conformità attestazione di regolare esecuzione Rimane la necessario richiedere un nuovo DURC, ma sempre d’ufficio ed anche se non sono trascorsi 120 giorni, per il pagamento del saldo finale 39
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 6/9/2013, N.36 D
a) b) c) d) e) 1. 2. 3.
Fasi dell’appalto: Verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla partecipazione alla gara Aggiudicazione del contratto Stipula del contratto Pagamento S.A.L. Certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione, pagamento del saldo finale IL DURC E’ NECESSARIO Una prima volta ai fini delle fasi a), b) e c) Una seconda volta per la eventuale fase d) ed e) escluso saldo finale Un’ultima volta per il saldo finale 40
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LA REGOLARIZZAZIONE 1/3 La novità In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli enti preposti al rilascio (es. INPS, INAIL, Casse Edili), prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione. E’ una novità perché prima tale possibilità non riguardava i pubblici appalti
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LA REGOLARIZZAZIONE 2/3 Quando e come 1) Gli uffici invitano l’interessato mediante PEC all’impresa o al consulente del lavoro o altri soggetti abilitati legge 12/1979 2) “ Entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità “ DA NOTARE: • L’INVITO E’ PREVISTO SOLO A MEZZO PEC •L’INVIO AL CONSULENTE DEL LAVORO E’ ALTERNATIVO E NON AGGIUNTIVO •SARA’ NECESSARIO CHE L’ENTE INDICHI “ANALITICAMENTE LE CAUSE DELLA IRREGOLARITA” •LE INDICAZIONI CRIPTICHE O GENERICHE POTREBBERO VIZIARE IL DURC NEGATIVO 42
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LA REGOLARIZZAZIONE 3/3 Violazioni non gravi Rimane l’ipotesi già prevista in precedenza “ ai soli fini della partecipazione a gare di appalto “ che considera non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun istituto previdenziale e ciascuna cassa edile
Non si considera grave lo scostamento inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 Euro, fermo restando l’obbligo di versamento dell’importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC (cfr. art.8, comma 3 D.M.24/10/2007). In sostanza pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il DURC è rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 Euro (cfr. circ. Min.Lav.5/2008) 43
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC CAUSE NON OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC ART.8 D.M. 24/10/2007 Ricorsi: 1) In pendenza di ricorso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino alla data in cui la sentenza non sia passata in giudicato. Salva la ipotesi in cui un provvedimento esecutivo abbia consentito l’iscrizione a ruolo 2) In caso di contenzioso amministrativo, fino alla decisione che respinge il ricorso - INAIL,si applica il principio del silenzio rifiuto - INPS, occorre una decisione di rigetto del ricorso amministrativo in virtù della delibera del CDA n.13 del 21/5/1993 (cfr. nota Min.Lav. n.10849/2010) 44
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC COSA SUCCEDE IN CASO DI DURC NEGATIVO 1/2 Nella fase iniziale, compromette l’aggiudicazione All’atto del pagamento, gli enti aggiudicatori, soggetti attuatori, ecc., trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai suddetti soggetti, direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi e cassa edile. Viene effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista prima della liquidazione finale, previo rilascio del DURC. L’intervento opera anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto In tal caso il pagamento è disposto nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. 45 articolo 4, comma 2, D.P.R. 207/2010
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC COSA SUCCEDE IN CASO DI DURC NEGATIVO 2/2 Nel caso il pagamento non copra l’intera irregolarità, l’intervento sostitutivo a favore degli enti è fatto in proporzione alle irregolarità segnalate nel documento Esempio: € 5000 credito datore di lavoro da stazione appaltante Debiti: INPS € 5000 / INAIL € 4.000 / CASSA EDILE € 1.000 All’INPS verrà versato il 50%, all’INAIL il 40%, alla Cassa Edile il 10% Prassi: circolare Ministero del Lavoro n.3 del 16 febbraio 2012, circolare INPS n.54 del 13 aprile 2012, nota INAIL n.2029 del 21 marzo 2012
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC ALTRE NOVITA’ INSERITE IN SEDE DI CONVERSIONE
1. In caso di lavori privati in economia di manutenzione in edilizia non occorre il DURC (salvo non sia necessario ai sensi del D.Lgs.81/2008) 2. Il DURC per lavori edili privati, fino al 2014, avrà durata di 120 giorni 3. Anche nel caso di DURC relativo a sovvenzioni, contributi, sussidi, ci qualsiasi genere, compresi quelli comunitari, si applicano: • le disposizioni previste in materia di appalti pubblici relativi alla trattenuta dal certificato di pagamento della somma corrispondente all’inadempienza • La durata di 120 giorni 47
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC: riepilogo Ambito di applicazione: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture OGGETTO
PRIMA
DOPO
DURATA DEL DOCUMENTO
90 giorni
120 giorni
UTILIZZO DEL DOCUMENTO
Per singolo appalto, per singola fase e per ogni appalto o fornitura
Valido per tutte le fasi dell’appalto Un nuovo documento potrà essere richiesto solo per il pagamento del saldo finale Inoltre, viene utilizzato anche per contratti diversi da quelli per i quali è stato richiesto
ACQUISIZIONE
D’ufficio perché vige il divieto di richiedere documenti della P.A.
D’ufficio obbligatoria perché previsto nel codice degli appalti ed in via telematica con utilizzo della PEC
PREAVVISO DI IRREGOLARITA’
Non previsto
Invito di 15 giorni 48
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC Articolo 6 D.L. 8 aprile 2013, convertito in legge 6 giugno 2013, n.64 PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA P.A. “ L’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento “
Lo scopo: evitare che l’impresa abbia perso i requisiti a causa del ritardato pagamento della P.A. RIGUARDA SOLO I PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA P.A. DISCIPLINATI DAL DECRETO MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LE ULTIMISSIME: G.U. 16/7/2013 pubblicato D.M. 13 marzo 2013 Rilascio del DURC in presenza di crediti nei confronti della P.A. certificati ai sensi dell’articolo 9 D.L.185/2008 Gli enti rilasciano il DURC regolare, in presenza di una certificazione che attesta che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile È necessaria la richiesta dell’interessato Il credito deve essere pari almeno al debito contributivo La certificazione deve essere rilasciata dalla P.A. entro 30 giorni 50
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC ARTICOLO 31 D.L. 69/2013 1. All'articolo 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, conv . dalla legge 94/2012: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse
Con tale modifica che interviene sull’art.9 del D.L. 185/2008, viene esteso l’utilizzo della certificazione dei crediti nei confronti della P.A. anche per il rilascio del DURC E’ necessario che il credito sia non prescritto, certo, liquido ed esigibile Il D.M. 13 marzo 2013, è attuativo di tale disposizione 51
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
D.MEF. 22 maggio 2012 che disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; D.MEF. 25 giugno 2012 che riguarda invece le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale; D.MEF. 25 giugno 2012 concernente le modalità con le quali crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo.
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC LE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
Istanza dell’interessato all’ente creditore utilizzando lo schema allegato al D.MEF. L’ente rilascia la certificazione entro 30 giorni Se l’ente non rispetta il termine, il richiedente potrà chiedere alla Ragioneria territoriale dello Stato la nomina, entro 10 giorni, di un commissario ad acta che vi provveda entro 50 giorni dalla sua nomina Il rilascio avverrà secondo lo schema allegato al D.MEF. 53
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC ALTRE NOVITA’: NOTA CNCE 15 LUGLIO 2013 DAL 2 SETTEMBRE, RICHIESTE DURC DEVONO CONTENERE PEC L’OBBLIGO RIGUARDA SIA STAZIONI APPALTANTI ED ENTI AGGIUDICATORI CHE IMPRESE LE IMPRESE POTRANNO INDICARE QUELLO DEL CONSULENTE DEL LAVORO CASSE EDILI, INPS ED INAIL RILASCERANNO DURC VIA PEC 54
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC ALTRE NOVITA’: MESSAGGIO INPS n.11512 del 17 LUGLIO 2013 DAL 22 LUGLIO 2013 PROCEDURA “ REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA ON LINE” Consente al richiedente l’immediata conoscenza della propria situazione di regolarità/irregolarità nei confronti dell’INPS in maniera dettagliata La finalità è quella di agevolare la regolarizzazione 55
LAVORO A TERMINE LE NOVITA’ DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013 Fonti: Decreto legislativo 368/2001 Legge 92/2012
in vigore dal 18 luglio 2012
Legge 134/2012
in vigore dal 12 agosto 2012
D.L. 179/2012
in vigore dal 20 ottobre 2012
D.L. 76/2013
in vigore dal 28 giugno 2013
Legge 97/2013
in vigore dal 4 settembre 2013
Prassi amministrativa Ministero del lavoro
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LAVORO A TERMINE LE NOVITA’ DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013 Le novità principali: 1) la previsione di un contratto senza la necessità di individuare il causalone che di regola deve giustificare la stipula del contratto 2) la modifica degli intervalli da rispettare prima della stipula di un nuovo contratto a tempo determinato 3) la durata massima di prosecuzione del contratto dopo la scadenza 4) La comunicazione della prosecuzione, poi abrogata 4) periodo massimo di occupazione con contratto a termine (si computano anche i periodi di occupazione con somministrazione di lavoro) 5) Contributo ASpI dal 2013 6) Decadenza azione lavoratore su nullità del termine 7) La flessibilità per le start up innovative
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CONTRATTO A TERMINE Il nuovo comma 01 dell’articolo 1 D.Lgs. 368/2001 dopo la legge 92/2012 « Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro » PRIMA “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”
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IL CONTRATTO A TERMINE La deroga al comma 01, articolo 1, comma 1 D.Lgs. 368/2001: “È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”. Significato:
Giurisprudenza:
l’apposizione del termine costituisce una deroga che va individuata nel cd. causalone che ne giustifica l’apposizione necessità di una apposita specificazione che non potrà esaurirsi nella mera riproposizione nella lettera di assunzione dell’astratto disposto normativo, occorrendo una apposita enunciazione, nel rispetto del principio di buona fede e lealtà delle specifiche esigenze che l’azienda intende soddisfare attraverso il ricorso ad una collaborazione a tempo determinato 59
IL CONTRATTO A TERMINE Il cd. causalone, cosa significa a livello operativo. Il datore di lavoro potrà stipulare un contratto a termine per: ESIGENZE
ESEMPIO
Tecniche
Lavorazioni che non possono essere svolte con le risorse umane in forza e quindi c’è la necessità temporanea di personale nuovo
Produttive
Picco di lavoro per esempio per una commessa nuova
Organizzative
Necessità di attuare dei processi organizzativi temporanei. Ad esempio campagna di marketing
Sostitutive
Assunzione di un lavoratore per sopperire alle assenze durante il periodo di concessione delle ferie
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IL CONTRATTO A TERMINE Requisiti del contratto: •E’ necessaria la forma scritta pena l’inefficacia del termine. •Può risultare “ direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni “ del causalone che giustifica l’apposizione del termine •Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. •La scrittura non è necessaria per i rapporti di lavoro di durata non sia superiore a dodici giorni. 61
DIVIETI • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero • salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti di lavoratori con le stesse mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8, c.2, legge 223/91), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 62
DEROGHE ESCLUSIONI ART.10 Sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 368/2001: • E’ possibile la stipulazione di contratti a termine per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8 c.2 l.223/1991) • contratti di somministrazione di lavoro; • rapporti di apprendistato; • tirocini formativi, borse lavoro ed altre tipologie contrattuali che non costituiscono rapporti di lavoro; • richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; • rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato; • stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA; • rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli. • nei settori del turismo e dei pubblici esercizi per l’assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi 63
DEROGHE ESCLUSIONI ART.10 •
•
• •
DEROGHE in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (computo). Nel caso di sostituzione di lavoratori in astensione , l’assunzione è possibile con anticipo di un mese rispetto alla data di assenza per astensione facoltativa o obbligatoria, o per la maggiore durata prevista dalla contrattazione collettiva (art.10 legge 53/2000); E’ possibile la stipulazione di contratti a termine per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8 c.2 l.223/1991) L’assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di 2 anni di lavoratori anziani che abbiano effettuato l’opzione per il posticipo dell’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 64
IL RUOLO DEI CCNL I CCNL possono prevedere limiti quantitativi alla stipula di contratti a termine • Sono in ogni caso esenti da limitazioni quelli conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai CCNL con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. • Sono esenti da limitazioni quantitative: i contratti a tempo determinato di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi. 65
ACAUSALE comma 1 bis aggiunto all’art.1 D.Lgs. 368/2001 «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato , sia nel caso di prima missione di un lavoratore (…). b) In ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ .
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ACAUSALE comma 1 bis dopo il DL 76/2013 PRIMA
DOPO
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (…).
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (…). 67
ACAUSALE comma 1 bis dopo il DL 76/2013 PRIMA I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;
DOPO (…) In ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “
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Contratto a termine acausale Problemi operativi: Il lavoratore ha precedenti “esperienze” col datore di lavoro, quali rilevano ? Stipulo un contratto “misto”, indico cioè sia la causale sia il riferimento al comma 1 bis, che valore ha ? La regolamentazione dell’acausale nei CCNL, è una ipotesi alternativa che esclude quella legale ? 69
Contratto a termine acausale – “primo rapporto “ La ratio L'introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale" è anche finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all'inserimento nello specifico contesto lavorativo; pertanto non appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già “sperimentati". Ciò a maggior ragione vale per la stipula di contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro con cui si è intrattenuto un precedente rapporto a tempo indeterminato. Ministero del Lavoro, circolare n.18 del 18 luglio 2012 70
Contratto a termine acausale VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 D. Quando può essere stipulato il contratto a termine “acausale”, ovvero senza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, di durata non superiore ai dodici mesi. R. Il contratto a termine "acausale" di durata non superiore a dodici mesi può essere stipulato esclusivamente nelle ipotesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente).
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Contratto a termine acausale – “primo rapporto “
La regolamentazione dell’acausale nei CCNL, è una ipotesi alternativa che esclude quella legale. Il comma 1 bis ante DL76/2013 prevedeva “ I contratti collettivi (…) possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo Il D.L. 76/2013 ha specificato che le ipotesi sono alternative
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ACAUSALE comma 1 bis aggiunto all’art.1 D.Lgs. 368/2001 LA NUOVA FORMULAZIONE NON LASCIA DUBBI «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto: a) nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato , sia nel caso di prima missione di un lavoratore (…). b) In ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ . 73
Proroga del Contratto a termine acausale VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 ANTE DL.76/2013 D. E’ possibile la proroga del primo contratto a termine "acausale“ R. Si ribadisce che il primo contratto a termine acausale non può avere una durata superiore a dodici mesi e laddove venga stipulato per un periodo inferiore, lo stesso non è prorogabile, né tantomeno risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine acausale per il restante periodo fino al raggiungimento dei dodici mesi. Ad esempio, se il primo rapporto a termine acausale ha una durata di 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratore risulta necessario indicare le ragioni che giustificano l'apposizione del medesimo lavoratore risulta necessario indicare le ragioni che giustificano l'apposizione del termine ossia quelle integranti il cd. causatone. 74
Proroga del Contratto a termine acausale
L’articolo 7 del D.L.76/2013 supera tale limite estendendo l’istituto della proroga al contratto acausale . Viene abrogato il comma 2 bis dell’articolo 4 D.Lgs.368/2001 che prevedeva: “ Il contratto a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga “.
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Limiti alla stipula del contratto acausale - Ruolo dei CCNL POSSIBILITA’ DI INTRODURRE LIMITI ALLA STIPULA ARTICOLO 10 7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 1-bis, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; 76 d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
tempo determinato – intervalli temporali Articolo 5 « 3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
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INTERVALLI TEMPORALI FINO AL 27 GIUGNO 2013
Nel caso di nuova assunzione a termine, occorre rispettare intervalli prima della stipula di un nuovo contratto. Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi Se il contratto ha una durata superiore
60 giorni 90 giorni
Riduzione di tali periodi a 20 o 30 giorni per stagionali e nel caso di previsione dei contratti collettivi. Possibile intervento sostitutivo ministeriale 78
RIFORMA LAVORO tempo determinato - INTERVALLI LE ECCEZIONI FINO AL 27 GIUGNO 2013
Riduzione (secondo periodo comma 3) a 60/90 giorni 1) I CCNL possono stabilire la riduzione nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dall’avvio di una nuova attività;lancio di un prodotto o servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa esistente. Ipotesi di intervento sostitutivo del Ministero 2) per le attività stagionali individuate dal D.P.R. N.1525/1963 3) In ogni altro caso individuato dai CCNL (no intervento sostitutivo Ministero) 79
tempo determinato – intervalli dopo il D.L.76/2013
Articolo 5, comma 3, D.Lgs. 368/2001 REGOLA (primo periodo) “ Qualora il lavoratore venga riassunto a termine (…) entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni (…) se di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. (…)”
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RIFORMA LAVORO tempo determinato - INTERVALLI LE ECCEZIONI DOPO IL D.L.76/2013
1/2
Con c’è più la riduzione ma solo l’esclusione 1) lavoratori impiegati nelle attività stagionali, definite dal D.P.R. 1525/1963, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; 2) ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 81
tempo determinato - INTERVALLI ESCLUSIONE
ATTIVITA’ ESCLUSE
Attività stagionali … di cui al comma 4 ter
definite dal D.P.R. 1525/1963 ed altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei LE ECCEZIONI DOPO datori IL D.L.76/2013 2/2 di lavoro comparativamente più rappresentative. Quali sono ?
Ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
In ogni altro caso individuato dai CCNL E’ una previsione aperta e senza limiti ?
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tempo determinato - INTERVALLI ELENCO DELLE ATTIVITÀ. D.P.R. 1525/1963 1. Sgusciatura delle mandorle. 2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine. 3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.). 4. Raccolta e spremitura delle olive. 5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino). 6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso. 7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi. 8. Lavorazione del falasco. 9. Lavorazione del sommacco. 10. Maciullazione e stigliatura della canapa. 11. Allevamento bachi, cernita ammasso e stufatura dei bozzoli. 12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino. 13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica. 14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde. 15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco. 16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto. 17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero. 18. Scorzatura del sughero. 19. Salatura e marinatura del pesce. 20. Pesca e lavorazione del tonno. 21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività). 22. Lavorazione delle carni suine. 23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino. 24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori . 25. Produzione di liquirizia. 26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione. 27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione. 28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele. 29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo). 30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco. 83
tempo determinato - INTERVALLI ELENCO DELLE ATTIVITÀ STAGIONALI D.P.R. 1525/1963 31. Spiumatura della tiffa. 32. Sgranellatura del cotone. 33. Lavatura della paglia per cappelli. 34. Trattura della seta. 35. Estrazione del tannino. 36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua. 37. Cave di alta montagna. 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali 39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto. 40. Cernita e insaccamento delle castagne. 41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole. 42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi. 43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione. 44. Lavaggio e imballaggio della lana. 45. Fiere ed esposizioni. 46. Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale). 47. Spalatura della neve. 48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi . 49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lettera e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita. 50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive. 51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi. 52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati. 84
tempo determinato - INTERVALLI IL RUOLO DEI CONTRATTI COLLETTIVI 1. Rinvio al comma 4 ter: (…) altre attività individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. SI TRATTA DELLA INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITA’ STAGIONALI 2. Previsione diretta del comma 3: (…) nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale PER TUTTE LE ATTIVITA’ ANCHE NON STAGIONALI
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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 Tempo determinato “ Intervalli temporali “ – ruolo CCNL D. Come deve essere interpretata la disposizione di cui all'art. 5. comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, che consente la riduzione (ora eliminazione) degli intervalli temporali, in caso di successione di più contratti a termine a venti o trenta giorni, in virtù di apposite previsioni da parte della contrattazione collettiva. R. La circolare n. 27/2012 ha già chiarito che "gli accordi di livello interconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc.". Si evidenzia, inoltre, che la locuzione normativa “Ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, consente di ridurre intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati. Si precisa, ad ogni modo, che le diverse e ulteriori ipotesi sopra menzionate devono essere specificamente declinate dalla contrattazione collettiva. 86
VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 Tempo determinato “ Intervalli temporali “ – Esclusione causali D Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, (…), deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine ovvero subisce delle eccezioni collegate alla causale giustificatrice dell'apposizione del termine. R. L'obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell'ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la cd. sostituzione per maternità. L'unica fattispecie per la quale non si impone l'obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l'assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991. 87
RIFORMA LAVORO tempo determinato - PROSECUZIONE Allungamento del periodo di prosecuzione del contratto senza riflessi sulla natura del rapporto. Se il contratto ha una durata fino a 6 mesi 30 giorni Se il contratto ha una durata superiore
50 giorni
In tali periodi il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno del 40% per quelli successivi
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RIFORMA LAVORO prosecuzione tempo determinato Articolo 5 1 Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. 2 Se il rapporto di lavoro instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. “ 89
RIFORMA LAVORO-prosecuzione tempo determinato COMUNICAZIONE (…) Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. “ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, in vigore dal 25 novembre 2012 trascorsi 30 giorni Decreto Direttoriale n.235 del 5 ottobre 2012 in vigore dal 10 gennaio 2013 alle ore 19 Ha aggiornato, come di consueto avviene periodicamente, i modelli unificati di cui al citato decreto del 30 ottobre 2007, inserendo nel Quadro “Proroga” dell’ “Unificato-LAV”, il campo “Data fine proroga/prosecuzione di fatto” e il campo “Prosecuzione di fatto”. Tali campi vanno utilizzati, inserendo la data del nuovo termine del rapporto di lavoro, qualora si voglia comunicare, entro il termine inizialmente fissato, una prosecuzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato. Nota Ministero del lavoro n.15322 del 31/10/2012 Per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 e il 10 gennaio 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Direttoriale n. 235 del 5 ottobre 2012) le comunicazioni di prosecuzione del termine inizialmente fissato andavano effettuate attraverso la compilazione del quadro “Proroga” del modello UniLAV, inserendo nel campo “Data fine proroga” la data del nuovo termine del rapporto di lavoro. 90
RIFORMA LAVORO tempo determinato - PROSECUZIONE
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA PROSECUZIONE sanzioni per omessa/tardiva comunicazione In caso di ispezione, in assenza di comunicazione, rischio di contestazione del lavoro nero
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VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 Contratto di lavoro a tempo determinato “ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “ D. In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato nonché nel caso di superamento dei cd. periodi cuscinetto pari 30 o 50 giorni, risulta applicabile la disciplina sanzionatone fissata ex art. 19, D.Lgs. n. 276/2003 nell'ipotesi di mancata o tardiva comunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l'impiego ex 5, comma 2 bis, D.Lgs. n. 368/2001. R. No. in entrambi casi. Sebbene il Legislatore della riforma abbia sancito con l'art. 5. comma 2 bis. un nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio in quanto non espressamente prevista 92
VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 “ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “ D. È possibile fruire dei "periodi cuscinetto" - non superiori a 30 o 50 giorni, a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi - anche nelle ipotesi di primo contratto a termine "acausale". R. Si. è ammessa la possibilità di usufruire, dei cd. periodi cuscinetto, rispettivamente di 30 e 50 giorni, anche in relazione al primo contratto a termine acausale, evitando in tal modo una trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento del termine inizialmente fissato. Di conseguenza, la durata massima del primo contratto a termine acausale, nell'ipotesi di fruizione del cd. periodo cuscinetto, è pari complessivamente a 12 mesi e 50 giorni. Quanto chiarito in via amministrativa, ora è previsto dalla norma 2 Se il rapporto di lavoro instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis continua (…) 93
VADEMECUM LAVORO 22/4/2013 Contratto di lavoro a tempo determinato “ Prosecuzione del rapporto cd. Periodi cuscinetto “ D. Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato,si rinvengono i margini per l'applicazione della maxi sanzione per lavoro nero. R. Entro i limiti dei cd. cuscinetto di 30 e 50 giorni non si rinvengono i margini per I"applicazione della maxi sanzione in quanto tali periodi di "tolleranza sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione. Diversamente la prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione 'in nero", rispetto alla quale trovano applicazione le discriminanti di carattere generale descritte con circ. n. 38/2010. La maxi sanzione, pertanto, trova applicazione a partire rispettivamente dal 31esimo e dal 51 esimo giorno salvo il riscontro delle citate discriminanti. 94
LAVORO A TERMINE LE NOVITA’ DOPO LA RIFORMA FORNERO ED IL DL 76/2013 TEMA
PRIMA
DOPO LA RIFORMA FORNERO
DOPO IL D.L.76/2013
Acausale
Non previsto
Introduzione in ipotesi espressamente previste
Modificata la disciplina
Intervalli
10 / 20 giorni
60 / 90 giorni
10 / 20 giorni
Prosecuzione
20 / 30 giorni
30 / 50 giorni
Invariata
Comunicazione della prosecuzione
Non prevista
Comunicazione del 25 novembre 2012
Eliminata
Periodo massimo occupazione
36 mesi
36 mesi computando anche i periodi di somministrazione
Invariata
Contributo ASpI
Non previsto
1,4%
Invariato 95
PRASSI MINISTERO DEL LAVORO ESTREMI
OGGETTO
CHIARIMENTO
Interpello ML n.37 del 22/11/2012
Contratti a tempo determinato – intervalli temporali
Sono applicabili le discipline contrattuali stipulate prima della legge 92/2012
Circolare ML n.18/2012 del 18/7/2012
Riforma Lavoro – novità
A causale: novità e limiti Periodo massimo occupazione: si computano i periodi di occupazione con somministrazione. Non si applicano nel caso di nuova somministrazione contratto a tempo determinato
Interpello ML n.27 del 7/11/2012
Contratti a tempo determinato – intervalli temporali
La riduzione prevista per le esigenze “legali” consentono l’intervento sostitutivo del ministero Le ipotesi legali sono ampie (“ogni altra ipotesi”) ma non prevedono l’intervento sostitutivo
Nota ML 31/10/2012, N. 15322
Prosecuzione
Comunicazione della prosecuzione, modalità e termini
Forum Lavoro 23 aprile 2013
Riforma lavoro
Non è necessaria l’indicazione del lavoratore da sostituire Il diritto di precedenza opera solo se richiesto dal lavoratore Il contratto acausale non ammette deroghe mediante contratti di prossimità 96
Circolare ML n.35/2013 del
D.L.76/2013
Novità del D.L.76/2013 e della Legge 99/2013
C.D. LEGGE EUROPEA 2013 - LEGGE 6 AGOSTO 2013, n.97 Sostituito l'articolo 8 D.LGS. 368/2001 Cambiano i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato ai fini dell’applicabilità dell’attività sindacale prevista dallo Statuto dei Lavoratori PRIMA
DOPO
non computabilità, ai fini dello Statuto dei lavoratori, dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi
il computo dei dipendenti si basa sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Dalla esclusione sulla base o della durata del contratto, si passa dunque al criterio del conteggio dei lavoratori pro rata tenendo conto della effettiva durata della prestazione lavorativa nell'arco di un biennio
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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO
ARTICOLO 7, COMMA 5 D.L. 76/2013
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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO 10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpi) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO LA PRESTAZIONE ASpI A CHI SPETTA A tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti : a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 181/2000 b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale c) Possano far valere almeno due anni di assicurazione d) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione 100
BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO LA PRESTAZIONE ASpI GIUSTA CAUSA Diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano: 1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio); 2. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: - dal mancato pagamento della retribuzione; - dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; - dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; - dal c.d. mobbing; - dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda; - dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile; -dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti 101 del dipendente.
BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO LA PRESTAZIONE ASpI RISOLUZIONE CONSENSUALE Non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta: 1) per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006); 2) nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l’erogazione della nuova indennità di disoccupazione. 102
BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO ASpI - base di calcolo dell’indennità: RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE X 75 % fino a 1.180 euro per il 2013 (cfr. Circ. INPS 140/2012 ) a) se pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili RETRIBUZIONE MEDIA 75% b) Se superiore, l'indennità è pari a: Fino a 1.180 euro 75 % Sull’eccedenza il 25%. Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, l valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427. Per l’anno 2013 euro 1152, 90 (circ. 14/2013) All'indennità si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Quindi, netto il massimale è euro 1085,57 All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo 12 mesi di fruizione. 103
BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO ASpI - base di calcolo dell’indennità: RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens) divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Esempio: RETRIBUZIONE IMPONIBILE 2 ANNI = Euro 40mila / 104 SETTIMANE X 4,33= 1.665Euro Indennità: a) Euro 1.180 x 75% = 885 b) Euro (1.665-1180)= 485 x 25%= 121 A)+ B) = 1.006 Indennità ASpI Lorda / 947 Indennità ASpI netta 104
BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO ASpI – DURATA – PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31/12/2015 DURATA Periodo Soggetti Durata Eventi intercorsi nel 2013
Meno di 50 anni Almeno 50 anni
8 mesi 12 mesi
Eventi intercorsi nel 2014
Meno di 50 anni Almeno 50 anni Almeno 55 anni
8 mesi 12 mesi 14 mesi entro i limiti della contribuzione degli ultimi due anni
Eventi intercorsi nel 2015
Meno di 50 anni Almeno 50 anni Almeno 55 anni
10 mesi 12 mesi 16 mesi entro i limiti della contribuzione degli ultimi due anni
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BENEFICI ASPI AL DATORE DI LAVORO ASpI – DURATA A REGIME DAL 2016 Periodo
Soggetti
Durata
Eventi intercorsi dal 2016
Meno di 55 anni
12 mesi
Eventi interorsi dal 2016
Almeno 55 anni
18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni
Vanno detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione
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PROROGA CREDITO D’IMPOSTA
ARTICOLO 2, COMMA 9 D.L. 76/2013 107
CREDITO D’IMPOSTA ARTICOLO 2 COMMA 9 D.L., 76/2013 CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO Art 2 comma 9 All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro due anni dalla data di assunzione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 maggio 2015”.
108
CREDITO D’IMPOSTA Agevolazione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate dal 13 maggio 2011 e fino al 13 maggio 2013 effettuate nel mezzogiorno dai datori di lavoro Assunzioni in sovrannumero rispetto ai dodici mesi precedenti alla data di assunzione e spettano in misura pari al 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavorati svantaggiati, 24 mesi nel caso di lavorati molto svantaggiati, nel rispetto del Reg.Ce800/2008
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CREDITO D’IMPOSTA All’allungamento dei tempi ed all’incertezza che venga riconosciuto, però risiedeva nel comma 6 dell’articolo 2 del D.L.70/2011 il quale prevedeva che “. Il credito d'imposta […]è utilizzabile esclusivamente in compensazione (…), entro due anni dalla data di assunzione.” LA MODIFICA Compensazione “entro il 15 maggio 2015”.
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TENTATIVO DI CONCILIAZIONE LICENZIAMENTI G.M.O. ARTICOLO 7, COMMA 4 D.L. 76/2013 111
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMO ARTICOLO 7 COMMA 4 D.L. 76/2013 4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di 112 procedura civile“.
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMO ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA RIFERIMENTO NORMATIVO Art.2110 c.c.
MOTIVAZIONE Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno a) licenziamenti effettuati in conseguenza 2012, n. 92 di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere 113
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER GMO LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (MOTIVI ECONOMICI) DATORI DI LAVORO INTERESSATI
QUELLI CUI SI APPLICA REGIME DELLA TUTELA REALE 114
REINTEGRAZIONE e RIASSUNZIONE ovvero TUTELA REALE e TUTELA OBBLIGATORIA
CASI DI APPLICABILITÀ DELLA TUTELA REALE 1) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupano più di 15 prestatori di lavoro, quindi almeno 16 (più di 5, quindi almeno 6, se trattasi di imprenditore agricolo); 2) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti (e imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti), anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; 3) datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che hanno alle loro dipendenze più di 60 (quindi almeno 61) prestatori di
lavoro
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Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, co. 1, L. 604/1966); • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da richiesta di conciliazione del datore rivolta alla Direzione territoriale lavoro e trasmessa aL lavoratore (nuovo testo art. 7 L. 604/1966: procedura di conciliazione); OMESSA ATTIVAZIONE PROCEDURA = INEFFICACIA = RISARCIMENTO DANNO DA 6 A 12 MESI RETRIBUZIONE, SALVO PROVA DIFETTO GIUSTIFICAZIONE: IN QUESTO CASO REINTEGRA O RIASSUNZIONE
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Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA 1. Nella richiesta di conciliazione, il datore deve dichiarare intenzione di licenziare per motivo oggettivo, indicando i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore; 2. la DTL convoca le parti nel termine perentorio di 7 giorni; 3. e parti possono farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro; 4. Esame soluzioni alternative a recesso con obbligo chiusura entro 20 gg da convocazione (salvo diversi accordi tra le parti) 5. Se il tentativo fallisce, il datore può comunicare il licenziamento
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Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA NOTA BENE VIENE SOSTITUITO L’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604. L’ARTICOLO 7 IN QUESTIONE REGOLA LA PROCEDURA CONCILIATIVA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LA NUOVA PROCEDURA SI APPLICA SOLO AI DATORI DI LAVORO CON OLTRE 15 DIPENDENTI (neanche facoltativamente il datore di lavoro può attivare procedura)
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Le nuove norme sui licenziamenti individuali LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA
LA CONCILIAZIONE DAVANTI ALLA DTL RIESCE: SI
,
Risoluzione consensuale del rapporto Affidamento lavoratore ad agenzia per l’impiego e percepisce ASPI
NO Il rapporto viene risolto Il lavoratore potrà attivare il contenzioso di fronte al giudice del lavoro impugnando il recesso
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Le nuove norme sui licenziamenti individuali LA DECORRENZA DEL LICENZIAMENTO Disciplinare dalla data di avvio della procedura articolo 7 St.Lav. Economico dalla data di avvio del procedimento Il periodo di svolto durante tale periodo si considera preavviso lavorato Come regolarsi per le comunicazioni i
Dies a quo è quello di effettiva risoluzione Lettera circolare Min.Lav. 12/10/2012, n.18273 120
LAVORO INTERMITTENTE
ARTICOLO 7, COMMI 2, 3 E 5 D.L. 76/2013 121
LAVORO INTERMITTENTE D.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In ogni caso […], e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato."; b) all'articolo 35, comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro"; 3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione 122
LAVORO INTERMITTENTE D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 5 - LE NOVITA’ 5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni: […] a) all'articolo 1: 1[…] 2) al comma 22, il periodo: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" è sostituito dal seguente: "al 1° gennaio 2014";
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LAVORO INTERMITTENTE D.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 1/3 Introdotto un limite massimo di prestazione del lavoratore intermittente un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari con lo stesso datore di lavoro In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato Si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate dal 29 giugno 2013 Novità legge 99/2013 : -inserite alcune esclusioni (turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo) -puntualizzato che le giornate debbano considerarsi con lo stesso datore di lavoro 124
LAVORO INTERMITTENTE D.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 2/3 Il dl 76/2013 aveva previsto l’inapplicabilità della sanzione in caso di mancata comunicazione della chiamata A condizione che dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro LA LEGGE DI CONVERSIONE HA SOPPRESSO TALE PREVISIONE
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LAVORO INTERMITTENTE D.L. 76/2013 ART.7 COMMI 2 E 3 - LE NOVITA’ 3/3 Contratti di lavoro intermittente già stipulati al 18 luglio 2013
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012 , che non siano compatibili con le nuove disposizioni della Legge Fornero, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dal 18 luglio 2012 al 1° gennaio 2014
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Il lavoro intermittente
Dopo la legge 92/2013, la stipula potrà riguardare: • lavoratori ultracinquantacinquenni (prima 45 anni) • lavoratori con meno di 24 anni (prima fino a 25 anni). In questo caso, la prestazione potrà essere resa entro il 25.mo anno d’età • ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva In attesa che i contratti collettivi regolamentino il contratto autonomamente, continua ad applicarsi l’art.40 del D.Lgs.276/2003 e quindi l’intervento sostitutivo di cui al DM 23 ottobre 2004 che ha individuato numerose attività che consentono di assumere lavoratori con lavoro a chiamata per prestazioni di carattere discontinuo attraverso il rinvio al R.D. N.2657/1923 (circolare n.18/2012 Ministero del Lavoro)
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Il lavoro intermittente ALCUNE TIPOLOGIA ATTIVITA’
R.D. 2657/1923
Commessi di negozi
Punto 14
Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
Punti 22 e 23
Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.
Punto 4
NOTE Si ritiene non operi il limite della dimensione del comune e l’esistenza di ordinanze pubbliche (1)
(1) Il Ministero del Lavoro ha chiarito che “ le attività ivi indicate devono essere considerato come parametro di riferimento oggettivo (…) i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali il regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell’ispettore del lavoro) non operano ai fini della individuazione della tipologia di attività lavorativa oggetto del contratto di lavoro intermittente “ ( circolare n. 4/2005) 128
Il lavoro intermittente Obbligo per i datori di lavoro di effettuare una comunicazione preventiva della chiamata alle Direzioni Territoriali del Lavoro Sanzione da 400 a 2400 euro Modalità con Decreto Int. 27/3/2013 G.U. 18/6/2013 in vigore dal 3/7/2013: Strumenti da utilizzare
Cosa indicare
PEC
allegare modulo UNI Intermittente
modulo on line
attraverso il portale Cliclavoro (occorre accreditarsi)
Sms (ipotesi eccezionale) datori di lavoro registrati al portale Cliclavoro solo per prestazioni da rendersi entro 12 ore La legge 212/2012 ha eliminato possibilità di comunicazione mediante fax. Il decreto 27/3/2013 la reintroduce solo per i casi di malfunzionamento (invio alla DTL) Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la sanzione non riguarda la singola prestazione di lavoro ma il singolo lavoratore (Vademecum Min.Lav. 22/4/2013) 129
LAVORO INTERMITTENTE – I CCNL
25 GIUGNO 2013: Pubblicato il decreto direttoriale prot.39/0000238 che adotta il modello di comunicazione “Uni-Intermittente” per la comunicazione prevista dal D.I. 27/3/2013. Disponibile all’interno del portare Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it Predisposto l’indirizzo PEC per la comunicazione
[email protected]
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LAVORO INTERMITTENTE E ASPI
Per quanto concerne l’indennità di disoccupazione (ora ASpI), invece, il problema riguarda quei lavoratori che intendono presentare domanda in presenza di un contratto di lavoro intermittente. L’indennità non spetta solo qualora vi sia l’obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata e quindi il lavoratore percepisca la relativa indennità (Interpello Ministero del Lavoro n. 48/08, Messaggi INPS n. 24865/2008 e n.6577/2010) Negli altri casi, pertanto, al lavoratore può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, a condizione naturalmente che ricorrano i requisiti di natura contributiva ed assicurativa previsti.
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LAVORO ACCESSORIO
ARTICOLO 7, COMMA 2 D.L. 76/2013 132
LAVORO ACCESSORIO D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di natura meramente occasionale"; f) all'articolo 72, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari"; 133
LAVORO ACCESSORIO D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ eliminate le seguenti parole: "di natura meramente occasionale”
L’interpretazione del Ministero del Lavoro secondo la quale l’utilizzo è consentito in presenza dei soli limiti economici previsti, si desume ora dalla legge in quanto viene meno la possibile interpretazione che riteneva necessario il presupposto di una prestazione “ di natura meramente occasionale”
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LAVORO ACCESSORIO TIPO CONTRATTO
FONTI
DEFINIZIONE
LAVORO ACCESSORIO
Articoli da 70 a 73 Si intendono quelle attività lavorative D.Lg. 276/2003 di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei Fonti: committenti, a compensi superiori a Il lavoro intermittente è uno speciale contratto di5 lavoro subordinato consente alle mila euro nel corsoche dell’anno parti di tenere sospese le reciproche obbligazionisolare. In ogni caso, nei confronti del Il datore di lavoro e quindi per il lavoratore di svolgere prestazione lavorativa e per singololaimprenditore commerciale o il datore di lavoro della corresponsione della retribuzione professionista, non possono superare 2 mila euro
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Il lavoro accessorio Chi può utilizzare il lavoro accessorio ? Dopo la riforma lavoro non ci sono più i requisiti oggettivi è soggettivi prima previsti, ora potrà essere utilizzato liberamente fermi restando i seguenti limiti economici € 2 mila per ciascun committente € 5 mila l’importo che possono essere svolte dal singolo prestatore nei confronti di qualsiasi committente Per il 2013 € 3 mila (in luogo di 5 mila) se la prestazione viene resa da un percettore di prestazioni integrative del salario o del reddito Il Committente dovrà richiedere un’autocertificazione al percettore per evitare conseguenze di carattere sanzionatorie 136
Il lavoro accessorio L’utilizzo in caso di prestazioni a favore di terzi (appalto e somministrazione)
La legge non dispone espressamente nulla in merito, tuttavia c’è una posizione precisa e rigida in tal senso da parte del Ministero del lavoro: L’utilizzo non è possibile (circolare n.4/2013, da ultimo confermato nel corso del Forum Lavoro del 23/4/2013; INPS circ.88/2009, 17/2010 e 49/2013) Unica deroga è prevista per l’attività degli steward svolte attraverso istituti di vigilanza privati (DM 24/2/2010 che consente la stipula di contratti di lavoro intermittente e voucher) 137
Il lavoro accessorio Oggetto I valori economici sono riferiti all’anno solare I valori economici sono da computarsi al netto. La norma parla infatti di “compensi percepiti”
Occorre quindi considerare il valore al lordo, quindi quello nominale pari a: -€ 6.666 del singolo prestatore (€ 4 mila per il 2013 per percettori prestazioni integrative reddito o salario) -€2.666 per singolo committente
I valori economici sono da rivalutare annualmente
Previsto espressamente dall’articolo 70 c.1.
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lavoro accessorio
Documenti di prassi: Circolare Ministero del Lavoro del 18 luglio 2012 n.18 Circolare Ministero del Lavoro 18 gennaio 2013, n.4 Circolare INPS 29 marzo 2013, n.49 Nota Ministero del Lavoro del 18 febbraio 2013 n.3439 Vademecum Lavoro del 22 aprile 2013
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LAVORO A PROGETTO
ARTICOLO 7, COMMA 2 D.L. 76/2013 140
LAVORO A PROGETTO D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 61, comma 1, le parole: "esecutivi o ripetitiva sono sostituite dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi"; d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole: ", ai fini della prova";
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LAVORO A PROGETTO D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ 1/2 modifica dell’art.61 da “ esecutivi o ripetitiva “ a "esecutivi e ripetitivi";
[…] Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
142
LAVORO A PROGETTO Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi 1/2 E’ necessario che dal contenuto del contratto, ovvero dalle modalità di svolgimento della prestazione , non emergano i caratteri della "routinarietà" o "elementarietà". Al riguardo va dunque evidenziato che: i "compiti meramente esecutivi” sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Ci si riferisce a tutte quelle attività in cui fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività. "compiti meramente (...) ripetitivi” il concetto di "ripetitività" indica quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta infatti di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (ad esempio il cameriere, barista ecc. Ne deriva la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. cfr. Ministero del Lavoro circ.29/2012 – circ. 35/2013 143
LAVORO A PROGETTO Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi 1/2 COSA CAMBIA ? A seguito del D.L. 76/2013, gli elementi debbono ricorrere congiuntamente affinchè la prestazione dedotta nel contratto ovvero svolta concretamente sia incompatibile con il contratto a progetto
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LAVORO A PROGETTO D.L. 76/2013 ART.7 COMMA 2 - LE NOVITA’ 2/2 modifica dell’art.62 : sono eliminate le seguenti parole: " ai fini della prova“ 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. 145
IL LAVORO A PROGETTO LEGGE 92/2012 ARTICOLO 61 COMMA 1 Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»; 146
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI ARTICOLO 50 D.L. 69/2013 ARTICOLO 9 D.L. 76/2013 147
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI FONTI PRINCIPALI Art. 1292 codice civile Art. 1655 codice civile Art.1676 codice civile D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, commi 2 e 3 ter D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, nella Legge n.248/2006 art. 35, commi 28, 28 bis e 28 ter Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 3 del 2 aprile 2010 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011 Messaggio INPS 07/06/2011, n. 12354 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 2 del 27 gennaio 2012 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 16 febbraio 2012 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 dell’11 luglio 2012 Circolare INPS n.106 del 10 agosto 2012 Circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012, n. 40/e Circolare INAIL 11 ottobre 2012, n.54 Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/e dell’1 marzo 2013 148
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LE NOVITA’ RECENTI D.L. 21 giugno 2013, n.69 D.L. 28 giugno 2013, n.76 articolo 13 ter legge 7 agosto 2012, n.134 articolo 2, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. Legge 26 aprile 2012, n. 44 articolo 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012,n.5, conv. Legge 4 aprile 2012, n.35
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI IL CODICE CIVILE Articolo 1292 prevede che “ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. “. Tale regime di solidarietà consente al creditore di chiedere il pagamento anche ad uno solo dei condebitori, ovvero di richiedere una quota agli altri; peraltro, tale scelta, non comporta la decadenza di tale diritto nei confronti dell’altro al quale il credito non fosse stato richiesto. Inoltre, l’adempimento dell’uno solleva anche gli altri dal pagamento.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI IL CODICE CIVILE Articolo 1655 “ L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. “ Elemento distintivo dell’appalto, che lo differenzia dal lavoro subordinato e dalla somministrazione di lavoro, è, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. n.276/2003, “ l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.” POSSIBILE CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO ARTT.75 E SS. D.LGS.276/2003 151
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI D.L. 69/2013 Capo II SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE Art. 50 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI) 1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente "dovute".
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI D.L. 76/2013 Art. 9 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. 153
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LA SOLIDARIETA’ ARTICOLO 1676 codice civile la disciplina civilistica prevede che “ coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
154
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero) Articolo 29 D.Lgs. 276/2003 “ salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dall’obbligazione invece le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo 155 le regole generali.”
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI Articolo 29 D.Lgs. 276/2003 Esclusioni MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIRCOLARE 11 LUGLIO 2012, N. 17 Tipologie contrattuali
Applicazione regime solidaristico
Contratto di trasporto
NO
Appalto di servizi di trasporto
SI
Subvezione
NO
Spedizione
NO
Appalto di servizi
SI
Logistica
SI 156
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero) Articolo 35 D.L.223/2006 “28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. ”
157
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LE NOVITA’ RECENTI D.L. n. 223/2006 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 art. 35, commi 28, 28 bis e 28 ter, così come modificato dalla legge n.134/2012 E’ previsto che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, del versamento all’erario delle ritenute fiscali e dell’imposta sul valore aggiunto “nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto”. L’intenzione del legislatore è chiara: evitare che, in caso di appalto, l’erario perda gettito relativamente alle imposte sui redditi dovute sul costo del lavoro utilizzato IL DL.69/2013 toglie dal regime di solidarietà l’IVA.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LE NOVITA’ RECENTI
La disciplina riguarda i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto stipulati a far data dall’entrata in vigore della legge n.134/2012, ovvero dal 12 agosto 2012. Rimangono di conseguenza esclusi quelli già stipulati in precedenza anche se i pagamenti vengono effettuati successivamente. Con la circolare 2/E dell'1 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate puntualizza che l’eventuale rinnovo del contratto stipulato antecedentemente al 12 agosto 2012 deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula con conseguente responsabilitá secondo la nuova disciplina. Rientrano nella responsabilitá solidale i contratti di appalto di tutti i settori e non solo quelli del settore edile. 159
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 LE NOVITA’ RECENTI – ESCLUSIONI Tipologie contrattuali coinvolte: occorre riferirsi esclusivamente all'articolo 1655 del codice civile che definisce l'appalto come quel “... contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Di conseguenza, rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio: il contratto di trasporto regolato dall'articolo 1678 e seguenti c.c.; il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 c.c.; si tratta in questo caso di un contratto che si distingue perché l'obbligazione viene assunta dalla persona per compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, viene assunta con lavoro prevalentemente proprio; le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 LE NOVITA’ RECENTI – ESCLUSIONI … Rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio: il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; in questo caso, si tratta di un contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Vanno esclusi dal vincolo solidaristico disciplina fiscale anche i contratti di appalto per la fornitura di beni (cfr. Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E dell'1 marzo 2013). Secondo la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, tali appalti, pur se risultano richiamati dal comma 28-ter dell'articolo 13 ter della legge 134/2012, non risultano previsti nelle disposizioni contenute dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, 161 richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 responsabilità dell’appaltatore sulle somme dovute dal subappaltatore, ma non anche per il committente. le conseguenze in capo al committente che effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito idonea documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore, non investono il campo della solidarietà ma consistono in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Sono da ritenersi compresi nel campo di applicazione del regime di solidarietà anche gli eventuali rapporti derivanti da ulteriori subappalti che dovessero essere stati stipulati dal primo subappaltatore. La responsabilità solidale, di regola, viene meno se l’appaltatore verifica che gli adempimenti che sono scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. A tal fine dovrà acquisire la documentazione necessaria prima del versamento del corrispettivo. 162
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/E Gli adempimenti, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, legge n.212/2000 con cui è stato approvato lo Statuto del contribuente, decorrono trascorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n.134/2012. Pertanto, riguarderà i pagamenti effettuati a far data dall’11 ottobre 2012 ed in relazione ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012. L’Agenzia delle Entrate, in alternativa alle attestazioni ed alle asseverazioni prestate in sostituzione da parte dei professionisti ed altri soggetti abilitati, ha evidenziato che sarà ritenuta valida anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa l’assolvimento degli obblighi. Quindi, il committente e l’appaltatore saranno tenuti indenni da conseguenze se avranno ottenuto dal subappaltatore, alternativamente: l’attestazione dei versamenti eseguiti, l’asseverazione di un professionista o di un altro soggetto abilitato, o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 163
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LEGGE 134/2012 – NUOVO ART.35 D.L.223/2006 CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/E In definitiva, per evitare responsabilità, l'appaltore deve richiedere, in alternativa: la prova dei versamenti effettuati, scaduti alla data del pagamento del corrispettivi, relativi alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto; asseverazione dei professionisti abilitati o dei CAF che attestino gli adempimenti citati; la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI LE NOVITA’ RECENTI art.9 D.L.76/2013 Estensione della solidarietà ai «lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma» che abbiano prestato la propria av i tà nell’ambito della esecuzione del contratto di appalto. Se sull'aspetto relativo ai compensi / corrispettivi non vi sono dubbi, problematica èla questione relativa agli aspetti contributivi Se sui parasubordinati il committente opera quale obbligato con facoltà di rivalsa analoga situazione non si registra nel caso di lavoratori autonomi ex articolo 2222. In sostanza tali soggetti versano i contributi alla gestione commercianti INPS ed all'INAIL ma sono loro gli obbligati. Estendere la responsabilità a tali debiti appare una forzatura ma indubbiamente una interpretazione che veda nella tutela dell'istituto previdenziale e non del lavoratore il soggetto meritevole di tutela potrebbe portare a tale conclusione. A questo punto, è opportuno che il committente (ma anche l’appaltatore) si faccia rilasciare il DURC da parte dei soggetti impegnati nella filiera dell'appalto 165
STATUS DI DISOCCUPATO
ARTICOLO 7, COMMA 7 D.L. 76/2013 166
STATUS DISOCCUPATO LE FONTI D.LGS. 181/2000 LEGGE 92/2012 D.L. 76/2013 LA COMPETENZA E’ REGIONALE
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STATUS DISOCCUPATO Articolo 4, comma 33 Legge 92/2012 Modifiche al D.Lgs. 181/2000 - all'articolo 4, comma 1: 1) la lettera a) è abrogata. Prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di conseguimento di un reddito esente da imposte 2) alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani » sono soppresse; ‘ Prevede la « perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (…) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani » (…) 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore fino a sa sei mesi». Prima: « sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro 168 mesi se giovani »
STATUS DISOCCUPATO Articolo 4, comma 33 Le Regioni hanno tenuto in stand by le cancellazioni ritenendo di loro competenza la materia partendo dall’assunto che le disposizioni diventano efficaci dopo i provvedimenti regionali attuativi previsti dall’articolo 4 , comma 1, del D.Lgs. 181/2000 che recita: “ Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: (…)” La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro ha avallato tale tesi con lettera prot. 10587 del 19 luglio 2012 : “Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l’emanazione dei provvedimenti regionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs n.181/2000 rinvia” La Conferenza delle Regioni e delle P.A. ha definito il 22/11/2012 le Linee Guida per una Regolamentazione Unitaria per l’attuazione dell’articolo 4, comma 33, lettera c) della Legge 92/2012 Dubbi perché l’INPS con la circolare 137/2012 (di data successiva) ed il Ministero del Lavoro con interpello n.9/2013, non fanno riferimento a disposizioni transitorie o rinvii della disciplina 169
STATUS DISOCCUPATO Interpello Ministero del lavoro n.9 dell’8 marzo 2013 (…) Si evidenzia, tuttavia, che successivamente al 18 luglio 2012, la fattispecie da ultimo prospettata non risulta più configurabile alla luce dell’intervenuta abrogazione - ad opera dell’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92 - dell’art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 181/2000 nella parte in cui prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”. Per completezza si rappresenta che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 4 sopra citato, la perdita dello stato di disoccupazione attualmente si verifica “in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 del medesimo D. Lgs.”, ovvero “in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, ex L. n.196/1997”. La disposizione normativa citata, così come modificata, prevede inoltre “la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata 170 inferiore a sei mesi”.
STATUS DISOCCUPATO Circolare INPS n.137 del 18 dicembre 2012 (…) La legge 92/2012 ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del d.l.vo 181/2000, che prevedeva la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012). La legge 92/2012 ha inoltre modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione, previsto dall’articolo 4, co. 1, lettera d) del d.l.vo 181/2000 (cfr. art. 4, co. 33, lettera c), l. 92/2012), per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi. Al fine di verificare la spettanza degli incentivi connessi allo stato e alla durata della disoccupazione, le Sedi daranno fede agli accertamenti dei Centri per l’impiego, cui è attribuita la competenza in materia di disoccupazione; particolari casi dubbi potranno essere segnalati, per il tramite degli uffici di consulenza delle direzioni regionali, alla direzione centrale entrate, all’indirizzo
[email protected]. 171
STATUS DISOCCUPATO IL D.L. 76/2013 ART. 7 comma 7 Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera: "a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti dì cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".
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STATUS DISOCCUPATO L’ARTICOLO 4 D.LGS. 181/2000 DAL 28 GIUGNO 2013 Perdita dello stato di disoccupazione 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi: a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3; c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore 173 a sei mesi.
LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI
FONTE: D.L. 69/2013 ARTICOLI 51 E 52 Operatività: IN PARTE IMMEDIATA 174
SEMPLIFICAZIONI FISCALI DECRETO 69/2013 RISCOSSIONE PIGNORABILITA’ DELLE PROPRIETA’ IMMOBILIARI RESPONSABILITA’ FISCALI DELL’IMPRESA ABROGAZIONE MODELLO 770 MENSILE
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RISCOSSIONE ART.52 DECRETO 69/2013 (DISPOSIZIONI PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: "1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma." 2) al comma 3, alinea, le parole "di due rate consecutive" sono sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive". 176
RISCOSSIONE ART.19 DPR. 602/1973 RISCOSSIONE LA RATEAZIONE 1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1 luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l della riscossione può iscrivere l all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione IN TALE CONTESTO, SI INSERISCE LA RATEAZIONE DI 120 RATE
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI ART.52 DECRETO 69/2013 – RISCOSSIONE Con il comma 1 quinquies all’art.19, viene introdotta una nuova tipologia di rateazione
solo quando “ il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica “
Si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile
In tal caso, la rateazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili. 178
RISCOSSIONE LA NUOVA RATEAZIONE DI 120 RATE MENSILI L’operatività non è immediata: ai sensi del comma 3 dell’art. 52 in commento, tuttavia, le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione “ sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del D.L. 69/2013. Sino a tale data, pertanto, le istanze di rateazione continueranno ad essere gestite da Equitalia secondo le vecchie regole
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RISCOSSIONE ART.19 DPR. 602/1973 RISCOSSIONE LA RATEAZIONE 3. In caso di mancato pagamento, periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto dell’istanza di dilazione. IN TALE CONTESTO, SI INSERISCE LA RATEAZIONE DI 120 RATE
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SEMPLIFICAZIONI FISCALI ART.52 DECRETO 69/2013 – RISCOSSIONE DECADENZA DELLA RATEAZIONE
Viene previsto che la decadenza della rateazione si verifica quando il contribuente non paghi 8 rate, anche non consecutive. Prima ne bastavano 2 OPERATIVITA’ IMMEDIATA Riguarda anche le rateazioni già concesse (cfr. Equitalia nota 1/7/2013) 181
RISCOSSIONE ART.52 DECRETO 69/2013 (DISPOSIZIONI PER LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO) Altre novità: in materia di pignoramento dei beni strumentali vengono estese le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società. Si tratta, in sostanza, di una estensione della previsione di pignorabilità relativa, nei limiti di 1/5 del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito. Si tratta di una tutela relativa agli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all’attività professionale o imprenditoriale del debitore. Non è più pignorabile l’ultimo stipendio o pensione confluita sul c/c bancario o postale Modifica dell’art.72 bis del DPR 602/1973: allungamento da 15 a 60 giorni dei termini entro il quale il terzo pignorato deve ottemperare Limiti all’esecuzione forzata sulla prima casa ed unica casa in cui il contribuente risiede Per gli altri immobili, il debito deve essere almeno di 120 mila euro allungamento da 120 a 200 giorni dei termini di efficacia del pignoramento 182
RISCOSSIONE ART.52 DECRETO 69/2013 PIGNORAMENTO BENI STRUMENTALI
IPOTESI: Il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato
il presumibile valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente a coprire il credito azionato
In tal caso, i beni strumentali sono impignorabili
In tal caso, i beni strumentali sono pignorabili entro 1/5 183
RISCOSSIONE PIGNORAMENTO ABITAZIONE Viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa in cui il contribuente risiede (comprese le pertinenze) Sono necessarie tre condizioni: a) che non si tratti di immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del Decreto lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa ( A/8) , castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9); b) che il bene sia destinato ad uso abitativo ed il debitore c) che tale immobile sia l’unico di proprietà del debitore, Ferma in ogni caso, la possibilità di iscrivere e la facoltà di intervento nell’espropriazione avviata Per quanto concerne, il requisito di immobile adibito ad uso abitativo, “ si ritiene che il Legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto, requisito, quest’ultimo, soddisfatto dall’ulteriore previsione della residenza anagrafica” (cfr. Equitalia, nota 1/7/2013) Restano esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, 184 quali uffici e studi privati (A/10).
SEMPLIFICAZIONI FISCALI D.L. 69/2013 ABROGAZIONE MODELLO 770 MENSILE Art. 51 1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Art. 44-bis (introdotto dalla legge 244/2007) - (Semplificazione della dichiarazione annuale) !!! 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta […], a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2010, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati […], i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. IL D.L. n. 216/2011 aveva previsto il termine di decorrenza al mese di gennaio 2014 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. 185
DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 7, COMMA 5 D.L. 76/2013
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DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE D.L. 76/2013 articolo 7 comma 5 […] d) all'articolo 4: 1) dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all 'articolo 2549, secondo comma, del codice civile";
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DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE Estende tout court la procedura sulle dimissioni e gli accordi consensuali di risoluzione del rapporto di lavoro introdotta dalla legge 92/2012 art.4 commi da 16 a 23 per i lavoratori subordinati anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto nonchè alle associazioni in partecipazione con apporto di una prestazione di lavoro 1) Procedura per le dimissioni rassegnate nel periodo tutelato durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio 2) Procedura nei casi diversi da quelli summenzionati, presso DTL, CPI o sedi individuate dai CCNL 188
DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE LA PROCEDURA NEL CASO DI DIMISSIONI NEL PERIODO TUTELATO […]” devono essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio “
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DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE LA PROCEDURA IN TUTTI GLI ALTRI CASI Sono sospensivamente condizionati alla convalida effettuata presso la DTL o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai CCNL. In alternativa, sarà possibile sopperire attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione del collaboratore o dell'associato apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.
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DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE LA PROCEDURA IN TUTTI GLI ALTRI CASI Qualora non proceda secondo tali modalità di convalida, il contratto si intende risolto qualora lo stesso non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi preposte alla convalida ovvero all'invito ad apporre la sottoscrizione della ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria della risoluzione trasmessa dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta alla quale deve essere allegata la ricevuta di trasmissione ovvero qualora non effettui la revoca. Nella ipotesi in cui non si proceda secondo una delle modalità suindicate ed il datore di lavoro non provvede a trasmettere al collaboratore /associato la comunicazione contenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto
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DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE LA PROCEDURA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 92/2012 stabilisce espressamente che “ al fine dell’applicazione […] il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le oo.ss. […] individua e definisce, anche mediante iniziative normative,gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche “ Ai fini della concreta possibilità della disciplina delle procedure di convalida delle dimissioni, sembra dunque richiedere, anche ai fini della concreta applicabilità della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni in bianco, l’adozione di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Si ritiene pertanto che la procedura non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni Interpello 22 novembre 2012, n.35 192
DIMISSIONI IN BIANCO CO.CO.PRO. E ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI DIMISSIONI ll Ministero ritiene che il datore di lavoro possa procedere “anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto “al fine di poter procedere alla stampa della eventuale ricevuta ai fini dell’apposizione della dichiarazione del lavoratore a conferma della volontà di risolvere il rapporto di lavoro Nel caso di revoca, “non potrà che comportare l’insorgere di un nuovo obbligo comunicazionale “ Lettera circolare Ministero del lavoro n.18273 del 12 ottobre 2012
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TIROCINI
FONTI: D.L. 76/2013 Operatività: IMMEDIATA PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DIFFERITA PER I TIROCINI CURRICULARI 194
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO Articolo 2 D.L. 76/2013 “ 4. Fino al 31 dicembre 2015 il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, è ammesso secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e nel decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e la durata massima dei tirocini prevista dall'articolo 7 del predetto decreto interministeriale è prorogabile di un mese “
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TIROCINI FORMATIVI IL QUADRO NORMATIVO Articolo 18 Legge 196/1997 D.M 24 marzo 1998 Articolo 11 D.L. 138/2011 Articolo 1, commi 34, 35 e 36 Legge 92/2012 Sentenza Corte Costituzionale 19 dicembre 2012, n. 287 Accordo Conferenza Governo Regioni P.A. 24 gennaio 2013 Adozione “ Linee Guida in materia di Tirocini “ Art.2 D.L. 76/2013
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TIROCINI FORMATIVI APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TIROCINI DOPO IL D.L. 138/2011 Applicabilità della disciplina regionale che doveva legiferare nei limiti previsti dal provvedimento In caso di disposizioni regionali: applicabilità della disciplina regionale In assenza: articolo 18 legge 196/1997 e D.M. 24 marzo 1998 Il 18 luglio 2012 entra in vigore la legge 92/2012
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TIROCINI FORMATIVI LA LEGGE 92/2012 ARTICOLO 1 34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. 198
TIROCINI FORMATIVI LA LEGGE 92/2012 ARTICOLO 1 35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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TIROCINI FORMATIVI LEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA La Conferenza Stato Regioni Province Autonome, nella riunione del 24 gennaio 2013, ha approvato le Linee guida in materia di tirocini, in base alle indicazioni fornite dalla Riforma del mercato del lavoro. LA FINALITA’ definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; l’individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla 200 prestazione svolta.
TIROCINI FORMATIVI LEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA Il contenuto delle Linee guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela. Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida: a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme; d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso; e) i tirocini estivi. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.M.142/1998 e legge 381/1991. 201 Applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.
TIROCINI FORMATIVI LEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA RINVIO ED APPLICABILITA’ 1) le regioni e province autonome, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi; 2) Da tale data, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. 3) La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro 202
TIROCINI FORMATIVI LEGGE FORNERO - LE LINEE GUIDA Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie Durata del tirocinio Enti pubblici titolari Soggetti promotori Soggetti ospitanti Modalità di attivazione Garanzie assicurative Comunicazioni obbligatorie Modalità di attuazione Tutorship Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite Indennità di partecipazione Monitoraggio Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria 203
TIROCINI FORMATIVI – Linee guida SOGGETTI PROMOTORI servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Regioni e Province Autonome possono integrare e modificare l'elenco 204
TIROCINI FORMATIVI – Linee Guida Tipologia tirocini
destinatari
durata
Tirocini formativi e di orientamento
soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi
Tirocini di inserimento/re inserimento al lavoro
disoccupati (anche in mobilità), inoccupati, lavoratori sospesi 12 mesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali
Tirocini di Disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, orientamento persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché e formazione o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale di inserimento/ reinserimento
6 mesi
12 mesi svantag giati 24 mesi disabili 205
TIROCINI FORMATIVI – Linee Guida TIROCINI ATTIVABILI DAL SOGGETTO OSPITANTE Definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione: Datori di lavoro
Tirocini attivabili
unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato
1
unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti
2
unità operative che occupano oltre venti dipendenti a tempo indeterminato
10%
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo protezione internazionale 206
TIROCINI FORMATIVI – Linee guida INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, viene ritenuta congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. Per disabili e soggetti svantaggiati, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante 207
TIROCINI FORMATIVI – Linee guida INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, viene ritenuta congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. Per disabili e soggetti svantaggiati, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante 208
TIROCINI FORMATIVI – Linee guida REGIONE CALABRIA 16-9-2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA - Parti I e II - n. 18 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE - 29 luglio 2013 n. 268 Proposta di recepimento delle linee guida in materia di tirocini, approvate in Accordo Stato/regioni 24 gennaio 2013 – Regione Calabria. LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA di: — disciplinare, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla legislazione nazionale, la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento nonché dei tirocini estivi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali che fanno parte integrante della presente delibera; — approvare le Linee Guida Regionali (Allegato A) secondo quanto previsto dall’Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013, unitamente al modello di convenzione e di progetto formativo, parti integranti della presente proposta di deliberazione;
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FINE Grazie per la pazienza !
Giuseppe Buscema
Consulente del lavoro, commercialista,revisore legale Esperto Fondazione Studi CNO 210