------------------------------------------------------------------------FRANCIS TODAY Soc. Coop. a.r.l. Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus Sede in Piazza Grandi, 19 – 20129 MILANO Registro delle imprese di Milano R.E.A. di Milano n° 1208530 Partita IVA e Codice Fiscale : 08114300158 Iscrizione alla Prefettura Sez. Coop. Sociali n° 48 Iscrizione all’Albo Regionale Sez. B n° 82 ------------------------------------------------------------------------STATUTO Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO Art. 1 - Denominazione E' costituita la società Cooperativa denominata "FRANCIS TODAY Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata ONLUS" Art. 2 - Sede La Cooperativa ha sede legale, spaccio e laboratorio in Milano. Con delibera dell' Organo Amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappre-sentanze, tanto in Italia quanto all' estero. Art. 3 - Durata La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2084 (duemilaottantaquattro) e potrà essere prorogata con deliberazione dell' Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti. Art. 4 - Scopo La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell' interesse generale della comunità alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l' impegno, l' equilibro delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all' apporto dei soci lavoratori - l' autogestione responsabile dell' impresa. Nello svolgimento dell' attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro i forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l' autogestione dell' impresa che ne è l' oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Art. 5 - Oggetto Sociale Per perseguire lo scopo la Cooperativa può organizzare, promuovere e gestire: a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all' attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non, ed inoltre il commercio di abbigliamento in genere, accessori di abbigliamento, articoli da regalo;
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b) pulizia di stabili civili ed industriali, uffici pubblici e privati, banche, nonché la sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione degli stessi; c) promozione e gestione dei Corsi di Formazione intesi a dare ai partecipanti all' iniziativa o all' attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo della C.E.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli. La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La Cooperativa inoltre, al fine di favorire l' inserimento sociale e lavorativo delle persone sopra accennate, potrà agire in unione con associazioni ed organizzazioni che, anche attraverso forme di convivenza comunitarie e simili esperienze educative, perseguono lo stesso fine. Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la Cooperativa è inoltre, fattivamente impegnata ad integrare in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri Enti Cooperativi, promuovendo strutture consortili. Titolo II - SOCI: AMMISSIONI, OBBLIGHI Art. 6 - Soci - Requisiti Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Può essere socio qualunque persona fisica che abbia compiuto la maggiore età (o sia minorenne debitamente autorizzato dall' autorità giudiziaria) a norma delle vigenti disposizioni di legge, non avendo contrastanti interessi con quelli dell' Ente, condivida i fini sociali ed intenda contribuire al sostegno morale ed economico della Cooperativa. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all' ammontare delle quote sottoscritte. Art. 7 - Tipologia dei Soci I Soci appartengono alle seguenti categorie: a) Soci lavoratori: prestano la propria opera, ottenendo un corrispettivo. b) Soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi della legge 381/91. c) Soci fruitori: usufruiscono a vario titolo, con differenti modalità, in via diretta od indiretta dei servizi realizzati dalla Cooperativa. Le persone giuridiche pubbliche e private, i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell' attività delle Cooperative sociali, possono essere socie. Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all' appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Art. 8 - Domanda di ammissione Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta - sottoscritta da due Soci quali presentatori - con i seguenti dati ed elementi: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza ovvero, per le associazioni e persone giuridiche, denominazione, data di costituzione, sede e indicazione del legale rappresentante; b) motivi della richiesta; c) numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui valore nominale complessivo non potrà comunque superare l' ammontare previsto dalle leggi, vigenti; d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere legalmente adottate dagli Organi Sociali. Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e accertata l' esistenza delle condizioni di statuto, delibera sulla sua accettazione, senza l' obbligo di precisare il motivo dell' eventuale rifiuto. Art. 9 – Reiezione della domanda: impugnazione In caso di reiezione della domanda, il richiedente può appellarsi al Collegio dei Probiviri che si pronuncia in via definitiva. Art. 10 – Obblighi dei SOCI I nuovi soci, adempiute le formalità di cui al precedente articolo 8 ed i soci sottoscrittori di nuove quote, entro i limiti previsti dalle Leggi Vigenti, devono: 2
a) al momento della comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione, o della sottoscrizione di nuove quote, versare l' importo del valore nominale delle quote sottoscritte; b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall' Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all' attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall' Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. L' inosservanza dei termini di cui sopra determina l' esclusione dei nuovi ammessi e dei Soci che si sono impegnati a sottoscrivere nuove quote secondo le disposizioni degli articoli 2531 e 2533 del Codice Civile. Titolo III - RISOLUZIONE DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE Art. 11 – Recesso del SOCIO I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per decadenza o per esclusione. Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla Legge e quando il Socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, ed a provvedere, in conseguenza, nell' interesse della Cooperativa. Il recesso non sarà operativo se non con l' osservanza delle formalità stabilite dall' articolo 2532 del Codice Civile, ferma la responsabilità ai sensi dell' articolo 2536 Codice Civile, di colui che ha esercitato tale diritto. Art. 12 - Decadenza del Socio La decadenza può essere accertata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che abbiano perduto incolpevolmente i requisiti richiesti per l' ammissione. Art. 13 - Esclusione del Socio L' esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che sia gravemente inadempiente alle disposizioni di legge e dello statuto sociale. Art. 14 - Impugnazione della delibera di esclusione Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all' interessato il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri. Il mancato ricorso al collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta l' accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso, l' efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio dei Probiviri. Art. 15 - Liquidazione della partecipazione del Socio uscito dalla Cooperativa Il socio receduto, dichiarato decaduto o escluso, ha diritto al rimborso delle quote al valore nominale, od a quello minore risultante dal bilancio dell' esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio medesimo, previa ritenuta di qualsiasi credito a titolo di rivalsa della Cooperativa nei suoi confronti. Gli eredi del socio defunto che, entro un anno dal decesso, non optano per la continuazione del vincolo sociale (articolo 16) hanno diritto alla liquidazione delle quote possedute secondo il criterio esposto al primo capoverso di questo articolo. Il pagamento dell' importo delle quote a titolo di liquidazione della partecipazione del singolo socio, deve essere effettuato entro sei mesi dall' approvazione del bilancio di cui al primo capoverso di questo articolo, a seguito di domanda rivolta al Consiglio di Amministrazione. In mancanza di tale domanda, entro un anno dalla risoluzione del rapporto sociale, le somme spettanti ai soci uscenti od agli eredi dei soci defunti sono devolute alla riserva ordinaria. In tutti i casi previsti dal presente articolo, i soci che cessano di far parte della Cooperativa ed i loro eredi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso, l' esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata, per il pagamento delle quote sottoscritte non versate e per quant' altro previsto dall' articolo 2536 Codice Civile. Art. 16 - Continuazione del rapporto sociale con gli eredi del socio defunto In caso di morte del socio, entro un anno dal decesso, è riconosciuto all' erede, anche se minorenne, in tal caso rappresentato a norma di legge, il diritto di subentrare nel relativo rapporto sociale sempreché sia in possesso dei requisiti pre-scritti per essere socio. In caso di più eredi o legatari, essi entro un anno dalla data del decesso, debbono designare quello di loro, avente i necessari requisiti, che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.
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Ove a ciò non sia provveduto entro il termine predetto, si procederà alla liquidazione a norma dell' articolo 15. Fino a quando non sia stata effettuata tale designazione, si applica l' articolo 2347, secondo e terzo comma del Codice Civile, per effetto del quale se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa ad uno dei comproprietari della quota sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari della quota rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti. Art. 17 - Trattamento economico Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella Cooperativa verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le esigenze sociali. Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per svolgere l' attività in favore della Cooperativa. Titolo IV - PATRIMONIO NETTO - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE Art. 18 - Composizione del Patrimonio netto Il patrimonio netto è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna; b) dalla riserva ordinaria; c) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904 del 16 dicembre 1977. Esso è costituito: * dalle eccedenze attive di bilancio; * da altri importi che pervengano alla Cooperativa per lasciti o atti di liberalità da Enti Pubblici o Privati. Art. 19 - Trasferimento delle quote - Vincoli Le quote sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né cedute, senza consenso della società che lo esprime a mezzo del Consiglio di Amministrazione. Esse si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, dovendosi intendere tale vincolo quale accordo preventivo di compensazione. Titolo V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DESTINAZIONE DEGLI UTILI Art. 20 - Esercizio Sociale - Bilancio L' esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla relazione di bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dei profitti e delle perdite e dalla nota integrativa, ed alla stesura della relazione del Consiglio di Amministrazione sull' andamento della gestione sociale. La relazione degli Amministratori deve illustrare l' andamento dell' attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell' attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente. Art. 21 - Destinazione degli avanzi di gestione. Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno ripartiti con deliberazione dell' Assemblea dei soci nei limiti e con i criteri seguenti: a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quelle previste dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; c) alla riserva straordinaria; d) alle altre riserve statutarie e volontarie. In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori, l’assemblea delibera i criteri di ripartizione e la ripartizione dei ristorni ai soci, sempre con riferimento alla qualità e quantità dei beni o servizi acquistati dal socio. 4
Su richiesta degli interessati, il Consiglio di Amministrazione potrà destinare il ristorno ad aumento della partecipazione di capitale del richiedente, mediante attribuzione allo stesso di nuove quote sociali al valore nominale, fino al raggiungimento del limite massimo legale della partecipazione stessa. Titolo VI – ASSEMBLEE Art. 22 – Convocazione L' Assemblea ordinaria: a) approva il programma annuale dell' attività sociale, con relativo bilancio di previsione e gli eventuali programmi pluriennali; b) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico dei profitti e delle perdite, la nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione sull' andamento della gestione sociale; c) nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale nonché i componenti il Collegio dei Probiviri ed il Presidente dello stesso; d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Soci e può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori per l' esercizio relativamente al quale sia mancata l' approvazione del programma annuale di cui al precedente punto (a). L' Assemblea ordinaria, deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. L' Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell' atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima. Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell' Assemblea. La convocazione dell' Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso, contenente l' ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell' Assemblea. Nell' avviso suddetto deve essere indicata la data dell' eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza di adempimento delle facoltà suddette, l' Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati). Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 23 - Costituzione L' Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell' adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l' Assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Art. 24 – Diritto di voto Nell' Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sotto-scritte. In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell' assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né gli impiegati della Cooperativa. Art. 25 - Presidenza L' Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall' Assemblea. Alla nomina del segre-tario dell' Assemblea provvede il Presidente di questa: il 5
Segretario può essere anche una persona non socia. Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli in-tervenuti. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario: * il Verbale dell' Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio; * Il verbale, anche se redatto da Notaio, deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze dell' Assemblea. Art. 26 - Consiglio di Amministrazione - Durata - Compensi Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ai sette membri eletti dall' Assemblea tra i Soci. Gli Amministratori sono dispensati, dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. I Consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell' esercizio delle loro mansioni. Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell' Assemblea previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. Anche in deroga a quanto stabilito dall' articolo 2383, terzo comma del Codice Civile, all' Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. Art. 27 - Composizione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione (qualora non vi abbia provveduto l' Assemblea) elegge fra i suoi membri: a) un Presidente, al quale spetta la firma e la rappresentanza sociale; b) un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento: la firma del Vice Presidente costituisce prova di tale circostanza. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche non Amministratore. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali e di custodire gli atti e i documenti del Consiglio e delle Assemblee. Art. 28 - Convocazione e riunione del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile ed ordinariamente ogni tre mesi, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Sindacale o da due Sindaci. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell' adunanza e, nei casi di urgenza con telegramma, in modo che, Consiglie-ri e Sindaci Effettivi (se nominati) almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati. Le adunanze sono valide quando intervengono la maggioranza de-gli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti a parere favorevole dei Sindaci presenti. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procederà ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 29 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l' attuazione dell' oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri e può nominare un Amministratore Delegato determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi. La rappresentanza sociale spetta disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a Procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti. Art. 30 - Verbalizzazione delle delibere degli Organi Amministrativi Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere trascritte in appositi Libri dei Verbali. Ogni verbale dovrà portare la firma di chi presiede e di chi funge da Segretario.
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Titolo VII - COLLEGIO SINDACALE Art. 31 - Composizione e Funzionamento La cooperativa può nominare il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. Titolo VIII – PROBIVIRI Art. 32 - Composizione e Compiti Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente e da due membri eletti a maggioranza di voti dall' Assemblea, anche tra i non Soci. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente a maggioranza assoluta di voti sui reclami avversi i provvedimenti negativi del Consiglio di Amministrazione in tema di ammissione dei soci di cui all' articolo 9 del presente statuto. Inoltre, ferma restando la competenza dell' autorità giudiziaria, esso è competente a conoscere - a meri fini di conciliazione - tutte le controversie in sorte tra i soci e la Cooperativa o tra i soci per motivi attinenti ai rapporti sociali, e ciò sia nel caso che, anche per la scadenza di termini previsti dalla legge, già sia stata adita l' autorità predetta, sia quando non sia ancora stata proposta un' azione giudiziale. Per le decisioni il Collegio dei Probiviri non è vincolato da alcuna formalità di procedura. Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI Art. 33 - Scioglimento della Cooperativa In caso di scioglimento della Cooperativa, l' Assemblea con la maggioranza stabilita dall' articolo 23, secondo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Art. 34 - Devoluzione Patrimonio In caso di cessazione della Cooperativa, l' intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma della legge 31 gennaio 1992, "Nuove norme in materia di Società Cooperative", ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del l' articolo II punto l) e 5) della menzionata legge. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osser-vate. Art. 35 Per meglio disciplinare in funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dei soci riuniti in Assemblea Ordinaria. Art. 36 La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Ogni specifica delibera in tal senso determina la automatica ed immediata messa in liquidazione dell' ente. Art. 37 - Rinvio Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative rette con i principi della mutualità.
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