SCONFINANDO Guida pratica per persone immigrate in Italia SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
SCONFINANDO Guida pratica per persone immigrate in Italia SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
Questa piccola giuda vuole essere un valido strumento di aiuto per tutti quei cittadini migranti che abitano in questi territori e vedono negati, a volte in nome della legalità, alcuni dei diritti fondamentali, prima fra tutti la dignità umana. Questa piccola guida vuole essere un contributo perché gli stessi immigrati, talvolta spaesati anche dalla burocrazia che non conoscono, possano acquisire informazione, comprendere “le regole”. Questa piccola guida è il segno che tanti altri invisibili, italiani e non, sono a fianco dei migranti, per costruire percorsi di inclusione, e di riconoscimento del diritto di tutti, nonostante tutto, alla felicità, ad una vita dignitosa senza confini e sfruttamento. Può sembrare strano ma questo a volte passa anche attraverso i viottoli della quotidianità.
PREMESSA
PREMESSA
SOGGIORNO
04. 06. 08. 10. 12. 13.
20. 24. 27. 31. 35. 36. 37. 38. 39.
VISTO D’INGRESSO PERMESSO DI SOGGIORNO PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE PERMESSO DI SOGGIORNO EX ARTICOLO 18 PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER CONIUGE CONVIVENTE PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER GENITORI A CARICO CONVIVENTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L’ESPULSIONE CITTADINANZA ANAGRAFE CARTA D’IDENTITA’ ALTRI DOCUMENTI - IL CODICE FISCALE L’AUTOCERTIFICAZIONE LA RESIDENZA LA PATENTE
41.
LAVORO
44. 48. 49 52. 52. 53.
LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO COSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SERVIZI PER L’IMPIEGO CENTRI PER L’IMPIEGO IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA INFORTUNIO SUL LAVORO
16.
17.
19.
INDICE
01.
INDICE
59.
GIUSTIZIA
61. 62.
COME COMPORTARSI IN CASO DI ARRESTO FERMO, PERQUISIZIONE AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
65.
CASA
67. 71.
CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
73.
SALUTE
75. 80. 82.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO NAZIONALE CONSULTORI FAMILIARI
83.
SCUOLA
85. 87. 88.
LA SCUOLA ASSISTENZA SCOLASTICA PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO STUDIO E LAVORO
91.
BANCA
93. 95. 95. 95.
SERVIZI BANCARI IL BANCOMAT LA CARTA DI CREDITO IL BONIFICO BANCARIO
SCONFINANDO
SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
SOGGIORNO
01.
SOGGIORNO
04. 06. 08. 10. 12. 13.
VISTO D’INGRESSO PERMESSO DI SOGGIORNO PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE PERMESSO DI SOGGIORNO EX ARTICOLO 18 PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER CONIUGE CONVIVENTE PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER GENITORI A CARICO CONVIVENTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L’ESPULSIONE CITTADINANZA ANAGRAFE CARTA D’IDENTITA’ ALTRI DOCUMENTI - IL CODICE FISCALE L’AUTOCERTIFICAZIONE LA RESIDENZA LA PATENTE
16.
17.
19.
20. 24. 27. 31. 35. 36. 37. 38. 39.
02
FRONTIERA
Gli stranieri sono sottoposti ai controlli doganali, valutari e sanitari. Passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito. Gli stranieri che si presentano alla frontiera senza i requisiti per l'ingresso in Italia sono respinti dalla polizia. Gli stranieri che sono entrati in Italia senza passare dai controlli di frontiera, ma sono stati fermati all'ingresso o subito dopo, e quelli che sono stati ammessi temporaneamente in Italia per necessità di soccorso, vengono respinti e accompagnati alla frontiera.
Chi non può essere respinto alla frontiera Anche se non hanno i documenti e i requisiti necessari per l'ingresso in Italia, non possono essere respinti gli stranieri che: ? richiedono asilo politico; ? hanno lo status di rifugiato; ? sono minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; ? godono di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
03
SOGGIORNO
Cosa succede alla frontiera italiana
VISTO D'INGRESSO Che cos'è SOGGIORNO
Il visto è un'autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l'ingresso dello straniero nello Spazio Schengen o nel solo territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.
Chi ha bisogno del visto Tutti i cittadini considerati stranieri: ?
i cittadini dei Paesi non comunitari;
? gli apolidi o senza patria;
Chi non può ricevere il visto Gli stranieri che sono stati già espulsi dall'Italia o da uno dei Paesi dell'Unione Europea, o che sono considerati pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea in base ad accordi internazionali.
Per quali motivi posso richiedere il visto Adozione, affari, cure mediche, motivi diplomatici, familiare al seguito, gare sportive, invito, lavoro (subordinato, stagionale, autonomo), missione, motivi religiosi, reingresso, residenza, ricongiungimento familiare, studio, transito, turismo.
04
Per avere il Visto
? i dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza) e quelli dei familiari; ? i dati del passaporto o altro documento valido; ? la ragione del viaggio; ? i mezzi di trasporto utilizzati; ? il luogo dove si alloggerà; ? i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno. Attenzione: Se si dichiara il falso o si presentano documenti falsi, si verrà puniti penalmente e la domanda sarà respinta. Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; servono invece 30 giorni per motivi di lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo. DOCUMENTI NECESSARI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI VISTO I documenti da presentare insieme alla domanda per ciascuna tipologia di visto sono elencati sul sito www.esteri.it/visti, che contiene anche un modello della domanda stessa. N.B. Tutti i documenti provenienti da Stati esteri e utilizzati in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e certificati presso l'Autorità consolare italiana all'estero. A seguito dell'accordo di Schengen, lo straniero extracomunitario che ottiene visto o titolo di soggiorno valido in uno dei Paesi contraenti può circolare nello spazio Schengen per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre. Deve presentarsi entro 3 giorni dall'ingresso nel Paese alle autorità per segnalare il proprio ingresso. 05
SOGGIORNO
Si deve presentare domanda al Consolato o all'Ambasciata italiana nel tuo Paese di residenza. Nella domanda si devono indicare:
PERMESSO DI SOGGIORNO Che cos'è SOGGIORNO
È un'autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.
Dove si richiede Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall' ingresso nel territorio italiano o dall'ingresso in uno Stato Schengen (salvo nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera oppure al Questore della provincia in cui ti trovi): ? allo Sportello Unico competente nei casi di contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale, nonché nei casi di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale, per ricongiungimento familiare; ? al Questore della Provincia in cui ci si trova negli altri casi. DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO: ? ? ? ? ? ?
modulo di richiesta; passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto; una fotocopia del documento stesso; 4 foto formato tessera, identiche e recenti; una marca da bollo da € 14,62; la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
Attenzione: Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
06
Quanto dura
Per motivi di lavoro: La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero. Comunque non può superare: ? la durata complessiva di 9 mesi, in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale; ? la durata di 1 anno, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; ? la durata di 2 anni, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ? la durata di 2 anni, in caso di lavoro autonomo.
Per altri motivi: La durata del permesso di soggiorno coincide con quella prevista dal visto d'ingresso e comunque non può superare: ? 1 anno a seconda alla durata del corso di studio che si deve seguire; il permesso è rinnovabile di anno in anno per corsi pluriennali; ? una durata pari ai procedimenti di concessione o di riconoscimento per: acquisto cittadinanza; ? stato di apolide; ? rifugiato politico; ? emigrazione in altro paese. ? un tempo definito in base a necessità documentate, in ? tutti gli altri casi.
07
SOGGIORNO
Dipende dai motivi per cui si richiede.
SOGGIORNO
Attenzione Se si dimostra di essere venuti in Italia per almeno 2 anni consecutivi per prestare lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, il datore di lavoro può richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale fino a un massimo di 3 anni. I visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'Autorità Consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello Unico competente. Nei casi di ricongiungimento familiare e di lavoro autonomo, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a 2 anni.
PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO Il contratto di soggiorno Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno. Il Contratto di soggiorno deve contenere: ? la garanzia da parte del datore di lavoro italiano di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; ? l'impegno del datore di lavoro a pagare le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza in caso di accompagnamento alla frontiera se privo dei mezzi di sostentamento. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede lo straniero.
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?Modulo di richiesta: kit postale da richiedere presso gli uffici postali abilitati; copia del passaporto in corso di validità; copia libretto sanitario; copia codice fiscale; copia certificato di residenza e stato di famiglia; dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro; copia carta d'identità e codice fiscale del datore di lavoro; copia del contratto di lavoro con il timbro del Centro per L'impiego; copia del Contratto di Soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro per il tramite del consulente del lavoro (Modello Q). Una copia si consegna allo Sportello Unico per L'Immigrazione della Prefettura dove si risiede o si lavora a mezzo raccomandata, un'altra copia si allega alla documentazione del Kit postale per la Questura con la copia della ricevuta di ritorno della raccomandata; marca da bollo da 14,62 euro; bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50); versamento di 30 euro all'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda.
In fase di rinnovo è necessario aggiungere: ? ?
copia buste paga (almeno dei tre mesi precedenti); copia del CUD.
NB: Novità per i permessi inferiori ai tre mesi Dal 2 giugno 2007 gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno. È la novità contenuta nella legge n. 68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007, n. 126. Secondo le nuove disposizioni, gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del ministro dell'Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2007, n. 181).
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SOGGIORNO
DOCUMENTI NECESSARI
IL RINNOVO Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura della provincia in cui si risiede almeno: SOGGIORNO
? 90 giorni prima della scadenza in caso di permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo indeterminato della durata di 2 anni; ? 60 giorni prima in caso di permesso per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 1 anno; ? 30 giorni prima in tutti gli altri casi.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE Dove e come si richiede il visto d'ingresso Per ricevere cure mediche in Italia si può richiedere, insieme eventualmente ad un accompagnatore, uno specifico visto d'ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel proprio Paese. Una volta entrato nel territorio dello Stato, entro 8 giorni, si deve richiedere lo specifico permesso di soggiorno alla Questura del luogo dove si intende usufruire delle cure. Se questo non si fa, la propria posizione sarà considerata irregolare. Normalmente il permesso di soggiorno per cure mediche dura sei mesi, non è nè rinnovabile, né convertibile. In caso di gravidanza, dura dal momento in cui si viene a conoscenza di tale stato fino al sesto mese dopo la nascita del bambino e non è né rinnovabile, né convertibile.
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? ? certificazione sanitaria, attestante la tua patologia; ? certificazione sanitaria, attestante la tua patologia; ? dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata appositamente accreditata, che indichi tipo di cura, data d'inizio e durata presumibile della stessa e dell'eventuale degenza prevista; ? attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste; ? documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria; ? documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per te e per il tuo eventuale accompagnatore. ? copia del passaporto; ? 4 fotografie; ? marca da bollo da 14,62.
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SOGGIORNO
DOCUMENTI NECESSARI:
PERMESSO DI SOGGIORNO EX ARTICOLO 18 Chi ne ha diritto SOGGIORNO
il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o grave sfruttamento, nei confronti del quale ci sono pericoli concreti per la sua incolumità.
Chi può richiederlo La proposta di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata: ?
dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni, enti ed altri organismi iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento degli Affari Sociali, purché abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
?
dal Procuratore della Repubblica nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.
Chi decide in merito al rilascio La questura ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Quanto dura Dura sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per un tempo superiore se per motivi di giustizia. È revocato in caso di interruzione del programma o di condanna incompatibile con esso o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
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PERMESSO DI SOGGIORNO
Che cos'è È un documento che autorizza il soggiorno a tempo indeterminato in Italia. Chi ne ha diritto Può avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: ? Lo straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 5 anni e che abbia un permesso di soggiorno in corso di validità (esclusi i permessi per studio, formazione professionale, asilo, protezione temporanea, motivi umanitari); ?
Lo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia;
?
Lo straniero coniuge; o figlio minore, anche del coniuge e anche se nato fuori dal matrimonio, non coniugato, a condizione che l'altro genitore abbia dato il suo consenso; o figlio maggiorenne a carico qualora non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita per motivi di salute; o genitore a carico che non disponga di adeguato sostegno familiare nel paese di origine o provenienza, di un cittadino straniero già titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che possa dimostrare di avere un reddito sufficiente.
N. FAMILIARI 1 - 2 (uno - due) 3 - 4 (tre - quattro) 5 (cinque) o più
REDDITO RICHIESTO Importo annuo pari all’assegno sociale (per il 2007 di 5.061,68 euro) Importo annuo pari al doppio dell’ assegno sociale Importo annuo pari al doppio dell’ assegno sociale
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SOGGIORNO
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Quanto dura il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. SOGGIORNO
Come richiederlo E' necessario recarsi presso un ufficio Postale dove sono distribuiti gratuitamente i moduli necessari per inoltrare la richiesta (kit con banda gialla). Per la compilazione della domanda bisogna seguire le indicazioni contenute nel kit e nella scheda “rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno”.
DOCUMENTI NECESSARI: Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) occorre presentare: ? Copia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);? ? Copia del codice fiscale;? ? Copia del contratto di locazione;? ? Copia del certificato di idoneità alloggiativa;? ? Copia dichiarazione redditi (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;? ? Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);? ? Copia delle buste paga relative all'anno in corso;? ? Documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;? ? Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50);? ? Marca da bollo di € 14,62. 14
E’ importante ricordare che
? è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie); ? ? non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico; ? ? non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione professionale protezione temporanea, motivi umanitari, richiesta asilo quando il relativo status non è ancora riconosciuto, né dai titolari di permesso di soggiorno di breve periodo.
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SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER CONIUGE CONVIVENTE SOGGIORNO
Come richiederlo Come coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si può richiedere il rilascio di tale permesso per motivi familiari, compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da euro 14,62. (Il modulo 2 andrà compilato solo se sei titolare di reddito proprio). DOCUMENTI NECESSARI: Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrà essere poi allegato: ? Copia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente); ? Copia dichiarazione redditi del coniuge (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente) e propria se posseduta. Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;? ? Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);? ? Copia documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana;? ? Copia del certificato di idoneità alloggiativa;? ? Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).
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Come richiederlo Come figlio minore ultraquattordicenne convivente di straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha inoltrato domanda per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si può richiedere tale permesso per motivi di famiglia, compilando il modulo 1 con apposta marca da bollo da euro 14,62.
DOCUMENTI NECESSARI: Insieme al modulo si dovrà allegare: ? ? copia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);? ? copia documentazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se tale documentazione proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana (non è richiesta tale documentazione se il minore ha fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare);? ? copia del certificato di idoneità alloggiativa; ? ? bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50).
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SOGGIORNO
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER FIGLI MINORI ULTRAQUATTORDICENNI
Figli minori ?
? I figli minori di anni 14 non devono fare una domanda autonoma rispetto SOGGIORNO
a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l'iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14, compilando la parte corrispondente del modulo 1. ?
? Al compimento del 14° anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o il permesso di soggiorno CE. ?
? Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. ?
? Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme con questo ultimo. ?
? Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.
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Come richiederlo Come genitore convivente di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si può richiedere il rilascio di detto permesso per motivi familiari compilando il modulo 1 del kit con banda gialla, con apposta marca da bollo da Euro 14,62.
DOCUMENTI NECESSARI: Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) dovrai poi allegare: ? copia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);? ? copia dichiarazione redditi del figlio (Unico, CUD, ecc. relativi all'anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS; ? certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all'Ufficio Casellario del Tribunale);? ? copia documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela. Se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana; ? copia del certificato di idoneità alloggiativa; Per ogni domanda di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo consegnata all'operatore dell'Ufficio Postale si devono versare euro 30. 19
SOGGIORNO
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER GENITORI A CARICO CONVIVENTI
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Chi ne ha diritto SOGGIORNO
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari con durata non inferiore ad un anno, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai suoi parenti più stretti, per consentirgli di tenere unita la sua famiglia.
Per quali familiari è previsto ? coniuge; ? figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ? figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie; ? genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
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? qualora sussistano i requisiti sopra indicati, si può consegnare o inviare allo Sportello Unico competente apposito modello di richiesta di nulla osta, unitamente alla copia del proprio passaporto, del titolo di soggiorno nonchè documentazione relativa alla disponibilità di alloggio idoneo e al reddito minimo necessario. ? Il familiare di cui si chieda il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute. ? Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. ? Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico rilascia il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare. ? Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, se lo Sportello Unico non lo ha rilasciato, il familiare che si vuole ricongiungere dovrà esibire all'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero copia della ricevuta della domanda, con relativa documentazione, presentata dal proprio congiunto presso lo Sportello Unico, al fine di ottenere il visto di ingresso. ? Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale. ? Il permesso di soggiorno per motivi familiari gli consentirà di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici, di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. 21
SOGGIORNO
Attività svolte presso lo sportello unico
Procedura per familiari al seguito
SOGGIORNO
Per favorire la coesione e l'unità familiare, se titolare di visto di ingresso per lavoro subordinato, collegato a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, è consentito l'ingresso al proprio seguito degli stessi familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. Per i familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per il ricongiungimento ed è necessaria la stessa documentazione. Ai fini della richiesta del nulla osta ci si può avvalere di un procuratore speciale. Tale documentazione deve essere integrata da ? copia di un documento personale del delegato; ? delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario del Consolato.
Rilascio del permesso di soggiorno Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il familiare ricongiunto o al seguito, deve recarsi presso un Ufficio Postale dove spedirà la richiesta di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it lo stato della pratica. La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno. 22
?
Richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare;
?
copia del passaporto e originale;
?
copia del permesso di soggiorno e originale;
?
copia del codice fiscale;
?
copia del passaporto dei parenti da ricongiungere;
?
copia del libretto sanitario;
?
dichiarazione del datore di lavoro con specificati il tipo di rapporto lavorativo e la retribuzione mensile;
?
copia della Carta d'Identità del datore di lavoro; originale del contratto di affitto, o del rogito notarile della casa dove si abita. Se si vive presso il datore di lavoro, quest'ultimo dovrà dichiarare la volontà di accogliere a tempo indeterminato i familiari del dipendente;
?
certificato di matrimonio, tradotto e autenticato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente, nel caso di ricongiungimento con il/la coniuge;
?
estratto di nascita del figlio, tradotto dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente, e, nel caso uno dei genitori risieda all'estero;
? ?
una dichiarazione di assenso all'espatrio; stato di famiglia;
?
disponibilità di un alloggio adeguato, comprovato dal certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio o dal Comune. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
?
reddito annuo, che non deve essere inferiore ai parametri stabiliti dalla legge.
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SOGGIORNO
DOCUMENTI NECESSARI:
L'ESPULSIONE Espulsione amministrativa SOGGIORNO
L'espulsione è il provvedimento di vero e proprio allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato. Vi sono due tipi di espulsione: ? L'espulsione amministrativa ? L'espulsione giudiziaria L'espulsione amministrativa può avvenire: ? per disposizione dal Ministro dell'Interno quando ricorrono motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato; ? per disposizione del Prefetto per gli stranieri entrati o trattenutisi irregolarmente in Italia, o con il permesso di soggiorno scaduto o revocato da più di 60 giorni, ovvero ancora che si ritenga vivano abitualmente con proventi di reato. Espulsione giudiziaria L'espulsione può avvenire su disposizione giudiziaria: ? A titolo di sicurezza per chi ha commesso gravi reati; ? A titolo di sanzione sostitutiva quando il giudice ritiene di dover applicare una pena detentiva entro il limite di 2 (due) anni e non possa disporre la sospensione condizionale della pena, ovvero dopo l'esecuzione della sentenza quando resti da scontare una pena residua inferiore a (2) due anni.
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Impugnazioni
? Se disposta dal Ministero dell'Interno può farsi ricorso entro 60 giorni al TAR; ? Se disposta dal Prefetto può farsi ricorso entro 60 giorni al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione. Il ricorso può essere effettuato sia personalmente che con l'assistenza di un avvocato. In caso di espulsione giudiziaria valgono i normali termini previsti dal Codice di Procedura Penale. L'espulsione è immediatamente esecutiva anche se sottoposta a impugnazione (resta comunque il potere del giudice di sospendere l'efficacia del provvedimento). ?
A seguito della legge Bossi-Fini del 2002 le espulsioni dovrebbero sempre essere seguite dal Questore con accompagnamento coattivo alla frontiera. In questo caso il provvedimento del Questore è convalidato dal Presidente del Tribunale senza che lo straniero venga sentito.
?
Quando non è possibile l'accompagnamento alla frontiera, lo straniero può essere accompagnato in uno dei “Centri di Permanenza Temporanea” (CPT) per predisporre i documenti di viaggio entro 30 giorni (più altri 30 se autorizzato dal giudice). In questo caso lo straniero ha diritto ad essere sentito con l'assistenza di un interprete e di un avvocato entro i quattro giorni successivi all'accompagnamento al CPT per spiegare le proprie ragioni.
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Quando neppure l'accompagnamento al CPT sia possibile, il Questore ordina allo straniero di lasciare con i propri mezzi il territorio nazionale entro 5 (cinque) giorni. Chi non ottempera a questo ordine senza giustificato motivo commette un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ed il rito direttissimo (cioè la presentazione immediata davanti al giudice). La pena prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno.
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SOGGIORNO
In caso di espulsione amministrativa
nota bene
SOGGIORNO
Nel caso di espulsione disposta perché sono trascorsi più di 60 giorni dalla revoca o dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno senza che sia stato chiesto il rinnovo, il provvedimento contiene solo l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni; la mancata ottemperanza non costituisce reato, ma successivamente può essere disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera.
N
Lo straniero espulso non può fare rientro in Italia per un periodo di dieci anni (il prefetto può tuttavia prevedere un periodo più breve). Il rientro in Italia prima di questo termine senza una speciale autorizzazione costituisce reato
Chi non può essere espulso Non può essere espulso: ? lo straniero che nello Stato di destinazione potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di cittadinanza, oppure possa rischiare di essere inviato in un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ? lo straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; ? la straniera in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio; ? lo straniero minore di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
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La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana. Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in caso di: ? Matrimonio con cittadini italiani ? Residenza in Italia.
A. Concessione per matrimonio Può fare la richiesta chi: ? e' coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiede legalmente in Italia da almeno sei mesi, a partire dalla data del matrimonio; ? è residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale.
Che cosa fare La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull'apposito modello, su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro. Se si risiede all'estero, si può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.
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SOGGIORNO
CITTADINANZA
DOCUMENTI NECESSARI: Alla domanda si devono allegare i seguenti documenti: SOGGIORNO
? estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda; ? certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Si possono autocertificare con una semplice dichiarazione, compilando i riquadri predisposti nell'apposito modello di domanda, i seguenti documenti: ? residenza anagrafica; ? composizione del nucleo familiare; ? posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano;
Se si è un rifugiato politico, si può produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese di origine.
Casi per cui è previsto il rigetto della domanda ? per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica; ? ? per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
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B. Concessione per residenza in italia
? cittadino non comunitario e risiedente legalmente in Italia da almeno 10 anni; ? cittadino comunitario e risiedente legalmente in Italia da almeno 4 anni; ? apolide o rifugiato politico e risiedente legalmente in Italia da almeno 5 anni; ? figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedente legalmente in Italia da 3 anni; ? nato in Italia e risiedente legalmente in Italia da 3 anni; ? maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedente legalmente in Italia da 5 anni, successivi all'adozione;
Cosa fare La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza compilata sull'apposito modello ove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Se si è un rifugiato politico, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, si può produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel tuo Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico. Si può dichiarare che un tuo ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A tal fine è predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
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SOGGIORNO
Si può fare la richiesta se:
DOCUMENTI NECESSARI:
SOGGIORNO
? estratto dell'atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell'apposito modello di domanda che presenterai in Prefettura; ? certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. Si possono autocertificare, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti: ? residenza anagrafica; ? composizione del nucleo familiare; ? posizione giudiziaria sul territorio italiano; ? reddito degli ultimi tre anni.
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L'iscrizione all'anagrafe dei residenti è un provvedimento con il quale il sindaco o il suo delegato accerta la dimora abituale nell'ambito del territorio comunale.
Come iscriversi Per potersi iscrivere all'anagrafe è necessario essere un componente maggiorenne della famiglia. Bisogna recarsi personalmente all'ufficio anagrafe del Comune in cui si ha l'abitazione dove verrà dato un modulo da compilare e sottoscrivere. All'anagrafe si deve dichiarare anche la residenza di eventuali figli minorenni. Alla presentazione della domanda occorre essere in possesso di: ? permesso di soggiorno di validità superiore a 3 mesi; ? passaporto in corso di validità o documento equipollente; ? codice fiscale; ? documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente: - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati; - originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine con firma legalizzata dalla competente Prefettura. Se si risiede in una struttura di accoglienza o in una comunità, occorre una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura. La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che si viva effettivamente nell'abitazione indicata. In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui si è presentata la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.
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SOGGIORNO
ANAGRAFE
Certificazioni anagrafiche Il Comune, su richiesta degli interessati, può rilasciare i seguenti certificati:
SOGGIORNO
?
Certificato di nascita per i nati in Italia e per coloro il cui estratto di nascita è stato registrato presso il comune;
?
Certificato di residenza;
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Stato di famiglia;
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Certificato di matrimonio (se il matrimonio è contratto in Italia o registrato presso il comune);
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Certificato di Morte (se la morte è avvenuta in Italia o registrata presso il comune).
E' importante sapere che: L'iscrizione all'anagrafe è essenziale per molti adempimenti amministrativi, come il rilascio della patente di guida e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Tutti i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto e nel permesso di soggiorno devono essere coincidenti. Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio.
? Se non si è iscritti all'anagrafe, si devono comunicare eventuali variazioni di domicilio alla Questura competente per territorio entro 15 giorni. ?
Si è, poi, tenuti a presentare (anche nel caso di cambio di residenza o indirizzo) denuncia alla Direzione Tributi del Comune di residenza relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il modello da riempire verrà consegnato allo sportello presso l'Ufficio Anagrafe.
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La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.
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Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, si ha l'obbligo di ribadire all'ufficiale dell'anagrafe del Comune la dichiarazione di dimora abituale, allegando la copia del nuovo permesso di soggiorno. In caso contrario si verrà cancellati dalle liste della popolazione residente nel Comune.
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Per trasferirsi in un altro Comune si deve presentare, entro 20 giorni dall'effettivo trasferimento, istanza al Comune presso il quale ci si vuole trasferire. È necessario, all'atto della presentazione di tale istanza, presentare: ? un documento di identità personale in corso di validità; ? il permesso di soggiorno o la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso scaduto; ? patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti). Ove la richiesta riguardi anche il nucleo familiare, si dovranno indicare le generalità di tutti i componenti. Nella istanza si dovranno indicare le proprie generalità e l'indirizzo ove si intende stabilire la nuova dimora abituale. Se si andrà ad abitare presso altro nucleo familiare, occorrerà il consenso dell'intestatario del certificato di “stato di famiglia” di quel nucleo.
Che cosa fare per cambiare indirizzo Se si vuole cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale si risiede bisogna presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).
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SOGGIORNO
Cosa fare per cambiare residenza
Cancellazione dall'anagrafe Si verrà cancellati dai registri dell'Anagrafe del Comune di dimora abituale o di residenza: SOGGIORNO
? per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero; ? per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, o quando a seguito di ripetuti accertamenti si è risultati irreperibile; ? per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, se è trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e non si è provveduto a fare domanda di rinnovo. In questo ultimo caso si verrà comunque preventivamente avvisati e invitati a provvedere nei successivi 30 giorni.
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CARTA D'IDENTITÀ
È un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia. È rilasciata a vista agli stranieri residenti al Comune che hanno già compiuto 15 anni. È valida per 5 anni, non è valida per l'espatrio. Attenzione: la Carta d'Identità rilasciata dal Sindaco non costituisce titolo al soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, ma deve essere sempre esibita congiuntamente al permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed al passaporto.
Dove fare la richiesta di rilascio/rinnovo e quali documenti presentare È necessario presentarsi di persona all'ufficio Carte d'Identità del Comune. Quando si fa la richiesta di Carta d'Identità si devono presentare: ? tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo;i cittadini stranieri devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno;se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste). ? È necessario acquistare alla cassa circoscrizionale un modulo di richiesta, che va compilato. Si devono poi pagare i diritti di segreteria.
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SOGGIORNO
Che cos'è
ALTRI DOCUMENTI - IL CODICE FISCALE Si tratta di un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle Finanze identifica un cittadino. SOGGIORNO
Nel caso di stranieri che entrano in Italia a seguito di richiesta nominativa da parte del datore di lavoro, il codice fiscale viene assegnato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – U.T.G. – al momento del rilascio del nulla osta al lavoro e consegnato dalla Rappresentanza italiana nel paese di origine al momento del rilascio del visto di ingresso. In tutti gli altri casi è necessario richiederlo presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate (Ufficio delle Imposte Dirette), o un suo ufficio periferico. Il codice fiscale è necessario per: ? iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; ? essere assunti come lavoratori dipendenti; ? iniziare un'attività di lavoro autonomo; ? concludere qualunque contratto (es. di locazione, di vendita ecc.); ? aprire un conto corrente bancario. Per ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti: ? permesso di soggiorno valido; ? fotocopia passaporto. Quando non si è in possesso del permesso di soggiorno: ? attestazione di identità consolare (rilasciata dal consolato di appartenenza) con fotografia; ? fotocopia del passaporto. In sostituzione di questi documenti è possibile presentare: ? fotocopia della ricevuta del permesso di soggiorno; ? contratto di lavoro; ? fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestata; ? fotocopia del passaporto.
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Possono essere autocertificate - cioè dichiarate e sottoscritte personalmente dallo straniero, sotto la propria responsabilità con atto presentato al Comune o in altro ufficio richiedente la certificazione- le notizie relative allo straniero iscritte in registri e atti dello Stato Italiano relative a: ? residenza; ? stato civile(coniugata/o, nubile/ celibe); ? stato di famiglia, convivenza; ? esistenza in vita; ? nascita dei figli in Italia; ? iscrizione ad albi professionali; ? conseguimento di titoli di studio in Italia; ? reddito, stato di studente in Italia; ? tutti i documenti richiesti dalla motorizzazione; ? stato di disoccupazione.
Molte di queste autocertificazioni sono richieste nel corso della pratica per il ricongiungimento familiare e permettono di risparmiare il tempo e gli spostamenti necessari al rilascio di certificazioni. Il rilascio di false dichiarazioni costituisce reato ed è punito dalla legge.
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SOGGIORNO
L'AUTOCERTIFICAZIONE
LA RESIDENZA Che cos'è SOGGIORNO
Quando si vive stabilmente in un Comune con regolare permesso di soggiorno, è necessario comunicare il proprio indirizzo presso l'Ufficio Anagrafe del Comune in cui si risiede.
Come si ottiene ? Lo straniero deve recarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune in cui dimora abitualmente e comunicare l'indirizzo in cui vive. Dopo un accertamento compiuto dai vigili urbani il Comune rilascia un certificato di residenza.
? All'Ufficio Anagrafe devono essere comunicati tutti i cambiamenti di indirizzo e devono essere registrati i nomi di tutti coloro che abitano presso lo stesso indirizzo.
? Se si vive in condizioni di precarietà e si ha bisogno di un recapito stabile ci si può servire dei centri di accoglienza. A tal fine la nuova legge sull'immigrazione considera dimora abituale anche un centro di accoglienza presso il quale si è ospitati per più di tre mesi.
? La residenza non va confusa con il domicilio, che non è il luogo in cui si vive stabilmente e che rappresenta un luogo di soggiorno temporaneo o la sede dei propri affari.
? Tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano devono comunicare alla questura entro 15 giorni le variazioni del loro domicilio abituale.
A cosa serve registrare la residenza presso il Comune Serve a completare alcune importantissime pratiche: ?
rinnovo del permesso di soggiorno;
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richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
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richiesta di acquisizione di cittadinanza;
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richiesta di ricongiungimento familiare;
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richiesta di rilascio della tessera sanitaria;
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richiesta di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica (“case popolari”).
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Per ottenere la patente bisogna rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione Civile o iscriversi ad una Scuola Guida e sostenere gli esami di teoria e pratica. DOCUMENTI NECESSARI ?
passaporto;
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permesso di soggiorno;
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certificato di residenza; 1 foto
Riconoscimento della patente La conversione della patente di guida estera nella corrispondente patente italiana deve avvenire entro un anno dalla data di acquisizione della residenza in Italia. La conversione è possibile solo per i paesi con cui l'Italia ha l'accordo di reciprocità.
SOGGIORNO
PATENTE
DOCUMENTI NECESSARI: Per ottenere tale riconoscimento è necessario presentare all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile i seguenti documenti: ? Domanda di conversione della patente, che deve essere compilata sul modello MC/2112/MECC, che viene distribuito gratuitamente alla Motorizzazione Civile; ?
Autocertificazione della propria residenza o fotocopia della carta d'identità. Se però i documenti non sono presentati dalla persona interessata, ma da persona appositamente delegata, la residenza dovrà essere comprovata necessariamente mediante certificato di residenza in bollo;
?
Certificato medico in bollo, con una foto firmata dal candidato e vidimata dal medico, di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dalla Usl di residenza o da uno dei seguenti medici: Ispettore Medico dell'Ente delle Ferrovie dello Stato, medico militare in Servizio permanente effettivo medico del ruolo professionale della Polizia di Stato medico responsabile dei servizi sanitari di base del distretto sanitario Ispettore Medico del Ministero del Lavoro
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Due foto formato tessera, identiche a quella sul certificato medico;
?
Due versamenti che devono essere effettuati sui moduli in distribuzione gratuita allo sportello: - sul c/c n. 9001 da euro 5,16 (BARRA AZZURRA) - sul c/c n. 4028 da euro 20,44 (BARRA VERDE)
? Patente estera in originale; ? Traduzione giurata della patente in bollo. 39
SOGGIORNO
Lo straniero deve inoltre esibire il permesso di soggiorno oppure la ricevuta della dichiarazione di soggiorno oppure la carta di soggiorno. Tali documenti devono essere presentati (in originale o copia autenticata) sia al momento della presentazione della domanda sia al momento del ritiro della patente convertita. Tutte queste pratiche possono essere espletate, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona da lui incaricata, purché munita di apposita delega su carta semplice. Il delegato dovrà inoltre esibire un valido documento d'identità personale, oltre alla fotocopia della carta d'identità del diretto interessato. N.B. Chiunque sia in possesso di un veicolo deve: ? Stipulare una polizza di assicurazione obbligatoria presso una delle agenzie assicurative del territorio. Tale polizza deve essere rinnovata periodicamente tramite il pagamento di una quota. Il contrassegno dell'assicurazione deve essere esibito sul vetro dell'automobile. ? Pagare ogni anno presso l'agenzia territoriale dell'Automobile Club d'Italia (ACI) una tassa di circolazione (il bollo) o presso agenzie automobilistiche autorizzate o presso le ricevitorie Lottomatica.
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SCONFINANDO
SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
02.
LAVORO
44. 48. 49 52. 52. 53.
LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO COSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SERVIZI PER L’IMPIEGO CENTRI PER L’IMPIEGO IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA INFORTUNIO SUL LAVORO
LAVORO 42
LAVORO In Italia il rapporto di lavoro può essere di due tipi:
La retribuzione è il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto per l'attività prestata al servizio del datore di lavoro; essa deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. I livelli minimi di retribuzione per un'attività di lavoro subordinato sono determinati in base ai contratti collettivi di lavoro (a livello nazionale, regionale, provinciale) che vanno sempre rispettati. A tal fine, il datore di lavoro garantisce il rispetto di tali livelli al momento della richiesta dei documenti di ingresso e soggiorno. La maggior parte delle tutele nell'ambito di un rapporto di lavoro è prevista proprio dai contratti collettivi di lavoro applicabili al datore di lavoro presso il quale si è assunti.
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LAVORO
? Lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale; ? Lavoro autonomo.
LAVORO SUBORDINATO Che cos'è È un rapporto di lavoro, regolato da un contratto, mediante il quale il lavoratore si impegna a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e il datore si impegna a corrispondergli una retribuzione. LAVORO
Che cos'è il contratto di soggiorno per lavoro subordinato È il contratto che regola il rapporto di lavoro tra un datore di lavoro ed un lavoratore extracomunitario. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contiene la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, e costituisce titolo valido al rilascio del permesso di soggiorno.
Quanto dura l'attività del lavoratore L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto. Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni. Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.
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I principali diritti patrimoniali di cui gode il lavoratore subordinato
I principali diritti personali di cui gode il lavoratore subordinato ? Diritto all'integrità fisica e alla salute (riposo settimanale, giornaliero, ferie, ecc.); ? libertà di opinione e protezione della riservatezza e della dignità del lavoratore; ? diritto allo studio per i lavoratori studenti; ? tutela delle attività culturali, ricreative ed assistenziali.
I principali diritti sindacali di cui gode il lavoratore subordinato ? Libertà di organizzazione e di attività sindacale; ? diritto di sciopero; ? altri diritti sindacali (diritto di affissione, di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento di attività sindacali, ecc.).
Che cosa è il sindacato È un'associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora, sul posto di lavoro e nella società. I sindacati possono rappresentare i loro iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 45
LAVORO
? Diritto alla retribuzione, che può essere a tempo (in base all'orario di lavoro), a cottimo (in base al rendimento fornito dal lavoratore) oppure a provvigione, partecipazione agli utili e al capitale, ecc.; ? diritto al trattamento di fine rapporto; ? le indennità speciali.
Che cos'è il lavoro a tempo indeterminato È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che non prevede una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento da parte del datore di lavoro.
Che cos'è il lavoro a tempo determinato (o a termine) LAVORO
È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che ha un termine specifico di durata finale. Può rientrare in questa categoria anche il rapporto di lavoro per un'opera o attività specifica, ben determinata nel suo contenuto, che abbia la sua durata naturale al momento del completamento dell'attività stessa.
Che cos'è il lavoro stagionale È un lavoro subordinato a tempo determinato che si può svolgere soltanto in certi periodi dell'anno (ad esempio il lavoro nel settore agricolo o nel settore turistico-alberghiero). In base alla normativa sull'immigrazione, particolari condizioni sono previste per i lavoratori extracomunitari che vogliono entrare in Italia per lavoro stagionale (es. quote d'ingresso specifiche, diritti di precedenza una volta già entrato in Italia per lo stesso motivo, ecc.).
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Come si formalizza il contratto di lavoro
. i vostri dati anagrafici; . il luogo di lavoro; . la data di inizio del rapporto di lavoro; . la durata del rapporto di lavoro; . la durata del periodo di prova, se previsto;
. l'inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore; . la retribuzione; . la durata delle ferie retribuite; . l'orario di lavoro; . i termini di preavviso in caso di recesso.
IL TIROCINIO FORMATIVO Che cos'è il tirocinio formativo (o stage) e a cosa serve? Il tirocinio formativo e di orientamento (o stage) è una forma temporanea di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, che può andare da un minimo di quattro mesi a un massimo di 2 anni. Il tirocinio non è un'assunzione, non dà vita ad un rapporto di lavoro: ti serve per orientarti e fare esperienza. Inoltre le attività svolte durante il tirocinio valgono come credito formativo e puoi riportarle nel tuo curriculum. Io sono giovane! Allora posso fare un tirocinio? E per quanto tempo? Sì, se hai concluso la scuola dell'obbligo e rientri in uno di questi gruppi: . studenti che frequentano la scuola secondaria: durata max 4 mesi; . lavoratori disoccupati (compresi quelli iscritti alle liste di mobilità): durata max 6 mesi; . allievi di scuole professionali statali e corsi di formazione professionale: durata max 6 mesi; . studenti universitari: durata massima 12 mesi; . persone svantaggiate (invalidi, tossicodipendenti, alcolisti ecc..): durata max 12 mesi; . portatori di handicap: durata massima 24 mesi. Come tirocinante ho diritto a uno stipendio? No, come tirocinante sei inserito solo temporaneamente nel mondo del lavoro, quindi la legge non prevede nessuna retribuzione per le attività che svolgi. Ma il tuo datore di lavoro è libero di decidere se darti un rimborso spese, un sussidio, un premio, una borsa di studio.
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LAVORO
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, con le seguenti informazioni:
LAVORO AUTONOMO Che cos'è
LAVORO
È un rapporto di lavoro per il quale una persona si impegna a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Il lavoro autonomo può essere esercitato con o senza partita IVA. Il lavoratore autonomo gestisce autonomamente la propria attività, godendo di piena discrezionalità in merito all'impiego del tempo, al luogo e al modo di organizzazione della stessa (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell'opera).
Lavoro autonomo con Partita IVA Per aprire la partita IVA ci si deve rivolgere all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o dalla costituzione della società. L'apertura di partita IVA è gratuita.
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COSTITUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il contratto di lavoro Come lavoratore straniero, al momento dell'assunzione si ha diritto a conoscere tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro, che devono essere riportate su un documento scritto: LAVORO
? chi è il lavoratore; ? chi è il datore di lavoro; ? dove si svolge il lavoro; ? quanto durerà il lavoro; ? quanto durerà il periodo di prova; ? qual è l'orario di lavoro; ? inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore; ? qual è la retribuzione; ? qual è la durata delle ferie retribuite; ? quali sono i termini entro cui si può interrompere il rapporto di lavoro. Attenzione In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgere domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività (principio di non discriminazione).
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Come avviene il licenziamento Al lavoratore straniero si applicano tutte le norme valide per i lavoratori italiani anche in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.
? Il licenziamento (di qualsiasi tipo) deve essere comunicato per iscritto. Il
? LAVORO
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lavoratore, entro 60 giorni da tale comunicazione, se vuole contestare il licenziamento, deve impugnarlo con qualsiasi atto scritto. In caso di licenziamento per motivi disciplinari, la sanzione deve essere preceduta da una contestazione scritta della mancanza, a seguito della quale il lavoratore ha 5 giorni di tempo per fornire le proprie giustificazioni. A parte alcune ipotesi particolari (dirigenti, domestici, sportivi professionali...), il licenziamento del datore di lavoro deve essere sorretto da un giustificato motivo o da una giusta causa, ossia da una mancanza tanto grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giustificato motivo, spetta sempre al lavoratore un periodo nel quale il contratto continua ad essere eseguito e durante il quale il lavoratore può trovare un'altra occupazione. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, il datore di lavoro deve pagare un'indennità sostitutiva. Quando un'azienda con più di 15 dipendenti (per riduzione del personale o trasformazione dell'impresa) licenzia più di 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, siamo di fronte a un licenziamento collettivo. In questi casi sono previsti procedimenti speciali, nei quali devono essere coinvolte le organizzazioni sindacali. Qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta sempre un trattamento di fine rapporto (TFR), che consiste in un accantonamento annuo di una quota della retribuzione, rivalutata periodicamente, il cui pagamento è differito proprio al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In alcuni casi particolari (spese sanitarie o acquisto di una casa di prima occupazione) parte di questa somma può essere anticipata al lavoratore, occupato nelle aziende maggiori. In caso di licenziamento, si consiglia di rivolgersi a un sindacato o a un avvocato specialista della materia.
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Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato con uno straniero, entro 5 giorni, alla Direzione Provinciale del Lavoro che aveva rilasciato l'autorizzazione al lavoro. Analoga comunicazione deve essere fatta alla Questura che aveva rilasciato il permesso di soggiorno.
La legge considera nullo (ossia, come se non fosse mai avvenuto) il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o di fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali. Ciò, ovviamente, qualunque sia la motivazione 'formale' adottata dal datore di lavoro. È nullo il licenziamento adottato contro la lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio, ossia dall'inizio della gestazione fino a un anno dalla nascita del bambino. Nel caso in cui il datore di lavoro fosse all'oscuro dello stato di gravidanza, il licenziamento può essere impugnato entro 90 giorni, con la presentazione del certificato di gravidanza. Sono fatte salve le ipotesi di licenziamento per giusta causa, per cessazione dell'attività aziendale, per scadenza del contratto a termine, per esito negativo del patto di prova. È nullo anche il licenziamento delle lavoratrici nel periodo intercorrente tra la richiesta della pubblicazione del matrimonio e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio, salvo le ipotesi di cui al punto precedente. Anche in tali casi, però, il licenziamento dovrà essere impugnato entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione scritta o orale del datore di lavoro. 51
LAVORO
Divieto di licenziamento
SERVIZI PER L'IMPIEGO Cosa sono
LAVORO
I Servizi per l'Impiego sono strutture pubbliche che sostituiscono i vecchi uffici di collocamento. Sono nati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone a rischio di disoccupazione. Per accedere a questi servizi bisogna iscriversi al cosiddetto “elenco anagrafico”, i dati verranno raccolti in: ? una scheda anagrafica, con i propri dati anagrafici completi e quelli della propria famiglia, il proprio titolo di studio e lo stato occupazionale; ? una scheda professionale (il vecchio “libretto di lavoro”), con le informazioni sulle proprie esperienze formative e professionali, sulla disponibilità e sulla certificazione delle competenze professionali.
CENTRI PER L'IMPIEGO Cosa sono I Centri per l'Impiego sono strutture pubbliche e si trovano in tutta Italia. Offrono servizi di diverso tipo: ? accoglienza, informazione ed orientamento per chi cerca lavoro; ? intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro; ? consulenza alle aziende. 52
IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA INFORTUNIO SUL LAVORO
La prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro è disciplinata, in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, da specifiche norme e misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In Italia, il principale provvedimento sull'argomento è il Decreto Legislativo n.626/94, che definisce, per tutte le attività produttive in cui vi sia anche un solo lavoratore, le regole che vanno osservate per la gestione di un sistema di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
Diritti e doveri del lavoratore Il lavoratore ha il diritto di: ? ricevere informazioni (mediante comunicazione diretta cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, ad es.: cartelli, lettere circolari affisse in bacheca, ecc.) e formazione sulle misure preventive adottate per la mansione assegnatagli e più in generale sulle procedure da attuare in caso di pericolo grave o di emergenze; ? verificare mediante il proprio rappresentante per la sicurezza l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; abbandonare il posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato; ? astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato.
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LAVORO
Norme e misure da adottare
Inoltre, nel caso in cui svolga attività che comporti rischi professionali oggetto di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, il lavoratore ha diritto di: ? ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari, sul loro
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risultato nonché copia della propria cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro; ricorrere all'Organo di vigilanza avverso il giudizio di idoneità del medico competente.
LAVORO
Per quanto riguarda i doveri, invece, il lavoratore ha l'obbligo di: ? aver cura della sicurezza e salute propria e di quella delle altre persone
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presenti sul luogo di lavoro, in accordo con le informazioni e la formazione ricevute, le proprie competenze, capacità e condizioni di salute; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (casco,guanti, cuffie, scarpe antinfortunistiche, ecc.) messi a loro disposizione, in conformità alle istruzioni, formazione ed eventuale addestramento ricevuti; usare correttamente i dispositivi di sicurezza collettivi, nonché i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi alla salute e alla sicurezza propria e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro; segnalare immediatamente al proprio superiore le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.) di cui venga a conoscenza; non rimuovere modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico per l'attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
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? osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione individuale e collettiva;
? sottoporsi a visite mediche (preventive e/o periodiche) loro prescritte dal medico competente e/o dagli Organi di Vigilanza;
? contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
Cosa è previsto in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale tutti i lavoratori, in Italia, possono avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale per le cure nonché ottenere le prestazioni degli enti di previdenza pubblici, INAIL e INPS, secondo le procedure da questi definite.
Segnaletica di sicurezza La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (anch'essa uniformata nell'Unione Europea ed oggetto della informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro), ha lo scopo di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo. Essa prevede, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale riferito ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata. Poiché tale segnaletica deve rispettare una specifica colorazione a seconda del significato, di seguito se ne riproducono alcuni esempi, frequentemente presenti nei cantieri, che tutti i lavoratori devono conoscere.
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LAVORO
competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
Segnali di divieto Vietano un comportamento da cui potrebbe derivare un pericolo. Essi sono di forma rotonda con la scritta nera su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45°) di colore rosso.
LAVORO
Segnali di avvertimento Avvertono di un pericolo. Sono di forma triangolare con scritta nera su fondo giallo e bordo nero.
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Segnali di prescrizione
LAVORO
Prescrivono un determinato comportamento. Sono di forma rotonda e scritta bianca su fondo azzurro.
Segnali di salvataggio o di soccorso Forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. Sono di forma quadrata o rettangolare, con scritta bianca su fondo verde.
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SCONFINANDO
SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
03.
GIUSTIZIA
61.
COME COMPORTARSI IN CASO DI ARRESTO FERMO, PERQUISIZIONE AZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
62.
GIUSTIZIA 60
COME COMPORTARSI IN CASO DI ARRESTO, FERMO, PERQUISIZIONE In caso di controlli di polizia è necessario esibire il passaporto e il permesso o la carta di soggiorno. La mancata esibizione del documento è un reato punito con l'arresto fino a 6 mesi e un'ammenda fino a circa 400 euro. Devono inoltre essere fornite obbligatoriamente le proprie generalità (nome, cognome e residenza). Fornire generalità false o rifiutarsi di farlo è reato.
? In caso di fermo, arresto o perquisizione sia personale che domiciliare o operazioni di sequestro si ha diritto di avvalersi dell'assistenza di un difensore. Se non si conosce nessun avvocato si può chiedere un difensore d'ufficio, che viene scelto tra gli elenchi a disposizione di tutte le forze dell'ordine e degli uffici giudiziari. Se non si è in grado di provvedere al pagamento di un difensore si può ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio (vedi oltre). ? In caso di interrogatorio dinanzi alla Polizia o ai Carabinieri si ha il diritto di rifiutarsi di rispondere e di contattare un avvocato o di chiedere di contattarlo e di parlare solo in sua presenza.
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GIUSTIZIA
Il difensore
Il gratuito patrocinio Il gratuito patrocinio è l'istituto che assicura ai non abbienti la tutela giuridica dei propri diritti, garantendo l'assistenza di un difensore retribuito dallo Stato. Per ottenere il gratuito patrocinio il richiedente deve fornire:
GIUSTIZIA
? atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che il soggetto non possiede beni immobili né mobili trascritti; ? dichiarazione del Comune di dimora che lo straniero non presenta dichiarazione dei redditi; ? certificazione dell'ambasciata del Paese di origine attestante i due requisiti suddetti; ? stato di famiglia; ? domanda di richiesta con apposita indicazione che lo straniero si impegna a comunicare variazioni di reddito all'Intendenza di Finanza.
Azione contro la discriminazione La convivenza fra persone di diversa nazionalità non è sempre semplice e origina spesso tensioni e conflitti. Spesso le minoranze si trovano di fronte a gesti di scherno o addirittura esclusi dall'accesso dei diritti fondamentali finora esposti (salute, casa, lavoro). Situazioni purtroppo spesso vissute da persone isolate che non sanno come difendersi rientrano nel concetto più ampio di discriminazione. La tutela dei propri diritti e il rispetto delle proprie origini non sono ovviamente solo un problema giuridico, ma anche politico, etico, economico. Invitiamo lettori e lettrici della guida a segnalare i casi di discriminazione che ritengono di aver subito agli indirizzi elencati in fondo alla guida. Secondo la legge italiana, si definisce discriminazione ogni comportamento che comporti un'esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'origine, la religione, tale da compromettere il riconoscimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. E' un comportamento discriminatorio punito dalla legge quello di chi non permette allo straniero l'esercizio dei diritti al lavoro, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione, ai servizi socio-assistenziali solo a causa della sua condizione di straniero.
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Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione determina una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su richiesta dell'interessato, ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione e condannare eventualmente l'autore della condotta discriminante al risarcimento del danno, patrimoniale e morale. Il giudice competente è il giudice del luogo di residenza; contro i suoi provvedimenti si può ricorrere al tribunale.
A seguito di gravi episodi di violenza razzista nel 1992 è stata emanata una legge che prevede una pena più severa quando il reato di violenza alle cose o alle persone sia commesso con l'aggravante della discriminazione (cfr. paragrafo precedente). È inoltre vietata la costituzione di associazioni con il solo fine della violenza organizzata contro tutti gli appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche, etc.
Se sei uno straniero detenuto nelle carceri italiane ?
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L'espulsione decretata come misura di sicurezza (pena accessoria di quella alla detenzione), può esserti revocata se hai mantenuto buona condotta in carcere: la richiesta di riesame della pericolosità e di revoca dell'espulsione va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. Se hai il permesso di soggiorno non lasciarlo scadere ma chiedine il rinnovo attraverso l'Ufficio Matricola del carcere: ti verrà riconosciuta la residenza presso l'Istituto dove sei detenuto. Ottenere la residenza presso l'Istituto nel quale sei detenuto ti permette l'iscrizione all'Ufficio di Collocamento della città nella quale l'Istituto sorge. Avere una regolare residenza in Italia, ti dà diritto ad avere l'assistenza socio sanitaria prestata dai vari servizi pubblici che operano nel distretto (A.S.L., Ser.T., ecc.).
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GIUSTIZIA
Il reato di discriminazione
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Trovare un lavoro esterno significa poterti regolarizzare e, in molti casi, ottenere una misura alternativa alla detenzione. Se sei irregolare fai la massima attenzione all'uscita di eventuali sanatorie, potresti metterti in regola, anche da detenuto. Nel caso tu abbia dichiarato un nome falso al momento dell'arresto è tuo interesse chiedere che ti venga attribuito quello autentico, per poterti regolarizzare. La richiesta relativa va indirizzata alla Questura del luogo in cui sei detenuto. Approfitta del periodo di detenzione per apprendere l'italiano, iscriviti ai corsi di alfabetizzazione che vengono organizzati in tutti gli istituti (oppure a corsi scolastici di grado superiore se hai già una conoscenza di base della lingua italiana). Se hai multe da pagare, puoi chiederne la conversione nella libertà controllata (con firma in questura), condizione che ti dà diritto a soggiornare in Italia per "motivi di giustizia" al termine della pena detentiva e per tutto il periodo della libertà controllata. Le spese processuali e di mantenimento in carcere possono esserti rimesse, chiedendolo al Magistrato di Sorveglianza. Puoi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ottenere di non pagare il difensore e altre spese processuali. Nei rapporti con l'istituzione l'uso della lingua italiana costituisce un grande vantaggio, anche per i tuoi familiari che vengono al colloquio o ai quali telefoni: ? le telefonate effettuate in italiano non richiedono la presenza dell'interprete e quindi vengono autorizzate con maggiore facilità; ? i documenti anagrafici (esempio lo stato di famiglia) presentati per ottenere l'autorizzazione ai colloqui, se sono scritti in lingue diverse dall'italiano, richiedono un esame più lungo e quindi ritardano la concessione dei colloqui. Presso Consolati e Ambasciate è possibile farsi rilasciare questi documenti già scritti in italiano. Per affrontare e, se possibile, risolvere i problemi burocratici e amministrativi chiedi l'aiuto degli operatori, dei volontari, oppure del mediatore culturale (quando è presente nell'Istituto). Puoi chiedere il trasferimento nel tuo paese di provenienza per scontare la condanna ricevuta in Italia nelle carceri di quello Stato. Anche agli stranieri detenuti si applicano le regole penitenziarie europee.
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SCONFINANDO
SOGGIORNO
LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
65.
CASA
67. 71.
CONTRATTO DI LOCAZIONE (AFFITTO) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CASA 66
Il cittadino straniero può affittare una casa, oppure acquistarla godendo degli stessi diritti ed essendo soggetto agli stessi obblighi del cittadino italiano. Esistono centri di prima accoglienza gestiti dal Comune o da altri organismi del privato sociale e del volontariato. La legge prevede che solo gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal turismo possano essere ospitati in questi centri.
Contratto di locazione (affitto)
È possibile stipulare un contratto di durata non inferiore a otto anni (quattro + quattro di rinnovo automatico) stabilendo il canone d'accordo con il locatore. Alla scadenza degli otto anni, sia l'inquilino che il locatore potranno chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni oppure la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all'altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza (in mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni). La parte che riceve questa lettera deve rispondere sempre con lettera raccomandata per giungere ad un nuovo accordo; se manca l'accordo o addirittura la risposta, il contratto termina di avere efficacia alla data di cessazione della locazione, quindi dopo i primi otto anni. ? È possibile stipulare un contratto di locazione sul modello dei “contrattitipo”, che sono predisposti da ogni Comune a cura delle organizzazioni rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Il canone e la durata sono stabiliti dalle parti nel rispetto di quanto disposto nel contratto-tipo; la durata, comunque, non può essere inferiore ai cinque anni (tre anni + due di rinnovo automatico). Alla scadenza dei primi cinque anni sia l'inquilino che il locatore, possono chiedere il rinnovo del contratto a nuove condizioni o la rinuncia al rinnovo dello stesso, comunicando all'altra parte la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di questa lettera il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni.
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CASA
La legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha modificato la disciplina relativa alla locazione. Esistono tre diverse tipologie di contratto di locazione: ?
Tanto nell'ipotesi 1 quanto nell'ipotesi 2, il locatore può, rispettivamente dopo i primi quattro anni e dopo i primi tre anni, avvalersi della facoltà di diniego al rinnovo automatico solo in determinati casi esplicitamente previsti dalla legge n. 431/1998. Si può stipulare un contratto di affitto definito di “natura transitoria”, con durata anche inferiore ai limiti previsti nei due precedenti casi, secondo condizioni e modalità contenute in un apposito decreto ministeriale35. Sono previsti inoltre contratti di locazione destinati a studenti universitari e sulla base di altri contratti-tipo che i Comuni, sede di università o di corsi universitari distaccati, possono predisporre secondo i criteri specificati dalla legge. Ai contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 si applicano per la loro intera durata le disposizioni normative vigenti prima di tale data.
CASA
Nella prassi si è diffuso il contratto ad uso foresteria. Si tratta dell'affitto di un immobile da parte di una società, di un'azienda o di un privato in possesso di partita I.V.A., per farvi alloggiare i propri dipendenti residenti fuori dal Comune.
Registrazione del contratto A partire dal 30 dicembre 1998, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Il contratto deve essere registrato dal proprietario (denominato “locatore”) presso l'Ufficio del Registro. La tassa di registrazione va pagata in parti uguali tra proprietario e inquilino (denominato “conduttore”). La registrazione è opportuna, oltre che obbligatoria dal punto di vista fiscale, perché rende il contratto di locazione opponibile ai terzi: e cioè garantisce l'inquilino rispetto ad altri che pretendano di avere dei diritti di godimento sulla casa. 68
DOVERI DELL’INQUILINO Il contratto obbliga l'inquilino a fare un uso civile e corretto della casa, provvedendo alla sola manutenzione ordinaria: imbiancare le pareti, riparare gli eventuali danni (rubinetto che perde, porta o finestra che non funziona, serratura o interruttore rotto ecc.), e non a quella straordinaria (riparazione e manutenzione dell'edificio). Inoltre l'inquilino risponde dei danni causati, anche involontariamente, agli appartamenti dei vicini, dall'immobile in affitto (per esempio una perdita d'acqua). Infine, egli è responsabile anche per tutte le persone che si trovino a qualsiasi titolo nell'appartamento.
L'inquilino deve pagare al proprietario il canone di locazione. Al riguardo, l'inquilino ha diritto di pretendere (e il proprietario ha l'obbligo di emettere) la ricevuta con l'intero importo della somma. In ogni caso, ma soprattutto quando il proprietario non voglia rilasciare alcuna ricevuta, è opportuno effettuare il pagamento con vaglia postale o assegno intestato, oppure alla presenza di testimoni. L'aumento del canone può essere richiesto dal proprietario esclusivamente per due motivi: per le spese straordinarie da lui sostenute (ma solo entro il 10% delle stesse) oppure per l'adeguamento annuale alle variazioni dell'indice ISTAT (un indice, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con cui si rileva l'aumento del costo della vita).
69
CASA
Rapporti con il proprietario
Subaffitto Di norma il contratto contiene una clausola che nega la possibilità all'inquilino di affittare a sua volta l'immobile ad altri (“sublocazione totale”); quando il divieto non è previsto, l'inquilino può concedere in affitto il suo alloggio ad altri ma ci deve essere il consenso scritto del proprietario. In tal caso il canone di subaffitto non può essere superiore a quello di locazione e l'inquilino è responsabile, nei confronti del proprietario, anche delle azioni della persona a cui subaffitta. Ciò significa che se questa, per esempio, non paga il canone, l'inquilino (oltre che il subaffittuario) può subire l'azione legale del proprietario che voglia recuperare le somme che gli spettano. Inoltre, sempre che non sia espressamente vietato dal contratto, l'inquilino può ospitare per un certo tempo una persona che paga un contributo in denaro (“sublocazione parziale”), dandone avviso al proprietario mediante lettera raccomandata; anche in questo caso l'inquilino si assume ogni responsabilità.
CASA
Sfratto Il proprietario può intimare lo sfratto o per “morosità” dell'inquilino (che non ha pagato il canone di affitto alle scadenze) o per finita locazione, al termine dei 4 anni o di quanto pattuito, senza che sia intervenuto il rinnovo. In tal caso il proprietario ricorre ad una speciale procedura innanzi al Tribunale, alla quale l'inquilino può opporsi personalmente o facendosi rappresentare da un avvocato, qualora ritenga di poter contestare la pretesa del proprietario. In questo caso, inizia un procedimento giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria.
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Edilizia residenziale pubblica Gli stranieri titolari di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno almeno biennale, e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (case popolari) a parità di condizioni con i cittadini italiano.
CASA
L'iscrizione nelle graduatorie avviene in condizioni di parità con i cittadini italiani. La domanda di iscrizione va presentata, presso il Comune in cui si risiede e/o in cui si lavora, e rinnovata ogni anno, pena la cancellazione dalla graduatoria. La domanda va redatta sul modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio-Casa o l'Ufficio Tecnico del Comune. Le graduatorie sono formate secondo un punteggio attribuito da un'apposita commissione sulla base di differenti condizioni soggettive (composizione del nucleo familiare, presenza di anziani, di disabili, famiglia numerosa, monoparentale ecc.) e oggettive (sfratto coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, alloggio sovraffollato, ecc...). Centri di accoglienza I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi diversi dal turismo che non sono temporaneamente in grado di provvedere ai loro bisogni alloggiativi e di sussistenza, possono essere ospitati nei centri di accoglienza predisposti dalle Regioni in collaborazione con le Province, i Comuni, le associazioni e gli enti di volontariato. Tali strutture sono aperte ai cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea. I centri di accoglienza, al fine di agevolare in tempi brevi l'autosufficienza e l'inserimento sociale delle persone ospitate, oltre al vitto e all'alloggio, offrono servizi socio-culturali, possono promuovere corsi di lingua italiana e di formazione professionale e prestare l'assistenza socio-sanitaria. Ogni Regione definisce i requisiti strutturali e le modalità gestionali dei centri di accoglienza e consente finanziamenti e convenzioni con privati.
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SALUTE
SCONFINANDO
SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
04.
SALUTE
75. 80.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO NAZIONALE CONSULTORI FAMILIARI
82.
SALUTE 74
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.) Iscrizione obbligatoria L'art. 32 della Costituzione italiana riconosce la salute quale diritto fondamentale dell'individuo, nonché interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Gli stranieri per i quali risulta obbligatoria l'iscrizione al S.S.N. in una posizione equiparata a quella dei cittadini italiani sono: ? gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nell'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili; ? gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. L'assistenza sanitaria prevista per le categorie per cui l'iscrizione è obbligatoria si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti, nonché ai figli minori sin dalla nascita.
? il permesso di soggiorno in corso di validità; ? il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità. Se il cittadino straniero è in attesa di occupazione deve presentare all'A.S.L. di competenza: ? il permesso di soggiorno in corso di validità; ? il codice fiscale; ? il certificato di residenza o la dichiarazione di ospitalità; ? la scheda anagrafica rilasciata dai Centri per l'Impiego (attesta l'iscrizione all'elenco anagrafico dei lavoratori disponibili).
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SALUTE
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE:
Iscrizione volontaria Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ma che non rientrano nelle categorie per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria, possono volontariamente iscriversi al S.S.N. e rientrano in suddetta categoria: ? ?
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i cittadini stranieri soggiornanti in Italia per motivi di studio; i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo di Strasburgo ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304; i cittadini stranieri soggiornanti in Italia che non rientrano nelle categorie per cui è prevista l'iscrizione obbligatoria; i cittadini stranieri con un permesso per motivi religiosi.
Viene fatta un'eccezione alla regola sopra citata per lo studente o la persona alla pari che può chiedere l'iscrizione anche se titolare di un permesso di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi ma, in tale ipotesi, il diritto all'assistenza non si estende ai familiari.
SALUTE
Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi dell'ASL. nel cui territorio ha la residenza anagrafica, oppure il domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria, l'ASL. in base alla scheda predisposta dal Ministero dell'Interno con foto del Richiedente rilasciata dalla Questura, provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo, e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione. Tale iscrizione ha efficacia, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, solo a seguito della presentazione all'ASL. del permesso di soggiorno. L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.
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Qualora non vi sia neppure l'iscrizione volontaria è previsto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa con un istituto italiano o straniero contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha validità temporale pari alla durata del permesso di soggiorno e, pertanto, cessa alla scadenza dello stesso, salvo l'esibizione di documentazione comprovante la richiesta di rinnovo. Cessa altresì in caso di revoca, annullamento del permesso di soggiorno o di espulsione. Tali provvedimenti vanno comunicati dalla Questura all'A.S.L. competente ma lo straniero mantiene il diritto all'iscrizione se presenta ricorso contro i suddetti provvedimenti e di ciò produce prova.
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? ? ?
Permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiestadel rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste). certificazione di residenza (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno); Codice Fiscale; ricevuta del bollettino di pagamento.
Dovranno produrre una certificazione ulteriore: ? ?
gli studenti (autocertificazione d'iscrizione al corso di studio); gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari).
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SALUTE
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE VOLONTARIA:
L'iscrizione dà diritto: ? alla scelta del medico di famiglia o del pediatra; ? all'assistenza specialistica cui si ha accesso tramite richiesta del medico di famiglia o del pediatra, escluse le visite odontoiatriche, ostetriche, ginecologiche, pediatriche e oculistiche. Per ogni visita specialistica è previsto il pagamento del ticket; ? al ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici o convenzionati; ? all'assistenza farmaceutica, cioè all'acquisto dei medicinali. Sono esenti dal pagamento delle visite specialistiche e dei ticket e versano soltanto una quota di partecipazione alla spesa: ? i cittadini stranieri disoccupati, in attesa di occupazione e con familiari a carico; ? i bambini al di sotto dei 6 anni; ? i cittadini stranieri che beneficiano della pensione sociale e i familiari a carico; ? i cittadini stranieri privi di risorse economiche sufficienti, secondo limiti di reddito prestabiliti.
TESSERA SANITARIA SALUTE
Che cos'è È il documento rilasciato dalla ASL che dimostra l'iscrizione al SSN. È indispensabile per ottenere le prestazioni sanitarie e per accedere ai servizi. In essa è riportato il nome e il cognome della persona e quello del suo medico curante.
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Chi è il medico di base È il professionista che assicura le cure di medicina generica: ? ? ? ?
visita i pazienti nel proprio studio o nel domicilio del malato quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal medico; prescrive farmaci, le analisi e le visite specialistiche; propone il ricovero in ospedale se necessario; eroga certificati.
Chi è il pediatra di base È il medico che segue i bambini, li visita periodicamente, controlla la loro crescita, prescrive i farmaci, le analisi e le visite specialistiche, propone il ricovero in ospedale se necessario, eroga certificati.
Come si sceglie il medico di famiglia e il pediatra L'iscritto al SSN può scegliere il medico di famiglia ed il pediatra per i bambini da 0 a 14 anni i quali hanno diritto ad avere gratuitamente un medico specialista pediatra. Presso l'ufficio che rilascia la tessera sanitaria si può consultare un elenco di medici disponibili. Il nome del medico di famiglia viene riportato sulla propria tessera sanitaria.
Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pericolo per la vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale o richiedere l'intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.
Che cosa è la guardia medica È un servizio, totalmente gratuito, che può essere chiamato a qualsiasi ora neicasi di grave necessità; esso offre assistenza medica immediata a domicilio.
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SALUTE
Cosa sono i servizi di emergenza
ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A. Stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Gli stranieri possono comunque usufruire delle prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. previo pagamento delle stesse, sulla base delle tariffe predeterminate dalle regioni che le erogano, fatto salvo quanto previsto dai trattati ed accordi internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia con il Paese di origine del cittadino extracomunitario. Vengono quindi assicurate: ? le prestazioni urgenti per le quali vanno corrisposte le tariffe previste al momento delle dimissioni; ? le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe. Pertanto, previo pagamento della tariffa stabilita, ora è possibile accedere a qualsiasi tipo di prestazione, non solo a quelle urgenti. SALUTE 80
B. Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno Agli stranieri non regolarmente soggiornanti sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del S.S.N., le seguenti prestazioni sanitarie: ? cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio; ? interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, e precisamente: ? tutela della gravidanza e della maternità; ? tutela della salute del minore; ? vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni; ? interventi di profilassi internazionale; ? profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Trattandosi di soggetti privi di un regolare permesso di soggiorno sussiste una difficoltà oggettiva in merito alla loro individuazione al fine di sapere, di volta in volta, quali tipi di prestazioni sono già state erogate a favore degli stessi. Per superare suddetta difficoltà è stato creato il codice regionale identificativo per lo straniero temporaneamente presente (STP) composto di 16 caratteri che consente di identificare la regione e l'ente erogante a partire dalla prima prestazione. Tale codice è riconosciuto a livello nazionale e permette altresì la rendicontazione per la richiesta del rimborso spese all'A.S.L. competente o al Ministero degli Esteri da parte degli enti eroganti qualora il soggetto irregolare, che necessita di cure, risulti indigente. 81
SALUTE
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero senza un regolare permesso di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi in cui la comunicazione sia obbligatoria (obbligo di referto).
CONSULTORI FAMILIARI I consultori familiari sono strutture pubbliche che assistono gratuitamente le donne e i minori e organizzano attività individuali, di coppia e di gruppo volte al benessere della famiglia. In particolare si occupano di: ? assistenza alle donne in gravidanza; ? assistenza alle donne che decidono di interrompere la gravidanza; ? assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sessualità, sterilità ed infertilità; ? consigli sulla contraccezione; ? prevenzione e diagnosi dei tumori della donna; ? assistenza e consulenza per le problematiche psicologiche e non, riguardanti i rapporti familiari e di coppia.
SALUTE 82
SCONFINANDO
SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
05.
SCUOLA
85. 87.
LA SCUOLA ASSISTENZA SCOLASTICA PER I CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL’ESTERO STUDIO E LAVORO
88.
SALUTE SCUOLA 84
LA SCUOLA L'istruzione nel nostro ordinamento è considerata come un diritto-dovere: diritto a ottenere istruzione e insieme obbligo di frequentare le scuole fino all'età di 16 anni. Il diritto-dovere all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a parità di condizioni con il cittadino italiano. AVVERTENZA: la normativa sui permessi di soggiorno per studio è stata modificata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 154. «Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2007.
Diritto all'istruzione dei minori stranieri già presenti in Italia
Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici. In tal caso i minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. 85
SCUOLA
I minori stranieri:? ? hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani; ? sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia; ? possono richiedere l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno scolastico.
Modalità di iscrizione I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi (ordinamento degli studi del Paese di provenienza, accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno, corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza, titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno).
Diritto all'istruzione dei cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai maggiorenni. Tale diritto si estrinseca anzitutto nell'attività che risponde all'esigenza primaria di consentire allo straniero di imparare la lingua italiana (corsi di alfabetizzazione articolati su vari livelli). Se poi si intende conseguire in Italia la licenza media, si deve fare domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i propri dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso si deve anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Se infine si è già frequentati la scuola dell'obbligo e si desidera proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore,ci si può iscrivere direttamente ai corsi di istruzione superiori. SCUOLA 86
Assistenza scolastica per cittadini stranieri residenti all'estero Se SI è residente all'estero e si intende frequentare in Italia corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale si può richiedere il visto di ingresso per motivi di studio all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel proprio Paese di origine.
Requisiti occorrenti: ? età superiore ai 14 anni; ? certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall'ente italiano; ? polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all'assistenza sanitaria in Italia; ? documenti che comprovano la disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; ? documenti comprovanti la disponibilità della somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese di origine dopo aver seguito il corso di studi.
Inoltre dovrà essere accertata:
Se si tratta di minore, anche l'esistenza di misure di adeguata tutela a favore dello stesso.
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SCUOLA
? la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza; ? la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle proprie effettive esigenze formative e culturali.
Che cosa fare dopo aver ottenuto il visto Una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, ci si deve recare presso la Questura del luogo in cui si intende fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio. Se si tratta di minore ciò avverrà a cura del/dei genitore/i o di chi ne esercita la tutela: il permesso verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà durata uguale a quella del visto di ingresso.
Studio e lavoro Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può anche svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, previa autorizzazione della istituzione scolastica e ferme restando, per i minori, le limitazioni e le cautele poste dalla legge italiana al lavoro minorile.
Accesso all'università Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo. L'ammissione è comunque subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.
SCUOLA
Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria del Paese di origine, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o il giudizio annotato sul titolo di studio. 88
Dove e come richiedere il visto d'ingresso per studio Si può richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza.
Nella domanda è necessario indicare: ? le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito; ? gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente; ? il luogo dove si è diretto; ? il motivo e la durata del soggiorno. DOCUMENTI NECESSARI: ? il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente; ? la documentazione concernente la finalità del viaggio; ? le condizioni di alloggio; ? la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno; ? la dichiarazione sulla validità locale dei titoli di scuola secondaria, rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti nel tuo Paese.
Come e quando rinnovare il permesso di soggiorno
? nel primo anno di corso si supera una verifica di profitto; ? negli anni successivi, si superano almeno due verifiche (non può essere comunque rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio). 89
SCUOLA
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato se:
Se si è già in Italia Si può accedere ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani: ? se residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi; ? se regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia; ? se, ovunque residente, titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.
Conversione del permesso di soggiorno di studio in lavoro Come laureato si può convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote previste (che saranno detratte dalle quote previste per l'anno successivo). A tal fine si dovrà presentare apposita domanda, unitamente al diploma di laurea, allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
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SOGGIORNO LAVORO GIUSTIZIA CASA SALUTE SCUOLA BANCA
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93. 95. 95. 95.
SERVIZI BANCARI IL BANCOMAT LA CARTA DI CREDITO IL BONIFICO BANCARIO
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SERVIZI BANCARI Servizi bancari utili Generalmente i più richiesti sono il libretto di risparmio, il conto corrente (necessario per avere un libretto degli assegni, il bancomat, la carta di credito), il bonifico bancario, i prestiti ed i mutui.
Libretto di risparmio Il libretto di deposito a risparmio è uno strumento semplice e a basso costo particolarmente indicato per chi non effettua grandi movimenti di denaro. Può essere “nominativo” (intestato ad una persona fisica o giuridica) o emesso “al portatore“ (chi esibisce il libretto allo sportello ha diritto a depositare o prelevare). Gli interessi maturati vengono calcolati e accreditati una volta l'anno.
Aprire un libretto di risparmio Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il libretto.
DOCUMENTI NECESSARI: ? ?
il codice fiscale, il permesso di soggiorno.
Alcune banche potrebbero richiedere anche:
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? la busta paga, ? il certificato di residenza.
Il conto corrente È un conto sul quale si possono depositare i propri soldi, che dà degli interessi concordati con la banca. Per ritirare i soldi dal conto si deve compilare un modulo presso lo sportello della banca, intestare un assegno a “Me medesimo” o usare il Bancomat. Gli assegni propri e quelli che si ricevono possono essere incassati presso la propria banca. Alcune banche fanno pagare il libretto degli assegni e/o gli assegni emessi.
Per aprire un conto corrente Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il conto.
DOCUMENTI NECESSARI: ? ?
il codice fiscale, il permesso di soggiorno.
Alcune banche potrebbero richiedere anche: ? la busta paga, ? il certificato di residenza (ma non é più un obbligo di legge); ? la garanzia di un altro cliente immigrato o italiano noto alla banca; ? la dichiarazione dei redditi; ? un versamento iniziale; ? in qualche caso, prima di aprire il conto corrente, la banca chiede al datore di lavoro la conferma che l'aspirante cliente è suo dipendente o collaboratore.
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IL BANCOMAT La Carta Bancomat è una carta magnetica che si può richiedere alla banca se si ha un conto corrente. La Carta Bancomat è la carta nazionale di credito e può essere utilizzata in tutti i distributori automatici del paese (anche in alcuni distributori europei) per il prelievo di contanti (ATM). Inoltre, molti supermercati e negozi l'accettano per i pagamenti degli acquisti (POS).
LA CARTA DI CREDITO Anche la Carta di Credito è una carta magnetica che si può richiedere se si ha un conto corrente. Oltre ad offrire i vantaggi del Bancomat, la Carta di Credito permette di effettuare pagamenti all'estero (e anche di fare acquisti su Internet); è accettata in molti negozi, alberghi, ristoranti, benzinai, uffici postali, ecc. Per rilasciare la Carta di Credito alcune banche richiedono delle garanzie come per esempio: l'anzianità del rapporto di lavoro e il versamento automatico dello stipendio sul conto corrente, o qualsiasi versamento automatico di una fonte di reddito sul conto (ad esempio la pensione).
IL BONIFICO BANCARIO È un sistema di trasferimento di denaro dal proprio conto bancario verso un altro conto bancario che può essere usato per effettuare pagamenti. I costi della transazione variano da banca a banca.
Inviare del denaro al paese d'origine È uno dei servizi che si possono chiedere alla propria banca. Il costo di questo tipo di servizio varia da banca a banca e comprende una quota fissa e, per alcune banche, una commissione pari ad una percentuale del denaro che invii (fra lo 0,5% e il 2%).
DOCUMENTI RICHIESTI DALLA BANCA PER L'INVIO DI DENARO
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I documenti richiesti variano da banca a banca, ma in generale sono i seguenti: ? permesso di soggiorno ? codice fiscale; ? un modulo sul quale indicare i propri dati, l'importo che da trasferire, il nome e il paese dei destinatari.
coop. soc. Onlus COMUNITA’ OASI 2 SAN FRANCESCO AREA MIGRAZIONE Via Pedaggio Santa Chiara 57 bis Tel 0883582384 0883 580546 Cell 3487969738 fax 0883502146 e-mail:
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progetto grafico: gianpaolo de pinto |
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Finito di Stampare nel mese di marzo 2008 da Litopress Industria Grafica - Bari