Gli oneri
Capitolo 10 10.1 CONCETTI GENERALI 10.2 GLI ONERI DEDUCIBILI 10.3 GLI ONERI DETRAIBILI 10.4 VISTO DI CONFORMITÀ 10.5 LA RATEIZZAZIONE DELLE SPESE 10.6 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ONERI
GLI ONERI
10.1 Concetti generali
Con il termine “oneri” sono definite le spese che il contribuente può indicare nella dichiarazione dei redditi, al fine di potere usufruire di un risparmio sull’imposta dovuta; tali spese seguono rigorosamente il principio di cassa:
possono essere fatte valere solo quelle sostenute nell’anno d’imposta a cui si riferisce la
dichiarazione;
fanno eccezione alcune spese per le quali il contribuente, nella dichiarazione dell’anno in cui le
ha sostenute ha, per scelta o per obbligo normativo, rateizzato (cioè ripartito il beneficio, derivante dalla spesa sostenuta, in più anni). Negli anni successivi vanno indicate le rate successive alla prima.
Gli oneri ammessi dall’attuale legislazione possono essere raggruppati in due grandi categorie: DEDUCIBILI Art. 10 del TUIR concorrono a diminuire il reddito sul quale si calcola l’IRPEF e le addizionali
DETRAIBILI Artt. 15 E 16 del TUIR diminuiscono l’imposta dovuta ai fini IREPF
Il beneficio economico consiste nella riduzione del reddito complessivo, determinandone un importo inferiore; alcune delle spese ammesse in deduzione sono soggette a limiti massimi. Il recupero fiscale varia al variare del reddito: maggiore è il reddito maggiore sarà il recupero Il beneficio economico consiste nella riduzione dell’imposta lorda, in percentuale all’importo della spesa sostenuta (spesa che va decurtata della franchigia, o considerata entro un limite massimo se previsto dalla norma). Il recupero fiscale cioè la percentuale di detrazione è diversificato a seconda dalla tipologia di spesa.
Alcune spese danno diritto ad una detrazione in cifra fissa a prescindere dall’importo della spesa sostenuta
Per valutare l’effettiva detraibilità o deducibilità dell’onere sostenuto la normativa prevede regole specifiche. Alcune tipologie di spese (come ad esempio spese mediche ed alcune erogazioni liberali) possono rientrare sia nella categoria degli oneri detraibili che in quella degli oneri deducibili.
Gli oneri devono essere sostenuti dal contribuente nel proprio interesse e l’importo da detrarre e/o dedurre deve essere quello rimasto effettivamente a suo carico; solo per alcune tipologie di oneri è previsto che la detrazione e/o deduzione spetti, anche se le spese sono sostenute nell’interesse di familiari a carico e, in alcuni casi particolari, anche di familiari non a carico. Gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente trovano collocazione, sia nel modello 730 (quadro E) che nel modello Unico (quadro RP).
Gli oneri possono dar luogo a percentuali di detrazione fiscale diverse ( 19%, 20%, 36%, 41%, 50% o 55%), ed inoltre possono essere soggetti a:
franchigia (importo di spesa che pur essendo sostenuto non dà diritto a recupero fiscale), limite massimo di spesa (oltre al quale non opera il recupero fiscale).
10.2 Gli oneri deducibili
Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi) posseduti dal contribuente in un determinato periodo d’imposta (che nella maggioranza dei casi corrisponde all’anno solare).
Sottraendo dal reddito complessivo: Î Î
il reddito derivante dal possesso della casa di abitazione e relative pertinenze, gli oneri deducibili (spese),
si ottiene il reddito imponibile
Reddito complessivo
MENO Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze MENO Oneri Deducibili
UGUALE = Reddito imponibile ai fini dell’ Irpef e relative Addizionali se le deduzioni spettanti sono maggiori o uguali al reddito complessivo, il reddito imponibile deve essere ricondotto a zero (non può mai essere di importo negativo). Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale), o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Ogni contribuente può indicare solo un immobile di categoria “A” adibito ad abitazione principale propria o di un familiare, mentre le relative pertinenze possono essere più di una.
Il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze concorre alla formazione del reddito complessivo, ma viene successivamente dedotto ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Tale operazione, fino all’anno d’imposta 2011 aveva lo scopo di evitare la tassazione sul reddito dell’abitazione principale (ai fini IRPEF e Addizionali), lasciando invariato il reddito complessivo per tutte le altre finalità, ad esempio: per ottenere prestazioni sociali.
Dall’anno d’imposta 2012, con l’introduzione dell’IMU che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi degli immobili non locati, questa disposizione poteva essere superata, ma al momento della stesura di questa guida, il Legislatore non ha modificato la norma secondo cui per l’abitazione principale e relative pertinenze, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, viene riconosciuto un onere deducibile di pari importo.
Il recupero fiscale
Gli oneri deducibili, abbattono il reddito complessivo, determinando un reddito imponibile più basso sul quale calcolare le imposte.
Lo sgravio fiscale che ne deriva è:
ai fini IRPEF diversificato per ciascun contribuente a seconda dell’aliquota marginale da
applicare al proprio reddito;
ai fini delle addizionali regionale e comunale rapportato all’aliquota determinata nella singola
Regione (da 1,23% a 1,73%) e nel singolo comune a seconda dell’aliquota eventualmente deliberata (da 0,1% a 0,8%).
Le spese deducibili sostenute nell’anno non danno luogo ad un risparmio fiscale uguale per tutti: maggiore è il reddito, maggiore sarà il recupero.
Ad esempio 1. un pensionato titolare di reddito da pensione pari a € 14.000 avrà un recupero fiscale pari al 23% della spesa deducibile sostenuta (aliquota marginale relativa al suo reddito). 2. un lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente pari a € 32.000 avrà un recupero fiscale pari al 38% della spesa deducibile sostenuta (aliquota marginale relativa al suo reddito).
Il contribuente può recuperare al massimo l’importo dell’IRPEF versata (ritenute alla fonte) e/o dovuta (autotassazione), in relazione ai redditi posseduti. Il contribuente che produce un reddito basso, sul quale non sono dovute imposte, non recupera nulla.
10.3 Gli oneri detraibili
L’imposta lordaIMPOSTA LORDA IRPEF può essere diminuita,oltre che dalla detrazione per carichi di famiglia e per reddito, anche dalla detrazione per oneri MENO Detrazioni per carichi di famiglia il cui importo dipende dal numero e tipologia dei familiari a carico e dall’entità del reddito del contribuente MENO Detrazioni per tipologia di reddito il cui importo dipende dalla tipologia e dall’entità del reddito del contribuente MENO Detrazioni per oneri che possono essere in percentuale rispetto alla spesa sostenuta o in cifra fissa a prescindere dalla spesa
MENO Crediti d’imposta che possono essere di diverse tipologie
UGUALE = IMPOSTA NETTA IRPEF
Il recupero fiscale
Le spese sostenute nell’anno possono dare luogo ad un risparmio fiscale diversificato a seconda della tipologia di spesa: detrazione al 19%, al 20%, al 36‐41%‐50% e 55%, oppure importi fissi diversificati in base al reddito complessivo.
Ad esempio 1. un pensionato titolare di reddito da pensione pari a € 14.000 che ha sostenuto un onere di importo pari a € 1.000, detraibile al 19%, avrà diritto ad un recupero fiscale di € 190. 2. un lavoratore titolare di reddito di lavoro dipendente pari a € 32.000 che ha sostenuto lo stesso onere detraibile avrà comunque diritto ad un recupero fiscale di € 190.
Indipendentemente dall’ammontare del reddito, il recupero fiscale è pari alla percentuale di detrazione prevista dalla legge per la tipologia di spesa sostenuta. IMPORTANTE: L’imposta netta non potrà mai essere di importo inferiore a zero cioè non si potrà mai avere un recupero fiscale superiore all’imposta pagata o dovuta. Rappresentano un’eccezione la detrazione spettante agli inquilini per canone di locazione e l’ulteriore detrazione per famiglie numerose.
Ad esempio il pensionato che percepisce € 7.000 (importo sul quale non sono dovute imposte), titolare di un contratto di locazione di alloggio adibito ad abitazione principale, avrà comunque diritto al recupero della detrazione prevista per il pagamento del canone di locazione nell’anno.
10.4 Il visto di conformità
Se la dichiarazione è presentata con modello 730, tutti i documenti che attestano la spettanza delle deduzioni/detrazioni, devono essere attentamente controllati: il CAAF, che è il soggetto che presta l’assistenza fiscale, ha l’obbligo di apporvi il “visto di conformità”
Non vi è obbligo di visto da parte del CAAF se la dichiarazione è presentata con modello UNICO
10.5 La rateizzazione delle spese
La maggior parte delle spese è recuperabile solo nell’anno in cui sono state sostenute, altre possono essere rateizzate in più anni.
Nei casi in cui è possibile la rateizzazione, la scelta viene fatta o per “convenienza” o per obbligo normativo.
La convenienza è determinata dalla circostanza che, suddividendo l’onere sostenuto in più anni d’imposta, si ampliano le possibilità di recupero per quei contribuenti che non possono fruire dell’intero beneficio fiscale nell’anno in cui hanno sostenuto la spesa.
La scelta della rateizzazione deve essere fatta nella prima dichiarazione in cui viene indicata la spesa sostenuta e non è più modificabile.
L’obbligo di rateizzazione riguarda solo le spese per il recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici.
ATTENZIONE
È indispensabile controllare sempre la dichiarazione dell’anno precedente per verificare se esistono spese rateizzate, per le quali non si è fruito di tutte le rate di detrazione spettanti.
È utile sapere che:
Il recupero fiscale degli oneri detraibili e deducibili avviene generalmente con la presentazione della dichiarazione dei redditi; ci sono alcune deroghe per i contribuenti che hanno redditi corrisposti da un soggetto che è Sostituto d’imposta (ad esempio: pensionati, lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi), poiché il Sostituto:
Î Î
ha l’obbligo di conguagliare gli oneri sostenuti che “transitano” in busta paga, ha facoltà di conguagliare, su richiesta del “sostituito”, oneri diversi sostenuti direttamente dal lavoratore.
Gli oneri che transitano sulla busta paga (o pensione), o che il sostituto ha conguagliato, devono essere indicati sul CUD, di conseguenza è necessario controllare attentamente i dati esposti nel modello. In particolare:
gli oneri deducibili già indicati nel CUD e quindi riconosciuti dal datore di lavoro non vanno
riportati nella dichiarazione dei redditi altrimenti verrebbero dedotti due volte;
gli oneri detraibili già indicati nel CUD e quindi riconosciuti dal datore di lavoro, al contrario,
vanno riportati nella dichiarazione dei redditi altrimenti la detrazione spettante andrebbe persa.
10.6 Le diverse tipologie di oneri
Di seguito vengono elencate le spese che danno diritto ad una detrazione o ad una deduzione.
Spese inerenti la “salute” spese sostenute per la cura e la prevenzione delle malattie
In dichiarazione sono suddivise nelle seguenti tipologie:
spese mediche e di assistenza specifica sostenute per sé o per i familiari fiscalmente a carico, spese sanitarie per familiari non a carico affetti da gravi patologie, spese per l’assistenza personale ai soggetti non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spese per portatori di handicap soggetti riconosciuti disabili ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 o da altra “commissione medica pubblica”
In dichiarazione sono suddivise nelle seguenti tipologie:
spese sanitarie per portatori di handicap volte a migliorarne la deambulazione, la locomozione e la mobilità, spese per acquisto di veicoli per disabili, spese mediche e di assistenza, spese per acquisto di cani guida per ciechi, spese per il mantenimento di cani guida per ciechi, spese sostenute dai sordomuti per servizi di interpretariato.
Segue spese che danno diritto ad una detrazione o ad una deduzione
Interessi ed oneri accessori relativi a:
mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale, mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (fabbricati acquistati prima del 1993 per utilizzo diverso da abitazione principale), ‐ mutui stipulati nel 1997 per interventi di recupero edilizio, ‐ mutui stipulati a partire dal 1998 per interventi di recupero edilizio o costruzione dell’immobile da adibire a propria abitazione principale, ‐ mutui o prestiti agrari. Spese per interventi di recupero edilizio degli immobili (fabbricati e boschi). Spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale. ‐ ‐
Spese relative agli immobili
Contribuente affittuario
Spese per canoni di locazione di abitazioni principali; spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.
Spese per assicurazioni e contributi obbligatori
Quote versate obbligatoriamente agli istituti previdenziali di appartenenza con la finalità di avere a suo tempo una “pensione” (solo nel caso del lavoratore dipendente o del collaboratore coordinato e continuativo queste somme sono già dedotte dal reddito per cui non devono essere indicate nella dichiarazione, in tutti gli altri casi vanno indicate), contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL per la tutela contro gli infortuni domestici (cd. “assicurazione casalinghe”), l’importo del CSSN versato in sede di pagamento del premio assicurativo di un veicolo.
Spese per assicurazioni e contributi volontari
Quote versate volontariamente agli istituti previdenziali di appartenenza, in periodi di disoccupazione, con finalità di avere a suo tempo una pensione, quote versate volontariamente per ricongiungere periodi assicurativi versati a diverse casse previdenziali, o per riscattare ai fini pensionistici periodi di laurea o servizi militare, quote versate a “Fondi pensione” o ad “assicurazioni” al fine di costruirsi una pensione integrativa (o complementare), quote versate a Fondi “sanitari”, e contributi associativi alle società di mutuo soccorso, premi versati per assicurazioni vita/infortuni o rischio morte/invalidità permanente.
Erogazioni liberali a favore:
Spese per erogazioni liberali
di ONLUS, ONG, partiti politici, associazioni culturali e artistiche, associazioni sportive dilettantistiche, enti operanti nello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, associazioni sociali riconosciute, della Biennale di Venezia e dell’Ospedale Galliera di Genova, di istituzioni religiose, per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, di istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Segue spese che danno diritto ad una detrazione o ad una deduzione
Altre spese
contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, spese di istruzione, spese funebri, somme che il contribuente ha restituito nell’anno d’imposta al soggetto che gliele aveva erroneamente pagate in anni precedenti (che sono state dichiarate e assoggettate a tassazione nell’anno in cui sono state percepite), spese sostenute dai genitori adottivi nel corso della procedura di adozione di minori stranieri, assegno periodico corrisposto all’ex coniuge (ad esclusione della parte relativa al mantenimento dei figli), assegni periodici corrisposti in forza di disposizioni testamentarie, quote versate ai Consorzi di Bonifica, indennità per perdita di avviamento commerciale, spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc (dei ragazzi tra 5 e 18 anni).