Gennaio 2016
A cura di Antonio Marchini
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INDICE DEL NUMERO Circolari • • • • •
INPS Messaggio 14 dicembre 2015, n.7402 Budget finanziamento voucher baby sitting. Inail circolare n. 92 del 23 dicembre 2015. Abolizione del registro infortuni. INPS messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016. Nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante. INPS messaggio n. 23 del 5 gennaio 2016. Valore dei tassi applicati nel periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2016 contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Lavoro nota n. 524 del 11 gennaio 2016. Contratti di solidarietà copertura finanziaria.
Pareri • • •
Ministero degli Interni 17 dicembre 2015. Ricollocamento personale delle Province. ANCI. Disciplina dei permessi brevi ARAN. Parere n. 177 del 16 gennaio 2016 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale.
Interpelli •
Interpello n. 31 del 22 dicembre 2015. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Provvedimenti in Gazzetta Ufficiale • •
Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Ministero della giustizia Decreto 20 ottobre 2015. Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti. Ministero del Lavoro Decreto 15 dicembre 2015. Dimissioni e risoluzione consensuale.
Sentenze •
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Consiglio di Stato Sentenza 13 ottobre 2015 n. 4699. Negli appalti pubblici, va esclusa l’assegnazione dell’appalto ad un’impresa che applica ai propri dipendenti un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali che non sono comparativamente più rappresentative. Corte di Cassazione sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015. Riposi compensativi. Diritto del dipendente ad un risarcimento danno da “usura psico-fisica”. Corte costituzionale Sentenza 22 ottobre 2015 n. 205. E’ incostituzionale la norma che, prima del D. Lgs. n. 80 del 2015, attribuiva alla madre libero-professionista l’indennità di maternità in caso di adozione nazionale, solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età. Corte di cassazione Sentenza n. 21646 del 23 ottobre 2015. Sanzione disciplinare. Rimprovero verbale. Corte di cassazione Sentenza 28 ottobre 2015 n. 22025. Accesso agli atti per un provvedimento disciplinare. Corte di Cassazione Sentenza 29 ottobre 2015 n. 21875. Rifiuto di trasformazione del rapporto in part-time e licenziamento adottato da un datore di lavoro per un rifiuto del lavoratore a modificare il regime del proprio orario di lavoro Corte costituzionale Sentenza 5 novembre 2015 n. 218/2015. Legittime le norme sul turn-over nelle Regioni e negli Enti Locali. Corte di Cassazione Sentenza 5 novembre 2015 n. 22641. L’onere della prova del rispetto della percentuale di lavoratori a termine è a carico del datore.
Approfondimenti •
Comunicazione obbligatoria alle RSU/RSA utilizzo della somministrazione lavoro. (art. 40, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015)
CIRCOLARI INPS Messaggio 14 dicembre 2015, n.7402 Budget finanziamento voucher baby sitting. L'Inps comunica l'esaurimento, per l'anno 2015, del budget di 20 milioni di euro previsto dall’art 7 del decreto ministeriale 28 ottobre 2014 per il finanziamento del beneficio voucher baby sitting e strutture eroganti servizi per l'infanzia di cui all’art. 4,comma 24, lettera b), legge n. 92/2012. Pertanto l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande e la relativa procedura telematica non ne consentirà più l'acquisizione. Inail circolare n. 92 del 23 dicembre 2015. Abolizione del registro infortuni.
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Nota La tenuta del registro degli infortuni è stata cancellata; tuttavia, nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b). INPS messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016. Nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante. Nota La platea di beneficiari delle integrazioni salariali ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante con le seguenti specificità: • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono anch’essi destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria; • gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale. INPS messaggio n. 23 del 5 gennaio 2016. Valore dei tassi applicati nel periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2016 contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Lavoro nota n. 524 del 11 gennaio 2016. Contratti di solidarietà copertura finanziaria. Nota I contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 ed 8 della legge n. 236/1993, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.
PARERI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. Ministero degli Interni 17 dicembre 2015. Ricollocamento personale delle Province. La domanda Un Comune ha formulato taluni quesiti relativi all'orario flessibile, al ricollocamento del personale delle Province, alle ferie pregresse, alle assunzioni a tempo determinato con utilizzo delle graduatorie vigenti ed infine alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette. La Risposta. Riguardo al primo quesito si rappresenta che l’articolo 17 del Ccnl del 6 luglio 1995 nel disciplinare l’orario di lavoro, prevede che lo stesso è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le organizzazioni sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti, tra cui il Dlgs n. 66/2003. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e che l’articolazione di detto orario è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti. Il comma 4 dello stesso articolo 17, infine, dispone che la distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità da attuarsi anche mediante l’utilizzo di diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche coesistere. Tra i diversi sistemi, il medesimo comma 4, prevede quello relativo all’orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento. Dalla richiamata normativa, si evince, pertanto, che mentre l’orario di servizio attiene alla scelta dell’ente in materia di erogazione dei servizi istituzionali ed è pertanto affidato alla scelta degli organi politici, l’orario di lavoro attiene all’organizzazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti ed è affidato ai dirigenti delle singole strutture, che provvederanno in relazione alla funzionalità del servizio e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività istituzionale. Per quanto attiene all’ulteriore questione, correlata al primo quesito, concernente le assenze per ferie o malattia avvenute nell’ambito del giorno scelto dal dipendente per l’effettuazione del recupero delle 4 ore, giova evidenziare che, secondo l’orientamento espresso dal dipartimento della Funzione pubblica le giornate di assenza per qualsiasi causa sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se si verificano in un giorno stabilito per il recupero pomeridiano, trattandosi di normali assenze in normali giorni di lavoro. Va da sé che per le eventuali malattie codesto ente potrà attivare le procedure di accertamento previste dalla vigente legislazione. Relativamente al secondo quesito si rappresenta che la materia è di competenza del dipartimento della Funzione pubblica cui, pertanto, andrà rivolto, da parte di codesto Comune, apposito quesito.
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Per quanto riguarda il terzo quesito si evidenzia che l’istituto delle ferie è disciplinato dall’articolo 18 del richiamato Ccnl 6 luglio 1995. In particolare, il comma 15 di detto articolo dispone che il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13 dello stesso articolo 18. Pertanto, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia stato possibile il godimento delle ferie pregresse, a causa della fruizione del congedo ex articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001, sembrerebbe possibile, analogamente a quanto previsto dal citato comma 15, fruire delle ferie successivamente, previa autorizzazione del dirigente, tenuto conto che le ferie costituiscono un diritto costituzionalmente garantito. Relativamente al quarto e quinto quesito si rappresenta, in via generale, che l’articolo 4 del Dlgs n. 368/2001 prevede che il contratto a tempo determinato abbia una durata, comprensiva di rinnovi e proroghe, di 36 mesi. Il successivo comma 4-bis, dello stesso articolo 4, consente alle parti – raggiunto il limite dei 36 mesi - di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente e con l’assistenza di un rappresentante delle OO.SS. comparativamente rappresentative a livello nazionale. Per l’utilizzo delle graduatorie si rileva che con le modifiche apportate all’articolo 36 del Dlgs n. 165/2001, ad opera del Dl n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, ed in particolare con la disposizione recata dal comma 2, è stato stabilito che anche per le assunzioni a tempo determinato vengano utilizzate le graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. La ratio della norma è esplicitata chiaramente nella frase “per prevenire fenomeni di precariato”. Peraltro, la norma, non opera esclusioni, facendo generico riferimento a graduatorie per concorsi pubblici. Nel caso non si disponga delle cennate graduatorie lo stesso comma prevede la possibilità di ricorrere all’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350; quindi nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti, l’ente può utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate, accordo che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria. La circolare n. 5/2013, emanata dal Dfp sulla corretta applicazione dell’articolo 4 del Dl n. 101/2013, chiarisce, al punto 2, che le graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori, restando precluso lo scorrimento per gli idonei. Inoltre, la medesima circolare evidenzia che l’utilizzo delle graduatorie può avvenire solamente per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere. In merito all’ultimo quesito posto, si rappresenta in via generale che la spesa sostenuta per l’eventuale assunzione di personale appartenente alle categorie protette non rientra tra le componenti da considerare per la determinazione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1 comma 557, della legge n. 296/2006, come indicato nella sezione quinta, punto 6.3, della deliberazione della Corte dei conti n. 11/2014. Per completezza di informazione giova evidenziare che la Funzione pubblica ha emanato la nota operativa n. 73731 del 30 dicembre 2014 in materia di compilazione del prospetto informativo e di computo della quota d’obbligo ai sensi della legge 68/1999. (Prot. n. 15700/11763)
ANCI. Disciplina dei permessi brevi La domanda. L'art. 20 del CCNL 06.07.1995 prevede e disciplina i "permessi brevi", quantificati nella misura massima di 36 ore annue. Si chiede: • L'espressione "il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro ..." deve essere intesa che il permesso breve può essere usato soltanto per interrompere/assentarsi dal lavoro e quindi non per giustificare una entrata in servizio oltre l'orario previsto/consentito? • Per la fruizione, deve sempre esserci una domanda (del dipendente) ed una autorizzazione (del dirigente) oppure il tutto può essere/rimanere a livello verbale e in questo caso l'Ufficio Personale sulla base di cosa giustifica d'ufficio l'assenza? • L'espressione "36 ore annue" significa che la fruizione deve avvenire solamente ad ore intere o è possibile fruire tali permessi anche frazionati a minuti purché sia rispettato il limite annuo di 36 ore? • L'espressione "secondo modalità individuate dal dirigente" significa che lo stesso programma il recupero tenendo conto esclusivamente delle esigenze del servizio senza dover quindi mediare con le esigenze/disponibilità del dipendente? • L'espressione "in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione" significa che in tale ipotesi deve necessariamente effettuarsi la decurtazione stipendiale e pertanto non è possibile attingere ad eventuale "plus orario" ordinario o ad eventuali prestazioni straordinarie per compensare il mancato recupero? La risposta. I permessi brevi di cui all'art. 20 del CCNL 06.07.1995 non possono in nessun caso essere superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché quest'ultimo sia di almeno 4 ore consecutive. Sulla base dell’ampia e generica formulazione della disciplina contrattuale, l’utilizzo dei permessi di cui si tratta è possibile anche, eventualmente, per periodi di tempo inferiori all’ora. Essi possono essere utilizzati anche per posticipare l’orario di entrata al lavoro, così come definito dall’Ente e, quindi, eventualmente per giustificare un possibile ritardo del dipendente. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario il rispetto integrale delle regole stabilite nell’art. 20 del CCNL del 06.07.1995. Pertanto, la fruizione del permesso deve essere sempre preventivamente autorizzata dal dirigente dell’unità organizzativa presso cui presta servizio il dipendente, che ne deve fare richiesta in via preventiva. Ciò serve ad escludere che i permessi in oggetto possano essere utilizzati direttamente ed automaticamente dal dipendente per giustificare eventuali ritardi eccedenti la normale flessibilità in entrata al lavoro come determinata dall’ente. Il dipendente per avvalersi del beneficio deve presentare una specifica richiesta al dirigente dell'ufficio di appartenenza. Non essendo prevista alcuna specifica esigenza o ragione giustificativa per la concessione del beneficio, la valutazione del dirigente, ai fini della concessione del permesso, non si focalizza sui motivi addotti dal dipendente, ma in via
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assolutamente prioritaria sulla compatibilità dell’assenza con le esigenze organizzative e funzionali dell’ufficio. Il dipendente non ha alcun “diritto” alla concessione dei permessi brevi, in quanto spetta sempre al datore di lavoro pubblico valutare se concedere o meno il permesso. "In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione". La contrattazione non prevede la possibilità di attingere ad eventuale "plus orario" ordinario o ad eventuali prestazioni straordinarie. Il mancato rispetto dell’obbligo di recupero dei permessi, anche sotto il profilo delle modalità a tal fine stabilite dal dirigente, può comportare oltre alla decurtazione del trattamento economico, anche l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari connesse all’inosservanza delle disposizioni di servizio e di quelle connesse al rispetto dell’orario di lavoro. Tuttavia, trattandosi di regole finalizzate prevalentemente alla tutela di un interesse organizzativo ed economico del datore di lavoro pubblico, si ritiene (in questo senso anche l'Aran) che l'amministrazione potrebbe anche ammettere, assumendosi ogni responsabilità in proposito, che il dipendente, in casi eccezionali, possa recuperare le ore di permesso breve fruite anche al di là del termine stabilito, come regola generale (mese successivo).
ARAN. Parere n. 177 del 16 gennaio 2016 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale. Nota L’Aran, nell’orientamento in oggetto, sottolinea che la disciplina dell’Istituto è dettata dall’art.73 della legge n.133/2008, il quale prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è più automatica e non è più un diritto del dipendente; alla PA è infatti riconosciuta la facoltà di concederla o meno, con decisione motivata, in relazione al pregiudizio delle esigenze organizzative; nell’esercizio di tale facoltà, la PA terrà conto delle mansioni del lavoratore e della sua collocazione e della eventuale disfunzione sul piano organizzativo che può derivare dalla costituzione del rapporto a tempo parziale. A tale fine, il pregiudizio non deve essere più “grave”. Deve quindi considerarsi definitivamente venuto meno il diritto soggettivo del dipendente ad ottenere, con la sola domanda, la suddetta trasformazione, come avveniva sulla base delle precedenti previsioni legislative.
INTERPELLI Interpello n. 31 del 22 dicembre 2015. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). Nota Il Ministero del lavoro ha risposto ad un quesito del CGIL, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. La risposta in sintesi del Ministero “…In tale contesto, l’art. 22 individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno). Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e continuativa. Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Piuttosto, la necessità di un richiamo espresso alla normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di ricerca. Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995. In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto. Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione
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prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015.”
PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Ministero della giustizia Decreto 20 ottobre 2015. Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti. Ministero del Lavoro Decreto 15 dicembre 2015. Dimissioni e risoluzione consensuale. Nota. Si definiscono i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015).
SENTENZE •
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Consiglio di Stato Sentenza 13 ottobre 2015 n. 4699. Negli appalti pubblici, va esclusa l’assegnazione dell’appalto ad un’impresa che applica ai propri dipendenti un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali che non sono comparativamente più rappresentative. Corte di Cassazione sentenza n. 21225 del 20 ottobre 2015. Riposi compensativi. Diritto del dipendente ad un risarcimento danno da “usura psico-fisica”. Corte costituzionale Sentenza 22 ottobre 2015 n. 205. E’ incostituzionale la norma che, prima del D. Lgs. n. 80 del 2015, attribuiva alla madre libero-professionista l’indennità di maternità in caso di adozione nazionale, solo se il bambino non avesse superato i sei anni di età. Corte di cassazione Sentenza n. 21646 del 23 ottobre 2015. Sanzione disciplinare. Rimprovero verbale. Corte di cassazione Sentenza 28 ottobre 2015 n. 22025. Accesso agli atti per un provvedimento disciplinare. Corte di Cassazione Sentenza 29 ottobre 2015 n. 21875. Rifiuto di trasformazione del rapporto in part-time e licenziamento adottato da un datore di lavoro per un rifiuto del lavoratore a modificare il regime del proprio orario di lavoro Corte costituzionale Sentenza 5 novembre 2015 n. 218/2015. Legittime le norme sul turn-over nelle Regioni e negli Enti Locali. Corte di Cassazione Sentenza 5 novembre 2015 n. 22641. L’onere della prova del rispetto della percentuale di lavoratori a termine è a carico del datore.
APPROFONDIMENTI Comunicazione obbligatoria alle RSU/RSA utilizzo della somministrazione lavoro. (art. 40, comma 1, decreto legislativo n. 81/2015) Si ricorda che entro il 31 gennaio 2016 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2015, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2015. I dati obbligatoriamente richiesti, e che devono essere inseriti nel modello allegato, sono: • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; • la durata dei contratti; • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. • Il periodo di riferimento è l’anno 2015 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. L’invio potrà avvenire tramite: consegna a mano, • raccomandata con ricevuta di ritorno, • posta elettronica certificata (PEC).
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Si ricorda che la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.
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