STUDIO BASSI
CIRCOLARE nr.1/gennaio 2013
FINANZIARIA 2013
Sommario Legge 228/2012 Legge stabilità per il 2013 .............................................................................................. 2 Fatturazione ............................................................................................................................................... 2 Fattura elettronica ...................................................................................................................................... 3 Fatturazione nel dettaglio .......................................................................................................................... 4 Operazioni e aliquote IVA ...................................................................................................................... 14 Iva per cassa ............................................................................................................................................ 14 Responsabilità negli appalti..................................................................................................................... 14 Interessi di mora ...................................................................................................................................... 14 Redditometro ........................................................................................................................................... 14 Dichiarazione IMU .................................................................................................................................. 15 Partite IVA –collaborazioni..................................................................................................................... 15 TARES .................................................................................................................................................... 16 Rivalutazione terreni e partecipazione .................................................................................................... 17 Deduzioni IRAP ...................................................................................................................................... 17 Deducibilità auto aziendali ...................................................................................................................... 18 Azioni cautelari ed esecutive................................................................................................................... 22
1 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Legge 228/2012 Legge stabilità per il 2013 Novità non connesse all’imposta ma riguardano gli adempimenti connessi Recepimento nuove regole comunitarie previste dalla direttiva 2010/45/UE
Fatturazione Sono soggette all’obbligo di fatturazione tutte le operazioni fuori campo applicativo dell’IVA per carenza del requisito della territorialità ( art. da 7-bis a 7-septies del DPR 633/72). Implicazioni nel calcolo del volume di affari ex. Art.20 DPR 633/72. Implicazioni nel computo del rimborso ex.art.30 c.3 lett. b) DPR 633/72, chiarimenti in riferimento al concetto di operazioni effettuate se ricomprende come base per il 25% anche le operazioni extraterritoriali. Implicazione sul limite di fatturato per accedere al regime dell’Iva per cassa. Implicazioni sul superamento della soglia di fatturato per i regimi delle liquidazioni IVA periodiche. L’estensione dell’adempimento ( emissione di fattura ) alle operazioni, cessioni/prestazioni, fuori campo Iva, ha importanti riflessi anche per le comunicazioni black-list. Anche la cessione di un bene esistente all’estero ( art. 7-bis comma 1) dovrà essere regolarmente fatturata. L’incasso di un acconto prima dell’invio dei beni non rileva agli effetti dell’IVA e non comporta l’emissione della fattura in relazione all’importo pagato. Gli obblighi relativi alle operazioni che si considerano effettuate nel territorio dello stato se poste in essere nei confronti di soggetti stabiliti in Italia da soggetti passivi non residenti, anche se dotati di rappresentante fiscale o identificati direttamente in Italia, dovranno essere adempiuti dal destinatario della prestazione o della cessione. Quando il prestatore dei servizi o il fornitore dei beni è stabilito in un altro paese della UE gli adempimenti devono essere eseguiti a norma degli articoli 46 e 47 del DL 331/93. L’operatore non deve più emettere l’autofattura ma deve integrare la fattura emessa dal fornitore comunitario obbligo previsto fino a tutto il 2012 solo per le prestazioni generiche di servizi rese da operatori UE. Per i servizi generici resi in ambito UE e per quelli resi a o ricevuti da soggetti passivi extra UE la fattura o l’autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione così come le cessioni intracomunitarie di beni. Attesa chiarimento se il differimento è riferito nel caso di presenza di più di un servizio reso nel mese. Per i servizi generici fa fede per l’emissione della fattura l’ultimazione del servizio o il pagamento se antecedente, per le prestazioni periodiche e continuative ( manutenzioni, locazioni , provvigioni) conta la maturazione del corrispettivo. Nella fattura occorre esprimere l’annotazione “ inversione contabile “ in caso di cliente debitore d’imposta nella UE o l’annotazione “ operazione non soggetta” per prestazioni rilevanti fuori dall’Unione Europea. L’emissione di una pre-fattura o pre-autofattura non permette la detrazione. Per i servizi generici ricevuti da prestatore extraUe, l’autofatturazione è emessa entro il 15 del mese successivo all’ultimazione o al pagamento con l’annotazione “ autofatturazione”. Per i servizi specifici ovvero in deroga ai criteri di territorialità dell’art 7-ter del DPR 633/72, come in servizi immobiliari, l’emissione della fattura è immediata non prevedendo la possibilità di emissione entro il 15 del mese successivo e il riferimento continua ad essere il pagamento o l’emissione anticipata della fattura in base alle regole generali dell’art.6 commi 3 e 4 del DPR 633/72. E’ obbligatorio indicare il numero di partita iva del cessionario committente o il codice fiscale peri i soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa arte o professione. 2 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Fattura semplificata, ex art.21-bis DPR 633/72, per operazioni tra operatori economici residenti fino a 100 Euro comprensivi di IVA, indicazione del solo codice fiscale o la partita iva omettendo gli altri dati del cliente ( ex per fatture emesse da ristoranti). Estensione della semplificazione alla fattura integrativa (ciclo attivo di fatturazione, obbligo inserimento riferimento fattura originaria). Attesa chiarimenti nella rettificativa in diminuzione ( pare vi sia libertà di adozione regime normale rispetto al semplificato). Attesa chiarimenti sui dati richiesti per la registrazioni che sembrano essere mantenuti completi. E’ invece utilizzabile la fattura semplificata con o senza evidenza dell’imposta per esempio in caso di una prestazione rilevante territorialmente in Italia ( servizi immobiliari) resa nei confronti di un committente stabilito in altro paese della UE. Viene prevista l’eliminazione del riferimento in tema di numerazione fattura all’anno solare. Pertanto potrà essere scelta anche una numerazione progressiva unica. Per ovviare a numerazioni eccessivamente alte si potrebbe ripartire ogni anno con la numerazione dal numero 1 con l’indicazione dell’anno ex.1/2014,2/2014 e 1/2015, 2/2015.
Per servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura periodica entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Oltre allo scontrino parlante il registratore di cassa potrà formare e produrre la fattura. Oltre alle già previste sanzioni per omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili, non imponibili e esenti ( 100%-200% dell’imposta o rispettivamente 5%-10% del corrispettivo) è prevista la sanzione per omessa documentazione o registrazione di operazioni non soggette ad IVA. Il momento di effettuazione delle operazioni di cessioni e acquisti di beni intra UE è riferito all’inizio del trasporto. Per gli acquisti la norma della legge di stabilità che modifica il DL331/93 prevede un cambiamento importante non si parla di momento impositivo all’atto della consegna o dell’arrivo della merce ma all’atto della partenza dall’altro paese UE. Per le consegne plurime in vari stati è difficile ottenere la documentazione nei tempi, tenuto conto che per le cessioni e gli acquisti intracomunitari gli operatori non sono più tenuti a emettere fatture in relazione agli eventuali acconti pagati. ( modifica comma 2 dell’art 39 del DL 331/93.)
Fattura elettronica Caso semplificato ma possibile: fattura in Pdf inviata via mail magari con la conferma di ricezione. Conservazione elettronica delle fatture con apposizione di firma elettronica e marca temporale. Il formato è libero anche utilizzando il pdf l’importante è la garanzia di immutabilità dei dati e della conservazione. I sistemi di controllo di gestione possono essere utilizzati per emettere fatture elettroniche senza ricorrere a particolari tecnologie. L’importante è che ci sia documentato l’intero ciclo dell’ordine anche quando la fattura non è emessa con apposizione di firma elettronica e di riferimento temporale e non trasmesse mediante EDI. Devono essere conservate in formato elettronico entro 15 giorni dall’emissione. La fattura elettronica se gestita come sopra evita la produzione in formato cartaceo.
3 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Fatturazione nel dettaglio Elementi della fattura Elementi della fattura: l'art. 21, D.P.R. 633/1972 (art.226, Direttiva 2006/112/Ce) viene modificato al fine di rendere obbligatori diversi o ulteriori elementi che la fattura deve contenere. Evidenziamo taluni elementi che hanno subito una modifica normativa ad opera del D.L. 216/2012 (si veda la tabella seguente).
ELEMENTI OBBLIGATORI della FATTURA Elementi obbligatori
Elementi di novità
Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco
La numerazione progressiva (sequenziale, secondo la locuzione del Legislatore comunitario) non deve essere più collegata con l'anno solare. E' importante, però, che tale numerazione sia in grado di far identificare in modo univoco la fattura (*)
Dati identificativi del cessionario/committente o del suo rappresentante fiscale (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, numero di partita Iva e, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Infine viene prevista l'indicazione del codice fiscale in caso di cliente residente o domiciliato in Italia privato consumatore
Viene richiesta, tra i dati del cliente, anche l'indicazione in via obbligatoria del numero di partita Iva del cessionario o committente, o, comunque, del numero identificativo Iva dei soggetti stabiliti in altri Stati membri; nonché il codice fiscale se trattasi di soggetto - residente o domiciliato in Italia - che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione
Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione
Forse per errore, nel riformulare il co. 4 dell'art. 21, D.P.R. 633/1972, che disciplina il termine di emissione delle fatture differite per le cessioni di beni, non richiama più l'obbligo di indicare in fattura il numero e la data dei documenti di trasporto
Verosimilmente per dimenticanza, è scomparsa la disposizione che consentiva di esprimere gli importi in Aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con qualsiasi valuta (ad eccezione della sola imposta, che arrotondamento al centesimo di euro va espressa in euro). La possibilità resta comunque immutata, in quanto discende dall'art. 230, Direttiva 2006/112/Ce
Si riporta un estratto della risoluzione AE del 10/01/2013 a chiarimento del concetto di identificazione univoca del documento: “tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. 4 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 … Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
Operazioni non soggette Questi sono i riferimenti da indicare (art. 21, co. 6, 6-bis e 6-ter, D.P.R. 633/1972). Si veda la tabella seguente.
INDICAZIONE delle OPERAZIONI NON SOGGETTE ad IVA Tipologia di operazione
Indicazione da porre in fattura
Operazione imponibile
Aliquota ed imposta, arrotondata al centesimo di euro
Operazione non imponibile ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.P.R. 633/1972
Operazione non imponibile
Cessione intracomunitaria di beni ex art. 41, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. Operazione non imponibile (*) dalla L. 29.10.1993, n. 427
Operazione esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972 ad eccezione di quella di cui al n. 6)
Operazione esente
Cessione di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non Operazione non soggetta soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/1972
5 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Cessione di beni e prestazione di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, co. 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972, territorialmente Inversione contabile non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altro Stato Ue
Cessione di beni e prestazione di servizi, territorialmente non rilevanti, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Ue
Operazione non soggetta
Cessione di beni usati rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 23.2.1995, n. 41, conv. con modif. dalla L. 22.3.1995, n. 85
Regime del margine - Beni usati
Cessione di oggetti d'arte rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995
Regime del margine - Oggetti d'arte
Cessione di oggetti d'antiquariato o da collezione rientranti nel regime del margine di cui al D.L. 41/1995
Regime del margine - Oggetti d'antiquariato o da collezione
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette allo speciale regime del margine di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972
regime del margine - Agenzie di viaggio
Fatture emesse dal cessionario o dal committente in virtù di un obbligo proprio (art. 21, co. 6-ter, D.P.R. 633/1972
Autofatturazione
Operazioni soggette al regime del reverse charge interno ai sensi dell'art. 17, co. 5 e
Inversione contabile
6, D.P.R. 633/1972
Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e materiali di scarto in genere Inversione contabile ai sensi dell'art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972 (*) L'indicazione non è contenuta nell'art. 21 in commento, bensì nell'art. 46, co. 2, D.L. 331/1993.
6 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Conversione valuta Recependo quanto precedentemente stabilito in relazione agli acquisti intracomunitari, si prevede che "i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura". In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. Inoltre, il contribuente, ai fini della conversione in euro, può prendere a riferimento il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea (Bce), utilizzando tale metodologia per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare. Inversione contabile INVERSIONE CONTABILE per le OPERAZIONI B2B POSTE in ESSERE in ITALIA da SOGGETTI ESTERI
Operazione
Operatore estero che pone in essere l'operazione territorialmente rilevante in Italia
Modalità di assolvimento degli obblighi di inversione contabile
Fino al 31.12.2012
Servizi generici (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972)
Ue
Integrazione della fattura del soggetto Ue
Integrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-Ue
Emissione dell'autofattura
Emissione dell'autofattura
Emissione dell'autofattura
Integrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-Ue
Emissione dell'autofattura
Emissione dell'autofattura
Ue
Emissione dell'autofattura
Integrazione della fattura del soggetto Ue
Extra-Ue
Emissione dell'autofattura
Emissione dell'autofattura
Ue Servizi diversi da quelli generici (artt. 7quater e 7-quinquies, D.P.R. 633/1972)
Cessione di beni (art. 7-bis, D.P.R. 633/1972)
Dall'1.1.2013
7 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Termini di emissione MOMENTO di EFFETTUAZIONE delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Operazione
Cessione intracomunitaria di beni
Acquisto intracomunitario di beni
Fino al 31.12.2012
dall'1.1.2013
Consegna o spedizione. Fatturazione anticipata, totale o parziale, ovvero pagamento anticipato. Per le operazioni effettuate in modo continuativo (somministrazioni) il Inizio del trasporto o spedizione (dal territorio dello momento impositivo si realizza al Stato per le cessioni e da pagamento del corrispettivo quello dello Stato membro per gli acquisti). Fatturazione anticipata, totale o parziale. Non assume più alcuna rilevanza il pagamento di Consegna in Italia o arrivo a corrispettivi. Per le operazioni destinazione in Italia. Fatturazione anticipata, totale o parziale, effettuate in modo continuativo per un periodo ovvero pagamento anticipato. superiore a un mese Per le operazioni effettuate in modo (somministrazioni), il momento continuativo (somministrazioni) il impositivo si realizza al momento impositivo si realizza al termine di ciascun mese pagamento del corrispettivo
Momento di ultimazione ovvero al momento del pagamento (non Prestazione di servizi generici, resi l'emissione della fattura). o ricevuti, nei rapporti B2B (art. 7Se di carattere periodico o continuativo, ter, D.P.R. 633/1972) alla data di maturazione dei corrispettivi (*)
Invariato
Prestazione di servizi diversi da quelli indicati al punto precedente
Invariato
Pagamento del corrispettivo o fatturazione anticipata
(*) Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, senza dar luogo a pagamenti - anche parziali - nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine dell'anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni.
Una volta individuato il momento di effettuazione delle operazioni, occorre esaminare i nuovi termini di emissione della fattura per le operazioni intracomunitarie e i termini per l'integrazione della fattura ricevuta. Favorevolmente agli operatori, questi termini risultano ampliati rispetto ai precedenti: •per le operazioni attive il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 21, co. 4, lett. c), D.P.R. 633/1972). Il termine 8 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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di registrazione coincide con quello di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione; •per le operazioni passive non è stabilito uno specifico termine entro cui bisogna integrare la fattura, ma questo si desume, indirettamente, dal termine previsto per l'annotazione della fattura, rispetto al quale il documento stesso deve essere preventivamente integrato, cioè entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura (emessa dall'operatore comunitario). L'Iva a debito sull'operazione mediante annotazione nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23, D.P.R. 633/1972), comunque, va computata con riferimento al mese di ricezione. Il diritto alla detrazione, invece, può essere esercitato, secondo i termini ordinariamente stabiliti dall'art. 19, D.P.R. 633/1972, previa annotazione nel registro degli acquisti (di cui all'art. 25, D.P.R. 633/1972) eseguita anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato. In pratica, è stato opportunamente soppresso il precedente termine di registrazione, coincidente con quello della registrazione nel registro delle fatture emesse. In caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993). Per le fatture ricevute con l'indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale, la fattura integrativa dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria. Termini di emissione e registrazione delle operazioni extra-Ue: lo stesso termine per l'emissione delle fatture attive Ue (giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) si applica (art. 21, co. 4, lett. d), D.P.R. 633/1972): •per la fatturazione di servizi generici a soggetti extra-Ue; •per l'autofatturazione dei servizi generici ricevuti da soggetti extra-Ue. Fatturazione differita e riepilogativa: costituisce una deroga al principio sancito dall'art. 6, D.P.R. 633/1972 per il quale la fattura va emessa all'atto dell'effettuazione dell'operazione. Questo principio generale, contenuto nell'art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972, viene derogato in taluni casi, elencati dal medesimo co. 4. La possibilità di emettere fattura differita, già precedentemente concessa alle cessioni interne di beni qualora siano stati emessi documenti di trasporto o altri documenti analoghi in grado di individuare i soggetti che hanno posto in essere l'operazione, viene ora estesa alle prestazioni di servizi. Dal 2013 la fattura differita è ammessa con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, qualora: •in caso di cessioni di beni, sia stato emesso, all'atto della consegna o spedizione, documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti (regola invariata); 9 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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•in caso di prestazioni di servizi, queste siano "individuabili attraverso idonea documentazione" (novità). (4) Quanto ai termini di emissione, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime e contiene tutte le operazioni effettuate nel mese solare precedente.
La registrazione va effettuata nel medesimo giorno di emissione, ma l'imposta va liquidata con riferimento all'effettuazione delle prestazioni stesse (art. 23, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).
La norma 2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche` ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche` ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualita` e quantita` dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; 10 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa. e` emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto puo` essere emessa una sola fattura. Nel caso di piu` fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purche` per ogni fattura sia accessibile la totalita` delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticita` dell'origine, l'integrita` del contenuto e la leggibilita` della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticita` dell'origine ed integrita` del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticita` dell'origine e l'integrita` dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 4. La fattura e` emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e` compilata in duplice esemplare di cui uno e` consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e` effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche` per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo` essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime; b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e` emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e` emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
11 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e` emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita`, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 6. La fattura e` emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine -oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio."; 2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e` debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu` di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione"; 12 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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e) dopo l'articolo 21 e` inserito il seguente: "Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche` la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, puo` essere emessa in modalita` semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche` ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche` ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo` essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non puo` essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze puo` innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attivita` o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2."; 13 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Operazioni e aliquote IVA Le prestazioni socio sanitarie educative e simili svolte a favore di determinate categorie di soggetti rese da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni con decorrenza dal 01/01/2014 passeranno dall’aliquota del 4% a quella del 10%.
Iva per cassa DL83/2012 Confermata detrazione normale per cessionario. Opzione vincolante per un triennio. Comportamento concludente e compilazione quadro VO. Inserimento dicitura “ operazione con Iva per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del decreto Legge 22/06/2012 n.83” l’omessa indicazione non inficia l’utilizzo del regime. Elenco tassativo delle operazioni escluse dal regime. Uscita per superamento del limite dei 2 ml di Euro di volume di affari dal mese successivo.
Responsabilità negli appalti Appalti e subappalti di opere , forniture e servizi conclusi da soggetti IVA e in ogni caso da contribuenti IRES. DL83/2012 Responsabilità appaltatore e sanzionabilità committente ( fino a 200 mila Euro) per le irregolarità nel versamento all’Erario dell’imposta dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazioni alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. Il regime di responsabilità solidale non opera solo in relazione agli adempimenti di natura fiscale ma ricomprende anche quelli riferiti a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi dei lavoratori impiegati nell’appalto. Conseguenze evitabili se il soggetto acquisisce la documentazione anche in forma autocertificata, attestante che i versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.
Interessi di mora Direttiva 2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per il primo semestre 2013 , ovvero sino al 30 giugno 2013, se scatteranno i presupposti per l’applicazione della mora legale sui pagamenti come disciplinata dal riformato decreto legislativo 231/2002 bisognerà corrispondere al proprio creditore un tasso di interesse pari all’8,75%. Gli interessi moratori possono essere fissati a un tasso libero ovvero concordato tra i soggetti economici della transazione ad esclusione degli Enti Pubblici. Gli interessi legali di mora scattano ope legis a un tasso pari a quello di riferimento (primo semestre 2013 pari a 0.75%) maggiorato di 8 punti percentuali.
Redditometro Art.38 DPR 600/73 DL 78/2010 14 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Per redditi maturati dal 2009 Il redditometro non costituisce la base per l’accertamento ma consente la selezione dei contribuenti a rischio, cioè quelli con differenze notevoli tra reddito sintetico e reddito dichiarato. Scostamenti superiori al 20%. Nella prima fase non saranno presi in considerazione differenze inferiori o uguali a 12 mila Euro. Dovrebbe essere non uno strumento per accertamenti di massa ma bensì uno strumento di compliance. Fasi: creazione elenco soggetti a rischio ( nel primo anno previsti max 40.000 controlli) invito al contribuente a fornire chiarimenti, dati e notizie invito al contradditorio ( valori come gli investimenti e le spese Istat dovranno essere adeguati alla personale situazione del contribuente ), esibizione da parte del contribuente della documentazione e delle informazione atte a giustificare. accordo di adesione emissione atto di accertamento Gli investimenti non dovrebbero essere imputati nell’anno in cui sono stati sostenuti ma anche nei quattro precedenti, si spera che la considerazione del 1/5 della spesa per investimento sia considerata solo per l’anno di acquisto oggetto di accertamento. Possibilità di attribuire la spesa effettuata nell’anno anche al risparmio degli anni precedenti Accertamenti basati su spese certe con un uso solo residuale delle medie Istat ( per le spese correnti delle famiglie).
Dichiarazione IMU Scadenza 4 febbraio 2013 Verifica modello adottato dall’Ente. Modello promosso dal Dipartimento delle Finanze disatteso da un comune su quattro. Verifica obbligo dichiarativo , quando l’Ente ha previsto un agevolazione extra rispetto alla normativa nazionale o quando comunque non è in grado di conoscere la posizione del contribuente per altra via. (abitazione concessa in uso a parenti con aliquota agevolata, alloggi affittati a canone concordato, alloggi affittati a famiglie con soggetti deboli. Le pertinenze non vanno dichiarate. Attesa chiarimento per casi di più pertinenze per un accatastamento. I figli conviventi sotto i 26 anni non vanno dichiarati. Dichiarazione prevista per coniugi residenti in case diverse situate nello stesso Comune. Le aree scoperte pertinenziali vanno dichiarate se si vuole evitare la tassazione autonoma dell’area scoperta. Vanno dichiarati i fabbricati inagibili e non utilizzati solo per l’anno in cui cessa lo status. Vanno dichiarati i fabbricati di interesse storico-artistico. Dichiarazione per immobili affittati o per quelli di impresa se il Comune ha previsto aliquote diverse ridotte rispetto all’ordinaria. Si parla di affitti prima del 1° luglio 2010. Verifica come occasione per controllare il saldo. Possibilità ravvedimento sanzione 3,75% e interessi del 2,5%.
Partite IVA –collaborazioni Legge 90/2012 ( riforma del lavoro) 15 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Dl 83/2012 ( decreto sviluppo) Il regime di presunzione si applica alle prestazioni lavorative rese da un titolare di partita iva, alle imprese che prestano servizi in forma individuale e agli autonomi senza ordinamento. Durata La collaborazione non deve superare gli otto mesi per due anni consecutivi ( prima verifica nel 2015); il periodo di due anni va individuato nell’ambito di ciascun anno civile, dal primo gennaio al 31 dicembre; il periodo di 8 mesi si computa come periodo di almeno 241 giorni anche non continuativi. Corrispettivo Non deve costituire più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente fatturati dal collaboratore nell’arco di due anni solari ( prima verifica al 18 luglio 2014); il limite del corrispettivo si considera superato anche quando deriva da fatture emesse a più soggetti riconducibili allo stesso centro di imputazione di interessi. Postazione Il collaboratore non deve avere una postazione fissa, anche se non a uso esclusivo, di lavoro in una delle sedi del committente. Se si verificano due dei tre indici si passa da partita iva a lavoro a progetto e se non vi è progetto a lavoro subordinato dall’inizio. La presunzione non scatta in presenza di alto livello di competenze nella prestazione di collaborazione e superamento livello minimo di reddito da lavoro autonomo, oppure in presenza di prestazione rientrante in attività professionali ordinistiche o derivanti da iscrizioni ad albi o elenchi.
TARES Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cd. TARES), istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai cd. “servizi indivisibili” dei comuni. In ordine alle modalità di determinazione della base imponibile sulla quale applicare il tributo, il provvedimento in esame stabilisce che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fermo restando che il comune, in sede di accertamento, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale. Al fine poi di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna di ciascun comune, viene stabilito che nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria debbano essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente al comune, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale (per il 2013 il versamento della prima rata è posticipato ad aprile); i comuni possono comunque variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, a seguito della quale si effettuerà il conguaglio, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, 16 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2; sempre per il 2013 la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni è determinata nella misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, salvo conguaglio sull’ultima rata;
Rivalutazione terreni e partecipazione Sono stati per l’ennesima volta riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa, disciplinata in origine dagli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001. Per effetto delle disposizioni in esame la rideterminazione del costo di acquisto è possibile in riferimento ai terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013; il termine per la redazione ed asseverazione della perizia di stima nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta è fissato al 30 giugno 2013, ferma restando la possibilità di provvedere al versamento in 3 rate annuali di pari importo con scadenza al 30 giugno degli anni 2013, 2014 e 2015, tasso interesse del 3%; L’imposta sostitutiva pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate e 2% per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative. In questo caso si può scomputare dall’importo dovuto quanto versato nella precedente rivalutazione. E’ consentito, inoltre, rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato. In questo caso è possibile compensare l’imposta sostitutiva dovuta in base all’ultima rivalutazione con quanto precedentemente versato. E’ preclusa la possibilità di recuperare l’eventuale imposta versata in eccedenza. Rideterminare il valore al ribasso permette di evitare possibili rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate qualora il valore di cessione del bene fosse inferiore al valore di perizia. Va precisato comunque che alcune sentenze di merito successive alle istruzioni della Agenzia delle Entrate hanno confermato il beneficio fiscale anche in caso in cui il prezzo indicato risulti inferiore al valore affrancato.
Deduzioni IRAP A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 viene previsto l’innalzamento delle deduzioni dalla base imponibile Irap previste per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e per i contribuenti di minori dimensioni; in particolare, per i soggetti Irap diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni, enti finanziari, ecc.), passa da 4.600 a 7.500 euro la detrazione spettante, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, mentre viene elevata da 10.600 a 13.500 euro la detrazione spettante per i lavoratori dipendenti di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (per i lavoratori dipendenti impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia tali importi sono elevati rispettivamente a 15.000 euro ed a 21.000 euro). Per i soggetti di minori dimensioni (dove per tali si intendono quelli con base imponibile Irap non superiore a 180.999,91 euro), diversi dalle pubbliche amministrazioni, le deduzioni forfetarie previste dall’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997 vengono così rimodulate: base imponibile Non superiore a 180.759,91
Detrazione spettante Fino
Detrazione spettante dal
al 2013
2014
euro 7.350 euro
8.000 euro
17 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Superiore a 180.759,91 euro ma non a 180.839,91 euro
5.500 euro
6.000 euro
Superiore a 180.839,91 euro ma non a 180.919,91 euro
3.700 euro
4.000 euro
Superiore a 180.919,91 euro ma non a 180.999,91 euro
1.850 euro
2.000 euro
Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e per le persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni, tali deduzioni sono altresì aumentate di 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro.
Deducibilità auto aziendali Viene ulteriormente ridotta dal 27,5 al 20 per cento, fermo restando il vigente tetto al costo di acquisizione, la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito di lavoro autonomo delle spese ed altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, nel caso di utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto per fini aziendali. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 92/2012); E’ bene ricordare: Nel dettaglio, sono soggetti a limiti di deducibilità i veicoli di imprese (e lavoratori autonomi) indicati alle lettere a) e m) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada): si tratta, cioè, di autovetture e autocaravan, motocicli, ciclomotori, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto. Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 6.12.2006 ha, inoltre, stabilito che, indipendentemente dalla categoria di omologazione, sono considerati assimilati ai veicoli destinati al trasporto privato di persone quelli che, pur se immatricolati o reimmatricolati quali "N1": •hanno codice di carrozzeria F0 (effe zero); •sono dotati di almeno quattro posti a sedere; •presentano un rapporto fra potenza motore (espressa in kilowatt) e portata del veicolo (espressa in tonnellate) almeno pari a 180. Anche a tali mezzi risulta comunque applicabile il trattamento di limitazione alla deducibilità fiscale dei costi dettata dall'art. 164, D.P.R. 917/1986. I limiti di deducibilità non si estendono, tuttavia, alle auto e altri mezzi della specie ad uso pubblico (quale risultante da apposito provvedimento dell'autorità) e a quelli che possono considerarsi strumentali per l'attività dell'impresa, ossia quelli senza i quali l'attività non può essere svolta: le relative spese sono, in entrambi i casi, interamente deducibili per il proprietario. Una deduzione limitata maggiorata è, invece, prevista per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, i cui costi, pur se non integralmente rilevanti, sono però deducibili per l'80%. 18 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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Plusvalenze e minusvalenze da alienazione dei veicoli a deducibilità limitata rilevano, ai fini reddituali, solo in proporzione al rapporto esistente fra il fondo ammortamento fiscale e quello contabile. Sono, infine, previsti limiti all'ammontare massimo di costo deducibile per ogni mezzo a motore tra quelli indicati. Nel dettaglio In linea di principio, dunque, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012, le cui disposizioni in merito sono state modificate dalla Legge di stabilità 2013), ossia per il 2013 (nel caso di soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la deducibilità limitata passa dal 40% al 20% (la Riforma Fornero prevedeva il 27,5%), ovvero dal 90% al 70% (percentuale già contemplata dalla Riforma Fornero); rimane invariata la deducibilità all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. La riduzione vale per le imprese e per i lavoratori autonomi. La situazione vigente per il periodo d'imposta 2013 è quella illustrata in tabella, nella quale viene anche eseguito il confronto con la disciplina applicabile fino al 2012. Auto aziendali
Possessore
Limiti alla deducibilità del costo fino al periodo d'imposta in corso al 18.7.2012
Limiti alla deducibilità del costo per periodi d'imposta successivi (anni 2013 e seguenti)
Strumentale per l'attività
Impresa
100%
100%
Uso pubblico
Impresa
100%
100%
Non assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
Agente di commercio
80%
80%
Non assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
Impresa
40%
20%
Non assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
Lavoratore autonomo
40%
20%
Assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
Impresa
90%
70%
Assegnato a dipendenti
Lavoratore autonomo
90%
70%
Tipologia di veicolo
19 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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per la maggior parte del periodo d'imposta
Come per numerosi altri interventi di carattere fiscale previsti dalla Legge di stabilità 2013, è però previsto che ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (e, dunque, per il 2013, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), laddove voglia utilizzarsi il cd. metodo storico di calcolo, dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove (e ridotte) percentuali di deducibilità, introdotte dalla Legge Fornero (per quanto concerne le auto assegnate) o dalla Legge di stabilità 2013 (per quanto concerne le auto non assegnate). Per completezza rimangono invariate le altre norme inerenti Reddito in natura per il dipendente: alla più alta percentuale di deducibilità consentita per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta fa da contraltare l'emergere di un reddito in natura (cd. fringe benefit) in capo al beneficiario, in misura pari al 30% del costo chilometrico rilevato dall'Aci per una percorrenza di 15.000 km. annui, da considerarsi al netto dei costi addebitati al dipendente dall'impresa proprietaria. A tali fini, va assunto il costo chilometrico per un'auto o motoveicolo dello stesso tipo di quello nella disponibilità del dipendente ovvero, in mancanza, per il mezzo più similare; la norma trova applicazione solo in caso di uso promiscuo del mezzo, ovvero di utilizzazione da parte del dipendente, congiuntamente, sia per fini aziendali che privati, nell'ambito del periodo d'imposta. Il fringe benefit non viene intaccato dalle previsioni della Legge di stabilità 2013.
Fringe benefit in capo al dipendente
Tipologia di veicolo
Assegnato a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta
Assegnatario
Lavoratore dipendente
Fringe benefit fino al periodo d'imposta in corso al 18.7.2012 30% costo chilometrico Aci per una percorrenza annua di 15.000 km
Fringe benefit per periodi d'imposta successivi (anni 2013 e seguenti) 30% costo chilometrico Aci per una percorrenza annua di 15.000 km
Le nuove percentuali di deducibilità introdotte dalla Legge di stabilità 2013 non influiscono nemmeno sull'ammontare massimo di costo deducibile per ogni mezzo a motore, che rimane pari, in particolare, a quanto riportato nella tabella seguente. Auto aziendali - Limite di costo deducibile (in euro) Tipologia di spesa
Auto
Motocicli
Ciclomotori
20 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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STUDIO BASSI
Acquisto Leasing
18.075,99 (25.822,84 per gli agenti)
4.131,66
2.065,83
Canoni proporzionalmente corrispondenti al costo-limite di cui sopra
Noleggio
3.615,20
774,69
413,27
Veicoli esclusi Continuano a non soggiacere ai limiti di deducibilità specifici dettati dall'art. 164, D.P.R. 917/1986 i veicoli non a motore (ad esempio, le biciclette) e tutti i mezzi a motore diversi da quelli espressamente contemplati da tale norma, ovvero quelli non elencati alle lettere a) e m) del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada), fatto salvo quanto in precedenza illustrato relativamente ai contenuti del Provvedimento Agenzia delle Entrate 6.12.2006. Si tratta, in particolare, di: •autobus (art. 54, lett. b), D.Lgs. 285/1992); •autocarri (art. 54, lett. d), D.Lgs. 285/1992); •trattori stradali (art. 54, lett. e), D.Lgs. 285/1992); •autoveicoli per trasporti specifici (art. 54, lett. f ), D.Lgs. 285/1992); •autoveicoli per uso speciale (art. 54, lett. g), D.Lgs. 285/1992); •autotreni (art. 54, lett. h), D.Lgs. 285/1992). Per tutti tali mezzi valgono, quindi, unicamente le regole ordinarie di deduzione dal reddito imponibile, che prevedono i limiti generali di inerenza all'attività esercitata, certezza e competenza della spesa, ecc. Iva Infine, non viene modificato il trattamento Iva relativo alla detraibilità delle spese riferite a mezzi aziendali. Pertanto, l'Iva su auto/moto non strumentali sarà detraibile solo per il 40% del relativo ammontare; è ammessa la detrazione integrale per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, qualora a questi ultimi sia fatturato un importo almeno pari al fringe benefit calcolato ai fini Irpef (R.M. 20.2.2008, n. 6/DPF). Per quanto concerne le auto, l'indetraibilità non si applica agli agenti e rappresentanti, né se le auto/moto sono commercializzate dall'impresa o adibite ad uso pubblico. Inoltre, i limiti riferiti alle auto sono applicabili a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli e forestali, con massa autorizzata non superiore a 3.500 kg. e con un numero di posti a sedere (escluso quello del conducente) fino 8.
21 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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STUDIO BASSI
Azioni cautelari ed esecutive Viene abbassata da 2.000 a 1.000 euro la soglia fino al raggiungimento della quale per la riscossione coattiva non si può procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Viene conseguentemente abrogata la disposizione di cui alla lett. gg-quinquies) del comma 2 dell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, che imponeva di anteporre alle azioni cautelari ed esecutive sui debiti fino a 2.000 euro due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno 6 mesi dalla spedizione del primo;
22 Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l’approvazione scritta dello Studio Bassi. Studio Bassi Davide: www.bassiandpartners.com ; Mail:
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