FRANCESCO MONTICCHIO DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE
Rassegna stampa del 16 Febbraio 2009 da Il Sole 24 Ore
Un tris di sconti per l'auto Agli aiuti statali si aggiungono quelli di costruttori e concessionari Francesca Milano Si fanno coraggio ed entrano, nonostante la crisi economica. I clienti tornano a popolare le concessionarie di auto che negli ultimi giorni registrano un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi mesi. La "calamita" sono i nuovi eco-incentivi varati dal Governo con il decreto n. 5/2009 che offrono 1.500 euro di contributo a chi rottama la vecchia auto. A questo, quasi sempre, si sommano anche le promozioni delle case automobilistiche, che ogni mese propongono offerte limitate ad alcuni modelli. E la conferma arriva da una "prova sul campo" tra i concessionari milanesi. «Questo mese,per esempio– spiegano dalla concessionaria Renord –chi compra una nuova Twingo può beneficiare dello sconto del 20 per cento». Su molti modelli, invece, la Toyota propone il finanziamento a tasso zero, mentre la Peugeot ha stabilito uno sconto del 6% fisso su tutti i veicoli. Alla mossa delle case produttrici contro la frenata degli acquisti di auto si aggiunge, poi, un terzo " incentivo", quello dei singoli concessionari. «Per rilanciare le vendite a gennaio abbiamo prolungato la rottamazione prevista lo scorso anno – dice l'addetto della Denicar, concessionaria Fiat –,e adesso abbiamo stabilito di fare un piccolo sconto del 4%, che si somma a quello Fiat e a quello dello Stato». Il telefono squilla, il venditore risponde. «Sì, gli incentivi sono già in vigore, se viene a trovarci troverà anche altre offerte». Riaggancia. Poi dice: «È indubbio che il flusso di clienti e di telefonate negli ultimi giorni sia notevolmente cresciuto, ma per la ripresa dei contratti firmati dobbiamo aspettare, per ora la gente vuole capire, s'informa». Alla concessionaria Citroen, invece, brindano già alle prime vendite "incentivate". «Le vetture vendute la scorsa settimana hanno beneficiato del bonus di 1.500 euro, al quale noi abbiamo aggiunto le promozioni della casa produttrice che arrivano a 1.200 euro». Nient'altro? «No, non possiamo fare sconti ulteriori, se non piccoli arrotondamenti, ma si tratta di cifre minime». In casa Toyota lo sconto dipende dal modello: «Sulla piccola Iq, l'ultima arrivata – spiegano dall'autosalone Autocam – lo sconto arriva solo al 3% ma nonostante questo è una vettura molto richiesta. Più forte, invece, lo sconto sul suv Rav4, dove il prezzo finale cala del 10 per cento». La tendenza dei concessionari di "aiutare" gli acquirenti era diffusa anche prima del decreto del Governo, e chi li applica continuerà a farlo. «Quello che potrebbe cambiare – specificano dall'autosalone Fiat – riguarda le promozioni dei vari marchi. Le case potrebbero decidere nelle prossime settimane di diminuire le percentuali di sconto, dato il contributo statale che da solo abbassa notevolmente il prezzo, almeno sulle utilitarie». Bisogna affrettarsi, dunque? «No, almeno per il momento», assicurano. Però un consiglio lo danno, e vale per tutti: occhio alle pubblicità in tv e sui giornali. Spesso i prezzi non sono chiari e non si capisce se l'importo proposto sia già scontato o da scontare. Che fare, allora? «Meglio andare dal concessionario e farsi fare il preventivo voce per voce. In questo modo il risparmio si può toccare con mano».
[email protected] I BENEFICI In alcuni casi, sommando le iniziative, si può arrivare a un taglio del prezzo di listino superiore al 30%
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Dl incentivi. Per Confindustria agevolazione appetibile, secondo Pmi e artigiani si poteva fare di più
Bonus fusioni, sì con riserva Risparmi fino al 12% dalla detassazione delle operazioni straordinarie Fabrizio Patti Misura buona, ma certo non risolutiva. È questo il giudizio a caldo delle associazioni industriali e professionali sul bonus aggregazioni, una delle disposizioni contenute all'interno del decreto incentivi (Dl n.5/09). Un'agevolazione che sul piatto offre almeno il risparmio della sostitutiva del 12% (si vedano gli esempi). La differenza sta tra chi, come Confindustria e Confartigianato, vede il bicchiere mezzo pieno e chi, come la Cna e il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, lo vede mezzo vuoto. E questo nonostante il fatto che per gli operatori e i soggetti direttamente interessati la misura varata dall'Esecutivo rappresenti nei fatti un deja vu. Il contesto macroeconomico non era certo lo stesso del 2006 quando il bonus aggregazioni, oggi come allora, fu introdotto nella Finanziaria 2007 per stimolare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale. Ma oggi con un fine in più, come recita la relazione al Dl incentivi: quello di «incentivare le imprese e incrementare le loro dimensioni per affrontare in modo più agevole l'attuale periodo di recessione e risultare più competitive». In sostanza l'unione fa la forza. Ma può bastare veramente? Come detto solo l'operatività del bonus scioglierà ogni riserva anche perché la versione 2009 presenta alcune novità di rilievo: non riconosce valenza fiscale all'avviamento (si veda l'articolo qui a fianco); abolisce l'interpello preventivo da presentare al Fisco; le aziende che si aggregano possano avere un rapporto partecipativo fino al 20 per cento. Proprio queste due ultime modifiche meritano il plauso di Confindustria. «La norma ha uno scopo condivisibile ed è stata migliorata - commentano gli industriali -. Questa eliminazione mette in moto un meccanismo automatico, è un elemento di accelerazione della procedura ». Positivo anche il giudizio sul limite partecipativo. «Probabilmente - continuano da Confindustria - è proprio l'esclusione di ogni partecipazione tra le imprese prevista nella versione precedente del bonus che ne ha determinato uno scarso appeal per le imprese, anche se da oggi non c'è ancora un bilancio da parte delle Entrate. È infatti più facile fare aggregazioni se si conoscono le altre aziende». Ciò che tiene a sottolineare Confartigianato, invece, è che il bonus si potrà applicare anche alle imprese individuali. «La misura è sicuramente positiva - commenta Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato - sebbene mi sembra più adatta a momenti di espansione che non a quelli di crisi, in cui il problema delle aziende è resistere più che aggregarsi». Chi vede più ombre che luci nella misura agevolativa è invece la Cna: «Dobbiamo innanzitutto capire quanto lo strumento delle fusioni possa essere considerato una priorità in questo momentocommenta Claudio Giovine, responsabile del dipartimento industriale della Confederazione. Luci e ombre, poi, sulla copertura. «Abbiamo un timore, prosegue Giovine, sull'effettiva disponibilità delle risorse, perché si utilizzeranno rientri e revoche della 488. Risorse, queste, che sono già in parte state destinate al Fondo di garanzia per le Pmi e i Confidi dalle precedenti manovre del Governo. Non vorrei, insomma, che queste risorse si tramutassero nei famosi carri armati di Mussolini ». Un rischio copertura, che, tuttavia, Confindustria non ritiene concreto. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili apprezza la misura, ma non si entusiasma. «Lo strumento è buono, consente risparmi fiscali tangibili e ha una finalità meritevole, premette Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec. Ciò detto, la particolare natura delle aggregazioni tra imprese rende difficile pensare che avrà grande influenza l'agevolazione fiscale, che al più rappresenta la ciliegina sulla torta. Le modifiche all'accesso sono buone, ma come le misure precedenti, dall'Iva di cassa alla deducibilità dell'Irap, anche questa norma sembra servire più per fare numero che per incidere sull'economia». IL GIUDIZIO Le modifiche del decreto migliorano la misura ma gli operatori temono per le risorse e per un ridotto impatto sull'economia
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Dall'aiuto 2009 nessun valore fiscale per l'avviamento Luca Gaiani Affrancamento gratuito fino a 5 milioni, ma non per l'avviamento. Il Dl incentivi (n. 5/2009), nel riproporre, per l'anno 2009, le agevolazioni per le aggregazioni aziendali scadute il 31 dicembre scorso, esclude la possibilità di attribuire valenza fiscale all'avviamento, posta che potrà dunque essere affrancata solo con il pagamento della sostitutiva. Tralasciando le valutazioni degli operatori (si veda l'articolo qui a fianco) proviamo a ricordare come funziona il bonus aggregazioni targato 2009. Possono utilizzare l'agevolazione le società di capitali che risultano da operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda effettuate nell'anno in corso. Per avvalersi dell'incentivo, occorre che gli atti siano non solo stipulati, ma anche iscritti nel registro delle imprese entro il prossimo 31 dicembre. La natura di società di capitali è prevista per il soggetto che risulta dalla aggregazione (incorporante, beneficiaria della scissione o conferitaria), mentre è ammesso che il dante causa (incorporata, scissa) sia anche una società di persone o un'impresa individuale (conferimento di azienda). Il bonus consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti dalla società che risulta dall'operazione, su beni strumentali materiali e immateriali, fino a un ammontare di 5 milioni di euro. Nel caso della fusione e della scissione, si tratterà della contabilizzazione del disavanzo da concambio a incremento dei beni provenienti dalla scissa o dalla incorporata (si vedano gli esempi in questa pagina), essendo invece irrilevante per il bonus il disavanzo da annullamento (che si genera, cioè, in presenza di preesistenti rapporti partecipativi, che però, come si dirà, non possono superare il 20%), nonché l'eventuale contabilizzazione di rivalutazioni sulle attività dello stesso soggetto incorporante. Nei conferimenti di aziende, l'affrancamento gratuito riguarda invece gli importi iscritti dalla conferitaria in eccedenza al costo fiscale che i beni avevano in capo al conferente. Rispetto alle norme valide per il biennio 2007-2008, non viene più richiamato, tra le poste affrancabili, il valore di avviamento, il che fa ritenere che la volontà del legislatore sia quella di limitare il bonus ai maggiori importi attribuiti alle attività materiali (articolo 102 Tuir) e a quelle immateriali che si sostanziano in veri e propri beni o diritti (articolo 103, commi primo e secondo, del Tuir). Se questa interpretazione verrà confermata, per l'avviamento iscritto in operazioni di aggregazione, l'affrancamento potrà essere ottenuto solo pagando l'imposta sostitutiva ordinaria (12-14-16%), con diritto all'ammortamento in diciotto anni, oppure quella speciale del 16% introdotta dal Dl 185/2008, con ammortamento su un arco temporale dimezzato. Le condizioni necessarie per avvalersidell'incentivo sono essenzialmente due: operatività delle società interessate e indipendenza reciproca. Condizioni che, precisa la norma, devono sussistere almeno nei due anni precedenti all'operazione. Il requisito di operatività presuppone che sia la dante causa che la società risultante dall'aggregazione siano soggetti preesistenti e siano in possesso di beni che configurano una azienda. L'aggregazione è possibile attraverso un doppio conferimento (da parte di due imprese indipendenti e operative da almeno due anni) a favore di una società neocostituta (lo stesso nel caso di scissione). Per individuare le società operative, l'Agenzia ha fatto riferimento, anche se non richiamati dalla legge, ai parametri previsti dalla legge 724/94 in materia di società di comodo. L'AFFRANCAMENTO Con la sostitutiva ordinaria e l'ammortamento in 18 anni oppure con l'imposta al 16% e il recupero in 9 anni, come prevede il Dl anti-crisi Ai raggi «X». Gli obblighi introdotti
Verifiche affidate al collegio sindacale Fabio Landuzzi Le misure varate dal Governo non risparmiano il ruolo del collegio sindacale. E questo sia come organo tenuto a vigilare sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione (articolo 2403, Codice civile), sia come incaricato del controllo contabile per l'espressione del "giudizio sul bilancio" secondo le
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modalità stabilite dal nuovo articolo 2409-ter, comma 2, del Codice civile. Il collegio sindacale dovrà in primo luogo vigilare sul rispetto dei presupposti di applicazione del provvedimento:soggettivi,oggettivi e procedurali ( ad esempio se la rivalutazione può essere motivo di rinvio ai 180 giorni dell'assemblea di approvazione del bilancio;articolo 2364, Codice civile. Su questo punto, consta peraltro una precedente opinione contraria di Assonime, circolare n. 23/06). Con l'applicazione dell'articolo 11, della legge n. 342/00, il Collegio sindacale è tenuto a riferire nella propria relazione all'assemblea in merito ai "criteri" utilizzati dagli amministratori nell'operare la rivalutazione, e al rispetto del "limite massimo" iscritto in bilancio riferito al «valore interno d'uso»e al«valore corrente » di mercato degli immobili. È proprio riguardo al valore a cui gli immobili sono iscritti in bilancio post- rivalutazione che si manifesta la deroga all'articolo 2426, Codice civile. Nell'esempio proposto in alto, gli amministratori hanno basato la rivalutazione sul valore di mercato del bene secondo un'apposita perizia di stima;gli amministratori avranno poi verificato la tenuta di questa valutazione anche in base alla recuperabilità mediante l'impiego dell'immobile " interno" all'impresa. Su queste basi e con questi supporti, il Collegio sindacale potrà basare l'attestazione circa il rispetto del limite economico massimo. Quando la rivalutazione degli immobili fosse compiuta da società che, in mancanza, si sarebbero trovate nelle condizioni indicate dagli articoli 2446 o 2447, il Collegio sindacale dovrà attentamente vigilare sull'effettiva tenuta del valore a cui gli immobili sono iscritti rispetto a quanto è recuperabile tramite il loro uso, e anche la sussistenza del presupposto della "continuità aziendale".Queste considerazioni potranno influenzare il giudizio sul bilancio del Collegio sindacale, a partire da un semplice richiamo di informativa esposto in relazione, sino ad arrivare nei casi di evidenti carenze o errori significativi, a esprimere un rilievo, o anche un giudizio negativo (articolo 2409-ter, Codice civile). La non svalutazione dei titoli è una deroga al postulato della «continuità nel tempo dei criteri di valutazione» motivata dall'eccezionale e anomala situazione dei mercati finanziari. Ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione dell'articolo 2423-bis, comma 2, e il collegio sindacale dovrà vigilare affinché la nota integrativa ne dia adeguata motivazione e sia esplicitato l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico. Ci si interroga poi se sia applicabile anche il comma 4 dell'articolo 2423, Codice civile, ossia l'obbligo di destinare a una riserva non distribuibile la parte di utile 2008 derivata dalla mancata svalutazione dei titoli; in questo caso, il silenzio del comma 13 dovrebbe esimere la società da questo obbligo. Tuttavia, in sede di osservazioni sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio da riportare nella propria relazione all'assemblea, è opportuno che i sindaci richiamino i soci a conservare comunque nel patrimonio netto un importo di utile corrispondente alla minusvalenza valutativa del titolo non contabilizzata nel bilancio 2008. AL VAGLIO La relazione deve informare l'assemblea in merito ai presupposti di applicazione della norma e ai «criteri» utilizzati L'imposta regionale. Il forfait del 10 per cento
Sconto Irap ancora poco efficace Ancora tutta da definire la deducibilità Irap dall'imponibile delle imposte dirette; ciò che è certo, invece, è che la disposizioni gioca di anticipo sulla pronuncia della Corte costituzionale che dovrebbe rilevare l'incompatibilità del tributo regionale nella misura in cui lo stesso, gravando su componenti ammessi in deduzione Ires o dall'Irpef quali il costo del lavoro o l'area finanziaria, non diminuisce la base imponibi-le di queste imposte, con una evidente doppia imposizione che, invece, è vietata dall'ordinamento. Nel corso di Telefisco 2009, l'agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che la misura di deducibilità del 10% rappresenta una quantificazione forfettaria che non richiede alcun ricalcolo o determinazione di imposte teoriche. Per ottenere il beneficio (condizione di accesso), insomma, è sufficiente che il contribuente abbia fatto concorrere all'imponibile Irap costo del lavoro o interessi passivi; se ciò accade, si conteggia il 10% sull'imposta versata. Su tale aspetto,stante il riferimento al criterio di cassa evocato dal richiamo all'articolo 99,comma 1, del Tuir, non dovrebbe assumere alcun significato la distinzione basata sull'anno di riferimento del tributo (ad esempio, saldo 2007 oppure acconti 2008); così operando,
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verrebbe scongiurata anche la possibilità che uno stesso versamento (proprio il saldo 2007) possa essere considerato tanto per la deduzione a regime che per il rimborso, in relazione al quale vi è un improvvido richiamo della norma a un'imposta di competenza. Sul punto, tuttavia, sarebbe certamente utile una conferma definitiva, posto che nemmeno dalle dichiarazioni, ad oggi approvate in via definitiva o in bozza, sembra evincersi una precisazione tranciante che potrebbe rassicurare gli operatori. Nell'esempio numerico riportato in pagina, si è dunque tenuto conto dell'impatto della nuova deduzione Irap, operando le seguenti semplificazioni. In primo luogo si è ipotizzato che nel 2007 si fosse conseguita la stessa base imponibile del 2008 (pari a 1.880 euro considerando indeducibile l'intero costo del lavoro e ipotizzando la presenza di compensi ad amministratori per 80 euro) e, in secondo luogo, si è conteggiata l'imposta con l'aliquota più elevata del 4,25% in allora vigente. Questo importo è stato ritenuto come interamente versato nel corso del 2008 e, sullo stesso, è stato determinato il 10%da portare in diminuzione nel conteggio della base imponibile Ires. Pertanto è stato ottenuto quel risparmio, nell'esempio pari a 2, che rappresenta il 27,50%dell'importo forfetariamente deducibile. Come si vede non è una variazione di ammontare rilevante ma, per converso, è una delle possibili aree di miglioramento che potrà maggiormente esplicare i propri effetti nelle aziende con modesto costo del personale e oneri finanziari non eccessivi; diversamente, l'impatto sarà meno evidente nelle aziende labour intensive oppure in quelle fortemente indebitate, ove il parametroforfetario certamente non sterilizza appieno il possibile effetto di doppia imposizione. Non si è, invece, tenuto in alcun conto del possibile credito (e relativa sopravvenienza attiva) che potrebbe derivare dalla presentazione di istanza di rimborso per gli anni pregressi; la confusione esistente e la dotazione limitata di fondi fanno presumere che possa ritenersi azzardato lo stanziamento e consigliabile l'attesa della effettiva maturazione del diritto o di notizie più precise al riguardo. SUL PASSATO È troppo presto per valutare i rimborsi e nelle realtà produttive con forte occupazione l'effetto è quasi sterilizzato
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