“ITER ISTITUTIVO ED AUTORIZZATIVO DEI FONDI PENSIONE”
PROF. IVAN CANELLI
Università Telematica Pegaso
Iter istitutivo ed autorizzativo dei fondi pensione
Indice 1
PREMESSA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
FONDI PENSIONE CHIUSI ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3
FONDI PENSIONE APERTI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4
PIANI PENSIONISTICI INDIVIDUALI (PIP) ------------------------------------------------------------------------- 19
5
FONDI PENSIONE C.D. PREESISTENTI ------------------------------------------------------------------------------ 23
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Premessa Con il d.lgs. n. 252/2005 sono state disciplinate le tipologie di “forme di previdenza complementare”, prevedendo che esse vengano attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di “fondo pensione”.1 La tipologie delle forme di previdenza complementare possono essere così individuate: -
Fondi “chiusi”, definiti anche contrattuali o negoziali;
-
Fondi “aperti” ad adesione collettiva;
-
Forme pensionistiche “individuali” realizzate mediante contratti di assicurazione sulla vita, o adesione individuale ai fondi aperti;
-
Fondi preesistenti, già istituiti, e perciò già operanti, alla data del 15 novembre 1992, che è il giorno di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421.
Tali forme presentano alcune importanti peculiarità individuabili nella fase istituiva e costitutiva, nell’iter autorizzativo, nelle modalità di gestione delle risorse e nella governance. Le procedure per l’istituzione, la costituzione e l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dei fondi pensione complementare, sono articolate e complesse. Per la fase istitutiva, i riferimenti normativi sono ricavabili dagli artt. 4, 5, 6, 9, 15 e 20 del d.lgs. n. 252/2005, dal Decreto del Ministero del lavoro 14 gennaio 1997 n. 211, modificato ed aggiornato dal Decreto del Ministero del lavoro 15 maggio 2007, n 79 che ha rivisto i requisiti di professionalità ed onorabilità relativi a tutte le forme pensionistiche. 2 1
La legge vieta che la denominazione “fondo pensione” possa essere utilizzata da altri soggetti e punisce con reclusione (da 6 mesi a 3 anni) e sanzione pecuniarie (da € 5.200,00 a € 25.000,00) chi esercita l’attività senza la prescritta autorizzazione da parte della COVIP (si veda art. 4 co. 4 d.lgs. n. 252/2005). È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari ed i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da 6 mesi a 3 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto all’albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 25.000,00 con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2 I componenti degli organi di amministrazione ed il responsabile del fondo pensione devono aver maturato un’esperienza, per uno o più periodi che sommati non devono essere inferiori a 3 anni attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di controllo, di carattere direttivo presso società o enti del settore bancario, assicurativo e finanziario oppure presso forme pensionistiche complementari; attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario ed assicurativo; attività di insegnamento universitario in materia giuridiche ed economiche; funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario ed assicurativo. Le cariche di amministratore, componente dell’organo di controllo, di membro dell’organismo di sorveglianza, responsabile del fondo non possono essere ricoperte da coloro che: si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità e Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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Un ruolo strategico è svolto dalla Commissione di Vigilanza. La COVIP infatti esercita l’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari iscritte all’Albo tenuto dalla stessa, in conformità ai poteri ad essa conferiti dal d.lgs. n. 252/2005. La COVIP ha visto estesi i propri compiti di vigilanza ai piani individuali di previdenza attuati mediante contratti ai assicurazione sulla vita (PIP); inoltre, tutte le forme pensionistiche complementari individuali, comprese quelle attuate mediante polizze vita, sono iscritte nell’apposito albo gestito dalla COVIP. In particolare, la COVIP: -
autorizza l’esercizio dell’attività dei fondi pensione (negoziali ed aperti) ed approva gli statuti ed i regolamenti di tutte le forme pensionistiche complementari;
-
cura la tenuta dell’albo delle forme pensionistiche complementari ed elabora schemi per la redazione di statuti, regolamenti, note informative e comunicazioni periodiche;
-
definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare;
-
detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali delle forme pensionistiche complementari, nonché disposizioni volte all’applicazione delle regole comuni, sia per la fase della raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti;
-
detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili;
-
definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti gestori, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse;
-
verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri dettati dalla normativa;
di decadenza previste dall’art. 2383 c.c. e per quanto concerne gli organi di controllo, si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2399 c.c.; sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. n. 4123/1956 o della l. n. 575/1965, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, a pene detentive per reati relativi all’attività di previdenza complementare, bancari, finanziaria, immobiliare e assicurativa, per i reati di usura e riciclaggio; per delitti contro la pubblica amministrazione; per un delitto in materia tributaria o previdenziale. L’accertamento della sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause impeditive è demandata all’organo di amministrazione del fondo pensione; la mancanza dei requisiti comporta la decadenza dagli incarichi. La COVIP emana istruzioni in ordine alla documentazione ritenuta idonea a consentire l’accertamento di tali requisiti.
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vigila sull’attuazione delle disposizioni normative e, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità;
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esercita il controllo sulla gestione, tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni; nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa, la COVIP può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di Finanza, con il quale ha sottoscritto un apposito accordo di collaborazione.
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2 Fondi pensione chiusi I fondi pensione chiusi sono detti anche negoziali, poiché ad essi può aderire solo quel collettivo di destinatari con identiche caratteristiche, individuato attraverso contratti o accordi collettivi stipulati fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, o attraverso l’iniziativa delle associazioni di lavoro (come nel caso dei lavoratori autonomi) dei singoli imprenditori o di enti pubblici (come nel caso delle Regioni). Questi fondi dunque non nascono dall’iniziativa del singolo soggetto, ma dalla previsione di una cosiddetta fonte istitutiva che ne definisce il bacino dei potenziali aderenti. I fondi pensione contrattuali possono essere: settoriali, se rivolti ai lavoratori di un determinato settore di attività; aziendali, se i destinatari sono dipendenti appartenenti a un’azienda o a un gruppo aziendale; territoriali, se possono aderirvi i lavoratori di una determinata area geografica. I fondi pensione chiusi dei soggetti appartenenti al settore privato possono essere istituiti dalla seguenti fonti: -
Contratti o accordi collettivi nazionali;
-
Contratti o accordi collettivi aziendali con efficacia per tutti i lavoratori della stessa;
-
Contrati o accordi collettivi aziendali con efficacia limitata ai soli lavoratori o soggetti firmatari degli stessi;
-
In mancanza delle precedenti fonti istitutive, per i lavoratori dipendenti è consentito creare fondi pensione chiusi anche tramite accordi fra lavoratori promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro (questo caso può presentarsi nell’ipotesi in cui i lavoratori non riescano a siglare un accordo con il datore di lavoro);
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Per la categoria dei quadri, accordi anche internazionali promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia;
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Regolamenti di enti o aziende (atto unilaterale del datore di lavoro), i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contrati o accordi collettivi anche aziendali;
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Accordi fra soci lavoratori di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento del credito cooperativo, legalmente riconosciute;
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Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
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Accordi fra soggetti destinatari del d.lgs. n. 565/1996 (si tratta dei soggetti che, in base alla relativa disciplina normativa, avrebbero titolo per iscriversi al fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, istituito presso l’INPS ossia le casalinghe) promossi da sindacati o loro associazioni di rilievo almeno regionale;
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Le casse dei liberi professionisti, che possono istituire forme di previdenza complementare con l’obbligo della gestione separata sia unilateralmente sia recependo o integrando accordi posti in essere dai sindacati di categoria;
-
Le Regioni, che disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con leggi regionali ad hoc, nel rispetto della normativa nazionale in materia.
I fondi chiusi sono gestiti in base al sistema finanziario della capitalizzazione3: le fonti istitutive definiscono la scelta del regime operativo che generalmente sarà quello della contribuzione definita.4 Il fono chiuso ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti ed all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il fondo chiuso non ha scopo di lucro. In base all’art. 2 del d.lgs. n. 252/2005, possono aderire ai fondi chiusi: -
I lavoratori dipendenti, privati e pubblici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal d.lgs. n. 276/2003;
-
I soggetti destinatari del d.lgs. n. 565/1996 anche se non iscritti al fondo ivi previsto;
3
Nel sistema a capitalizzazione, i contributi versati dai lavoratori in attività, una volta investiti, costituiscono un montante che finanzia la pensione futura di tali lavoratori. Nel sistema a ripartizione invece, i contributi versati dai lavoratori in attività finanziano direttamente le erogazioni a chi già fruisce di pensione. 4
Nel regime a contribuzione definita, viene stabilito definito con precisione e sulla base di opportune regole l’importo della contribuzione che l’aderente deve versare periodicamente al fondo; non viene definita invece a priori la prestazione finale che verrà percepita. Nel regime a prestazione definita non viene stabilito con precisione ed a priori l’entità della contribuzione da versare, mentre è possibile fissare a priori la prestazione finale (in capitale e/o rendita) in funzione di due parametri: a) il livello di reddito; b) il trattamento pensionistico obbligatorio.
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I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti;
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I soci lavoratori di qualsiasi tipo di cooperativa, anche insieme ai lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.
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I soggetti fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, occorrendo però un’esplicita previsione dello statuto in tal senso.
I fondi chiusi possono assumere le seguenti forme giuridiche: -
Associazione non riconosciuta, distinta dai soggetti che promuovono l’iniziativa ai sensi dell’art. 36 del c.c.;
-
Soggetto dotato di personalità giuridica, il cui procedimento di riconoscimento consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, la quale cura anche il relativo registro delle persone giuridiche. 5 Tale forma giuridica è obbligatoria nel caso di fondi costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti;
-
Fondi pensione istituiti dalle casse dei liberi professionisti: possono essere costituiti come associazioni non riconosciute ovvero come soggetti dotati di personalità giuridica; è ammessa altresì l’adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del medesimo ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c., gestito separatamente rispetto alle altre attività dell’ente. 6
La fonte istitutiva per eccellenza è rappresentata dall’accordo sindacale; le previsioni essenziali dei vari capitoli dell’accordo possono essere così individuate: -
Indicazione dello scopo “esclusivo” dell’attività previdenziale, con previsione del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione;
-
Definizione degli associati al fondo (aziende e lavoratori delle medesime, anche pensionati del fondo stesso), con previsione delle modalità per garantire la possibilità di eventuali
5
Le disposizioni COVIP in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari sono contenute nel “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche agli statuti ed ai regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione ed all’attività transfrontaliera” adottato in data 15 luglio 2010. Il regolamento è suddiviso in sezioni distinte, nelle quali sono state raggruppate, per ciascuna tipologia di forma previdenziale (fondi negoziali, aperti, P.I.P. e preesistenti) le procedure di rispettivo interesse. 6 Art. 2117 c.c. Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza: “I Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro”.
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associazioni di altri soggetti; individuazione dei destinatari e determinazione delle modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale; -
Definizione degli organi del fondo (assemblea, consiglio di amministrazione, legale rappresentante del fondo che può essere il presidente, eventuale vice presidente o segretario generale e, dove necessario, il dirigente responsabile);
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Modalità di elezione dell’assemblea, che dovrà eleggere, a sua volta, i componenti del consiglio d’amministrazione, nel rispetto della pariteticità di rappresentanza fra imprese e lavoratori.
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Definizione e composizione del Collegio dei sindaci o dei revisori dei conti;
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Regime di contribuzione: determinazione delle quote percentuali di contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolate in relazione alla retribuzione lorda annua assunta a base per il TFR; percentuale delle quote di TFR a carico del lavoratore, eventualmente diversificate in base all’anzianità contributiva;
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Modalità di investimento delle risorse direttamente o mediante convezioni con soggetti gestori scelti in base ad elementi di solidità, affidabilità ed andamento dei rendimenti;
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Tipologia delle prestazioni, modalità di erogazione e requisiti per il loro conseguimento;
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Disciplina della cessazione della contribuzione al fondo per risoluzione del rapporto di lavoro, per adesione ad altro fondo costituito per accordo sindacale dall’impresa dalla quale il lavoratore dipende oppure per adesione ad altro fondo contrattuale o aperto; condizioni e modalità per il trasferimento della posizione individuale e per il riscatto;
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Determinazione della quota di iscrizione annuale e delle eventuale quota “una tantum”, da versarsi al momento dell’adesione, con le relative percentuali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
La regolamentazione del rapporto associativo è disciplinata dallo Statuto del Fondo, il cui contenuto è largamente predeterminato comunque dalla COVIP stessa. 7 I contenuti principali dello statuto – che può anche contenere “l’atto di costituzione”, siglato davanti al notaio - possono essere così individuati: -
Denominazione, che deve riportare l’indicazione “fondo pensione”, sede, scopo esclusivo dell’ente previdenziale;
7
Delibera COVIP adottata in data 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa ai sensi dell’art. 19 co. 2 lett. g del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252”.
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Durata per un periodo tale da consentire il conseguimento a tutti gli iscritti delle prestazioni, il che significa praticamente una durata quasi illimitata;
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Definizione degli associati al fondo e dei destinatari nell’ambito dei soggetti di cui all’art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 252/2005;
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Modalità di iscrizione individuale al fondo in conformità alle previsioni delle fonti istitutive;
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Previsioni del sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione ed indicazione del regime del fondo (contribuzione definita o prestazione definita nei soli casi consentiti);
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Norme ordinamentali ed amministrative relative agli organi di amministrazione controllo ( modalità e criteri per l’elezione, poteri e responsabilità, ecc. );
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Composizione dell’organo di controllo, nel rispetto della pariteticità, e determinazione dei poteri ad esso spettanti in conformità all’art. 2043 c.c. e con l’obbligo di trasmettere alla Commissione di Vigilanza le irregolarità riscontrate;
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Criteri generali del sistema di finanziamento del fondo secondo le previsioni delle fonti istitutive;
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Previsione del ricorso a convenzioni di gestione con i soggetti abilitati e con la banca depositaria, e criteri generali per la scelta dei gestori;
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Criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
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Tipologia delle prestazioni, modalità di erogazione e requisiti per il loro conseguimento;
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Norme relative alla cessazione della contribuzione, alle possibilità di richiesta di anticipazioni, ai riscatti delle posizioni;
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Indicazione delle misure predisposte per garantire la trasparenza e la corretta informazione nei rapporti con gli iscritti al fondo, in particolare con riferimento all’andamento amministrativo e finanziario della relativa gestione;
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Criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo, della sua redditività, delle modalità di tenuta delle scritture contabili (prospetto patrimoniale, rendiconto annuale del fondo e posizioni individuali) conformante a quanto prescritto dalla COVIP;
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Definizione delle procedure per le modifiche statutarie e gli obblighi, per gli organi di amministrazione del fondo, di modificare il disposto statutario in conformità ai mutamenti legislativi;
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Obbligo per gli organi del fondo e per il responsabile dello stesso di segnalare alla COVIP situazioni di squilibrio ed i conseguenti provvedimenti necessari;
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Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione;
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Spese e costi a carico degli iscritti con eventuale specifica dei limiti massimi;
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Previsione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
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L’eventuale “regolamento” che potrà disciplinare tutti gli aspetti che attengono al funzionamento organizzativo ed amministrativo del fondo, che potranno così essere modificati più agevolmente;
-
Per i fondi costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, lo statuto deve prevedere la consegna, prima dell’adesione, di una scheda informativa, definita dalla COVIP, sulle caratteristiche generali del fondo stesso.
L’operatività del fondo pensione discende dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciata dalla COVIP. 8 Per l’ottenimento dell’autorizzazione all’istituzione ed all’esercizio dell’attività, è necessario presentare alla COVIP un’istanza in duplice copia, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo, che dovrà contenere: -
Generalità complete e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda;
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Denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo;
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Indicazione della fonte istitutiva del fondo;
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Elenco dei nominativi di tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché del responsabile del fondo;
All’istanza vanno allegati i seguenti documenti: -
Copia della “fonte istitutiva” dei fondi pensione;
-
Copia dell’atto di costituzione quando sia distinta dallo statuto;
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Copia dello statuto del fondo e dell’eventuale regolamento di attuazione;
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Un relazione sulle prospettive del fondo, in termini di numero dei destinatari a cui il fondo si rivolge e sull’ammontare indicativo dei redditi da lavoro dell’area dei destinatari;
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Copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo e dal presidente dell’organo di controllo, nella quale si dichiara che l’organo di amministrazione
8
Delibera COVIP adottata in data 22 maggio 2001 “Regolamento sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dell’ attività dei fondi pensione.
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ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del responsabile del fondo. L’art. 4 del d.lgs. n. 252/2005 ha semplificato la procedura di riconoscimento della personalità giuridica (obbligatorio per i fondi di categoria, comparto o raggruppamento), che consegue – in deroga alla disciplina prevista del D.P.R. n. 361/2001 – direttamente all’autorizzazione all’esercizio dell’attività. La menzionata disposizione prevede altresì che la COVIP, già tenutaria dell’albo dei fondi pensione, provveda anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle persone giuridiche relativamente ai fondi pensione. 9 La COVIP, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, ne verifica la completezza e provvede alle eventuali richieste di integrazione che l’istante deve far pervenire entro ulteriori 30 giorni. Verificato il possesso o meno dei requisiti imposti dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione, procede entro un termine complessivo di 60 giorni dalla data di inoltro della domanda (salvo proroghe di ulteriori 30 giorni che decorrono dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro i citati 30 giorni dal ricevimento dell’istanza) al rilascio o meno del provvedimento autorizzativo. La COVIP è tenuta a trasmettere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro del’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. Al termine di questo procedimento, il fondo negoziale viene iscritto nell’apposito albo tenuto a cura della COVIP. Assolti questi adempimenti, il fondo può avviare le gare per la scelta del “server amministrativo”, della banca depositaria e, facoltativamente, della società di revisione. Espletate le gare, il fondo può iniziare la raccolta delle adesioni, che potrà avvenire solo nei luoghi di lavoro, nelle sedi delle organizzazioni sindacali e nei luoghi di incontro organizzati appositamente per la promozione del fondo. Nel momento in cui verrà raggiunto un numero minimo di adesioni al fondo, gli iscritti nomineranno i loro delegati, i quali si riuniranno in assemblea ed eleggeranno il C.D.A. definitivo ed eventualmente il Presidente del fondo.
9
Delibera COVIP adottata in data 28 novembre 2007 “Regolamento relativo all’istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica e alle procedure per l’iscrizione nel Registro”.
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La COVIP disciplina altresì le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione: -
Quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività entro 12 mesi dalla data di iscrizione all’Albo;
-
Quando il fondo pensione non abbia conseguito la base associativa minima prevista dal fondo stesso entro 18 mesi dalla data di iscrizione all’Albo, previa convocazione delle fonti istitutive.
La struttura organizzativa di un fondo pensione chiuso (c.d. governance) prevede la presenza dei seguenti organi10: -
Assemblea dei rappresentanti;
-
Consiglio d’Amministrazione;
-
Presidente e Vice Presidente;
-
Organo di controllo;
-
Direttore del fondo;
-
Responsabile della forma pensionistica.
10
I componenti degli organi sono eletti direttamente dagli associati e normalmente sono composti dai loro rappresentanti (i c.d. delegati). Il d.lgs. n. 252/2005 prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo delle forme pensionistiche debba rispettare (nei fondi a contribuzione bilaterale, o unilaterale a carico del datore di lavoro) il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per i fondi pensione caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali dovrà rispettare il criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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3 Fondi pensione aperti I fondi aperti, così denominati a causa della mancanza di un ambito predefinito di riferimento, disciplinati dall’art. 12 del d.lgs. n. 252/2005, sono istituiti unilateralmente dagli stessi intermediari finanziari che possono gestire i fondi chiusi (art. 6 co.1 d.lgs. n. 252/2005): -
Banche;
-
Compagnie di assicurazione;
-
Società di gestione del risparmio (SGR);
-
Società di intermediazione finanziaria (SIM).
I fondi pensione aperti possono gestire direttamente le risorse oppure delegare una o più linee di investimento ad altri soggetti abilitati. Nell’ambito della loro attività, sono sottoposti, oltre alla vigilanza della COVIP, alla normativa ed ai controlli delle rispettive autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP). I fondi aperti possono essere suddivisi in due tipologie: -
Fondi c.d. generici: si rivolgono ad un pubblico indistinto, costituito da tutti i clienti di un soggetto abilitato al collocamento (reti bancarie o agenziali, promotori finanziari e agenti di assicurazione);
-
Fondi c.d. dedicati: possono essere progettati per particolari categorie di utenti (a progetto dedicato), in esclusiva per specifici collocatori (categoriali) o per zone geografiche (territoriali).
Tali fondi sono privi di autonomia giuridica nel senso che sono dei patrimoni autonomi e separati all’interno del soggetto che li istituisce. Infatti, gli strumenti finanziari ed i valori del fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della banca - compagnia di assicurazione – SGR – SIM che gestiscono i capitali del fondo stesso, sia a quello degli aderenti. Il patrimonio del fondo è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto a tal fine. Sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della banca - compagnia di assicurazione – SGR – SIM o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la banca compagnia di assicurazione – SGR – SIM.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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Ai fondi pensione aperti possono aderire tutti i soggetti individuati dall’art. 2 del d.lgs. n. 252/2005 (secondo gli orientamenti forniti dalla COVIP, anche soggetti non lavoratori) attraverso due modalità: -
Adesione individuale (art. 13 d.lgs. n. 252/2005);
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Adesione collettiva (artt. 3 e 12 co. 2 del d.lgs. n. 252/2005), qualora trovino applicazione contratti collettivi o aziendali che dispongano l’adesione al fondo.
L’adesione al fondo aperto deve essere preceduta dalla consegna al potenziale aderente della nota informativa, redatta secondo gli schemi indicati dalla COVIP e approvati con delibera del 31.10.2006, al fine di informare l’aderente su meccanismi di funzionamento e sulle condizioni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. I fondi pensione aperti, sulla base dell’art. 4 co. 2 del d.lgs. n. 252/2005 possono essere costituiti esclusivamente “nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione separato ed autonomo nell’ambito della medesima società, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c.”. Caratteristica dei fondi pensione aperti dunque è l’unilateralità dell’atto di istituzione, in quanto per costituire il fondo non sono necessari contratti o accordi collettivi fra le parti sociali, ma è sufficiente l’atto istitutivo deliberato dalla assemblea su proposta del C.D.A. della società promotrice. Nello statuto della società istitutrice deve essere previsto tra gli “scopi societari” anche quello di gestire forme pensionistiche complementari; nel caso non fosse previsto, occorre modificare lo statuto ed inviarlo alla Banca d’Italia per l’approvazione. Il procedimento parte dalla presentazione, da parte del legale rappresentante della società promotrice, dell’istanza di autorizzazione alla COVIP, corredata dal “Regolamento del fondo pensione aperto” e della documentazione prescritta; la Commissione di vigilanza si pronuncia entro 60 giorni (salvo proroghe di 30 giorni per richiesta di ulteriore documentazione), sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori. La COVIP trasmette poi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo per l’autorizzazione alla costituzione ed all’esercizio. Ottenuta la suddetta autorizzazione, il fondo viene iscritto all’albo dei fondi pensione aperti tenuto dalla COVIP; è prevista la decadenza dalla stessa qualora il fondo non abbia iniziato la propria attività nel termine massimo di 12 mesi. L’istanza da presentare alla COVIP deve contenere i seguenti dati: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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Denominazione e sede della società che intende istituire il fondo aperto, nonché l’ammontare del capitale sociale versato;
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Generalità complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, al quale sono conferiti dalla società i poteri di legale rappresentante della stessa;
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Denominazione del fondo pensione che si intende istituire e le sua caratteristiche generali;
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Il nominativo o i nominativi dei soggetti cui sono conferiti dall’organo di amministrazione della società i poteri e le responsabilità per la gestione del fondo pensione e delle strutture amministrative e contabili.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, autenticata dal legale rappresentante della società: -
L’atto costitutivo della società istante e lo statuto vigente dal quale si evinca la possibilità di costituire i fondi pensione, con gli estremi del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
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La dichiarazione del Presidente del Collegio Sindacale della società istante che il capitale sociale è stato interamente versato;
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Il “protocollo di autonomia gestionale”, documento nel quale la società istitutrice dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente del fondo;
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Copia dei bilanci certificati degli ultimi due esercizi chiusi in data antecedente a quella di presentazione dell’istanza per il conseguimento dell’autorizzazione all’istituzione del fondo;
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Copia del verbale della riunione – sottoscritta da legale rappresentante della società istitutrice – in cui l’organo di amministrazione della società dichiara di aver verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità del responsabile del fondo.
Come anticipato, unitamente alla domanda di autorizzazione, la società istitutrice deve trasmettere alla COVIP il Regolamento di gestione del fondo, nel quale debbono essere precisate le modalità adottate dalla società istitutrice circa le procedure atte a garantire la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del fondo rispetto al complesso delle operazioni svolte dalla società e rispetto al patrimonio proprio.11
11
Per i fondi aperti non è richiesta la redazione di uno statuto, in quanto si fa riferimento allo statuto della società promotrice.
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Il regolamento deve contenere i seguenti dati: -
La denominazione, che deve contenere l’indicazione “fondo aperto”;
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La sede, la durata del fondo e lo scopo esclusivo, nonché le indicazioni per l’adesione;
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I destinatari, con esplicito riferimento che l’adesione è volontaria;
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Le previsioni del sistema di gestione a capitalizzazione e le indicazioni del regime a contribuzione definita;
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Le convezioni assicurative per i casi previsti dall’art. 6 co. 3 del d.lgs. n. 252/2005;12
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Modalità di adesione, di permanenza nel fondo e cessazione dei requisiti di partecipazione;
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Modalità di finanziamento del fondo e di manifestazione della volontà da parte dei potenziali aderenti, di contribuzione al fondo stesso;
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Linee generali per la gestione delle risorse;
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Banca depositaria;
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Criteri per la determinazione del valore del patrimonio del fondo e della sua redditività;
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Norme di trasparenza nei rapporti con gli iscritti e criteri di informazione periodica circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo, in conformità alle indicazioni fornite dalla COVIP.
La documentazione che deve essere allegata al Regolamento è la seguente: -
Disposizioni in materia di Responsabile del fondo;
-
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dell’organismo di sorveglianza;
-
Condizioni e modalità di erogazione delle rendite.
La governance dei fondi aperti non prevede la costituzione di organi collegiali ad hoc, in quanto questi coincidono con quelli del soggetto istitutore (C.D.A. e i Collegi sindacali, coadiuvati dalle società di revisione e certificazione contabile). A tutela degli iscritti comunque è prevista la figura del responsabile del fondo, un soggetto che svolge le funzioni di punto di contatto e tutela tra gli iscritti ed il soggetto che istituisce il fondo. In particolare, il responsabile verifica che la gestione del fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti.
12
Art. 6 co. 3 d.lgs. n. 252/2005 : “Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
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Il responsabile del fondo non può essere nominato, a differenza di quanto avviene nei fondi chiusi, tra gli amministratori o tra i dipendenti del fondo stesso, e tale ruolo risulta incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori del fondo, ovvero presso le società da questo controllate o che lo controllano. Il d.lgs. n.252/2005, nel caso di adesione collettiva, a tutela degli aderenti prevede altresì la creazione di un apposito organismo di sorveglianza.
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4 Piani pensionistici individuali (PIP) I PIP
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sono le forme di previdenza complementare attuate tramite la sottoscrizione di
contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e III14 stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) a operare nel territorio dello stato o ivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. Le forme pensionistiche individuali possono essere realizzate anche attraverso adesione ai fondi aperti. I PIP sono privi di autonomia giuridica, nel senso che le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato all’interno del soggetto che li istituisce. I PIP si rivolgono a tutti i soggetti, lavoratori e non; per loro stessa natura, sono escluse le adesioni collettive. L’iter istitutivo di un PIP prevede che l’impresa di assicurazione costituisca, attraverso una delibera del proprio organo di amministrazione, un determinato patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società, con gli effetti di cui all’art. 2117 c.c.. Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia. Il patrimonio è costituito secondo le modalità stabilite dall’ISVAP, emanate con il regolamento n. 2472/2006. Tale provvedimento definisce l’iter di costituzione del patrimonio autonomo e separato, prevedendo tempistiche ed obblighi di comunicazione distinti a seconda che l’operazione comporti
13
Si veda il d.lgs. 18 febbraio 200 n. 47 “Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133" e art. 13 d.lgs. n. 252/2005. 14
I contratti di assicurazione sulla vita di ramo I sono quelli nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una o più gestioni interne separate. I contratti di assicurazione sulla vita di ramo III sono quelli nei quali la posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi pensione interni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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la scissione di fondi o gestioni esistenti, cui sono collegati anche prodotti non previdenziali, oppure il mero riconoscimento di gestioni separate o fondi interni già dedicati esclusivamente ai fini previdenziali. Nel primo caso, è prevista un’apposita richiesta all’ISVAP, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento si pronuncia per l’autorizzazione o, in mancanza di ciò, l’operazione si intende autorizzata, fermo restando che in caso di richiesta da parte dell’ISVAP di ulteriori informazioni, il termine è sospeso. Nel secondo caso, il procedimento non è sottoposto all’autorizzazione dell’ISVAP e si prevede solamente che: -
L’organo amministrativo deliberi il riconoscimento delle risorse finanziarie, limitatamente alla fase di accumulo, quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato, approvando il relativo regolamento e indicando la data di tale effettivo riconoscimento;
-
Entro 15 giorni dall’adozione della delibera, l’impresa deve inviarla all’ISVAP.
L’art. 23 co. 3 del d.lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla L. n. 296/2006) ha previsto che per ricevere nuove adesioni, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima dell’entrata in vigore del decreto mediante contratti ai assicurazione sulla vita, avrebbero dovuto provvedere: -
Alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi. Nella costituzione del patrimonio separato ed autonomo, le imprese di assicurazione avrebbero dovuto operare secondo le direttive adottate dall’ISVAP (ora contenute del provvedimento n. 2472/2006) e dunque dotarsi di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP da essa istituiti rispetto altre operazioni svolte;
-
Alla predisposizione del regolamento di cui all’art. 13 co. 3 del d.lgs. n. 252/2005, il quale è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalla imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione.
L’art. 23 co. 4 del d.lgs. n. 252/2005 (come modificato dalla L. n. 296/2006) ha previsto che le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti possono ricevere a
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decorrere dal 1° luglio 2007 il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Qualora la forma pensionistica non abbia invece ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’art. 14 co. 6. Come anticipato, l’operatività dei PIP viene subordinata all’adozione del Regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato dalla stessa. Nel regolamento dei PIP devono essere contenuti i seguenti dati: -
L’identificazione e lo scopo dei PIP, ossia la denominazione dello stesso, che deve contenere l’indicazione “piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, le informazioni sull’istituzione dei PIP, ossia l’impresa istitutrice, la sua sede, lo scopo per il quale il PIP è stato istituito, l’iscrizione all’Albo COVIP e l’approvazione del regolamento da parte della COVIP;
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Le caratteristiche del PIP e le modalità di investimento che esso prevede, ossia il regime della contribuzione definita e della capitalizzazione individuale, i potenziali destinatari, le scelte di investimento che il PIP prevede;
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Le informazioni sulle misure e sulle modalità di contribuzione e di finanziamento anche mediante TFR;
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La determinazione del valore della posizione individuale;
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Le prestazioni pensionistiche previste ed i requisiti necessari per ottenerle;
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Le modalità ed i requisiti previsti per il trasferimento, il riscatto e l’anticipazione del valore della posizione individuale;
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La descrizione dei profili organizzativi, ossia della separatezza patrimoniale e contabile;
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L’informativa sui rapporti con gli aderenti, ossia la descrizione delle modalità di adesione, nonché delle misure di trasparenza e di comunicazione nei confronti degli aderenti.
Unitamente al regolamento, devono essere trasmesse alla COVIP anche le condizioni generali del contratto. L’iter autorizzativo disciplinato dalla COVIP nella delibera del 30.11.2006 fa riferimento alle forme pensionistiche complementari che hanno richiesto l’autorizzazione sino al 30.04.2007. Secondo la direttiva COVIP, le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP, degli adeguamenti alle norme del d.lgs. n. 252/2005; entro 90 giorni dal ricevimento (o dal 1° Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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gennaio 2007 se ricevuta in precedenza) la COVIP deve approvare il regolamento o negare l’approvazione, anche tramite silenzio-assenso una volta decorsi i termini. Le imprese devono comunicare alla COVIP l’avvenuta costituzione del patrimonio separato, in conformità a quanto previsto dal decreto e dalle disposizioni ISVAP a riguardo, trasmettendo copia della relativa delibera dell’organo amministrativo nonché del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’ISVAP ovvero comunicazione attestante l’avvenuto decorso dei termini per la concessione della stessa. Contestualmente alla comunicazione ed all’istanza di approvazione, le imprese depositano presso la COVIP la nota informativa per la raccolta delle adesioni, unitamente all’attestazione di conformità della stessa allo schema ed alle direttive della COVIP firmata dal legale rappresentante. Con riferimento alla governance, è opportuno ricordare che anche nei PIP è prevista la nomina di un Responsabile e se ne disciplinano i requisiti per rivestire la carica, nonché i compiti e gli adempimenti funzionali a una corretta gestione della forma pensionistica e ad un controllo da parte dell’organo di vigilanza. L’incarico di Responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o ad un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa presso la compagnia, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente dalla compagnia assicurativa.
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5 Fondi pensione c.d. preesistenti Con la locuzione “fondi pensione preesistenti” si indica l’insieme dei fondi pensione già istituiti, e perciò già operanti, alla data del 15 novembre 1992, che è il giorno di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421. 15 Trattasi di forme di previdenza complementare a carattere collettivo che si caratterizzano per una elevata difformità in termini di modelli organizzativi, modalità di funzionamento e politiche di investimento. 16 L’adesione a tali fondi poteva essere resa obbligatoria come ogni altro istituto preventivo dalla contrattazione collettiva. I fondi pensione preesistenti si distinguono in: -
F.p.p. autonomi.
-
F.p.p. interni.
I F.p.p. autonomi scaturiscono dalla nascita di un nuovo soggetto giuridico erogante (il fondo pensione appunto) distinto dalla figura dei promotori dell’iniziativa. Sono dotati di personalità giuridica di diritto privato che si può realizzare in due forme: a) quella di soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’art. 36 c.c.; b) quella di associazione riconosciuta, di fondazione o di istituzione di carattere privato, ai sensi dell’art. 12 del codice civile. In tal caso, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione della COVIP all’esercizio dell’attività. I F.p.p. interni – denominati impropriamente anche fondi aziendali – non sono dotati di personalità giuridica ma di semplice autonomia patrimoniale. Sono infatti costituiti nell’ambito, ossia
15
Legge 23 ottobre 1992 n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31 ottobre 1992, entrata in vigore in data 15 novembre 1992. Il D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 è stato emanato in attuazione della delega di cui. all’art. 3 co. 1 lett. v) della L. n. 421/1992. 16
Per una maggiore comprensione della tematica dei f.p.p. si ritiene utile portare l’esempio di un caso pratico, quale il PREVINDAI Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali, iscritto all’albo COVIP con il numero 1417. Tale fondo è stato istituito in attuazione dell’Accordo sindacale stipulato in data 03.10.1989 tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai. I suoi statuto e regolamento sono stati approvati con Accordo collettivo del 31.07.1990, successivamente modificati per ottemperare alle norme introdotte con il D. Lgs. N. 124/93, ulteriormente modificati in data 24.06.2003 e 28.06.2007 ed infine adeguati alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 252/05 in data del 18.12.2009, in data 21.10.2010 ed in data 26.07.2013. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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all’interno, del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico (anche non economico) attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo da quello della medesima. L’eterogeneità dei f.p.p. preesistenti ha reso necessario un complesso percorso di adeguamento alle nuove regole stabilite prima dal d.lgs. n. 124/1993 e successivamente dal d.lgs. n. 252/2005. L’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993 ed il decreto adottato dal Ministero del lavoro in data 14 gennaio 1997 n. 16017 avevano previsto un regime c.d. transitorio, che consentiva ai f.p.p. di adeguarsi alle norme previste dal decreto secondo un articolato schema temporale che contemplava, distintamente, gli adeguamenti circa la disciplina degli iscritti e quelli relativi ai modelli gestionali. Con il decreto n. 62 del 10 maggio 2007 adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, è stata data attuazione alla disposizione dell’art. 20 co. 2 del d.lgs. n. 252/2005, individuando i criteri e le modalità di adeguamento delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla disciplina del menzionato decreto. 18 La COVIP con deliberazione del 23 maggio 2007 ha fornito indicazioni circa i principali profili di adeguamento previsti dal decreto ministeriale, nonché le linee che i f.p.p. devono seguire nel porre in essere le conseguenti attività. Con la circolare del 17 gennaio 2008 la COVIP ha precisato che per l’attuazione degli adeguamenti, il parametro di riferimento fosse costituito dallo schema dei fondi chiusi, ferma restando la possibilità di apportare gli adeguamenti necessari in relazione alle singole specificità. L’art. 3 del d.m. n.62/2007 ha previsto che entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto i f.p.p. devono assumere autonoma soggettività giuridica. Inoltre per i f.p.p. costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, è previsto, sempre entro i due anni, l’obbligo di assumere la forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 252/2005.
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D.M. 14 gennaio 1997 n. 211 (pubblicato in G.U. del 11 luglio 1997 n. 160: “Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedura per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare”. Per completezza di informazioni, si precisa che ad oggi la maggior parte degli adempimenti previsti si sono conclusi. 18
D.M. 10 maggio 2007 n. 62, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2007 n. 112: “Regolamento per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421”. Il menzionato decreto è in vigore dal 31 maggio 2007. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
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Da tali previsioni sono esclusi i fondi interni bancari ed assicurativi che possono continuare a mantenere la configurazione di posta di bilancio interna; in ogni caso, devono prevedere l’istituzione del responsabile del fondo (che può essere scelto anche fra gli esponenti della banca o dell’impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità) e devono dotarsi di forme di organizzazione adeguate alle proprie caratteristiche ed atte a garantire la partecipazione degli iscritti. Agli adempimenti specifici che i f.p.p. devono porre in essere per adeguarsi alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 252/2005 si aggiungono poi gli adempimenti previsti per tutte le forme pensionistiche complementari, ivi compresi perciò anche i f.p.p. ove compatibili. Si ricorda che le forme pensionistiche complementari dovevano adeguarsi alla nuova disciplina prevista entro il 31 dicembre 2006 al fine di poter ricevere nuove adesioni a decorrere dal 1° gennaio 2007; le sole forme di previdenza complementare autorizzate dalla COVIP entro il 30 giugno 2007 potevano ricevere, a decorrere dal 1° luglio 2007 il versamento del TFR e dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro.
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