Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
N. 159
10.06.2014
Reclamo e ricorso in CTP con le stesse motivazioni
Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria Ricevuto l'accertamento o altro atto dall'Agenzia delle Entrate con un'imposta richiesta non superiore a 20mila euro, il contribuente è tenuto a proporre, ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, l'istanza di reclamomediazione. Tale istanza va redatta con le forme previste per il ricorso tributario perché in assenza di un accordo produce gli effetti del ricorso. Infatti, se dopo novanta giorni non si è giunti a una conclusione positiva della vicenda, all’interessato non resta altra via che costituirsi in CTP nel termine di legge, con un atto del tutto conforme a quello già notificato all’Ufficio sotto forma di reclamo.
Reclamo obbligatorio
Il reclamo obbligatorio disciplinato dall’articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 è volto alla deflazione del contenzioso tributario e interessa gli atti dell’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila euro notificati dal 2 aprile 2012. La mediazione non si applica alle controversie aventi a oggetto il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dalla tipologia di atto (ad esempio, atto di recupero, avviso di accertamento, cartella di pagamento), nonché i relativi interessi e sanzioni (circolare 9/E/2012). Con decorrenza dal 1° dicembre 2012, la disciplina del reclamo/mediazione si applica anche alle liti di valore non superiore a 20 mila euro, concernenti gli atti emessi dagli Uffici del Territorio (circolare 49/T/2012). Ciò per effetto delle disposizioni dell’articolo 23-quater L. 135/12: l’Agenzia del Territorio è stata infatti incorporata nell’Agenzia delle Entrate, la quale esercita tutte le funzioni e i compiti che fanno capo all'ente incorporato, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.
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Con riferimento agli atti emessi dagli Uffici del Territorio, la circolare 49/T/2012 precisa che sono soggette all’istituto in questione le controversie, fino a 20 mila euro di valore, relative a: •
avviso di accertamento del tributo;
•
avviso di liquidazione del tributo;
•
provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
•
ruolo;
•
rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
•
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
•
ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità.
Sono escluse dalla fase precontenziosa (obbligatoria) le controversie aventi a oggetto gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nel comma secondo, dell’articolo 2, del D.Lgs. 546/1992, in quanto di valore non determinabile.
L’istanza
Destinataria dell’istanza ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92 è la Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione (o che non ha emanato l'atto richiesto dal contribuente) che poi provvede con strutture diverse e autonome rispetto a quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili (gli uffici legali delle direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara, per i procedimenti che ricadono nella competenza di quest'ultimi). Per gli atti del Territorio, l’istanza va proposta all’Ufficio Provinciale Territorio che ha emanato l’atto (circ. 49/T del 2012). In ogni caso l'atto reclamabile dovrebbe indicare l'Ufficio competente a ricevere l'istanza e l'errore della parte, trattandosi di rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede, non dovrebbe pregiudicare la validità dell'istanza, che sarebbe trasmessa alla direzione competente a riceverla.
Termine per il reclamo: → invio entro 60 giorni dalla notifica dell’atto reclamabile, che diventano 150 giorni in caso di accertamento con adesione conclusosi negativamente;
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→ quando l’atto reclamabile è un diniego tacito di rimborso, l’istanza di reclamo dovrà essere notificata trascorsi 90 giorni dalla richiesta; → se il termine per proporre il ricorso scade in un giorno ricompreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il contribuente beneficerà della sospensione feriale operante per i termini processuali.
Notifica → ufficiale giudiziario; → consegna diretta; → plico A/r senza busta.
A cosa serve il reclamo → per l’annullamento totale o parziale dell’atto; → per la mediazione.
Nel corpo dell’atto di reclamo può essere inserita sia una proposta di mediazione mirante a una rideterminazione dell’ammontare della pretesa sia una richiesta di contraddittorio all'Ufficio competente. Il contraddittorio può essere instaurato anche su iniziativa dell’Ufficio e consente di sviluppare un confronto completo tra le parti partendo dalla pretesa, valutando le contestazioni e le eccezioni sollevate e considerando anche eventuali esiti e risultanze di precedenti tentativi di accordo.
Costituzione in giudizio
Decorsi 90 giorni dalla notifica dell’istanza di reclamo/mediazione: √
il reclamo produce gli effetti del ricorso, ossia diventa atto introduttivo della lite dinanzi alla competente CTP;
√
inizia a decorrere il termine di 30 giorni concesso al contribuente per la costituzione in giudizio ex art. 22 D.Lgs. n. 546/1992.
In virtù delle modifiche introdotte dalle L. 147/2013 (Stabilità 2014), se il diniego dell’Ufficio è comunicato prima che scada il tempo previsto per la chiusura del procedimento amministrativo (90 gg.), il calcolo dei 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio dovrà comunque partire dallo scadere del termine di novanta giorni previsto per la mediazione, tenendo conto della c.d. sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Nella disciplina anteriore alla novella, invece, in caso di rigetto espresso del reclamo ovvero di suo accoglimento parziale, il citato termine di 30 giorni iniziava a decorrere dalla data di comunicazione di detti atti.
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Attualmente quindi, per gli atti notificati dal 3 marzo 2014, se il contribuente interessato non si costituisce in giudizio nei trenta giorni successivi alla data in cui è comunicato il diniego espresso, ma deposita il ricorso in CTP solo dopo il 90° giorno dalla presentazione del reclamo, l’Ufficio non potrà più eccepire la tardività della costituzione in giudizio del contribuente.
Come opera il reclamo/mediazione dal 3 marzo 2014 → È condizione di improcedibilità del ricorso. → Dalla data di notifica del ricorso con allegata l'istanza di reclamo all'Agenzia delle Entrate devono decorrere 90 giorni prima della costituzione in giudizio, anche nel caso in cui l'Ufficio risponda prima di questo termine negativamente alle richieste del contribuente. → Nel caso di costituzione in giudizio senza l'avvio della procedura o prima del termine di 90 giorni, la CTP, se ravvisa la circostanza sollevata dall'Agenzia delle Entrate, concede un termine alle parti affinchè attivino il reclamo/mediazione. → Durante la fase di reclamo sono automaticamente sospesi gli obblighi di pagamento derivanti dall'atto impugnato. → Sui contributi previdenziali e assistenziali calcolati sull'imponibile oggetto di mediazione non sono dovuti interessi e sanzioni (in precedenza gli enti previdenziali emettevano appositi avvisi di addebito per tali somme). → È stata estesa la sospensione feriale dei termini processuali anche per l'istituto della mediazione. Nel vecchio regime i 90 giorni di durata massima erano di calendario, mentre ora si aggiungono i giorni correnti tra il 1° agosto e il 15 settembre.
Con la circolare n. 1/E del 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici “chiarimenti e istruzioni operative” in ordine alle modifiche apportate alla mediazione tributaria dalla Legge di Stabilità 2014. Il documento di prassi fornisce una puntuale esposizione delle novità normative.
Contenuto
Come detto, se la procedura di mediazione non va a buon fine (anche in caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo), l’istanza di reclamo produce gli effetti del ricorso. In pratica, il reclamo si trasforma in ricorso introduttivo della lite tributaria, sicché l’istanza ex art. 17-bis dovrà essere impostata seguendo tutte le procedure richieste dal processo tributario, in relazione, per esempio,
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all’assistenza tecnica, ai requisiti di proponibilità del ricorso in CTP, ai termini di proposizione del ricorso, nonché alla costituzione in giudizio (artt. 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92). Il professionista che predispone il reclamo farà bene a tenere in debita considerazione l’eventuale mutazione di genus (da reclamo a ricorso), provvedendo, sin da subito, a dispiegare nell’atto redatto nell’interesse del contribuente una completa linea difensiva. Infatti, in caso di esito negativo della mediazione, all’interessato non resterà altra via che costituirsi nei termini di legge, con un atto del tutto conforme a quello già notificato all’Ufficio sotto forma di reclamo. I motivi del ricorso giurisdizionale dovranno pertanto essere identici a quelli del reclamo e andranno proposti nei confronti sia delle Entrate sia della CTP competente, in quanto il reclamo consiste nella richiesta di annullamento totale/parziale dell'atto rivolta in prima istanza all'Ufficio e successivamente, se non accolta, al giudice tributario. Resta ferma la possibilità per il ricorrente di depositare, dopo la costituzione in giudizio, documenti e memorie integrative nelle forme e con i limiti previsti dalle norme sul contenzioso tributario (articoli 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/92). In particolare l'integrazione dei motivi è ammessa quando resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti a opera delle altre parti o per ordine della Commissione tributaria.
Con apposita istanza separata o con dichiarazione contenuta nel reclamo/ricorso può essere richiesta la pubblica udienza. In caso contrario la causa sarà discussa in camera di consiglio. L’istanza di discussione in pubblica udienza è facoltativa e ha rilievo solo nella fase giudiziale, e quindi nel caso in cui il reclamo non venga accolto. Se la pubblica udienza è chiesta con istanza separata, tale atto dovrà essere preventivamente notificato all'Agenzia delle Entrate, al fine di dare a quest'ultima la possibilità di presenziare all'udienza e discutere la causa; dovrà a tal proposito essere depositata in CTP, congiuntamente a detta istanza, la copia dell'attestazione della notifica della stessa all'Ufficio. In tal caso il termine per la presentazione dell'istanza è di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata. La scelta dell’udienza pubblica è consigliabile perché in tale sede si ha modo di esporre le proprie ragioni in maniera chiara. Inoltre è possibile rispondere agli eventuali chiarimenti richiesti dai giudici, il che potrebbe essere decisivo per il buon esito della controversia.
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Contenuto del reclamo (quello del ricorso tributario) Deve contenere le indicazioni: → della Commissione tributaria cui è (o meglio, sarà) diretto; → del ricorrente e del suo legale rappresentante; → della relativa residenza o sede legale; → del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato; → del codice fiscale; → della Direzione provinciale/DRE nei cui confronti è proposto; → dell'atto impugnato; → dell'oggetto della domanda; → dei motivi di ricorso; → del valore della causa, necessario per delineare se l'atto rientra nella procedura di reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9/E, § 2.4); → del difensore, ivi inclusa la sottoscrizione (art. 18 co. 2 del D.Lgs. 546/92). Occorre altresì l'indicazione: → del codice fiscale del difensore; → della casella PEC del difensore; → del numero di fax del difensore. Nel reclamo va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento quali, ad esempio, l'accoglimento dell'istanza o il diniego. In assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente. Esito negativo dell’istanza → DEPOSITO del reclamo/ricorso in CTP; → istruzione della causa; → discussione; → NO conciliazione giudiziale.
Costituzione in giudizio I 30 giorni per il deposito del reclamo in CTP decorrono per gli atti notificati dal 3 marzo 2014 → scaduti 90 giorni dalla notifica dell’istanza; per gli atti notificati fino al 1° marzo 2014 (il 2 marzo era domenica): → in caso di inerzia dell’Ufficio, dallo spirare del 90° giorno dalla notifica del reclamo; → in caso di rigetto espresso, dalla data del diniego;
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→ in caso di accoglimento parziale del reclamo, dalla data di annullamento parziale.
Obbligo difesa tecnica → Il reclamo per le liti superiori a 2.528,82 euro (e fino a ventimila euro), dovrà essere sottoscritto da un professionista abilitato alla difesa, al quale sarà conferita apposita procura alle liti. → Nella procura rilasciata è opportuno specificare il potere per il difensore di pervenire a una mediazione in quanto, in mancanza, tale facoltà potrebbe essere preclusa.
Iscrizione a ruolo
Poiché in assenza di un accordo l'atto di reclamo produce gli effetti del ricorso e, dunque, il medesimo atto notificato all'Agenzia delle Entrate dovrà essere depositato in commissione tributaria, al momento dell’iscrizione a ruolo, la copia del ricorso dovrà contenere la certificazione di conformità all'originale fatta dal difensore costituito. Ai fini di una corretta costituzione in giudizio dovranno essere depositati nella segreteria della commissione tutti i documenti citati nel ricorso, anche se già depositati nella procedura di mediazione. Dovrà essere allegata al ricorso anche la prova dell'avvenuto deposito dell'istanza di reclamo, per consentire al giudice di verificare lo svolgimento della procedura di mediazione e soprattutto la tempestività della costituzione in giudizio. Dopo il deposito presso la segreteria della CTP e il conseguente pagamento del contributo unificato, il processo seguirà il suo corso, con fissazione della trattazione e discussione della causa.
Fac simile del ricorso mcon istanza di reclamo
Reclamo e mediazione COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI … RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal Sig.[.....] (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P.Iva), nato a […] il […], CF […], rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto dal dott./avv. [….], commercialista in/del Foro di [….]., CF […], PEC […], presso il cui studio in […] ha eletto domicilio
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contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di [.....], con sede in [.....], in persona del Direttore pro tempore, in relazione a [.....] n.[.....] notificato in data [.....], emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di [.....] per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati FATTO [.....] [.....] MOTIVI [.....] [.....] Per tutti questi motivi, CHIEDE a codesta Commissione tributaria provinciale, di voler [.....] Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al DPR n. 115/02, è di euro[.....] Procura speciale Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, [.....], con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso [.....] È autentica Luogo e data [.....] Firma [.....] ****
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ISTANZA ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 Il contribuente, Sig. [.....], come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati CHIEDE che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di [.....], in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate. Valore ai fini dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: [.....] euro.
Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti MOTIVI 1) [.....] 2) [.....] Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata: Imposta: euro [.....]; Interessi: euro [.....]; Sanzioni: euro [.....]; Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti: - via [.....], città [.....], - PEC:[.....], - telefono[.....] - fax [.....], - posta elettronica ordinaria: [.....]
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Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso: 1)[.....] 2) [.....] 3)[.....] Luogo e data [.....] Firma [.....]
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