AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE E PATRIMONIO Servizio Patrimonio P.zza Matteotti n. 3 - 24121 Bergamo Tel. 035.399412 / fax 035.399050 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEI GABINETTI PUBBLICI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DELLA STAZIONE AUTOLINEE IN PIAZZA MARCONI A BERGAMO. ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di gestione e custodia dei gabinetti pubblici all’interno del complesso della Stazione Autolinee, in piazza Marconi a Bergamo. ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio dell’appalto è di € 25.000,00 IVA esclusa. ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali adibiti a gabinetti pubblici, prevista il 25/10/2013, per la durata di 365 giorni. L’appalto potrà essere espressamente rinnovato dall’amministrazione comunale alle medesime condizioni, di 365 giorni in 365 giorni fino ad un massimo di 730 giorni salvo disdetta da parte dell’operatore economico aggiudicatario, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 90 giorni dalla scadenza del contratto. Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo e l’esecuzione del quinto d’obbligo risulta essere di € 90.000,00 IVA esclusa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del servizio per un periodo di 90 giorni,e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione. Si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/6.7.2012 convertito nella legge n. 135/ 7.8.2012 ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di gestione comporta la pulizia dei gabinetti pubblici e la loro custodia giornaliera per 365 giorni all'anno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi. L'orario di apertura, di seguito riportato, è il medesimo seguito dai pubblici esercizi all’interno del Complesso Autolinee, in quanto gli stessi con l’inizio dell’attività hanno dichiarato al Comune di Bergamo di avere a disposizione della clientela i gabinetti pubblici della struttura. dal lunedì al venerdì: sabato: domenica:
dalle ore 05.45 alle ore 19.30 dalle ore 06.45 alle ore 19.30 dalle ore 08.00 alle ore 19.30
Eventuali variazioni nell'orario, come sopra determinato, verranno concordate e stabilite con separato provvedimento. La tariffa per l'accesso al servizio da parte del pubblico resta così determinata: € 0,25 per l'accesso ai gabinetti. Rimane a carico del concessionario ogni qualsiasi onere di legge relativo alla riscossione delle tariffe. I proventi della gestione saranno di spettanza del concessionario.
I locali adibiti a gabinetti pubblici, che verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, occupano una superficie convenzionale di circa mq. 40 e sono evidenziati nella planimetria allegata al presente Capitolato. Sarà inoltre a disposizione un piccolo locale per ospitare armadietti in cui sarà custodito il materiale per le pulizie, che dovrà essere fornito direttamente dal concessionario a proprie spese. ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia dei locali dati in gestione; dovranno essere assolutamente evitate perdite e dispersioni di acqua. Il concessionario è inoltre tenuto ad esercitare la gestione in modo continuativo, evitando qualsiasi interruzione del servizio, individuando nominativamente le persone che si occuperanno del servizio e comunicandone i nominativi all’Amministrazione comunale. Il concessionario avrà cura di destinare all’immobile, per motivi di pertinenza ed efficienza, sempre le stesse persone in modo che possano essere conosciute ed a loro volta conoscere gli abituali frequentatori del complesso della Stazione Autolinee. La continuità del servizio dovrà essere garantita anche in caso di improvvisa ed imprevedibile assenza del personale, per malattia o altra causa, provvedendo alla loro sostituzione immediata e comunicando all’Amministrazione i nominativi dei sostituti. Inoltre il concessionario dovrà garantire che il personale impegnato nell’espletamento del servizio avrà in ogni momento il gradimento dell’Amministrazione Comunale, e che manterrà sempre un contegno civile, educato e consono al servizio pubblico da espletare; dovranno essere rispettati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori vigenti nei luoghi nei quali verrà effettuato il servizio stesso. Il Comune potrà, a sua discrezione, garantire l'opportuna vigilanza in ordine alla regolarità e correttezza della gestione dei gabinetti pubblici, all'igiene degli stessi e al comportamento tenuto dei confronti del pubblico. Il concessionario dovrà rispondere di eventuali danni diretti ed indiretti che dovessero derivare sia agli incaricati che ai destinatari del servizio, stipulando a tal fine idonea copertura assicurativa, come previsto al successivo art. 9. In caso di interruzione del servizio, dovuto a qualsiasi causa, si applicano le penalità previste al successivo art. 8. ART. 6 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010, vale a dire mediante ribasso percentuale sul prezzo a corpo posto a base di gara. Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni. Si procederà all’espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta. In caso di gara deserta o di deposito di offerte inaccettabili sotto il profilo degli offerenti e delle offerte si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57, comma 2) lettera a), del Dlgs 163/2006. ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nel relativo bando di gara. La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, dettagliata nel relativo bando, dovrà comprendere le dichiarazioni previste all’art.38 del D.lgs 163/2006. ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo. E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in alcuna forma di collegamento o controllo. ART. 9 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. L’Amministrazione comunale appaltante valuterà la congruità delle offerte che superano la media determinata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010.
L’esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso è finalizzata esclusivamente alla determinazione della soglia di anomalia e non comporta la loro automatica esclusione dalla gara. L’Amministrazione comunale appaltante procederà, avvalendosi, se del caso, di apposita Commissione tecnica, alla verifica della prima migliore offerta , se la stessa appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 163/2006 e dell’ art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 con il procedimento previsto al successivo art. 88 del D.Lgs 163/2006. ART. 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione e custodia dei gabinetti pubblici sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili posticipate, in base all'importo definito in sede di aggiudicazione e in sede contrattuale. L'amministrazione comunale si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 gg. dal ricevimento della fattura. Le fatture devono essere intestate a “Comune di Bergamo – Direzione Servizi a Rete e Patrimonio – Servizio Patrimonio ” – piazza Matteotti n. 3 – 24100 Bergamo. ART. 11 - CORRISPETTIVI Il corrispettivo (comprensivo di IVA), spettante all’operatore economico appaltatore, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio. ART. 12 – REVISIONE PREZZI A partire dal secondo anno il prezzo potrà essere adeguato in base agli indici ISTAT (art. 115 d.lgs. 163/2006) ART. 13 – VARIAZIONI DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO L’importo dell’appalto può essere ridotto o aumentato del 20% da parte dell’Amministrazione, ferme restando le condizioni di appalto, senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Incrementi o riduzioni di entità superiore al 20% potranno essere concordate tra le parti, alle medesime condizioni contrattuali. ART. 14 – CAUZIONI Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio. Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese. La cauzione definitiva, è da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006. ART. 15 - ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare la data di inizio del servizio (previo avviso alle ditte partecipanti) senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. L’aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente appaltante, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto. ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento. ART. 17 - SPESE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E A CARICO DEL COMUNE Il prestatore di servizi aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).
Sono a carico del Comune di Bergamo gli oneri per il riscaldamento, per i consumi di acqua ed energia elettrica dei locali adibiti a gabinetti pubblici. ART. 18 – PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni. La ditta risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. ART. 19 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, l’impresa appaltatrice è tenuta altresì, ENTRO 30 GIORNI DALL’INIZIO DEL SERVIZIO, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli eventuali utenti presenti durante il servizio (art.28, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008). A tal fine la ditta deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall’inizio dell’attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e la ditta. In attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del D.Lgs. N.81 del 09/04/2008, il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice, nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività della Ditta appaltatrice. Sono a totale carico della ditta appaltatrice gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali. ART. 20 - PENALITA' Per ogni giorno di mancato servizio viene calcolata una penalità pari ad € 60, che verrà irrogata con riferimento al mese in cui viene adottata la penalità. In caso di abbandono della gestione per un periodo superiore a 30 giorni, il concessionario decadrà automaticamente da servizio. ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi: - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; - nel caso di cessione di contratto; - in caso di abbandono dell'appalto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare il servizio ad altri prestatori di servizi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’appaltatore dei servizi, per il fatto che ha determinato la risoluzione. ART. 22 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE L’aggiudicatario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare
funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo e ad ogni altra disposizione di legge vigente. L’aggiudicatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. Dell'operato del personale, l’aggiudicatario è direttamente responsabile. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l’aggiudicatario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. ART. 23 - CONTROLLI E RILIEVI La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà all'Amministrazione per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L'Amministrazione potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato. A tale fine l’appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. L’appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio. ART. 24 - CONTROVERSIE Foro competente a conoscere qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà quello di Bergamo. ART. 25 - ALTRE NORME E' vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte dell'appalto, salva preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. L'aggiudicazione dell'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge in materia e di regolamento vigenti in materia, ed in particolare, la legge sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e di procedura civile, nonché nel regolamento dei contratti del Comune di Bergamo. ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE Il concessionario dovrà rispondere di eventuali incendi e di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti per fatto o per colpa propria o di terzi all’interno dei locali assegnati: pertanto assume l’obbligo di stipulare idonea polizza di assicurazione. Inoltre il concessionario assume l’obbligo di provvedere con massimali adeguati all’assicurazione di Responsabilità Civile per danni derivanti dall’attività esercitata nei locali in oggetto, nei confronti dei terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per l’uso del bene e dei relativi impianti da parte di terzi. La polizza di assicurazione dovrà essere esibita al Comune prima della stipulazione dell’atto definitivo. ART. 27 - RESPONSABILITÀ PER DANNI L’operatore economico aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’appaltatore stesso, o a cose, causate nell’esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La responsabilità è da intendersi senza riserve nè eccezioni, interamente a carico dell’appaltatore. ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara saranno trattati dal Comune di Bergamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bergamo. ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento è la d.ssa Giulia Ghislandi