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F.A.Q. (RISPOSTE A QUESITI FORNITI DALLA SEDE CENTRALE DELL’INPS) Le domande più frequenti al 15.02.2010 ACQUISTO E RISCOSSIONE VOUCHER: 1.
I voucher si possono acquistare in blocchetti o separatamente? E’ possibile acquistare i voucher separatamente oppure in carnet da 25 voucher ciascuno, presso le sedi INPS.
2.
I voucher ‘cartacei’ possono essere riscossi anche da un delegato? No. Il voucher cartaceo può essere riscosso unicamente dall’intestatario, presso tutti gli Uffici postali.
3.
Cosa succede quando il committente/datore di lavoro utilizza i voucher telematici ed il prestatore/lavoratore, dopo aver ricevuto INPSCard, non provvede ad attivarla? Se il prestatore non ha attivato INPSCard, riceverà da Poste, presso il suo domicilio, una lettera con la comunicazione della disponibilità del bonifico a suo favore. Una volta ricevuta la lettera, potrà recarsi all'Ufficio postale per la riscossione.
4.
A chi bisogna rivolgersi in caso di smarrimento della INPSCard? In caso di smarrimento della INPSCard, il prestatore dovrà recarsi presso l’Ufficio Postale, che fornirà le indicazioni necessarie.
5.
Cosa succede se il prestatore perde la lettera con cui Poste comunica la disponibilità del bonifico a suo favore? Come può, in tal caso, riscuotere il/i voucher? Se il prestatore perde la lettera di bonifico domiciliato inviatagli da Poste, dovrà recarsi presso la Sede INPS di riferimento, che rilascerà all’interessato una lettera ‘sostitutiva’ in cui conferma il suo diritto a ricevere l’importo previsto. Il prestatore potrà, quindi, presentarsi presso l’Ufficio Postale per la riscossione, consegnando la lettera ‘sostitutiva’ dell’INPS e copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale.
6.
Nel caso di prestatori di lavoro occasionale accessorio minorenni, come avviene la riscossione dei voucher?
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I prestatori minorenni, in quanto tali, non possono ricevere INPSCard. Riceveranno, invece, una lettera da parte di Poste per la riscossione dei “buoni lavoro” tramite bonifico domiciliato. 7.
Un voucher/buono erroneamente compilato può essere rimborsato? Possono essere rimborsati solo i buoni non utilizzati e restituiti presso la Sede INPS 'in bianco'. Attenzione: i buoni acquistati tramite procedura telematica non possono essere rimborsati in nessun caso.
8.
Il committente che acquista i buoni cartacei presso lo sportello INPS deve essere anche registrato nella procedura telematica come “datore di lavoro”’? No. E' importante, però, che l’operatore di sede registri i dati del committente/datore di lavoro acquirente e del bollettino di c/c postale utilizzando l’apposita procedura informatica ‘Registrazioni datori di lavoro/lavoratori’, reperibile sul sito Intranet (Intranet/processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio/procedure).
9.
Il committente, al momento della consegna del buono al prestatore, deve trattenerne una copia? Il committente dovrà conservare la ‘matrice’ del buono cartaceo - in cui è indicato il periodo della prestazione ed i codici fiscali del prestatore e del committente - firmata dal prestatore.
10.
Quali dati vanno inseriti nel campo “matricola INPS” se si utilizza il modello F24 per l’’acquisizione dei voucher tramite procedura telematica? In caso di committente persona giuridica, nel campo “matricola INPS” del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate - o il cap dell’azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. Le istruzioni di compilazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modulistica – modelli di versamento (f24 f23) – modello F24 Tabelle codici tributo : Modello di versamento F24: i codici da utilizzare – tabella codici altri enti previdenziali e assicurativi – INPS : tabella causali contributo/ tabella formati matricola e codici.
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11.
E’ possibile acquistare i voucher presso la Sede INPS nella cui provincia si effettueranno le prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche se il committente risiede in una provincia diversa? Si. Come regola generale è preferibile, per motivi gestionali e statistici, l'acquisto dei voucher presso la Sede nel cui territorio si effettuerà la prestazione di lavoro occasionale accessorio.
11bis
Una associazione di categoria si presenta ai nostri sportelli con un bollettino postale pagato e intestato all'azienda Tizio e delega per ritirare i voucher in nome e per conto di Tizio. Domanda: in procedura nel riquadro "Gestione voucher cartacei", debbo scegliere l'opzione "datore di lavoro " e indicare il cod.fisc. di Tizio oppure scegliere l'opzione "delegato" e mettere il cod.fisc. della associazione di categoria Se l'Associazione di categoria presenta un bollettino intestato ad un committente delegante, nell'opzione “datore di lavoro” va indicato il c.f. del committente (Tizio). Invece, se l'Associazione procede a suo nome ad un acquisto 'cumulativo' di voucher che poi distribuirà a vari committenti, va inserito nell'opzione 'delegato' il c.f. dell'Associazione, la quale comunicherà successivamente i c.f. dei singoli committenti tramite il file excel appositamente predisposto (presente in Intranet/Processi/Soggetto contribuente Lavoro Occasionale accessorio/ Utilità).
ACCESSO AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: 12.
Può svolgere lavoro occasionale accessorio solo il pensionato che percepisce una pensione di vecchiaia o di anzianità? No. La definizione di ‘pensionato’ deve intendersi in modo estensivo. Pertanto, possono beneficiare del lavoro accessorio anche coloro che percepiscono una delle seguenti prestazioni: pensione di reversibilità – purché non si svolga altra attività lavorativa autonoma o dipendente assegno sociale (ex pensione sociale), assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili.
13.
Un pensionato che ancora lavora come coltivatore diretto, può svolgere lavoro accessorio?
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Sì. Nel caso in cui il pensionato continui ad essere iscritto come coltivatore diretto e ad esercitare la relativa attività, può essere iscritto nell’elenco dei lavoratori per attività di lavoro occasionale accessorio. 14.
I percettori di disoccupazione con requisiti ridotti possono accedere al lavoro occasionale di tipo accessorio? Sì. Possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti – come gli insegnanti precari – o di disoccupazione speciale per l’agricoltura, riferendosi tali prestazioni al numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente.
15.
Un coltivatore diretto può ricorrere al “lavoro occasionale accessorio” per le prestazioni rese da propri parenti, nel periodo di raccolta dei prodotti? No. La Legge n. 80 del 2005, ha esteso la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio anche alle imprese familiari, ma limitatamente ai settori del commercio, del turismo e dei servizi. Pertanto, un’impresa familiare di tipo agricolo non può ricorrere al lavoro occasionale accessorio per le prestazioni rese da parenti o affini entro il terzo grado, anche se studenti o pensionati.
16.
Possono svolgere lavoro accessorio anche gli studenti iscritti a corsi professionali, corsi organizzati a livello locale - in ambito pubblico o convenzionato - e ai corsi di primo inserimento per i lavoratori stranieri regolarmente presenti in Italia? Sì. La definizione di 'studente' deve intendersi in modo estensivo. In ogni caso l’interessato deve autocertificare l'iscrizione al corso frequentato.
17.
Il limite dei 25 anni di età anagrafica previsto per gli studenti consente l’accesso al lavoro occasionale accessorio a chi ha già compiuto il 25° anno? Sì. Sono esclusi gli studenti ‘a partire dal compimento del 26° anno in poi’.
18.
Qual è la modalità per l’impiego di minori? La normativa vigente sul lavoro minorile richiede il certificato medico di idoneità al lavoro per i minori tra i 16 e i 18 anni. Inoltre, l’iscrizione dei lavoratori minorenni può essere effettuata solo presso le Sedi INPS, presentando, tra l’altro, la dichiarazione di disponibilità controfirmata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
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19.
Un cittadino extracomunitario, regolarmente presente in Italia, può svolgere lavoro occasionale accessorio? Sì. Un cittadino extracomunitario ha accesso al lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici, per motivi di protezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un ‘permesso di soggiorno per attesa occupazione’.
20.
E’ previsto un limite massimo di ore di lavoro per lo studente extracomunitario che svolge attività di lavoro occasionale accessorio? Sì. Sono previste per il cittadino extracomunitario, titolare del ‘permesso di soggiorno per studio e formazione’, non più di 20 ore settimanali di lavoro, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali. Per prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro – come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2009.
21.
Un imprenditore titolare di un’impresa di servizi di pulizia può accedere al lavoro occasionale accessorio, per attività di lavoro domestico? No. Nel settore domestico il lavoro occasionale di tipo accessorio è riservato alla collaborazione attivata dai privati per le esigenze familiari.
22.
Un dipendente pubblico può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio? Si, purché in possesso della preventiva autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza (ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001). Attenzione: Non devono effettuare richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO: 23.
Si ha diritto ad un buono lavoro per ogni ora di lavoro effettuata?
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Il valore del buono lavoro rappresenta il compenso per una certa quantità di lavoro che, rapportata alla retribuzione media nazionale in agricoltura (ISTAT), equivale a circa un’ora di lavoro. Trattandosi del riferimento ad una ‘media nazionale’, nelle diverse regioni e province possono determinarsi valori diversi, maggiori o minori. In tutti i settori, comunque, il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva da un accordo tra le parti. Pertanto, il committente e il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario, giornaliero o a forfait per l’intera prestazione. 24.
Come viene accertata la dimensione delle aziende agricole, che – in base alle Legge n. 133 del 6 agosto 2008 – possono usufruire del lavoro occasionale accessorio solo se hanno un volume d’affari annuo che non supera i 7.000 euro? La dimensione delle aziende agricole viene accertata tramite autocertificazione relativa al fatturato dell’anno precedente.
ALTRO: 25.
In che modo l’INPS verifica se c’è stato l’effettivo pagamento, da parte del committente, per le prestazioni effettuate? La verifica avviene in base al confronto tra il numero dei buoni acquistati dal committente per ciascun prestatore e il numero dei buoni dichiarati come compenso, sempre per ciascun prestatore, nella fase di rendicontazione.
26.
La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio deve essere dichiarata? Inoltre, è cumulabile con la pensione? La retribuzione percepita in seguito allo svolgimento di lavoro accessorio non produce reddito ai fini fiscali. Pertanto, non deve essere dichiarata ed è cumulabile con un’eventuale pensione.
27.
Abbiamo avuto richieste da parte di associazioni promozione sociale e sportive che vorrebbero assumere con i voucher persone addette ai centri estivi per bambini che si terranno nei mesi di luglio e agosto.
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Vorrei sapere se questo tipo di attività rientra nel lavoro occasionale e se può essere svolto solamente da studenti inferiori ai 25 anni? L'art. 70, comma 1,lettera d, si riferisce a 'manifestazioni sportive, fieristiche,culturali o caritatevoli.....', che sono per loro natura episodiche e temporanee; l'attività dei centri estivi, sia pur relativa allo svolgimento di attività sportive, assume invece un carattere di continuità. Pertanto, possono essere impiegati con il lavoro occasionale accessorio ai sensi della L.33/2009 (art. 7 ter, comma 12) di modifica dell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 - le tipologie di prestatori 'trasversali' ai diversi settori lavorativi o produttivi, come appunto i giovani studenti inferiori a 25 anni nei periodi di vacanza e il sabato/domenica e i pensionati. 28.
Un affitta camere società snc ci chiede se può utilizzare voucher per "assunzione" di un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno per il periodo estivo. La persona in questione ha più di 25 anni e non è studente, nè pensionato. L'attività in questione, essendo specifica dell'impresa 'turistica' di affittacamere, può essere svolta soltanto da giovani nei periodi di vacanza o - a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 33/2009, art. 7 ter, comma 12 - da pensionati o da soggetti percettori di misure di sostegno al reddito. Il soggetto in questione - a prescindere dall'essere extracomunitario non rientrando in queste categorie di prestatori non può, quindi, essere impiegato con il sistema del lavoro occasionale di tipo accessorio.
29.
Uno stabilimento balneare, definito dal richiedente "società". Chiede se può utilizzare i voucher per assumere un pensionato per i lavori attinenti l'attività, appunto, balneare. Nel caso in questione, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto, trattandosi di attività specifiche dell'azienda/società balneare, soltanto da giovani studenti nei periodi di vacanza (vedi circ. n. 104/2008) o - a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 33/2009, art. 7 ter, comma 12 - da pensionati o da soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.
30.
Studente che nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto dovrebbe operare in un campo da tennis presidiandolo e incassando l'affitto del campo nel dopo partita (le prenotazioni vengono gestite dal titolare).
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Di solito c'è anche l'incombenza, nei campi da tennis, di bagnare la terra a fine ora. L'attività sportiva è riconducibile all'istituto previdenziale ENPALS. Pertanto, in questo "caso" si può, comunque, attivare il lavoro accessorio con contribuzione INPS? Lo studente può, in quanto prestatore impiegabile in tutti i settori, essere utilizzato durante i periodi di vacanza per le attività di supporto nel circolo tennis. Il riferimento all'attività sportiva e all'iscrizione all'ENPALS non rileva, poiché la modalità di prestazione rientra tra le possibilità di impiego previste dalla norma specifica sul lavoro occasionale accessorio. 31.
Una ditta individuale, commercio ambulante. Il marito della titolare è in cassa integrazione. Può dare una mano alla moglie nel periodo estivo ed essere regolarizzato con i voucher? Prevale il fatto che il marito ha un’altra occupazione o il rapporto di parentela? In mancanza della circolare applicativa sulle innovazioni normative dell'art. 7 ter, comma 12, della L.33/2009, in via di predisposizione, il ricorso ai cassaintegrati - previsto in via sperimentale dal nuovo comma 1bis dell'art. 70 del d.lgs. n. 276 - è da rinviare in quanto è necessario definire le modalità applicative per questa specifica categoria di prestatori. Nel caso specifico sarebbe poi da valutare se si tratta di un'impresa familiare operante nel commercio, in questo caso se il marito non fa parte del nucleo costitutivo dell'impresa familiare - come sembra, considerato che è in cassa integrazione - può essere impiegato dal coniuge committente. E' in via di pubblicazione la circolare relativa.
32.
Lavoro accessorio quesito: restano aperti numerosi punti interrogativi. La norma pone tre limiti 1) requisiti soggetti 2) requisiti oggettivi 3) importo Verificato il punto 1 ) e 2) sembrerebbe sufficiente rientrare nei limiti di importo ( chiariti anche con la circolare 104 del 01/12/2008) per poter applicare il lavoro accessorio. Nella concreta operatività si pongono diverse valutazioni problematiche, faccio degli esempi:
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1) un'impresa di pulizie può avere due "lavoratori occasionali" di tipo accessorio per lavori di pulizia di edifici erogando 4.000,00 Euro ciascuno? 2) Può sostituire un dipendente in ferie per una settimana con uno accessorio? 3) Ci sono ulteriori verifiche da fare rispetto a punti 1) 2) 3) legati alla "occasionalità" dei lavori (vedi circolare sul lavoro domestico). Ritengo che non vi siano verifiche da fare sulla "occasionalità" tipologia di lavori verificato il rispetto dei punti 1) e 2), ma allo stesso tempo ritengo che per evitare fenomeni elusivi ("trasformazione" di dipendenti in "occasionali") "l'importo di 5.000,00 debba essere inteso riferito al committente che non può complessivamente pagare cifre superiori a 5000,00 Euro (sommando tutti i compensi erogati ai lavoratori occasionali" di tipo accessorio). Questo verrebbe confermato anche dal punto 2-bis. Che per le imprese familiari introduce chiaramente uno specifico limite (da ritenersi agevolato): Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Risposta ai suddetti quesiti: 1) un'impresa di pulizie per ora non può utilizzare il lavoro occasionale per la pulizia di edifici, in quanto l'applicazione dei voucher per le attività b), d) e h) dell'art. 70, comma 1 del D. lgs. 276/2003 riguarda solo i settori del commercio, turismo e servizi; 2) poiché la norma non fa riferimento alle ragioni che richiedono il ricorso al lavoro occasionale accessorio, è possibile includervi anche la sostituzione occasionale e temporanea di personale fisso, con diritto alla conservazione del posto; 3) per quanto la norma non ponga indicazioni temporali, è necessario valutare sempre con attenzione l'occasionalità e saltuarietà della prestazione per evitare l'uso improprio di questo istituto. Per quanto riguarda l'interpretazione 'restrittiva' rispetto al limite economico (5000 € per committente come limite di utilizzo complessivo anche per più prestatori) non ci sembra suffragata dalla norma che, al comma 2 dell'art. 70, indica che le attività 'anche se svolte a favore di più beneficiari, .....non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5000 € nel corso di un anno solare'. 33125 Trieste via C. Battisti, 10 tel 040 3782 111 fax 040 3782 525 cf 80078750587, pi 02121151001
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33.
Messa a dimora di un pioppeto è da considerare lavoro agricolo stagionale? Confermo che la 'messa a dimora di un pioppeto' può essere considerata attività agricola stagionale. Non essendo, infatti, esaustivo l'elenco del DPR n. 1525/63 - ‘Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art.1, comma secondo, lettera A), della Legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato'per la parte che concerne il settore agricolo - si è ritenuto opportuno valutare con flessibilità il carattere stagionale di altre attività agricole, così come indicato nella sezione dedicata in intranet.
34.
Una ditta privata titolare per il trasporto di ammalati mediante autoambulanza può occasionalmente avvalersi di prestazioni accessorie mediante voucher? La 'guida dell'ambulanza alle dipendenze di una ditta privata', preciso che - nel caso in cui l'azienda sia inquadrata nel settore dei servizi l'accesso al sistema dei buoni lavoro è consentito - trattandosi di un'attività specifica del settore - solo a studenti, limitatamente ai periodi di vacanza (rif. circolare Inps n. 104/2008).
35.
Una azienda agricola chiede di poter utilizzare i voucher per l’incassettamento dei polli in quanto si tratterebbe di attività stagionale. La risposta sulla possibilità di impiego dei voucher nel caso in questione 'incassettamento' dei polli - in quanto attività agricola stagionale è positiva. La tipologia di prestatore dipenderà ovviamente, come precisato nella circolare n. 94/2008, dalla dimensione aziendale.
36.
Quesito dell’Agenzia regionale del lavoro del F.V.G.. Le chiedo se mi aiuta a capire quale è la situazione rispetto all’applicazione del lavoro accessorio nell’ambito del lavoro domestico. La circolare 44/09 dell’INPS sembra escludere che possa essere utilizzato il voucher per le sostituzioni per esempio a causa di ferie della propria “badante” in quanto questa attività, pur rimanendo sotto i 5.000 euro, è “riconducibile ad un rapporto di lavoro già disciplinato per legge e ha una regolamentazione
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contrattuale afferente a un preciso ambito lavorativo” (cito la circolare). Poiché, si avvicina l’estate ed il problema si presenterà a breve, vorremmo capire gli ambiti di applicazione di questa tipologia lavorativa in maniera certa al fine di evitare di mettere in moto soluzioni che poi non possano essere utilizzate. In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta si precisa preliminarmente che il riferimento della circolare n. 44 /2009 a rapporti di lavoro già disciplinati per legge attiene ai rapporti di lavoro domestici o di assistenza alla persona 'principali', strutturati e continuativi e ha la finalità di evitare che vengano 'trasformati' in prestazioni occasionali. La sostituzione in caso di ferie o di assenza temporanea della badante è, invece, una tipica situazione occasionale, saltuaria, non abituale, che può essere gestita con il ricorso ai buoni lavoro, poiché altrimenti con molta probabilità verrebbe resa 'in nero'. 37.
Un azienda che effettua lavorazioni meccanico agricole in conto terzi, inquadrata con numero matricola come prestazione di servizi, può assumere per il periodo della mietitrebbiatura es. dal 20/6 al 15/7 per 10/15 gg. un soggetto (universitario/pensionato/disoccupato) come operaio specializzato alla guida della mietitrebbia utilizzando i voucher e in caso l'azienda deve richiederli secondo il suo inquadramento (servizi)oppure agricoltura? Il Ministero del Lavoro, in occasione della campagna informativa sul lavoro occasionale iniziata il 28 giugno scorso, ha chiarito che il ricorso ai 'buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare o retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.' Quindi nel caso prospettato di lavoro agricolo per conto terzi il ricorso al lavoro occasionale accessorio non è consentito.
38.
Pervengono numerose richieste sulla possibilità di utilizzo dei voucher per attività stagionale di pulizie e manutenzione di stabili(villette,bungalow) Si chiede di precisare: 1)cosa si intenda per pulizia e manutenzione di edifici 2)cosa si intenda per occasionale (una volta alla settimana per pochi mesi , ad esempio estivi?)
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3)quali categorie di lavoratori rientrano in tale fattispecie, in quanto nell'inserire i dati dei voucher consegnati è apparsa la seguente scritta: Tipo Impresa: Impresa NON Familiare tutti i settori produttivi L'utilizzo dei voucher per attività stagionale (periodo turistico) di pulizie e manutenzione di stabili (villette, bungalow), può considerarsi relativo al tipo di attività "lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti" (comma 1, lettera b dell'art. 70 D.lgs. 276/03 e success. modifiche). La prestazione deve, in ogni caso, essere occasionale di tipo accessorio; può, pertanto, essere considerato tale il periodo indicato di una volta alla settimana per pochi mesi, ad esempio estivi. Relativamente ai prestatori che possono svolgere le sopraindicate attività, si conferma che, trattandosi di una attività 'tipizzata',sono comprese tutte le categorie. 39.
Un privato che possiede un piccolo appezzamento incolto può "assumere" con voucher per circa 20 giorni un extracomunitario con permesso di soggiorno, no studente, no età inferiore 25 anni, per lavori di pulizia e manutenzione terreno ,con messa in opera di recinzioni e costruzione muretti a secco nelle fasce ? abbiamo dubbi se tali lavori possano rientrare nella definizione di " giardinaggio" e nella definizione di "attività agricole a carattere stagionale" (non essendo legate alla raccolta di prodotti). In merito al caso segnalato, si ritiene che l'attività in questione (sistemazione di un terreno incolto) non possa rientrare nè nel lavoro agricolo stagionale, nè nell'attività di giardinaggio, ma potrebbe essere inquadrata nell'attività agricola tout court svolta a favore di un produttore agricolo con un fatturato non superiore ai 7mila € l'anno. Per questa attività è possibile impiegare qualunque tipologia di prestatori.
40.
Nell’ambito della sua attività di segretariato sociale ed in presenza di una domanda scritta dell’utente, un assistente sociale può, dalla sua postazione informatica, iscrivere “via internet” l’utente agli elenchi dei prestatori di lavoro occasionale accessorio gestiti dall’INPS? Un tanto perché molte delle persone che noi assistiamo e che hanno bisogno di lavorare non possiedono un p.c., non sono in grado di utilizzarlo presso un “punto internet” e non hanno il
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denaro per raggiungere di persona la sede dell’INPS ad Udine (unica per ora abilitata; viaggio lunghissimo e costosissimo per un tarvisiano, ad esempio). Non rischiamo di essere individuati come intermediatori di manodopera? o di commettere qualche altro reato? In merito alle richieste di chiarimento della ASL trasmesse, si precisa che: nulla osta che l'assistente sociale svolga - tra l'altro in presenza di una richiesta scritta - l'attività di registrazione per conto degli utenti, che presentano difficoltà per l'accesso ad una postazione informatica o per il raggiungimento della sede INPS; credo che possa rientrare nelle competenze del 'segretariato sociale'; per quanto riguarda il secondo quesito, si precisa che la registrazione nella lista dei prestatori è funzionale alla possibilità di utilizzo della procedura telematica di acquisizione dei voucher, ma non rappresenta un presupposto per l'impiego (nel caso del voucher cartaceo l'impiego non richiede la registrazione preventiva), né una garanzia di impiego. L'elenco degli iscritti è visibile solo per i committenti registrati.
41.
La scrivente Assistente Sociale presso il Ser.T. intende opportuno chiedere chiarimenti in merito all’occupabilità mediante i buoni lavoro (voucher) di cittadini disoccupati e in carico a Servizi di Assistenza o Terapeutici. Nello specifico i cittadini che accedono a Servizi terapeutici o ai Servizi Sociali per diverse vicissitudini presentano delle difficoltà ad accedere direttamente al mondo del lavoro seppur risulti necessario il loro soddisfacimento dei bisogni primari. Tali cittadini, infatti, sono iscritti al Centro per l’Impiego in qualità di disoccupati ma privi di qualsiasi beneficio (ammortizzatori sociali, pensioni o altro) non riconducibili pertanto alle categorie dei possibili fruitori. La scrivente, vista l’importanza ai fini sociali che potrebbe rivestire lo strumento dei buoni lavoro (voucher) anche nell’ambito dell’ Amministrazioni Pubbliche chiede cortesemente di prendere in esame quanto sopra esplicitato. Ribadisco, infine, il doppio beneficio che si potrebbe trarne dall’utilizzo dei buoni lavoro, ovvero:
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- per il cittadino, dare una dignità alla persona a fronte di un compenso economico e non assistenziale; - per l’Amministrazione Pubblica, affidi diretti a persone per mansioni occasionali evitando snellendo procedure burocratiche. In merito al quesito dell'assistente sociale di XXYY , sulla possibilità di impiego dei cittadini a carico o seguiti dai servizi di assistenza o terapeutici, si ricorda che, come indicato da ultimo dalla circ. n. 88 del 9 luglio 2009, possono essere impiegati per le attività previste dall'art. 70, comma 1 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti i prestatori, includendo i soggetti inoccupati o disoccupati che non percepiscono prestazioni integrative. In caso di committente pubblico, come nel quesito in questione, è necessario precisare che: la L. n. 33 /2009 consente - come indicato dalla predetta circ. - di utilizzare il lavoro occasionale accessorio soltanto per le attività della lettera d) dell'art. 70, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà), che si possono configurare come lavori socialmente utili; il rapporto tra committente pubblico e prestatore deve essere diretto, senza intermediari.
42.
Comune xxyy del Friuli ambito distrettuale del xxyy Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni Per introdurre, informo che la Regione ha pubblicato, nell'area delle pari opportunità, il bando "Politiche di conciliazione. Progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti locali anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volti a fornire servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei familiari sono presenti minori, anziani o disabili per l'anno 2009". I progetti dovranno essere rivolti a favore delle seguenti categorie di donne (tutte in nuclei nei quali siano presenti minori in età prescolare e scolare, anziani o disabili con ISEE non superiore a € 30.000,00): - donne in mobilità o in cassa integrazione; - collaboratrici a progetto di cui all'art. 61, c. 1 del D.Lgs. 276/2003, che hanno perso il posto di lavoro; - lavoratrici autonome il cui volume d'affari, riferito all'anno 2008, non supera l'importo di € 30.000,00 e ha subito nel primo trimestre 2009 una diminuzione di almeno il 30% rispetto al
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corrispondente periodo del 2008. La Regione indica, tra le categorie di spese ammissibili, la "fornitura di servizi". Detto ciò, formulo e chiedo: qualora la Regione ci consenta di poter erogare dei voucher alle donne per lo svolgimento di servizi socialmente utili, é possibile per le categorie di donne summenzionate attivarli? In merito al quesito formulato dalla responsabile servizi sociali del XXYY, si osserva che : è necessario precisare chi è il committente (la Regione? i Comuni?), la L. n. 33 /2009 consente - come precisato dalla circ. n. 88 del 9 luglio 2009 - anche ai committenti pubblici di utilizzare il lavoro occasionale accessorio, soltanto per le attività della lettera d) dell'art. 70, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà), che si possono configurare come lavori socialmente utili;
l'eventuale problema applicativo non riguarda tanto le categorie di prestatrici che possono svolgere lavoro occasionale accessorio, in quanto tutte le tipologie indicate (donne in mobilità o in cassa integrazione, collaboratrici a progetto che hanno perso il posto di lavoro e lavoratrici autonome) sono compatibili o in quanto chiaramente prescritte dalla norma ('percettori di prestazioni a sostegno del reddito', art. 7 ter, comma 12, della L. n. 33 /2009) o perché rientranti in 'altre categorie';
in caso di committente diverso dall'ente pubblico, è necessario invece prestare attenzione alla combinazione tra tipologie di prestatrici e tipologie di attività che rientrano nella dicitura 'fornitura di servizi'; infatti, mentre le donne in mobilità o in cassa integrazione possono essere impiegate - sperimentalmente per l'anno 2009 - in tutti i settori produttivi, le donne rientranti nelle altre categorie - a meno che non siano anche studenti o pensionate - possono esser impiegate solo per le attività prescritte dall'art. 70, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003.
43.
Le società calcistiche hanno presentato richiesta per impiegare personale per l’attività di stewarding negli stadi di calcio utilizzando i vouchers per il lavoro occasionale accessorio. In merito alle richieste di utilizzo del lavoro occasionale accessorio presentate da alcune società calcistiche per l'attività di stewarding, vi informiamo che il Ministero del Lavoro ha 'sciolto la riserva' comunicando
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un orientamento positivo, a condizione - così come indicato nella circ. n. 88 del 9 luglio 2009 - che i prestatori vengano impiegati direttamente dalle società di calcio, senza il ricorso a intermediari (agenzie di vigilanza) che retribuiscono con buoni i propri dipendenti. In considerazione del numero consistente di steward che le società intendono impiegare, sarà nostra cura interessare il Contact center per potenziare l'attività di verifica dei dati dei prestatori registrati, in caso di utilizzo di procedura telematica. 44.
Siamo a chiedere se i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed i disoccupati che non percepiscono alcuna indennità possono essere impiegati con i voucher. In merito alla richiesta di Confagricoltura, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e di disoccupati che non percepiscono o abbiamo terminato il periodo della prestazione di sostegno al reddito, possono essere impiegati, come i soggetti rientranti nelle 'altre categorie':
45.
nelle attività di cui alle lettere A), B), D) e H) del comma 1 dell'art. 70 del D. Lgs n. 276/2003, per le attività agricole stagionali e non stagionali nelle aziende con un fatturato inferiore ai 7mila € l'anno (lettera F) nelle aziende familiari con il regime contributivo ordinario come indicato nella tabella allegata alla circ. n. 88 del 9 luglio 2009.
Un privato che vuole far tinteggiare la ringhiera di casa sua; nella richiesta sono stati inseriti i dati del lavoratore: si tratta di un collaboratore domestico, regolarizzato con la sanatoria colf, che ha un contratto per 30 ore settimanali. Quindi, ha già un lavoro part time e non rientra in nessuna delle categorie previste (studenti, pensionati, percettori di indennità). Si possono rilasciare i vouchers? Per le attività specificatamente previste dall'art. 70, comma 1 del D. lgs n. 276/2003, tra le quali quelle relative alla lett. b) 'lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, ecc.' possono essere impiegati tutti i prestatori (e non solo quelli delle categorie 'trasversali, come studenti, pensionati, cassaintegrati), come riportato nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009. Quindi, la richiesta di voucher per la tinteggiatura della ringhiera può essere accolta.
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46.
I soggetti percettori di misure di sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio nell’ambito agricolo? Facendo seguito a numerose richieste di chiarimento in merito all'impiego in agricoltura dei soggetti percettori di misure di sostegno al reddito - pervenute da operatori di sede e da rappresentanti di categoria alle quali già si è fornita risposta - al fine di uniformare i comportamenti applicativi sul territorio, si precisa - come peraltro già indicato nella tabella riepilogativa allegata alla circ. n. 88 del 9 luglio 2009 - che nell'ambito agricolo i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio per attività agricole di qualunque tipo (stagionali e non stagionali) per datori di lavoro agricoli con volume d'affari non superiore a 7000 euro. Ciò in quanto, come sostenuto dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, la norma speciale prevale su quella generale e, pertanto, per imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente alle attività agricole di carattere stagionale, possono, invece, prestare lavoro occasionale accessorio le categorie espressamente indicate dalla norma come integrata dall'art. 7 ter, comma 12, della l. n. 33/2009 - e cioè: casalinghe, pensionati e giovani di cui alla lett. e) art. 70, c.1 del D.Lgs. 276/03 e successive modifiche.
47.
Sono la Presidente del Centro Internazionale Studi .....,, associazione culturale senza personalità giuridica ma riconosciuta dalla Regione come associazione di promozione sociale con diritto al 5 per mille (siamo pubblicati nell'elenco dell'Agenzia Entrate). Stiamo organizzando un corso di formazione e avrò bisogno della collaborazione di alcune ore (10 circa) di 2 persone di cui una cinquantenne che lavora come dipendente, l'altra è appena laureata ma disoccupata. Posso compensarle con i buoni lavoro? In merito alla richiesta di chiarimento del Centro internazionale Studi, è possibile ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le persone indicate, in quanto l'attività di insegnamento privato supplementare - di cui all'art. 70. comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 276/2003 e successive modifiche - può essere svolta da qualsiasi categoria di prestatore.
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48.
Si chiede se c’è la possibilità di utilizzare i voucher anche per un addetto guardacaccia presso una Riserva Consorziale di Caccia (Attività Agricola) tenendo conto che: - il periodo di lavoro sarebbe stagionale dal 01.09.2009 al 31.01.2010 come da decreto sull’apertura della caccia; - il pensionato non lavorerebbe tutti i giorni ma solo in alcuni come supporto agli atri operai a tempo Indeterminato, in sostituzione di assenze (Ferie, malattia e in caso di maggior flusso di cacciatori). Date le caratteristiche della prestazione del guardiacaccia, è possibile l'utilizzo dei buoni lavoro. L'unica raccomandazione riguarda la comunicazione del periodo di impiego, che è opportuno differenziare tra ultimi mesi del 2009 e inizio 2010.
49.
Una scuola pubblica vorrebbe reclutare col sistema dei voucher delle insegnanti pensionate per lo svolgimento di attività occasionali didattiche di recupero. Lo può fare? I committenti pubblici, tra cui rientrano le scuole, possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio solo per le attività della lett. d),comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza e di solidarietà); quindi, non per le attività di insegnamento, didattiche o di recupero. Riguardo all'impiego per le attività di insegnamento privato supplementare, di cui alla lett. c), sono in corso degli approfondimenti con i Ministeri competenti.
50.
Un artigiano edile, in questo periodo di sperimentazione, può servirsi dei buoni per lavoro occasionale per far fare il lavoro da muratore? La domanda non è molto chiara. Supposto che il periodo di sperimentazione si riferisca ai percettori di misure di sostegno al reddito, un artigiano edile può utilizzare i buoni lavoro per prestazioni di natura occasionale svolte da un cassaintegrato che, come prescrive la norma, può essere utilizzato in tutti i settori produttivi.
51.
Un committente che necessita improvvisamente di prestazioni di lavoro occasionale accessorio - ad esempio di una baby-sitter -
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può inoltrare la relativa comunicazione all’INAIL lo stesso giorno in cui le prestazioni sono svolte? Sì. In caso di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, la comunicazione all’INAIL non va inoltrata obbligatoriamente il giorno precedente alla prestazione ma ‘preventivamente’, quindi, anche qualche ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa. 52.
Se un prestatore svolge attività di lavoro accessorio nello stesso giorno per due diversi committenti, è necessario inviare due comunicazioni all’INAIL? Sì. In tal caso le comunicazioni all’INAIL devono essere due, una per ciascun committente, precisando – oltre ai dati relativi a committente e prestatore – il tipo di attività svolta, il luogo di lavoro e l’ora.
53.
E se un prestatore svolge due diverse attività di lavoro accessorio - ad esempio la mattina di giardinaggio ed il pomeriggio come dog-sitter – per lo stesso committente, le comunicazioni all’INAIL devono comunque essere due? Sì. E’ necessario inviare due diverse comunicazioni all’INAIL nel caso in cui il prestatore svolga per lo stesso committente due diverse attività lavorative o la stessa attività ma in due luoghi di lavoro differenti.
54.
Un comitato formato da privati cittadini, senza scopo di lucro, con partita IVA e Codice Fiscale, chiede di usufruire dei vouchers per promuovere iniziative sportive. Può? (nel caso specifico il Comitato ha ricevuto dal Comune il consenso di usufruire della palestra comunale per organizzare manifestazioni sportive. Vorrebbe pagare il pensionato reclutato per aprire, chiudere e pulire la palestra.) I privati cittadini, sia in forma singola che associata, possono utilizzare come committenti le prestazioni di lavoro occasionale per le attività consentite. Il comitato in questione può, quindi, usufruire delle prestazioni occasionali del pensionato nell'ambito delle attività di manifestazioni sportive.
55.
Una associazione di categoria si è presentata presso i nostri uffici chiedendoci una lettera sostitutiva del bonifico di pagamento in quanto in una pubblicazione del "Gruppo Euroconference spa" titolata "La circolare di lavoro e previdenza" - "Vademecum
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Lavoro accessorio" alla voce FAQ diramate dall'Inps Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ha trovato citato quanto segue: Cosa succede se il prestatore perde la lettera con cui Poste comunica la disponibilità del bonifico a suo favore? Come può, in tal caso, riscuotere il/i voucher? Se il prestatore perde la lettera di bonifico domiciliato inviatagli da Poste, dovrà recarsi presso la Sede Inps di riferimento, che rilascerà all’interessato una lettera “sostitutiva” in cui conferma il suo diritto a ricevere l’importo previsto. Il prestatore potrà, quindi, presentarsi presso l’Ufficio Postale per la riscossione, consegnando la lettera “sostitutiva” dell’Inps e copia di un documento d’identità valido e del codice fiscale. Non siamo riusciti ad individuare la procedura con cui ristampare questa lettera sostitutiva, ammesso che esista. La lettera sostitutiva in caso di perdita del bonifico domiciliato non è ancora 'proceduralizzata'. Seguendo, comunque, la stessa prassi in uso per queste circostanze per le prestazioni a sostegno del reddito, può essere prodotta autonomamente dalla sede, inserendo i dati del committente, del prestatore e l'importo che ha diritto di riscuotere. 56.
Un committente pubblico deve eseguire lavori di pulizia in un sottobosco con la finalità di allestire un'area PIC-NIC, in un arco temporale di mesi tre. Può fare richiesta di voucher? considerato che le due attività non trovano riscontro nella circolare 88/2009 per il tipo di committente che li richiede. I committenti pubblici possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio solo per le attività della lett. d),comma 1 dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o lavori di emergenza e di solidarietà), quindi, l'attività richiesta non rientra tra quelle consentite per le prestazioni di lavoro occasionale a favore di committenti pubblici.
57.
Al momento, il limite di spesa di € 10.000 per committente riguarda solo le imprese familiari o anche le altre categorie di committenti. Il limite de 10.000 € riguarda soltanto le imprese familiari, come indicato nelle schede pubblicate sul sito Internet e in intranet nelle sezioni dedicate al lavoro occasionale accessorio.
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58.
Una lavoratrice che percepisce la disoccupazione ed è assunta con contratto a chiamata presso una ditta può accedere anche al lavoro occasionale accessorio? In merito al quesito prospettato - il primo in assoluto sulla compatibilità tra istituti di lavoro flessibile – la sede centrale dell’Istituto, interpellata in proposito ha fornito la seguente risposta: “La titolare della prestazione DS se è occupata con contratto a chiamata senza il pagamento dell'indennità di disponibilità, può percepire la prestazione economica nei giorni in cui non è occupata, ma con il limite previsto di non lavorare più di cinque giorni consecutivi altrimenti decade dal beneficio. Quindi, la stessa può essere occupata anche in prestazioni di lavoro accessorio, nel limite di 3.000 netti per il 2009 per altri committenti. In generale la prestazione di lavoro occasionale accessorio può essere resa anche nei giorni in cui il prestatore è stato occupato ad altro titolo, non trattandosi di un rapporto di lavoro, ovviamente per 'datori di lavoro' diversi.
59.
L'art.70 del D.lgs 276/2003 (definizione e campo di applicazione) cita alla lettera d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di EMERGENZA o di solidarietà. Che cosa si intende per EMERGENZA? Deve forse collegarsi esclusivamente a problematiche di interesse pubblico quali le calamità naturali? Questa è la domanda che ci rivolge una titolare di un bar che per motivi personali, inderogabili, non può svolgere la sua attività per 2 mattine. O chiude l'esercizio o si fa sostituire da altra persona per la quale chiederebbe il voucher. A parte la considerazione che una prestazione resa per due giorni a settimana in modo regolare tutte le settimane non può essere considerata una prestazione di natura occasionale, le situazioni di emergenza indicate nella lettera d) del comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003 si riferiscono ad emergenze legate a calamità naturali o ad altre situazioni anche private (incidenti,ecc.) che sono però temporanei.
60.
In merito ai lavoro domestici. E' possibile far ricorso al lavoro accessorio se si intende avvalersi di una collaborazione che preveda 3/4 ore tutti i sabati salvo il periodo estivo?
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Come devo leggere la circ. 44 quando specifica "... anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale..." La prestazione occasionale, per essere tale, deve essere resa in modo saltuario, discontinuo, non continuativo. Pertanto, una collaborazione di lavoro domestico che si svolga tutte le settimane per dieci mesi l'anno, se pure per poche ore - come la maggior parte dei rapporti di lavoro domestici 'contrattualizzati' non può essere considerata una prestazione di natura occasionale. 61.
Un'associazione fa presente che l'ufficio postale di XXYY per cambiare il voucher chiede al lavoratore anche la parte che rimane al datore di lavoro. E' corretta come procedura? No, la procedura corretta prevede che, la matrice del voucher, rappresenti la ricevuta per il committente; le informazioni necessarie a Poste per la registrazione dell'operazione di pagamento sono reperibili nel retro del voucher.
62.
Un albergo della provincia di venezia ha fatto lavorare uno studente residente nel vicentino e ha utilizzato la procedura telematica. Il bonifico domiciliato è pagabile da qualsiasi ufficio postale, o solo da uffici del veneziano? I bonifici domiciliati per il lavoro occasionale inviati per la riscossione dei voucher telematici sono gestiti in 'circolarità', cioè pagabili presso qualsiasi ufficio postale.
63.
Un'impresa familiare sett. commercio vorrebbe i voucher per lavoratore che percepisce prestazioni di disoccupazione con attività vendita fiori e piante. Può avere i voucher cartacei (gest. sep.) oppure può fare solo il telematico (disciplina lav. subordinato)? Le imprese familiari, come precisato dalla circ. n. 76/2009, possono con i buoni lavoro agevolati: 1. utilizzare i voucher per le attività delle lettere b), d) e h) dell'art. 70 del d. lgs. n. 276/2003 come tutti i committenti 2. utilizzare i prestatori 'trasversali' (giovani, pensionati, cassaintegrati) anche per le attività specifiche dell'impresa. In questi due casi la contribuzione viene accreditata nella gestione separata.
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Il committente può utilizzare a sua scelta sia la procedura cartacea che quella telematica. 64.
Un privato, che ha un appezzamento di terreno con un oliveto senza posizione INPS, può utilizzare i buoni di lavoro per la raccolta delle olive? Per datori di lavoro agricoli - indicati nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009 - si intendono non solo le aziende agricole, i coltivatori diretti, ecc. ma anche i privati produttori agricoli o possessori di terreni agricoli.
65.
Un comune può utilizzare il lavoro occasionale di tipo accessorio per un'attività di gestione di uno "spazio compiti" nell'ambito di una biblioteca comunale, affidata ad una pensionata e da svolgere secondo un programma di due giorni a settimana per un periodo lungo? In sostanza: a) l'attività in esame rientra tra i "lavori di solidarietà" di cui all'art.1 lettera d) art 70 Dlgs. 276/2003? b) le modalità di organizzazione e svolgimento della prestazione sono coerenti con l'elemento dell'occasionalità? Le modalità di impiego (due volte a settimana per un periodo lungo) non rispettano le caratteristiche dell'occasionalità. L'attività da svolgere potrebbe essere inquadrata nell'ambito culturale, cui si fa riferimento nella lettera d),comma 1, art.70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla L. n. 33/2009, relativa alle attività consentite anche ai committenti pubblici. Si potrebbe ricorrere ad una turnazione tra più prestatori, così da rispettare i criteri dell'occasionalità.
66.
Un privato vorrebbe retribuire un prestatore (no categorie privilegiate) per il rifacimento di un muretto a secco di recinzione della propria abitazione. Può rientrare nella lett. b) come "manutenzione di edifici" e quindi aver diritto all'utilizzo dei voucher. Certo, per i piccoli interventi di manutenzione, i privati possono ricorrere ai voucher utilizzando tutte le categorie di prestatori
67.
Una ditta individuale operante nel settore commercio (bar) può utilizzare come cameriere-barista una persona "inoccupata" che non rientra nelle tre categorie di prestatori indicate dalla tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali
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Per le attività specifiche in tutti i settori produttivi possono essere impiegati soltanto i prestatori appartenenti alle tre categorie trasversali (studenti, pensionati o cassaintegrati), come indicato nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009. La ditta individuale - se ne ricorrono i requisiti in quanto impresa familiare - può però utilizzare, con i buoni a contribuzione ordinaria e con la procedura telematica, soggetti non facenti parte del nucleo costitutivo dell'impresa. 68.
La Pizzeria ....... SNC richiede 60 buoni lavoro per un'attività saltuaria compresa tra il 23/10/2009 e il 31/12/2009 per la sorella (pensionata) del socio legale rappresentante dell'azienda. Il socio richiedente i voucher ritiene che la lavoratrice non debba essere inquadrata come coadiuvante trattandosi di una prestazione occasionale effettuata da persona pensionata. Nel caso di prestazioni di lavoro occasionale non è necessario un inquadramento preventivo come coadiuvante, non trattandosi di un vero e proprio rapporto di lavoro. Le circolari in merito non indicano alcun adempimento 'formale' per l'impiego di prestatori occasionali.
69.
Un' azienda con sede qui in Italia chiede se può retribuire con i voucher un pensionato che si recherà a svolgere un lavoro all'estero. E un lavoratore assunto per 15 giorni da un'azienda italiana ma che andrà a lavorare all'estero può essere pagato con i vouchers. Con riferimento ai casi in esame, si precisa che il ricorso al lavoro occasionale accessorio di cui al d.lgs. 276/03 e successive modifiche si riferisce alle attività previste svolte nel territorio nazionale. Nel caso in cui tali attività siano svolte all'estero, saranno sottoposte alla normativa lavoristica vigente nel Paese in cui si svolgono.
70.
Cosa si può fare in caso di furto o smarrimento dei voucher. Una ditta li ha persi per un importo pari a 500 Euro. E' possibile bloccarli visto che abbiamo i numeri di serie? In caso di furto o smarrimento, come indicato in altre occasioni, è necessario: effettuare la denuncia alle autorità competenti, con l'indicazione dei numeri identificativi, trasmettendola a “lavoro.occasionale” per l'annullamento dei voucher.
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71.
Un lavoratore dipendente (nel privato), può svolgere attività occasionali di pulizia ed essere pagato con i voucher? Come indicato nella tabella allegata alla circ. n. 88/2009, le attività 'tipizzate' dall'art. 70 del D. lgs. n. 276/2003 possono essere svolte da tutti i prestatori, inclusi i lavoratori dipendenti privati e pubblici (in questo caso previa richiesta di autorizzazione nei casi previsti), in quanto il lavoro occasionale accessorio non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro e non incide a livello fiscale.
72.
Entro quanti mesi dall'acquisto può essere incassato il voucher cartaceo? I buoni acquistati nel 2009 possono essere incassati anche nel 2010? I voucher cartacei, come più volte indicato, per un accordo con Poste hanno una validità di 5 anni. Quindi, i buoni acquistati nel 2009 possono essere tranquillamente incassati anche nel 2010.
73.
L'amministratore unico di una società in possesso del PIN On Line può acquistare vouchers con F24 utilizzando la partita iva dell'azienda Si , può utilizzare la partita IVA dell'azienda, ma deve richiedere l'abbinamento tra il suo codice fiscale (con il quale effettuerà l'F24 in quanto rappresentante legale) e la partita IVA, tramite la sede o direttamente alla casella di posta
[email protected]
74.
Ho ricevuto una contestazione (giusta) sulle casalinghe/go in agricoltura. Trattasi,di un giovane non studente e non disoccupato (non iscritto al Centro per l'impiego) che sta in casa e, pertanto, potrebbe essere considerato casalingo visto che non sono poste altre condizioni. Nella circ. n. 88/2009 è precisato - con una nota antidiscriminazione che il criterio di 'casalinga' per l'impiego in agricoltura prescinde dal genere del prestatore; quindi il casalingo/inoccupato che non abbia prestato lavoro subordinato in agricoltura nel'anno in corso e in quello precedente può tranquillamente essere impiegato con i buoni lavoro.
75.
Devo sostituire per due settimane una badante (comunitaria, di nazionalità polacca) per consentirle di fare le ferie.
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Per questo breve periodo verrà sostituita da altra badante, sempre di nazionalità polacca, per la quale vorrei utilizzare il sistema dei voucher." E' ammissibile usare i voucher in tale caso? Sotto quale voce (lavori domestici o lavori di emergenza o solidarietà)? Come già indicato in altre occasioni, il lavoro occasionale nell'ambito domestico è consentito per brevi sostituzioni (ferie, malattie, ecc.). Il settore di impiego è quello del lavoro domestico. 76.
Un cliente desidera assumere un muratore disoccupato o cassa integrato con il sistema dei buoni lavoro per fare la manutenzione ad un prospetto. L'art. 70, comma 1, lett. b prevede questa possibilità,(manutenzione di edifici) ma desidero la vostra conferma perché trattasi di lavori usuranti e a rischio di infortuni. L'attività e la categoria di prestatore sono compatibili con le specifiche del lavoro occasionale accessorio; l'impiego dei voucher prevede ovviamente la comunicazione all'INAIL dell'inizio/fine e del luogo della prestazione da parte del committente.
77.
Il committente "artigiano" (o società con soci iscritti all'albo artigiani) può utilizzare buoni lavoro per la propria attività (es. elettricista)? In caso affermativo le categorie di prestatori sono le tre trasversali (studenti, pensionati e percettori)? Esatto, per le attività specifiche d'impresa - anche artigiana - le categorie di prestatori impiegabili sono soltanto quelle trasversali (studenti, pensionati, percettori)
78.
Una società di persone, costituita nella forma di società in nome collettivo, tra marito e moglie, esercente l'attività di produzione cibi cotti con annessa vendita al pubblico dei beni prodotti, risultano iscritti alla gestione artigiani. L'attività viene svolta a T........, in provincia di Parma, dove la domenica mattina si svolge un importante mercato. La figlia studentessa universitaria, vorrebbe prestare la propria opera nell'attività dei genitori in occasione di tale evento. Poiché non è un'impresa familiare, si può a questo tipo di rapporto applicare il sistema dei voucher? In questo caso si applica il lavoro occasionale come a qualsiasi altra impresa che utilizza uno studente nel fine settimana con i buoni a contribuzione agevolata.
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79.
Un consulente mi chiede se un lavoratore attualmente in CIGS in deroga, può effettuare prestazioni di lavoro occasionale per un mese per svolgere lavori sul sito web aziendale. Tale attività è svolta anche da alcuni dipendenti. La mia risposta era stata negativa in quanto il lavoro occasionale di tipo accessorio ha, come finalità, la regolamentazione di attività non riconducibili a contratti di lavoro esistenti e svolte in modo saltuario (come da nostro sito). Pare che un nostro ispettore dia una interpretazione diversa, lo stesso afferma che l'unico vincolo per i lavoratori in CGIS sia il tetto dei 3.000 € e non ha conta l'attività svolta. Concordo; infatti il lavoro occasionale può essere utilizzato, soprattutto nel caso specifico dei prestatori 'trasversali', come i cassaintegrati, per tutte le attività anche quelle riconducibili contratti di lavoro subordinato, se rispetta ovviamente i requisiti di occasionalità (come sembra in questo caso) e di importo economico.
80.
Un datore di lavoro domestico ha effettuato il versamento in posta, ma nei dati relativi alla persona che ha eseguito il versamento ha indicato quelli della lavoratrice. In questo caso che si fa? Ha rilevanza chi è l'esecutorie materiale del versamento se poi in fase di rilascio dei voucher vengono acquisiti correttamente i dati del datore di lavoro? La sede può acquisire il bollettino con il nome del committente effettivo, magari facendosi rilasciare una dichiarazione dal committente sull'errore e sull'esigenza di registrare i dati dell'effettivo datore di lavoro, da conservare allegata alla copia del bollettino di versamento.
81.
Una S.N.C. che si occupa di spedizione di materiale propagandistico e che lavora solo su mandati (appalti) di agenzie pubblicitarie; Come mi devo comportare? possono usare i voucher? e se si, per quali tipologie di lavoratori? Come già indicato più volte e regolamentato dalla circ. n. 88/2009, le prestazioni di lavoro occasionale accessorio richiedono il rapporto diretto tra beneficiario finale/committente e prestatore e pertanto sono escluse nel caso degli appalti e delle intermediazioni di personale. Quindi, nel caso prospettato non è consentito l'utilizzo dei voucher.
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82.
Un dipendente Telecom di 55 anni chiede se può essere retribuito tramite voucher per un'attività svolta esclusivamente di sabato e domenica per lavoro di commesso nel periodo natalizio. Come detto nella circ. n. 88/2009, il lavoro occasionale può essere svolto anche da lavoratori dipendenti nel rispetto delle condizioni autorizzatorie richieste dall'azienda. Ovviamente il prestatore in questione - non appartenendo alle categorie 'trasversali' (no studente, no pensionato, no cassaintegrato) può svolgere soltanto le attività previste espressamente dall'art. 70, comma 1, del D. lgs. n. 276/2003, che non prevedono l'attività di commesso, ma eventualmente quella di consegna porta a porta (lettera h).
83.
Abbiamo avuto una richiesta voucher per un lavoro di "catering". Si informa che il lavoro di catering viene gestito da un ristoratore che ha appunto un ristorante ed occasionalmente, in base alle richieste che pervengono dai privati, gestisce il catering "in toto", cioè consegna i pasti che ha preparato in precedenza, e fornisce anche i camerieri per servire. In questo caso trattandosi di un'attività specifica d'impresa, è possibile utilizzare per prestazioni occasionali soltanto le categorie trasversali (studenti, pensionati, cassaintegrati).
84.
Una azienda che svolge lavorazioni meccaniche agricole c/terzi per “Sgombero aree pubbliche e/o private dalla neve” presumibilmente fino a marzo 2010 chiede l'emissione dei voucher. L'attività penso rientri fra quelle ammissibili (manutenzione strade). Il problema è che la ditta vorrebbe un certo numero di vouchers da tener in casa e utilizzare all'occorrenza, data l'imprevedibilità dell'evento "caduta neve". E' possibile rilasciarli in questo caso? Le prestazioni di lavoro occasionale, come indicato nella circ. n. 88/2009 richiedono un rapporto diretto tra committente e prestatore, senza intermediazione. Poiché nel caso in questione, l'attività verrebbe svolta a favore di terzi (comune, privati, ecc.) il ricorso al lavoro occasionale non è ammissibile.
85.
Una S.a.s. del settore commercio può utilizzare il lavoro occasionale accessorio nell'ambito di una manifestazione
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fieristica che si terrà nel periodo dal 4 al 31 dicembre 2009, all'interno di uno stand istituito dalla ditta con un lavoratore di 42 anni, (no pensionato, no beneficiario prestazioni sostegno al reddito)? Le attività di cui all'art.70, comma 1,del D. Lgs.n. 276/ 2003 e successive modifiche, possono essere svolte da tutte le tipologie di prestatori. Quindi, nel caso segnalato, il lavoratore può prestare lavoro occasionale nell'ambito della manifestazione fieristica natalizia. 86.
Le "attività di formazione" svolte da un pensionato presso una impresa privata non familiare sono in ogni caso compatibili con l'emissione voucher per lavoro occasionale accessorio. Si, il pensionato può svolgere con le modalità del lavoro occasionale accessorio qualsiasi attività.
87.
Il sito INPS alla voce "Soggetti che possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio", individua : le altre categorie di prestatori, compresi gli inoccupati e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e – per l’anno 2009 – i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità, nell’ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma La circ. 88/2009, a pag. 6, individua come soggetti fruitori solo i "percettori di prestazioni...". Quindi: 1) gli inoccupati NON titolari di trattamento di disoccupazione possono o no accedere ai vouchers? 2) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che NON percepiscono nessuna prestazione dall'INPS possono o no accedere ai vouchers. Gli inoccupati e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza percepire prestazioni a sostegno del reddito possono svolgere solo le attività regolamentate espressamente dal D.Lgs.n. 276/2003 alle lettere a), b),c),d),f) (in parte) e h) del comma 1 art. 70 (si veda tabella allegata alla circ. n. 88/2009).
88.
Si chiede se due imprese familiari artigiane, di cui una svolge l'attività di autotrasporto merci per conto terzi e l'altra attività di produzione pizza d'asporto, possono utilizzare i buoni previsti per
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le imprese familiari che operano nei settori del commercio, turismo e servizi, come previsto dalla lettera g) dell'art. 70 decreto legislativo n. 276 del 2003. Nel primo caso di attività per conto terzi, come indicato nella circ. n. 88/2009 e in varie segnalazioni, il lavoro occasionale non è consentito; è necessario un rapporto diretto tra il beneficiario finale/committente e il prestatore. Nel secondo caso il ricorso ai voucher è possibile, ma poiché si tratta di attività specifica d'impresa la prestazione può essere svolta o da prestatori 'trasversali' (studenti, pensionati, soggetti percettori di misure a sostegno del reddito) con l'aliquota agevolata, o da soggetti estranei al nucleo costitutivo dell'impresa familiare con l'aliquota ordinaria, come indicato nella circ. n. 76/2009. 89.
Servizio "Nonni Vigili" ed utilizzo dei voucher presso il Comune di CYCCC. La gestione del Servizio "Nonni Vigili" da alcuni anni è affidato ad una Società ONLUS la quale, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica unita ad un criterio di rotazione, gestisce tutte le attività inerenti al medesimo, procedendo alla selezione del personale, alla formazione e all'espletamento delle visite mediche, all'organizzazione dei turni e alla corresponsione della retribuzione ecc. Il quesito che si è prospettato, stante il dettato normativo della L.33/2009, è se la retribuzione dei “Nonni Vigili” debba o meno esser corrisposta per il tramite dei "buoni lavoro" introdotti col D.Lgs. 276/2003. La risposta a cui l'Amministrazione è giunta, vista anche la circolare esplicativa INPS n° 88 del 09/07/2009, è che il suddetto istituto non trovi applicazione nel caso di specie, in. quanto sussiste, tra il prestatore di lavoro e il beneficiario della prestazione lavorativa (Comune di CYCCC) un soggetto terzo che è intermediario organizzatore del servizio. Inoltre, è escluso che un'impresa (nel nostro caso la Società ONLUS affidataria) possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi. (il mio parere ritenendo da escludere nel caso di specie l'utilizzo dei voucher, di cui chiedo urgente conferma/riscontro).
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Si conferma l'interpretazione sulla non ammissibilità della richiesta per il servizio dei nonni vigili, in quanto non sussiste un rapporto diretto tra beneficiario finale: Comune e prestatori. 90.
Il caso che espongo può rientrare o meno tra quelli inquadrabili tra le prestazioni di lavoro accessorio cosi come ex art.70 D.lgs. 276/2003. Un imprenditore individuale titolare di un negozio di articoli regalo ha in appalto, per il periodo natalizio, una casetta di quelle tipiche dei mercatini di Natale che in questo periodo troviamo nei centri cittadini (per fare un esempio in questi giorni è iniziato anche in Piazza qui a Pordenone). Nella casetta sono proposti articoli Natalizi e regalo. L'imprenditore individuale vorrebbe, per il periodo di concessione della casetta mobile da parte del comune, avvalersi dell'aiuto della Zia, inoccupata in quanto casalinga. Vorrebbe farlo attraverso l'utilizzo dei voucher. A mio avviso tale possibilità ci è concessa laddove l'art. 70 tra le attività lavorative di natura occasionale accessoria ricomprende quelle rese nell'ambito: - di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico. La circolare n. 88/2009 in commento alle modifiche legislative apportate all'art. 70 dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 nulla dice su cosa debba intendersi per manifestazione fieristica (che nel linguaggio comune non può che essere intesa come un'offerta commerciale legata a particolari festività o eventi) e conseguentemente non sembra che la disciplina del lavoro accessorio possa limitarsi ai soli lavori di "preparazione" (ad esempio predisposizione stand ecc.) ma che ricomprenda chi, limitatamente alla manifestazione stessa, opera al suo interno attraverso attività di tipo commerciale. I caratteristici 'mercatini di Natale' possono rientrare nell'ambito fieristico, appunto perché si svolgono per un evento particolare e hanno una durata e una collocazione temporale specifica. Quindi nel caso segnalato è possibile il ricorso ai voucher per le prestazioni rese dalla zia del committente (imprenditore individuale) con la contribuzione agevolata, se la parente in questione non fa parte - come sembra - del nucleo costitutivo dell'impresa”.
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91.
Il presente quesito è pervenuto da un ente pubblico: Ambito socio assistenziale della ASL locale. "Ho un dubbio sulle categorie di persone che l'ente pubblico può impiegare con i voucher. Fino a dicembre di quest'anno è possibile impiegare persone in stato di cassa integrazione o disoccupazione ordinaria e non si sa se sarà prorogato anche per il 2010 visto che la crisi non è finita... Supponiamo che questa categoria "speciale" non venga più ammessa: 1. in questo caso quali sono le categorie di persone da poter chiamare? 2. in particolare ho un dubbio su quella grande categoria di persone che viene quotidianamente in Comune a chiedere lavoro perché disoccupata: una persona che non ha lavoro e non gode di trattamenti di disoccupazione è ammissibile all'impiego da parte del comune con i voucher? 3. c'è differenza fra inoccupato e disoccupato?" L'ente pubblico locale può impiegare con i buoni lavoro per lo svolgimento di attività rientranti nella lettera d),comma 1, dell'art.70 del d. lgs. n. 276/2003 e successive modifiche (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza e di solidarietà) tutte le categorie di prestatori, compresi gli inoccupati, gli studenti, i pensionati e i cassaintegrati (l'impiego dei percettori di prestazioni a sostegno dl reddito sarà prorogato dalla Finanziaria in discussione per il 2010).
92.
Una ditta individuale artigiana di autolavaggio vuole far lavorare un ragazzo di 17 anni non studente per le vacanze natalizie. Sono utilizzabili i voucher? il ricorso ai voucher è possibile, ma poiché si tratta di attività specifica d'impresa la prestazione può essere svolta da: • o prestatori 'trasversali' (studenti, pensionati, soggetti percettori di misure a sostegno del reddito) con l'aliquota agevolata (13%); • o da soggetti estranei al nucleo costitutivo dell'impresa familiare con l'aliquota ordinaria (33%), come indicato nella circ. n. 76/2009. Nel caso specifico, quindi, non essendo il ragazzo studente il ricorso al lavoro occasionale accessorio non è consentito.
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93.
Un condominio può utilizzare i voucher per le pulizie settimanali svolte da un privato? Come già indicato un condominio può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale per attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di immobili (lettera b, comma 1, art. 70 D.lgs. n. 276/2003) solo se sussiste un rapporto diretto tra committente (condominio) e prestatore. E' ovvio che la prestazione debba rispettare il criterio dell'occasionalità, cioè di prestazioni svolte in modo saltuario e discontinuo; una prestazione settimanale non rispetta questo requisito.
94.
Un utente ha effettuato un versamento di 5.000 euro, abbiamo predisposto i relativi voucher cartacei, ma nel frattempo sono decadute le ragioni per attivare il lavoro occasionale. Non avendo ancora consegnato i buoni e non essendo ancora pronta la procedura per il rimborso esiste un'altra modalità che annulli i voucher cartacei -ancora in nostro possesso e consenta all'utente di rientrare in possesso dei 5.000 versati all'ufficio postale? Anche questo caso di versamento sul conto lavoro occasionale senza ritiro effettivo dei voucher rientra nella procedura di rimborso che entro il prossimo gennaio sarà operativa.
95.
In prossimità della fine dell'anno ci cominciano a chiedere ai fini del calcolo del limite massimo annuale dei 3000 o 5000 euro se il calcolo deve essere fatto per competenza o per cassa. Nel senso che, se il periodo di lavoro termina il 31/12/2009 ed io incasso per la prestazione 5000 euro nel 2010, questi 5000 euro devono essere riferiti all'anno 2009 (per cui nel 2010 posso lavorare ancora con i voucher) oppure all'anno 2010 (per cui non posso più lavorare perché ho raggiunto il limite massimo)? Secondo logica il riferimento dovrebbe essere secondo competenza ma volevo una conferma. Non abbiamo ancora dato una indicazione del genere, ma confermo che il criterio di calcolo del limite economico per anno solare debba essere 'per competenza'.
96.
E' possibile instaurare un rapporto di lavoro di questo tipo da parte di un'impresa familiare operante nel settore della
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ristorazione con una casalinga che si occuperebbe della pulizia dei locali aziendali? In questo caso la prestazione lavorativa rientrerebbe nell'attività considerata ai sensi della circ. 76/2009 (33% di contributi) ovvero più genericamente nell'utilizzo dei voucher come per gli altri settori produttivi? Premettendo che la prestazione deve presentare le caratteristiche del lavoro occasionale, cioè essere saltuaria e discontinua, la prestazione in questione trattandosi di un'attività specifica - sia pur collaterale d'impresa può essere svolta: o da prestatori appartenenti alle categorie 'trasversali' (studenti, pensionati, cassaintegrati, anche per il 2010) con la contribuzione agevolata del lavoro occasionale, o da altri prestatori, non appartenenti al nucleo costitutivo dell'impresa familiare, con la contribuzione ordinaria al 33%.
97.
Un condominio può utilizzare i voucher per le pulizie settimanali svolte da un privato? Un condominio può utilizzare prestazioni di lavoro occasionale per attività di giardinaggio, pulizia e manutenzione di immobili (lettera b, comma 1, art. 70 D.lgs. n. 276/2003) solo se sussiste un rapporto diretto tra committente (condominio) e prestatore. E' ovvio che la prestazione debba rispettare il criterio dell'occasionalità, cioè di prestazioni svolte in modo saltuario e discontinuo; una prestazione settimanale non rispetta questo requisito, a meno che i prestatori non siano più d'uno, effettuando le prestazioni di pulizia in modo alternato.
98.
Per i produttori assicurativi del V gruppo cosiddetti produttori occasionali, per i quali non è prevista la lettere di incarico sono utilizzabili i voucher per il lavoro occasionale accessorio? Considerando che l'attività svolta dai produttori assicurativi di V° gruppo (categoria residuale tra le figure assicurative, soggetta anche a dubbi sulla validità della sua permanenza, vedi Consiglio di Stato) è basata su un criterio di risultato e non su un criterio di prestazione 'a tempo' (oraria, giornaliera, ecc.), caratteristica delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, si ritiene che il lavoro occasionale accessorio non sia applicabile.
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99.
L'agenzia di lavoro interinale XXXYYY ha presentato un documento contenente un decreto del Ministero dell'Interno 20 novembre 2009 che consente l'utilizzo dei voucher per le prestazioni effettuate dagli steward per la stagione calcistica 2009/2010. Alla luce delle disposizioni INPS con le quali si ribadiva il divieto di utilizzo dei voucher per queste fattispecie di lavoratori, in quanto trattasi di rapporto non diretto committente-lavoratore, si chiede come comportarsi e se la presente norma vale anche per tutti gli sport (es. pallacanestro) o solo per il calcio! Sulla modifica al Decreto Ministeriale, che estende il ricorso al lavoro occasionale per l’impiego degli steward, della quale eravamo già a conoscenza, la questione delle condizioni di applicabilità del lavoro occasionale agli steward era stato già richiesto parere al Ministero del Lavoro. Il Ministero ha ‘ sciolto la riserva ’ condividendo la posizione già assunta dall’Inps, ribadendo che (come precisato dalla circ. 88 del 9 luglio 2009) il ricorso ai voucher è limitato, per tutte le tipologie di attività, al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, senza intermediazione. Pertanto, al momento, le prestazioni suddette possono essere richieste unicamente dalle società di calcio o sportive, senza tramite di intermediari (società di vigilanza, ecc.).
100.
In fase di ristrutturazione di un appartamento, il titolare vorrebbe avvalersi di un muratore 53enne disoccupato(il quale non è un lavoratore autonomo, non percepisce né disoccupazione, né mobilità da parte dell'Istituto) e retribuirlo con i voucher. L'attività verrebbe svolta "in economia" nel giro di tre, quattro mesi. Il lavoro non verrebbe fatto continuativamente tutti i giorni ma a periodi alterni. L'attività, in quanto svolta nell’ambito di quanto specificato dall’art. 70, comma1 lett. b (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti) e la categoria di prestatore sono compatibili con le specifiche del lavoro occasionale accessorio. L'impiego dei voucher prevede ovviamente la comunicazione all'INAIL dell'inizio/fine e del luogo della prestazione da parte del committente.
101.
Si chiede di conoscere se in agricoltura, fermi restando tutti gli altri requisiti, può un pensionato, che sia anche mezzadro,
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svolgere attività di prestatore di lavoro occasionale accessorio retribuito col sistema dei voucher. Si, come indicato nelle domande più frequenti, il pensionato che sia coltivatore diretto o mezzadro può essere impiegato per attività di lavoro occasionale accessorio, sia in agricoltura che in altri settori 102.
Si chiede di conoscere se in agricoltura, fermi restando tutti gli Una srl commerciale (cartoleria) vorrebbe utilizzare i buoni per pagare il padre di uno dei due soci. Il soggetto è pensionato e lavorerebbe "al bisogno" e, comunque, in modo del tutto saltuario. La prestazione di lavoro occasionale è ammissibile, essendo il prestatore pensionato. Se la società è a carattere familiare (ma non credo, trattandosi di due soci) è necessario che il padre non faccia parte del nucleo costitutivo dell'impresa.
103.
Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito il limite economico per attivita' di lavoro occasionale e'di 3000,00 € netti complessivi per anno solare e non per singolo committente. Si tratta di importo che va inteso come netto al prestatore di lavoro e pertanto il lordo a carico di committente da corrispondere può essere più elevato? - nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno del reddito, i mesi di contribuzione figurativa maturati durante il godimento degli ammortizzatori sociali vengono sostituiti dai periodi accreditati presso la gestione separata inps per lavoro accessorio. In ogni caso i contributi accreditati come lavoro accessorio presso l'inps gestione separata danno diritto alla pensione o ci sono dei requisiti minimi di durata del versamento e di importo per non perdere i contributi versati? Sostanzialmente devo poter avere informazioni per capire se svolgere tale tipologia di lavoro da parte di un soggetto ad es. Cassintegrato, è conveniente ai fini pensionistici. Il limite economico di 3000 € complessivi per anno solare per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito va inteso come netto per il prestatore, corrispondente a 3.750 € per il/i committente/i. Il secondo quesito è stato girato alla D.C. Entrate per competenza. Ecco la risposta pervenuta:
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La normativa non prevede, al momento, differenti modalità per i prestatori di lavoro accessorio che, pertanto, devono sottostare alle regole vigenti nella Gestione Separata: pensione autonoma dopo 5 anni di copertura contributiva dei 12 mesi; pensione supplementare con qualsiasi contributo, ma dopo che il soggetto ha già conseguito una pensione in altra gestione; raggiungimento del minimale annuo per avere 12 mesi coperti da contribuzione, ogni importo inferiore a detto minimale determina la contrazione dei mesi accreditati. I contributi versati per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio non si perdono, ma certo avere la copertura per un intero anno di contribuzione sarà molto difficile con una contribuzione di 1,3 euro a voucher (il minimale 2009 ad es. è di 14.240 euro di reddito). 104.
Committente ente pubblico non economico che vuole utilizzare i buoni lavoro per un prestatore pensionato che svolgerà la funzione autista per trasporto scolastico naturalmente occasionale. I committenti pubblici possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio soltanto per le attività della lett. d), comma 1, art. 70 del d. lgs.n. 276/2003 e successive modificazioni, cioè per manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza o solidarietà. Se l'attività di autista per trasporto scolastico, come altre attività (es. nonni vigili) si fa rientrare in questo ambito, è possibile impiegare il pensionato con i buoni lavoro.
105.
Un privato vorrebbe, avendo consultato il sito inps, utilizzare i voucher per insegnamento privato supplementare per il figlio (per un periodo limitato). Fino a qualche tempo fa tale attività non era ancora regolamentata. C'è qualche novità in vista? L'attività di insegnamento privato supplementare non è stata finora esplicitamente regolamentata, ma poiché è prevista dalla norma abbiamo valutato le richieste pervenute, consentendo l'impiego dei buoni lavoro in caso di privati per l'attività di 'ripetizioni' e di istituti o scuole private in casi di corsi di formazione. Quindi, nel caso in esame è possibile il ricorso ai buoni lavoro.
106.
Azienda che opera nel settore servizi delle pompe funebri (funerali con relative operazioni connesse ed accessorie) necessita saltuariamente di personale per il servizio di sepolture
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del deceduto cioè non trasporto ma servizio di accompagnamento sia alla cerimonia che al cimitero, per intenderci quelle persone con abito scuro e guanti che sono a fianco alla bara e che aiutano ad estrarre la bara a portarla a spalla al cimitero, in chiesa ecc.... Questo servizio viene svolto da diverse persone come secondo lavoro a seconda della disponibilità temporale, per 1,2 giorni al mese (dipende dai decessi e dalle chiamate che l'azienda riceve) e per poche ore; per essere in regola, come inquadrare i lavoratori interessati? E' possibile ricorrere al lavoro accessorio?" Trattandosi di un'attività specifica di azienda (non prevista esplicitamente dalla norma) possono essere impiegati per prestazioni di lavoro occasionale soggetti appartenenti alle categorie 'trasversali' (studenti, pensionati, precettori di misure di sostegno al reddito e - come previsto dalla Legge Finanziaria 2010 - lavoratori in part time). 107.
Sono un consulente che necessito per 2/3 mesi di una persona per elaborare i modelli 730. Posso avvalermi del lavoro accessorio? La persona in questione sarebbe una pensionata. Se trattasi di prestatore 'pensionato' - come da indicazioni fornite dalla Circolare n. 88/2009 e relativa tabella allegata e da informazioni pubblicate in Internet - è possibile beneficiare del sistema dei voucher per qualunque tipologia di attività in tutti i settori produttivi, da parte di tutti i committenti. Fermi restano i limiti economici e l'occasionalità delle prestazioni
108.
Una associazione di volontariato ONLUS deve organizzare un convegno. Ha bisogno, per un massimo di 20 ore lavorative, di una ragazza (lavoratrice part-time, 2 ore al giorno, presso una scuola) che lo organizzi. Può assumerla e retribuirla con il sistema dei voucher? Certo, l'attività (manifestazioni sportive, culturali, ecc., art. 70, comma 1, lett. d) e la tipologia di prestatrice sono compatibili con le modalità di applicazione del lavoro occasionale.
109.
Siamo una Associazione ONLUS e che ci occupiamo di immigrati (accompagnamenti sanitari, in questura, in commissione, scuole, ecc).Le presento due esempi, forse così possiamo capirci meglio: Primo caso: Il caso di un collaboratore che viene richiesto da una scuola (ma il committente è l’associazione), per 10 ore, le quali vengono
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fatte stilando un calendario con le insegnanti, perciò possono lavorare 2 ore 2 volte alla settimana), tenendo presente che molte volte i bambini sono assenti per malattie o altro alcuni di questi incontri “saltano” e viene fissata la data per un nuovo incontro. A volte succede che lo stesso collaboratore viene richiesto contemporaneamente in un’altra scuola o nel comune, questura, commissione rifugiati, ecc) per altre ore che a volte si possono calcolare dall’inizio e altre invece no perché dipende del operatore dell’Ente (se considera necessario altri interventi). Oppure dopo aver finito le 10 ore nella prima scuola il mese successivo o due mesi dopo viene di nuovo richiesta la sua presenza. Per questi casi possiamo usare il sistema dei voucher? Per quanti giorni lavorativi? Si deve tener presente solo la somma massima dei 5.000 Euro lorde/anno? Secondo caso: il caso di una collaboratrice che ha chiesto la disoccupazione (ha perso il lavoro come cameriera), lei potrebbe lo stesso lavorare delle ore come nel caso descritto precedentemente? E con che sistema, quello dei voucher? Fino a che somma?" Per quanto riguarda il primo caso, dalla descrizione delle attività sembra che si tratti di mediatori culturali, collaboratori di una associazione, che opera presso altre strutture (scuole, questure, ecc.). Si pone il problema del rapporto diretto tra beneficiario e prestatore, che in questo caso non è riscontrabile, oltre che la valutazione sull'occasionalità della prestazione. Anche per il secondo caso, essendo l'attività da svolgere la stessa si pongono i medesimi problemi. Quindi, si ritiene che in questi casi il ricorso al lavoro occasionale non sia praticabile. 110.
In riferimento alla tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali (allegato n. 2 alla circolare n. 17 del 03/02/2010) si chiede se tra le categorie dei prestatori riferite alle attività agricole di carattere stagionale siano da comprendere per il 2010 anche i soggetti percettori misure di sostegno al reddito ed i lavoratori in part-time. Come già indicato con riferimento all'anno 2009, i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori part time possono, per l'anno 2010, effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori produttivi, incluso, pertanto, il settore agricolo.
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In questo settore possono essere impiegati per attività agricole di qualunque tipo (stagionali e non stagionali) solo per datori di lavoro agricoli con volume d'affari non superiore a 7000 euro. Ciò in quanto, come indicato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, la norma speciale prevale su quella generale e pertanto per imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente alle attività di carattere stagionale, possono, invece, prestare lavoro occasionale accessorio le categorie espressamente indicate dalla norma e cioè esclusivamente : casalinghe, pensionati/e giovani di cui alla lett. e) art. 70, c.1 del D.Lgs. 276/03 e successive modifiche. 111.
Si è verificato il caso di un committente che ha acquistato dei vouchers ed è successivamente deceduta. E' possibile che tali vouchers, se debitamente compilati, possano essere incassati senza problemi anche in periodi successivi? I voucher possono essere incassati anche in questo caso; Poste, infatti, verifica solo se i voucher sono stati venduti e registrati in procedura oltre al codice fiscale del prestatore.
112.
Una ragazza diciannovenne, del Bangladesh, con permesso di soggiorno per studio, iscritta alla terza classe del liceo, però corso serale, quindi libera da impegni scolastici la mattina, può lavorare con i voucher, anche se non universitaria, di mattina durante la settimana? Certo; la lett. e), comma 1,art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 prevede la possibilità di impiego degli studenti con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, pre prestazioni di lavoro occasionale . E' opportuno sottolineare che il permesso di soggiorno per studio e formazione consente la prestazione lavorativa per non più di 20 ore settimanali
113.
Un percettore di sussidio a sostegno del reddito, avrebbe la possibilità di fare la comparsa per un film che si girerà a Venezia prossimamente,e vorrebbe proporsi alla produzione di essere pagato con i voucher. Ma, i contributi per i lavoratori dello spettacolo non li gestisce l'enpals.
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Per i percettori di misure a sostegno del reddito, essendo l'impiego dei voucher ammesso in tutti i settori produttivi, in teoria è possibile anche per l'attività di 'comparsa'. In questo caso i contributi vengono versati alla gestione separata. 114.
Nella circ. 17/2010, al punto 3, si citano i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale quale "categoria trasversale" utilizzabile dagli enti locali per attività di lavoro accessorio,senza particolari limitazioni. Nell'allegato 1 alla circolare non ho ritrovato la stessa citazione relativa agli enti locali (punto h-ter) per lavoratori parttime. Si trova in altra parte (della legge) e mi è sfuggita? Il Ministero del Lavoro ritiene che - per estensione - anche i lavoratori part time possano essere impiegati per prestazioni occasionali negli enti locali
115.
Il comune di XXYY e' intenzionato ad accedere alla procedura telematica per i voucher-buoni lavoro. La sottoscritta, responsabile dell'area istituzionale ha già effettuato le registrazioni richieste. Dovevo quindi essere ricontattata entro 23 giorni dal contact-center dell'inps cosa che non e' mai avvenuta. Il comune ha la necessità di essere abilitato alla procedura. Per poter accedere alla procedura telematica il comune deve: - richiedere il pin per l'accesso alle procedure on line - chiedere l'abbinamento tra il c.f. del comune e il c.f. del funzionario abilitato ad operare sulla procedura, indicando i riferimenti a
[email protected]
116.
Ho ricevuto una prenotazione di buoni lavoro cartacei e l'invio di copia di un bollettino postale pagato con il banco posta , il bollettino non è acquisibile perché riporta dei codici diversi da quelli riportati in procedura , cosa devo fare? Nella sezione Intranet dedicata al lavoro occasionale accessorio è stata pubblicata una tabella (in 'Utilità') che consente la registrazione di bollettini pagati con modalità on line. Se incontra comunque difficoltà nella registrazione, può inviare copia del bollettino alla casella
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In riferimento alla tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali (allegato n. 2 alla circolare n. 17 del 03/02/2010) si chiede se tra le categorie dei prestatori riferite alle attività agricole di carattere stagionale siano da comprendere per il 2010 anche i soggetti percettori misure di sostegno al reddito ed i lavoratori in part-time Come già indicato con riferimento all'anno 2009, i soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori part time possono, per l'anno 2010, effettuare prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori produttivi, incluso, pertanto, il settore agricolo. In questo settore possono essere impiegati per attività agricole di qualunque tipo (stagionali e non stagionali) solo per datori di lavoro agricoli con volume d'affari non superiore a 7000 euro. Ciò in quanto, come indicato dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, la norma speciale prevale su quella generale e pertanto per imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente alle attività di carattere stagionale, possono, invece, prestare lavoro occasionale accessorio le categorie espressamente indicate dalla norma e cioè esclusivamente : casalinghe, pensionati/e giovani di cui alla lett. e) art. 70, c.1 del D.Lgs. 276/03 e successive modifiche.
118.
Uno studio insiste per avere i voucher per un artigiano contoterzista, iscritto come azienda DM nel settore servizi; userebbe i voucher per pagare i prestatori che fanno il suo stesso lavoro. In questo caso, visto che non c'e' un rapporto diretto tra committente e prestatore, non e' possibile usufruire dei voucher? In merito alla segnalazione di stesso oggetto e data, si sottolinea che come evidenziato nelle Circolari dell'Istituto n. 88/2009 e n. 17/2010 e nel sito Internet Inps dedicato al lavoro occasionale accessorio - il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione.
119.
L'azienda XXYY SRL, filiale di Udine, ha effettuato il versamento, per acquisto voucher, tramite internet Banking, di 100,00 euro. Hanno mandato un fax con gli estremi del versamento (tra cui il numero di CRO)
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Come indicato nella scheda 'modalità pagamento voucher' pubblicata nella sezione Intranet lavoro occasionale/utilità, è opportuno inviare copia della ricevuta di versamento a
[email protected] per la verifica e le istruzioni per la registrazione.
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