F e d e r a r c h i t e t t i Sindacato nazionale architetti liberi professionisti
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COMUNICATO STAMPA. Roma 30 aprile 2010 L'emendamento all’art. 5 del DL 40/2010 (DECRETO INCENTIVI), proposto dall’On.le Ventucci, e approvato dalla commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera nella seduta notturna di mercoledì 28 aprile, che riguarda l’attività edilizia libera, ha raccolto in pieno le nostre preoccupazioni e, in buona parte, ricalca esattamente la nostra proposta di emendamento, sulla quale, dopo avere insistentemente richiesto di essere ascoltati, ci siamo più volte confrontati con i responsabili dell'Ufficio legislativo del Ministero presso la sede di Piazza in Lucina. In occasione di questi ripetuti incontri abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni relative alla pubblica incolumità e, pur essendo disponibili a percorrere la strada della semplificazione, abbiamo con forza insistito sul ruolo dei tecnici abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali e sulla necessità di accompagnare la comunicazione al comune con una relazione tecnica asseverata corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente . Abbiamo fatto questa proposta (vedi www.federarchitettiroma.it), e ne rivendichiamo a pieno titolo il merito, nell'interesse della pubblica incolumità, salvaguardando anche il ruolo (e il lavoro) di oltre mezzo milione di professionisti (tutti elettori e tutti contribuenti). Il DL dovrebbe essere convertito in legge entro il 25 maggio 2010. Siamo sinceramente orgogliosi di avere ottenuto da soli questo risultato. Questo è quello che dovrebbe fare un sindacato, questo è quello che ha fatto FEDERARCHITETTI Arch. Giancarlo Maussier (Presidente della Sezione di Roma di FEDRARCHITETTI)
-------------------------------------Allegati: emendamento Ventucci proposta di emendamento presentata da FEDERARCHITETTI il 10 marzo 2010
Emendamento 5. 2. Ventucci Approvato dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera ART. 5. Sostituirlo con il seguente: Art. 5. (Attività edilizia libera). 1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili,vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 5. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2; b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma. 6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROPOSTA DI EMENDAMENTO (presentata da FEDEARCHITETTI il 10 marzo 2010) all’art. 6, ex art. 7 dello schema di disegno di legge recante “disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese … ecc.” approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009. La Sezione di Roma di FEDERARCHITETTI , dopo averLe già espresso , anche a nome del Sindacato Nazionale, profonda preoccupazione e sconcerto per alcuni contenuti dello schema del Disegno di Legge sulle semplificazioni, approvato dal CdM il 12/11 u.s., in particolare quando in esso si prevede di eliminare la DIA per i lavori di manutenzione straordinaria (di cui all’art. 3, comma 1, lettera b del DPR 380/2001) nel caso in cui essi “ … non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici.” vuole richiamare l’attenzione sull’aspetto più culturale e scientifico del tema, senza con questo volere difendere a tutti i costi lo strumento della “DIA”, o interessi di categoria, ma sottolineando con forza, che l’eliminazione della figura del tecnico dal processo edilizio costituisce non solo un impoverimento , ma anche un motivo di allarme e preoccupazione, per le conseguenze che riguardano l’intero Sistema paese e la pubblica incolumità. La Sezione di Roma di FEDERARCHITETTI infatti, da sempre in prima linea sul fronte della Sicurezza, nel rivolgere la propria preoccupata attenzione a questo tema, denuncia il gravissimo rischio di scomparsa di tutte le tutele che un approccio del genere prevede, e che solo i tecnici possono garantire, ivi comprese quelle di cui al titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., e quelle in qualche modo legate alla correttezza tecnica degli interventi previsti, al rispetto delle condizioni di staticità dell’immobile, e, in definitiva, come detto sopra, alla pubblica incolumità,. Il progetto prima, e poi il controllo degli interventi che si andranno ad eseguire, le decisioni relative agli interventi tecnicamente e architettonicamente possibili e consentiti, e quindi la certezza che non verranno, tra l’altro, alterate e indebolite le parti strutturali di edifici, specialmente quelli, già molto sollecitati, collocati nei moltissimi centri storici del nostro paese, non possono e non devono essere demandate, come invece succederebbe una volta eliminata la figura del tecnico, alle competenze del committente e/o del “capomastro” Quanto sopra premesso, la sezione di Roma di FEDERARCHITETTI, CONSIDERATO che il D.d.L. in questione non prevede alcun tipo di controllo sugli interventi che si andranno a realizzare, né prima né dopo la loro esecuzione; che non è prevista alcuna garanzia che tali interventi non riguardino le parti strutturali di un edificio, in quanto la loro individuazione è affidata a persone senza specifica abilitazione professionale né formazione tecnica; che non è stato considerato il caso di interventi all’interno edifici nei centri storici, nei quali spessissimo anche i semplici tramezzi, usualmente ritenuti parti non strutturali, collaborano invece alla statica dell’edificio; Che, tra i lavori di ristrutturazione non assoggettabili a DIA, rientrerebbero, secondo il D.d.l., anche quelli che interessino interi edifici, di grosse dimensioni, con i prevedibili e conseguenti rischi, per l’incolumità di persone e cose, e per il rispetto dell’ambiente e del territorio; Che i lavori in questione, specialmente quando realizzati all’interno di unità immobiliari che facciano parte di un condominio, possono interessare e arrecare danno anche agli immobili confinanti; Che tali lavori riguardano spesso anche gli impianti (idrico, elettrico, termico); Che le imprese alle quali verranno presumibilmente affidati questi tipi di lavori di ristrutturazione sono , in gran parte, ditte individuali, con un bassissimo livello di formazione e di preparazione tecnica, per lo più ex “capomastri”, ora diventati “impresa” artigiana, grazie alla semplice formalità dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., Che il committente, al pari dell’impresa, non ha, nella quasi totalità dei casi, le competenze tecniche necessarie per stabilire quali siano le parti strutturali e quali, conseguentemente, gli interventi realizzabili, che spesso sono di estrema delicatezza, in special modo nelle zone sismiche; Che la semplice demolizione e/o ricostruzione di tramezzi può andare in contrasto con le norme urbanistiche e di igiene edilizia e con il regolamento edilizio;
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Che sarebbe necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, sia per gli aspetti legati alla sicurezza nei cantieri (Vedi Titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i.), oltre che per la denuncia di variazione al Catasto; RITENUTO Che vada comunque favorita sempre e in ogni sede la semplificazione amministrativa, e la modernizzazione del nostro Paese, nello spirito di collaborazione, e ringraziando per essere stati interpellati, SENTITO Il parere del Presidente Nazionale del nostro Sindacato, arch. Paolo Grassi, che ha direttamente e personalmente contribuito alla stesura delle proposte di emendamento che seguono PROPONE A - di integrare il comma 1 punto a dell’articolo 5 del DDL con il seguente emendamento: 1 I seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria, salvo nei casi di spostamento o creazione di porte o vani di passaggio in pareti portanti, sostituzione di pavimenti compreso massetti su solai con orditura portante in legno, ferro, o sovrastanti coperture a volta di qualunque tipologia; B - di sostituire il comma 3, di cui all’art. 5 del DdL, con il seguente emendamento: … OMISSIS … 3. prima dell’inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b),f), h), i), ed l), l’interessato, avente titolo, informa , anche per via telematica, l’Amministrazione Comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore, e, limitatamente alla lettera b), comunica la ragione sociale dell’impresa affidataria dei lavori allegandone contestualmente il certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e il D.U.R.C., rilasciati in data non anteriore ai tre mesi, unitamente a una relazione tecnica asseverata e provvista di data certa, eventualmente corredata di elaborati grafici, con la quale vengano descritti i lavori da eseguire, a firma di un tecnico abilitato, iscritto all’albo professionale, e fornito di partita IVA, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, e che la natura delle lavorazioni previste nel contratto di affidamento non sono soggette alla procedura DIA di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed alla vigente normativa Regionale. Tale relazione e tutti gli altri documenti allegati ad essa, dovranno essere custoditi sul luogo dove vengono eseguiti i lavori, dal proprietario dell’immobile, per essere esibiti a richiesta delle Autorità. L’impresa affidataria comunicherà al professionista la fine dei lavori, e lo stesso si renderà garante, a seguito di sopralluogo, della corrispondenza dei lavori eseguiti a quelli previsti negli elaborati predisposti e nel contratto d’appalto, certificando, con ulteriore dichiarazione asseverata, da trasmettere all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di fine dei lavori, che gli stessi non rientrano in quelli previsti all’art. 3 comma 1/b, i/c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non hanno interessato le parti strutturali dell’edificio e che non sono in contrasto con le norme urbanistiche vigenti e con il regolamento edilizio, che l’immobile non è sottoposto ai vincoli posti dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85 e 394/91, che non è interessato da procedure di concessione in sanatoria, che non è gravato da atti d’obbligo o servitù di qualsivoglia natura; Qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie lavorazioni rientranti negli interventi previsti ai comma 1b), 1c) del vigente T.U. 6/6/2001 n.380, l’impresa ne darà comunicazione al committente che demanderà al tecnico di cui al precedente comma, la formalizzazione della istanza in conformità alla procedura DIA. Se, in corso di verifica finale, il tecnico di cui al precedente comma constaterà l’avvenuta esecuzione di lavori non classificabili nella presente procedura semplificata, ne informerà l’Amministrazione ed il committente onde procedere, nei successivi 30 gg., alla formalizzazione dell’istanza integrata secondo le norme vigenti. In caso di mancata attuazione di quanto previsto, l’Amministrazione attiverà nei confronti della committenza e dell’ impresa esecutrice le sanzioni previste dalla vigente legislazione. Roma, 10 MARZO 2010 FEDERARCHITETTI (Sezione di Roma) Il Presidente Il Vice Presidente Nazionale Il Consigliere Nazionale Arch. Giancarlo Maussier
Arch. Loredana Regazzoni
Arch. Aldo Olivo