EDIZIONE 2013
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Condizioni complementari (CC)
PER LA MIGLIORE MEDICINA.
Informazione ai clienti Noi siamo tenuti per legge, prima della stipulazione del con tratto, a farvi notare, in modo trasparente e comprensibile, a lcuni punti del contratto particolarmente importanti. Nelle presenti Condizioni generali d’assicurazione e nelle Condi zioni complementari, osservate con attenzione i punti segna lati con questo simbolo:
Prima della stipulazione di un contratto, fatevi spiegare i pas saggi espressamente segnalati. Con questo simbolo eviden ziamo in modo particolare i seguenti argomenti: – – – – – – – – –
Chi è l’assicuratore? Chi è assicurato? Cosa è assicurato, risp. cosa non è assicurabile? Quali obblighi ha la persona assicurata? Quando esiste un diritto a prestazioni? Come sono calcolate le prestazioni? Come sono calcolati i premi? Quanto dura il contratto? Quali dati sono elaborati, da chi e a quale scopo?
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Sommario 1a Parte: Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi della LAMal
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Disposizioni generali d’assicurazione 5 Assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD 6 Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT SANTE 7 Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT CASA 7 Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT MEDICA 8 Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT TELMED 9 Assicurazione d’indennità giornaliera SALARIA LAMal 10
2a Parte: Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e Condizioni complementari (CC) per le assicurazioni ai sensi della LCA Disposizioni generali d’assicurazione Assicurazioni complementari COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA Assicurazione complementare SUPPLEMENTA Assicurazione complementare OPTIMA Assicurazione ospedaliera HOSPITA Assicurazione cure dentarie DENTA Assicurazione infortuni INFORTUNA Assicurazione d’indennità giornaliera SALARIA LCA
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3a Parte: Glossario
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Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per le assicurazioni ai sensi della LAMal I In generale Art. 1 Base legale 1. SWICA Assicurazione malattia SA, Römerstrasse 38, 8401 Winter thur (SWICA) emana le presenti Condizioni generali d’assicura zione (CGA) in applicazione e a complemento delle disposizioni legali. Le Condizioni generali d’assicurazione non sono esaustive. Sono determinanti la Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), come pure le relative disposizioni d’applicazione. 2. Le presenti Condizioni generali d’assicurazione trovano applica zione per le assicurazioni secondo la LAMal.
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II Inizio e fine del contratto Art. 2 Affiliazione/ammissione 1. Possono stipulare quest’assicurazione tutti i richiedenti che adem piono le disposizioni legali d’ammissione. 2. L’affiliazione deve essere richiesta per scritto, sul modulo rilasciato da SWICA. Per le persone che non hanno l’esercizio dei diritti ci vili, la proposta d’ammissione deve essere firmata dal rappresen tante legale. Il candidato o il rappresentante legale deve rispondere in modo veritiero e completo alle domande poste. 3. Prima di compilare la proposta d’ammissione, il candidato può prendere visione delle Condizioni generali d’assicurazione SWICA. 4. L’assicurazione inizia alla data concordata.
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assicuratore con effetto alla fine di un semestre civile, nel caso di forme speciali d’assicurazione per la fine di un anno civile. Al momento della notifica del nuovo premio, la persona assicurata può passare a un altro assicuratore osservando un termine di di sdetta di un mese e con effetto alla fine del mese precedente l’en trata in vigore del nuovo premio. Il cambiamento diventa effettivo, quando SWICA riceve la con ferma della continuazione dell’assicurazione da parte del nuovo a ssicuratore. In caso di premi/partecipazioni in sospeso il cambia mento può avvenire solo dopo il completo pagamento. Con l’uscita da SWICA terminano sia l’assicurazione, sia il diritto a prestazioni. La persona assicurata dimissionaria deve pagare i premi, le parte cipazioni ai costi arretrate come pure le eventuali spese sino alla fine dell’assicurazione. Essa è inoltre tenuta a rimborsare le presta zioni illecitamente riscosse. In caso di decesso della persona assicurata, l’intero premio mensile deve essere pagato sino alla fine del mese del decesso.
III Diritti e doveri Art. 7 Obbligo di notificare, informare e collaborare 1. Se una persona assicurata vuole usufruire di prestazioni, ciò deve essere comunicato a SWICA. 2. La persona assicurata deve fornire a SWICA tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni e per fissare le stesse, come pure metterle a disposizione la relativa documenta zione; essa autorizza a tale scopo SWICA a prendere visione degli atti di altri assicuratori o di autorità pubbliche nel quadro delle d isposizioni legali. 3. La persona assicurata deve recapitare spontaneamente a SWICA le decisioni formali e le decisioni inerenti le rendite di altre assicura zioni sociali, nella misura in cui esse possono influire sull’obbligo di prestazione di SWICA. 4. In caso di malattia o d’infortunio, la persona assicurata è tenuta a informare spontaneamente SWICA in merito ad altri diritti e ad altre prestazioni, quali prestazioni d’assicurazione, salario, inden nità per perdita di guadagno, rendite, ecc. 5. Su richiesta di SWICA, la persona assicurata è tenuta ad annun ciarsi presso altre assicurazioni sociali. 6. Ai fini del rimborso scritturale (senza contanti) delle prestazioni, la persona assicurata è tenuta a comunicare a SWICA un conto bancario o postale. In caso contrario, la SWICA ha la facoltà di r iscuotere una partecipazione alle spese di CHF 10.–. 7. Nel caso di un cambiamento di domicilio, SWICA procede al rela tivo adeguamento dei premi. Il cambiamento di domicilio deve essere comunicato entro 30 giorni al competente servizio clienti (vedi polizza assicurativa). Nel caso di annunci tardivi, SWICA può richiedere il pagamento dei premi non incassati.
Art. 3 Appartenenza all’associazione Chi è assicurato presso SWICA in base all’assicurazione malattia so ciale, è pure socio della SWICA Organizzazione sanitaria. La qualità di socio termina con la fine dell’assicurazione o con la dichiarazione d’uscita del socio. Art. 4 Sospensione della copertura del rischio d’infortunio 1. Una persona assicurata che dispone di un’assicurazione obbligato ria contro gli infortuni professionali e non professionali, può ri chiedere la sospensione della copertura del rischio d’infortunio in cambio di una riduzione del premio. Il premio sarà ridotto con ef fetto all’inizio del mese successivo alla proposta. 2. Se la persona assicurata esce dall’assicurazione infortuni obbliga toria ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli in fortuni del 20 marzo 1981 (LAINF), essa ne deve dare comunica zione alla SWICA entro un mese. Dopo l’estinzione della c opertura ai sensi della LAINF, viene ripristinata la copertura del rischio d’infortunio nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’obbligo di pagare il premio sussiste e partire dal primo giorno successivo all’estinzione della copertura LAINF. Art. 5 Effetti giuridici della firma sul modulo di proposta Firmando la proposta d’ammissione a) il candidato autorizza gli operatori medici da lui consultati a for nire a SWICA tutte le indicazioni concernenti lo stato di salute, oppure il decorso di una malattia o di un infortunio, di cui essa ha bisogno per poter esercitare l’assicurazione b) il candidato riconosce le presenti Condizioni generali d’assicura zione e le tariffe di SWICA. I premi sono dovuti dall’inizio dell’assicurazione.
Art. 8 Obbligo di contribuire alla riduzione del danno In caso di malattia o d’infortunio, la persona assicurata deve intra prendere tutto ciò che favorisce la guarigione ed astenersi da tutto ciò che la ritarda. Nell’ambito del trattamento, essa è tenuta ad osservare le prescrizioni del fornitore di prestazioni autorizzato. Art. 9 Accordi d’indennizzo Se si tange l’obbligo di prestazione di SWICA, la persona assicurata è tenuta a informare SWICA in merito a eventuali accordi stipulati con un terzo tenuto a versare prestazioni, in virtù dei quali essa rinuncia in parte o completamente a prestazioni d’assicurazione o a risarcimenti dei danni.
Art. 6 Fine dell’assicurazione 1. Mediante comunicazione scritta e osservando un termine di d isdetta di tre mesi, la persona assicurata può passare da SWICA a un altro
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Art. 10 Rimborso Le prestazioni ricevute per errore devono essere restituite dall’assicu rato a SWICA, indipendentemente dal fatto che siano state versate d irettamente all’assicurato o a un fornitore di prestazioni.
Art. 15 Obbligo del segreto I collaboratori o gli organi di SWICA che vengono a conoscenza di in formazioni riguardanti la diagnosi, le condizioni di salute, il diritto alle prestazioni e le prestazioni percepite, come pure la situazione pa trimoniale e il reddito della persona assicurata, sono tenuti ad osser vare l’assoluto segreto (art. 33 LPGA).
Art. 11 Compensazione I crediti di SWICA nei confronti della persona assicurata vengono de dotti dalle prestazioni dovute da SWICA. Alla persona assicurata non è riconosciuto alcun diritto di compensazione nei confronti di SWICA.
Art. 16 Protezione dei dati La protezione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LAMal, della LPGA e della Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giu gno 1992. Gli articoli 12–15 della Legge federale sulla protezione dei dati non sono applicabili.
Art. 12 Costituzione in pegno e cessione La persona assicurata non può cedere a terzi, né costituire in pegno i suoi crediti verso SWICA, sono riservate le eccezioni di legge. SWICA considera nulli gli accordi di questo tipo.
Art. 17 Contenzioso I contenziosi sono risolti in base alla legge sull’assicurazione malattie (LAMal) e la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicu razioni sociali (LPGA).
Art. 13 Addebito della partecipazione ai costi Se SWICA è debitrice degli onorari, essa addebita alla persona assicu rata la franchigia ordinaria e la partecipazione ai costi. In caso di fran chigia più elevata, per principio la persona assicurata è debitrice degli onorari; rimangono riservati i contratti di diverso tenore stipulati da SWICA con terzi, nonché le disposizioni della LAMal riguardanti gli accordi sul libero passaggio di persone tra la Svizzera e l’UE, risp. l’EFTA.
IV Disposizioni finali Art. 18 Disposizioni finali 1. Tutte le comunicazioni della persona assicurata o avente diritto devono essere indirizzate in forma scritta a SWICA. 2. Tutte le comunicazioni da parte di SWICA, risp. dell’assicuratore, vengono recapitate a norma di legge all’ultimo indirizzo in Sviz zera notificato dalla persona assicurata o dall’avente diritto.
Art. 14 Pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi 1. La persona assicurata è tenuta a pagare in anticipo i premi corri spondenti alla sua assicurazione, in conformità alla polizza. 2. I costi amministrativi, quali p. es. le spese d’ingiunzione e le com missioni d’incasso, dovuti alla mora nel pagamento dei premi e della partecipazione ai costi sono a carico della persona a ssicurata. 3. Se alla scadenza del termine di pagamento la persona assicurata non avrà saldato il suo debito, le sarà inviato un richiamo scritto con l’indicazione delle conseguenze della mora e la concessione di un termine supplementare alla cui scadenza si potrà avviare l’ese cuzione. 4. Rimangono riservate le disposizioni della LAMal riguardanti l ’accordo sul libero passaggio di persone tra la Svizzera e l’UE, risp. l’EFTA. 5. SWICA fattura i premi e le partecipazioni ai costi in franchi s vizzeri.
Art. 19 Versione determinante La versione in lingua tedesca delle Condizioni generali d’assicurazione costituisce la base legale qualora dovessero risultare delle differenze rispetto alla versione francese, italiana o inglese. Art. 20 Entrata in vigore Le presenti Condizioni generali d’assicurazione (CGA) entrano in v igore il 1° gennaio 2009.
Assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD I Campo d’applicazione
II Estensione dell’assicurazione
Art. 1 Scopo 1. L’assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD è la forma assicurativa ordinaria secondo la LAMal con libera scelta del medico. 2. SWICA assume dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD le prestazioni d’assicurazione prescritte dalla legge per i trattamenti ambulatoriali e stazionari.
Art. 3 Estensione dell’assicurazione L’estensione dell’assicurazione si basa sulla Legge federale sull’assicu razione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. III Premi, partecipazione ai costi Art. 4 Premi I premi vengono fissati annualmente da SWICA in un tariffario e approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Il tariffario costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
Art. 2 Stipulazione e modifica dell’assicurazione 1. Le persone che adempiono le disposizioni legali d’ammissione, possono stipulare questa assicurazione. 2. Il cambiamento dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD in una variante FAVORIT dell’assicurazione obbliga toria delle cure medico-sanitarie è possibile per l’inizio di un mese civile. Termine di annuncio: un mese.
Art. 5 Partecipazione ai costi 1. La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposi zioni legali in materia. 2. L’assicurazione con franchigia opzionale può essere stipulata da tutti gli assicurati. La scelta di una franchigia superiore o inferiore può avvenire solo per l’inizio di un anno civile. I dettagli sono disciplinati nelle rispettive disposizioni emanate dalla Confedera zione.
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Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT SANTE I Campo d’applicazione
II Estensione dell’assicurazione
Art. 1 Scopo 1. L’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT SANTE è una particolare forma di assicurazione con scelta limitata dei for nitori di prestazioni. 2. SWICA assume dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT SANTE le prestazioni d’assicurazione prescritte dalla legge per i trattamenti ambulatoriali e stazionari, a condizione che essi risultino effettuati o prescritti da un medico di un Centro della salute santémed/di uno studio medico della rete SWICA.
Art. 3 Estensione dell’assicurazione 1. L’estensione dell’assicurazione si basa sulla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. Il rischio infortunio può essere co-assicurato. 2. Per i casi d’urgenza nei quali non è possibile far capo al Centro della salute santémed/allo studio medico della rete SWICA, le pre stazioni legali obbligatorie sono coperte indipendentemente dal medico curante. 3. Se l’assicurato opta per trattamenti ambulatoriali o stazionari non d’urgenza senza avere la prescrizione o l’accordo del Centro della salute/dello studio medico partner di SWICA, SWICA a ssume la metà dei relativi costi.
Art. 2 Stipulazione e modifica dell’assicurazione 1. Le persone che adempiono le disposizioni legali d’ammissione e che abitano in una zona d’attività di FAVORIT SANTE, possono stipulare questa variante d’assicurazione. 2. Per le persone già assicurate SWICA, il passaggio da un’altra va riante dell’assicurazione di base nella FAVORIT SANTE è possi bile, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, per l’inizio di un mese civile, con preavviso di un mese. Restano riservate par ticolari disposizioni di legge. 3. Il passaggio dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT SANTE alla variante assicurazione STANDARD è pos sibile solo per l’inizio di un anno civile, osservando un termine di annuncio di un mese. Restano riservate particolari d isposizioni di legge. 4. In caso di ripetuta violazione del regolamento FAVORIT SANTE, SWICA ha il diritto di escludere l’assicurato dall’assicurazione FA VORIT SANTE per la fine di un mese civile con preavviso di un mese. Questo provvedimento comporta automaticamente il tra sferimento nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie conven zionale STANDARD. 5. Se l’assistenza medica da parte di un medico di FAVORIT SANTE non è, o non è più, possibile (istituto di cura, cambiamento di do micilio, soggiorno all’estero superiore a tre mesi, ecc.), con un pre avviso di 30 giorni, noi possiamo trasferire l ’assicurato nell’assicu razione delle cure medico-sanitarie STANDARD.
III Premi, partecipazione ai costi Art. 4 Premi I premi sono stabiliti annualmente da SWICA nell’ambito di un t ariffario e approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Il t ariffario costituisce parte integrante delle presenti condizioni. Art. 5 Partecipazione ai costi 1. La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposi zioni legali e convenute. 2. L’assicurazione con franchigia opzionale può essere stipulata da tutti gli assicurati. La scelta di una franchigia superiore o inferiore può avvenire solo per l’inizio di un anno civile. I dettagli sono di sciplinati nelle rispettive disposizioni emanate dalla Confedera zione. 3. Tutti i pagamenti che SWICA effettua dall’assicurazione F AVORIT SANTE soggiacciono alla partecipazione ai costi prevista dalla legge, risp. convenuta, e ciò a prescindere dal fatto che S WICA versi prestazioni ridotte.
Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT CASA bile, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, per l ’inizio di un mese civile, con preavviso di un mese. Restano riservate par ticolari disposizioni di legge. 3. Il passaggio dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT CASA alla variante assicurazione STANDARD è possi bile solo per l’inizio di un anno civile, osservando un termine di disdetta di un mese. Restano riservate particolari disposizioni di legge. 4. In caso di ripetuta violazione del regolamento FAVORIT CASA, SWICA ha il diritto di escludere l’assicurato dall’assicurazione FA VORIT CASA per la fine di un mese civile con preavviso di un mese. Questo provvedimento comporta automaticamente il tras ferimento nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie conven zionale STANDARD. 5. Se l’assistenza medica da parte di un medico CASA non è, o non è più, possibile (istituto di cura, cambiamento di domicilio, sog giorno all’estero superiore a tre mesi, ecc.), con un preavviso di 30 giorni, noi possiamo trasferire l’assicurato nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo 1. L’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT CASA rap presenta una particolare forma d’assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni. Essa si basa sul principio dell’approv vigionamento medico di base da parte del medico di famiglia pre scelto, il quale garantisce agli assicurati FAVORIT CASA un’assi stenza e una consulenza globali. 2. SWICA assume dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT CASA le prestazioni d’assicurazione prescritte dalla legge per i trattamenti ambulatoriali e stazionari, a condizione che essi risultino effettuati o prescritti dal medico FAVORIT CASA prescelto dall’assicurato. Art. 2 Stipulazione e modifica dell’assicurazione 1. Le persone che adempiono le disposizioni legali d’ammissione e che abitano in una zona d’attività di FAVORIT CASA, possono sti pulare questa variante d’assicurazione. 2. Per le persone già assicurate SWICA, il passaggio da un’altra variante dell’assicurazione di base nella FAVORIT CASA è possi
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ginecologici, l’assicurata FAVORIT CASA è tenuta a informare an ticipatamente il proprio medico di famiglia. 6. Le visite oculistiche di routine possono essere effettuate da un oftalmologo scelto dall’assicurato. Per tutti gli interventi chirur gici oculistici, fatta eccezione per i casi d’urgenza, l’assicurato FAVORIT CASA è tenuto a informare anticipatamente il proprio medico di famiglia e a richiederne il consenso. 7. Fatta eccezione per i casi d’urgenza, tutti i ricoveri in ospedali e cliniche diurne devono essere prescritti dal medico di famiglia FAVORIT CASA, oppure avvenire con il suo consenso.
II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Estensione dell’assicurazione 1. L’estensione dell’assicurazione si basa sulla Legge federale sull’assi curazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. 2. Se l’assicurato opta per trattamenti ambulatoriali o stazionari non d’urgenza senza avere la prescrizione o l’accordo del medico FAVORIT CASA, la SWICA assume unicamente la metà dei rela tivi costi. 3. Il rischio infortunio può essere co-assicurato. Art. 4 Scelta del fornitore di prestazioni 1. SWICA allestisce ogni anno, per regione di domicilio, un elenco dei medici di famiglia a disposizione degli assicurati FAVORIT CASA. 2. L’assicurato FAVORIT CASA, al momento della stipulazione di questa variante assicurativa, sceglie il suo medico di famiglia dall’elenco SWICA. 3. Gli assicurati FAVORIT CASA, nell’ambito del loro diritto di scelta tra i medici a disposizione, possono cambiare il loro medico di famiglia per l’inizio del mese civile successivo. In tal caso, l’assicu rato comunica questa sua decisione a SWICA e al suo precedente medico di famiglia e gli permette di trasmettere l’incarto medico che lo concerne al nuovo medico di famiglia. 4. Per qualsiasi trattamento, l’assicurato FAVORIT CASA si rivolge sempre al medico di famiglia che ha scelto. Fanno eccezione i casi d’urgenza e le visite ginecologiche effettuate da uno specialista. In caso di necessità, il medico di famiglia FAVORIT CASA invia l ’assicurato ad altri specialisti o a personale paramedico. 5. Per le visite ginecologiche preventive e l’assistenza ostetrica, l’assi curata FAVORIT CASA può scegliere liberamente il proprio spe cialista in ginecologia od ostetricia. Per tutti gli altri trattamenti
III Premi, partecipazione ai costi Art. 5 Premi I premi dell’assicurazione FAVORIT CASA sono stabiliti annualmente da SWICA nell’ambito di un tariffario e approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Il tariffario costituisce parte integrante delle pre senti condizioni. Art. 6 Partecipazione ai costi 1. La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposizioni legali e convenute. 2. L’assicurazione con franchigia opzionale può essere stipulata da tutti gli assicurati. La scelta di una franchigia superiore o inferiore può avvenire solo per l’inizio di un anno civile. I dettagli sono d isciplinati nelle rispettive disposizioni emanate dalla Confedera zione. 3. Tutti i pagamenti che SWICA effettua dall’assicurazione F AVORIT CASA soggiacciono alla partecipazione ai costi prevista dalla legge, risp. convenuta, e ciò a prescindere dal fatto che S WICA versi prestazioni ridotte.
Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT MEDICA 4. Se SWICA modifica l’elenco dei fornitori di prestazioni che rien trano nel diritto di scelta dell’assicurato, quest’ultimo ha il diritto di passare a un’altra variante d’assicurazione all’interno della SWICA a partire dal mese successivo. Per il passaggio a un altro assicuratore, fanno stato le disposizioni legali in materia di di sdetta. Restano riservate particolari disposizioni di legge. 5. In caso di ripetuta violazione del regolamento FAVORIT M EDICA, SWICA ha il diritto di escludere l’assicurato dall’assicurazione FAVORIT MEDICA per la fine di un mese civile e con preavv iso di un mese. Questo provvedimento comporta automaticamente il trasferimento nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie con venzionale STANDARD. 6. Se l’assistenza medica da parte di un medico MEDICA non è, o non è più, possibile (istituto di cura, cambiamento di domicilio, sog giorno all’estero superiore a tre mesi, ecc.), con un preavviso di 30 giorni, noi possiamo trasferire l’assicurato nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie STANDARD.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo 1. La FAVORIT MEDICA costituisce una forma particolare dell’assi curazione delle cure medico-sanitarie con scelta limitata dei for nitori di prestazioni, in conformità alla Legge federale sull’assicu razione malattie (LAMal). 2. L’assicurato FAVORIT MEDICA si dichiara disposto a far effet tuare tutti i trattamenti e tutti gli esami da un fornitore di presta zioni (medico, ospedale, fisioterapista, farmacia, ecc.) designato da SWICA in uno speciale elenco. 3. SWICA assume dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT MEDICA le prestazioni d’assicurazione prescritte dalle legge per i trattamenti ambulatoriali e stazionari, a condizione che essi risultino effettuati da un medico ammesso da SWICA per que sta forma d’assicurazione. Art. 2 Stipulazione e modifica dell’assicurazione 1. Le persone che adempiono le disposizioni legali d’ammissione e che abitano in una zona d’attività di FAVORIT MEDICA, possono stipulare questa variante d’assicurazione. 2. Per le persone già assicurate SWICA, il passaggio da un’altra variante dell’assicurazione di base nella FAVORIT MEDICA è pos sibile, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, per l’ini zio di un mese civile, con preavviso di un mese. Restano riservate particolari disposizioni di legge. 3. Il passaggio dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT MEDICA alla variante assicurazione STANDARD è possibile solo per l’inizio di un anno civile, osservando un termine di annuncio di un mese. Restano riservate particolari disposizioni di legge.
II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Scelta del fornitore di prestazioni 1. L’estensione dell’assicurazione si basa sulla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. SWICA paga i costi comportati da trattamenti ed esami effettuati da un fornitore di prestazioni in conformità all’elenco FAVORIT M EDICA. 2. SWICA allestisce annualmente un elenco dei fornitori di presta zioni che rientrano nel diritto di scelta degli assicurati FAVORIT MEDICA.
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3. In caso di trattamenti, l’assicurato sceglie un fornitore di presta zioni dall’elenco FAVORIT MEDICA. 4. Se in caso di trattamenti ambulatoriali o stazionari l’assicurato si rivolge a un fornitore di prestazioni che non figura sull’elenco FAVORIT MEDICA, SWICA assume il 50 % dei costi, a condizione che tali prestazioni risultino effettivamente necessarie dal punto di vista medico. 5. I casi d’urgenza nei quali non è possibile consultare un fornitore di prestazioni figurante sull’elenco FAVORIT MEDICA sono sempre coperti nel quadro delle prestazioni obbligatorie prescritte dalla legge. 6. L’assicurato si impegna a richiedere a SWICA una garanzia dei costi prima di ogni ricovero ospedaliero non d’urgenza. SWICA verifica la necessità dell’ospedalizzazione e l’idoneità dell’ospe dale. Se l’assicurato non ha richiesto alcuna garanzia dei costi e se non può far valere alcuna ragione medica per giustificare questa omissione, SWICA paga il 50 % dei costi. 7. SWICA rimborsa il medicamento meno costoso tra quelli che pos sono essere scelti per il trattamento della malattia. A questo fine, SWICA allestisce un elenco di preparati generici e farmaci origi nali economici. Se ciò nonostante l’assicurato acquista un prepa rato costoso, SWICA paga il 50 % dei relativi costi.
III Premi, partecipazione ai costi Art. 4 Premi I premi dell’assicurazione FAVORIT CASA sono stabiliti annualmente da SWICA nell’ambito di un tariffario e approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Fa stato la tariffa in conformità al luogo di domi cilio dell’assicurato. Il tariffario costituisce parte integrante delle pre senti condizioni. Art. 5 Partecipazione ai costi 1. La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposizioni legali e convenute. 2. L’assicurazione con franchigia opzionale può essere stipulata da tutti gli assicurati. La scelta di una franchigia superiore o inferiore può avvenire solo per l’inizio di un anno civile. I dettagli sono di sciplinati nelle rispettive disposizioni emanate dalla Confedera zione. 3. Tutti i pagamenti che la SWICA effettua dall’assicurazione FAVORIT MEDICA soggiacciono alla partecipazione ai costi pre vista dalla legge, risp. convenuta, e ciò a prescindere dal fatto che SWICA versi prestazioni ridotte.
Assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT TELMED 3. Un chiarimento telefonico è necessario, ogni volta che si presenta un nuovo problema medico, prima di recarsi dal medico o in ospe dale per la visita medica iniziale. Possono telefonare per questo chiarimento anche terze persone, in rappresentanza dell’assicu rato. 4. Nelle seguenti situazioni non è necessario telefonare al servizio di consulenza per la salute prima di recarsi dal medico o in ospedale: a) nei casi d’emergenza b) per le visite mediche periodiche di prevenzione c) per il trattamento successivo, dopo una consultazione già con cordata con SWICA TELMED d) per un trattamento medico durante un soggiorno temporaneo all’estero. 5. Nei casi d’emergenza o nei soggiorni all’estero esiste la possibilità di richiedere facoltativamente il sostegno degli specialisti del ser vizio di consulenza telefonica per la salute di SWICA. 6. Se insorgono problemi di salute dopo che un trattamento medico si è concluso, occorre nuovamente consultare telefonicamente il ser vizio di consulenza telefonica SWICA prima di andare dal medico o in ospedale. 7. Gli assicurati s’impegnano, prima di ogni ricovero ospedaliero non d’urgenza, a richiedere a SWICA la garanzia di assunzione dei costi. SWICA verifica la necessità del ricovero in ospedale come pure l’idoneità dell’ospedale scelto. 8. SWICA è autorizzata ad escludere dall’assicurazione FAVORIT TELMED, per la fine di un mese civile, gli assicurati che ripetutamente non si attengono all’obbligo della consultazione telefonica preventiva. Ciò comporta automaticamente il trasferimento nell’assicurazione delle cure medico-sanitarie convenzionale STANDARD.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo FAVORIT TELMED è una particolare forma dell’assicurazione obbli gatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assi curazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal). Art. 2 Stipulazione e modifica dell’assicurazione 1. Le persone che adempiono le disposizioni legali d’ammissione e che hanno il loro domicilio stabile in una zona d’attività di FAVORIT TELMED, possono stipulare questa variante d’assicurazione. 2. Per le persone già assicurate SWICA, il passaggio da un’altra variante dell’assicurazione di base nella FAVORIT TELMED è pos sibile, indipendentemente dall’età e dallo stato di salute, per l’ini zio di un mese civile, con preavviso di un mese. Restano r iservate particolari disposizioni di legge. 3. Il passaggio dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT TELMED alla variante assicurazione STANDARD è possibile solo per l’inizio di un anno civile, osservando un termine di annuncio di un mese. Restano riservate particolari d isposizioni di legge. II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Scelta del fornitore di prestazioni 1. SWICA paga dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie FAVORIT TELMED le prestazioni assicurative di legge per tratta menti ambulatoriali e stazionari a condizione che tali prestazioni siano fornite da un fornitore di prestazioni riconosciuto secondo la legge sull’assicurazione malattie. 2. Gli assicurati FAVORIT TELMED si dichiarano disposti, prima di consultare un medico o un ospedale, a contattare telefonica mente il servizio di consulenza per la salute SWICA, che indicherà le successive attività in considerazione della situazione indivi duale. Il personale medico specialistico del servizio di consulenza telefonica per la salute non emette diagnosi e non fornisce presta zioni terapeutiche, dà solo consigli. La decisione su come proce dere in seguito spetta unicamente all’assicurato.
III Premi, partecipazione ai costi Art. 4 Premi I premi sono stabiliti annualmente da SWICA nell’ambito di un t ariffario e approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Fa stato la tariffa applicabile per il luogo di domicilio dell’assicurato. Il tariffa rio costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
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Art. 5 Partecipazione ai costi 1. La partecipazione ai costi dell’assicurato si basa sulle disposizioni legali e convenute. 2. L’assicurazione con franchigia opzionale può essere stipulata da tutti gli assicurati. La scelta di una franchigia superiore o inferiore
può avvenire solo per l’inizio di un anno civile. I dettagli sono disci plinati nelle rispettive disposizioni emanate dalla Confederazione. 3. Tutti i pagamenti che SWICA effettua dall’assicurazione FAVORIT TELMED soggiacciono alla partecipazione ai costi pre vista dalla legge, rispettivamente convenuta.
Assicurazione d’indennità giornaliera SALARIA ai sensi della LAMal 4. Con riserva di disposizioni contrattuali di diverso tenore, SWICA non rifonde le spese comportate dai certificati d’inabilità al lavoro per la persona assicurata. 5. Per il resto, fanno stato le disposizioni legali.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo SWICA esercita l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera ai sensi della LAMal. L’indennità giornaliera minima ammonta CHF 2.–, l’indennità giornaliera massima a CHF 40.–.
Art. 6 Inizio e fine del diritto alle prestazioni 1. Il diritto all’indennità giornaliera inizia dal secondo giorno d ’inabilità al lavoro attestata. Se la notifica della malattia avviene dopo il terzo giorno dall’inizio della cura, il diritto alle prestazioni comincia soltanto il giorno della notifica della malattia, a meno che all’assicurato non possa essere imputata alcuna colpa per questo ritardo. In caso di degenza in uno stabilimento ospedaliero, il di ritto all’indennità giornaliera inizia il giorno dell’entrata nello stabilimento. 2. L’indennità giornaliera è versata fino all’ultimo giorno dell’inabi lità al lavoro attestata.
Art. 2 Condizioni d’ammissione e riserva 1. Le persone che sono domiciliate in Svizzera o vi esercitano un’attività lucrativa e che hanno compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni, possono stipulare un’assicurazione d’indennità giorna liera fino a concorrenza dell’importo massimo menzionato. 2. SWICA può esigere che il richiedente l’assicurazione produca un certificato medico sul suo stato di salute. Se il richiedente non pre senta il certificato medico entro due mesi, la proposta d’assicura zione viene considerata nulla. 3. Mediante l’applicazione di riserve, SWICA può escludere d all’assicurazione le malattie esistenti al momento dell’ammis sione. Ciò vale parimenti per le malattie anteriori se, in base all’esper ienza, è possibile una ricaduta. Le riserve decadono al più tardi dopo cinque anni. Prima di questo termine la persona assicu rata può fornire la prova che una riserva non è più giustificata. 4. In caso di aumento dell’assicurazione, le condizioni d’ammissione (limite d’età, riserva d’assicurazione) sono applicabili per analogia. 5. Se, al momento dell’ammissione, vengono dissimulati malattie o infortuni, SWICA può escluderli retroattivamente dalla copertura tramite una riserva applicata con effetto retroattivo.
Art. 7 Durata delle prestazioni 1. L’indennità giornaliera è erogata, per una o più malattie, durante 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni consecutivi. 2. La persona assicurata non è autorizzata a impedire l’estinzione del diritto all’indennità giornaliera rinunciando a quest’ultima prima della fine dell’inabilità al lavoro attestata. Art. 8 Maternità 1. In caso di gravidanza e parto, SWICA accorda le stesse p restazioni come in caso di malattia, a condizione che fino al giorno del parto l’assicurata sia stata assicurata durante almeno 270 giorni e senza interruzione superiore ai tre mesi. 2. L’assicurata ha diritto alle prestazioni d’indennità giornaliera du rante 16 settimane, di cui almeno 8 dopo il parto. Viene computato un eventuale periodo d’attesa. 3. Le prestazioni d’indennità giornaliera in caso di maternità non sono computate sulla durata delle prestazioni in conformità all’art. 7.
Art. 3 Libero passaggio 1. SWICA concede il libero passaggio nell’ambito delle disposizioni legali. 2. La persona assicurata deve far valere il diritto di libero passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’assicuratore precedente. 3. Le indennità giornaliere percepite presso l’assicuratore precedente saranno computate sulla durata del diritto alle prestazioni.
Art. 9 Riduzione e rifiuto delle prestazioni Le prestazioni possono essere provvisoriamente o durevolmente ri dotte, o in presenza di casi particolarmente gravi rifiutate, se la per sona assicurata a) ha cagionato intenzionalmente l’evento assicurato, oppure se lo ha cagionato o aggravato commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto; b) si sottrae ad un trattamento ragionevolmente esigibile o si rifiuta di eseguirlo, oppure se non contribuisce spontaneamente facendo tutto ciò che è ragionevolmente esigibile. In tal caso, la persona a ssicurata deve essere precedentemente richiamata per scritto, facendo presente che le prestazioni saranno ridotte, risp. intera mente rifiutate.
Art. 4 Infortunio Il rischio d'infortunio è compreso nell’assicurazione d’indennità gior naliera. Mediante dichiarazione scritta della persona assicurata è pos sibile escludere il rischio d’infortunio. II Estensione dell’assicurazione Art. 5 Estensione delle prestazioni 1. Il diritto all’indennità giornaliera esiste quando una persona autor izzata attesta per iscritto l’inabilità totale al lavoro. 2. Un’inabilità parziale al lavoro pari almeno al 50 % dà diritto a un’indennità giornaliera proporzionalmente ridotta. 3. In caso di soggiorno al di fuori del raggio d’attività di SWICA, esiste un diritto all’indennità giornaliera solo se la persona assicu rata è degente in uno stabilimento ospedaliero o in uno stabili mento di cura diretto da un medico.
Art. 10 Riduzione dell’assicurazione d’indennità giornaliera 1. Una riduzione dell’assicurazione può essere chiesta in qualsiasi momento per iscritto, sempre per la fine di un mese. 2. L’assicurazione d’indennità giornaliera è ridotta a CHF 2.– alla fine del mese civile in cui la persona assicurata compie 65 anni.
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Condizioni generali d’assicurazione (CGA) e Condizioni complementari (CC) per le assicurazioni ai sensi della LCA Art. 7 Elenchi e loro validità Gli elenchi dei fornitori di prestazioni menzionati nelle Condizioni complementari per le assicurazioni complementari vengono messi a disposizione delle persone assicurate in qualsiasi momento. Per la va lutazione del diritto alle prestazioni sono presi in considerazione gli elenchi validi al momento del diritto ad una prestazione di servizio o pecuniaria di SWICA.
I In generale Assicuratore nelle assicurazioni complementari è, se non indicato diversamente nelle Condizioni complementari, SWICA Assicurazione malattia SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur (in seguito «SWICA»). Per l’assicurazione complementare INFORTUNA l’assicuratore è SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur.
Art. 8 In quali casi SWICA non paga o riduce le proprie prestazioni? Nei seguenti casi SWICA non accorda prestazioni assicurative dalle a ssicurazioni complementari: 1. per le conseguenze di eventi bellici – in Svizzera – all’estero; se tuttavia l’assicurato viene sorpreso dallo scoppio di eventi bellici nel paese in cui soggiorna, la copertura assicura tiva resta ancora in vigore per 14 giorni a decorrere d all’inizio delle ostilità; 2. per le conseguenze di disordini di ogni genere e dei provvedimenti intrapresi contro quest’ultimi, a meno che l’assicurato possa pro vare di non avere preso parte attiva ad essi o per istigazione dei simpatizzanti; 3. in relazione con il servizio militare in un esercito straniero; 4. in caso di terremoti o di cadute di meteoriti; 5. in occasione o quale conseguenza della commissione di crimini o delitti, o del relativo tentativo; 6. quale conseguenza della partecipazione a risse e tumulti, a meno che l’assicurato sia stato ferito dai ribelli pur non avendo preso parte attiva nell’accaduto, oppure nel tentativo di soccorrere una persona indifesa; 7. quale conseguenza di pericoli cui l’assicurato si espone provo cando terze persone; 8. danni alla salute che sono in relazione ad un atto temerario; sono considerati atti temerari le azioni per loro natura particolarmente soggette a rischio, compiute dall’assicurato senza prendere (o senza avere potuto prendere) le precauzioni atte a ridurre il rischio in misura ragionevole; 9. partecipazione a corse con mezzi a motore di ogni genere, come pure agli allenamenti; 10. malattie o infortuni risultanti da radiazioni ionizzanti; 11. provocazione intenzionale di un evento assicurato da parte della persona assicurata, oppure di una terza persona beneficiaria delle prestazioni; 12. trattamenti terapeutici conseguenti all’abuso di medicinali, dro ghe, alcool; l’abuso di queste sostanze che creano dipendenza non è considerato espressamente quale malattia, e di conseguenza non implica alcun obbligo di prestazioni da parte di SWICA.
Art. 1 Chi è competente per l’assistenza agli assicurati? Se necessitate di una consulenza assicurativa oppure di prestazioni da una delle vostre assicurazioni, rivolgetevi a SWICA Organizzazione sanitaria. L’indirizzo del servizio clienti competente si trova sulla vostra polizza d’assicurazione. Art. 2 Di cosa si compone il contratto? 1. Il contratto d’assicurazione, per le persone assicurate sia a titolo individuale che collettivo, si compone dei seguenti documenti: a) la vostra proposta d’assicurazione b) il certificato d’assicurazione (polizza) c) le presenti Condizioni generali d’assicurazione d) le Condizioni complementari e) gli eventuali «accordi particolari» 2. Per le assicurazioni complementari è applicabile la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). II Estensione dell’assicurazione e relative definizioni Art. 3 Che cos’è assicurato? Sono assicurabili le conseguenze finanziarie dovute a malattia, infor tunio e/o maternità, in conformità alle rispettive Condizioni comple mentari per le assicurazioni complementari ai sensi della LCA. Art. 4 Come potete assicurarvi? Sono assicurabili le seguenti prestazioni: a) spese di cura per malattia, infortunio e maternità, in conformità alle assicurazioni complementari per questi rami assicurativi; b) indennità giornaliere in conformità alle Condizioni generali d’as sicurazione per questo ramo d’assicurazione; c) prestazioni in capitale in caso d’invalidità e di decesso in confor mità alle Condizioni complementari. Art. 5 Definizioni e applicazione delle CGA L’assicurazione di base è l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosan itarie e contro gli infortuni che, in conformità alla Legge federale sull’assicurazione malattie, deve essere stipulata obbligatoriamente quale copertura minima. Le assicurazioni complementari costitui scono delle aggiunte individuali, che possono essere stipulate in ag giunta all’assicurazione di base. Tutte le disposizioni di queste CGA sono valide per le assicurazioni complementari, se non espressamente definito in altro modo. Tutte le definizioni stabilite nella LAMal sono vincolanti anche per le assicura zioni complementari nel senso del presente contratto, se non espressa mente regolamentato in altro modo.
Art. 9 Negligenza grave SWICA riduce le prestazioni se l’evento assicurato è stato causato da negligenza grave. Restano riservate le Condizioni complementari. III Durata del contratto e disdetta Art. 10 Da quando vale l’assicurazione? Il contratto è valido non appena SWICA rilascia la polizza d’assicurazione, oppure conferma l’accettazione della proposta per scritto, ma al più presto a partire dalla data concordata. Le conseguenze di infor tuni e malattie sono coperte soltanto se gli infortuni si verificano dopo l’inizio dell’assicurazione, risp. se le malattie si manifestano per la prima volta dopo l’inizio dell’assicurazione.
Art. 6 Quali trattamenti sono pagati? SWICA assume i costi dei trattamenti di cura o dei provvedimenti pre ventivi, a condizione che essi siano efficaci, appropriati ed economici. Ulteriori disposizioni sono definite nelle Condizioni complementari delle assicurazioni complementari stipulate.
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Art. 11 Quanto dura l’assicurazione? Avete diritto a prestazioni da parte di SWICA fintanto che il contratto non risulta disdetto.
sona a ssicurata è soddisfacente. La copertura risulta riattivata al momento dell’avvenuto pagamento. 3. SWICA è autorizzata a esigere dagli assicurati ritardatari la rifu sione delle spese causate (costi dei richiami, spese d'esecuzione, in teressi di mora, ecc.) e a computarle sulle prestazioni a cui essi hanno diritto.
Art. 12 Quando può essere annullata l’assicurazione? 1. Se non concordato altrimenti, vale una durata minima del con tratto di un anno, considerando che la fine dell’anno assicurativo cade sempre al 31.12. Dopo la scadenza della durata concordata, il contratto si prolunga ogni volta tacitamente di un anno, salvo che l’assicurato inoltri tempestivamente la sua disdetta. 2. La disdetta può essere inoltrata per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di tre mesi. 3. Dopo ogni caso di malattia o infortunio per il quale SWICA accorda una prestazione è possibile disdire il contratto. Al più tardi dopo 14 giorni dopo il ricevimento della prestazione il contraente l’assicurazione può disdire la relativa parte del contratto. La coper tura si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte di SWICA. SWICA rinuncia ad avvalersi del suo diritto di disdetta nel corso del contratto. 4. SWICA rinuncia ad avvalersi del suo diritto di annullare il con tratto di un’assicurazione complementare se si verifica un evento assicurato, fatta eccezione per i casi di abuso assicurativo o tentato abuso. In questi casi, SWICA ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza della fattispecie. 5. Un’assicurazione complementare si estingue automaticamente – anche senza disdetta – se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio abituale all’estero per più di 3 mesi. Con riserva di even tuali Condizioni complementari o accordi particolari con SWICA. 6. L’assicurazione si estingue inoltre con la morte dell’assicurato, con la disdetta del contratto o con il recesso dal contratto. 7. La disdetta avviene entro tempo utile se perviene SWICA in forma scritta entro l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di tre mesi.
V Modifica dei premi e adattamento del contratto Art. 16 Possono subentrare modifiche nel rapporto contrattuale? Se dopo la stipulazione del contratto d’assicurazione subentrano dei cambiamenti nell’ambito dell’assicurazione sociale di base o nei rap porti fra SWICA e i fornitori di prestazioni, SWICA può adeguare le Condizioni complementari nell’ambito delle assicurazioni comple mentari. Ciò vale anche in caso di importanti nuove scoperte nel campo della scienza e della ricerca. SWICA può inoltre aumentare o ridurre i premi in conformità all’evoluzione dei costi. A questo fine, SWICA deve rendere note le nuove condizioni d’assicurazione al più tardi 30 giorni prima della fine dell’anno civile. In tal caso, il contra ente d’assicurazione ha il diritto di disdire la parte del contratto inte ressata dalla modifica per la fine dell’anno civile in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a SWICA in forma scritta entro l’ul timo giorno dell’anno civile. Se il contraente d’assicurazione rinuncia alla disdetta, ciò viene considerato come approvazione dell’adegua mento del contratto. Art. 17 Assicurazione di bambini e giovani Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 18° o il 25° anno d’età, e che sono stati ammessi nell’assicurazione con una tariffa parti colare per bambini o per giovani, a partire dall’anno assicurativo suc cessivo al compimento dei 18 risp. 25 anni d'età sarà applicato il premio della scala di tariffa superiore. In questo caso esiste un diritto straordi nario di disdetta secondo il precedente art. 16. Art. 18 Assicurazione con tariffa in base all’età effettiva Se nell’ambito delle assicurazioni complementari l’assicurato sceglie il modello di tariffa in base all’età effettiva, i premi vengono adattati pe riodicamente all’età effettiva della persona assicurata. In questo caso esiste un diritto straordinario di disdetta secondo il precedente art. 16. Fino al compimento del 50° anno d’età, l’assicurato ha la possibilità di passare dalla tariffa in base all’età effettiva alla tariffa in base all’età d’entrata per l’inizio dell’anno civile successivo, e ciò senza riguardo per lo stato di salute, nel quadro della copertura assicurativa attuale e tenendo conto della durata d’assicurazione precedente.
Art. 13 Che cosa succede dopo l’annullamento dell’assicurazione? a) Le conseguenze di malattie e infortuni, come pure i postumi tardivi o le ricadute che dovessero manifestarsi dopo l’estinzione dell’assicurazione, non sono assicurati. b) Il diritto alle prestazioni termina in ogni caso con l’annulla mento del contratto. IV Pagamento dei premi Art. 14 Quali sono le scadenze dei premi? 1. Di norma, i premi devono essere versati annualmente in anticipo; tuttavia con un accordo particolare e con un supplemento, i paga menti possono avvenire anche semestralmente, trimestralmente o bimestralmente. 2. I premi sono dovuti il primo giorno del mese del relativo periodo. 3. I premi devono essere corrisposti a SWICA entro un mese dal giorno della scadenza, in franchi svizzeri.
Art. 19 Cambiamento di professione, d’attività o di domicilio dell’assicurato Nell’ambito delle assicurazioni complementari i premi per determinate categorie di prestazioni sono determinati in funzione di classi di ri schio o del luogo di residenza. Se la persona assicurata cambia profes sione, attività o domicilio, e se ciò comporta una modifica del rischio, SWICA può adattare il premio. Il cambiamento di regione di premio a seguito di trasloco non comporta il diritto di disdetta. Il cambiamento di professione, attività o domicilio a seguito di trasloco, deve essere comunicato, entro 30 giorni, al servizio clienti (vedere sulla polizza d’assicurazione). Se il termine non viene rispettato, SWICA, dopo es sere venuta a conoscenza dei cambiamenti, può richiedere retroattiva mente le eventuali perdite di premi.
Art. 15 Ritardo nei pagamenti 1. Se il premio non perviene a SWICA entro un mese dalla data di scadenza, SWICA sollecita il pagamento tramite diffida, conce dendo un ulteriore termine di pagamento di 14 giorni a decorrere dalla data dell’invio del sollecito. Se ad una diffida non viene dato alcun riscontro, il diritto alle prestazioni nelle assicurazioni com plementari viene a cessare dal momento in cui d ecorreva il termine della diffida. Vale inoltre per analogia l’art 13 delle CGA. 2. Le assicurazioni complementari sospese possono essere ripristi nate allo stato originario contro pagamento dei premi e dei costi scoperti (interessi di mora, spese di sollecito, spese d’esecuzione), indipendentemente dallo stato di salute dell’assicurato ed entro tre mesi dall’inizio della sospensione; ciò è possibile anche dopo tale termine, se viene dimostrato che lo stato di salute della per
VI Obblighi e diritti rivendicabili Art. 20 Come potete ottenere i vostri rimborsi? 1. Spese di cura SWICA versa quanto vi spetta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie e rilevanti, sul vostro conto banca rio o postale, se procedete come segue: a) Costi per trattamenti ambulatoriali:
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le fatture ed i giustificativi devono essere trasmessi regolar mente a SWICA entro il termine di un mese; b) Costi per trattamenti ospedalieri: se dovete essere ricoverati in ospedale o in un altro stabilimento di cura, oppure se dovete sottoporvi ad una cura, siete tenuti a informare SWICA entro i 14 giorni precedenti la data di rico vero prevista, e nei casi d’urgenza entro i 14 giorni successivi la data del ricovero; entro un termine di 10 giorni, SWICA rilascia la garanzia di assunzione dei costi; le fatture devono essere inol trate a SWICA entro un anno; se disponete di altre assicura zioni (assicurazioni complementari, assi c urazione infortuni obbligatoria o un’altra assicurazione malattia), dovete inoltrare a SWICA, oltre ai documenti succitati, anche i conteggi dei ri spettivi assicuratori (ad es. cassa malati, SUVA, ecc.). 2. Le prestazioni in capitale devono essere fatte valere in conformità alle Condizioni complementari. 3. I pagamenti secondo le lett. a) e b) sono effettuati in franchi s vizzeri su un conto bancario o postale in Svizzera. 4. In base al diritto d’informazione, SWICA è autorizzata a richie dere documenti giustificativi e altre informazioni, in particolare certificati medici. La persona assicurata accorda a SWICA il diritto di richiedere direttamente i relativi atti, documenti ed informa zioni, come pure la possibilità di ordinare una visita presso un me dico designato da SWICA, allo scopo di accertare il diritto alle pre stazioni. La persona assicurata deve inoltre fornire a SWICA tutte le informazioni inerenti ad un caso specifico oppure a malattie ed infortuni preesistenti. La persona assicurata libera da ogni segreto professionale, nei confronti di SWICA, tutti i medici curanti, le au torità, gli assicuratori e gli avvocati che l’hanno curata, assistita o assicurata. Per gli assicurati minorenni, l’osservanza degli obblighi deve essere garantita dai detentori dell’autorità parentale oppure dal contraente d’assicurazione.
specialisti esterni, centri di calcolo) dati che si riferiscono a per sone. In questi casi, SWICA obbliga i terzi al rispetto del segreto e delle norme sulla protezione dei dati. Una trasmissione dei dati può anche avvenire allo scopo di stabilire una copertura assicura tiva o evitare un abuso. 6. I dati personali sono elaborati e conservati in una banca dati o su carta solo fintanto che le disposizioni di legge e contrattuali lo esigono. Successivamente, i dati personali sono cancellati. 7. SWICA consegna agli assicurati una tessera d’assicurato. Questa tessera certifica, nei confronti dei fornitori di prestazioni, le assi curazioni stipulate. La tessera d’assicurato è allestita sulla base delle disposizioni di legge della LAMal e contiene inoltre indi cazioni, secondo le norme UE, quale attestato di copertura assicu rativa valida durante un soggiorno su territorio UE. La tessera d’assicurato contiene inoltre indicazioni sulla copertura assicura tiva, incluse le assicurazioni complementari. VII Diversi Art. 23 Diritto applicabile e foro competente 1. Gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere adem piuti in Svizzera ed in valuta svizzera. 2. In caso di controversie risultanti dalle assicurazioni complemen tari, la persona avente diritto può adire il foro giuridico svizzero presso la sede principale della SWICA, oppure quello del suo luogo di domicilio svizzero. Se il contraente d’assicurazione, risp. l’avente diritto, risiede all’estero, il foro giuridico esclusivo è Winterthur. Art. 24 Diritto di revoca Il contraente ha il diritto di revocare la proposta d’assicurazione entro 7 giorni dalla data della firma. La comunicazione della revoca deve es sere trasmessa per lettera raccomandata alla SWICA Organizzazione sanitaria, Direzione generale, casella postale, 8401 Winterthur. Con l’invio della comunicazione di revoca termina, anche con effetto retroattivo, ogni copertura assicurativa provvisoria o definitiva.
Art. 21 C onseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali In caso di violazione grave delle Condizioni generali d’assicurazione e delle Condizioni complementari, SWICA è autorizzata a ridurre le pre stazioni o a rifiutarle, a meno che venga dimostrato che la violazione grave non ha esercitato alcun influsso sulle conseguenze della malattia o dell’infortunio e che non era colposa. Il diritto all’assicurazione de cade se, dopo richiamo scritto da parte di SWICA, tutti i documenti richiesti non vengano presentati entro un termine di quattro settimane.
Art. 25 Esclusione dalla copertura/rifiuto Le malattie e le conseguenze d’infortunio esistenti al momento dell’ammissione o preesistenti, possono essere escluse dall’assicura zione complementare mediante l’applicazione di un’esclusione dalla copertura. Qualora malattie o infortuni fossero sottaciuti al momento dell’ammissione, l’esclusione dalla copertura potrà essere applicata con effetto retroattivo. Nell’ambito dell’assicurazione complementare, SWICA può rifiutare una richiesta di stipulazione di un contratto senza fornire alcuna motivazione. Se è in vigore un’esclusione dalla co pertura, non sussiste alcun diritto a prestazioni per le malattie o gli infortuni sottoposti alla riserva stessa. Lo stesso vale per le malattie e gli infortuni che erano stati sottaciuti al momento dell’ammissione. Per ogni nuova assicurazione o aumento di un’assicurazione SWICA può richiedere una visita medica. Con la firma della proposta SWICA viene autorizzata a richiedere a medici, autorità ufficiali e terzi tutte le informazioni necessarie. Se al momento della conclusione del con tratto sono stati comunicati in modo non veritiero, oppure sottaciuti, dei punti importanti che la persona avente il dovere di notifica sapeva o doveva sapere, SWICA ha il diritto, entro quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell’obbligo di denuncia, di disdire il contratto mediante comunicazione scritta come pure di esigere il rimborso di tutte le prestazioni versate in relazione al caso relativo alla violazione dell’obbligo di denuncia. Il contratto ter mina non appena l’assicurato riceve la disdetta.
Art. 22 Trattamento di dati personali da parte di SWICA 1. SWICA acquisisce e utilizza dati personali degli assicurati nel r ispetto della legge sulla protezione dei dati e delle relative ordi nanze così come delle leggi sulle assicurazioni sociali. 2. Per stabilire un rapporto assicurativo (colloquio di consulenza, do manda d’assicurazione, stipulazione di un contratto) e successiva mente durante l’esistenza dello stesso, SWICA viene a conoscenza di informazioni personali sul partner contrattuale, risp. sugli assi curati. In particolare, SWICA viene a conoscenza di informazioni particolarmente sensibili sullo stato di salute degli assicurati e sulle relative cure. 3. SWICA salva su supporto elettronico o su carta le informazioni personali e le elabora per poter fornire le prestazioni stabilite per contratto e per poter consigliare ed assistere gli assicurati in funzione di una protezione assicurativa affidabile e finalizzata ai bisogni. 4. Inoltre SWICA può analizzare i dati con metodi matematici e sta tistici, per poter sviluppare e migliorare, in base alle conoscenze acquisite, la qualità e l’utilità delle prestazioni di servizio e dei pro dotti a favore dei clienti esistenti, degli ex-clienti e dei potenziali nuovi clienti e poterli informare in merito. 5. SWICA può incaricare terzi di fornire prestazioni a favore dei suoi clienti e trasmettere a questi per l’adempimento del loro compito (ad es. altri co-assicuratori, medici fiduciari, autorità, avvocati,
Art. 26 P assaggio dall’assicurazione collettiva all’assicurazione individuale 1. Chi esce da un’assicurazione collettiva SWICA ha il diritto, entro tre mesi, di passare nell’assicurazione individuale. Il diritto di pas saggio nell’assicurazione individuale sussiste anche nel caso in cui venga a cessare il contratto d’assicurazione collettiva.
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Art. 28 Compensazione e rimborso Le prestazioni versate erroneamente da SWICA devono essere rimbor sate dall’assicurato su richiesta scritta. In questo caso sussiste un di ritto di compensazione a favore di SWICA.
2. Le persone che esercitano il passaggio vengono assicurate nella me de sima misura in cui erano precedentemente assicurate nell’assic urazione collettiva. Gli assicurati vengono resi attenti dal contraente del contratto d’assicurazione collettiva in merito al d iritto di passaggio al momento dell’uscita dal contratto d’assicu razione collettiva. Le prestazioni erogate nell’assicurazione collet tiva vengono computate nell’assicurazione individuale. 3. Al momento del passaggio, fa stato il tariffario dei premi vigente nell’assicurazione individuale. Il gruppo d’età di passaggio dall’as sicurazione collettiva a quella individuale sarà identico al gruppo d’età d’entrata nel contratto collettivo.
Art. 29 Divieto di cessione e pignoramento Le pretese nei confronti di SWICA non possono essere cedute in pegno né pignorate. VIII Disposizioni finali Art. 30 Comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni della persona assicurata o avente diritto de vono essere indirizzate a SWICA. L’indirizzo si trova sulla polizza d’assicurazione. L’assicuratore considera le stesse come indirizzate a sé stesso. 2. Tutte le comunicazioni di SWICA, rispettivamente dell’assicura tore, vengono recapitate a norma di legge all’ultimo indirizzo in Svizzera notificato dalla persona assicurata o dall’avente diritto.
Art. 27 C he cosa accade se esiste una persona civilmente responsabile, oppure un terzo fornitore di prestazioni? 1. In caso di responsabilità civile di terzi, SWICA non accorda alcuna copertura assicurativa. L’obbligo di prestazione da parte di SWICA sussiste solo nella misura in cui la responsabilità civile di un terzo non sia data o lo sia solo parzialmente. In caso di obbligo di presta zione parziale del terzo responsabile, SWICA accorda le proprie prestazioni nella misura in cui per l’assicurato non ne risulti un sovrindennizzo. 2. Se per gli stessi costi esistono più assicurazioni, oppure altri in terlocutori che in mancanza dell’assicurazione presso SWICA avrebbero l’obbligo di pagamento delle prestazioni, i costi vengono rimborsati solamente una volta. Il diritto al rimborso di questi co sti sussiste solo nella proporzione fra i costi coperti da SWICA e l’ammontare globale delle prestazioni di tutti gli assicuratori. 3. Se un terzo contesta il proprio obbligo di prestazione, SWICA non è tenuta a corrispondere prestazioni. 4. SWICA eroga prestazioni a titolo facoltativo soltanto se la persona assicurata le cede i suoi diritti nei confronti di terzi. SWICA può accordare un’assistenza giuridica all’assicurato per aiutarlo a far valere i suoi diritti nei confronti di terzi. 5. Se l’assicurato, senza il consenso preventivo di SWICA, conclude accordi con terzi, l’obbligo di prestazioni da parte di SWICA viene a cadere. 6. SWICA non è tenuta a versare prestazioni se l’assicurato non fa valere tempestivamente i suoi diritti nei confronti di terzi, oppure non s’impegna per la rispettiva liquidazione. 7. L’assicurato deve informare SWICA sull’entità e il genere di tutte le prestazioni di terzi. In caso di omissione, SWICA può ridurre o r ifiutare le prestazioni.
Art. 31 Base legale La versione in lingua tedesca delle Condizioni generali d’assicurazione costituisce la base legale qualora dovessero risultare delle differenze rispetto alla versione francese, italiana o inglese.
Assicurazioni complementari COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA Art. 2 Persone assicurabili Possono richiedere quest’assicurazione complementare tutte le per sone che hanno il loro domicilio legale in Svizzera e che non hanno ancora compiuto il 60° anno d’età.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo 1. SWICA accorda dalle assicurazioni complementari COMPLETA TOP (modulo base) e COMPLETA PRAEVENTA (modulo aggiun tivo) delle prestazioni supplementari sui costi dei trattamenti am bulatoriali e stazionari, a complemento dell’assicurazione obbliga toria delle cure medico-sanitarie (LAMal). 2. Il modulo base COMPLETA TOP può essere ampliato mediante il modulo aggiuntivo COMPLETA PRAEVENTA. 3. Il modulo aggiuntivo non può essere stipulato separatamente, bensì soltanto in combinazione con il modulo base COMPLETA TOP. Se viene a mancare il modulo COMPLETA TOP, nello stesso momento viene annullato anche il modulo COMPLETA PRAEVENTA. 4. Entrambi i prodotti decadono anche se l’assicurato trasferisce il proprio domicilio all’estero.
II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Estensione dell’assicurazione 1. SWICA assume i costi dei trattamenti terapeutici e delle misure preventive, a condizione che essi siano efficaci, appropriati ed eco nomici. 2. L’estensione dell’assicurazione si basa sulle presenti condizioni e sulla polizza. 3. La partecipazione percentuale ai costi, che si basa sui costi com plessivi effettivi, viene calcolata separatamente in ciascun ramo d’assicurazione SWICA. 4. Non sono assicurate le franchigie imposte da altre assicurazioni sociali.
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tuate in uno stabilimento di cura riconosciuto in base a ll’elenco SWICA, SWICA accorda per le spese di pensione un contributo massimo di CHF 20.– al giorno, per una durata massima di 30 giorni in un anno civile. 2. La domanda di cura deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
III Prestazioni COMPLETA TOP in Svizzera Art. 4 Medicina complementare 1. Sono pagati i costi per trattamenti di medicina naturale ricono sciuti da SWICA, se eseguiti secondo i principi della medicina complementare da un medico, un naturopata o da personale spe cializzato, riconosciuti da SWICA per l’esercizio di una profes sione medica nell’ambito della medicina complementare. 2. SWICA gestisce un elenco dei trattamenti e dei terapisti ricono sciuti. Questo elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato dagli assicurati che possono anche richiederne degli estratti. 3. Dove non esiste un tariffario riconosciuto, per il calcolo delle pre stazioni, SWICA si basa su una tariffa di CHF 80.– all’ora.
Art. 10 Aiuto domiciliare 1. SWICA paga il 50 % dei costi comprovati dell’aiuto domiciliare ne cessario per il disbrigo dei lavori nell’economia domestica dell’as sicurato, al massimo CHF 30.– al giorno per una durata massima di 60 giorni in un anno civile. 2. La necessità di un aiuto domiciliare deve essere attestata da un certificato medico. 3. I contributi vengono accordati anche ai familiari o ai parenti, a condizione che essi possano attestare che l’aiuto prestato ha com portato un’effettiva perdita di guadagno.
Art. 5 Medicamenti 1. SWICA assume i costi dei medicamenti necessari per ragio medi che prescritti o dispensati da un medico e non contemplati nella lista negativa. 2. SWICA assume i costi dei preparati omeopatici, fitoterapici ed a ntroposofici prescritti o dispensati da un terapeuta riconosciuto in base all’art. 4, e che non sono contemplati dalla lista negativa. 3. I preparati ed i medicamenti vengono rimborsati al prezzo di mer cato. Qualora essi vengano confezionati in proprio, SWICA assume i costi di produzione con un supplemento massimo del 30 %. 4. Sono considerati medicamenti i preparati registrati presso la Swissmedic. Non vengono tuttavia rimborsati i principi attivi e i preparati per i quali è autorizzata la pubblicità indirizzata al pub blico, che servono alla prevenzione di malattie, che sono usati a fini cosmetici, che servono alla stimolazione sessuale o che favoriscono la riduzione del peso corporeo, come pure i preparati e i principi attivi che soggiacciono alle disposizioni dell’Ordinanza sulle der rate alimentari (non registrati presso Swissmedic). Non esiste a lcuna copertura assicurativa nemmeno per i prodotti che il fab bricante ritira spontaneamente dall’elenco delle specialità in con formità alla LAMal. Prodotti che dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono assunti solo per indicazioni l imitate o che sono assunti solo limitatamente, anche dalla COMPLETA TOP non sono pagati al di fuori di queste limitazioni.
Art. 11 Lenti e montature di occhiali, lenti a contatto 1. SWICA assume il 90 % dei costi delle lenti e montature di occhiali, come pure delle lenti a contatto, necessarie per ragioni mediche, per un massimo di CHF 200.– ogni 3 anni civili. 2. Presupposto per il versamento di questa prestazione è che negli u ltimi tre anni civili non siano state accordate prestazioni per oc chiali o lenti a contatto dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Art. 12 Mezzi ausiliari Per i mezzi ausiliari che compensano la mancanza di funzionalità op pure sostituiscono parti del corpo (escluse le protesi dentarie e gli aiuti visivi), prescritti da un medico e che non risultino prestazioni obbliga torie per legge, SWICA assume il 90 % delle spese, per un massimo di CHF 200.– in un anno civile. Art. 13 Cure dentarie SWICA assume il 50 % dei costi, per un massimo di CHF 100.– in un anno civile, delle spese per cure dentarie che non risultino prestazioni obbligatorie per legge. Art. 14 Correzione della posizione dei denti 1. Per la correzione della posizione dei denti, nei bambini e giovani fino al 25° anno di età, SWICA assume il 50 % dei costi in base alla tariffa LAINF e al valore del punto valevole per le casse malati, al massimo CHF 10 000.– in un anno civile. 2. In caso di trattamenti stazionari, SWICA assume il 50 % dei costi in base alle tariffe del reparto comune dello stabilimento di cura pubblico più vicino al luogo di domicilio dell’assicurato, al mas simo CHF 10 000.– in un anno civile.
Art. 6 Psicoterapia presso psicoterapeuti indipendenti SWICA assume il 90 % dei costi, al massimo 60 sedute di CHF 50.– in un anno civile, dei trattamenti di psicoterapia prescritti da un medico e che servono alla cura di una malattia psichica, effettuati da psicotera peuti indipendenti. Lo psicoterapeuta deve essere in possesso di una formazione specialistica riconosciuta dal Cantone o dalla Confedera zione, oppure essere membro dell’Associazione Svizzera degli psicote rapeuti (ASP).
Art. 15 Chirurgia maxillo-facciale 1. Per i provvedimenti di chirurgia maxillo-facciale, SWICA assume il 50 % dei costi in base alle tariffe del reparto comune dello stabi limento di cura pubblico più vicino al luogo di domicilio dell’assi curato, al massimo CHF 10 000.– in un anno civile. 2. In caso di trattamenti ambulatoriali, SWICA assume il 50 % dei costi in base alla tariffa LAINF, applicando il valore del punto va lido per le casse malati, al massimo CHF 10 000.– per anno c ivile.
Art. 7 Maternità/Indennità d’allattamento SWICA versa CHF 200.– quale indennità d’allattamento se l’assicurata allatta totalmente o parzialmente il bambino per una durata di almeno 10 settimane. Art. 8 Cure balneari 1. Per cure balneari prescritte da un medico e autorizzate anticipata mente da SWICA, effettuate in Svizzera in uno stabilimento rico nosciuto oppure – in casi particolari e previa autorizzazione da parte di SWICA – effettuate all’estero, SWICA accorda un contri buto massimo di CHF 30.– al giorno per le spese di pensione e di cura, per un periodo massimo di 30 giorni per anno civile. 2. La domanda di cura deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
Art. 16 Trasporti d’urgenza, trasferimenti e azioni di ricupero in Svizzera 1. SWICA assume, a complemento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e in base alle tariffe in uso, il 90 % dei costi dei trasporti d’urgenza o dei trasferimenti dovuti a necessità medica fino al medico o all’ospedale più vicino in Svizzera, com plessivamente al massimo CHF 20 000.– per anno civile. 2. SWICA rimborsa i costi delle azioni di ricerca e/o di ricupero della persona assicurata, al massimo fino a CHF 20 000.– per anno civile.
Art. 9 Cure di convalescenza 1. Per le cure di convalescenza prescritte da un medico, medical mente necessarie e autorizzate anticipatamente da SWICA, effet
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IV Prestazioni COMPLETA TOP all’estero
V Prestazioni COMPLETA PRAEVENTA
Art. 17 Prestazioni all’estero 1. SWICA accorda una garanzia e assume i costi causati da tratta menti medici che si rendono necessari durante un soggiorno tem poraneo all’estero di una persona con domicilio in Svizzera, e che non sono coperti da un’altra assicurazione. Sono riconosciuti tutti i trattamenti che sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera. 2. Se un assicurato si reca all’estero per farsi curare senza il consenso di SWICA, i relativi costi non vengono rimborsati.
Art. 20 Scopo Se in aggiunta alla COMPLETA TOP è stata stipulata la COMPLETA PRAEVENTA, SWICA assume delle prestazioni per le seguenti misure preventive, a condizione che esse siano applicate in Svizzera:
Art. 18 Prestazioni assistance Se una persona assicurata si ammala o si infortuna mentre si trova all’estero, oppure se subentra un inatteso peggioramento – attestato da un medico – di una malattia cronica, SWICA assume pure le seguenti prestazioni: 1. Azioni di ricerca e ricupero e trasporti d’urgenza all’estero, a con dizione che il medico incaricato dalla centrale di soccorso SWICA ne attesti la necessità, insieme fino a CHF 50 000.– in un anno civile. 2. Rimpatrio in Svizzera, risp. trasferimento in ospedale in Svizzera, a condizione che il medico incaricato dalla centrale di soccorso SWICA ne attesti la necessità. 3. Se una degenza ospedaliera all’estero dura più di 7 giorni, a una persona molto vicina all’assicurato SWICA paga i costi per una v isita, e ciò secondo le seguenti modalità: i costi comprovati per il viaggio di andata e ritorno, ma al massimo il costo di un volo in classe economica, come pure i costi comprovati di vitto e alloggio, ma al massimo CHF 200.– al giorno, e complessivamente al mas simo CHF 1000.–.
Art. 22 Prevenzione 1. SWICA assume il 50 % dei costi dei provvedimenti preventivi in base a un elenco separato, al massimo CHF 500.– in un anno civile. 2. Per le visite mediche (check-up) e le visite ginecologiche preventive che non costituiscono una prestazione obbligatoria e servono al depistaggio precoce di malattie, SWICA assume il 90 % dei costi in base alle tariffe valide, al massimo CHF 500.– nel corso di 3 anni civili.
Art. 21 Vaccinazioni ordinarie e di viaggio SWICA assume il 90 % dei costi delle vaccinazioni consigliate da un medico e che non sono prestazioni obbligatorie per legge, al massimo CHF 200.– in un anno civile.
VI Partecipazione ai costi Art. 23 Partecipazione ai costi Per le prestazioni definite agli art. 4 Medicina complementare, art. 5 Medicamenti e art. 17 Prestazioni all’estero, delle presenti con dizioni, per gli assicurati adulti viene prelevata una partecipazione ai costi (franchigia) di CHF 600.– e per tutti gli assicurati una partecipa zione ai costi del 10 %. Una partecipazione ai costi (franchigia e partecipazione del 10 %) già pagata nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie viene computata.
Art. 19 Comportamento in caso di malattia o infortunio 1. Per principio, l’erogazione delle prestazioni in conformità all’art. 17 (fatta eccezione per l’assunzione dei costi relativi ai trattamenti ambulatoriali) e all’art. 18 presuppone il coinvolgimento della cen trale di soccorso SWICA. Le prestazioni non vengono erogate se non sono state autorizzate e organizzate dalla centrale di soccorso SWICA. 2. In via di principio l’assicurato può sottoporsi di propria iniziativa al trattamento ambulatoriale. Se però i provvedimenti med ici am bulatoriali – quali la diagnosi, il trattamento, la cura e i medica menti – superano la somma complessiva di CHF 25 000.– per anno civile, l’assicurato deve richiedere una garanzia dei costi a SWICA. In mancanza di quest’ultima, non sussiste alcun diritto alle presta zioni della presente assicurazione. 3. In caso di degenza ospedaliera, l’assicurato deve richiedere una ga ranzia dei costi alla centrale di soccorso SWICA prima dell’inizio del trattamento o prima del ricovero in ospedale. Nei casi d’emer genza, fa stato un termine di notifica di 5 giorni a decorrere d all’inizio della cura. Basandosi sul referto medico, i medici della centrale di soccorso decidono in merito al rilascio di una garanzia dei costi da parte di SWICA, come pure in merito a un eventuale trasferimento in un altro ospedale o al rimpatrio in Svizzera con successivo ricovero in un ospedale idoneo nelle vicinanze del do micilio dell’assicurato. 4. L’assicurato deve inviare a SWICA gli originali di tutte le fat ture, corredati delle necessarie indicazioni mediche. Se tali doc u menti sono insufficienti o incomprensibili, oppure se la t ariffa ap plicata risulta abusiva, SWICA può ridurre o rifiutare le prestazioni. 5. La persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto il possibile per ridurre il danno e per contribuire al suo accertamento.
VII Disposizioni generali Art. 24 Elenchi All’assicurato vengono messi a disposizione in qualsiasi momento gli elenchi menzionati nelle presenti condizioni. Art. 25 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni sono applicabili le Con dizioni generali d’assicurazione SWICA, come pure le Condizioni complementari di eventuali assicurazioni complementari.
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Assicurazione complementare SUPPLEMENTA Art. 5 Mezzi ausiliari Per i mezzi ausiliari che compensano la mancanza di funzionalità oppure sostituiscono parti del corpo (escluse le protesi dentarie), pre scritti da un medico e che non costituiscono prestazioni obbligatorie per legge, SWICA assume il 90 % dei costi in conformità a ll’elenco dell’Associazione svizzera dei tecnici ortopedici (SVOT), per un mas simo di CHF 500.– in un anno civile.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo SWICA paga dall’assicurazione complementare SUPPLEMENTA i costi che non sono rimborsati, oppure sono rimborsati solo parzial mente, dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o da altre assicurazioni complementari SWICA.
Art. 6 Trasporti d’urgenza e trasferimenti SWICA assume i costi, in base alle tariffe in uso, dei trasporti d’ur genza o dei trasferimenti dovuti a necessità medica fino al medico o all’ospedale più vicino, complessivamente al massimo il 90 % fino a CHF 20 000.– per anno civile.
Art. 2 Persone assicurabili Tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 60° anno di età possono richiedere la stipulazione dell’assicurazione complemen tare SUPPLEMENTA. Il presupposto per la stipulazione della SUPPLEMENTA è costituito dall’esistenza dell’assicurazione comple mentare COMPLETA TOP presso SWICA.
IV Disposizioni generali II Estensione dell’assicurazione
Art. 7 Coordinazione con altre assicurazioni La partecipazione percentuale ai costi a carico dell’assicurato viene calcolata separatamente per ciascun ramo d’assicurazione SWICA, sempre tenendo conto dell’ammontare complessivo dei costi.
Art. 3 Estensione dell’assicurazione 1. L’estensione dell’assicurazione si basa sulle presenti condizioni come pure sulla polizza. 2. Non sono assicurate le partecipazioni ai costi (franchigie e parteci pazione percentuale) imposte da altre assicurazioni sociali.
Art. 8 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni sono applicabili le Con dizioni generali d’assicurazione SWICA, come pure le Condizioni complementari di eventuali assicurazioni complementari.
III Prestazioni Art. 4 Lenti e montature di occhiali, lenti a contatto La SWICA assume il 90 % dei costi delle lenti e montature di occhiali, come pure delle lenti a contatto, necessarie per ragioni mediche, per un massimo di CHF 300.– in tre anni civili.
Assicurazione complementare OPTIMA Art. 5 Medicina complementare 1. Sono pagati i costi per trattamenti di medicina naturale ricono sciuti da SWICA, se eseguiti secondo i principi della medicina complementare da un medico, un naturopata o da personale spe cializzato, riconosciuti da SWICA per l’esercizio di una profes sione medica nell’ambito della medicina complementare. 2. SWICA gestisce un elenco dei trattamenti e dei terapisti ricono sciuti. Questo elenco è costantemente aggiornato e può essere con sultato dagli assicurati che possono anche richiederne degli estratti.
I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo SWICA accorda dall’assicurazione ambulatoriale per pazienti p rivati OPTIMA delle prestazioni supplementari a complemento dell’assicura zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie SWICA e dell’assicura zione complementare COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA. Art. 2 Persone assicurabili Tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 60° anno d’età pos sono richiedere la stipulazione dell’assicurazione ambulatoriale per pazienti privati OPTIMA.
Art. 6 Terapie presso psicoterapeuti indipendenti SWICA accorda un contributo di CHF 25.– per seduta, per un massimo di 60 sedute in un anno civile, sui costi dei trattamenti di psicoterapia, prescritti da un medico e che servono per una malattia psichica, effet tuati da psicoterapeuti indipendenti. Lo psicoterapeuta deve essere in possesso di un attestato di capacità riconosciuto dal cantone o dalla Confederazione oppure essere membro dell’Associazione Svizzera degli psicoterapeuti (ASP).
II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Estensione dell’assicurazione L’estensione dell’assicurazione si basa sulle presenti condizioni, come pure sulla polizza. SWICA assume i costi dei trattamenti terapeutici e delle misure preventive, a condizione che essi siano efficaci, appropriati ed economici.
Art. 7 Maternità In caso di parto ambulatoriale, SWICA assume tutti i costi del tratta mento medico e le prestazioni della levatrice.
III Prestazioni Art. 4 Trattamenti ambulatoriali SWICA assume in tutto il mondo gli onorari del personale medicosanitario. Se nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie l’assicurato ha optato per un’assicurazione con scelta limitata dei for nitori di prestazioni, le relative disposizioni si applicano anche a quest’assicurazione complementare.
Art. 8 Vaccinazioni SWICA assume il 90 % dei costi delle vaccinazioni consigliate da un medico.
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Art. 9 Prevenzione 1. SWICA assume il 90 % dei costi dei provvedimenti preventivi, in base ad un elenco separato, al massimo CHF 300.– in un anno civile. 2. Per i check-up medici e le visite ginecologiche preventive, SWICA assume il 90 % dei costi senza limite di somma.
IV Partecipazione ai costi Art. 15 Partecipazione ai costi Per le prestazioni definite agli art. 4 e 5 delle presenti condizioni viene prelevata una partecipazione ai costi corrispondente alla franchigia annua scelta per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanita rie. Una partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) eventualmente già sostenuta nell'ambito dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie, viene computata.
Art. 10 Cure balneari 1. Per le cure balneari prescritte da un medico e autorizzate anticipa tamente da SWICA, SWICA accorda un contributo massimo di CHF 30.– al giorno per le spese di pensione e di cura, per un pe riodo massimo di 30 giorni per anno civile. 2. Presupposto per accordare il contributo è che l’assicurato si sotto ponga ad una visita medica d’entrata e d’uscita e a un trattamento intensivo balneologico e fisioterapico. 3. La domanda deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
V Disposizioni generali Art. 16 Coordinazione con altre assicurazioni 1. Le prestazioni definite nelle presenti condizioni vengono accordate a complemento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ed eventualmente di ulteriori assicura zioni complementari esistenti presso SWICA. Se l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata stipulata presso un’altra compagnia, dalla OPTIMA non vengono versate presta zioni per i costi che verrebbero rimborsati dalla stessa o d alla COMPLETA TOP e COMPLETA PRAEVENTA, qualora q ueste assicurazioni fossero state stipulate presso SWICA. 2. La partecipazione percentuale ai costi a carico dell’assicurato viene calcolata separatamente per ciascun ramo d’assicurazione SWICA, sempre tenendo conto dell’ammontare complessivo dei costi.
Art. 11 Cure di convalescenza 1. Per i soggiorni di convalescenza prescritti da un medico, medical mente necessari e autorizzati anticipatamente da SWICA, effettuati in uno stabilimento di cura riconosciuto in base a ll’elenco SWICA, SWICA accorda per le spese di pensione un contributo massimo di CHF 30.– al giorno, per una durata massima di 30 giorni in un anno civile. 2. La domanda deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
Art. 17 Elenchi All’assicurato vengono messi a disposizione in qualsiasi momento gli elenchi menzionati nelle presenti condizioni.
Art. 12 Lenti e montature di occhiali, lenti a contatto SWICA assume il 90 % dei costi delle lenti e montature di occhiali, come pure delle lenti a contatto, necessarie per ragioni mediche, per un massimo di CHF 300.– in tre anni civili.
Art. 18 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni sono applicabili le Con dizioni generali d’assicurazione SWICA, come pure le Condizioni complementari di eventuali assicurazioni complementari.
Art. 13 Mezzi ausiliari Per i mezzi ausiliari che compensano la mancanza di funzionalità op pure sostituiscono parti del corpo (escluse le protesi dentarie e gli aiuti visivi), prescritti da un medico e che non risultino prestazioni obbliga torie per legge, SWICA assume il 90 % delle spese in base alla lista dell’Associazione svizzera dei tecnici ortopedici (SVOT), per un mas simo di CHF 300.– in un anno civile. Art. 14 Trasporti d’urgenza e trasferimenti SWICA assume i costi, in base alle tariffe in uso, dei trasporti d’ur genza o dei trasferimenti dovuti a necessità medica fino al medico o all’ospedale più vicino, complessivamente al massimo il 90 % fino a CHF 20 000.– per anno civile.
Assicurazione ospedaliera HOSPITA I Campo d’applicazione
II Estensione dell’assicurazione
Art. 1 Scopo SWICA assume dall’assicurazione ospedaliera HOSPITA, in caso di trattamento stazionario presso ospedali acuti e a complemento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le spese di degenza e di cura, come pure le spese accessorie non coperte da quest’ultima. A dipendenza della variante d’assicurazione scelta, da questa assicurazione complementare vengono inoltre erogate altre pre stazioni.
Art. 3 Scelta delle varianti d’assicurazione SWICA assume il costo delle prestazioni, a condizione che esse siano efficaci, appropriate ed economiche. Si può scegliere fra le seguenti varianti d’assicurazione: variante 1 reparto comune HOSPITA REPARTO COMUNE negli os pedali pubblici e privati con tariffe riconosciute (ospedali convenzionati con SWICA) della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Questa variante può essere stipulata con una garanzia che permette un aumento dell’assicurazione per i reparti ospedalieri semi-privato o privato senza l ’esame dello stato di salute variante 2 reparto semi-privato HOSPITA REPARTO SEMI-PRIVATO in tutti gli ospedali pubblici e privati della Svizzera e del Principato del Liechtenstein con tariffe riconosciute
Art. 2 Persone assicurabili Tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 60° anno d’età pos sono richiedere la stipulazione di quest’assicurazione.
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variante 3 reparto semi-privato HOSPITA REPARTO SEMI-PRIVATO (elenco) in ospedali della Svizzera e del Principato del Liech tenstein in conformità all’elenco SWICA degli ospedali variante 4 reparto privato HOSPITA REPARTO PRIVATO in tutti gli ospedali pubblici e privati della Svizzera e del Principato del Liechtenstein variante 5 reparto privato HOSPITA REPARTO PRIVATO (elenco) negli ospedali della Svizzera e del Principato del Liechten stein in conformità all’elenco SWICA degli ospedali variante 6 reparto privato HOSPITA REPARTO PRIVATO IN TUTTO IL MONDO in tutti gli ospedali pubblici e privati di tutto il mondo variante 7 variante d’assicurazione HOSPITA COMFORTA Camera a due letti (variante alberghiera) in tutti gli ospe dali pubblici e privati della Svizzera in conformità all’e lenco SWICA degli ospedali variante 8 Variante d’assicurazione HOSPITA COMFORTA Camera a un letto (variante alberghiera) in tutti gli ospe dali pubblici e privati della Svizzera in conformità a ll’elenco SWICA degli ospedali.
aliquota percentuale) già pagata in un’assicurazione di base SWICA o un’assicurazione complementare SWICA viene con siderata nel conteggio della partecipazione ai costi annua massima per questa assicurazione complementare. 5. Il trasferimento in una classe di franchigia inferiore è possibile unicamente per l’inizio di un anno civile, rispettando un termine di disdetta per modifica di tre mesi e dopo esame dello stato di salute. Sulla base dell’esame dello stato di salute, SWICA può accettare la riduzione, oppure escludere dalla riduzione della fran chigia malattie o conseguenze d’infortuni esistenti al momento della domanda di riduzione oppure rifiutare la riduzione. 6. Per le prestazioni di maternità, nel caso di cambiamento a una franchigia inferiore esiste un termine d’attesa di 360 giorni. 7. L’esame dello stato di salute per la riduzione della franchigia avviene anche se contemporaneamente si chiede la riduzione della variante assicurativa. Eccezione: per la riduzione in HOSPITA R EPARTO COMUNE (variante senza garanzia per il cambia mento di reparto) la riduzione della franchigia avviene senza esame dello stato di salute. 8. L’annullamento della franchigia è equiparato alla riduzione della franchigia.
Art. 4 Garanzia per il cambiamento di variante 1. La stipulazione della HOSPITA REPARTO COMUNE inclusa la garanzia per il cambiamento di variante (= HOSPITA PLUS) per mette di passare alla variante assicurativa HOSPITA REPARTO SEMI-PRIVATO risp. HOSPITA REPARTO PRIVATO senza esame dello stato di salute. 2. La garanzia per il cambiamento di variante può essere stipulata per una delle due seguenti opzioni: a) Cambiamento da HOSPITA REPARTO COMUNE in H OSPITA REPARTO SEMIPRIVATO (a scelta variante 2 o 3) b) Cambiamento da HOSPITA REPARTO COMUNE in H OSPITA REPARTO PRIVATO (a scelta variante 4 o 5). 3. Una HOSPITA PLUS può essere chiesta fino alla fine dell’anno civile in cui si compiono i 18 anni d’età. 4. Il cambiamento dalla variante assicurativa HOSPITA REPARTO COMUNE alla variante HOSPITA PLUS richiede l’esame dello stato di salute. 5. Il cambiamento nella variante superiore assicurata è possibile fino alla fin dell’anno civile in cui si compiono i 40 anni d’età. Se fino a tale termine non si fa uso della possibilità di cambiamento di variante, la garanzia scade. 6. Il cambiamento può essere effettuato per il primo giorno del mese successivo o secondo accordo. 7. Dopo il cambiamento esiste un termine d’attesa per tutte le pre stazioni di 12 mesi. Durante questo periodo i trattamenti sono a ssicurati per il reparto comune.
Art. 6 Secondo parere medico 1. Stipulando la variante d’assicurazione 3 o 5, l’assicurato si impegna a richiedere a SWICA un secondo parere medico («Second Opinion») prima di sottoporsi agli interventi chirurgici consigliati. Gli interventi chirurgici previsti per il secondo parere medico sono elencati nell’appendice 1 annessa alle presenti C ondizioni comple mentari. 2. Fatta eccezione per i casi d’emergenza, se un assicurato non r ichiede a SWICA il secondo parere medico prima di sottoporsi agli interventi chirurgici elencati nell’appendice 1 delle presenti Condizioni complementari, egli deve partecipare nella misura del 10 %, in aggiunta alla franchigia, ma al massimo fino a CHF 3000.–, ai costi totali di degenza e di trattamento che risultano a carico dell’assicurazione HOSPITA. III Prestazioni Art. 7 Diritto alle prestazioni in caso di malattia 1. In caso di ricoveri ospedalieri, SWICA assume le spese di degenza e di cura in conformità alla variante d’assicurazione scelta. 2. Nel reparto comune vengono assunte le spese di degenza e di cura in conformità alle convenzioni tariffarie valide o alle tariffe rico nosciute da SWICA. 3. Nel reparto semi-privato le spese di degenza e di cura, come pure gli onorari medici, vengono assunti in base agli accordi contrat tuali e tariffari. Laddove non trova applicazione alcuna tariffa con trattuale, vengono pagati i contributi globali in conformità all’art. 9, variante 2+3 delle presenti Condizioni complementari. La SWICA allestisce un elenco degli ospedali convenzionati. Gli assi curati si possono informare presso SWICA. 4. Nel reparto privato viene accordata l’usuale tariffa privata. 5. Nella variante d’assicurazione COMFORTA variante 7 (camera a due letti) e variante 8 (camera a un letto), le spese di degenza e di vitto e alloggio (costi alberghieri) vengono pagate in conformità al contratto stipulato tra questi ospedali e SWICA. Non vengono ero gate prestazioni relative ai costi di trattamento, diagnosi e cura, poiché l’ospedale addebita questi costi all’assicurazione base in conformità al tariffario LAMal. Se l’assicurato si fa ricoverare in un ospedale non convenzionato, egli non beneficia di alcuna pre stazione d’assicurazione dalle varianti 7 e 8. 6. I costi supplementari derivanti da trattamenti extra-cantonali ef fettuati per ragioni mediche non vanno a carico dell’assicurazione complementare. 7. In caso di trapianto di midollo spinale o di organi, le prestazioni si basano sulle tariffe da noi riconosciute.
Art. 5 Varianti di franchigia 1. Per le varianti da 1 a 6, l’assicurato può stipulare diversi modelli di partecipazione ai costi con una franchigia annua fissa di: CHF 1000.– CHF 2000.– CHF 5000.– 2. L’assicurato HOSPITA REPARTO SEMI-PRIVATO (varianti 2 e 3) può inoltre scegliere un modello di partecipazione ai costi di CHF 300.– per ogni giorno di degenza in ospedale fino a un massimo di CHF 6000.– per anno civile. 3. L’assicurato HOSPITA REPARTO PRIVATO (varianti 4 e 5) può inoltre scegliere un modello di partecipazione ai costi di CHF 300.– per ogni giorno di degenza in ospedale fino a un mas simo di CHF 6000.– per anno civile se sceglie di farsi ricoverare nel reparto semiprivato e di CHF 400.– per ogni giorno di degenza in ospedale fino a un massimo di CHF 8000.– per anno civile se sceglie di farsi ricoverare nel reparto privato. 4. Il premio viene ridotto conseguentemente al modello di partecipazione ai costi scelto. Ogni partecipazione ai costi (franchigia e
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Art. 8 Durata delle prestazioni Se non specificato diversamente nelle presenti condizioni, le presta zioni della HOSPITA vengono accordate per una durata illimitata.
2. Il diritto alle prestazioni in caso di maternità inizia 360 giorni dopo l’inizio dell’assicurazione. Art. 13 Cure balneari 1. Per cure balneari prescritte da un medico, autorizzate anticipata mente da SWICA ed effettuate in Svizzera in uno stabilimento r iconosciuto oppure, in casi particolari e previa autorizzazione da parte di SWICA, effettuate all’estero, SWICA accorda i seguenti contributi alle le spese di pensione e di cura per un periodo mas simo di 30 giorni per anno civile: variante 1 CHF 30.– al giorno variante 2 + 3 CHF 60.– al giorno variante 4 + 5 CHF 80.– al giorno variante 6 CHF 100.– al giorno Dalle varianti 7 + 8 non vengono accordate prestazioni. 2. Il presupposto per la concessione del contributo è costituito dal fatto che l’assicurato si sottoponga ad una visita medica d ’entrata e d’uscita e a un trattamento intensivo balneologico e fisioterapico. 3. La domanda deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
Art. 9 Scelta di un altro reparto ospedaliero/Trattamenti all’estero 1. In caso di scelta di un reparto ospedaliero non corrispondente all’assicurazione stipulata e in caso di ospedalizzazione a ll’estero, a complemento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sono accordate le prestazioni elencate qui di seguito: variante 1 fino a CHF 50.– al giorno per i costi di pensione e fino a CHF 5000.– per anno civile per le spese di cura variante 2 + 3 fino a CHF 100.– al giorno per i costi di pensione e fino a CHF 10 000.– per anno civile per le spese di cura variante 4 + 5 fino a CHF 150.– al giorno per i costi di pensione e fino a CHF 30 000.– per anno civile per le spese di cura variante 6 copertura integrale dei costi variante 7 fino a CHF 100.– al giorno per i costi di vitto e a lloggio variante 8 fino a CHF 150.– al giorno per i costi di vitto e a lloggio 2. Se un assicurato per il reparto privato o semi-privato con una va riante di partecipazione ai costi per giorno di degenza in ospedale (secondo l’art. 5, cpv. 2 e 3) sceglie di farsi curare nel reparto co mune, la partecipazione ai costi non è richiesta. Se un assicurato per il reparto privato con una variante di partecipazione ai costi per giorno di degenza in ospedale (secondo l’art. 5, cpv. 2 e 3) sceglie di farsi curare nel reparto semi-privato, la partecipazione ai costi si riduce a CHF 300.– al giorno fino a un massimo di CHF 6000.– all’anno.
Art. 14 Cure di convalescenza 1. Per soggiorni di convalescenza prescritti da un medico, medical mente necessari ed autorizzati anticipatamente da SWICA, effet tuati in uno stabilimento di cura riconosciuto in conformità all’e lenco SWICA, SWICA accorda i seguenti contributi alle spese di pensione, per una durata massima di 30 giorni in un anno civile: variante 1 CHF 15.– al giorno variante 2 + 3 CHF 30.– al giorno variante 4 + 5 CHF 40.– al giorno variante 6 CHF 50.– al giorno Dalle varianti 7 + 8 non vengono accordate prestazioni supplemen tari. 2. La domanda deve essere inoltrata a SWICA almeno 14 giorni prima dell’inizio della cura.
Art. 10 Cliniche diurne 1. Se un più conveniente intervento ambulatoriale effettuato in una clinica diurna riconosciuta da SWICA permette di evitare una degenza ospedaliera, i relativi costi vengono pagati da questa assi curazione complementare. La valutazione compete a SWICA. 2. Per i costi eccedenti l’obbligo legale di prestazione, all’assicurato non viene addebitata alcuna partecipazione ai costi.
Art. 15 Cure a domicilio 1. SWICA accorda per le cure a domicilio di un assicurato con econo mia domestica propria i seguenti contributi ai costi comprovati: variante 1 CHF 30.– al giorno variante 2 + 3 CHF 60.– al giorno variante 4 + 5 CHF 80.– al giorno variante 6 CHF 100.– al giorno Dalle varianti 7 e 8 non vengono accordate prestazioni. 2. La necessità della cura dell’assicurato deve essere attestata da un certificato medico. 3. I contributi vengono accordati anche a familiari o parenti, a condi zione che essi possano attestare che l’aiuto prestato ha comportato un’effettiva perdita di guadagno. 4. Queste prestazioni vengono accordate per un massimo di 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi.
Art. 11 Cliniche speciali e psichiatriche 1. Per le degenze presso cliniche psichiatriche o presso reparti spe ciali per ammalati psichici in ospedali riconosciuti, come pure in cliniche speciali, quali le cliniche di riabilitazione, i sanatori poli valenti, gli stabilimenti climatici e le cliniche per la cura del sonno, nell’ambito delle varianti 2–5 vengono accordati, a complemento delle prestazioni dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, i seguenti contributi: 1°–180° giorno assunzione dei costi in base al reparto ospeda liero assicurato dal 181° giorno variante 2 + 3 CHF 80.– al giorno variante 4 + 5 CHF 150.– al giorno Nella HOSPITA, variante 6, le prestazioni sono accordate senza l imite di somma. Nella HOSPITA, variante 1, 7 e 8, non si erogano prestazioni. 2. Queste prestazioni sono accordate per un massimo di 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi.
Art. 16 Aiuto domiciliare 1. SWICA accorda sui costi comprovati per l’aiuto domiciliare neces sario per il disbrigo dei lavori nell’economia domestica dell’assicu rato, durante al massimo 60 giorni in un anno civile, i seguenti contributi: variante 1 CHF 15.– al giorno variante 2 + 3 CHF 30.– al giorno variante 4 + 5 CHF 40.– al giorno variante 6 CHF 50.– al giorno Dalle varianti 7 + 8 non vengono accordate prestazioni. 2. La necessità dell’aiuto domiciliare deve essere attestata da un cer tificato medico. 3. I contributi vengono accordati anche a familiari o parenti, a condi zione che essi possano attestare che l’aiuto prestato ha comportato un’effettiva perdita di guadagno.
Art. 12 Maternità 1. Se il rischio maternità è co-assicurato, SWICA paga le stesse pre stazioni come in caso di malattia. Inoltre, dopo il parto SWICA rimborsa, dall’assicurazione della madre, anche i costi di degenza e di cura del neonato, a condizione che quest’ultimo sia assicurato presso SWICA e fintanto che egli si trova in ospedale insieme alla madre.
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Art. 17 Chirurgia maxillo-facciale 1. Per provvedimenti di chirurgia maxillo-facciale SWICA assume i costi non coperti, in base alle tariffe del reparto comune dell’ospedale pubblico più vicino al luogo di domicilio dell’assicu rato, al massimo CHF 10 000.– in un anno civile. 2. In caso di trattamenti ambulatoriali, SWICA assume i costi non coperti in base alla tariffa LAINF, applicando il valore del punto valido per le casse malati, al massimo CHF 10 000.– per anno civile. 3. Dalle varianti 7 + 8 non vengono accordate prestazioni.
VI Disposizioni generali Art. 22 Coordinazione con altre assicurazioni 1. Le prestazioni previste dalle presenti condizioni vengono accor date unicamente a complemento dell’assicurazione delle cure me dico-sanitarie e della COMPLETA TOP di SWICA. Se l’assicura zione base è stata stipulata presso un’altra compagnia, dalla HOSPITA non vengono versate prestazioni per i costi che verreb bero rimborsati dall’assicurazione delle cure medico-sanitarie e dalla COMPLETA TOP, qualora queste assicurazioni fossero state stipulate presso la SWICA. 2. La partecipazione percentuale ai costi a carico dell’assicurato viene calcolata separatamente per ciascun ramo d’assicurazione SWICA, sempre tenendo conto dell’ammontare complessivo dei costi.
Art. 18 Trasporti d’urgenza e trasferimenti SWICA assume il 90 % dei costi globali effettivi (sono conteggiati gli importi di altre prestazioni) per trasporti d’urgenza o trasferimenti dovuti a necessità medica fino al medico o a ll’ospedale più vicino, come segue: variante 1 CHF 5000.– per anno civile variante 2–6 illimitato Dalle varianti 7+8 non sono accordate prestazioni supplementari.
Art. 23 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni sono applicabili le Condi zioni generali d’assicurazione SWICA, come pure le Condizioni com plementari di eventuali assicurazioni complementari.
Art. 19 Azioni di rimpatrio, ricerca e ricupero 1. SWICA assume il 90 % dei costi di rimpatrio dall’estero in Svizz era, come pure dei costi comportati dalle azioni di ricerca e ricupero di un assicurato, al massimo la seguente somma per singolo evento: variante 1 CHF 5 000.– variante 2–6 CHF 20 000.– Dalle varianti 7 + 8 non vengono accordate prestazioni supplemen tari. Il presupposto per l’assunzione delle prestazioni summenzionate è costituito dall’intervento della centrale di soccorso SWICA. 2. Per le azioni effettuate senza la sua autorizzazione, SWICA può r idurre o rifiutare le prestazioni.
Appendice 1 Elenco delle operazioni per le quali deve essere richiesto a SWICA un secondo parere medico («Second Opinion») prima dell’intervento chi rurgico. Ginecologia/Ostetricia 1 Isterectomia (asportazione dell’utero) 2 Taglio cesareo programmato Ortopedia 3 Operazione dell’alluce valgo 4 Artroplastica anca e ginocchio (impianto di articolazioni artifi ciali) 5 Artroscopia 6 Plastica ai legamenti ginocchio e caviglia Neurochirurgia 7 Operazione ernia discale Urologia 8 Prostatectomia (asportazione della prostata) Otorinolaringoiatria 9 Tonsillectomia/adenotomia Chirurgia addominale 10 Colecistectomia (asportazione della cistifellea), salvo in caso di sospetto tumore maligno Oftalmologia 11 Operazione della cataratta 12 Trapianti della cornea Altre 13 Operazione delle vene varicose – scleroterapia
IV Elenchi Art. 20 Elenchi All’assicurato vengono messi a disposizione gli elenchi menzionati nelle presenti condizioni. V Premi Art. 21 Scelta del modello di tariffa di premio I premi sono stabiliti annualmente da SWICA in un tariffario. Fa stato la tariffa relativa al modello di tariffa di premio scelto. Coloro che sti pulano l’assicurazione complementare HOSPITA, possono scegliere fra i due modelli indicati qui di seguito. 1. Modello di tariffa di premio: età d’entrata Se l’assicurato sceglie la tariffa in base all’età d’entrata, ai fini della fissazione del premio fa stato la sua età al momento della stipula zione dell’assicurazione. 2. Modello di tariffa di premio: età effettiva Se l’assicurato sceglie la tariffa in base all’età effettiva, il suo pre mio sarà adeguato al suo nuovo gruppo d’età all’inizio di ogni anno civile. 3. Per gli assicurati che sono stati ammessi nell’assicurazione prima di compiere 18, risp. 25 anni a una tariffa speciale per bambini o per giovani, per il premio valido nell’anno d’assicurazione succes sivo al compimento del 18°, risp. 25° anno d’età, viene calcolata la classe tariffaria immediatamente successiva. Se l’assicurato non chiede esplicitamente di essere attribuito alla tariffa in base all’età d’entrata, viene attribuito automaticamente alla tariffa in base all’età effettiva. 4. Il passaggio dalla tariffa in base all’età d’entrata alla tariffa in base all’età effettiva o viceversa deve essere richiesto dall’assicurato in forma scritta.
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Assicurazione cure dentarie DENTA I Campo d’applicazione
IV Disposizioni generali
Art. 1 Scopo Dall’assicurazione cure dentarie DENTA si assumono i costi dei tratta menti dentari, della sostituzione di denti e della profilassi d entaria.
Art. 7 Prestazioni complementari Le prestazioni stabilite nelle presenti condizioni vengono accordate a complemento delle prestazioni dell’assicurazione delle cure medicosanitarie e, se del caso, di altre assicurazioni complementari stipulate presso SWICA. Se l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sani tarie è stata stipulata presso un’altra compagnia, dalla DENTA non vengono versate prestazioni per i costi che verrebbero rimborsati dalla stessa o dalla COMPLETA TOP, qualora queste assicurazioni fossero state stipulate presso SWICA.
Art. 2 Persone assicurabili 1. Tutte le persone che non hanno ancora compiuto il 60° anno d’età possono richiedere la stipulazione dell’assicurazione complemen tare DENTA. 2. Il formulario d’ammissione di SWICA deve essere compilato da un medico dentista. I costi della visita dentistica vanno a carico del richiedente.
Art. 8 Diritto applicabile A complemento delle presenti condizioni sono applicabili le Condi zioni generali d’assicurazione SWICA, come pure le Condizioni com plementari di eventuali assicurazioni complementari.
II Estensione dell’assicurazione Art. 3 Estensione dell’assicurazione La DENTA può essere stipulata nelle seguenti varianti: variante 1: 50 % dell’onorario del dentista, al massimo CHF 500.– in un anno c ivile variante 2: 50 % dell’onorario del dentista, al massimo CHF 1000.– in un anno civile variante 3: 75 % dell’onorario del dentista, al massimo CHF 1500.– in un anno civile variante 4: 75 % dell’onorario del dentista, al massimo CHF 2000.– in un anno c ivile Per il calcolo delle partecipazioni percentuali, che si deve basare sui costi complessivi effettivi, si tiene conto dei contributi di tutte le assi curazioni malattia, infortuni, complementari e supplementari, come pure dei contributi di enti pubblici. III Prestazioni Art. 4 Prestazioni 1. SWICA assume i costi, in base alla variante d’assicurazione scelta, dei trattamenti dentari effettuati da un medico dentista diplomato. 2. Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età, viene accordato il doppio della somma assicurata in caso di trattamenti ortopedici mascellari (ortodonzia). 3. Non sussiste alcun obbligo di prestazione per i prodotti per la cura dei denti e per trattamenti cosmetici. 4. SWICA non accorda prestazioni per le conseguenze di infortuni avvenuti prima dell’inizio dell’assicurazione. 5. In caso d’inizio dell’assicurazione durante l’anno civile, il diritto alle prestazioni (tasso massimo assicurato) viene calcolato pro rata temporis in base ai mesi assicurati. Art. 5 Tariffa determinante SWICA paga i trattamenti dentari effettuati in base a criteri di econo micità. L’assicurato è debitore nei confronti del dentista. Art. 6 Prestazioni escluse Per i denti mancanti al momento della stipulazione dell’assicurazione, non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di sostituzione succes siva.
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Assicurazione infortuni INFORTUNA Art. 5 Decesso 1. Se l’infortunio causa la morte dell’assicurato, immediatamente o ent ro cinque anni dall’evento stesso, l’assicuratore versa la somma d’assicurazione convenuta per il decesso ai superstiti aventi diritto e questo nell’ordine seguente: a) l’intero capitale in caso di morte al coniuge superstite; in sua mancanza ai figli; in loro mancanza ai genitori, e in loro mancanza agli eredi legali, con esclusione della collettività; il coniuge e i figli di un matrimonio contratto dopo la data dell’in fortunio non hanno diritto alle prestazioni; b) in deroga a questo regolamento, l’assicurato può definire dei beneficiari ed escludere degli aventi diritto, tramite comuni cazione scritta a SWICA; tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, con inoltro della relativa notifica scritta a SWICA; c) se dovessero mancare gli aventi diritto di cui alle lett. a) e b), l’assicuratore si assume le spese funerarie fino ad un importo massimo equivalente al 10 % del capitale assicurato in caso di decesso. 2. Se viene versato un capitale d’invalidità in conformità all’art. 6, esso è computato sul capitale per decesso.
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Attuazione dell’assicurazione SWICA Assicurazione malattia SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, qui di seguito denominata SWICA. Assicuratore SWICA Assicurazioni SA, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, qui di se guito denominata assicuratore. I Campo d’applicazione Art. 1 Scopo Le presenti Condizioni complementari disciplinano l’assicurazione i ndividuale contro gli infortuni a complemento dell’assicurazione ma lattia (LAMal), dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare (LAM), dell’assicurazione per l’invalidità (LAI). Le CGA valgono quale parte integrante, a condizione che esse non contraddicano le presenti Condizioni complementari. II Scelta della variante d’assicurazione
Art. 6 Invalidità 1. Se l’infortunio provoca alla persona assicurata un’invalidità presu mibilmente permanente entro cinque anni dall’evento, l’assicu ratore versa la somma d’assicurazione convenuta, e più precisa mente l’intera somma convenuta in caso d’invalidità totale e, in caso di invalidità parziale, una somma ridotta in proporzione al grado d’invalidità. 2. È considerata invalidità totale la perdita o la perdita dell’uso d’am bedue le braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi, la perdita simultanea di un braccio o di una mano e di una gamba o di un piede, la paralisi totale, la cecità totale. 3. In caso d’invalidità parziale, la somma d’assicurazione convenuta per l’invalidità totale viene ridotta in proporzione al grado d’in validità. Il calcolo si basa sui seguenti tassi percentuali: Perdita di: Grado d’invalidità: braccio 70 % avambraccio 65 % mano 60 % pollice, con parte del metacarpo 25 % pollice, senza parte del metacarpo 22 % falange anteriore del pollice 10 % indice 15 % medio 10 % anulare 9 % mignolo 7 % gamba, parte superiore 60 % gamba, parte inferiore 50 % un piede 45 % alluce 8 % per ogni altro dito del piede 3 % forza visiva di un occhio 30 % forza visiva del secondo occhio per monocoli 50 % udito bilaterale 60 % udito di un orecchio 15 % udito di un orecchio quando quello dell’altro era già completamente perso prima dell’infortunio 30 % rene 20 % olfatto 10 % gusto 10 % limitazione funzionale molto dolorosa della colonna vertebrale 50 %
Art. 2 Varianti d’assicurazione L’assicurato può scegliere tra le seguenti varianti d’assicurazione: – prestazioni in capitale in caso di decesso per infortunio – prestazioni in capitale in caso d’invalidità per infortunio – assicurazione spese di cura a complemento dell’assicurazione malat tia (LAMal), dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’as sicurazione militare (LAM), dell’assicurazione per l’invalidità (LAI). III Stipulazione dell’assicurazione Art. 3 Stipulazione L’assicurazione infortuni può essere stipulata fino al raggiungimento dell’età AVS. L’aumento della copertura assicurativa è parificato a una nuova ammissione. IV P restazione in capitale in caso di decesso/ invalidità per infortunio (UTI) Art. 4 Somme d’assicurazione 1. Fanno stato le somme d’assicurazione indicate sulla polizza. 2. In caso di incidente aereo, la garanzia massima accordata d all’assicuratore nell’ambito di tutte le assicurazioni infortuni vi genti per la stessa persona è limitata, se esse coprono il rischio di volo senza un premio particolare, a CHF 500 000.– in caso di de cesso e a CHF 1 000 000.– in caso di invalidità totale (con conse guente riduzione in caso d’invalidità parziale). 3. Dopo il compimento del 70° anno d’età, valgono le seguenti somme d’assicurazione massime: – in caso di decesso CHF 50 000.– – in caso d’invalidità CHF 100 000.– Dopo il raggiungimento di questo limite d’età, le assicurazioni in vigore vengono ridotte di conseguenza. 4. Per gli assicurati che al momento dell’infortunio hanno un’età superiore ai 70 anni, la progressione dell’assicurazione invalidità viene soppressa. 5. Il capitale in caso di decesso per i bambini fino al termine del 30° mese di vita è limitato a CHF 2500.– e fino al termine del 15° anno d’età è limitato a CHF 20 000.–.
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In caso di perdita parziale o di perdita dell’uso, viene applicato un grado d’invalidità proporzionalmente ridotto. Per i casi non men zionati qui sopra, il grado d’invalidità viene stimato in considera zione della constatazione medica effettuata sulla base dei tassi di menomazione dell’integrità indicati nell’allegato 3 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF). 4. In caso di perdita o di perdita dell’uso simultanea di più parti del corpo a seguito di uno stesso infortunio, il grado d’invalidità viene calcolato addizionando i tassi percentuali; esso ammonta comun que al massimo al 100 %. In caso di perdita di tutte le dita di una mano, il capitale per invalidità accordato corrisponde al massimo a quello convenuto per la perdita della relativa mano. 5. Se determinate parti del corpo erano totalmente o parzialmente perse o inutilizzabili già prima dell’infortunio, all’atto della deter minazione del grado d’invalidità viene dedotto il grado d’invali dità preesistente, accertato secondo i criteri succitati. 6. Per l’assicurazione invalidità in capitale, l’indennizzo avviene sotto forma di somme progressive d’assicurazione (eccezione art. 4 cpv. 4): progressione 350 %. L’indennizzo in caso di invalidità su per iore al 25 % aumenta come segue: dal % al % dal % al % dal % al % 26 28 51 105 76 230 27 31 52 110 77 235 28 34 53 115 78 240 29 37 54 120 79 245 30 40 55 125 80 250 31 43 56 130 81 255 32 46 57 135 82 260 33 49 58 140 83 265 34 52 59 145 84 270 35 55 60 150 85 275 36 58 61 155 86 280 37 61 62 160 87 285 38 64 63 165 88 290 39 67 64 170 89 295 40 70 65 175 90 300 41 73 66 180 91 305 42 76 67 185 92 310 43 79 68 190 93 315 44 82 69 195 94 320 45 85 70 200 95 325 46 88 71 205 96 330 47 91 72 210 97 335 48 94 73 215 98 340 49 97 74 220 99 345 50 100 75 225 100 350 7. Il diritto alle prestazioni d’invalidità è accordato all’assicurato. 8. Qualora si rendesse necessaria una reintegrazione professionale a seguito di un infortunio per il quale l’assicuratore ha versato delle prestazioni, l’assicuratore si assume i relativi costi, ma al massimo fino a concorrenza del 10 % della somma assicurata in caso d’in validità.
d)
e)
f) g) h) i)
j)
complementare da un medico, un naturopata o da personale spe cializzato, riconosciuti da SWICA per l’esercizio di una profes sione medica nell’ambito della medicina complementare. SWICA gestisce un elenco dei trattamenti e dei terapisti riconosciuti. Questo elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato dagli assicurati che possono anche richiederne degli estratti. i costi per una psicoterapia, prescritta da un medico, per il tratta mento di una malattia psichica ed eseguita da psicoterapisti indi pendenti. Lo psicoterapista deve avere una formazione speciali stica riconosciuta dalla Confederazione o dal Cantone o essere membro della Associazione svizzera degli psicoterapisti (ASP). cura a domicilio prescritta da un medico ed eseguita da personale infermieristico qualificato; sono parificati a quest’ultimo le in fermiere e gli infermieri messi a disposizione dalle associazioni di cura infermieristica e dalle organizzazioni di cura a domicilio, come pure gli aiuti domestici (esclusi i membri della famiglia); i costi per cure di riabilitazione e cure termali; i trattamenti medico-terapeutici all’estero; i mezzi ausiliari idonei per compensare un pregiudizio fisico o fun zionale; i danni a oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione; per le spese di sostituzione di occhiali, apparecchi acu stici e protesi dentarie esiste un diritto alle prestazioni soltanto se il pregiudizio fisico richiede delle cure; i viaggi ed i trasporti necessari per ragioni mediche, le azioni di r icerca effettivamente necessarie, come pure il trasporto della salma. I costi delle azioni di ricerca intraprese ai fini del ricupero della persona assicurata sono limitati a CHF 20 000.–.
Art. 8 Ospedali e stabilimenti di cura 1. Sono ospedali gli istituti o i relativi reparti la cui attività è volta al trattamento stazionario di malattie o conseguenze di infortuni, che sottostanno a una direzione medica permanente, che dispon gono del necessario personale curante qualificato e di i nstallazioni mediche appropriate. 2. Sono considerati stabilimenti di cura gli istituti la cui attività è volta al trattamento suppletivo o alla riabilitazione, che sotto stanno a una direzione medica, che dispongono del necessario per sonale curante qualificato e di installazioni mediche appropriate. Art. 9 Partecipazione ai costi Le aliquote percentuali, le franchigie e le tasse riscosse dall’assicura zione malattia o dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non sono co-assicurate. VI Disposizioni generali Art. 10 Infortuni assicurati 1. L’assicurazione copre tutti gli infortuni professionali e non profes sionali che si verificano nel corso della durata contrattuale. 2. È considerato infortunio l’azione repentina, involontaria e lesiva, dovuta a fattore esterno straordinario, che colpisce il corpo umano e che ha come conseguenza un pregiudizio per la salute fisica o psi chica oppure che causa la morte. 3. Le seguenti lesioni corporali, se non sono chiaramente attribuibili a una malattia o a una degenerazione, sono parificate a i nfortunio, anche se non dovute ad un fattore esterno straordinario: a) fratture, ossee; b) lussazioni di articolazioni; c) lacerazioni del menisco; d) lacerazioni muscolari; e) stiramenti muscolari; f) lacerazioni dei tendini; g) lesioni dei legamenti; h) lesioni del timpano.
V Spese di guarigione Art. 7 Prestazioni L’assicurazione copre le prestazioni per le spese di guarigione non assi curate dall’assicurazione malattia (LAMal), dall’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dall’assicurazione militare (LAM) o dall’assicu razione per l’invalidità (LAI), e cioè: a) i provvedimenti medici eseguiti o prescritti da un medico, da un medico dentista o da un chiropratico, titolari di un diploma fede rale o di un diploma estero equipollente; b) in caso di degenza ospedaliera SWICA assume i costi nel reparto ospedaliero privato; c) sono pagati i costi per trattamenti di medicina naturale riconosciuti da SWICA, se eseguiti secondo i principi della medicina
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Art. 12 C oncorso di conseguenze d’infortunio con malattie e infermità, come pure postumi di infortuni precedenti Se malattie o infermità preesistenti, oppure conseguenze di infortuni precedenti che non sono state provocate dal nuovo infortunio hanno considerevolmente aggravato le conseguenze dell’infortunio, le pres tazioni d’assicurazione vengono ridotte di conseguenza. Questa limi tazione non viene applicata per le spese di cura.
Art. 11 Esclusioni e riduzioni delle prestazioni 1. Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni in base all’art. 8 delle CGA. 2. SWICA, rispettivamente l’assicuratore, rinuncia al suo diritto le gale di ridurre le prestazioni nel caso di infortuni provocati per negligenza grave dall’assicurato.
Art. 13 Validità territoriale L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
Assicurazione d’indennità giornaliera SALARIA ai sensi della LCA Art. 6 Che cosa succede se una malattia è stata causata per negligenza grave? SWICA rinuncia al suo diritto legale di ridurre le prestazioni nel caso in cui l’assicurato abbia causato la malattia per negligenza grave.
I Basi generali del contratto Art. 1 Quali sono le basi del presente contratto? Le basi del presente contratto sono costituite: 1. dalle presenti Condizioni generali d’assicurazione, dalle eventuali Condizioni complementari, dalle disposizioni contenute nella po lizza e da eventuali appendici; 2. dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 per i casi che non sono definiti nelle disposizioni menzionate nel precedente cpv. 1; 3. da tutti gli accordi contrattuali stipulati in forma scritta tra la SWICA e il contraente d’assicurazione o la persona assicurata.
Art. 7 In quali casi non sussiste alcuna copertura assicurativa? Non sussiste alcun diritto alle prestazioni: a) per le malattie per le quali l’indennità viene erogata dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF); b) per i danni alla salute causati da radiazioni ionizzanti; sono però assicurati i danni alla salute causati da una radioterapia prescritta da un medico per il trattamento di una malattia a ssicurata; c) per le malattie derivanti da eventi bellici; se però l’assicurato è stato sorpreso dallo scoppio delle ostilità mentre si trovava all’estero, la copertura assicurativa cessa solo 14 giorni dopo l ’inizio degli eventi bellici.
II Estensione della copertura assicurativa Art. 2 In che cosa consiste la copertura assicurativa? 1. SWICA accorda una copertura assicurativa contro le conseguenze economiche di una malattia o di un parto, entro i limiti delle pre stazioni concordate. SWICA paga all’assicurato la perdita di sala rio e di guadagno subita e documentata, al massimo fino a concor renza dell’indennità giornaliera assicurata. 2. Per le casalinghe e i casalinghi, la prova di una perdita di salario o di guadagno fino all’importo assicurato di CHF 40.– non costitui sce un presupposto per l’obbligo di prestazione di SWICA.
III Prestazioni d’assicurazione Art. 8 Quando sussiste il diritto alle indennità giornaliere? 1. Se in base a quanto constatato dal medico l’assicurato è inabile al lavoro, in caso di incapacità lavorativa totale SWICA paga l’inden nità giornaliera assicurata in conformità alla perdita di guadagno subita e comprovata. 2. In caso di inabilità parziale al lavoro pari almeno al 25 %, l’inden nità giornaliera viene erogata in proporzione al grado di incapacità lavorativa. 3. Dopo ogni parto, l’obbligo di prestazione è sospeso per 8 setti mane. Resta riservata l’assicurazione di un’indennità per parto.
Art. 3 Che cosa intende SWICA per «malattia»? È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psi chica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica, oppure provochi un’incapacità al lavoro. Art. 4 Chi è assicurato? Tutte le persone che sono domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che hanno già compiuto il 15°, ma non ancora il 65° anno d’età, possono stipulare l’assicurazione indennità giornaliera nel quadro della loro capacità lavorativa.
Art. 9 Che cosa intendiamo per «incapacità al lavoro»? È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o par ziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. Dopo tre mesi d’incapacità al lavoro si pren dono in considerazione anche mansioni esigibili in un’altra professione o in un altro campo d’attività.
Art. 5 Dove vale l’assicurazione? 1. L’assicurazione è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechten stein. 2. Gli assicurati che si ammalano all’estero, hanno diritto alle presta zioni per una durata massima di 10 giorni. Restano riservate le degenze ospedaliere, purché esse siano necessarie per ragioni me diche. 3. Se un assicurato inabile al lavoro si reca all’estero senza il nostro consenso, per tutta la durata del soggiorno all’estero non sussiste alcun diritto alle prestazioni. 4. Per i frontalieri, le restrizioni in conformità ai capoversi 1–3 fanno stato soltanto se essi soggiornano al di fuori della f ascia di front iera.
Art. 10 Come viene calcolato il periodo d’attesa, e che cosa s’intende per ricaduta? 1. Il periodo d’attesa inizia il primo giorno in cui viene attestata dal medico un’incapacità lavorativa di almeno il 25 %, ma al più presto 3 giorni prima dell’inizio della cura medica. Il periodo d’attesa deve essere sostenuto per ogni nuovo caso di malattia. Per il cal colo del termine d’attesa, i giorni in cui l’incapacità lavorativa par ziale è pari almeno al 25 % contano come giorni interi. 2. Per quanto concerne il periodo d’attesa e la durata delle presta zioni, sono considerati nuovi casi di malattia:
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– la ricomparsa di una malattia (ricaduta), se l’assicurato non è stato inabile al lavoro a causa della stessa malattia per almeno 12 mesi; – una nuova malattia, se dopo un’ incapacità al lavoro la persona assicurata ha ripreso completamente il lavoro per almeno due mesi.
IV Inizio e durata della copertura assicurativa Art. 14 Inizio dell’assicurazione L’assicurazione inizia non appena SWICA consegna l’attestato d’assi curazione, oppure conferma l’accettazione della proposta, ma al più presto nel giorno convenuto e indicato nell’attestato d’assicurazione.
Art. 11 Per quanto tempo viene erogata l’indennità giornaliera? 1. L’indennità giornaliera viene versata per una durata di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. In caso di passaggio dall’assi curazione collettiva all’assicurazione individuale, le prestazioni già percepite vengono computate. 2. I giorni di parziale inabilità al lavoro pari almeno al 25 % contano come giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni. 3. Se durante un caso di malattia sopravviene un altro caso di malattia, i giorni che danno diritto a prestazioni del primo caso vengono computati sulla durata delle prestazioni. 4. Dopo l’età di pensionamento AVS, l’indennità giornaliera viene versata per una durata massima di 180 giorni per tutti i casi d ’assicurazione attuali e futuri, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d’età. Se al momento del raggiungimento dell’età AVS sussiste un’incapacità al lavoro, il diritto alle prestazioni si estin gue, a meno che la persona assicurata dimostri che – se non fosse venuta meno la capacità lavorativa – il rapporto di lavoro sarebbe proseguito. 5. Con l’estinzione della copertura assicurativa cessa il nostro ob bligo di corrispondere prestazioni.
Art. 15 Diritto di revoca 1. Entro i primi 7 giorni dopo la firma della proposta, il proponente ha il diritto di revocare la sua proposta. La revoca deve essere inviata con lettera raccomandata a SWICA, Direzione generale, Casella postale, 8401 Winterthur. 2. Con l’invio della dichiarazione di revoca, si estinguono – anche con effetto retroattivo – sia la copertura assicurativa provvisoria eventualmente esistente, sia la copertura assicurativa definitiva. Art. 16 Esclusione dalla copertura/Rifiuto 1. Le malattie che esistono, oppure sono esistite, al momento dell’ammissione possono essere escluse (esclusione dalla coper tura). Se l’esistenza di malattie è stata sottaciuta al momento dell’amm issione, l’esclusione dalla copertura può essere applicata successivamente e con effetto retroattivo. SWICA si può rifiut are di stipulare un contratto senza motivare la sua decisione. 2. Per le malattie per le quali è in vigore un’esclusione dalla coper tura, non sussiste alcun diritto alle prestazioni. Lo stesso vale per le malattie la cui esistenza è stata sottaciuta al momento dell’am missione. 3. Per ogni nuova assicurazione o aumento dell’assicurazione, SWICA può esigere una visita medica. Sottoscrivendo la proposta, il propo nente autorizza SWICA a raccogliere le informazioni necessarie presso uffici pubblici, medici e terzi. 4. Qualora al momento della stipulazione del contratto dei punti im portanti che la persona avente il dovere di notifica sapeva o doveva sapere fossero stati comunicati in modo non veritiero o sottaciuti, SWICA ha il diritto, entro quattro settimane dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell’obbligo di denuncia, di d isdire il contratto mediante comunicazione scritta come pure di esigere il rimborso di tutte le prestazioni versate in relazione al caso relativo alla violazione dell’obbligo di denuncia. Il contratto termina non appena l’assicurato riceve la disdetta. 5. In caso di aumento dell’assicurazione, fanno stato le stesse d isposizioni come per le nuove ammissioni.
Art. 12 Quando sussiste il diritto all’indennità per parto? 1. Se nell’assicurazione è inclusa l’indennità per parto, essa viene ver sata per una durata di 56 giorni per ogni parto avvenuto. Il periodo d’attesa eventualmente convenuto non viene computato sulla du rata delle prestazioni. 2. Se al momento del parto l’assicurazione indennità per parto a fa vore della madre sussiste da meno di 270 giorni civili, tale i ndennità non viene corrisposta. 3. Le prestazioni di un’assicurazione sociale obbligatoria vengono computate sulle prestazioni che SWICA eroga da un’assicurazione d’indennità per parto. Per tutto il tempo durante il quale un’assi curata percepisce prestazioni da un’assicurazione d’indennità per parto da SWICA o da un’assicurazione sociale obbligatoria, l’ob bligo di prestazione da parte di SWICA d all’assicurazione d’in dennità giornaliera per malattia risulta sospeso. 4. L’indennità per parto non viene computata sulla durata delle pre stazioni in conformità all’articolo 11, cpv. 1.
Art. 17 In quali casi può essere modificata l’assicurazione? La copertura assicurativa può essere ridotta per la fine di un mese. Se l’assicurato sta riscuotendo delle prestazioni, la riduzione dell’in dennità giornaliera assicurata può avvenire solo di comune accordo.
Art. 13 Disoccupazione 1. Se l’assicurato è disoccupato in conformità all’art. 10 LADI (Legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza), SWICA eroga le prestazioni fino a con correnza dell’indennità di disoccupazione non percepita e secondo i seguenti criteri: a) in caso di incapacità lavorativa superiore al 25 %, mezza inden nità giornaliera; b) in caso di incapacità lavorativa superiore al 50 %, l’intera inden nità giornaliera. 2. Gli assicurati disoccupati hanno il diritto di trasformare, senza r iserve e con adattamento del premio, l’indennità giornaliera esistente in una dello stesso importo con un periodo d’attesa di 30 giorni.
Art. 18 Quando si estingue l’assicurazione? 1. L’assicurazione di indennità giornaliera può essere disdetta per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di tre mesi. La disdetta è considerata puntuale se perviene a SWICA al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di disdetta trimestrale. 2. L’assicurazione di indennità giornaliera può essere disdetta dall’assicurato dopo un’incapacità lavorativa per la quale SWICA eroga delle prestazioni. Al più tardi 14 giorni dopo aver riscosso la prestazione, l’assicurato può disdire la parte corrispondente del contratto. La copertura si estingue 14 giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte di SWICA. 3. SWICA rinuncia al suo diritto di disdire il contratto dopo la so pravvenienza di un evento assicurato, fatta eccezione per i casi di abuso assicurativo o tentato abuso. In questi casi, SWICA può di sdire il contratto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza dei fatti.
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3. SWICA ha il diritto di visitare i pazienti e di esigere dei giustifica tivi, delle informazioni e in particolare dei certificati medici sup plementari. 4. Se una persona assicurata si sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o a un reinserimento nella vita profes sionale che promette un notevole miglioramento della capacità di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la per sona assicurata non offre spontaneamente un contributo ragione volmente esigibile, le prestazioni possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte, oppure rifiutate.
4. Anche in mancanza di una disdetta, l’assicurazione si estingue automaticamente se da tre mesi l’assicurato ha trasferito all’estero il suo domicilio abituale. I frontalieri possono rimanere assicurati fintanto che percepiscono delle indennità di disoccupazione op pure, in caso di inabilità lavorativa, possono comprovare una per dita di guadagno. Essi devono disporre di un conto bancario o postale in Svizzera. 5. L’assicurazione indennità giornaliera si estingue inoltre a) in caso di esaurimento del diritto alle prestazioni dell’assicura zione contro la disoccupazione; b) al raggiungimento dell’età AVS; restano riservati il prosegui mento di un’attività professionale e un’abilità lavorativa t otale, che in caso di malattia comporterebbe una perdita di guadagno comprovabile; l’assicurazione indennità giornaliera si estingue definitivamente se un assicurato appartenente a questa cate goria ha percepito l’indennità giornaliera per una durata di 180 giorni dopo il raggiungimento dell’età AVS; c) in caso di morte; d) in caso di esaurimento del diritto alla riscossione delle presta zioni.
Art. 23 Obbligo di riduzione del danno 1. Se un assicurato risulta inabile al lavoro nella sua professione abi tuale, entro tre mesi egli è tenuto a cercare lavoro in un altro settore d’attività, oppure ad annunciarsi presso l’assicurazione invalidità, risp. all’assicurazione disoccupazione. 2. Se l’abilità lavorativa residua non viene sfruttata, il calcolo dell’in dennità giornaliera avviene considerando l’obbligo di riduzione del danno che incombe all’assicurato. 3. Se l’assicurato omette di annunciarsi all’assicurazione disoccupa zione, risp. all’assicurazione invalidità, SWICA è autorizzata a sospendere le prestazioni d’indennità giornaliera. Il calcolo di possibili indennità giornaliere avviene considerando le prestazioni che devono presumibilmente essere erogate da queste a ssicurazioni.
Art. 19 Che cosa accade dopo l’annullamento dell’assicurazione? 1. Le conseguenze di malattie e infortuni, come pure di eventuali r icadute o postumi, che subentrano dopo la risoluzione dell’assicurazione non sono assicurati. 2. Il diritto alle prestazioni termina in ogni caso dopo l’annullamento del contratto.
Art. 24 C he cosa accade se l’assicurato ha diritto anche a prestazioni di terzi? 1. Se l’assicurato ha diritto anche a prestazioni di assicurazioni statali o aziendali, oppure se tali prestazioni sono state erogate da un terzo civilmente responsabile, SWICA le completa fino a concor renza dell’indennità giornaliera assicurata. 2. Se il diritto a una rendita AI non è ancora stato accertato, SWICA può anticipare in via facoltativa l’indennità giornaliera assicurata. In questo caso, a partire dal giorno d’inizio del diritto alla rendita, SWICA chiede il rimborso delle prestazioni versate in eccesso. L’eventuale anticipo delle prestazioni viene accordato con l ’espressa riserva di un computo con il versamento successivo di una rendita AI. Il computo avviene nella misura della rendita AI assegnata per lo stesso periodo e può avvenire senza ulteriore autorizzazione da parte dell’assicurato. 3. Nel quadro di prestazioni anticipate facoltative, SWICA accorda dei pagamenti di indennità giornaliere volte a coprire la perdita di guadagno in luogo di un terzo civilmente responsabile soltanto previa cessione scritta dei diritti dell’assicurato o dell’avente di ritto fino a concorrenza delle sue prestazioni. 4. Se per la copertura della perdita di guadagno esistono diverse assi curazioni presso società concessionarie, la perdita di g uadagno as sicurata nel quadro del presente contratto viene c operta soltanto proporzionalmente alle prestazioni garantite dall’insieme di tutti gli assicuratori in questione. 5. Se l’assicurato stipula un accordo con terzi senza l’autorizzazione di SWICA, l’obbligo di prestazione di quest’ultima decade. 6. SWICA non è soggetta all’obbligo di prestazione se l’assicurato non fa valere tempestivamente il suo diritto nei confronti di un terzo, oppure se non si preoccupa della relativa riscossione. 7. L’assicurato è tenuto a informare immediatamente SWICA in me rito al genere e all’entità di tutte le prestazioni di terzi.
V Obblighi in caso di malattia Art. 20 Termine per la notifica di una malattia 1. Le pretese d’indennità giornaliera devono essere notificate entro 5 giorni dopo la scadenza del termine d’attesa. Se però è stato con venuto un termine d’attesa superiore ai 30 giorni, la notifica deve avvenire al più tardi dopo 30 giorni di inabilità lavorativa. Insieme alla notifica deve essere presentato un certificato medico. I relativi costi vanno a carico dell’assicurato. 2. Se la notifica avviene in ritardo, il giorno in cui questa viene inol trata è considerato come primo giorno dell’incapacità lavorativa. 3. Se la malattia dura più di un mese, SWICA necessita di un certifi cato medico mensile che attesti il grado e la durata dell’inabilità lavorativa. In questo caso, SWICA versa l’indennità giornaliera a scadenze mensili. Art. 21 Obblighi dell’assicurato L’assicurato è tenuto a fare tutto ciò che può servire all’accertamento della malattia e delle sue conseguenze. In osservanza dell’obbligo di riduzione del danno, l’assicurato evita qualsiasi attività incompatibile con l’inabilità lavorativa, risp. con la riscossione di indennità giorna liere, e che potrebbe rallentare il processo di guarigione. I medici che curano o hanno curato l’assicurato devono essere svincolati dal segreto professionale nei confronti di SWICA. Art. 22 Consultazione di un medico autorizzato 1. Non appena si manifesta la malattia, l’assicurato deve consultare al più presto possibile un medico autorizzato e sottoporsi alle cure necessarie del caso. L’assicurato deve attenersi alle istruzioni del medico e del personale sanitario. 2. SWICA ha il diritto di esigere che l’assicurato si sottoponga a una visita da parte di un medico scelto da SWICA. In questo caso, SWICA assume le spese di viaggio del mezzo di trasporto pubblico più conveniente, come pure eventuali altre spese in conformità alle direttive della SUVA.
Art. 25 C onseguenza dell’inosservanza degli obblighi in caso di malattia In caso d’inosservanza degli obblighi in conformità agli art. 20–24, SWICA ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che venga dimostrato che tale inosservanza non ha esercitato alcun in flusso sull’accertamento della malattia e delle sue conseguenze, oppure che non era colposa.
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Art. 29 Luogo d’adempimento e foro competente 1. Gli obblighi derivanti dal presente contratto devono essere adem piuti in Svizzera e in valuta svizzera. L’assicurato si impegna ad i ndicarci un conto bancario o postale svizzero quale recapito per i pagamenti. 2. Quale foro competente, l’assicurato può scegliere il foro compe tente ordinario, oppure il suo domicilio in Svizzera o nel Princi pato del Liechtenstein.
VI Premi Art. 26 Quando devono essere pagati i premi? I premi sono dovuti in franchi svizzeri entro il primo giorno del mese di un periodo di pagamento. Art. 27 Pagamento ritardato 1. Se il premio non giunge a SWICA entro un mese dopo la scadenza, SWICA diffida l’assicurato per iscritto, ingiungendogli di effet tuare il pagamento entro 14 giorni a decorrere dalla data di spedi zione del richiamo. Se la diffida resta senza effetto, l’obbligo di prestazione è sospeso a decorrere dalla scadenza del termine fissato nella diffida. 2. SWICA è autorizzata ad esigere il rimborso delle spese causate d agli assicurati in mora, quali i costi delle diffide, delle esecuzioni, ecc., o di computarle con eventuali pretese di rimborso.
Art. 30 Imposta alla fonte Nel caso degli assicurati che soggiacciono all’imposta alla fonte, l’im posta viene detratta dalle prestazioni. Art. 31 Compensazione e restituzione Su richiesta scritta, l’assicurato è tenuto a rimborsare a SWICA le i ndennità giornaliere versate erroneamente. A favore di SWICA esiste un diritto di compensazione. All’assicurato non è riconosciuto alcun diritto di compensazione.
VII Disposizioni supplementari
Art. 32 Divieto di cessione e di costituzione in pegno I crediti nei confronti di SWICA non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno. Le cessioni o le costituzioni in pegno di crediti di questo genere non possono essere realizzate nei confronti di SWICA.
Art. 28 Assicurazione infortuni 1. Se è stata stipulata un’assicurazione indennità giornaliera per infortuni, a complemento dell’art. 2 delle presenti CGA SWICA accorda la copertura assicurativa anche contro le conseguenze eco nomiche di infortuni, lesioni corporali paragonabili all’infortunio e malattie professionali. 2. Sono assicurati gli infortuni professionali, le lesioni corporali paragonabili all’infortunio, le malattie professionali e gli infortuni non professionali che si verificano, rispettivamente vengono cau sati, nel corso della durata contrattuale di questa assicurazione complementare. Per gli infortuni, le lesioni corporali paragonabili all’infortunio e le malattie professionali valgono i termini definiti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF). 3. Se l’assicurato ha causato l’infortunio mentre stava commettendo un delitto, l’indennità giornaliera assicurata viene ridotta in con formità alla prassi LAINF. 4. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni assicurate per gli infor tuni: a) che l’assicurato ha causato intenzionalmente; b) conseguenti a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; c) conseguenti ad eventi bellici in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; d) conseguenti ad eventi bellici all’estero; se però l’assicurato viene sorpreso dalle ostilità nel paese in cui soggiorna, la copertura assicurativa resta in vigore ancora per 14 giorni a decorrere d allo scoppio delle ostilità; e) verificatisi nel corso di un servizio militare all’estero; f) conseguenti a crimini o delitti o relativi tentativi perpetrati dall’a ssicurato; g) conseguenti a disordini di ogni genere o alle contromisure prese a tale riguardo, a meno che l’assicurato dimostri di non aver partecipato attivamente all’operato degli istigatori e di non aver fomentato i tumulti; h) conseguenti alla partecipazione a corse di veicoli a motore e rally, comprese le prove; i) per i danni alla salute causati da radiazioni ionizzanti di ogni genere; sono però assicurati i danni alla salute causati da una radioterapia prescritta dal medico a causa di un infortunio assi curato; sono pure assicurati i danni alla salute provocati da radiazioni ionizzanti in relazione con l’attività professionale per l’azienda assicurata, a condizione che sussista l’obbligo di corrispondere prestazioni in virtù della LAINF. 5. Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni delle presenti CGA e del contratto.
Art. 33 A chi devono essere indirizzate le comunicazioni? 1. Tutte le comunicazioni possono essere recapitate all’agenzia o alla direzione regionale competente, oppure alla Direzione generale SWICA a Winterthur. 2. Le comunicazioni da parte di SWICA agli assicurati avvengono legalmente all’ultimo indirizzo noto in Svizzera.
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Glossario Elenchi Tutti gli elenchi di fornitori di prestazioni citati nelle condizioni d’as sicurazione, rilevanti per la determinazione delle prestazioni, possono essere messi a disposizione degli assicurati. Gli assicurati r icevono in ogni momento, dal servizio clienti SWICA, estratti di elenchi secondo i loro desideri (ad es. terapisti di un determinato ambito e di una re gione). Il contenuto degli elenchi disponibili online (www.swica.ch) è costantemente aggiornato.
Le presenti definizioni costituiscono parte integrante delle Condizioni generali d’assicurazione (CGA). Accordo di libera circolazione delle persone Accordo concernente le relazioni fra la Svizzera e gli Stati UE/AELS, entrato in vigore l’01.06.2002. A seguito dell’attuazione della libera circolazione delle persone, per i cittadini degli Stati UE/AELS e gli Svizzeri valgono le stesse condizioni di vita, occupazione e lavoro, e ciò tanto in Svizzera quanto nei Paesi dell’UE e dell’AELS.
Per la determinazione del diritto a prestazioni si fa riferimento all’elenco valido al momento in cui si è ottenuta la relativa prestazione.
Aliquota percentuale L’aliquota percentuale nell’assicurazione di base è la quota di parte cipazione ai costi che l’assicurato deve assumere per trattamenti medici o medicamenti. Di regola ammonta al 10 % ed è limitata ad un importo massimo. Bambini e giovani fino ai 18 anni pagano al massimo CHF 350.– all’anno di aliquota percentuale, gli adulti al massimo CHF 700.–.
Elenco delle specialità (ES) Dopo l’omologazione di un nuovo medicamento da parte di Swiss medic, l’azienda produttrice può richiederne l’ammissione nell’Elenco delle specialità della Confederazione. L’ES è un elenco positivo: i medi camenti che figurano nell’ES devono essere rimborsati dagli assicura tori malattia, a condizione che essi siano stati prescritti per curare l ’affezione registrata nell’ES.
Nelle assicurazioni complementari la partecipazione ai costi è un im porto fisso che l’assicurato deve assumere personalmente in caso di trattamento medico (a carico di un’assicurazione complementare).
Elenco negativo L’elenco negativo è un’enumerazione di rimedi che la SWICA non rim borsa. Esso comprende: l’EPPA (Elenco dei preparati farmaceutici per applicazione speciale), i medicamenti che non sono registrati da Swiss medic, gli integratori alimentari, ecc. Per tutte le domande connesse all’assunzione dei costi, siete pregati di rivolgervi alla vostra agenzia o direzione regionale.
Per ulteriori spiegazioni vedere sotto «Partecipazione ai costi». Anno d’assicurazione L’anno d’assicurazione coincide con l’anno civile. Assicurazione base L’assicurazione di base (detta anche AOMS) è obbligatoria per legge per tutte le persone domiciliate in Svizzera, in base alla legge sull’assicura zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Elenco SWICA degli ospedali Elenco degli ospedali che l’assicurato può scegliere per i trattamenti a cui deve sottoporsi. Il servizio clienti SWICA è sempre disponibile per fornire agli assicurati estratti dell’elenco secondo i loro desideri indivi duali (ad es. gli ospedali di una determinata regione). Il contenuto dell’elenco scaricabile online (www.swica.ch) è costantemente aggior nato.
Assicurazione complementare In aggiunta all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione base), esistono delle assicurazioni complementari che possono essere stipulate individualmente. Gli assicuratori hanno tut tavia la facoltà di respingere delle proposte d’assicurazione, oppure di applicare una riserva.
EMAp Elenco dei mezzi e degli apparecchi (apparecchi acustici, stampelle, ecc.) che gli assicuratori malattia devono rimborsare come prestazione obbligatoria nel quadro dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie.
Care Management SWICA dispone di un Care Management con oltre 50 specialisti in grado di accompagnare con competenza i nostri assicurati in caso di malattia o infortunio. Essi risolvono compiti organizzativi e accompa gnano i pazienti verso la loro guarigione evitando lunghe assenze o persino l’invalidità.
Emergenza Si parla di emergenza quando un trattamento, dal punto di vista medico, è improrogabile. EPPA (Elenco dei preparati farmaceutici per applicazione speciale) Elenco dei medicamenti che gli assicuratori malattia non assumono né dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né dalle assicurazioni complementari ai sensi della LCA.
Chirurgia maxillo-facciale La chirurgia maxillo-facciale comprende gli interventi ai mascellari quando la crescita del corpo è terminata, risp. dei mascellari è termi nata ed esiste una grave posizione sbagliata delle ossa del mascellare inferiore o/e del mascellare superiore che non può essere riparata con misure semplici.
Esclusione dalla copertura (riserva) Esclusione di un’affezione esistente da uno o più rami assicurativi per un tempo determinato o indeterminato.
Non rientrano nel concetto di chirurgia maxillo-facciale la chirurgia proimplantologica e preprotesica della bocca e l’eventuale necessario ispessimento del tessuto osseo (rialzo mascellare con innesto osseo). In questo caso si tratta di una preparazione immediata per una protesi dentaria che è considerata trattamento dentale.
FAVORIT CASA Variante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per la quale un medico, di una rete di medici di famiglia, assume il ruolo di manager personale della salute. Questi invia il paziente, se necessario, da medici specialisti esterni o in cliniche. L’assicurato sceglie il suo medico di famiglia da un ampio elenco e comunica la sua scelta a SWICA. L’elenco dei medici FAVORIT CASA viene inviato ogni anno agli assicurati.
DFI Dipartimento federale dell’interno.
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Infortunio È considerato infortunio un evento fortuito, violento ed esterno, che provoca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che compro mettono la salute fisica, mentale o psichica, oppure hanno come conseguenza la morte.
FAVORIT SANTE Variante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per la quale il primo punto di riferimento in caso di problemi medici deve essere il Centro della salute santémed/lo studio medico partner di SWICA. I medici del Centro della salute santémed/studio medico part ner di SWICA assumono il ruolo di manager personale della s alute e inviano i pazienti, se necessario, da medici specialisti esterni o in clini che. Il vantaggio di questa variante assicurativa risiede nell’assistenza completa del paziente da parte di una rete di medici e terapisti.
LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981, in vigore dal 1° gennaio 1984.
FAVORIT MEDICA Variante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’assicurato può scegliere i medici generalisti (medicina di base) e i me dici specialisti dall’elenco dei medici di FAVORIT MEDICA. Egli può recarsi direttamente da questi medici, senza dover essere inviato da un medico di base.
LAMal Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994, in v igore dal 1° gennaio 1996. LCA Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908, in v igore dal 1° gennaio 1910.
FAVORIT TELMED Variante dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per la quale, prima di consultare un medico o un ospedale, l’assicurato consulta telefonicamente il servizio di consulenza della salute di sante24. L’assicurato riceve consigli sul come comportarsi dagli specia listi del servizio telefonico di consulenza sanitaria. Questi consigli non sono vincolanti. L’assicurato è poi libero di scegliere tra i fornitori di prestazioni legalmente riconosciuti.
LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni s ociali del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003. Malattia È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica, oppure provochi un’incapacità al lavoro.
FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. È subordinato al Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Maternità La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convale scenza della madre.
Fornitore di prestazioni I fornitori di prestazioni, secondo la legge sull’assicurazione malattie, sono in particolare medici, farmacisti, chiropratici, levatrici, persone che dispensano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica, laboratori, ospedali, istituti di cura, stabilimenti per cure termali che adempiono le condizioni previste dalla legge.
Medicina classica/tradizionale La medicina appresa durante gli studi universitari. La medicina clas sica/tradizionale utilizza solamente medicamenti e metodi terapeutici di provata efficacia. Essa comprende una parte preponderante del patrimonio di conoscenze ed esperienze della medicina del mondo occidentale.
Franchigia La franchigia è uno dei due elementi della partecipazione personale ai costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’am montare della franchigia (annua) imposta dalla legge o opzionale defi nisce quale importo fisso l’assicurato deve pagare ogni anno personal mente per prestazioni mediche. La franchigia stabilita dalla legge per le persone adulte a partire dai 19 anni è di CHF 300.– all’anno. I primi CHF 300.– che il paziente deve assumere personalmente se fa ricorso a prestazioni mediche di medici, farmacisti, ecc. Per bambini e giovani al di sotto dei 18 anni non viene prelevata a lcuna franchigia annua.
Medicina complementare La medicina complementare comprende tutte le forme terapeutiche che non rientrano nel settore della medicina classica. SWICA p ubblica un elenco dei terapisti riconosciuti. Il servizio clienti SWICA è d isponibile in ogni momento per fornire agli assicurati estratti dell’e lenco secondo i desideri individuali (ad es. terapisti per una determi nata specializzazione e/o in una determinata regione). Il contenuto dell’elenco scaricabile online (www.swica.ch) viene costantemente aggiornato.
L’assicurato può scegliere facoltativamente una franchigia più elevata (franchigia opzionale) e per questo ottiene un ribasso sul premio dell’assicurazione di base. Anche per bambini e giovani al di sotto dei 18 anni si possono stipulare franchigie opzionali.
Modelli FAVORIT Varianti assicurative dell’assicurazione di base a costi favorevoli con accordi speciali in relazione al primo punto di riferimento in caso di problemi sulla salute.
Ulteriori spiegazioni si trovano sotto «Partecipazione ai costi».
Modello del medico di famiglia Raggruppamento regionale di medici con studio proprio. L’assicurato sceglie un medico di famiglia dall’elenco SWICA e si impegna a con sultare sempre questo medico in prima istanza.
Garanzia di assunzione dei costi Dichiarazione dell’assicuratore malattia, con la quale esso acconsente al pagamento di un trattamento previsto per l’assicurato. Prima di un ricovero in ospedale è importante chiedere una garanzia di assunzione dei costi al competente servizio clienti.
OAMal Ordinanza sull’assicurazione malattie del 27 giugno 1995, in vigore dal 1° gennaio 1996.
Generici I preparati generici sono farmaci che contengono lo stesso principio attivo come i rimedi originali. Essi sono preparati imitatori e possono essere posti in commercio soltanto dopo la decorrenza del brevetto dei rispettivi prodotti originali.
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Termine di disdetta/Termine per un cambiamento Il termine di disdetta o per un cambiamento è il periodo di tempo che deve trascorrere tra l’annuncio della disdetta/la richiesta di un cam biamento e la data in cui questi diventano effettivi. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a SWICA, per scritto, entro l’ultimo giorno la vorativo prima della decorrenza del termine.
Partecipazione ai costi Quando un assicurato usufruisce di prestazioni mediche (come ad esempio una visita medica, medicamenti, trattamenti di terapisti), egli deve assumere personalmente una parte di questi costi. Questa parte pagata personalmente dal paziente è detta partecipazione ai costi e consiste in: – la franchigia dell’assicurazione di base – l’aliquota percentuale dell’assicurazione di base – la partecipazione ai costi dell’assicurazione complementare.
Trattamento ambulatoriale Intervento o trattamento senza pernottamento in ospedale, risp. per il quale la degenza in ospedale dura meno di 24 ore.
La partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) viene conteggiata su tutte le assicurazioni stipulate presso SWICA. Questo è un notevole vantaggio di SWICA rispetto alla concorrenza. Presso SWICA le partecipazioni ai costi di tutte le assicurazioni stipulate si sommano.
Trattamento stazionario È considerato stazionario un trattamento che comporta una degenza ospedaliera di almeno 24 ore o di una notte. UFAP Ufficio federale delle assicurazioni private. È subordinato al Diparti mento federale delle finanze.
Premio Il premio è la contropartita versata dal contraente l’assicurazione per la concessione della copertura assicurativa da parte dell’assicuratore. In considerazione delle differenze fatte registrare dai costi della salute, i premi possono variare a dipendenza del cantone o della regione. Per gli assicurati fino a 18 anni compiuti (bambini e giovani), nell’assicura zione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assi c uratore deve fissare un premio più basso. Gli assicuratori possono fare la stessa cosa per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. I premi ven gono riscossi in anticipo.
Urgenza Si parla d’urgenza quando un trattamento è improrogabile dal punto di vista medico.
Reticenza (violazione dell’obbligo di dichiarazione) Sussiste una violazione dell’obbligo di dichiarazione se, in occasione della stipulazione di un’assicurazione complementare, il proponente, nelle domande sullo stato di salute non risponde in modo veritiero o risponde in modo incompleto. Ossia se un fatto rilevante ai fini della valutazione del rischio, che l’assicurato conosce o deve conoscere, non viene dichiarato. Ricaduta La riapparizione di una malattia. Riduzione dei premi Le persone che vivono in condizioni economiche modeste hanno di ritto a una riduzione dei premi nell’ambito dell’assicurazione base. La competenza in questa materia varia da cantone a cantone. Per chiarire il vostro diritto, vi consigliamo di rivolgervi al vostro comune di domi cilio. Rimpatrio Viene organizzato un rimpatrio se per motivi medici non è possibile il viaggio di ritorno in patria con mezzi pubblici o privati. Il trasporto di rientro in patria avviene generalmente con l’accompagnamento di un medico, ad es. con ambulanza, lettiga o jet. Second Opinion/Secondo parere medico Se nutrite dei dubbi a proposito della necessità o dell’opportunità di un trattamento o di un intervento chirurgico, potete richiedere un se condo parere medico a un medico specialista autorizzato. Swissmedic (ex UICM) In Svizzera i medicamenti possono essere posti in commercio soltanto a condizione che la loro sicurezza, efficacia e qualità siano state suf ficientemente verificate e documentate. L’omologazione compete a Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
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030i / 8000 / 6.2014 / SW
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