AREA IMPIANTI Viale dei Mille, 115 - FIRENZE
REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI RICARICA PER AUTOBUS ELETTRICI PRESSO IL DEPOSITO ATAF DI FIRENZE “Le Cure”
- PROGETTO ESECUTIVO – Capitolato Speciale di Appalto
DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE, 115 FIRENZE
REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI RICARICA PER AUTOBUS ELETTRICI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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INDICE
ART.1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO........................................................................ 5 ART.1.1 DISPOSIZIONI GENERALI .........................................................................................5 ART.1.2 DEFINIZIONI ...............................................................................................................6 ART.1.3 OGGETTO DELL’APPALTO .......................................................................................6 ART.1.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE ..................................................................................7 ART.1.5 IMPORTO DELL'APPALTO.........................................................................................7 ART.1.6 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.................................................................8 ART.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .................................................................... 9 ART.2.1 ONERI PER LA SICUREZZA.......................................................................................9 ART.2.2 PIANO DI SICUREZZA................................................................................................9 ART.3 DISCIPLINA CONTRATTUALE ....................................................................................... 10 ART.3.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .........................11 ART.3.2 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .......................................................................11 ART.4 TERMINI PER L’ESECUZIONE........................................................................................ 12 ART.4.1 DIREZIONE DEI LAVORI .........................................................................................12 ART.4.2 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .............................................12 ART.4.3 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI ........................................................................12 ART.4.4 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI......................................................................13 ART.4.5 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI ...........................................................13 ART.4.6 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI ................................................................13 ART.4.7 PROROGHE..............................................................................................................14 ART.4.8 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.........................................................................14 ART.4.9 PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA ..............................................15 ART.5 DISCIPLINA ECONOMICA............................................................................................... 16 ART.5.1 ANTICIPAZIONE .......................................................................................................16 ART.5.2 PAGAMENTI IN ACCONTO ......................................................................................16 ART.5.3 PAGAMENTO A SALDO ...........................................................................................16 ART.5.4 REVISIONE PREZZI .................................................................................................17 ART.5.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....................................17 ART.5.6 DIMINUIZIONE DEI LAVORI .....................................................................................17 DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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ART.6 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ......... 18 ART.6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO....................................................................18 ART.7 DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI .................................................. 18 ART.7.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO.............................18 ART.7.2 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE .....................................................................................................18 ART.8 GARANZIE........................................................................................................................ 19 ART.8.1 CAUZIONE PROVVISORIA ......................................................................................19 ART.8.2 CAUZIONE DEFINITIVA ...........................................................................................19 ART.8.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE ...............................................................................20 ART.8.4 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI............................................................................................20 ART.8.5 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE ..................................................................22 ART.9 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .............................................................................. 22 ART.9.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA...............................................................................22 ART.9.2 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI .......................................23 ART.9.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ....................................24 ART.10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .................................................................................. 24 ART.10.1 SUBAPPALTO.........................................................................................................24 ART.10.2 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO..............................................26 ART.10.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .................................................................27 ART.11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ........................................................................... 27 ART.11.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI....................................................................................27 ART.11.2 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE ............................28 ART.11.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....................................................28 ART.12 NORME FINALI .............................................................................................................. 29 ART.12.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO...........................................................29 ART.12.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE.......................................................................30 ART.12.3 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.......................31 ART.12.4
PRESCRIZIONI,
ONERI
ED
OBBLIGHI
PARTICOLARI
A
CARICO
DELL’APPALTATORE............................................................................................33 DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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ART.12.5 CUSTODIA DEL CANTIERE ...................................................................................35 ART.12.6 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI ..........................................................................35 ART.12.7 CARTELLO DI CANTIERE ......................................................................................35 ART.12.8 COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE .............................................36 ART.12.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI ........36 ART.12.10 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI ................................................................37 ART.12.11 RECESSO DAL CONTRATTO ..............................................................................37 ART.12.12 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ....................................................38
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Art.1 NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art.1.1 DISPOSIZIONI GENERALI L'appalto, oltre che dal presente Capitolato, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato dalle norme e regolamenti vigenti, e in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) dal Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, così come modificato dalla Legge n. 228 del 12.07.2006, dal Decreto Legislativo 26.1.2007 n. 6, dal D.P.R. n. 90 del 14.06.2007, dal Decreto Legislativo n. 113 del 31.07.2007, dalla Legge 3.8.2007 n. 123, e successive modifiche ed integrazioni; b) dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” c) dal CAPITOLATO GENERALE d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non abrogato dall’art. 358 del DPR 207/2010; d) dal D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici); e) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), e successive modifiche ed integrazioni; f) dalla legge n. 47/94 e D.Lgs. 8/8/94 n. 490 – “Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; g) dalla legge n° 646/82 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere; h) da tutte le Leggi, Regolamenti e Norme che vengono promulgate, sostituite o integrate nel corso della durata del presente appalto.
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Art.1.2 DEFINIZIONI (Per uniformità si riportano documento) :
anche le definizioni dei
termini che non ricorrono in questo
Stazione Appaltante: ATAF S.p.A..; Appaltatore: L’Impresa Esecutrice dei lavori; Capitolato Generale: il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici; Capitolato Speciale: il presente documento, Contratto: il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore; Computo metrico : nel caso di O.P.U., è il documento predisposto dalla Stazione Appaltante che elenca le singole voci elementari costituenti il progetto riportandone anche le quantità; su tale documento l’Appaltatore riporta in sede di offerta i Prezzi Unitari di Offerta, al netto degli oneri della sicurezza; Codice o Legge: Il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 così come modificato dalla Legge n. 228 del 12.07.2006, dal Decreto Legislativo 26.1.2007 n. 6, dal D.P.R. n. 90 del 14.06.2007, dal Decreto Legislativo n. 113 del 31.07.2007, dalla Legge 3.8.2007 n. 123, e successive modifiche ed integrazioni; O.P.U.: l’offerta economica di prezzi unitari che è stata presentata dall’Appaltatore in sede di Gara; Regolamento: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, di cui al D.P.R. 5/10/2010 N. 207, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.1.3 OGGETTO DELL’APPALTO Lavori di realizzazione della nuova stazione di ricarica per autobus elettrici di tipo equipaggiato con batterie ZEBRA nell’ambito del deposito ATAF denominato “Le Cure”, ubicato in Viale dei Mille a Firenze. Le opere necessarie a tal fine possono essere schematicamente così descritte: -
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Realizzazione ampliamento cabina di trasformazione MT/BT esistente all’interno del locale officina per alloggio nuova cella di protezione linea MT per alimentazione nuova cabina di trasformazione; Realizzazione nuova linea elettrica MT in cavidotto interrato per alimentazione nuova Cabina MT/BT; Realizzazione nuova cabina di trasformazione MT/BT, potenza 400 kVA, per alimentazione stalli di ricarica e servizi generali; Esecuzione opere edili varie di adattamento e predisposizione per realizzazione nuovi locali Cabina di Trasformazione e Locale Quadro Generale BT; Realizzazione strutture di fondazione predisposte per l’installazione, (a diretta cura di altra impresa direttamente incaricata da ATAF S.p.A.), di n° 3 tettoie in struttura metallica e copertura telonata, a protezione degli stalli di ricarica per complessivi n° 12 autobus elettrici;
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Realizzazione impianti elettrici alimentazione nuovi stalli di ricarica lungo il muro di confine perimetrale del piazzale di sosta, in adiacenza ai locali adibiti a nuova cabina di trasformazione; Realizzazione degli impianti elettrici di servizio per ventilazione, illuminazione e distribuzione FM all’interno dei nuovi locali cabina MT/BT e Quadro Generale BT; Realizzazione dell’impianto di illuminazione di servizio e distribuzione FM a servizio delle nuove pensiline esterne;
compreso assistenze murarie e piccole opere accessorie di natura aerotecnica e termoidraulica, secondo quanto più e meglio descritto negli elaborati di progetto costituti essenzialmente da capitolati tecnici e relativi elaborati grafici. Art.1.4 DESCRIZIONE DELLE OPERE I lavori oggetto dell’appalto sono quelli che risultano dalle planimetrie, dai disegni e dai capitolati del Progetto Esecutivo, approvato dalla Stazione Appaltante. Art.1.5 IMPORTO DELL'APPALTO 1. L’importo dei lavori posti a base d’asta è definito come segue: 249.848,85 Euro
A1 COSTO DELL'OPERA CATEGORIA PREVALENTE CATEGORIE LAVORI DIVERSE DALLA PREVALENTE
OS30
142.012,59 Euro 107.836,26 Euro
COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA in applicazione del PSC redatto ai sensi del A2 D.Lgs. 81/08 e ssmi EVIDENZA costi per la sicurezza “EX-LEGE”, A3 compresi in "A1" A
COSTO TOTALE DELL'OPERA (A1+A2)
B
COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA (A2+A3)
C
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A-B)
12.374,78 Euro 5.000,00 Euro 262.223,63 Euro
17.374,78 Euro
244.848,85 Euro
2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 163/06 e degli articoli 118 e 119 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207. 3. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative prescritte dal DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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progetto esecutivo con i relativi allegati, delle quali l’Appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza. 4. L’Appaltatore, in sede di offerta, deve presentare una dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, dei sottoservizi presenti e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati. 5. Il presente appalto, si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare comprese le assistenze murarie agli impianti, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell’appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. 6. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell’appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. 7. Il prezzo relativo ai lavori a corpo di cui al comma 2, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 8. I prezzi unitari elencati nel computo metrico hanno efficacia ai soli fini dell’aggiudicazione e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nei computi metrici ancorché rettificati, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi. 9. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono vincolanti per l’Appaltatore esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate ed autorizzate ai sensi dell’articolo 132 della Legge. 10. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto (capitolati, disegni, ecc.), vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione Appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della D.L. Art.1.6 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e alla sua funzionalità. 2. In particolare l’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificamente per iscritto, a norma dell’art. 1341 – 2° comma e dell’art. 1342 del Codice DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato nonché da quanto riportato nel Capitolato stesso. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Art.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art.2.1 ONERI PER LA SICUREZZA 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative i prezzi unitari costituenti l’Offerta sono al netto degli oneri per la sicurezza “speciali”, derivanti dall’applicazione del PSC redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ssmi. Nella dichiarazione di cui all’art. 1.5, comma 4 l’Appaltatore dovrà altresì confermare esplicitamente per iscritto la correttezza della stima degli oneri per la sicurezza “ex-Lege” evidenziati dalla Stazione Appaltante, che non dovranno essere soggetti a ribasso d’asta. In caso l’Appaltatore non condivida la stima dei costi per la sicurezza “ex-Lege”, evidenziati all’art.1.5, comma 1, sarà tenuto a evidenziare in sede di presentazione dell’offerta, l’entità dei predetti costi da lui ritenuta corretta, comunque da non considerare nel ribasso d’asta per la determinazione del prezzo d’offerta. Per tenere in debito conto gli oneri per la sicurezza, la contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le modalità previste al Capitolo 6. 2. I prezzi unitari dei prezziari presi a riferimento contrattuale per opere in variante secondo le modalità di cui all’art. 9.2, saranno da ritenersi comprensivi dei relativi oneri per la sicurezza “ex-Lege”; di tale elemento l’Appaltatore dichiara esplicitamente di aver tenuto conto nella formulazione del ribasso d’asta offerto, rinunciando sin da ora espressamente a pretendere qualsiasi compenso ulteriore per l’esecuzione delle eventuali opere in variante contabilizzate applicando i predetti riferimenti economici. 3. Gli oneri per le opere per la sicurezza, come indicati nel presente Capitolato, e come accettato dall'appaltatore in sede di offerta, comprendono sia gli Oneri “ex-Lege”, relativi cioè a tutte quelle opere ed attività il cui compenso viene considerato incluso nell’importo costituente il costo delle opere, che gli Oneri Speciali, derivanti cioè dall’applicazione del PSC, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ssmi. Art.2.2 PIANO DI SICUREZZA Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nei casi ove previsto, forma parte integrante del progetto e del contratto e le eventuali gravi ripetute violazioni dello stesso, da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs 81/08, l’Impresa appaltatrice, può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di integrazione al piano di sicurezza e di DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in relazione al rispetto di norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza stesso. In nessun caso, le eventuali integrazioni determineranno aumento dei prezzi pattuiti o ulteriori compensi alla ditta appaltatrice. Ai sensi dell’art. 101, comma 2 D.Lgs 81/08, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi dei quali sarà prevista la presenza in cantiere. Nell’ambito di Associazione temporanea di Imprese o di Consorzio tale obbligo incombe all’Impresa mandataria o designata quale capo gruppo. Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del Dlgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’art.6 del DPR n. 222/03. Nei casi ove non sia prevista la redazione del PSC, ai sensi del D.Lgs. 81/08, ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. b), del Dlgs. 163/06, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui all’art.5 del DPR n. 222 del 3 luglio 2003, e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; in particolare nel PSS dovranno essere trattati i seguenti aspetti fondamentali: 1. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; 2. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; 3. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché la reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 4. L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia di tipo comune. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS), previsto dall'art. 131, comma 2, lettera b), del Dlgs. 163/06. La mancata consegna da parte dell’Impresa del Piano di Sicurezza (POS e/o PSS) sopra indicato comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato senza i piani di sicurezza è nullo di diritto.
Art.3 DISCIPLINA CONTRATTUALE
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Art.3.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 1.
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento, che qui si intende esplicitamente ed integralmente richiamato, fanno parte integrante del Contratto d’appalto: a) il Capitolato Generale, b) il presente Capitolato Speciale, c) gli elaborati grafici progettuali ed i capitolati tecnici del progetto esecutivo, d) l’Offerta economica a Prezzi Unitari, come definito nell’art.1.2, e) Gli altri riferimenti economici per la contabilizzazione delle eventuali opere in variante come definiti all’art. 9.2 f) il cronoprogramma di dettaglio delle realizzazioni redatto a cura dell’Appaltatore .
2.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1, quali a titolo meramente esemplificativo: a) il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché eventualmente inserite e integranti il presente Capitolato speciale.
2.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3.
4.
5.
Art.3.2 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 1.
2.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del Dlgs. 163/06. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. 163/06.
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Art.4 TERMINI PER L’ESECUZIONE Art.4.1 DIREZIONE DEI LAVORI La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici qualificati designati dalla Stazione Appaltante. Fermi restando tutti i poteri di controllo ed intervento diretto nella gestione del contratto che spettano alla Stazione Appaltante, ogni rapporto nei confronti dell’impresa concernente l’esecuzione delle opere appaltate è tenuto dalla Direzione Lavori. Art.4.2 COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs 81/08, prima dell’inizio dei lavori nominerà, qualora necessario ai sensi di Legge, il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, che avrà i compiti di controllo previsti dalla normativa vigente. Art.4.3 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 1.
2.
3.
4.
5.
6.
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, commi 1 e 4, del DPR n. 207/10; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi degli artt. 154 comma 6, e 159 comma 11 del DPR n. 207/10 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del DPR n. 207/10. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del DPR n. 207/10. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
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assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza trimestrale, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, (DURC), relativo sia al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Art.4.4 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI La durata giornaliera dei lavori è disciplinata dall’art. 27 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato. Art.4.5 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 42 del Reg. n. 554/99, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori elaborato, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. Art.4.6 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 1. Ai sensi degli artt. 158, comma 1, e 159 del DPR n. 207/10, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del DPR n. 207/10, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità della Stazione Appaltante. 3. Il Coordinatore per l’Esecuzione provvede, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, a sospendere i lavori e/o le singole lavorazioni per motivi di sicurezza fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 4. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, DPR n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190. 5. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di quarantacinque giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, DPR n. 207/10. 6. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 7. Qualora la/le sospensione/i durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dell’appalto, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. 8. All’Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni di cui ai commi precedenti. Art.4.7 PROROGHE 1. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell’Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto ai sensi dell’art. 159 commi 8,9,10 del Regolamento, senza che ciò costituisca titolo per l’appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta dall’Appaltatore con congruo anticipo prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato. 2. La risposta in merito all'istanza di concessione di proroghe è resa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento. Art.4.8 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 1. L’Appaltatore dovrà presentare il programma lavori redatto ai sensi dell’art. 43 del Regolamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 2. All’atto della approvazione del relativo programma dei lavori la Stazione Appaltante individua scadenze differenziate in relazione a specifiche lavorazioni, e fissa i conseguenti termini parziali di esecuzione. 3. Con cadenza quindicinale, a partire dalla data inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla direzione lavori il suddetto programma lavori opportunamente aggiornato che contenga il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire. 4. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell’appaltatore, ogni volta che sia necessario
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alla miglior esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi; quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell’appaltatore; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs.n. 81/08. Art.4.9 PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA 1. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1°/oo dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. 2. L’importo delle penali di cui al comma 1 è contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento dell’ultimo S.A.L. 3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. 4. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 5. In ogni caso qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del Codice. In tal caso, ai sensi dell’art. 159, comma 14, del Regolamento, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere gli stessi. 6. L’applicazione complessiva della penale, che non potrà essere superiore al 10% dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 145 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 7. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
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Art.5 DISCIPLINA ECONOMICA Art.5.1 ANTICIPAZIONE Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art.5.2 PAGAMENTI IN ACCONTO 1.
2.
3. 4.
5.
I pagamenti delle rate di acconto avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori secondo la cadenza stabilita dal Contratto d’Appalto, con l’applicazione della ritenuta di legge dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza, senza applicazione del ribasso d’asta. Il Certificato di Pagamento della rata di acconto è emesso dal responsabile del Procedimento, sulla base del S.A.L. presentato dal Direttore dei Lavori, entro 45 giorni (quarantacinque) a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori. Il mandato di pagamento della rata di acconto dovrà essere reso esigibile nei termini stabiliti dal Contratto di Appalto. Ai sensi dell’art. 141 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.
Art.5.3 PAGAMENTO A SALDO 1. Ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione. 2. Ai sensi dell’art. 201 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, il Responsabile del Procedimento, esaminati i documenti acquisiti, invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 3. Ai sensi dell’art. 202 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, il Responsabile del Procedimento, firmato dall’Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige una propria relazione finale riservata cui allega tutti i documenti previsti dal Regolamento.
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4. Ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile. 5. Anche il pagamento del saldo avverrà mediante bonifico bancario con spese a carico della Stazione Appaltante. Eventuali altre forme di pagamento dovranno essere comunicate prima della stipula del contratto. 6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia non inferiore a 27 (ventisette) mesi dalla data di ultimazione dei lavori . 7. Ai sensi dell’art. 124 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo 8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui all’art. 8.3. Art.5.4 REVISIONE PREZZI 1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del Dlgs. 163/06, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%. Art.5.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 1. 2.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs. 163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art.5.6 DIMINUIZIONE DEI LAVORI La Stazione Appaltante , indipendentemente dalle ipotesi previste dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, può in ogni momento ridurre l’importo dei lavori nei limiti e con le modalità previste dall’art 162 del Regolamento.
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Art.6 DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art.6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi nei capitolati tecnici, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 2. La valutazione del credito viene accertata dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l’Impresa mediante stati di avanzamento utilizzando le quantità accertate e l’elenco dei prezzi unitari O.P.U.. Qualora le quantità eccedano quanto previsto nel documento di Offerta a Prezzi Unitari redatto dall’impresa, verrà contabilizzata la sola quantità prevista nel documento O.P.U. medesimo. Tale procedura deve essere intesa come valutazione sul lavoro eseguito per il pagamento degli acconti ferma restando la natura «a corpo» dell’Appalto. 3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata. 4. Gli importi corrispondenti agli Oneri “ex-Lege” di cui all'art. 1.5, comma 1, lettera A2), sono liquidati in misura proporzionale all’importo contrattuale oggetto di contabilizzazione, all’atto della contabilizzazione stessa. 5. Gli importi corrispondenti agli Oneri “Speciali” di cui all'art. 1.5, comma 1, lettera A3), sono liquidati in base agli apprestamenti e misure di protezione effettivamente poste in opera, in base alle quantità rilevate riferite agli importi evidenziati nella stima analitica dei costi della sicurezza allegata al PSC, dichiarata congrua ed accettata dall’Impresa in sede di aggiudicazione dell’appalto. Art.7 DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI Art.7.1 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento ai capitolati tecnici allegati. Art.7.2 RESPONSABILITA’ COSTRUZIONE
E
OBBLIGHI
DELL’APPALTATORE
PER
DIFETTI
DI
1. Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato , sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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4.
5. 6.
e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato , l’appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’appaltatore è garante delle opere eseguite obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla direzione lavori. Potrà essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d’arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.
Art.8 GARANZIE
Art.8.1 CAUZIONE PROVVISORIA 1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. 2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06 Art.8.2 CAUZIONE DEFINITIVA 1. Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 123 del DPR n. 207/10, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Art.8.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE 1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 8.1 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 8.2 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. Art.8.4 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell’art. 125, comma 4, del DPR n. 207/10, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i RISCHI DI ESECUZIONE:
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la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
4. Per quanto concerne invece i DANNI CAUSATI A TERZI: •
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la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nella lettera di invito o nel bando di gara e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia. 7. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 8. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
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Art.8.5 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE 1. Per tutte le opere oggetto dell’appalto viene fissato un periodo di garanzia di anni due. L’Appaltatore dovrà consegnare, ad avvenuta effettuazione del collaudo provvisorio, una specifica polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, i danni, i difetti di esecuzione e di qualità dei materiali coprendo l’onere economico di ogni eventuale intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere. 2. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 3. Salvo a stabilire un periodo superiore, detta polizza avrà validità per tutta la durata della garanzia. Art.9 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art.9.1 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR n. 207/10. 2. Nessuna variazione o addizione può essere apportata al progetto appaltato da parte dell’appaltatore a sua esclusiva iniziativa. 3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 5. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 6. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 7. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 8. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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• aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; • errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 9.2 del presente capitolato. • utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; • lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 9. Per le ipotesi previste dall’art. 132 del D.lgs 163/06 l’Appaltatore durante l’esecuzione dell’appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante pari alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori. 10. Ai fini della determinazione del quinto d’obbligo, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già eseguite, nonché dell’importo eventualmente riconosciuto all’appaltatore per accordi bonari già definiti ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06. 11. Nel calcolo sopra indicato non si tiene conto degli aumenti di costo, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative alle fondazioni. Qualora tali opere superino il quinto d’obbligo si applicano le disposizioni dell’art. 161, comma 15, del DPR n. 207/10. 12. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 162 del DPR n. 207/10, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo. 13. La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere tempestivamente comunicato all’appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale. Art.9.2 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 1.
2. 3.
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Dlgs. 163/06, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.
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4.
Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 9.1 del presente capitolato.
Art.9.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell’Offerta Prezzi Unitari, allegato al contratto, al netto del ribasso d’asta. 2. Qualora nell’O.P.U. allegata al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede nell’ordine: a) all’applicazione dei prezzi desunti dal volume “Prezzi informativi per l’Edilizia” (edizioni DEI – Tipografia del Genio Civile) relativo alla categoria di opere richiesta (nuove costruzioni, impianti tecnologici, impianti elettrici, ecc), ultima edizione corrente al momento dell’affidamento dell’Appalto, applicando ai prezzi delle Opere Compiute il medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara; b) all’applicazione dei prezzi desunti dal Prezziaro OO.PP. della Regione Toscana, applicando ai prezzi delle Opere Compiute il medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara; c) alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato , ed in particolare: ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nei prezziari di cui sopra; ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove regolari analisi secondo le prescrizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato . In particolare, al totale dei costi si aggiungerà una percentuale per la sicurezza, variabile in rapporto ai rischi connessi all’esecuzione (i cosiddetti costi interni); l’importo risultante sarà maggiorato del 13% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell’appaltatore. Tutti i nuovi prezzi così ottenuti sono soggetti al ribasso d’asta, ad eccezione di quelli relativi ai costi esterni per la sicurezza. Art.10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art.10.1 SUBAPPALTO 1.
2.
Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, l’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
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a) che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); c) che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06; d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98). 3.
4.
5.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
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d) l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06); e) l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 6.
7.
8.
9.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 5, lettera d) del presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART.10.2 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 1.
2.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al del Dlgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
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3.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART.10.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 1.
2.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 5, lettera d) dell’art. 10.1 del presente capitolato, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
Art.11 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Art.11.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell’art. 199, del DPR n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 145 del DPR n. 207/10, è applicata la penale di cui all’art. 4.9 del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 145, comma 7, del DPR n. 207/10. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che
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6.
7.
escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se questa ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 11.2 del presente capitolato.
Art.11.2 TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE
1. 2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall’esito del collaudo stesso, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/06 e dell’art. 123 del Regolamento, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione. Ai sensi dell’art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 8.5, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui all’art. 8.5 comma 1, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Ai sensi dell’art. 237 del DPR n. 207/10, qualora la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dall’art. 141, comma 3, del Codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo alla redazione di un Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, emesso dal Direttore dei Lavori, e confermato dal Responsabile del Procedimento. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori, e conterrà gli elementi di cui all’art. 229 del Regolamento. Per il Certificato di Regolare Esecuzione troveranno applicazione le disposizioni previste dagli artt. 229, comma 3, 234, commi 2,3,4, e 237 del Regolamento.
Art.11.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 1. Ai sensi dell’art. 230 del DPR n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. Art.12 NORME FINALI Art.12.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 1. Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 207/10, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del DURC che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediate il DURC è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli Enti Previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile. 3. Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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infruttuosamente il suddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’artt. 37, comma 11, e 118, comma 3, del Codice. 4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del Dlgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori. 5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Art.12.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 1. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 2. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 3. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 12.1 del presente capitolato. 4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. 5. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di
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conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. 6. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Art.12.3 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, e fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le spese per le vie di accesso al cantiere; f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08 . j) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni. 2. Gli oneri e le spese per l’esecuzione del collaudo delle strutture, per i collaudi degli impianti e di altre opere, ad esclusione soltanto dell'onorario spettante ai collaudatori, nominati e compensati direttamente dalla Stazione Appaltante; 3. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici. 4. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante senza pretendere compensi di sorta dalla stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
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5. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori precedentemente alla data di effettivo utilizzo risultante dal programma lavori. La stessa D.L. può disporre l'esecuzione, a cura e spesa dell'Appaltatore, di tutte le prove tecniche, chimiche, fisiche presso laboratori qualificati ed autorizzati. 6. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. 7. L’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, climatizzati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie e materiale di cancelleria. 8. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, per ogni opera finita eseguita di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo i quantitativi precisati da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale. 9. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 10. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (Occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ASL e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 11. L'appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere. a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori. 12. Il Direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri 13. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità' superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/91. 14. L’elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni. In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere la responsabilità dell’esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell’Appaltatore, e DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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conseguentemente non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi. 15. Le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati. 16. La consegna, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di disegni in triplice copia cartacea, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as - built" ), di copia riproducibile dei disegni stessi e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI e CEI. 17. I trasporti e lo smaltimento o l’effettuazione delle operazioni di smaltimento, previste dall’all. b) al D.Lgs. 22/97, di tutti i materiali di risulta compreso quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo normativa ed inclusi gli oneri di discarica, devono essere comprovati da idonea documentazione (es. ricevute di conferimento a discarica) e/o documenti attestanti il conferimento presso gli impianti di riciclaggio. Ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, l’Appaltatore è in toto responsabile civilmente durante il trasporto del materiale così come definito dal comma 1 dello stesso art. 36 del Capitolato Generale. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 18. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore è tenuto inoltre alla verifica ulteriore del perimetro di confine del lotto oggetto di intervento. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 19. L’appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 20. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino 21. La redazione di tutti i documenti necessari alla presentazione della pratica di agibilità. 22. Gli oneri e le spese per le denunzie agli organi competenti dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione scariche atmosferiche. 23. L’impresa è tenuta ad ottenere, a sua cura e spese, le autorizzazioni che eventualmente si rendano necessarie per realizzare i lavori, e ad adottare tutte le prescrizioni che verranno impartite da Amministrazioni o uffici dello Stato o da enti Pubblici interessati all'esecuzione delle opere. Art.12.4 PRESCRIZIONI, ONERI DELL’APPALTATORE
ED
OBBLIGHI
PARTICOLARI
A
CARICO
1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
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a.
b.
c.
d.
e.
2.
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, è inteso che vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite seguendo le buone regole dell'arte, attenendosi ai particolari che verranno concordati nel corso dei lavori, e comunque in accordo alla normativa vigente. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.) nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto. Per gli impianti, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'appaltatore, o l’eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. 81/08, alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e DM n° 37/08. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 12.9 comma 2.
ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI
a.
b.
c.
d.
e.
la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal progetto esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall’Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all’art. 12.3 comma 18. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di tre serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni “as built”) e del piano di manutenzione nonché dei manuali di uso e manutenzione; L'appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente: - per l'installazione dell'impianto; - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al progetto esecutivo originale ai sensi dell’art. 25 della Legge.
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f.
E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori. g. Per ogni parte di impianto completata l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all’esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette. h. L'appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento del cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera. i. L’appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse. Art.12.5 CUSTODIA DEL CANTIERE Ai sensi dell’art. 5 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Art.12.6 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’appaltatore fino alla data della consegna delle opere. Art.12.7 CARTELLO DI CANTIERE 1. In aggiunta a quanto stabilito all'art. 5 del Capitolato Generale, che qui si intende integralmente ed esplicitamente richiamato, si precisa quanto segue: nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile nel quale devono essere indicati: le informazioni riportate nel modello eventualmente fornito dalla D.LL., tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all’A.S.L. competente prevista dal D.Lgs. 81/08.
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2. L'appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che dovesse rendersi necessario. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. Art.12.8 COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE 1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario. 2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento. 3. Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile. 4. Nei casi di cui al comma 15, la proposta di transazione è formulata dal Responsabile del Procedimento, previa audizione dell’appaltatore stesso, ai sensi del comma 13, ed in applicazione di quanto disposto al comma 12 dell’art. 240 del Codice. 5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. 6. Ove non risultasse possibile procedere secondo quanto riportato ai commi presedenti, ed al di fuori dei casi di applicazione delle predette disposizioni, per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di FIRENZE. Art.12.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 1.
2.
3.
4.
La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del Dlgs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/03. Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06.
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5.
6.
7.
8.
Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, del Dlgs. 163/06.
Art.12.10 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 1. 2.
3.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore. I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo. In caso di esecuzione d’ufficio, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, saranno posti a carico dell’appaltatore i seguenti oneri economici: a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; c) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art.12.11 RECESSO DAL CONTRATTO
DEPOSITO ATAF “LE CURE” VIALE DEI MILLE FIRENZE
REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE DI RICARICA PER AUTOBUS ELETTRICI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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1.
2.
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
Art.12.12 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 1.
2. 3.
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento, quali in particolare: a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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