Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona Vademecum operativo elaborato dalla Commissione relativa allo studio ed all’approfondimento delle procedure concorsuali Argomento trattato:
PROCESSO TELEMATICO SUGGERIMENTI OPERATIVI RELATIVI ALL’UTILIZZO DI QUESTO NUOVO STRUMENTO: SISTEMI E PROGRAMMI DISPONIBILI
Membri della Gruppo di Lavoro: Presidente: dott.ssa Marina Cesari Altri membri: - dott. Stefano Tonelato - dott. Giulio Gastaldello - dott. Matteo Toffolatti - dott. Matteo Bonetti Con la collaborazione del dott. Simone Corso di Unicredit Management Bank
La scadenza dei termini imposti dall’art. 16 bis del richiamato D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 per l’inizio dell’obbligatorietà e la piena efficacia del solo processo telematico che decorrerà a far data dal 30 giugno del 2014 impone la necessità di prendere confidenza con questo nuovo strumento informatico. Di fatto, lo stesso si rivolge a molteplici professionalità come, ad esempio: agli avvocati ai curatori fallimentari; ai commissari giudiziali ai liquidatori giudiziari ai consulenti Tecnici d’Ufficio Il presente lavoro si propone di fornire ai colleghi uno strumento operativo, svolto in maniera molto schematica e tecnica, che consenta di avere gli elementi minimi indispensabili per poter utilizzare questo nuovo strumento informatico. Di seguito si provvede ad illustrare, in maniera molto pratica, il procedimento attivabile per eseguite l’accesso al portale pst.giustizia.it e per la predisposizione e la trasmissione degli atti in via telematica. Prima di addentrarsi negli aspetti prettamente tecnici del processo telematico, si deve segnalare il contenuto della lettera 10.6.2014 del Ministero della Giustizia (all. 1) ai componenti del cd. Tavolo permanente per l'attuazione del processo civile telematico, che contiene le prime importanti indicazioni sul nuovo regime in vigore dal 30.6.2014, nonché la scheda riassuntiva di attività e scadenze elaborata dal CNF (1) In sintesi, l’Ordine degli Avvocati di Verona, con circolare del 12.6.2014 ha precisato che: - l'obbligatorietà dei depositi telematici (quindi con esclusione di deposito cartaceo) riguarderà: tutti gli atti del procedimento monitorio (dal ricorso al provvedimento); i soli atti endoprocessuali (con esclusione quindi degli atti introduttivi e di costituzione) di tutte le altre cause (contenzioso, volontaria giurisdizione, esecuzioni), se instaurate dal 30.6.2014; - per i procedimenti pendenti a tale data il deposito telematico sarà facoltativo (c.d. doppio binario); - verranno contestualmente emanate specifiche disposizioni normative che consentiranno agli Avvocati e agli incaricati del Giudice di autenticare atti e documenti depositati nei registri (telematici) di cancelleria e per il deposito dei verbali in formato digitale anche laddove contengano testimonianze e dichiarazioni di parti non munite di firma digitale; - potranno essere rivisitate le disposizioni che prescrivono orari di cancelleria;
(1) Si veda il seguente link: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-stampa/archivionewsletter/articolo8693.html?utm_source=MailingReport&utm_medium=email&utm_campaign=2014.22.05%20PROCESSO%20TELEMATICO%20%E2%80% 93%20NUOVO%20REGIME%20DEI%20DEPOSITI%20dal%2030.6.2014
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- verrà regolamentata la posizione dei funzionari delegati che assumono la difesa in proprio per le P.A.; - resteranno rimesse alle prassi locali eventuali soluzioni operative, come la fornitura di copie cartacee, c.d. di cortesia degli atti telematici per i magistrati; - si incoraggiano protocolli condivisi fra Tribunali e Ordini su base territoriale, che potranno in seguito essere vagliati dal Tavolo Permanente Nazionale; - si auspica la migliore organizzazione di Uffici e Studi legali nei giorni immediatamente antecedenti al nuovo regime, per non arrivare impreparati ed evitare ingolfamento delle cancellerie per gli ultimi depositi cartacei; si incoraggia altresì la programmazione dei nuovi depositi telematici obbligatori, con congruo anticipo su data-orario di scadenza,. In ogni caso è riportata (da confermare in funzione della prossima emanazione del Decreto Legge che dovrebbe chiarire meglio le modalità operative e gli obblighi che vi saranno) la scheda riassuntiva di Attività/Scadenze secondo quanto indicato nella lettera del Guardasigilli, pubblicata dal CNF rinviando comunque alla lettura dell’articolo 16 bis, comma 9, del decreto legge 179/2012, cosiddetto Decreto Crescita (all. 2)
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Creditori procedura
PEC Procedura 1
Unica PEC – REGINDE PROFESSIONISTA
Portale Giustizia -
SIECIC Creditori procedura
PEC Procedura 2
PROFESSIONISTA
PEC PROFESSIONISTA (ReGinDe)
Atti depositabili telematicamente* Creditori procedura
PEC Procedura n
AREA PCT
NO AREA PCT
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TRIBUNALE
L’elenco che segue si riferisce agli atti dell’ambito delle procedure concorsuali che è possibile depositare telematicamente presso gli Uffici Giudiziari
PROCEDURE CONCORSUALI
Atti del Curatore o Elenco insinuazioni e progetto stato passivo o Rendiconto del curatore o Piano di riparto o Verbale di inventario (beni inventariati e beni esclusi) o Relazione iniziale ex art. 33 l. fall. o Relazione periodica ex art. 33 l. fall. o Istanza di vendita e programma di liquidazione o Atto non codificato Alcuni termini chiave tratti dal Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 aggiornato al D.Lgs. 33/2013 e D.L. 179/2012, n. 179 (L. conv. 221/2012) Capo I PRINCIPI GENERALI - Sezione I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione Art. 1. Ai fini del presente codice si intende per: e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche; p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
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Indice della relazione 1 Premessa relativa al processo telematico ...................................................................................... 7 2 Utilizzo della chiavetta contenente la firma digitale ed installazione del programma Java. ................................................................................................................................... 10 2.1 Installazione programma java ............................................................................................................. 11 2.2 Chiavetta USB CNDCEC ................................................................................................................... 11 2.2.1 Installazione dei programmi contenuti nella chiavetta ................................................................................ 12 2.3 Chiavetta USB fornita dalla CCIAA di Verona ............................................................................... 14
3 4
Visualizzazione degli atti nel portale PST.giustizia.it ................................................................ 16 Redattori di atti ............................................................................................................................... 24
4.1 Il redattore di atti gratuito disponibile sul sito della Regione Toscana ........................................ 24 4.2 Predisposizione ed invio atti attraverso Fallcoweb ......................................................................... 28 4.3 Utilizzo del programma Console ....................................................................................................... 38 4.3.1 Utilizzo delle funzioni che consentono di visualizzare gli atti presenti nel PCT ......................................... 38 4.3.2 Utilizzo delle funzioni che consentono la predisposizione delle buste (cd. Redattore di atti) ......................... 46
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1
Premessa
relativa
al
processo telematico Il processo telematico è stato costituito su una piattaforma informatica che si trova fisicamente sul sito pst.giustizia.it
Su tal piattaforma, gestita dal Ministero della Giustizia, è installato il software di gestione del processo telematico. A tale software si può accedere unicamente mediante identificazione personale che avviene con l’utilizzo della firma digitale che ogni professionista può ottenere. In pratica, con l’inserimento del supporto che contiene la propria firma digitale nel proprio PC, è possibile accedere agli atti esistenti nella piattaforma informatica del processo telematico, ma solo però agli atti per i quali si è stati specificamente abilitati, in funzione degli incarichi che sono stati attribuiti (nel caso dei dottori commercialisti in particolare per gli incarichi di CTU, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, ecc.., per gli avvocati invece, oltre che per gli incarichi ricevuti, anche per le difese assunte con specifico mandato professionale). Oltre alla possibilità di visualizzare gli atti esistenti sulla piattaforma informatica sopra vista, vi è anche la possibilità di trasmettere al competente Tribunale in via informatica, e non più soltanto mediante il deposito di copia cartacea, gli atti ed i documenti relativi agli incarichi assunti. In pratica utilizzando degli specifici software, denominati redattori di atti, è possibile predisporre dei particolari files, denominati buste, che possono poi essere trasmessi al Tribunale competente con l’utilizzo della propria PEC professionale (2). (2) Si veda l’allegato 3 che contiene il contenuto dei messaggi da trasmettere.
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Con questo strumento, infatti, è possibile predisporre le proprie perizie, relazioni, istanze corredate dei relativi allegati (in formato pdf o zip). Ogni busta è formata fa un file, in formato xml, che contiene le informazioni del fascicolo informatico che servono alla busta per essere trasmessa alla corretta cancelleria del competente Tribunale (3). Oltre al file xml, la busta (che può avere una dimensione massima di 30 mb) contiene: - l’atto che si vuole depositare (il ricorso, la memoria, l’istanza, la relazione, la perizia, ecc…) che deve essere predisposto in word e poi convertito in pdf (per essere riconosciuto in maniera corretta dal redattore di atti); - gli allegati all’atto, che possono essere dei file in pdf anche scansionati;
(3) Il file xml contiene tutte le informazioni di base per consentire alla busta di essere recapitata alla giusta cancelleria (ovvero, il Tribunale Competente, la cancelleria competente, il numero di ruolo del procedimento, il nome delle parti, il tipo di atto che si intende trasmettere, ecc…
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Gli avvocati dovranno inserire tra, gli allegati, anche la copia del mandato professionale e la copia degli eventuali pagamenti dei tributi connessi all’atto. Va precisato al riguardo che, una volta predisposta la busta con questi files (in formato .xml), la stessa viene firmata digitalmente (utilizzando sempre la propria firma digitale) ed infine, il file così creato dovrà essere salvato su un apposita cartella del proprio PC ed essere successivamente trasmesso all’indirizzo PEC del competente Tribunale dal proprio indirizzo PEC professionale. La spedizione dovrà contenere nell’oggetto l’indicazione “DEPOSITO”, come è meglio descritto nell’allegato 2). Va inoltre evidenziato il fatto che tale deposito può avvenire esclusivamente con l’indirizzo PEC del professionista che viene abilitato per uno specifico procedimento (da non confondere, ad esempio, con l’indirizzo PEC che viene creato per ciascuna procedura concorsuale che serve invece ad altri fini). L’indirizzo PEC di ciascun professionista viene infatti comunicato al ReGIndE (ovvero al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici che contiene i dati dei soggetti abilitati al processo civile telematico, tra cui anche la PEC) dal proprio Ordine Professionale. Di seguito è riportato, in maniera schematica e così come pubblicato sul sito http://pst.giustizia.it/pst/resources/cms/documents/flussi_di_alimentazione_del_r egistro_generale_degli_indirizzi_elettronici.pdf, il flusso degli atti che accedono al processo telematico.
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Alla luce di tali semplici premesse, di seguito si è cercato di costruire questa guida molto pratica che si pone l’obiettivo di fornire ai colleghi delle istruzioni molto semplici ed intuitive e basate sulle foto dei singoli passaggi che occorre affrontare sul proprio PC per utilizzare questi strumenti.
2
Utilizzo della chiavetta contenente la firma digitale ed installazione del programma Java.
I primi passaggi fondamentali da seguire sono quelli di iniziare ad usare la chiavetta contenente la firma digitale sulla piattaforma del processo telematico e di istallare sul proprio PC il programma Java. In alternativa si può utilizzare la smart-card tradizionale con apposito lettore. Di seguito sono riprodotte le fasi fondamentali da seguire per utilizzare alcune tipologie di firme digitali e per l’installazione del programma java. NB: Per le tipologie di chiavette contenenti la firma digitale qui non trattate è necessario contattare il proprio fornitore e farsi spiegare le modalità di utilizzo delle medesime.
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2.1
Installazione
programma
java
Prima di installare la chiavetta sul proprio computer, è necessario installare il programma Java andando sul seguente link: http://www.java.com/it/download/
Dopo avere seguito la procedura di installazione del programma java è possibile andare ad installare i programmi contenuti nella chiavetta contenente la firma digitale.
2.2
Chiavetta USB CNDCEC
Tutti i Dottori commercialisti dovrebbero essere dotati della chiavetta contenente la propria firma digitale che utilizzano anche per trasmettere gli atti alla competente CCIAA utilizzando il programma DIKE.
Foto della chiavetta fornita in dotazione dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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Tale chiavetta, contiene al suo interno il seguente contenuto:
Per attivare la possibilità di accedere al sito pst.giustizia.it, è necessario procedere nel modo seguente:
2.2.1
Installazione dei programmi contenuti nella chiavetta
Una volta inserita la chiavetta nel proprio PC, è possibile andare ad installare i programmi contenuti nella cartella “Installdriver”.
All’interno della cartella “Installdriver”, vi sono i seguenti files:
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Le frecce rosse sopra riportate indicano i due files da installare sul proprio PC. Dapprima si può istallare il programma “bit4it_ipkki-k4-ccid-ext”
Dopodiché è possibile installare il programma “DPInst” semplicemente cliccando due volte sul medesimo.
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Infine, per completare tale installazione, come suggerito dalle istruzioni relative alla chiavetta in dotazione che si trovano all’interno dell’applicazione PStart, che si trova all’interno della cartella Pstart, consigliano di installare anche il programma Microsoft Frame Assistant 1.1 che si trova a disposizione su internet gratuitamente. Una volta installati questi programmi, insieme al programma java, la chiavetta è pronta per funzionare sul programma PCT. NB: Si sono verificati alcuni problemi di funzionamento dovuti ad una versione non aggiornata del browser utilizzato per internet. Per poter svolgere questa attività è necessario pertanto controllare di avere una versione aggiornata del browser Explorer
2.3
Chiavetta USB fornita dalla CCIAA di Verona
Per l’accesso al portale del Processo Telematico si può utilizzare anche la Business Key fornita dalla CCIAA di Verona.
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Il contenuto della chiavetta è il seguente:
Per accedere al portale del Processo Telematico, è sufficiente accedere al sito pst.giustizia.it utilizzando il browser contenuto nella chiavetta al seguente percorso: ► Aruba Key ► FirefoxPortable ► FirefoxPortable.exe
L’esecuzione di tale programma consente di accedere ad internet utilizzando il browser firefox. Con tale browser è possibile poi accedere al sito PCT giustizia ed utilizzare la firma digitale contenuta in tale chiavetta.
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3
Visualizzazione degli atti
nel portale PST.giustizia.it
Per visualizzare gli atti collegati al proprio codice fiscale ed alla propria firma digitale, una volta installati questi programmi sul proprio pc è necessario accedere al sito: pst.giustizia.it seguendo le seguenti istruzioni:
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Immettere PIN
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In questo modo, e’ possibile visualizzare il fascicolo informatico della procedura scelta
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Ogni fascicolo contiene una serie di righe che corrispondono a tutti gli eventi che lo contraddistinguono.
Alcune righe contengono anche degli atti scansionati contenuti in pdf che è possibile aprire, visualizzare, salvare e stampare.
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E’ possibile visualizzare gli atti depositati nel fascicolo
E’ sufficiente cliccare sul nome del file come indicato
Ovviamente è possibile anche richiedere le copie autentiche degli atti depositati seguendo le indicazioni qui riportate.
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4
Redattori di atti
Una volta compreso come è possibile andare a visualizzare ed a scaricare gli atti che si riferiscono ai propri procedimenti occorre capire come è possibile spedire (o meglio depositare) gli atti predisposti attraverso il processo telematico. Per fare ciò è necessario avere un redattore di atti. Il Ministero, al momento, non ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di avere gratuitamente un software adatto a tale uso. In commercio ve ne sono ormai parecchi e, nel prossimo futuro tutte le software house che fanno i programmi per gli studi professionali dovranno adeguarsi e predisporre dei programmi ad hoc. Per quanto riguarda le procedure concorsuali occorre precisare che chi usa il programma fallcoweb ha già a disposizione un programma che consente di trasmettere gli atti in via telematica e, di conseguenza, ha già a disposizione un redattore di atti. Gli avvocati hanno già da tempo la possibilità di utilizzare la Consolle dell’Avvocato, che viene scaricata direttamente dal sito degli avvocati, mentre per i commercialisti è possibile acquistare un analogo programma che, a breve, sarà convenzionato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e sarà quindi possibile acquistare ad un prezzo scontato. Si deve precisare che questi due ultimi programmi (Fallcoweb e Consolle) sono a pagamento e sono stati analizzati in questo lavoro in quanto, allo stato, risulterebbero essere i programmi a più ampia diffusione rispetto ad altri. 4.1
Il redattore di atti gratuito disponibile sul sito della Regione Toscana
Vi sono già alcune software-house che stanno predisponendo dei software gratuiti. Tra questi, il primo che risulta disponibile si trova a questo link: https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriadistrettuale/td/scaricaRisorse.action
al quale si può accedere con la propria firma digitale inserita. Così facendo comparirà il sito seguente:
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Cliccando sul link “software per windows” è possibile installare gratuitamente tale software sul proprio pc.
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Una volta installato il programma comparirà sul desktop l’icona
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A questo punto, è necessario: 1) inserire i dati anagrafici del professionista abilitato a predisporre e sottoscrivere l’atto da trasmettere; 2) inserire le impostazione del programma; 3) aggiornare i certificati (ovvero gli indirizzi PEC di tutti i Tribunali d’Italia che sono predisposti a ricevere gli atti telematici; 4) controllare la presenza degli aggiornamenti.
Una volta installato il programma ed effettuati tutti gli aggiornamenti, è possibile predisporre la busta seguendo scrupolosamente le fasi guidate del programma. Le fasi sono intuitive e facili da seguire. Alla fine, dopo avere importato l’atto da spedire (in formato pdf trasformato da word) ed inserito gli allegati nella busta (in formato pdf o zip), il programma chiede di effettuare la sottoscrizione degli atti, sempre con la propria firma digitale, ed infine predispone la busta che si compone in un file in formato .xml. Questo file può essere scaricato sul proprio PC e deve poi essere trasmesso all’indirizzo PEC del Tribunale di competenza con l’indicazione nell’oggetto di “deposito …….” Una volta effettuata la trasmissione del file in formato xml è possibile seguirne l’evoluzione rientrando, con il procedimento spiegato prima relativo al sito pst.giustizia.it ***
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4.2
Predisposizione
ed
invio
atti attraverso Fallcoweb
Per predisporre e trasmettere un atto utilizzando il sito Fallcoweb, il primo passaggio da controllare, dopo essere entrati nel proprio sito di Fallcoweb, attiene all’inserimento dei corretti parametri della propria PEC professionale che viene utilizzata per il processo telematico. A tale scopo, dopo avere scelto una procedura inserita nel programma fallcoweb, si deve accedere alla funzione: PROCESSO TELEMATICO Parametri PEC per PCT
In tale sezione vanno inseriti i parametri della PEC professionale del curatore. Occorre qui verificare che Fallco abbia già inserito la PEC del Tribunale di competenza. In questo caso si vede sotto la PEC del Tribunale di Verona. Se non si vede questo parametro, è necessario telefonare all’assistenza Fallco perché è un parametro che viene inserito dall’assistenza e non dal curatore. NB: Al riguardo si segnala che i parametri PEC da utilizzare nel processo telematico si riferiscono sempre a quelli del professionista (curatore, commissario, CTU, ecc…) e mai a quelli della procedura rappresentata. Per quanto riguarda le procedure concorsuali occorre precisare che chi usa il programma fallcoweb si trova già nella sezione “Deposito atti registri Siecic” il programma che consente di: - creare la busta contenente l’atto da trasmettere (da predisporre in pdf) e gli allegati (anch’essi in pdf) - firmare la busta una volta generata; - trasmetterla direttamente al competente Tribunale.
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Di seguito sono indicati, con un’apposita freccia rossa i passaggi da seguire per la predisposizione e la trasmissione di un atto. 1) Il primo passaggio è quello della scelta di un nuovo documento, come sotto visualizzato.
NB: Il programma Fallcoweb non consente però di trasmettere atti ad indirizzi diversi da quelli previsti per la propria procedura. In pratica il programma crea da solo il file xml che contiene le informazioni del fascicolo della procedura selezionata ed il Tribunale competente al quale abbinare la busta da trasmettere. 2) il secondo passaggio è quello della scelta del tipo di atto da depositare. L’immagine sotto riportata evidenzia la tipologia di atti che è possibile depositare messi a disposizione dal programma ministeriale. Nel programma Fallco, si può vedere che, in questo caso, alcune delle scelte non sono disponibili: - istanza di vendita; - elenco insinuazioni; - progetto di stato passivo; - stato passivo; - verbale di inventario; In questo caso, infatti, è stato acquistato solo programma Fallco PEC e non l’intero gestionale.
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Di conseguenza, per questa procedura sotto riportata il programma Fallco non consente di effettuare tali scelte perché impone la presenza dei dati che dovrebbero derivare dall’apposito gestionale che, nel caso di specie, non è stato acquistato. Tali tipologie di atti sono precluse dal programma Fallcoweb perché si riferiscono ad atti strutturati e che possono essere selezionati soltanto se si possiede l’intero programma di Fallcoweb con la gestione completa delle singole procedure. Di conseguenza, per evitare la preclusione imposta alla trasmissione di tali atti è sufficiente selezionare il campo Atto generico (che si riferisce a tutte le istanze non previste dall’apposita indicazione) e poi descrivere nell’apposito campo il tipo di atto che si intende trasmettere e che sarà allegato in formato pdf. In questo modo, però il sistema ministeriale non recepisce la trasmissione di alcuni atti fondamentali nel processo fallimentare (come ad es. lo stato passivo, il programma di liquidazione, ecc…) che verrebbero quindi segnalati come atti da depositare o non ancora depositati.
Selezioni utilizzabili solo con programma
Fallco
Altre selezioni possibili
Si può vedere qui sotto che il programma consente di descrivere il tipo di atto che si intende depositare. Il programma Fallco consente anche di attribuire un numero ad ogni istanza per consentire una corretta individuazione. Questa numerazione può essere molto utile per il caso in cui si debba trasmettere una busta con dimensioni troppo estese. In questo caso è possibile generare più buste con allegati diversi
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ma denominarle tutte con la stessa istanza e con lo stesso numero attribuito, in maniera che possano essere facilmente attribuibili.
Descrizione dell’istanza
Attribuzione numero all’istanza
NB: L’indicazione di un numero progressivo all’istanza può essere utile per consentire al giudice o alla cancelleria una immediata visualizzazione della stessa, oppure per la trasmissione di un atto che contiene molti allegati e che necessita quindi di diverse spedizioni. Le diverse spedizioni fatte per un solo atto potrebbero essere facilmente abbinate da questo numero identificativo dell’istanza. 3) scelta dell’atto da trasmettere e dei relativi allegati. La terza fase consente di selezionare e scegliere il file contenente l’atto da trasmettere. L’atto da trasmettere deve essere trasformato in pdf da altro programma (ad. es. word o excel). Non è possibile trasmettere un atto che sia scansionato in formato pdf. E’ possibile invece inserire negli allegati dei file in pdf che possono anche essere scansionati. La dimensione di file in pdf dovrà essere adeguata e contenuta per consentire alla stessa di rimanere nei limiti previsti dalle caratteristiche tecniche. Per mantenere un archivio ordinato, si consiglia di istituire una specifica cartella nel proprio PC che contenga ogni singola istanza trasmessa. In corrispondenza con gli atti del processo telematico che vanno a formare uno specifico evento, si consiglia di riordinare e riorganizzare il proprio archivio informatico in modo tale da creare un sistema di cartelle e sottocartelle per ciascuna procedura e, in particolare, per le istanze trasmesse.
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In particolare, in ciascuna cartella potranno essere inseriti i seguenti file: - il file in word che contiene l’atto da depositare; - il file in pdf che contiene l’atto trasformato da quello in word e che viene trasmesso; - gli allegati scansionati e trasmessi; - gli altri file che sono serviti a tale scopo; - la scansione del deposito ed i provvedimento del GD; - la copia degli eventuali mandati ricevuti a fronte di tale istanza; - …. ecc… Si veda l’esempio sotto riportato.
Ad esempio, nella cartella I piano di liquidazione, è stato inserito il seguente contenuto.
Tali file saranno quindi selezionati e caricati nel sistema Fallco con i passaggi indicati dall’apposita freccia.
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4) creazione del file xml Una volta completata la selezione e l’upload dei file selezionati si procede con la creazione del file xml. Le fasi sono tutte preimpostate dal programma Fallco, perciò è difficile sbagliare. Basta solo seguire i passaggi che sono indicati.
Il programma crea in automatico tale file perché prende i dati dalla procedura selezionata.
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5) firma della busta Anche questa operazione è gestita da quanto sotto riportato con freccia rossa. E’ sufficiente, in questa fase, ricordarsi di avere inserito la chiavetta contenente la propria firma digitale.
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6) creazione della busta La fase successiva è quella della creazione della busta che si esegue semplicemente cliccando sull’apposito spazio.
7) invio della busta Infine, l’ultima fase da seguire e quella che consente l’invio della busta direttamente alla Tribunale competente che si esegue semplicemente cliccando sull’apposito spazio.
Sotto si può vedere la visualizzazione dell’esito come compare nel sistema.
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4.3
Utilizzo
del
programma
Consolle
Il programma Consolle è il programma attualmente utilizzato dagli avvocati perché è generato dalla medesima software-house che ha costruito la piattaforma informatica del processo telematico (pst.giustizia.it). Di seguito vengono mostrate le singole fasi di utilizzo di tale strumento. 4.3.1
Utilizzo delle funzioni che consentono di visualizzare gli atti presenti nel PCT
Non appena entrati nel programma, è necessario selezionare il Tribunale con il quale si lavora.
Poi si seleziona la tipologia di atti che si vogliono visualizzare (CTU, curatore, commissario)
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In questo link si puo’ scegliere il ruolo con cui su vuole accedere al servizio. (ad es. Curatore/ commissario o CTU)
E’ solo un esempio per far comprendere che cosa viene visualizzato nel programma.
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Vi è anche la possibilità di sincronizzare le scadenze ed i provvedimenti presi dal Tribunale con l’Outlook o altre agende presenti sul proprio computer.
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Il programma consente anche di visualizzare singoli fascicoli personali utilizzando, generalmente il numero di ruolo RG, oppure il numero del fallimento ed anno. Nel caso sotto riportato è stata fatta una ricerca per numero di fallimento ed anno. (nel caso in esame n. 66/2013)
Il prospetto sotto riportato riporta invece un esempio di vista elenco.
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Nell’elenco sopra riportato vi sono alcuni eventi che contengono gli atti inseriti dalla cancelleria o trasmessi con il processo telematico i file in pdf. Cliccando sugli stessi è possibile visualizzarli. Qui sotto è riportato un esempio della possibile visualizzazione.
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E’ anche possibile inserire un’anagrafica di parti abituali.
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Qui sotto, si può invece accedere al menù che consente la configurazione del programma e dei certificati.
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4.3.2
Utilizzo delle funzioni che consentono la predisposizione delle buste (cd. Redattore di atti)
Per la predisposizione degli atti da trasmettere è necessario accedere al menù gestione fascicoli. Facendo ciò si aprirà la maschera sotto riportata che si divide in due diversi campi.
Il primo campo denominato Fascicoli consente di creare il fascicolo che contiene le indicazioni corrette per la destinazione dell’atto che si va a predisporre (Tribunale ed ufficio competente, numero di procedimento, tipologia di atto da trasmettere, ecc…
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Scelta del Tribunale competente e del numero di causa (RG) o di fallimento
Tipologia degli atti caricati a sistema
L’inserimento di questi dati consente la creazione del file xml ovvero il file che contiene le indicazioni per indirizzare la busta che verrà predisposta all’ufficio competente ed al fascicolo del procedimento. Tale file, infatti, contiene: - il tribunale competente;
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-
la cancelleria competente per tale atto (civile, fallimentare, volontaria giurisdizione, esecuzioni immobiliari, ecc…) - il numero e l’anno di RG della causa ovvero il numero e l’anno del fallimento; - ecc… Il file xml contiene si può visualizzare in questo modo:
Visualizzazion e del file xml che contiene i dati del fascicolo informatico
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La seconda parte della gestione documenti è dedicata ai depositi telematici. Con tale programma è possibile creare la busta da trasmettere. La busta è un file in formato xml che contiene gli atti ed i documenti da trasmettere.
Il primo passaggio è l’importazione dell’atto da trasmette che deve essere un file in word convertito (e non scansionato) in pdf
La maschera che si apre consente di indicare la tipologia di istanza che si vuole depositare.
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Dopo avere importato l’atto da trasmettere è possibile importare gli allegati che vanno ad integrarlo. E’ possibile aggiungere gli allegati che si desiderano in formato pdf, anche scansionato. NB: L’atto principale da trasmettere deve essere un file convertito da word in pdf e non può essere un atto scansionato in pdf. Gli allegati possono essere in formato pdf (anche scansionato) o in formato zip. Dopo avere importato nella busta i file necessari (ovvero l’atto principale e gli allegati) è necessario firmare i singoli files semplicemente cliccando sulla cella firma.
E’ consigliabile firmare tutti gli atti che compongono la busta
Viene ovviamente richiesto (con la chiavetta della propria firma digitale inserita) il proprio codice PIN.
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Gli atti firmati vengono visualizzati come sotto riportato con il simbolo
Firmati gli atti è necessario cliccare sul comando crea busta e compare la seguente finestra.
Dando l’ok è poi possibile firmare la busta creata.
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Infine, una volta firmata la creazione della busta è necessario cliccare sul comando esporta busta per poter salvare il file in formato .exml così creato in un’apposita cartella pronta per essere trasmessa all’indirizzo PEC del Tribunale competente
NB: Si deve qui precisare che il programma Consolle, consentirebbe anche la trasmissione ed il ricevimento degli atti direttamente dal programma cliccando un semplice comando. Per fare ciò però è necessario accettare di sostituire la propria PEC professionale con la PEC proposta da tale sofware-house. Di conseguenza, se non si vuole cambiare la propria PEC professionale, è possibile trasmettere gli atti nel modo seguente: a) predisporre una PEC (dal proprio indirizzo PEC) indirizzata al Tribunale competente (ad es. per il Tribunale di Verona la PEC è
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[email protected]) b) è necessario digitate nell’oggetto di tale PEC la parola “deposito[spazio] …..” c) alla PEC va allegato il file in formato xml che contiene la busta. A questo punto la busta può essere trasmessa al Tribunale competente e contiene al suo interno il file xml che consente alla stessa di essere abbinata al fascicolo della causa o della procedura specifica. *** Si confida con ciò di avere fornito un utile contributo ai colleghi che si accingono ad utilizzare questo nuovo strumento. In allegato vengono prodotti i seguenti documenti pubblicati sul sito PCT giustizia: 1) copia lettera 10.6.2014 del Ministro della Giustizia; 2) Art. 16 bis dell’articolo 16 bis, comma 9, del decreto legge 179/2012, cosiddetto Decreto Crescita; 3) lo schema del formato messaggi PEC e del flusso di deposito degli atti telematici; 4) copia scheda di sintesi a prima lettura del 16.6.2014 predisposta dal Consiglio Nazionale Forense. Oltre ai documenti pubblicati sul portale giustizia, riportiamo di seguito alcuni link reperibili su internet che trattano il tema del processo telematico e che sono stati formati dai diversi Tribunali d’Italia: 5) Bozza di Protocollo PCT formato da Tribunale di Firenze: http://www.osservatoriogiustizia.re.it/wp-content/uploads/2013/04/Bozza-ProtocolloPCT-Firenze.pdf;
6)
Vademecum
PCT
formato
dalla
Corte
di
Appello
di
Catania:
http://www.giustizia.catania.it/allegatinews/A_3784.pdf;
7) Prassi e procedura operative pubblicate dall’Ordine degli Avvocati di Milano sul seguente link: http://www.ordineavvocatimilano.it/?pgn=articolo&id=2653&idmt=16
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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). Art. 16-bis (Obbligatorieta'
del
deposito telematico processuali)
degli
atti
((1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.))
Formato messaggi di Posta Elettronica Certificata e descrizione dettagliata del flusso di deposito Nel seguito si riportano i dettagli relativi a Formato messaggio di PEC per il deposito degli atti Flusso di deposito attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata Formato messaggi di PEC Il messaggio di PEC con il quale si inoltra l’atto da depositare deve essere conforme nella sintassi al formato sotto riportato (in neretto le parole chiave); il mancato rispetto di tale sintassi comporta un esito negativo del deposito. Deposito dell’atto Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. Oggetto Sintassi: DEPOSITO [oggetto_deposito] Dove: [oggetto_deposito] = eventuale testo libero (ignorato dal sistema) Esempio: DEPOSITO Ricorso A vs. B Corpo Eventuale testo libero (ignorato dal sistema) Allegati [qualsiasi nome].enc: busta telematica (corrisponde a “Atto.enc”), come da specifiche; il sistema accetta un solo file con estensione .enc, ed elabora solo quello; nel caso in cui vi siano più file .enc, il sistema elabora unicamente il primo Qualora la busta telematica (file.enc) venga inviata manualmente, per esempio attraverso la web mail, occorre accertarsi che: a) la sintassi dell’oggetto sia la seguente: “DEPOSITO
”; è importante la presenza dello spazio dopo “DEPOSITO” seguito da un testo libero, non vuoto b) sia allegato un unico file .enc c) il messaggio di PEC sia impostato come solo testo (non HTML)
Esito dei controlli automatici a seguito di deposito atto Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. Oggetto Sintassi: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI [oggetto_mail_deposito] Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso “POSTA CERTIFICATA: “ (inserito automaticamente dal gestore di PEC) Esempio: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Ricorso A vs. B Corpo Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito] Allegati EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle attuali specifiche (EsitoAtto.dtd); l’elemento IdMsg conterrà l’ID univoco del messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml); elementi relativi a codifiche
PdA saranno valorizzati con stringhe vuote
Esito intervento ufficio Mittente Indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario interessato. Destinatario Indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno registrato nel ReGIndE. Depositante dell’atto. Oggetto Sintassi: ACCETTAZIONE [oggetto_mail_deposito] Dove: [oggetto_mail_deposito] = oggetto della mail di deposito, escluso il prefisso “POSTA CERTIFICATA: “ (inserito automaticamente dal gestore di PEC) Esempio: ACCETTAZIONE DEPOSITO Ricorso A vs. B Corpo Codice esito: [come riportato in EsitoAtto.CodiceEsito] Descrizione esito: [come riportato in EsitoAtto.DescrizioneEsito] Allegati EsitoAtto.xml, documento xml aderente alle specifiche (EsitoAtto.dtd); l’elemento IdMsg conterrà l’ID univoco del messaggio di PEC (elemento identificativo in DatiCert.xml)); elementi relativi a codifiche PdA saranno valorizzati con stringhe vuote
Flusso di deposito attraverso la Posta Elettronica Certificata La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario della busta contente l’atto da depositare corredato dei suoi allegati e dei dati strutturati in formato XML (datiAtto.xml) segue i paradigmi della posta elettronica certificata, come nel seguente diagramma di sequenza.
Questa la spiegazione, seguendo la numerazione della figura: 1. Il depositante predispone l’atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo. 2. Il software applicativo produce la busta telematica. 3. Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l’indirizzo di PEC dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario. 4. Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso. 5. Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 6. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert).
7. Il gestore di PEC del Ministero della giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC. 8. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 9. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC. 10. Il gestore dei servizi telematici verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE; nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria. 11. Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica. 12. L’esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia. 13. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero. 14. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 15. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante. 16. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante. 17. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). 18. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici. 19. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico. 20. L’operatore di cancelleria o dell’ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l’atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico. 21. Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento dell’ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia, utilizzando il formato del messaggio previsto. 22. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero. 23. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 24. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l’esito dell'intervento d'ufficio al gestore di PEC del depositante. 25. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l’esito dell'intervento d'ufficio nella casella di PEC del depositante. 26. Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). 27. La RdAC viene recuperata dal gestore dei servizi telematici. 28. La RdAC viene salvata nel fascicolo informatico.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi
Il PCT negli schemi di decreto legge “Semplificazione e Crescita” (Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese) e “Giustizia” (Misure per la riduzione dell’arretrato civile e per favorire la composizione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale mediante l’introduzione della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e del procedimento preliminare al contenzioso civile) Le soluzioni normative Scheda di sintesi a prima lettura Roma, 16 giugno 2014
1. Premessa Le bozze di D.L. “Semplificazione e Crescita” (Misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese) e D.L. “Giustizia” (Misure per la riduzione dell’ arretrato civile e per favorire la composizione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale mediante l'introduzione della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e del procedimento preliminare al contenzioso civile) dettano numerose disposizioni dirette ad incidere sull’efficienza del processo, in un’ottica di semplificazione, nonché a disciplinare taluni aspetti relativi al regime di obbligatorietà ed efficacia del processo civile telematico (PCT). Di seguito una prima analisi delle disposizioni di immediato impatto sul PCT, contenute nel Titolo IV (Misure urgenti per l’efficienza del processo e per dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 8 gennaio 2013), Capo II (Misure per l’informatizzazione del processo civile) del D.L. Semplificazione e Crescita.
2. Entrata in vigore PCT (art. 76, D.L. Semplificazione e Crescita) L’art. 76 del D.L. Semplificazione e Crescita (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) interviene sui tempi di entrata in vigore del processo civile telematico (d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012). In particolare il deposito telematico degli atti diversi da quelli introduttivi per i processi di competenza del tribunale ordinario: a) è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012, avente la medesima rubrica dell’art. 76 D.L. Semplificazione e Crescita) «iniziati» a partire da tale data; b) è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014; 1
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c) per questi ultimi, tuttavia, il deposito telematico di atti e documenti è comunque possibile «e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità». Rimane ferma l’obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo (d) ai sensi dell’art. 16-bis, comma 4 del d.l. n. 179 del 2012 che si riporta: «per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Con successivi decreti ministeriali 1 il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, potrà individuare i tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti (e). In buona sostanza, a partire dal 30 giugno 2014, vi saranno procedimenti in cui il PCT sarà obbligatorio (a, d), altre in cui si potrà optare per il regime in parola (c). La definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 dicembre 2014 (b) salva l’anticipazione eventualmente disposta con successivi d.m. (e) Ai sensi dell’art. 76 D.L. Semplificazione e Crescita l’obbligo di deposito telematico non si applica ai difensori dipendenti delle PA per la difesa in giudizio personale delle medesime.
3. Momento di perfezionamento del deposito telematico e rimessione in termini (art. 86, comma 2 D.L. Semplificazione e Crescita) L’art. 86 D.L. Semplificazione e Crescita (Riduzione dell’orario di apertura delle cancellerie e tempo del deposito telematico degli atti e delle notificazioni per via telematica) individua come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC nei server Giustizia; con eliminazione, quale momento perfezionativo dell’accettazione, del successivo controllo manuale del cancelliere. Difatti all’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 è aggiunta al comma 7 la previsione secondo la quale 11 «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile [...]» (art. 86, comma 2) 2. 1
« ... Aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato. il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati» (comma 5). 2
Tale modifica consente di eliminare il conflitto di norme tra l’art. 16 bis n.7 del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L.221/2012 e l’art. 13 del DM 44/2011, che prevede lo slittamento del deposito al giorno successivo se la ricevuta di consegna dell’atto arriva dopo ore 14.00.
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Nello stesso art. 86 viene disposta una riduzione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria.
4. Istituzione di un domicilio digitale (art. 87, comma 1, lett. b) L’art. 87, comma 1, lettera b) del D.L. Semplificazione e Crescita (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) introduce l’art. 16-sexies al d.l. n. 79/2012, rubricato Domicilio digitale, il quale – ferme restando le disposizioni specifiche per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) – rende residuale la notificazione in cancelleria 3, individuando come regola generale per le notificazioni ad istanza di parte degli atti in materia civile al difensore quella «presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia» (cfr. D.M. Giustizia 21 febbraio 2011).
5. Copie informatiche (art. 87, comma 1, lett. a) D.L. Semplificazione e Crescita) L’art. 87, comma 1, lett. a) del D.L. Semplificazione e Crescita (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) introduce il comma 9-bis all’art. 16-bis del d.l. 179/2012. Ivi in primo luogo si stabilisce il principio di equivalenza tra «copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti» ai quali si applica il PCT e i relativi originali, «anche se prive della firma digitale del cancelliere». In secondo luogo, con previsione specificamente dedicata al PCT, si stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti in parola ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» 4. Di conseguenza si dispongono modifiche al T.U. sulle spese di giustizia volte a disporre l’esenzione dal diritto di copia (comma 2). Tutti gli atti del PCT, proprio perché si presentano in formato digitale (e firmati digitalmente) e sono inseriti nel relativo sistema di gestione, risultano esentati dall’incombente, rappresentando duplicati digitali del documento originale.
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Utilizzabile «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario» procedere alla notificazione presso il domicilio digitale. 4
Restano esclusi i provvedimenti giurisdizionali «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».
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Va poi ricordato che, con previsione più generale, l’art. 18 della bozza D.L. Giustizia (Poteri di autentica dei difensori) prevede la possibilità di autenticazione delle copie degli atti processuali da parte del difensore, a tenore del quale lo stesso può «autenticare le copie di tutti gli atti processuali e dei documenti depositati nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte».
6. Altre disposizioni di modifica del CPC in relazione alle previsioni del PCT contenute nel D.L. Semplificazione e Crescita e nel D.L. Giustizia. Le modifiche che, a stretto rigore, riguardano il PCT sono contenute all’art. 76 della bozza di D.L. Semplificazione e Crescita. Gli articoli 77-80 riguardano, tuttavia, modifiche legislative in materia di atti processuali e di estensione del modello PCT che incidono o sono rese necessarie dalla gestione telematica del contenzioso civile. Allo stesso modo può dirsi per talune previsioni della Bozza di D.L. Giustizia che verranno ugualmente prese in considerazione. L’art. 77 della bozza di D.L. Semplificazione e Crescita (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto degli atti di parte, di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) risolve il problema della sottoscrizione del verbale d’udienza redatto in modalità informatica da parte del testimone e del consulente tecnico. La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 126 c.p.c. (Contenuto del processo verbale)5 con la previsione secondo la quale l’unica sottoscrizione necessaria è quella del cancelliere il quale nel caso di «altri intervenuti» all’udienza, dà ai medesimi «lettura del processo verbale» 6. Analogamente si dispone in relazione al verbale di assunzione dei mezzi prova, modificando l’art. 207 c.p.c. (Processo verbale dell’assunzione [dei mezzi di prova in generale]). A questo proposito va segnalato che la bozza di D.L. in materia di giustizia riporta previsioni analoghe alle due precedenti (art. 20 – Sottoscrizione del processo verbale). Con modifica apportata all’art. 133, comma 2 c.p.c. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza), il biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere dà atto alle parti del deposito della sentenza è destinato a contenere l’intero testo della medesima e non più soltanto il dispositivo.
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Il quale attualmente dispone: «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione». 6 « [...] b) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: «il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale».
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7. Le problematiche ancora sul tappeto. Gli emanandi D.L. non disciplinano le modalità di invio (o deposito informatico) diretto di atti al SICID da parte del giudice, affinché questi possa autonomamente inviare atti al SICID senza il tramite del cancelliere. Tra gli atti che il giudice dovrebbe avere possibilità di depositare direttamente rientra il verbale d’udienza. L’attuazione della soluzione passerebbe sia per modifiche sia di ordine tecnico – con riferimento al sistema gestionale – sia normativo: (art. 130 c.p.c. in primo luogo).
8. Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile Il PCT dimostra pienamente la sua “efficacia espansiva” atteso che l’art. 83 della bozza DL Semplificazione e Crescita (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) prevede un’estensione del modello al processo contabile. Ai sensi dell’art. 83 «i giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali». A tal fine con d.m. del Ministero della Giustizia dovranno essere adottate le necessarie regole tecniche anche per garantire la modalità telematica di comunicazioni e notificazioni da parte degli uffici, delle parti e del P.M.
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