LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE IN AMBITO SANITARIO
I RIFERIMENTI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N° 3 CAPI - N° 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79)
…ma non solo…
Articolo 74 - Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 75 - Obbligo di uso (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Articolo 76 - Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
Articolo 1 Campo di applicazione e definizione. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
Modificato da D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Dispositivi protezione individuale
Articolo 2 Norme armonizzate e norme nazionali. 1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE. 2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.
Articolo 3 Requisiti essenziali di sicurezza. 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.
Marcatura (D.Lgs. 475/92) Tutti i DPI delle vie respiratorie commercializzati devono riportare le seguenti informazioni chiaramente visibili su ogni singolo dispositivo: Azienda produttrice Normativa e livello di protezione offerto
“Sigla” che identifica il dispositivo
(R per indicare un respiratore riutilizzabile e NR per un respiratore non riutilizzabile)
Marcatura CE + n° dell’organismo notificato
PROTEZIONE DELL’OPERATORE
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 - Articolo 79 2-bis: Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 209 del 8 settembre 2001) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio; Ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito; Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; […]
Art. 1 1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi: b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto; Allegato 2: Si riporta di seguito la norma UNI 10720 (1988) - Guida alla scelta e all'uso degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
UNI EN 529:2006 Titolo : Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida La norma è la versione ufficiale della norma europea EN 529 (edizione ottobre 2005). La norma fornisce una guida di buona pratica per definire e attuare un programma adatto ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Essa è stata pubblicata per fornire una base di riferimento a livello europeo per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Essa fornisce linee guida per la preparazione di guide nazionali in tale ambito. La guida contenuta nella norma non è destinata ad essere esaustiva, ma evidenzia gli aspetti importanti sui quali dovrebbe essere prestata attenzione.
MA: esistono anche maschere che non svolgono funzioni di protezione delle vie respiratorie, ma che servono a evitare che la persona "contamini" l'ambiente circostante; è questo il caso, ad esempio, del personale che lavora in camera controllata, degli assemblatori di chip (mascherine igieniche) o del personale chirurgico (mascherine chirurgiche) etc.
- differenze tra
respiratori
Resistenza ai fluidi Protezione del lavoratore (aerosol) e in alcuni casi anche del paziente Forma a tre lembi / a conchiglia Specifico sistema filtrante
e
maschere chirurgiche
Resistenza ai fluidi Protezione per il paziente (aerosol)
Alcuni prodotti di questo tipo sono disciplinati dalla direttiva 93/42/CEE (decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) in materia di dispositivi medici
Decreto lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 emendato col D. lgs. 25.01.2010, n.37 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI ART. 5 (Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare) 1. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di cui all'articolo 16 e valutati in base all'articolo 11. 2. E' altresì consentito che, senza recare la marcatura CE: a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere messi a disposizione dei medici o delle persone debitamente autorizzate, quando rispondono alle condizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato VIII;
ART. 16 (Marcatura CE) 1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE. 2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al simbolo riprodotto all’allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro sterile, sempre che ciò sia possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l’uso: se del caso la marcatura di conformità CE deve comparire anche sulla confezione commerciale. La marcatura CE deve essere corredata del numero di codice dell’organismo notificato responsabile dell’adozione delle procedure previste agli allegati II, IV, V e VI. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio illustrativo che accompagna il dispositivo, può essere apposto qualsiasi altro marchio, purché la visibilità e la leggibilità della marcatura di conformità CE non siano in tale modo ridotte.
ART. 2 4. Se un prodotto è destinato dal produttore ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475), sia in conformità del presente decreto, sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475)
COMPRESENZA DI PIU’ DIRETTIVE e RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La “Guida all’attuazione delle Direttive fondate sul Nuovo Approccio” stabiisce che, in caso di simultanea applicazione di due o più direttive, ove non sia stabilito diversamente il prodotto deve essere sottoposto alle procedure di valutazione di conformità relative a tutte le direttive applicabili. Pertanto si reputa che non sia più sufficiente applicare solo le procedure di valutazione della Dir 93/42/CE ma, allo scopo di verificare la conformità dei pertinenti requisiti di salute e sicurezza di cui alla dir. 89/686/CE, occorrerà applicare anche applicare le procedure di cui alla Dir 89/686/CE. Il problema si porrà in particolare per i DM di classe I (per i quali non è previsto l’intervento dell’Organismo Notificato) che devono rispettare requisiti di sicurezza della dir 89/686/CEE che richiedono (invece) l’intervento di un organismo notificato . Da ultimo una considerazione sulla marcatura CE. Come noto l’art. 4 della dir. 93/42/CE sancisce: “ Quando i dispositivi sono disciplinati da altre direttive relative (concernenti) aspetti diversi, e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, questa indica che i dispositivi soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive”. A sua volta l’art. 13 della dir. 89/686/CE prevede che il numero di identificazione dell’organismo notificato debba accompagnare la marcatura CE, quando l’organismo notificato è stato coinvolto nella fase di produzione e controllo per la progettazione del DPI. Quindi – a seconda dei casi - potrà verificarsi che vi sia solo la marcatura CE (ove non vi sia coinvolgimento di alcun organismo notificato) oppure l’indicazione di uno o anche due organismi coinvolti (magari uno per la dir DM e uno per la dir DPI).
Di fatto, la scelta del dispositivo migliore di caso in caso non è banale, e può vedere il coinvolgimento di più figure
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. (Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro)
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto dell’ ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
LA SCELTA E L’USO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPORATORIE
Classe
Efficienza
FFP1 (Facciale filtrante) P1 (filtro per semimaschera)
78%
FFP2 (Facciale filtrante) P2 (filtro per semimaschera)
92%
FFP3 (Facciale filtrante) P3 (filtro per semimaschera)
98%
Selezione del Respiratore Normalmente le indicazioni di utilizzo non si riferiscono all’efficienza bensì al FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE (FPN) E’ il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente (C.est) e la sua concentrazione all’interno del facciale (C.int): Rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle ed è quindi direttamente legato all’efficienza filtante.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER VIE RESPIRATORIE MONOUSO Caratteristiche I Facciali filtranti (monouso) per il rischio biologico devono: -Essere di categoria III DPI -Essere conformi ai requisiti delle norme tecniche EN 149 i facciali filtranti (APVR) sono maschere a conchiglia idonee per la protezione contro tutte le polveri, nebbie e fumi. Per una miglior praticità ed igiene i respiratori consigliati sono pieghevoli e confezionati singolarmente. -La scelta del facciale filtrante con o senza valvola di espirazione dipende dalla situazione in cui deve essere utilizzato. -I facciali filtranti hanno una autonomia di un turno lavorativo -I facciali filtranti sono di protezione per l’operatore La presenza di barba e baffi riduce l’efficacia dei facciali filtranti in quanto non aderiscono correttamente al volto I facciali filtranti debbono essere sempre indossati prima di accedere ai locali a rischio, in caso di procedure che possono generare aerosol, e tolti quando ci si allontana da essi.
Mascherina chirurgica: -È un Dispositivo Medico (DM) classe I, a tre o quattro strati, con elastici o lacci, monouso -La mascherina chirurgica è utilizzata per la protezione del paziente dal rischio di contaminazione di microrganismi esalati dal personale sanitario/paziente. -oggi però vengono prodotte con materiali tali che garantiscono una filtrazione superiore al 95% ed inoltre sono impermeabili ai liquidi, ma sono da considerare inefficaci all’inalazione di droplet in quanto non aderiscono perfettamente al viso, quindi non idonee per procedure che possono generare aerosol. -protegge non chi la indossa ma l’ambiente circostante e le persone che vi stazionano (circ.n° 759470 del 22/05/00). Sanitari ospedalieri, territoriali, medici di base durante la somministrazione delle vaccinazioni, se si ravvisa la necessità, la mascherina chirurgica può essere indossata per tutta la fase lavorativa continuativa; durante l’esecuzione di procedure standard è sufficiente indossare la mascherina chirurgica, che deve essere sostituita tra un paziente e l’altro nel corso delle visite domiciliari, dopo aver
completato procedure assistenziali (reparto/ambulatorio), ad ogni intervento di soccorso svolto da 118; -durante procedure che possono generare aerosol debbono essere indossati i facciali filtranti (FFP2), sostituiti ogni qualvolta si accede alle stanze di isolamento (possibilmente effettuare la vestizione e svestizione nella zona filtro), tra un paziente e l’altro dopo aver completato procedure assistenziali (reparto/ambulatorio/domicilio); I dispositivi monouso utilizzati vanno smaltiti correttamente utilizzando i contenitori dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
PROCEDURE PER IL CORRETTO UTILIZZO DEL FACCIALE FILTRANTE
Tenere il respiratore in mano con lo stringinaso verso le dita, lasciando gli elastici sotto la mano:
posizionare il respiratore sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l’alto: Posizionare l’elastico superiore sulla nuca e l’elastico inferiore attorno al collo e al di sotto delle orecchie Posizionare le dita di entrambi le mani sulla parte superiore dello stringinaso premerlo e modellarlo muovendosi verso le estremità, evitare di modellare lo stringinaso con una sola mano per non causare una diminuzione della protezione respiratoria La tenuta del respiratore sul viso deve essere verificata prima di entrare nell’area di lavoro.