INSEGNAMENTO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO LEZIONE VI
“I REGIMI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI NEI SISTEMI DI COMMON LAW E DI CIVIL LAW” PROF.SSA ANNAFLORA SICA
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Indice 1
I Regimi Patrimoniali Fra Coniugi In Francia Dopo Le Riforme Del 1965 E Del 1985. ------------------------- 3
2
La Soluzione In Belgio, In Olanda, In Italia. ------------------------------------------------------------------------------ 7
3
Il Regime Legale Di Community Property Degli Stati U.S.A ---------------------------------------------------------- 9
4
La Posizione Degli Ordinamenti Spagna E Il Portogallo -------------------------------------------------------------- 10
5
La Comunione Dei Beni Nel Diritto Dei Paesi Dell'america Latina. ------------------------------------------------ 12
6 L'amministrazione Dei Beni Personali E I Sistemi A Separazione Dei Beni: La Francia Ed I Vincoli Stabiliti Nella Disciplina Del Régime Matrimonial Primaire. ----------------------------------------------------------------- 14 7 Il Regime Di Separazione Dei Beni E Le Restrizioni Alla Facoltà Di Disporre In Francia, Belgio E In Olanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 8
La Necessità Del Doppio Consenso Negli Stati U.S.A. E Le Disposizioni Del Diritto Inglese ------------------- 18
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
1 I regimi patrimoniali fra coniugi in Francia dopo le riforme del 1965 e del 1985. Cominciando dalla Francia, dove la comunione è regime legale sin dal 1804, e dove una riforma generale dell'intera materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi è intervenuta nel 1965 (con la 1. 13 luglio 1965; riforma proseguita con le leggi 4 luglio 1980, sull'orientamento agricolo, 10 luglio 1982, che riguarda i coniugi artigiani e commercianti, che lavorano nell'impresa familiare e 10 luglio 1986, che rafforza l'uguaglianza fra i coniugi), e nel 1985 (con la1. 23 dicembre 1985), è abbastanza facile constatare, da una semplice lettura degli articoli di legge, in quanta considerazione siano state tenute innanzi tutto le esigenze di tutela per i terzi acquirenti. Proprio il desiderio di non pregiudicare la sicurezza e l'agilità degli affari è tra i motivi che hanno indotto il legislatore d'oltralpe a riservare in linea di principio il potere di amministrazione, ivi compreso quello di disposizione a ciascuno dei coniugi (art. 1421 code civil), mentre per quanto concerne i propres la facoltà di gestione è attribuita in via esclusiva a ciascun titolare rispettivo (art. 1428). E tra gli atti di disposizione per i quali si è invece voluto derogare a tale principio, domandando il consenso di entrambi i coniugi, rientrano soltanto quelli traslativi o costitutivi di diritti reali su determinati beni della comunione (art. 1424), tra i quali non sono compresi i beni mobili ordinari: un'alienazione di questi ultimi, effettuata dal solo coniuge che ne è l'amministratore, non va cioè incontro all'annullamento previsto dall'art. 1427, ma potrà al massimo consentire all'altro coniuge una domanda di danni, sempre che l'alienazione stessa integri gli estremi di una faute de gestion (art. 1421 comma 1°). Si è poi voluto evitare che il terzo, entrando in contatto d'affari con uno solo dei coniugi, debba ogni volta domandarsi se costui è proprio quello, della coppia, al quale spetta davvero il potere di decisione sul bene mobile oggetto della contrattazione. Sulla falsariga di una soluzione già accolta in una legge olandese del 1956, il legislatore francese (1. 13 luglio 1965) ha stabilito, in particolare, che la banca è autorizzata a presumere che il coniuge, al quale è intestato un determinato conto corrente, abbia il potere di svolgere tutte le operazioni concernenti i fondi e i titoli depositati (art. 221 code civil); e, parimenti, è stato previsto che, nel caso in cui uno degli sposi si presenti da solo a compiere un atto di disposizione su un qualsiasi bene mobile, il terzo in buona fede sarà autorizzato a presumere che l'offerente abbia il Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
potere di compiere quell'atto, sempre che il bene stesso sia detenuto da lui individualmente (art. 222). L'interesse alla sveltezza della conclusione e alla contemporanea definitività dell'acquisto risulta dunque doppiamente protetto. Se il bene mobile appartiene alla comunione, il terzo l'acquista direttamente dal soggetto cui figura attribuito dalla legge il potere di disposizione, pur quando sappia che l'altro coniuge è all'oscuro dell'iniziativa. Trattandosi di un mobile su cui l'alienante non abbia invece diritti di alcun genere (propres dell'altro coniuge), e per i quali gli manchi la facoltà di disporre (beni comuni affidati all'amministrazione dell'altro coniuge), l'acquisto è ugualmente possibile senza necessità di interpellare il coniuge assente, e indipendentemente dall'elemento della consegna; occorrerà solo che l'offerente avesse la detenzione del bene, e che il terzo non fosse a conoscenza che i diritti o i poteri vantati dall'alienante non sussistevano. Ciò posto, occorre però aggiungere che la posizione del coniuge rimasto estraneo al negozio ha anch'essa ricevuto attenta considerazione, sotto vari profili, da parte del riformatore francese del 1965. In primo luogo, derogano infatti al criterio dell'amministrazione affidata a uno solo dei coniugi tutti gli atti dispositivi sui beni comuni o altrui — da cui è arredata l'abitazione principale della famiglia: il coniuge che non abbia dato il proprio consenso potrà chiedere l'annullamento entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto, o comunque da quello in cui il regime matrimoniale si è sciolto (art. 215 comma 3°: si tratta — come risulta dall'art. 534 — dei mobili «destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature», nonché dei quadri e delle statue che non rientrino in una collezione esposta nelle «galeries ou pièces particulières» della casa; cui va aggiunta l'automobile, che in Francia non è tecnicamente un bene mobile registrato, ma che viene ritenuta meuble meublant se parcheggiata abitualmente nel garage di casa). Va precisato che il terzo non potrà compiere l'acquisto nemmeno attraverso la regola «possesso vale titolo», perché l'art. 2279 code civil non è applicabile: a parte ogni altra considerazione, il già citato art. 222, al secondo comma, esclude infatti espressamente i meubles meublants dai beni la cui detenzione autorizza il terzo di buona fede a presumere nell'offerente il potere di disposizione — ed è facile, per gli interpreti, concludere che dovrà almeno ritenersi viziata da colpa grave una buona fede poggiante su differenti fonti di apparenza. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Sempre gli interpreti sottolineano inoltre l'invalidità di un'eventuale clausola di deroga, pattuita all'origine fra i coniugi (si interpreta cioè restrittivamente, in questo come in altri casi, l'art. 218, che ammette in linea di massima la possibilità di un mandato fra gli sposi); né il terzo, viene ancora precisato, potrà accampare utilmente di avere ignorato di trattare con una persona sposata. L'annullabilità verrà meno soltanto se il mobile apparteneva ad. una residenza secondaria della famiglia, oppure trattandosi di un oggetto non meublant o che abbia cessato di esserlo: a quanto pare, anche nel caso in cui l'alienante, prima di concludere il contratto, avesse trasportato presso il terzo il mobile, oppure se quest'ultimo era di scarso valore e l'occasione particolarmente favorevole o il bisogno della famiglia urgente (ciò attraverso la sanatoria di una successiva autorizzazione giudiziale ex art. 219, o in virtù dei principi sulla gestione d'affari) . L'ultimo accenno, forse il più importante, riguarda infine le donazioni: altro terreno in cui la storia si è svolta sotto il segno di una crescente limitazione delle prerogative maritali. Se per Dumoulin la moglie non è nemmeno un'autentica comproprietaria, o se in Pothier il marito è ancora l'arbitro assoluto della comunione (almeno nominalmente), già i redattori del code civil hanno cambiato opinione al riguardo; ed è soltanto l'intervento di Napoleone in persona a rilanciare quell'ottica gerarchica che li induce poi ad ammettere un divieto di donazione, salvo che per il collocamento dei figli comuni, unicamente nei confronti dei beni immobili, o delle universalità di beni mobili e delle quote di esse (oltre alla proibizione per le donazioni mobiliari in cui il marito si riservi l'usufrutto del bene: art. 1422). Come al solito, la giurisprudenza interpreterà però in modo estensivo la norma, servendosene per fulminare anche le donazioni relative a beni mobili, quand'esse rivestano particolare importanza economica: ed è un cammino che si conclude con la legge 22 settembre 1942, la quale cancella definitivamente dall'art. 1422 code civil la restrizione ai soli beni immobili della comunione. Il legislatore del 1965 provvederà soltanto, con l'art. 1425, a eliminare un privilegio della moglie, prima di allora ingiustamente libera di disporre a titolo gratuito dei biens réservés: in entrambi i casi, la sanzione è ormai la solita che l'art. 1427 cod. civ. prevede per tutti gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge, ossia l'annullabilità da far valere entro due anni. Gli interpreti, dal canto loro, si preoccupano di sottolineare l'applicabilità dell'art. 1422 anche alle donazioni indirette (come un'assicurazione sulla vita stipulata a favore di un terzo), e di svincolarne per contro tutte quelle usuali o di modico valore (recuperabili in un ampio concetto di ordinaria amministrazione), mentre Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
si insiste anche qui sull'invalidità di una procura generale ad donandum, conferita una volta per tutte all'altro coniuge. Questo il panorama complessivo, colto nei tratti salienti: che si riassumono, dunque, nella necessità della buona fede per il terzo il quale tratti con uno solo dei coniugi, ove quest'ultimo agisca in frode all'altro coniuge, oppure in spregio all'ordinanza giudiziale che lo ha privato del potere di disporre; e nell'insufficienza della stessa buona fede per il donatario di qualunque bene, o per l'acquirente anche a titolo oneroso di un meuble meublant della casa. Aggiungiamo infine che la buona fede — ove non la si ritenga paralizzata dalla conoscibilità del contrat de mariage reso pubblico: ma, almeno di fronte a una detenzione del mobile, è sicura la protezione offerta dall'art. 222 — sarà sempre necessaria per chi tratti con uno solo dei coniugi, ove questi abbiano convenuto di amministrare congiuntamente i beni della comunione (clause de main commune): in tal caso, infatti, «les actes de disposition et méme d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent &tre faits sous la signature conjointe des deux époux» (art. 1503 comma 2°).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
2 La soluzione in Belgio, in Olanda, in Italia. Soluzioni vicine a quelle della Francia, sempre con riferimento all'alienazione di un bene mobile della comunione effettuata da uno solo degli sposi, si riscontrano anche presso altri sistemi del continente. In Belgio ad esempio — dove un'ampia riforma della materia è stata introdotta con la legge 14 giugno 1976 — troviamo nel gruppo di norme che disciplinano il régime matrimonial primaire i divieti per ciascun coniuge di disporre da solo dei meubles meublants della casa (art. 215 comma 2°), di alienare qualsiasi bene laddove sia intervenuta l'apposita ordinanza giudiziale sollecitata dall'altro coniuge (art. 223 cod. civ.), nonché quello di effettuare donazioni che mettano in pericolo gli interessi della famiglia (art. 224 § 1°, n. 3): la sanzione è rappresentata dall'obbligo di risarcire il danno e insieme dall'annullabilità dell'atto, azioni entrambe da esercitare entro un anno dal giorno in cui il coniuge demandeur ha avuto conoscenza dello stesso. A identiche conseguenze, se il regime patrimoniale degli sposi è quello legale della comunione degli acquisti (e l'amministrazione è allora disgiuntiva: art. 1416), soggiacciono poi gli atti fraudolenti (art. 1422 comma 1°, n. 3), mentre per l'invalidità delle donazioni concernenti un bene comune non si richiede nemmeno ch'esse siano dannose per la famiglia (art. 1419); i terzi in buona fede sono protetti (art. 1422 comma 1°), ma la prova di questa buona fede deve essere data da loro stessi (art. 1422 comma 2°). Quanto all'Olanda, nel libro I del codice civile in vigore dal 1° gennaio 1970, si segnalano particolarmente -- tra le norme sui diritti e doveri degli sposi, di cui al titolo VI — i divieti imposti a ciascun coniuge di effettuare senza il consenso del proprio sposo alienazioni di mobili e suppellettili della casa (art. 88 comma 1°, lett. a), e donazioni di qualsiasi bene, salvo quelle usuali e non eccessive (art. 88 comma 1°, lett. b): tali atti sono annullabili, entro un anno, ad iniziativa del coniuge che non vi ha partecipato, senza pregiudizio per gli acquirenti in buona fede, con esclusione però di quelli a titolo gratuito (art. 89 comma 1°); la buona fede, se il terzo non poteva accertare in qualche modo la realtà, è utilmente radicabile sul possesso dimostrato dal coniuge che ha offerto il bene (art. 92). Quando poi gli sposi vivono in regime di comunione — che è regime legale, e comprende anche i beni presenti al momento delle nozze ciascun bene è amministrato dal coniuge per tramite del quale il bene stesso è caduto in comunione (art. 97 comma 1°); se a disporne è l'altro coniuge, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
fuori dai casi in cui è prevista la possibilità dello scambio di gestione (art. 97 comma 2°), l'atto compiuto è annullabile, salva anche qui la tutela per i terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso (art. 98). Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 l'Italia ha abbandonato l'originario regime di separazione e introdotto, quale regime legale, quello della comunione dei beni, modificando in tal senso il codice civile (art. 159). Ma la comunione è solo per gli utili dell'azienda gestita da entrambi i coniugi, ma appartenente ad uno di essi prima del matrimonio (art. 177). L'amministrazione ordinaria è attribuita ai coniugi disgiuntamente, quella straordinaria congiuntamente, ma il rifiuto di consenso, se l'atto è necessario nell'«interesse della famiglia o dell'azienda», permette all'altro coniuge di ottenere dal giudice l'autorizzazione (art. 181). Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni mobili registi se riguardano gli altri beni mobili: il coniuge che li ha compiuti è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era al compimento dell'atto o, se ciò a versare l'equivalente in danaro .
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
3 Il regime legale di community property degli Stati U.S.A È noto poi come anche in alcuni fra gli Stati dell'USA per motivi che si riportano storicamente all'influenza dei modelli latini (francese, spagnolo e messicano) forte in certe zone del Nord, il
regime legale della famiglia ancor oggi è rappresentato dalla comunione dei beni:
comunione tecnicamente ristretta agli acquisti successivi alle nozze, e in genere suscettibile di deroghe convenzionali ad opera degli sposi le quali non sempre potranno essere stipulate dopo il matrimonio. In quasi tutti gli Stati il profilo della gestione dei beni comuni è disciplinato attribuendo al marito la qualità di amministratore unico con la previsione di una serie di limiti per quanto concerne il potere di disposizione. In particolare, il consenso della moglie è indispensabile per le alienazioni d'ipoteca relative a beni immobili comuni. Nel Texas, il vincolo opera almeno per gli atti di disposizione concernenti la casa d'abitazione della coppia. In Louisiana, sono consentite al marito solo le donazioni volte a costituire un fondo di riserva per i figli
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
4 La posizione degli ordinamenti Spagna e il Portogallo Anche per detti paesi è significativa la limitazione al potere di ciascun coniuge, di solito al marito, dio disporre separatamente dei beni della comunione. Ciò anche ad opera di un recentissimo intervento dei legislatori: un intervento, in qualche ipotesi coincidente con l'approvazione di un nuovo codice civile, e talora frutto invece di una novella volta proprio a ritoccare esclusivamente la disciplina dei beni familiari. La Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978, con la proclamazione dell'uguaglianza fra uomo e donna nel matrimonio, ha richiesto l'adattamento del codice civile in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi, realizzato dalla 1. 13 maggio 1981, che ha cambiato i relativi articoli del codice. I coniugi regolano il regime economico con capitolati matrimoniali, che possono essere redatti sia prima che durante il matrimonio (art. 1326 c.c.) scegliendo tra i modelli legali (società «de gananciales», separazione dei beni, partecipazione) o delineando essi stessi un regime specifico. In mancanza di capitolati, il regime legale è quello della società «de gananciales» (art. 1316 c.c.). I coniugi, nonostante la loro ampia autonomia, devono rispettare le norme generali e imperative del codice civile, che si applicano a tutti i regimi. Così l'art. 1320 stabilisce che per disporre dell'abitazione abituale e dei mobili di uso ordinario, sebbene appartenenti ad uno solo dei coniugi, sarà necessario il consenso di entrambi o sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale. L'art. 1322 aggiunge che, quando la legge esige che per un atto di amministrazione o di disposizione un coniuge agisca con il consenso dell'altro, gli atti compiuti senza tale consenso e che non siano stati confermati espressamente o tacitamente possono essere annullati. Per contro gli atti a titolo gratuito su beni comuni sono nulli in mancanza del consenso dell'altro coniuge. Per le società di «gananciales» l'art. 1375 stabilisce che, in mancanza di capitolati che dispongano in modo diverso, la gestione e la disposizione dei beni della società è attribuita a entrambi i coniugi congiuntamente.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Per gli atti di amministrazione che richiedano il consenso congiunto dei coniugi e per gli atti di disposizione a titolo oneroso il giudice può sostituire il consenso del coniuge che non può darlo o che non lo dà ingiustificatamente. L'art. 1378 ripete che sono nulli gli atti a titolo gratuito, che non siano le mere liberalità d'uso, se non c'è il consenso di entrambi i coniugi congiuntamente. Potendo questa riforma essere un ostacolo ad una gestione agile del patrimonio comune (che può comprendere aziende industriali o commerciali), la riforma include norme che graduano il principio di attuazione congiunta (imitando la riforma francese del 1965). Così l'art. 1386 dispone che per le spese urgenti e necessarie, anche se straordinarie, basta il consenso di uno solo dei coniugi. E dichiara validi gli atti di amministrazione dei beni e quelli di disposizione di titoli disposti dal coniuge al cui nome sono sottoscritti o nel potere del quale sono.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
11 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
5 La comunione dei beni nel diritto dei paesi dell'America latina. Quanto ai paesi dell'America latina si può intanto ricordare l'esempio del Perù. Qui, due decreti governativi hanno introdotto il criterio della congiuntività per le donazioni di beni e la regola del diritto della moglie di opporsi a tutti i negozi eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dal marito. In Uruguay, merita un cenno particolare la legge 10/783 del 18 settembre 1946, che, al suo art. 5, richiede una decisione comune per ogni atto di disposizione relativo a certi beni della società legale, quali immobili, imprese agricole e alcuni tipi di aziende: nel codice civile (del 1868), era invece già previsto che il coniuge il quale non amministra la comunione possa sempre tutelarsi giudizialmente contro le donazioni (art. 1972), o contro gli atti illegali o fraudolenti effettuati dall'altro coniuge (art. 1974). Nel Venezuela, la sociedad conyugal è regolata dal codice civile del 1942 (art. 148 ss.), che riconosce al coniuge non gestore la facoltà di opporsi alle donazioni promosse dall'altro (art. 170, seconda parte), e di ricorrere al giudice nei casi di amministrazione poco oculata, al fine di ottenere la separazione dei beni o comunque l'adozione di misure preventive (art. 171); vale anzi la pena osservare, anticipando un punto sul quale dovremo tornare più avanti, come in questo paese il dovere di consultazione reciproca sia esteso dal legislatore anche alle donazioni compiute da ciascun coniuge sui suoi beni personali (art. 154 cod. civ.; soltanto per quanto concerne i diritti d'autore, è stata introdotta un'eccezione, nel senso cioè della salvezza dell'atto a titolo gratuito, dall'art. 34 della legge 12 dicembre 1962). In Argentina, sul corpo delle regole previste dal codice civile del 1869 (entrato in vigore il 10 gennaio 1871, con modifiche successive) si è innestato l'intervento della legge 17/711 del 1° luglio 1968: il consenso di entrambi i coniugi è ormai richiesto per gli atti di disposizione su beni immobili, mobili registrati, diritti soggetti a registrazione, apporti e partecipazioni societarie che appartengano alla sociedad de gananciales e nel caso in cui si tratta della casa d'abitazione della famiglia anche se questa costituisce un propre (art. 1277 cod. civ.: quest'ultimo limite è destinato ad operare pure dopo l'eventuale pronuncia di separazione dei beni). Vincoli analoghi, di solito relativi alle alienazioni immobiliari, qualche volta anche alle alienazioni mobiliari più importanti, talora con disposizioni specifiche per le donazioni o per gli atti Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
12 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
fraudolenti, si ritrovano infine in vari altri sistemi dell'America latina (art. 235 cod. civ. del Brasile, 1° gennaio 1916, entrato in vigore il I° gennaio 1917, con un'importante novella della legge 4/121 del 27 agosto 1962; arti. 1749, 1754, 1755, 1757 cod. civ. del Cile, in vigore dal 10 gennaio 1857 [tra le modifiche più importanti, in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi, vanno ricordate quelle introdotte con le leggi n. 5521, del 19 dicembre 1934 e n. 10/271, del 2 aprile 1952]; art. 183 ss. cod. civ. del Messico, del 1932; art. 1810 cod. civ. della Colombia, modificato con la legge 28/1932 entrata in vigore il 1° gennaio 1933; art. 36 legge 6 settembre.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
13 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
6 L'amministrazione dei beni personali e i sistemi a separazione dei beni: la Francia ed i vincoli stabiliti nella disciplina del régime matrimonial primaire. Sin qui il discorso sui beni della comunione e sui regimi a partecipazione differita. Presso qualche sistema, tuttavia, l'istanza solidaristica va anche oltre: esprimendosi in un dovere di consultazione per gli stessi coniugi viventi in regime di vera e propria separazione dei beni, oppure, nel caso della comunione, con riferimento agli atti di disposizione compiuti da un coniuge su alcuni dei suoi beni personali. Gli esempi non sono pochi, ma il illustre viene ancora dalla Francia. Cominciando allora dall'amministrazione dei propres, è noto che la riforma del 1965 (modificata d legge del 1985) l'ha affidata separatamente ai due coniugi, ciascuno sui suoi beni rispettivi (art. 1428 c.c.; cfr. pure, per quanto concerne la moglie, l'art. 223 c.c.); e v'è già da registrare in qualche interprete, un rimprovero per non aver voluto prescrivere la necessità del consenso dell'altro coniuge, per certe ipotesi di alienazione degli stessi . Nella stessa legge del 1965, è prevista una decisione congiuntiva, sotto pena d'invalidità, per l'alienazione dei propres che costituiscono meubles meublants della casa (art. 215 comma 30 c.c.; analogamente, per il Belgio, l'art. 1425 c.c., e ivi il richiamo espresso all'ars. 215 comma 1° c.c.); così come riguarda anche i propres la previsione dell'annullabilità dell'atto di disposizione, salva questa volta la buona fede del terzo, laddove il coniuge alienante abbia agito da solo dopo l'ordinanza giudiziale sollecitata dall'altro coniuge (artt. 220-3 code civil). Per completezza, possiamo ricordare che la presunzione di poteri in chi detiene individualmente la cosa (art. 222 comma 10 c.c.), viene meno per il terzo pur di buona fede — oltre che in relazione ai mobili (propres o communs) che costituiscono meubles meublants della casa anche per quei «meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint» (art. 222 comma 2° c.c.), ossia per gli effetti personali, insieme a «tour les biens qui ont un caractère personnel», cui si aggiungono gli strumenti di lavoro necessari allo svolgimento di una professione (art. 1404 comma 10 e 2° c.c.). Naturalmente vi è una differenza profonda tra le due ipotesi: mentre i meubles
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
14 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
meublants potevano circolare solo con il consenso dell'altro coniuge, questo secondo tipo di propres doveva essere alienato dal coniuge che ne era proprietario. In ogni caso, la convinzione di poter trattare con uno solo dei coniugi non gioverà al terzo quando egli sappia che il propre offerto appartiene all'altro coniuge. Teoricamente, infatti, egli potrebbe anche sentirsi autorizzato a pensare che colui che gli offre il bene abbia ricevuto dal proprio coniuge un mandato ad alienare; in realtà, se questo mandato non esiste, il semplice fatto che uno degli sposi abbia preso «en mains» la gestione dei propres dell'altro sposo «...au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part..»….legittimerà il terzo a presumere l'esistenza di un mandato «couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition» (art. 1432 comma 1° c.c.). Qualche commentatore ritiene che, anche nel caso in cui l'alienante abbia agito senza l'approvazione o addirittura contro il parere dell'altro coniuge, il terzo possa sempre giovarsi dei principi sul mandato apparente; ma altri ribatte, più persuasivamente, che quest'ultimo istituto ha perduto ogni cittadinanza dopo la riforma del 1965: se il principio è che ciascuno degli sposi amministra da solo i suoi beni personali, anche in famiglia, ormai, le procure a vendere o a donare dovranno risultare espressamente.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
15 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
7 Il regime di separazione dei beni e le restrizioni alla facoltà di disporre in Francia, Belgio e in Olanda. Passando invece al gruppo di norme che, Francia, disciplinano il regime di separazione dei beni (art. 1536 ss. c.c.), va segnalato come in esse si ritrovi, con le debite variazioni, l'enunciazione di un principio già visto in tema comunione. Allora si parlava di coniuge il quale avesse preso «en mains» la gestione dei propres dell'altro coniuge (art. 1432 ce.), ora invece, in generale, del coniuge che si comporti come gestore di tutti i beni appartenenti all'altro: soluzione, identica alla prima, è che, dinanzi terzo, questo coniuge gestore sarà reputato aver ricevuto un mandato tacito comprensivo degli atti di ordinaria amministrazione, ma non anche di quelli di disposizione (art. 1540 comma e. e.). E inutile poi ricordare come, anche il quadro della separazione dei beni, come un qualsiasi altro regime convenzionale, trovi applicazione in consueti divieti del régime matrimonial primaire, ossia quelli che riguardano l'alienazione dei meubles meublants effettu; senza il consenso dell'altro coniuge (art. '1 comma 2° c.c.), e il compimento di un atto disposizione su qualsiasi bene dopo che sia stata emessa l'ordinanza di cui agli arti. 220-3 c.c. Un'estensione analoga, per passare all’Olanda, è formulata espressamente dall'art. 1 comma 1° c.c., con riferimento alle norme riguardanti i diritti e doveri degli sposi; e lo stesso vale per il Belgio. Tra i divieti che sono formulati in generale da entrambi questi legislatori, e sono quindi destinati ad operare per l'amministrazione dei propres nel quadro della cominione, e in regime di separazione dei beni, va ricordato particolarmente per la sua importanza quello che concerne le donazioni. In Svizzera, quale che sia il regime patrimoniale adottato, è subordinata al consenso scritto dell'altro coniuge la validità di ogni vendita per acconto, allorché gli sposi vivano insieme ed il contratto abbia un valore superiore ai mille franchi (art. 226 b, cod. obbl.); lo stesso vale per la vendita con pagamento preventivo (art. 228 cod. obbl.). In Germania, il coniuge che amministra i beni della comunione -- dal momento che questi ultimi sono destinati a rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (§ 1437 BGB) —
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
16 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
ha bisogno del consenso dell'altro coniuge per effettuare una promessa di donazione sui suoi beni personali, quando non si tratti di elargizioni rispondenti a doveri morali o a ragioni di decoro (§ 1425 BGB, seconda parte). Nel Québec, l'art. 763 c.c. richiede il consenso del marito per la validità delle donazioni compiute dalla moglie sui suoi propres. In Argentina, un atto di disposizione dell'immobile in cui vive la famiglia, se di quest'ultima facciano parte persone incapaci o minori, necessita del concorso del marito e della moglie, anche ove il bene in questione appartenga a uno solo di essi (art. 1277 c.c.). Nel Venezuela, nessuno dei due coniugi può disporre a titolo gratuito dei suoi beni personali (art. 154 c.c.). In Brasile, con diverse graduazioni secondo che si tratti del marito o della moglie, è necessaria una deliberazione congiunta per quanto riguarda tutte le alienazioni immobiliari, nonché le donazioni mobiliari relative a beni non appartenenti alla massa comune.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
17 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
8 La necessità del doppio consenso negli Stati U.S.A. e le disposizioni del diritto inglese Rimane ancora da parlare, tornando brevemente agli Stati Uniti d'America, delle restrizioni operanti negli Stati dove dominano le regole della common law, e nei quali il regime patrimoniale tra coniugi è cioè quello della separazione dei beni. In un quadro comprensibilmente assai intricato si tratta di una quarantina di Stati, spesso diversissimi tra loro anche nel regolamento della famiglia — è comunque possibile individuare alcuni filoni principali, ai quali si rapportano i singoli divieti per uno dei coniugi di effettuare atti di disposizione senza il consenso dell'altro coniuge. Una prima partita comprende i vincoli che riguardano esclusivamente la moglie, e che derivano puramente e semplicemente dalla mancata attuazione legislativa, o da un'ancora imperfetta traduzione, delle spinte egualitarie tra i due sessi: è il caso, ad esempio, dell’Alabama, dove si richiede appunto la partecipazione del marito per tutte le alienazioni che la moglie intenda compiere sui propri immobili. Un secondo gruppo si ricollega poi alla sopravvivenza — già più diffusa per il numero degli stati coinvolti, e un po' meno discussa o contrastata per i presupposti tecnici di base degli istituti del dower e della curtesy: sopravvivenza in qualche caso assicurata dalla vitalità con cui la tradizione di common law continua nella prassi giurisprudenziale, in altri casi da un intervento legislativo che ha suggellato, sia pur modificandole in qualche aspetto, le linee fondamentali di queste due figure. Il dower, com'è noto, è il diritto di futura successione ereditaria che la moglie acquistava — con il matrimonio — su un terzo dei beni del marito: diritto personale di godimento, destinato ad assumere rilievo al momento della morte del marito, e prevalente sul diritto reale di ogni altro erede del marito. Curtesy è il corrispondente diritto del marito sui beni della moglie. In Inghilterra, dower e curtesy sono stati aboliti definitivamente dall'Administration of Estates Act, 1925, sec. 45 (Cracknell). Ebbene, tali diritti, negli stati americani che ancora li contemplano, sono appunto tutelati — benché non in tutti gli stati, non nello stesso modo per il dower o per la curtesy, e non sempre con le stesse conseguenze in caso di atto irregolare — dal principio che esige il consenso del coniuge del disponente per le alienazioni o per le concessioni d'ipoteca relative ai beni oggetto del diritto in questione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
18 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Il terzo gruppo di vincoli si rapporta, infine, al ben noto istituto dell'homestead. Con questo termine, ci si riferisce al complesso dei beni — normalmente immobili, e includenti quantomeno l'abitazione domestica: ma possono anche rientrarvi alcuni chattels — dalla cui conservazione dipende la stessa possibilità di vita della famiglia. L'homestead sorse nel secolo scorso, inizialmente nel Texas, come protezione del nucleo familiare contro possibili azioni esecutive dei creditori, ma divenne ben presto anche la giustificazione per una parziale immunità fiscale, e si espresse infine come vincolo al potere del coniuge proprietario di disporre inter vivos dei beni in questione senza il consenso del proprio coniuge. Oggi quest'ultimo limite è previsto dalle leggi di numerosi stati (e non manca di comparire anche nei codici di qualche stato a communi- ty property, ad esempio nel Texas), ed è oggetto di frequenti riconoscimenti ad opera della stessa giurisprudenza. I beni ricompre- si nell'homestead variano tra stato e stato, soprattutto fra stati agricoli e industriali; tra gli atti vietati vi sono normalmente, accanto alle alienazioni a qualsiasi titolo, le concessio- ni d'ipoteca; la sanzione per il negozio compiuto dal solo coniuge proprietario, senza l'approvazione dell'altro, è individuata d'abitudine nella nullità. Questi i divieti più importanti, che non esauriscono peraltro tutto il quadro: basti ricordare, a titolo di esempio, l'inflessibilità con cui le corti nordamericane intervengono a dichiarare nulle le donazioni che il marito abbia effettuato su propri beni, allorché tali atti siano compiuti in frode ai diritti successori della moglie, o con lo scopo di frustrare il diritto al mantenimento riconosciuto a quest'ultima in seguito alla pronuncia di divorzio. Una situazione abbastanza simile, sotto i vari profili ora descritti, si riscontra anche negli Stati del Canada dove il regime patrimoniale della famiglia s'ispira alla tradizione di common law, ossia alla separazione dei beni, e cioè in tutti gli Stati canadesi ad eccezione del Québec. Anche per quanto riguarda l'Inghilterra, meritano di essere segnalate le tendenze giurisprudenziali e dottrinarie, o emerse in atti e progetti parlamentari - verso alcune correzioni dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Non sono certo in questione, fra gli interpreti, le benemerenze storiche delle leggi che, da un secolo a questa parte, hanno affrancato progressivamente la moglie dall'antica soggezione giuridica rispetto al marito; è però sempre più viva la coscienza delle ingiustizie cui può condurre, di fatto, un'intransigente applicazione della logica separatistica - soprattutto nei riguardi della donna che svolga il lavoro casalingo.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
19 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
La risposta tradizionale del sistema, che affidava agli istituti successori la tutela dello sposo meno ricco o fortunato, appare ormai a molti insufficiente: proprio il rilievo degli inconvenienti "minacciati da un'attività negoziale capricciosa, o svolta comunque da ciascuno dei coniugi senza vincoli e doveri di consultazione preventiva, mostra che l'istanza solidaristica deve trovare qualche realizzazione già durante il periodo matrimoniale. D'altronde, si continua, è troppo raro che beni di notevole valore vengano acquistati insieme dalle coppie di fidanzati o di sposi, dando luogo a una proprietà comune: circoscrivere a questa ipotesi la necessità di una decisione congiunta, per i successivi atti di disposizione, significherebbe in pratica ignorare ogni esigenza di protezione, quale si manifesta nella grande maggioranza delle famiglie e per la quasi totalità dei beni. Di qui, specie negli ultimi decenni, i segni di una chiara evoluzione rispetto all'impianto delineato dai Married Women's Property Acts apparsi tra il 1870 e il 1882. Un primo cenno, abbastanza indicativo, spetta al filone che è venuto svolgendosi, a partire dal secondo dopoguerra, intorno al problema del c.d. deserted wife's interest, e che ha avuto un suggello importante nel Matrimonial Homes Act del 1967. Più volte dopo il 1945, con la crisi generale degli alloggi determinata anche dai bombardamenti, i tribunali inglesi erano stati chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere alla moglie, la quale era stata abbandonata dal marito, il diritto di continuare a vivere nella casa di famiglia: diritto che il marito, solo proprietario dell'abitazione, contestava e voleva assegnato a se stesso. Altre volte, invece, il conflitto era sorto a seguito di un atto con cui il marito - forte sempre della sua veste di unico titola- re - aveva disposto dell'alloggio domestico a favore di un terzo; e per le corti si trattava di decidere se dar ragione all'acquirente o al creditore ipotecario, nel momento in cui essi pretendevano dalla moglie, rimasta sola, l'immediato rilascio dell'abitazione. Affermatosi in Bendall v. McWhirter, dove si assiste a un progresso decisivo rispetto alle conclusioni già raggiunte in Hutchinson v. Hutchinson e in Stewart v. Stewart, l'orientamento favorevole alla moglie finisce poi per esser rovesciato dalla House of Lords nella famosa decisione sull'affare National Provincial Bank v. Ains- worth; e la reazione del legislatore inglese si tradurrà appunto nel provvedimento del 1967, il quale attribuisce ormai al coniuge non proprietario un right of occupation che, una volta registrato e reso pubblico, è poi opponi- bile a chi abbia acquistato dall'altro coniuge per atto tra vivi o mortis causa — diritti di qualsiasi genere su quell'immobile.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
20 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Quanto alla comunione vera e propria, è noto il difficile cammino ch'essa è venuta percorrendo, durante gli ultimi decenni, presso le corti inglesi. Nel movimento iniziatosi con Rimmer v. Rimmer, proseguito con Fribance v, Fribance, poi attraverso Appleton v. Appleton, Jansen v. Jansen, Nixon v. Nixon, sino alle sentenze intermedie in Gissing v. Gissing e in Pettit v. Pettit, vediamo affermarsi progressivamente il principio secondo cui il coniuge il quale abbia fornito apporti sostanziali al miglioramento o al pagamento delle rate per l'acquisto di un bene domestico, soprattutto della casa d'abitazione, può aspirare ad esserne considerato comproprietario; principio apparentemente sconfessato dalla House of Lords, la quale — nelle decisioni con cui si concludono Pettit v. Pettit e Gissing v. Gissing — finisce in effetti per accogliere il ricorso che il coniuge proprietario, nell'uno o nell'altro caso, aveva presentato contro il verdetto della Court of Appeal. Ma i commentatori, pur prendendo atto dei singoli dispositivi, e sommergendoli sotto critiche di solito feroci, non mancano di evidenziare certe corrispondenze tra gli orientamenti «comunitari» di quelle prime pronunce, in gran parte ispirate da Lord Denning, e gli stessi obiter ditta della House of Lords: la scelta di quest'ultima, si osserva, oltre che il frutto di una logica conservatrice ravvisabile in entrambe le motivazioni, si spiega anche con il rilievo degli scarsi apporti materiali eflèttivamente forniti sia in Pettit che in Gissing dal coniuge non titolare. Da tutto ciò però anche un senso di disagio, e l'invocazione dei necessari chiarimenti — magari per via legislativa — sui dilemmi più frequenti e spinosi: è proprio utile ad esempio, si chiedono gli interpreti, insistere su una finzione — ricondurre, cioè, l'effetto della messa in comunione del bene alla presunzione che tale sia stata l'intenzione dei coniugi nel momento in cui l'uno ha iniziato ad offrire, e l'altro ad accettare, il contributo economico — o non sarebbe più giusto o più sincero parlare di una conseguenza nascente dalla stessa collaborazione e compenetrazione tipica di ogni ménage familiare? e ancora, occorre proprio postulare che l'apporto del coniuge non proprietario si esprima attraverso iniziative concernenti direttamente quel bene, o non è meglio ritenere sufficiente qualsiasi tipo di partecipazione economica, allorché risulti che, nell'economia del focolare domestico, l'altro coniuge ne ha comunque tratto vantaggio? e se è così, non è anche logico concludere che il titolo per l'attribuzione di una quota di diritti sui beni familiari, in capo alla moglie, potrà essere costituito dalla prestazione pura e semplice del lavoro domestico? Per coloro che sollevano queste domande non è facile, evidentemente, prevedere quale binario imboccherà in futuro il legislatore inglese.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
21 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
Nell'attesa, ci si limita a prender atto di certe traduzioni che il trend comunitario ha già ottenuto sul piano degli statuti. Si tratta, da un lato, del Married Women's Property Act del 1964, nel quale vengono dichiarati comuni i risparmi fatti sulle somme destinate alle spese quotidiane, nonché gli acquisti o investimenti realizzati sulla base di tali somme; dall'altro lato, della sec. 37 del Matrimonial Proceeding and Property Act del 1970, in cui — recepen- do la soluzione di Jansen e alcuni dicta di Pettit — è disposto che, allorché uno sposo abbia contribuito, in denaro o in altra forma valutabile in denaro, al miglioramento di un bene sul quale l'uno, l'altro o entrambi i coniugi abbiano un interesse materiale, in tal caso «il marito o la moglie che abbiano fornito quel contributo saranno, salvo disposizione espressa o tacita, considerati come acquirenti, in virtù della loro contribuzione, di una quota o di un supplemento di quota, secondo i casi, su questo interesse...». L'angustia di queste previsioni, la cui applicazione s'imbatte per di più occasionalmente nella mentalità restrittiva di certi giudici, spinge da tempo la dottrina più autorevole a invocare una riforma profonda dell'intera materia: e le proposte fiorite negli ultimi tempi — da quelle autenticamente comunitarie di Kahn-Freund, alle altre ispirate al modello scandinavo-tedesco dell'Edward Bishop Bili (1968), sino alle ultime e problematiche formulazioni della Law Commission inglese sono ormai tutte verso un assetto dei rapporti patrimoniali raccolto sotto il segno della solidarietà, e in cui i profili equitativi non dipendano più dalla mera discrezionalità delle corti. Il fermento, naturalmente, coinvolge anche gli aspetti che qui maggiormente interessano, ed anzi sono proprio i beni mobili destinati a soddisfare necessità primarie della famiglia, insieme alla casa d'abitazione, il terreno su cui una disciplina dell'amministrazione improntata a criteri egoistici viene respinta con maggior fermezza: sia presso coloro i quali opinano che il mezzo per tutelare l'altro coniuge debba consistere nell'introduzione pura e semplice di una contitolarità, almeno per quanto riguarda i family assets; sia in chi, pur dubbioso al riguardo, ritiene che al coniuge non proprietario debba essere dato comunque il potere di adire il tribunale per sentirsi riconoscere il diritto a continuare a godere di quei beni, o per ottenere — quando occorra — un'ordinanza che interdica all'altro sposo di disporne a favore di terzi, o di toglierli materialmente dall'alloggio domestico. Tendenze a rivedere i tradizionali schemi separatistici, correggendoli o sostituendoli con misure e con modelli più sensibili alla realtà della partnership tra coniugi, si segnalano in vario modo anche presso altri paesi della famiglia di common law: più timidamente in Australia, dove Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
22 di 23
Diritto Privato Comparato
Lezione VI
l'avvento delle ipotesi comunitarie incontra ancora vivaci resistenze, con maggiore evidenza in Nuova Zelanda, per le cui scelte sta rivelandosi appropriato il riferimento a una vera e propria comunione degli acquisti, e in modo ancora più maturo in Israele, dove lo Spouses (Property Relations) Law del 1973 ha introdotto un regime di partecipazione differita agli acquisti. Il discorso potrebbe continuare ricordando altri paesi del terzo mondo, che per un certo periodo sono stati lambiti dalla cultura britannica, e che — come ad esempio la Birmania e l'Indonesia — applicano un regime sostanzialmente comunitario, con limiti al potere di disporre senza il consenso dell'altro coniuge: ma l'influenza della common law è stata qui tanto marginale, da non giustificare che ci si soffermi particolarmente su di essi, almeno in questa sede.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)
23 di 23