Gli adempimenti “antiriciclaggio” per le imprese Dott.ssa Teresa Aragno Dottore commercialista Responsabile Gruppo di Studio Antiriciclaggio OPEN Dot Com Spa Cuneo, 16 luglio 2015
La normativa E’ il complesso di disposizioni volte a prevenire e contrastare l’uso del sistema finanziario, di alcuni settori dell’economia e dei professionisti a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (dal 2007)
La «fabbrica» del riciclaggio «In Italia, ogni giorno, l’industria del riciclaggio produce 410 milioni di euro, 17 milioni l’ora, 285 mila euro al minuto, 4.750 euro al secondo. Bankitalia stima che rappresenti da sola il 10% del Pil, attestatosi di poco sopra i 1.500 miliardi di euro. Con un fatturato di 150 miliardi la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come Eni (con i suoi 120 miliardi), Unicredit (ferma a 92 miliardi) e Intesa San Paolo». Pietro Grasso, Soldi sporchi, Dalai ed., 2011
Il monitoraggio dei flussi finanziari «Il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalla tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività probatoria di tipo tradizionale diretta all’immediato accertamento della consumazione dei delitti». Giovanni Falcone
Il monitoraggio dei flussi finanziari «… attività svolta a tutela del mercato dei capitali. Su questo fronte, l’azione di sevizio persegue lo scopo di ricercare e reprimere tutti i fenomeni illeciti (riciclaggio, usura, trasferimento fraudolento dei valori, ecc.) in grado di inquinare i circuiti legali dell’economia e di alterare le condizioni di concorrenza, compromettendo la corretta allocazione e distribuzione delle risorse. Il monitoraggio dei flussi finanziari è l’elemento che caratterizza ogni approccio investigativo in questi ambiti, dal momento che consente di seguire le tracce dei reati che generano profitti, ricostruendone il percorso ed individuandone i reali mittenti e beneficiari.» Guardia di Finanza, Rapporto annuale 2014
Riciclaggio ed evasione Esiste un forte rapporto tra riciclaggio, evasione fiscale e corruzione: il mancato pagamento dei tributi, infatti, è il principale strumento di accumulazione in nero della provvista necessaria per pagare il prezzo della corruzione Secondo Giovanni Castaldi, ex direttore della UIF, riciclaggio, evasione fiscale e corruzione sono fenomeni strettamente correlati, che danneggiano le politiche di sviluppo La IV direttiva antiriciclaggio, seguendo le raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del GAFI (16 febbraio 2012) ha espressamente incluso i reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio Intermediari finanziari (Poste Italiane Spa, banche, finanziarie, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, società fiduciarie) Professionisti giuridico-contabili (dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali, consulenti del lavoro, avvocati e notai) e ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati Altri soggetti (recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto, agenzia d’affari in mediazione immobiliare)
Gli adempimenti
adeguata verifica della clientela registrazione e conservazione formazione del personale comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contanti segnalazione di operazioni sospette
Altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio Società di gestione di strumenti finanziari, commercio di oro per finalità industriali, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, commercio di cose antiche, case d’asta e gallerie d’arte, mediazione ex d.lgs. 28/2010 – solo segnalazione operazioni sospette e infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia Altri soggetti (case da gioco, giochi e scommesse) – identificazione del cliente, registrazione, segnalazione di operazioni sospette, comunicazione infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia
Quando in caso di instaurazione di un rapporto continuativo quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro in caso di operazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, con un’operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata quando l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente
Adeguata verifica della clientela
Adeguata verifica della clientela All’atto del conferimento dell’incarico/apertura rapporto continuativo: a) identificazione del cliente e verifica della sua identità b) Identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità c) ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale/rapporto continuativo
Successivamente: d) controllo costante nel corso della prestazione professionale/rapporto continuativo
Obblighi dei clienti Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza
Sanzioni a carico dei clienti Il cliente che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le indica false è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro Il cliente che non fornisce le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale/rapporto continuativo o le fornisce false è punito con l’arresto da 6 mesi a 3 anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro
Obbligo di astensione Quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela il soggetto obbligato deve: astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo/dall’eseguire la prestazione e porvi fine qualora questi siano già in essere valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41
Restituzione fondi Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, i professionisti/intermediari finanziari restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Le operazioni di restituzione di importo superiore a 5.000 euro devono essere comunicate alla UIF entro 15 giorni. (art. 23, comma 1 bis d.lgs. 231)
Obbligo di astensione - Eccezioni L’obbligo di astensione non si applica nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento
Modalità di adempimento ordinarie semplificate – quando il cliente è un ente creditizio o finanziario italiano o situato in stati extra UE che impongono obblighi equivalenti o un ufficio della pubblica amministrazione o un’istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche rafforzate – in caso di rischio di riciclaggio elevato, di cliente non fisicamente presente o di rapporto continuativo/prestazione professionale con persone politicamente esposte in applicazione dell’approccio basato sul rischio associato al cliente alla prestazione professionale
Persone politicamente esposte Sono: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari o anche in Italia che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (ad es. parlamentari, ministri, vice ministri, sottosegretari, membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato, etc.) i loro familiari diretti (coniuge, figli e loro coniugi, conviventi nell’ultimo quinquennio, genitori) o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami
Parametri per la valutazione del rischio Relativi al cliente Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
Relativi alla prestazione professionale/rapporto Tipologia dell’operazione e della prestazione professionale Modalità di svolgimento dell’operazione e della prestazione professionale Ammontare Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale Ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo
Natura giuridica – alcune indicazioni Persone fisiche: cariche politiche-istituzionali, funzioni svolte nell’ambito della Pa (soprattutto se connesse con la gestione ed erogazione di fondi pubblici), incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se hanno sede di in Paesi non cooperativi o con lacune nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Persone non fisiche: scopo perseguito, modalità di svolgimento dell’attività, forma giuridica prescelta (soprattutto se articolata dal punto di vista organizzativo in modo da risultare opaca e impedire o ostacolare l’immediata identificazione del titolare effettivo o dell’attività concretamente svolta)
Prevalente attività svolta – alcune indicazioni Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali connesse con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ad es. appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, energie rinnovabili, giochi) Movimentazione di flussi finanziari elevati se commisurati al tipo di attività e alla situazione economica del cliente o il ricorso frequente all’utilizzo del contante Valutazioni comparative con soggetti aventi simili caratteristiche dimensionali, di settore economico e di area geografica, se note o conoscibili
Comportamento – alcune indicazioni Ritrosia a fornire informazioni o indicazione di dati incompleti o errati in occasione dell’identificazione, dell’individuazione del titolare effettivo, della natura, dello scopo della prestazione , delle modalità di pagamento utilizzate, dell’attività svolta o della situazione economicopatrimoniale Ricorso frequente e ingiustificato all’intervento di terzi in atto o di reiterato utilizzo di procure speciali per il perfezionamento dell’atto
Area geografica – alcune indicazioni Domiciliazioni di comodo del cliente o della sua controparte ovvero concernenti l’operatività di un territorio da ritenersi a rischio ad es. a causa di un livello elevato di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale Coinvolgimento di Paesi considerati dal GAFI ad alto rischio o con lacune nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo che non garantiscono o ostacolano la tracciabilità dell’origine o della destinazione delle transazioni finanziarie che transitano sul proprio territorio
Modalità di svolgimento – Alcune indicazioni Clausole contrattuali o collegamenti negoziali che possono ostacolare l’esatta individuazione dei profili soggettivi e oggettivi della transazione finanziaria (ad es. il cliente o le sue controparti non partecipano direttamente alla costituzione del rapporto contrattuale o alle transazioni o l’identificazione del cliente è consentita solo in via mediata) Operatività ingiustificatamente complessa o attuata con l’impiego esclusivo o prevalente di contanti e/o di risorse provenienti senza ragionevoli motivi da soggetti terzi ovvero provenienti da o destinate verso l’estero, specie se la movimentazione dei fondi è realizzata con modalità o mezzi di pagamento inusuali
Ammontare e frequenza delle operazioni – Alcune indicazioni Operazioni di ammontare significativo, soprattutto se non coerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente Operazioni considerate espressione di frazionamento funzionale all’elusione degli obblighi antiriciclaggio
Ricorrenza delle operazioni in relazione alle esigenze economicofinanziarie del cliente e considerando sempre le finalità e la natura dell’attività svolta
1. Identificazione e verifica dell’identità del cliente al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale/viene aperto un rapporto continuativo/viene effettuata un’operazione in presenza del cliente anche attraverso propri dipendenti o collaboratori mediante un documento d’identità non scaduto quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere
2. Identificazione e verifica dell’identità del t.e. Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività ovvero, nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
T.e. in caso di società le persone fisiche che possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica
Chi è il titolare effettivo Possesso o controllo
Altro modo
tutti i soggetti che soddisfano il criterio del possesso di una percentuale corrispondente al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale
patti parasociali socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente
Titolare effettivo - esempio Società posseduta da tre soci persone fisiche che partecipano in parti uguali al capitale sociale: tutti e tre sono titolari effettivi Società posseduta da quattro soci persone fisiche che partecipano in parti uguali al capitale sociale e in assenza di ipotesi di controllo «in altro modo»: è prudenziale individuare come titolari effettivi tutti gli amministratori
Titolare effettivo - esempio
I titolari effettivi sono G (partecipazione indiretta del 35%) e H (partecipazione indiretta del 28%).
T.e. casi particolari Il t.e. può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Quest’ultima situazione può riscontrarsi, ad es. nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative (Linee Guida BI, 3 aprile 2014 - Linee Guida CNN, 4 aprile 2014 – provv. IVASS 21 luglio 2014)
T.e. casi particolari In caso di cliente società fiduciaria diversa da quelle di cui all’art. 199, comma 2 TUF (*) che agisce per conto dei fiducianti:
che agisce in nome e per conto proprio:
la fiduciaria è tenuta a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi
occorre identificare i titolari effettivi della fiduciaria
(Linee Guida BI, 3 aprile 2014 – Linee Guida CNN 4 aprile 2014 – Provv. IVASS)
(*) Nei confronti delle società fiduciarie ex art. 199 comma 2 TUF si applica l’adeguata verifica semplificata
Novità della IV direttiva Le società e le altre entità giuridiche devono conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva Tali informazioni devono essere custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro e devono essere accessibili alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela La IV direttiva deve essere recepita negli Stati membri entro il 26 giugno 2017 (art. 30)
Identificazione e verifica dell’identità del t.e. contestualmente all’identificazione del cliente mediante un documento di identità non scaduto tuttavia i professionisti/intermediari finanziari possono decidere di fare ricorso • a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi • chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero • ottenere le informazioni in altro modo per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente
3. Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale Al fine di meglio valutare il profilo di rischio del cliente
4. Controllo costante Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi Aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute
Privacy I sistemi e le procedure adottati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio devono rispettare le prescrizioni e le garanzie previste dal d.lgs. 196/03 Occorre rilasciare ai clienti informativa ai sensi dell’art. 13 del citato decreto specificando che il trattamento avverrà anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio
Dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007 Il sottoscritto Cognome_______________________________________________ Nome__________________________________________________ Codice fiscale____________________________________________ consapevole che in caso di falsa dichiarazione è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 55, commi 2 e 3 del d.lgs. 231/07 dichiara o di operare in nome e per conto proprio o di operare per conto di: Cognome e Nome______________________________________ Nato a _______________ il __________ Codice fiscale______________ Residente in _________________________________________ Attività lavorativa_____________________________________________
Dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007 OPPURE
Denominazione__________________________________________ Codice fiscale________________________________________ Sede legale in _______________________________________ Settore di attività________________________________________ In qualità di _______________________________ e a tal fine presenta visura camerale oppure certificato rilasciato da ente competente oppure delibera consiliare o assembleare attestante il potere di rappresentanza
di essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta) (come definita dall’art. 1, comma 2, lett. o) del d.lgs. 231/2007)
di non essere una P.E.P. (Persona Politicamente Esposta)
Dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007 richiede la seguente prestazione professionale: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007 fornisce le seguenti informazioni ai fini dell’identificazione del titolare effettivo: (come definito dall’art. 1, comma 2, lett. u) e dall’art. 2 dell’allegato tecnico al d.lgs. 231/2007, compresa l’indicazione circa la qualità di P.E.P.– Persona Politicamente Esposta)
_____________________________________________________________ sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: (art. 18 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)
____________________________________________________________
sui mezzi di pagamento utilizzati: (art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 231/2007)
_____________________________________________________________
sull’origine dei fondi: (art. 19 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 231/2007)
_______________________________________________________________
Dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007 si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto allo Studio ogni e qualsiasi variazione dei dati sopra indicati INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V., necessari per l’identificazione ai fini della normativa antiriciclaggio, avverrà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati saranno trattati dallo Studio __________ esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo quanto previsto dagli articoli 41 e seguenti del d.lgs. 231/2007. Luogo e data
Firma
Infrazioni al divieto di trasferimento di contante e titoli al portatore oltre soglia
Trasferimento di contante E’ vietato il trasferimento di denaro contante o libretti o titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore alla soglia di legge, salvo che il trasferimento avvenga tramite gli intermediari abilitati Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati
Soglia di legge per trasferimento contanti e titoli al portatore Ambito temporale di riferimento
Soglia
Fino al 29.04.2008
12.500 euro
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008
5.000 euro
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010
12.500 euro
Dal 31.5.2010 al 12.8.2011
5.000 euro
Dal 13.8.2011 al 5.12.2011
2.500 euro
Dal 6.12.2011
1.000 euro
Assegni Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori alla soglia di legge devono recare: l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario la clausola di non trasferibilità
Attenzione Gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento (la soglia va quindi intesa per singolo assegno) (Circ. MEF, 5/8/2011, n. 281178)
Assegni all’ordine del traente Gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l’importo; l’unico utilizzo possibile è la girata all’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario
Obblighi dei destinatari della normativa I professionisti/intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare le infrazioni riscontrate: al divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore oltre soglia alle prescrizioni in tema di assegni irregolari
Infrazione al divieto di trasferimento di contanti notizia di infrazione contabilità semplificata/contabilità ordinaria le registrazioni di operazioni «per cassa» si presumono effettuate in contanti trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi importo complessivamente superiore alla soglia di legge – pagamenti frazionati validità dell’operazione
Compensazioni In base alla normativa sui contanti è consentita la compensazione tra crediti e debiti di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Prelevamento dal proprio c/c bancario In base alla normativa sul trasferimento dei contanti è consentito prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 1.000 euro
Attenzione In tali casi occorre tuttavia tenere presente che “è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di legge, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” (art. 41, comma 1 d.lgs. 231/2007)
Pagamenti frazionati La pluralità di pagamenti non è elusiva quando: è connaturata ad una determinata prassi commerciale; rientra nella dinamica propria di un determinato tipo contrattuale (es. contratto di somministrazione); risulta da un accordo scritto tra le parti, stipulato prima dell’effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo; in ogni caso, pur in presenza di uno specifico accordo tra le parti, l’amministrazione riserva a sé la valutazione discrezionale in ordine alla concreta sussistenza di un frazionamento artificioso. (MEF 11 novembre 2013)
Pagamenti frazionati e «7 giorni» L’effettuazione delle transazioni finanziarie: entro un arco di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale ritenere certamente artificioso il frazionamento medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l’emersione di un intento elusivo in un arco temporale superiore a sette giorni, richiede di verificare l’oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi costituiscono frazioni di un’unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni. (MEF 11 novembre 2013)
Pagamento di stipendi in tranches La rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascuna inferiore alla soglia di legge, non è ammissibile salvo che dall’accordo scritto tra le parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti che l’elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica di adempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro. (MEF 11 novembre 2013)
Pagamento di canoni di locazione In deroga alla soglia di 1.000 euro, i canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (l. 27 dicembre 2013, n. 147) Le sanzioni per violazione del trasferimento di contante oltre soglia trovano applicazione soltanto per importi pari o superiori a 1.000 euro; la finalità di garantire la tracciabilità della transazione è soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione (MEF 5 febbraio 2014, prot. DT10492)
Pagamenti nel settore dell’autotrasporto Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro contante derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto Per le violazioni di questa disposizione trovano applicazione gli obblighi di comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore oltre soglia (art. 32 bis d.l. 133/2014, conv. l. 164/2014)
Comunicazione delle infrazioni I professionisti devono comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante e alle prescrizioni in tema di assegni (decreto Ministero Economia e Finanze, 17/11/2011) Le RT procedono alla comunicazione dell’infrazione alla Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia Entrate (d.l. 2 marzo 2012, n. 16)
Sanzioni Violazione del divieto di trasferimento di contanti o titoli al portatore oltre soglia e della normativa in tema di assegni importo trasferito inferiore o pari a 50.000 euro: sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito Importo trasferito superiore a 50.000 euro: sanzione amministrativa dal 5% al 40% dell'importo trasferito la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000 euro Omessa comunicazione della notizia di infrazione sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell’importo trasferito con un minimo di 3.000 euro
Oblazione Per le violazioni di importo non superiore a 250.000 euro, il trasgressore può estinguere il procedimento (ex art. 16 l. 689/81) entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione versando una somma pari a 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale. in caso di oblazione non trova applicazione il limite minimo di 3,000 euro.
Oblazione - eccezioni L’oblazione non è consentita: per le violazioni in tema di assegni al traente a chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra violazione contestata nei 365 giorni precedenti al professionista che abbia omesso la comunicazione dell’infrazione riscontrata
Sanzioni - esempio Pagamento in contanti di 5.000 euro Sanzione per chi paga e per chi incassa da 50 a 2.000 euro con oblazione 100 euro Sanzione per il professionista che rileva l’infrazione e non la comunica astrattamente da 150 a 1.500 concretamente 3.000 euro (importo minimo)
Segnalazione di operazioni sospette
Il riciclaggio nella normativa di prevenzione Costituiscono riciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente: la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione
Autoriciclaggio L’autoriciclaggio, come definito dall’art. 648 ter 1 c.p., rientrava già nella definizione di riciclaggio rilevante ai fini della normativa di prevenzione Pertanto, a fronte di attività di autoriciclaggio poste in essere dai clienti, i professionisti/intermediari finanziari già erano tenuti alla segnalazione di operazioni sospette
Il finanziamento del terrorismo nella normativa di prevenzione Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere/di favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Segnalazione di operazione sospetta E’ dovuta quando il professionista/intermediario finanziario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Sospetto Si desume dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta o a seguito del conferimento dell’incarico.
Individuazione del sospetto
Indicatori di anomalia Schemi rappresentativi di comportamenti anomali Art. 41, comma 1, d.lgs. 231/2007 BI, Quaderni dell’antiriciclaggio, n. 2, aprile 2015 – Casistiche di riciclaggio
Indicatori di anomalia connessi al cliente Esempi Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista – che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione
Indicatori di anomalia connessi alle modalità di pagamento dell’operazione - Esempi Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi
Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi – Esempi Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società o aziende Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6, comma 7 d.lgs. 231/2007) Tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali sono pubblicati sul sito www.bancaditalia.it
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali l’operatività con carte di pagamento (comunicazione UIF 18/02/2014) l'anomalo utilizzo di trust (comunicazione UIF 2/12/2013) il settore dei giochi e delle scommesse (com. UIF 11/04/2013) le frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni (com. UIF 23/04/2012) le frodi nell’attività di factoring (comunicazione UIF 16/03/2012) l’usura (comunicazione UIF 9/08/2011) le frodi nell’attività di leasing (comunicazione UIF 17/01/2011) l’abuso di finanziamenti pubblici (comunicazione UIF 08/07/2010) la frode sull’iva comunitaria (comunicazione UIF 15/02/2010) le frodi informatiche (comunicazione UIF 05/02/2010) i conti dedicati (comunicazione UIF 13/10/2009) imprese in crisi e usura (comunicazione UIF 24/09/2009)
Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni - Esempi Sotto il profilo soggettivo: - soggetti di recente costituzione i cui amministratori o soci, per il profilo soggettivo (età, mancanza delle cognizioni normalmente attese per il tipo di attività), sembrano svolgere il ruolo di meri prestanome - soggetti privi di strutture operative reali, specie se di recente costituzione - soggetti di recente costituzione che cessano improvvisamente l’attività e vengono posti in liquidazione, specie se dopo aver effettuato una vorticosa attività
Operatività connessa con le frodi nelle fatturazioni - Esempi Sotto il profilo oggettivo: - emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l’attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni consulenza ovvero beni immateriali - incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse - emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie
Art. 41, comma 1 d.lgs. 231/2007 Il d.l. 78/2010 precisa che costituisce elemento di sospetto: in via generale, il ricorso frequente ed ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti; in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro
Quaderni dell’antiriciclaggio – aprile 2015 Casi ricorrenti Sospetti trasferimenti di contante tra imprenditori Interposizione di veicoli societari esteri per schermare la titolarità effettiva di asset Operatività di «compro-oro» connessa ad acquisto di polizze pegno False fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi Rientro di fondi dall’estero mediante prelievi di contante su carte di credito Utilizzo di carte prepagate per possibili frodi nelle fatturazioni Frode carosello nel commercio di prodotti informatici
Quaderni dell’antiriciclaggio – aprile 2015 Casi emergenti Operatività sospetta di una Onlus Uso improprio di trust Cessioni di rami d’azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale Operatività preordinata a possibili finalità corruttive Uso di contratti di affitto di ramo d’azienda per finalità dissimulatorie Distrazione di fondi all’estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi Possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta
Esclusione L’obbligo di segnalazione NON si applica ai professionisti in relazione: alle informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso durante l’attività di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento in occasione di giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge
Riservatezza e responsabilità Ai professionisti e a tutti coloro che siano venuti a conoscenza dell’avvenuta segnalazione è fatto divieto di darne comunicazione al soggetto interessato o a terzi Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti di legge non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni previste in sede contrattuale o legislativa e se effettuate in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo
Sanzioni Omessa segnalazione operazione sospetta: sanzione amministrativa dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione ed eventuale pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale Mancato rispetto del provvedimento di sospensione: sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro Violazione obbligo di segretezza: reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 5.000 a 50.000 euro
Grazie per l’attenzione