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Dal Fisco alla maternità, i nodi delle partite Iva Reazioni positive allo statuto del lavoro autonomo ma per le associazioni restano molti punti oscuri MILANO Positivo ma perfettibile. È questo il giudizio del « popolo delle partite Iva» allo statuto del lavoro autonomo appena varato dal governo. Il testo, di per sé, offre un riconoscimento importante: maternità, formazione, copertura in caso di malattia, pagamenti veloci, sono tante le conquiste racchiuse all'interno del documento varato dal governo. La reazione delle più importanti associazioni del lavoro autonomo è positiva ma restano fuori dal documento alcuni passaggi ritenuti importanti. «Il primo rammarico riguarda l'aspetto fiscale e quello della competitivita — spiega Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) — ci saremmo aspettati degli incentivi per sostenere le aperture di nuove partite Iva tra i giovani. Qualcosa di simile a ciò che accade con i giovani appartenenti agli Ordini professionali: per i primi tre o cinque anni si concedono aliquote agevolate per i versamenti previdenziali». L'aspetto fiscale in effetti rimane il grande assente dello statuto. «Per ottenere un po' di emersione dal nero— aggiunge Alessandrucci — sarebbe
stato possibile rendere deducibili le ricevute fiscali dei professionisti». Altro fronte aperto è quello della maternità. Lo statuto ha accolto le richieste degli autonomi che non volevano il congedo obbligatorio: per una donna che lavora a partita Iva, infatti, smettere di lavorare per cinque mesi equivale a perdere gran parte dei suoi committenti. E infatti la maternità non è più obbligatoria. «Ma rimangono aree d'ombra su questo tema — osserva Anna Soru, presidente di Acta, Nel caso in cui i due coniugi sono lavoratori a partita Iva, i congedi parentali che verranno concessi saranno di sei mesi per ciascun genitore o sei in tutto. Ci attendiamo che i decreti attuativi chiariscano questi dubbi così come quello che riguarda i ritardi nei
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pagamenti. A leggere lo statuto non appare chiaro che cosa a accade quando il ritardo dei 60 giorni avviene per il mancato pagamento da parte della Pubblica amministrazione». Anche la formazione è un tema sensibile per i lavoratori autonomi: secondo lo statuto potranno dedurre tutte le spese di formazione dall'imponibile fino a io mila euro l'anno.
Che scendono a 5 mila per le spese per certificazioni professionali. «Proprio questo passaggio andrebbe spiegato e codificato meglio — sostiene Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni — la formazione è un tema serio e a lungo agognato dagli autonomi e non deve prestare il fianco a possibili speculazioni o abusi». Insomma, le norme sono arrivate e con esse il riconoscimento ufficiale per un mondo tenuto a lungo all'ombra dei diritti e in uno stato di semi precarietà. Adesso servirebbe un sistema di welfare più organico che dia sostegno ai diritti. Attualmente le partite Iva versano alla gestione separata dell'Inps ma è dal mondo delle professioni ordinistiche che arriva la proposta più forte. «Il sistema della previdenza dei professionisti può farsi carico in parte delle misure proposte per i liberi professionisti— osserva Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni—agli enti di previdenza privata è stato imposto di partecipare alla spending review, per cui ogni anno una cospicua parte dei contributi versati dagli iscritti finisce nelle casse dello Stato senza alcun beneficio per i diretti interessati, n Jobs Act del lavoro autonomo è l'occasione per cancellare questa norma e destinare gli stessi risparmi che ogni anno vengono trasferiti allo Stato per finanziare le misure di welfare e di rilancio del mercato dei servizi professionali» Isidoro Trovato © RIPRODUZIONE RISERVATA
La vicenda • Positivo il giudizio del popolo delle partite lva allo statuto del lavoro autonomo appena varato dal governo • II testo riconosce la maternità, formazione, copertura in caso di malattia, pagamenti veloci • Assente l'aspetto prettamente fiscale, attaccano le associazioni di categoria
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Pierluigi Magnaschi
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Dalla legge di stabilità 2016 allo statuto del lavoro autonomo. Cosa cambia per i professionisti I vantaggi del fare sistema Incentivi, fondi Ve e welfare negli studi professionali DI GAETANO STELLA* Dalla legge di stabilità allo statuto dei lavoratori autonomi. Il governo prova finalmente a cambiare passo sulle professioni. In poco più di 30 giorni sono numerosi, infatti, gli interventi legislativi che vanno a incidere in maniera sostanziale sulle attività liberoprofessionali e sull'assetto competitivo degli studi professionali. In una fase economica durissima, che non ha ancora allentato la sua morsa, in particolare su determinate categorie professionali, si comincia a intravedere un disegno organico che, nonostante alcuni limiti importanti, aggancia la ripresa degli studi all'andamento reale dell'economia e getta le basi di un nuovo ciclo espansivo che, tuttavia, mantiene ancora contorni piuttosto sfumati. Le misure messe in campo dal governo a sostegno dei professionisti e delle partite Iva lanciano, al tempo stesso, una sfida complessa e avvincente all'intero sistema professionale italiano, che dovrà necessariamente imparare a fare sistema, al di là di inopportuni personalismi e anacronistiche riserve che fino a oggi hanno zavorrato il ruolo economico e sociale dei Erofessionisti nella società e i sua piena affermazione in un mercato dei servizi sempre più dinamico e competitivo. Ed è proprio su quest» solco scivoloso che si gioca, almeno in parte, la capacità di dare una prospettiva strategica al futuro degli studi professionali. In un quadro normativo che si apre ai reali fabbisogni (economici e di welfare) dei professionisti, delle partite Iva e dei free lance, la risposta di reazione del sistema deve essere fulminea e corale, perché l'intero comparto (ognuno per le proprie peculiarità) ha già in sé le risorse e gli strumenti necessari per assecondare una nuova stagione di rilancio. Se passiamo in rassegna le singole misure introdotte dalla legge di stabilità 2016 non possiamo non osservare come determinate disposizioni legislative
tendono a favorire una ripresa economica e occupazionale del comparto professionale. In questa dirczione si muovono, per esempio, gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni che verranno effettuate nel 2016 con contratti a tempo indeterminato o alle agevolazioni retributive e contributive collegate ai cosiddetti contratti di reimpiego (disciplinati anche dal Ceni degli studi professionali), ma anche il restyling della detassazione dei premi di produttività che vengono ora agganciati a modelli di welfare innovativi (peraltro già codificati nell'ultimo Ceni degli
insieme alle principali organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi e free lance
per evitare modifiche peggiorative all'impianto dello statuto dei lavoratori autonomi. Anche in questo caso, possiamo serenamente notare come il legislatore abbia saputo accogliere le istanze che nascevano dalle categorie per garantire ai professionisti pari dignità con altri comparti produttivi. Certo, il cosiddetto jobs act sul lavoro autonomo presenta evidenti lacune soprattutto sul fronte fiscale e previdenziale e lascia aperto qualche dubbio sulla rigidità di talune disposizioni; tuttavia, il rispetto dei termini di pagamento, la deducibilità delle studi professionali). Allo stesso spese di formazione, l'accesso ai modo, l'innalzamento della soglia bandi pubblici, così come le dei ricavi per l'accesso al regime indennità per la maternità o le fiscale forfettario, l'aumento della tutele sulla malattia o gli infortuni deducibilità Irap e il super estese a professionisti e partite Iva ammortamento per gli investimenti sono il segno tangibile di un in beni strumentali si possono rinnovato interesse, non configurare come interventi tesi ideologico, per una parte appunto a stimolare la crescita, importante del tessuto economico anche economica, degli studi. In del Paese. Tutele di welfare che il alcuni casi è indubbio che si tratta Ceni degli studi professionali di misure a scadenza e che i nodi aveva già introdotto dieci anni fa verranno al pettine a distanza di per il personale dipendente degli qualche anno, ma rappresentano studi e che con l'ultimo rinnovo anche un punto di partenza per contrattuale sono state rimettere in moto un settore, quello implementate ed estese professionale, che negli ultimi anni ha vissuto un progressivo impoverimento sia in termini reddituali, sia in termini di tutele. I anche ai datori di lavoro, grazie provvedimenti contenuti nella legge di stabilità vanno inquadrati all'avvio di una gestione in un disegno legislativo più ampio autonoma, studiata ad hoc per e inclusivo che trova un'immediata assicurare ai titolari di studio una ampia gamma di prestazioni corrispondenza nel disegno di sanitarie integrative, che conta legge sul lavoro autonomo, in già l'adesione di oltre 43 mila queste ore all'esame del consiglio professionisti. In questo ambito, dei ministri. Si tratta di un quindi, non mancano gli passaggio delicato che riporta a sistema tutte le componenti del strumenti per consentire ai lavoro autonomo e professionale, lavoratori autonomi, partite Iva e introducendo una serie di tutele di free lance la possibilità di welfare per i soggetti più deboli del accedere al modello di welfare di mercato dei servizi professionali. Confprofessioni. In tale contesto, Una logica condivisa da la netta affermazione politica di Confprofessioni che a più riprese aprire i bandi europei ai liberi ha sostenuto le battaglie del popolo professionisti assume una delle partite Iva: dalla campagna rilevanza ancora più significativa «Non è un Paese per per le potenzialità di crescita che professionisti» al blocco abbracciano tutto il comparto dell'aliquota Inps per la gestione delle professioni. Su questo separata al più recente tweet fronte, l'ultima novità contenuta bombing #noncigarba, promosso
tra le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale conferma ed estende l'accesso ai piani operativi nazionali e regionali
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Pierluigi Magnaschi
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al di là della programmazione 2014/2020, già prevista dall'ari. 1, comma 821 della legge 208/2015. Il passaggio della norma sui fondi europei dalla legge di stabilità allo statuto del lavoro autonomo
non dovrebbe determinare un vuoto normativo e tantomeno nessun tipo di ostruzionismo da parte dei soliti poteri forti che guardano sempre con sospetto qualsiasi spinta innovativa che nasce dal mondo liberoprofessionale. L'accesso ai fondi strutturali europei è una conquista collettiva che tiene insieme le organizzazioni di rappresentanza che si sono battute in sede comunitaria per affermare il ruolo economico delle professioni sul mercato e una larga parte delle istituzioni politiche italiane che, al di là del veicolo normativo, hanno saputo cogliere la portata innovativa del disegno di crescita del lavoro autonomo e professionale e del contributo che possono apportare alla crescita del paese. Le premesse che si evincono dal nuovo assetto normativo che ruota intorno alle professioni e al lavoro autonomo sono senz'altro positive, adesso la grande sfida che attende il sistema professionale è quella di calare nella realtà degli studi e delle partite Iva le risorse comunitarie così come le tutele di welfare. Operazione complessa, ma non impossibile. Gli strumenti operativi, come abbiamo visto, ci sono e Confprofessioni non farà certo mancare il suo apporto alla crescita del lavoro autonomo e professionale. Pagina a cura di CONFPROFESSIONI WWW.COMFPROFESSIOM.IT
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Appuntamento in senato Fondi strutturali europei e liberi professionisti. È questo il tema della conferenza stampa che si tiene oggi a Roma alle ore 14.00 presso la sala Nassiriya del senato per fare il punto sulle novità introdotte dalla legge di stabilità a favore dei liberi professionisti e dal disegno di legge recanti misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Alla conferenza parteciperanno la senatrice Anna Cinzia Bonfrisco e il senatore Antonio Milo (del Gruppo Conservatori e riformisti) e il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. Per Lazio., Puglia e Liguria ecco gli ammortizzatori in deroga 2016 Continua l'attività delle regioni per assicurare gli ammortizzatori sociali anche nel 2016. Nei giorni scorsi, infatti, alcune delegazioni territoriali di Confprofessioni hanno sottoscritto gli accordi che consentono agli studi professionali di beneficiare della Cig in deroga. Lo scorso 11 gennaio, Confprofessioni Lazio, l'assessore al lavoro, Lucia Valente, e le parti sociali hanno siglato l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016. La cassa integrazione sarà fruibile per un periodo massimo di tre mesi, mentre la mobilità potrà essere concessa a coloro che matureranno il requisito per l'accesso alla pensione nel 2016 per un periodo massimo di quattro mesi, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Sud della regione Lazio. L'accordo è stato siglato il 20 gennaio anche da Confprofessioni Puglia, alla presenza dell'assessore re gionale al lavoro, Sebastiano Leo. La cassa integrazione in deroga potrà essere presentata attraverso il sistema informativo Sintesi, entro i termini previsti dal dm, a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Il 25 gennaio, l'accordo sugli ammortizzatori sociali è stato sottoscritto anche da regione Liguria, associazioni datoriali e sigle sindacali. « Grazie all'integrazione richiesta da Confprofessioni Liguria non solo le piccole e medie imprese ma anche gli studi professionali sono ammessi a presentare le istanze di Cigd, in attesa di giudizio di merito da parte del Tar», ha commentato il presidente di Confprofessioni Liguria, Roberto De Lorenzis. L'articolo 3, comma 2 del di 83473/2014 escludeva infatti l'accesso degli studi professionali alla cassa integrazione in deroga.
BREVI DAL TERRITORIO Marche. Ilprossimo 19 febbraio, a Osimo (An), si terrà un convegno promosso da Confprofessioni Marche. Ceni e bilateralità negli studi professionali, Jobs act e nuovo mercato del lavoro, sono i temi protagonisti dell'appuntamento. Il convegno, in programma dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è aperto a tutti i professionisti previa iscrizione da inviare a centronord© confprofessioni.eu, tel. 0511237940. Emilia-Romagna.. Il prossimo 28 gennaio, Confprofessioni Emilia-Romagna parteciperà alla riunione del Comitato di Sorveglianza del Por Fesr 2014-2020. Lombardia. Sempre nell'ambito dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi regionali, la giunta esecutiva di Confprofessioni Lombardia, nella seduta del 9 dicembre, ha nominato Enrico Vannicola, consigliere della giunta esecutiva di delegazione lombarda, quale rappresentante per la costituzione del Comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 della regione Lombardia. Marche. Ilprossimo 19 febbraio, a Osimo (An), si terrà un convegno promosso da Confprofessioni Marche. Ceni e bilateralità negli studi professionali, Jobs act e nuovo mercato del lavoro, sono i temi protagonisti dell'appuntamento. Il convegno, in programma dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è aperto a tutti i professionisti previa iscrizione da inviare a centronord© confprofessioni.eu, tel. 0511237940. Emilia-Romagna.. Il prossimo 28 gennaio, Confprofessioni Emilia-Romagna parteciperà alla riunione del Comitato di Sorveglianza del Por Fesr 2014-2020. Lombardia. Sempre nell'ambito dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi regionali, la giunta esecutiva di Confprofessioni Lombardia, nella seduta del 9 dicembre, ha nominato Enrico Vannicola, consigliere della giunta esecutiva di delegazione lombarda, quale rappresentante per la costituzione del Comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 della regione Lombardia.
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Studi di settore per professionisti n governo prepara l'abolizione Serafini: «Non sono attendibili». Meneghini: «Modifiche tutti gli anni» Presidenti Roberta Meneghini (Confprofessioni) e Susanna Serafini (architetti)
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Professionisti Studi di settore verso l'abolizione «Strumento errato» a pagina 11 Orfano
Fisco Gli studi di settore si applicano ai lavoratori autonomi
TRENTO II Governo valuta di abolire, già da quest'anno, gli studi di settore applicati ai professionisti. Respiro di sollievo in Trentino, visto che lo strumento per stimare gli introiti delle attività autonome ha presentato numerose falle. Secondo Susanna Serafini, presidente dell'Ordine degli architetti di Trento, il Roberta Meneghini, leader di Confprofessioni, ricorda: «Quasi tutti gli anni ci sono state richieste di modifica». Le linee di indirizzo del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan mirano in genere a semplificare lo strumento che
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contrasta l'evasione fiscale, senza ridurne l'attendibilità. I professionisti però dovrebbero vederselo cancellare del tutto. Una misura opportuna, nota qualcuno, anche a fronte della diminuzione consistente dei guadagni degli studi durante la crisi (si parla di una media del 30%). La presidente degli architetti commenta positivamente l'annuncio del Governo, tenendo conto in aggiunta che «all'addio allo strumento di determinazione dei compensi dei lavoratori autonomi, si aggiungerà un'accelerazione della fatturazione elettronica con la comunicazione al Fisco in via telematica e periodica di tutte le fatture». «Oltre a confortare l'intento del Governo di rafforzare la semplificazione, plaudiamo all'abolizione di
uno strumento non più attendibile — dice —. Tra l'altro, per noi professionisti, applicando il principio di cassa nel
la determinazione del reddito, non sempre era possibile evidenziare una stretta relazione tra le spese sostenute e i compensi percepiti durante l'anno. Quindi era evidente che il calcolo non poteva essere del tutto realistico. Ben venga invece, il calcolo sul reale fatturato e non un adeguamento ad un calcolo matematico che ad oggi non risulta più equo». Meneghini, da parte sua, mette l'accento sulla «spada di Damocle» annua degli studi di settore, «non attendibili al 100%, in quanto gli strani indicatori utilizzati non calzavano con le nostre realtà». A fronte di un impianto non adeguato arrivavano «risultati non
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veritieri, che hanno costretto a richiedere molti correttivi, tutti gli anni». Occorre ad esempio tenere conto «delle variazioni di mercato e del momento che si sta attraversando in senso lato — prosegue la presidente di Confprofessioni — ci sono troppi elementi aleatori». Un altro elemento di cui gli studi di settore non avrebbero tenuto conto nel corso degli anni (le prime sperimentazioni risalgono al 2OOO, fino ad arrivare alla differenziazione nel 2007, che introduceva strumenti ulteriori per i professionisti, rispetto ai lavoratori autonomi) è quello geografico. «Dovrebbero intervenire parametri diversi a seconda della zona — sottolinea Meneghini —. Al di là di qualsiasi retorica, la redditività è maggiore al Nord rispetto al Sud». Serafini infine allarga il ragionamento: «Arrivano anche altri segnali positivi dal Governo, come dimostrano alcuni passaggi dello Statuto dei lavoratori autonomi che sta per essere licenziato dal Consiglio dei ministri: deducibilità totale dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale fino a 10.000 euro, tutela contro i ritardi nei pagamenti e in caso di malattia, misure per agevolare l'accesso al mercato degli appalti pubblici». Enrico Orfano © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fisco e contribuenti. Le conseguenze delle novità in arrivo peri professionisti annunciate da Gaserò Studi, stop ai doppi controlli L'abolizione di Gerico elimina molti oneri aggiuntivi di monitoraggio
Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi L'abolizione degli studi di settore per i professionisti annunciata dal viceministro all'Economia, Luigi Gaserò in un'intervista che sarà trasmessa oggi a Telefisco e che è stata in parte anticipata sul Sole 24 Ore di ieri porterà in dote una serie di semplificazioni non limitate agli adempimenti dichiarativi, ma che si rifletteranno anche sullestesse procedure spesso adottate negli studiprofessionali per poter fruire delle informazioni richieste dai vari modelli. La predisposizione dei singoli studi di settore da allegare al modello Unico richiede, infatti, interventi a più livelli che non si limitano all'evidenza dei dati contabili, ma che esigono anche e soprattutto informazioni extra contabili di tipo analitico e strutturale, spesso non facili da reperire. Il numero degli incarichi In questo senso saranno in particolar modo sollevati da una serie di monitoraggi i professionisti che determinano la funzione compenso sulla base del numero degli incarichi. Si tratta di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, in
poi il frutto della singola congruità sui vari reparti di attività, per cui il mancato allineamento anche in un solo comparto determina la non congruità totale e questo anche se negli altri settori di incarichi i valori riscontrati si presentano ben al di sopra dei minimi stabiliti dallo
di controllo di gestione (si tratta nelle realtà più complesse di una vera e propria contabilità analitica) al fine di poter reperire in modo sufficientemente attendibile queste informazioni. L'abolizione annunciata nell'intervista di oggi a Telefisco dal viceministro Gaserò dovrebbe quindi andare nel senso stesso studio di settore. La di favorire sotto il profilo dei documentazione Sotto il minori adempimenti richiesti una profilo operativo le maggiori buona fetta di contribuenti, il cui difficoltà nella gestione delle sforzo compilativo è a oggi informazioni richieste in questi decisamente sproporzionato studi di settore si riscontrano rispetto alle originarie intenzioni.
da sempre nella compilazione del quadro D. A tal fine, è utile rammentare che, per la corretta gestione dei campi del quadro, è necessario disporre: delle fatture emesse (con la relativa descrizione al fine di individuare il tipo di attività svolta), degli incarichi firmati dai clienti (anche per diverse annualità), degli estratti conto e delle prime note cassa. Il tutto deve essere poi coniugato in funzione della classificazione dell'incarico, della tipologia del cliente e del valore della pratica. Giuncassi Per ogni singolo incarico, poi, bisogna monitorare l'incasso, indicando se si tratta di un incasso parziale o totale, avendo cura di segnalare (con precisione fino alla seconda gegneri, architetti, revisori, geometri, notai, agronomi, periti cifra decimale) in che industriali e geologi. Per costoro percentuale lo stesso risulta la gestione del modello studi di introitato rispetto al totale dei settore necessita, infatti, di un compensi percepiti nel singolo articolato monitoraggio di una periodo d'imposta, arrivando al serie di informazioni richieste paradosso per che passa attraverso il laborioso incrocio di dati di diversa provenienza. Per loro, infatti, i costi desunti dalla contabilità sono in grado di influenzare solo in parte il risultato finale di Gerico in termini di congruità e coerenza, poiché quasi tutto dipende dal confronto fra quanto dichiarato dal contribuente - in relazione al singolo incarico effettuato - e il compenso medio previsto dallo stesso studio di settore in relazione alla specifica attività svolta. In pratica, quindi, lo studio si applica con la logica del repertorio delle attività svolte cui sono correlate tariffe standard. Il responso finale di Gerico è
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I punti-chiave 011 LASEMPLIFICAZIONE L'abolizione degli studi di settore peri professionisti, annunciata già dal perìodo d'imposta 2016, portera in dote notevoli semplificazioni sugli adempimenti dichiarativi e sulle proceri ure interne richieste per il reperimento dei dati. A beneficiarne saranno in particolare i professionisti che determinano la funzione compenso sulla basedel numero degli incarichi 02 I IL RESPONSO DI GERICO Per loro lo studio si applica con la logica del repertorio delle attività svolte, a cui il software associa delle tariffe standard. Il mancato allineamento anche in un solo comparto determina la non congruità totale 031 LACOMPILAZIONE Molteplici sono le difficoltà operative nella compilazione dei modelli, specie con riferimento al quadro D(dati extracontabili) dello studio di settore che per la compilazione richiede l'incrocio di una serie di dati di diversa provenienza
cui una stessa fattura potrebbe dover essere scomposta al fine di gestire le diverse informazioni del modello se in quello stesso documento confluiscono più prestazioni. La contabilità «analitica» Stando così la questione, è fin troppo chiaro, anche per i non addetti ai lavori, che, specie nelle realtà professionali con un livello anche minimo di struttura, le cose oggi sono notevolmente complicate, dato che la gestione del contenuto del modello presuppone la necessità di abbinare alla contabilità "classica" una sorta di sistema
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Maurizio Belpietro
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Parte la semplificazione Professionisti miracolati: addio agli studi di settore Per il viceministro Gaserò il governo introdurrà un correttivo alla delega fiscale per abolire da quest'anno l'odiato calcolo sulla confluita del reddito
;;; ANTONIO SPAMPINATO •••Natale è passato ma da poco. E, almeno per i liberi professionisti, è ugualmente in arrivo un bel regalo: gli odiatissimi studi di settori potrebbero presto diventare un ricordo. Forse già dall'anno fiscale in corso. La lieta notizia è stata pubblicata ieri sul Sole24Ore, anticipando i contenuti di un'intervista che andrà in onda oggi su Telefisco a Luigi Gaserò, viceministro all'Economia. Intervista poi parzialmente confermata dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso del question time di ieri. L'Agenzia delle Entrate «ridurrà significativamente l'onerosità degli adempimenti fiscali», ha detto Padoan. A questo scopo, la revisione degli studi di settore servirà a «renderli maggiormente efficaci e a massimizzare l'attendibilità delle stime, assicurandone la semplificazione attraverso la ridu-
zione del numero». Gerico, il software con cui le partite Iva devono verificare la loro congruità rispetto alle statistiche degli studi di settore, potrebbe essere abbandonato, al momento solo dagli 800.000 liberi professionisti, già da quest'anno, con il governo pronto a inserire un correttivo alla delega fiscale. Perché tanta grazia? L'obiettivo dell'esecutivo è quello di dare un'accelerata alla fatturazione elettronica e alla spedizione dei PROFESSIONISTI
::: COSA SONO STUDI DI SETTORE II fisco chiede ai liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese di verificare, in fase dichiarativa, il «posizionamento rispetto alla congruità» (il contribuente è congrue se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio) «e alla coerenza» (lacoerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore). I livelli degli studi di settore vengono fissati su base statistica. I CONTROLLI La Pubblica Amministrazione utilizza gli studi di settore come ausilio all'attività di controllo. Chi sostiene di non aver raggiunto nell'anno un reddito "constilo" può modificare i propri dati economici in sede di denuncia dei redditi. Ha però un'alta probabilità di subire i controlli del fisco. Da sempre le associazioni di categoria hanno bollato gli studi di settore come ingiusti. documenti ai computer del fisco. Secondo le ultime statistiche disponibili, i professionisti dichiarano una media di 75.000 euro di compensi incassati all'anno, contro la media di 42.000 euro del lavoro autonomo. La scelta di privilegiare i primi nell'abolizione degli studi di settore, ancora tutta da confermare nella sua pienezza, potrebbe derivare da una maggiore confidenza con i documenti elettronici, chiave di volta delle comunicazioni (che verranno) con il fisco. Gli Ordini professionali, così come tutti i rappresentanti di categoria, hanno da sempre contestato l'uso degli studi di settore, ritenuti inattendibili. Una voce diventata sempre più forte con l'accentuarsi della crisi. La sforbiciata di cui ha accennato Padoan al question time porterà i 204 modelli attualmente attivi, che coinvolgono più di 3
milioni di contribuenti, a circa 170. L'obiettivo è quello di abbandonare progressivamente il modello per "cluster" (gruppi omogenei) per introdurre i modelli organizzativi di business (MOB), più aderenti all'economia reale. Oltre a questo il governo ha allo studio l'abolizione di alcuni microbalzelli, che fanno perdere tempo a chi li deve pagare e incassare poco alle tasche pubbliche.
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Roberto Napoletano
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Le vie della ripresa LE MISURE DEL GOVERNO Lavoro agile Parità di retribuzione tra il dipendente che lavora in remoto e i suoi colleglli Restyling sulla pubblica amministrazione Mini-riordino dei trasporti locali anticipato e associazioni ed enti nel perimetro della Pa
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Più tutele per professionisti e partite Iva II Jobs act per gli autonomi oggi al varo - Norma per salvare solo i co.co.co «reali» Giorgio Pogliotti Claudio Tucci ROMA Si rafforzano le tutele per professionisti e partite Iva: l'indennità di maternità si potrà ricevere pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione obbligatoria); alla nascita delbambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi (entro i primi tre anni di vita); le spese per la formazione saranno deducibili aliooo/o(nellimitediiomilaeuro l'anno); e in caso di malattia o infortunio il rapportocon il committente si sospende (non si estingue) per un periodo non superiore a 150 giorni. Oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, salvo sorprese dell'ultimo minuto, è atteso il Ddl di riordino dei rapporti di lavoro autonomo (che disciplinerà anche il lavoro agile, ovvero il lavoro subordinato con prestazioni in parte svolto "da remoto"), insieme a un secondo Ddl delega con le misure per il contrasto alla povertà (che potranno contaresuunostanziamentodióoo milioni per il 2016, che salgono a i miliardo nel 2017). I due provvedimenti, una volta ricevuto l'ok del Governo, viaggeranno in Parlamento come collegati alla legge di Stabilità (per questo vanno presentati entro gennaio) per accelerare l'iter di approvazione definitiva. Sul fronte del lavoro autonomo, il disegno di legge di 22 articoli messoapuntodaitecnicidipalazzoChi gi e ministero del Lavoro, conferma la stretta sulle clausole abusive: si considerano illegittimequelle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente lecondizioni di contrattoochefissanoterminidipagam ento superiori a 60 giorni. Si tutelano
IL PIANO POVERTÀ Una dote di 600 milioni per il 2016 e un miliardo dal 2017 anche per raziona lizzare i numerosi interventi assistenziali esistenti
MATERNITÀ E MALATTIA • ACCESSO AGLI APPALTI • SPESE FORMAZIONE Sul tavolo del Consiglio dei ministri La prima novità del Ddlsul lavoro autonomo riguarda l'indennità di maternità che potrà essere ricevuta da professionisti e partite Iva, pur continuando a lavorare (non scatta l'astensione dall'attività lavorativa). Si estende poi il congedo parentale fino a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comporteranno mai l'estinzione del rapporto ma la sospensione (senza corrispettivo) fino a 150 giorni, per gli autonomi che prestano la loro attività in modo continuativo Le amministrazioni pubbliche, d'ora in avanti, dovranno promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici favorendo il loro accesso alle informazioni sulle gare pubbliche, anche attraverso sportelli dedicati, e adattando - laddove possibile i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di questi lavoratori. Che sono equiparati alle piccole e medie imprese nell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Lespeseperiscrizionea master, corsidiformazioneo aggiornamento professionale, convegni e congressi diventano interamente dedudbilifinoa lOmila euro. Sonointeramente deducibilientroiSmilaeuro anche le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto imprenditorialità, mi ratea sbocchi occupazionali erogati da organismi accreditati. I centri per l'impiego si dotano di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie domandeeofferte
VERE COLLABORAZIONI • LAVOROAGILE Si esclude la trasformazione in ra pporto di lavoro subordinato anche per quellecollaborazioni coordinate per cui, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti,ilcollaboratoreorga nizza autonomamente la propria attività lavorativa. Si chiarisce la portata del Digs attuativo del Jobs actchedall°gennaioconsidera lavoro subordinato le "false" collaborazioni (prestazioni di lavoro persona li, continuative ed eterodirette con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro), con alcune eccezioni Si disciplina una prestazione di lavoro subordinato che in parte si svolge all'esterno dei locali aziendali, entro i limiti di durata massima dell'orario d lavoro fissato dalla legge e dai contratti. L'accordo è stipulato periscritto, il lavoratore ha diritto di ricevere un tratta mento economico e normativo non inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori chesvolgono la stessa mansione. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al lavoro agile si a pplica no gli incentivi previsti dalla legge di Stabilità POVERTÀ Per le misure contro la povertà sono stati stanziati 600 milioni perii2016e 1 miliardo nel2017. Perii 2016 con 380 milioni verrà rafforzato il sostegno per l'inclusione attiva da estendere da Ile gra ndi atta a tutto il territorio, e 220 milioni serviranno all'assegno di disoccupazione che spetta per 6 mesi per chi resta in condizione di bisogno finita la Naspi. Con il Piano nazionaledi contrasto alla povertà si punta a razionalizzare i numerosiinterventi attivati, offrendo misure di sostegno economico e servizi alla persona
committente, che al più ne può trarre un vantaggio. Confermata anche la deducibilità dei premi assicurativi corrisposti per tutelarsi in caso di insolvenza del cliente. Il provvedimento contiene anche una norma che "salva" le collaborazioni coordinate e continuative considerate "genuine": «In accordo a quanto previsto dal Jobs act
anche le invenzioni fatte dai lavoratori autonomi: si stabilisce che i relativi diritti di utilizzo economico spettino al - spiega Maurizio Del Conte, professionista, e non al professore di diritto del Lavoro alla
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Bocconi di Milano eneo presidente dell'Anpal - si riconosce la genuinità delle collaborazioni organizzate dal collaboratore d'accordo con il committente, e a queste si estendono le tutele previste dal Ddl sul lavoro autonomo». Passando al lavoroagile, si chiarisce che il lavoratore che accetta di svolgere una quota della propria prestazione fuori dai locali aziendali, «ha diritto di ricevere un
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trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda». Bisognerà garantire delle fasce di disponibilità. Le prestazioni "da remoto" benefi ciano degli incentivi fiscali e contributivi riconosciuti per gli incrementi di produttività. «Il Ddl sul lavoro autonomo è coperto con il fondo ad hoc previsto nella legge di Stabilità 2016, io milioni quest'anno e 50 milioni dal 2017 sottolinea Marco Leonardi, economista alla Stataledi Milano, e neo consigliere di palazzo Ghigi sui terni del lavoro -. L'estensione delle tutele su malattia e maternità costeranno da subito, mentre la deducibilità delle spese di formazione, ricollocamento e assicurazione contro il rischio di mancato pagamento comporteranno effetti di mancato gettito solo dal 2017».
misure contro la povertà, l'obiettivo del governo è quello di razionalizzarei molteplici interventi attivati nei territori per arrivare a un Piano nazionale che affianchi al sostegno economico i servizi alla persona. Nel Piano sarà indicato il livello minimo delle prestazioni, che servirà come riferimento per Regioni ed enti locali. Il Fondo per il contrasto della povertà per il 2016 ammonta a 600 milioni: di questi 380 milioni serviranno a rafforzare il sostegno per l'inclusioneattivadageneralizzarea tutto il territorio andando quindi oltre alla sperimentazione che coinvolgeva le 12 città più grandi del paese, mentre 220 milioni andranno all'Asdi, l'assegno di disoccupazione che spetta per 6 mesi per chi resta in condizione di bisogno finita la Naspi. In realtà le risorse complessivamente disponibili per il 2016 superano i miliardo se si considerano anche gli stanziamenti pregressi e i risparmi. © RIPRÔDUZIÔNERISERVATA
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Quanto al Ddl delega con le
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Piano povertà, il governo mette sul piatto 600 milioni Palazzo Ghigi LA MISURA ROMA Doppia mossa per sostenere i poveri e per rafforzare i diritti dei lavoratori autonomi. Il governo punta ad approvare oggi due Ddl collegati alla legge di Stabilità che riformano in maniera sostanziale gli strumenti che tutelano gli italiani in condizioni di maggior disagio economico e sociale e il mondo delle partite Iva. In particolare la manovra mette sul piatto 600 milioni per il decollo del Sia, acronimo di Sostegno per l'inclusione attiva, vale a dire il sussidio erogato dali' Inps (finora solo in via sperimentale in poche città ) e destinato a tutti i cittadini che si trovano al di sotto del livello di povertà. Per determinare i requisiti di reddito degli aventi diritto, il punto di partenza è la soglia di povertà assoluta individuata ogni anno dall'Istat, che dipende da diversi fattori, come il numero di componenti il nucleo familiare o la zona di residenza geografica. I LIMITI Per una famiglia di coniugi con due figli, per esempio, la soglia di povertà è di 980 euro di reddito mensile nel Sud, e supera i 1.400 euro nelle grandi aree metropolitane del Nord. Chi ha un reddito o un Isee molto basso (inferiore ai 3 mila euro), riceverà una integrazione in denaro dallo Stato, capace di riportare il beneficiario al di sopra della soglia di povertà assoluta. Maggiore è la distanza dalla soglia di povertà più alto è il sussidio. Nei piani di Palazzo Ghigi, si tratterà di un intervento limitato a un milione di persone (gli individui in condizione di povertà sono 4,1 milioni) che incasseranno 600 euro a testa. Nel dettaglio l'operazione riguarderà circa 250 mila nuclei familiari con 550 mila bambini. Secondo i calcoli del Tesoro su un milione di beneficiari 400 mila potrebbero essere stranieri. Tuttavia, nel rispetto delle direttive comunitarie, molti di questi potrebbero non avere diritto al sussidio dato che la prestazione contro la povertà andrebbe erogata a tutti i
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GLI INTERVENTI 0661 AL CONSIGLIO DEI MINISTRI RIGUARDANO UN MILIONE DI PERSONE. NUOVO RECORD DI FIDUCIA DEI CONSUMATORI
cittadini comunitari, gli extracomunitari con la Carta di soggiorno (un permesso a tempo indeterminato a chi risiede da almeno cinque anni) e ai familiari extracomunitari di cittadini comunitari. Il secondo disegno di legge rafforza una serie di tutele (maternità e malattia) e di sostegni per i lavoratori autonomi. L'operazione prevede 10 milioni per il 2016 e 50 per il 2017 e l'obiettivo del provvedimento di 22 articoli è limitare alcuni abusi. In particolare dovrebbero dichiararsi «prive di effetto» le clausole che prevedono i pagamenti dilazionati di oltre 60 giorni ed «abusivo» il rifiuto a stipulare contratti per iscritto. Si tutelano gravidanza, malattia e maternità chiarendo che questi eventi non comportano l'estinzione del contratto ma solo la sospensione dell'esecuzione dell'attività senza diritto al corrispettivo. Per malattie che superano i 60 giorni il versamento dei contributi viene sospeso fino a un massimo di due anni. Intanto ristai ha reso noto che a gennaio 2016 l'indice del clima di fiducia dei consumatori è aumentato a 118,9 da 117,7 del mese precedente spingendo il premier Renzi ad affermare che «è stato restituito il futuro agli italiani». Per quanto riguarda le imprese il "sentiment" è invece sceso da 105,6 a 101,5. Michele Di Branco ©RIPRODUZIONERISERVATA
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In Cdm ddl partite Iva e reverse charge Un disegno di legge delega sul contrasto alla povertà e il riordino delle prestazioni e degli interventi e dei servizi sociali. Il disegno di legge con le misure per la tutela del lavoro autonomo e le misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (si vedaltaliaOggi del 26 gennaio scorso). Un disegno di legge in materia di cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo. Ma anche un decreto legislativo, in esame definitivo, che attua le direttive 2013/427UC e 2013/43/Ue che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. Sono questi i provvedimenti esaminati ieri in preconsiglio dei ministri e che dovrebbero essere all'ordine del giorno del consiglio dei ministri convocato per questo pomeriggio alle 17. Nel menu della riunione dell'esecutivo dovrebbe trovare posto anche un decreto legislativo (da approvare definitivamente) che attua la direttiva 2013/50/ Ue recante modifica della direttiva 2004/109/Ce sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/Ce, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/Ce che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/Ce. Ancora, all'odg del preconsiglio un digs (anche questo in esame definitivo) recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate a consumo umano. Altri decreti delegati all'esame attuano poi una raffica di norme comunitarie su vari temi che vanno dalla gestione delle pile e degli accumulatori alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione fino al mutuo riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. E ancora, un decreto, sempre in materia di giustizia, sul reciproco riconoscimento a livello europeo delle sentenze e decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, e un dpr recante regolamento di riorganizzazione del ministero degli affari esteri.
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Legge di Stabilità. Sì all'agevolazione in caso di immobili utilizzati direttamente dalla società e dati in locazione nel 2016 Assegnazioni, elusione in fuorigioco II risparmio d'imposta è legittimo - In presenza di contratti simulati scatta Invasione agevolata. Analogamente scatta l'agevolazione per una società proprietaria di un fondo rustico coltivato direttamente fino alla Dario Deotto Gian Paolo Tosoni v < fine dell'annata agraria scorsa Non può risultare elusiva (io novembre 2015) e che sia l'assegnazione di immobili ai soci stato successivamente concesso che al momento dell'attribuzione hanno perso realmente la condizione in affitto. Il problema che si della «strumentalità per pone è se la stipula di un destinazione». Viceversa, si ricade contratto di lo nell'evasione quando viene stipulato cazione o di affitto, che viene un contratto di locazione che risulta simulato. L'assegnazione o cessione fatta in questi giorni o mesi dei beni immobili ai soci, come pure (purché prima del 30 la trasformazione in società settembre), che porti semplice previste dalla legge l'immobile nella condizione 208/2015 (legge di Stabilità per il per poter essere estromesso 2016) rappresenta una ghiotta opportunità per eliminare dalla sfera dalla sfera della società dell'impresa beni ingombranti fruendo di importanti fiscalmente, fruendo di un agevolazioni fiscali, possa trattamento tributario agevolato. essere sottoposto a censura da Tutti gli immobili possono essere parte dell'agenzia delle Entrate oggetto di fuoriuscita agevolata a come atto non legittimo e che condizione che non siano beni strumentali per destinazione; infatti, pertanto comporti la revoca l'agevolazione si applica per gli delle agevolazioni con la immobili strumentali per natura, per tassazione delle plusvalenze gli immobili mercé e per gli nei modi ordinari e l'imposta di immobili registro nella misura piena e patrimonio.Qualoral'immobile venga utilizzato direttamen non dimezzata. Al riguardo, devono essere svolte le seguenti considerazioni. Se un immobile risulta prima utilizzato direttamente e poi viene dato in locazione - e quindi assegnato ai soci - non si può certo parlare di abuso del diritto/elusione. L'abuso/ elusione si realizza quando si compiono delle operazioni te dalla società proprietaria perfettamente legittime e si ovvero, per quanto riguarda i consegue un vantaggio fiscale terreni agricoli, questi vengano indebito. Se il contratto di coltivati direttamente dalla locazione è effettivo, e poi società - l'agevolazione non si l'immobile viene assegnato ai applica in quanto l'immobile soci, la società si è messa nelle risulta strumentale per condizioni di poter fruire di un destinazione. La condizione di legittimo risparmio d'imposta immobile strumentale non (comma 4 dell'articolo io-bis utilizzato direttamente deve dello Statuto del contribuente). essere verificata al momento È co della assegnazione o cessione me quando, ad esempio, si ai soci oppure all'atto della acquisiscono o si spostano trasformazione in società partecipazioni per rientrare nel semplice, e quindi entro il 30 range del consolidato domestico: settembre 2016. Ciò, anche in questo caso si è nel diversamente dalla condizione campo del legittimo risparmio d'imposta. Va notato che non si temporale prevista per la avvera elusione/abuso del diritto compagine sociale, che non anche quando si altera il deve essere diversa da quella presente al 30 settembre 2015. rapporto economico, quindi quando si simula, si dissimula, si Conscguentemente, un interpone. In tutti questi casi si è fabbricato utilizzato direttamente dalla società al 31 nel campo dell'evasione vera e propria (in questo senso anche dicembre 2015 e concesso in sentenza Cassazione locazione nel corso del 2016 40272/2015). Nell'elusione/ può essere oggetto di abuso in ambito tributario i assegnazione
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Le caratteristiche 011 LA NORMA Costi ridotti per l'estromissione dei beni dal regime d'impresa. La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo i, commi da 115 a 120) consente l'assegnazione agevolata di questi beni con il pagamento in capo alla società di una imposta dell'8% (10,5% per le società di comodo) sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap 021 LE CONDIZIONI Entro il 30 settembre 2016 le società potranno assegnare o cedere ai soci beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri (non strumentali). Tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015, ovvero vanno iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2015 03 I LA STRUMENTALITÀ Tutti gli immobili possono essere oggetto di fuoriuscita agevolata a condizione che non siano beni strumentali per destinazione; infatti, l'agevolazione si applica per gli immobili strumentali per natura, pergli immobili mercé e pergli immobili patrimonio. Qualora l'immobile venga utilizzato direttamente dalla società proprietà ria nell'attività dell'impresa ovvero, per quanto riguarda i terreni agricoli, questi vengano coltivati direttamente dalla società - l'agevolazione non si applica in quanto l'immobile
stipulato un contratto di locazione che risulta simulato 05 I LE NON OPERATIVE II regime agevolativo, ma con il versamento di una sostitutiva più elevata (10,5% invece dell'8%), si applica anche nei confronti delle società non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento della cessione/assegnazione. Il triennio da considerare è il 2013-2015 061 L'ESTENSIONE La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili e che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplice 071 LE ALTRE IMPOSTE Nel caso in cui l'assegnazione o la cessione fossero assoggettate a imposta di registro in misura proporzionale,si applica un'aliquota ridotta alla metà. Le imposte ipotecarie e catastali si applicheranno, invece, in misura fissa. Ai fini Iva l'operazione è generalmente esente ai sensi dell'articolo 10 punto 8 del Dpr 633/72
risulta strumentale per destinazione Oit 11 LIMITI Non può risultare elusiva l'assegnazione di immobili ai soci che al momento dell'attribuzione hanno perso realmente la condizione della «strumentalitàper Viceversa, si ricade nell'evasione quando viene
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contratti/negozi sono perfettamente legittimi sotto il profilo giuridico, ma si conseguono dei vantaggi indebiti, quindi non previsti dal sistema. Questo per dire che se il contratto di locazione di un immobile stipulato nel corso del 2016 - che poi viene assegnato ai soci - non è reale, è camuffato, si è nel campo dell'evasione, molto più "gravosa" sotto molteplici profili rispetto all'elusione. Se, invece, il contratto di locazione è effettivo, e poi l'immobile viene assegnato, si avvera semplicemente un'ipotesi di legittimo risparmio d'imposta.
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Legge fallimentare. Le Linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti II precetto «ricorda» al debitore che può accordarsi con i creditori
Giorgio Costa Possibile impugnare l'atto di precetto che non avverta il debitore della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi. È questa - secondo le linee guida al nuovo processo esecutivo redatte dalla Commissione di studio in materia di esecuzione mobiliare e immobiliare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - una delle più importanti novità del DI 83/2015 che ha modificato il testo dell'articolo 480, comma 2 del Codice di procedura civile attraverso la previsione di un ulteriore avvertimento contenuto nell'atto di precetto che è diventato obbligatorio dal 21 agosto 2015. Questo nell'ambito del generale favor /egis accordato all'istituto della composizione negoziale della crisi del soggetto sovraindebitato ma non fallibile. La nuova disposizione impone, quindi, al creditore di rendere edotto il debitore circa la facoltà di evitare l'avvio dell'esecuzione forzata o di impedirne la prosecuzione avvalendosi delle modalità alternative di soluzione della crisi previste dalla legge 3/2012. L'avvertimento ha una finalità esclusivamente informativa e, quindi, una voltainseritolo nel precetto, il creditore può iniziare l'esecuzione forzata senzadover attendere l'esito dei procedimenti per la soluzione della crisi di cui il debitore si sia nel frattempo avvalso. Ovviamente, il debitore, una volta apprese le facoltà previste dalla legge, deve tempestivamente esercitarle per conseguire gli effetti sospensivi che sono ricollegati alla sua eventuale iniziativa. Considerato che il mancato avviso non incide sugli effetti e sulla funzione del precetto, è da escludersi che il debitore possa impugnarlo per questa omissione che ha una valenza meramente formale. Tuttavia, il debitore potrebbe però impugnare l'atto di precetto che non contenesse l'avvertimento di cui all'articolo 480, comma 2 del Codice di procedura civile a condizione che dimostri che la mancata formulazione dell'avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative di composizione delle crisi e, nel contempo, prospetti come il ricorso ai procedimenti di cui alla legge 3/2012 avrebbe potuto scongiurare l'inizio del processo esecutivo o impedirne la prosecuzione. Il documento dei commercialisti contiene anche una raccolta di istruzioni emanate da alcuni Tribunali successive all'entrata in vigore della riforma e una serie di ordinanze di SOLUZIONE POSSIBILE Se manca l'informazione l'atto resta va lido ma può essere impugnato se si dimostra che la carenza poteva fermare l'iter vendita e avvisi di vendita redatti in base all'applicazione della nuova disciplina. Sono analizzati, in particolare, con riguardo all'esecuzione immobiliare, le funzioni e i nuovi adempimenti demandati al professionista delegato alla vendita, in considerazione dell'obbligo posto in capo al giudice dell'esecuzione di disporre normalmente la delega delle operazioni di vendita. Il documento, infine, presta particolare attenzione ad alcune significative novità che si collegano ad altre importanti riforme già avviate nell'ambito del processo e delle crisi, quali, ad esempio, il necessario coordinamento con le previsioni di cui alla legge 3/2O12, e successive modificazioni e integrazioni, e le nuove disposizioni di cui all'articolo 2929-bis Codice civile (esecuzione su beni del debitore oggetto di vincoli di indisponibilità o donati). ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CASSAZIONE ffl Autoriciclaggio \~~siJ ad ampia portata Giovanni Negri *• pagina 45
Cassazione/1. La prima sentenza di legittimità sulla fattispecie sembra aprire alla contestazione anche su illeciti-base risalenti nel tempo Tar del Lazio. Sentenza sul caso-Xylella Autoriciclaggio con portata ampia Scatta anche se il reato presupposto è anteriore al nuovo artìcolo 648 ter 1 del Codice penale Giovanni Negri MILANO L'autoriciclaggio scatta anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo articolo 648 ter i del Codice penale. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 3691 della Seconda sezione penale depositata ieri che rappresenta il primo intervento di rilievo dei giudici di legittimità sulla nuova fattispecie di contrasto alla criminalità economica introdotta all'inizio del 2015 dalla legge 186/14. La sentenza conferma così l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Como aveva confermato il parziale sequestro dei beni di un uomo, già in precedenza indagato per riciclaggio e al qualeeragiàstatasequestratauna notevole somma di denaro, che,
La polizia giudiziaria rilevava così l'incocrenza tra l'ingente denaro sequestrato e i modesti redditi dichiarati e le rischiose modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all'Italia ed eseguiva il sequestro ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio. La difesa, nei motivi di ricorso in Cassazione, dopo che il tribunale del riesame aveva in parte confermato la misura cautelare, metteva tra l'altro in evidenza, facendo leva sul principio di irretroattività della legge penale, come non si può contestare l'autoriciclaggio quando il reato presupposto risulta commesso in una
possibilità di contestazione anche quando il reato presupposto è di molto risalente nel tempo, rendendo a questo punto possibile un'ultima considerazione: che, nel caso in questione, l'indagato se la sarebbe cavata se avesse utilizzato lo scudo della voluntary discolsure che specificamente scherma da imputazioni di autoriciclaggio con reato presupposto coincidente con l'articolo 4 del decreto 74 del 2000.
data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 186/14 e cioè il i°gennaio 2015. La Corte di cassazione non è però di quest'avviso e boccia il motivo come manifestamente infondato. lo scorso 8 luglio, dopo avere Nella sua lettura è irrilevante il oltrepassato dalla Svizzera il fatto che il reato presupposto, in valico di confine di ponte ipotesi quello disciplinato Chiasso, veniva pedinato sino a dall'articolo 4 del decreto Milano da una pattuglia della legislativo n. 74 del 2000 polizia giudiziaria. Qui l'uomo (dichiarazione infedele), sia stato realizzato prima del 2015. «Va veniva bloccato e, all'esito premesso - sottolinea la sentenza dell'ispezione sulla borsa che che impropriamente viene aveva prelevato dalla vettura il principio di (aH'interno della quale veniva invocato irretroattività della legge penale di individuato anche un doppio cui all'articolo 2 del Codice penale fondo dietro lebocche di in relazione ad un reato, quale aerazione del cruscotto), quello di autoriciclaggio, nel quale venivano trovati 3 pacchetti soltanto il reato presupposto si con banconote per complessivi assume commesso in una epoca antecedente la data di entrata in 24omila euro, oltre a 870 sempre in con IL PRINCIPIO vigore della legge n. 186 del 2014, ma Non c'è irretroattività perché
l'elemento materiale si è rea lizzato nel luglio 2015, in piena quando comunque lo stesso reato vigenza delle norma Scudo solo era già previsto come tale dalla con la voluntary legge». Tanto più poi quando, tanti nel portafogli. Nella residenza dell'indagato, in un paese del comasco, venivano poi sequestrati altri beni e somme di denaro in contanti.
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come nel caso esaminato, quando l'elemento materiale dell'autoriciclaggio risulta essere stato concretizzato nel luglio 2015, molto dopo quindi il i° gennaio. LalineadellaCassazionesembra aprire quindi a una
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CASSAZIONE/ Mancato pagamento Iva, ricorso ho II fisco va a nozze Confisca sui beni in comunione
DI DEBORA ALBERICI* La cointestazione dei beni fra coniugi non stoppa le azioni del fisco per contrastare l'evasione fiscale. Può infatti essere confiscato pro quota l'immobile dell'imprenditore che non ha pagato l'Iva anche se in comunione legale con il partner. Infatti a quest'ultimo può essere assegnata la somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso. È quanto si evince dalla sentenza n. 3535 depositata ieri dalla Corte di cassazione. La terza sezione penale ha respinto il secondo motivo del ricorso relativo alla possibilità di spiccare la misura sull'immobile in comunione e accolto il primo con il quale la difesa dell'imprenditore chiedeva la confisca diretta prima sui beni della società. In sentenza sul primo punto si legge che la comunione legale dei beni non è di ostacolo di per sé alla confisca «pro quota» dell'immobile che ne costituisca oggetto. Ciò sul rilievo che tale regime patrimoniale non esclude la disponibilità dell'immobile da parte dell'autore del reato e non lo sottrae all'azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge, salvo in tal caso l'assegnazione, a favore dell'altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo. Inoltre, aggiungono gli Ermel-
lini, il sequestro preventivo per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato. tassazione, net
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II quadro. Le misure europee e quelle interne Controllate estere, gioco d'antìcipo delle regole italiane
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Domenico Pezzella Benedetto Santacroce La Commissione Ue, come già anticipato negli ultimi mesi dello scorso anno, ha deciso di dare una netta accelerata al contrasto delPevasione fiscale e alla mancanza di trasparenza che la favorisce. Il prossimo passo, stando alle notizie che provengono da Bruxelles, sarà l'adozione di una direttiva (già denominata antiBeps) che pressi gli Stati membri ad attuare quanto prima ogni strumento utile alla causa. L'intento è appunto quello di dare maggiore forza, attraverso uno strumento vincolante per gli Stati membri, ai recenti accordi conclusi a livello Ocse e all'interno del G2O contro l'erosione della base imponibile e spostamento dei profitti (Beps). Uno degli obiettivi più ambiti dalla Commissione resta sempre il raggiungimento di una base comune consolidata per l'imposta sulle società (Ccctb) e l'emanazione della direttiva dovrebbe costituire proprio il primo passo verso l'effettiva implementazione di questo progetto che, a oggi, non ha ancora riscosso grossi entusiasmi tra gli Stati membri. Di certo alcune delle ultime misure già adottate in Italia sembrano posizionarlo a buon punto nella futura applicazione di quanto la direttiva prevedere. Stando alle prime voci, quest'ultima dovrebbe spingere, in particolare, i singoli Stati membri a dotarsi di norme che permettano la tassazione dei redditi prodotti dalle controllate estere di società residenti nel proprio territorio, qualora le prime siano soggette nello Stato estero a un regime di tas
tassazione nominale nello Stato estero inferiore di oltre il 50% a quella italiana. Anche sul fronte della trasparenza e della collaborazione, poi, sono state varate a livello interno norme che vanno nella dirczione tracciata dalla Commissione. Basti ricordare la recente introduzione del sistema di controllo interno di gestione del rischio fiscale (tax control framework) e della rendicontazione paese per paese, cosiddetto Cbcr (Country fay country reporting). Il primo strumento, intrudo tto con il Digs 128/2015, costituisce un nuovo schema di relazioni tra agenzia delle Entrate e contribuenti, denominato regime dell'adempimento collaborativo e finalizzato a promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento. Il secondo, invece, introdotto con la legge di Stabilità anche in considerazione delle raccomandazioni in tal senso provenienti daH'Ocse, costituisce un nuovo obbligo per le imprese multinazionali, le quali saranno ora chiamate a predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese, che riporti, tra gli altri, dati legati all'ammontare dei ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate in ciascuno Stato dove sono localizzate.
sazione nominale inferiore al 40% di quello dello Stato membro. Sul fronte interno vale, dunque, ricordare come la legge di Stabilità 2016 abbia modificato la normativa sulle controlied foreign companies, riservando le penalizzazioni fiscali ai soli casi in cui le controllate estere scontino una
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CM)CE<:-I\1''OCA!\]ERE Incompatibilità, cariche dei commercialisti al setaccio «iim««« Ventura cipag 33
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L'iniziativa messa in campo dal Consiglio nazionale e Infocamere Incompatibilità all'angolo Cariche dei commercialisti passate al setaccio
DI GABRIELE VENTURA Maglie strette contro i commercialisti che svolgono attività incompatibili con la professione. Con un nuovo portale che va a scovare il dettaglio delle cariche ricoperte o delle partecipazioni alle società di capitali detenute dal professionista iscritto nel registro delle imprese. Si tratta dell'iniziativa messa in atto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con la partecipazione di Infocamere, alla quale è stato chiesto di studiare una soluzione dedicata agli ordini territoriali per effettuare le verifiche istituzionali periodiche ai sensi dell'ari. 34 dell'ordinamento professionale. Le incompatibilità. La nuova applicazione, comunica il Cndcec in una nota informativa (n. 12/2016 del 26 gennaio scorso), è pronta per il rilascio definitivo e consente, attraverso l'accesso a un apposito sito Internet,
di interrogare i dati del registro imprese al fine di verificare possibili cause di incompatibilità
degli iscritti. Tramite il menu «ricerca persone», l'ordine verifica anzitutto se il soggetto è iscritto o meno nel registro. Se il codice fiscale è presente nel registro imprese, il sistema risponde con l'anagrafica della persona, dove vengono visualizzati dei link che permettono di accedere alle informazioni relative alle cariche e sia storiche.^
partecipazioni, sia attuali I curatori fallimentari. Sempre in tema di altre attività svolte dagli iscritti all'Albo
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dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Cndcec ha diramato ui pronto ordi ni (270/2015 del 21 gennaio 2016) sulla deontologia dell'attività di curatore fallimentare. Affermando che il curatore è soggetto sia ad una responsabilità interna alla procedura fallimentare, sia ad una responsabilità disciplinare da parte del suo ordine, in caso di
professionale, laddove nell'individuare l'attività di curatela fallimentare tra le attività di competenza degli iscritti all'albo, stabilisce espressamente la responsabilità disciplinare in capo a tutti gli iscritti che violino le norme di legge, i regolamenti nonché le disposizioni del codice deontologico.
infrazioni disciplinari. La f* « richiesta di parere,
al Cndcec, è stata avanzata dall'ordine di Treviso, che ha chiesto di sapere se un iscritto che svolga l'attività di curatore fallimentare sia esonerato dal rispetto delle norme deontologiche e in partico lare dagli obblighi previsti dall'ari. 15 del codice deontologico. In primo luogo, il Consiglio nazionale richiama la legge fallimentare, che attribuisce al curatore la qualifica di pubblico ufficiale, che può essere assunta non solo dal dipendente pubblico ma anche da un lavoratore dipendente ovvero un privato professionista incaricato dello svolgimento di compiti espressione di un pubblico parere. Sotto il profilo della responsabilità, specifica il Cndcec, il curatore fallimentare è assoggettato a specifiche ipotesi di responsabilità penale connesse alla qualifica e a responsabilità disciplinare interna alla procedura suscettibile di provocare la revoca dell'incarico. Oltre a ciò, in caso il curatore sia un commercialista, è assoggettato anche alla legge
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Cassazione. Niente «cancellazione» del reato minore anche per fatti accaduti prima della riforma del 2010 INTERVISTA Dario Mantella Sindaco di Firenze La bancarotta non assorbe Invasione Le due sanzioni vanno sommate perché tutelano interessi diversi Laura Ambrosi La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte concorre con labancarotta per distrazione inquantoidue delitti presentano differenze strutturali e tutelano diversi interessi: il delitto tributario è preposto a garantire l'interesse fiscale attraverso la riscossione coattiva e si configura come reato di pericolo, l'altro invece tutela gli interessi dei creditori e rappresenta un reato di danno. A fornire questa rigorosa interpretaziune è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 3539 depositata ieri. Un imprenditore dichiarato fallito è stato imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione e sottoposto a procedimento penale. Successivamente - a dibattimento in corso - il Pm ha ottenuto il sequestro preventivo finalizzato alla con
casospecificolacontestatasottrazi one fraudolenta era avvenuta nel 2009, prima delle modifiche, anche la lettera della norma non dava adito a dubbi sull'esclusione del concorso. Si ricorda che la bancarotta fraudolenta per distrazione (articolo 216 della legge fallimentare) punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se dichiarato fallito, l'imprenditore che ha distratto, occultato, dis
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simulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, per recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. La sottrazione fraudolenta (articolo 11 del Digs 74/2000) sanziona invece con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque (con aumento di pena se l'ammontare delle imposte supera i 2Oomila euro), per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a queste INDUBBIO Sul punto si imposte di ammontare registrano contrasti giurisprudenziali ma i giudici complessivo superiore a 5omila euro, aliena simulatamente o di legittimità hanno deciso altri atti fraudolenti sui direttamente senza rinvio alle compie propri o su altrui beni idonei a Sezioni unite rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di fisca per equivalente per il riscossione coattiva. I giudici di reato di sottrazione fraudolenta legittimità hanno ritenuto di non al pagamento delle imposte. investire della questione le Secondo l'ipotesi accusatoria il Sezioni Unite,
reato tributario concorreva conlapiù grave violazione fallimentare e non ne era assorbita. Il sequestro è stato confermato dal Tribunale del riesame, la cui decisione è stata impugnata in Cassazione. La difesa dell'imprenditore ha evidenziato la correttezza dell'interpretazione secondo cui la fattispecie penale fallimentare, punita anche più gravemente, era assorbente del delitto tributario di sottrazione
aderendo alla tesi più rigorosa di sussistenza del concorso tra i due delitti, configurandosi nellaspecie un'ipotesi di specialità bilaterale. Secondo la sentenza non si può affermare che le due fattispecie regolino la stessa materia e quindi il bene giuridico protetto è differente. Il reato tributario infatti sanziona condotte che pregiudicano l'interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, mentre fraudolenta, con la conseguenza la violazione fallimentare tutela che non era ipotizzabile alcun l'interesse dei creditori. Da qui concorso tra i due illeciti. La l'impossibilità che la fattispecie fondatezza di questa penale fallimentare possa interpretazione era ancora più assorbire anche quella tributaria resa evidente dalla circostanza con la conseguente che, prima delle modifiche configurabilità del concorso tra i introdotte dal DI 78/2010, il due delitti. Il rischio di questa reato di sottrazione fraudolenta interpretazione è, ovviamente, di si caratterizzava proprio dalla commettere in molte ipotesi di formula «salvo che il fatto non bancarotta, quasi in modo costituisca più grave reato», automatico, anche il reato proprio per escludere il concorso fiscale. con la bancarotta. Poiché nel
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Nessuna via di scampo per i professionisti sanzionati in Europa. Coloro che subiranno nel paese di origine un provvedimento che limita o vieta l'esercizio della professione non potranno in alcun modo sperare di esercitare in un altro stato membro. Entro tre giorni dalla sanzione, infatti, le autorità competenti categoria per categoria saranno tenute a dare l'allerta agli altri paesi attraverso il sistema Imi (lo strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione a tutte le direttive del mercato interno, sviluppato dalla Commissione Ue). E per coloro che ritengono di essere stati ingiustamente sanzionati e, di conseguenza danneggiati, si apre la strada del risarcimento danni. Questa una delle novità contenute nella direttiva 2013/55/Ue entrata in vigore in Italia lo scorso 18 gennaio e recepita attraverso un digs ad hoc dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio (si veda ItaliaOggi del 21 gennaio scorso). Nel dettaglio, il meccanismo di allerta viene introdotto attraverso una modifica al digs 206/2007 (Riconoscimento delle qualifiche professionali) consistente nell'inserimento dell'ari. 8-bis. La disposizione prevede che a essere coinvolti prioritariamente nel meccanismo siano le professioni attinenti l'area socio sanitaria: medici, odontoiatri, infermieri, farmacisti ma anche fisioterapisti e insegnanti e affini. Le informazioni, consistenti nell'identità del professionista, nella professione esercitata, nel giudice nazionale che ha adottato la decisione sulla limitazione o il divieto, nell'ambito di applicazione della restrizione e della durata di tale misura saranno trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui le autorità competenti vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attività professionale. Inoltre, poiché l'allerta deve essere inviata tempestivamente da quando se ne è avuta conoscenza è stato introdotto l'onere di informazione a carico delle autorità giudiziarie che emettono provvedimenti che incidono sull'esercizio della professione, nei confronti degli ordini e dei collegi professionali e delle autorità competenti. Le informazioni, stato per stato, saranno filtrate e reindirizzate attraverso i rispettivi dipartimenti per le politiche europee. Il meccanismo, però, prevede anche un sistema di tutela per i professionisti. Avverso l'allerta, infatti, sarà possibile presentare ricorso per chiedere la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati dall'allerta ingiustificata. Dell'intento ricorso, infine, gli ordini, i collegi professionali e le autorità competenti dovranno dare notizia sempre attraverso il sistema Imi. Beatrice Migliorini ———©Riproduzione riservata——f[
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Per i professionisti sanzionati nessuna via di fuga in Europa
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Lotta all'evasione. Oggi la Commissione vara nuove misure contro l'infedeltà fiscale: tetto alla deducibilità degli interessi La Ue: stop alle mini-aliquote Recupero a tassazione se il prelievo in un altro Paese è inferiore del 40% Beda Romano BRUXELLES Dal nostro corrispondente Nella lotta contro l'elusione fiscale, un nuovo tassello è previsto questa settimana. La Commissione europea presenterà oggi nuove misure per arginare un fenomeno che la crisi economica ha reso d'attualità. Tra le azioni cheil commissario agli Affari monetari, Pierre Moscovici, illustrerà vi sono anche nuove regole per limitare l'uso di filiali nei paesi terzi pur di ridurre gli oneri fiscali. Il tentativo è di affrontare di petto le molte scappatoie esistenti. Con quale successo, è ancora da capire. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, il nuovo pacchetto si basa su tre principi: una tassazione effettiva, la trasparenza fiscale, e la necessità di affrontare la questione della doppia tassazione. Le nuove misure complementano il quadro di riferimento dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che negli anni scorsi ha lanciato il programma Beps (un acronimo inglese che sta l'espressione Base erosion and profit shifting). «Vogliamo imporre scelte legalmente vincolanti», ha spiegato Moscovici incontrando alcuni giornalisti qui a Bruxelles prima della presentazione questa mattina del nuovo pacchetto fiscale. Si calcola che trucchi contabili e accorgimenti legali per ridurre la base imponibile delle società riducono il gettito fiscale nei Ventotto di 50-70 miliardi di euro all'anno. «E' pari al prodotto interno lordo della Bulgaria», ha fatto notare l'ex ministro delle Finanze francese. Una delle misure che verranno illustrate oggi da Moscovici riguarda l'abitudine di molte imprese multinazionali di spostare i
Le novità in arrivo MULTINAZIONALI Una delle misure riguarda l'abitudine di molteimprese multinazionali dispostare i profitti verso un paradiso fiscale o verso un paese caratterizzato da una bassa imposizione. Tendenza che ha per conseguenza un netto calo del gettitoin molti paesi dell'Unione. La commissioneintende proporre una norma secondo la quale il paese membro potrà imporre il pagamento delle tasse quando l'aliquota del paese terzo èinferiore del 40 per cento all'aliquota nazionale. DIVIDENDI Altra misura versoletassazione di dividendi, profitti e guadagni di capitale. Di solito, questi proventi incassati da una filiale sono rimpatriati da Ila casa madre senza essere tassati, perché le autorità locali considerano che sono già stati tassati nel paese di provenienza. Spesso, tutta via, si giunge a situazioni di doppia non tassazione. Bruxellesintende imporre l'obbligo della società di chiarire sei proventi sono già stati tassati. In casocontrarioil governo della casa madre potrà tassarli. GESTIONE DEL DEBITO Bruxellesvuoleproporreanche soluzioni per evitare meccanismi artificiali di gestione deldebito. Molteaziendechiedonoa una propria filiale fuori dall'Unione di accendere una linea di credito, trasferendoli denaro alla casa madreeuropea. Quest'ultima dedurrà il pagamento degli interessi nel proprio paese, mentre la stessa filiale spesso non verrà chiamata a pagare alcuna imposta sugli interessi. La proposta prevede tetti agli interessi che si potranno dedurre.
Solitamente, questi proventi incassati da una filiale sono rimpatriati dalla casa madre senza essere tassati, perché le autorità locali considerano che sono già stati tassati nel paese di provenienza. Spesso, tuttavia, si giunge a situazioni di
doppia non tassazione. Bruxelles intende imporre l'obbligo della società di chiarire se i proventi sono già stati tassati. Se non lo sono stati, il governo dellacasa madre potrà tassarli. L'esecutivo comunitario vuole anche proporre soluzioni per evitare meccanismi artificiali di gestione del debito. Molte aziende chiedono a una propria filiale fuori dall'Unione di accendere una linea di credito, trasferendo il denaro alla casa madre europea. Quest'ultima dedurrà il pagamento degli interessi nel proprio paese, mentre profitti verso un paradiso fiscale o la stessa filiale spesso non verrà verso un paese caraterizzato da una chiamata a pagare alcuna imposta sugli stessi interessi. La proposta bassa imposizione. Questa prevede tetti agli interessi che si tendenza comporta un netto calo potranno dedurre. Un'altra delle del gettito in molti paesi misure proposte ha come obiettivo dell'Unione. La Commissione di evitare che le imprese sfruttino proporrà una norma secondo la differenze nazionali nel quale il paese membro potrà trattamento fiscale del reddito per imporre il pagamento delle tasse quando l'aliquota del paese terzo è eludere il fisco, e giungere a situazioni di doppia non inferiore del 40% all'aliquota tassazione. Per esempio, il nazionale. Una altra misure riguarda la tassazione di dividendi, pagamento di interesse sul debito di profitti e guadagni di capitale.
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una filiale, deducibile fiscalmente, viene definito dividendo in un altro paese, ricevendo ulteriori benefici fiscali. Infine, Bruxelles vuole evitare il trasferimento all'estero dei brevetti, tale da consentire di tassarne i proventi in paesi a bassa imposizione. Le misure sono particolarmente tecniche e complesse. Esperti del settore si chiedono se la loro applicazione potrà effettivamente essere garantita. Ciò detto, il pacchetto giunge in un momento in cui della lotta all'evasione fiscale molti governi hanno fatto un cavallo di battaglia. In questi mesi, la Commissione ha proposto lo scambio di informazioni relativo agli accordi fiscali (tax rulings) concessi da alcuni paesi dell'Unione a società multinazionali.
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Accordo Italia-Svizzera, Roma frena la ratifica
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Stop all'accordo sulle doppie imposizioni^Italia-Svizzera. A rallentare, questa volta, è l'Italia. È stata chiara la decisione presa dal senatore Claudio Micheloni, relatore della commissione degli affari esteri, che ha deciso la scorsa settimana di non presentare la sua relazione, sospendendo di fatto la ratifica dell'accordo. A monte della questione, il mancato interesse da parte dei due governi, quello elvetico e quello italiano, nel giungere a una conclusione sulla vicenda pendente dei residenti Svizzeri aventi immobili in Italia e degli ex lavoratori frontalieri che ad oggi hanno ancora in Svizzera parte dei loro compensi non dichiarati al fisco italiano. Per sbloccare la trattativa Micheloni ha spiegato altaliaOggi come, dopo aver manifestato il proprio disappunto, il presidente della III commissione Pier Ferdinando Casini ha presentato al ministro Paolo Gentiloni richiesta scritta al fine di raccogliere i pareri dei due governi. Micheloni ha quindi precisato che «da diversi anni e durante tutto il negoziato» è stato chiesto di «trovare una soluzione» per quel «mezzo milione di italiani» che ad oggi non si vedono del tutto riconosciuti i propri diritti. Nello specifico, la Svizzera risulta carente dal punto di vista della valutazione dei possedimenti degli italiani residenti in Svizzera. Per questi, infatti, in caso di terreni o immobili ereditati fuori confine, la Svizzera applica una doppia imposizione, imponendo sia una patrimoniale che una tassa reale sul rendimento teorico. L'Italia, dal canto suo, non ha ancora reso note le specifiche sugli emigranti italiani rientrati in Italia dopo un periodo di lavoro fisso oltre confine e ora vincolati, per via delle procedura di voluntary disclosure, a inserire tali proventi detenuti all'estero nel quadro RW, con sanzione pecuniarie del caso annesse. Gloria Grigolon
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/ Tributaristi Ancot sulla norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 Uoccasione dei Fondi Ue Tutte le opportunità per i liberi professionisti
Z 1984 DI ALESSANDRA MARCOZZI E indiscusso che le libere professioni contribuiscano in maniera significativa alla creazione e alla conservazione d'importanti infrastrutture della società. All'interno dell'Unione l'Italia ha il primato di paese Ue con maggior numero di liberi professionisti stimato intorno ai 3 milioni. È, quindi, ancora più rilevante, il risultato raggiunto con la legge di Stabilità 2016 che estende ai professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali e di investimento europei. In particolare con tale norma si allinea l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione, secondo cui le libere professioni rientrano nella categoria delle imprese, in quanto esercenti attività economica, intesa, secondo la Commissione europea, come qualunque attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato. Nel concreto, già dal 2014, i professionisti potevano essere destinatari DI ALESSANDRA MARCOZZI E indiscusso che le libere professioni contribuiscano in maniera significativa alla creazione e alla conservazione d'importanti infrastrutture della società. All'interno dell'Unione l'Italia ha il primato di paese Ue con maggior numero di liberi professionisti stimato intorno ai 3 milioni. È, quindi, ancora più rilevante, il risultato raggiunto con la legge di Stabilità 2016 che estende ai professionisti la possibilità di accedere ai fondi strutturali e di investimento europei. In particolare con tale norma si allinea l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione, secondo cui le libere professioni rientrano nella categoria delle imprese, in quanto esercenti attività economica, intesa, secondo la Commissione europea, come qualunque attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato. Nel concreto, già dal 2014, i professionisti potevano essere destinatari
piattaforma per coordinare le attività di Università, liberi professionisti ed imprese; • supporto all'imprenditorialità, ad esempio attraverso il Progetto pilota Erasmus Giovani imprenditori, che finanzia un periodo di soggiorno all'estero per aspiranti imprenditori e professionisti che vogliono acquisire le competenze necessarie per avviare con successo una piccola impresa o una professione;
- Staffetta Generazionale Avviso pubblico rivolto ai datori di lavoro; Progetto Manager di rete — Credito Adesso — Start e Restart; • Regione Piemonte — Interventi per la nascita e lo sviluppo del lavoro autonomo- Italia Lavoro - Staffetta generazionale; • Regione Puglia - Microcredito/ MicroPrestito d'Impresa; • Regione Toscana - Praticantati retribuiti — Fondo giovani • collaborazione permanente tra professionisti — Gio Commissione e liberi professionisti, attraverso la creazione di un Forum annuale vani coworkers; • Regione delle libere professioni. Nel Valle d'Aosta Sostegno alle dettaglio, si tratta di specifici persone con meno di 35 anni canali di finanziamento nell'avvio di attività calibrati sulle necessità del professionali in forma mondo professionale, da individuale o associata; • raccordare con i programmi Regione Veneto - Mettiti in nazionali e regionali ai quali spetterà, appunto, il compito di moto! Neet vs Yeet — Le opportunità per i giovani in erogare i fondi europei ai Veneto. A livello nazionale professionisti, tramite l'emanazione di bandi regionali SelfiEmployment, Fondo rotativo promosso dal e nazionali. Alcune regioni Ministero del lavoro e delle hanno già incluso i professionisti in bandi regionali politiche sociali, prevede la a valere sui fondi Fesr (Fondo possibilità per i giovani Neet europeo di sviluppo regionale) (giovani che non studiano ne e Fse (Fondo sociale europeo), lavorano di età fino a 29 anni) di ottenere un prestito senza come ad esempio: • Provincia di Bolzano — Agevolazioni per interessi né garanzie personali da 5 mila a 50 mila euro, per l'avvio di nuove attività; • intraprendere un'attività liberoProvincia di Trento Comanager; • Regione Abruzzo professionale. Pagina a cura DELL'UFFICIO STAMPA - Microcredito Fse; • Regione ASSOCIAZIONE Calabria - Fondo di garanzia dei Fondi comunitari, al pari per operazioni di microcredito; NAZIONALE CONSULENTI delle pmi, potendo usufruire di TRIBUTATO Sede nazionale P una serie di agevolazioni: • zza di Villa Fiorelli, 1 - 00182 accesso al credito, grazie ai Roma Tel 0735/568320-scelta • Regione Campania — Fondo programmi Horizon 2020 per la 2 Ufficio di presidenza Microcredito Fse Credito ricerca e l'innovazione e Cosme 07351568320-scelta 6 www d'imposta per assunzione di per la competitivita delle imprese personale a tempo indeterminato - ancot it - e-mail ancot@ancot it e delle pmi; • semplificazione amministrativa, tramite la costituzione di un tavolo di lavoro progettato per la diffusione delle buone pratiche nel campo della semplificazione; • internazionalizzazione, attraverso il supporto della rete Enterprise Europe Network; • formazione, tramite la costituzione di una
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Credito d'imposta per nuovi investimenti; • Regione Friuli Venezia Giulia — Autoimprenditorialità di soggetti in situazioni di svantaggio occupazionale — Avvio e funzionamento dei primi tre anni di attività; • Regione Lazio — Fondo Microcredito Finanziamenti per la ricerca e l'innovazione - Italia LavoroW2W
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SERVIZI • Formazione professionale gratuita agli associati su tutto il territorio m collaborazione con "Fondazione DINO AGOSTINI" e "Scuola Nazionale dell'Amministrazione" • Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno di iscrizione • Informative quotidiane fiscali fornite da SEACSpA • Organizzazione di convegni e tavole^ rotonde con politici sulle tematiche relative alla fessione e previdenza A FORMAZIONE facebook MMKnSÌN Tutte le informazioni più dettagliate sui siti www.ancot.it | www.ancotservice.it ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTAR! Tutte le informazioni più dettagliate sui siti www.ancot.it | www.ancotservice.it MMKnSÌN facebook FORMAZIONE • Formazione professionale gratuita agli associati su tutto il territorio m collaborazione con "Fondazione DINO AGOSTINI" e "Scuola Nazionale dell'Amministrazione" • Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno di iscrizione • Informative quotidiane fiscali fornite da SEACSpA • Organizzazione di convegni e tavole^ rotonde con politici sulle tematiche relative alla fessione e previdenza A SERVIZI PROTOCOLLI Tutte le • Protocolli d'intesa con Agenzia delle Entrate e Equitalia Spa • Protocolli con INPS e INAIL Accesso ai Cassetti Previdenziali • Protocolli con ADICONSUM informazioni più dettagliate sui siti www.ancot.it | www.ancotservice.it MMKnSÌN facebook FORMAZIONE • Formazione professionale gratuita agli associat • PEC - posta certificata gratuita • Bimestrale "Formazione Tributaria Permanente" edito dall'Associazione • Pagina quindicinale su "Italia Oggi" a cura dell'Associazione j« Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED fataste - Successioni - Registro Visto di conformità ,con"CAF-TFDC" t« Servizi telematici , con "Infocamere" Copertura assicurativa , professionale con l'Assicurazioni Generali" Convenzioni e sconti con il gruppo SEACSpA - Gruppo II sole 24 oreFnzzera - Quotidiano "Italia Oggi" Period ico '"Finanza & Fisco" '"Commercialista telematico" '- Penodico "Ratio" e-learning e videoconferenze - Naminal S.p.A.: software integrato di contabilità per studi professionali - Altri servizi erogati ANCOT «sponde alle problematiche poste dagli associati. \ da Ancot Servlce srl • Ouesiti fiscali e contabili con servizio "Pronto ANCOT" • Ouesiti per contenzioso ed accertamento • Assistenza legale legata all'esercizio della professione. su tutto il territorio m collaborazione con "Fondazione DINO AGOSTINI" e "Scuola Nazionale dell'Amministrazione" • Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno di iscrizione • Informative quotidiane fiscali fornite da SEACSpA • Organizzazione di convegni e tavole^ rotonde con politici sulle tematiche relative alla fessione e previdenza A SERVIZI PROTOCOLLI Tutte le • Protocolli d'intesa con Agenzia delle Entrate e Equitalia Spa • Protocolli con INPS e INAIL Accesso ai Cassetti Previdenziali • Protocolli con ADICONSUM informazioni più dettagliate sui siti www.ancot.it | www.ancotservice.it MMKnSÌN facebook FORMAZIONE • Formazione professionale gratuita agli associat • PEC - posta certificata gratuita • Bimestrale "Formazione Tributaria Permanente" edito dall'Associazione • Pagina quindicinale su "Italia Oggi" a cura dell'Associazione j« Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED fataste Successioni - Registro Vis associarsi all'A.N.CO.T o di conformità ,con"CA FILO DIRETTO TELEFONICO -TFDC" t« Servizi telem L'Associazione è iscritta al n° 10 del Registro Associazioni di Rilevanza Nazionale presso il Ministero di Giustizia ai sensi dell'ari. 26 d.lgs 206/2007. È inserita nell'elenco delle Associazioni che rilasciano "l'attestato di qualità" presso il Ministero Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. tici , con "Infocamere" Copertura assicurativa , professionale con l'Assicurazioni Generali" Convenzioni e sconti con il gruppo SEACSpA - Gruppo II sole 24 oreFnzzera - Quotidiano "Italia Oggi" Period ico '"Finanza & Fisco" '- "Commercialista telematico" '- Penodico "Ratio" e-learning e videoconferenze in collaborazione con - Naminal S.p.A.: sof Î1984J ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TRIBUTAR! ware integrato di contabilità per studi profession Per informazioni e prenotazioni www ancot il - ancot@ancot il - Tel 0735 568320 (int 4) li - Altri servizi erogati ANCOT «sponde alle problematiche poste dagli associati. DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE IVA NOVITÀ FISCALI E REVERSE CHARGE \ da Ancot Servlce srl • Ouesiti fiscali e contabili con servizi ANCONA-Assindustria 29 gennaio 2016-ore 15 00 "Pronto ANCOT" • Ouesiti per contenzioso ed LA LEGGE DI STABILITÀ -1 DECRETI ATTUATIVI accertamento • Assistenza legale legata al ROMA - Hotel Arco Travertino 29 gennaio 2016 - ore 9 00 'esercizio della professione. su tutto il territorio m CATANIA - Link Campus Hotel le Dune 30 gennaio 2016 - ore 9 00__________ DESENZANO DEL G. (BS) - Sala Brunelli 2 febbraio 2016-ore 14 30__________ CERRO MAGGIORE (Ml) - UNA Hotel Malpensa 2 febbraio 2016-ore 9 00__________ RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West 3 febbraio 2016-ore 14 30__________ PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere 4 febbraio 2016-ore 9 00__________ MARGHERA VENEZIA - Ag Entrate Venezia 2 4 febbraio 2016ore 9 00__________ MILANO - Istituto Zaccana 4 febbraio 2016-ore 14 30__________ FIRENZE - Grand Hotel Adriatico Best Western 5 febbraio 2016-ore 9 00__________ CAPACI (PA) - Hotel Saracen Village 6 febbraio 2016-ore 9 00 collaborazione con "Fondazione DINO AGOSTINI" e "Scuola Nazionale dell'Amministrazione" • Formazione gratuita per i nuovi associati per il primo anno di iscrizione • Informative quotidiane fiscali fornite da SEACSpA • Organizzazione di convegni e tavole^ rotonde con politici sulle tematiche relative alla fessione e previdenza A SERVIZI PROTOCOLLI Tutte le • Protocolli d'intesa con Agenzia delle Entrate e Equitalia Spa • Protocolli con INPS e INAIL Accesso ai Cassetti Previdenziali • Protocolli con ADICONSUM informazioni più dettagliate sui siti www.ancot.it | www.ancotservice.it MMKnSÌN facebook FORMAZIONE • Formazione professionale grat
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Holding. L'inquadramento fiscale Partecipazioni «generiche» fuori dagli enti finanziari Fabio Brunelli L'inquadramento fiscale delle holding di partecipazione si trova a rincorrere l'evoluzione di un trend legislativo che, a partire dalle modifiche agli articoli 113 e 106 del decreto legislativo 385/1993 (Tub), ha progressivamente spinto l'attività "generica" di assunzione di partecipazioni fuori dal perimetro degli enti finanziari. L'elenco Le norme tributarie inquadrano le holding di partecipazione tra gli enti finanziari attraverso il rinvio all'elenco dei soggetti indicati nell'articolo i del Digs 87/92 (bilanci degli enti finanziari), che nell'ultima versione vigente comprendeva le società svolgenti attività di assunzione di partecipazioni in enti creditizi o imprese finanziarie o attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi. L'articolo 96 del Tuir prevede la deduzione forfettaria (al 96%) degli interessi passivi per i soggetti finanziari del predetto elenco, specificando che per le holding industriali si applica invece il meccanismo del Roi. L'articolo 6 del Digs 446/97 (Irap) prevede per i medesimi soggetti finanziari una modalità di determinazione del valore della produzione comprensiva (tra l'altro) del 50% dei dividendi e della deduzione forfettaria (al 96%) de gli interessi passivi, specificando che per le holding industriali (individuate anche attraverso un richiamo al vecchio articolo 113 del Tub) si applica invece la base imponibile dei soggetti ordinari (articolo 5), integrata degli interessi attivi e passivi (questi ultimi altresì deducibili al 96%). La legge di Stabilità 2016 Da ultimo, la legge di Stabilità 2016 ha fatto riferimento ai soggetti finanziari del medesimo COORDINAMENTO MANCATO La via d'uscita potrebbe essere il ritorno alla distinzione tra «finanziarie» e «industriali» elenco per introdurre (dal 2017) l'addizionale Ires del 3,5% ed eliminare i limiti alla deducibilità degli interessi passivi (al 96%) ai fini Ires e Irap. Secondo i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate (circolare 15/E/2O14) la natura "finanziaria" della holding si determina sulla base della tipologia prevalente delle partecipazioni risultanti in bilancio e dei relativi proventi. Dunque le norme tributarie inquadrano le holding tra i soggetti finanziari tranne che si tratti di holding "industriali", con conseguente applicazione di regole impositive diverse. Gli intermediari Ifrs Su questo assetto va considerato l'intervento del Digs 136/15, attuativo della direttiva 2Oi3/34/Ue sui bilanci di banche e istituti finanziari, che ha abrogato il Digs 87/92 e ha sostituito l'elenco dei soggetti finanziari ivi indicati con il rinvio (per quanto qui di interesse) agli intermediari Ifrs, per tali intendendosi i soggetti indicati nell'articolo 2, comma i, lettera e) del Digs 38/05 (decreto Ias). Quest'ultima norma, a sua volta, nella versione modificata dal Digs 139/05, comprende le società finanziarie italiane di cui aParticolo 59, comma i, lettera b) del Tub, che controllano banche o gruppi bancari (e altre capogruppo finanziarie individuate). Dunque nel nuovo elenco di soggetti finanziari rilevanti ai fini dell'applicazione delle suddette norme tributarie (gli intermediari Ifrs) sembrano rientrare solo le holding "capogruppo bancarie e finanziarie" qualificate ma non tutte le holding "generiche" (anche se detengono partecipazioni finanziarie o svolgono attività in proprio finalizzata allo smobilizzo). I «vecchi» soggetti Alla luce del quadro normativo cosi modificato si pone dun que il problema di come applicare le norme tributarie che, in assenza di coordinamento, continuano a fare riferimento ai soggetti di cui all'abrogato articolo i del Digs 87/92. In particolare se deve intendersi che il riferimento a tali soggetti va sostituito con quello ai soggetti indicati dal Digs 136/15 (gli intermediari Ifrs) ne consegue che le holding "generiche" non dovrebbero più inquadrarsi come enti finanziari neanche ai fini tributari. Se questa conclusione è corretta (e tale appare sul piano normativo) ne risultano "spiazzate" anche le norme concepite per trattare le holding "industriali" come eccezioni alla disciplina prevista per le holding "finanziarie" (articoli 96 del Tuir e 6 del decreto Irap). Il coordinamento In conclusione, sembra necessario colmare il mancato coordinamento delle norme tributarie relative alle holding di partecipazione rispetto al fatto che l'attività "generica" di assunzione di partecipazioni dovrebbe essere ormai fuori dal perimetro definitorio degli enti finanziari. Questo intervento potrebbe essere ragionevolmente orientato a riconfermare ai fini fiscali il quadro preesistente (con la distinzione tra holding "finanziarie" e "industriali") che, con particolare riferimento all'Ires, consente un trattamento degli interessi passivi in capo alla holding coerente con quello delle partecipate anche nell'ottica di un eventuale consolidato fiscale. ©RIPRODUZIONERISERVATA
Coordinamento mancato 011 L'INQUADRAMENTO Le normeinquadrano le holding di partecipazione tra gli enti finanziari attraverso il rinvio a (l'elenco dei soggettiindicatinell'articololdel Digs 87/92 (bilanci degli enti finanziari), che nell'ultima versione comprendeva società svolgenti attività di assunzione di pa itecipazioni in enti creditizi o imprese finanziarieoattività di assunzione di pa iteci pazionialfine di successivi smobilizzi
proventi. Dunque le norme tributarieinquadranoleholdingtra isoggettifinanziaritrannechesi tratti di holding"industriali",con conseguente applicazionedi regole impositive di ve rse
03 I INTERMEDIARI Nel nuovo elenco di soggetti finanziari rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme tributarie (gli intermediari Ifrs) sembrano rientrare solo le holding «capogruppo bancarie e finanziarie» qualificate, ma non 021 NATURA «FINANZIARIA» tutte le holding «generiche» Secondoi chiarimenti delle Entrate (anche se detengono partecipazioni finanziarie o (circo lare 15/E/20:Ui)la natura svolgono attività in proprio «finanziaria» della holdingsi determina sulla base della tipologia finalizzata allo smobilizzo) prevalentedelle partecipazioni risultantiinbilancioedei relari vi
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04 I NODO COORDINAMENTO Alla luce dello scenario descritto appare necessario intervenire per colmare il mancato coordinamento delle norme tributarie relative alle holding di partecipazione rispetto a I fatto che l'attività «generica» di assunzione di partecipazioni dovrebbe essere ormai fuori dal perimetro definitorio degli enti finanziari
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RECISTRO IMPRESE Pmi, una corsia veloce per i bilanci: la revisione è facoltativa law.»».!».!!.» Ottaviano a pag 31 moom
Per le pmi registro imprese facile Corsia veloce per i bilanci: la revisione è facoltativa izione DI MARCO OTTAVIANO Corsia veloce e revisione facoltativa per il deposito dei bilanci delle pmi innovative al Registro Imprese. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale della pmi innovativa, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria e non la revisione legale. Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante da mandato al revisore (o società di revisione), che produce una relazione sul bilancio ilio tempore approvato, e la deposita presso il registro delle imprese. Dopo l'iscrizione della pmi innovativa in sezione speciale trova invece pedissequa applicazione la disciplina ordinaria della revisione legale. L'obbligo di conferma dei requisiti per la qualifica di startup innovativa, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale. Sono queste alcune delle novità contenute
Certificazione bilancio pmi innovativa Tutti gli esercizi sociali, chiusisi dopo l'iscrizione della pmi alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal digs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle pmi, dove la società, non essendo tenuta all'obbligo di revisione legale ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria Certificazione bilancio pmi innovativa Esercizio pluriennale per le start-up innovative Certificazione bilancio pmi innovativa Esercizi L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di 15 mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'alt. 25 del di n. 179/2012 pluriennale per le start-up innovative Certificazione bilancio pmi innovativa Esercizi L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di 15 mesi per evi Certificazione bilancio pmi innovativa Tutti gli esercizi sociali, chiusisi dopo l'iscrizione della pmi alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal digs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle pmi, dove la società, non essendo tenuta all'obbligo di revisione legale ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria Esercizio pluriennale per le start-up innovative L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di 15 mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'alt. 25 del di n. 179/2012 are effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'alt. 25 del di n. 179/2012 pluriennale per le start-up innovative Certificazione bilancio pmi innovativa Esercizi L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di 15 mesi per evi Certificazione bilancio pmi innovativa Tutti gli esercizi sociali, chiusisi dopo l'iscrizione della pmi alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga, impongono l'obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole dettate dal digs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell'iscrizione alla sezione speciale delle pmi, dove la società, non essendo tenuta all'obbligo di revisione legale ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione. Esclusivamente nell'ipotesi della certificazione di bilancio per l'esercizio ante iscrizione in sezione speciale, deve ritenersi applicabi
CERTIFICAZIONE BILANCIO PMI INNOVATIVA. Due sono i mo-
certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del legislatore soggiace alle regole menti nei quali la norma (digs 39/2010), richiede la certificazione dettate dal digs 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione del bilancio delle società pmi innovative. È doveroso, ricordano i legale. Ben diversa è invece la situazione relativa al momento tecnici del Mise, distinguere due negli ultimi due pareri del dell'iscrizione alla sezione speciale momenti, quello cosiddetto «a ministero dello Sviluppo delle pmi, dove la società, non regime», e cioè successivo alla economico (parere del 25 gennaio iscrizione della pmi in sezione essendo tenuta all'obbligo di 2016, prot. 17070 e parere del 26 speciale, e quello immediatamente revisione legale ha già approvato gennaio 2016, prot. 19271), un bilancio, privo della propedeutico. Ci si riferisce guidato da Federica Guidi, ovviamente agli esercizi sociali pre certificazione di revisione. Quest» bilancio non può unirsi, ex post, e post iscrizione alla sezione sulla modalità di certificazione una certificazione di revisione (volontaria o legale) del bilancio speciale delle pmi. Come secondo i canoni della revisione affermato nel parere del 3 a regime e in sede di prima legale. Vengono pertanto a iscrizione della pmi innovative in novembre 2015, tutti gli esercizi mancare due degli elementi che sociali, chiusisi dopo l'iscrizione sezione speciale e sulla contraddistinguono la revisione della pmi alla sezione speciale e possibilità di esercizio legale: la nomina del revisore è fin quando tale iscrizione pluriennale per le start-up permanga, impongono l'obbligo di operata dall'assemblea e la innovative. Ma andiamo con ordine.
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relazione del revisore è resa all'assemblea prima dell'approvazione del bilancio. ESERCIZIO PLURIENNALE PER LE START-UP INNOVATIVE. Gli esperti del Mise sottolineano che la giurisprudenza ammette l'esercizio ultrannuale (trib. mentre la dottrina appare più restrittiva. La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l'annualità ma solo in occasione del primo esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in poi potrebbe giovarsi di questa deroga, ammettendo un esercizio «classico» 1 gennaio-31 dicembre). La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio, al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio. L'ultrannualità dell'esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche successivamente. La durata massima dell'esercizio ultrannuale consentita per le start-up è di quindici mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell'ari. 25 del di n. 179/2012.
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Fuori dal redditometro i cavalli da passeggio
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I cavalli da passeggio o da affezione sono fuori dal redditometro. Ai flni dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche rilevano soltanto i cavalli da equitazione o da corsa e non quelli posseduti per altre finalità, quali appunto l'affezione o il passeggio. La Cassazione con l'ordinanza 21335/2015 ha definitivamente stabilito che nel caso in cui il contribuente possieda delle fattrici utilizzate unicamente per fare delle passeggiate, l'ufficio non può invocare nessun indice presuntivo. E pacifico, si legge nell'ordinanza, che secondo la normativa di riferimento costituisce indice di particolare capacità contributiva non il generico possesso di cavalli ma solo di quelli da equitazione o da corsa. La ratio delle norme, continua l'ordinanza, è evidente nell'attribuire solo ai cavalli a tali specifiche attività adibiti, per la particolare cura ed addestramento che richiedono, la qualità di particolari indici di capacità contributiva. Nessuna valenza di indice presuntivo dunque per i cavalli da affezione o da passeggio o, per le fattrici a fine carriera possedute dai contribuenti per le più diverse finalità e spesso oggetto di recuperi sintetici del reddito per importi molto elevati. Che la pronuncia della Suprema corte possa essere considerata come un vero e proprio punto d'arrivo sulla delicata materia è confermato dagli arresti della giurisprudenza tributaria immediatamente successivi. Facendo riferimento proprio a questa pronuncia dei giudici di legittimità la Gtr Genova, sentenza n. 1446/2015, ha infatti confermato quanto disposto dalla provinciale in ordine al possesso di un cavallo da passeggio da parte del contribuente. Secondo i giudici della regionale Liguria dunque, sulla base della sentenza n. 21335/2015 della Cassazione, costituisce un indicatore di particolare capacità contributiva rilevante ai fini dell'accertamento del reddito ai sensi dell'articolo 38 del dpr 600/73, non U generico possesso di cavalli, ma solo di quelli da equitazione o da corsa, dovendo ritenersi compresi nella prima categoria sia i cavalli da concorso ippico che da maneggio. Ovviamente sia l'ordinanza della Cassazione che la sentenza della regionale Liguria riguardano accertamenti da redditometro riferite ad annualità precedenti al 2009 e quindi ancorate ai vecchi parametri vigenti ante riforma del di 78/2010. Con il nuovo redditometro infatti la questione relativa al possesso dei cavalli ha già trovato soluzione normativa precisa e ben definita. Secondo i due decreti attuativi del cosiddetto redditometro 2.0 (dm 24/12/12 e dm 16/9/15) il contenuto induttivo di un cavallo è da considerarsi pari a cinque euro al giorno se mantenuto in proprio o dieci euro al giorno se a pensione senza fare nessuna distinzione circa l'utilizzo dell'animale. Andrea Bangi
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A richiesta del contribuente Privacy sul 730 Spese mediche'schermate' PALO m A pagina 26
Più privacy sul 730 precompilato «Spese sanitarie cancellabili a scelta» // Garante: «Opposizione anche via web». Si rischia di ingolfare tutto Matteo Palo ROMA RISCHIO caos per il 730 precompilato e spese mediche. L'esordio dell'inserimento automatico di queste fondamentali detrazioni nelle dichiarazioni elettroniche non è stato dei più felici. A sancire le difficoltà tecniche delle ultime settimane è stata la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi (foto ImagoE) che pochi giorni fa ha messo su due piani distinti le spese mediche e quelle farmaceutiche (che non saranno nel 730). In questa confusione, pero, c'è il rischio che il contribuente non sappia come comportarsi. Così, ieri il Garante della privacy è intervenuto con una lettera indirizzata a ministero della Salute, Regioni, Province autonome e alle associazioni di categoria. L'obiettivo è fissare una serie di paletti chiari. I dati relativi alle spese sanitarie arrivano all'Agenzia delle entrate tramite la tessera sanitaria, gestita dal ministero dell'Economia. In
questo periodo il lavoro si sta concentrando sui dati relativi al 2015, rilevanti per le prossime dichiarazioni dei redditi. «I DATI sulla salute delle persone però ricorda il Garante - sono particolarmente delicati e non tutti gli assistiti, inclusi i familiari a carico, desiderano che siano inseriti, anche solo parzialmente, nella dichiarazione dei redditi». Quindi, è importante sapere che esistono delle misure specifiche per con
Ogni paziente può decidere di non Ogni paziente può decidere di non far inserire le spese mediche nel far inserire le spese mediche nel 730 precompilato. Questo diritto può essere esercitato anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli maggiori di sedici anni. Per coloro che non rientrano nel perimetro della dichiarazione elettronica (come le partite Iva) le informazioni non saranno conservate. Concretamente, chi vuole ottenere la cancellazione dei dati, per l'anno in corso e fino al 31 gen
PIÙ facile intervenire per le spese relative al 2016. Basterà chiedere al proprio medico di non inviare i dati al sistema tessera sanitaria. Oppure, in farmacia, basterà non comunicare il proprio codice fiscale al momento dell'emissione dello scontrino. Comunque, anche il prossimo anno sarà possibile fare la cancellazione in una fase
naio 2016, potrà esercitare diritto di opposizione, richiedendo all'Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più tipologie di spesa dalla sua tessera sanitaria. Dal 10 febbraio al 9 marzo, poi, si potrà andare sul sito web della tessera sanitaria per cancellare singole voci di spesa indesiderate.
sentire ai cittadini di tutelarsi. PROFESSIONISTI
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successiva, come quest'anno. successiva, come quest'anno. ANCHE se, nel momento in cui si effettuano le proprie scelte, bisognerà considerare un elemento importantissimo: «II sistemaspiega il Garante - è configurato in modo tale che l'Agenzia delle entrate e gli intermediati abilitati (Cafe professionisti) non possano accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona». Per loro ci saranno informazioni in forma aggregata. Solo il cittadino potrà consultare le singole voci registrate dalla sua tessera.
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Precompilata. Il rifiuto La Privacy: niente obbligo di dati medici Spazio all'opposizione all'inserimento delle proprie spese sanitarie nel 730 precompilato. Il Garante della privacy ha scritto al ministero della Salute, alle Regioni e Provincie autonome, al Tribunale del malato, alle principali associazioni operanti nel settore sanitario e a quelle dei consumatori per invitarli a informarci propri iscritti egli assistiti sulle modalità con cui esercitare questo diritto. Chi quindi desidera che i propri dati non siano acquisiti dalle Entrate può esercitare l'opposizione fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all'Agenzia la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema tessera sanitaria o dal io febbraio al 9 marzo cancellando le singole spese che non desidera siano conteggiate accedendo direttamente alla sezione del sito web del Sistema tes sera sanitaria. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Welfare. In un caso relativo all'assegno ordinario, la Cassazione ribalta le conclusioni raggiunte nei primi due gradi Invalidità decisa dal giudice Per la compatibilita tra malattia e lavoro non è sufficiente il consulente tecnico Precisano i giudici di legittimità che per «lavoro usurante» deve intendersi quello che accelera e accentua il logoramento dell'organismo, m quanto è sproporzionato rispetto alla residua capacità lavorativa sussistente m capo all'assicurato al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidità. L'usura derivante dallo svolgimento di questo tipo di lavoro non può essere identificata con PUNTI FERMI Nella vantazione si deve tener conto dello stato di salute al momento della richiesta e dell'effetto dell'attività svolta sull'infermità Maria Paola Gentili La valutazione della compatibilita di un'attività lavorativa con uno stato di malattia è di competenza del giudice e non del consulente tecnico di ufficio. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 1186/2016 relativa alla richiesta di assegno ordinano di invalidità da parte di una lavoratnce gravemente malata. Nella motivazione della sentenza si legge che, in base a un'interpretazione dell'articolo 1 della legge 222/1984 costituzionalmente onentata (articoli i e 38 della Costituzione), il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno ordinano di invalidità, rappresentato dalla riduzione a meno di un terzo in modo permanente «a causa di infermità o difetto fisico o mentale» della capacità di lavoro, «in occupazioni confacenti» alle attitudini dell'interessato, deve essere verificato al momento della presentazione della domanda amministrativa. Peraltro, per «attività confacente» deve intendersi quella che sia «non usurante», oltre che non dequalificante e remunerativa: valutaziom da effettuare m concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Precisano i giudici di legittimità che per «lavoro usurante» deve intendersi quello che accelera e accentua il logoramento dell'organismo, m quanto è sproporzionato rispetto alla residua capacità lavorativa sussistente m capo all'assicurato al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidità. L'usura derivante dallo svolgimento di questo tipo di lavoro non può essere identificata con PUNTI FERMI Nella vantazione si deve tener conto dello stato di salute al momento della richiesta e dell'effetto dell'attività svolta sull'infermità quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità, trattandosi di un lavoro idoneo a determinare, nelsuo perdurare, un grave pregiudizio per l'efficienza fisica dell'interessato e quindi tale da ritenere «invalidante» ai fini del diritto all'assegno (si vedano le sentenze di Cassazione 15817/20026 2031/1995). Ne deriva che la valutazione del carattere usurante dell'atti Precisano i giudici di legittimità che per «lavoro usurante» deve intendersi quello che accelera e accentua il logoramento dell'organismo, m quanto è sproporzionato rispetto alla residua capacità lavorativa sussistente m capo all'assicurato al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidità. L'usura derivante dallo svolgimento di questo tipo di lavoro non può essere identificata con PUNTI FERMI Nella vantazione si deve tener cont vità svolta da chi richiede l'assegno di invalidità è di tipo eminentemente giuridico, dunque di pertinenza esclusiva del giudice, e non anche del Ctu, il quale, istituzionalmente, è chiamato a risolvere questioni di fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico, con la conseguenza che, laddove il Ctu effettui valutaziom giundiche - tra cui quella relativa alla ricorrenza di un'attività usurante - delle stesse il giudicante non deve tener conto, a meno che, al contrario di quanto occorso in questo caso, esse vengano criticamente vagliate e sottoposte al dibattito processuale delle parti. Per queste ragioni, alla lavoratrice è stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, con una pronuncia che, oltre a fare definitivamente chiarezza in ordine alla valenza e all'effettiva portata dei requisiti necessari per ottenere la prestazione prevista dall'articolo i della legge 222/1984, delinca m modo netto il ruolo e i poteri del Ctu nel caso di processo previdenziale, al fine di consentire la soddisfazione dei diritti dei soggetti protetti dal sistema previdenziale italiano, esprimendo principi consolidati, peraltro combinati tra di loro m relazione di funzionalità ovvero di causa effetto. dello stato di salute al momento della richiesta e dell'effetto dell'attività svolta sull'infermità quella "normale", dipendente cioè non dalla protrazione dell'attività lavorativa, ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità, trattandosi di un lavoro idoneo a determinare, nelsuo perdurare, un grave pregiudizio per l'efficienza fisica dell'interessato e quindi tale da ritenere «invalidante» ai fini del diritto all'assegno (si vedano le sentenze di Cassazione 15817/20026 2031/1995). Ne deriva che la valutazione del carattere usurante dell'atti Precisano i giudici di legittimità che per «lavoro usurante» deve intendersi quello che accelera e accentua il logoramento dell'organismo, m quanto è sproporzionato rispetto alla residua capacità lavorativa sussistente m capo all'assicurato al momento della presentazione della domanda amministrativa per l'assegno di invalidità. L'usura derivante dallo svolgimento di questo tipo di lavoro non può essere identificata con PUNTI FERMI Nella vantazione si deve tener cont vità svolta da chi richiede l'assegno di invalidità è di tipo eminentemente giuridico, dunque di pertinenza esclusiva del giudice, e non anche del Ctu, il quale, istituzio ©RIPRODUZIONE RISERVATA almente, è chiamato a r
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tiAHAMK PRIVACY Spese mediche nel 730, l'ultima parola spetta al contribuente ...umiliili Rarlelliapag 27 ———
II garante sulla opposizione al 730 precompilato. Ma la detrazione diventa a rischio Tutela privacy sui dati sanitari Non dovuto il codice fiscale per lo scontrino parlante DI CRISTINA BARTELLI Spese mediche nel 730 precompilato, l'ultima parola sull'inserimento spetta al contribuente. Ma occhio, nel caso di scontrino parlante il diniego di fornire il codice fiscale per motivi di privacy fa anche decadere dalla possibilità di portare la spesa in detrazione con i Caf. A sottolineare che i dati sanitari e farmaceutici nella dichiarazione dei redditi sono a discrezione del contribuente interessato che può sempre esercitare l'opposizione all'invio è una nota del garante privacy, Antonello Soro, di ieri. Il garante sulla tutela per il trattamento dei dati sanitari nella dichiarazione precompilata ha invitato le strutture sanitarie, medici e farmacisti alla massima diffusione della facoltà che può esercitare il paziente. In buona sostanza, scrive il garante nella comunicazione di ieri: «L'assistito può chiedere, a chi eroga il servizio sanitario, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef o, ove già trasmessi, ottenere la cancellazione anche di singole spese. Tale opposizione», evidenzia Soro, «può essere esercitata autonomamente anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli (maggiori di 16 anni)». Nel documento si fornisce un calendario con le modalità con cui ci si può opporre alla trasmissione dei dati. «Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016 l'assistito può opporsi alla trasmissione dei dati relativi alla singola prestazione al momento dell'erogazione della stessa». Basta dirlo oralmente al medico o alla struttura sanitaria che annoteranno il diniego sul documento fiscale.
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Il garante privacy individua una procedura anche per l'anno di imposta 2015 per il periodo compreso tra il primo ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016. La modalità è più complessa perché l'assistito può opporsi richiedendo all'Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal sistema Ts (tessera sanitaria) al telefono 848800444 da fisso, 0696668907 dal cellulare e da +390696668933 dall'estero, per posta elettronica all'indirizzo: opposizioneutilizzospesesanitar ie@ agenziaentrate.it o presso gli uffici dell'Agenzia. Infine dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 e a regime dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di impo sta di riferimento accedendo all'area autenticata del sito web del sistema tessera sanitaria. In questo caso il garante evidenzia che l'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie, compreso anche il dato inviato con lo scontrino parlante e opporsi alla messa a disposizione anche delle singole spese dell'Agenzia. In particolare il garante precisa che per gli scontrini parlanti della farmacia l'opposizione può essere esercitata molto semplicemente non fornendo il codice fiscale al momento dell'acquisto del farmaco. Il garante, infine, ricorda che l'Agenzia non può accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie degli assistiti ma solo a dati aggregati del ministero dell'economia e che gli intermediari abilitati previa delega del contribuente, possono accedere unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili. ——— ©Riproduzione riservata——U
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Atti amministrativi accessibili anche se sequestrati Cassazione/1. La prima sentenza di legittimità sulla fattispecie sembra aprire alla contestazione anche su illeciti-base risalenti nel tempo Tar del Lazio. Sentenza sul caso-Xylella Atti amministrativi accessibili anche se sequestrati Francesco Clemente Con l'assenso dei magistrati penali, anche guattì amministrativi sequestrati sono accessibili a chi ne ha titolo, anche se la pubblica amministrazione non ha più gli originali né le copie. Il Tar del Lazio - sentenza n. 7/2016, sezione Seconda-ter, deposito 4 gennaio - ha ordinato così al ministero delle Politiche agricole di consentire l'accesso ai documenti con cui nel 2O1O autorizzò l'importazione del batterio Xylella fastidiosa per un corso di studio all'Istituto agronomico mediterraneo (lam) di Bari. La richiesta era stata presentata da 19 aziende salentine ad agricoltura biologica « direttamente investite» dalle misure statali e regionali contro il disseccamento degli ulivi infettati dal batterio. Il ministero aveva opposto silenzio-rigetto, ritenendo non più possibile fornire gli atti poiché nel frattempo sottoposti dalla Procura di Lecce a sequestro probatorio (articolo 253 del Codice di procedura penale) in originale e senza il rilascio di alcuna copia. Per le ricorrenti, invece, l'accesso - negato dallo lam e in parte dalla Regione (ma poi concesso) - era legittimo per la difesa del proprio «diritto alla sopravvivenza aziendale e dell'interesse legittimo al ripristino della legalità violata» anche in al tri giudizi. Accogliendo il ricorso, il Tar ha spiegato che anche se si è ormai stabilito (Consiglio di Stato, sentenza 1170/1996) che «il regime di segretezza di cui all'articolo 329 del Codice ci procedura penale (obbligo del segreto, ndr) non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantochéglistessi Atti amministrativi accessibili anche se sequestrati Francesco Clemente Con l'assenso dei magistrati penali, anche guattì amministrativi sequestrati sono accessibili a chi ne ha titolo, anche se la pubblica amministrazione non ha più gli originali né le copie. Il Tar del Lazio - sentenza n. 7/2016, sezione Seconda-ter, deposito 4 gennaio - ha ordinato così al ministero delle Politiche agricole di consentire l'accesso ai documenti con cui nel 2O1O autorizzò l'importazione del batterio Xylella fastidiosa per un corso di studio all'Istituto agronomico mediterraneo (lam) di Bari. La richiesta era stata presentata da 19 aziende salentine ad agricoltura biologica « direttamente investite» dalle misure statali e regionali contro il disseccamento degli ulivi infettati dal batterio. Il ministero aveva opposto silenzio-rigetto, ritenendo non più possibile fornire gli atti poiché nel frattempo sottoposti dalla Procura di Lecce a sequestro probatorio (articolo 253 del Codice di procedura penale) in originale e senza il rilascio di alcuna copia. Per le ricorrenti, invece, l'accesso - negato dallo lam e in parte dalla Regione (ma poi concesso) - era legittimo per la difesa del proprio «diritto alla sopravvivenza aziendale e dell'interesse legittimo al ripristino della legalità violata» anche in al tri giudizi. Accogliendo il ricorso, il Tar ha spiegato che anche se si è ormai stabilito (Consiglio di Stato, sentenza 1170/1996) che «il regime di segretezza di cui all'articolo 329 del Codice ci procedura penale (obbligo del segreto, ndr) non costituisce un motivo legittimo di d siano nella disponibilitàdell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico l'accesso va garantito anche quando, come nel giudizio in esame, «risulta comprovato che ramministrazione intimata non è nella detersione materiale dei documenti (...)» sotto sequestro. I giudici hanno precisato che in questi casi «ai sensi dell'articolo 258 del Codice di procedura penale l'autorità giudiziaria IL PRINCIPIO Non ha importanza il fatto che l'ufficio pubblico non abbia più né originali né copie: l'autorità giudiziaria può far estrarre copia niego all'accesso dei documenti, fintantochéglistessi Atti amministrativi accessibili anche se sequestrati Francesco Clemente Con l'assenso dei magistrati penali, anche guattì amministrativi sequestrati sono accessibili a chi ne ha titolo, anche se la pubblica amministrazione non ha più gli originali né le copie. Il Tar del Lazio - sentenza n. 7/2016, sezione Seconda-ter, deposito 4 gennaio - ha ordinato così al ministero delle Politiche agricole di consentire l'accesso ai documenti con cui nel 2O1O autorizzò l'importazione del batterio Xylella fastidiosa per un corso di studio al può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendoglioriginali,e,quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente: l'estrazione di cui al menzionato articolo 258 del Codice di procedura penale è consentita, ovviamente, in relazione alle specifiche esigenze di segretezza degli atti di indagine che solo l'autorità giudiziaria procedente può valutare in concreto, soppesando i diversi interessi coinvolti e la relativa richiesta è proponibile, a sua volta, solo da parte di coloro che "detenevano legittimamente" gli atti sequestrati, ovvero, nel caso di specie, l'amministrazione destinataria della richiesta di accesso ex lege 241/90». 'Istituto agronomico mediterraneo (lam) di Bari. La richiesta era stata presentata da 19 aziende salentine ad agricoltura biologica « direttamente investite» dalle misure statali e regionali contro il disseccamento degli ulivi infettati dal batterio. Il ministero aveva opposto silenzio-rigetto, ritenendo non più possibile fornire gli atti poiché nel frattempo sottoposti dalla Procura di Lecce a sequestro probatorio (articolo 253 del Codice di procedura penale) in originale e senza il rilascio di alcuna copia. Per le ricorrenti, invece, l'accesso - negato dallo lam e in parte dalla Regione (ma poi concesso) - era legittimo per la difesa del proprio «diritto alla sopravvivenza aziendale e dell'interesse legittimo al ripristino della legalità violata» anche in al tri giudizi. Acc ©RIPRODUZIONE RISERVATA gliendo il ricorso, il
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Marco Marinaro • i Nel procedimento d'ingiunzione riguardante materie perle quali la mediazione èobbligatoria, come i contratti bancari, dopo che l'opponente (convenuto sostanziale) ha proposto opposizione e dopo che sono state emesse le ordinanze relative alla provvisoria esecutorietà del decreto, l'onere d'iniziare la mediazione grava sull'opposto (attore sostanziale), a pena d'improcedibilità della (sua) domanda, introdotta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Lo afferma in una recente ordinanza il Tribunale di Firenze (estensore Guida, 17 gennaio 2016) in aperto e dichiarato contrasto con quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 24629 del 7 ottobre/3 dicembre 2015. Occorre brevemente ricordare che la sentenza della Suprema corte era intervenuta sulla questione interpretativa che aveva visto i giudici di merito su fronti opposti proprio sulle conseguenze della improcedibilità nelle opposizioni avverso i decreti ingiuntivi. Ed in
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Tribunale di Firenze. Contratti bancari: ribaltata la linea della Cassazione in caso di opposizione all'ingiunzione Mediazione, tocca a chi ha ingiunto L'onere spetta all'«opposto» che è titolare dell'interesse ad agire
affermare » che ad essere onerata è la parte opposta in quanto attore sostanziale (unico titolare dell'interesse ad agire). Particolare interesse assumono le motivazioni dell'ordinanza fiorentina in contrappunto a quelle dei giudici di legittimità secondo i quali non risponde ad alcuna logica di efficienza una interpretaziune che accolli al creditore l'onere di esperire la mediazione «quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo», giungendo poi a precisare che soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile « riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto attore sostanziale»; nella fase precedente invece sarà il solo opponente, in quanto unico interessato, «ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione». Sulla scorta di tale iter argomentativo, secondo ilTribuna-
le a ciò dovrebbe conseguire che nella mediazione demandata iussu iudicis l'onere graverebbe sull'opposto. In ogni caso, fatti, nei casi del mancato considerato che «il procedimento avvio della mediazione i di mediazione deve tribunali dopo aver dichiarato (necessariamente) essere introdotto improcedibile la domanda di dopo che il giudice ha emesso le (...)sulla provvisoria opposizione -, erano divisi tra ordinanze esecutività del titolo monitorio» e coloro che affermavano che il che, quindi, il debitore ingiunto per decreto ingiuntivo che era evitare il consolidarsi del decreto stato contestato acquistasse ingiuntivo deve prima proporre efficacia esecutiva e autorità l'opposizione (e non lamediazione), il problema di di giudicato e colo LA quale sia la parte tenuta ad SUPREMA CORTE I giudici stabilire avviare la mediazione si pone di legittimità sostenevano che soltanto dopo quel momento e non non si può obbligare il prima. Ciò posto, «nelrispetto del creditore quando ancora non principio della domanda», e considerato che la stessa si sa se ci sarà opposizione Cassazione «finisce col riconoscere e stabilire che, quando l'opposizione è in corso (...) "riprendono" "le normali ro che, invece, ritenevano che posizioni" delle parti: opponente-"convenutosostanziale"; la improcedibilità travolgesse anche il decreto ingiuntivo. La opposto-"attoresostanziale"»,nel caso di specie il giudice giunge ad Cassazione con la sua sentenza onerare la banca opposta per ha posto l'onere di avviare la l'avvio della mediazione.
mediazione obbligatoria incapo all'opponente: è,infatti, questo che ha interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Firenze affer ma, invece,che tale soluzione «non è condivisibile» e ritiene che si possa «continuare ad
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Avvocati. Udienza 8 marzo Specialità: stop del Cnf in attesa del Tar
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II Consiglio nazionale forense ha sospeso l'esame delle domande di riconoscimento del titolo di avvocato specialista. Una decisione resa necessaria dal fatto che le regole per il riconoscimento, contenute nel decreto ministeriale della Giustizia n. 144/2015, sono state impugnate alTar, dove l'udienza di merito si terrà P8 marzo. Il regolamento è in vigore dal 14 novembre 2015 e, tra le altre cose, prevede che per ottenere la specializzazione in una materia si debba dimostrare di aver trattato nel suo ambito 15 affari per ciascuno dei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda. Inoltre, bisogna sostenere un colloquio davanti a una commissione composta dal Cnf. Secondo quanto si legge nella delibera del Cnf (datata 22 gennaio e resa nota ieri) che ha sospeso le procedure, l'impugnazione al Tar riguarda sostanzialmente proprio il numero di affari e la legittimazione del Cnfa effettuare i colloqui e a rilasciare il titolo. È quindi consigliabile attendere le indicazioni che verranno dalla decisionedelTar. N.T.
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CONVEZIONE Giustizia e Università a braccetto
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Giustizia e Associazione delle università italiane insieme per promuovere, sviluppare e sostenere iniziative e progetti da realizzarsi fra enti universitari e strutture periferiche dell'amministrazione della giustizia. È questo l'obiettivo della Convenzione quadro che il ministro della giustizia Andrea Orlando e il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Gaetano Manfredi, hanno firmato ieri. «La Convenzione», ha fatto sapere via Arenula, «punta ad avviare una sinergia fra il mondo della giustizia e quello universitario per la realizzazione di attività di collaborazione che possano favorire l'innovazione organizzativa, la digitalizzazione e una più razionale gestione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, nonché a dare impulso e supporto a progetti finalizzati a migliorare le condizioni di trattamento e reinserimento sociale dei detenuti».
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Cigs e fallimenti, stop superabile Superabile lo stop alla cigs in caso di procedure concorsuali operativo dal 1° gennaio 2016. Se l'attività prosegue, infatti, si rientra nelle nuove ipotesi di concessione fissate dalla riforma Jobs act (digs n. 148/2015). Per awalersene, occorre l'impegno alla continuazione dell'attività e un accordo sindacale tra le parti sociali, in presenza dei quali l'Inps procede a «voltura» della cigs. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 1/2016, rispondendo ai quesiti in materia. Cigs e fallimento. La questione sottoposta all'esame del ministero riguarda, nello specifico, la fruizione della cigs da parte di dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), in base alla vecchia (art. 3 della legge n. 223/1991) e nuova disciplina (art. 21 del digs n. 148/2015). In primo luogo, il ministero spiega che U citato art. 3 della legge n. 223/1991, che ammetteva il riconoscimento della cigs nelle ipotesi di procedure concorsuali, è stato abrogato dall'art. 2, comma 70, con effetto dal 1° gennaio 2016. Da tale data, quindi, non è più possibile l'erogazione di cigs in seguito all'ammissione dell'impresa ad una procedura concorsuale: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Tuttavia, qualora l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale e continui l'attività, il ministero ammette la possibilità di ricorrere alla cigs, facendo leva sulle nuove causali previste dal digs n. 148/2015 (così anche nella circolare n. 24/2015). La «voltura» di cigs. In secondo luogo, può succedere che un'impresa, la qua Superabile lo stop alla cigs in caso di procedure concorsuali operativo dal 1° gennaio 2016. Se l'attività prosegue, infatti, si rientra nelle nuove ipotesi di concessione fissate dalla riforma Jobs act (digs n. 148/2015). Per awalersene, occorre l'impegno alla continuazione dell'attività e un accordo sindacale tra le parti sociali, in presenza dei quali l'Inps procede a «voltura» della cigs. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 1/2016, rispondendo ai quesiti in materia. Cigs e fallimento. La questione sottoposta all'esame del ministero riguarda, nello specifico, la fruizione della cigs da parte di dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), in base alla vecchia (art. 3 della legge n. 223/1991) e nuova disciplina (art. 21 del digs n. 148/2015). In primo luogo, il ministero spiega che U citato art. 3 della legge n. 223/1991, che ammetteva il riconoscimento della cigs nelle ipotesi di procedure concorsuali, è stato abrogato dall'art. 2, comma 70, con effetto dal 1° gennaio 2016. Da tale data, quindi, non è più possibile l'erogazione di cigs in seguito all'ammissione dell'impresa ad una procedura concorsuale: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Tuttavia, qualora l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale e continui l'attività, il ministero ammette la possibilità di ricorrere alla cigs, facendo leva sulle nuove causali previste dal digs n. 148/2015 (così anche nella circolare n. 24/2015). La «voltura» di cigs. In secondo luogo, può succedere che un'impresa, la qua le abbia richiesto e ottenuto la cigs in base a causali diverse dalle procedure concorsuali sia della vecchia che della nuova disciplina, mentre è in corso la fruizione del predetto trattamento d'integrazione salariale, sia sottoposta a procedura concorsuale con prosecuzione di attività. In questo caso, precisa il ministero, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei l'erogazione del trattamento d'integrazione salariale può essere confermato a patto che gli organi della procedura concorsuale si impegnino a proseguire e concludere il programma presentato. A tal fine, aggiunge il ministero, è necessario che i predetti organi inoltrino in via telematica, all'interno della pratica di «Cigsonline», presente sul sito del una richiesta di subentro nella titolarità del programma di continuazione attività, del quale se ne chiede la prosecuzione, con l'impegno a garantirne il completamento. All'istanza va allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto delle parti sociali, nonché il provvedimento di dichiarazione o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito dell'ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, l'Inps blocca l'erogazione della cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo (o di ammissione); per effetto della richiesta di «voltura» presentata dagli organi della procedura concorsuale, il ministero procedere ad autorizzare la corresponsione di un nuovo trattamento salariale straordinario a favore dei lavoratori dipendenti interessati dalla procedura concorsuale, per il periodo che va dalla data del provvedimento di ammissione fino alla conclusione del programma presentato dall'impresa. Carla De Lellis Superabile lo stop alla cigs in caso di procedure concorsuali operativo dal 1° gennaio 2016. Se l'attività prosegue, infatti, si rientra nelle nuove ipotesi di concessione fissate dalla riforma Jobs act (digs n. 148/2015). Per awalersene, occorre l'impegno alla continuazione dell'attività e un accordo sindacale tra le parti sociali, in presenza dei quali l'Inps procede a «voltura» della cigs. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 1/2016, rispondendo ai quesiti in materia. Cigs e fallimento. La questione sottoposta all'esame del ministero riguarda, nello specifico, la fruizione della cigs da parte di dipendenti di imprese soggette a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), in base alla vecchia (art. 3 della legge n. 223/1991) e nuova disciplina (art. 21 del digs n. 148/2015). In primo luogo, il ministero spiega che U citato art. 3 della legge n. 223/1991, che ammetteva il riconoscimento della cigs nelle ipotesi di procedure concorsuali, è stato abrogato dall'art. 2, comma 70, con effetto dal 1° gennaio 2016. Da tale data, quindi, non è più possibile l'erogazione di cigs in seguito all'ammissione dell'impresa ad una procedura concorsuale: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Tuttavia, qualora l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale e continui l'attività, il ministero ammette la possibilità di ricorrere alla cigs, facendo leva sulle nuove causali previste dal digs n. 148/2015 (così anche nella circolare n. 24/2015). La «voltura» di cigs. In secondo luogo, può succedere che un'impresa, la qua le abbia richiesto e ottenuto la cigs in
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Deleghe «ad hoc» per coordinare l'attività delle Casse previdenziali dei professionisti, secondo specifiche aree di competenza. E un calendario «serrato» (con cadenza mensile) di incontri fra i vertici degli Enti, per affrontare le prossime sfide, racchiuse nell'acronimo WisE, ossia Welfare, investimenti, servizi ed Europa. È emerso dall'assemblea dell'Adepp, l'associazione degli istituti pensionistici privati e privatizzati di ieri, occasione per il presidente Alberto Oliveti di illustrare la riorganizzazione che, ha spiegato a ItaliaOggi, è nata «dall'esigenza di trovare aree omogenee di raccordo funzionale nelle varie tipologie professionali»: le 19 Casse sono così divise nell'area economico-ginridica il cni coordinamento va al vertice dell'Enpacl (Consulenti del lavoro) Alessandro Vìsparelli, in quella sanitaria guidata da Felice Damiano Torricelli dell'Enpap (Psicologi), poi nel comparto tecnico di cni tiene le fila Giuseppe Santoro di Inarcassa (Architetti e ingegneri) e in quello sociale assegnato a Brunetto Boco di Enasarco (Agenti e rappresentanti di commercio); il « raccordo, in sede di direttivo e assemblea», ha aggiunto, è nelle mani del vicepresidente Mario Schiavon, numero uno dell'Enpapi (Infermieri). Ma quale sarà il compito di queste figure? «Monitoreranno le norme» concernenti il proprio segmento, nonché l'andamento del mercato del lavoro, con l'obiettivo di «realizzare sinergie nell'ambito dell'attività dell'Adepp. E nn ruolo rilevante lo rivestirà anche «il comitato composto da coloro che s'incaricano di tutelare il perimetro ha proseguito il presidente dell'Associazione, il cni
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coordinamento viene gestito da Mario Mistretta della Cassa del notariato, e di cui sono membri assieme a Valerio Bignami (Periti industriali) e lìziana Spallone (Biologi). Previdenza e lavoro «sono due facce della stessa medaglia, connesse ad un progetto di welfare integrato, nel quale», ha concluso Oliveti, il sostegno al professionista diventa «propedeutico» al flusso contributivo che, poi, regge le pensioni.
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Ammortizzatori. Se già avviata La procedura concorsuale non elimina la Cigs
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Gianni Bocchieri Dopo aver fornito le prime indicazioni con la circolare 24/2015 su alcuni aspetti relativi alle nuove causali di intervento e alle procedure per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs), a seguito del decreto di riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (Digs 148/2015), il ministero del Lavoro ha pubblicato ieri la circolare 1/2016 con cui ha chiarito le modalità di fruizione dei trattamenti di Cigs per i lavoratori dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale. Nel caso di ammissione a procedura concorsuale con proseguimento dell'esercizio di impresa, nel corso di una Cigs già avviata per altra causale, la circolare precisa che il trattamento potrà essere autorizzato a completamento del periodo di Cigs già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato dall'azienda. La circolare prevede che la Cigs sospesa a seguito di ammissione alla procedura
specifico decreto direttoriale di autorizzazione all'Inps a riprendere l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale a quella di chiusura del programma inizialmente presentato e per il quale viene richiesto il subentro da parte degli organi responsabili della procedura concorsuale.
concorsuale possa essere riattivata solo dopo l'autorizzazione della dirczione generale degli ammortizzatori sociali alla quale dovrà essere inoltrata una richiesta di subentro nella titolarità del programma aziendale inizialmente presentato per la prosecuzione fino a scadenza tramite il sistema con l'impegno a garantirne il completamento. L'istanza dovrà essere corredata dall'accordo sindacale sottoscritto in esame congiunto delle parti sociali e dal provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. Nel caso di accoglimento della richiesta, sarà adottato uno
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Adempimenti. Il contributo per l'iscrizione va distinto dalle aliquote previdenziali, anche ai fini del bilancio e dell'Irap Quote associative verificabili in Uniemens
Luca De Stefani Sono molte le associazioni di categoria che delegano l'Inps a incassare, per loro conto, le quote associative e di assistenza contrattuale attraverso il codice tributo dell'F24. Dai flussi Uniemens i datori di lavoro possono distinguere l'importo dei contributi Inps obbligatori (a carico del datore o del dipendente) e l'importo delle quote associative e dei contributi per l'assistenza contrattuale (legge 4 giugno 1973, numero 311). Solo con l'Uniemens, infatti, riescono a splittare l'unico importo dell'F24 con il codice tributo DMio tra le due categorie di contributi, quelli per l'Inps e quelli per le
associazioni sindacali. Questa informazione è importante sia per lapredisposizione del bilancio (solo gli oneri sociali vanno nella voce B.c.b del Conto economico, mentre i "contributi ad associazioni sindacali e di categoria" vanno nella voce 6.14), sia per la deduzione ai fini Irap delle quote associative e di assistenza contrattuale, per i soggetti che adottano la base IL PROBLEMA Eventuali errori o scorrettezze di chi ela bora le paghe non emergono nell'F24 che di solito viene consegnato al datore di lavoro imponibile Irap secondo le regole dei soggetti Ires. I "contributi associativi" devono essere pagati per obbligo solo dagli iscritti alle organizzazioni di categoria e lo stesso succede per i "contributi per l'assistenza contrattuale", prestata agli iscritti, dalle associazioni a carattere nazionale, in occasione della stipula o del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro (articolo i della legge 311/1973). Nella circolare Inps 11 gennaio 2016, n.2 (che ha istituito l'ultimo codice Uniemens per una nuova organizzazione sindacale) si legge che la « circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi
Dunque, se il datore non è iscritto, questi contributi non vanno versati. Le quote associative e di assistenza contrattuale vanno dall'i% al 2% della retribuzione lorda, dunque sua una singola busta paga, con un stipendio lordo di 2.500 euro, il "ricavo aggiuntivo" va da 25 a 50 euro per cedolino. Tuttavia, può capitare che "per distrazione" o per comportamenti scorretti di chi elabora le paghe questi contributi finiscano nell'F24 ma senza la verifica del flusso Uniemens il datore di lavoro non può accorgersene. Quest'ultimo, solitamente, riceve solo l'F24, con indicato il solo codice tributo dell'Inps DMio, ad esempio, con l'importo di i.ooo euro (supponendo il caso di un solo dipendente), quindi, registra in contabilità questo dato considerandolo tutto come un contributo Inps obbligatorio (peraltro, non deducendolo ai fini Irap). In realtà, questo importo è la somma degli oneri sociali obbligatori Inps, nell'esempio di 960 euro, e dei contributi associativi e di assistenza contrattuale per 40 euro. Infine, l'Inps riceve dall'associazione di categoria o dal professionista il flusso mensile Uniemens, con il codice identificativo dell'organizzazione sindacale in corrispondenza di quest'importo di 40 euro e lo bonifica a quest'ultima. Oltre alla mancata deduzione Irap per le quote associative (danno minore nei casi citati), questi errori o distrazioni aumentano, all'insaputa del datore di lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale tra quanto percepisce il dipendente e quanto spende il datore (per la precisione, si tratta di oneri aggiuntivi a carico di quest'ultimo e non del dipendente). infine, questi comportamenti scorretti possono creare squilibri nella concorrenza dei servizi paga: chi fa la cresta sui contributi può proporre prezzi più bassi di chi adotta un comportamento onesto.
obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo».
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PREVIDENZA Ricongiunzioni onerose verso una soluzione
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La normativa sulle ricongiunzioni previdenziali onerose potrebbe essere rivista perché il ministero del Lavoro ha intenzionedi affrontare una situazione che «è oggettivo considerare ingiusta» come dichiarato dal ministro Giuliano Poletti intervenendo al question timeche si èsvolto ie
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ri alla Camera. L'onorevole Gian Luigi Gigli ha evidenziato che, per effetto delle disposizionicontenutenelDl 78/2010, la ricongiunzione dei contributi versati in più gestioni previdenziali è diventata onerosa penalizzando molti lavoratori che non possono andare in pensione avendo maturato almeno 20 anni di contributi in una delle gestioni. Il ministro Poletti ha spiegato che l'onerosità è stata introdotta per prevenire comportamenti elusivi, ma gli effetti della norma «sono andati ben oltre le intenzioni antielusive
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rendendo le riconversioni troppo onerose». Con la legge di Stabilità 2016 sono state ipotizzate delle soluzioni, che pero sono state accantonate per esigenze di bilancio. Tuttavia «il governo ha avviato una riflessione e permane la volontà del ministero del Lavoro di affrontare la situazione», anche perché il "cumulo" introdotto con la legge 228/2012 è una soluzione alternativa ma utilizzabile solo da chi non ha raggiunto i minimi contributivi in una gestione. M. Pri.
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LAVORO E PREVIDENZA «Il fatto che ci siano adesso sanzioni penali e la possibilità di chiamare in causa il datore di lavoro che si avvale del 'caporale' è importante e può essere un deterrente, ma sul caporalato serve Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un convegno della Cia. Per Boeri, « bisogna avere un approccio che non sia solo 'muscolare': va bene la pesantezza delle sanzioni, ma si deve intervenire sulle possibilità di individuare gli agenti» che operano nel caporalato».
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La ricongiunzione dei contributi pensionistici è in alcuni casi troppo onerosa. Il governo ne è consapevole e, pertanto, sta valutando i costi di eventuali iniziative su questa materia. Lo ha detto il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, durante il question time alla Camera. «Permane la volontà del ministero di promuovere, di cogliere tutte le iniziative normative che ci consentano di affrontare la questione al fine di dare risposte alle tante persone interessate, proprio perché partiamo da una situazione che è aggettivo considerare ingiusta».
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DI MARCO LIVI Parte Miowelfare.it, piattaforma per accedere a tutte le informazioni, prestazioni, servizi e opportunità offerti dal sistema italiano di welfare, di base e integrativo, pubblico, contrattuale e di mercato. Se il welfare tricolore è una giungla in cui è difficile districarsi tra previdenza, sanità e formazione professionale, l'obiettivo di www.miowelfare. it è offrire agli italiani con pochi clic le risposte alle domande più frequenti ma spesso non soddisfatte come qual è la pensione integrativa alla quale posso accedere? Quale la «mia» previdenza di base? E quali servizi posso ottenere se ade-Parte il portale di previdenza, sanità e formazione professionale Miowelfare.it., spiegazioni e servizi a portata di clic DI MARCO LIVI Parte Miowelfare.it, piattaforma per accedere a tutte le informazioni, prestazioni, servizi e opportunità offerti dal sistema italiano di welfare, di base e integrativo, pubblico, contrattuale e di mercato. Se il welfare tricolore è una giungla in cui è difficile districarsi tra previdenza, sanità e formazione professionale, l'obiettivo di www.miowelfare. it è offrire agli italiani con pochi clic le risposte alle domande più frequenti ma spesso non soddisfatte come qual è la pensione integrativa alla quale posso accedere? Quale la «mia» previdenza di base? E quali servizi posso ottenere se ade-Un'immagine di www.miowelfare.it DI MARCO LIVI Parte Miowelfare. risco a un fondo integrativo? Ma se stipulo una polizza sanitaria? O ancora: che tipo di corso di formazione posso seguire tra quelli organizzati dai fondi interprofessionali Miowelfare.it è una start up guidata da Angelo Raffaele Marmo, giornalista, esperto di welfare, già direttore generale della comunicazione del ministero del lavoro, che si avvale di un team di professionisti del settore, ingegneri e sviluppatori informatici. Tra i soci fondatori c'è Edoardo Narduzzi, giornalista, scrittore e imprenditore nel settore dell'ict. Cittadini, imprese e professionisti non solo possono ottenere le risposte che cercano ma possono anche costruire la propria scheda con tutto il materiale utile e salvarla nel proprio « cassetto» virtuale con tutte le informazioni ritenute t, piattaforma per accedere a tutte le informazioni, prestazioni, servizi e opportunità offerti dal sistema italiano di welfare, di base e integrativo, pubblico, contrattuale e di mercato. Se il welfare tricolore è una giungla in cui è difficile districarsi tra previdenza, sanità e formazione professionale, l'obiettivo di www.miowelfare. it è offrire agli italiani con pochi clic le risposte alle domande più frequenti ma spesso non soddisfatte come qual è la pensione integrativa alla quale posso accedere? Quale la «mia» previdenza di base? E quali servizi posso ottenere se ade-Un'immagine di www.miowelfare.it DI MARCO LIVI Parte Miowelfare. risco a un fondo integrativo? Ma se stipulo una polizza sanitaria? O ancora: che tipo di corso di formazione posso seguire tra importanti e tagliate su misura in materia di previdenza, sanità e formazione professionale. Per soddisfare le proprie domande basta indicare le caratteristiche della propria condizione professionale. Per esempio, sul fronte pensionistico, servono solo le posizioni occupazionali e retributive al fine di calcolare quanto versare per costruire la pensione complementare necessaria a integrare quella di base oppure al fine di mettere a confronto le diverse offerte di previdenza complementare di fondi pensione e piani individuali pensionistici (pip), valutandone costi e rendimenti. Quindi, l'intenzione della nuova piattaforma digitale è anche facilitare l'interazione con enti, fondi e strutture di welfare. Tra gli altri servizi di Miowelfare.it c'è inoltre la welfare community, forum utile a scambiare opinioni, esperienze ed esprimere valutazioni e giudizi su prestazioni e servizi, soggetti e strutture del welfare. Allo stesso modo si potrà essere costantemente aggiornati attraverso una newsletter dedicata sulle notizie, gli avvisi e gli annunci che riguardano le diverse aree del welfare. Informazioni che sono alla base anche di Welfare quotidiano e della rassegna stampa italiana su previdenza, sanità, formazione, lavoro, relazioni industriali a cui si aggiunge l'indicazione di tutti i principali articoli, commenti e analisi di economia e politica economica. Senza dimenticare la possibilità di effettuare tutte le ricerche sui terni d'interesse e costruire, salvare e archiviare la rassegna personalizzata. quelli organizzati dai fondi interprofessionali Miowelfare.it è una start up guidata da Angelo Raffaele Marmo, giornalista, esperto di welfare, già direttore generale della comunicazione del ministero del lavoro, che si avvale di un team di professionisti del settore, ingegneri e sviluppatori informatici. Tra i soci fondatori c'è Edoardo Narduzzi, giornalista, scrittore e imprenditore nel settore dell'ict. Cittadini, imprese e professionisti non solo possono ottenere le risposte che cercano ma possono anche costruire la propria scheda con tutto il materiale utile e salvarla nel proprio « cassetto» virtuale con tutte le informazioni ritenute t, piattaforma per accedere a tutte le informazioni, prestazioni, servizi e opportunità offerti dal sistema italiano di welfare, di base e integrativo, pubblico, contrattuale e di mercato. Se il welfare tricolore è una giungla in cui è difficile districarsi tra previdenza, sanità e formazione professionale, l'obiettivo di www.miowelfare. it è offrire agli italiani con pochi clic le risposte alle domande più frequenti ma spesso non soddisfatte come qual è la pensione integrativa alla quale posso accedere? Quale la «mia» previdenza di base? 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II ministro Padoan in Parlamento - Confindustria: bene intesa ma meccanismi da verificare - Titoli del credito in caduta a Piazza Affari «Banche, garanzie senza impatto sul debito» La prossima settimana decreto unico su riforma Bcc, recupero crediti e cartolarizzazioni Npi
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\ < Lagaranziapubblicasullecartolarizzazionidelle sofferenzebancarie, inbase all'accordo raggiunto con la Ue, non awa impatto su deficit e debito: lo ha detto il ministro Padoan alla Camera. Intanto il
Tesorolavoraaununicodecretochecomprendariformadel credito cooperativo, nuove misure su procedureconcorsualiecartolarizzazionedegliNpl. Boccia (Confindustria): bene l'intesa conia Ue mameccanismi da verificare. Servizi e analisi» pagine 26
II sistema bancario LE NUOVE REGOLE Costo della garanzia II calcolo partirà dai prezzi del Cds con un rating in linea con i nuovi bond Le cartolarizzazioni Garanzia dello Stato solo sulle tranche senior e rimborsi condizionati per quelle rischiose
«Garanzia senza impatto su deficit-debito» Padoan in Parlamento Per le banche si lavora a un unico decreto la prossima settimana Rossella Bocciarelli ROMA «Facciamodi tu ttoper accelerare il processo» assicura il ministro Pier Carlo Padoan, al termine del question time alla Camera nel quale ha spiegato le caratteristiche dell'accordo raggiunto con la Ue per facilitare lo smaltimento delle sofferenze bancarie attraverso una garanzia per gli operatori finanziari. Affinchè il provvedimento di recepimento dell'inte martedì con il commissario Ue Margrethe Vestager veda la luce, però, bisognerà aspettare la prossima settimana, perché il governo intende inserire in un unico provvedimento da varare in Cdm tutte le misure sulle banche: Npi, ulteriori misure di revisione della procedura consensuale e riforma delle banche di credito cooperativo. Del resto, l'Italia deve ancora notificare formalmente il progetto alla Commissione Ue e quest'ultima dovrà formalizzare l'intesa, adottando una decisione secondo la quale il progetto non comporta aiuti di Stato, allo scopo di fornire certezza legale agli operatori. Tuttavia, le caratteristiche del nuovo strumento che dovrebbe incentivare le cartolarizzazioni dei prestiti problematici, in modo da liberare spazio nei bilanci bancari per maggiori erogazioni all'economia, creando un mercato di dimensioni adeguateperquestititoli,sonostate esplicitate ieri alla Camera dal ministro. Padoan ha tenuto a sottolineare che «la presenza dellagaranzia pubblica faciliterà il finanziamento dell'operazione di cessione delle sofferenze e non avrà impatti né sul debito pubblico né sul
CONGIUNTURA
deficit». Infatti, ha spiegato il ministro «si fratta di una garanzia che il Tesoro venderà agli operatori che ne faranno richiesta, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Lo Stato garantirà solo le tranche senior, cioè quelle più sicure e non si potrà procedere al rimborso delle tranche più rischiose se prima non verranno rimborsate totalmente le tranche più sicure». La "benedizione" del commissario Vestager è arrivata perché le garanzie saranno a pagamento e a prezzidimercato:intalmodocade il fumus di aiuto di Stato, in quanto non c'è discriminazione a danno di altri intermediari. Il costo della garanzia, spiegai! ministerodiviaXX settembre, sarà calcolato prendendo a riferimento i prezzi dei Credit default swaps(gli strumenti finanziari con cui ci si assicura contro il rischio di fallimento) degli emittenti italiani che hanno un ratingcorrispondenteaquellodelletr anchesgarantitedeinuovititoli. E questo prezzo sarà crescente nel tempo, così com'erano crescenti nel tempo, anni fa, i rendimenti previsti per iTremonti bonds e per i Monti bonds. Lo scopo è «tener conto dei maggiori rischi connessi a una durata maggiore delle note ed introdurre un forte incentivo a recuperare velocemente i crediti». Inoltre, lo Stato concederàquestagaranzia solosei prestiti cartolarizzati avranno ottenuto una pagella accettabile da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista della Bce. Lebanchechecartolarizzanodovranno affidare l'incarico del recupero dei crediti a un service esterno, in modo da evitare conflitti d'interessi che rallentino l'azione di
recupero. Questo intervento, ha assicuratoieri il ministro Padoan,nonsolo non genererà oneri per il bilancio dello Stato, ma si prevede che le commissioni incassate saranno superiori ai costi e che vi sia quindi un'entrata netta positiva per l'Erario. Il mercato, per il momento, ha avuto reazioni fredde. Si tratta di una risposta comprensibile, anche perché vi sonoelementididettaglio non indifferenti, che devono essere chiariti Per esempio, non è ancora chiaro se le tranche senior dei titoli che hanno come sottostante i prestiti difficili, sulle quali la banca o la società-veicolo comprano lagaranzia pubblica, potranno poi essere acquistate dalla Bce. «E possibile» hainognicasoauspicatoieriildirettor egeneraledell'AHGiovanniSabatini , che ha espresso « soddisfazioneperlacostruttivaconcl usione del lungo negoziato del Governo con la Commissione europea sui crediti deteriorati, che darà certezza del diritto al settore». Anche per Gian Maria Gros Pietro, presidente del Consiglio di gestione di Banca IntesaJ'aspetto positivo principale èlafinedelleincertezze,dopochesi è a lungo parlato di bad bank». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
PASSAGGIO A BRUXELLES II Governo deve ancora notificare formalmente le misure sulle sofferenze bancarie alla Commissione dopo l'intesa di martedì GLI ACQUISTI DELLA BCE Ancora da verificare la possibilità di sottoscrizione delletranche senior da parte dell'Eurotower. Sabatini (Abi): «È possibile» sa raggiunta nella tarda serata di
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La solvibilità dei sistemi bancari in Europa TASSO DI COPERTURA DEI CREDITI DETERIORATI 2040 Al giugno 2015. In % 60 Spagna Paesi Bassi Italia Germania Francia Ue28 IMPATTO SUL DEBITO PUBBLICO* Effetti degli interventi a sostegno del settore finanziario. In % Spagna Paesi Bassi Italia Germania Francia Ue28 L'INDICATORE DI LIQUIDITÀ** Liquidity Coverage Ratio (Lcr). In % 40 60 120 Italia Ue 28 (*) Dati alla fine del 2014, (**) Gli indicatori di liquidità sono al 31/12/2014 Per I Italia gli indicatori si riferiscono a 30 gruppi del campione del Bis (Bank for International Settlements) Quantitative Impact Study mentre il campione di riferimento e costituito da 39 grandi banche europeeFonte Mef sudati Banca d Italia Ecb Sdw Bis
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Interventi in quattro mosse per il settore creditizio LA GACS Dopo una sfibrante trattativa di oltre cinque ore a Bruxelles, il ministro dell'Economia Padoan e la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager hanno trovato martedì in tarda serata un atteso accordo peralleggerìre ibilancidellebancheitaliane.il mecca mismo è indicato con l'acronimo Gacs, l'acronimo di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze RIFORMA BCC Sulla riforma del credito cooperativo.l'aspettocruciale riguarda il patto di coesione e la possibilità della capogruppo di avere un potere di gradimento sulla nomina di unoopiù amministratori delle singole Bcc, a secondo del loro indice di rischiosità. Il principioche viene affermato è: maggiore la virtuosità della gestione più ampia l'autonomia lasciata alle banche IIGoverno, punta a determinare una nuova spinta peraccelerare le procedureconcorsuali e di riscossione dei crediti deteriorati, perché stringere i tempidella possibile riscossione accresce il valore di mercato dei non performing loans (ora però le banche hanno in bilancioi loro "prestiti cattivi", attraverso) cospicuiaccantonamenti.giàal 47% del loro valore facciale) Si èin attesa dei provvedimenti che daranno ristoro ai risparmiatori che hanno subito perdite coni bond subordinati delle 4 banche andatein default. Sitrattadiundecreto interministeriale ( Mef e Giustizia) edel Opem che daranno attuazione all'intervento previsto dalla Sta bilità (che ha istituito il fondo di solidarietà da 100 milioni)
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II sistema bancario LA PARTITA DELLE AGGREGAZIONI La Borsa II titolo di Rocca Salimbeni tra i pochi positivi del comparto bancario sostenuto dai rumor Le istanze di Ubi II ceo avrebbe chiesto garanzie sulle perdite a cui farebbe fronte in caso di merger con Siena
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Popolari, verso le doppie nozze Incontro tra Padoan, Massiah e Castagna: sul tavolo Ubi con Mps e Bpm-Banco, sullo sfondo UbiBpm Luca Davi Marco Ferrando Formalmente, stando alle informazioni trapelate dal Tesoro, ieri mattina in Via XX Settembre si è parlato solo delle prospettive del sistema bancario italiano e del nuovo meccanismo di garanzia pubblica sulla cessione delle sofferenze, dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles. In realtà, tra il ministro Pier Carlo Padoan, il ceo di Banca Popolare di Milano, Giuseppe Castagna e quello di Ubi, Victor Massiah, si sarebbe entrati nel dettaglio di quelle che potrebbero essere le opzioni concrete del consolidamento. Con i rispettivi ruoli. In cima alle priorità, come noto, c'è il Monte dei Paschi di Siena. Reduce da dieci giorni da incubo in Borsa, cessati solo dopo il ritorno di fiamma delle prospettive di una fusione. Con chi? Probabilmente con una banca italiana, come avrebbero ribadito ieri i vertici della banca ospiti a Siena della Fondazione Mps. Oggi Rocca Salimbeni approverà i dati preliminari relativi al 2015, che probabilmente confermeranno i passi in avanti sulla via del risanamento ma non sgombereranno il campo dalla necessità di trovare un partner. E così si spiega l'attivismo del Tesoro, che peraltro di Siena è non per scelta - uno dei maggiori azionisti, visto il 4% ereditato dalla conversione dei Monti bond. In Italia l'unica banca in grado di rendere fattibile un'integrazione con Siena è Ubi, su cui si starebbero concentrando le pressioni: numeri alla mano Banca Mps vale a Piazza Affari circa due miliardi di euro, mentre Ubi capitalizza oltre 4,1 miliardi. In più Rocca Salimbeni, ormai, stando alle quotazioni a Piazza Affari vale meno del proprio patrimonio, per l'esattezza circa 0,2 volte i mezzi propri: LA PARTITA Castagna avrebbe ribadito le proprie perplessità rispetto a un'operazione a tre, cioè una fusione Ubi-Bpm a cui aggiungere in seguito Mps Monti bond •I Monti bond sono strumenti varati a fine 2012 per procedere al rafforzamento patrimoniale di Mps. Il Mef ha sottoscritto titoli per 3,92 miliardi di euro: il primo luglio 2014 la banca ha provveduto a rimborsare 3 miliardi di bond, il restante miliardo è stato restituito nel giugno del 2015. Una parte degli interessi sono stati convertit) in azioni: questo ha reso lo Stato Italiano azionista di Mps con il 4 percento. Le trattative,insomma,sono ancora in alto mare, con l'esito tutto da verificare. Compreso il potenziale coinvolgimento della Banca Popolare di Milano: ieri Castagna avrebbe ribadito le proprie perplessità rispetto a un'operazione a tre, cioè una fusioneUbi-Bpm a cui aggiungere successivamente Mps. Anche per questo motivo proseguono fitte le trattative tra i vertici di Piazza Meda e il Banco Popolare in vista di un possibile merger. Anche ieri il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Piero Giarda, e il numero uno del Consiglio di Gestione, Mario Anolli, hanno incontrato i vertici del Banco Popolare per ragionare sugli assetti derivanti dall'ipotetico merger. «Non ci siamo ancora, ma sono convinto che ci si possa arrivare», aveva detto nei giorni scorsi l'a.d. del Banco,Pier Francesco Saviotti. Come noto, lo schema di fusione prevede la nascita di un gruppo con sede operativa a Verona, con sede legale a Milano e un consiglio composto da 9 consiglieri veronesi,7 di espressione milanese e tre indipendenti. A Carlo Fratta Pasini verrebbe assegnata la poltrone di presidente del Cda, a Pier Francesco Saviotti andrebbero le redini del Comitato esecutivo, mentre al Ceo di Bpm, Giuseppe Castagna, toccherebbe la guida della nuova banca; per Piero Giarda si profilerebbe la presidenza della controllata Bpm. A conferma dell'attivismo di Bpm, da segnalare che ieri Giarda e Anolli hanno incontrato ancheiverticidi Ubi, ovvero il presidente del Consiglio di Sorveglianza, Andrea Moltrasio, e il capo della Gestione, Franco Polotti. In questo caso, l'ipotesi è di mantenere il modello duale, con la spartizione del Cds e Cdg tra le due piazze. ©RIPRODUZIONE RISERVATA riportato ieri da Radiocor). Ubi, inoltre, chiederebbe garanzie anche sulla liquidità del nuovo agglomerato, vale a dire sulle condizioni di accesso al mercato almeno per i prossimi due anni. Garanzia che può dare solo la Banca centrale europea, la prima a insistere perché Siena si trovi un'integrazione. Sempre da indiscrezioni, Victor Massiah, numero uno di Ubi, sta puntando i piedi e chiedendo ulteriori condizioni a vantaggio del proprio istituto. riportato ieri da Radiocor). Ubi, inoltre, chiederebbe garanzie anche sulla liquidità del nuovo agglomerato, vale a dire sulle condizioni di accesso al mercato almeno per i prossimi due anni. Garanzia che può dare solo la Banca centrale europea, la prima a insistere perché Siena si trovi un'integrazione. Sempre da indiscrezioni, Victor Massiah, numero uno di Ubi, sta puntando i piedi e chiedendo ulteriori condizioni a vantaggio del proprio istituto. una fusione, dunque, creerebbe un badwill, su cui Bergamo chiede rassicurazioni alle autorità (ad esempio ponendo nel primo bilancio della nuova banca una 'riserva da fusione',come una fusione, dunque, creerebbe un badwill, su cui Bergamo chiede rassicurazioni alle autorità (ad esempio ponendo nel primo bilancio della nuova banca una 'riserva da fusione',come
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Il confronto fra le banche a Piazza Affari ID Performance Variazione % di ieri e da inizio anno Monte dei Paschi di Siena'•913 U32 0,711 30 DIC 30 DICOGGI 2014 2015 2.412 3.636 2.129 Bpm-1,52%V 0,543 0,921 OJ75 OGGI 30 DIC 2014 30 DIC 2015 2.385 4.063 3.420 BPER: Bper-4,07%V -19,67%V 7,040 5,465 i 5,655 30 DIC30 DIC OGGI 20142015 2.6323.403 2.730 Carige-3,67% Y -39,7096V 761 30 DIC 2014 30 DIC 2015 OGGI 554 1.052 668 Bpm-1,52%V 0,543 0,921 OJ75 OGGI 30 DIC 2014 30 DIC 2015 2.385 4.063 3.420 BPER: Bper-4,07%V -19,67%V 7,040 5,465 i 5,655 30 DIC30 DIC OGGI 20142015 2.6323.403 2.730 Carige-3,67% Y -39,7096V 761 30 DIC 2014 30 DIC 2015 OGGI 554 1.052 668
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Padoan sull'evasione "È recupero record"Mezzo milione di avvisi Gettito oltre 14,2 miliardi. Lettere a chi non è in regola Addio agli studi di settore per 800 mila professionisti
ROMA. Nuovo record nella lotta aU'evasione. E' stato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, ieri in Parlamento, a confermare i dati, anticipati da Repubblica, che segnano un nuovo incremento della cifra strappata a chi non paga le tasse. «Dai primi dati disponibili il gettito dall'attività di contrasto all'evasione nell'anno 2015 supererà i 14,2 miliardi del 2014», ha annunciato. Amonte del successo, il secondo nei due anni della gestione dell'Agenzia delle entrate da parte di Rossella Orlandi, c'è la strategia dell'invio di 500 mila lettere durante il 2015, che ha anticipato le recenti linee di indirizzo dell'Economia imperniate sulle banche dati e sulla «compliance» ( adesione spontanea del cittadino ). Le lettere sono andate ai semplici contribuenti Irpef, alle partite Iva, ai titolari di plusvalenze, a chi doveva fare lo spesometro e acni doveva sottostare agli studi di settore. A rendere possibile l'invio in tempo reale delle comunicazioni ai «sospetti» ha contribuito in modo determinante l'operazione «730 precompilato» che ha consentito di scovare in pochi giorni gli «irregolari». Ben 318 milioni sono arrivati inoltre dalla Apple che ha aderito alle contestazioni regolarizzando la posizione. Solo in parte è venuto nel 2015 dalla operazione di rientro dei capitali (voluntary disclosure) che si chiuderà tecnicamente solo quest'anno quando sarà contabilizzato un «bottino» di 3,8 miliardi. Acontribuire all'aumento complessivo del gettito fiscale (ma fuori dalla cifra della riscossione che sta tra Ì14,2eil5 miliardi ) anche due misure: la «reverse charge» (cioè l'obbligo del paga
professionisti. In preparazione, come annunciato dal viceministro dell'Economia Luigi Gaserò, anche il decreto che cancellerà dieci tasse di piccola entità: dal bollo sul passaporto, a quello sul diploma di laurea a quello sulle targhe automobilistiche. Il ministro dell'Economia ha anche osservato come il peso di accise e Iva sulla benzina in Italia sia del 70,3 per cento contro il 67,8 in ambito Ue: ciò spiega lo scarso impatto della riduzione dei prezzi del petrolio sul costo alla pompa II titolare di Via Venti Settembre, dopo la diffusione del «Fiscal sustainability report» della Commissione europea, è tornato sui conti pubblici definendoli «sotto controllo». Padoan ha detto che il debito pubblico «non continuerà a crescere fino al 2026», che al contrario diminuirà di 2 punti l'anno dal «picco» del 2015 e che, anche in caso di shock sulla crescita, la riduzione continuerà al ritmo «permanente» di 0,5 punti all'anno. rp ©RIPRODUZIONE RISERVATA
mento dell'Iva da parte di chi compra e non, come è uso, di chi vende) e lo «split payment» (cioè il pagamento dell'Iva da parte della pubblica amministrazione direttamente al fisco evitando che sia il fornitore ad incassarla con il rischio che non la paghi). Ebbene, Padoan ha annunciato, che le due misure hanno portato nelle casse dello Stato circa 2 miliardi. Il ministro ha anche annunciato una « riduzione significativa» degli adempimenti fiscali e una riduzione degli studi di settore che dovrebbe prevedere l'uscita dal sistema di circa 800 mila
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ADEMPIMENTI Ci sarà una riduzione significativa degli obblighi fiscali BENZINA II peso del fisco sul prezzo della verde supera la media europea
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Recupero evasione fiscale DATI IN MILARDI DI EURO 20/5 (stimai 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 FONTE AGENZIA DELLE ENTRATE
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L'ANALISI.LA »El AVVERTITI SI È ADEGUATA II fisco incrocia i dati tra un centinaio di archivi 730 precompilato decisivo
ROBERTO PETRINI ROMA. Mezzo milione di lettere. «Caro contribuente, la sua dichiarazione non è regolare, le chiediamo di provvedere». Firmato: Rossella Orlandi, direttrice Agenzia delle entrate. Con la strategia del pressing, senza blitz clamorosi, ma mettendo gli evasori con le spalle al muro prima cheil loro comportamento diventasse un reato e incappasse nelle maglie della giustizia, il fisco italiano ha portato a casa un record di incassi. Circa la metà degli interpellati, tra chi non aveva fatto per niente la dichiarazione, chi si era «dimenticato» di mettere nero su bianco parte dei propri redditi, chi aveva gonfiato le detrazioni per la casa o le spese
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mediche, si è adeguata in silenzio e ha aderito alla sollecitazione. Le cifre sono spaventose e fanno capire perché in Italia ci sono 91 miliardi di evasione ( cifre del ministero del Tesoro ) : circa 210 mila contribuenti non avevano compilato affatto la dichiarazione dei redditi, una volta ricevuta la lettera in 100 mila si sono rimessi in riga. Ben 65 mila titolari di partita Iva non avevano inviato il «modello»: giunta la « sveglia» dell'Agenzia delle entrate, in meno di tre mesi, in 47 mila hanno risposto all'appello.Tutto ciò si è potuto realizzare in poche settimane grazie ai dati archiviati on line in tempo reale con l'operazione "730 precompilato". Ma il controllo non è arrivato solo alla massa indifferenziata
dei contribuenti con redditi « ordinari»: lettere hanno raggiunto chi investe in Borsa e non era in regola con la tassa sulle plusvalenze, ai titolari degli studi di settore (professionisti e commercianti ), a chi aveva sforato il tetto di acquisti previsto dallo «spesometro» e aveva manifestato uno shopping poco
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compatibile con il proprio reddito. La strategia dell'Agenzia delle entrate, che con la guida di Rossella Orlandi batte per il secondo anno consecutivo il record di incassi ( nel 2013 ci si era
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fermatia 13,1 miliardi), ha anticipato anche le linee guida del ministero dell'Economia, formulate da Padoan qualche giorno fa. La parola d'ordine è « compliance», è l'adesione spontanea del contribuente, perché ha paura o perché pensa che evadere ormai è diventato un problema. Il metodo è l'incrocio delle banche dati: ce ne sono oltre un centinaio e consentono di verificare tenore di vita e adempimenti vari. Basta incrociarle come ha fatto l'Agenzia delle entrate. Tra le ragioni, anche la deterrenza: dalla metà dello scorso anno funziona l'Anagrafe dei conti correnti e il fisco può conoscere la giacenza giornaliera di quanto abbiamo in banca. Bisogna dire che il record è stato battuto in un anno difficile: la sentenza della Consulta ha decapitato 800 dirigenti dell'Agenzia perché ha ritenuto illegittime le vecchie nomine. Significa un rischio di blocco totale dell'attività. Che per fortuna è stato superato.
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