STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“DIFENDI STROMBOLI ASSOCIAZIONE LA NATURA È CULTURA”
TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopi. ART. 1 Denominazione 1. É costituita l'Associazione “DIFENDI STROMBOLI - ASSOCIAZIONE LA NATURA È CULTURA”. L’Associazione ha sede in Napoli, Piazza Donn’Anna, 9 – c.p. 80123. 2. L’Associazione può istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove.
ART. 2 Scopi dell’Associazione 1. L’Associazione, senza scopo di lucro e a tempo indeterminato, ha le seguenti finalità: a) preservare le spiagge e i litorali dell'isola, contrastando tutte le forme di utilizzo commerciale in area demaniale - stabilimenti balneari, pontili galleggianti, chioschi, installazione di strutture, mezzi ambulanti, ecc. - lesive dell'equilibrio ambientale e dei valori paesaggistici, fondamentali risorse di Stromboli; b) ottenere la dislocazione dell'area di stoccaggio e di stazionamento di tutti i rifiuti urbani dell'isola, che attualmente insiste sul litorale in un pericoloso ed evidente stato di degrado, in area più idonea; c) ottenere una regolamentazione delle attività che si svolgono in tutta l'area interessata al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, e in particolare all'approdo di Scari (dove si concentrano campi boe, sbarchi di migliaia di turisti giornalieri, carico e scarico di merci, punti vendita su ruote di ambulanti, traino di natanti su carrello, zona alaggio barche da pesca, ecc.) nel rispetto della valutazione d'impatto ambientale, del patrimonio naturale, del decoro urbano e delle restrizioni - legate al rischio onda anomala e vulcanico necessarie a salvaguardare la sicurezza umana e l'equilibrio ecologico; d) fungere da istituzione civica per valorizzare e difendere il patrimonio naturale e culturale di Stromboli e delle Isole Eolie; e) collaborare con le Istituzioni nazionali e internazionali presenti nel territorio a difesa del patrimonio naturalistico, culturale e umano (UNESCO, FAI, Protezione Civile, ecc.) e con le rappresentanze Circoscrizionali 1
e le Associazioni locali di Stromboli e delle Isole Eolie; f) promuovere, progettare, organizzare e realizzare qualunque iniziativa, in qualsiasi sede ritenuta idonea, consona alle finalità indicate in questo articolo dello Statuto.
TITOLO II - Entrate, patrimonio, bilanci. ART. 3 Entrate, patrimonio, bilanci 1. L’Associazione consegue i suoi scopi con le entrate, costituite: a) dalle quote sociali, determinate nell’ammontare anno per anno dagli organi competenti e da versare entro il 31 marzo di ciascun anno; b) da oblazioni, elargizioni, contributi dello Stato, degli Enti locali, di persone fisiche o giuridiche; c) da altre entrate derivanti dalle iniziative dell’Associazione. 2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) da donazioni e lasciti a favore dell’Associazione; b) da qualsiasi bene, mobile o immobile, da essa acquistato.
ART. 4 1. Alla fine di ogni esercizio sociale il Collegio dei Soci Fondatori redige, discute e approva un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo. 2. L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
TITOLO III - Soci. ART. 5 Soci Fondatori e Soci Sostenitori 1. I Soci si distinguono in : a) Soci Fondatori: sono coloro - persone fisiche o giuridiche - che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo (Soci Fondatori Costitutori) o sono stati in esso nominati dai costituenti o che vengono nominati dal Collegio dei Soci Fondatori su proposta di almeno tre Soci Fondatori; b) Soci Sostenitori: sono coloro - persone fisiche o giuridiche - che, vengono nominati dal Collegio dei Soci Fondatori, su proposta di almeno tre Soci, Fondatori o Sostenitori, ad insindacabile giudizio del medesimo, tra persone o istituzioni che per la loro specifica attività e qualificazione abbiano requisiti che il Collegio dei Soci 2
Fondatori ritiene utili per gli scopi dell’Associazione.
ART. 6 Dimissioni dei Soci 1. Il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro dei Soci; gli stessi sono tenuti a comunicarne ogni variazione. 2. I Soci Fondatori possono dimettersi rinunciando a qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione. 3. I Soci Fondatori dimissionari possono però diventare Soci Sostenitori se ne fanno espressa richiesta accettata dal Collegio dei Soci Fondatori. 4. I Soci Fondatori e Sostenitori si intendono automaticamente riassociati per l’anno successivo se non si dimettono entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. 5. Le dimissioni dei Soci Fondatori e Sostenitori vanno comunicate via fax o con altro mezzo idoneo al Presidente dell’Associazione. 6. Le dimissioni dei Soci Fondatori e Sostenitori vengono accettate dal Collegio dei Soci Fondatori. 7. Tutti i Soci rispondono nei confronti dell’Associazione di quanto da essi dovuto a qualsiasi titolo in ragione del rapporto associativo fino all’ultimo giorno del mese in cui è pervenuta al Presidente la lettera di dimissioni.
ART. 7 Esclusione dei Soci 1. Tutti i Soci che non siano in regola con le contribuzioni stabilite dal presente Statuto o che contravvengano alle norme dello stesso o che abbiano una condotta contraria ai fini sociali o che arrechino grave pregiudizio all’Associazione, possono essere esclusi dalla stessa. 2. Sull’esclusione dei Soci o dei membri dei Comitati delibera a maggioranza semplice il Collegio dei Soci Fondatori. La morosità nel pagamento delle quote associative, protratta oltre il 31 dicembre dell’anno in cui il pagamento era dovuto, comporta la sospensione del godimento di qualsiasi diritto derivante dalla qualità di Socio; la morosità è però sanabile entro i 12 mesi successivi.
ART. 8 Diritti e Doveri dei Soci 1. Tutti i Soci hanno diritto di: a) partecipare all'Assemblea Annuale che riunisce tutti i Soci ed alle manifestazioni organizzate dall’Associazione; 3
b) formulare proposte al Consiglio Direttivo; c) eleggere i loro rappresentanti negli Organi dell’Associazione, secondo le modalità previste nei commi successivi; d) godere di ogni beneficio comunque derivante dalla qualità di Socio. 2. I Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo hanno diritto di: a) eleggere 2 membri del Collegio dei Soci Fondatori scelti tra i cinque costitutori; b) eleggere 1 membro del Collegio dei Soci Fondatori scelto tra tutti i Soci Fondatori; c) eleggere 2 membri del Consiglio Direttivo scelti tra i cinque costitutori; 3. Tutti i Soci Fondatori hanno diritto di: a) eleggere 2 membri del Collegio dei Soci Fondatori scelti tra tutti i Soci Fondatori; b) eleggere 5 membri del Consiglio Direttivo scelti tra tutti i Soci Fondatori; 4. I Soci Sostenitori hanno diritto di: a) eleggere 4 membri del Consiglio Direttivo scelti tra tutti i Soci Sostenitori. 5. Tutti i Soci hanno l’obbligo di: a) essere in regola con il versamento delle quote e delle contribuzioni stabilite dal Collegio dei Soci Fondatori e dal Consiglio Direttivo; b) osservare lo Statuto dell’Associazione; c) risarcire i danni eventualmente cagionati all’Associazione. 6. I membri del Collegio dei Soci Fondatori rispondono in solido con il Presidente per le obbligazioni contratte dall’Associazione per il triennio in cui sono in carica.
TITOLO IV - Organi. ART. 9 Gli Organi dell'Associazione 1. Gli organi dell’Associazione sono: a) il Collegio dei Soci Fondatori; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. 2. Qualunque carica è gratuita.
ART. 10 Il Collegio dei Soci Fondatori 1. Il Collegio dei Soci Fondatori è composto di cinque membri: a) 2 Soci Fondatori eletti dai Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo al loro interno; b) 1 Socio Fondatore, eletto dai Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo, scelto tra tutti i Soci Fondatori; c) 2 Soci Fondatori, eletti da tutti i Soci Fondatori. 4
2. Il Collegio dura in carica tre anni; i membri in carica per un triennio sono rinnovabili. 3. Un Socio Fondatore membro del Collegio dei Soci Fondatori può, nello stesso triennio, essere eletto nel Consiglio Direttivo; 4. Il Collegio dei Soci Fondatori, per ogni triennio, designa al suo interno su proposta del Presidente: a) un Tesoriere, che collabora con il Presidente alla redazione dei bilanci e a tutti gli adempimenti economico-finanziari, contabili e fiscali dell’Associazione, nonché alla redazione dei verbali del Collegio, da firmare insieme al Presidente. Il Tesoriere, inoltre, tiene in consegna (presso la sede dell’Associazione), aggiornandoli, i Libri Sociali, e coadiuva il Presidente nella preparazione e nella convocazione delle riunioni del Collegio. 5. Al Collegio dei Soci Fondatori spettano tutti i poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria. 6. Il Collegio dei Soci Fondatori, riunito in Assemblea ordinaria: a) nomina il Presidente dell’Associazione, scegliendolo tra i membri del Collegio dei Soci Fondatori; b) redige e approva i bilanci preventivo e consuntivo; c) nomina nuovi Soci, Fondatori e Sostenitori, ai sensi dell’art. 5, e i membri dei Comitati; d) determina ogni anno l’ammontare della quota associativa dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori; e) delibera sull’esclusione dei Soci ai sensi dell’art. 7; f) indice, allo scadere di ciascun triennio, le consultazioni dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori per il rinnovo degli Organi. g) verifica la compatibilità economica e la congruità dei progetti e delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; h) cura e promuove i rapporti con la stampa, i mezzi d'informazione e gli altri media; i) instaura relazioni e collabora con le Istituzioni nazionali e internazionali presenti nel territorio a difesa del patrimonio naturalistico, culturale e umano (UNESCO, FAI, Protezione Civile, ecc.) l) istituisce, ove necessario, sedi secondarie e rappresentanze dell’Associazione anche in luoghi diversi dalla sede legale. 7. Il Collegio dei Soci Fondatori, riunito in Assemblea straordinaria: a) delibera le modifiche del presente Statuto; b) decide a chi conferire la carica di membro del Collegio dei Soci Fondatori qualora venga a mancare, per dimissioni o altre ragioni, uno dei membri del Collegio medesimo nel corso del triennio, scegliendolo tra gli aventi diritto; c) decide lo scioglimento dell’Associazione su richiesta scritta motivata di almeno la metà dei membri del Collegio stesso. 8. Le Assemblee del Collegio dei Soci Fondatori, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente dell’Associazione, che le presiede, e possono essere tenute 5
anche fuori dalla sede legale dell’Associazione o in videoconferenza. 9. L’avviso di convocazione, spedito via mail o con altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, deve contenere luogo, giorno ed ora della riunione nonché l’ordine del giorno; anche in mancanza di dette formalità le riunioni si intendono regolarmente convocate quando sono presenti tutti i membri del Collegio. 10. Il Presidente, ricevuta una proposta di modifica dello Statuto o la richiesta di scioglimento dell’Associazione, deve, entro trenta giorni convocare, in Assemblea straordinaria, il Collegio dei Soci Fondatori per le relative deliberazioni; in tal caso l’ordine del giorno deve contenere il testo letterale delle modifiche proposte e/o i motivi della proposta di scioglimento. 11. Il Collegio dei Soci Fondatori, riunito in Assemblea ordinaria, è regolarmente costituito quando sono presenti i tre quinti degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 12. Il Collegio dei Soci Fondatori, riunito in Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con i quattro quinti dei voti degli aventi diritto. 13. Il Collegio dei Soci Fondatori, qualora decida lo scioglimento dell’Associazione, nomina anche uno o più liquidatori. 14. Nelle Assemblee del Collegio dei Soci Fondatori, ciascun membro ha diritto ad un voto. I membri che non possono partecipare ad una riunione del Collegio devono giustificare la loro assenza, ma non possono farsi rappresentare.
ART. 11 Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto di 12 membri, Soci dell’Associazione, e dura in carica tre anni. 2. Il Consiglio Direttivo è composto da: a) il Presidente dell’Associazione; b) 2 Soci Fondatori eletti dai Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo, scelti tra i cinque costitutori; c) 5 Soci Fondatori eletti da tutti i Soci Fondatori; d) 4 Soci Sostenitori eletti da tutti i Soci Sostenitori. 3. Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili. 4. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre ragioni, uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Soci Fondatori può nominare in sostituzione un nuovo consigliere, fino alla scadenza del triennio. 5. Il Consiglio Direttivo, per ogni triennio, designa al suo interno su proposta del Presidente: a) un Segretario, cui affida l’incarico di collaborare con il Presidente alla preparazione e alla convocazione delle riunioni del Consiglio, di redigerne i verbali e di firmarli insieme al Presidente. 6. Al Consiglio Direttivo spetta il potere di proporre iniziative ed elaborare progetti, da 6
sottoporre al Collegio dei Soci Fondatori, consoni alle finalità dell'Associazione, e il compito, se approvati, di realizzarli. 7. Al Consiglio Direttivo in particolare compete: a) dare esecuzione alle delibere del Collegio dei Soci Fondatori; b) valutare le proposte formulate dai Soci; c) proporre iniziative ed elaborare progetti; d) realizzare i progetti e le iniziative approvate; e) proporre nomine per il Comitato Scientifico ed altri eventuali Comitati. 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, lo ritengano opportuno. 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente via mail o con altro mezzo idoneo almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, di cui va precisato luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. 10. In mancanza di dette formalità il Consiglio si intende regolarmente convocato quando ne sono presenti tutti i membri. 11. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori della sede legale dell’Associazione. 12. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri, esclusi gli assenti giustificati, e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 13. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. 14. I consiglieri che non possono partecipare ad una riunione del Consiglio devono giustificare la loro assenza, ma non possono farsi rappresentare. 15. In caso di reiterate assenze non giustificate di un consigliere, il Consiglio può deliberarne la decadenza.
ART. 12 Il Presidente 1. Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Soci Fondatori tra i Soci che ne sono membri; ha la rappresentanza legale dell’Associazione e i poteri di firma; dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 2. Il Presidente nomina un Vice- Presidente scelto tra i membri del Collegio dei Soci Fondatori; può delegare in tutto o in parte i poteri di firma al Vice-Presidente o ad altro membro del Collegio dei Soci Fondatori. Il Presidente può inoltre delegare, per alcuni compiti specifici, il Vice-Presidente o altro membro del Collegio dei Soci Fondatori. 3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente designerà un sostituto scelto tra i membri del Collegio dei Soci Fondatori. In caso di 7
mancanza per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice- Presidente ne assume la carica fino alla scadenza del triennio. 4. Il Presidente, avendone convocato le riunioni e proposto l’ordine del giorno, presiede: a) il Collegio dei Soci Fondatori; b) il Consiglio Direttivo. 5. Il Presidente presiede inoltre le riunioni e le Assemblee dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori per la nomina dei rispettivi rappresentanti negli organi statutari. 6. Il Presidente convoca e presiede anche le riunioni degli altri Comitati previsti all'ART.13. 7. In caso di assoluta urgenza adotta i provvedimenti occorrenti, riservandosi di riferire entro un mese al Collegio dei Soci Fondatori e al Consiglio Direttivo. 8. Il Presidente convoca riunioni e Assemblee dei vari Organi in via telematica. Le procedure previste per il rinnovo triennale del Collegio dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo possono essere espletate in via telematica. Le riunioni del Collegio dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza o con altro sistema mediatico.
TITOLO V - Comitati. ART. 13 Comitati 1. Il Consiglio Direttivo può istituire, in appoggio alle iniziative intraprese per raggiungere le finalità statutarie, dei Comitati: scientifico, d’onore, promotore, esecutivo o di altro tipo. 2. Questi Comitati hanno funzioni consultive o di sostegno alla realizzazione delle iniziative decise dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Soci Fondatori. Essi si compongono di un numero variabile di membri, durano in carica tre anni e sono rinnovabili o possono essere a tempo determinato. 3. La partecipazione a questi Comitati è a titolo gratuito e i suoi membri possono anche non essere Soci dell’Associazione. 4. Le riunioni di questi Comitati sono convocate e presiedute dal Presidente dell’Associazione.
TITOLO VI - Libri sociali. 8
ART. 14 I Libri Sociali 1. I libri obbligatori sono: a) il libro dei Soci; b) il libro dei verbali del Collegio dei Soci Fondatori; c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo; d) i libri contabili necessari per disposizioni di legge.
ART. 15 1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applica la normativa legale sulle Associazioni.
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