COMUNE DI MONTEVAGO Provincia di AGRIGENTO ORIGINALE Registro Generale n. 8
DIRETTIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 8 DEL 01-04-2016
Ufficio: GIUNTA Oggetto: Armonizzazione contabile - Esercizio provvisorio del bilancio - Direttiva.
Ai Responsabili di settore: Arch. Ing. Giuseppe NERI Rag. Teresa BARRILE Sig. Mauro Giuseppe DI NAPOLI E p.c. Al Resp.le della gestione Sito Istituzionale Sig.ra Giuseppa GIULIANI Al Revisore dei Conti Dott. Pietro MANGIARACINA. Al Presidente del Consiglio Comunale Ing. Giuseppe ARCURI al Sig. Sindaco SEDE
L'anno duemilasedici addì uno del mese di aprile, Il Segretario Comunale
Con nota prot. 3101 del 24/03/2016 la dipendente Porcaro ha
richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario l’esatta imputazione della spesa correlata alla gestione del referendum popolare del 17/04/2016. Quanto richiesto ha relazione con il nuovo sistema contabile, ormai a regime dal 2016 così come previsto dal d.Lgs 118/2011 e s.m.i.. I comuni già nel 2015 hanno adottato in forma mista la disciplina delle armonizzazione contabile incentrata sulla esigibilità della spesa e accertamento reale dell’entrata. Dall’anno 2016 decorre a pieno regime l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria che hanno come termine di riferimento gli stanziamenti, riclassificati, del bilancio di previsione finanziario 2015/2017 atteso che lo stesso è autorizza torio per tutti gli esercizi in esso considerati anche se la classificazione non è più valida per il 2016. Pertanto l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del 2016 hanno necessità di riclassificare le previsioni definitive previste dal bilancio pluriennale 2015/2017 secondo la nuova struttura del bilancio di previsione la cui spesa è ordinata per missione, programma, titolo e macroaggregato e così l’entrata per titolo, tipologia e categoria. In tal senso, nelle more dell’approvazione del bilancio, salve le previsioni del bilancio pluriennale per l’anno 2016, sarebbe occorrente il PEG per l’esercizio provvisorio 2016 contenente gli indirizzi di gestione contabile. L’ esercizio provvisorio ha vigenza se ed in quanto non si è approvato il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente, lo stesso ha durata di mesi quattro fino a che non sia esitato il nuovo bilancio. Durante l’esercizio provvisorio, come già detto, si assumono come riferimento gli stanziamenti dell’esercizio in corso, autorizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario pluriennale già approvato. Direttiva SEGRETARIO COMUNALE n.8 del 01-04-2016 Comune di Montevago Pag. 2
In questa fase (esercizio provvisorio) gli impegni possono essere assunti nei limiti di un dodicesimo di detti stanziamenti, per ciascun mese a livello di programma di spese correnti ed eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro. Sono consentiti impegni per spesa di lavori pubblici ed altri interventi di somma urgenza per i quali è possibile variare il bilancio. Si chiarisce che la gestione in dodicesimi riguarda gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti imputati all’esercizio 2016 e dell’importo del fondo pluriennale vincolato. In deroga ai vincoli dei dodicesimi possono essere impegnate le spese tassativamente regolate dalla legge, le spese non frazionabili e quelle di tipo continuativo necessarie per il mantenimento dei servizi esistenti da impegnare a seguito della scadenza dei contratti. In ciascun mese dell’esercizio provvisorio possono essere impegnate, altresì, le quote dei dodicesimi eventualmente non impegnate nei mesi precedenti del medesimo esercizio provvisorio. Durante l’esercizio provvisorio è consentito apportare variazioni al bilancio di previsione qualora sia necessario il riaccertamento ordinario dei residui (da trasmettere tempestivamente al Tesoriere) per la reimputazione dei residui attivi e passivi secondo la loro esigibilità. Le variazioni possono essere apportate per esigenze compensative tra stanziamenti di missioni e programmi relativi a spese per il personale conseguenti a trasferimenti interni, per esigenze compensative tra macroaggregati di spesa all’ interno di programmi o tra capitoli di spesa all’interno di macroaggregati anche per istituire nuovi capitoli.
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La variazione compensativa in entrata è consentita all’interno della medesima tipologia e/o categoria anche per istituire nuovi capitoli. In casi particolari le variazioni di bilancio possono utilizzare quote vincolate e quote accantonate dell’avanzo di amministrazione, sulla base di una relazione documentata dal dirigente competente dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione. La variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione per l’utilizzo dall’avanzo di amministrazione, determinato sulla base dei dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente, è deliberata, secondo taluni orientamenti che tengono conto della specialità dello statuto siciliano, dall’organo di vertice ( giunta) e ciò è consentito solo per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termine o scadenza, necessarie per evitare danni patrimoniali. Con la variazione di bilancio è consentito utilizzare il fondo di riserva per assolvere ad obbligazioni derivanti da provvedimenti giuridizionali esecutivi, od obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge o per proseguire o avviare attività soggette a termine o scadenza necessarie ad evitare danni patrimoniali. E’ ovvio che, in regime di esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio per impegni di spesa senza limite di dodicesimi possono essere assunte nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili e nei limiti dell’ultimo bilancio approvato. Quindi durante l’esercizio provvisorio ( bilancio gestionale/PEG) è consentito assumere impegni di spesa con imputazione ad esercizi successivi a quello in corso qualora ne ricorrono i presupposti. Le variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dall’organo esecutivo ai sensi dell’ art.175 del D.lgs 267/2000 così come novellato dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., devono essere ratificate, pena decadenza, dal C.C. entro 60 giorni. Direttiva SEGRETARIO COMUNALE n.8 del 01-04-2016 Comune di Montevago Pag. 4
In caso di mancata o parziale ratifica l’organo consiliare è tenuto ad adottare, entro i successivi 30 giorni, i provvedimenti necessari concernenti i rapporti sorti in forza della deliberazione di giunta non ratificata. La gestione provvisoria costituisce un tempo supplementare di gestione del bilancio allorché quest’ultimo non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio. In linea generale per la gestione provvisoria, così come per l’esercizio provvisorio, gli stanziamenti di riferimento sono quelli dell’esercizio in corso autorizzati con l’ultimo bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato, ivi compresi le successive variazioni eseguite. Durante la gestione provvisoria sono consentiti impegni di spesa limitati e cioè per evitare danni patrimoniali certi e gravi. Gli impegni sono consentiti per obbligazioni già assunte, per provvedimenti giurisdizionali esecutivi, per obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e spese di personale. I pagamenti correlati agli impegni già indicati sono estesi ai residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse. Durante l’esercizio e la gestione provvisoria è consentita l’attività di riaccertamento dei residui, ivi incluse le variazioni al bilancio di previsione derivanti dalla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’ esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili comunque entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. Premesso quanto sopra non può non rilevarsi la complessità delle nuove norme di contabilità rispetto alle quali è necessario un corale sforzo proteso a cogliere l’essenza di nuovi principi condensati negli allegati al D. Lgs 118/2011 e nelle direttive ARCONET che sono le fonti di interpretazione ed attuazione del richiamato decreto.
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Conclusivamente si ritiene che le spese connesse al referendum sono da classificare secondo i principi di contabilità armonizzata e pertanto all’occorrenza può essere disposta variazione di bilancio o prelevamento dal fondo di riserva per far fronte alle spese occorrenti per lo svolgimento del l’istituito referendario mediante i trasferimenti dello Stato . Non può escludersi che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 175 comma 5, possa provvedersi mediante variazione compensativa dirigenziale del PEG 2015/2017 riadeguato per la gestione provvisoria 2016 e per gli indirizzi di gestione contabile. Si dà mandato ai responsabili di settore di diramare la presente direttiva ai responsabili di procedimento con incarico al responsabile del sito istituzionale, Sig.ra Giuliani, di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale “ Amministrazione Trasparente” sottosezione “direttive del Segretario”.
Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alfonso SABELLA
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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