CODICE AMBIENTALE Parte Quarta – Rifiuti Cosa cambia per le imprese Cremona, 7 luglio 2006 Dr. Guido Morini - Confindustria
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ASPETTI GENERALI Rifiuti
Rifiuti: Parte IV del Codice: Artt. 177- 238 (+ bonifiche Artt. 239-253) Sistema sanzionatorio: Artt. 254-263 Disposizioni transitorie e finali: Artt.264-266
Il nuovo testo affronta molte delle difficoltà operative incontrate negli ultimi anni nell’attuazione del decreto Ronchi, limitando le incertezze interpretative in linea con le sentenze della Corte di giustizia.
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Campo di applicazione: Direttive assorbite (Art. 177)
Rifiuti Oli usati Batterie esauste Rifiuti di imballaggio PCB Discariche
Inceneritori Rifiuti elettrici ed elettronici Rifiuti portuali Veicoli fuori uso Rifiuti sanitari Rifiuti contenenti amianto
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Limiti al campo di applicazione (Art. 185)
Aggiunti: Le
emissioni (come da definizione); Gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (prima era indicato “esclusi i rifiuti allo stato liquido”); il convogliamento non è più condizione necessaria alla qualifica di “scarico” (art. 74, c. 1)
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Finalità (1) – (Art. 178)
Principio di precauzione Anche
in assenza di certezza scientifica, si devono adottare le possibili misure per prevenire i rischi ambientali;
Principio di proporzionalità L’intensità
delle misure da adottare deve essere proporzionata al rischio;
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Priorità nella gestione (Art. 179)
Prevenzione e riduzione della produzione e della nocività Misure dirette al recupero mediante: Riciclo Reimpiego Riutilizzo Altre
azioni volte ad ottenere MPS Energia
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Prevenzione della produzione di rifiuti (Art. 180) Si attua con: Strumenti economici, certificazione, LCA, informazione; Clausole di gara che valorizzino capacità e competenza nella prevenzione; Accordi di programma; Attuazione IPPC. Dr. Guido Morini - Confindustria
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Recupero dei rifiuti (Art. 181) (1)
Disincentivare lo smaltimento attraverso il recupero di materia, l’impiego dei materiali recuperati, il recupero di energia; Priorità nella concessione di agevolazioni ex Fondo innovazione tecnologica per le modifiche dei cicli produttivi ai fini di ridurre quantità e pericolosità dei rifiuti o di favorire il recupero; Accordi volontari per favorire il recupero, con semplificazioni (alternativa a DM sulle procedure semplificate: vd slide succ.); Le caratteristiche dei materiali recuperati sono fissate con apposito decreto (DM procedure semplificate). Dr. Guido Morini - Confindustria
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Recupero dei rifiuti (Art. 181) (2)
I metodi di recupero, le caratteristiche e la tracciabilità dei materiali recuperati possono essere fissati con Accordi di programma (con indicazione dei tipi, delle quantità e delle condizioni per accedere alle procedure semplificate); gli accordi di programma diventano un alternativa al DM sul recupero in procedura semplificata;
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Recupero dei rifiuti (Art. 181) (3)
Il recupero è completato quando i materiali possono essere usati in un processo industriale o commercializzati; materiali (MPS), prodotti e combustibili ottenuti dal recupero escono dal regime dei rifiuti
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Decreto 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97- Art. 3 comma 3
Non sono sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione “Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione” Dr. Guido Morini - Confindustria
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Recupero dei rifiuti (Art. 181) (3)
I materiali che presentano le caratteristiche delle MPS non sono sottoposti al regime dei rifiuti.
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Circolare Ministro Ronchi 28 giugno 1999 (mercuriali - chiarimenti sulla definizione di rifiuto) “i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti” Dr. Guido Morini - Confindustria
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Smaltimento dei rifiuti (Art. 182) Smaltimento dei rifiuti previa verifica tecnica ed economica di recupero; Autosufficienza per i rifiuti urbani; Principio di prossimità; Incenerimento solo con recupero energetico.
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Definizioni – (Art. 183)
Nuove: Smaltimento
Recupero Sottoprodotto Luogo di produzione dei rifiuti Frazione umida Frazione secca Materia prima secondaria Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti Emissioni Scarichi idrici
Inquinamento atmosferico Gestione integrata dei rifiuti Spazzamento delle strade
Modificate: Deposito temporaneo Raccolta differenziata Smaltimento Recupero
Ritoccate: Produttore Gestione Raccolta
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Definizioni nuove (1)
Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto.
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Definizioni nuove (2)
Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
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Definizioni nuove (3)
Sottoprodotto (sintesi): intesi come i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendone l’oggetto principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono impiegati direttamente dall’impresa o da essa commercializzati a condizioni favorevoli, per essere consumati tal quali o impiegati in un successivo processo produttivo, senza necessità di ulteriori trasformazioni preliminari (i principi sono ripresi dalla sentenza della CdG europea C416/02) E’ richiesto in più il rispetto di standard merceologici e la tracciabilità del sottoprodotto. Dr. Guido Morini - Confindustria
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RESIDUI DI LAVORAZIONE DM 5.2.98
CA Art. 183 Possono essere impiegati direttamente senza trasformazioni preliminari?
Crc 28.6.99
NO
SI Hanno le caratteristiche merceologiche delle MPS?
RIFIUTI smaltimento
Recupero
SI
Rispettano condizioni Sottoprodotti?
NO
MPS
NON RIFIUTI
NO: RIFIUTI
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SI: Sottoprodotti
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EUROPEAN COURT OF JUSTICE Cases C-416/02 and C-121/03 On 8 September 2005, the ECJ issued two waste related rulings in which the Court clarified under which conditions a material has to be qualified as a by-product and not as a waste: 1. the undertaking does not seek to discard the material but intends to exploit or market it in a subsequent process,
L’8 settembre 2005 la CdG ha chiarito, in due sentenze, a quali condizioni un materiale costituisce un sottoprodotto e non un rifiuto:
1.
L’impresa non intende disfarsene ma utilizzarlo o commercializzarlo in un successivo processo,
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Sottoprodotto: le condizioni poste dalla CdG
The good/material has an economic value as products without any further processing prior to reuse, the good/material is subject to the legislation applicable to those products, provided that such reuse is a certainty;
Il bene/materiale ha un valore economico come prodotto senza alcuna ulteriore trasformazione prima del riuso, Il bene/materiale è soggetto alla legislazione applicabile ai prodotti, Il riuso deve essere certo;
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Sottoprodotto: gli aspetti ininfluenti secondo la CdG
A by-product may meet the needs of economic operators other than that which produced it The inclusion of a material in the EWC is not decisive for the qualification of a material as waste A by-product remains a byproduct even in the case of failure to comply with certain regulations or good practices.
Il sottoprodotto può soddisfare le necessità economiche di operatori diversi dal produttore L’inclusione del materiale nel CER non comporta che esso sia un rifiuto Un sottoprodotto rimane tale anche se non rispetta particolari prescrizioni o buone pratiche
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Definizioni modificate
Deposito temporaneo La
definizione è stata chiarita: il produttore può scegliere se asportarli con cadenza trimestrale (rifiuti non pericolosi) o con cadenza bimestrale (rifiuti pericolosi) oppure quando raggiungono i 20 mc (non pericolosi) o i 10mc (pericolosi). In quest’ultimo caso il deposito temporaneo non può comunque superare l’anno. Deve essere effettuato per categorie omogenee (prima era per tipi omogenei) Dr. Guido Morini - Confindustria
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Classificazione (Art. 184)
Sostanzialmente invariata: Precisazioni
su terre e rocce da scavo (v. art.
186); Come rifiuti speciali aggiunti quelli che derivano dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
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Terre e rocce da scavo (Art. 186)
Escluse se destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati come da progetto (sia VIA che non) e, laddove necessario, con parere Arpa, ma la concentrazione di inquinanti deve rispettare determinati limiti; Chiarimenti per progetti sottoposti a VIA; Novità per progetti non sottoposti a VIA (autodichiarazione del committente, poteri sostitutivi alla Regione); Con apposito decreto sarà disciplinata la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, comprese le terre e le rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore ai 6mila m3 di materiale) - (Art. 266, c.7) Dr. Guido Morini - Confindustria
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Catasto dei rifiuti (Art. 189) MUD solo per: attività
a titolo professionale di raccolta, trasporto rifiuti, commercianti e intermediari senza detenzione, recupero e smaltimento; Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (se non conferiti al servizio pubblico di raccolta). NON E’ PIU’ PREVISTO IL MUD PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
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Registri di carico e scarico – (1) - (Art. 190)
Allungati i tempi di registrazione; I registri seguono le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; Possibile utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata; Non è più necessario indicare sia i Kg o litri e i mc, ma solo 1 dei tre.
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Registri di carico e scarico – (2) - (Art. 190)
Tempi di registrazione: Produttori:
entro 10 gg. lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico (era una settimana); Raccoglitori/trasportatori: entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (era una settimana); Commercianti e intermediari: entro 10 gg. lavorativi dalla transazione (era una settimana) ; Recuperatori e smaltitori: entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico (erano 24 ore).
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Trasporto (art. 193)
Solo i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario e che non eccedano i 30 Kg/l possono viaggiare senza formulario; Non è necessario per la tratta nazionale relativa ai trasporti transfrontalieri; Microraccolta: nei formulari devono essere indicate tutte le tappe intermedie previste; Sosta tecnica: è stata regolamentata e non rientra nelle attività di stoccaggio a determinate condizioni; Il formulario sostituisce a tutti gli effetti il modello F degli oli.
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Spedizioni transfrontaliere (Art. 194)
Saranno fissate le garanzie finanziarie che saranno ridotte: del
50% per imprese registrate EMAS del 40% per imprese certificate ISO 14001
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Autorizzazioni e iscrizioni (Artt. 208-213)
Autorizzazione unica (costruzione e gestione) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208); Rinnovo delle autorizzazioni agevolato per le imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209); Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210); Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (Art. 211); Albo nazionale gestori ambientali (Art. 212); Autorizzazioni integrate ambientali (Art. 213).
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Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Art. 208)
Autorizzazione unica (costruzione e gestione); Tempistica: 150 gg per il rilascio o diniego; Durata decennale (era di cinque anni); L’autorizzazione deve essere comunicata all’Albo dall’Amministrazione che rilascia l’autorizzazione; Se impianto è sottoposto a VIA i termini restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
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Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (Art. 209)
Le imprese EMAS o ISO possono autocertificare alle autorità competenti:
Rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto; Nuovo certificato iscrizione Albo e suo rinnovo.
L’autocertificazione ha valore sino a 180 gg dalla comunicazione di decadenza della registrazione/certificazione; L’Amministrazione deve comunicare i nominativi delle imprese all’Albo.
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Autorizzazioni in ipotesi particolari (Art. 210)
Deve inviare domanda alla regione competente:
Le garanzie finanziarie sono ridotte:
Chi ha già presentato domanda di autorizzazione alla gestione ma non l’ha ancora ottenuta; Chi intende richiedere una modifica dell’autorizzazione alla gestione; Chi intende chiedere il rinnovo; Chi intende avviare un’attività di recupero o smaltimento in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. del 50% per imprese registrate Emas del 40% per imprese certificate ISO 14001
Tempistica: 90 gg
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Albo Nazionale Gestori Ambientali (1) - (Art. 212)
Nuova denominazione con medesima articolazione nazionale e regionale; Più componenti (ministeriali, sindacati e rappresentanti imprenditoriali); Nuove categorie soggette ad iscrizione; Validità iscrizione: 5 anni (ordinaria/semplificata); Le garanzie finanziarie sono ridotte: del
50% per imprese registrate Emas del 40% per imprese certificate ISO 14001
Istituzione di registri pubblici per tutte le tipologie di imprese autorizzate (senza scadenza) 35 Dr. Guido Morini - Confindustria
Procedure semplificate (Artt. 214 – 216)
Viene mantenuto l’impianto giuridico attuale (ex 31 e 33 del Ronchi); Le comunicazioni vanno indirizzate alle sezione dell’Albo e non più alle Province; Mantenimento delle condizioni e dei limiti di emissione fissati dal D.Lgs. 133/2005 per gli impianti di incenerimento e coincenerimento; L’avvio delle operazioni di recupero di:
Rifiuti elettrici ed elettronici Veicoli fuori uso Impianti di coincenerimento
è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva da parte della Provincia, come previsto dalle norme settoriali; Messa in riserva di rifiuti pericolosi solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero (da R1 a R9). Dr. Guido Morini - Confindustria
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Gestione degli imballaggi (Artt. 217-226)
I produttori partecipano a Conai salvo: la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio; Attestare che si è attuato un sistema di resi;
Potranno essere costituiti più consorzi per ogni filiera. Dr. Guido Morini - Confindustria
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Tariffa (art. 238)
Commisurata a quantità e qualità dei rifiuti per unità di superficie, sulla base di parametri predeterminati; Viene soppresso l’art. 49 del Ronchi all’entrata in vigore del nuovo articolo; Fino all’emanazione delle nuove norme previste si continuano ad applicare i regolamenti vigenti. Non saranno più tassate alcune aree. Di norma non potranno essere assimilati i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti (Art 195).
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