IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
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LAVORO FEBBRAIO 2016
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Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail
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LA NUOVA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI DAL 12/03/16 L’articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha previsto che le dimissioni e la r isoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono valide, a pena di inefficacia, esclusivamente se
Sommario: La nuova procedura delle dimissioni
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Le nuove collaborazioni autonome
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Rischio legionellosi
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Le particolarità dell’appalto
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Appalti e subappalti: tessera riconoscimento
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Responsabilità solidale negli appalti
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Contributi INAIL per le imprese
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Extracomunitari: Flussi non stagionali
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Extracomunitari: Flussi stagionali
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presentate con modalità telematica su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmesse al dator e di lavor o e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro. Lo scorso 11 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 il Decreto Ministeriale 15
dicembre 2015 che indica le modalità con cui i lavoratori dovranno comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro. Il Decr eto, per effetto di quanto disposto all’art. 26 comma 8 del D.Lgs 151/2015, sarà operativo dal 12/03/2016 decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Voluto per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, il Decreto complica notevolmente le pro-
cedure che dovranno seguire i lavoratori che, per rassegnare le dimissioni, potranno farsi seguire nella pratica da: Patronati; Organizzazione Sindacale; Ente Bilaterale; Commissioni di certificazione. Le dimissioni presentate senza seguire le nuove procedure sono inefficaci. Al fine di verificare l’identità dei soggetti che (continua a pag. 2)
LE NUOVE COLLABORAZIONI AUTONOME Lo scorso 01 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle nuove collaborazioni instaurabili ai sensi dell’art. 409 del c.p.c. che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. Il Ministero, comunicando che intende avviare specifiche campagne ispettive in particolare nel settore dei call center, precisa che si
dovrà applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luogi di lavoro (c.d. eteroorganizzazione). Pertanto, ogni qualvolta il collaboratore operi all’in-
terno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto: - sia ad osservare determinati orari di lavoro - sia a prestare la propria attività continuativa e personale si deve applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Nell’ambito ispettivo gli Ispettori del lavoro saranno tenuti ad effettuare la riqualificazione del rapporto di lavoro.
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LA NUOVA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI DAL 12/03/16 (segue da pag. 1) presentano telematicamente le dimissioni, è previsto che il lavoratore richieda il PIN personale all’INPS e dovrà registrarsi sul portale www.cliclavoro.gov.it. Ottenute le credenziali d’ingresso per entrambe i sistemi informatici, dovrà accedere al sito del www.lavoro.gov.it nella sezione form on line per compilare e, tramite il sito internet, trasmettere nella posta certificata del datore di lavoro e alla Direzione Provinciale della Lavoro competente il modello di dimissioni. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al punto precedente il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (art. 26 comma 2 D. Lgs 151/2015). Riepiloghiamo nella tabella riportata a fianco le procedure che il lavoratore dovrà seguire per rassegnare correttamente le dimissioni.
Il lavoratore come dovrà fare per pre- Il lavoratore potrà accedere personalmente al sistema internet del Ministero del lavoro sentare le dimissioni? o potrà rivolgersi a: Patronati; Organizzazione Sindacale; Ente Bilaterale; Commissioni di certificazione. Che procedura deve seguire il lavora- Il lavoratore dovrà seguire le seguenti protore che voglia provvedere autonoma- cedure: mente alla compilazione del modello di Richiedere il PIN all’INPS collegandosi al sito www.inps.it (sempre che non abbia dimissioni? già ottenuto il PIN INPS in passato); Registrarsi al sito del Ministero del lavoro (se non già fatto in passato) collegandosi al sito www.clicllavoro.gov.it; Accedere con le credenziali ottenute dal Ministero del Lavoro e dall’INPS al sito www.lavoro.gov.it form on line; Andare nella pagina dedicata alle dimissioni o revoca delle stesse e compilare il relativo modulo; Inserire la PEC del proprio datore di lavoro Inviare il modello telematicamente. Le dimissioni inoltrate telematicamen- Entro sette giorni dalla data di trasmissiote secondo la procedura illustrata, pos- ne del modulo di cui al punto precedente il lavoratore ha la facoltà di revocare le sono essere revocate? dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità (art. 26 comma 2 D. Lgs 151/2015). Cosa succede se il lavoratore consegna Le dimissioni presentate con le vecchie mole dimissioni secondo le vecchie moda- dalità cartacee sono nulle. lità cartacee? Cosa succede se il datore di lavoro non Le dimissioni inoltrate sulla PEC secondo le modalità telematiche illustrate sono coverifica le dimissioni ricevute sulla munque valide. E’ onere del datore di lavopropria PEC? ro controllare regolarmente la propria PEC.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: RISCHIO LEGIONELLOSI La Conferenza StatoRegioni ha emanato un atto avente titolo “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”. La legionella è un batterio molto diffuso in natura, associato alla presenza di acqua. Il rischio di sviluppo della malattia denominata Legionellosi è tipico degli ambienti ac-
quatici naturali ed artificiali ad uso collettivo (es. centri benessere, piscine, impianti termali, navi da crociera, ospedali e case di riposo, alberghi..). La norma varata riprende gli obblighi già esistenti che vincolano le aziende all’esecuzione di una valutazione del rischio dovuta alla presenza di legionella. I datori di lavoro sono obbligati ad attuare misure di
sicurezza appropriate per prevenire i rischi e proteggere i lavoratori ed i clienti. La valutazione del rischio è fondamentale per acquisire conoscenze sulla vulnerabilità degli impianti in termini di probabilità di proliferazione batterica al loro interno e di esposizione ad aerosol che essi possono determinare. Una stima del possibile impatto
potenzialmente causato dagli impianti sulla salute dei loro utenti deve essere condotta per definire e implementare delle contromisure adeguate a controllare e mitigare il rischio. Per un’efficace prevenzione, l’analisi del rischio legionella deve essere aggiornata con cadenza almeno biennale (preferibilmente annuale). (continua a pag. 5)
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L E P A R T I C O L A R I TA’ D E L L’ A P P A LT O Il Codice Civile all’ar t. 1655 definisce l’appalto come il “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un ser-
vizio verso un corrispettivo in danaro” . Si precisa inoltre (art. 1656 C.C.) che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente” . Nella realtà quotidia-
lo sgombero di locali, manutenzione di impianti elettrici o idraulici, manutenzione di giardini o aree verdi, esecuzione di lavori edili ecc) oltreché i lavori che vengono eseguiti da imprese esterne sui propri prodotti.
na il contratto di appalto, anche se spesso non formalizzato per scritto, si ha ogni volta che un’impr esa ter za svolge, presso i locali dell’azienda committente un determinato lavoro o servizio (esempio
A P P A LT I E S U B A P P A LT I : T E S S E R A D I R I C O N O S C I M E N T O Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18 comma 1 lett. “u” e art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/08) prevede che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento. La Legge 136/2010 (art. 5) ha integrato le disposizioni previgenti inserendo la data di assunzione e l’autorizzazione al subappalto tra gli elementi della tessera di riconoscimento. La tessera di riconoscimento dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve per tanto contenere: Generalità del lavoratore; Fotografia del lavoratore; Indicazione del datore di lavoro; Data di assunzione; In caso di subappalto: autorizzazione al subappalto. La tessera di riconoscimento DEI LAVORA-
TORI AUTONOMI qualora operino in un luogo di lavoro svolgento attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere: Generalità del lavoratore autonomo; Fotografia del lavoratore autonomo; Indicazione del Committente. Gli obblighi r elativi all’esibizione della tessera di riconoscimento sono in capo sia all’azienda che ai lavoratori interessati. Pertanto, anche le sanzioni, gravano su entrambe i soggetti obbligati (azienda e lavoratore). In particolare: Il datore di lavoro ed il dirigente responsabile sono puniti con la sanzione amministr ativa pecuniaria da Euro
Cognome e Nome del lavoratore
________________________
Data Assunzione: ___________
Impresa __________________ Sede: __________________ P.IVA: _____________________ (Aut.ne subappalto n. _________ del _________) Tessera di riconoscimento lavoratori dipendenti ai sensi D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. )
100,00 ad Euro 500,00 per ogni lavoratore che non esibisca la tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 5 lett. i); Il lavoratore che non esibisce la tessera di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (D. Lgs. 81/2015 art. 59 c. 1
lett. b). I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2015 art. 20 c. 3). In caso di mancata esibizione della stessa sono puniti con la sanzione da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (D. Lgs. 81/2008 art. 60 comma 1 lett.b).
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI Il Decreto Interministeriale n. 74/2008 stabilisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e forniture di servizi. Con il decreto interministeriale richiamato il legi-
slatore ha integrato il preesistente sistema di responsabilità tr a il committente (appaltante) e l’appaltatore integrandolo con la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. In termini generali l’appaltatore (e/o il subappaltatore) deve: Comunicare all’appaltante (o appaltatore in
caso di subappalto) il codice fiscale ed ogni eventuale variazione dei lavoratori impiegati nel subappalto; Documentare l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali relativa ai lavoratori impiegati; Documentare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assi(continua a pag. 4)
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI (segue da pag. 3) curativi relativi al personale impiegato. Ricordiamo inoltre a tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che: i lavoratori operanti nell’appalto (e/o subappalto) devono indossare un apposito cartellino identificativo con foto-tessera, cognome e nome e dati identificativi dell’impresa datrice di lavoro; sul luogo di lavoro deve essere conservata una copia della documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro: Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI) o Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di cantiere. La norma individua le responsabilità dell’appaltatore/subappaltatore ed i casi in cui è necessario che il committente predisponga il “documento di valutazione dei rischi da interferenza” dovuti alla contemporanea presenza dei lavoratori dell’impresa appaltante e
dell’impresa appaltatrice. La predisposizione di tale documento non è necessaria per i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e per i lavori di breve durata (sempre che non comportino particolari rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori). Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Ricordiamo inoltre a tutte le imprese committenti che, al fine di essere garantite dalla responsabilità solidale tr a appaltante e appaltatore (o subappaltatore), devono farsi consegnare dall’azienda appaltrice: Visura camerale aggiornata Copia del DURC aggiornato (da richiederne l'aggiornamento costantemente). Per i periodi successivi al DURC copia delle ricevute di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative ai lavoratori occupati nell'appalto; Copia del libro unico
DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALLE DITTE APPALTATRICI
Visura camerale aggiornata Copia del DURC aggiornato (da richiederne l'aggiornamento costantemente). Per i periodi successivi al DURC copia delle ricevute di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative ai lavoratori occupati nell'appalto; Certificazione attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali; Certificazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni ai lavoratori operanti nell’appalto; Copia del libro unico con l’indicazione dei lavoratori operanti nell’appalto o copia della comunicazione preventiva di assunzione. Per i lavoratori neo assunti e non ancora iscritti sul Libro Unico è necessario farsi consegnare il documento UNILAV da cui risula effettuata l’assunzione nei termini di legge; per le aziende operanti in base ad autorizzazioni particolari (es. sicurezza, autorizzazioni prefettizie ecc) è necessario richiedere copia delle autorizzazioni ad operare; documentazione attestante l’esperienza e la capacità professionale (Idoneità tecnico professionale); Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI) o Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso di cantiere. (anche senza sezione nei termini di legge; retributiva) con l’indica- per le aziende operanti in zione dei lavoratori opebase ad autorizzazioni ranti nell’appalto o copia particolari (es. sicurezza, della comunicazione autorizzazioni prefettizie preventiva di assunzioecc) è necessario richiene. Per i lavoratori neo dere copia delle autorizassunti e non ancora zazioni ad operare; iscritti sul Libro Unico è documentazione attestannecessario farsi consete l’esperienza e la capagnare il documento cità professionale UNILAV da cui risula (Idoneità tecnico profeseffettuata l’assunzione sionale).
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SICUREZZA SUL LAVORO, INAIL:
SCONTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE Riteniamo utile comunicare a tutte le aziende che l’INAIL ha emanato un nuovo bando (cfr. Contributi INAIL a fondo perduto) e offre incentivi alle aziende (cfr. Riduzione del premio INAIL o Riduzione del tasso di tariffa INAIL) che hanno effettuato o che intendono realizzare interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. Contributi INAIL a fondo perduto alle imprese INAIL ha emanato un nuovo bando per la concessione di contributi alle imprese che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, presenteranno progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in uno dei seguenti interventi: - progetti di investimento; - progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; - progetti per la bonifica di materiali contenenti amianto. La misura dei contributi, erogati a fondo perduto, sarà del 65% delle spese ammissibili. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica. L’inserimento telematico della domanda potrà essere effettuato a partire dal 1 marzo 2016 e non oltre il 5 maggio 2016. L’Inail comunicherà in seguito il periodo in cui sarà possibile l’effettivo inoltro delle domande. Riduzione del premio Inail per prevenzione sicurezza sul lavoro Anche quest'anno, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, possono richiedere, entro il 29 febbraio 2016, la riduzione del premio INAIL. Tale agevolazione può essere concessa alle sole aziende che hanno iniziato l’attività da oltre 2 anni, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in grado di fornire apposita certificazione di regolarità contributiva (mod. DURC). La domanda, che dovrà essere trasmessa telematicamente, se accettata, potrà consentire uno sconto del premio Inail dal 5 al 28%. Riduzione del tasso di tariffa Inail per miglioramenti delle condizioni minime di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro Le ditte che si trovino nei primi due anni di attività ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare apposita domanda onde ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. L’istanza dev’essere presentata on-line o all’atto della denuncia dei lavori (entro i primi 15 giorni di attività) oppure non oltre la scadenza del biennio di attività. Per la verifica dei requisiti e per la predisposizione delle varie istanze all’INAIL invitiamo le aziende interessate a rivolgersi all’Associazione Commercianti Albesi (Ufficio Paghe o Sicurezza sul lavoro tel. 0173/226611 e-mail:
[email protected]).
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: RISCHIO LEGIONELLOSI (segue da pag. 2) L’analisi deve essere effettuata da una figura competente (es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica ecc..) che dovrà acquisire informazioni sugli impianti dell’acqua onde poter individuare i punti critici che possono determinare fatto-
ri di rischio quali ad es. la temperatura dell’acqua calda (che non deve superare i 50°C), il flusso d’acqua minimo nelle tubature che deve essere assente, utilizzo discontinuo stagionale degli impianti, scarsa manutenzione e pulizia dei terminali di erogazione dell’acqua e altri fattori presenti all’in-
terno delle linee guida. La mancata redazione del documento valutazione del rischio legionella è sanzionabile con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2740 a 7014,40 euro. In conclusione l’analisi del rischio deve contenere misure di prevenzione, misure di control-
lo, pulizia e manutenzione degli impianti e analisi dell’acqua per la ricerca della legionella. Per informazioni, consulenze, prelievo dei campioni, l’analisi del rischio legionella e predisposizione dei documenti relativi contattare l’Ufficio Servizi Innovativi (Tel. 0173/226611 e-mail:
[email protected]).
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DECRETO FLUSSI 2 016
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02 febbraio 2016 il DPCM del 14 dicembre 2015 riguardante la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2016. NON STAGIONALI: Come prassi degli ultimi anni, il Decreto Flussi appena pubblicato non prevede sostanzialmente nuovi ingressi, ma quasi esclusivamente le trasformazioni di permessi di soggiorno già in essere in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Le domande di nullaosta e di conversione dei permessi di soggiorno NON STAGIONALI potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica dalle ore 9.00 del giorno 09 febbraio 2016 e fino ad esaurimento delle quote disponibili, ma comunque non oltre il 31/12/2016. La quota di 17.850 ingressi autorizzati a livello nazionale riguarda: n. 1.000 cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi art. 23 D.Lgs. 286/98; n. 2.400 cittadini non comunitari per motivi di lavoro autonomo; n. 100 ingressi per lavoro autonomo o subordinato non stagionale di cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile; n. 100 cittadini extracomunitari cha abbiano partecipato alla manifestazione EXPO 2015. La conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di
4.600
permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno per studio; 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro
dell’Unione europea. La conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 1.500 permessi per studio; 350 permessi rilasciati da altro Stato.
FLUSSI S TAGIO N AL I 2016 La quota complessiva di 13.000 ingressi che dovranno essere ripartite in base alle varie Provincie italiane riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai seguenti paesi:
Albania, Algeria, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia. Nella medesima quota sono compresi 1.500 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Le domande di nulla osta dei permessi di lavoro STAGIONALI potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica dalle ore 9.00 del giorno 17 febbraio 2016 e fino ad esaurimento delle quote disponibili, ma comunque non oltre il 31/12/2016. DOCUMENTI NECESSARI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PRATICHE Datore di lavoro italiano: Lavoratore:
fotocopia documento di identità; fotocopia codice fiscale;
Datore di lavoro comunitario: (oltre alla documentazione prevista per i datori di lavoro italiani)
fotocopia passaporto in corso di validità; certificato di residenza aggiornato rilasciato dal Comune.
Fotocopia passaporto nelle pagine dove
c’è la foto e dove ci sono i dati anagrafici; Fotocopia permesso di soggiorno di cui si chiede la conversione e di tutta la documentazione relativa ai flussi di ingresso
Alloggio:
Datore di lavoro extracomunitario:
Indirizzo alloggio in cui andrà ad abita-
(oltre alla documentazione prevista per i datori di lavoro italiani e comunitari)
Permesso di soggiorno Eventuale ricevuta rinnovo permesso di soggiorno.
Datore di lavoro società: dati anagrafici società e dati del legale rappresentante come sopra specificato a seconda se italiano, comunitario o extracomunitario.
re il lavoratore extracomunitario; Atto notarile o visura catastale dell’alloggio in cui andrà ad abitare il lavoratore extracomunitario; Copia documento di identità firmato in originale del proprietario (o dei proprietari dell’immobile); contratto di locazione.