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elementi Maior Simone
DIRITTO COSTITUZIONALE • Lineamenti di dottrina dello Stato • I diritti e i doveri dei cittadini • L’ordinamento della Repubblica • Le Regioni e il governo locale • Le garanzie costituzionali
XIX Edizione totalmente rifatta
SIMONE EDIZIONI GIURIDICHE
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Gruppo Editoriale Esselibri - Simone Excerpt of the full publication
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
E5 - LA COSTITUZIONE ESPLICATA a cura di F. del Giudice 2009 • VIII edizione • pp. 448 • € 15,00 (in preparazione l’edizione 2010) Un commento alla Costituzione, articolo per articolo, che facilita lo studio della nostra Carta fondamentale e che consente di focalizzare l’attenzione sul testo di ogni norma, sul significato di ciascun comma e delle singole parole, rivelandosi di particolare utilità per la preparazione agli esami universitari, nonché per le prove scritte, orali e preselettive dei principali concorsi. Il volume consente una lettura più attenta e meditata della Costituzione repubblicana per permettere al lettore di apprezzarne e valutarne appieno i significati, l’attualità e i contenuti. Completa il testo un’appendice che crea un ponte ideale tra passato, presente e futuro contenente lo Statuto Albertino e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, entrambi corredati di una breve descrizione delle vicende relative alla loro formazione e dei loro contenuti nonché una rassegna dei siti istituzionali e delle principali associazioni fra gli enti locali presenti su Internet per ulteriori approfondimenti e ricerche.
Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati Ideazione e direzione scientifica del Prof. Federico del Giudice Il presente volume è a cura del dott. Pietro Emanuele Libro made il Italy Finito di stampare nel mese di marzo 2010 da Pittogramma s.r.l. - Via Santa Lucia, 34 - Napoli per conto della Esselibri S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - (Na) con carta acquistata in Italia Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
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PREMESSA Questo volume di «elementi maior» consente di acquisire in tempi brevi una preparazione completa in Diritto Costituzionale, venendo, così, incontro alle esigenze degli studenti sempre in lotta con il poco tempo a disposizione per il loro studio. Per raggiungere questo obiettivo sono stati analizzati gli argomenti che, per la loro importanza o per la frequenza con cui costituiscono prevalentemente domanda d’esame, rappresentano gli snodi essenziali per conseguire una buona preparazione ad esami e concorsi. Il testo è stato totalmente ripensato anche alla luce delle numerose novità legislative che recentemente hanno interessato l’ordinamento italiano fra cui l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha profondamente innovato la struttura e il funzionamento dell’Unione europea con inevitabili ripercussioni anche nella legislazione degli Stati membri, e il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 che attua la direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché cenni sul legittimo impedimento. Un breve glossario di termini specialistici o riferiti ad altri rami del diritto, posto a chiusura di ogni capitolo, permette di avere sott’occhio le definizioni dettagliate dei principali lemmi della disciplina, sollevando, così, il lettore dall’onere di consultare dizionari o altri glossari giuridici per fissare con precisione il significato di tali termini.
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Gent.le lettore, a completamento del testo, abbiamo pubblicato on-line un’appendice elettronica che contiene i testi (integrali o commentati) delle principali fonti del diritto pubblico, dei più noti documenti storici costituzionali nonché delle principali Costituzioni straniere. Abbiamo, inoltre, dedicato un’apposita sezione ai documenti internazionali che riguardano diritti e libertà «fondamentali». Non potevano mancare i riferimenti normativi alla Comunità europea che continua a segnare buona parte delle politiche degli Stati membri. Da ultimo, si è dato ampio spazio alla principale normativa relativa all’ordinamento italiano vigente, a partire dalla Costituzione italiana fino ai singoli Statuti delle Regioni. Visita, dunque, il sito www.simone.it/multimedia/11 per scaricare gratuitamente: — Documenti storici costituzionali (Magna Charta, Petition of Right, Bill of Right e Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino); — Statuti e Costituzioni pre-repubblicane (Statuto Albertino, Statuto del Regno delle Due Sicilie, Statuto del Gran Ducato di Toscana, Costituzione della Repubblica romana e Costituzione della Repubblica sociale italiana); — Costituzione italiana commentata; — Principale normativa nazionale relativa agli organi costituzionali e alle autonomie territoriali; — Testi completi degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e delle Regioni ad autonomia speciale; — Principali Costituzioni straniere vigenti (Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Svizzera) con brevi note introduttive; — Principale normativa dell’Unione europea; — Dichiarazioni e Carte internazionali vigenti (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Statuto delle Nazioni Unite, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Convenzione sui diritti dell’infanzia, Dichiarazione universale sui diritti linguistici e Carta di Algeri). Buon Lavoro! La nuova collana Countdown non si limita a dare risposte esaustive alle domande più ricorrenti e complesse, ma invita ad una riflessione sui singoli concetti ed istituti per una preparazione che si fondi, oltre che sulla memoria, anche sul ragionamento. La struttura del volume prevede una prima domanda generale, corredata di risposta articolata, seguita dalle domande di approfondimento che potenzialmente potrebbero scaturire a seguito della prima risposta. Countdown, pertanto, mette in grado di ampliare il discorso e, soprattutto, indirizzare le domande d’esame sugli argomenti che il candidato sente di poter esporre con più padronanza per conseguire così un esito brillante. pp. 352 • € 12,00
Scarica gratuitamente alcune domande sul sito www.simone.it/catalogo/v2_c.htm
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PARTE PRIMA LINEAMENTI DI DOTTRINA DELLO STATO
Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico ........................ Pag.
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Capitolo Secondo: Lo Stato ....................................................
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Capitolo Terzo: Forme di Stato e forme di governo .....................
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Capitolo Quarto: L’ordinamento costituzionale italiano ...............
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Capitolo Quinto: Lo Stato e la Comunità internazionale .............
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Capitolo Sesto: Lo Stato e l’Unione europea ..............................
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Capitolo Settimo: Le fonti del diritto .......................................
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Capitolo Primo Diritto e ordinamento giuridico Sommario: 1. Diritto e società. - 2. Il concetto di diritto. - 3. L’ordinamento giuridico. - 4. La norma giuridica. - 5. Il diritto costituzionale.
1. Diritto e società I concetti di «diritto», «ordinamento giuridico» e «norma giuridica» rimandano tutti alla innata volontà regolatrice di una comunità sociale che si traduce in una serie di prescrizioni capaci di fissare e mantenere un ordine. È questo, del resto, il senso del brocardo latino che accomuna l’uomo, la società e il diritto: «Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius». Pertanto, affinché possa parlarsi di gruppo sociale organizzato, è necessario che vi siano i seguenti elementi: a) un gruppo di soggetti legati fra loro da interessi comuni; b) un complesso di regole che disciplina i comportamenti dei soggetti; c) un’autorità sociale che detenga il potere e che costringa tutti a tenere un comportamento conforme alle regole prestabilite; d) un apparato, cioè l’insieme dei mezzi e degli organi con cui l’autorità organizza la vita comune del gruppo sociale (esempio: pubblici funzionari, giudici etc.). La compresenza di tali elementi permette di definire una società, come gruppo sociale dotato di un ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico si compone, dunque, di regole di condotta coattive (norme giuridiche) aventi lo scopo di garantire una pacifica convivenza degli uomini.
2. Il concetto di diritto A) Significato e interpretazione Il concetto di diritto, nella sua accezione più elementare, può essere inteso come un «complesso di regole di condotta che disciplinano i rap-
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
porti tra i membri di una collettività, in un dato momento storico» (CARETTI-DE SIERVO). Nel linguaggio giuridico il termine «diritto» può essere utilizzato in almeno due diversi significati: 1. in senso soggettivo, indica una pretesa; 2. in senso oggettivo, designa un insieme di norme giuridiche (l’ordinamento giuridico). Per comprendere a pieno il significato del fenomeno in esame, è indispensabile fare riferimento al suo stretto legame con la società, da cui trae origine e sviluppo. Le regole giuridiche nascono contestualmente al consolidarsi delle prime stabili aggregazioni umane. La necessità di una organizzazione comune, preordinata al perseguimento di finalità di sopravvivenza e di sviluppo, impone di disciplinare i rapporti fra i consociati. L’evoluzione dei tempi ha comportato il sorgere di strutture sociali sempre più complesse, caratterizzate dal moltiplicarsi delle relazioni e delle occasioni di contatto tra i membri della collettività. Parallelamente, si è sviluppato un articolato complesso di regole giuridiche, che si è lentamente evoluto in sistema di norme, il cui scopo è quello di assicurare la pacifica convivenza nell’ambito della comunità. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario garantire non solo la certezza del diritto, ma anche la certezza della sua osservanza, attraverso l’imposizione di comportamenti intersoggettivi caratterizzati dall’obbligatorietà.
Le norme giuridiche, pertanto, si distinguono dalla generalità delle regole di comportamento (norme sociali) per le seguenti peculiarità: — individuano gli interessi e le finalità che il gruppo sociale considera prioritari; — stabiliscono le modalità attraverso le quali tali interessi devono essere perseguiti e i limiti che devono essere rispettati; — dispongono precise sanzioni nel caso di inosservanza dei precetti da esse stesse dettati.
B) Fondamento e funzioni Il fondamento del diritto risiede nella convinzione collettiva che le regole giuridiche debbano necessariamente essere osservate, in quanto indispensabili per la sopravvivenza ed il funzionamento della società. L’origine prima delle norme giuridiche si deve, infatti, rintracciare nella necessità di realizzare determinati fini di interesse comune e nel consenso generale che si crea intorno ad essi. Excerpt of the full publication
Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico
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Quanto alle funzioni che il diritto esplica, è possibile individuare tre grandi settori di intervento (AMATO-BARBERA): 1. la repressione dei comportamenti socialmente pericolosi; 2. l’allocazione di beni e servizi; 3. l’istituzione e l’organizzazione dei pubblici poteri. Queste funzioni sono rispettivamente riconducibili a tre grandi branche del diritto: il diritto penale, il diritto civile e il diritto costituzionale.
3. L’ordinamento giuridico L’ordinamento giuridico, in linea generale, costituisce un insieme di norme dirette a disciplinare una collettività organizzata di persone, sia dal punto di vista dei rapporti che instaura sia dal punto di vista dell’organizzazione che adotta. L’ordinamento, quindi, si definisce «giuridico» quando si compone di norme vincolanti dotate cioè di sanzioni che si applicano in caso di una loro eventuale violazione. Il concetto di ordinamento giuridico, tuttavia, è stato variamente interpretato a seconda che si concepisca: a) la norma quale elemento fondante l’organizzazione sociale (cd. normativismo): secondo tale teoria, che vede Kelsen quale suo esponente principale, l’ordinamento giuridico è un insieme di norme giuridiche ciascuna delle quali è legittimata da altre norme superiori. L’ordinamento giuridico, infatti, è concepito secondo una struttura piramidale che trova il suo vertice in una norma fondamentale (Grundnorm) che organizza in unità la pluralità di norme di cui si compone l’ordinamento e che costituisce il presupposto necessario per l’esistenza della collettività; b) l’istituzione quale fonte produttrice del diritto (cd. istituzionalismo): tale dottrina, che ha avuto in Santi Romano il suo massimo rappresentante, considera il complesso delle norme come il risultato scaturente dall’organizzazione sociale. È l’organizzazione umana che, una volta costituita, si dà un ordine normativo. L’ordinamento giuridico, quindi, si identifica con il corpo sociale inteso come istituzione; c) la decisione quale origine dell’ordinamento (cd. decisionismo): il presupposto di tale concezione, rappresentata soprattutto da Schmitt, è costituito dal momento della «decisione» che fonda la sovranità del potere politico e giuridico. Diritto e potere riguardano esclusivamen-
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
te la persona che possiede l’autorità di decidere le regole della convivenza non solo in situazione di normalità ma soprattutto nello «stato di eccezione». Il conflitto, infatti, non può essere risolto da norme preesistenti, ma solo da un atto di decisione.
4. La norma giuridica A) Caratteri La norma giuridica, nel rispetto del principio della certezza del diritto, costituisce una regola precostituita in astratto la condotta dei consociati. La norma giuridica presenta i seguenti caratteri peculiari: — generalità: poiché si rivolgono alla generalità degli individui, o ad un gruppo più o meno ampio di essi (ad es. particolari categorie sociali: leggi riguardanti i combattenti, i pensionati etc.); — astrattezza: in quanto prendono in considerazione dei casi astratti (fattispecie astratte), a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti che presentino gli stessi caratteri contemplati a livello di previsione teorica; — novità: poiché pongono «prescrizioni o determinazioni prima inesistenti o, se queste erano già vigenti, le ripropongono mutandone la fonte», ovvero disciplinando in modo diverso la situazione o il comportamento (MAZZIOTTI); — esteriorità: poiché oggetto della disciplina normativa è l’azione che il soggetto manifesta all’esterno, a nulla rilevando gli elementi interni, psichici o morali, che spingono all’azione; — coercibilità (o imperatività): in quanto la loro osservanza da parte dei destinatari è assicurata dalla previsione di una sanzione che l’ordinamento associa all’ipotesi di violazione; — positività: perché create, in un determinato momento e per un determinato gruppo sociale, dagli organi e dai soggetti a ciò legittimati. La positività va intesa anche come effettiva vigenza di una norma in un dato momento e contesto.
B) Elementi essenziali Dalla definizione della norma giuridica come regola di comportamento obbligatoria per tutti i consociati se ne evincono gli elementi essenziali, che contribuiscono a differenziarla da tutte le altre norme: a) il precetto: ovvero il comando con cui si impone un determinato comportamento, che può essere positivo (es. paga il tuo debito) o negativo (es. non rubare);
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Capitolo Primo: Diritto e ordinamento giuridico
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b) la sanzione: ovvero la reazione dell’ordinamento alla inottemperanza, all’inosservanza del precetto da parte del destinatario. Negli ordinamenti giuridici complessi contemporanei, tuttavia, esistono numerose norme che non sembrano risolversi in un comando o in un divieto, o che non sono accompagnate da una sanzione. In realtà, la giuridicità delle norme sembra derivare più che da una sanzione, dal fatto che esse sono elementi di un ordinamento, al quale è «immanente, anche se latente, una qualche forma di coercizione, sia pure indiretta e talvolta soltanto morale» (SANTI ROMANO). Pertanto, è la coscienza dei consociati a rendere le norme effettivamente vigenti (effettività). Quando questa coscienza viene a mancare, e i comportamenti si allontanano sistematicamente dai precetti, la norma, pur esistendo sul piano formale, non ha alcun valore.
C) Classificazione Delle norme giuridiche si possono operare varie classificazioni: a) in base al contenuto, si distinguono in proibitive, se contengono un divieto (non rubare), precettive, se contengono un comando (paga il debito), e permissive, se concedono delle facoltà di cui il singolo può fare uso o meno (facoltà di ricorrere in appello avverso la sentenza di primo grado); b) in base alla derogabilità (cioè alla possibilità, per i destinatari, di non seguirle), si distinguono in dispositive, se regolano un rapporto, ma possono essere liberamente modificate dalle parti (ad esempio il comma 2 dell’art. 1282 c.c. sancisce: «Salvo patto contrario, i crediti per i fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora»), suppletive, se regolano un rapporto solo in mancanza di una espressa volontà delle parti (ad esempio l’art. 1063 c.c. che sancisce: «L’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti...»), e cogenti (o imperative, o assolute, o di ordine pubblico), se non possono essere disapplicate (derogate) neppure mediante l’accordo degli interessati; c) in base alla sanzione, si distinguono in perfette, se munite di sanzione, e imperfette, se prive di sanzione.
5. Il diritto costituzionale Il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto che studia i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. In particolare ha per oggetto le norme dettate dalla Costituzione, il documento che generalmente raccoglie le più importanti norme che il gruppo sociale organizzato si è dato. Excerpt of the full publication
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
Come sottolineato dalla dottrina (BIN-PITRUZZELLA), l’analisi si concentra principalmente sulle norme dettate dalla Costituzione che disciplinano: a) le fonti del diritto, cioè tutti gli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche; b) i diritti e i doveri dei cittadini, ossia quei diritti basilari da cui traggono origine le norme giuridiche; c) l’organizzazione costituzionale dello Stato, cioè le relazioni che intercorrono fra tutti gli elementi che compongono lo Stato (popolo, territorio e governo) e quelle che intercorrono all’interno di uno solo degli elementi che compongono lo Stato, il governo; d) le garanzie costituzionali, ossia quegli strumenti volti alla conservazione del patto fondamentale che sta alla base della nuova società italiana uscita dalla seconda guerra mondiale.
Glossario Certezza del diritto: principio in base al quale il cittadino può conoscere preventivamente la valutazione giuridica di una condotta e, quindi, le eventuali conseguenze sanzionatorie. Tale condizione è realizzabile solo in presenza di norme giuridiche generali e astratte, chiare e intelligibili, pubbliche e non retroattive, prive di lacune e antinomie. Ordinamento statale: modello principe dell’organizzazione giuridica, la maggiore fra tutte e l’unica portatrice di interessi generali. Le altre comunità presenti sul territorio, invece, perseguono obiettivi particolari , come ad esempio un’associazione sportiva, o territorialmente limitati, come nel caso delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Lo Stato, pertanto, rappresenta l’ambito in cui la molteplicità trova l’unità e i configgenti interessi di diverse organizzazioni trovano sintesi e armonia, contemperandosi ed eventualmente limitandosi per lasciare spazio all’interesse generale.
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Capitolo Secondo Lo Stato Sommario: 1. Ordinamento politico e Stato. - 2. Gli elementi costitutivi dello Stato. - 3. Il popolo e la cittadinanza. - 4. Il territorio. - 5. La sovranità o potere supremo.
1. Ordinamento politico e Stato A) Definizione e natura giuridica Dopo aver esaminato l’ordinamento giuridico, ossia l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita della società, è necessario precisare il concetto di ordinamento politico e del suo modello preminente, lo Stato. Lo Stato, quindi, può essere definito come la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l’uso legittimo della forza, su una comunità di persone all’interno di un determinato territorio. D’altra parte, come evidenziato da autorevole dottrina (PASQUINO), la politica è l’attività svolta da uomini e donne per tenere insieme un gruppo, proteggerlo, organizzarlo e allargarlo, per scegliere chi prende le decisioni e per distribuire risorse, prestigio, fama, valori. Lo Stato, pertanto, si configura come istituzione: — politica: perché diretta a fini determinati secondo scelte politiche relative ad un determinato momento storico; — giuridica: perché trova il suo fondamento nel diritto, tramite il quale s’impone su tutti i soggetti appartenenti alla comunità; — originaria: in quanto non riceve da altri se non da se stesso il proprio ordinamento; — sovrana: in quanto non riconosce, nell’ambito del proprio territorio, alcuna autorità superiore; — indipendente: perché non soggetta ad altri poteri; — effettiva: cioè idonea ad imporre in concreto a tutti i soggetti stanziati nel suo territorio il proprio ordinamento.
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
Il termine «Stato» non sempre è adoperato nella medesima accezione potendo indicare: — lo Stato-comunità, che indica l’insieme dei soggetti, espressione diretta degli organismi sociali che operano all’interno della comunità, a cui l’ordinamento riconosce un’ampia autonomia; — lo Stato-apparato, che indica il complesso degli organi costituzionali dello Stato, che ne reggono il potere supremo (BARILE, SANDULLI); parte della dottrina (LAVAGNA) preferisce parlare in questo caso di Stato-Governo; — lo Stato-amministrazione, che indica il complesso degli organi amministrativi ed esecutivi dello Stato, che ne perseguono concretamente i fini.
B) Funzioni dello Stato L’ordinamento statale, al fine di soddisfare le necessità e gli interessi della collettività, svolge direttamente, attraverso i propri organi, o indirettamente, attraverso enti autonomi (ad es. i Comuni), una o più funzioni. Tali funzioni, indistinte e accentrate nella figura del Monarca nella forma di Stato assoluto, successivamente, con l’affermarsi dello Stato di diritto, sono state suddivise in potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale, secondo la teoria della tripartizione di Montesquieu. La Costituzione italiana, in particolare, rimanda alla funzione: — legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.) e, su delega, dal Governo, con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (art. 76 Cost.), con la quale si provvede all’emanazione delle norme che regolano la condotta dei consociati; — di indirizzo politico, che spetta al Governo (art. 95 Cost.) e che definisce i fini dell’azione statale e le direttive politiche cui si ispira l’azione dei pubblici poteri; — giurisdizionale, esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.), attraverso cui si traduce la volontà della legge in un provvedimento finale, destinato ad assumere l’autorità di cosa giudicata.
2. Gli elementi costitutivi dello Stato Lo Stato si compone di tre elementi essenziali: 1. un elemento personale (popolo); 2. un elemento spaziale (territorio); 3. un elemento organizzativo (sovranità). Excerpt of the full publication
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Capitolo Secondo: Lo Stato
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Tali elementi devono necessariamente coesistere, non potendosi considerare Stato un popolo (BARBERA-FUSARO): — privo di territorio (si pensi alle popolazioni nomadi); — stanziato su un territorio ma privo di un’autorità di governo (si pensi alla condizione dei Curdi che vivono in un territorio sottoposto a differenti sovranità (Turchia, Iran, Iraq, Siria); — stanziato su un territorio la cui sovranità è rivendicata da più soggetti (l’esempio più recente è quello della Bosnia-Erzegovina); — stanziato su un territorio e con un’autorità di governo che però non esercita concretamente alcun potere di comando interno od esterno, dal momento che il monopolio della forza è attribuito ad un soggetto terzo (è il caso degli ex protettorati o colonie).
3. Il popolo e la cittadinanza A) Concetto Il termine popolo indica la comunità di individui (titolare assoluta del potere sovrano) ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino (MARTINES). La cittadinanza, conseguentemente, è la condizione cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri (BIN-PITRUZZELLA). Si ha apolidia quando un soggetto ha perso la cittadinanza e non può acquistarne altre. È bipolide, invece, chi ha la cittadinanza di due Stati. Il riconoscimento della cittadinanza ha segnato il passaggio da un mero stato di soggezione al potere pubblico (sudditanza), a uno status di libertà che implica soprattutto, in condizioni di uguaglianza, a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla vita politica del proprio Paese. Dal concetto di popolo così delineato può essere facilmente distinto quello di popolazione, che indica l’insieme degli individui (cittadini, stranieri e apolidi) che si trovano in un certo momento nel territorio dello Stato. Si tratta di un concetto non giuridico ma demografico. Altro concetto distinto da quello di popolo è quello di nazione, che identifica una collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di lingua, razza, costumi e religione. Si tratta di un concetto sociologico, che acquista, tuttavia, rilevanza giuridica nella nostra Costituzione.
B) Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana La L. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce che è cittadino: 1) per nascita (art. 1) — il figlio di padre o di madre cittadini;
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
— chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; — il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato il possesso di altra cittadinanza. 2) per estensione — il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti (art. 2); — il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3); — il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (art. 5 così come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94). 3) per beneficio di legge (art. 4) — lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana; — lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. 4) per naturalizzazione (art. 9) — lo straniero quando abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
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Capitolo Secondo: Lo Stato
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La cittadinanza italiana si perde: 1) per assunzione di un impiego o prestazione di servizio militare presso uno Stato estero, nel caso in cui vi sia persistenza nell’impiego o nel servizio nonostante l’intimazione del Governo italiano di interrompere il rapporto; 2) per assunzione di carica o di impiego pubblico, prestazione di servizio militare, o acquisto volontario della cittadinanza presso uno Stato estero, in quel momento in stato di guerra con l’Italia. È previsto, altresì, che il cittadino, il quale acquisti una cittadinanza straniera, conservi quella italiana, ma possa ad essa rinunciare qualora stabilisca la propria residenza all’estero. La cittadinanza italiana si può riacquistare: 1) per prestazione del servizio militare o assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato italiano (anche all’estero) e previa dichiarazione di volerla riacquistare; 2) per rinuncia da parte di un ex cittadino all’impiego o servizio militare presso uno Stato estero con trasferimento, per almeno due anni, della propria residenza in Italia; 3) per dichiarazione di riacquisto con stabilimento, entro un anno, della residenza nella Repubblica, ovvero dopo un anno dalla data in cui l’ex cittadino ha stabilito la propria residenza nel territorio italiano, salvo espressa rinuncia. Inoltre, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani (e ai loro figli e discendenti in linea retta di lingua e cultura italiana), già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (art. 17bis inserito dalla L. 8 marzo 2006, n. 124).
C) La cittadinanza europea Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, riconosceva ai cittadini degli Stati membri, oltre la cittadinanza nazionale, anche quella europea. Con la riforma dei trattati operata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, la cittadinanza europea viene ribadita in modo più netto, prevedendosi all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Pertanto, la cittadinanza europea si affianca e non sostituisce la cittadinanza nazionale. Sono cittadini europei anche coloro che hanno una doppia cittadinanza, di cui una di uno Stato membro e l’altra di uno Stato terzo. Excerpt of the full publication
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Parte Prima - Lineamenti di dottrina dello Stato
Il secondo comma dell’art. 20 TFUE precisa che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dai trattati. Sono, quindi, precisati alcuni dei diritti che spettano al cittadino europeo e che sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi: — il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. art. 21 TFUE); — il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 22 TFUE); — il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (cfr. art. 23 TFUE); — il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (cfr. art. 24 TFUE).
4. Il territorio Il territorio è la sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale e rappresenta l’ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità in modo effettivo ed indipendente. La precisa delimitazione del territorio, pertanto, è condizione essenziale per garantire allo Stato l’esercizio della sovranità e per assicurare l’indipendenza reciproca degli Stati (BIN-PITRUZZELLA). Il territorio comprende: a) la terraferma, delimitata da confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali (stabiliti da trattati internazionali); b) il mare territoriale, comprensivo della fascia di mare costiero entro cui lo Stato esercita la sovranità e che si estende per un massimo di 12 miglia dalla costa; c) lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (con esclusione dello spazio extra-atmosferico) e il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità; d) la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, per tutta l’estensione del prolungamento naturale Excerpt of the full publication
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Capitolo Secondo: Lo Stato
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del territorio terrestre dello Stato fino al limite esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale (art. 76, Convenzione Montego Bay); e) il territorio fluttuante, vale a dire le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante e le navi e gli aerei militari ovunque si trovino. Un’eccezione alla territorialità del diritto è rappresentata dal principio della immunità delle sedi diplomatiche, in base al quale, in attuazione della norma consuetudinaria internazionale espressa dal brocardo «ne impediatur legatio», le sedi delle rappresentanze diplomatiche sono sottratte alla sovranità dello Stato territoriale ed assoggettate invece allo Stato della missione. Con riferimento al caso in esame si parla alternativamente di «ultraterritorialità» o di «extraterritorialità», a seconda che si consideri l’estensione della sovranità dello Stato di appartenenza o i limiti cui è soggetta la sovranità dello Stato ospite.
5. La sovranità o potere supremo A) Nozione La sovranità consiste nel potere supremo dello Stato all’interno del proprio territorio (sovranità interna) e nell’indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato (sovranità esterna). Il concetto di sovranità, dunque, può essere interpretato in una duplice prospettiva, ovvero quale: — sovranità esterna (cd. internazionale), che riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o con le organizzazioni internazionali e si sostanzia nell’effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede; — sovranità interna, che attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d’imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto, ente o organizzazione che opera sul territorio statale. La sovranità dello Stato è suprema ed esclusiva, perché non riconosce altri poteri a sé superiori. Lo Stato ha la necessità di esercitare un potere di supremazia sui suoi cittadini, che si sostanzia nel monopolio dell’uso della forza legittima, al fine di garantire loro una pacifica convivenza. La sovranità dello Stato è, inoltre, originaria, in quanto sorge al momento della nascita dell’organizzazione statale. Il carattere originario dei suoi poteri differenzia lo Stato dalle altre organizzazioni esistenti al suo interno (formazioni Excerpt of the full publication
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Indice generale
10. Il Comitato delle Regioni ............................................................................... Pag. 277 11. Il potere sostitutivo ........................................................................................ » 279 Capitolo Quinto: Comuni, Province e Città metropolitane 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Comuni, Province e Città metropolitane ....................................................... Autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali ............................... Il Comune ....................................................................................................... La Provincia .................................................................................................... Le Città metropolitane ................................................................................... Lo status di Roma capitale ............................................................................ Il controllo sugli organi degli enti locali ........................................................ Altri controlli sugli enti locali .........................................................................
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281 282 282 284 285 286 286 288
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PARTE QUINTA LE GARANZIE COSTITUZIONALI Capitolo Primo: La revisione della Costituzione 1. 2. 3. 4.
Introduzione ................................................................................................... Il procedimento legislativo per la revisione della Costituzione ................... Il referendum costituzionale (sospensivo) .................................................... I limiti alla revisione costituzionale ................................................................
Capitolo Secondo: La Corte costituzionale Sezione Prima Composizione e struttura 1. Nozione e caratteri ......................................................................................... 2. Composizione ................................................................................................ 3. Lo status di giudice costituzionale ............................................................... Sezione Seconda L’attività della Corte costituzionale 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Le attribuzioni della Corte costituzionale ..................................................... Il sindacato di legittimità delle leggi ............................................................. L’incostituzionalità della legge ...................................................................... Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale ............................. Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale ........................... La tipologia delle decisioni della Corte ......................................................... Effetti della dichiarazione di incostituzionalità ............................................. I conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni ................................................. I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato ............................................ I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ....................... Il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum ..............................
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