Direzione dei lavori
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Nel forum di questo numero intervengono Enrico Bertè, vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese, Marco Brandolisio, contitolare dello studio di architettura Arassociati, Emilio Pizzi, professore ordinario di Architettura tecnica presso la VI Facoltà di Ingegneria Edile Architettura del Politecnico di Milano e Piero Torretta, presidente di Assimpredil, Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano e Lodi. Guido Canella, professore ordinario di Composizione architettonica ed urbana presso la Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, ha risposto a tre domande di Maurizio Carones sul tema del numero. Ringraziamo tutti i partecipanti per i loro contributi.
Considerazione sul tema della direzione lavori di Enrico Bertè La pratica professionale nella direzione dei lavori comporta, per gli architetti che assumono tale incarico, la conoscenza di numerose norme e altresì comporta responsabilità penali e rischi economici, in qualche caso soltanto parzialmente coperti dai contratti di assicurazione mentre è noto che niente ripara il professionista, direttore dei lavori, agli effetti penali. La recente introduzione nei cantieri edili della figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Art. 10 comma 2, Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494) se può essere considerata un elemento favorevole alla buona conduzione dei lavori per l’eliminazione dei rischi (che sono tanti) nei cantieri edili, tuttavia non toglie alcuna responsabilità penale al direttore dei lavori, nel caso d’incidente grave. Cioè, invece di rispondere in tre, proprietario, appaltatore e direttore dei lavori, di fronte alla giustizia, si risponde in quattro, aggiungendosi ai primi tre il sopra menzionato coordinatore per la sicurezza. Secondo il tipo e la gravità dell’incidente occorso e le singole responsabilità nel merito, il tribunale penale scagionerà o condannerà qualcuno dei quattro citati attori. Fatta questa necessaria premessa corre l’obbligo di soffermarsi su un fatto, registrato in questi ultimi tempi. Un committente, che affida l’incarico di progettista dell’opera a un architetto libero professionista, il più delle volte propone allo stesso di assumere l’incarico della direzione dei lavori, spinto a ciò dalla considerazione che, incaricando un solo architetto per il doppio ruolo di progettista e di direttore dei lavori, risparmia due volte il 25% per incarico parziale sul compenso previsto dalla tariffa professionale, che due volte dovrebbe pagare nel caso si avvalesse delle prestazioni distinte di due professionisti. Quando all’architetto assai capace di progettare ma insicuro nella pratica della direzione dei lavori, il committente pone il dilemma: “o assume ambedue gl’incarichi oppure mi rivolgerò a un altro suo collega”, in un momento così difficile per la libera professione, il più
Montaggio delle facciate vetrate nei blocchi di servizio della galleria centrale, luglio 2004.
delle volte si verifica che l’architetto accetta, pur di non perdere il lavoro. E se qualche volta va bene qualche altra volta potrebbe andare male, perché la direzione dei lavori è difficile ed i Politecnici e le Università mentre hanno formato buoni progettisti, in qualche raro caso hanno preparato, con specifici corsi di studio, gli studenti all’approfondimento delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della direzione dei lavori. Recentemente è stata pubblicata, a cura del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, con la partecipazione dell’Assimpredil, la ristampa 2004 riveduta e corretta del “Contratto di appalto per opere edili con riferimento agli appalti privati”. Si ritiene di fare cosa utile ai colleghi riportando di seguito, del predetto contratto, l’intero Art. 9 dal titolo “Compiti del direttore dei lavori”. “Il Direttore dei Lavori è un ausiliario della Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico. In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a: • accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committenza gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori di cui al seguente Art. 13; • accertare che, sempre all’atto dell’inizio dei lavori, sia stata presentata denuncia di inizio attività o sia stata rilasciata concessione/autorizzazione edilizia/permesso di costruzione comunale, che essa non sia scaduta e siano stati definiti i punti fissi e di livello; • vigilare perché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; • effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati; • trasmettere durante il corso dei lavori, tempestivamente, ed in relazione alle richieste dell’Appaltatore, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; • dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; • sollecitare l’accordo fra la Committenza e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto necessarie, ai sensi dell’Art. 1660 C. C., per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte; • coordinare l’avanzamento delle opere appaltate, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dalla Committente ad altre ditte in conformità al programma dei lavori di cui al seguente Art. 13; • fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di costruzione (opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, impianti, ecc.);
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Torri di raffreddamento, inizio delle opere di demolizione, dicembre 2001.
Piastre di giunti strutturali pronte per il montaggio, settembre 2003. Posa delle solette prefabbricate sulle travi reticolari, novembre 2003.
Primo plinto: postazione di rilievo topografico, gennaio 2002. Costruzione della fondazione perimetrale del padiglione 10, giugno 2003. Manovre di sollevamento di una trave reticolare sul padiglione 9, settembre 2003.
Centro servizi, costruzione della struttura portante, novembre 2003. Sollevamento del lucernario nel padiglione 7, febbraio 2004.
Veduta della galleria vetrata a vela verso la porta ovest, settembre 2004.
Copertura vetrata della volta a vela presso la porta est, aprile 2004. Struttura di fondazione dell’impluvio della porta ovest, luglio 2004. Piloni della rampa sopraelevata di accesso ai padiglioni 7 e 9, settembre 2004.
Smontaggio delle impalcature sulla cuspide del Logo, novembre 2004. Fase di completamento della galleria vetrata a vela presso la porta ovest, novembre 2004. Fronte della galleria vetrata a vela presso la porta ovest, dicembre 2004.
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Facciata del padiglione 10, veduta in trasparenza del lucernario, febbraio 2004.
La selezione di immagini presentate in questo numero sono state cortesemente concesse da Fondazione Fiera Milano per rappresentare un itinerario cronologico della costruzione del Nuovo polo fieristico progettato da Massimiliano Fuksas. Questa realizzazione, posizionata nel sito bonificato della ex-raffineria AGIP di Pero, è attualmente uno dei maggiori impianti fieristici europei. L’imponente trasformazione territoriale e le attività di costruzione strutturale, impiantistica e architettonica (2002-05) sono coordinate da Fondazione Fiera, attraverso Sviluppo Sistema Fiera, e realiz-
zate dal gruppo di imprese denominato N. P. F. Scrl Milano. Dagli inizi dell’attuale trasformazione territoriale della attività di bonifica e costruzione nel cantiere, ho curato e realizzato una sistematica campagna di documentazione visiva dei lavori in corso. Tale raccolta costituisce un fondo fotografico digitale formato da più di 5.000 immagini che sono catalogate, implementate e consultabili in un database informatico realizzato da Engitel S.p.A; vedi: “Banca Immagini” in www.fondazionefieramilano.it oppure www.nuovopolofieramilano.it
L’intervento, per l’articolata e complessa programmazione, si pone come un caso emblematico nel tema della cantieristica e direzione lavori, vista anche la tempistica con cui è stato attuato il progetto generale. Federico Brunetti Veduta aerea del Nuovo polo fieristico, novembre 2004.
Progettazione e direzione di Marco Brandolisio Progettazione e direzione ovvero pensare ed eseguire uno spartito che però in campo architettonico è tutt’altro che etereo, anzi è fatto per rimanere concreto nello spazio il più a lungo e bene possibile. In architettura i due atti difficilmente possono essere disgiunti tra loro e comunque non totalmente, se per “progettazione” intendiamo un’ipotesi di costruibilità mentre per “direzione” la verifica fisica della sua coerenza nella realizzazione ed il cui responsabile operante dovrebbe essere di norma lo stesso. Tutto questo potrà sembrare banale, ma nella pratica professionale non tutto ciò che sembra logico è altrettanto semplice. Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad una chiara
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• svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere eseguite, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento e alla liquidazione finale delle opere; • chiedere l’allontanamento di dipendenti dell’Appaltatore che ritenesse, a suo giudizio, non idonei per l’esecuzione delle opere; • redigere in contraddittorio con l’Appaltatore i verbali di: consegna dell’immobile ed inizio dei lavori; sospensioni e riprese dei lavori; ultimazione delle opere; verifica provvisoria dei lavori ultimati; • redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle eventuali riserve formulate dall’Appaltatore e la proposta di liquidazione; • assistere ai collaudi; • redigere, se richiesto dalla Committenza, il certificato di regolare esecuzione. Nello svolgimento delle mansioni sopraindicate il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più assistenti a lui subordinati”. A conclusione di quanto sopra scritto si possono fare due semplici considerazioni. Se è vero, com’è vero, che alla base del rapporto tra un committente ed un architetto il primo e più importante elemento sia costituito dal rapporto fiduciario, l’architetto, prima di assumere l’incarico di direttore dei lavori, nel proprio interesse ma anche nell’interesse del committente, deve fare un esame di coscienza e declinare comunque l’incarico di direttore dei lavori se non si sente capace di svolgere responsabilmente tale ruolo. In questo ultimo decennio il contenzioso, relativamente al settore edilizio, è aumentato ed in qualche caso la scarsa preparazione tecnica oppure la poca partecipazione del direttore dei lavori durante l’esecuzione delle opere nel cantiere edile, hanno contribuito all’insorgere delle controversie tra il committente e l’appaltatore. Due semplici considerazioni finali, che però ci invitano a qualche riflessione.
Veduta panoramica del centro servizi in costruzione.
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evoluzione nel campo della progettazione architettonica così come in quella dell’organizzazione del cantiere e di conseguenza anche delle richieste in merito alle prestazioni professionali da svolgere (un problema aperto è l’adeguamento tariffario rispetto agli standard europei). Questo non solo per effetto della Legge Merloni ma soprattutto per il riconoscimento di un’intrinseca complessità di ragioni legate alla costruzione degli edifici che, via via, ha reso sempre più specialistici i rapporti tra le differenti discipline progettuali. Le normative quindi, così come i caratteri prestazionali dei materiali ma più in generale degli edifici, ed anche il rapporto con una committenza che, da un lato, ha la necessità di confrontarsi con un unico referente, ma, nello stesso tempo, si trova di fronte ad una molteplicità di discipline per veder realizzata la sua opera, ha portato ad un’evoluzione complessa del prodotto architettonico ed edilizio. Un prodotto che comunque, in ultima analisi, si rende palese nel risultato formale ed anche estetico dell’edificio ed è la qualità da aggiungere alla tecnica che viene richiesta all’architetto; figura per la quale tutto ciò ha comportato necessariamente il dover affrontare due questioni, se non proprio deontologiche almeno etiche, nel rapporto con il proprio mestiere. La prima riguarda l’obbligo ad una maggiore responsabilità nei confronti del progetto, ovvero pensandolo come bene costruibile e quindi accompagnandolo in tutte quelle fasi che lo conducono infine alla realizzazione. La seconda è un atteggiamento di confronto: il riconoscere che proprio per le tante implicazioni specialistiche è impossibile per lui gestire tutte le parti complesse che integrano il progetto con le stesse competenze e quindi il
dover coesistere con altre professionalità senza per questo perdere la regia generale dell’opera. L’usare il termine regia però implica questioni più complesse di quanto non possa far pensare una semplice analogia cinematografica. Il coordinamento della progettazione e la direzione lavori, in cui è compresa anche la direzione artistica, sono ambiti in cui concorrono aspetti tecnici, normativi, economici e non solo formali, anche se sono quelli che più ci interessano; aspetti che inoltre rappresentano anche l’eterogeneo panorama professionale dell’architetto. È bene perciò chiarire la propria posizione nell’ambito del mestiere e di una professione che consente ampi sconfinamenti o trasversalità tra competenze che sono ad appannaggio anche di altri tecnici. Nell’impossibilità perciò di conoscere tutto e nel contempo avendo la possibilità di essere riconosciuti per il senso del proprio mestiere, ci si può appellare a ciò che rende diversa l’opera di un architetto da quello degli altri tecnici o professionisti del campo ed in tal senso il limitare la propria esperienza all’interno delle cose che si sanno fare è salutare. Questo vale per la progettazione ed anche per la direzione. In fine dei conti, nel rispetto delle reciproche competenze, se la progettazione è bene venga eseguita in tutte le sue fasi dallo stesso architetto (comunque almeno controllate e coordinate nella fase esecutiva), per la direzione lavori è più necessario un intervento specialistico (anche più direttori dei lavori coordinati da un responsabile generale), ma al suo interno è assolutamente importante per l’architetto mantenere il totale controllo della direzione artistica.
La direzione dei lavori come strumento di riappropriazione delle idee progettuali di Emilio Pizzi Tra le tante anomalie che abitualmente si imputano alla vigente normativa sui lavori pubblici vi è quella della frammentazione del processo progettuale. Un processo progettuale che viene portato a compimento da soggetti diversi spesso poco inclini al rispetto del contributo ideativo originario, con il risultato che il progetto esecutivo finisce per assumere sembianze diverse a seconda degli apporti dei singoli autori e la sua forza propositiva si spegne progressivamente di fronte al prevalere delle logiche interne ai diversi saperi che si misurano nell’affinamento del progetto. Non aiuta certamente il meccanismo di affidamento dei lavori rivolto a privilegiare sempre più l’appalto integrato o la concessione di progettazione e costruzione rispetto alla licitazione privata che assegnano all’impresa il compito di portare a compimento la progettazione con tutte le semplificazioni spesso utili ad addomesticare il risultato all’offerta economica con cui l’appalto è stato aggiudicato. Anche la direzione dei lavori che nella maggior parte dei casi viene affidata ad altri soggetti rispetto a quelli impegnati nel percorso progettuale finisce per diventare un ulteriore elemento di allontanamento del risultato finale della costruzione dalle idee progettuali che l’avevano originata. In questo processo che si vorrebbe di progressiva definizione progettuale e che, con termine improprio, viene spesso chiamato ingegnerizzazione del progetto, si finisce il più delle volte con il tradire l’unitarietà del progetto in tutte le sue componenti. L’effettiva complessificazione dei progetti e l’esigenza di una
corretta impostazione delle problematiche decisionali che investono il cantiere hanno portato a rivedere il ruolo tradizionale della direzione dei lavori individuando nel Project and Construction Management l’ambito di competenze specifiche indirizzato al governo del processo realizzativo. Ne fanno parte la gestione temporale dei lavori, attraverso gli strumenti della programmazione ed il controllo delle metodologie realizzative; la gestione della qualità realizzativa attraverso la messa a punto di strumenti capitolari, la verifica delle soluzioni progettuali e il controllo delle fasi esecutive; la gestione della sicurezza del cantiere attraverso la programmazione ed il controllo delle attività. Si tratta di ambiti specialistici che richiedono competenze ed esperienze appropriate che spingono in direzione della formazione di figure professionali ad esse specificamente dedicate. Lo stesso mercato del lavoro si va orientando in questo senso e le gare per l’affidamento incarichi di direzione dei lavori finiscono per premiare quei soggetti aventi consistenti fatturati in quest’ambito grazie alla costituzione di raggruppamenti particolarmente numerosi. Di fronte a tutto questo ci si domanda se esiste una specificità del ruolo di Direttore dei Lavori e se questo può essere disgiunto da specifiche competenze progettuali. Le esperienze formative svolte all’interno della Sesta facoltà di Ingegneria edile-architettura del Politecnico di Milano nell’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria EdileArchitettura ed in Ingegneria Edile, nonché nel Master sulla progettazione e gestione dei lavori pubblici si incentrano sul riconoscimento di specifiche competenze progettuali anche per chi dovrà svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori.
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Montaggio delle travi reticolari nel padiglione 2, luglio 2003.
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Viene riconosciuta, infatti, la capacità decisionale del Direttore dei Lavori quale regista unico, nella fase di esecuzione delle opere, delle sorti del progetto che gli viene affidato. Di fatto il Direttore dei Lavori diviene il garante della intera continuità del processo progettuale ed a lui spetta il compito precipuo di individuare gli elementi di discontinuità e le zone d’ombra della progettazione. Non si sostituisce al progettista ma insieme a tutti coloro che hanno preso parte all’iter progettuale ivi compresi gli enti che hanno formulato indicazioni modificative al progetto nelle diverse fasi dell’iter di approvazione ha l’obbligo di indirizzare tutte le scelte verso la fattibilità concreta di quanto previsto dal progetto nel rispetto dei patti contrattuali. Nell’ambito degli insegnamenti dei corsi di laurea che fanno capo alla VI Facoltà del Politecnico si sottolinea come il Direttore dei Lavori debba obbligarsi ad operare nel rispetto dei tempi prefissati e come questo costituisca il primo vero impegno nei confronti della committenza. In questo compito egli può essere agevolato dagli strumenti della programmazione e della piena conoscenza delle tecnologie realizzative in modo da valutare in modo adeguato le proposte formulate dall’appaltatore. Si insegna inoltre la particolare attenzione che il Direttore dei Lavori deve riservare a tutti i processi esecutivi. Data, infatti, la particolare disarticolazione del mercato dei subappaltatori delle opere specialistiche le regole e procedure per quanto chiaramente individuate a livello di specifica tecnica possono variare sensibilmente inficiando la qualità finale dell’opera realizzata. Per questo sono previsti stages per gli studenti presso imprese di costruzione in modo da consentire di acquisire una piena conoscenza delle dinamiche del cantiere edilizio e poterle così trasferire problematicamente all’interno dei corsi progettuali svolti nel curriculum di studi. Analogamente anche la conoscenza dei materiali e delle specifiche tecnologie applicative diviene strumento importante ai fini dell’individuazione delle interrelazioni che possono nascere all’interno di soluzioni che vedono l’impiego congiunto di più materiali aventi tra loro comportamenti e logiche relazionali differenti. Al riguardo all’interno dei corsi vi è un’azione costante di informazione e valutazione critica dei prodotti offerti dal mercato attraversi seminari con i produttori stessi. In ogni caso non si rinuncia mai a sottolineare come il momento dell’esecuzione dei lavori sia il momento decisivo capace sì di mettere in luce gli elementi irrisolti del progetto ma anche un momento delicato nel quale è possibile dare una risposta positiva a tutte le aspettative riposte nel progetto. La direzione dei lavori può essere appunto uno strumento per la riappropriazione delle idee progettuali in un contesto che spesso spinge alla semplificazione e alla banalizzazione. Per una piena consapevolezza dell’importanza di questo ruolo occorre, tuttavia, che la scelta del Direttore dei Lavori venga effettuata sin dalla fase iniziale di avvio della progettazione in modo da rendere quanto più pos-
sibile partecipe il Direttore dei Lavori ai meccanismi delle scelte progettuali. Occorre che da parte del R. U. P. vengano trasmessi tutti gli elementi ostativi al progetto emersi in sede di studio di fattibilità e di verifica normativa e soprattutto che si proceda a una anticipazione sin dalle fasi del progetto preliminare delle scelte costruttive in relazione ai materiali, alle soluzioni tecnologiche e agli impianti in modo da caratterizzare in modo compiuto il progetto sin dalle sue battute iniziali. Solo operando in questa direzione si potrà ricostituire il senso positivo di quella realtà straordinaria che è da sempre il cantiere di ogni opera di architettura.
Direzione lavori: un fatto di cronaca di Piero Torretta La funzione della direzione lavori è quella di realizzare gli obiettivi d’efficienza e d’efficacia, consentendo al committente, pubblico o privato che sia, di realizzare l’opera nei tempi e nei modi previsti e senza esborsi diversi da quelli preventivati. La funzione si svolge in un contesto di rigore formale, ma non solo formale, perché la forma è strumento cui è affidata la voluta efficienza ed efficacia che sarebbero negate dal mero rispetto della forma (Rosini, Il giudice e l’architetto, Padova, 2000). Della sostanza della funzione mi occupo in questa sede, prendendo spunto da fatti di cronaca, per formulare in fine un auspicio. Il fatto di cronaca è il seguente: un’amministrazione affida l’incarico di progettare una certa opera; approva il progetto, esperisce la gara ed individua l’impresa esecutrice. A questo punto il Direttore dei Lavori comunica che non è in grado di consegnare i lavori perché rileva “la non rispondenza tra i dati (esposti nel progetto) e le attuali condizioni e circostanze locali, e più dettagliatamente da: • l’impianto previsto alla Loc. Serra, progettato per altro sito, non trova rispondenza rispetto alla morfologia del sito sui cui si dovrebbe insediare; • l’impianto previsto alla Loc. Montagna non è servito da alcun collegamento e rimane pertanto irraggiungibile se non mediante la costruzione di una strada per la cui realizzazione non è prevista alcuna disponibilità economica; • per ognuno dei vari impianti non è prevista alcuna disponibilità economica per la realizzazione d’impianti per la fornitura di acqua, energia elettrica e scarichi di acque nere; • il progetto è carente di elaborati atti ad individuare, con la dovuta chiarezza, i siti su cui i vari manufatti dovranno insediarsi; • nelle relazioni allegate al progetto si fa riferimento a camping, campi da tennis, di calcetto, di bocce, piste ciclabili e strutture atte a trascorrere il tempo libero, ma per nessuna delle accennate attività esiste l’indicazione del sito o alcun elaborato tecnico cui riferirsi”.
Asse centrale della galleria vetrata a vela. Fase di completamento della copertura presso la porta ovest, novembre 2004.
Veduta dalla gru di porta ovest dell’asse centrale in costruzione, luglio 2004.
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Seguiva una serie di deliberazioni di nomina e revoca di Direttori Lavori con consegna dei lavori, da parte di alcuni, e con sospensione dei lavori da parte di altri. Dall’altra parte c’è l’impresa che esegue, che sospende e che è creditore per lavori eseguiti, per danni e per maggiori esborsi. L’amministrazione risolve il contratto, l’impresa notifica domanda di arbitrato e il collegio arbitrale accoglie le domande dell’impresa e condanna l’amministrazione. Del danno dell’amministrazione si discute innanzi alla
Corte dei conti (sezione giurisdizionale della Basilicata, 12 novembre 2004, n. 270), la quale ritiene che un comportamento minimamente diligente da parte del Direttore dei Lavori doveva indurlo a non procedere alla consegna dei lavori. E aggiunge, la Corte, che la gravità della colpa del Direttore dei Lavori è accresciuta dal fatto che egli fosse stato anche il redattore del progetto. L’auspicio che formulo doverosamente è di non leggere più storie del genere.
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Tre domande a…
M. C. A partire dalla sua esperienza di progettista che ha realizzato numerose delle architetture progettate, qual è secondo Lei il ruolo del Direttore Lavori in rapporto a quello del progettista? È bene che la direzione lavori sia svolta dallo stesso progettista? G. C. Nell’opera dell’architetto la fase di progettazione si completa nella altrettanto decisiva fase di costruzione, quando insorgono fatalmente problemi che spesso è impossibile prevedere nel progetto esecutivo e che richiedono coerenti e tempestivi provvedimenti. Eppure, dato che avevamo deciso di rinunciare ad incarichi privati, per un lungo periodo della nostra attività professionale non ci venne affidata la direzione lavori, poiché le amministrazioni pubbliche, seguendo in generale una logica spartitoria, ne affidavano l’incarico ad altri professionisti. Pertanto la nostra presenza in cantiere si limitava ad un rapporto dialettico con la direzione lavori; confronto che risultava più o meno costruttivo a seconda della sua disponibilità o capacità di cogliere e aderire all’essenza del progetto. Come caso particolarmente fortunato, possiamo citare l’apporto costruttivo di Enrico Bertè, non a caso architetto, nella direzione lavori del Quartiere IACP di Bollate. M. C. Le sempre maggiori articolazioni e complessità del progetto e del processo costruttivo tendono a separare sempre più spesso i ruoli all’interno del nostro lavoro: in questo senso quali possono essere gli apporti del Direttore dei Lavori nell’ambito della definizione del progetto architettonico alla scala esecutiva? G. C. Fino a tutto il XIX secolo, capitava spesso che gli architetti non fossero soltanto Direttori dei Lavori, ma addirittura impresari della fabbrica edilizia. Mentre ormai i processi costruttivi richiedono sempre più collaborazioni specialistiche, che necessariamente devono essere utilizzate in fase di impostazione progettuale, in modo da risultare organiche negli elaborati esecutivi. Se fino a qualche decennio fa era la componente portante dell’edificio complesso a richiedere l’apporto specialistico dell’ingegnere strutturista, via via che gli edifici si pretendono sempre più “intelligenti”, è la componente impiantistica a condizionare il progetto fin dalla fase di impostazione, sia in termini dimensio-
nali che per gli effetti sulla struttura portante. Mentre l’apporto della direzione lavori può risultare utile nelle scelte finalizzate a razionalizzare le procedure implicate dagli elaborati esecutivi. M. C. A Suo giudizio il campo della direzione lavori, anche sul piano della formazione accademica, è bene che sia di competenza di un ambito disciplinare strettamente architettonico oppure di uno tecnico, più vicino all’ingegneria? G. C. Dall’avvento dell’università di massa, ma per la verità anche in passato quando era d’élite, tanto le facoltà di architettura quanto quelle di ingegneria civile non sono riuscite a garantire la formazione degli allievi nell’esperienza di cantiere; esperienza che necessariamente va dunque acquisita esternamente alla scuola. Per questa ragione da sempre vado sostenendo ciò che spesso avviene all’estero, quando gli ordini professionali di architetti e ingegneri civili si preoccupano di completare la formazione pratica dei giovani laureati, proponendo a enti pubblici, imprese, società di ingegneria, studi professionali, ecc., un contrattotipo convenzionato e retribuito pro-tempore, per uno stage pre o post-lauream da certificare in occasione dell’esame di stato. Comunque, poiché il Direttore dei Lavori è parte decisiva del processo costruttivo, è da ritenere che per lui sia auspicabile una formazione nell’ambito disciplinare dell’architettura, poiché l’interpretazione del progetto richiede, come ho già detto, la disponibilità e la capacità di cogliere e aderire alla sua essenza autentica.
FORUM GLI INTERVENTI
Guido Canella