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Effetto decreto fare: nel primo trimestre del 2014 giù del 33,9% le richieste di accesso alle procedure concorsuali con riserva Disinnescati i concordati in bianco Funziona la scelta del «commissario giudiziale» Ma i contraccolpi sui fornitori si sentono ancora DI GIUSEPPE LATOUR Concordati in bianco, indietro tutta. Appena un anno fa la filiera delle costruzioni chiedeva al Governo di disinnescare la bomba rappresentata dalla neonata procedura concorsuale: una semplice istanza al tribunale consentiva di bloccare le pretese dei propri fornitori per qualche mese. Così, anziché agevolare il risanamento delle aziende, quello strumento era diventato un trampolino per facili abusi. Ed era cresciuto a dismisura, a livelli tanto preoccupanti da convincere il Governo a intervenire con il DI 69/2013 della scorsa estate. Oggi, a distanza di 12 mesi da quel momento critico, i numeri del Cerved certificano che la fase critica è stata superata: nel primo trimestre del 2014 i concordati in bianco nelle costruzioni si sono sgonfiati, riducendosi del 33,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La svolta è stata proprio la riforma dello scorso giugno, che ha introdotto nel meccanismo del concordato in bianco una novità decisiva e sorprendentemente efficace: il commissario giudiziale, nominato dal tribunale. Si tratta di una sentinella che ha, principalmente, il compito di vigilare che l'impresa non commetta abusi, sottraendo attivi patrimonia-
Introdotta la possibilità per il giudice di nominare un Commissario giudiziale 259 trim. trim. 391 I trim. 342 IV trim. trim. 2013 2012 // concordato in bianco nelle costruzioni^) NUMERI E NORME 2014 IV trim. trim.
aggiunta, più di recente, una determinazione (n. 3/2014) dell'Autorità di vigilanza: chi accede a questo tipo di concordato non può partecipare alle gare. Se nella fase più "calda" (i primi sei mesi del 2013), le richieste di aderire alla procedura senza presentazione di documentazione erano arrivate a sfiorare quota 400 su base trimestrale, grazie alla riforma ci siamo assestati su numeri decisamente più gestibili: poco più di 200 ogni tre mesi. Gli effetti di questo riassestamento, però, non arriveranno subito. Almeno questo è quanto spiegano le aziende della filiera delle costruzioni: sono i fornitori di laterizi, cemento, serramenti a essere rimasti più colpiti dalla fiammata del concordato in bianco, dovendo sopportare un improvviso congelamento di decine di fatture. L'onda li ai creditori e, quindi, usando il lunga di quel periodo nero concordato per scopi diversi da si fa sentire ancora oggi sui quelli immaginati dal loro bilanci. Per lasciarsi legislatore. Una sentinella tanto definitivamente alle spalle invadente e sgradita da convincere molte imprese a fare questo momento di a meno del concordato in sofferenza bisognerà
LA VECCHIA PROCEDURA (DI 83/2012) L'imprenditore poteva depositare rjcorso per il concordato riservandosi di esibire la documentazione in una seconda fase Per un periodo fino a 120 giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, congelava così la sua situazione debitoria, a scapito dei fornitori Era in dubbio, ma non veniva esclusa sempre, la possibilità di partecipare alle gare e di mantenere l'attestazione Soa
IL NUOVO ITER (DI 69/2013) Al momento del deposito della domanda viene nominato un commissario giudiziale, che vigila sull'impresa II commissario ha il compito di tenere sotto controllo l'eventuale distrazione di attivi patrimoniali dell'impresa L'Avcp ha chiarito che, all'indomani dell'apertura del concordato in bianco, l'impresa perde automaticamente la possibilità di partecipare alle gare.
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Le aziende dell'indotto edilizio confermano la riduzione delle procedure in bianco nei cantieri, ma i pagamenti risentono Fornitori, ('effetto-concordato Si attenua l'emergenza ma resta alto il livello dei fallimenti: per il Cerved quasi 300 imprese ancora dell'arretrato accumulato negli ultimi due anni di crisi pesa sui bilanci al mese, in aumento del 6,3% a inizio 2014 DI GIUSEPPE LATOUR
Effetto ritardato. Le imprese della filiera confermano i numeri del Cerved: anche nella loro esperienza quotidiana di lavoro emerge con chiarezza che l'esplosione dei concordati in bianco, registrata lo scorso anno, è diventata soltanto un ricordo. E questo si riverbera in positivo sulla possibilità di ottenere pagamenti per le forniture. Con un piccolo problema: l'effetto trascinamento, combinato alla crisi ancora in atto, impedirà di vedere questo cambiamento positivo riflettersi nei bilanci prima di qualche mese. Presumibilmente, bisognerà aspettare almeno il 2015. Intanto, le costruzioni fanno segnare un altro record di fallimenti: a inizio 2014 hanno fatto registrare una crescita del 6,3%, contro il 4,6% degli altri settori. Le reazioni che arrivano dall'associazione di rappresentanza dell'industria del cemento sono decisamente più rilassate di quanto avveniva un anno fa. All'inizio del 2013 Aitec era stata tra i primi soggetti a denunciare la patologia del fenomeno in atto che, evidentemente, impattava in maniera sostanziosa sui bilanci di quel periodo. Il responsabile del centro studi di Aitec, Nicola Zampella, adesso fotografa così la situazione: «Con il decreto Fare sono arrivati dei passi in avanti importanti, come quello del commissario giudiziale, e l'emergenza si è molto ridimensionata». Zampella ricorda che «a causa di questo strumento ci siamo ritrovati a dover fare da banca alla filiera delle costruzioni». Anche se adesso la «situazione è più sostenibile». E un impatto importante, in prospettiva, lo avrà la recente determinazione dell 'Avcp (vedi «Edilizia e Territorio» n. 20/2014). «Viene disposta la sospensione dell'attestazione Soa, si tratta di un altro passaggio significativo». Aggiunge qualche altro elemento Carmine Garzia, responsabile del centro studi di Unicmi, l'Unione delle industrie delle costruzioni metalliche, dell'involucro e dei serramenti. «Questa diminuzione dei concordati in bianco - racconta - è dovuta anche alla contrazione degli investimenti in costruzioni». Oltre al dato normativo, cioè, c'è da valutare anche un dato congiunturale. Come conferma il presidente di Andil,
di domande non appena il nuovo strumento è stato varato e poi abbiamo riscontrato una riduzione, nella quale si vede chiaramente che c'è ancora una fortissima crisi in atto nel mondo delle costruzioni. Al momento le nostre imprese hanno cali di produzione di circa il 60%, praticamente lavorano quattro o cinque mesi all'anno». Ma bisogna fare attenzione ad analizzare l'impatto che questa contrazione dei concordati in bianco, fotografata dai numeri del Cerved, avrà sui pagamenti delle imprese della filiera. «Al momento non avvertiamo ancora questa normalizzazione - prosegue Garzia -. C'è un effetto ritardato per il grosso arretrato che è stato accumulato nei mesi scorsi. Ci sono aziende che sono arrivate a crediti superiori al 70% del valore della produzione. Sono, comunque, sicuro che gli effetti si vedranno, ma non prima del 2015». Così, i dati del Rapporto sul mercato italiano dell'involucro edilizio, che saranno presentati a breve, daranno ancora il segno di una profonda crisi. Nel 2012 il 10% delle aziende del settore è stato coinvolto da fallimenti e altre procedure concorsuali, mentre nel 2013 ci si è attestati, addirittura, tra il 12 e il 15 per cento complessivo. E gli stessi numeri del Cerved sulle altre procedure concorsuali testimoniano che, al di fuori del concordato in bianco, siamo ancora nel pieno della crisi quando si parla di costruzioni. Nei primi tre mesi del 2014 i concordati preventivi sono aumentati di quasi il 18 per cento. Siamo su livelli altissimi, circa 140 procedure attivate a trimestre, quando nel 2012 non si superavano le settanta. Male anche la situazione dei fallimenti. A inizio 2014 sono saliti del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: siamo a poco meno di trecento fallimenti al mese. Le costruzioni, a conti fatti, fanno peggio degli altri settori, perché la tendenza generale dice che l'aumento di inizio anno è stato del 4,6 per cento. Ma a impressionare è, soprattutto, la progressione violenta di questi numeri: dal 2009 a oggi soltanto in un'occasione è stato registrato un calo. Per il resto, l'aumento è stato
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l'associazione dei produttori di laterizi, Luigi Di Carlantonio: «Anche noi osserviamo questo fenomeno. C'è stata un'impennata
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§6 54 Nel grafico l'andamento di fallimenti e concordati nelle Fallimenti Concordati LA CRISI E LE REGOLE Fallimenti Concordati Nel grafico l'andamento di fallimenti e concordati nelle §6 54 trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. Fallimenti Concordati Nel grafico l'andamento di CONCORDATO ORDINARIO. È l'ipotesi pïù^classïcàTcIjsciplinata dalla legge fallimentare (Rd n. 267/1942): l'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un piano sulla base del quale ristrutturare i debiti e chiudere tutte le proprie pendenze. Questa fattispecie non prevede la continuità aziendale: i suoi effetti giuridici sono molto simili a quelli di un fallimento. Per questo motivo, le imprese 'sottoposte a questa procedura non possono partecipare alle gare e non possono neppure ottenere l'attestazione Soa. CONCORDATO CON CONTINUITÀ. È stato introdotto dal decreto sviluppo (DI n. 83/2012) e prevede la prosecuzione dell'attività di impresa. In questo caso, allora, la legge cerca di preservare l'azienda, ad esempio assicurando la prosecuzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. Oppure consentendo la partecipazione alle gare pubbliche, purché siano rispettati una serie di requisiti, come la presentazione di una relazione di un professionista che attesti le capacità di adempimento del contratto. CONCORDATO IN BIANCO. Anche questo è stato introdotto dal decreto sviluppo (DI n. 83/2012) e riconosce al debitore la facoltà di presentare, presso la cancelleria del tribunale competente, un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di depositare in un secondo momento la documentazione prevista dalla legge fallimentare. È l'ipotesi che più ha colpito le imprese della filiera, perché consente di congelare i pagamenti senza verifiche formali del tribunale. fallimenti e concordati nelle §6 54 trim. trim. trim. trim. trim. trim. trim. Fallimenti Concordati Nel grafico l'andamento di CONCORDATO ORDINARIO. È l'ipotesi pïù^classïcàTcIjsciplinata dalla legge fallimentare (Rd n. 267/1942): l'imprenditore in stato di crisi può proporre ai creditori un piano sulla base del quale ristrutturare i debiti e chiudere tutte le proprie pendenze. Questa fattispecie non prevede la continuità aziendale: i suoi effetti giuridici sono molto simili a quelli di un fallimento. Per questo motivo, le imprese 'sottoposte a questa procedura non possono partecipare alle gare e non possono neppure ottenere l'attestazione Soa. CONCORDATO CON CONTINUITÀ. È stato introdotto dal decreto sviluppo (DI n. 83/2012) e prevede la prosecuzione dell'attività di impresa. In questo caso, allora, la legge cerca di preservare l'azienda, ad esempio assicurando la prosecuzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni. Oppure consentendo la partecipazione alle gare pubbliche, purché siano rispettati una serie di requisiti, come la presentazione di una relazione di un professionista che attesti le capacità di adempimento del contratto. CONCORDATO IN BIANCO. Anche questo è stato introdotto dal decreto sviluppo (DI n. 83/2012) e riconosce al debitore la facoltà di presentare, presso la cancelleria del tribunale competente, un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di depositare in un secondo momento la documentazione prevista dalla legge fallime costruzioni (dati Cerved) e le formule di concordato previste dalla legge fallimentare tare. È l'ipotesi che più ha colpito le imprese della filiera, perché consente di cong
Fallimenti e procedure: il punto Grandi imprese, sono 64 i big in difficoltà E altri rischiano
DI ALDO NORSA
I dati cumulativi provenienti dalla Cerved sull'andamento delle procedure concorsuali nel settore delle costruzioni, aggiornati al primo trimestre 2014, confermano il persistere di uno stato di crisi aziendali di cui non si vedono gli sbocchi. I rimborsi dei crediti con il contagocce, la contrazione del mercato, la stretta dei finanziamenti continuano a strangolare ogni realtà imprenditoriale che non abbia la forza per resistere ancora. Limitando l'esame qualitativo alle maggiori imprese di costruzioni, quelle
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che "ruotano" intorno alle prime 50 di cui annualmente «Edilizia e Territorio» redige i profili, un aggiornamento rispetto a quanto scritto lo scorso febbraio aumenta, se possibile, le preoccupazioni. Il campione della crisi è infatti salito a 64 imprese (cfr. la tabella pubblicata online) rispetto alle 54 censite tre mesi fa. La novità negativa dell'ultimo mese è il rinnovato esplodere di una vicenda "Mani Pulite" che si consuma tra rivelazioni che gettano discredito sulle società. Attualmente vi è da temere soprattutto per le sorti di Maltauro ma un'inchiesta risulta in corso anche per Cmc.
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Entrambe hanno un importante "polmone" di attività all'estero (rispettivamente 25% e 49%) che dovrebbe attutire la prevedibile caduta di commesse (pubbliche) in patria. Mentre l'anno scorso un'analoga inchiesta su Mantovani (peraltro priva di attività all'estero) sembra essersi risolta senza danni per l'azienda (abile nel separare subito le sue sorti da quelle del presidente). Su un piano giudiziario diverso (attinente a questioni tecniconormative) si pone il rinnovato sequestro di un complesso immobiliare di Coopsette che sta tentando, dopo una breve procedura concorsuale, di fondersi con Unieco (la cui vicenda è del tutto simile) e anche con la newco Cmr Edile. Osservando la tabella (cerca sul nostro sito digitando «procedura tabellone») sono 44 le imprese che hanno pre
sentato domanda di concordato preventivo, ma se tra esse 35 risultano tuttora iscritte alla procedura o in attesa di ammissione, tre sono riuscite a presentare un piano di ristrutturazione del debito omologato dal tribunale (le citate Unieco e Coopsette e Giustino Costruzioni), mentre quattro sono state costrette alla liquidazione (Consorzio Etruria, Guerrino Pivato, Baldassini Tognozzi Pontello e Ipa Precast) e due al fallimento (Zh General Construction e Orceana Costruzioni). Da notare che, in almeno un caso, Consorzio Etruria, la liquidazione della casa madre ha comportato anche l'uscita di scena di una impresa controllata (a suo tempo acquistate), Coestra, venduta e poi posta in liquidazione. Mentre si è salvata Inso, felicemente approdata nel gruppo Condotte. In totale le imprese davvero in liquidazione sono 14, poiché 12 sono riuscite a salvarsi iscrivendosi successivamente alla procedura di concordato preventivo. Un'impresa su otto tra quelle citate
2006-2013 Investimenti in costruz., valori reali IL CROLLO Investimenti in costruz., valori reali 2006-2013 2007-2013 Investim-32% enti-30% in D Dati Cresme • Dati Ance costruz., valori reali 2006-
fusioni megalomani. Traguardando i prossimi mesi, in attesa che i bilanci ufficiali siano tutti disponibili, quali sono al vertice dell'offerta le maggiori debolezze? I casi in cui manca la massa critica (dimensioni da potenziale quotazione in Borsa che attirano investimenti) o la "nicchia" di lavori redditizi o specialistici o ancora, in Italia, la "rendita" di commesse in house o in condizioni privilegiate di concorrenza o, all'estero, di posizionamenti favorevoli impensabili in patria. Al di fuori di questa felice brigata (che non include più di una quindicina di realtà imprenditoriali) la lotta per la sopravvivenza impazza. Tra le cooperative è soprattutto a rischio
Cesi (per eccessivo impegno nell'immobiliare), ma il lungamente atteso "ribaltone" al suo vertice fa ben sperare, mentre Coopcostruzioni e Cooperativa di Costruzioni, pur in tensione di liquidità, sembrano al riparo. Tra le imprese private la più grande da tempo "in trincea" (con numerosi contenziosi nelle sue commesse pubbliche) è Ics Grandi Lavori (cresciuta con una politica di acquisizioni poco meno ambiziosa di quella di Impresa) che però è riuscita a impadronirsi di uno strumento potenzialmente forte come il consorzio stabile Samac (rilevando alcune quote di Carena e Matarrese, entrambe in concordato preventivo). Un'altra impresa che non si è riusciti a vendere e può sperare di avere un futuro solo se "sfonda" all'estero è Tecnimont Civil Construction, erede nella tabella è fallita: anche se in tempi lunghi. all'interno del gruppo Maire Tecnimont del Il caso più antico (ma anche eccellente per i saper fare (anche progettuale) di Fiat blasoni di chi, anche dall'estero, si è succeduto Engineering. Tra le private di minori per tentare di salvarla) è stato Torno, il cui dimensioni preoccupa Edimo Holding (che fallimento risale al novembre 2010, in un consolida Taddei Costruzioni), le cui primo tempo lasciando indenne Rabbiosi, poi speranze riposte nella ricostruzione finita nel "calderone" dell'amministrazione dell'Aquila sono frustrate dalla politica dei straordinaria (con formula rinvii. • © RIPRODUZIONE RISERVATA
riservata ai grandi gruppi) di quell'Impresa Spa già campionessa di acquisizioni e
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correttivi: elenco dei creditori e commissario giudiziale Con i nuovi paletti ridotte le distorsioni
DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE
Nello Small business act del 2008 la Commissione europea aveva ritenuto prioritario «assicurare che gli imprenditori onesti che si siano trovati a fronteggiare una situazione di insolvenza possano avere rapidamente una seconda possibilità». Da qui l'esigenza che gli Stati legiferassero individuando strumenti alternativi al fallimento che potessero agevolare il ritorno in bonis dell'imprenditore e prevenire l'eliminazione dal mercato di soggetti ancora con potenzialità. Le nuove norme sul concordato preventivo. Rispondendo all'invito della Commissione europea, con il e.d. «secondo decreto sviluppo» (DI 83/2012), vengono introdotte due nuove figure: il concordato «con continuità aziendale» (art. 186-bis della legge fallimentare) e il concordato e.d. «in bianco» o «con riserva» (art. 161 e. 6, della stessa legge). D primo ha come finalità quella di consentire all'imprenditore di gestire - e superare - la crisi aziendale senza interrompere l'attività d'impresa e, per tale ragione, garantisce ai soggetti ammessi a questa procedura una serie di benefici che vanno dalla possibilità di continuare a partecipare alle gare per l'assegnazione di commesse pubbliche, al divieto per le controparti, anche pubbliche, di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione a motivo della presentazione della domanda di concordato, al mantenimento delle qualificazioni possedute. D secondo ha lo scopo di bloccare le azioni esecutive individuali - spesso fattore scatenante del fallimento - nei confronti dell'imprenditore che si trovi in «odore di decozione» prevedendo la possibilità di presentare una domanda di concordato «in bianco» allegando unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di presentare successivamente (entro un termine compreso tra 60 e 120 gg, fissato dal giudice e prorogabile di non oltre 60 gg) il piano di concordato e tutta la documentazione necessaria a valutare l'ammissibilità alla procedura. Intenzioni e distorsioni applicative. Per quanto concerne il concordato in bianco, se è certamente meritevole il tentativo di evitare l'effetto domino delle azioni esecutive individuali su imprenditori in difficoltà, spingendoli a uscire allo scoperto prima che la situazione di crisi divenga irreversibile, poteva verificarsi l'utilizzo improprio dello strumento da parte
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di imprenditori già irrimediabilmente decotti al solo e unico fine di «prendere tempo» ritardando il più possibile l'inevitabile dichiarazione di fallimento. Per quanto attiene, invece, al concordato con continuità aziendale, gli imprenditori ammessi alla procedura possono continuare a partecipare alle gare pubbliche purché presentino: a) la relazione di un professionista indipendente, designato dall'imprenditore, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. D non venir meno dei requisiti previsti dall'art. 38 del codice contratti in capo all'imprenditore ammesso al concordato con continuità
implica anche il mantenimento delle qualificazioni possedute e la prosecuzione dei contratti in corso. La nuova normativa, però, non era chiara nel disciplinare in quale momento scattasse se cioè, un imprenditore in stato di crisi potesse comunque continuare a partecipare alle gare pubbliche - mantenendo le relative qualificazioni - nella speranza di risollevare la propria azienda avendo semplicemente presentato un'istanza di ammissione a questo peculiare tipo di concordato o se fosse necessario aver già ottenuto dal Tribunale il relativo decreto. Le incertezze interpretative potevano creare delle impasse nelle procedure di gara - oltre a possibili distorsioni della competizione - atteso che, nel momento della partecipazione, non vi era alcuna garanzia che i concorrenti che avessero presentato istanza di ammissione al concordato con continuità vi sarebbero poi stati effettivamente ammessi. Ancora più macroscopici potevano essere i rischi di incertezza laddove la domanda fosse presentata «in bianco».
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Le ultime modifiche normative. Per prevenire le possibili distorsioni, entrambe le nuove figure di concordato sono state oggetto di modifica. Per quanto concerne il concordato in bianco, il decreto del fare (DI 69/2013) ha previsto l'obbligo per l'imprenditore di depositare, unitamente al ricorso contenente la domanda di concordato, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, anche l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti all'evidente fine poter avere sin da subito un'idea circa l'ordine di grandezza del passivo. Al Tribunale, poi, è stata attribuita la facoltà di anticipare già con il decreto con cui assegna il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta, il piano concordatario e gli ulteriori documenti, la nomina del commissario giudiziale il quale potrà così esaminare sin da subito le scritture contabili dell'impresa e vigilare sulla condotta del debitore al fine di accertare l'eventuale sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda ai sensi dell'ari. 173 della legge fallimentare (se il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode). Al commissario giudiziale, se nominato anticipatamente, il Tribunale dovrà, inoltre, chiedere di esprimere il proprio parere sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione che il debitore ha la possibilità di compiere previa autorizzazione del tribunale. Per quanto concerne il concordato con continuità, il decreto Destinazione Italia (DI 145/2013) ha previsto che successivamente alla presentazione della domanda di concordato, la partecipazione alle gare di appalto può essere consentita solo se autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. Tuttavia è chiaro che la presentazione della relativa domanda non determina il venire meno dei requisiti di qualificazione e il conseguente avvio delle procedure di risoluzione dei contratti in corso, come confermato anche dalla determina n. 3/2014 dell'Avcp (vedi Edilizia e Territorio n. 20/2014). L'Autorità, tuttavia, nell'atto citato ha ritenuto anche che la presentazione della domanda di concordato "in bianco", costituisce comunque causa di esclusione dalle gare, decadenza dalla qualificazione e causa di risoluzione dei contratti in corso, atteso che, mancando il piano, la stessa non sarebbe compatibile con l'ipotesi del concordato con continuità e non 6 RIPRCttJZIONE RISERVATA
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