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CONFPROFESSIONI // ddl sulla concorrenza ha perso la chance di rilanciare la competitivita dei professionisti Stp ostaggio di politiche miopi Norme lacunose e interessi occulti ne frenano il decollo DI GAETANO STELLA* Nell'ingorgo legislativo di mezza estate, il ddl sulla concorrenza è senza dubbio il provvedimento più balneare in discussione attualmente alla Camera. Al di là delle spinte liberiste che minano i basilari principi di garanzia per i cittadini e delle contraddittorie misure che penalizzano intere categorie professionali, la legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta, per molti versi, la distanza abissale che separa il legislatore dalla realtà economica, soprattutto quando si cimenta a legiferare su aspetti di vitale importanza per lo sviluppo dei servizi professionali nel nostro Paese. Esemplare, da questo punto di vista, è quanto contenuto nel famigerato art. 26 che, nella sua versione originale, ha spalancato le porte delle società tra avvocati senza fissare limiti ai soci di capitale non
dovrebbe ispirare l'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente», così sta scritto nel parere della Commissione Giustizia. Nella realtà dei fatti non ha vinto nessuno: il legislatore ha perso l'ennesima occasione superare la normativa lacunosa e inadeguata sulle società tra professionisti, introdotta con la legge di stabilità per il 2012; i professionisti (avvocati e non) hanno visto sfumare l'opportunità per crescere sul mercato dei servizi professionali. Non è un mistero che Confprofessioni, fin dall'inizio e controcorrente rispetto a una parte del mondo professionale, abbia sempre guardato con favore all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria, quale leva fondamentale per aumentare la competitivita degli studi professionali. Abbiamo sempre sostenuto che lo strumento societario possa essere un veicolo
professionisti e, piccolo dettaglio, senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Lo scorso 19 giugno avevamo segnalato, nel corso di un'audizione alle commissioni riunite finanze e attività produttive della Camera tutte le nostre perplessità sull'impostazione complessiva del ddl e in particolare sulle nuove disposizioni sulle società tra avvocati (perplessità che sono state raccolte e rilanciate dalla commissione giustizia della camera chiamata a esprimere il proprio parere lo scorso 10 luglio). Con ogni probabilità, riferiscono ora fonti giornalistiche, la norma in questione dovrebbe essere stralciata, con buona pace di quelle «manine» invisibili che hanno tentato di forzare l'esercizio forense in forma societaria verso «mere imprese con fini di lucro che, in alcuni casi, potrebbero non essere compatibili con quello che rappresenta il fondamentale principio che
avanzato per sviluppare e ammodernare le strutture e le capacità degli studi, trasformandoli in realtà economiche aperte all'internazionalizzazione e più flessibili rispetto alle mutate esigenze dei clienti; strutture moderne che, al tempo stesso, siano capaci di intercettare fondi comunitari, incentivi e misure di sostegno legislative, quasi sempre calibrate esclusivamente sulle piccole e medie imprese. Né abbiamo fatto mai mistero dell'importanza dei soci di puro capitale all'interno delle società tra professionisti, senza però intaccare la natura e l'autonomia del lavoro professionale. Al di là delle criticità oggettive, l'attuale quadro legislativo che regolamenta l'esercizio professionale in forma societaria appare un'opera incompiuta; un provvedimento zoppo che non ha saputo assecondare la spinta competitiva che nasceva dalla base degli studi professionali, come confer
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mano i recenti dati diffusi da Unioncamere (al giugno 2014 risultavano registrate solamente 194 società tra professionisti). Senza dubbio, le palesi lacune normative sul regime fiscale e contributivo applicabile al reddito derivante dalla partecipazione a società tra professionisti hanno scoraggiato i professionisti verso un simile modello societario, che non sembra riscontrare neppure l'interesse di potenziali soci di investimento. Se però volgiamo lo sguardo all'intesa attività sotto traccia delle potenti lobby che hanno accompagnato l'iter del ddl sulla concorrenza, sorge il sospetto che ci sia una precisa volontà (anche politica) a mantenere depotenziate le società tra professionisti se non addirittura consegnarle brevi manu ai grandi capitali. Il rumore di spade che si è alzato sulle società tra avvocati ne è un esempio lampante. * presidente dì Confprofessioni
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CAMBIO DI SEDE Da luglio trasloco in corso La casa delle professioni ha trovato una nuova sede di rappresentanza istituzionale. Dal mese di luglio, infatti la sede nazionale di Confprofessioni si è trasferita in Viale Pasteur 65 00144 Roma. Nella nuova sede saranno ospitati gli uffici della presidenza e della segreteria nazionale, che diventano il baricentro delle attività politicoistituzionale della Confederazione. Restano invariati, invece, i recapiti telefonici e mail. Per qualsiasi informazione, la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ai seguenti contatti: tel. 06/54220278 - Fax 06/54229876 - mail:
[email protected]. Oppure sulla pagina Facebook di Confprofessioni; su IWitter: ©confprofessioni; e su Linkedin all'indirizzo: https:// it.linkedin.com/in/ confprofessioni Pagina a cura di CONFPROFESSIONI WWW.CONFPROFESSIONI.IT
[email protected] L'iniziativa promossa da Confprofessioni Alla scoperta di Expo 2015 Cementare il senso di appartenenza e intrecciare nuove relazioni. Sotto questi auspici, si è svolto venerdì 10 luglio il tour organizzato da Confprofessioni alla scoperta di Expo Milano 2015, che ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di professionisti provenienti dalla Lombardia alla Calabria, dal Veneto alla Liguria ed espressione delle diverse aree professionali (Economia e Lavoro; Diritto e Giustizia; Ambiente e Territorio; Sanità e Salute). Attraverso percorsi espositivi mirati, la delegazione di Confprofessioni, guidata dal presidente di Confprofessioni Lombardia, Giuseppe Calafiori, ha visitato le aree tematiche che interpretano il tema di Expo 2015 Nutrire il Pianeta, Energia per la vita: 11 Padiglione Zero, il Parco delle Biodiversità, il distretto alimentare del futuro; ma anche diversi cluster dove i diversi paesi presenti a Expo sviluppano la propria interpretazione del tema di Expo Milano 2015. L'iniziativa, assai apprezzata dai professionisti che hanno partecipato al tour di Confprofessioni, è stata anche l'occasione per confrontarsi e discutere sui terni di interesse professionale, in particolare sulla salute e sullo sviluppo sostenibile, ma è stata anche una piacevole occasione di incontro E er conoscere più da vicino i realtà di Paesi e tradizioni in un contesto informale e conviviale, che ha rafforzato il senso di appartenenza alla grande famiglia delle professioni. Prossimo appuntamento a settembre. Ulteriori informazioni sul sito internet (www.confprofessioni.eu).
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Sud Tirolo e Alto Adige, il patto è siglato Apprendistato, c'è l'accordo
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15 luglio 2015
Jobs Act, dove sono le semplificazioni? di Gaetano Stella (Presidente di Confprofessioni)
L’idea di innovare il mercato del lavoro nel suo complesso con decreti riguardanti ogni aspetto della disciplina dei rapporti di lavoro, nonché l’insieme delle politiche attive e delle politiche passive è sicuramente positiva perché consente di affrontare le questioni in un’ottica di sistema. Dobbiamo però constatare che i risultati sperati rischiano di non essere raggiunti in ambiti fondamentali e strategici per il funzionamento ottimale del mercato del lavoro. Infatti mentre alcuni provvedimenti attuativi della delega appaiono ambiziosi e coraggiosi (si veda il contratto a tutele crescenti o il riordino delle tipologie contrattuali), altri interventi risultano invece poco efficaci. In questi giorni le commissioni parlamentari stanno procedendo all'esame dei decreti attuativi del Jobs Act, coinvolgendo anche gli attori sociali, chiamati a esprimersi su questioni fondamentali per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, quali le tutele in costanza di rapporto di lavoro, le politiche attive, l’attività ispettiva e la semplificazione amministrativa. In queste sedi non è mancato il contributo di Confprofessioni che ha portato in Senato e alla Camera la posizione delle libere professioni, sottolineando le criticità che rischiano di mantenere ingessato il lavoro negli studi professionali. Nonostante l'impianto generale della riforma appaia sostanzialmente positivo, numerosi sono infatti gli spunti che emergono dai decreti di attuazione e che lasciano perplessi i datori di lavoro professionisti. Partiamo dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Al di là degli ultimi interventi legislativi che hanno penalizzato l'intero settore professionale (si vedano, per esempio, le nuove disposizioni sui contratti di solidarietà o l'esclusione degli studi professionali dal campo di applicazione della cassa integrazione in deroga, riammessa poi da un ordinanza del Consiglio di Stato dopo il ricorso di Confprofessioni), lo schema di decreto di riordino degli ammortizzatori sociali apre un nuovo fronte di preoccupazione. Il provvedimento introduce infatti un aumento del contributo addizionale destinato al Fondo di integrazione salariale, che rappresenta un pesante aggravio per gli studi professionali che mediamente occupano un numero limitato di dipendenti. Una soluzione alternativa – come abbiamo segnalato alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato – potrebbe essere quella di esentare i i datori di lavoro, che occupano da 5 a 15 lavoratori, dal contributo addizionale, qualora nel settore di riferimento esista un ente bilaterale che abbia predisposto autonomamente un sistema di tutele, come già avviene nel comparto degli studi professionali. Passando poi alle disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, la nostra attenzione si è focalizzata sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, perché le disposizioni contenute nello schema di decreto
presentato dal Governo non vanno nella direzione della semplificazione. Per realizzare una vera e propria semplificazione nella gestione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ogni luogo di lavoro si dovrebbero ridurre gli adempimenti documentali al minimo indispensabile e definire i testi normativi in maniera snella e con maggiore chiarezza. Sarebbe necessario inoltre definire una volta per tutte una regolamentazione più razionale per le piccole e medie strutture guardando all'effettivo livello di rischio. Ancor più critico appare il nuovo modello organizzativo costruito intorno ai servizi per il lavoro e le politiche attive. Il decreto attuativo proposto dal Governo non riesce a superare l'attuale assetto costituzionale che ripartisce funzioni e competenze tra il ministero del Lavoro e le Regioni, ma introduce un nuovo soggetto, l'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal), deputato al coordinamento generale dei servizi per l'impiego. Anziché assorbire i centri per l’impiego che invece vengono riorganizzati nell’ambito delle Regioni stesse, ed acquisire la competenza all’erogazione diretta delle prestazioni legate allo stato di disoccupazione (aspi, naspi e dis-coll), la creazione dell'Anpal porterà solamente ad un livello decisionale in più senza sortire alcun effetto pratico e quindi a un'ulteriore burocratizzazione del sistema che ostacolerà, di fatto, l’effettivo godimento dei servizi da parte dei cittadini. Un ultimo rilievo riguarda le disposizioni sui fondi interprofessionali per la formazione continua. Lo schema di decreto li considera parte integrante della rete dei servizi per l'impiego, ma le disposizioni in esso contenute rappresentano il culmine di un atteggiamento di scarsa fiducia nei loro confronti che ha caratterizzato l'operato del legislatore negli ultimi tempi. Dopo il prelievo forzoso per finanziare le politiche passive ed una serie di interpretazioni volte a restringerne il raggio di azione ora il legislatore delegato ha manifestato l'intenzione esplicita di considerare di natura pubblicistica le risorse da essi gestite. Ciò inciderà necessariamente non solo sul piano organizzativo e gestionale ma anche sull'applicabilità ai fondi delle disposizioni in materia formativa di derivazione comunitaria che definiscono in maniera precisa le caratteristiche dell'offerta formativa pubblica. Una ingerenza nell'autonomia dei fondi interprofessionali veramente eccessiva che, se non contemperata da un ruolo maggiormente inclusivo delle parti sociali, porterà alla loro definitiva marginalizzazione nell'ambito delle politiche attive.
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Giovedì 30/04/2015
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Giuseppe nardella
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L'Autorità anti-corruzione e le prestazioni professionali sotto-costo ALA presidente ALA Assoarchitetti di Bruno Gabbiani commento ARCHITETTURA E PROGETTI commento di Bruno Gabbiani ALA presidente ALA Assoarchitetti L'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e l'ha fatto con l'autorevolezza che compete al ruolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. commento di Bruno Gabbiani ALA presidente ALA Assoarchitetti L'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e l'ha fatto con l'autorevolezza che compete al r L'Autorità anti-corruzione e le prestazioni professionali sotto-costo L F Autorità nazionale anti-corruzione, Anac, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e lo ha fatto con l'autorevolezza che compete al ruolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. Il tema è noto e dibattuto al di là del caso specifico del Comune che è stato censurato, poiché contiene un interesse primario dell'intera comunità e non solo dei progettisti e dei costruttori, ma appare ora, forse per la prima volta, strettamente collegato ai problemi della trasparenza e della corruzione negli atti amministrativi. È noto che molte amministrazioni pubbliche _____________ non hanno la possibilità d'affidare gli incarichi dei progetti preliminari, la cui disponibilità è condizione essenziale per ottenere i finanziamenti per le opere pubbliche, poiché lo impediscono le nonne che regolano la formazione dei bilanci preventivi degli enti. Una situazione paradossale, che sembrerebbe risolvibile adeguando le norme sulla formazione dei bilanci. Ma ciò richiede procedimenti legislativi lunghi e complessi, che vanno anche a interferire con quel «patto di stabilità», con il quale il Parlamento ha tentato d'arginare la tendenza delle amministrazioni locali a indebitarsi oltre ogni limite. L'espediente usato dalle Amministrazioni e censurato in questo caso dal l'Anac, è allora di trasferire al libero professionista il rischio dell'investimento per il progetto preliminare, che sarà quindi pagato dall'ente soltanto se e quando la richiesta del finanziamento sarà andata a buon fine: altrimenti il professionista otterrà al massimo un simbolico rimborso di «spese vive». Una prassi questa, il più delle volte presentata come espressione di u na sensibilità altamente sociale del professionista «donatore», che al contrario nasconde insidie gravi, che vorremmo approfondire. Innanzitutto la prescrizione del Codice Civile per cui «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera» non deve intendersi soltanto come una tutela del lavoro intellettuale e del decoro della professione, ma anche come fattore necessario anche se non sufficiente, a garantire la qualità del prodotto intellettuale. E infatti proprio su questo punto si determina il primo danno per l'interesse pubblico, poiché la mancanza di remunerazione conduce comunemente a progetti frettolosi e standardizzati, che non possono produrre opere di qualità, durevoli e con bassi costi di gestione. In secondo luogo è frequente che in tal modo l'importo dei lavori da appaltarsi sia sottostimato, vuoi per i problemi di bilancio dell'ente appaltante, vuoi per uolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. commento di Bruno Gabbiani ALA presidente ALA Assoarchitetti L'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e l'ha fatto con l'autorevolezza che compete al r L'Autorità anti-corruzione e le prestazioni professionali sotto-costo L F Autorità nazionale anti-corruzione, Anac, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e lo ha fatto con l'autorevolezza che compete al ruolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. Il tema è noto e dibattuto al di là del caso specifico del Comune che è stato censurato, poiché contiene un interesse primario dell'intera comunità e non solo dei progettisti e dei costruttori, ma appare ora, forse per la prima volta, strettamente collegato ai problemi della trasparenza e della corruzione negli atti amministrativi. È noto che molte amministrazioni pubbliche _____________ non hanno la possibilità d'affidare gli incarichi dei progetti preliminari, la cui disponibilità è condizione essenziale per ottenere i finanziamenti per le opere pubbliche, poiché lo impediscono le nonne che regolano la formazione dei bilanci preventivi degli enti. Una situazione paradossale, che sembrerebbe risolvibile adeguando le norme sulla formazione dei bilanci. Ma ciò richiede procedimenti legislativi lunghi e complessi, che vanno anche a interferire con quel «patto di stabilità», con il quale il Parlamento ha tentato d'arginare la tendenza delle amministrazioni locali a indebitarsi oltre ogni limite. L'espediente usato dalle Amministrazioni e censurato in questo caso dal l'Anac, è allora di trasferire al libero professionista il rischio dell'investimento per il progetto preliminare, che sarà quindi pagato dall'ente soltanto se e quando la richiesta del finanziamento sarà andata a buon fine: altrimenti il professionista otterrà al massimo un simbolico rimborso di «spese vive». Una prassi questa, il più delle volte presentata come espressione di u na sensibilità altamente sociale del professionista «donatore», che al contrario nasconde insidie gravi, che vorremmo approfondire. Innanzitutto la prescrizione del Codice Civile per cui «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera» non deve intendersi soltanto come una tutela del lavoro intellettuale e del decoro della professione, ma anche come fattore necessario anche se non sufficiente, a garantire la qualità del prodotto intellettua La prassi «L'espediente usato dalle Amministrazioni, e censurato in questo caso dall'Anac, è di trasferire al libero professionista il rischio dell'investimento per il progetto preliminare, pagato dall'ente soltanto se e quando la richiesta del finanziamento sarà andata a buon fine: altrimenti il professionista otterrà al massimo un simbolico rimborso di «spese vive». Una prassi il più delle volte presentata come espressione di una sensibilità altamente sociale del professionista «donatore» che al contrario nasconde insidie gravi». e. E infatti proprio su questo punto si determina il primo danno per l'interesse pubblico, poiché la mancanza di remunerazione conduce comunemente a progetti frettolosi e standardizzati, che non possono produrre opere di qualità, durevoli e con bassi costi di gestione. In secondo luogo è frequente che in tal modo l'importo dei lavori da appaltarsi sia sottostimato, vuoi per i problemi di bilancio dell'ente appaltante, vuoi per uolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. commento di Bruno Gabbiani ALA pre l'approssimazione di un frettoloso progetto preliminare. Non si comprende infine quale possa essere l'interesse del professionista d'intraprendere un'operazione tutta a suo rischio, se non la previsione di un ben maggiore beneficio futuro. La convergenza di questi e d'altri fattori che non si possono qui tutti enumerare nello spazio a disposizione, da cosi avvio al percorso opaco dell'opera pubblica, poiché con queste premesse i benefici attesi dai soggetti coinvolti determineranno fatalmente l'aggiramento delle norme che vietano le perizie di variante, le proroghe e i relativi incrementi del costo delle opere. Cosi sarà possibile recuperare i ribassi ____________ eccessivi, attraverso l'aumento del costo consuntivo d'appalto, rivalutare le parcelle professionali e, in definitiva, realizzare effettivamente le opere inizialmente sottostimate. È chiaro che, una volta derogato i principi di rispetto sostanziale e formale delle nonne, non vi sono più freni alla fantasia, soprattutto se vengono sovrapposti nei medesimi soggetti in palese conflitto d'interessi, i ruoli di garanzia di progettista, direttore dei lavori, Rup e appaltatore, che bene o male, opportunamente separati, avevano regolato per un secolo le opere pubbliche. Invece, fino dall'originaria legge Merloni del 1994, i ruoli sono stati mescolati, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere una maggiore efficienza e un risparmio di scala. Cosi la legge ha inserito l'appalto integrato, che affida tutti i ruoli alla medesima impresa appaltatrice, che diviene contemporaneamente soggetto controllore e controllato, oppure ha attribuito in alternativa anche i ruoli professionali agli uffici tecnici interni delle amministrazioni, che in tal modo oltre che risultare di fatto esonerati dai ruoli di programmazione e controllo, costituiscono un costo aggiuntivo, senza dare un corrispondente risultato qualitativo. Anzi, la totale mancanza di dialettica dei ruoli e della certa responsabilizzazione dei soggetti, ha reso incerto l'esito economico d'ogni appalto e indeterminata la qualità del prodotto. Per uscire da questa palude, non resta quindi che ridisegnare le figure separate dei soggetti che determinano la qualità dell'opera pubblica: committente e suoi delegati, Rup, progettista, direttore dei lavori, appaltatore, collaudatore. Sicuramente non si perverrà cosi d'incanto all'eliminazione della corruzione e dell'inefficienza, ma sicuramente si sarà imboccato il cammino verso quel comportamento etico diffuso di tutti i soggetti in campo, senza il quale le opere non sono realizzabili con successo. idente ALA Assoarchitetti L'Anac, l'Autorità nazionale anti-corruzione, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e l'ha fatto con l'autorevolezza che compete al r L'Autorità anti-corruzione e le prestazioni professionali sotto-costo L F Autorità nazionale anti-corruzione, Anac, con la deliberazione del 18 febbraio 2015 è intervenuta sul tema delle prestazioni professionali d'architettura fornite sotto-costo e lo ha fatto con l'autorevolezza che compete al ruolo delicato e innovativo che le è stato affidato dal Parlamento. Il tema è noto e dibattuto al di là del caso specifico del Comune che è stato censurato, poiché contiene un interesse primario dell'intera comunità e non solo dei progettisti e dei costruttori, ma appare ora, forse per la prima volta, strettamente collegato ai problemi della trasparenza e della corruzione negli atti amministrativi. È noto che molte amministrazioni pubbliche _____________ non hanno la possibilità d'affidare gli incarichi dei progetti preliminari, la cui disponibilità è condizione essenziale per ottenere i finanziamenti per le opere pubbliche, poiché lo impediscono le nonne che regolano la formazione dei bilanci preventivi degli enti. Una situazione paradossale, che sembrerebbe risolvibile adeguando le norme sulla formazione dei bilanci. Ma ciò richiede procedimenti legislativi lunghi e complessi, che vanno anche a interferire con quel «patto di stabilità», con il quale il Parlamento ha tentato d'arginare la tendenza delle amministrazioni locali a indebitarsi oltre ogni limite. L'espediente usato dalle Amministrazioni e censurato in questo caso dal l'Anac, è allora di trasferire al libero professionista il rischio dell'investimento per il progetto preliminare, che sarà quindi pagato dall'ente soltanto se e quando la richiesta del finanziamento sarà andata a buon fine: altrimenti il professionista otterrà al massimo un simbolico rimborso di «spese vive». Una prassi questa, il più delle volte presentata come espressione di u na sensibilità altamente sociale del professionista «donatore», che al contrario nasconde insidie gravi, che vorremmo approfondire. 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Principi contabili. L'Oic «approva» il nuovo Ifrs 9, applicabile dal 2018 Strumenti finanziari, censiti anche i crediti in peggioramento
Giovanni Parente Via libera dell'Oic (Organismo italiano di contabilità) al nuovo principio contabile Ifrs 9 sul trattamento degli strumenti finanziari in bilancio. Mentre prosegue il lavoro sulla nuove indicazioni per il trattamento dei beni in leasing. Ma andiamo con ordine. Con una lettera appena inviata all'Efrag (l'organismo di consultazione della Commissione europea in materia contabile), l'Oic ha sottolineato di non ravvisare problemi all'endorsement del principio ma allo stesso tempo ha chiesto una valutazione degli impatti sul bilancio degli istitutidicredito in vista della sua adozione dal 1° gennaio 2018. Del resto si tratta di un
compagnie assicurative fino a quando non sarà in vigore il nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi. In questo caso, l'incognita è rappresentata dai possibili disallineamenti contabili nella valutazione degli attivi delle compagnie (calcolati secondo Ifrsc) e le passività su cui non è ancora intervenuto il nuovo principio sui contratti assicurativi. E un eventuale esonero richiederebbe anche una soluzione per i «conglomerati», ossia gruppi societari in cui ci sono sia attività finanziarie che assicurative, perché questo poi comporterebbe la necessità di adottare principi (e metodi) contabili diversi: il nuovo Ifrs principio contabile destinato a 9 o l'attuale Ias 39. Tuttinodidestinati aessere dettagliare ancora meglio la qualità dei crediti erogati. Oltre sciolti nelle prossime a quelli ancora buoni (come si settimane. Ci sono già in calendario due riunioni dice in gergo tecnico dell'Efrag: una prima della fine «performing») e a quelli di luglio e l'altra a inizio deteriorati, si aggiungerà una terza qualificazione: bisognerà, settembre. Al momento sembra più probabile che il parere del infatti, rilevare immediatamente le perdite sui l'Efrag arrivi nella seconda. A crediti che pur non essendo quel punto la Commissione deteriorati hanno subito un europea avvierà il processo di peggioramento nel merito endorsement. E una volta creditizio. acquisito anche il parere LA PROSSIMA TAPPA Entro l'a dell'Arc(Accounting regulatory n no l'If rs su I leasi ng: nell'attivo committee), Bruxelles si patrimoniale andrà iscritto il diritto pronuncerà e poi proporrà il d'uso e nel passivo il debito regolamento su cui si devono eventualmente esprimere Parlamento e il Consiglio. Sullo sfondo, però, ci sono anche altri cambiamenti in A questo si aggiunge la necessità di indicare anche per arrivo. Entro fine anno è attesa la pubblicazione del nuovo i crediti performing le perdite principio Ifrs sul leasing. attese che si manifesteranno L'ipotesi allo stud io è quella di nei prossimi dodici mesi. E uniformare il trattamento come questo potrebbe portare a un leasing finanziari. Quindi aumento significativo degli nell'attivo patrimoniale andrà accantonamenti nel momento iscritto il diritto d'uso e nel in cui il principio diventerà passivo il debito. Con due operativo. Ecco perché possibili esenzioni: i leasing dall'Organismo italiano di sotto 12 mesi si potranno contabilità è particolarmente contabilizzare come leasing sentita l'esigenza di valutare operativo (con canone a conto pienamente l'impatto delle economico); stesso discorso modifiche. Nel percorso che dovrà portare all'approvazione per gli smail leasing per in sede comunitaria dell'Ifrs 9 importi di piccolo valore. bisognerà anche sciogliere il nodo dell'eventuale esonero dall'applicazione per le
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4.220 scaturiti dall'analisi dei dati del modello 770; ma nei mesi scorsi sono state icomila gli avvisi inviati per segnalare possibili anomalie negli studi di settore, e circa 3mila sono stati gli alert sulle plusvalenze. A proporre il bilancio sui primi risultati del nuovo meccanismo è stato il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenuta ieri a Taranto a un convegno organizzato dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili per fare il punto sull'attuazione della delega fiscale e delle altre norme scritte negli ultimi mesi nel tentativo di «cambiare il E proprio il tema della "Obiettivo semplificazione con il tag collaborazione" rappresenta il fil rouge della strategia dichiarata dai vertici dell'amministrazione finanziaria. «La lotta all'èvasione è cruciale - sottolinea infatti Orlandi- ma la repressione non basta anche perché il denaro evaso è soggetto a consumo, quindi il sta anche perché il denaro evaso ti Orlandi- ma la repressione non e è cruciale - sottolinea infatti inanziaria. «La lotta all'èvasione a dai vertici dell'amministrazione ouge della strategia dichiarata dai borazione" rappresenta il fil rouge Obiettivo semplificazione con il taglio degli adempimenti dalla validità solo biennale del nuovo sistema di sanzioni scritto nel decreto legislativo ora all'esame del Parlamento. Questo meccanismo inedito, che rischia in realtà di sollevare enormi problemi di costituzionalità anche perché mette in discussione il principio del favor rei, è nato da problemi di copertura, e ha sollevato obiezioni generalizzate. «La provvisorietà si possa intendere come primo passo verso una situazione più stabile - riflette Rossella Orlandi per superare l'idea che dopo due anni si ritorni al vecchio sistema - ma penso che il legislatore possa essere in grado di risolvere il problema». Intanto la macchina prova a muoversi anche fuori dai confini della delega: martedì prossimo parte il tavolo tecnico fra Mef, Cndcec, Confindustria e Rete imprese per la semplificazione. Obiettivo dichiarato: un taglio del 30% per gli adempimenti. ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA Obiettivo semplificazione con il taglio degli adempimenti Gianni Trovati TARANTO II "controllo collaborativo" messo in campo dall'ultima legge di stabilità per avvertire i contribuenti di possibili problemi nei loro rapporti con il fisco ha prodotto in questi primi mesi di attività 2iimila avvisi telematici, inviati dall'Agenzia per incentivare il ravvedimento dei diretti interessati prima che scatti la macchina di accertamenti ed eventuali sanzioni. L'ultimo capitolo, fatto partire lunedì scorso e relativo ai titolari di partita Iva (si veda «II Sole 24 Ore» del 14 luglio), si è tradotto in 13.626 avvisi nati dallo spesometro e Obiettivo semplificazione con il taglio degli adempimenti Gianni Trovati TARANTO II "controllo collaborativo" messo in campo dall'ultima legge di stabilità per avvertire i contribuenti di possibili problemi nei loro rapporti con il fisco ha prodotto in questi primi mesi di attività 2iimila avvisi telematici, inviati dall'Agenzia per incentivare il ravvedimento dei diretti interessati prima che scatti la macchina di accertamenti ed eventuali sanzioni. L'ultimo capitolo, fatto partire lunedì scorso e relativo ai titolari di partita Iva (si veda «II Sole 24 Ore» del 14 lugl 4.220 scaturiti dall'analisi dei dati del modello 770; ma nei mesi scorsi sono state icomila gli avvisi inviati per segnalare possibili anomalie negli studi di settore, e circa 3mila sono stati gli alert sulle plusvalenze. A proporre il bilancio sui primi risultati del nuovo meccanismo è stato il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, intervenuta ieri a Taranto a un convegno organizzato dall'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili per fare il punto sull'attuazione della delega fiscale e delle altre norme scritte negli ultimi mesi nel tentativo di «cambiare il emplificazione con il tag collaborazione" rappresenta il fil rouge della strategia dichiarata dai vertici dell'amministrazione finanziaria. «La lotta all'èvasione è cruciale - sottolinea infatti Orlandi- ma la repressione non basta anche perché il denaro evaso è soggetto a consumo, quindi il tempo che passa rende più difficile concretizzare le chance di incasso effettivo». Passare dalla strategia dichiarata alla prassi diffusa non è però affar semplice, soprattutto in un Paese caratterizzato da una normativa fiscale che rimane stratificataecontraddittoria.Laprova di queste difficoltà arriva proprio dall'esame dello stato di attuazione della delega fiscale. «Il passaggio dalla repressione alla collaborazione è un obiettivo riflette per esempio Gerardo Longobardi, presidentedel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - ma serve un quadro normativo più certo e semplice: con la delega si è persa un'occasione d'oro per una manutenzione complessiva dell'architettura fiscale italiana, perché si sono persi per strada tanti temi chiave». Nemmeno sui punti attuati, poi, mancano i problemi: uno dei più spinosi è rappresentato matici, inviati dall'Agenzia per incentivare il ravvedimento dei diretti interessati prima che scatti la macchina di accertamenti ed eventuali sanzioni. L'ultimo capitolo, fatto partire lunedì scorso e relativo ai titolari di partita Iva (si veda «II Sole 24 Ore» del 14 luglio), si è tradotto in 13.626 avvisi nati dallo spesometro e Obiettivo semplificazione con il taglio degli adempimenti Gianni Trovati TARANTO II "controllo collaborativo" messo in campo dall'ultima legge di stabilità per avvertire i contribuenti di possibili problemi nei loro rapporti con il fisco ha prodotto in questi primi mesi di attività 2iimila avvisi telematici, inviati dall'Agenzia per incentivare il ravvedimento dei diretti interessati prima che scatti la macchina di accertamenti ed eventuali sanzioni. L'ultimo capitolo, fatto partire lunedì scorso e relativo ai titolari di partita
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Entrate. Il direttore Orlandi fa il punto su lotta all'evasione e compliance Dali Agenzia 200mila inviti al ravvedimento
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Dichiarazioni. I dubbi dei sostituti d'imposta Nel 770 le certificazioni corrette dopo la scadenza
Nevio Bianchi Barbara Massara \ < ' II 31 luglio scade il termine di presentazione del modello 770, ma anche quello di invio telematico delle certificazioni uniche (Cu) di alcuni lavoratori autonomi. Lo slittamento della scadenza della trasmissione della Cu, disposto dall'agenzia delle Entrate con comunicato del 12 febbraio 2015, è riservato alle certificazione di quei lavoratori autonomi che non sono stati interessati dall'avvio sperimentale del 730 precompilato. Tra questi ci sono i percettori di reddito di lavoro autonomo professionale, ma anche i percettori di provvigioni, quali gli agenti, i mediatori ecosìviaecioètuttiquei soggetti obbligati a presentare il modello Unico. Anche se nonsiècompresa la necessità di inviare anche le Cu di questi lavoratori, posto che non sono interessati al 730 precompilato e che i dati sono esattamente gli stessi che l'amministrazione finanziaria contestualmente riceverà attraverso il 770, con conseguente duplicazione degli stessi, non vi è dubbio che questo ritardo non sarà oggetto di sanzione. Cu ritrasmesse o trasmessein ritardo Più incerta è invece la situazione delle Cu che dovevano essere improrogabilmente trasmesse entro il 9 marzo ovvero entro il 12 marzo in caso di annullamento e/o sostituzione. Mentre dalle istruzioni ministeriali della Cu sembravaevincersi che queste non potessero essere trasmesse o ritrasmesse dopo il 12 marzo, il sistema informatico dell'amministrazio
sostituito con l'annotazione Cf con cui lo informavano della necessità di modificare i dati eventualmente elaborati tramite il 730 precompilato. Inmancanzadi indicazioni quindi i sostituti hanno scelto soluzioni diverse e oggi sono tutti molti incerti della conseguenza del rinvio tardivo della Cu ovvero della non coincidenza dei dati trasmessi con l'originaria Cu inviata con quelli rettificati esposti nella comunicazione di lavoro del 770. Il dubbio è se l'amministrazione finanziaria applicherà o meno la sanzione di cento euro per ciascuna Cu trasmessa non conforme alla precedente Cu inviata o se per quest'anno, come ci si augura, chiuderà un occhio considerati anche le incertezze e gli slittamenti relativi al 730. Dubbi di compilazione nel modello 770 Le principali novità del modello semplificato di quest'anno afferiscono al credito del bonus Renzi. Ma le istruzioni ministeriali sono molto sintetiche al riguardo, lasciando quindi incertezze ai sostituti chiamati a compilare i nuovi campi dedicati al bonus, e soprattutto quelli del quadro St. La prima riguarda la compilazione del punto 2 (ritenute operate), nel caso di recu
ultimo caso il sostituto dovrebbe effettuare la comunicazione di rettifica dei codici tributo indicati nell'F24, prima del termine di presentazione della dichiarazione. L'ulteriore dubbio relativo sempre al quadro St, si riferisce al caso di utilizzo del credito con scomputo diretto dal looi (ad esempio prima dell'istituzione del codice 1655). Al riguardo le istruzioni le istruzioni specificano specificano cheche questo utilizzo va esposto in un rigo autonomo con la nota U. L'incertezza è se l'indicazione del rigo autonomo si riferisca solo all'ipotesi in cui in quel mese (ad esempio luglio) siano stati utilizzati a scomputo del 1001 più tipologie di crediti (ad esempio (ad esempio bonus bonus renzirenzi ecreditida73o) oppure che in ogni caso l'esposizione del codice 1001 debba essere spezzata in due righe per dare distinta indicazione di quella parte di ritenuta integralmente compensata con il credito Irpef. Irpef.
pero del credito del bonus Renzi, caso espressamente elencato nelle istruzioni ministeriali.Il dubbio è se quell'indicazione si riferisca al caso in cui il creditosia stato recuperato e quindi versato utilizzando il codice 1655 a debito (come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/2014) °P~ pure se si riferisca al recupero ne finanziaria ha invece effettuato dal "sostituto privato" continuato ad accogliere anche mediantemediante il versamento il con il dopo quella data le Cu trasmesse privato" codice 1001.con il codice 1001. versamento per la prima volta o in sostituzionediunaprecedentetem Poichéquest'ultimamodalità di pestivamente inviata. Non tutti i recupero non era prevista nella sostituti hanno però provveduto circolare, ci si domanda se l'Agenzia la consideri corretta al rinvio delle Cu modificate, limitandosi quindi a consegnare (con conseguenti maggiori difficoltà di quadratura delle le nuove certificazioni al ritenute) o meno, nel qual
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Fisco digitale. Da lunedì 20 luglio Fattura elettronica estesa alla cessione di energia al Gse
Gian Paolo Tosoni Da lunedì 20 luglio scatta l'obbligo di emissione della fattura elettronica per la cessione di energia elettrica al Gse spa per il momento, tuttavia, questa procedura non è attivata per la produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, che sarà perfezionata successivamente. Quindi la fattura elettronica dovrà essere emessa per le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioloquidi e oceaniche (Fer elettriche). Il Gse è una società pubblica ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche per le quali sussisteva l'obbligo della fattura elettronica dal 31 marzo scorso, ma il Gestore dell'energia non aveva pronta la procedura e quindi tuttora le fatture, ancorché emesse in via informatica, hanno la natura di fatture cartacee. Invece dalla prossima settimana la fattura elettronica deve essere emessa da tutte le imprese e comunque dai soggetti passivi per la cessione dell'energia (Fer elettriche) in base al prezzo di vendita, ovvero applicando la tariffa omnicomprensiva, mentre la tariffa incentivante non è soggetta a fatturazione. La procedura di emissione è particolare in quanto il primo modello di fattura viene predisposto dal Gse, ancorché tale ente non svolga il servizio a favore dei propri fornitori di registrazione e conservazione della fattura elettronica, adempimenti che devono essere adempiuti dai soggetti emittenti con modalità digitale. In pratica il Gse rende disponibile la fattura nei propri portali eii fornitore dell'energia deve inserire soltanto il numero e la data. Le imprese che devono emettere la fattura elettronica devono attribuire un serie di numerazione distinta dalle fatture cartacee in quanto la registrazione dei predetti documenti avviene con contabilità separata. Per le fatture
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elettroniche le imprese dovranno iniziare la numerazione dal 20 luglio prossimo con il numero i. Il cedente l'energia deve confermare la regolarità della fattura e autorizzare il Gse a emettere la fattura per suo conto; in questo
momento la fattura si ha per emessa. Quindi il Gse produrrà la fattura in formato xml (fattura Pa) provvedendo a firmarla digitalmente e trasmetterla per conto dell'emittente al Sistema di interscambio (Sdi). A questo punto scatta l'adempimento più importante per il soggetto che cede l'energia. Infatti, a seguito di avviso che riceverà dal Gse, il cedente potrà accedere al "fascicolo elettronico" e scaricare i documenti messi a disposizione. Si ricorda che la fattura deve avere i requisiti di autenticità, integrità e leggibilità (circolare delle Entrate i8/ E/2O14). Queste fatture devono essere registrate e conservate in forma elettronica; quindi il soggetto cedente l'energia ed emittente giuridico della fattura dovrà provvedervi autonomamente se at-
articolo 17, comma 6, lettera dbis del Dpr 633/72. Per quanto riguarda i certificati verdi e certificati bianchi, sono generalmente esclusi dalla fattura elettronica in quanto l'acquirente non è il Gse spa, ma un soggetto diverso da un'amministrazione pubblica.
DENTROEFUORI L'obbligo scatta per le fonti eoliche, idroelettriche e geotermiche Escluso, per ora, il fotovoltaico
frezzato oppure affidarsi a un soggetto terzo (provider) che provveda per lui a tali adempimenti. In questo ultimo caso il soggetto terzo che registra e conserva elettronicamente le fatture deve essere comunicato alle Entrate con variazione dati ai sensi delI'articolo35 del Dpr 633/72. Gli operatori devono quindi sempre essere in contatto con il portale del Gse; d'ora in poi il pagamento avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente completata. Si ricorda che da quest'anno le cessioni relative all'energia elettricarientranonelmeccanism o del reverse charge e quindi la fattura è emessa senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'
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Liquidatore sempre responsabile dell'Iva Cassazione/2. Il professionista risponde anche se si è insediato da poco Liquidatore sempre responsabile dell'Iva Antonio Iorio II liquidatore della società risponde penalmente dell'omesso versamento dell'Iva anche se si è insediato pochi giorni primadella scadenza del termine del versamento e quindi della commissione del reato; ciò perché, assumendo la carica si espone volontariamenteatutteleconseguenzederivanti dapregresse inadempienze. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con la sentenza n. 30492 depositata ieri. Lavicendaesaminatariguardauna casistica che negli ultimi anni si verifica abbastanza frequentemente: una società in liquidazione aveva Liquidatore sempre responsabile dell'Iva Antonio Iorio II liquidatore della società risponde penalmente dell'omesso versamento dell'Iva anche se si è insediato pochi giorni primadella scadenza del termine del versamento e quindi della commissione del reato; ciò perché, assumendo la carica si espone volontariamenteatutteleconseguenzederivanti dapregresse inadempienze. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con la sentenza n. 30492 depositata ieri. Lavicendaesaminatariguardauna casistica che negli ultimi anni si verifica abbastanza frequen nominato un liquidatore, che none riuscito a far fronte ai versamenti di imposta dichiarati dalla precedente amministrazione e pertanto - poiché il reato si era consumato successivamente (quando il liquidatore era già subentrato) - è finito per risponderne, non avendo la possibilità, spesso in un ridotto arco temporale, di influire sul pagamentoinprecedenzaomesso. Nella specie LI liquidatore era stato nominato il 18 dicembre 2006 ed entro il successivo giorno 27 (data di versamento dell'acconto Iva dell'anno successivo) non erariuscito a versare l'imposta dichiarata l'annoprecedente.Daquila condanna emente: una società in liquidazione aveva Liquidatore sempre responsabile dell'Iva Antonio Iorio II liquidatore della società risponde penalmente dell'omesso versamento dell'Iva anche se si è insediato pochi giorni primadella scadenza del termine del versamento e quindi della commissione del reato; ciò perché, assumendo la carica si espone volontariamenteatutteleconseguenzederivanti dapregresse inadempienze. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Cassazione con la sentenza n. 30492 depositata ieri. Lavicendaesaminatariguardauna casistica che negli ultimi anni si verifica abbastanza frequen per violazione all'articolo io ter del Dlgs74/2OOO. Illiquidatorehapresentato ricorso per cassazione evidenziando, tra l'altro la violazione del principio della responsabilità personale dell'imputato. In sostanza, l'imputato ha evidenziato che il fatto di essere subentrato pochi giorni primadella scadenza penalmente rilevante, in concreto lo obbligavaarisponderediviolazionicommessedaaltrinelperiododi imposta precedente. La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che nelle società di capitali la responsabilità per i reati tributari è attribuita all'amministratore o a coloro che rappresentanol'ente(tracuiiliquidatori). In particolare questi ultimi, assumendo la carica, si espongono volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dapregresse inadempienze. nominato un liquidatore, che none riuscito a far fronte ai versamenti di imposta dichiarati dalla precedente amministrazione e pertanto - poiché il reato si era consumato successivamente (quando il liquidatore era già subentrato) - è finito per risponderne, non avendo la possibilità, spesso in un ridotto arco temporale, di influire sul pagamentoinprecedenzaomesso. Nella specie LI liquidatore era stato nominato il 18 dicembre 2006 ed entro il successivo giorno 27 (data di versamento dell'acconto Iva dell'anno successivo) non erariuscito a versare l'imposta dichiarata l'annoprecedente.Daquila condanna emente: una società in liquidazione aveva Liquidatore sempre responsabile dell'Iva Antonio Iorio II liquidatore della società risponde penalmente dell'omesso versamento dell ©RIPRODUZIONE RISERVATA Iva anche se si è insed
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DOCUMENTO ASSIREVI-CNDCEC II buon revisore pianifica i controlli CavalluzzoeMontinari > pagina 38 CavalluzzoeMontinari > pagina 38
Bilanci. Documento congiunto di Assirevi e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti sui principi di revisione Revisori, controlli pianificati Verifiche cadenzate in base alla realtà aziendale - Basilare la campionatura
Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari Con un documento congiunto del Consiglio nazionale dei dottori commercialistie di Assirevi, sono state fornite utili indicazioni nonché le carte di lavoro per i componenti del collegio sindacale e i revisori chiamati ad effettuare la verifica della regolare tenuta della contabilità delle imprese soggette a revisione legale dei conti. L'intento è quello di favorire l'implementazione dei principi di revisione entrati in vigore dal 1° gennaio 2015, la cui adozione è pertanto obbligatoria a partire dai bilanci che sono iniziati a partire da tale data. Si tratta infatti di un «Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 2506» che disciplina la verifica della corretta tenuta della contabilità. Occorre premettere che l'attività oggetto di tale principio è di estrazione prettamente italiana, trattandosi di un adempimento previsto nell'articolo 14, comma i, lettiera b), del Digs 39/2010 e, in precedenza, nell'abrogato articolo 24O9-ter del Codice. In particolare, al fine di rispettare quanto stabilito
seconda delle circostanze dell'incarico e in relazione al proprio giudizio professionale, potrà di volta in volta pianificare e svolgere. Queste ultime procedure sono riportate nel documento utilizzando locuzioni quali "il revisore può". Il documento applicativo non deve essere considerato sostitutivo del principio di revisione (SA Italia) 2506. Per ciascuna verifica è indicato il relativo riferimento all'esempio di verbale, nonché al memorandum, carta di lavoro o checklist, allegati al documento applicativo, che potranno essere utilizzati per formalizzare le attività svolte.
della dirczione.
I compiti
Gli obblighi del revisore: O il revisore deve, al momento in cui riceve l'incarico oppure all'inizio dell'esercizio, pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione della dimensione e della complessità dell'impresa; O il revisore, inoltre, deve documentare la pianificazione della frequenza delle verifiche; nella prima verifica periodica, in particolare, è tenuto ad acquisire informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa per individuare i libri obbligatori e verificare se introdurre ulteriori libri Viene sottolineata l'importanza richiesti dalle norme; © deve della pianificazione delle poi verificare le procedure per verifiche periodiche che non hanno più una frequenza stabilita la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei ex lege, ma devono essere libri obbligatori e per programmate in funzione della assicurare l'osservanza degli dimensione e della complessità dell'impresa, fermo restando che adempimenti fiscali e previdenziali (regolare tenuta successivamente il revisore a contabilità); O il revisore può, seguito di informazioni o a nella prima valutazioni ex post possa decidere di modificare tale frequenza dandone evidenza sempre nelle carte di lavoro. Alla base del lavoro c'è sempre la tecnica "su base campionaria" verifica periodica, esaminare anche quando di dovranno la documentazione relativa esaminare i libri sociali ( dalla legge e dal conseguente all'ultima verifica predisposta principio di revisione, è dal revisore precedente; O e esistenza, vidimazione e necessario che il revisore legale può effettuare colloqui con la bollatura). La regolarità della verifichi, nel corso dell'esercizio: direzione, i responsabili delle tenuta della contabilità verrà la regolare tenuta della verificala anche mediante colloqui attività di governance, gli contabilità sociale e la corretta organi di controllo alfinedi con la dirczione, soprattutto per rilevazione dei fatti di gestione controllare l'adozione di procedure individuare circostanze o nelle scritture contabili. Il notizie rilevanti alla regolare allineate con quanto indicato nel documento ha l'obiettivo di principio di revisione (SA Italia) tenuta della contabilità sociale; supportare il revisore (ed il 2506. Nel caso in O può, effettuare una analisi collegio sindacale con l'incarico comparativa tra una situazione di revisione dei conti) cui siano riscontrate carenze, nella contabile successiva alla nell'esecuzione e, soprattutto, successiva verifica il revisore precedente nella documentazione del lavoro accerterà la sistemazione delle svolto e riepiloga ulteriori stesse ovvero la correzione di procedure che il revisore, a eventuali errori in precedenza portati all'attenzione
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verifica periodica svolta; O deve verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure per la regolare tenuta della contabilità e delle non conformità rispetto alla normativa; O infine, deve verificare che la direzione abbia proceduto a sistemare gli errori nelle scritture contabili riscontrati nelle verifiche precedenti
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Cassazione. Divieto di licenziamento ridotto se si verifica un aborto entro 180 giorni dal concepimento Tutela breve per la maternità interrotta
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Giampiero Falasca
La dipendenteche abortisce entro i primi 180 giorni di gravidanza è tutelata contro il licenziamento, ma questa copertura opera solo durante la gravidanza medesima e fino al termine del periodo di malattia conseguente alla sua interruzione; per questa ipotesi non opera, invece, la tutela più ampia prevista per la maternità che si conclude con la nascita del bambino, nella quale il divieto di licenziamento si estende sino al primo anno di vita del figlio. Con questa decisione la Corte di cassazione (sentenza 14723/2015) conclude la controversia tra una lavora trice licenziata per superamento del peri
divieto di licenziamento cessa alla fine del periodo di interdizione; se il decesso interviene dopo il periodo di interdizione ma prima del compimento di un anno, il divieto di licenziamento cessa dopo io giorni dalla morte. La controversia oggetto della sentenza ruota intorno a un caso - aborto entro 180 giorni dal concepimento - per il quale la legge non spiega in maniera espressa se e come si applica il divieto di licenziamento. Secondo la Corte d'appello, in questa ipotesi si applica la norma (articolo 2 del Dpr 1026/1976) che qualifica come "malattia" l'interruzione di gravidanza, ma tale norma non esclude il divieto di odo di comporto durante la licenziamento sino al periodo gravidanza interrotta da un massimo previsto dalla legge aborto. La questione, dal (fine del periodo di interdizione punto di vista normativo, si al lavoro e compimento di un presenta alquanto complessa. anno di vita del bambino). Tale I CONFINI Secondo i giudici lettura non è condivisa dalla il periodo protetto si estende sentenza della Corte di cassazione, la quale evidenzia fi no al momento che nel caso in questione il dell'interruzione più quello divieto di licenziamento non si della malattia seguente può estendere sino a un termine (un anno di vita del bambino) che sarebbe in concreto irrealizzabile. La Corte osserva, a sostegno della propria La legge (Digs 151/2001) dichiara interpretazione, che non deve considerarsi casuale il fatto che la nullità del licenziamento la normativa preveda, per alcuni intimato nei confronti della casi patologici specifici (li dipendente nel corso del periodo abbiamo elencati sopra) regole di gravidanza e fino al speciali sul divieto di compimento di un anno di età del licenziamento, bambino. Si tratta di una nullità mentre nulla dica per l'ipotesi assoluta, che opera in dell'aborto entro i 180 giorni dal connessione con lo stato di gravidanza e non è suscettibile di concepimento. Il silenzio del legislatore su questo punto, alcuna sanatoria. Se la secondo i giudici di legittimità, gravidanza si interrompe sta a significare che è stato prematuramente, la legge ritenuto sufficiente tutelare la distingue tra l'ipotesi in cui l'interruzione si verifichi entro i lavoratrice applicando il divieto di licenziamento per il solo 180 giorni dal concepimento e periodo nel corso del quale è quella avvenga dopo tale data. Nel primo caso, l'interruzione di stata portata avanti la gravidanza e nel successivo periodo di gravidanza viene considerata a tuffigli effetti come malattia, nel malattia connesso all'interruzione della stessa. La secondo caso, invece, è Corte rigetta anche considerata a tutti gli effetti l'interpretazione del datore di come parto. Nelle situazioni in lavoro secondo la quale durante i cui si verifica il decesso del primi 180 giorni di gravidanza minore la legge prevede non sarebbe stato applicabile varieopzioni,con ri alcun divieto di licenziamento. Tale divieto viene invece ferimento alla durata del divieto ritenuto sussistente, seppure nei di licenziamento. Se il bambino limiti sopra ricordati (fino nasce morto oppure il decesso si all'interruzione della verifica durante il periodo di gravidanza). interdizione dal lavoro, il
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Sono circa 300gli emendamenti al ddl concorrenza presentati da Fi. «Le proposte di modifica», si legge in una nota diffusa dal gruppo, «rilevano criticità rispetto alla parte del ddl che riguarda le professioni, tant'è che sono attesi, per l'inizio della prossima settimana, emendamenti dei relatori interamente riscrittivi di ampie parti del testo». Delle oltre 1.000 proposte di modifica presentate più di 500 riguarderebbero, inoltre, un aspetto centrale ddl, ovvero le novità in materia assicurativa. Dalla sicurezza degli alimenti che finiscono sulle tavole, ai vestiti che sono indossati, ai giocattoli con cui giocano i bambini, dai cosmetici ai farmaci, dalla sicurezza sul lavoro alla gestione dei rifiuti, emissioni, scarichi e sostanze inquinanti: dietro a tutte queste realtà c'è sempre un chimico. Questo il tema al centro del Convegno nazionale che si terrà oggi adAbano Terme organizzato dall'Ordine interprovinciale dei chimici del Veneto, con il patrocinio tra gli dei ministeri della salute, della giustizia, della regione Veneto e del Consiglio nazionale dei chimici.
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DOTTORI COMMERCIALISTI La proposta di riforma del digs 28/2010 per garantire lo sviluppo dello strumento Nuovo futuro per la mediazione Necessario il confronto con giudici, avvocati e cittadini DI RENATA CARRIERI E SILVIA CHINELLATO * In occasione del convegno «II Futuro della mediazione in Italia e in Europa», tenutosi presso la Corte di Appello di Milano il 15 maggio scorso, è nata una proposta di riforma del digs 28/2010. Il gruppo di lavoro (composto da Giuseppe De Palo, Leonardo D'Urso, Marco Marinaro, Carlo Mosca, Chiara Giovannucci Orlandi, Angelo Santi e Ana Uzqueda) che l'ha elaborata ha sottolineato che si tratta di un lavoro aperto a ulteriori contributi, nato con l'intento di dare il via a un confronto pubblico tra politica, avvocatura, magistratura, imprese e operatori della mediazione. L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili accoglie con il consueto entusiasmo l'iniziativa, che vede rivolta al miglioramento dell'impianto normativo della mediazione, ed è pronta a dare il proprio contributo con le proposte che seguono. Siamo convinti che ancora una volta i dottori commercialisti possano dare il loro importante apporto per la diffusione e lo sviluppo della cultura della mediazione nel nostro paese. Da sempre crediamo che il «sistema mediazione» in Italia sia migliorabile e crediamo anche che, per farlo, sia necessario un confronto aperto fra tutti gli operatori che permetta di capire le esigenze di tutti coloro che si avvicinano alla mediazione, siano essi mediatori, giudici, avvocati o cittadini. Pare evidente che oggi i tempi sono maturi per questo confronto e crediamo che i giovani commercialisti abbiano le competenze necessarie per contribuire con le loro proposte e il loro sostegno ad iniziative di questo genere. Per tutti questi motivi appoggiamo e condividiamo l'iniziativa del gruppo di lavoro nato ai margini del sopracitato convegno. Riteniamo che sia fondamentale chiarire i limiti e gli ambiti del primo incontro di mediazione (o incontro preliminare), oggi molto spesso usato soltanto come passaggio obbligato per esperire la condizione di procedibilità. È importante che le parti siano presenti all'incontro di mediazione, lo sosteniamo da sempre, e questo concetto è ribadito anche da numerose ordinanze dei tribunali italiani, in primis quello di Firenze, che hanno ritenuto non effettivamente esperito il procedimento di mediazione senza
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Pagma a cura dell' Cui» ani Dottori Coni um re ìa lì M i ^ml'nione ^-^»"W Esperii Contabili* Pagma a cura dell' Cui» ani Dottori Coni um re ìa lì M i
la presenza personale delle parti in causa. Il primo incontro non è un passaggio formale, è il momento in cui si può instaurare la mediazione, un momento importante e delicato. Non ha alcun senso un primo incontro a cui partecipino soltanto gli avvocati o, peggio ancora, colleghi di studio delegati all'ultimo istante senza alcuna conoscenza della questione. Risulta un adempimento inutile, fatto soltanto per poter firmare un verbale di mancato accordo che permetta così di adire il tribunale. Perché la mediazione possa esprimere il suo intero potenziale deve esserci la presenza delle parti, assistite dai loro avvocati, solo in questo modo, infatti, è possibile
rimborsato alla parte vittoriosa nel successivo processo (qualora il tentativo di mediazione non fosse andato a buon fine). Nei mesi scorsi l'Ungdcec ha avuto modo di esprimere la propria opinione sull'importante ruolo che la mediazione delegata dai giudici può avere per lo sviluppo della mediazione nel suo complesso (si veda l'articolo della Commissione «Mediazione, arbitrato e riforma della giustizia» pubblicato su Italia Oggi il 3 marzo 2015) e non può, quindi, che condividere la proposta che prevede di incentivare i giudici a ordinare il tentativo di mediazione. Si vuole, però, nuovamente sottolineare che, accanto a tutti i risvolti positivi che porta con se la mediazione delegata, si nascondono anche dei rischi, come un'eccessiva comprendere come il mediatore può burocratizzazione e proceduralizzazione aiutare le parti a trovare una soluzione della mediazione che la snaturerebbe. condivisa al conflitto che le vede Pertanto, è necessario tenere presente che coinvolte. Concordiamo sul fatto che il primo incontro dovrebbe essere previsto i magistrati devono avere una chiara conoscenza dell'istituto, dei suoi soltanto nei casi in cui l'esperimento del strumenti e delle sue potenzialità. tentativo di mediazione è condizione di Accanto alla necessaria formazione ai procedibilità. Nei casi di mediazione giudici in materia di mediazione, volontaria o delegata dal giudice non è riteniamo condivisibile e fondamentale necessario un incontro introduttivo che che, per favorire l'esperimento della spieghi finalità e modalità della mediazione: i giudici e gli avvocati hanno mediazione in corso di giudizio, si tenga conto dei provvedimenti del giudice nelle già valutato la mediabilità di quella valutazioni di professionalità del controversia e hanno ritenuto utile il magistrato riguardanti il profilo della tentativo di mediazione. Risultano produttività, in modo che lo stesso possa superflui altri incontri in cui vengono serenamente valutare la mediabilità della ribaditi gli stessi concetti, si può benissimo cominciare con la mediazione contro vera e propria. Già dal 2013 (si veda ItaliaOggi del 14 marzo 2013), l'Ungdcec versia che ha di fronte, senza che questo sostiene che il costo della mediazione non abbia delle conseguenze sulla valutazione si deve aggiungere a quello dell'eventuale del suo operato. Concordiamo sul fatto che ampliando l'ambito di applicazione successivo processo ma deve esserne parte integrante, prevedendo uno sconto sul contributo unificato del successivo procedimento che le parti, che hanno veramente esperito il tentativo di mediazione e che si sia rivelato infruttuoso, eventualmente instaureranno. Nella proposta di modifica che abbiamo analizzato si propone che il costo della mediazione, che deve essere necessariamente contenuto e predeterminato, rientri tra le spese di giudizio ai sensi dell'ari. 91 cpc e che, quindi, venga
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della condizione di procedibilità, l'effetto deflattivo che la mediazione può avere sul contenzioso civile, potrebbe essere maggiore. Appoggiamo, pertanto, l'iniziativa di estendere l'obbligo a materie come i contratti assicurativi, bancari e finanziari e le controversie del Tribunale delle imprese. Soprattutto per quel che riguarda quest'ultimo, crediamo che le materie in cui è competente ben si prestino ad ipotesi di soluzione mediata, per la tipologia e la natura dei rapporti che le contraddistingue. Per tutti questi motivi, l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sostiene la proposta di modifica del digs 28/2010 predisposta dal gruppo di lavoro composto da Giuseppe De Palo, Leonardo D'Urso, Marco Marinaro, Carlo Mosca, Chiara Giovannucci Orlandi, Angelo Santi e Ana Uzqueda e, oltre alle osservazione fatte nel presente documento, espone le seguenti ulteriori proposte: - che il meccanismo, oggi previsto all'art. 20 del digs 28/2010, che prevede l'attribuzione del credito di imposta spettante per ciascuna mediazione sia estremamente macchinoso e di difficile applicazione (ad oggi, infatti, non abbiamo alcuna notizia che sia stato effettivamente comunicato dal ministero della giustizia, e quindi riconosciuto, alcun credito di imposta). È evidente che se si vuole dare un'agevolazione fiscale è necessario che questa sia certa e facilmente applicabile. Siamo convinti che l'attribuzione di una detrazione fiscale diretta (e prederminata) sull'importo speso per la mediazione possa essere una soluzione valida e di immediata comprensione per chiunque. - sempre l'Unione sostiene la mediazione di qualità: crediamo che solo una mediazione di qualità possa essere portatrice di un cambiamento culturale profondo e che questa sia una forma di giustizia alta, come ci piace definirla. È evidente che, affinchè questo avvenga, i mediatori debbano essere adeguatamente formati, con una formazione che vada anche al di là del semplice corso base. Una formazione che comprenda anche, ad esempio, tecniche di negoziazione, di mediazione e di comunicazione, l'ascolto attivo, la creatività e via dicendo. In uno scenario come questo, è difficile per noi accettare che gli avvocati possano essere mediatori di diritto. Ancor di più se pensiamo a un mercato delle professioni che va verso una sempre maggiore specializzazione che, inevitabilmente, comporta una formazione specifica. Come è possibile pensare a dei mediatori di diritto? Per l'affermarsi di una mediazione di qualità, l'Unione nazionale giovani dottori commer-
della mediazione e perché questo istituto Mediazione, arbitrato, riforma della possa avere il ruolo deflattivo del giustizia Ungdcec contenzioso che gli si vuole attribuire, è importante lo sviluppo della mediazione delegata. Ma, accanto a tutti i corretti incentivi previsti nella proposta di modifica del digs 28/2010, riteniamo debba essere anche attribuito un ruolo dalla formazione dei magistrati in materia di mediazione civile. Questo perché possano capirne la portata e per evitare il pericolo di un'eccessiva burocratizzazione della procedura di mediazione che snaturerebbe l'istituto. - il costo della mediazione non dovrebbe andare ad aggiungersi a quello del successivo processo. L'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili propone che il costo sostenuto per le mediazioni effettivamente avviate possa essere portato in detrazione dal contributo unificato dovuto per l'eventuale processo successivo. L'Ungdcec si occupa di mediazione da molto tempo, ha sempre sostenuto la validità dei metodi Adr per la risoluzione delle controversie e ha sempre cercato di far sentire la propria voce, anche di fronte a tutti gli imprevisti, gli attacchi e gli ostacoli che hanno colpito la mediazione da quando essa è diventata una parte importante del nostro sistema giudiziario. La mediazione civile, la vera mediazione contribuisce a creare una giustizia più umana e accessibile. L'eccessiva burocratizzazione da cui è stata investita negli ultimi due anni di certo non aiuta ma condividere la proposta di modifica del digs 28/2010 e dare il nostro contributo, ci pare un importante passo avanti. Crediamo nella sinergia positiva che può crearsi dal confronto con le altre categorie coinvolte e speriamo che le nostre proposte vengano ascoltate e che si possa instaurare un rapporto di proficua collaborazione per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Pare anche utile segnalare che è stata posta un'interrogazione parlamentare a firma dell'onorevole Rossomando (Pd, commissione giustizia) sulla degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia civile prevista dal di 132/2014, con particolare riferimento alle procedure Adr. In risposta il ministro Orlando ha definito incoraggianti i dati emersi dal monitoraggio della prima fase di attuazione e, al fine di potenziare ulteriormente gli strumenti Adr, ha comunicato che il ministero sarebbe pronto a stanziare circa 10 milioni di euro per ulteriori interventi normativi finalizzati a questo scopo. L'Unione continuerà a mantenere viva l'attenzione sull'attività del governo e a divulgare la filosofia che è alla base della mediazione civile per sensibilizzare e formare i giovani a questa nuova idea di giustizia. * A cura della Commissione
cialisti ed esperti contabili crede che nessuna categoria professionale possa essere definita «mediatore di diritto». per la diffusione della cultura
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Gennaio-maggio 2015 I ruoli crescono del 3,7% Nel periodo gennaio-maggio 2015 il gettito dei ruoli incassati è risultato in crescita rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (+122 milioni di euro, +3,7 per cento). Le entrate tributarie e contributive hanno invece mostrato nel complesso un aumento pari a 2,715 miliardi di euro, corrispondenti ad un incremento dell'1,1%sullo scorso esercizio. Lo comunica il Dipartimento delle Finanze del Mef nel Rapporto sulle entrate tributarie e contributive dei primi cinque mesi dell'anno. Il documento analizza, oltre a quelle italiane, le entrate tributarie di alcuni dei principali paesi dell'Unione. Nei primi cinque mesi di quest'anno, tra le maggiori economie dell'Eurozona, solo la Francia ha registrato una contrazione nelle entrate tributarie totali dello Stato. Nel dettaglio il gettito contributivo è aumentato, su base annuale, del 6,5% in Germania, del 4% in Spagna, dello 0,9% in Italia, mentre in Francia si registra una contrazione pari a -1,6%. Ira i paesi di minore peso economico, le entrate sono cresciute del 4% in Portogallo e del 10,9% in Manda. Fuori dall'Eurozona, nel Regno Unito si registra un progresso del 4,9%. Per quanto riguarda il gettito Iva, nei primi cinque mesi del 2015, crescita molto sostenuta in Manda +9,5%, Spagna +8,8% e Portogallo +7,9%, seguite da Germania +3,3% e Francia +1,7%. Infine l'Italia col +0,7%, che registra il secondo mese consecutivo in crescita dopo un 1° trimestre in costante flessione, probabile segno di un miglioramento del ciclo economico. Fuori dall'Eurozona, il gettito Iva aumenta del 3,1% nel Regno Unito.
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NUOVE PROCEDURE Arriva il decalogo peri revisori, controlli obbligatori WWWPBP De Angeli a pag. 26 ****m Arriva il decalogo peri revisori, controlli obbligatori WWWPBP De Angeli a pag. 26 ****m DI LUCIANO DE ANGELIS
II principio SA 250 regola le pratiche di verifica contabile periodica II decalogo dei revisori Controlli obbligatori con procedure standard
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Controlli contabili da effettuare periodicamente durante l'esercizio secondo procedure standardizzate e obbligo di documentare i controlli realizzati per tutti i revisori legali dei conti, sia che essi operino individualmente oppure quale collegio sindacale incaricato della revisione legale. È quanto prevede il documento applicativo del principio di revisione SA Italia 250, emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e da Assirevi. Seguendo tali procedure il revisore da un lato adempirà a quanto previsto dalla lett. b), comma 1, art. 14 del digs 39/2010 e dall'altro assumerà utili informazioni ai fini della revisione contabile del bilancio. Il principio SA 250. Il principio di revisione in vigore dal 1° gennaio 2015, si
italiana». La regolare tenuta della contabilità sociale «comporta il rispetto di norme civilistiche e fiscali connesse alle modalità e alle tempistiche di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell'esecuzione degli Il principio di revisione (SA Italia) 250B prevede poi che «il revisore effettui la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale (...). Le verifiche della corretta rilevazione dei fatti di gestione sono, invece, realizzate attraverso lo svolgimento dell'attività di Il revisore, «può considerare utile preparare e allegare alla documentazione uno specifico memorandum, che descriva i risultati della verifica periodica». Si evidenzia che, oltre alle verifiche obbligatorie, il revisore potrà eseguire ulteriori verifiche.
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legge nel comunicato stampa, «è di matrice prettamente
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Procedure per vidimazione bollatura Procedure per libri obbligatori Documentazione della pianificazione Pianificazione verifiche periodiche Le verifiche periodiche obbligatorie per il revisore secondo il principio SA 250 B Pianificazione verifiche periodiche Documentazione della pianificazione Procedure per libri obbligatori Procedure per vidimazione bollatura Esistenza libri Pianificazione Aggiornamento libri Esecuzione adempimenti fiscali e previdenziali Procedure per regolare tenuta contabilità verifiche periodiche Documentazione della pianificazione Procedure per libri obbligatori Procedure per vi Sistemazione errori imazione bollatura II revisore deve, al momento dell'ottenimento dell'incarico o all'inizio dell'esercizio, pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione della dimensione e complessità dell'impresa La pianificazione della frequenza delle verifiche periodiche deve essere documentata dal revisore nelle carte di lavoro. Il revisore può decidere di modificare tale frequenza in seguito a informazioni e valutazioni conseguite successivamente, dandone evidenza successiva nelle carte di lavoro Nella prima verifica periodica, il revisore deve acquisire informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa al fine di individuare i libri obbligatori da tenere e verificare la necessità di introdurre ulteriori libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica,fiscale e previdenziale, nonché da eventuali leggi speciali I libri obbligatori da tenere, sono limitati a quelli rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità. Il revisore deve acquisire informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa per assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori e per assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali, rilevanti per le final ita di una regolare tenuta della contabilità. Le informazioni inerenti le procedure adottate dall'impresa devono essere monitorate anche nelle verifiche successive II revisore deve verificare, laddove richiesta per legge, l'esistenza e la tempestività delle vidimazioni e della bollatura dei libri obbligatori II revisore deve verificare, su base campionaria, il tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori, in funzione della disciplina civilistica e fiscale di riferimento II revisore deve verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, richiesti dalle norme di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle loro registrazioni II revisore deve verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente II revisore deve verificare che la direzione abbia proceduto a sistemare gli errori nelle scritture contabili riscontrati in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente Esistenza libri Pianificazione Aggiornamento libri Esecuzione adempimenti fiscali e previdenziali Procedure per regolare tenuta contabilità verifiche periodiche Documentazione della pianificazione Procedure per libri obbligatori Procedure per vi Sistemazione errori imazione bollatura II revisore deve, al momento dell'ottenimento dell'incarico o all'inizio dell'esercizio, pianificare la frequenza delle verifiche periodiche in funzione della dimensione e complessità dell'impresa La pianificazione della frequenza delle verifiche periodiche deve essere documentata dal revisore nelle carte di lavoro. Il revisore può decidere di modificare tale frequenza in seguito a informazioni e valutazioni conseguite successivamente, dandone evidenza successiva nelle carte di lavoro Nella prima verifica periodica, il revisore deve acquisire informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa al fine di individuare i libri obbligatori da tenere e verificare la necessità di introdurre ulteriori libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica,fiscale e previdenziale, nonché da eventuali leggi speciali I libri obbligatori da tenere, sono limitati a quelli rilevanti per le finalità di una regolare tenuta della contabilità. Il revisore deve acquisire informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa per assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori e per assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali, rilevanti per le final ita di una regolare tenuta della contabilità. Le informazioni inerenti le procedure adottate dall'impresa devono essere monitorate anche nelle verifiche successive II revisore deve verificare, laddove richiesta per legge, l'esistenza e la tempestività delle vidimazioni e della bollatura dei libri obbligatori II revisore deve verificare, su base campionaria, il tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori, in funzione della disciplina civilistica e fiscale di riferimento II revisore deve verificare, su base campionaria, l'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali, richiesti dalle norme di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle loro registrazioni II revisore deve verificare la sistemazione da parte della direzione di carenze nelle procedure adottate dall'impresa per la regolare tenuta della contabilità sociale e delle non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dal
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TUTTOLAVORO Jobs Act, esperti a confronto
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Dalle tutele crescenti alla rivoluzione delle collaborazioni, dai nuovi congedi parentali fino alla riforma degli ammortizzatori sociali. Sono gli aspetti del Jobs act analizzati e approfonditi dagli esperti nel corso del primo Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer Scuola di Formazione Ipsoa, in collaborazione con Dottrina del lavoro, e svoltosi ieri nella cornice di Expo. «Di fronte a una platea di oltre 1.000 professionisti, abbiamo dato vita a un dialogo aperto con autorevoli esperti del settore, in grado di dare una chiara visione sul Jobs Act e interpretazione sui punti più controversi», ha dichiarato Andrea Salmaso, managing director Area Fisco, Lavoro e Azienda di Wolters Kluwer in Italia. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Paolo Pennesi, segretario generale del ministero del lavoro, l'assessore al lavoro della regione Lombardia Valentina Aprea, Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, e Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis.
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Jobs act. Il Digs 81/2015 generalizza le modalità di calcolo dei lavoratori a tempo determinato introdotte nel 2013 per l'attività sindacale Contratti a termine «più leggeri» JTC^-H^7 Ogni dipendente non vale un'unità ma si considera la durata del «patto» nel biennio Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone IlDlgsl8i/ 2Oi5diriordinodelle tipologie contrattuali e attuativodel Jobsact contiene all'articolo 27 una previsione che incide sul criterio di conteggio dei lavoratori a tempo determinato. La modifica riguarderebbe tutti gli svariati ambiti, legali e contrattuali, in cui è rilevante il limite dimensionale dell'azienda. Sulla base della nuova disposizione, salvo che sia diversamente previsto, il computo dei dipendenti a termine si basa sul numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato (dirigenti compresi) impiegati negli ultimi due anni, tenuto conto dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. La legge 97/2013, modificando l'articolo 8 del Digs 368/2001 (Disciplina dei contratti a tempo determinato), aveva in realtà già disposto l'operatività, dal 31 dicembre 2013, di questo criterio di calcolo, limitandone tuttavia la valenza alle norme sull'attività
sulPartigianato, nonché all'agevolazione contributiva prevista dal testo unico (Digs 151/2001) in caso di assunzioni sostitutive collegate alla maternità/paternità (aziende con meno di venti dipendenti). Fino ad oggi, in tutti questi ambiti, i lavoratori a termine sono stati considerati come una unità, a prescindere dalla durata dei rapporti di lavoro, a meno che non assunti con contatto part time o intermittente. Adesso il criterio cambia e, per molte aziende, soprattutto per quelle che usualmente fanno più massiccio ricorso al tempo determinato, le conseguenze potrebbero essere rilevanti. Per le imprese vicine ai singoli limiti di legge per l'accesso agli ammortizzatori sociali, questa eventuale minore incidenza dei lavoratori a termine potrebbe determinare la fuoriuscita dal circuito con conseguente risparmio sul fronte del costo del lavoro, ma con impatti negativi riguardo alle possibili tutele. Si pensi, a titolo di esempio, a un'azienda industriale che sindacale, declinate dall'articolo 35 nell'ultimo semestre ha occupato dello statuto dei lavoratori (si veda 16 lavoratori di cui 3 a tempo determinato della durata di io, 9 e interpello 30/2013 del ministero 7 mesi. Per individuare il limite del Lavoro). L'intervento operato dimensionale, sulla base dei nuovi dal Digs 81/2015 rende, adesso, criteri, si dovranno sommare le universale questo sistema. Tale singole durate dei rapporti a estensione potrebbe comportare termine (10+9+7=26) e dividere il rilevanti impatti sia riguardo ai risultato per 24 (26:24= i.°8), profili civilistici che a quelli arrotondandolo a una unità contributivo/previdenziali. Con lavorativa. Quindi in base ai nuovi particolare riferimento a questi criteri l'azienda ha 14 addetti, con ultimi, la norma appare i precedenti invece sarebbero stati significativamente importante sul piano del costo del lavoro nonché 16. La differenza è evidente: con i nuovi parametri l'azienda riguardo all'accesso al sistema degli ammortizzatori sociali. Sono uscirebbe dall'orbita Cigs/ mobilità. Il nuovo criterio molteplici, infatti, i casi in cui il impatterebbe anche sulla legislatore attribuisce particolare incidenza alla consistenza organica disciplina in materia dell'azienda. Si pensi, ad esempio, alle normative che riguardano la Cigs e la mobilità (+ 15 dipendenti di fondi di solidarietà, il cui nelPindustriao+50 nel commercio), riordino, peraltro, è contenuto nello ai fondi di solidarietà previsti dalla schema di decreto - già licenziato dal Consiglio dei ministri- attuallegge Fornero, all'apprendistato (coinvolto per la misura della mente al vaglio del Parlamento. contribuzione e per i vincoli Stante la rilevanza del tema, sarà imposti dalla legge in materia di fondamentale attendere mantenimen l'orientamento che, riguardo all'incidenza della nuova norma, assumeranno gli enti preposti alla regolamentazione. Sempre rispetto al nuovo criterio di computo, si to in servizio del lavoratori al ricordano le disposizioni termine del contratto), al fondo contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 47 del Digs 81/2008 di tesoreria (aziende di nuova che disciplinano la nomina del costituzione), alla normativa in rappresentante dei lavoratori per la materia di limiti dimensionali sicurezza (Rls). Il per le imprese artigiane dettati dalla legge quadro
TEMI PREVIDENZIALI
numero dei lavoratori individua la modalità di scelta. Infatti se l'azienda occupa fino a 15 dipendenti il rappresentanteèelettodirettamente, in genere, dai dipendenti, mentre in quelle più grandi si individua, prioritariamente, nell'ambito delle Rsa. Conteggiare i dipendenti serve anche a capire se l'azienda deve redigere il rapporto biennalesullaparità uomo donna previsto dall'articolo 46, della legge 198/2006 a carico dei datori di lavoro che occupano oltre cento dipendenti.
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Cedu. Il legale non può denigrare la toga Sì alla condanna per diffamazione a tutela dei giudici
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Marina Castellaneta La condanna per diffamazione di un legale che accusa un magistrato, attraverso una lettera circolare, di atti arbitrar! è conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte di Strasburgo, con sentenza del 30 giugno (n. 39294/09) da ragione all'Italia, salvaguardando l'autorevolezza e l'imparzialità del sistema giudiziario. Alla Corte europea si era rivolta un avvocato che aveva inviato una lettera al Consiglio superiore della magistratura con la quale si lamentava del comportamento di un giudice che si era occupato di una causa di divisione ereditaria nella quale il legale assisteva alcune parti. Successivamente, la lettera circolare era stata inviata ai giudici del tribunale nel quale il magistrato lavorava. Quest'ultimo lo aveva denunciato e il legale era stato condannato in primo grado a una pena privativa dellalibertà personale e, in secondo grado, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 400 euro, nonché a risarcire il magistrato. Di qui il ricorso a Strasburgo da parte del legale che sosteneva di aver agito nel contesto della sua attività professionale e che le critiche da lui formulate riguardavano il funzionamento della giustizia. Una tesi del tutto respinta da Strasburgo. Prima di tutto, la Corte ha constatato che la lettera richiamava la vicenda nella quale il magistrato aveva svolto la sua attività e non questioni generali sul funzionamento della giustizia. In secondo luogo, poi, le critiche non erano state formulate nel corso dello svolgimento del procedimento e, quindi, nel contesto dell'attività del legale, ma successivamente. Non solo. Il legale aveva accusato il magistrato di aver adottato decisioni ingiuste ed arbitrarie e di aver agito con dolo o colpa. Critiche che, inoltre, non avevano alcuna base fattuale tanto più
dinanzi al Csm. La Corte europea riconosce che i limiti di critica ammissibili nei confronti dei magistrati che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni sono più ampi rispetto ai privati, ma i magistrati non possono in ogni caso essere equiparati ai politici per i quali la critica è ancora più ampia. Nei confronti dei magistrati, poi, è necessario assicurare che non sia compromessa la fiducia che la collettività deve avere nell'amministrazione della giustizia. Elementi che portano la Corte a concludere nel senso della piena conformità alla Convenzione europea della condanna per diffamazione decisa dai giudici nazionali. Inoltre, la sanzione comminatadaigiudici di appello al legale è stata proporzionale proprio tenendo conto che era in gioco non solo la reputazione del magistrato, ma anche l'autorevolezza e l'imparzialità del sistema giudiziario.
che il legale non aveva atteso la chiusura del procedimento
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Tribunale di Firenze. Verifica di conformità alle norme imperative e di ordine pubblico L'accordo di mediazione omologato se c'è il «tìtolo» II giudice deve avere gli elementi per valutare la pretesa
rio. Nel caso sottoposto al tribunale, le parti che avevano svolto la mediazione - senza assistenza legale - erano pervenute a un accordo sottoposto all'omologa nel quale si pattuiva un riconoscimento del debito rateizzato per consentire il pagamento. Il presidente del tribunale ritenuto che Marco Marinaro II ricorso per l'omologazione finalizzato all'esecutività dell'accordo stipulato in mediazione deve essere rigettato se il presidente del tribunale non può effettuare il previsto controllo di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Questo se né dall'accordo né dagli altri atti della procedura conciliativa si può evincere il titolo sottostante alla pretesa creditoria. Il Tribunale di Firenze con il decreto presidenziale del 2 luglio (estensore Breggia) torna sui terni dellamediazione e chiarisce come l'accordo conciliativo e la sua possibile esecutività debbano essere sottoposti a un controllo non solo di regolarità formale, ma anche di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico come previsto dalla norma di riferimento. Norma che stabilisce - dopo la riforma del 2013 - che tale controllo possaessere svolto anche dagliavvocati, oltre che dal presidente del tribunale competente per territo rio. Nel caso sottoposto al tribunale, le parti che avevano svolto la mediazione - senza assistenza legale - erano pervenute a un accordo sottoposto all'omologa nel quale si pattuiva un riconoscimento del debito rateizzato per consentire il pagamento. Il presidente del tribunale ritenuto che IL PRINCIPIO li rispetto delia riservatezza tipica dell'istituto non consente di «sorvola re» sul presupposto alla base della domanda rio. Nel caso sottoposto al tribunale, le parti che avevano svolto la mediazione - senza assistenza legale - erano pervenute a un ac dall'accordo non si potesse desumere il titolo della pretesa rigettava la richiesta - con decreto del 15 maggio2Oi5-concedendoalla parte istante 15 giorni per l'integrazione delle informazioni anche attraverso la produzione di documenti con gli atti del procedimento di mediazione e, in particolare, della ordo sottoposto all'omologa nel quale si pattuiva un riconoscimento del debito rateizzato per consentire il pagamento. Il presidente del tribunale ritenuto che IL PRINCIPIO li rispetto delia riservatezza tipica dell'istituto non consente di «sorvola re» sul presupposto alla base della domanda rio. Nel c domanda e della adesione. Il decreto veniva trasmesso anche all'organismo di mediazione prevedendolapossibilitàperlostessodi integrare quanto necessario. Dopo il provvedimento il solo ricorrente depositava la copia della domanda di mediazione, presentata in forma congiunta dalle parti. Da tale documento il Tribunale rilevava ulteriori elementi ma che non consentivano di esperire il necessario controllo di conformità persistendo l'astrattezza dell'accordo stipulato. Dall'esame della domanda di mediazione emergeva l'indicazione quale oggetto della stessa la «liquidazione del debito di.., verso...»; inoltre, con riferimento alla materia del contendere ove era previsto l'invito a barrare le varie ipotesi (condominio, diritti reali eccetera), risultava barrato il quadratino relativo a uno spazio bianco privo di ogni dicitura; infine, a fronte dell'astrattezza di tale accordo lo stesso prevedeva addirittura la possibile vendita di un immobile, so sottoposto al tribunale, le parti che avevano svolto la mediazione - senza assistenza legale erano pervenute a un ac dall'accordo non si potesse desumere il titolo della pretesa rigettava la richiesta - con decreto del 15 maggio2Oi5-concedendoalla parte istante 15 giorni per l'integrazione delle informazioni anche attraverso la produzione di documenti con gli atti del procedimento di mediazione e, in particolare, della ordo sottoposto all'omologa nel quale si pattuiva un riconoscimento del debito rateizzato per consentire il pagamento. Il presidente del tribunale ritenuto che IL PRINCIPIO li rispetto delia riservatezza tipica dell'istituto non consente di «sorvola re» sul presupposto alla base della domanda rio. Nel c domanda e della adesione. Il decreto veniva trasmesso anche all'organismo di mediazione prevedendolapossibilitàperlostessodi integrare quanto necessario. Dopo il provvedimento il solo ricorrente depositava la copia de con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito. L'astrattezza dell'accordo, quindi, conduceva al definitivo rigetto del ricorso per la omologazione con il decreto del 2 luglio scorso: «La radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative». Precisa il Tribunale che pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione appare evidente che ai flni dell'omologazione «è necessario mettereilgiudice in gradodieffettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni». la domanda di mediazione, presentata in forma congiunta dalle parti. Da tale documento il Tribunale rilevava ulteriori elementi ma che non consentivano di esperire il necessario controllo di conformità persistendo l'astrattezza dell'accordo stipulato. Dall'esame della domanda di mediazione emergeva l'indicazione quale oggetto della stessa la «liquidazione del debito di.., verso...»; inoltre, con riferimento alla materia del contendere ove era previsto l'invito a barrare le varie ipotesi (condominio, diritti reali eccetera), risultava barrato il quadratino relativo a uno spazio bianco privo di ogni dicitura; infine, a fronte dell'astrattezza di tale accordo lo stesso prevedeva addirittura la possibile vendita di un immobile, so sottoposto al tribunale, le parti che avevano svolto la mediazione - senza assistenza legale - erano pervenute a un ac dall'accordo non si potesse desumere il tito ©RIPRODUZIONERISERVATA o della pretesa rigett
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DI giustizia civile. Un emendamento del relatore d'intesa con il Governo introduce il credito d'imposta per negoziazioni e arbitrati cassazione. Essenziale la tutela di salute e ambiente Procedure alternative con lo sconto Riconosciuti 250 euro in caso di successo - Misura in via sperimentale Giovanni Negri MILANO Rispunta il credito d'imposta per incentivare negoziazioni e arbitrati. Al decreto legge sulla giustizia civile, in discussione in commissione alla Camera, il relatore David Ermini,responsabilegiustiziaPd, d'intesa con il ministero della Giustizia, ha presentato un emendamento per il riconoscimento di un credito d'imposta fino a 250 euro per compensare le parcelle degli avvocati, in caso di negoziazione, o i compensi agli arbitri, in caso di arbitrati. Il beneficio spetta però solo in caso di successo della negoziazione e di conclusione dell'arbitrato con lodo. L'agevolazione è concessa in via sperimentale e solo per il
2015 fino a una capienza di budget di 5 milioni. Elementi questi che fanno già la differenza rispetto a quanto previsto in una prima versione del decreto legge. In quel testo la disposizione sul credito d'imposta era sì introdotta per lo stesso importo e alle medesime condizioni (successo o lodo), ma non si definiva un orizzonte di tempo limitato e la capienza era raddoppiata (io milioni). La norma venne poi stralciata e non approdò mai in
«Gazzetta», probabilmente per problemi di copertura. Adesso, evidentemente, il ministero della Giustizia ci riprova, anche perché il ministro Andrea Orlando si è più volte sbilanciato promettendo misure indirizzate a incentivare il ricorso alle soluzioni alternative alla giurisdizione. Ma lo fa in una versione semplificata, in attesa di avere un puntuale monitoraggio sui costi effettivi dell'agevolazione. Intanto, l'emendamento prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta ei con
in relazione a ogni procedimento, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco deibeneficiari e i relativi importi comunicati a ciascuno. Intanto, le votazioni sugli emendamenti proseguiranno a ritmo serrato nel corso della notte, con l'obiettivo di arrivare entro stasera a licenziare il provvedimento, in maniera tale da farlo approdare in aula nella prossima settimana. Tra le correzioni votate, va segna
lata quella proposta di Ermini che fissa al 30%, nel caso di concordato con continuità aziendale, la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari che impedisce la proposizione di proposte di concordato concorrenti. E tra gli emendamenti del relatore, con sponda del ministero della Giustizia, trovano posto anche le norme per favorire il passaggio di personale amministrativo ai tribunali e la definizione di un percorso di riqualificazione. In vista, e si tratterebbe di una delle modifiche di maggiore spessore,anche la soppressione del principio del silenzio assenso nel calcolo delle maggioranze per i concordati. L'AGENDA Modifiche al voto in tempi serrati perfareapprodare i I testo i n Au la la prossima settimana
trolli sulla sua autenticità. Il ministero della Giustizia comunicherà poi all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo dei credito d'imposta effettivamente spettante
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Sovraindebitamento Organismi di composizione, le regole per le iscrizioni
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Approvati dal ministero della Giustizia i modelli per iscriversi al Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Gli organismi sono previsti dalla legge n. 3 del 2O12 e devono occuparsi della gestione delle procedure di composizione della crisi del consumatore o deH'imprenditoresotto la soglia di fallibilità. Ma il passaggio, fondamentale per il decollo del Registro stesso, assume poi un significato particolare alla luce di quanto è stato inserito nella delega per la riforma del diritto fallimentare. La delega infatti, si veda «II Sole 24 Ore» di ieri, introduce nella Legge fallimentare procedure di allerta e mediazione nelle crisi d'impresa. Si colma in questo modo uno dei grandi "buchi" della riforma di questi anni e, nell'ambito delle procedure per l'emersione tempestiva delle situazioni di difficoltà aziendali, un ruolo da protagonista lo avranno proprio gli organismi di composizione della crisi. A loro infatti dovranno essere indirizzate le segnalazioni sia da parte degli organi di controllo societari sia da parte dei creditori istituzionali, nel caso gli amministratori siano rimasti inerti. Gli organismi, sulla base di quanto prevede la legge del 2O12, possono esserecostituiti da soggetti pubblici, ma anche da professionisti. G.Ne.
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Cnf,, Vesercizio della professione legale non deve essere legato al reddito L'esercizio della professione forense non deve passare dal reddito. Da eliminare, quindi, qualsiasi riferimento al pagamento dei contributi al Consiglio dell'ordine o alla Cassa come requisiti per esercitare la professione di avvocato. L'aspetto reddituale, infatti, è già disciplinato dalla legge forense, che prevede specifiche sanzioni ad hoc. Lo afferma il Consiglio nazionale forense, all'interno del parere inviato al ministero della giustizia sullo schema di decreto concernente «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Il parere, non vincolante, è stato inviato venerdì scorso in via Arenula ed è stato reso previa consultazione con gli Ordini, le Unioni e le Associazioni forensi. In particolare, il Cnf suggerisce di modificare tre aspetti della bozza prevedendo: la possibilità dell'avvocato di provare «con ogni mezzo» l'esercizio effettivo e continuativo della professione, ritenendo presuntivi (e non assoluti) i requisiti previsti dal dm; la eliminazione dai requisiti di qualsiasi riferimento al reddito, se pur indiretto come il requisito dei pagamenti dei contributi a Coa e Cassa; la possibilità di sanare in un termine ragionevole la eventuale mancanza dei requisiti per evitare la cancellazione. In particolare, il parere propone di introdurre una presunzione di continuità ed effettività dell'eserci zio professionale quando ricorrano congiuntamente i requisiti indicati nel dm. Inoltre, sempre riguardo i requisiti, il Cnf suggerisce: di prevedere che il requisito dell'uso dei locali ricorra anche in caso di utilizzo di locali «presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati»; che la titolarità di una partita Iva sia soddisfatta anche nel caso in cui essa è riferibile alla società o all'Associazione di cui il legale fa parte. Per quanto riguarda le esenzioni, invece, il parere propone di richiamare comunque le esenzioni personali previste dalla legge 247 di cui all'art. 11, comma 2, in tema di formazione continua, ovvero gli stessi casi previsti dall'art. 21, comma 7 (maternità, malattia ecc). Con il riguardo al procedimento di cancellazione, l'avvocatura ha suggerito a via Arenula di renderlo maggiormente garantista per il legale, inserendo la possibilità per il Consiglio dell'ordine, su espressa richiesta dell'interessato in sede di osservazioni, e per una sola volta, di consentire all'iscritto di acquisire i requisiti carenti in un termine di tempo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi evitando così la cancellazione. Ulteriore misura garantista è quella di prevedere che la delibera di cancellazione diventi esecutiva se non viene impugnata avanti al Cnf nel termine previsto e se il Consiglio rigetta l'impugnazione proposta dall'iscritto. Gabriele Ventura
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Doppio regime per la sospensione feriale dei termini nei processi davanti al Tar e al Consiglio di stato: per le scadenze da calcolare all'indietro meglio considerare 46 giorni di sospensione, per le scadenze da calcolare in avanti meglio computare la sospensione del solo mese di agosto. E l'impostazione prudenziale consigliata dalla Società italiana degli avvocati amministrativisti, nelle more della soluzione del rebus della sospensione dei termini feriali nel processo amministrativo (si veda ItallaOggl del 28 maggio 2015). In effetti
del processo amministrativo (digs 104/2010). Con la conseguenza che per i processi amministrativi non è stata espressamente abrogata la vecchia regola (sospensione dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno). È dubbio, quindi, se il decreto 132/2014, che ha modificato
la legge 742/1969, relativa anche alla giurisdizione amministrativa, prevalga sulla norma speciale del codice del processo amministrativo (da ritenersi, allora, implicitamente abrogata). In attesa che il nodo sia sciolto (eventualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, competente ad adottare l'articolo 16 del decreto 132/2014 (cosiddetto misure organizzative per gestire l'attività sulle ferie dei giudici), modificando la legge giudiziaria nel periodo feriale), gli avvocati 742/1969 sulla sospensione feriale, ha ridotto amministrativisti optano per la prudenza. E a un mese il periodo di sospensione dei sdoppiano i termini, applicando un doppio termini dei processi durante le vacanze estive, binario. Antonio Ciccia Messina ma non ha toccato l'articolo 54, comma 2, del Codice
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Processi amministrativi, due vie per la sospensione feriale
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PROFESSIONI Agrotecnici abilitati ad estimo e Catasto Estesa anche agli agrotecnici iscritti all'albo la possibilità di svolgere attività in materia di atti catastali e in materia estimativa nel settore immobiliare. Ad estendere l'abilitazione, fino ad ora riservata a geometri, geometri laureati e periti agrari la sentenza 154 della Corte costituzionale depositata ieri. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 7-ter del DI 248/2007 e messo la parola fine a una questione su cui si dibatte da 15 anni.
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La Consulta boccia le competenze e punta il dito contro le camere II catasto è cosa di pochi Agrotecnici fuori. Ma è colpa del parlamento
DI BEATRICE MIGLIORINI grotecnici fuori dalle attività relative ^ agli atti catastali e in lateria estimativa nel settore immobiliare. La norma che estende alla categoria questa competenza è, infatti, contraria ai principi costituzionali sia nella forma che nella sostanza. La disposizione (art. 26, comma 7-ter di 248/2007), infatti, non solo estende in capo agli agrotecnici una competenza che non hanno le caratteristiche per possedere ma, soprattutto, è stata inserita all'interno del testo sbagliato, ovvero all'interno di un di Milleproroghe. Il tutto, non solo senza che ne sussistessero in alcun modo i requisiti di necessità e urgenza che sottendono l'emanazione di un decreto legge, questione tutto sommato superabile, ma denotando un uso improprio da parte del parlamento di un potere che la Costituzione gli attribuisce. La disposizione, per tanto, è contraria all'art. 77, comma 2, della Costituzio-
zionalità legislativa in quest» campo, infatti, non può essere limitata se esercitata in modo ragionevole) il fatto che essa sia stata inserita all'interno di un di Milleproroghe ne ha sancito la condanna definitiva. La pronuncia della Corte, però, pesa in uguale misura sulla testa del parlamento insediato nel 2007 (governo Prodibis). Ad avviso della Consulta, infatti, la disposizione pur non facendo parte del testo originario del di Milleproroghe essendo stata inserita attraverso l'approvazione di un emendamento è chiaramente mirata alla risoluzione di un conflitto di competenze tra categorie professionali non andando, quindi, in alcun modo a prorogare imminenti scadenze né a salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione. Fatto di per se stesso sufficiente ad accendere i campanelli d'allarme dei giudici di legittimità. Ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere, infatti, collegata alla ratio dominante del testo normativo. «In definitiva»,
ne. A stabilirlo, la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 154 depositata ieri, ha dato una stoccata sia al parlamento sia agli agrotecnici. A finire sotto la lente della Consulta, l'approvazione di un emendamento lampo nel corso dell'iter di approvazione del di Milleproroghe con cui sono state estese agli agrotecnici competenze in materia catastale e in materia estimativa immobiliare. Fatto già di per sé discutibile ad avviso della stessa Consulta che, con la sentenza n. 441 del 2000, aveva già sottolineato come «la competenza degli agrotecnici è rivolta prevalentemente agli aspetti economici e gestionali di un'azienda agraria, laddove le competenze in materia di catasto appaiono circoscritte a un livello descrittivo» ritenendo, quindi, ragionevole l'esclusione degli agrotecnici da questa specifica competenza. Oltre al danno, però, alla categoria è spettata anche la beffa. Se, infatti, esisteva una pur remota possibilità che la norma fosse salvata nel merito (la discre
ha precisato la Corte, «non solo regole di buona tecnica normativa a esigere che la legge di conversione rechi un contenuto omogeneo a quello del di, anche se, proprio sotto quest» profilo appare particolarmente inopportuno l'inserimento nel di Milleproroghe di una norma di quest» tenore. Deve piuttosto essere sottolineato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del di determina la violazione dell'ari. 77, comma 2 della Costituzione. E tale violazione, per queste ultime norme», ha concluso la Corte, «non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un di».
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Appalti. Esclusione Chance persa, danno solo se la vittoria è probabile
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Francesco Clemente Incasodiesclusionedall'appalto, il «danno da perdita di chance» non è provato dal «prestigio commerciale» dell'impresa, ma solo dalla« significativa» probabilità di successo in gara. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3249/2015, depositata dalla V sezione il3Ogiugno,accogliendoil ricorso di un consorzio condannato a risarcire un'azienda per l'esclusione da un bando per lavori su un inceneritore allora a "licitazione privata" o ad invito (oggi "procedura ristretta" in base al Digs n. 163/2006). A causa del breve tempo concesso, c'erano state solo due offerte su 14 ditte invitate. La ditta aveva chiesto solo la proroga dei termini.Perigiudici,chichiedeil risarcimento deve «provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità concreta che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile» e il danno a tale possibilità « presuppone che sussista una probabilità di successo (...) almeno pari al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative». Nel caso in esame, vi è «una mera "aspettativa di fatto"» senza «alcun oggettivo e specifico elemento di prova (nonpotendosiannettere decisiva importanza al "prestigio commerciale"), da cui poter dedurre una significativa chancedisuccesso(...) tantoinconsiderazione del numero non ristrettodi ditte che hanno effettivamente manifestato interesse alla partecipazione allagara(...) e della ulteriore circostanza che, se fosse stato disposto il richiesto differimento, avrebbero verosimilmente presentato leproprieofferte».
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Alberto Faustini
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Medici di famiglia: solo Cisl e Snami firmano raccordo BOLZANO Firmato l'accordo integrativo collettivo per la Medicina generale dell'Alto Adige tra Provincia, Cisl (segretario Nicola Paoli) e Snami ( Susanna Hoffman). Non ha firmato la Fimmg, rappresentata dal segretario Luigi Rubino, in quanto vi sarebbero ancora diversi punti da chiarire. Si attende ora la delibera della Provincia. L'accordo - si legge in una nota della Cisl - pone le basi per la riorganizzazione sull'intero territorio altoatesino della medicina generale che viene agganciata al sistema sanitario nazionale; nonché il previsto collegamento alle aggregazioni funzionali previste dalla Legge Balduzzi e recepite nella delibera provinciale dall'assessore Stocker l'anno scorso. Numerose le novità. Si prevede innanzitutto l'attivazione delle guardie mediche, in tutti e quattro i comprensori (finora c'era solo a Bolzano), come stabilito dall'Accordo nazionale. Condizione questa per migliorare il servizio di assistenza sull'intero territorio e consentire l'introduzione nei prossimi mesi come più volte annunciato dall'assessore Martha Stocker di un ticket al Pronto soccorso per tutti gli accessi "impropri", ovvero per i quali sarebbe sufficiente rivolgersi al medico di base o alla guardia medica. «Si formerà da subito prosegue la nota del segretario Paoli - la nuova commissione provinciale per la medicina generale che dovrà istituire sia le aggregazioni funzionali che il Comitato aziendale, erogatore di ulteriori fondi obiettivi per i medici di medicina generale e si è dato avvio alla informatizzazione di tutta la rete territoriale per una vera integrazione ospedale territorio, con l'avvio dell'implementazione delle ricette elettroniche e del fascicolo elettronico. Infine sono stati tutelati fortemente i giovani medici, i medici in for-Nicola Paoli (Cisl) > A I' ' '•••T' f ? • Luigi Rubino (Fimmg) inazione e le professioniste che oltre all'attività di medico di medicina generale si occupano della famiglia e dei figli. La peculiarità di questo accordo è quello di aver valorizzato tutti gli aspetti positivi dell'accordo collettivo nazionale che finora non avevano trovato adeguata collocazione in quello provinciale, sempre attenti al bilancio finale in termini di risorse che per il momento rimangono invariate rispetto al precedente accordo ed in linea con il dettato nazionale».Rubino, segretario della Fimmg, spiega di non aver firmato in quanto più di un punto dell'accordo richiedeva maggiori approfondimenti: «Frettolosa ed incomprensibile la firma dell'accordo, specie se si parte dal presupposto che una componente sindacale era assente; un'altra, firmataria, in quanto sostenitrice del precedente accordo provinciale, pare non avesse mandato dei suoi iscritti per firmare, e che la stessa delegazione pubblica premeva per una firma in tempi rapidi, arrivando addirittura alla minaccia di applicare unilateralmente un contratto integrativo, prospettando interventi presso la Corte dei conti».
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LA GUIDA VIA LIBERA DI PALAZZO MADAMA
Pensioni, rimborsi a partire da 295 euro Diventa legge la rivalutazione degli assegni, il tetto alla restituzione è fissato al 40% L'adeguamento al 100% dell'inflazione scatterà per gli importi pari a 3 volte il minimo 500-999,99 Fi no a 499,99 Classe di importo mensile (euro) Pensioni per classe di importo mensile (anno 2013) Pensioni con Blocco Fornero Trattamento Minimo (TM) I conti delle pensioni Differenza tra pensioni attuali e pensioni con indicizzazione ordinaria* Trattamento Minimo (TM) Pensioni con Blocco Fornero Pensioni per classe di importo mensile (anno 2013) Classe di importo mensile (euro) Numero Tratt Fi no a 499,99 sui trattamenti amento Minimo (33,7 TM) 500-999,99 1.000-1.499,99 Pensioni con 3.190.229 Blocco Fo 1500-1.999,99 nero Pension I 2.264.614 per classe 2.000-2.999,99 di importo men 1.762.941 ile (anno 3.000-4.999,99 2013) Classe 1515.339 di impor 5.000-9.999,99 o mensile (eur 165.689 ) Numer 10.000 e più TOTALE Fonte: Inps- Istat Tratt Fi no a 499,99 sui trattamenti I 8.536 23.322.278 amento Minimo (33, 32,4 TM) 13,7 500 9,7 999 7,6 99 2,2 1.0 0,7 0-1 100 499 Dati in euro Rimborsi di agosto 99 Pensioni con 3.190.229 Bloc Pensione I Rimborso 2011 o Fo 1500-1.999,99 nero •pensioni calcolate senza alcun blocco dell'indicizzazione con il sistema di perequazione ordinario Pension I 2.264.614 per classe 2.000-2.999,99 di importo men 1.762.941 ile (anno 3.000-4.999,99 2 d'Arco 13) Cl
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Così i rimborsi per 3,7 milioni di pensionati
È stato convcrtito in legge a Palazzo Madama il decreto del governo per rispondere alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il blocco della riforma Monti-Fornero: dal primo agosto è stata programmata la restituzione parziale degli arretrati sotto forma di una tantum ed un adeguamento degli assegni all'inflazione leggermente più generoso di quello riconosciuto negli ultimi anni per 3,7 milioni di pensionati. a pagina 37 Comegna
Restituzione parziale degli arretrati sotto forma di «una tantum» corrisposta il primo agosto, ed un adeguamento degli assegni all'inflazione leggermente più generoso di quello riconosciuto negli ultimi anni. È questo, in estrema sintesi, quello che emerge dalla conversione in legge (licenziata ieri dal Senato) del decreto adottato dal Governo per rispondere alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il blocco della riforma Monti-Fornero. Rata di agosto Con la rata di agosto, a 3,7 milioni di pensionati sarà versato il «Bonus Poletti», come l'ha definito il premier Matteo Renzi. La restituzione degli arretrati sarà progressiva: qualcosa in più a chi ha un assegno basso e qualcosa in meno a chi ha una pensione più ricca, n rimborso va da 295 euro netti, per chi ha 2.700 euro e quindi è nella fascia tra 5 e 6 volte il minimo Inps (ancora meno chi è a ridosso dì tremila euro). A chi sta nel mezzo fra 3 e 4 volte il minimo (1.700 lordi) andranno 750 euro netti (poco meno a chi ha un assegno di
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1.500 euro). A nessuno sarà rimborsato più del 40% del dovuto. Mentre al di sopra dei 3 mila euro lordi al mese non ci sarà alcuna restituzione. Qualche esempio Un trattamento di 1.500 euro lordi di
La vicenda • II 30 aprile la Consulta ha bocciato la riforma 2011 (Fornero) delle pensioni poco sopra la soglia di che bloccava sbarramento (1.403 euro, l' sempre al lordo dellirpef ) che le adeguamento ha negato l'adeguamento Istat all'inflazione per gli anni 2012 e 2013. A degli assegni gennaio 2012 la sua pensione oltre tre volte sarebbe dovuta salire a 1.541 il minimo euro. Questo il calcolo per «fasce»: 1.406 per 2,7% (100% Inps (1.443 euro) • II Istat) uguale 38 euro, più il 2,43% (90% dell'indice Istat) di governo ha 94 euro (differenza tra 3 e 5 emanato un volte il minimo), uguale a 3 decreto sui euro. Pertanto, per l'anno 2012 criteri per i avrebbe diritto ad un rimborso rimborsi di 533 euro (41 euro per 13 mensilità). Per l'anno 2013 la pensione sarebbe dovuta salire a 1.588 euro e, seguendo lo stesso ragionamento, avrebbe dovuto ottenere un rimborso di 1.144 euro (differenza tra 1.500 e 1588 per 13 mensilità). In tutto, il risarcimento per il biennio di negata indicizzazione si traduce in 1.677 euro lordi, pari 1.376 euro netti in tasca. Con la rata di
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agosto verranno rimborsati 708 euro. Pensione di 1.700 euro, n risarcimento per il biennio di negata indicizzazione risulta pari a 1.846 euro lordi (1.477 euro al netto dellìrpef): ad agosto saranno restituiti solo 802 euro. Pensione di 2.000 euro. Anche in questo caso, il credito ammonta a 2.173 euro lordi (1.739 euro netti), ma ad agosto rimborso di 504 euro. Nuova indicizzazione II decreto tradotto in legge ieri ha completamente ridisegnato le regole dell'indicizzazione
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2012-2013, lasciando l'adeguamento all'inflazione nella misura del 100% alle sole rendite di importo sino a 3 volte il minimo (481 euro nel 2012 e 485 nel 2013) e confermando l'esclusione totale per gli assegni oltre 6 volte il minimo. Invece, tra le tre e quattro volte (1.924 euro) il ricalcolo è stato fatto per il 40% (dell'indice Istat), tra le 4 e 5 volte (2.405 euro) per il 20% e tra le 5 e 6 volte (2.886 euro) per il 10%. Per le rivalutazioni sul 2014 e 2015 la nuova legge ha limitato al 20% le fasce interessate al trascinamento del ricalcolo previsto per il biennio precedente. Domenico Comegna © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensioni, arriva ad agosto Tuna tantum del bonus Consulta RIVALUTAZIONE ROMA Decreto convcrtito. Con il via libera ieri anche del Senato (145 sì, 97 no e un astenuto), il provvedimento emanato dal governo per far fronte alla sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il blocco della perequazione automatica delle pensioni (il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita), è legge. Il primo agosto quindi circa tre milioni e 700.000 pensionati riceveranno, oltre al normale assegno pensionistico, anche l'una tantum con gli arretrati a compensazione del blocco dell'indicizzazione deciso con il salva-Italia dal governo Monti nel pieno della tempesta speculativa e finanziaria che si stava abbattendo sui conti pubblici italiani. Il blocco riguardò tutti gli assegni superiori a 1.443 euro (oltre tre volte il minimo). Come è noto, dopo la pronuncia della Consulta a fine aprile, il governo Renzi è corso ai ripari preve
r-1/3 come deciso dal Governo se rimborso integrale PENSIONATI COINVOLTI (redditi oltre 3 volte il minimo)* Eff etti nel bilancio 2015 A spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) II rimborso della pensione perduta A spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) Eff etti nel bilancio 2015 PENSIONATI COINVOLTI (redditi oltre 3 volte il minimo)* se rimborso integrale come deciso dal Governo r-1/3 30% A ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) Eff e Effetti nei bilanci anni successivi ti nel bilancio 2015 PENSIONATI CO se rimborso integrale NVOLTI (redditi oltre come deciso dal Governo 0,5 3 volte il minimo)* se rim ai pensionati con redditi 2/3 da3a4 volte il minimo (tra 1.500 e 2.000 euro) recuperano di quanto perduto nel 2012-132014-15 orso integrale come deciso dal Governo r-1/3 30% A ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) spe Fonte Ufficio parlamentare di bilancio a in miliardi di euro X,X impatto sul RECUPERO EFFETTIVO C, '2% TOTALE *il 70% non ha avuto il blocco perequazione 2012-13 deficit (punti pil) Eff e Effetti nei bilanci anni successivi ti nel bilancio 2015 PEN r-1/3 come deciso dal Governo se rimborso integrale PENSIONATI COINVOLTI (redditi oltre 3 volte il minimo)* Eff etti nel bilancio 2015 A spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) II rimborso della pensione perduta 30% ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) Effetti nei bilanci anni successivi se rimborso integrale come deciso dal Governo 0,5 ai pensionati con redditi 2/3 da3a4 volte il minimo (tra 1.500 e 2.000 euro) recuperano di quanto perduto nel 2012-132014-15 Fonte Ufficio parlamentare di bilancio RECUPERO EFFETTIVO C, '2% TOTALE *il 70% non ha avuto il blocco perequazione 2012-13 r-1/3 come deciso dal Governo se rimborso integrale PENSIONATI COINVOLTI (redditi oltre 3 volte il minimo)* Eff etti nel bilancio 2015 A spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) II rimborso della pensione perduta 30% ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) Effetti nei bilanci anni successivi se rimborso integrale come deciso dal Governo 0,5 ai pensionati con redditi 2/3 da3a4 volte il minimo (tra 1.500 e 2.000 euro) recuperano di quanto perduto nel 2012-132014-15 Fonte Ufficio parlamentare di bilancio RECUPERO EFFETTIVO C, '2% TOTALE *il 70% non ha avuto il blocco perequazione 2012-13 IONATI CO se rimborso integrale NVOLTI (redditi oltre come deciso dal Governo 0,5 3 volte il minimo)* se rim ai pensionati con redditi 2/3 da3a4 volte il minimo (tra 1.500 e 2.000 euro) recuperano di quanto perduto nel 2012-132014-15 orso integrale come deciso dal Governo r-1/3 30% A ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) spe Fonte Ufficio parlamentare di bilancio a in miliardi di euro X,X impatto sul RECUPERO EFFETTIVO C, '2% TOTALE *il 70% non ha avuto il blocco perequazione 2012-13 deficit (punti pil) Eff e Effetti nei bilanci anni successivi ti nel bilancio 2015 PEN r-1/3 come deciso dal Governo se rimborso integrale PENSIONATI COINVOLTI (redditi oltre 3 volte il minimo)* Eff etti nel bilancio 2015 A spesa in miliardi di euro X,X impatto sul deficit (punti pil) II rimborso della pensione perduta 30% ai pensionati con redditi oltre 4 volte il minimo (oltre 2.000 euro) Effetti nei bilanci anni successivi se rimborso integrale come deciso dal Governo 0,5 ai pensionati con redditi 2/3 da3a4 volte il minimo (tra 1.500 e 2.000 euro) recuperano di quanto perduto nel 2012-132014-15 Fonte Ufficio parlamentare di bilancio RECUPERO EFFETTIVO C, '2% TOTALE *il 70% non ha avuto il blocco perequazione 2012-13 r-1/3 come deciso dal Govern
dendo una restituzione parziale con quote variabili a seconda della pensione percepita. A fronte degli oltre 17 miliardi di euro occorrenti per una restituzione totale, è riuscito così a limitare l'esborso a poco più di due miliardi. Una manovra indispensabile per non affossare i conti pubblici, ma che lo ha esposto a forti critiche da parte dell'opposizione che ancora ieri ha parlato di «elemosina» e « rapina». Tra le altre misure del decreto legge, è previsto l'incremento di risorse (un miliardo e 20 milioni di euro che si aggiungono ai 700 già stanziati), per gli ammortizzatori sociali in deroga. Altri 290 milioni sono andati a incrementare le risorse a disposizione dei contratti di solidarietà. I BENEFICIARI Per una vasta platea di pensionati il primo agosto, quindi, sarà un giorno "ricco": l'assegno pensionistico sarà infatti aumentato dell'una tantum per gli arretrati dovuti alla mancata rivalutazione.
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SUI RIMBORSI PER IL BLOCCO DELL'INDICIZZAZIONE SI VA DA 720 EURO A POCO PIÙ DI 270 CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SUI RIMBORSI PER IL BLOCCO DELL'INDICIZZAZIONE SI VA DA 720 EURO A POCO PIÙ DI 270 CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SUI RIMBORSI PER IL BLOCCO DELL'INDICIZZAZIONE SI VA DA 720 EURO A POCO PIÙ DI 270
superiore a 5 volte il minimo ma inferiori a 6. Per il biennio 2014 e 2015 invece la rivalutazione sarà pari al 20%. Poi a decorrere dali' anno 2016, sarà al 50%. L'una tantum, che spetterà anche agli eredi, sarà sottoposta alla più favorevole tassazione separata. Giusy Franzese ® RIPRCCUZIONE RISERVATA
La legge prevede anche l'applicazione di coefficienti diversi per gli anni 2012-2013 che di fatto cambiano il minimo Inps. GLI EREDI Cosicché le pensioni che nel 2012-2013 non furono rivalutate perché di poco superiori a tre volte il minimo, ora non solo saranno ovviamente reintegrate, La buona notizia non riguarda tutti, ma con una percentuale del 100% fino a concorrenza del nuovo tetto. però. Non riceveranno nessun rimborso le pensioni che superano Gli assegni compresi fra tre e sei volte il trattamento minimo Inps. quattro volte il minimo, invece, E nemmeno quelle che nel 2012 avranno un adeguamento pari al erano fino a 1.443 euro lordi al mese 40%, che scende al 20% per la (non interessate dal blocco). Anche fascia compresa tra 4 e 5 volte, e al per le altre, comunque, le una 10% per gli assegni di importo tantum non saranno uguali. Secondo quanto ha reso noto
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Mana Carla De Cesari II difficile equilibrio tra conti e diritti
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II decreto legge sulle pensioni che restituisce parte della rivalutazione persa negli anni 2012-2013,con ricadute poi sugli importi percepiti negli anni a seguire, è frutto di un compromesso che ha perseguito la tenuta dei conti pubblici dopo la sentenza della Corte costituzionale 70/2015. Dalla pronuncia tante sono state le polemiche circa l'indifferenza dei giudici rispetto agli equilibri di bilancio. Con il voto del Senato di ieri si è scritto il secondo capitolo, quello legislativo, della vicenda: il 1° agosto ai pensionati che nel 2012 avevano assegni superiori a tre volte il trattamento minimo verranno corrisposti gli arretrati e verranno ricalcolati i trattamenti. Sicuramente ci saranno molti che, insoddisfatti del parziale ristoro, continueranno a seguire la trama del contenzioso. L'impianto del ricalcolo, con la rivalutazione quantificata in misura inversamente proporzionale all'importo di partenza dell'assegno, passerà quindi di nuovo all'esame dei giudici. Sulla tenuta nelle Aule giudiziarie, vedremo. Quello che è importante sottolineare in prossimità di un nuovo intervento sulle pensioni, che tutti ormai danno per scontato nella legge di Stabilità, è evitare "sistemazioni frettolose". Eventuali "deroghe" alla legge Fornero, quanto a requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione, vanno coperte finanziariamente senza ricorrere a risorse di fantasia. Il contributivo deve insegnare a tutti come la pensione sia frutto dei contributi versati, al di là del metodo di calcolo sui vari spezzoni. Serve equilibrio, non avventurismi in un senso o nell'altro.
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Restituita solo una parte dell'indicizzazione Pensioni, sì al decreto sui rimborsi «parziali» Pagamenti al via con gli assegni di agosto v ApprovatodalParlamentoildecreto che, recependo la decisione della Consulta, prevede il recupero degli effetti della mancata indicizzazione delle pensioni nel periodo 2Oi2-2Oi3.A44muionidi pensionati verrà restituita (a partire da agosto) solo una parte di quanto perso in questianni. Servizi »• pagina 37 con l'analisi di Maria Carla De Cesari
Previdenza. Approvato definitivamente il DI 65 che ha rimediato alla illegittimità del blocco della perequazione ai trattamenti oltre tre volte il minimo L'ANALISI Pensioni, da agosto restituita la rivalutazione L'Inps riconoscerà un'ima tantum per il 2012 e il 2013 - Importi ridotti per gli anni successivi Perdite e rimborsi Importi lordi mensili in euro persi per effetto delle mancate rivalutazioni, importi che verranno restituiti dal decreto legge 65/2015 e perdite non rimborsate per pensioni pari a 3,5; 4,5; 5,5 e 9,3 volte ((trattamento minimo. Gli importi delle pensioni di partenza sono riferiti al 2011 Perdita residua mancata indicizzazione 1.639 € 2.107 € Importo pensioni ————v———— Restituzione disposta dal DI 65/2015 2.575 € 4.355 € 216,9 216,9 217,2 218,2 93,4 94,4 94,6 95,5 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: Ufficio parlamentare di bilancio
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Fabio Venanzi Nella seduta di ieri pomeriggio il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto legge 65/2015 varato dal governo per recepire gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sulla mancata perequazione dei trattamenti pensionistici nel biennio 2012/2013. Il decreto legge 201/2011 habloccato l'adeguamento all'inflazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo. Successivamente la legge di stabilità per il 2014 ha riconosciuto gli aumenti senza prevedere alcuna forma di recupero per gli anni passati. La Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità della norma con la sentenza 70/2015, ha fatto sì
senza possibilità di consolidare in misura piena tale arretrato. In pratica il cosiddetto "effetto trascinamento" è limitato a una piccola percentuale, via via decrescente in funzione della classe di importo dell'assegno pensionistico. L'adeguamento all'inflazione produce due effetti. Il primo è relativo all'aumento per l'anno di riferimento in funzione dell'indice calcolato dall'Istat e dell'importo effetto indiretto detto di trascinamentostabilizzal' aumentocostituendolabasedicalco preso tratrevolteeseivolteil trattamento minimo) non corrisponde loperlarivalutazione dell'anno successivo. Gli adeguamenti a quanto effettivamente avrebbero riconosciuti dal DI 65/2015 per il dovuto percepire se non fosse stato 2O12 e 2013 sono previstoilbloccodehoii. In al tri
che il governo corresse ai ripari. Tuttavia quello che sarà riconosciuto il prossimo 1° agosto ai pensionati aventi diritto (cioè coloro che hanno un importo lordo com LA BUSSOLA Nessun adeguamento per gli importi superiori a sei volteil minimo Indice inflattivo dell'1,1% nel 2014 e 0,20% nel 2015
e quattro volte il trattamento minimo.Lapercentualescendeahoper gli assegni di importo superiore a quattro volte ma inferiore a cinque volte il minimo e arriva al io per quelli di importo superiore ma inferiorea sei volte il
termini, quello che l'Inps riconoscerà, è solo un importo una tantum, pari al 40% dell'inflazione per gli
assegnidiimportocompresitratre
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trattamentominimo. Agli assegni di importo superiore non viene riconosciuto alcun adeguamento. Gli importi così determinati saranno "consolidati" nella misura del2O%perglianni 201462015, mentre lapercentuale salirà al 50% adecorrere dal 2016. In sede di conversione è stato previsto altresì che tali importi (20 e 50%) saranno rivalutati a decorrere dal 2014 sulla base della normativa vigente e quindi dalla legge 147/2013. Tali percentuali saranno applicate a un indice inflattivo molto basso pari all'i,i% peril2Oi4ealloo,2O% peril2Oi5(valore definitivo). Per effetto di tale norma, il ricalcolo degli assegni pensionisticirisulteràdigranlunga inferiore rispetto a unarivalutazione piena (si veda grafico a lato). La legge di conversione ha previsto altresì una modifica alla disciplina generale della rivalutazione dei trattamenti pensionistici stabilendo che, ai fini dell'applicazione dell'adeguamento all'inflazione delle rendite, deve tenersi conto anche dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, norma non prevista nel testo originario del decreto legge. Si precisa che tali assegnivengonoconsideratiaisolifin i del computo dell'importo complessivo, manon ai finidell'applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi. Ipensionatidiimportolordoentro tre volte il trattamento minimo non si vedranno riconoscere alcuna somma arretrata avendo già beneficiato negli anni passati di un adeguamento in misura piena. Il ricalcolo, che avverrà d'ufficio, sarà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate mentre il pagamento delle spettanze agli eredi non beneficiari di trattamento indiretto (pensione di reversibilità o ai superstiti) sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione, di norma quinquennale.
1.008 Arretrati Per effetto della sentenza della Corte costituzionale e del decreto legge 65/2015, con il mese di agosto verrà erogato un importo una tantum relativo a I recupero degli arretrati e, sempre da agosto, verrà adeguato l'importo dell'assegno. Per chi, a fine 2011, incassava 1.500 euro lordi, l'una tantum sarà di 797 euro e il nuovo importo mensile sarà di 1.525 euro 797 I numeri Recupero L'una tantum sarà più consistente per chiincassava 1.900 euro lordi e poi diminuirà per gli assegni più ricchi: chi percepiva 2.200 euro riceverà 583 euro; chi ne incassava 2.600 otterrà 344 euro
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LIQUIDAZIONI Aggiornato il valore del Tfr di giugno
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• L'indice Istat dei prezzi al consumo da utilizzare per il calcolo del coefficiente per rivalutare le quotediTfrèpari 3107,3 in giugno e non in maggio come erroneamente indicato nell'articolo pubblicato ieri. Inoltre, per un refuso nella tabella a corredo dell'articolo sono stati inseriti anche dei valori riferiti ai mesi di lugliodicembre 2015 che non vanno presi in considerazione. Sul Quotidiano del lavoro di oggi e sul sito internet del Sole 24Ore sono pubblicati l'articolo e la tabella con i valori aggiornati.
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Assegni Passa anche al Senato il testo che accoglie le decisioni della Consulta per lo sblocco delle rivalutazioni II decreto pensioni è legge. Ad agosto i soldi • L'aula del Senato ha approvato, ieri, invia definitiva, il decreto Pensioni. I sì sono stati 145,97 i no e un astenuto (che al Senato equivale a voto contrario) . Il provvedimento è dunque ora legge, avendo completato l'iter parlamentare. Il decreto era stato varato dal governo in seguito alla sentenza della Consulta che aveva dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione delle rendite previdenziali superiori a tre volte il minimo. Ora sulla base del te sto licenziato da Palazzo Madama partirà, dal prossimo primo agosto, un rimborso parziale delle pensioni intaccate dalla norma della legge Fornero su cui si era pronunciata la Corte Costituzionale il 30 aprile scorso. La norma, contenuta nel decreto «Salva Italia», approvato dal governo di Mario Mont prevedeva che, per il 2012 e 2013, sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps scattasse il blocco della perequazione. In pratica per i due
no valido per le transazioni bancarie di ciascun mese. Nel testo approvato è arrivata anche l'indicazione che le pensioni verranno pagate il secondo giorno del mese a gennaio 2016edal2017 per tutti i mesi. Infine sono state aumentate le risorse a dispizione per i contratti di solidarietà. Il di autorizzava inizialmente la spesa di 70 milioni di euro per il 2015. Nel corsodell'esameparlamentare l'importo è stato portato a 290 milioni di euro. ni. cai. Ministro La Fornero ha bloccato le pensioni nel 2011
In Aula I sì sono stati 145____ 97 i contrari, un astenuto anni in oggetto saranno rivalutate al 100% le pensioni fino a tre volte il minimo, al 40% quelle tra tre e quattro volte il minimo, al 20% quelle tra quattro e cinque volte il minimo, al 10% infine quelle tra cinque e sei volte il minimo. Per gli assegni complessivamente superiori a sei volte il I sì sono stati 145____ 97 i contrari, un astenuto anni in oggetto saranno rivalutate al 100% le pensioni fino a tre volte il minimo, al 40% quelle tra tre e quattro volte il minimo, al 20% quelle tra quattro e cinque volte il minimo, al 10% infine quelle tra cinque e sei volte il minimo. Per gli assegni complessivamente superiori a sei volte il
minimo non ci sarà alcun adeguamento. Per il 2014 e il 2015 la rivalutazione è stabilita invece al 20% e, a partire dal 2016, al 50%. Tra altre novità in materia di pensionio anche quelle che è già scattata il primo giugno. Tutti gli assegni legati a rendite vitalizie e indennità saranno tutti posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo. Dal 2017, i pagamenti avverranno invece il secondo gior
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Pierluigi Magnaschi
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Oli stanziamenti nel di pensioni convcrtito definitivamente in legge dal senato Nuovi fondi agli ammortizzatori Rifinanziati Cassa in deroga e contratti di solidarietà DI DANIELE GIRIGLI Nuove risorse per gli ammortizzatori sodali in deroga. Salgono, infatti, a 1.020 milioni di euro i fondi per garantire l'erogazione dei trattamenti nell'anno 2015. Incrementata di 5 milioni di euro, inoltre, la quota di risorse da destinare alla cig in deroga nel settore pesca e fissato a 140 milioni di euro il tetto di spesa per i contratti di solidarietà. A stabilirlo, tra l'altro, è il di n. 65/2015, convertit» ieri in legge dal senato (145 i voti favorevoli, 97 contrari e 1 astenuto). Le nuove risorse. È l'art. 2, in particolare, che incrementa di 1.020 milioni di euro per il 2015 il fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'art. 3, invece, incrementa da 30 a 35 milioni di euro, sempre per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, ma
Le novità sulle pensioni Nuovi criteri di rivalutazione delle pensioni d'importo oltre tre e fino a sei volte il minimo. Si recepisce cosi la sentenza della corte costituzionale n. 70/2015 che ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione per il biennio 2012 e 2013. Ad agosto i primi rimborsi Nuova disciplina per il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (il coefficiente che determina l'importo delle pensioni «contributive»). Quando è negativo non si applica e la differenza (negativa) è recuperata dalle successive rivalutazioni, fatta eccezione del 2015 Unificati al giorno Idi ogni mese i pagamenti delle prestazioni erogate dall'lnps, oggi previsti in tre differenti date: 1 (prestazioni assistenziali), 10 (pensioni ex Enpals) e 16 (pensioni ex Inpdap) Nuovi criteri di rivalutazione delle pensioni d'importo oltre tre e fino a sei volte il minimo. Si recepisce cosi la sentenza della corte costituzionale n. 70/2015 che ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione per il biennio 2012 e 2013. Ad agosto i primi rimborsi Nuova disciplina per il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo (il coefficiente che determina l'importo delle pensioni «contributive»). Quando è negativo non si applica e la differenza (negativa) è recuperata dalle successive rivalutazioni, fatta eccezione del 2015 Unificati al giorno Idi ogni mese i pagamenti delle prestazioni erogate dall'lnps, oggi previsti in tre differenti date: 1 (prestazioni assistenziali), 10 (pensioni ex Enpals) e 16 (pensioni ex Inpdap)
(art. 1, comma 112, della legge n. 190/2014) ha escluso i «lavoratori attualmente in servizio» dalla possibilità, ai fini pensionistici, di fruire del particolare regime agevolativo che prevede l'applicazione di
un coefficiente moltiplicatore, ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione (e non anche del diritto), pari a 1,25. Lart. 5-bis chiarisce che, con la suddetta locuzione di «lavoratori attualmente in servizio», si intendono i nell'ambito delle risorse previste lavoratori che, alla data del 1° per gli ammortizzatori sociali in gennaio 2015 (data di entrata in deroga, cioè come rideterminate vigore della legge n. 190/2014), dal precedente art. 2. L'art. 4, non fossero beneficiari di comma 1, estende al 2015 la pensioni (si prescinde, quindi, possibilità, per le imprese non dalla sussistenza, a quella data, rientranti nel campo di di un eventuale rapporto di applicazione della disciplina dei lavoro). Le novità sulle pensioni. contratti di solidarietà di tipo difensivo, di stipulare tali contratti, Si ricorda, infine, che il provvedimento convertit» in in deroga, con riconoscimento legge contiene anche le delle agevolazioni, sia a favore delle stesse imprese che dei lavora disposizioni per il recepimento della sentenza n. 70/2015 della corte costituzionale (in merito tori interessati. La possibilità è alla illegittimità del blocco della assistita dal limite di spesa a 140 perequazione delle pensioni per milioni di euro. Il comma I-bis, il biennio 2012/2013), quelle aggiunto dalla camera, dispone, sempre per il 2015, un incremento relative alla nuova disciplina per la rivalutazione del montante delle risorse per aumentare la contributivo e quelle misura del trattamento d'integrazione salariale dei sull'unificazione dei pagamenti contratti di solidarietà difensivi in delle prestazioni da parte misura del 10% della retribuzione dell'Inps (si veda tabella). persa, entro il limite massimo di 200 milioni di euro. Lavoratori esposti
all'amianto. Lart. 5-bis, introdotto dalla camera, reca una norma d'interpretazione autentica in merito alle disposizioni sulle pensioni dei lavoratori esposti all'amianto. La legge di stabilità 2015
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Il premier a Nairobi. «Trovare una soluzione per la Grecia» Renzi: «L'Europa non può basarsi solo su valori economici»
ROMA È giusto salvare la Grecia ma bisogna chiedersi «quale Europa si vuole in futuro». Matteo Renzi parla anche della grande crisi di Atene davanti agli studenti dell'Università di Nairobi che lo interpellano un po' a tutto campo al termine del suo viaggio africano. «L'Europa spiega il premier - è nata attorno ad un grande ideale e non può essere rappresentata solodavalorieconomicièindispensabile mantenere lo stesso approccio sui valori che hanno avuto i padri fondatori dell'Europa». Il ragionamento è quello ripetuto negli ultimi giorni della delicatissima trattativa a Bruxelles che ha visto protagonista, accanto a Renzi, anche il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. La Grecia ha riconosciuto il forte deficit di modernizzazione che ha accumulato negli ultimi anni e s'è impegnata a colmarlo con forti riforme. Per questo ha trovato l'Italia insieme ad altri Paesial suo fianco per convincere i creditori che l'unica strada per uscire dalla crisi è quella di dare una nuova opportunità al Paese evitando in ogni modo una uscita dall'euro. Concetti che ieri Renzi haripetuto nelle ultime ore della sua missione africana, le stesse ore in cui al Parlamento di Atene si consumavalapiùdrammatica seduta del dopoguerra «II messaggio è trovare una soluzione per la Greda, salviamola, ma il problema è che tipo di Europa vuoiin futuro» ha insistito Renzi dicendo che è complicato spiegare questa crisi in due minuti: «Tsipras hausatoil referendum per fare un accordo con l'Europa perché senza accordo per la Grecia è il peggio». Nel discorso all'Università Renzi ha reso omaggio agli studenti di Garissa, vittime pochi mesi fa del terrorismo: «La decisione di attaccare un'università in Kenya è un messaggio non solo per voi ma per ogni cittadino del mondo. Ma noi non permetteremo mai al terrorismo di averla vinta». Ieri il presidente del Consiglio ha incontrato a Nairobi il presidente Uhuru Kenyatta e presenziato alla firma dell'accordo tra i governi di Kenya e Italia perla costruzione della diga Itare, nella
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provincia della Rift Valley, commessa vinta con un appalto da 306 milioni di euro dalla società ravennate Cmc (Sace, Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas finanziano il progetto). E Oggi sarà di nuovo a Roma, con in agenda un incontro a Palazzo Ghigi col presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Manama. L'Italiahaaffermatochiuden-
leri a Nairobi. Matteo Renzi SUL TERRORISMO «Attaccare un'università in Kenya è un messaggio per ogm cittadino dei mondo. Ma noi non permetteremo mai aiterrorismo di averla vinta»
do il suo intervento di 50 minuti davanti agli studenti dell'ateneo kenyota - sta già tornando: «È considerata nel mondo un grande punto di riferimento e talvolta soltanto la nostra tipica tendenza all'autocommiserazione ci impedisce di vedere questo». Il sentiero da non smarrire è quello delle riforme, dirà poi il premier parlando con i giornalisti che gli chiedevano un commenti ai dati Istat sulla povertà: «L'Italia ha oggettivamente svoltato ma c'è ancora molto da fare. Se manteniamo questo ritmo sulle riforme avremo dati di crescita significativi». La buona notizia che aspetta il premier è quella di una crescita del Pil sostanziale: «Ho sempre contestato quelli che stappavano lo champagne quando vedevano un più zero virgola sulla crescita Io non sarò mai soddisfatto dei dati economici finché non torneremo a vedere grandi dati di crescita». E dunque, riforme e attuazione delle riforme. L'agenda riparte venerdì con un Consiglio dei ministri che prevede il varo finale di forse tre decreti legislativi che attuano la delega fiscale. C'è poi in campo l'ipotesi di effettuare le nomine per coprire le caselle che si sono liberate nel governo e, più sullo sfondo, la preparazione della spendingreview. D.Col.
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Sono oltre 4 milioni i poveri in Italia Ma non crescono più L'Istat: quasi la metà vive nel Mezzogiorno Renzi: bene lo stop dell'incremento, resta molto da fare LUISA GRION ROMA.Quasi otto milioni di poveri, di cui oltre quattro « assolutamente poveri», ovvero non in grado di assicurarsi quello che è considerato uno standard di vita minimo accettabile. Un livello stabile, segnala l'Istat nel suo rapporto sul 2014, e qui sta la parte buona della notizia, visto che nei due anni precedenti la povertà era risultata in continua crescita. Ma se la tendenza si è fermata, l'intensità dei divari fra Nord e Sud, fra giovani e anziani, fra famiglie con figli e no è ri Due milioni e 44mila sono donne, un milione e 45 mila i minorenni, 590mila gli anziani masta intatta e segnala che, senza crescita, non si esce nemmeno da quel «tunnel sociale» che condanna le famiglie indigenti a restare tali. «I dati migliorano, ma c'è ancora molto da fare» ha commentato il premier Renzi. Questo il quadro Istat: l'istituto distingue la povertà relativa da quella assoluta. Nella prima categoria rientra chi vive sotto la « linea della povertà» calcolata di anno in anno tenendo conto del livello dei consumi, dell'area e del numero di componenti il nucleo. Per un famiglia di due persone, per esempio, la soglia è pari alla spesa media mensile pro capite nel Paese (1.041, 49 euro per il
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2014): sotto tale soglia il nucleo è considerato in povertà relativa. In Italia tale condizione riguarda 7 milioni 815 persone (il 12,9 per cento della popolazione ). Ma fra questi ce ne sono 4 milioni 102 mila che stanno ancora peggio (il 6,8 per cento del totale ), perché non possono permettersi quello che in Italia è considerato il livello di sussistenza minimo. Entrambe le «povertà» sono stabili, assicura l'Istat, ma in quella assoluta si è registrato un aumento della presenza delle famiglie con 3 o più figli: dal 14,2 per cento del 2013 si è passati al 16 per cento del 2014 (che diventa 18,6 se i figli sono under 18). Ecco perché fra i poveri assoluti ci sono 1 milione e 45 minori (l'incidenza è del 10 per cento): privati del necessario proprio nella fase di crescita, quindi messi in condizioni tali da rendere molto difficile la possibilità di agganciare l'ascensore sociale. «Un dato che deve scuotere le coscienze, una vergogna per il Paese» ha commentato Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio nazio
rilevata per chi ha la licenza elementare (8,4). Quadro difficile, dunque, da vanti al sono nate molte polemiche, anche attorno al commento di Renzi. Unanime la richiesta del sindacato di varare subito un piano di contrasto. «L'indice si stabilizza ma i numeri dicono che i poveri sono il doppio di quanti erano all'inizio della crisi: il governo non gioisca e intervenga» ha commentato Vera Lamonica della Cgii «Chi si trova a fare i conti con la povertà assoluta va assistito con un nale degli assistenti sociali. Resta reddito minimo» ha detto Cesare altissimo anche il gap fra Nord e Damiano, Pd, presidente della Commissione lavoro della Sud: per quanto riguarda la povertà assoluta si va dal 4,2 per Camera. ««PRODUZIONE cento del Nord, al 4,8 del Centro RISERVATA fino ail 8,6 per cento del Mezzogiorno. Il record va a Calabria, Basilicata e Sicilia, dove una famiglia su quattro vive nell'indigenza. Rimane invariata, e pesante, anche l'incidenza del titolo di studio: se la persona di riferimento è almeno diplomata, la quota (3,2 per cento ) è quasi un terzo di quella
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Quando si è poveri assoluti Quando si è sotto la spesa mensile necessaria per comprare un paniere di beni e servizi essenziale per una vita minimanmente accettabile
4,3 5,6 Incidenza di povertà assoluta in Italia (in %) 6,3 5,6 5,7 5, 4,3 2011 2012 2013 2014 6 5,7 5, 4,3 2011 2012
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1.216,73 Coppia con 2 fig li (4-10 e 11-17 anni) 1.416,14 Coppia con 2 fig li (11-17 anni) 1.617,26 Coppia con fig lio maggiorenne e genitore over 75 1.688,80 Coppia con 2 fig li (4-10 e 11-17 anni) / Soglia di povertà y (in euro) /^^ 1.688,80 Coppia con 2 fig li (4-10 e 11-17 anni) 1.617,26 Coppia con fig lio maggiorenne e genitore over 75 1.416,14 Coppia con 2 fig li (11-17 anni) 1.216,73 Coppia con 2 fig li (4-10 e 11-17 anni) 1.170,06 Coppia con fig lio maggiorenne e genitore over 75 1.688,80 Coppia con 2 fig li (4-10 e 11-17 anni) 1.617,2 1.031,62 Coppia con 1 fig lio (11-17 anni) Coppia con fig lio maggiorenne e genitore 745,91 Single over 75 over 75 1.416,14 Coppia 487,12 Single over 75 con 2 fig li (11-17 anni)
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LE REGIONI EI FONDI COMUNITARI Sviluppo rurale, a rischio 1,4 miliardi se inutilizzati *«?>'», v^3*^ LE REGIONI EI FONDI COMUNITARI Sviluppo rurale, a rischio 1,4 miliardi se inutilizzati Annamaria Capparelli *• pagina 14 LE REGIONI EI FONDI COMUNITARI S
Sviluppo rurale. A rischio 1,4 miliardi di contributi europei - Richiamo del ministro Martina ai governatori Utilizzo fondi Ue, Regioni in ritardo A Nord le più virtuose - II Mipaaf rilancia sulla gestione nazionale
Annamaria Capparelli Vietato non spendere. Bacchettata del ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, alle regioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo dispesadellavecchiaprogrammazio ne 2007-2013 dello Sviluppo rurale. E ora il rischio è il disimpegno per 1,4 miliardi di fondi europei. In una fase tanto delicata per l'agricoltura, che habisognodirisorseper consolidare i segnali di recupero che arrivano da tuttigli osservatori, l'Italia si permette il lusso di rispedire gli assegni a Bruxelles. È quanto emerge dalle elaborazioni della Rete Rurale aggiornate al 3Ogiugno e analizzate ieri nel corso di un incontro del ministro con i governatori. A fronte di un budget assegnato dalla Ue all'Italia di 8,9 miliardi ( a cui va aggiunto lo stanziamento nazionale di 17,6 miliardi) la spesaancoradarea-
Sul territorio II residuo di spesa FEASR che le regioni devono ancora impegnare (in base alla programmazione 2007/2013) entro fine dicembre 2015. In milioni e in % Lombardia 5,13% Provincia di Bolzano 4,69% Provincia di Trento O100 200+ 50150 8,0% Friuli Venezia Giulia 17,21% Veneto REGIONE xxx% SUDDIVISIONE
IL FINANZIAMENTO II budget assegnato all'Italia da Bruxelles è di 8,9 miliardi per la programmazione 2007-2013; di questi, ne va n no i m pegnati i 115%
lizzare è di i,4miliardi,pari dunque al 15%. Ma le performance non sono negative in tutte le regioni. C'èinfattiunapattugliadi virtuosi al Centro Nord guidata da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana a cui si contrappongono, al Sud, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Un Mezzogiorno, dunque, che continua ad arrancare nonostante la necessità di sostenere con investimenti i processi di modernizzazione del sistema agricolo e rurale. Lombardia e
Veneto con una quota da utilizzare di circa il 5% sono le prime della classe e hanno quasi centrato l'obiettivo, ma «tira»
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anche l'Emilia Romagna, tenendo conto del plafond elevato (527,8 milioni di quota Feasr). Nel
perse». Da qui la richiesta forte di «un cambio di passo radicale; è necessario che le regioni attivino subito delle task force dedicate ad Mezzogiorno sono in affanno, in evitare il rischio di disimpegno. I fondi dello sviluppo rurale in considerazione delle particolare sono disponibilità, soprattutto
Calabria e Campania che devono ancora realizzare rispettivamente il 20 e il 19% della spesa. «E inaccettabile - ha detto Martina agli assessorisprecare risorse che sono destinate a far crescere l'agricoltura e che invece rischiano di andare
strategici, proprio perché dedicati agli investimenti, agli interventi che danno futuro al settore». Il ministro ha perciò rilanciato la necessità di « individuare strumenti nazionali che ci consentano un salto di
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qualità, perché il sistema di governance attuale delle politiche agricole e del rapporto tra Stato e Regioni mostra dei limiti che vanno superati». Le Regioni, da parte loro, (alcune con nuovi presidenti) hanno assicurato l'impegno a mettere in campo strategie efficaci per superare situazioni spesso ereditate da passate amministrazioni. Il ministero non abbasserà la guardia con un monitoraggio serrato settimana per settimana. Bruciare fondi Ue non è certo una novità per l'agricoltura. Un peccato originale che arriva da lontano e che si è tentato di correggere nel 2006, all'avvio della programmazione con la proposta di uno strumento di gestione nazionale. Solo così infatti sarebbe stato possibile compensare le risorse, dirottando a chi sa spendere i soldi delle regioni meno efficienti. Se si aggiunge la premialità per i più bravi il traguardo dell'obiettivo di spesa poteva essere tranquillamente raggiunto senza sacrificare risorse preziose. L'Unione europea, infatti, aveva dato agli Stati membri la possibilità di optare per una programmazione a livello centrale. Ma la proposta avanzata dal Mipaaf sulla condivisione di un unico programma nazionale era stata rispedita al mittente da regioni e province autonome. La proposta era stata costruita in modo da mantenere la responsabilità della gestione delle risorse alle regioni. Ma nonostante le garanzie sull'autonomia gestionale, l'Italia decise di sviluppare la programmazione su 21 Piani regionali e altrettante autorità di gestione. E la compensazione è rimasta nel cassetto. Oggi i nodi sono arrivati al pettine, anche se il primo allarme era stato lanciato nel 2013, ma con l'avvicinarsi dell'ultima scadenza è vera emergenza. Intanto il ministero ha assicurato la disponibilità di « cassa» per l'ultimo semestre dell'anno che consentirà di liquidare i programmi approvati. Il ministero dell'Economia e delle finanze ha infatti reso possibile l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria a copertura del saldo del 5% dei programmi stessi con un importo dÌ45O milioni di quota Ue e altrettanti di cofinanziamento nazionale. © RIPRÛDUZIÛNERISERVAT A
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