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In partenza l'iniziativa per far conoscere alle categorie tutti i vantaggi previsti Ceni, bussola per professionisti Contratto a misura dei lavoratori e dei titolari di studio Semplice, vantaggioso e un ampio ventaglio di istituti contrattuali innovativi tagliati su misura degli studi professionali. Nelle scorse settimane Confprofessioni ha lanciato l'iniziativa «Guida ai vantaggi del Ceni degli studi professionali» che, attraverso una serie di approfondimenti monografici sui principali istituti del contratto collettivo nazionale, mira a riportare nell'alveo del Ceni studi i liberi professionisti che applicano contratti di lavoro di altri comparti produttivi, non sempre calzanti con le specifiche esigenze della realtà di uno studio professionale. Il Ceni degli studi professionali, stipulato da Confprofessioni con le organizzazioni sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, realizza infatti una disciplina dei rapporti di lavoro che contempera in maniera adeguata le esigenze di flessibilità ed economiche del datore di lavoro con quelle di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Alla luce della libera autodeterminazione del datore di lavoro nella scelta del Ceni da applicare ai rap
Ceni, possono essere seguite due strade: quella del ricorso all'accordo collettivo e quella della decisione del datore di lavoro di intesa con il lavoratore. Nel primo caso, si attua una procedura negoziale
che può portare a un accordo sindacale di armonizzazione finalizzato a mediare i contenuti del Ceni di provenienza e di quello di destinazione, oppure a un'intesa rigida, che si limiti a definire la data di decorrenza integrale della nuova regolamentazione contrattuale, la quale si applicherà ai soli neoassunti. In entrambi i casi, è necessario coinvolgere le rappresentanze, aziendali, laddove esistenti, o territoriali, delle organizzazioni sindacali titolari del Ceni di destinazione. Questa soluzione pare indicata specialmente per i datori di lavoro che ospitino Rsa/Rsu, o almeno occupino un numero di dipendenti superiore a 15. Nella seconda ipotesi, la sostituzione del Ceni deriva invece da una decisione del datore di lavoro assunta con il consenso dei lavoratori. Tale opzione risulta particolarmente adatta a contesti di minori dimensioni ma, comportando l'applicazione immediata della nuova disciplina porti con i dipendenti, è ormai un contrattuale collettiva, rende essenziale l'adozione di maggiori dato pacifico, confortato dalla accorgimenti operativi e prassi normativa e dalla giurisprudenza, che la decisione adattamenti (un riferimento utile può anche in quest» caso essere di sostituire il Ceni applicato il modello allegato di presso la propria azienda sia pienamente legittima e attuabile Nello specifico, è consigliabile e non richiede neppure l'adempimento di alcun obbligo che il datore di lavoro, previo accordo con il lavoratore, di comunicazione nei confronti mantenga invariato l'importo dei centri per l'impiego e dell'Inps. Tale facoltà incontra i della retribuzione corrisposta al momento dell'avvicendamento, soli limiti del rispetto dei diritti maturati dei lavoratori assunti nel attraverso l'erogazione di una periodo precedente la variazione voce aggiuntiva a titolo di superminimo individuale. Per e della irriducibilità della quanto attiene alle forme di retribuzione. La variazione non retribuzione indiretta e differita deve però comportare un (tfr, tredicesima, malattia, mutamento peggiorativo delle norme inderogabili di legge e di maternità. .), nell'eventualità in cui, in base al Ceni disapplicato, contratto collettivo e quindi i lavoratori abbiano maturato l'applicazione di un trattamento trattamenti superiori a quelli complessivo inferiore, a livello economico e normativo. Il nuovo dovuti in applicazione del nuovo contratto, è auspicabile che il Ceni sarà invece integralmente applicabile ai nuovi assunti. Per datore di lavoro accrediti, anche in un periodo successivo, il quel che riguarda le tecniche pratiche utilizzabili per gestire il differenziale economico. Nel caso di un'eventuale processo di sostituzione del
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disparità tra i trattamenti normativi previsti dai due contratti, occorrerà effettuare una valutazione caso per caso che tenga in considerazione il trattamento complessivo e non solo il singolo istituto. È altresì opportuno segnalare la necessità di garantire a tutti i dipendenti l'iscrizione agli strumenti bilaterali, come gli enti di assistenza sanitaria supplementare (per gli studi professionali
Cadiprof), le cui prestazioni sono da considerarsi parte integrante della retribuzione. La scelta della sostituzione del Ceni applicato in azienda può essere effettuata dal datore di lavoro ponendo a confronto i peculiari strumenti offerti dai diversi contratti. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito internet della Confederazione (www.confprofessioni.eu), dove è stata pubblicata la monografia «Come passare al Ceni studi professionali: soluzioni operative» che offre una dettagliata comparazione tra la disciplina di alcuni tra i principali istituti prevista dai contratti collettivi degli studi professionali (Confprofessioni Filcams Cgil, Uiltucs, Fisascat Cisl), del terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio Filcams Cgil, Uiltucs, Fisascat Cisl) e dei centri di elaborazione dati (Assoced, Lait - Ugl Terziario). Pagina a cura di CONFPROFESSIONI WWW.COMFPROFESSIOM.IT
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L'INGRESSO NELLA CONSULTA REGIONALE Lazio, ecco Confprofessioni
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ca), Carlo Ghirlanda e Antonio Verginelli (area sanitaria). La Consulta è presieduta dall'assessore regionale al lavoro, Lucia Valente, ed è disciplinata dal regolamento regionale che disciplina anche la composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Consulta dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e dei libero professionisti del Lazio. Proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro. Dalle politiche attive per chi svolge attività professionale indipendente alla semplificazione delle procedure amministrative che riguardano le libere professioni e alle indicazioni su fabbisogni di formazione professionale, profili professionali e certificazione delle competenze: queste le principali funzioni della Consulta. Secondo il presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili: «II percorso della Consulta, come i tavoli già avviati da Confprofessioni Lazio con gli assessorati allo sviluppo economico, al lavoro e alla formazione, costituirà un luogo permanente di dialogo e confronto con le istituzioni regionali dove rappresentare le legittime istanze e rivendicazioni dei liberi professionisti della nostra regione, a cominciare dal diritto all'accesso ai fondi europei».
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SPERA DI RAPPRESENTANZA AMPLIATA Porte aperte per la Fidaf
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Confprofessioni allarga la sua sfera di rappresentanza nel sistema delle libere professioni. Lo scorso 25 novembre, il consiglio generale della Confederazione italiana libere professioni ha accolto la domanda di ammissione di Fidaf tra le associazioni di categoria aderenti alla Confederazione. L'ingresso della Federazione italiana dottori in agraria e forestali, presieduta da Luigi Rossi, andrà a potenziare ulteriormente l'area Ambiente e Territorio della Confederazione che è composta da cinque associazioni rappresentative dell'intera area tecnica delle professioni: Ala Assoarchitetti, Assoingegneri, Antec (Associazione nazionale tecnici e tecnici laureati), Singeop (Sindacato nazionale dei geologi professionisti) e Inarsind (il Sindacato nazionale di architetti e ingegneri liberi professionisti). «È un piacere, per me e per la Fidaf, far parte di Confprofessioni», ha dichiarato il presidente Fidaf, Luigi Rossi. «Un impegno a collaborare pienamente con la Confederazione e con tutte le associazioni aderenti e a cogliere ogni suggerimento, idea, iniziativa, per contribuire con la nostra specificità professionale, alla soluzione di problemi complessi». Fidaf, è l'organizzazione di rappresentanza dei laureati in
scienze agrarie, scienze forestali e lauree affini. Fondata a Roma il 17 novembre del 1944, è costituita dalle associazioni territoriali presenti su tutto il territorio italiano. Oltre alla tutela morale, professionale e sindacale della categoria, Fidaf mira all'aggiornamento professionale e all'erogazione di servizi per i suoi iscritti. La Federazione svolge inoltre attività di promozione culturale, scientifica e tecnica a favore dell'agricoltura, anche attraverso la sua rivista AGRIculture e il sito internet www.fidaf.it
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La nuova sede di ha aperto Si è tenuta il 29 ottobre scorso l'inaugurazione della nuova sede di Confprofessioni a Roma. Alla cerimonia, insieme al presidente Gaetano Stella, ha preso parte anche il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta. Si è tenuta il 29 ottobre scorso l'inaugurazione della nuova sede di Confprofessioni a Roma. Alla cerimonia, insieme al presidente Gaetano Stella, ha preso parte anche il sottosegretario all'economia e alle finanze Pier Paolo Baretta. Confprofessioni i battenti Si è tenuta il 29 ottobre
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7 dicembre 2015
In bilico i fondi per le professioni Un emendamento alla legge di Stabilità cancella l'accesso ai bandi europei per avvocati, medici e iscritti agli ordini Doccia fredda per i professionisti nella legge di Stabilità. Un emendamento alla manovra ha infatti soppresso una norma inserita al Senato che equiparava avvocati, medici, commercialisti & C. alle piccole e medie imprese, consentendo loro di partecipare alla ripartizione dei Fondi europei. I piani Fesr e Fse hanno una dotazione di oltre 30 miliardi di euro nella programmazione 2014-2020 destinata all'Italia. Di questi poco meno di un terzo sono destinati direttamente alle attività imprenditoriali.«Le Regioni hanno già approvato bandi per oltre 260 milioni destinati esclusivamente ai liberi professionisti e se l'emendamento dovesse essere inserito nella legge di Stabilità, dovremmo ricominciare tutto daccapo», si lamenta Andrea Camporese presidente dell'Adepp (associazione degli enti di previdenza privati) bollando la proposta di modifica come «un'offesa a oltre 2 milioni di professionisti che rappresentano la parte produttiva del Paese». Analoghe reazioni di disapprovazione sono giunte anche dalle associazioni Confprofessioni, Acta e Confassociazioni. Il disappunto è comprensibile se si considera che il lavoro legislativo per equiparare il mondo delle professioni all'imprenditoria è partito da molto lontano. Da tre anni l'eurodeputato Antonio Tajani (Fi), sia da commissario europeo che da vicepresidente del Parlamento europeo, ha lavorato per una direttiva in tal senso. L'indicazione era stata recepita favorevolmente dal governo italiano e, in particolare, da Graziano Delrio quando era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il mese scorso, durante la prima lettura al Senato, si era compiuto un passo in avanti decisivo. Il pressing delle formazioni di centrodestra aveva convinto il governo a inserire nella Stabilità un emendamento con il quale si accoglieva la formula di diritto europeo in base alla quale «le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese come esercenti attività economiche che producono reddito», rendendone uniforme l'interpretazione.Alla Camera, invece, è arrivato il dietrofront. Un emendamento di Alessia Rotta (Pd) ha soppresso la norma del Senato in base al principio che il testo approvato non chiarirebbe al meglio i destinatari dei fondi «intesi come professionisti ordinistici o non», cioè se iscritti oppure no a un ordine. «È un argomento troppo importante per circoscriverlo a un emendamento», spiega Rotta precisando che «per tutelare le professioni intendiamo chiarire la questione nel collegato alla Stabilità di prossima approvazione». Scontento il senatore Andrea Mandelli (Fi) che a Palazzo Madama si era battuto per gli autonomi. «Siamo abituati a queste improvvise retromarce - dice - visto che ci confrontiamo con un governo che promette e non mantiene».
6 dicembre 2015
Fondo di solidarietà territoriale per le PMI: trovato l'accordo
Incontro ieri in Provincia fra il vicepresidente Alessandro Olivi e le parti economico-sociali Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Associazione albergatori, Federazione della cooperazione, Confprofessioni, sindacati Cgil, Cisl, Uil - per chiudere il lungo percorso avviato a settembre per la costruzione di una proposta tecnica riguardante il Fondo di solidarietà trentino sugli ammortizzatori sociali per le piccole imprese. Le parti presenti hanno siglato dunque un accordo che chiude tutte le questioni di natura tecnicoamministrativa predisponendo un testo che ora dovrà essere sottoscritto in forma ufficiale dalle parti sociali. Entro la fine dell'anno si potrà in questo modo comunicare al Governo che la norma contenuta nel Jobs act, che prevede per le sole province di Trento e Bolzano la possibilità di costituire un fondo territoriale anziché aderire al Fondo nazionale, ha trovato attuazione e pertanto le imprese potranno versare quanto prescritto, come contributo obbligatorio per le pmi fino a 15 dipendenti, nel Fondo trentino. "È stato un percorso molto dibattuto, cosa comprensibile vista la novità rappresentata da questa scelta- sottolinea Olivi - . E chiaro dunque che il risultato raggiunto ieri e' importantissimo per l'Autonomia, poiché vede tutti gli attori coinvolti concordi nel sostenere uno sforzo di dar vita ad un'intesa che non ha eguali in Italia. Voglio ringraziare le parti che hanno mantenuto costantemente l'impegno di confrontarsi e dibattere, comprendendo fino in fondo il valore di uno strumento in grado di realizzare davvero un sistema di welfare territoriale condiviso e solidale. In questo modo dimostriamo che l'investimento di fiducia che il Governo ha fatto per la nostra Autonomia, era ben riposto. In pochissimo tempo lo abbiamo tradotto in una piattaforma di cooperazione reale fra istituzioni e parti sociali. Nell'accordo tecnico abbiamo ribadito come
la Provincia promuovera' il Fondo sia apportando delle risorse a rafforzamento della dotazione iniziale della provvista finanziaria - 2 milioni di euro - e con le ultime modifiche alla manovra fiscale che troverà definitiva realizzazione nella legge di Bilancio interverrà a supporto di tutte le aziende che decideranno di partecipare al fondo, detraendo dall'imposta il 50% del costo previsto dalla normativa nazionale"
5 dicembre 2015
Firmato l'accordo per il Fondo di solidarietà nelle piccole e medie imprese in Trentino In un incontro ieri presso l'assessorato alle attività economiche sono state gettate le basi per un accordo che istituirà il Fondo di solidarietà per le piccole e medie imprese, come prevede il Jobs Act per le due province autonome che non aderiranno al fondo nazionale
Incontro ieri in Provincia fra il vicepresidente Alessandro Olivi e le parti economicosociali - Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Associazione albergatori, Federazione della cooperazione, Confprofessioni, sindacati Cgil, Cisl, Uil - per chiudere il lungo percorso avviato a settembre per la costruzione di una proposta tecnica riguardante il Fondo di solidarietà trentino sugli ammortizzatori sociali per le piccole imprese. Le parti presenti hanno siglato dunque un accordo che chiude tutte le questioni di natura tecnico-amministrativa predisponendo un testo che ora dovrà essere sottoscritto in forma ufficiale dalle parti sociali. Entro la fine dell'anno si potrà in questo modo comunicare al Governo che la norma contenuta nel Jobs act, che prevede per le sole province di Trento e Bolzano la possibilità di costituire un fondo territoriale anziché aderire al Fondo nazionale, ha trovato attuazione e pertanto le imprese potranno versare quanto prescritto, come contributo obbligatorio per le pmi fino a 15 dipendenti, nel Fondo trentino. "È stato un percorso molto dibattuto, cosa comprensibile vista la novità rappresentata da questa scelta- sottolinea Olivi - . E chiaro dunque che il risultato raggiunto ieri e' importantissimo per l'Autonomia, poiché vede tutti gli attori coinvolti concordi nel sostenere uno sforzo di dar vita ad un'intesa che non ha eguali in Italia".
"Nell'accordo tecnico - prosegue l'assessore - abbiamo ribadito come la Provincia promuovera' il Fondo sia apportando delle risorse a rafforzamento della dotazione iniziale della provvista finanziaria, 2 milioni di euro, e con le ultime modifiche alla manovra fiscale che troverà definitiva realizzazione nella legge di Bilancio interverrà a supporto di tutte le aziende che decideranno di partecipare al fondo, detraendo dall'imposta il 50% del costo previsto dalla normativa nazionale".
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La Cassazione limita l'obbligo di contraddittorìo trafisco e contribuenti Ambrosi e Iorio • pagina 49
Cassazione. La sentenza delle Sezioni unite stabilisce che non c'è alcun vincolo se non è espressamente previsto dalle norme L'ANALISI II contraddittorio non è d'obbligo Solo per i tributi europei il confronto va attivato in automatico dall'amministrazione
Le decisioni precedenti II diritto al contraddittorio è diretta applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.),di capacità contributiva (art. 53) e di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3). Si è così concluso con il principio che l'illegittimità deriva dalmancato rispettodel pieno dispiegarsi del diritto alcontraddittorio e l'unica deroga è prevista ove ricorrano motivi di urgenza che vanno dimostrati a cura dell'amministrazione IncombesuU'amministrazione finanziaria un generaleobbligodi attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamentesui diritti esugli interessi del contribuente. La pretesatributariatrova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione parted pala" mediante la promozionedel contraddittorio tra amministrazioneecontribuente anche nella "fase precontenziosa" o "endoprocedimentale"In ambito tributario nonesiste alcuna normacheimpone,invia genera lizzata.il contraddittorio preventivo. Tale diritto, teso a consentire al contribuente di «far sentire la propria voce» su una parteimportante del materiale probatorio, può ritenersi funzionaleanchealla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ove le Sezioni Unite ritenesserosussistentetalediritto nelnostroordinamentodevono essere precisate le concrete modalità di esecuzione di questa faseequindi se sia obbligatoria la redazione del verbale Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivareil contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia previsto per legge. Si tratta,infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto a pplica bile solo ai tributiarmonizzati.Tuttavia, anchein questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre cheil contribuentedimostricheintale sede avrebbe potuto prod urre elementi difensivi Antonio Iorio Marcia indietro delle sezioni unite della Cassazione sul contraddittorio: secondo la sentenza 24823 depositata ieri non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi «armonizzati». Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. Sono questi i principi contenuti nell'attesa sentenza della Cassazione che si è pronunciata sulla questione del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino rimessa con l'ordinanza n. 527/2015. Lo Statuto del contribuente Innanzitutto, richiamando la prima decisione sul tema (sentenza n. 18184/2013), è confermato che la garanzia di cui all'articolo 12
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commaydelloStatutodel contribuente, secondo il quale l'accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, è riferita solo alle ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Tale interpretaziune deriverebbe dal fatto che attraverso l'accesso vi è l'intromissione dell'amministrazione dei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio rappresenta così la tutela per chiarire gli elementi acquisiti presso i locali. Il precedente Sono stati poi analizzati i contenuti dell'altra precedente decisione sempre delle sezioni unite (n. 19667/2014), conlaqualeera stato riconosciuto il generale diritto al contraddittorio preventivo quale espressione di un principio immanente nell'ordinamento sia nazionale sia europeo. Tuttavia, secondo la nuova de
ipotecarie (ex articolo 77 Dpr 602/73)e quindi i principi sanciti erano riferiti alla fase post procedimentale, ossia successiva al perfezionamento dell'atto. La Corte Costituzionale Per completezza occorre ricordare che recentemente anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2015) si è pronunciata sulla legittimità degli atti emessi per la contestazione di operazioni elusive (articolo 37 bis del Dpr 600/73 ora abrogato), affermando che l'atto è nullo se emesso in violazione del termine dilatorio imposto dal legislatore (60 giorni) e ciò con riferimento a tutti gli accertamenti relativi, più in generale, all'abuso del diritto. Da questi pochi richiami i giudici di legittimità hanno concluso che nel nostro ordinamento non esiste una clausola generale di contraddittorio preventivo, poiché si rinvengono una pluralità di disposizioni che espressamente lo impongono. La giurisprudenza comunitaria Analizzando poi la giurisprudenza comunitaria, cisione, in quell'occasione erastato secondo la quale affrontato "solo" il tema con specifico riguardo alle iscrizioni
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il contraddittorio costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento europeo, è stato precisato che tale interpretaziune non può che riferirsi ai tributi armonizzati. Tuttavia, in tale ipotesi perché scatti la nullità dell'atto, occorre provare, che nel caso in cui vi fosse stato il contraddittorio esso avrebbe svolto un ruolo concreto ai fini difensivi. In conclusione, quindi, è stato affermato che per i tributi «non armonizzati» non esiste un obbligo generalizzato, salvo non sia espressamente previsto dal legislatore, mentre per i tributi armonizzati, la norma va interpretata secondo i principi comunitari e pertanto l'amministrazione deve convocare il contribuente prima dell'emissione dell'atto. Tuttavia, l'eventuale violazione comporterà la nullità solo ove sia dimostrato in concreto il "danno" subito in termini difensivi.
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il contraddittorio un prescrive il dialogo tra ufficio e contribuente L'attività di controllo. I casi in cuicostituisce l'ordinamento principio fondamentale dell'ordinamento europeo, è stato precisato che tale interpretaziune non può che riferirsi ai tributi armonizzati. Tuttavia, in tale perché la nullità Laura Ambrosi La ipotesi decisione delle scatti Secondo la decisione quindi per dell'atto, occorre provare, che nel vige l'obbligo sezioni unite, pur affermando tali provvedimenti caso indel cuidiritto vi fosseper stato il l'inesistenza generalizzata l'amministrazione di contraddittorio avrebbe preventivamente il al contraddittorio preventivo per tuttiesso convocare i tipi di accertamenti, svolto offreun un ruolo concreto ai fini prima cioè di contribuente, importantissimo spunto di difensivi. In conclusione, emetterequindi, l'atto impositivo. Il riflessione. È affermato cheaffermato per i è stato che per i tributi chiarimento appare tributi non armonizzati si rinvengono «non armonizzati»particolarmente non esiste un importante poiché nel nostro ordinamento una pluralità generalizzato, salvosalvo non espresse e ben gli uffici, di disposizioni che obbligo prescrivono espressamente previsto dal previsioni normative, espressamente tale sia diritto e a tal fine chiare riconoscono tale diritto. legislatore, mentreraramente per i tributi sono dettagliatamente elencate. In Bastivapensare che per le la norma particolare si tratta:armonizzati, • degli accertamenti emessiinterpretata in seguito a secondo una contestazioni i principi sull'abuso del diritto, solo (e talvolta nemmeno) per gli verifica presso la sede del comunitari e pertanto contribuente, il cui l'amministrazione contraddittorio accertamenti emessi ai sensi deve preventivo è previsto espressamente dell'abrogato convocare il contribuente prima37 bis, gli uffici dall'articolo 12, commaydelloStatuto attendevano i 60 giorni previsti. In dell'emissione dell'atto. Tuttavia, del contribuente; • degli tutte le altre riprese, infatti, l'eventuale violazione accertamenti standardizzati fondate più generale e solo su oveunsia (parametri) previsticomporterà dagli articolila 3, nullità astratto concetto dimostrato ineconcreto il "danno" di abuso del comma 185 della legge 549/1995 diritto, escludevano il io, comma 3 bis della subito leggein termini difensivi. contraddittorio preventivo. Veniva
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146/1998; • delle liquidazioni delle imposte in base alla dichiarazione, il cui contraddittorio, secondo la pro
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nuncia è previsto dagli articoli 36 bis comma 3, Dpr 600/72 e 54 bis comma3, Dpr. 633/73 nonché articolo 6, comma 5 dello Statuto del contribuente; • della liquidazione derivante dal controllo formale previsto dall'articolo 36 ter, Dpr 600/73; • degli accertamenti sintetici, LA REGOLA I riferimenti normativi che richiedono la convocazione pri ma di emettere l'accertamento secondo le previsioni contenute nel modificato articolo 38, Dpr 600/73; • dei recuperi a tassazione di deduzioni di costi relativi a operazioni intercorse con imprese con sede in Paesi black list (comma u articolo lio del Tuir); • di tutti gli accertamenti sull'abuso del diritto in generale an
no così notificati direttamente gli accertamenti ai contribuenti, senza alcuna richiesta di chiarimenti preliminare. Analoghe considerazioni valgono per le cartelle di pagamento emesse in seguito degli avvisi bonari peri controlli automatizzati ovvero formali delle dichiarazioni: sul punto, peraltro, la Cassazione a sezione semplice, si è espressa anche in senso contrario, affermando cioè che non necessariamente l'amministrazione deve preventivamente convocare il contribuente. Alla luce di tale interpretazione, occorrerà riscontrare se per questi provvedimenti l'Agenzia abbia preventivamente riconosciuto U diritto di contraddittorio poiché in caso contrario, l'atto dovrebbe essere nullo. Da rilevare poi che in queste ipotesi, vigendo una previsione sull'obbligatorietà del contraddittorio, a prescindere dalla tipologia del tributo contestato, non dovrebbe essere richiesta la prova in capo al contribuente che l'attivazione del contraddittorio preventivo avrebbe consentito la produzione di utili elementi difensivi.
che se non espressamente richiamato, il cui riferimento era per il passato l'articolo 37 bis del Dpr 600/73, ora sostituito dal nuovo articolo io bis dello Statuto del contribuente; • delle pretese in materia doganale, secondo le previsioni dell'articolo 11 comma 4 bis Digs 374/90.
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Antonio Iorio Un cambio di linea che lascia disorientati
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Perla terza volta le Sezioni unite intervengono sul tema del contraddittorio preventivo. Non risultano altre questioni che hanno richiesto ben tre interventi del massimo consesso della Cassazione a un ritmo di uno ogni dieci mesi. Ora i giudici, consapevoli della singolarità della vicenda, si sforzano a illustrare le ragioni per le quali le contraddizioni emerse in due anni in seno all'alto consesso in realtà non sarebbero tali. Nella sentenza 19667/2014 sembrava definitivamente affermato il principio secondo cui, per tutte le attività di controllo, era obbligatorio un confronto preventivo pena la nullità dell'atto impositivo. Ora si giunge a conclusioni differenti: non esiste nel nostro ordinamento un diritto al contraddittorio preventivo. Si introduce così una incredibile distinzione tra tributi di serie A (i tributi armonizzati) e di serie B (non armonizzati). Sfugge all'alto consesso che l'atto impositivo è unico e riguarda tutti i tributi: così per la parte Iva esisterà il diritto al contraddittorio, per le imposte dirette, invece, nessun diritto. Si introduce poi un surrettiziogiudizio incidentale voltoaverificarele conseguenze ove vi fosse stato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'atto. È evidente che, aldilà della condivisiblità dell'interpretazione delle Sezioni unite, resta il disorientamento degli operatori. La sensazione è di una continua ricerca della condivisione delle ragioni dell'amministrazione, la quale probabilmente, con un piccolo sforzo, avrebbe invece fatto un ulteriore salto di qualità nel decantato rapporto fiscocontribuente.
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RISCOSSIONE Pec, cartelle notificate con la Pec Luigi Frusc ione e Benedetto Santacroce > pagina 50
Riscossione. Indirizzi da verificare: dal 1° giugno notifiche solo «digitali» per imprese e professionisti iscritti in Albi Le iniziative del Sole. Appuntamento il 28 gennaio Cartelle per email certificata In caso di indirizzo non valido, deposito dell'atto alla Cdc
PAGINAACURADI Luigi Fruscione Benedetto Santacroce In due mosse la Pec entra di diritto nella riscossione e nel contenzioso tributario. In particolare, per quanto riguarda la riscossione (per il contenzioso si veda altro commentoinpagina), lanotifìcadegliatti per imprese e professionisti sarà soloviaPecedali° giugno2Oi6viene introdottaunanuovaproceduranei casi in cui la Pec (obbligatoria) sia invalida o non attiva II decreto legislativo 159/2015, relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, viene individuato dal legislatore quale strumento di potenziamento della diffusione della posta elettronica certificata (Pec) in un settore particolarmente critico quale quello delle procedure di notifiche degli atti. La disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto stabilisce un doppio binariodefinitoinbaseallatipologia di destinatario dell'atto; in particolarelenotifichedellecartelleesattoriali in caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in Albi o elenchi, avvengono esclusivamente con modalità telematiche. Invece, per le persone fisiche intestatarie di una caselladipostaelettronica certificata, occorre l'espressa richiesta del contribuente essendoprevistalafacoltativitàdi ricezio
qualefonte,l' elencodenominatoindice nazionale degli indirizzi di istituito dall'articolo 6 bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad); infatti si stabilisce che lanotifica deve avvenire « esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica Per rendere più funzionale ciò il legislatore ha previsto che all'Agente della riscossione è consentitala consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Macosaèprevistoqualorarindirizzo di posta elettronica non risulti validoeattivoPIntalcasolanotificazi one deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico dellamedesima, dandonenotiziaallo stesso destinatario per raccomandata conavviso diricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.
soggetti tenuti alla trasmissione di detti indirizzi a Ini-Pec sulla effettivaacquisizionedell' indirizzoesulla sua comunicazione Siccomelanormaprevedecheil nuovo procedimento di notifica telematica si applicherà dal 1° giugno 2016 sarebbe opportuno che non solo i soggetti tenuti alla comunicazione ad Ini-Pec verifichino l'effettivo invio ma che anche i professionisti controllino su www. https:// www.inipec.gov.it/ cerca-pec l'effettiva presenza del proprio indirizzo maU. Per quel che attiene i privati - persone fisiche, a differenza di quanto previstoperimpreseeprofessionisti lanotificaèeseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiaratoall'attodella richiesta di ricevere per via telematica l'atto, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo dipostaelettronicarisul tante dall'indice degli indirizzi delle pubblicheamministrazioni
La norma solleva alcune perplessità: il testo, infatti, fa riferimento ai casi di mancata notifica qualora la Pec «non risulti valida o attiva» circoscrivendo, quindi, la procedura di deposito presso la Camera di Commercio a tali due casi; ma cosa si prevede qualora in Ini-Pec non risulti un indirizzo di posta elettronica ne delle cartelle esattoriali attraverso certificata che il professionista ha lamailcertificata rispetto a quella cartacea. Diverse sono le attivato In tali casi l'Agente per la modalitàattraversolequalil'Agente della riscossione, ad esempio, contatterà riscossione acquisisce gli indirizzi di l'Ordine o il Collegio di posta elettronica certificata In appartenenza del professionista particolare per imprese e professionisti oppure ci sono delle azioni di per i quali si prevede, verifica da parte dei
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LA PEC NELLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE ESATTORIALI ® Provvedimento •Misure per la semplificazionee razionalizzazione delle normein materia di riscossione(aiticolol4-Dlgs24settembre2015, n. 159) •v—————————— Cosa prevede •La notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agente per la riscossione può avvenire, dal 1° giugno 2016, per via telematica con una emailall'indirizzo Pec del contribuente; •Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec); •Qualora l'indirizzo di posta elettronica deldestinatario non risulta valido e attivo o q ualora la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica - da effettuarsi da parte dell'Agente per la riscossione decorsi almeno quindici giorni dal primo invio la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e, alcontempo dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata a/r; •Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque espressa richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
LA PEC NEL PROCESSO TRIBUTARIO LA PEC NEL PROCESSO TRIBUTARIO Provvedimento •Misure per la revisionedelladisciplinadegliinterpelliedel contenzioso tributario (articolo9-Dlgs.24settembre2015, n. 156) V Cosa prevede •L'indirizzo Pec equivale quale elezione di domicilio; •Indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo Pec del difensore; •La parte presente in giudizio personalmente e la Pec non risulta da pubblici elenchi allora il ricorrente indica l'indirizzo mail al quale dichiara di voler riceve le comunicazioni; •Mancata indicazione della Pec o mancata consegna del messaggio trasmesso alla Pec per cause imputabili al destinatario le comunicazioni avvengono con deposito alla segreteria della commissione tributaria; •Le notifiche tra le parti private possono a wenire in via telematica secondo le regole di cui al decreto Mef n.163/2013 e ai successivi decreti attuativi
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Le applicazioni
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Processo tributario. Le comunicazioni tra le parti Con la Pec si elegge il domicilio \—i—'
si procederà qualora risulti una mancata consegna del messaggio provenientedallaCtpodallaCtrper causa imputabile al destinatario. In realtà la norma si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamentosulladisciplinadell'usodeglistrumentiinformaticietelematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013) il quale prevede che in caso di errata indicazionedell'indirizzoPecnegliatti difensivi possono essere utilizzati gli elenchi consultabili in Ini-Pec. Si ritiene che una delle cause di mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario possa essere proprio l'errata indicazione della propria Pec nell'ambito dell'atto difensivo: in tale caso, per un principio di gerarchla delle fonti troverà applicazione la disposizione del decreto legislativo ma, in considerazione del fatto che l'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 163/2013 stabilisce l'utilizzo dell'Ini-Pec« alfinedigarantirerinvio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta certificata", andrebbe valutato un intervento sulla norma di modifica del processo tributario (articolo 16 - bis -Anche ilcontenziosotributario sceglie la Pec (posta elettronica certificata) pertutteleformedicomunicazionetracommissioneedifensoii II provvedimento normativo sulla revisione del contenzioso tributarioesulTincrementodella funzionalità della giurisdizione tributaria (Digs 24 settembre 2015, a 156) prevede, infatti, delle disposizioni di particolare interesse in materia di comunicazione e notificazione per via telematica effettuate tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (Pec); sul tema, particolarmente rilevante, è il raccordo che va operato con il decreto ministeriale i63/2Oi3(regolamentosulladisciplina dell'uso di strumenti informatici etelematicinelprocesso tributario). Il decreto legislativo stabilisce che i professionisti, che assistono le parti private all'interno di un contenzioso tributario, devono indicare, nell'ambito del ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, il proprio indirizzo email certificato; tale atto è, a tutti gli effetti giuridici, una elezione di domicilio. Cosa succede però qualora tale indicazione siaomessa? In tal caso il legislatore ha previsto che le comunicazionisianoeffettuateesclusivamente presso la segreteria della commissione tributaria; parimenti si procederà qualora risulti una mancata consegna del messaggio provenientedallaCtpodallaCtrper causa imputabile al destinatario. In realtà la norma si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamentosulladisciplinadell'usodeglistrumentiinformaticietelematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013) il quale prevede che in caso di errata indicazionedell'indirizzoPecnegliatti difensivi possono essere utilizzati gli elenchi consultabili in Ini-Pec. Si ritiene che una delle cause di mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario possa essere proprio l'errata indicazione della propria Pec nell'ambito dell'atto difensivo: in tale caso, per un principio di gerarchla delle fonti troverà applicazione la disposizione del decreto legislativo ma, in considerazione del fatto che l'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 163/2013 stabilisce l'utilizzo dell'Ini-Pec« alfinedigarantirerinvio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta certificata", andrebbe valutato un intervento sulla norma di modifica del processo tributario (articolo 16 - bis -Ma qual è l'indirizzo Pec che va indicatoperlenotificheelecomuni- si procederà qualora risulti una mancata consegna del messaggio cazioni? Per rispondere a tale quesito occorre far riferimento al regolamento sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013), il quale stabilisce che per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi la Pec deve coincidere con quella comunicata ai rispettiviOrdinioCollegidiappartenenzae resa disponibile sul pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), istituito dall'articolo óbisdelCodicedell'amministrazione digitale (Cad). Ciò significa che qualora la propria Pec non risulti nel pubblico registro non sarà possibile contattare il professionista per il quale si è riscontrata un'anomalia nell'indirizzo Pec da questi indicato nell'atto difensivo. Appare evidente quindi come i soggetti interessati dalla riforma del processo tributario debbano procedere quanto prima ad una verifica della propria effettiva iscrizione nel registro Ini-Pec al fine di constatarne l'effettiva presenza della propria e-mail certificata e di provvedere, qualora non vi sia, ad informare il proprio Ordine o Collegio di appartenenza provenientedallaCtpodallaCtrper causa imputabile al destinatario. In realtà la norma si pone in contrasto con quanto stabilito dal regolamentosulladisciplinadell'usodeglistrumentiinformaticietelematici nel processo tributario (decreto ministeriale 163/2013) il quale prevede che in caso di errata indicazionedell'indirizzoPecnegliatti difensivi possono essere utilizzati gli elenchi consultabili in Ini-Pec. Si ritiene che una delle cause di mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario possa essere proprio l'errata indicazione della propria Pec nell'ambito dell'atto difensivo: in tale caso, per un principio di gerarchla delle fonti troverà applicazione la disposizione del decreto legislativo ma, in considerazione del fatto che l'articolo 7 comma 6 del decreto ministeriale 163/2013 stabilisce l'utilizzo dell'Ini-Pec« alfinedigarantirerinvio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta certificata", andrebbe valutato un intervento sulla norma di modifica del processo tributario (articolo 16 - bis -Ma qual è l'indirizzo Pec che va indicatoperlenotificheelecomuni- si procederà qualora risulti una mancata ©R1PRÛDUZIÛNERISERVATA consegna del messaggio
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Licenziamenti. Eccezione d'intempestività respinta dalla Corte d'appello di Milano Legittimo il recesso oltre la soglia del comporto
liberto Percivalle Serena Pasquetto La sentenza della Corte d'appello di Milano (sezione lavoro) 780 del 5 ottobre offre interessanti spunti sul requisito di tempestività cui soggiace il recesso datoriale per superamento del periodo di comporto. Investita della controversia, la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stata dichiarata la legittimità del recesso intervenuto a distanza di ben 457 giorni dalla scadenza del comporto, decorso a seguito di 365 giorni di malattia con
tinuativa (cosiddetto comporto secco). Il ricorso della lavoratrice si fondava sulla considerazione che l'aver tollerato 457 giorni di malattia (dopouncomportodÌ365 giorni) prima di intimare il licenziamento, avesse ingenerato in lei l'affidamento nella conservazio-
ne del posto di lavoro, malgrado il prolungarsi della malattia. È interessante notare come la lavoratrice intendesse, tra l'altro, provare che la legittima aspettativa di riprendere servizio dipendesse da colloqui d'incoraggiamento intercorsi con i responsabili aziendali, dopo aver superato il termine di comporto. I giudici sul punto sono stati tranchant nel ritenere che, proprio la correttezza e la buona fede che la lavoratrice riteneva violate, dovevano far ritenere che si trattasse solo di parole d'incoraggiamento, comprensibili dato il momento critico della
Corte d'appello non lo afferma) che il brevissimo intervallo tra la ripresa in servizio e il licenziamento sia stato valutato come prova della buona fede nell'attendere il rientro dalla malattia, anche se per poi decidere il recesso. Questo spiegherebbe perché in precedenti casi (ad es. Cass. 267/91), il decorso di un tempo più lungo dal rientro, non spiegabile con la necessità aziendale di verificare concretamente l'opportunità di conservare il posto di lavoro, abbia invece portato a una censura di intempestività. In conclusione, se la sentenza commentata esclude che, perdurando la malattìa, basti superare la soglia del comporto per rendere intempestivo il licenziamento, nel caso di licenziamento intimato dopo il rientro inservizio, vi è rischio che il lasso di tempo, seppur piuttosto breve, tra il momento della ripresa lavorativa e Pirrogazione del licenziamento, eventualmente accompagnato da altre circostanze penalizzanti, possa equivalere ad implicita rinuncia a risolvere il rapporto. IL PRINCIPIO Tutelato il diritto del datore di lavoro di valutare in un breve lasso di tempo u n possi bi le riutilizzo del di pendente
vita della dipendente, ma prive di valenza giuridica nell'obbligare al suo reinserimento al rientro dalla malattia, dato l'inevitabile evolversi della situazione organizzativa di qualsiasi società. La Corte d'appello, nel respingere l'eccezione d'intempestività del recesso, ha richiamato quella giurisprudenza prevalente secondo cui il datore ha il diritto di attendere il rientro in servizio del lavoratore malato per poter valutare un possibile riutilizzo nell'assetto riorganizzativo, ma senza che tale attesa costituisca una rinuncia al diritto di recesso. Non esistendo termini di legge, la tempestività del licenziamento dopo il rientro deve valutarsi caso per caso. Su tale punto si deve constatare come nel caso al vaglio la società abbia proceduto al licenziamentointempistretti, doposoli nove giorni dal rientro in servizio della lavoratrice. Si potrebbe pensare (anche se a dire il vero la
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Mario Cerofolini Errata imputazione a periodo d'imposta dei componenti dì reddito con sanzioni ridotte a partire dal 1° gennaio per effetto della più che probabile anticipazione della decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie (Digs 158/2015), prevista dal Ddl di Stabilità 2016 in corso di approvazione alla Camera. Il nuovo comma 4 dell'articolo i del Digs 471/97, così come riscritto dal Digs 158/2015, prevede infatti la riduzione di un terzo della sanzione base prevista in ipotesi di dichiarazione infedele (ordinariamente fissata dal 90 al 180 della maggiore imposta) che viene, così, ad essere determinata nella misura del 60 per cento. Solo con l'accertamento La riduzione sarà accordata solo con accertamento da parte del fisco (sembrano, infatti, escludibili ipotesi di ravvedimento spontaneo vedasi l'altro articolo in pagi-
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Manovra. Il Ddl stabilità anticipa al 1° gennaio la decorrenza della riforma delle sanzioni Errata imputazione, penalità ridotte Lo sconto accordato solo in caso di accertamento da parte dell'ufficio
na - ), a condizione che non vengano contestati comportamenti fraudolenti a carico del contribuente. Laddove poi non vi sia danno per l'Erario la sanzione sarà ancora più mite essendo prevista nella misura fissa di 250 euro. Errori di competenza L'ambito di operatività della norma in questione è riservato agli errori contabili, ma non a tutte le tipologie di violazioni, poiché la stessa si riferisce testualmente solo a quelli derivanti dalla mancata imputazione di costi o ricavi nel corretto esercizio di rilevazione (errori di competenza). Inoltre, vengono previste soluzioni parzialmente diverse a seconda che si tratti di componenti positivi o negativi di reddito. Per quelli positivi, infatti, è necessario che gli stessi siano stati erroneamente imputati e che quindi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nel periodo d'imposta in cui interviene l'accertamento o nei precedenti. La soluzione scelta dal legislatore è evidentemente
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Gli esempi ACCERTAMENTO MAGGIORE IMPOSTA INFERIORE AL 3% 011 IL CASO Accertamento condotto a carico della società Baldoni Srl dove vengono ripresi a tassazione maggiori costi non deducibili pari a 20.509 euro 021LAMAGGIOREIMPOSTAIRES Quella determinata dall'Ufficioin sede di accertamento sarà pari a 5.640 euro (€ 20.509,00 x 27,50%) 031 L'IMPOSTA L'imposta complessivamente dichiarata dalla società per l'anno di riferimento è pari a 265.340 euro 041SANZIONERIDOTTA Per capire se si tratta dell'ipotesi di maggiore imposta inferiore al 3% che fa scattare la riduzione della sanzione di un terzo (articolo 1 comma k Digs 471/97) è necessario procedere a calcolareil seguente rapporto percentuale (imposta accertata/imposta dichiarata): euro 5.640/265.340 =2,13% 051 IPOTESI CONSIDERATO che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di: • assenza di condotte fraudolente riscontrate dall'ufficio, • imposta accertata inferiore al 3% di quella dichiarata; • imposta accertata non superiore in valore assoluto a 30mila euro ci sono le condizioni affinchè l'Ufficio possa procedere a ridurre di un terzo la sanzione applicabile, ulteriormente riducibile.in ca so di acquiescenzaall'acce riamente, a un terzo Gli accertamenti del fìsco prima e dopo il Digs 158/2015. Situazioni a confronto Fino al 31 dicembre 2015 - Accertamento Ante Digs 158/2015: Dichiarazione infedele: sanzione variabile dal 100 al 200% della maggiore imposta Nessuna riduzione possibile sugli accertamenti resi definitivi (con emissione dell'avviso di accertamento) prima del 1° gennaio 2016 La sanzione irrogabile è pari a 5.640 euro. Possibile riduzione a 1/6 in adesione al Pvc, o in assenza di atto definibile, (articolo 15 comma 2bis del DLgs. 218/97) direttamente con acquiescenza all'avviso di accertamento Dal 1° gennaio 2016.- Accertamento Post Digs 158/2015: Dichiarazione infedele: sanzione variabile dal 90 al 180% della maggiore imposta È applicabile la riduzione di 1/3 della sanzione base (quindi al 60%) se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e non supera in valore assoluto SOmila euro La sanzione irrogabile può essere così determinata: € 5.640 x 60% = € 3.384 eventualmente riducibile ad 1/3 in ipotesi di acquiescenza. Viene abolita (Legge 190/2014) la possibilità della riduzione ad 1/6
quella di favorire la riduzione solo nelle ipotesi in cui effettivamente la situazione è definitiva, ovvero quelle in cui il componente positivo è co
dichiarato nel periodo "n+i" (ovvero in una annualità d'imposta seguente a quello di corretta imputazione) la riduzione della sanzione potrebbe operare solo laddove munque già stato dichiarato dal l'attività di accertamento contribuente. Situazioni dell'ufficio intervenga in un definitive Da qui probabilmente, momento successivo al termine nasce di presentazione del modello lacircostanzapercuilanorma Unico avente ad oggetto il limiterebbe il suo arco di azione periodo d'imposta "n+i". Solo alle sole annualità precedenti il così, infatti, risulterebbe momento in cui interviene preservata la definitività della l'accertamento. Così, ad esempio, situazione fiscale. Per quanto se l'Amministrazione dovesse riguarda invece i componenti accertare un componente negativi, spiega la relazione positivo di reddito (per esempio illustrativa al decreto, è un ricavo) non imputato sufficiente, molto più correttamente per competenza semplicemente, che gli stessi non nel corso del periodo d'imposta siano stati dedotti più volte. La "n" verificando che lo stesso è sanzione in misura fissa stato
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Quanto alla possibilità di beneficiare dell'ulteriore sconto legato all'applicazione della sanzione in misura fissa va segnalato che la stessa spetta solo nel caso in cui non vi sia stato alcun "danno per l'erario". Si tratta esclusivamente delle ipotesi in cui l'anticipazione o la posticipazione del componente (positivo o negativo) non abbia prodotto alcun vantaggio per il contribuente nemmeno negli esercizi successivi (si veda l'esempio in pagina). Esclusa l'inerenza Si fa, infine, presente che il decreto delegato, è intervenuto anche sull'articolo 4 del Digs 74/2000 riguardante i reati fiscali penalmente rilevanti. In relazione a questi ultimi viene introdotto, nel citato articolo, un nuovo comma i bis che esclude dal reato di dichiarazione infedele, a prescindere dalla soglia individuata di imposta evasa, le violazioni della normativa tributaria in relazione all'inerenza, e alla non corretta classificazione dei componenti di reddito, nonché le violazioni relative alla imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito per le quali è normalmente assente il dolo specifico di evasione.
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011 ACCERTAMENTO Accertamento dell'Ufficio sull'annualità d'imposta 2013 nella società Edil Srl dove viene riscontrato che quest'ultima ha anticipato a tassazione componenti positivi di reddito (di competenza del2014) per25mila euro. La società ha dichiarato nel2013 una perdita fiscale di 12.500 euro e nel 2014 una perdita fiscale di 3.500 euro. 02 I VERIFICHE Per capire se nel caso di specie possa essere applicabile la sanzione in misura fissa pari a 250 euro è necessario verificare i seguenti aspetti: Unico 2015 redditi 2014 ACCERTAMENTO ERRATA IMPUTAZIONE DI COMPONENTE POSITIVO DI REDDITO 011 ACCERTAMENTO Accertamento dell'Ufficio sull'annualità d'imposta 2013 nella società Edil Srl dove viene riscontrato che quest'ultima ha anticipato a tassazione componenti positivi di reddito (di competenza del2014) per25mila euro. La società ha dichiarato nel2013 una perdita fiscale di 12.500 euro e nel 2014 una perdita fiscale di 3.500 euro. 02 I VERIFICHE Per capire se nel caso di specie possa essere applicabile la sanzione in misura fissa pari a 250 euro è necessario verificare i seguenti aspetti: Unico 2015 redditi 2014 > prima verìfìca:l'anticipoa tassazione del componente positivo nell'annualità 2013, in perdita, non provoca alcun vantaggio al contribuente in quanto lo stesso riduce la stessa perdita r i port a bi le in conseguenza dell'errore.; > seconda verifica: imputazione del componente positivo al corretto periodo d'imposta (2014). In tal caso la perdita riportabile dal 2013 è di 37.500 euro (12.500 +25.000); tutta via la corretta imputazione determina, nell'anno seguente 2014 un maggiore imposta dovuta secondo l'impostazione di seguito riepilogata 011 ACCERTAMENTO Accertamento dell'Ufficio sull'annualità d'imposta 2013 nella società Edil Srl dove viene riscontrato che quest'ultima ha anticipato a tassazione componenti positivi di reddito (di competenza del2014) per25mila euro. La società ha dichiarato nel2013 una perdita fiscale di 12.500 euro e nel 2014 una perdita fiscale di 3.500 euro. 02 I VERIFICHE Per capire se nel caso di specie possa essere applicabile la sanzione in misura fissa pari a 250 euro è necessario verificare i seguenti aspetti: Unico 2015 redditi 2014 > prima verì 03 I DANNO ERARIALE In tale caso sussiste danno erariale essendoci, nell'anno di corretta imputazione del componente positivo, una maggiore imposta dovuta. ìca:l'anticipoa tassazione del componente positivo nell'annualità 2013, in perdita, non provoca alcun vantaggio al contribuente in quanto lo stesso riduce La violazione sarà quindi sanzionata in misura proporzionale (e non misura fissa) seppur ridotta come segue: € 1.182 x 60% = 709 (riducibile ad 1/3 in ipotesi di acquiescenza) la stessa perdita r i port a bi le in conseguenza dell'errore.; > seconda verifica: imputazione del componente positivo al corretto periodo d'imposta (2014). In tal caso la pe
RISULTATO NEUTRO In caso di assenza di danno per l'Erario il contribuente dovrà pagare l'importo fisso di 250 euro
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Dentro il provvedimento. Il contribuente potrebbe essere indotto a rischiare di non mettersi in regola in attesa di una contestazione
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II benefìcio mette fuori gioco il ravvedimento operoso Gian Paolo Ranocchi Riduzione di 1/3 della sanzione per l'infedeltà dichiarativa conseguenza degli errori derivanti dall'imputazione temporale di componenti economici, svincolata da limiti percentuali o assoluti della maggiore imposta o del minor credito contestati. È questo quanto si ricava dal nuovo testo dell'articolo i del Digs 471/1997 come riformulato dall'articolo 15 del Digs 158/2015. L'abbattimento al 60% ("di un terzo") della sanzione base prevista in caso di infedele dichiarazione, scatta quando, in assenza di condotte fraudolente, la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati, tenendo altresì conto della soglia di sbarramento assoluta di 3omila euro. Si tratta di errori con modesta incidenza sugli adempimenti dichiarativi e come tali, quindi, caratterizzati da una bassa pericolosità per l'erario. La stessa riduzione si applica anche quando la con
ferma che l'abbattimento si applica quando la maggiore imposta o il minor credito sono "accertati", il che porterebbe a ritenere che il beneficio possa essere riconosciuto solo dalle Entrate in sede di formalizzazione dell'atto impo-esattivo a carico del contribuente. In pratica un po' come avviene in tema di sanzione unica quando si applica il cumulo giuridico disciplinato dall'articolo 12 del Digs 472/1997. Se questa conclusione sarà confermata significa che la riduzione della sanzione base di 1/3 in presenza di errori dichiarativi di modesta pericolosità, non potrà essere utilizzata dal contribuente che intende correggere spontaneamente la dichiarazione ricorrendo al ravvedimento operoso. Il che comporterà le necessità di liquidare la sanzione dovuta per accedere ai benefici della regolarizzazione spontanea, computando gli abbattimenti previsti dall'articolo 13 del Digs 472/1997 sulla sanzione piena (90%). E chiaro che in questo modo il ricorso al rawedimen-
abbattimento della sanzione di un terzo anche ai fini del quantum dovuto per il perfezionamento del ravvedimento operoso.
Dubbi da sciogliere 011 L'APPLICAZIONE L'abbattimento si applicherebbe a quando la maggiore imposta o il minor credito sono "accertati", il che porterebbe a ritenere che il beneficio possa essere riconosciuto solo dalle Entrate in sede di formalizzazione dell'atto impo-esattivo a carico del contribuente 021 NIENTE RAVVEDIMENTO Se questa conclusione sarà confermata significa che la riduzione della sanzione base di 1/3 in presenza di errori dichiarativi di modesta pericolosità, non potrà essere utilizzata dal contribuente che intende correggere spontaneamente la dichiarazione ricorrendo al ravvedimento operoso 031 CONSEGUENZE Se sarà in q uesti termini sarà necessario liquidare la sanzione dovuta per accedere ai benefici della regolarizzazione spontanea, to verrebbe però ad essere nei testazione riguarda computando gli abbattimenti fatti disincentivato se solo si l'imputazione temporale di riflette sul fatto che comunque, previsti dall'articolo 13 del elementi positivi o negativi di Digs n. 472/1997 sulla anche una volta eventualmente reddito, purché il componente sanzione piena (90%) "scoperti", l'acquiescenza all'atto abbia già concorso alla di accertamento nella maggior determinazione del reddito parte dei casi costerebbe poco di nell'annualità in cui interviene più rispetto alla correzione l'attività di accertamento o in una precedente. La disposizione spontanea preventiva. L'acquiescenza all'atto di fa riferimento ai soli accertamento, infatti, costerebbe "componenti positivi"mae da il 20% (1/3 del 60%) mentre il ritenere che lo stesso principio ravvedimento operoso da parte valga anche per gli errori di del contribuente (tralasciando la competenza attinenti ai regolarizzazione nei 90 giorni) a componenti negativi (si veda seconda dei tempi di intervento l'articolo a fianco). Con costerebbe l'ii,25% (1/8 del riferimento alle violazioni 90%), il 12,86% (1/7 del 90%), derivanti dagli errori sulla competenza economica la norma il 15% (1/6 del 90%) o il 18% (1/5 del 90% nel non prevede alcuna soglia in casodirawedimentoacontrollo termini percentuali o assoluti della maggiore imposta dovuta a chiuso dato che si tratterebbe di sanzione "contestata" e non seguito dell'errore, per cui è da ancora "accertata"). Tenendo ritenere che in questi casi la riduzione della sanzione al 60% conto che da piccoli errori si applichi sempre a prescindere dichiarativi derivano piccole contestazioni in termini di dal 3% e dal limite dei 30 mila maggiori imposte, è intuitivo euro. Sull'operatività della che con vantaggi così modesti i disposizione citata vi sono alcuni dubbi che devono essere contribuenti potrebbero essere spinti a "rischiare". Per questo sciolti dalle Entrate. Quello principale attiene al fatto che la sarebbe auspicabile un'interpretazione estensiva norma af delle Entrate volta a riconoscere l'
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Disciplinare magistrati. Si possono modificare le funzioni solo come misura cautelare non come sanzione definitiva
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Trasferimento del giudice senza demansionamento Patrizia Maciocchi ROMA La sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio applicata a titolo definitivo al magistrato non può comportare un demansionamento. Il cambio di funzioni in occasione dello spostamento in altra sede è possibile solo provvisoriamente nell'ambito di una misura cautelare. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 24825, accolgono il ricorso di una toga per la parte in cui contestava la sentenza con la quale la sezione disciplinare del Csm aveva confermato la misura già disposta in via cautelare: trasfe
sussistano «gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza». È evidente dunque da una corretta lettura della norma che il magistrato incolpato può essere demansionato "a tempo" ma non può perdere le funzioni ricoperte con la sanzione accessoria definitiva. La sottrazione delle funzioni direttive o semidirettive precedentemente espletate dall'incolpato si risolverebbe, in violazione del principio di tipicità, nell'applicazione di una sanzione non prevista dalla norma e dunque in un demansionamento illegittimo.
rimento d'ufficio ad altro Tribunale come giudice. Il magistrato incolpato rivestiva, già al tempo del provvedimento cautelare, il ruolo di sostituto procuratore nazionale antimafia con funzioni requirenti semidirettive e di coordinamento nazionale. Era dunque chiaro che, con la sanzione accessoria, si era messo in atto un demansionamento in contrasto con le norme che disciplinano la responsabilità dei magistrati (Digs 109/2006) e, in particolare con l'articolo 13 comma i che, nel regolare la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, non prevede la de
stinazione ad altre funzioni. Per la Cassazione il ricorrente ha ragione. L'articolo 13 contempla, infatti, due misure che hanno una diversa natura giuridica e scopi distinti. Il primo comma prevede la sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio che può essere applicata a discrezione della sezione disciplinare o obbligatoriamente se la violazione è più grave. Il secondo comma prevede invece una misura cautelare consistente nel cambio di sede o di funzioni. Quest'ultima misura ha lo scopo di allontanare la toga incol pata dal suo ufficio in attesa della decisione disciplinare di merito e può essere applicata, nell'ambito di procedimenti punibili con sanzione diversa dall'ammonimento, purché
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II bilancio 2015.1 dati del ministro Orlando - Notifiche meno care Processo ordine: 148 milioni investiti e 130 risparmiati
MILANO Per il 2015 toccano quota 148 milioni di euro gli investimenti della Giustizia in materia di tecnologia e sicurezza, grazie anche all'utilizzo, per la prima volta, di fondi europei. A rendere noto il dato è stato il Guardasigilli Andrea Orlando, presentando la control room, con la quale vengono monitorate 7 sale server, i server distrettuali e i servizi informatici, con verifiche costanti dei sistemi di sicurezza e il coordinamento dei servizi di assistenza. Sono 1.090 gli uffici giudiziari supportati,9Óomilagli utenti esterni, quasi 77mila quelli interni, con la gestione di 6.841 caselle Pec e 83mila caselle e-mail ordinarie. Oltre 34 milioni i messaggi Pec inviati e ricevuti nell'ultimo anno, con 21 milioni e mezzo di atti giudiziari gestiti e archiviati dai sistemi civili e oltre 6 milioni di accessi I dati I dati 148 milioni L'investimento Nel corso di quest'anno sono circa 148 i milioni investiti per la tecnologia e la sicurezza, a fronte dei 68 come stanziamento iniziale del 2014 34 milioni I messaggi Pet Sulla base dei dati diffusi ieri da parte del ministero sono oltre 34 milioni i messaggi in posta elettronica (21 milioni e mezzo gli atti archiviati) inviati e ricevuti nel corso dell'ultimo anno I dati 148 milioni L'investimento Nel corso di quest'anno sono circa 148 i milioni investiti per la tecnologia e la sicurezza, a fronte dei 68 come stanziamento iniziale del 2014 34 milioni I messaggi Pet Sulla base dei dati diffusi ieri da parte del ministero sono oltre 34 milioni i messaggi in posta elettronica (21 milioni e mezzo gli atti archiviati) inviati e ricevuti nel corso dell'ulti giornalieri dall'esterno. L'investimento sulla digitalizzazione prevede il potenziamento delle sale server, l'acquisto di 30.000 pc e 5.200 portatili, una nuova sala intercettazioni a Milano e infrastrutture tecnologiche per i maxiprocessi, come attuato da ultimo per quello su Mafia Capitale, in corso nell'aula bunker di Rebibbia. Orlando ha ricordato il successo del processo civile telematico: nel 2015 sono stati 5omila in media al mese i depositi di atti da parte di soggetti esterni e 3Oomila da parte dei magistrati: le comunicazioni telematiche nel 2015 sono state circa un milione e 200.000 al mese, le notificazioni sono state più rapide e più certe (dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015 in totale sono 17,6 milioni quelle consegnate sia in ambito civile che penale), ed è partito anche il processo su tablet e smartphone. Con le notifiche telematiche il risparmio complessivo è stato pari a 130 milioni di euro (dal 2013 all'ottobre 2015) e ridotti i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi (5% su scala nazionale con picchi tra il 25 e il 45% in distretti quali Roma, Milano, Salerno, Trieste e Napoli). «Si tratta - ha sottolineato Orlando - di un quadro imponente con cui il servizio giustizia si pone all'avanguardia per l'innovazione tecnologica nella Pubblica amministrazione e non mi risulta che nel resto d'Europa si sia realizzato un investimento così massiccio. Questo ci permetterà presto di procedere anche con il processo telematico nel settore penale». G.Ne. o anno I dati 148 milioni L'investimento Nel corso di quest'anno sono circa 148 i milioni investiti per la tecnologia e la sicurezza, a fronte dei 68 come stanziamento iniziale del 2014 34 milioni I messaggi Pet Sulla base dei dati diffusi ieri da parte del ministero sono oltre 34 milioni i messaggi in posta elettronica (21 milioni e mezzo gli atti archiviati) inviati e ricevuti nel corso dell'ulti giornalieri dall'esterno. L'investimento sulla digitalizzazione prevede il potenziamento delle sale server, l'acquisto di 30.000 pc e 5.200 portatili, una nuova sala intercettazioni a Milano e infrastrutture tecnologiche per i maxiprocessi, come attuato da ultimo per quello su Mafia Capitale, in corso nell'aula bunker di Rebibbia. Orlando ha ricordato il successo del processo civile telematico: nel 2015 sono stati 5omila in media al mese i depositi di atti da parte di soggetti esterni e 3Oomila da parte dei magistrati: le comunicazioni telematiche nel 2015 sono state circa un milione e 200.000 al mese, le notificazioni sono state più rapide e più certe (dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015 in totale sono 17,6 milioni quelle consegnate sia in ambito civile che penale), ed è partito anche il processo su tablet e smartphone. Con le notifiche telematiche il risparmio complessivo è stato pari a 130 milioni di euro (dal 2013 all'ottobre 2015) e ridotti i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi (5% su scala nazionale con picchi tra il 25 e il 45% in distretti quali Roma, M ©RIPRODUZIONERISERVATA lano, Salerno, Trieste
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Magistrati. Dal ministero La Giustizia farà ricorso sullo stop alle pensioni
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Èbracciodi ferro suipensionamenti anticipati dei magistrati per effetto della norma volutadalgovernochehariportato da 75 a 70 anni l'età massima per lapermanenzain servizio. QualchegiornofailConsigliodiStat o (si veda il Sole 24 Ore» del 5 dicembre) con un parere ha sospeso il collocamento a riposo di cinque magistrati che hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. E ieri, con una delibera approvata all'unanimità, il plenum di Palazzo dei marescialli, ha non solo invitato il ministro della Giustizia ad opporsi, ma ha anche dato mandato all'Avvocatura dello Stato di chiedere che i cinque ricorsi siano decisi nel merito dal Tar del Lazio .mentre si valuta l'opportunità di un'impugnazione anche davanti alle Sezioni unite civili della Cassazione. E il ministro Andrea Orlando ha spiegato che Ricorreremo in tutte le sedi consentite: la prima azione sarà una richiesta di riesame al Consiglio di Stato». «Ora abbiamo tutti gli elementi per chiedere una riconsiderazione del provvedimento del Consiglio di Stato» ha detto Orlando. Qjianto ai rischi dell'azione intentata dai magistrati ed alla possibilità che non resti isolata, «quei cinque magistrati - ha detto Orlando possono aprire la strada ad altri provvedimenti analoghi, che tral'altro, andrebbero ad impattare su uffici già assegnati».
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Giudizio civile. La decisione delle Sezioni unite sugli atti processuali Alt alla prescrizione con la consegna all'ufficiale Giovanni Negri MILANO Per gli atti processuali il diritto è esercitato con la consegna all'ufficio notificante. Di conseguenza, quando il diritto non può essere fatto valere se non con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dali' esercizio del diritto stesso e cioè con la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica. In questi termini conclude la Corte di cassazione con la sentenza 24822 delle Sezioni unite civili. La questione sottoposta al giudizio delle Sezioni unite riguardava l'estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato. Per la sentenza, anche per gli atti processuali vale il principio della certezza giuridica e, nello stesso tempo, non si può affermare che la certezza giuridica è tutelata solo dalla regola che gli effetti dell'atto si producono solo dal momento della notifica al destinatario e non invece dalla regola che questi
di un vantaggio senza merito: «si tratta di scegliere se allocare la perdita sulla parte incolpevole e allocare il guadagno sulla parte immeritevole». Una scelta che le Sezioni unite evitano proprio nel segno del bilanciamento e della posta in gioco: da una parte infatti c'è la perdita definitiva del diritto per una parte, mentre, dall'altra, c'è un vantaggio indebito. Situazione che può essere evitata imponendo al notificato il «lieve peso» di un onere di attesa dettato dal principio di precauzione. Per iì notificato così si configura una situazione di attesa che non pregiudica lasuasferagiuridica. Discorso diverso invece deve valere per gli atti negoziali unilaterali per i quali il diritto è esercitato solo se l'atto arriva a conoscenza del destinatario. Si tratta di scegliere se alloca re la perdita sulla parteincolpevolee allocareilguadagnosulla parte immeritevole. La giurisprudenza, quicriticata.insostanza,fa decidere alcasoiltortoo la ragione.(...) Non si puòallocaresulnotificanteincolpe medesimi effetti possono prodursi vole la perdita definitiva deldiritto quando sia pure invia provvisoria fin dal momento della consegna dell'atto basterebbeimporreal notificatoil all'ufficiale giudiziario, fatto salvo lieve peso di un onere di attesa, dettato dal principio di il successivo consolidamento definitivo degli effetti al momento precauzione. Entrambe le parti sono incolpevoli. Ma nel del perfezionamento. bilanciamento tra la perdita L'incertezzagiuridicaèallora solo definitiva del diritto per una temporanea e incasellata nel parteeunlucroindebitoper l'altra periodo traconsegnadell'atto parte, la soluzione più all'ufficiale e la sua notifica al razionaleèquella di salva destinatario. Un'incertezza che rappresenta un danno temporaneo guardareil dirittodiunaparteincolpevole che può anche essere imposto, ponendo a carico dell'altra parte, ricordano le Sezioni unite, a una parimentiincolpevole, unpati, parte incolpevole per evitare un cioè una situazione di attesa che danno ben più grave e definitivo non pregiudica comunque la sua al notificante parte anch'essa sfera giuridica Corte di incolpevole. «Più in generale cassazione, Sezioni unite scrivono i giudici - se il diritto si estingue per prescrizione quando cMisentenza9dicembre2015n. 24822 non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato». A dovere essere applicata è la tecnica del bilanciamento nel segno della ragionevolezza. La sentenza allora mette in evidenza come il notificato
non ha colpe e come il notificato punta a ottenere un vantaggio sul ritardo dell'ufficiale giudiziario. Dunque il notificante subisce un danno senza colpa mentre il notificato gode
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SENTENZA SULLA PRESCRIZIONE Consegna interruttiva
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La prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non al momento di perfezionamento della notifica presso il destinatario. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 24822, depositata ieri, tornano sulla vessata questione della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche del notificante e del destinatario. I massimi giudici, nel loro percorso argomentativo, preliminarmente, «giustificano» la propria motivazione muovendo dall'obbligatorio rispetto del principio di ragionevolezza implicante un bilanciamento dei beni in conflitto. E il periodo temporale tra la consegna da parte del notificante dell'atto per la notifica e la ricezione legale dell'atto da parte del notificato la zona grigia di tempo in cui domina l'incertezza giuridica per il notificante e il destinatario. I giudici di legittimità citando la sentenza 29 novembre 2013, n. 26804 (secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si verificava dal momento della notifica al destinatario dell'atto di citazione), hanno posto le basi per una sua critica in punto di diritto interno, dando preminenza al dato costituzionale. II primo rilievo afferisce la portata applicativa dell'ari. 1334 del codice civile, il quale fa riferimento agli atti negoziali (l'atto di citazione, che è l'atto che riguarda il caso di specie, non è atto negoziale). 11 secondo rilievo, strettamente connesso al primo, riguarda l'ipotesi (improbabile) di un'estensione agli atti processuali con effetti sostanziali, dell'art. 1334 cc. Vi sarebbe da superare, invero, lo sbarramento del criterio ermeneutico letterale: nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali. A parere della Corte deve applicarsi il principio generale, art. 12 delle preleggi, ovvero non l'analogia régis (ergo applicazione analogica dell'art. 1334 agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l'analogia iuris (applicazione agli atti del principio generale sancito dalla Corte costituzionale, nel caso Infine l'ultimo aspetto.. La Corte ritiene che il diritto possa essere esercitato con l'inizio del giudizio. Dare inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l'obbligato lo venga a sapere. Se è stato iniziato il giudizio ed è stato fatto quanto necessario perché sulla sua base prosegua, il convenuto sarà posto in grado di difendersi. Si tratta in sostanza di bilanciare le due opposte posizioni e tutelare quella maggiormente bisognosa di garanzie e tutele. Nel bilanciamento, quale criterio guida dirimente, tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l'altra, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudichi, la sua sfera giuridica. I massimi giudici, privilegiando il dato costituzionale, concludono affermando che quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. Valentino Guarini e Giovanni Cataldi ——— ©Riproduzione nservata-
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Tribunale di Savona. Cinque principi Concordato, il giudice può sempre valutare la causa della proposta
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Roberto Marinoni Con provvedimento del 24 novembre 2015, nel dichiarare la inammissibilità della proposta concordataria formulata, il Tribunale di Savona ha elaborato una sintesi dei migliori principi elaborati dalla Corte di cassazione (a partire da Sezioni unite 1521/2013) e ripresi anche di recente dai giudici di merito. Il tema è sempre quello del contenuto e dei limiti del sindacato del giudice, dibattuto tra sindacato ammissibile in quanto investa la legalità formale della proposta, ovvero sottratto perché incidente sulla convenienza della medesima. In particolare, risolvendo una complicatissima proposta integrata a più riprese, che prevedeva diverse classi e l'apporto di liquidità attraverso dazionididenarodapartedinumerosi promissari acquirenti di immobili in costruzione, il Tribunale ha enunciato i seguenti principi: O se per un verso non è ammissibile il sindacato sulla convenienza economica (lasciato ai creditori), per altro verso il giudice ha sempre il controllo sulla legittimità della procedura e sulla legalità della proposta, intendendosi in questo caso l'esame della esistenzafattibilità della causa del negozio, nonché quale possibilità della sua effettiva realizzazione in senso logico e giuridico; O l'attestazione del professionista costituisce il presupposto di questa indagine, con la conseguenza che una attestazione anche solo logicamente claudicante si traduce in una incomprensibilità della causa, cioè della sintesi degli effetti giuridici della proposta concordataria, e comunque nella obbiettiva impossibilità di verificarne la sussistenza; viceversa, «il controllo del Tribunale deve essere indirizzato a garantire l'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire ai creditori
completezza e certezza consentano di formare una consapevole opinione circa il merito e la O la divisione in classi non può riflettere una mera assimilazione formale di interessi, ma deve veicolare una sostanziale assonanza degli stessi tra i creditori, poiché ciò solo garantisce la imparzialità del voto; O la prelazione ipotecaria sull'immobile in costruzione al tempo del ricorso si estende per legge (28nCc) aisuoi successivi accrescimenti ancorché in cor-
IN SINTESI Non ammissibile ilsindacato sulla convenienza economica ma sulla rea lizza bi lità logicogiuridica so di procedura. Non è quindi ammissibile la degradazione a chirografo del valore dell'accrescimento qualificandolo come effetto del concordato in conseguenza della nuova liquidità, così da formare una classe con diritto di voto, ma il cui pagamento, in virtù dellaproposta formulata, sia assicurato al 100%. Tale escamotage si traduce infatti nella violazione dell'articolo 177,2 comma, legge fallimentare, laddove conferisce il voto al creditore che ha la certezza del completo ristoro. Ed anzi la creazione di una classe a priori assenziente costituisce abuso del diritto e violazione del principio generale di buonafede; 0 va sanzionato l'utilizzo abusivo del processo, e in particolare della procedura concorsuale, laddove la integrazione successiva e ripetuta della proposta non corrisponda a un effettivo mutamento, medio tempore, delle situazioni sostanziali. © RIPRODUZIONERISERVATA
medesimi elementi di giudizio che per veridicità,
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Corte d'appello Napoli. In caso di date diverse il termine lungo non scatta dal deposito II ricorso decorre dalla comunicazione Antonino Porracciolo Quando la data di deposito della sentenza e il giorno della suacomunicazionenoncoincidono, il termine lungo per l'impugnazione decorre dal secondo adempimento. È la conclusione a cui è giunta la Corte d'appello di Napoli (presidente Giordano, relatore Mondo) in una pronuncia del 18 novembre. Nella sentenza di primo grado era stato apposto un timbro, che attestava il deposito il 9 giugno 2014; la comunicazione di cancelleria prevista dall'articolo 133 del Codice di procedura civile era però intervenuta il successivo 12 agosto. L'appellante aveva poi impu
alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione». La Corte d'appello ritiene «pienamente condivisibili» i principi richiamati dal giudice delle leggi, ma afferma di dover giungere a un'interpretazione costituzionalmente orientata «diversa da quella suggerita» dalla Consulta. Infatti, si deve
escludere, secondo la Corte di Napoli, che il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione passi dalla rimessione in termini. Altrimenti, si «lascerebbe spazio alla valutazione, da parte del giudice, dell'idoneità o meno del termine in concreto a disposizione della parte per gnato la decisione di primo impugnare la sentenza». Il che, grado, trasmettendo il relativo peraltro, «porterebbe con sé la atto per la notifica il 12 marzo negazione del diritto della stessa 2015. Nel costituirsi, l'appellata parte a utilizzare nella loro ha eccepito, innanzitutto, la interezza i termini di decadenza fardivita dell'appello, giacché previsti per la proposizione dalla data di deposito della dell'impugnazione». La sentenza impugnata era trascorso decorrenza del termine per un tempo maggiore dei sei mesi presentare gravame - conclude la previsti dall'articolo 327, comma Corte - va dunque ancorata «a un i,del Codice di procedura civile. elemento oggettivo, quale la data Nel respingere l'eccezione ed di compimento delle operazioni esaminare ilmerito della che l'articolo 133 del Codice di questione, la Corte rileva che, procedura civile pone a carico «nel caso in esame, si è del cancelliere», e cioè la verificata una significativa comunicazione del deposito della separazione temporale dei due sentenza. passaggi in cui si articola la © procedura di pubblicazione della RIPRODUZIONERISERVATA sentenza (deposito da parte del giudice e presa d'atto del cancelliere)»: infatti, tra il deposito del provvedimento e la successiva comunicazione erano passati più di due mesi. La Corte osserva quindi che, secondo la pronuncia 13794/2012 della Cassazione, quando sulla sentenza sono apposte la data di deposito e quella di pubblicazione, gli effetti giuridici decorrono già dal primo momento. La Consulta ha invece affermato che, in presenza di una seconda data, è da questa che discende la conoscibilità dell'atto per i soggetti del processo. Il ritardato adempimento «rende così inoperante la dichiarazione dell'intervenuto deposito», e la parte inte ressata all'impugnazione della sentenza può chiedere la « rimessione in termini per causa non imputabile»; in questo caso, infatti, ricorre uno stato di fatto che - si legge nella sentenza 3/ 2Oi5dellaCortecostituzionale -, «in quanto addebitabile
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TRIBUNALE ROMA Diritto all'oblio sotto la lente
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II diritto all'oblio all'attenzione delle corti italiane. La prima sezione civile del tribunale di Roma con la sentenza n. 23771/2015, del 3 dicembre scorso, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato perché venisse imposto a Google di rimuovere 14 link che risultavano da una ricerca effettuata con il proprio nome. La pronuncia è la prima in materia di diritto all'oblio o Right To Be Forgotten, dopo la pronuncia della Corte di giustizia Ue del 13 maggio 2014 che ha riconosciuto il diritto di chiedere a Google la rimozione dagli indici del motore di ricerca di link a notizie ormai obsolete per effetto del trascorrere del tempo. La sentenza del tribunale capitolino, ha respinto la richiesta di deindicizzazione sulla base di due elementi fondamentali: l'assenza dell'elemento cronologico del trascorrere del tempo, in quanto le notizie oggetto del giudizio risalivano al 2013 mentre i fatti sono ancora attuali e, il ruolo «pubblico» del ricorrente, dichiarando che esso deve intendersi attribuito non solo ai politici e ai funzionari pubblici, ma anche «agli uomini d'affari oltre che agli iscritti in albi professionali».
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Riscossione. Il cda approva l'ultima tappa della razionalizzazione dell'ente Nuovo assetto di Equitalia, da luglio un'unica struttura
2016 (la delibera è stata approvata dal cda l'n novembre scorso). In pratica, sarà creata una newco che incorporerà Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, le tre strutture in cui nel 2011 erano state concentrate le società private fino a quel momento operanti nel settore. I RISULTATI 2014 II bilancio consolidato si è chiuso con un utile di 14,5 milioni di euro a fronte di incassi per oltre 7,4 miliardi Marco Bellinazzo MILANO i Completare la riorganizzazione della struttura della riscossione italiana, avviata io anni fa, con l'obiettivo di avere un solo ente di riferimento. È questa la sostanza del messaggio inviato pochi giorni fa ai dipendenti dall'amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini. « Siamo nati da 38 strutture societarie e rami di societàscrive Ruffini - e progressivamente siamo confluiti in un gruppo di sole cinque realtà aziendali e, soprattutto, abbiamo cominciato a costruire una nostra comune identità. Oggi ci prepariamo a scrivere insieme un altro importante capitolo del gruppo che vivrà un nuovo riassetto societario e avrà ancora lo stesso orizzonte: migliorare come azienda, migliorare come lavoratori, migliorare come servitori del nostro Paese». Il passo cui si accinge Equitalia è la fusione degli attuali tre agenti della riscossione in un unico soggetto, da luglio 2016 (la delibera è stata approvata dal cda l'n novembre scorso). In pratica, sarà creata una newco che incorporerà Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, le tre strutture in cui nel 2011 erano state concentrate le società private fino a quel momento operanti nel settore. I RISULTATI 2014 II bilancio consolidato si è chiuso con un utile di 14,5 milioni di euro a fronte di incassi per oltre 7,4 miliardi Avrà luogo inoltre un riassetto di Equitalia holding, in cui confluiscono le partecipazioni di controllo di agenziadelle Entrate (51%) e Inps (49%), la quale continuerà a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento anche di Equitalia Giustizia, la società specializzata nella gestione del Fug (Fondo unico giustizia) e nel recupero 2016 (la delibera è stata approvata dal cda l'n novembre scorso). In pratica, sarà creata una newco che incorporerà Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, le tre strutture in cui nel 2011 erano state concentrate le società private fino a quel momento operanti nel settore. I RISULTATI 2014 II bilancio consolidato si è ch dei crediti di giustizia. «Tutto ciò consentirà - aggiunge Tad di Equitalia - una notevole semplificazione degli adempimenti societari e amministrativi, liberando risorse da dedicare all'attività tipica di riscossione, e permetterà di uniformare strutture, ruoli e responsabilità, creando la base di ulteriori miglioramenti, fondamentali per ottenere economie di scala e quindi una maggiore efficienza e contenimento dei costi. Nel contempo sarà anche la base per una più uniforme valutazione dei risultati conseguiti». Equitalia ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 con 14,5 milioni di utile (oltre cinque volte i 2,7 milioni del 2013) a fronte di una riscossione di oltre 7,4 miliardi (+3,9% sul 2013). Domani, i rappresentanti sindacali dei circa Smila dipendenti del gruppo incontreranno Tad Ruffini per ottenere rassicurazioni sull'impatto della riorganizzazione. uso con un utile di 14,5 milioni di euro a fronte di incassi per oltre 7,4 miliardi Avrà luogo inoltre un riassetto di Equitalia holding, in cui confluiscono le partecipazioni di controllo di agenziadelle Entrate (51%) e Inps (49%), la quale continuerà a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento anche di Equitalia Giustizia, la società specializzata nella gestione del Fug (Fondo unico giustizia) e nel recupero 2016 (la delibera è stata approvata dal cda l'n novembre scorso). In pratica, sarà creata una newco che incorporerà Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, le tre strutture in cui nel 2011 erano state concentrate le società private fino a quel momento operanti nel settore. I RISULTATI 2014 II bilancio consolidato si è ch dei crediti di giustizia. «Tutto ciò consentirà - aggiunge Tad di Equitalia - una notevole semplificazione degli adempimenti societ ©RIPRODUZIONE RISERVATA ri e amministrativi, li
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Jobs act. In una circolare del ministero i chiarimenti sul versamento delle nuove maggiorazioni del 30% Lavoro nero, la sanzione si paga con F23 Le somme andranno a finanziare le attività di vigilanza contro il sommerso Luigi Caiazza Roberto Caiazza Si perfeziona il quadro operativo elaborato dal ministero del Lavoro per l'applicazione della maxisanzione e della sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di accertamento della occupazione di lavoratoriinnero. Lastessa Guardia di finanza, a sua volta, ha delineato le prime linee operative per i propri militari in caso di accertamento delle medesime irregolarità. Con la lettera circolare prot. 21476 del 7 dicembre, il Lavoro riprende l'argomento, rivolgendo le proprie indicazioni per gli organi di vigilanza in merito alle modalità di pagamento delle nuove sanzioni da adottare dal 24 settembre (articolo 22 del Digs 151/15) a seguito dell'accertamento dell'occupazione irregolare di lavoratori. È stata senz'altro una novità
l'introduzione, da parte del decreto, della cosiddetta sanzione proporzionata che trova applicazione in caso di comminazione della maxisanzione per l'occupazione di lavoratori in nero. In tale ipotesi la sanzione vada 1.500 a cmila euro per cia IL COORDINAMENTO Anche la Guardia di finanza dovrà raccordarsi con la sede centrale e quelle territoriali dell'Ispettorato
scun lavoratore in caso di impiego di questi sino a 30 giorni di effettivo lavoro. La sanzione si raddoppia nel caso di impiego di ciascun lavoratore in nero da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro, e si raddoppia ancora, infine, in caso di impiego del la
voratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro. Fermo restando quanto sopra, la lettera circolare, nel confermare il pagamento della sanzione mediante F23, prevede che in esso dovrà essere indicato, tra l'altro, il codice tributo "79AT", attraverso cui dovranno essere evidenziate le maggiorazioni del 30% alle normali sanzioni introdotte per la maxisanzione per lavoro nero e alle somme aggiuntive da versare
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per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché per le maggiorazioni ad alcune sanzioni introdotte dall'articolo 14, comma i lettera e), del decreto legge Destinazione Italia 145/13 Queste ultime sanzioni si riferiscono anche alle violazioni riguardanti il superamento delle 48 ore settimanali (compreso lo straordinario), nonché la man cata concessione dei riposi giornalieri e settimanali. La distinzione della modalità di versamento di cui si è fatto sopra cenno è motivata dalla circostanza che tali maggiorazioni sono destinate a finanziare le misure anche di carattere organizzativo finalizzate a una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali. La Guardia di finanza, prendendo spunto dal Digs 149/15 istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro - e dal citato Digs 151/15 ha riepilogate le novità introdotte dai decreti e dalle connesse circolari emanate dal ministero del Lavoro. Tuttavia, con la lettera circolare 353237 del 30 novembre, è
stato posto in evidenza l'obbligo di ogni altro Organo di vigilanza, e quindi della stessa Guardia di finanza, che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale, di raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato, allo scopo di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi. Coordinamento che, in verità, seppure previsto dalle precedenti disposizioni, non ha mai trovato reale applicazione. A tal proposito, occorre evidenziare che il Digs 149/15 dispiegherà tutti i suoi effetti solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 5, comma i del medesimo decreto (che avrebbero dovuto essere emanati entro il 7 novembre), ai quali è demandata l'organizzazione dell'Ispettorato nazionale.
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La Cassazione a sezioni unite sulle verifiche online ribalta le garanzie previste dallo Statuto del contribuente Accertamenti senza contraddittorio
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Accertamenti a tavolino senza contraddittorio. Le garanzie fissate dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente si applicano soltanto agli atti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuate presso la sede del soggetto
sottoposto a controllo. Oppure quando la rettifica, sebbene giunta senza un preventivo confronto tra le parti, riguardi tributi armonizzati (per esempio l'Iva). Questo il verdetto emesso ieri dalle sezioni unite civili della Cassazione. Stroppa a pag. 21
CASSAZIONE/ Le sezioni unite ribaltano l'orientamento assunto lo scorso anno Accertamenti senza garanzie Contraddittorio solo dopo ispezioni o se riguarda Viva DI VALERIO STROPPA Accertamenti a tavolino senza contraddittorio. Le garanzie fissate dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente si applicano soltanto agli atti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuate presso la sede del soggetto sottoposto a controllo. Oppure quando la rettifica, sebbene giunta senza un preventivo confronto tra le parti, riguardi tributi armonizzati (per esempio l'Iva). Questo il verdetto emesso ieri dalle sezioni unite civili della Cassazione, che con la sentenza n. 24823 del 2015 ribaltano l'orientamento assunto dalla stessa suprema corte lo scorso anno. Sono state centinaia le sentenze, di merito e di legittimità, che hanno interpretato in un modo o nell'altro l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Il quesito portato all'attenzione degli ermellini era quindi di particolare importanza, dal momento che può immediatamente riflettersi su una moltitudine di procedimenti in corso. L'articolo 12, comma 7 della legge n. 212/2000 fissa una serie di paletti ai poteri dell'Agenzia delle entrate. Si tratta di garanzie procedimentali quali la formazione del verbale di chiusura delle operazioni, il rilascio di copia del verbale al contribuente, la facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste (e corrispondente
La norma e il verdetto La norma (art. 12, comma 7, legge 212/2000)... Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'awiso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. ... e // verdetto della Cassazione (Ss.uu. 24823/15) «Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un prowedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto»
verbale (salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza). La giurisprudenza si è occupata a più riprese della materia, emettendo sentenze su ciascuno dei paletti elencati dallo Statuto. Ma se fino allo scorso anno la sezione tributaria della Cassazione aveva sempre limitato la portata di tali previsioni agli accertamenti originati con due sentenze gemelle (nn. 19667 e 19668 del 2014) le sezioni unite hanno evocato l'esistenza di un principio generale, immanente nell'ordinamento (anche per derivazione comunitaria), che imporrebbe l'osservanza del contraddittorio su qualsiasi atto dell'amministrazione fiscale sfavorevole al contribuente. Ieri la retromarcia dei giudici di legittimità. Dopo una lunga ricostruzione giuridica delle norme domestiche e comunitarie, la sentenza redatta dal consigliere Aurelio Cappabianca afferma che « differentemente dovere dell'ufficio di tenerle in dal diritto dell'Ue, il diritto considerazione), il divieto per l'ufficio di emettere l'avviso prima nazionale non pone in capo della scadenza del termine dilatorio all'amministrazione di 60 giorni dal rilascio del
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un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, la nullità dell'atto». Il precetto risulta pertanto obbligatorio solo con riferimento ai tributi armonizzati, per i quali trova diretta applicazione il
diritto dell'Ue. Anche in tali ipotesi, comunque, la nullità non è automatica: l'assenza di un utile contraddittorio deve essere puntualmente sollevata dal contribuente in maniera «non pretestuosa». Per tutti gli altri tributi disciplinati a livello nazionale l'obbligo del contraddittorio esiste, a pena di invalidità dell'atto, «esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali risulti specificamente sancito». Come nel caso delle verifiche presso la sede del contribuente, ma non quando, per esempio, la contestazione nasce dall'incrocio di banche dati, da elementi acquisiti da altre p.a. o da terzi, o ancora dalle risposte a questionari. Nel caso concreto finito sul tavolo delle sezioni unite,
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una società immobiliare era stata raggiunta da un accertamento analitico-induttivo ai fini Ires e Irap, dopo che il fisco aveva rivisto al rialzo l'effettivo prezzo di vendita di alcuni fabbricati. Perso il ricorso in primo grado, la Gtr Emilia Romagna aveva però accolto le ragioni del contribuente, per mancanza del contraddittorio preventivo. Un'interpretazione incompatibile con quella affermata ieri da piazza Cavour. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata.
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Riforme. Ieri terzo round del tavolo tecnico Rappresentanza, al lavoro sul modello di partecipazione
Giorgio Pogliotti ROMA Sperimentare con la contrattazione collettiva le varie forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa: è uno dei punti della proposta di riforma del modello contrattuale su cui stanno lavorando Cgil, Cisl e Uil. Ieri si è svolto il terzo incontro tecnico nella sede della Cisl, che si è incentrato sul temadella partecipazione, considerato dai sindacati come uno dei tre pilastri della proposta che stanno elaborando sul nuovo sistema di relazioni industrialKgli altri due sono la contrattazione, e le regole) che all'inizio del prossimo anno puntano a presentare alle associazioni datoriali. Il tema ha storicamente diviso i sindacati, tra la Cisl che ha da sempre puntato sull'adozione di modelli partecipativi, in termini di democrazia economica, partecipazione alla gestione e ai risultati; soprattutto su questo ultimo aspetto la Cgil finora ha avuto una posizione piuttosto critica. Al tavolo tecnico le maggiori convergenze tra i sindacati si sono trovate sulla partecipazione organizzativa, considerata come un fattore che contribuisce alla responsabilizzazione e condivisione degli obiettivi che l'impresa si prefigge rispetto a percorsi di innovazione, e di incremento della competitivita. Il punto di partenza è l'attuazione delPart.46 della Costituzione sul diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Per i sindacati il problema è come realizzarla concretamente: con i contratti collettivisi potranno individuare le modalità rispetto alle peculiarità di ciascun settore, ma anche il governo viene chiamato in causa. Dovrebbe favorire questo processo partecipativo, sostenendo le imprese che si muovo in questa dirczione, ad esempio con la costituzione di comitati paritetici. «Laddove la contrattazione ha difficoltà ad esercitarsi a livello aziendale -ICONTENUTI II tema ha finora diviso le sigle: al momento la maggiore convergenza è «sulla partecipazione organizzativa» sostiene Franco Martini (Cgil ) come nelle piccole imprese, bisognaimmaginare forme di partecipazione a livello territoriale e distrettuale». La prossima riunione dovrebbe tenersi prima di Natale, per una verifica del lavoro svolto e cercare di produrre una sintesi. «Ora lavoreremo sui testi per vedere se si riesce ad avere un testo finale da sottoporre ai segretari generali», spiega Gigi Petteni (Cisl) «l'impegno c'è tutto, stiamo elaborando una proposta per modificare nel profondo il sistema di relazioni industriali. Vorrei fare l'albero dopo aver consegnato la proposta ai leader di Cgil, Cisl e Uil ma non abbiamo la bacchetta magica». Oggi il tema sarà affrontato dal Consiglio nazionale della Uil, il 15 dicembre dal direttivo della Cgil e dall'esecutivo della Cisl, mentre il 17 dicembre si terranno le iniziative unitarie sulle pensioni. «Abbiamo una sorta di "brogliaccio" su cui faremo il punto a breve - spiega Tiziana Bocchi (Uil) - per verificare se esistano e quali siano i punti in dubbio e su come superarli». ©RIPRÛDUZ1ÛNERISERVATA
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Assistenza. Le istruzioni dell'istituto Nuovi profili e credenziali per i servizi Inail
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Mauro Pizzin Da oggi cambiano le procedure Inail per il rilascio delle credenziali d'accesso ad alcuni servizi online e le modalità di registrazione per alcune categorie di utenti. Vengono, in particolare, creati tre nuovi profili utenti: il "legale rappresentante ditta", P"amministratore delle utenze digitali" e il "datore di lavoro". Le nuove modalità d'accesso sono definite nella circolare Inail 81/15 dello scorso 30 novembre, in cui si chiarisce che le credenziali istituite sostituiscono quelle finora utilizzate dagli utenti profilati come "azienda" e dai soggetti registrati come "subdelegato azienda". Questi soggetti potranno adesso accedere ai servizi online tramite credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inail; credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'Inps e riconosciute dal sistema dell'Inaii ("federazione Inps"); carta nazionale dei servizi (Cns); credenzialiSpid, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, non appena attivato il nuovo sistema di login. La circolare ricorda che le credenziali dispositive dell'Istituto possono essere richieste attraverso il servizio online o presso qualsiasi sede locale e sono rilasciate in seguito a verifica dell'identità del soggetto richiedente. Il primo profilo introdotto è quello del legale rappresentate ditta e vale per tutti i servizi a cui si accedeva finora tramite codice ditta e password, come l'autoliquidazione o il Dure online.Tutte queste procedure sono ora accessibili tramite le nuove credenziali, basate sul codice fiscale del legale rappresentante o di un soggetto da lui delegato. Per evitare disagi, fino al 30
servizio online "Variazione legale rappresentante". Con la previsione del d"delegato ai servizi" è stato data la possibilità al legale rappresentante in possesso di credenziali dispositive di delegare uno o più dipendenti ad accedere ai servizi online per effettuare gli adempimenti. Il delega L'ACCESSO li [egaie rappresentante delie grandi aziende può delegare una o più persone come amministratori delie utenze digitali to ai servizi può accedere alle procedure riguardanti la gestione delle posizioni assicurative e il versamento dei premi. Per le grandi aziende è stata prevista, poi, la facoltà in capo al legale rappresentante di abilitare uno o più soggetti come "amministratore delle utenze digitali": si tratta dell'unico ruolo che puòessere attribuito anche dagli operatori internet di sede Inail. Il profilo "datore di lavoro" è stato, infine, creato per l'accesso esclusivo ai servizi online che permettono la presentazione delle denunce di infortunio e malattia professionale e delle dichiarazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
aprile 2016 le utenze "codice ditta" e "legale rappresentante azienda", tuttavia, coesisteranno. Dal 1° maggio al 31 agosto 2016, invece, gli utenti che non avranno attivato le credenziali dispositive del "legale rappresentante azienda" potranno utilizzare ancora l'utenza "codice ditta" solo per accedere al
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I fondi pensione possono trarre vantaggio dai derivati. Se li utilizzano cum grano salis DI GIUSEPPE ROMEO* \ circa un anno i fondi pensione Dssono utilizzare i derivati al fine di ottimizzare la gestione dei rispettivi portafogli. Ciò per effetto di una recente previsione che ha introdotto una interessante innovazione nel comparto. Infatti da un lato ci sono opportunità nuove ai fini della massimizzazione dell'utilità per gli iscritti alle forme di previdenza complementare, dall'altro però nascono una serie di interrogativi connessi all'ottimizzazione di un portafoglio che fa uso di derivati. L'assunto di fondo da cui si è partiti nell'emanazione del decreto è che se i derivati sono utilizzati in modo prudente e opportuno essi possono aumentare l'utilità dell'investitore. L'importante però è che il fondo sia in grado di gestire e monitorare il relativo rischio con un adeguato modello organizzativo. Come noto nella letteratura finanziaria si dibatte da sempre circa la scelta del portafoglio ottimale. Tuttavia i metodi di ottimizzazione comunemente utilizzati non sono adatti a gestire il ruolo dei derivati, neanche nelle forme più semplici. Ciò per una serie di motivi. Innanzitutto perché la distribuzione dei rendimenti differisce dalla ipotesi statistica di normalità. Inoltre perché non c'è una disponibilità di lunghe serie storielle che consentano di stimare i momenti di distribuzione dei rendimenti degli strumenti derivati. Infine, perché i de- DI GIUSEPPE ROMEO* rivati generalmente sono caratterizzati da elevati costi di transazione che inevitabilmente inficiano il calcolo delle performance di portafoglio. A fronte dei limiti sopra indicati, si può pensare comunque a delle ipotesi di gestione. La strada è quella di ragionare non più solo in termini di diversificazione tra le classi di attività, come avviene comunemente, ma di diversificazione tra fattori di rischio. Ci si può concentrare per esempio sugli specifici premi per il rischio di volatilità e di salto. Questi ultimi due elementi sono particolarmente critici nella gestione di un portafoglio, ma l'impatto di tali fattori varia in funzione dell'orizzonte temporale di riferimento. Nel caso specifico dei fondi pensione ci può essere una certa disponibilità ad assumersi tali rischi e quindi a beneficiare del relativo premio perché operano in una logica di lungo periodo e tendono a caratterizzarsi per rendimenti di portafoglio che presentano una volatilità relativamente stazionaria sull'orizzonte temporale di riferimento. Un contributo a questi aspetti si trova in una ricerca recente del Baffi Carefin Bocconi, condotta dal prof. Massimo Guidolin, in cui si adotta un modello quantitativo ottimizzante e basato su input che vengono razionalmente trasformati in esposizioni DI GIUSEPPE ROMEO* rivati generalmente sono caratterizzati da elevati costi di transazione che inevitabilmente inficiano il calcolo delle performance di portafoglio. A fronte dei limiti sopra indicati, si può pensare comunque a delle ipotesi di gestione. La strada è quella di ragionare non più solo in termini di diversificazione tra le classi di attività, come avviene comunemente, ma di diversificazione tra fattori di rischio. Ci si può concentrare per esempio sugli specifici premi per il rischio di volatilità e di salto. Questi ultimi due elementi sono particolarmente critici nella gestione di un portafoglio, ma l'impatto di tali fattori varia in funzione dell'orizzonte temporale di riferimento. Nel caso specifico dei fondi pensione ci può essere una certa disponibilità ad assumersi tali rischi e quindi a beneficiare del relativo premio perché operano in una logica di lungo periodo e tendono a caratterizzarsi per rendimenti di portafoglio che presentano una volatilità relativamente stazionaria sull'orizzonte temporale di riferimento. Un contributo a questi aspetti si trova in una ricerca recente del Baffi Carefin Bocconi, condotta dal prof. Massimo Guidolin, in cui si adotta un modello quantitativo ottimizzante e basato su input che vengono razionalmente trasfo (ai fattori) e quindi pesi (nelle diverse asset class) ottimali. Lì si utilizzano non tanto i singoli derivati, bensì i Psc (prodotti strutturati cartolarizzati), in buona sostanza portafogli di opzioni, eventualmente inclusivi di Etf (Exchange traded funds), Etc (Exchange traded commodities), Etn L'utilizzo dei Psc, in alternativa ai singoli derivati, porta con sé una serie di vantaggi. Nell'ipotesi in cui essi siano acquistati come pacchetto di derivati (e non invece composti in casa dal gestore) e a condizione che si assumano determinate precauzioni in termini di pricing e che siano dotati di market making, si può dimostrare che molti strutturati possono dare un contributo positivo al trade-off rischio rendimento disponibile per un gestore. Inoltre esercizi di backtesting condotti in letteratura hanno accertato che la presenza dei derivati migliora la performance corretta per i rischi, riducendo la varianza e le code, per esempio laddove essi agiscano direttamente sulle valutazioni di lungo periodo. In conclusione quindi i vantaggi ci sono sia sul fronte del rischio che su quello del rendimento. È importante però che i derivati siano usati in modo efficiente e che la relativa dimensione quali-quantitativa di utilizzo non sia una grandezza esogenamente fissata, (riproduzione riservata) * già docente universitario, studioso di previdenza integrativa mati in esposizioni DI GIUSEPPE ROMEO* rivati generalmente sono caratterizzati da elevati costi di transazione che inevitabilmente inficiano il calcolo delle performance di portafoglio. A fronte dei limiti sopra indicati, si può pensare comunque a delle ipotesi di gestione. La strada è quella di ragionare non più solo in termini di diversificazione tra le classi di attività, come avviene comunemente, ma di diversificazione tra fattori di rischio. Ci si può concentrare per esempio sugli specifici premi per il rischio di volatilità e di salto. Questi ultimi due elementi sono particolarmente critici nella gestione di un portafoglio, ma l'impatto di tali fattori varia in funzione dell'orizzonte temporale di riferimento. Nel caso specifico dei fondi pensione ci può essere una certa disponibilità ad assumersi tali rischi e quindi a beneficiare del relativo premio perché operano in una logica di lungo periodo e tendono a caratterizzarsi per rendimenti di portafoglio che presentano una volatilità relativamente stazionaria sull'orizzonte temporale di riferimento. Un contributo a questi aspetti si trova in una ricerca recente del Baffi Carefin Bocconi, condotta dal prof. Massimo Guidolin, in cui si adotta un modello quantitativo ottimizzante e basato su input che vengono razionalmente trasfo (ai fattori) e quindi pesi (nelle diverse asset class) ottimali. Lì
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Maxi-sanzione senza potere discrezionale degli ispettori minimum CÌrÌOÌÌ a pag. 28 mam
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// ministero del lavoro chiarisce le procedure. Non cambia il codice tributo per i versamenti Maxi sanzione, diffida d'obbligo Gli ispettori non hanno potere discrezionale nell'adozione DI DANIELE GIRIGLI Diffida sulla maxi sanzione senza il sì dell'ispettore. Questi, infatti, non può fare valutazioni in ordine alla fattibilità dell'ottemperanza alla diffida che, dunque, va adottata sempre, in quanto elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima e di bilanciamento degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione dei lavoratori in nero. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n. 20549/2015. Inoltre, nella nota prot. n. 21476/2015 il ministero precisa che il Jobs act non ha modificato le regole di versamento della sanzione (va utilizzato il codice tributo 79AT). La nuova maxi sanzione. È la sanzione aggiuntiva che punisce il datore di lavoro che occupi manodopera in nero, ossia dipendenti «senza preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro» (Co). Si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici. La riforma del Jobs act
Da 1.500 a 9.000 euro Importo pieno (min-mass) Sanzione per ciascun lavoratore irregolare Fino a 30 giorni Durata in nero del l'occu pazione La maxi sanzione per lavoro nero (1) Durata in nero del l'occu pazione Fino a 30 giorni Da 31 a 60 giorni Durata in nero d Sanzione per ciascun lavoratore irregolare Importo pieno (min-mass) Da 1.500 a 9.000 euro Da 3.000 a 18.000 euro el l'occu pazione Fin Oltre 60 giorni Da 6.000 a 36.000 euro 6.000 euro 12.000 euro a 30 giorni Da 31 a 60 giorni Durata in nero d Sanzione per ciascun la Importo da diffida oratore irregolare 1.500 euro Importo p 3.000 euro eno (minm Importo ridotto (2) ss) Da 1.500 a 9.0 3.000 euro 0 euro Da 6.000 euro 3.000 a 18 1) Violazioni iniziate o cessate dal 24 settembre 2015 2) Art. 16 legge n. 689/1981 con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione 000 euro el l'occu pazione Fin Oltre 60 giorni Da 6.000 a 36.000 euro 6.000 euro 12.000 euro a 30 giorni Da 31 a 60 gior
minimo di maxi sanzione. La diffida è vincolata a nuove condizioni: in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro, e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo successivo, essa deve prevedere la stipulazione di un contratto subordinato a tempo indeterminato anche part-time purché fino al 50% o anche a tempo pieno e a termine non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio per (digs n. 151/2015), ha previsto due almeno tre mesi. Solo a tale condizioni, da adempiere entro 120 principali novità: nuovi importi; giorni dalla notifica del verbale riabuitazione della diffida ex art. ispettivo, il datore 13 del digs n. 124/2004.1 nuovi importi (indicati in tabella), di lavoro può beneficiare dello diversamente dal passato, sconto della maxi sanzione. In dipendono dalla durata del relazione all'adozione della diffida, rapporto in nero; inoltre, vanno nella nota si legge che «la diffida elevati del 20% nel caso d'impiego costituisce elemento oggettivo di di stranieri o minori in età non applicabilità della sanzione in lavorativa (prima di 16 anni). Vale misura minima che in qualche la pena ricordare che, ai sensi misura bilancia gli oneri sostenuti dell'ari. 16 della legge n. 689/1981, dal datore per il mantenimento del è ammesso il pagamento in misura rapporto di lavoro». Pertanto, ridotta (un aggiunge il ministero, «non è ammessa alcuna valutazione nel terzo dell'importo massimo o, se merito da parte del personale previsto e se più favorevole, il ispettivo in ordine alla fattibilità doppio del minimo), entro 60 dell'ottemperanza alla diffida». giorni dalla contestazione. La Codice tributo. Nella nota prot. n. diffida. La riforma, inoltre, ha 21476/2105 il ministero precisa riabilitato la diffida. Con essa, che la riforma non ha modificato le l'ispettore «diffida» (appunto) il datore di lavoro a regolarizzare la modalità di versamento della maxi sanzione. Pertanto, ai fini della violazione entro 30 giorni, ammettendolo al pagamento dell'importo
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compilazione del modello F23 si continua a utilizzare il codice tributo 79AT per versare il 30% della maxi sanzione, il 30% delle somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché la maggiorazione delle sanzioni in materia di orario di lavoro.
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Toghe, la pensione diventa un caso Orlando: farò ricorso II Guardasigilli contro il Consiglio di Stato che ha sospeso cinque «collocamenti a riposo» di Dino Martirano
ROMA Un insidioso granello di sabbia rischia di inceppare il poderoso meccanismo messo in moto dal ministro della Giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura per « collocare a riposo», a partire dal i° gennaio 2016, un'ottantina di magistrati ultra settantenni Ma la vicenda dei magistrati che resistono alla legge del 2014 (quando il governo Renzi decise di abbassare l'età pensionabile delle toghe, da 75 a 70 anni, per poi concedere una proroga che, appunto, scade a fine anno) s'interseca con la nomina affidata al Csm del nuovo primo presidente della Cassazione e con la designazione del presidente del Consiglio di Stato sul quale, con una procedura senza precedenti, stavolta Palazzo Ghigi ha chiesto una rosa di 5 nomi tra quali scegliere Temendo dunque l'effetto domino sulle alte magistrature, e proprio per evitare «un impatto molto negativo sul sistema giustizia», il ministro
Andrea Orlando ha annunciato che il governo «promuoverà ricorsi in ogni sede consentita» contro il Consiglio di Stato che ha sospeso in via cautelare il provvedimento di messa a riposo per cinque magistrati che potrebbero essere gli apripista di un gruppone di 84 colleghi E nelle stesse ore, il Csm ha approvato all'unanimità (astenuto solo il primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce) una delibera con cui si da mandato all'avvocatura dello Stato di porre in essere tutte le procedure necessarie per spostare l'insidioso ricorso pilota dal Consiglio di Stato al Tar del Lazio
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I cinque ricorrenti — Mario Cicala, Antonio Merone e Antonio Di Blasi consiglieri della sezione tributaria della Cassazione, Giuseppe Vignola, procuratore generale a Lecce, Carmineantonio Esposito, presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli — hanno scelto la via della vecchia «supplica al re» per far valere le proprie ragioni I magistrati, infatti, hanno utilizzato lo strumento del «ricorso straordinario al capo dello Stato» sul quale la seconda sezione del Consiglio di Stato presieduta da Sergio Santoro ha espresso
position ci sarebbero il segretario generale della Corte Franco Ippolito e il presidente della Corte d'appello di Milano Giovanni Canzio II concorso va definito entro l'anno ma ora la «grana dell'età pensionabile» impone al vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, di procedere con cautela anche se, osserva Legnini, «il consiglio ha già espresso un consenso unanime per quello che riguarda l'applicazione della normativa» © RIPRODUZIONE RISERVATA
parere favorevole almeno per quello che riguarda i presupposti per la sospensiva Se non interverranno fatti nuovi entro la fine dell'anno, i cinque apripista non andranno in pensione Ma una situazione di grande incertezza si estende anche ai circa 80 magistrati a un passo dalla pensione (tra i 72 e i 75 anni) che, vista la partita riaperta, potrebbero proporre ricorso al Tar in questo scorcio del 2015 Tra gli altri, nella lista degli 84, ci sono molti nomi noti a Torino, il procuratore generale Marcello Maddalena e il pm Raffaele Gauriniello, a Milano, il pm Ferdinande Pomarici, a Roma l'avvocato generale dello Stato Antonio Marini, a Catania il pm Giuseppe Gennaro, a Palermo, il giudice Agostino Cristina, al ministero della Giustizia Mario Barbuto Ecco, se gli ultrasettantenni dovessero rimanere ancora in servizio il Csm dovrebbe tirare il freno a mano sui concorsi per i posti rimasti liberi Proprio oggi la V commissione del Csm avvia l'istruttoria per scegliere il primo presidente della Cassazione in pole
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Gli ultrasettantenni Mano Cicala Magistrato della Cassazione ed ex presidente dell Anm etra i firmatari del ricorso Raffaele Guariniello Pma Torino tra le sue inchieste più note il caso Eternit Stamina e il doping sportivo Antonio Marini Avvocato generale dello Stato e stato 11 pubblico ministero nel processo Moro Ferdinande Pomarici Sostituto procuratore a Milano si e occupato fin dagli anni 70 di inchieste su mafia e terrorismo
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Pensionamento delle toghe n Consiglio di Stato sfida il Csm e il governo Congelate le uscite. Orlando: ricorreremo il caso (LARIO LOMBARDO ROMA (LARIO LOMBARDO ROMA T"'* icorreremo in tutyy I-/ te le sedi consenti^\JL vte». Se anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando mette da parte i toni Lo scontro felpati e più diplomatici che di II Csm, per la solito lo contraddistinguono, norma del vuoi dire che lo scontro in atto governo che è serio. Da una parte il Consi- ha riportato glio di Stato, dall'altra il Con- da 75 a 70 siglio superiore della magi- anni l'età stratura e il governo. Una setmassima, ha timana fa il Csm aveva delibe- deliberato rato che, per effetto della nor- che 84 magima voluta dal governo che ha strati avrebriportato da 75 a 70 anni l'età bera lasciato massima per la permanenza la toga per in servizio, 84 magistrati sopraggiunti avrebbero lasciato la toga per limiti di età sopraggiunti limiti di età dal primo gennaio. Qualche giorno dopo, il Consiglio di Stato ha congelato la decisione, so- La replica spendendo il collocamento a ri- II Consiglio di poso delle toghe, tra le quali ciStato ha sono nomi di primo piano di di- sospeso il verse procure e tribunali italiacollocamento ni, come Raffaele Guariniello, a riposo delle procuratore aggiunto a Torino toghe, tra le e Ferdinando Pomarici, che a quali ci sono Milano aveva indagato sul caso nomi di primo Abu Omar: pm che neanche piano di una settimana fa erano pronti a diverse procupreparare gli scatoloni per gore e tribunali dersi la pensione con il nuovo italiani anno e adesso si ritrovano con un piede di nuovo in ufficio. Tra gli altri 83 colleghi, ci sono anche i cinque magistrati (tre della Cassazione, tra i quali l'ex
via cautelare, in attesa della documentazione necessaria per «valutare l'incidenza del loro pensionamento sulla funzionalità degli uffici giudiziari». L'effetto è un rischio ancora incalcolabile ma che terrorizza il Guardasigilli: è una decisione che, spiega Orlando, «il vicepresidente del Csm Legnini ha definito abnorme: rischia di avere un impatto molto negativo sul sistema giustizia» e potrebbe «aprire la strada ad altri provvedimenti analoghi che andrebbero a impattare su uffici già assegnati». Sulla carta i ricorsi a valanga possono bloccare per mesi le nomine per i posti che sarebbero divenuti vacanti, compreso il primo presidente della Cassazione, sul quale al Commissione per gli incarichi direttivi deve discutere oggi. Per evitare di ricominciare tutto daccapo e nella speranza di neutralizzare la tentazione dei tanti pensionati, anche il Csm è pronto al contrattacco: ieri con una delibera approvata quasi all'unanimità (solo un astenuto), il plenum di Palazzo dei Marescialli ha invitato il ministro della Giustizia a opporsi e ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di chiedere che i ricorsi vengano dirottati al Tar del Lazio, tenendo aperta l'ulteriore strada di una impugnazione anche davanti alle Sezioni unite civili della Cassazione.
presidente dell'Anni Mario Cicala) che, contro la delibera del Csm, avevano fatto ricorso straordinario al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a sua volta, come previsto dalla legge, aveva girato la pratica al Consiglio di Stato. La sospensione dei giudici amministrativi è stata fatta in
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H II Consiglio di Stato «salva» i magistrati 70enni che non volevano andare in pensione e di fatto li mantiene in servizio. Ma il Consiglio superiore della magistratura e il ministero della Giustizia rispondono al fuoco: quel ricorso è illegittimo, gli over 70 mollino la toga. a pagina il
Stop alle toghe in pensione: faida Csm-Consiglio di Stato Accolte le ragioni dei giudici contro l'uscita a 70 anni. L'ira del Consiglio superiore della magistratura: ricorso infondato. Il guardasigilli Orlando: il governo si oppone
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ORGOGLIO E PRIVILEGIO DI CASTA Le toghe si fanno la guerra (per la pensione) // Consiglio di Stato «salva» i magistrati lOenni dal ritiro. Il Csm fa ricorso Gianpaolo Iacobini_____________
Raffaele Guariniello IRRIDUCIBILI Mario Cicala IRRIDUCIBILI Raffaele Guariniello Marcello Maddalena IRRIDUCIBILI Raf
Gianpaolo Iacobini I La vecchiaia divide i magistrati: il Csm contro il Consiglio di Stato e la bocciatura del pensionamento a 70 anni. Anche il governo attacca a testa bassa: «Assurdo». La prospettiva di appendere la toga al chiodo con un po' d'anticipo rispetto ai tre quarti di secolo, per far largo ai
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giovani e godersi un profumato vitalizio che il resto degli italiani può solo sognare, fa litigare i giudici e spezza la cinghia di trasmissione col Pd di governo, mandando all'aria l'unità costruita in vent'anni e passa di caccia al leader del centrodestra. Al centro della contesa quella che, nel giugno del 2014, il
premier e il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia avevano definito «una rivoluzione»: i due s'erano messi in testa di creare 15.000 nuovi posti di lavoro e, al tempo stesso, di svecchiare la Pa. E con decreto (poi convcrtito in legge) avevano stabilito - tra l'altro l'abbassamento a 70 anni del limite di
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permanenza in servizio di professori universitari e magistrati, per i quali la soglia era in precedenza fissata al compimento del settantacinquesimo compleanno. Per non creare vuoti ai vertici degli uffici giudiziari, il governo aveva differito al 31 dicembre 2015 l'efficacia della misura, prima di prorogare ulteriormente il termine alla fine del 2016, sotto la pressio-
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alla montagna di domande di trasferimento presentate da una marea di magistrati con preferenza per le sedi indicate come vacanti ed ora di colpo da restituire ai pensionandi non più pensionati. Non a caso, da Palazzo de' Marescialli arrivano segnali di guerra: mentre il vicepresidente Giovanni Legnini punta il dito contro il Consiglio di Stato parlando di «provvedimento abnorme», ieri ne delle toghe. Una concessione il plenum (con la sola astensione del presidente della che, evidentemente, non è Suprema Corte, Giorgio bastata: Mario Cicala (ex presidente dell'Anni), Antonio Santacroce) ha invitato il Merone e Antonino Di Biasi, in ministro della Giustizia ad opporsi, dando mandato forza alla sezione tributaria all'Avvocatura dello Stato di della Corte di Cassazione, chiedere che i 5 ricorsi siano hanno presentato ricorso al Presidente della Repubblica. A decisi dal Tar del Lazio, senza rinunciare a valutare loro si sono aggiunti l'opportunità di Carminantonio Esposito, un'impugnazione davanti alle presidente del tribunale di Sezioni unite civili della Sorveglianza di Napoli, e Giuseppe Vignola, procuratore Cassazione. A stretto giro di agenzia da via Arenula è giunto generale di Lecce. Come da procedura, Sergio Mattarella ha il sostegno del guardasigilli Andrea Orlando: «Ricorreremo girato l'incartamento al in tutte le sedi consentite: la Consiglio di Stato, per il prima azione sarà una richiesta relativo parere. E la Seconda di riesame al Consiglio di sezione presieduta da Sergio Stato». Non alle intercettazioni, Santoro ha sospeso in via neppure alla separazione delle cautelare il provvedimento di carriere: per riformare la collocamento a riposo magistratura serviva mettere anticipato, in attesa che il mano alle pensioni. Funziona ministro della giustizia ed il così, in Italia. Csm forniscano la documentazione utile a valutarne «l'incidenza sulla funzionalità dell'ufficio ricoperto, tenendo conto sia del tempo necessario per la nuova copertura dell'incarico, sia del prevedibile disagio organizza tivo e funzionale» che potrebbe derivare «dall'esecuzione del provvedimento» in attesa del giudizio di merito. L'ordinanza della Seconda sezione, pur circoscritta negli effetti ai soli ricorrenti, riguarda nei fatti una platea ben più ampia: sono ben 84 i magistrati per i quali il Csm ha già deliberato la cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti d'età.
Tra essi il pm milanese Ferdinando Pomarici; Franco Sebastio, capo della Procura di Taranto; il pg di Torino, Marcello Maddalena, e il suo collega Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto nella città della Mole. La voragine aperta, insomma, è di quelle potenzialmente senza fondo. «Di certo questo è un bel pasticcio istituzionale», commenta Maddalena, pensando alle gatte che il Csm avrà da pelare di fronte
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Marco Travaglio
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Toghe in pensione, è caos Rischio paralisi al Csm II Consìglio di Stato accoglie s ricorsi, nomine in bilico per decine di uffici » ANTONEUA MASCALI Contro i ricorsi avversi al pensionamento dei magistrati con 70 anni di età, ieri c'è stata una doppia mossa: del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Csm. Il Guardasigilli chiederà al Consiglio di Stato di rivedere lasospensiva del pensionamento, concessa a 5 magistrati che dovrebbero finire la camera entro gennaio, in attesa di entrare nel merito. Il Csm ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di chiedere che i ricorsi siano decisi nel merito dal Tar per potersi costituire in giudizio. INOLTRE, sta valutando di ricorrere alla Cassazione per lamentare il presunto eccesso di potere. Secondo i consiglieri, il Consiglio di Stato non poteva fare quel provvedimento provvisorio, dicendo, in parole semplici: non so se hai ragione ma intanto te la do. Dal canto suo, il ministro Orlando si è mosso perché il timore più grande, qualcuno si lascia scappare tra i membri del Csm la parola "panico", è che ci sia l'effetto emulazione a catena. Che al Consiglio di Stato arrivino decine di ricorsi contro una legge del governo Renzi che non ha previsto nessuna gradualità di applicazione, ma che, dopo i rilievi del Csm, ha concesso una proroga di un anno ai magistrati che non hanno compiuto i 72 anni di età entro dicembre di quest'anno, in modo da ridurre le nominedafareda400circaa200 circa Ora, è saltatafuori lagrana dei ricorsi con una decisione singolare, a sentire diversi
Ministro e Consiglio superiore vanno al Tar Si teme una valanga di impugnazioni
commissione del Csm, preposta alla nomina di incarichi direttivi e semi direttivi, ha cominciato ad affrontare il tema e ha deciso di andare avanti con le nomine secondo il suo
giuristi, che stoppa, sia pure temporaneamente, il pensionamento di 5 magistrati. Se il loro esempio fosse seguito da altri, sono 84 in tutto i primi pensionati, sarebbe il caos degli uffici giudiziari con nomine magari già fatte dal Csmelasciateinsospesoebandi da rifare. Tra i magistrati pensionati, il procuratore generale di Torino Marcello Madda
lena, il procuratore aggiunto Raffaele Guariniello, titolare di inchieste come Eternit e ThyssenKrupp; il pm di Milano Ferdinande Pomarici, che ha indagato sul sequestro Abu Omar; il procuratore di Taranto Francesco Sebastio, impegnato nel caso Ilva; l'avvocato generale di Roma e pm antiterrorismo Antonio Marini; il capo del Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del ministero Mario Barbuto. Orlando, di fronte alla possibilitàdiunapioggiadi ricorsi ha deciso di provare a correre ai ripari. Il provvedimento, ha detto, "non ha fondamento giuridico. È, come ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, abnorme, rischia di avere un impatto negativo sul sistema giustizia. Ha pure caratteristiche difformi da pronunce che la stessamagistraturaamministrati va aveva avuto nei mesi precedenti". ILGUARDASIGILLI però al momento non si rivolgerà alla Cassazione per violazione dell'applicazione di unalegge: "È prematuro". Ieri, la Quinta
calendario, nellasperanzache non ci siano nuovi ricorsi e che il Consiglio di Stato faccia marcia indietro. Tutto è cominciato una decina di giorni fa, con il ricorso di Mario Cicala, presidente della sezione tributaria della Cassazione ed ex presidente dell'Anni. Cicala aveva scritto che il pensionamento a 70 anni (prima era a 75) è "lesivo della sua legittima aspettativa a rimanere in servizio". Il Consiglio di Stato, a sorpresa, ha risposto con la sospensione del pensionamento "in attesa che il Ministero della Giustizia e il Csm forniscano la documentazione necessaria per valutarne l'incidenza sulla funzionalità dell'Ufficio ricoperto". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandro Sallusti
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LA FORNERO LA FORNERO NON NON CONOSCE CONOSCE IL SILENZIO IL SILENZIO DEI COLPEVOLI DEI COLPEVOLI di di Giuseppe DeGiuseppe Bellis_______ De Bellis_______ ex ministra Elsa Fornero ex ministra non conosce Elsa Fornero la non unaconosce società la quotatauna (quello società della quotata Centrale (quello della Centrale dignità del silenzio. dignità Seduta delsui silenzio. suoi sommi Sedutadel suilatte suoi di sommi Torino)del halatte fattodichiaramente Torino) ha fatto chiaramente privilegi, sullo stipendio privilegi, da sullo ordinaria stipendio daintuire ordinaria tutta la suaintuire inadeguatezza. tutta la sua Dainadeguatezza. Da universitaria, sul suo universitaria, posto da sempre sul suo posto ministra da sempre aveva definito ministra choosy, avevaovvero definito choosy, ovvero pubblico e però mescolato pubblico con e però le mescolato con schizzinosi, le i ragazzi schizzinosi, che pur con i ragazzi laurea,che pur con laurea, consulenze private, consulenze ieri ha avuto private, ieri ha avuto specializzazione, dottorato, specializzazione, non accettano dottorato, non accettano l'indecenza di direl'indecenza questo: «I trentenni di dire questo: «I untrentenni lavoro non consono un lavoro alla loro non consono alla loro pensino al lavoro, pensino non allaalpensione». lavoro, non Lealla preparazione. pensione». LeIn linea preparazione. teorica poteva In linea anche teorica poteva anche avevano fatto una avevano domandafatto sulleuna domandaavere sulle ragione, ma avere una frase ragione, così ma avrebbe una frase così avrebbe dichiarazioni preoccupate dichiarazioni del presidente preoccupate del potuto presidente dirla chi unpotuto lavorodirla modesto chi un nella lavoro modesto nella deH'Inps, Tito Boeri, deH'Inps, che haTito fattoBoeri, notareche havita fatto l'hanotare accettato,vita nonl'ha chi accettato, ha vissutonon chi ha vissuto come i trentenni dicome oggi iditrentenni fatto nondi oggi di sempre fatto nonprotetto dallo sempre Statoprotetto assistenzialista. dallo Stato assistenzialista. avranno una pensione. avranno E Fornero una pensione. ha E Fornero Non contenta, ha adesso Nonsbeffeggia contenta, adesso quegli sbeffeggia quegli risposto così. Proprio risposto con un così. linguaggio Proprio con da un stessi linguaggio che oggidanonstessi trovano che un oggi posto nonanche trovano un posto anche esperta del mercato esperta del lavoro. del mercato Da del lavoro. se non Dasono choosy: se non con la sono disoccupazione choosy: con la disoccupazione economista. Da professoressa. economista. Da A 67 professoressa. anni, giovanile A 67 anni, al 40% non giovanile segue al a pagina 40% non 4 segue a pagina 4 ancora in carica daancora docente in in carica attesa dadidocente in attesa di godersi la sua meritata godersi pensione la sua meritata e con unpensione e con un nuovo posto in unnuovo cda in posto in un cda in
l'editoriale^ IL SILENZIO DEI COLPEVOLI SULLE PENSIONI
dalla prima pagina (...) scelta. Manca il mercato. E manca perché ci sono persone tipo la Fornero. Perché in questo Paese c'è una guerra generazionale senza quartiere. Da una parte gli over 60 che non cederanno di un millimetro, lì sul fronte della pensione a difendere quello che è rimasto di un'era felice e ricca che hanno sognato ma solo sfiorato. Il bengodi l'hanno preso quelli immediatamente prima, a loro va più o meno quanto hanno versato. Sono ancora dei privilegiati, ma non si sentono così. Sono dei fortunati, ma non percepiscono questa fortuna. Subito sotto di loro ci sono gli over 50, alcuni dei quali sono incappati nel disastro vergognoso degli esodati, guarda caso creato dalla ministra Fornero. Poi i giovani, o presunti tali, visto che parliamo di under 45, prima che di under 30. Sono spacciati e lo sanno. Si lamentano del fatto che non avranno la pensione, ma ne hanno preso coscienza: questo Paese con loro non ha fatto neanche un patto. A chi ha trovato un lavoro chiede e basta. E chiede per pagare quel le pensioni ai loro genitori o fratelli maggiori. Sono fregati e la Fornero li insulta pure. Perché i privilegiati fanno così: chiedono agli altri di darsi una mossa Chi ha potuto ai propri figli ha comprato una casa, convinto così di aver fatto il suo in questa battaglia interfamiliare spacciata per ricambio generazionale. Figlio mio ho risparmiato una vita per lasciarti qualcosa Sarebbe stato meglio lasciargli un lavoro, o quantomeno una speranza La possibilità di farsi da sé, esigenti o no, la differenza la fa il mercato, ma lo Stato faccia il suo: non intervenga e non cambi i patti sul futuro. Se verso i contributi lo faccio per me, non per chi anche
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senza volerlo, o senza saperlo, mi ha tolto il diritto di costruirmi da giovane la mia vecchiaia Oppure lasciami i contributi in tasca e a me ci penso da solo. Se trovo un lavoro, cara Fornero, non do un euro a nessuno tranne che a me stesso. I pensionati non possono essere un problema dei giovani. Gli esodati tantomeno. Il silenzio dei colpevoli sarebbe soltanto il minimo. Giuseppe De Bellis
La frase choc v C'è allarmismo ingiustificato I giovani pensino a trovare lavoro RIFORMA BEFFA Elsa Fornero
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Giovedì 10/12/2015
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PENSIONI La disinformazione nella proposta Boeri Laura Pennacchi Molta disinformazione nel dibattito sulla proposta («Non per cassa, ma per equità») presentata da Tito Boeri, presidente dell'Inps: reperire risorse per il bilancio pubblico correggendo le pensioni superiori a determinati importi (nelle diverse ricostruzioni si va da 2000 a 3500 euro mensili, non si sa se lordi o netti) in senso «attuariale», cioè decurtandole in rapporto alla differenza fra quanto si riceve e ciò che si sarebbe ricevuto se le prestazioni fossero state interamente calcolate con il sistema contributivo. CONTINUA | PAGINA 15
La disinformazione nella proposta Boeri Dietro l'idea di «equità» pensionistica avanzata dal presidente dell'Inps un'operazione intenzionale di ridimensionamento del welfare a tutto svantaggio di giovani, operai e lavoratori precoci DALLA PRIMA Laura Pennacchi O Le risorse così risparmiate verrebbero utilizzate per finanziare il ripristino della flessibilità in uscita (ma con forti penalizzazioni mantenute per chi dovesse praticarla), mentre all'introduzione di un reddito minimo di 500 euro per gli ultra55enni che non trovino lavoro dovrebbe corrispondere non il ricorso alla fiscalità generale ma il riordino e il riassorbimento di gran parte della spesa assistenziale (tra cui le pensioni sociali e l'integrazione al minimo). Tralascio pur importanti questioni costituzionali che vanno ben al di là della diatriba sui « diritti acquisiti», perché sarebbe la prima volta che si interverrebbe con una così pesante «retroattività» sulle pensioni in essere, non su quelle future ancora da formare come si fa tramite le misure di deindicizzazione (anch'esse, però, non pacifiche per la Corte). E mi soffermo sul significato da attribuire a questa operazione di disinformazione che per molti aspetti appare intenzionale, certo non casuale. Essa si manifesta in vari fatti
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concomitanti. Non si chiarisce che i Fondi speciali confluiti nell'Inps con i bilanci già in rosso (compreso il Fondo Dirigenti d'azienda) perpetrano una pratica di «saccheggio» storico compiuto ai danni del Fondo dei Lavoratori Dipendenti, gli unici che hanno sempre avuto un equilibrio tra contributi elevati (da decenni già al 33%) e prestazioni contenute e che, con i loro attivi, hanno sistematicamente finanziato i disavanzi di tutte le altre gestioni. Non si dice che una stretta applicazione alle prestazioni pregresse del principio di equità «attuariale» - peraltro non richiesta dalla legge 335 che saggiamente parla di equità «semiattuariale» dovrebbe riguardare in primo luogo i lavoratori autonomi, ai quali dal 1990 si applicò il sistema retributivo dei dipendenti senza che venisse corrispondentemente adeguata la aliquota contributiva (allora al 10% e rimasta modesta fino ad anni recenti), il basso livello storico della quale ha fatto sì che a tutt'oggi siano essi a detenere il 30% delle pensioni integrate al minimo. Si sorvola, oltre che sulle difficoltà del ricalcolo «attuariale» (quale valore assegnare ai contributi
figurativi, con quale affidabilità calcolare i coefficienti di trasformazione per il passato, ecc.), sulla circostanza che i più colpiti, proprio perché meglio protetti dal precedente sistema retributivo (ma per ragioni di contesto storico legale, economico e sociale - non per l'illegale appropriazione di un « iniquo regalo») sarebbero, oltre agli autonomi, gli ex dipendenti pubblici e coloro che hanno comincia-
to a lavorare molto presto maturando in età precoce i requisiti per mentre proprio per quelli con alte pensioni potrebbe rivelarsi minore il gap fra quanto si è versato e quanto si è ricevuto (in conseguenza dell'alta crescita nominale del Pil fino agli anni '90). Si fa confusione sulle funzioni proprie di un sistema pensionistico, che sono precipuamente « assicurative» (debbono, cioè, assicurare dai rischi di una caduta del proprio tenore di vita in età anziana, quando si cessa di lavorare) e solo queste ultime spettando primariamente da un lato alla tassazione, dall'altro ai servizi e alla spesa assistenziale non a caso da finanziare con la fiscalità generale (quando
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pensione di base», su cui innestare la pensione contributiva, e fare maggiore ricorso a istituti quali la contribuzione figurativa, riscoprendo la logica di equità «semiattuariale» propria della 335, ben diversa da quella strettamente «attuariale» ora invocata. Il punto è che il dagli anni '80 si è voluto con presupposto cruciale su cui Boeri lungimiranza identificare e basa la sua proposta è l'idea che la praticare). Alla fine, anche battaglia per ['«eguaglianza», entro mediante l'impropria assimilazione cui naturalmente ricomprendere del debito previdenziale al debito anche quella per la «povertà», vada pubblico tout court, si giunge a ridimensionata come finalità riattivare un ingiustificato clima di fondamentale del welfare state, allarme sulla tenuta del sistema nell'illusione di poter così meglio pensionistico italiano - nell'ultimo perseguire il contrasto alla «povertà» ventennio talmente emendato dalle in quanto tale. Ma se si avvalora il ridimensionamento indubbie distorsioni del sistema retributivo, riformato e stabilizzato, dell'«eguaglianza», diventerà inevitabile costruire un welfare «solo da essersi guadagnato i ripetuti riconoscimenti di severe istituzioni per i poveri» - tipico postulato neoliberista -, spingendo AV opting internazionali come la Commissione europea e il Fmi - un out i ceti medi, per i quali il connubio contributi elevati/prestazioni ridotte allarme che sembra alimentato a renderebbe conveniente la fuoriuscita bella posta per legittimare le dal sistema pubblico verso soluzioni condizioni di un nuovo intervento private. Con ciò la privatizzazione, che, a dispetto di tutte le fin qui cacciata dalla porta con il declamazioni contro la «cassa» e in mantenimento del sistema favore dell'«equità», non sarebbe pensionistico pubblico a ripartizione una «riforma» ma un ulteriore, (modificato solo nel calcolo - ora rovinoso «taglio». Dunque, non ci contributivo - e non nell'ispirazione si può non chiedere se dietro tutta universalistica), rientrerebbe questa disinformazione e surrettiziamente dalla finestra.
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invece la proposta in questione istituisce il reddito minimo per gli ultraSSenni a carico dell'assistenza, con ciò ledendo il principio generale e operando una regressione in quella corretta distinzione tra previdenza e assistenza che fin
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confusione non ci siano nodi strategici e slittamenti teorici più di fondo. Siamo in presenza, infatti, dell'evocazione di una rottura della connessione tra questioni di «eguaglianza» e questioni di « povertà» che storicamente ha contraddistinto la costruzione dei welfare state europei, il rispetto della quale imporrebbe che la redistribuzione egualitaria infragenerazionale avvenisse coinvolgendo nella solidarietà tutti i redditi, non solo quelli pensionistici, mediante un innalzamento della progressività delle imposte e un rafforzamento (non un indebolimento come sta avvenendo per la Tasi) di quelle patrimoniali (molto più progressive). Per non parlare degli effetti assai più marcatamente egualitari che avrebbe l'imposizione, oltre che di «minimi salariali», di «tetti massimi» alle retribuzioni, in particolare di amministratori apicali e top manager, come suggerisce il grande economista Anthony Atkinson. Perché il professor Boeri e il governo Renzi - amante del semplicismo del ricorso a bonus di varia natura - non avanzano proposte di tal fatta Quanto all'eguaglianza intergenerazionale, la proposta di Boeri mantiene del tutto aperta la vera questione lasciata irrisolta dal processo riformatore degli anni appena trascorsi: le esigue prestazioni pensionistiche destinate in futuro ai giovani di oggi, in conseguenza della drammatica mancanza di lavoro e/o della sua precarietà, frammentazione, intermittenza, per sopperire alle quali bisognerebbe pensare all'istituzione di una «
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LA GUIDA Pensioni, gli impo dopo i conguagli elanuovareversibi GRAVINA »12
Pensioni alla cassa Consulta, gli adeguamenti dal 2016 ma l'inflazione azzera le rivalutazioni Reversibilità, le nuove norme e tutte le quote: ecco chi ne ha diritto e in che percentuale PENSIONE PER I SUPERSTITI Hanno diritto alla pensione i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge 903/1965. Si Tratta del coniuge o dei figli minorenni, oppure inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto REVERSIBILITÀ Nel caso di decesso di un pensionato, i familiari hanno diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità. È necessario che il pensionato sia titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) oppure ne abbia in corso la liquidazione I familiari di un lavoratore deceduto, invece, hanno diritto alla pensione indiretta, nel caso in cui l'assicurato avesse almeno uno dei seguenti requisiti: 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure 780 contributi settimanali 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure 260 contri buti settimanali, di cui almeno tre anni oppure 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato, quindi non prendono il trattamento di reversibilità ma la pensione indiretta Se il lavoratore era assicurato nel regime retributivo o misto, e alla data della morte non sussiste il diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta un'indennità per morte rapportata all'ammontare dei contributi versati Se invece l'assicurato aveva un trattamento pensionistico liquidato nel sistema contributivo (e mancano i requisiti per la pensione ai superstiti), è prevista l'erogazione di un'indennità una tantum pari all'assegno che percepiva il lavoratore moltipllcato per gli anni di contributi versati Coniuge II coniuge ha diritto alla reversibilità o alla pensione indiretta ma perde il trattamento nel momento in cui si risposa. In caso di separazione si ha diritto alla pensione se si risulta titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal tribunale Pensioni di reversibilità ad aliquota ridotta: • matrimonio dopo i 70 anni di età • differenza di età fra coniugi superiore a 20 anni • nozze avvenute meno di dieci anni prima Al coniuge divorziato spetta al massimo il 60% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato (se nessuno dei due si è risposato) LE Figli Completa equiparazione tra figli legittimi e naturali che non abbiano superato i 18 anni. Il vincolo dell'età scompare qualora siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore scomparso. Se il figlio è uno studente, il limite di età è alzato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale. In caso di studenti universitari, si ha diritto per tutta la durata del corso di laurea fino a un massimo di 26 anni. Ovviamene sono equiparati ai figli anche quelli adottivi e affiliati Parenti In alcuni casi hanno diritto all'assegno anche i genitori o i fratelli e le sorelle. I genitori possono percepire l'assegno di reversibilità se il figlio non ha coniuge e figli, hanno compiuto 65 anni, non abbiano un'altra pensione e siano a carico del lavoratore Se il deceduto non aveva coniuge, figli o genitori, possono percepire l'assegno fratelli celibi e sorelle nubili, se sono inabili al lavoro, non sono titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto coniuge solo: 60% 2 coniuge e un figlio: 80% «i* ggconiuge e due o più figli: 100% £ un figlio: 70% due figli: 80% tre o più figli: 100% • «"flt un genitore: 15% due genitori: 30% un fratello o sorella: 15% due fratelli o sorelle: 30% tre fratelli o sorelle: 45% quattro fratelli o sorelle: 60% cinque fratelli o sorelle: 75% sei fratelli o sorelle: 90% sette o più fratelli o sorelle: 100% CARLO GRAVINA ASSEGNI più bassi per oltre il 70% dei pensionati italiani. Sarà un 2016 caratterizzato dal segno meno per tutti quei pensionati che hanno un assegno inferiore a tre volte il minimo o superiore a sei volte il minimo. Il motivo di questo mini-taglio va
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ricercato nella circolare del 19 novembre scorso con la quale il ministero dell'Economia ha stabilito, per il 2015, un tasso di adeguamento al costo della vita dello 0,2% rispetto allo 0,3% provvisorio individuato circa un anno fa. Sempre nello stesso provvedimento, ilTesoro hastabilito che il tasso provvisorio di
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rivalutazione per il 2016 è pari a zero: in pratica, a causadell'inflazione bassa, l'anno prossimo le pensioni non si rivaluteranno. A conti fatti, l'effetto combinato di queste misure si traduce
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I "PUNITI"II conguaglio a gennaio ci sarà per tutti e il 70% subirà ulteriori tagli nell'arco dell'anno
nella restituzione a gennaio dello 0,1% in più preso nel 2015. Inoltre, siccome l'assegno del 2016 sarà uguale a quello definitivo del 2015, e quindi più basso dell'ultimo erogato, per l'anno prossimo si percepirà una pensione più leggera. Va detto che gli effetti dell'errata previsione della rivalutazione si faranno sentire anche per i pensionati che percepiscono assegni tra tre e sei volte il minimo (dai 1.500 euro lordi fino a circa 3 mila lordi) ma, in virtù degli effetti della sentenza della Consulta, e dei correttivi presi dal governo, il saldo a fine anno sarà positivo (vedi grafico in alto). I calcoli I più penalizzati dal taglio saranno i pensionati che percepiscono un assegno fino a circa 1.400 euro lordi al mese o superiore ai 3.200-3.300 euro lordi al mese. Nel primo caso, il taglio sull'assegno di gennaio sarà di circa 18 euro mentre, a fine anno, la pensione complessivamente sarà più leggera di circa 36 euro. Per chi percepisce pensioni superiori ai 3.200-3.300 euro lordi al mese, il taglio a gennaio sarà di 19 euro mentre per l'intero 2016 si perderanno circa 38 euro. Chi, invece, ha una pensione di circa 1.540 euro lordi al mese, a gennaio perderà circa 19 euro ma da febbraio l'assegno aumenterà per cui il saldo resterà positivo e a fine anno si incasseranno 100 euro in più. Stesso discorso, ma con guadagni via via decrescenti, per
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chi ha una pensione fino a circa 2.500-2.700 euro lordi al mese. Reversibilità, linee guida Di recente, con la circolare n. 185 dello scorso 18 novembre, l'Inps ha illustro i nuovi criteri relativi alle pensioni ai superstiti, facendo chiarezza sull'unificazione delle precedenti gestioni previdenziali. Nel grafico qui di fianco, sono illustrati tutti i dettagli del
saranno erogate soltanto martedì 5 gennaio (o lunedì 4 gennaio per chi si recherà direttamente alle Poste per ritirarle).
I "SALVATI"Aumenti nel 2016 solo per gli assegni "protetti"dalla sentenza della Corte Costituzionale
provvedimento. Nello specifico, l'Inps chiarisce che hanno diritto alla pensione i familiari superstiti individuati dall'articolo 22 della legge 903/1965. Si tratta del coniuge o dei figli minorenni, oppure inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto. Nel caso di decesso di un pensionato, i familiari hanno diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità. La condizione necessaria è che il pensionato sia titolare di pensione diretta oppure ne abbia in corso la liquidazione. I familiari di un lavoratore deceduto, invece, hanno diritto alla pensione indiretta nei casi in cui sussistano determinati requisiti. Il coniuge ha automaticamente diritto alla reversibilità che spetta anche nei casi di separazione se si risulta titolare di un assegno di mantenimento stabilito dal tribunale. Hanno diritto alla pensione anche i figli legittimi e naturali e, in alcuni casi, anche i genitori e i fratelli e le sorelle della persona scomparsa.
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FESTE, SLITTA IL PAGAMENTO LE FESTE fanno slittare il pagamento degli assegni a gennaio. Dal momento che il 1° gennaio 2016 cadrà di venerdì, le pensioni
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Le regole
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categorie PENSIONE 2015 VERSATA PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA PENSIONE 2015 VERSATA DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA PENSIONE 2015 RICALCOLATA CON ADEGUAMENTO DEFINITIVO PENSIONE PREVISTA PER IL 2016 DIFFERENZA TRA PENSIONE 2016 E PROVVISORIO 2015 RECUPERO A GENNAIO DIFFERENZA TOTALE PENSIONE 2016 SU 2015 COMPRESO RECUPERO DI GENNAIO 1 FINO A 3 VOLTE IL MINIMO 1.400 1.400 1.398,6 1.398,6 -1,4 -18,2 -36,4 TRA 3 E 4 VOLTE IL MINIMO 1.540 1.547 1.545,43 1.556,1 9,1 19,11 99,19 TRA 4 E 5 VOLTE IL MINIMO 2.045 2.049,7 2.048,2 2.055,21 5,51 19,5 52,13 TRA 5 E 6 VOLTE IL MINIMO 2.523 2.525,88 2.524,62 2.528,94 3,1 16,38 23,4
GESTIONE PREVIDENZIALE, MESSAGGIO DELL'ISTITUTO Autonomi e periodi assicurativi, i chiarimenti Inps sul cumulo
L'INPS ha chiarito alcuni punti sul cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. Lo annuncia il portale specializzato pmi.it. Perciò che concerna la pensione di vecchiaia, l'Inps ha sottolineato i termini di applicazione della legge 228/2012, che ha introdotto la possibilità di conseguire un'unica pensione di vecchiaia pergli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, cumulando i periodi di contribuzione non coincidenti. L'opzione si applica nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano già maturato un indipendente diritto alla pensione in una delle predette gestioni. Per verificare la presenza di elementi che impediscano il cumulo dei periodi contributivi, è necessario far riferimento alla legge numero 613/1966. In caso di passaggio dall'assegno d'invalidità a pensioned'inabilità-spiegapmi. itilrequisitoamministrativo (lo stato invalidante) deve ritenersi automaticamente perfezionato, poiché si tratta di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione a un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidità sancita dalla Costituzione.
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Rientro dei capitali IL BILANCIO I conti del ministero dell'Economia II gettito è di 3,8 miliardi, importo destinato a crescere del 10% per effetto degli interessi I Paesi ad alto gradimento Dalla Svizzera il 70% delle regolarizzazioni, seguono Monaco (7,7%) e le Bahamas (3,7%)
Voluntary, emersione a quota 60 miliardi Ma le attività effettivamente rimpatriate si fermano a 15,7 miliardi: altri 44 miliardi restano oltreconfìne ATTIVITÀ EMERSE PER STATO ESTERO Anche l'Austria tra i paradisi In Svizzera il 70% dei capitali espatriati illecitamente Fonte: Mef • agenzia delle Entrate LE SETTE REGIONI MAGGIORMENTE RILEVANTI Da cinque regioni del Nord il77% dell'emersione
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FOCUS NORME II rientro dei capitali ha «scovato» 60 miliardi nascosti con un gettito stimato di 3,8 Bandoni, Del Bo, Galimberti pagina 10
Marzio Bartoloni Alessandro Galimberti ROMA L'operazione rimpatrio/ emersione dei capitali chiude ufficialmente con la "scoperta" di 59,5 miliardi di euro fino a oggi sconosciuti al Fisco e con un gettito stimato - molto prudentemente: salirà almeno del 10% - in 3,8 miliardi. Ma a far notizia, nel giorno in cui il ministero dell'Economia rende pubblici i risultati della voluntary disclosure italiana, è soprattutto la percentuale del denaro che ha scelto di rientrare fisicamente nel paese: sono 15,7 miliardi, appena poco più di un quarto dell'ammontare emerso, con 43,8 miliardi rimasti
parcheggiati oltreconfine. Se per l'erario è una giornata asuomodostorica, sottolineata dal direttore Rossella Orlandi, certo l'aspettativa di reimpiego
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nel sistema economico del Paese dell"'ex nero" fiscale è andata in parte disattesa: più del 70% del "tesoro" resterà - pur tassato, da oggi - in amministrazioni patrimoniali e presso intermediari finanziari d'Oltralpe. Per il resto, le slide dell'agenzia delle Entrate confermano le stime su quali erano i paradisi ("ex") più frequentati dai contribuenti: la Svizzera vale il 70% del mercato, Monaco nove volte di meno, San Marino (1,9%) era già da tempo in pista di emersione e, tra banche esotiche (Antigua e Bermuda, solo per esempio) e altre dell'estremo Oriente (Hong Kong, Singapore e persino Dubai), ci sono quasi 6 miliardi frammentati in posti davvero remoti e fuori dal circuito dei soliti forzieri. secondo il Mef- con gli interessi supererà i 4 miliardi, arriva per il 91% da sette Regioni del
Centro Nord (quasilametàdallasola Lombardia). Con laSvizzera seguita a debita distanza da principato di Monaco, Bahamas e Singapore - a guidare la
LA CLASSIFICA Alla Lombardia il primato tra le Regioni con il49% delle domande e il 45% del totale dellesomme dichiarate
classifica dei Paesi da cui riemerge un imponibile di oltre 59 miliardi detenuto all'estero in quelli che una volta erano paradisi fiscali a tutti gli effetti. Questi sono solo alcuni dei numeri dell'operazione voluntary disclosure che lo scorso 30 novembre, termine per aderire alla collaborazione volontaria con il Fisco, ha totalizzato 129.
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565 richieste di regolarizzazione (il contribuente di fatto autodenunciandosi versa integralmente imposte e interessi dovuti con lo sconto sulle
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sanzioni). «Sono numeri alti, è un buon successo», avverte il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che sottolinea anche il «cambio di passo» rispetto al passato quando si erano scelte scorciatoie come i condoni o «sistemi opachi come lo scudo fiscale». Con la voluntary disclosure - scelta già da 23 Paesi europei - « possiamo tracciare l'evasione con la massima trasparenza», ha aggiunto il direttore dell'Agenzia. Che alza anche l'asticella del gettito, che al momento è di 3,835 miliardi: «Supereremo per forza i 4 miliardi di euro perché ci sono gli interessi - ha chiarito la Orlandi- e poi c'è ancora un mese di integrazione della documentazione. Le cifre non possono che crescere». Fino al 31 dicembre sarà infatti possibile per i contribuenti integrare le istanze e poi ci sono gli interessi che valgono il 3,5% per ogni anno di emersione. In ogni caso l'incasso è più alto rispetto alle stime iniziali del Governo di 3,4 miliardi. «I soldi in più saranno utilizzati per ha spiegato senza dare dettagli il vice ministro al Tesoro Luigi Gaserò. Ma non è difficile immaginare che già la legge di stabilità potrebbe attingere da qui per le emergenze. Ilombardisonoicontribuenti che hanno fatto più ricorso alla voluntary disclosure: il 49% delle istanze arrivano proprio dalla Lombardia (45% dei capitali emersi), il 13% dal Piemonte (11,5% del capitale), poi Emilia (9,7% dei capitali), Lazio (8%) e Veneto (6,1). Il Sud è molto indietro, ma si spiega con la natura della Vd che sana solo l'evasione fiscale ma non altre origini "viziate" dell'accumulo. © RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
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La ripresa difficile LA LEGGE DI STABILITÀ La dote Oltre 2,4 miliardi di euro fino al 2019. Parte delle risorse dal Fondo di sviluppo e coesione Oggi ritocchi su giochi, sanità e sicurezza Con l'innalzamento del deficit 2016 al 2,4% «riserva» per eventuale minore crescita
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Sud, credito imposta con i «tetti» Per le piccole imprese bonus del 20% per investimenti fino a 1,5 milioni Marco Rogan' ROMA v Un credito d'imposta al Sud sugli investimenti automatico ma differenziato a seconda della dimensione dell'impresa e con distinti "tetti": al 20% per le piccole aziende per singoli investimenti fino a 1,5 milioni di euro, al 15% per le "medie" fino a 5 milioni di euro e al 10% per le grandi aziende per ogni progetto d'investimento fino a 15 milioni di euro. È questo il pilastro del pacchetto Mezzogiorno che sarà inserito nella legge di stabilità con un emendamento depositato ieri sera dal Governo alla Camera in commissione Bilancio. Il bonus Sud riguarda gli acuisti di beni strumentali (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicili, Molise, Sardegna e Abruzzo ma non sarà applicabile per l'industria siderurgica, carbonifera e navale e per i settori energetico e bancario. Lo sconto fiscale sarà comunque cumulabile con il super-ammortamento al 140% già previsto della manovra. Il finanziamento del nuovo credito d'imposta per il Sud vale 2,4 miliardi per 4 anni (oltre 600 milioni l'anno fino al 2019). Del pacchetto Sud potrebbe far parte anche il prolungamento di un anno della decontribuzione sui neoassunti al 40%, ma su questo punto ieri sera il Governo non ha fornito ulteriori chiarimenti. Intanto Palazzo Ghigi sottolinea che si registra «un ulteriore passo in avanti» per l'elaborazione dei Patti per il Sud dopo gli incontri tra il sottosegretario alla Presidenza, Claudio De Vincenti, e i Governatori diPuglia, MicheleEmiliano, Basilicata, Marcello Pittella, e Sicilia, Rosario Crocetta. Oggi dovrebbero essere depositati gli emendamenti del Governo e dei relatori, Fabio Melilli (Pd) e Paolo Tancredi (Ap), sui nodi più attesi: dal capitolo sicurezza a quello sugli enti locali passando per la sanità e i giochi. I ritocchi sulle banche sono attesi per sabato, giornata in cui è fissata l'audizione del ministro Pier Carlo Padoan. Ma ieri il presidente della commissione Bilancio, Francesco Boccia, non escludeva un'accelerazione con un possibile anticipo a domani dell'audizione del ministro dell'Economia e quindi anche della presentazione dei correttivi sulle banche. Quanto al pacchetto sicurezza, il Governo è orientato a co-LEALTRESOGLIE Nell'emendamento del governo sconto del 15% per le medieimprese fino a 5 milioni di investimenti e per le grandi del 10% fino a 15 milioni prire gli interventi da inserire nella "stabilità" facendo leva sull'innalzamento del deficit 2016 dal 2,2% al 2,4% che garantirebbe la possibilità di ultilizzare risorse per circa 3,3 miliardi. Come annunciato dal premier 2 miliardi sarebbero destinati al pacchetto sicurezzacultura, gli altri 1,3 miliardi verrebbero tenuti come "riserva" da utilizzare anche nel caso in cui la crescita 2016 si rivelasse più bassa di quella prevista dal Governo (1,6%). Sulla sanità è in arrivo un emendamento del Governo che destina fino a 300-350 milioni per finanziare le assunzioni nel Ssn di 5-6mila tra medici e infermieri. Un ritocco che punta a depotenziare i vuoti di organici negli ospedali dopo l'entrata in vigore dell'orario "corto" europeo. I fondi arriveranno dall'anticipo delle norme sul rischio professionale tra responsabilità civile, rivalsa, conciliazione e obblighi assicurativi. Le assunzioni saranno a metà tra infermieri e medici e fifty fifty stabilizzazioni di precari e assunzioni ex novo a seconda delle carenze regionali. In una prima fase, già a inizio anno e fino ai concorsi, saranno effettuate assunzioni tempo determinato per tamponare le emergenze. Pronti anche i correttivi al capitolo giochi. Oltre allo stop alla pubblicità tra le 16 e le 19 per tutti i programmi destinati ai minori, a partire da cartoni animati e film per bambini e adolescenti (v. Il Sole 24 Ore di ieri), i ritocchi potrebbero riguardare anche la tassazione sul "margine" per le scommesse che potrebbe toccare quota 18% sulla rete fisica e 22% suH'on line. Sul terreno delle pensioni il Governo potrebbe dare il via libera ad alcuni emendamenti formulati dai gruppi parlamentari magari in versione rivista. Ad dichiarare la disponibilità dell'esecutivo a discutere dei correttivi sull'anticipo al 2016 della no tax area per i pensionati e sul rafforzamento dell'opzione donna è stato ieri in commissione il viceministro dell'Economia, Enrico Morando. La commissione Bilancio ha dato il via libera a un emendamento di Scelta civica che per i contratti della Pa per acquisti di beni e servizi di valore superiore a i milione di euro prevede l'obbligatoria pubblicità on-line sul sito dell'Anac. Disco verde della Commissione anche a due ritocchi proposti dalla commissione Affari sociali che cambiano i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo povertà che saranno attribuiti in proporzione al numero dei minori o disabili presenti nei nuclei. Non sarà invece data più precedenza alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roberto Napoletano
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L'intenzione delGoverno è di coprire gli interventi sulla sicurezza portando il deficit 2016 da!2,2% al2,4%. Una leva che garantirebbe la possibilità di ultilizzare risorse per circa 3,3 miliardi. Due miliardi sarebbero destinati a I pacchetto sicurezzacultura, gli altri l,3sarebbero una "riserva" da utilizzare anche nel caso in cui la crescita 2016 si rivelasse più bassa di quella prevista dal Governo (+1,6%). SICUREZZA Nel pacchetto Sud, che entrerà in Stabilità con un emendamento del Governo, cisarà un credito d'impostaautomaticomodulato sulla dimensionedell'impresae condistinti"tetti":al20% per le piccoleaziende per singoli investimenti fino a 1,5-2 mln, al 15% per le medie fi no a 5 mln e al 10% per le grandi per ogni investimento fino a 15-20 mln. Prolungamento di unanno della decontribuzione sui neo-assunti II cantiere della manovra Nel pacchetto Sud, che entrerà in Stabilità con un emendamento del Governo, cisarà un credito d'impostaautomaticomodulato sulla dimensionedell'impresae condistinti"tetti":al20% per le piccoleaziende per singoli investimenti fino a 1,5-2 mln, al 15% per le medie fi no a 5 mln e al 10% per le grandi per ogni investimento fino a 15-20 mln. Prolungamento di unanno della decontribuzione sui neo-assunti SICUREZZA L'intenzione delGoverno è di coprire gli interventi sulla sicurezza portando il deficit 2016 da!2,2%al2,4%. Una leva che garantirebbe la possibilità di ultilizzare risorse per circa 3,3 miliardi. Due miliardi sarebbero destinati a I pacchetto sicurezzacultura, gli altri l,3sarebbero una "riserva" da utilizzare anche nel caso in cui la crescita 2016 si rivelasse più bassa di quella prevista dal Governo (+1,6%). SANITA Nel p In arrivo un emendamento che destina fino a 300-350 milioni per le assunzioni nel Ssn di 56mila tra medici e infermieri. Un ritocco che punta a depotenziare i vuoti di organici negli ospedali dopo l'entrata in vigore dell'orario "corto" europeo. Le assunzioni sa ranno a metà tra infermieri e medici etra stabilizzazioni di precari e assunzioni ex novo cchetto Sud, che entrerà in Stabilità con un emendamento del Governo, cisarà un credito d'impostaautomaticomodulato sulla dimensionedell'impresae condistinti"tetti":al20% per le piccoleaziende per singoli investimenti fino a 1,5-2 mln, al 15% per le medie fi no a 5 mln e al 10% per le grandi per ogni investimento fino a 15-20 mln. Prolungamento di un POLITICHE SOCIALI • GIOCHI nno della decontribuzione sui Condueemendamentialla legge di stabilità appro vatiierie proposti dalla commissione Affari sociali sono stati modificati i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo per la lotta alla povertàrsarannodestinatealle famiglie«inmodoproporzionale al numero dei figli minori o disabili».Salta la precedenza per i nuclei con minori inseriti nel circuito giudiziario neoassunti SICUREZZA L'intenzione delGoverno è di coprire gli interventi sulla sicurezza portando il deficit 2016 da!2,2%al2,4%. Una leva che garantirebbe la possibilità di ultilizzare risorse per circa 3,3 miliardi. Due miliardi sarebbero destinati a I pacchetto sicurezzacultura, gli altri l,3sarebbero una "riserva" da utilizzare anche nel caso in cui la cresc Pronti anche i correttivi al capitolo giochi. Oltre allo stop alla pubblicità tra le 16 e le 19 per tutti i programmi destinati ai minori, a partire da cartoni animati e film per bambini e adolescenti, i ritocchi potrebbero riguardare anche la tassazione sul"margine" per le scommesse che potrebbe toccarequotal8%sulla rete fisica e 22% sull'on line ta 2016 si rivelasse più bassa di quella prevista dal Governo (+1,6%). SANITA Nel p In arrivo un emendamento che destina fino a 300-350 milioni per le assunzioni nel Ssn di 56mila tra medici e infermieri. Un ritocco che punta a depotenziare i vuoti di organici negli ospedali dopo l'entrata in vigore dell'orario "corto" europeo. Le assunzioni sa r PENSIONI nno a me IIGoverno potrebbe dareil via libera adalcuni emendamenti formulati dai gruppi parlamentari magariinversione rivista. Ad di chia ra re la disponibilità dell'esecutivo a discutere dei correttivi sull'antidpoal2016della no tax area peri pensionati e sul rafforzamento dell'opzione donna è stato ieri il viceministro dell'Economia Morando à tra infermieri e medici etra stabilizzazioni di precari e assunzioni ex novo cchetto Sud, che entrerà in Stabilità con un emendamento del Governo, cisarà un credito d'impostaautomaticomodulato sulla dimensionedell'impresae condistinti"tetti":al20% per le piccoleaziende per singoli investimenti fino a 1,5-2 mln, al 15% per le medie
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Giovedì 10/12/2015
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Giovanni Morandi
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L'INTERVISTA IL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA: SI VALUTINO LE RESPONSABILITÀ DI BANKITALIA L'INTERVISTA IL SOTTOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA: SI VALUTINO Zanetti: mancata vigilanza, serve una LE RESPONSABILITÀ DI BANKITALIA commissione d'inchiesta
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IN PRIMA LINEA Enrico Zanetti (Ansa)
ROMA «UNA commissione parlamentare d'inchiesta su Bankitalia è un atto di trasparenza verso i cittadini». Il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, chiede chiarezza sul percorso che ha portato ai salvataggi delle quattro banche. Ma il nodo da sciogliere, sostiene, è a monte: «Bisogna separare l'esercizio del credito dall'attività di collocamento dei titoli». Così come è «condivisibile» vietare la vendita di certi bond subordinati al pubblico retail. Intanto ci sono i risparmiatori con le obbligazioni azzerate. La proposta di uno sconto Irpef è alternativa al fondo di solidarietà? «Si tratta di due proposte comple
mentari, il fondo è collegato a situazioni d'indigenza mentre la nostra soluzione è di sistema». Credito d'imposta significa «Non si tratta di un costo secco ma di un'uscita finanziaria sul 2016, le risorse sarebbero comunque non distanti da quelle ipotizzate per il fondo, sui 100 milioni. L'idea è di scomputare dall'Irpef un credito d'imposta al 26% delle perdite per minusvalenze fino a 50mila euro. Di fatto si rende più
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semplice un meccanismo di compensazione che già esiste all'interno dei redditi finanziari (plusvalenze e minusvalenze), ma è chiaro che se un soggetto che aveva solo quei titoli non avrà plusvalenze sulle quali applicare quel diritto teorico. Ecco perché proponiamo di estenderlo all'Irpef». Una soluzione sostenuta anche dalle banche (che non verserebbero altri soldi)... «Soprattutto non è un rimborso, vietato dall'Ue e oltretutto ingiusto, perché non si possono considerare i guadagni un fatto privato e le perdite una questione pubblica da risolvere con i soldi dei cittadini. Salvo per quei casi limite di vera e propria indigenza, come ha giustamente sottolineato il ministro Padoan». Le opposizioni, SStelle in testa, parlano di cittadini truffati. Le nuove norme sui falljmenti bqncari non sono arrivate all'improvviso... «Il governo ha evitato che venisse applicato il baii in, allora avreb bero pagato tutti gli obbligazionisti e i correntisti sopra i lOOmila euro. I SStelle fanno solo populismo: a Livorno Nogarin manda in concordato preventivo una partecipata pubblica in perdita, cosa condivisibile, e sulle banche chiedono che a pagare sia lo Stato, cioè tutti i contribuenti». Ma di chi è colpa allora «Vanno verificate le responsabilità civili e penali individuali di chi ha operato male (operatori e manager delle banche) ed, eventualmente, controllato male. Per questo una commissione parlamentare d'inchiesta sulla vigilanza bancaria serve ad evitare retropensieri. E sbagliato condannare o assolvere a scatola chiusa». Alessia Gozzi
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