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Lunedì 25/07/2016
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Pierluigi Magnaschi
41.297
DI GABRIELE VENTURA LI Erasmus per giovani • imprenditori si allarga ai professionisti. Grazie agli accordi che sta sigiando Confprofessioni a livello regionale per incentivare giovani ed esperti professionisti a partecipare al programma. Non solo. Anche gli ordini sono scesi in campo per portare i professionisti in Europa. Gli accordi di Confprofessioni. Confprofessioni ha siglato accordi di collaborazione con i centri di contatto regionali in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia, mentre sono in fase di definizione altri sei protocolli con i centri di contatto di Campania, Piemonte, Lazio, Puglia, Liguria e Sardegna. In particolare, Confprofessioni Lombardia ha siglato un'intesa con la Fondazione Politecnico di Milano il . ( , 16 mag-
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Gli accordi siglati dalla Confederazione italiana con i centri di contatto regionali Professionisti verso PEuropa Confprofessioni in campo per incentivare la mobilità
gio scorso, per promuovere e agevolare la partecipazione e il coinvolgimento di liberi professionisti nel programma europeo Erasmus for young entrepreneurs. L'accordo si propone di favorire la competitivita e l'internazionalizzazione delle Pmi e quindi degli studi professionali, riconosciuti a livello europeo al pari di un'impresa. Un ruolo fondamentale è svolto della fitta rete di intermediari locali come, appunto, Fondazione Politecnico di Milano, partner nei consorzi «Eye on Europe II» ed «Eye» on Europe III», che risponderà ai bisogni d'informazione sull'insieme delle attività per partecipare all'iniziativa Erasmus for young entrepreneurs; supporterà i potenziali candidati, in particolare quelli segnalati da Confprofessioni Lombardia, nelle procedure di iscrizione; valuterà le candidature; faciliterà la ricerca della controparte estera per l'interscambio; provvedere alla stesura degli accordi tra i professionisti coinvolti negli
scambi; erogherà il supporto finanziario riconosciuto dalla Commissione per gli scambi; effettuerà il monitoraggio ed il followup degli scambi.
CONFPROFESSIONI
Secondo i primi dati resi noti dalla Fondazione del Politecnico di Milano, a seguito dell'accordo con Confprofessioni Lombardia si è registrato un significativo incremento delle richieste da parte dei professionisti, in media quattro o cinque in più alla settimana. Le professioni più attive, per il momento, risultano essere gli psicologi, gli avvocati e i commercialisti, mentre i paesi con cui sono stati attivati più scambi negli ultimi mesi sono Olanda e Regno Unito che, nonostante la Brexit, resterà partner del programma fino al termine dell'attuale programmazione comunitaria, previsto per il 2020. L'accordo siglato tra Confprofessioni e il Centro studi Cultura Sviluppo di Pistoia, promotore del consorzio «Entrepreneurs' Mobility» all'interno del programma «Erasmus per giovani impren
Lo ha annunciato il presidente, Vincenzo Moretta, presentando il forum « Internazionalizzazione delle imprese e delle professioni: opportunità di business per le eccellenze napoletane», che si è tenuto lo scorso 5 luglio. «Quest'iniziativa», spiega Moretta, «consentirà l'arricchimento umano e professionale dei ragazzi, che potranno acquisire nuove competenze all'estero «Sono stati coinvolti manager e professionisti di tutte le categorie», evidenzia Pietro Rivellini, membro del Dipartimento Internazionale Odcec Napoli, «perché è importante che il capitale umano della città venga valorizzato ed esportato al pari dei prodotti made in Italy».
ditori» si pone, per esempio, va nella stessa direzione: creare una sinergia tra le due istituzioni per agevolare la partecipazione e il coinvolgimento di liberi professionisti ai progetti. Il Consorzio è quindi chiamato a rispondere ai bisogni di informazione per quanto riguarda l'insieme delle attività per partecipare a programma Erasmus, supportando i potenziali candidati, compresi quelli segnalati da Confprofessioni, nelle procedure di iscrizione e nella ricerca del partner. Confprofessioni, da parte sua, promuove il programma Erasmus a livello locale, coinvolgendo in particolare i propri associati, supporta il Consorzio nell'individuazione e valutazione dei profili dei liberi professionisti, sia giovani che ospitanti, al fine di garantire la qualità degli scambi. Organizza inoltre nella propria sede territoriale delle giornate informative per promuovere il programma e incentivare le adesioni, in coordinamento con il Consorzio.
Gli ordini professionali. L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli sta lavorando alla nascita di un «Erasmus professionale» a favore dei giovani professionisti partenopei.
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Ipsoa.it
Sabato 23/07/2016
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CONFPROFESSIONI -23 LUGLIO 2016 ORE 06 00 Jobs Act autonomi: le proposte su rete, centri per l'impiego e deducibilità contributi Lavoro autonomo In un comunicato stampa Confprofessioni rende noto l'esito del confronto tra il presidente Stella e il presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi: condivise le proposte su contratti di rete, semplificazione, convenzioni con i centri per l'impiego e deducibilità dei contributi agli enti bilaterali. Jobs Act autonomi: le proposte su rete, centri per l'impiego e deducibilità contributi Lavoro autonomo In un comunicato stampa Confprofessioni rende noto l'esito del confronto tra il presidente Stella e il presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi: condivise le proposte su contratti di rete, semplificazione, convenzioni con i centri per l'impiego e deducibilità dei contributi agli enti bilaterali.
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In un Comunicato stampa diramato il 22 luglio, Confprofessioni ha reso che lo scorso 20 luglio si è svolto un confronto tra Gaetano Stella, presidente della confederazione, e Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro del Senato riguardo il Ddl sul lavoro autonomo attualmente all'esame di Palazzo Madama. I terni al centro dell'incontro sono stati l'estensione dei contratti di rete ai liberi professionisti, i centri per l'impiego e la deducibilità dei contributi volontari versati agli enti bilaterali. Le proposte in dettaglio II presidente di Confprofessioni ha evidenziato la necessità di includere i liberi professionisti nel sistema del contratto di rete per dotare la categoria di uno strumento agile e dinamico, utile soprattutto per consentire la partecipazione ai bandi europei e nazionali. Si tratta di un emendamento presentato e voluto proprio dall'ex Ministro Sacconi e che la Confederazione appoggia dunque pienamente. Allo stesso modo, Stella ha ricordato l'esigenza di coinvolgere le associazioni delle professioni ordinistiche tra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli sportelli del lavoro autonomo che verranno costituiti nell'ambito dei centri per l'impiego. Confprofessioni chiede inoltre la piena deducibilità, nel limite di 250 euro annui, dei contributi volontari versati a favore degli enti bilaterali previsti dal Ceni di settore o altre forme mutualistiche che erogano prestazioni di assistenza sanitaria. A cura della Redazione A cura della Redazione
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MondoProfessionisti.eu
Venerdì 22/07/2016
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I fondi strutturali richiedono una particolare competenza e capacita di progettazione per potervi accedere FONDI EUROPEI. LA PARTITA ENTRA NEL VIVO "s*r£tt'—~iti.*V"u. ! VstisuAS:=ri?Ais [^•^I^r:;^1^'"^'"""' : «L/LOIlL'.SttldÌ
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PiuEconomia.it
Sabato 23/07/2016
Contratti di rete estesi ai liberi professionisti, centri per l'impiego e deducibilità dei contributi volontari versati agli enti bilaterali. Sono questi alcuni terni affrontati dal presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, durante un incontro con il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi. Al centro dei colloqui i terni di interesse del comparto delle libere professioni e, in particolare, il Ddl sul lavoro autonomo attualmente all'esame di Palazzo Madama. Un provvedimento che, secondo Stella, complessi e spesso punitivi». Entrando nello specifico del Jobs act degli autonomi, il presidente di Confprofessioni ha sottolineato la necessità di «includere i liberi professionisti nel sistema del contratto di rete per dotare la categoria di uno strumento agile e dinamico, utile soprattutto per intercettare le occasioni dischiuse dalla apertura ai bandi europei e nazionali». E in tale dirczione va anche un emendamento del relatore Sacconi, al quale Confprofessioni ha manifestato il pieno appoggio. Allo stesso modo, Stella ha ricordato l'esigenza di coinvolgere le associazioni delle professioni ordinistiche tra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli sportelli del lavoro autonomo che verranno costituiti nell'ambito dei centri per l'impiego. Un'altra proposta lanciata da Confprofessioni è quella che prevede a deducibilità nel limite di 250 euro annui, dei contributi volontari versati a favore degli enti bilaterali previsti dal Ceni di settore o altre forme mutualistiche che erogano prestazioni di assistenza sanitaria. Piena sintonia tra Sacconi e Stella anche sulla necessità di una vera semplificazione per gli studi professionali. Sacconi ha posto l'accento sul tema della sussidiarietà e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Terni che trovano l'appoggio di Confprofessioni che, tuttavia, auspica un coinvolgimento delle rappresentanze del mondo professionale nella fase di attuazione degli interventi da parte del Governo.
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Contratti di rete per i liberi professionisti: work in progress By+economia - 23/07/2016 By+economia - 23/07/2016
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Lunedì 25/07/2016
1 Direttore Responsabile
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Roberto Napoletano
145.182
II disegno di legge delega sul processo penale, già approvato alla Camera, è all'esame della Commissione giustizia del Senato dal settembre 2015. Dopo l'intesa sulla prescrizione, ora la strada sembra peròessereindiscesa. Tanti, 502, anche i giorni di attesa del Ddl per ridisegnareil processo civile giorni giorni IIDdlquadrosu Redimedide infermieri, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine gennaio con l'a uspicio di un'approvazione rapida, è a ncora all'esa me in sede referente della commissione Igiene e Sanità delSenato. In forte ritardo, 884 giorni dal deposito.ancheilcosiddetto Ddlomnibus Lorenzin 1.046 ™mi 580 GIUSTIZIA SANITA Primatisti di ritardo DOPO IL «SI» Gli ostacoli sulle leggi già approvate Barbieri e Uva >• pagina 3 1. < Tra decreti legge in scadenza e legge europea (del 2015) saranno solo otto i provvedimenti che il Parlamento riuscirà a licenziare prima delle ferie. In autunno si riapre con un'eredità pesante di riforme chiave, alcune inattesa anchedamillegiorni. Servizi > pagine 23 Ritardano in Parlamento i lavori su importanti provvedimenti di riordino presentati dal Governo Concorrenza, giustizia, sanità: tutte le riforme in lista d'attesa Per alcuni disegni di legge il dibattito prosegue da più di tre anni LA FABBRICA DELLE LEGGI Tra massimi sistemi e quotidiane necessità • pagina 14-In vendita con «II Sole 24 Ore» a 0,50€ più H quotidiano lllllll^ n i IlllïllïillilSilililill J f iìliiplii*iiiiiil|lll^ 'jlillllP^^ #13 LE ECONOMIE DEL MONDO I L'EMISFERO NORD l'Cccnßmia per la famiglia DEL LUNEDÌ *con "I Codici del Sole2AOre"€9,9Ompiù;con "Come si Stimali Valore degli Immobili" €12,9Oinpiù;con"L'Impresa"€6,9Ompiù;con"Normee Tnbuti"C12,9Oinpiù;con"UnioniCivilieConvivenze"C9.90inpiù;con"Antmciclaggio"C9.90inpiù;con"SmartWorking"C6,90inpiù;con"La TrasmissionedelPatnmonio"€14,90inpiù;con"Cnsid'ImpresaeProcedureConcorsuah"€9,90inpiù;con"AssociazionieAttività Sportive Dilettantistiche"€9,90mpiù;con "Casa-Guida aH'AcquistoeallaVendita"C9,90inpiù;con"How To Spend lt"C2,OOmpiù;con "IL Maschile"C2,OOm più. www.ilsolc24ore.com €2* Lunedì 25 Luglio2016 In Italia n Sole SEE RISK MORE CLEARLY MARSH RISK CONSULTING SEE RISK MORE CLEARLY n Sole Lunedì 25 Luglio2016 In Italia €2* www.ilsolc24ore.com MARSH SEE SOLUTIONS... 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RISK MORE CL l'Cccnßmia per la famiglia #13 LE ECONOMIE DEL MONDO I L'EMISFERO NORD lllllll^ n i IlllïllïillilSilililill J f iìliiplii*iiiiiil|lll^ 'jlillllP^^ • pagina 14-In vendita con «II Sole 24 Ore» a 0,50€ più H quotidiano LA FABBRICA DELLE LEGGI Tra massimi sistemi e quotidiane necessità di Guido Gentili Di là una discussione comunque attraente che chiama in causa grandi princìpi: sì o no al referendum sulla riforma della Costituzione? Di qua una noiosa (ma solo all'apparenza) ricognizione sull'esito dei lavori parlamentari, per capire se la "fabbrica" delle leggi produce quel che deve - nella modalitàattuale, quelladelbicameralismo paritario- nei tempi previsti. Mentre non conosciamo ancora la data del referendum sulla legge Boschi, a pochi giorni dalla pausa feriale di Senato e Camera sappiamo qualcosa di più sulle leggi in lista d'attesa per l'approvazione. Un bilancio di mezza estate è sempre utile in vista dell'autunno per gran parte "bloccato" dalla legge di bilancio 2017 che il governo Renzi dovràapprovare entro il 20 ottobre e trasmettere sia al Parlamento sia alla Commissione europea. Se siamo oggi in un collo di bottiglia, difficile immaginare miracoli autunnali. Intendiamoci: l'Italia di leggi ne ha fin troppe e l'unica deflazione alla quale vorremmo assistere è proprio legislativa. Non conta tanto il numero delle norme approvate quanto la loro qualità e, in generale, la risposta che il Parlamento esprime rispetto alle domande dei cittadini-elettori, famiglie e imprese. E non crediamo neanche che, per ogni ritardo,leresponsabilità vadano tutte addossate alla famosa "navetta" tra Camera e Senato e viceversa, per cui, se questa sarà spiaggiata dal "sì" al referendum, tutto funzionerà poi per il meglio e a velocità supersonica. Tuttavia è un fatto che la lista delle leggi in attesa è oggi non solo lunga ma significativa per le materie che tocca. Le norme sul rischio clinico hanno superato quotamille giorni, il riassetto del processo penale sfiora i seicento. Sono incagliati, per fare degli esempi, i disegni di legge delega per la riforma della giustizia civile e fallimentare, lo Statuto del lavoro autonomo, il disegno di legge sanità. Una nutazione particolare la merita il ddl Concorrenza, che avrebbe dovuto tagliare il traguardo a Palazzo Madama prima della sosta estiva ma che è slittato a settembre, quando sarà discusso nell'Aula del Senato prima di tornare di nuovo alla Camera. Continua * pagina 2 EARLY n Sole Lunedì 25 Luglio20 *con "I Codici del Sole2AOre"€9,9Ompiù;con "Come si Stimali Valore degli Immobili" €12,9Oinpiù;con"L'Impresa"€6,9Ompiù;con"Normee Tnbuti"C12,9Oinpiù;con"UnioniCivilieConvivenze"C9.90inpiù;con"Antmciclaggio"C9.90inpiù;con"SmartWorking"C6,90inpiù;con"La TrasmissionedelPatnmonio"€14,90inpiù;con"Cnsid'ImpresaeProcedureConcorsuah"€9,90inpiù;con"AssociazionieAttività Sportive Dilettantistiche"€9,90mpiù;con "Casa-Guida aH'AcquistoeallaVendita"C9,90inpiù;con"How To Spend lt"C2,OOmpiù;con "IL Maschile"C2,OOm più. DEL LUNEDÌ Poste italiane Sped in A P D L 353/2003 Anno 152' conv L 46/2004 ari 1 e 1 DCB Milano Numero203 16 In Italia €2* www.ilsolc24ore.com MARSH SEE SOLUTIONS... DEFINED, DESIGNED, AND DELIVERED. RISK MORE CL l'Cccnßmia per la famiglia #13 LE ECONOMIE DEL MONDO I L'EMISFERO NORD lllllll^ n i IlllïllïillilSilililill J f iìliiplii*iiiiiil|lll^ 'jlillllP^^ • pagina 14-In vendita con «II Sole 24 Ore» a 0,50€ più H quotidiano LA FABBRICA DELLE LEGGI Tra massimi sistemi e quotidiane necessità di Guido Gentili Di là una discussione comunque attraente che chiama in causa grandi princìpi: sì o no al referendum sulla riforma della Costituzione? Di qua una noiosa (ma solo all'apparenza) ricognizione sull'esito dei lavori parlamentari, per capire se la "fabbrica" delle leggi produce quel che deve - nella modalitàattuale, quelladelbicameralismo paritario- nei tempi previsti. Mentre non conosciamo ancora la data del referendum sulla legge Boschi, a pochi giorni dalla pausa feriale di Senato e Camera sappiamo qualcosa di più sulle leggi in lista d'attesa per l'approvazione. Un bilancio di mezza estate è sempre utile in vista dell'autunno per gran parte "bloccato" dalla legge di bilancio 2017 che il governo Renzi dovràapprovare entro il 20 ottobre e trasmettere sia al Parlamento sia alla Commissione europea. Se siamo oggi in un collo di bottiglia, difficile immaginare miracoli autunnali. Intendiamoci: l'Italia di leggi ne ha fin troppe e l'unica deflazione alla quale vorremmo assistere è proprio legislativa. Non conta tanto il numero delle norme approvate quanto la loro qualit Ritardano in Parlamento i lavori su importanti provvedimenti di riordino presentati dal Governo Concorrenza, giustizia, sanità: tutte le riforme in lista d'attesa Per alcuni disegni di legge il dibattito prosegue da più di tre anni 1. < Tra decreti legge in scadenza e legge europea (del 2015) saranno solo otto i provvedimenti che il Parlamento riuscirà a licenziare prima delle ferie. In autunno si riapre con un'eredità pesante di riforme chiave, alcune inattesa anchedamillegiorni. Servizi > pagine 23 DOPO IL «SI» Gli ostacoli sulle leggi già approvate Barbieri e Uva >• pagina 3 Primatisti di ritardo SANITA GIUSTIZIA 1.046 ™mi 580 giorni IIDdlquadrosu Redimedide infermieri, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine gennaio con l'a uspicio di un'approvazione rapida, è a ncora all'esa me in sede referente della commissione Igiene e Sanità delSenato. In forte ritardo, 884 giorni dal deposito.ancheilcosiddetto Ddlomnibus Lorenzin giorni MERCATO à e, in 489 gen giorni rale, II disegno di legge delega sul processo penale, già approvato alla Camera, è all'esame della Commissione giustizia del Senato dal settembre 2015. Dopo l'intesa sulla prescrizione, ora la strada sembra peròessereindiscesa. Tanti, 502, anche i giorni di attesa del Ddl per ridisegnareil processo civile II Ddl concorrenza, approvato alla Camera lo scorso autunno e ancora fermo in commissione Industria alSenato, è inciampato in continui rinvii, l'ultimo dei quali ha sancito che i lavori a Palazzo Madama riprenderanno solo dopo la pausa estiva. Tra itemi più cortesi le modificheallaRcauto la risposta che il Parlamento esprime rispetto alle domande dei cittadini-elettori, famiglie e imprese. E non crediamo neanche che, per ogni ritardo,leresponsabilità vadano tutte addossate alla famosa "navetta" tra Camera e Senato e viceversa, per cui, se questa sarà spiaggiata dal "sì" Nella classifica del «Taxpayer» il rapporto tra livello delle imposte e spese per i cittadini In Umbria il mix ideale tasse-servizi La pressione tributaria penalizza le grandi Regioni del Centro-Nord al referendum, tutto funzionerà poi per il meglio e a velocità supersonica. Tuttavia è un fatto che la lista delle leggi in attesa è oggi non solo lunga ma significativa per le materie che tocca. Le \ < Umbria, Marche, Friuli-Venezia Giulia: tre regioni di piccola taglia che tutte insieme contano poco più di un terzo degli abitanti della Lombardia, svettano nell'edizione 2016 del « Taxpayer Italia», grazie al mix vincente tra tasse e servizi pubblici. L'elevata pressione fiscale, invece, spinge verso il basso le grandi Regioni del Centro-Nord, insieme alla maggior parte di quelle meridionali. Barbieri e Meazza > paginas norme sul rischio clinico hanno superato quotamille giorni, il riassetto del processo penale sfiora i seicento. Sono incagliati, per fare degli esempi, i disegni di legge delega per la riforma della giustizia civile e fallimentare, lo Statuto del lavoro autonomo, il disegno di legge sanità. Una nutazione particolare la merita il ddl Concorrenza, che avrebbe dovuto tagliare il traguardo a Palazzo Madama prima della sosta esti LAVORO &CARRIERE a ma che è slitt Software e retail le startup cercano giovani to a settembre, quando sarà discusso nell'Au i .' Startup in crescita che assumono giovani talenti: sono 360 le posizioni aperte per agenti commerciali, esperti di software e manager con possibilità di lavorare in Italia, ma anche all'estero. Alberto Magnani *• pagina il a del Senato prima di tornare di nuovo alla Camera. Continua * pagina 2 EARLY n Sole Lunedì 25 Luglio20 *con "I Codici del Sole2AOre"€9,9Ompiù;con "Come si Stimali Valore degli Immobili" €12,9Oinpiù;con"L'Impresa"€6,9Ompiù;c 360 n"N OFFERTE DI LAVORO rmee Tnbuti"C12,9 I REPORT INTERNAZIONALI inpiù;con"UnioniCivilie Ocse, Fmi e le «ricette diverse» per il fìsco italiano onvivenze"C9.90inpiù;con"Antmciclaggio"C9.90inpiù;con"Le diagnosi sembrano coincidere, le terapie invece no. Per curare i mali del fisco italiano ci sarà sicuramente più di una ricetta e tuttavia stupisce che le iniziative conisgliate da Ocse e Fmi collimino solo in parte (nemmeno in gran parte) con i pia SmartWorking"C6,90inpiù;con"La TrasmissionedelPatnmonio"€14,90inpiù;con"Cnsid'ImpresaeProcedureConcorsuah"€9,90inpiù;con"AssociazionieAttività Sportive Dilettantistiche"€9,90mpiù;con "Casa-Guida aH'AcquistoeallaVendita"C9,90inpiù;con"How To Spend lt"C2 ni attuali del Governo. Dai due rapporti presentati dagli organismi sovranazionali settimana scorsa emergono almeno quattro punti caldi che suonano comealtrettante raccomandazioni: l'indipendenza del sistema delle agenzie; il ruolo OOmpiù;con "IL Maschile"C2,OOm più. DEL LUNEDÌ Poste italiane Sped in A P D L 353/2003 Anno 152' conv L 46/2004 ari 1 e 1 DCB Milano Numero203 16 In Italia €2* www.ilsolc24ore.com MARSH SEE SOLUTIONS... DEFINED, della Guardia di Finanza; la poca efficacia della riscossione; la resistenza alla compliance, ossia all'adeguamento spontaneo. Ma su ogni punto i consigli di Ocse e Fmi divergono dalle idee del Governo. Mobili e Parente > paginais DESIGNED, AND DELIVERED. RISK MORE CL l'Cccnßmia per la famiglia #13 LE ECONOMIE DEL MONDO I L'EMISFERO NORD lllllll^ n i IlllïllïillilSilililill J f iìliiplii*iiiiiil|lll^ 'jlillllP^^ • pagina 14-In vendita con «II Sole 24 L'ANALISI Ore» a 0, If 0€ Anti-evasione, mosaico di dati Alessandro Santoro» paginais più H quotidiano LA FABBRICA DELLE LEGGI Tra massimi siste NORME &TRIBUTI MESE i e quotidiane nece IMPRESA& TERRITORI sità di Guido Gent NORME& TRIBUTI li Di là una d EXPORT scussi A DUBAI ne comu REATI TRIBUTARI que attraente c DICHIARAZIONI e chiama in c Ecco dove crescono | «Level Kids», abiti i Giurisdizione estesa ; Nel modello Irap i consumatori emergenti ; e una Spa per bimbi i sul riciclaggio ; sconti per dipendenti usa grandi princìpi: sì o no al referendum sulla riforma della Costituzione? Di qua una noiosa (ma solo all'apparenza) ricognizione sull'esito dei lavori parlamentari, per capire se la Dalla Cina all'India, dalla Malaysia al Kazakhstan, dagli Emirati all'Africa del Nord: ecco quali sono i mercati emergenti dove i consumi stanno crescendo di più, secondo la classifica 2016 di At Kearney. E se Russia e Brasile rallentano, paesi come il Vietnam o le Filippine a sorpresa possono riservare interessanti opportunità per le imprese italiane del lusso e del largo consumo. • pagina "fabbrica" delle leggi produce quel che deve - nella modalitàattuale, quelladelbicameralismo paritario- nei tempi previsti. Mentre non conosciamo ancora la data del referendum sulla legge Boschi, a pochi giorni dalla pausa feriale di Senato e Camera sappiamo qualcosa di più sulle leggi in lista d'attesa per l'approvazione. Un bilancio di mezza estate è sempre utile in vista dell'autunno per A Dubai grande successo per «Level Kids», il concept store di Chalhoub per bambini: dagli abiti alla Spa > pagina 9 gran parte "bloccato" dalla legge di bilancio 2017 che il governo Renzi dovràapprovare entro il 20 ottobre e trasme Per far scattare il reato di riciclaggio e la giurisdizione italiana anche su avvenimenti esteri è sufficiente che una piccolissima parte di condotta illecita sia commessa in Italia, tale da giustificare un collegamento oltre confine. È sempre più restrittivo, anche dal punto di vista territoriale, l'orientamento della Cassazione sulla punibilità del ricilaggio anche per eventi commessi, di fatto, all'estero. • paginal tere sia al Parlamento sia alla Commissione europea. Se siamo oggi in un collo di bottiglia, difficile immaginare miracoli autunnali. Intendiamoci: l'Italia di leggi ne ha fin troppe e l'unica deflazione alla quale vorremmo assistere è proprio legislativa. Non conta tanto il numero delle norme approvate quanto la loro qualit Ritardano in Parlamento i lavori su importanti provvedimenti di riordino presentati dal Governo :Nel modello Irap di quest'an!no trovano spazio le no vita !sull'imposta regionale. Tra iqueste la più significativa è la !deduzione per i dipendenti :assunti a tempo indetermina!to. Lo sconto va calcolato in ivia residuale, per differenza :tra il costo complessivo del !personale dipendente a tempo :indeterminato e quanto già si !ha diritto di dedurre sulla base !delle agevolazioni previgenti. * pagina 19 Concorrenza, giustizia, sanità: tutte le riforme in lista d'attesa Per alcuni disegni di legge il dibattito prosegue da più di tre anni 1. < Tra decreti legge in scadenza e legge europea (del 2015) saranno solo otto i provvedimenti che il Parlamento riuscirà a licenziare prima delle ferie. In autunno si riapre con un'eredità pesante di riforme chiave, alcune inattesa anchedamillegiorni. Servizi > pagine PREVIDENZA 23 DOPO I Incassi dei Comuni diminuiti del 12,2% Milano, Torino e Genova guidano il calo delle multe «SI» Gli ostacoli sulle leggi già approvate Barbieri e Uva >• pagina 3 Primatisti di rit Ipiccoli «scalini» delle pensioni ne/2017 diMatteoPrioschi T ? anno prossimo porterà -L/ buone notizie pensionistiche soprattutto a poco meno di 4omila persone che incassano un assegno previdenziale di almeno 91.344 euro lordi all'anno: non verrà più applicato, infatti, il contributo di solidarietà, introdotto a fine 2013 e valido per un triennio. Per molti altri pensionati e pensionandi, invece, con l'attuale quadro normativo e in attesa del pacchetto previdenziale della legge di Stabilità, il 2017 confermerà requisiti e parametri già utilizzati quest'anno. Per di più, gioca a sfavore il contesto economico ancora stagnante. Continua » pagina 4 Dalla Stabilità i cambiamenti maggiori >• pagina 4 rdo SANITA GIUSTIZIA 1.046 ™mi 580 giorni IIDdlquadrosu Redimedide infermieri, licenziato dalla Camera in prima lettura a fine gennaio con l'a uspicio di un'approvazione rapida, è a ncora all'esa me in sede referente della commissione Igiene e Sanità delSenato. In forte ritardo, 884 giorni dal deposito.ancheilcosiddetto Ddlomnibus Lorenzin giorni MERCATO à e, in 489 gen giorni rale, II disegno di legge delega sul processo penale, già approvato alla Camera, è all'esame della Commissione giustizia del Senato dal settembre 2015. Dopo l'intesa sulla prescrizione, ora la strada sembra peròessereindiscesa. Tanti, 502, anche i giorni di attesa del Ddl per ridisegnareil processo civile II Ddl co •j ' Gli incassi da multe stradali dei Comuni continuano a diminuire. Nei primi sei mesi del 2016 la flessione è stata del 12,2% a quota47Ó milioni. Il Nord-Ovest guida la discesa: a Milano, Tori- correnza, approvato alla Camera lo scorso autunno e ancora fermo in commissione Industria alSenato, è inciampato in continui rinvii, l'ultimo dei quali ha sancito che i lavori a Palazzo Madama rip noeGenovacalidioltreil4O%.In aumento le infrazioni registrate da Polizia e Carabinieri: guida senzacasco,drogaesmartphone tra quelle in crescita. AquaroeTrovati > pagina 6 enderanno solo dopo la pausa estiva. Tra itemi più cortesi le modificheallaRcauto la risposta che il Parlamento esprime rispetto alle domande dei cittadini-elettori, famig Aumentano più delle immatricolazioni Prestiti per l'auto in ripresa: a segno una crescita del 40% ie e imprese. E non crediamo neanche che, per ogni ritardo,leresponsabilità vadano tutte addossat %: più ved-Experian sulle impresedelle immatricolazioni, che captive di finanziamento, iaumentano del 10%. prestiti per l'acquisto di auto inDaniele Cesarini •• pagina 8 alla famosa "navetta" tra Camera e Senato e viceversa, per cui, se questa sarà spiaggiata dal "sì" Nella classifica del «Taxpayer» il rapporto tra livello delle imposte e spese per i cittadini In Umbria il mix ideale t CONSUMI. FINANZIAMENTI A+9,6% In salute il credito alle famiglie sse-servizi La pressione tributaria penalizza le grandi Regioni Servizio * pagina 8 del Centro-Nord al L'esperto risponde referendum, tutto EBOOK IN REGALO funzionerà poi Novità 2016 e sentenze sul Codice della strada II codice fn allegato •• paginal per il meglio e a velocità supersonica. Tuttavia è un fatto che la lista delle
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Imbarcarsi per la Francia. Nel caos Dover Violenza L'assassino di Monaco preparava l'attacco da un anno, fl manifesto e la pistola trovata in Rete II killer aveva un complice E in Germania un nuovo caso: rifugiato uccide una donna con un machete I POPULISTI VANNO PRESI SUL SERIO di Antonio Polito SoUo\ aliila/ioni di Rocco Cotroneo e Gaia Piccard! alle pagine 36e 37 Verso Rio 2016 Russia salva all'Olimpiade Ma il villaggio non è finito \mJ\mJ DEL LUNEDÌ Milano, Via Solferino 28 Tel 02 62821 Roma, Via Campania 59/C Tel 06688281 CORBIERE DELLA SERA www.cornere.it LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 www.cornere.it in italia EURO 1,50 ANNO 55 N. 28 www.cornere.it in italia EURO 1,50 CORBIERE DELLA SERA Milano, Via Solferino 28 Tel 02 62821 Roma, Via Campania 59/C Tel 06688281 DEL LUNEDÌ Verso Rio 2016 Russia salva all'Olimpiade Ma il villaggio non è finito \mJ\mJ di Rocco Cotroneo e Gaia Piccard! alle pagine 36e 37 Servizio Clienti Tel 0263797510 mail servizioclienti@comere it ANNO 55 N. 28 www.cornere.it in italia EURO 1,50 CORBIERE Orizzonti È Franz Kafka lo scrittore più calorico di Francesco Piccolo nel supplemento DELLA SERA Milano, Via Solferino 28 Tel 02 62821 Roma, Via Campania 59/C Tel 0668828 SoUo\ aliila/ioni I POPULISTI VANNO PRESI SUL SERIO di Antonio Polito e élite liberali dell'Occidente (compresi noi che scriviamo sui giornali), hanno l'aria un po' rassegnata di chi dice «adda passa 'a nuttata». Di fronte alla virulenza della rivolta in corso contro di loro, dalla Cleveland di Trump alla Folkestone della Brexit alla Nizza delle Le Pen, appaiono incapaci di riconoscere la forza e la verità del messaggio dell'avversario. Dicono che sfrutta le paure della gente; che queste paure sono esagerate; e che tutta questa rabbia popolare non sarebbe altro che un errore di percezione, come quando a causa dell'umidità ci sembra che faccia più caldo di quanto non sia in realtà. Al massimo riconoscono ai populisti di fare le domande giuste, ma con le risposte sbagliate. Non prendono insomma sul serio i loro nemici. Questo potrebbe portarli alla sconfitta. Non c'è un verso predefinito della storia, una freccia che va dal passato al progresso. Il filosofo Biagio de Giovanni ci ha ricordato che già la prima globalizzazione ebbe una grave crisi, agli inizi del '900, e finì con la distruzione dell'ordine liberale del vecchio mondo, attraverso due guerre. Non dico che la storia si ripeta (anche se in questo momento è in vigore lo stato di emergenza in due grandi Paesi europei, Francia e Turchia). Ma è francamente puerile sostenere che le paure della gente sono irrazionali. Diceva un altro filosofo: ciò che è reale è razionale. Guardiamo alle cause di questo clima di rivolta: le migrazioni e l'insicurezza che ne deriva, per esempio. continua a pagina 27 1 DEL LUNEDÌ Verso Rio 2016 Russia salva all'Olimpiade Ma il villaggio non è finito \mJ\mJ di Rocco Cotroneo e Gaia Piccard! alle pagine 36e 37 Servizio Clienti Tel 0263797510 mail servizioclienti@comere it ANNO 55 N. 28 www.cornere.it in italia EURO 1,50 CORBIERE Orizzonti È Franz Kafka lo scrittore più calorico di Francesco Piccolo nel supplemento DELLA SERA Milano, Via Solferino 28 Tel 02 62821 Roma, Via Campania 59/C Tel 0668828 SoUo\ aliila/ioni I POPULISTI VANNO PRESI SUL SERIO di Antonio Polito e élite liberali dell'Occidente (compresi noi che scriviamo sui giornali), hanno l'aria un po' rassegnata di chi dice «adda passa 'a nuttata». Di fronte alla virulenza della rivolta in corso contro di loro, dalla Cleveland di Trump alla Folkestone della Brexit alla Nizza delle Le Pen, appaiono incapaci di riconoscere la forza e la verità del messaggio dell'avversario. Dicono che sfrutta le paure della gente; che queste paure sono esagerate; e che tutta questa rabbia popolare non sarebbe altro che un errore di percezione, come quando a causa dell'umidità ci sembra che faccia più caldo di quanto non sia in realtà. Al massimo riconoscono ai populisti di fare le domande giuste, ma con le risposte sbagliate. Non prendono insomma sul serio i loro nemici. Questo potrebbe portarli alla sconfitta. Non c'è un verso predefinito della storia, una freccia che va dal passato al progresso. Il filosofo Biagio de Giovanni ci ha ricordato che già la prima globalizzazione ebbe una grave cr Violenza L'assassino di Monaco preparava l'attacco da un anno, fl manifesto e la pistola trovata in Rete II killer aveva un complice E in Germania un nuovo caso: rifugiato uccide una donna con un machete Dover Imbarcarsi per la Francia. Nel caos L'indomabile vita che non si rintana di Claudio Magris rp ulto sembra bloccare la 1 vita. Ma lei cieca e stupida non si intimidisce. Come è difficile tornare in Europa di Beppe Severgnini T o chiede la storia, lo iu impone la logica: la casa comune si protegge insieme. alle pagine Ae 5 con Vulpio isi, agli inizi del '900, e finì con la distruzione dell'ordine liberale del vecchio mondo, attraverso due guerre. Non dico che la storia si ripeta (anche se in questo momento è in vigore lo stato di emergenza in due grandi Paesi europei, Francia e Turchia). Ma è francamente puerile sostenere che »GIANNELLI le paure d DOPO LA lla gen E COSI PER ANDARE IN FRANCIA TURCHE,' e sono irrazionali. Diceva un altro f di Giusi Fasano e Davide Casati \ li Sonboly, il diciottenne tedesco di origini . 1 iraniane che ha ucciso nove persone, preparava la strage di Monaco da almeno un anno. E aveva un complice: un sedicenne. È sospettato di aver «aiutato» il killer almeno nella parte «preparatoria» e di essere probabilmente a conoscenza del piano senza denunciarlo. Sempre ieri in Germania un rifugiato ha ucciso una donna con un machete.allepagme2e3 losofo: ciò che è reale è razionale. Guardiamo alle cause di questo clima di rivolta: le migrazioni e l'insicurezza che ne deriva, per esempio. continua a pagina 27 1 DEL LUNEDÌ Verso Rio 2016 Russia salva all'Olimpiade Ma il villaggio non è finito \mJ\mJ di Rocco Cotroneo e Gaia Piccard! alle pagine 36e 37 Servizio Clienti Tel 0263797510 mail servizioclienti@comere it ANNO 55 N. 28 www.cornere.it in italia EURO 1,50 CO LA RIVELAZIONE Così il padre lo ha visto in tv e ha avvisato la polizia di Andrea Galli II primo a riconoscere il killer di Monaco che camminava barcollando sul tetto prima di scendere e sparare davanti al McDonald's è stato un tassista iraniano, immigrato in Germania negli anni Noyanta. Si chiama Massud Sonboly: il papa di Ali. È stato lui a precipitarsi dalla polizia e poi a riconoscere il cadavere del figlio. allepagme2e3 BIERE Orizzonti È Franz Kafka lo scrittore più calorico di Francesco Piccolo nel supplemento DELLA SERA Milano, Via Solferino 28 Tel 02 62821 Roma, Via Campania 59/C Tel 0668828 SoUo\ aliila/ioni I POPULISTI VANNO PRESI SUL SERIO di Antonio Polito e élite liberali dell'Occidente (compresi noi che scriviamo sui giornali), hanno l'aria un po' rassegnata di chi dice «adda passa 'a nuttata». Di fronte alla virulenza della riv LEGALIZZAZIONE L'importanza della legge (e del dibattito) sulla cannabis di Paolo Mieli I ' n mese fa l'esponente 1 democratico Roberto Giachetti è stato sconfitto alle elezioni per la conquista del Campidoglio. Adesso potrebbe essere risarcito con la titolarità di qualcosa probabilmente più importante, comunque destinata a restare nella storia del nostro Paese. Oggi infatti la Camera inizia la discussione sul disegno di legge per la legalizzazione della cannabis promosso dal sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova (oltreché da Giachetti, entrambi «nati» nel Partito radicale), firmato da 221 deputati e 73 senatori appartenenti a tutti gli schieramenti politici (anche se il voto non ci sarà prima di settembre). Legalizzazione, non liberalizzazione, si badi, e questo è un dato di importanza fondamentale. continua a pagina 26 a pagina 17 Trocino lta in corso contro di loro, dalla Cleveland di Trump alla Folkestone della Brexit alla Nizza delle Le Pen, appaiono incapaci di riconoscere la forza e la verità del messaggio dell'avversario. Dicono che sfrutta le paure della gente; che queste paure sono esagerate; e che tutta questa rabbia popolare non sarebbe altro che un errore di percezione, come quando a causa dell'umidità ci sembra che faccia più caldo di quanto non sia in realtà. Al massimo riconoscono ai populisti di fare le domande giuste, ma con le risposte sbagliate. Non prendono insomma sul serio i loro nemici. Questo potrebbe portarli alla sconfitta. Non c'è un verso predefinito della storia, una freccia che va dal passato al progresso. Il filosofo Biagio de Giovanni ci ha ricordato che già la prima globalizzazione ebbe una grave cr Violenza L'assassino di Monaco preparava l'attacco da un an Credito Montepaschi, il nodo dell'aumento di capitale Padoan e Visco sulle banche: i risparmiatori non rischiano o, fl manifesto e la pistola trovata in Rete II killer aveva un complice E in Germania un nuovo caso: rifugiato di Lorenzo Salvia e Federico Fubini fé banche italiane sono NV 1 . solide». D ministro dell'Economia Padoan alla riunione del Gao assicura non solo che il «risparmio sarà tutelato» ma anche che «per il momento non è necessario» fare ricorso alle misure di «baii in», quelle che fanno pagare anche ad azionisti e obbligazionisti l'eventuale fallimento degli istituti di credito. Il governatore della Banca d'Italia Visco: «Quello delle banche non è un problema di sistema». Caso Montepaschi, il nodo del rating e delle sofferenze. allepagme8e9 Righi uccide una donna con un machete Dover Imbarcarsi per la Francia. Nel caos L'indomabile vita che non si rintana di Claudio Magris rp ulto sembra bloccare la 1 vita. Ma lei cieca e stupida non si intimidisce. Come è difficile tornare in Europa di Beppe Severgnini T o chiede la storia, lo iu impone la logica: la casa comune si protegge insieme. alle pagine Ae 5 con Vulpio isi, agli inizi del '900, e finì con la distruzione dell'ordine liberale del vecchio mondo, attraverso due guerre. Non dico che la storia si ripeta (anche se in questo moment LA POLEMICA E L'IPOTESI DI NUOVE REGOLE II Pd pensa a un tetto per gli stipendi della Rai di Giovanna Cavalli t ara il nostro Dday. La trasparenza per noi ^ .T) è un'opportunità e non un obbligo». La Rai pensa a nuove regole ed entro stasera metterà online gli stipendi oltre 200 mila euro, a cominciare da quello dell'amministratore delegato Campo Dall'Orto, e le consulenze da più di 80 mila. Il presidente Monica Maggioni: «Dimezzare lo stipendio ai direttori solo perché siamo servizio pubblico non può garantire la qualità», n Pd pensa intanto a una proposta di legge per «calmierare» i compensi. a pagina 10 è in vigore lo stato di emergenza in due grandi Paesi europei, Francia e Turchia). Ma è francamente puerile sostenere che »GIANNELLI le paure d DOPO LA lla gen E COSI PER ANDARE IN FRANCIA TURCHE,' e sono irrazionali. Diceva un altro f di Giusi Fasano e Davide Casati \ li Sonboly, il diciottenne tedesco di origini . 1 iraniane che ha ucciso nove persone, preparava la strage di Monaco da almeno un anno. E aveva un complice: un sedicenne. È sospettato di aver «aiutato» il killer almeno nella parte «preparatoria» e di essere probabilmente a conoscenza del piano senza denunciarlo. Sempre ieri in Germania un rif E troppo brava, annullano il concorso L'Asl di Pavia non riconosce l'unica idonea perché «le domande erano difficili» giato ha ucciso una donna con un machete.allepagme2e3 losofo: ciò che è reale è razionale. Guardiamo alle cause di qu di Luigi Ferrarella I ' roppo meritevole per essere assunta. Vince il concorso per un posto di lavoro da opératrice amministrativa nel settore della prevenzione veterinaria, unica sui 64 candidati, ma non viene assunta: l'Asl di Pavia, a curiosa «tutela dell'interesse pubblico», annulla il concorso e ordina di farne uno nuovo perché le domande del concorso sarebbero state troppo difficili, «viziate» da « eccessiva complessità». a pagina 19 sto clima di rivolta: le migrazioni e l'insicurezza che ne deriva, per esempio. continua a pagina 27 1 DEL LUNEDÌ Verso Rio 2016 Russia salva all'Olimpiade Ma il villaggio non è finito \mJ\mJ di Rocco Cotroneo e Gaia Piccard! alle pagine 36e 37 Servizio Clienti Tel 0263797510 mail servizioclienti@comere it ANNO 55 N. 28 www.cornere.it in italia EURO 1,50 CO LA RIVELAZIONE Così il padre lo ha visto in tv e ha avvisato la polizia di L'INCHIESTA Andrea Gall I DOCUMENTI L'ultima sera di Regeni di Giovanni Bianconi I e 19 del 25 gennaio scorso, sei mesi fa. A i j quell'ora Giulio Regeni spense il computer e preparò l'appuntamento, dove non arrivò mai, con il professor Gennaro Gervasio a una stazione del metrò. Gervasio, non vedendolo, cominciò a chiamarlo. Il telefono squillò a vuoto una volta, poi risultò spento per sempre. a pagina 16 II primo a riconoscere il killer di Monaco che camminava barcollando sul tetto prima di scendere e sparare davanti al McDonald's è stato un tassista iraniano, immigrato in Germania negli anni Noyanta. Si chiama Massud Sonboly: il papa di Ali. È stato lui a precipitarsi dalla polizia e poi a riconoscere il cadavere del figlio. allepagme2e3 BIERE Orizzonti È Franz Kafka lo scrittore Bere tanta acqua fa bene? Dipende dall'acqua, più calorico di Francesco Piccolo nel supplem BEVI CONSA PEVOL MENTE nto DELLA SERA Milano acquemineraliditalia.it Via Solferino 28 Tel 0
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ci UM 1TAUAWO. Sorpresa Hillaiy contro Trump c'è Bloomberg > L'exsindaco repubblicano di New York sceglie Clinton: al via la Convention > Donald-shock: terrorismo colpa dell'Europa CON ITALIA NOIR €9,40 ANNO 23 - N. 28 IN ITALIA € 1,50 Fondatore Eugenio Scalfari www.repubblica.it e-moderna.com r Caffe m mi motta SARA GRATTOGGIA PAGINA 28 La cultura/ D personaggio L'uomo che parlava ai faraoni Christian Jacq: vi svelo il mio Egitto SARA GRATTOGGIA PAGINA 28 Gli spettacoli/ L'evento Aquino, il jazz stile Indiana Jones: suono a Petra per salvare le rovine SARA GRATTOGGIA PAGINA 28 Gli spettacoli/ L'evento Aquino, il jazz stile Indiana Jones: suono a GIUSEPPE VIDETTIA PAGINA 30 Petra per salvare le rovine r Caffe m mi motta e-moderna.com www.repubblica.it Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 28 IN ITALIA € 1,50 CON ITALIA NOIR €9,40 Sorpresa Hillaiy contro Trump c'è Bloomberg > L'exsindaco repubblicano di New York sceglie Clinton: al via la Convention > Donald-shock: terrorismo colpa dell'Europa ci UM 1TAUAWO. DAI NOSTRI INVIATI ANNA LOMBARDI E FEDERICO RAMPINI ALLE PAGINE 2 E 3 ORFINI: UNA VERGOGNA. RENZI RILANCIA SUL LIMITE Stipendi Rai, il Pd attacca i vertici Tetto di 240mila euro per tutti" ROMA È polemica sugli stipendi Rai. Matteo Renzi pensa a una stretta per imporre anche alla tv pubblica il tetto dei 240mila euro per i dirigenti della Pubblica amministrazione. CARUGATI, D'ARGENIO E DE MARCHIS ALLE PAGINE 10 E11 SARA GRATTOGGIA PAGINA 28 Gli spettacoli/ L'evento Aquino, il jazz stile Indiana Jones: suono a GIUSEPPE VIDETTIA PAGINA 30 Petra per salvare le rovine r Caffe m mi motta e-moderna.com www.repubblica.it Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 28 IN ITALIA € 1,50 CON ITALIA NOIR €9,40 Sorpresa Hillaiy contro Trump c'è Bloomberg > L'exsindaco repubblicano di New York sceglie Clinton: al via la Con FOTO fflYUIMOK/PAVIAAP ention > Donald-shock: La pausa forzata dei turisti fino a 16 ore di coda per il porto di Dover m Gran Bretagna Paura e controlli, la coda infinita di Dover Monaco, un IGenne il complice del killer terrorismo colpa dell'Europa ci UM 1TAUAWO. DAI NOSTRI INVIATI ANNA LOMBARDI E FEDERICO RAMPINI ALLE PAGINE 2 E 3 ORFINI: UNA VERGOGNA. RENZI RILANCIA SUL LIMITE Stipendi Ra LONDRA Unmaxiingorgoparalizza le auto in fila al porto di Dover. Tutto è cominciato con i controlli di sicurezza. Intanto, a Monaco di Baviera è stato fermato un IGenne, complice del killer del centro commerciale. DE BENEDETTI, FRANCESCHINI E MASTROBUONI ALLE PAGINE 12 E14 MARCO BELPOLITI A PAGINA 24 , il Pd attacca i vertici Tetto di 240mila euro per tutti" ROMA È polemica sugli stipendi Rai. Matteo Renzi pensa a una stretta per imporre anche alla tv pubblica il tetto dei 240mila euro per i dirigenti della Pubblica amministrazione. CARUGATI, D'ARGENIO E DE MARCHIS ALLE PAGINE 10 E11 SARA GRATT IL RACCONTO GGIA PAGINA II muro post Brexit 28 Gli spettacoli/ ANDREA BONANNI L'evento Aquin O , RE in coda a Dover. Benvenuti nella nuova Europa: l'Europa post Brexit. A PAGINA 14 il jazz stile Indiana Jones: suono a GIUSEPPE VIDETTIA PAGINA 30 Petra per salvare MAPPE Banalità del terrore le rovine r Caffe m ILVO DIAMANTI mi motta e-V m iviAMO tempi feroci. Segnati dal sangue. Scanditi da eventi drammatici. A PAGINA 23 derna.com www.repubblica.it Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 28 IN IT r caffè m g motta LIA € 1,50 CON ITA caffemotta.com IA NOIR €9,40 60725 Sorp LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 esa Hillaiy contro Tr IL CASO II primo sì tra due donne Orlando: ora le adozioni mp c'è Bloomberg > L'exsindaco repubblicano di New York sc A Bologna la festa di Elena e Deborah aspettando i decreti della nuova legge glie Clinton: al via la Con FOTO fflYUIMOK/PAVIAAP ention > Donald-shock: La MARIA NOVELLA DE LUCA LIAN A MILELLA ROMA La prima unione civile è stata celebrata ieri a Gastel San Pietro Terme, nel bolognese, tra Elena e Deborah. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervistato da Repubblica: «Adesso le adozioni». ALLEPAGINE6E7 CON UN'INTERVISTA DI POLCHI LE IDEE Cannabis libera per fermare le mafie ROBERTO SAVIANO PARLARE di legalizzazione delle droghe leggere (lo faccio da anni ) non è affatto semplice. E sapete perché? Perché legalizzare viene percepito come "fate pure", anzi "fatevi pure". Anche adesso che in Parlamento finalmente comincia la discussione sul disegno di legge, la confusione tra legalizzazione e incentivo a fare uso di droghe è il grande equivoco su cui discutere. Legalizzazione è esattamente il contrario della promozione al consumo. Legalizzare significa portare alla luce ciò che fino ad ora è stato avvolto dall'oscurità più cupa del mercato nero. Legalizzare le droghe leggere farà estinguere le mafie? Nemmeno a parlarne. SEGUE A PAGINA 9 pausa forzata dei turisti fino a 16 ore di coda per il porto di Dover m Gran Bretagna Paura e controlli, la coda infinita di Dover Monaco, un IGenne il complice del killer terrorismo colpa dell'Europa ci UM 1TAUAWO. DAI NOSTRI INVIATI ANNA LOMBARDI E FEDERICO RAMPINI ALLE PAGINE 2 E 3 ORFINI: UNA VERGOGNA. RENZI RILANCIA SUL LIMITE Stipendi Ra LONDRA Unmaxiingorgoparalizza le auto in fila al porto di Dover. Tutto è cominciato con i controlli di sicurezza. Intanto, a Monaco di Baviera è stato fermato un IGenne, complice del killer del centro commerciale. DE BENEDETTI, FRANCESCHINI E MASTROBUONI ALLE PAGINE 12 E14 MARCO BELPOLITI A PAGINA 24 , il Pd attacca i vertici Tetto di 240mila euro per tutti" ROMA È polemica sugli stipendi Rai. Matteo Renzi pensa a una stretta per imporre anche alla tv pubblica il tetto dei 240mila euro per i dirigenti della Pubblica amministrazione. CARUGATI, D'ARGENIO E DE MARCHIS ALLE PAGINE 10 E11 SARA GRATT IL RACCONTO GGIA PAGINA II muro post Brexit 28 Gli sp idealista disegna dove vuoi vivere ttacoli/ ANDREA BONANNI L'evento A SULLASPIAGGIADITAORMI1VAIIVSEGUE1VDOIFA1VTAS1VIIDIGITALI Con i fieli a caccia di Pokemon uin O , RE in coda a Dover. Benvenuti nella nuova Europa: l'Europa post Brexit. A PAGINA FRANCESCO MERLO 14 il jazz stil A CATANIA L CIMITERO, accanto alla tomba di mio padre, mio figlio Rodrigo, 13 anni, — nome da cacciatore: Rodsels — cattura un grottesco Pokemon bug (insetto) che pesa 57 chili, 7 più di lui, e si chiama Pinsir perché ha le corna a pinza, una specie di demone parassita che ben si addice alla casa dei morti. SEGUE ALLE PAGINE 20 E 21 Indiana Jones: suono a GIUSEPPE VIDETTIA PAGINA 30 Petra per salvare MAPPE Banalità del terrore le rovine r Caffe m ILVO DIAMANTI mi motta e-V m iviAMO tempi feroci. Segnati dal sangue. Scanditi da eventi drammatici. A PAGINA 23 derna.com www.repubblica.it Fondatore Eugenio Scalfari ANNO 23 - N. 28 IN IT r caffè LOSPORT m g mot II Cio grazia Putin Nessun bando per gli atleti russi ai Giochi di Rio Villaggio olimpico caos e ritardi AUDISIO, MENSURATI E SISTI ALLE PAGINE 32 E 33 a LIA € 1,50 CON ITA caffemotta.com IA NOIR €9,40 60725 Sorp LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 esa Hillaiy contro Tr IL CASO II primo sì tra due donne Orlando: o SEDE 00147 ROMA, VIA CRISTOFOI. • GERMANIA • LUSSEMBURGO • M' a le adozioni mp c'è Bloomberg > L'exsindaco repubblicano di 'ROCOLOMBO 90 TEL 06/49821, FAX 06/49822923 SPED ABB POST ART 1, LEGGE 46/04 DEL 27 FEBBRAIO 2004 ROMA • CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA A MANZONI&C MILANO VIA NERVESA 21 TEL 02/574941 « PREZZI DI VENDITA AUSTRIA • BELGIO« FRANCIA MONACO P • OLANDA • PORTOGALLO • SLOVENIA • SPAGNA € 2 00 • MALTA € 2 20 »GRECIA € 2 50 li CROAZIA KN 15 « REGNO UNITO LST 1 80 li REPUBBLICA CECA CZK 64 • SLOVACCHIA SKK 80/€ 2 66 « SVIZZERA FR 3 00 H UNGHERIA FT 650 New York sc A Bologna la festa di Elena e Deborah aspettando i decreti della nuova legge glie Clinton: al via la Con FOTO fflYUIMOK/PAVIAAP ention > Donald-shock: La MARIA NOVELLA DE LUCA LIAN A MILELLA ROMA La prima unione civile è stata celebrata ieri a Gastel San Pietro Terme, nel bolognese, tra Elena e Deborah. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervistato da Repubblica: «Adesso le adozioni». ALLEPAGINE6E7 CON UN'INTERVISTA DI POLCH
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Cannabismo al libero mercato E per i consumatori cure, non il carcere Antonio Maria Costa A PAGINA 9 L'INTERVENTO •• II Viminale ha distribuito i migranti solo a 2026 Comuni su 8000,1 su 4 insomma. È quanto emerge dalla mappa dell'accoglienza elaborata da «La Stampa» all'indomani delle proteste dei sindaci. Intanto in Europa va in scena lo scontro sui «Paesi sicuri», quelli in cui poter rimpatriare i migranti. Bonini, Bresolin e Zanotti ALLE PAGINE 2 E 3 Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100 mila profughi Migranti, in Italia tre Comuni su quattro non li accolgono L'Europa litiga sui "Paesi sicuri" per i rimpatri Tragedia in Libia, decine di corpi sulle spiagge LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 • ANNO 150 N 205 • 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LASTAMPA 11 sarto che ricrea gli abiti dei cavalieri Marina Bissone A PAGINA 1 e J-Enrico Martinet A PAGINA 1 e Quell'orto alpino di ced ri e sequoie LE STORIE Quell'orto alpino di ced ri e sequoie Enrico Martinet A PAGINA 1 e J- 11 sarto che ricrea gli abiti dei cavalieri Marina Bissone A PAGINA 1 e LÀ NUOVA STAGIONE Allen, Spielberg e commedie: ecco i film che vedremo Fulvia Caprara A PAGINA 29 Quell'orto alpino di ced ri e sequoie Enrico Martinet A PAGINA 1 e J- 11 sarto che ricrea gli LE MEMORIE DEI GHIACCIAI Valle crosta, la rivincita del Rutor abiti dei cavalieri Marina Bissone A PAGINA 1 e LÀ NUOVA STAG Marco Albino Ferrari PAG 26 E 27 ONE Allen, Spielberg e commedie: LASTAMPA QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 • ANNO 150 N 205 • 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100 mila profughi Migranti, in Italia tre Comuni su quattro non li accolgono L'Europa litiga sui "Paesi sicuri" per i rimpatri Tragedia in Libia, decine di corpi sulle spiagge IL DIVARIO TRA PERCEZIONE E REALTÀ LUIGI LA SPINA Tra tutte, è forse la questione per cui, in Italia, si nota il maggior divario tra la percezione e la realtà. Ecco perché sul problema dell'accoglienza degli immigrati nel nostro Paese è davvero prezioso l'impegno a colmare il più possibile questo distacco. Svelare l'infondatezza di molti luoghi comuni, non vuoi dire sottovalutare le difficoltà, sul nostro territorio, che tale fenomeno solleva, ma cercare di affrontarle là dove effettivamente si pongono, individuarne cause ed effetti reali, allestire una rete di accoglienza efficiente e adeguata a un criterio di urgenza e di gravita. La mappa che «La Stampa» è in grado di offrire alla riflessione dei lettori è utile per aiutare i cittadini a maturare sull'argomento un'opinione più critica, meno influenzata da strumentali campagne di propaganda politica o di speculazione informativa. Ma è utile, soprattutto, a chi ha responsabilità di governo o di guida dei comuni coinvolti in una distribuzione di immigrati che pare seguire linee direttive abbastanza confuse e alquanto indecifrabili. CONTINUAAPAGINA24 ecco i film che vedremo Fulvia Caprara A PAGINA 29 Quell'orto alpino di ced ri e sequoie Enrico Martinet A PAGINA 1 e J- 11 sarto che ricrea gli LE MEMORIE DEI GHIACCIAI Valle crosta, la rivincita del Rutor abiti dei cavalieri Marina Bissone A PAGINA 1 e LÀ NUOVA STAG Marco Albino Ferrari PAG 26 E 27 ONE Allen, Spielberg e commedie: LASTAMPA QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867 LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 • ANNO 150 N 205 • 1,50€ IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D L 353/03 (CONV IN L 27/02/04) ART 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100 mila profughi Migranti, in Italia tre Comuni su quattro non li accolgono L'Europa litiga sui "Paesi sicuri" per i rimpatri Tragedia in Libia, decine di corpi sulle spiagge IL DIVARIO TRA PERCEZIONE E REALTÀ LUIGI LA SPINA Tra tutte, è forse la questione per cui, in Italia, si nota il maggior divario tra la percezione e la realtà. Ecco perché sul problema dell'accoglienza degli immigrati nel nostro Paese è davvero prezioso l'impegno a colmare il più possibile quest •• II Viminale ha distribuito i migranti solo a 2026 Comuni su 8000,1 su 4 insomma. È quanto emerge dalla mappa dell'accoglienza elaborata da «La Stampa» all'indomani delle proteste dei sindaci. Intanto in Europa va in scena lo scontro sui «Paesi sicuri», quelli in cui poter rimpatriare i migranti. Bonini, Bresolin e Zanotti ALLE PAGINE 2 E 3 L'INTERVENTO Cannabismo al libero mercato E per i consumatori cure, non il carcere Antonio Maria Costa A PAGINA 9 Paura a Stoccarda: siriano uccide donna con un machete Strage di Monaco Fermato sedicenne Avrebbe aiutato a creare la trappola n killer aveva preso l'arma su Internet o distacco. Svelare l'infondatezza di molti luoghi comuni, non vuoi dire sottovalutare le difficoltà, sul nostro territorio, che tale fenomeno solleva, ma cercare di Gli attentati e la politica senza risposte GIAN ENRICO RUSCONI V E comprensibile il clima di tensione, di angoscia e di incertezza che si respira in questi giorni. Ma sull'ultimo episodio, quello tedesco, possiamo fare alcune riflessioni che possono servire a capire situazioni sinora storicamente inedite, almeno in queste dimensioni. CONTINUAAPAGINA24 affrontarle là dove effettivamente si pongono, individuarne cause ed effetti reali, allestire una rete di accoglienza efficiente e adeguata a un criterio di urgenza e di gravita. La mappa che «La Stampa» è in grado di offrire alla riflessione dei lettori è utile per aiutare i cittadini a maturare sull'argomento un'opinione più critica, meno influenzat ifc II piano. Il killer di Monaco aveva iniziato a pianificare la strage già un anno fa. Lo ha rivelato la polizia tedesca, che ieri ha fermato un sedicenne di origini afghane accusato di aver aiutato il killer a creare il profilo Facebook con cui ha attirato le vittime nella trappola. * La pistola. La Glock 9 millimetri con cui Ali Somboly ha ucciso è un'arma proveniente dalla Slovacchia acquistata al mercato nero di internet. Per comprare una pistola a salve su un sito europeo legale bastano 53 euro. Caporale, Colonnello e Frediani ALLE PAGINE 1 o E 11 da strumentali campagne di propaganda politica o di speculazione informativa. Ma è utile, soprattutto, a chi ha responsabilità di governo o di guida dei comuni coinvolti in una distribuzione di immigrati che pare seguire linee direttive abbastanza confuse e alquanto indecifrabili. CONTINUAAPAGINA24 ecco i film che vedremo Fulvia Caprara A PAGINA 29 Quell'orto alpino di ced ri e sequoie Enrico Martinet A PAGINA 1 e J- 11 sarto che ricrea gli LE MEMORIE DEI GHIACCIAI Valle crosta, la rivincita del Rutor abiti dei cavalieri Marina Bissone A PAGINA 1 e PARIGhMISURE ANTITERRORISMO. LONDRA RIBATTE: VENDETTA PER LA BREXIT LÀ NUOVA STAG Marco Albino Ferrari PAG 26 E 27 ONE Allen, Spielberg Dover, il grande ingorgo e commedie: LASTAMPA QU M T Ar DI YUI MOK/AP Per potersi imbarcare 20 ore di coda Vittorio Sabadin A PAGINA 4 NO FONDATO NEL 1867 LUNEDÌ 25 LUGLIO 2016 • ANNO 150 N 205 • 1,50€ IN IT ILA DIOUF ESCLUSA DA Rio L'impotenza affettiva di chi ti scarica con un sms LIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) SPEDIZIONE ABB POSTALE - D IL CASO DOPING L 353/03 (CO PiERANGELO SAPEGNO V IN L 27/02/04 tt A IV Tell'era degli smartphone, la terri^y bile ansia di mollare qualcuno JL il trova ancora una volta la sua scorciatoia più vile: quella di un sms. E' un'arte difficile quella di deludere qualcuno, ma farlo senza le parole e senza gli occhi da guardare è peggio di un tradimento. CONTINUA A PAGINA 24 T 1 COMMA 1, DCB - TO WWW.laStampa.it Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100 mila profughi Migranti, in Italia tre Comuni su quattro non li accolgono L'Europa litiga sui "Paesi sicuri" per i rimpatri Tragedia in Libia, decine di corpi sulle spiagge IL DIVARIO TRA PERCEZIONE E REA www.md-discount.it TÀ LUIGI LA SPINA Giochi, il Cio grazia Mosca: niente bando Saranno le federazioni a scegliere g li atleti da lascia re a casa II Villaggio Olimpico apre fra caos e ritardi L'Australia: meglio l'hotel Giulia Zonca Tra tutte, è forse la questione per cui, in Italia, si nota il maggior divario tra la percezione e la realtà. Ecco perché sul problema dell'accoglienza degli immigrati nel nostro Paese è davvero A PAGINA 37 prezioso l'Al G20 le ricette della crescita La cura per Mps agita il governo Padoan e Renzi divisi sul decreto mm Su Mps il governo si divide: da una parte il premier Renzi, che propende per una soluzione totalmente privata, dall'altro il ministro dell'Economia Padoan, favorevole invece, come Bankitalia, ad un intervento statale. Intanto al G20 di Chengdu, in Cina, ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali esprimono preoccupazione per gli effetti della Brexit e puntano sulla crescita.Barbera e Chiarelli ALLE PAGINE 4 E s L'inesorabile uscita di scena dell'austerità STEFANO LEPRI La crescita economica che si genera dal mercato è troppo debole, potrebbe ancora infiacchirsi nei prossimi mesi. Per rafforzarla è necessaria una più intensa azione delle autorità pubbliche, anche nella politica di bilancio: la riunione dei ministri delle Finanze del G20 conclusa ieri a Chengdu in Cina segna un altro passo nel lento distacco dalla dottrina dell'austerità e del rigore. CONTINUAAPAGINA5 impegno a colmare il più possibile quest •• II Viminale ha distribuito i migranti solo a 2026 Comuni su 8000,1 su 4 insomma. È quanto emerge dalla mappa dell'accoglienza elaborata da «La Stampa» all'indomani delle proteste dei sindaci. Intanto in Europa va in scena lo scontro sui «Paesi sicuri», quelli in cui poter rimpatriare i migranti. Bonini, Bresolin e Zanotti ALLE PAGINE 2 E 3 L'INTERVENTO Cannabismo al libero mercato E per i consumatori cure, non il carcere Antonio Maria Costa A PAGINA 9 Paura a Stoccarda: siriano uccide donna con un machete Strage di Monaco Fermato sedicenne Avrebbe aiutato a creare la trappola n killer aveva preso l'arma su Internet o distacco. Svelare l'infondatezza di molti luoghi comuni, non vuoi dire sottovalutare le difficoltà, sul nostro territorio, che tale fenomeno solleva, ma cercare di Gli attentati e la politica senza risposte GIAN ENRICO RUSCONI V E comprensibile il clima di tensione, di angoscia e di incertezza che si respira in questi giorn L'INTERVISTA . Ma sull'ul Fico (M5S) "LaRailicenzi chi non lavora"II consigliere grillino: bene l'operazione trasparenza, subito nomine indipendenti imo episodio, quello tedesco, possiamo fare alcune riflessioni ce possono servirea capire situazionisinora storicamente (lario Lombardo A PAGINA 6 inedite, almeno in queste La Iter nat i va esiste, dimensioni. CONTINUAAPAG WWW. BC VI MOLECOLA. I T NA24 affrontarle là dove www.ldmarket.it effettivamente
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Controlli antiterrorismo, inferno a Dover. Auto in coda per 16 ore «Banche italiane, non c'è rischio» ^Padoan e Visco assicurano: sistema solido e dai salvataggi nessuna ricaduta sui risparmiatori ^Mps, da Palazzo Ghigi ottimismo per la soluzione di mercato. Ma serve anche l'ok della Bce Parisi in campo Centrodestra le chances e le insidie di una sfida Alessandro Campi Tramontato il bipolarismo, si ripete spesso, abbiamo oggi un sistema politico tripolare. Giusto. Peccato solo che due poli (sinistra e grillini) appaiano ben strutturati e relativamente compatti, con un perimetro ideologico definito e riconoscibile, con una leadership anch'essa ben visibile dagli elettori, mentre il terzo (quello di centrodestra) risulti ancora diviso al suo interno, privo di una guida unitaria, senza un programma comune e dunque debole e poco attraente per coloro che potrebbero (o vorrebbero) votarlo. Lo si vede, del resto, dai titoli dei giornali e dal racconto quotidiano della politica. È come se a livello mediatico si fosse già stabilita una competizione a due tra Renzi e Di Maio. Con il centrodestra che alle prossime elezioni politiche, così continuando e ferma restando l'attuale legge elettorale, potrà al massimo fare da portatore d'acqua o ago della bilancia: non potendo vincere in proprio, perché scarsamente competitivo, si limiterà a far vincere (o perdere) uno degli altri competitori, senza peraltro averne nulla in cambio. Nasce da qui l'interesse per la sfida lanciata nei giorni scorsi da Stefano Parisi. Il suo obiettivo, che parrebbe sostenuto direttamente dal Cavaliere e da alcuni autorevoli esponenti della vecchia guardia berlusconiana (Confalonieri, Letta), è trasferire l'esperienza milanese, tutt'altro che fallimentare a dispetto della sconfìtta alle urne, su scala nazionale. Continua a pag. 14 Roma smart ma non troppo per ambiente e banda larga Andrei a pag. 17 L'intervista Hilton: «Spiego l'erotismo come un'arma di rivalsa» Marconi a pag. 18 IL GIORNALE DEL MATTINO Lunedì 25 Luglio 2016 • S. Giacomo il Maggiore NAZIONALE 1* ANNO 138-N'197 ITALIA l€ 1,20* Sped m A P DL353/2003 conv L 46/2004 arti e IDCB RM e-moderna.com' caffè m M motta e-moderna.com motta e-mod caffemotta.com rna.com motta l€ 1,20* Sped m A P DL353/2003 conv L 46/2004 arti e IDCB RM 1* ANNO 138-N'197 ITALIA NAZIONALE Lunedì 25 Luglio 2016 • S. Giacomo il Maggiore IL GIORNALE DEL MATTINO L'intervista Hilton: «Spiego l'erotismo come un'arma di rivalsa» Marconi a pag. 18 Roma smart ma non troppo per ambiente e banda larga Andrei a pag. 17 Simboli T0?* e De R?ssi ultime bandiere, tra un anno diranno addio Angeloni nello Sport e-mod caffemotta.com rna.com motta l€ 1,20* Sped m A P DL353/2003 conv L 46/2004 arti e Lommeni a le noi i/io HU ILMESSAGGERO.IT IDCB RM 1* ANNO 138-N'197 ITALIA NAZIO 2mesi ALE Parisi in campo Centrodestra le chances e le insidie di una sfida Alessandro Campi Tramontato il bipolarismo, si ripete spesso, abbiamo oggi un sistema politico tripolare. Giusto. Peccato solo che due poli (sinistra e grillini) appaiano ben strutturati e relativamente compatti, con un perimetro ideologico definito e riconoscibile, con una leadership anch'essa ben visibile dagli elettori, mentre il terzo (quello di centrodestra) risulti ancora diviso al suo interno, privo di una guida unitaria, senza un programma comune e dunque debole e poco attraente per coloro che potrebbero (o vorrebbero) votarlo. Lo si vede, del resto, dai titoli dei giornali e dal racconto quotidiano della politica. È come se a livello mediatico si fosse già stabilita una competizione a due tra Renzi e Di Maio. Con il centrodestra che alle prossime elezioni politiche, così continuando e ferma restando l'attuale legge elettorale, potrà al massimo fare da portatore d'acqua o ago della bilancia: non potendo vincere in proprio, perché scarsamente competitivo, si limiterà a far vincere (o perdere) uno degli altri competitori, senza peraltro averne nulla in cambio. Nasce da qui l'interesse per la sfida lanciata nei giorni scorsi da Stefano Parisi. Il suo obiettivo, che parrebbe sostenuto direttamente dal Cavaliere e da alcuni autorevoli esponenti della vecchia guardia berlusconiana (Confalonieri, Letta), è trasferire l'esperienza milanese, tutt'altro che fallimentare a dispetto della sconfìtta alle urne, su scala nazionale. Continua a pag. 14 «Banche italiane, non c'è rischio» ^Padoan e Visco assicurano: sistema solido e dai salvataggi nessuna ricaduta sui risparmiatori ^Mps, da Palazzo Ghigi ottimismo per la soluzione di mercato. Ma serve anche l'ok della Bce Controlli antiterrorismo, inferno a Dover. Auto in coda per 16 ore Auto in coda a Dover per i controlli antiterrorismo (FOTO LAPRESSE) Monaco, strage preparata da un anno arrestato l'amico sedicenne del killer Lunedì 25 Luglio 2016 • S. Giacomo il Maggiore IL GIORNALE DEL MATTINO L'intervista Hilton: «Spiego l'erotismo come un'arma di rivalsa» Marc BERLINO L'autore della strage di Monaco, Ali David Sonboly, il ISenne tedescoiraniano che ha ucciso nove persone, per lo più ragazzini, e poi si è suicidato, era un fanatico del computer e aveva programmato da un anno il suo gesto folle. Per prepararsi, era andato a Winnenden e aveva fatto delle foto. Per la strage è stato arrestato anche un sedicenne amico del killer. Lunghissime code a Dover a causa dei controlli antiterrorismo. Bussotti e Marconi alle pag. 4 e 5 ni a pag. 18 Roma smart ma non troppo per ambiente e banda larga Andrei a pag. 17 Simboli T0?* e De R?ssi ultime bandiere, tra un anno diranno addio Angeloni nello Sport emod caffemotta.com rna.com motta l€ 1,20* Sped m A P DL353/2003 conv L 46/2004 arti e Lommeni a le noi i/io HU ILMESSAGGERO.IT IDCB RM 1* ANNO 138-N'197 ITALIA NAZIO 2mesi ALE Parisi in campo Centrodestra le chances e le insidie di una sfida Alessandro Campi Tramontato il bipolarismo, si ri La Germania sotto choc Donna uccisa con il machete da un siriano in attesa di asilo ete spesso, abbiamo oggi un sistema politico tripolare. Giusto. Peccato solo che du A pag. 4 poli (s Previdenza Pensioni anticipate, cancellati i tagli per chi era uscito prima dei 62 anni nistra e grillini) appaiano ben strutturati e relativamente compatti, con un perimetro LucaCifoni A partire dal primo agosto, circa 28 mila pensionati che avevano lasciato il lavoro prima di aver compiuto i 62 anni di età si ritroveranno un asse ideologico definito e riconoscibile, con una leadership anch'essa ben visibile dagli elettori, mentre il terzo (quello di centrodestra) risulti ancora diviso gno aumentato e i relativi arretrati che si sono accumulati dall'inizio dell'anno. Arriva così in porto una correzione alla legge Fornero molto richiesta fin dall'approvazione della riforma. A pag. 3 al suo interno, privo di una guida unitaria, senza un programma comune e dunque debole e poco attraente per coloro che potrebbero (o vorrebbero) votarlo. Lo si vede, del resto, dai titoli dei giornal Bassi e Pompetti a pag. 2 e dal racconto quotidian Concorsone, caccia agli esaminatori dopo la maxi-fuga ^11 ministero costretto ad abbassare i requisiti e alzare i compensi per convincere i professori della politica. È come se a livello mediatico si fosse già stabilita una competizione a due tra Renzi e Di Maio. Con il centrodestra che alle prossim ROMA In piena estate, mentre vanno avanti le selezioni per reclutare 63.712 nuovi docenti da portare in cattedra il 15 settembre prossimo, gli uffici scolastici regionali stanno ancora cercando i commissari disposti a valutare i futuri nuovi docenti. Dopo l'ondata di diserzioni, il governo ha varato una direttiva ad hoc per raddoppiare la retribuzione dei commissari esaminatori. Ed è stato costretto ad abbassare i requisiti. Loiaconoapag.7 elezioni politiche, così continuando e ferma restando l'attuale legge elettorale, potrà al massimo fare da portatore d'acqua o ago della bilancia: non potendo vincere in proprio, perché scarsamente competitivo, si limiterà a far vincere (o perdere) uno degli altri competitori, senza peraltro averne nulla in cambio. Nasce da qui l'interesse per la sfida lanciata nei giorni scorsi da Stefano Parisi. Il suo obiettivo, che parrebbe sostenuto Trasparenza Stipendi Rai in rete ed è subito polemica Claudio Marincola I anno zero della trasparenza Rai, la pubblicazione sul sito degli sti_ pendi dei dirigenti, scatena la polemica. Apag. 6 direttamente dal Cavaliere e da alcuni autorevoli esponenti della vecchia guardia berlusconiana (Confalonieri, Letta), è trasferire l'esperienza milanese, tutt'altro che fallimentare a dispetto della sc Doping, le singole Federazioni decideranno sugli atleti Russia ai Giochi, via libera del Cio nfìtta alle urne, su scala nazionale. Continua a pag. 14 «Banche italiane, non c'è rischio» ROMA La Russia in Brasile ci sarà: si farà un esame atleta per atleta. «Siamo stati guidati dal principio fondamentale della Carta olimpica che protegge gli atleti puliti e l'integrità dello sport. Bisogna distinguere tra responsabilità collettive e individuali», ha sottolineato il presidente Thomas Bach da Losanna, al termine dell'esecutivo del Cio chiamato a decidere tra l'esclusione tout court della potenza russa dai Giochi e la presunzione di innocenza dei singoli. Resta fuori la squadra di atletica, ma per le altre discipline il Cio rinvia l'esame alle singole federazioni internazionali. Caminetti nello Sport ^Padoan e Visco assicurano: sistema solido e dai salvataggi nessuna ricaduta sui risparmiatori ^Mps, da Palazzo Ghigi ottimismo per la soluzione di mercato. Ma serve anche l'ok della Bce Controlli antiterrorismo, inferno a Dover. Auto in coda per 16 ore Auto in coda a Dover per i controlli antiterrorismo (FOTO LAPRESSE) Monaco, strage preparata da un anno arrestato l'amico sedicenne del killer Lunedì 25 Luglio 2016 • S. Giacomo il Maggiore IL GIORNALE DEL MATTINO L'intervista Hilton: «Spiego l'erotismo come un'arma di rivalsa» Marc BERLINO L'autore della strage di Monaco, Ali David Sonboly, il ISenne tedesco-ir Rio de Janeiro Villaggio Olimpico nel caos soluzione "fai da te" del Coni niano che ha ucciso nove persone, per lo più ragazzini, e poi si è suicid ROMA Gli azzurri hanno scelto la soluzione "fai da te", altrimenti sarebbe stato impossibile ospitare il team nel quartier generale di Rio 2016. La casa degli atleti ai Giochi è stata aperta ieri, ma non è pronta. Ed è stato subito caos tra i 31 edifici riservati ad atleti e staff. Il Coni ha appaltato i lavori per completare la palazzina degli azzurri. Lo stesso hanno fatto olandesi e americani. Nello Sport to, era un fanatico del computer e aveva programmato da un anno il suo gesto folle. Per prepararsi, era andato a Winnenden e aveva fatto delle foto. Per la strage è stato arrestato anche un sedicenne amico del killer. Lunghissime code a Dover a causa dei controlli antiterrorismo. Bussotti e Marconi alle pag. 4 e 5 ni a pag. 18 Roma smart ma non troppo per ambiente e banda larga Andrei a pag. 17 Simboli T0?* IL SEGNO DELL'ARIETE TORNA PROTAGONISTA e De R?ssi ultime bandiere, tra un ann Buongiorno, Ariete! Un inizio di settimana magnifico, luglio si conclude con una vostra vittoria professionale oppure amorosa, non importa, voi siete tra i protagonisti. Se ci fosse una guida Michelin dei segni zodiacali oggi vi spetterebbero sei stelle. Siete come un albergo di lusso. A proposito: dovete ricordare ai vostri esigenti figli che «questa casa non è un albergo». Auguri. © RIPRODUZIONE RISERVATA L'oroscopo a pag. 29 diranno addio Angeloni nello Sport e-mod caffemotta.com rna.com motta l€ 1,20* Sped m A P DL353/2003 conv L 46/2004 arti e Lommeni a le noi i/io HU ILMESSAGGERO.IT IDCB RM 1* ANNO 138-N'197 ITALIA NAZIO 2mesi ALE Parisi in campo Centrodestra le chances e le insidie di una sfida Alessandro Campi Tramontato il bipolarismo, si ri La Germania sotto choc Donna uccisa con il machete da un siriano in attesa di asilo ete spesso, Partiti divisi sulla legalizzazione dell'uso personale Cannabis, la Camera verso il rinvio abbiamo oggi un sistema politico tripolare. Giusto. Peccato solo che du A pag. 4 poli (s ROMA Arriva oggi a Montecitorio il primo testo sulla legalizzazione della cannabis, tra le polemiche dell'area cattolica che ha presentato 1.700 emendamenti per rallentarne il passaggio. Il disegno di legge approda nell'aula di Montecitorio con 10 articoli, sottoscritti da 218 parlamentari trasversalmente distribuiti tra Pd, SI, M5s, FI, Se e Misto. La proposta costituisce una vera rivoluzione per l'Italia. Nell'articolo 1 il testo prevede la possibilità di coltivazione della cannabis in forma personale o associata, fino a 5 piante a persona. Calitriapag.9 Previdenza Pensioni anticipate, cancellati i tagli per chi era uscito prima dei 62 anni nistra e grillini) appaiano ben strutturati e relativamente compatti, con un perimetro LucaCifoni A partire dal primo agosto, circa 28 mila pensionati che avevano lasciato il lavoro prima di aver compiuto i 62 anni di età si ritroveranno un asse ideologico definito e riconoscibile, con una leadership anch'essa ben visibile dagli elettori, mentre il terzo (quello di centrodestra) risulti ancora diviso gno aumentato e i relativi arretrati che si sono accumulati dall'inizi La morte della Leviti Grazie Letizia, il tuo inno alla vita è una storia d'amore che continua Maria Latella Sabato mattina mi sveglio e come succede a molti di noi, controllo quasi in automatico i messaggi sul cellulare. Leggo il primo: «La mia vita è stata una grande storia d'amore. Grazie. Letizia». Segue indirizzo e indicazioni per un funerale. Continua a pag. 14 dell'anno. Arriva così in porto una correzione alla legge Fornero molto richiesta fin dall'approvazione della riforma. A pag. 3 al suo interno, privo di una guida unitaria, senza un programma comune e dunque debole e poco attraente per coloro che potrebbero (o vorrebbero) votarlo. Lo si vede, del resto, dai titoli dei giornal Bassi e Pompetti a pag. 2 e dal raccon * Prezzi promozionali: nelle Marche € 1 00 -Tandem con altri quotidiani (non acquistagli separatamente) nelle province di Brindisi LecceeTaranto HMessaggero + QuotidianoC 120 la domenica con Tuttomercato € 140 In Umbria e Abruzzo II Messaggero* Corriere dello Sport-Stadio € 120 NelMolise II Messaggero * Quotidiano del Molise € 120 o quotidian Concorsone, caccia agli esaminatori dopo la maxi-fuga ^11 ministero costretto ad abbassare i requisiti e alzare i compensi per convincere i professori della politica. È come se a livello mediatico si fosse già stabilita una competizione a due tra Renzi e Di Maio. 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Cassazione. La decadenza non opera dall'acquisizione del diritto al credito, ma dal momento della compensazione
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Recupero bonus, termini dall'utilizzo Laura Ambrosi I termini di decadenza per il recupero di crediti di imposta non spettanti non decorrono dall'anno in cui è maturato il diritto alla fruizione, ma da quandoilcreditoèstatoeffettivamente utilizza to incompensazione. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 15190 depositata ieri. I fatti: l'agenzia delle Entrate notificava atto di recupero ad una società per aver indebitamente compensato un credito
credito da parte del contribuente, che può essere effettuato, in tutto o in parte, solo in alcuni periodi di imposta a scelta del contribuente, purché nei limiti della percentuale consentita. Ne deriva che il controllo sulla spettanza del contributo che l'amministrazione è tenuta ad eseguire entro il termine stabilito, va effettuato in relazione a cia-
scun periodo di imposta in cui il contribuente ha usato ilcredito. Tale principio, peraltro, dovrebbe risolvere la questione spesso dibattuta della conservazione di diimposta perinvestimentinelle documentazione comprovante aree svantaggiate. La società l'acquisto agevolabile anche oltre impugnava l'atto, ma la i termini di decadenza. Va da sé, commissione provinciale infatti, che se l'amministrazione respingeva il ricorso. In appello, può controllare l'utilizzo del credito (entro i termini), anche per invece, il giudice di secondo fatti verifìcatisi in precedenza vi è grado, condividendo le ragioni comunque un obbligo di della contribuente, riteneva conservare la relativa decaduto il potere di documentazione per consentire il accertamento da parte controllo, ma soprattutto per dell'amministrazione. In provare la bontà della particolare, secondo la Gtr, poiché il credito riguardava beni compensazione.
acquistati nel 2001 ed esposti nella dichiarazione presentata nel 2OO2, il recupero effettuato notificando l'atto nel 2007 doveva ritenersi tardivo essendo intervenuta la decadenza. Contro tale decisione, l'Ufficio ricorreva per Cassazione lamentando che, in realtà, la società avesse compensato il credito negli anni successivi, esponendolo nelle rispettive dichiarazioni: il termine di decadenza, quindi, doveva computarsi non da quando il diritto fosse maturato, bensì da quando il credito (o parte di esso) fosse stato utilizzato mediante
compensazione. Ne conseguiva che non vi era alcuna decadenza. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, l'avviso di recupero (da emanarsi all'epoca - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) può essere emesso non solo per recuperare le somme corrispondenti all'utilizzo del credito oltre la percentuale consentita, ma anche per la ritenuta inesi stenza dei crediti opposti in compensazione. Ciò anche se per le diverse annualità di utilizzo tale controllo non abbia avuto luogo. In altre parole, continua la sentenza, assume rilievo, ai fini fiscali, l'utilizzazione del
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II quadro. Dopo la sentenza sul caso Eternit-bis Sul «ne bis in idem» più tutele ai cittadini di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani on sentenza a 200 del 2016, I la Corte costituzionale ha \^J delineato i contorni del ne bis in idem processuale, ovvero del principio, previsto dall'articoto 649 del Codice diprocedurapencde, che vieta di essere processati per un fatto per il quale un soggetto sia stato già prosciolto o condannato in via definitiva (si veda II Sole 24 Ore di ieri). La decisione è intervenuta su uno dei casi più tragici e complessi in materia di sicurezza sul lavoro e salute pubblica, ovvero il processo ai vertici dell'Eternit per la conta
infatti, escludono la possibilità di un nuovo giudizio qualora quest'ultimo riguardi il medesimo fatto nella sua dimensione storica ed empirica. Tale concezione naturalistica del fatto, tuttavia, non si restringe alla sola condotta dell'agente, bensì
abbraccia la triade condotta-nesso causale-evento. Rispetto a questo principio generale, già applicato dalla giurisprudenza nazionale, la Corte rileva un'eccezione nell'indirizzo, mai smentito, secondo il quale il ne bis in idem non trova applicazione nel caso di concorso formale di reati, ovvero qualora con una sola azione od omissione vengono commessi più illeciti penali. Tale eccezione conduce alla dichiarazione di minazione e le morti da amianto. incostituzionalità dell'articolo 649 Il primo giudizio, in cui era del Codice di procedura penale, contestato il reato di disastro appunto nella parte in cui esclude innominato aggravato dal fatto di che il fatto sia il medesimo per la avere causato la morte e la sola circostanza che sussista un malattia di molte persone, si concorso formale tra il reato concludeva con il proscioglimento giudicato e quello da giudicare. per intervenuta prescrizione. In Questa sentenza che, come seguito, la Procura contestava il semprepiùspessoaccade,nascein delitto di omicidio all'unico imputato rimasto, per le morti già oggetto del precedente giudizio e per altre successive. In udienza preliminare il giudice sollevava un costante dialogo tra Corti, tutela questione di costituzionalità certo la persona da una teoricamente dell'articolo 649 del Codice di continua persecuzione penale. Tuttavia, va anche rimarcato come procedura penale, in relazione al significato da dare all'espressione non si accolga quell'orientamento, ancora più attento alla libertà «medesimo fatto», ritenendo che dell'individuo, che identifica il l'interpretazione del diritto viven te contrastasse con la giurisprudenza della Corte Europea. Infatti, mentre per Strasburgo il divieto di un secondo processo sorgerebbe in caso di identità del fatto storico, l'ordinamento interno consentirebbe di processare di nuovo un soggetto per lo stesso fatto, purché qualificato diversamente da un punto di vista giuridico. La Corte risponde con una sentenza assai complessa e articolata, lacuiletturaoccupauntemponon breve e la cui portata non è certo riassumibile in queste poche righe, dove cilimitiamo solo a riferire un paio di impressioni. Anzituttoi] giudicedelleleggi afferma che une bis in idem è un prin
concetto di fatto con quello di condotta e dunque non consente che un comportamento possa essere oggetto di più giudizi penali. Calando il discorso nel processo Eternit, dopo la sentenza della Corte, riterdamo che il gup non potrànéevitaredeltuttoilnuovoprocesso ,névagliarel'opportunitàdel rinvio agiudizio per tutte le ipotesi di omicidio. Potrà, anzi forse dovrà, limitare lapropriavalutazione alle sole morti non considerate nel processogiàconcluso per disastro innominato.
cipio di civiltà giuridica che, pur non menzionato espressamente in Costituzione, si innesta nel tessuto dei valori della Carta, con una evidente funzione di protezione dell'individuo da «una tra le più penetranti e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato».!^ Cortericonoscecheleinterpretazion i di Strasburgo e di Roma sonocoerenticonquestaprospettiva : entrambi gli ordinamenti,
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CASSAZIONE Commercialisti, l'errore costa caro Giovanni Negri » pagina 17
Cassazione. Professionista obbligato a risarcire il milione di euro di tributi corrisposti dal cliente II consulente paga il parere sbagliato II commercialista responsabile della mancata neutralità del riordino societario
Giovanni Negri MILANO Costa caro, per la precisione un milione di euro, al commercialista non avere rispettato la promessa fatta ai clienti di una ristrutturazione societaria senza esborsi fiscali. Il Fisco, invece, si era fatto avanti costringendo la società a versare, appunto, un milione di euro di imposte. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15107 della Terza sezione civile depositata ieri, condanna il professionista a risarcire integralmente l'importo versato all'Erario. Al commercialista era stata affidata un'operazione di ristrutturazione societaria di una certa complessità, per la quale il professionista aveva assicurato la completa assenza di tributi da versare perché i conferimenti sarebbero rientrati in sospensione d'imposta. Garanzia che poi venne
difesa del commercialista. secondo la quale l'incarico di ristrutturazione sarebbe stato conferito anche nel caso di irragiungibilità dell'obiettivo della neutralità fiscale. In particolare, a rilevare era la garanzia della sospensione d'imposta fornita al gruppo societario, di cui il commercialista si era incaricato di ridisegnare il perimetro. Questo rendeva, sottolinea la Cassazione, la sua obbligazione strumentale al raggiungimento di quel preciso risultato rappresentato dalla riorganizzazione del gruppo societario in regime di esenzione d'imposta. Bersaglio non raggiunto, però, proprio per responsabilità del professionista. «Non dunque avverte la Cassazione -, una riorganizzazione "qual che fosse" della struttura societaria, bensì una specifica riorganizzazione che consentisse al committente di smentita dai fatti, con l'amministrazione finanziaria che andare esente da quella tassazione poi in si fece avanti ottenendo il pagamento di una cifra vece imposta alla società per considerevole; di qui la domanda Anche su questo passaggio, di inadempimento e risarcimento avanzata dal gruppo societario. E semaforo rosso per l'obiezione della difesa per la quale a quest'ultimo la Cassazione da l'attività del commercialista ragione addossando al anche in assenza di imperizia commercialista il risarcimento od omissione non avrebbe dell'intero importo. Per la Cassazione, infatti, è corretta la comunque consentito di l'esito ricostruzione fatta dai giudici di positivo sperato. In termini merito, con la Corte d'appello che giuridici, ricorda la sentenza, aveva in parte rivisto il giudizio di la causa concreta del contratto primo grado. La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto che il rapporto d'opera professionale era costituito dallo scopo di evitare contrattuale tra committente e la tassazione, mentre l'oggetto professionista venne regolato era rappresentato dalla sulla base della precisa individuazione di alcuni obiettivi progettazione di un restyling da raggiungere. Di qui societario in esenzione l'irrilevanza dell'argomentazione, d'imposta. In questo contesto, avanzata dalla non pesa, conclude la Cassazione, la mancata dimostrazione da
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parte del gruppo societario che la ristrutturazione, se eseguita con altre modalità, avrebbe permesso di evitare il pagamento delle imposte.
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Valore aggiunto. Niente automatismi nelle non operative Rate e definizioni aprono la strada ai rimborsi Iva
Anna Abagna le Benedetto Santacroce Con la circolare 33, pubblicataieri dall'agenzia dell'Entrate, sono stati forniti diversi chiarimenti in materia di rimborsi Ivae dei requisiti necessari ai fini dell'esonerodallapresentazione della garanzia. In seguito alle novità introdotte dai decreto legislativo 156/2015 e 158/2015, l'Agenzia ha ritenuto di dover meglio precisare in quali casi è prevista la sospensione dal rimborso, in base all'articolo 23 del decreto legislativo 472/1997, specificando in particolare gli effetti sull'erogazione dei rimborsi Iva, che determinano le comunicazioni di irregolarità o i debiti erariali in corso di pagamento mediante rateazione. Nelcasodicomunicazionedi irregolarità, premesso che dall'invio il contribuente - se vuole evitare l'iscrizione a ruolo-ha 30 giorni per procedere al pagamento, qualora i 30 giorni non siano ancora decorsU'ufficioprocedeconl' esecuzione del rimborso, nel caso in cui sia stata presentata istanza Viceversa, scaduti i 30 giorni, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute, l'ufficio può procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso Iva Quanto ai pagamenti rateizzati, sulla base delfattochel'accessoallarateazione non è più subordinato alla presentazione di garanzie, l'Agenzia ha chiarito che le rate non ancora pagate relative all'accertamento con adesione, all'acquiescenza, alla conciliazione giudiziale e al reclamo/mediazione non debbano essere considerate carichi pendenti ai fini della sospensione dei rimborsi Iva, fatte eccezioni per le ipotesi in cui l'omesso/iitardato pagamento di rate comporti la decadenza dal beneficio della rateazione. Lo stessovaleinriferimento agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Anche con riferimento alla rateazione di cartelle di pagamento, siccome non sussiste l'obbligo di presentazione della garanzia, ai fini dei rimborsi Iva, le rate non ancoraversatenonsonoconsiderate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso, ad eccezione delle
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gruppo nel caso di franchigia Qui, in assenza della prestazione di tale garanzia, la compensazione effettuatanonpuòdirsiperfezionatae, diconseguenza, èdovutoilversamentodell'Iva indebitamente compensata con effetto ex fune, ma sempre al netto della franchigia sopra richiamata Va ricordato, infine, che la mancanza di pretesa tributaria, ha ritenuto che interpellorelativamentealle società non operative non blocca automaticamente non comportano la sospensione il rimborso: per arrivare a questo dal rimborso gli atti la cui risultato saranno necessarie verifiche riscossione è sul caso concreto. ©RIPRODUZIONE stataoggettodisospensioneamminis RISERVATA
ipotesi in cui il contribuente non paghi cinque rate, anche non consecutive, decadendo così dal beneficio della rateazione. L'Agenzia, inoltre, considerando la particolare situazione economico-finanziaria del contribuente o la sopravvenuta incertezza della
trativaogiudiziale. Sottolineando, poi, come la sospensione ex articolo 23 del decreto 472/1997 (e quella dell'articolo 38bis, comma 8, nei casi di fattispecie penalmente rilevanti), sia lo strumento specifico predisposto dal legislatore ai fini di una tutelacautelare dei crediti erariali disciplinati dalla normativa tributaria, l'Agenziaprecisa che il fermo amministrativo, come istituto di carattere generale diretto alla tutela delle regioni di credito delle amministrazioni statali, trova un'applicazione meramente residuale. Quantoallaportatainnovativadal documento interpretativo, in particolare,puòessererichiamata la parte in cui è previsto il superamento della circolare 32/11/2014, riguardo i rimborsi Iva in presenza di avvisi di ac ILCASO La mancata garanzia nel caso di Iva di gruppo determina un recupero di imposta che è sempre al netto della franchigia
certamento e rettifica Infatti, è stato precisato che l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto che abbia versato spontaneamente quanto richiesto, possa considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'erogazione del rimborso Iva, superando il precedente orientamento per cui la mera notifica dell'atto nei due anni precedenti impediva la possibilità di ottenere il rimborso senza prestare garanzia Infine, un ultimo chiarimento dell'Agenzia ha riguardato l'applicazione della sanzione per omessa prestazione della garanzia nell'Iva di
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I chiarimenti delle Entrate. La banche e le imprese devono pagare entro il 1° agosto il canone per il 2015 fissato all'1,5% Alla cassa per salvare i crediti da Dta L'imponibile deriva dalla differenza fra le differite attive e le imposte versate Marco Piazza Varate le procedure e i codici di versamento per esercitare l'opzione per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazionedelleatti vita per imposte anticipate in crediti d'imposta (provvedimento 117661/2016, circolare 32/E e risoluzione 6o/E di ieri). L'articolo 2, commi da55 357 del DI 225/2010 consente alle imprese che abbiano iscritto in bilancio imposte differite attive in relazione all'avviamento o a beni immateriali (fino al bilancio in corso al 27 giugno 2015) e alle banche, anche per quelle relative alle svalutazioni e perdite su crediti soggette a deducibilità parzialmente differita fino al bilancio 2015 (cosiddette "Dta qualificate"), di trasformarle in crediti d'imposta (utilizzabili in compensazione in F24, cedibili o rimborsabili) al verificarsi di determinate condizionKconseguimentodiperdite civilistiche o fiscali). La Commissione Ue ha ritenuto che la facoltà di trasformazione fosse un aiuto di Stato (una sorte di concessione di una garanzia pubblica sull'esigibilità di un credito solo potenziale) ehaimpostoalTItalia dipretendere un canone (1,5% all'anno) dalle società che intendano mantenere il diritto di esercitarla. La circolare 32/E spiega come determinare il canone. Si deve: • calcolare la differenza, positiva o negativa, traleDtaqualificateiscritte inbilancio allafine dell'esercizio, più quelle già trasformate e quelle iscritteallafinedell'esercizioincorso al 31 dicembre 2007; • sottrarre l'Ires e le addizionali versate con riferimento al perio
do d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e l'Irap versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi; • inoltre, sottrarre le imposte sostitutive versate per il riallineamentodel valore dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali (articolo 15, comma io e seguenti del DI. 185/2010 e artilo 176, comma 2-ter del Testo unico) con riferimento al periodo d'impostaincorsoal3idicembre2Oo8e ai successivi, fino al periodo d'im postaincorsoal3i dicembre 2014 Se il saldo netto è positivo l'opzionesiesercitaversando,entroili° agosto 2016 (è espressamente preclusa la possibilità di versare con la
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Le novità 011 LE FONTI Un provvedimento fissa le regole per permettere alle imprese di confermare l'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta (DI 59/2016). Con la circolare n. 32/E l'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull'opzione per la trasformazione delle Dta iscritte in bilancio. La risoluzione n. 60/E istituisce il codice tributo per consentire alle imprese di versare il canone 021 LASCELTA La scelta di confermare l'opzione è irrevocabile e va esercitata entroill°agosto2016(il31 luglio è domenica) con il versamento del canone annuo oppure, se questo non è dovuto, inviando una maildi posta elettronica certificata alla Dirczione regionale competente. Il canone annuo è deducibile da imposte sui redditi e Irap e sarà dovuto fino all'esercizio in corso al31 dicembre 2029 03 IILCALCOLO L'aliquota per determinare il canone annuo corrisponde all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio sono rappresentate dal loro valore indicato nell'attivo dello stato patrimoniale; per le imposte versate si tiene conto dell'imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l'utilizzo di crediti d'imposta, ritenute di acconto subite ed eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni. In caso di base imponibile negativa o nulla, ovvero di imposte versate superiori o equivalenti all'ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto 041 IL CONSOLIDATO Per le imprese aderenti al consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla Direzione regionale competente da parte della consolidante determina l'esercizio dell'opzione per le società consolidate
L'ALTERNATIVA I soggetti che non sono tenuti a versareilcanone devono comunicare via Rec l'opzione per mantenere l'agevolazione
maggiorazione dello 0,4% entro trentagiornidallascadenzaedifruir edella"prorogaestiva"),il canone per il 2015 con il codice 2900. Periperiodid'impostadal2Oi6 al 2029 il canone sarà dovuto annualmente entro il termine di versamentodel saldo delle imposte sui redditi. È destinato a diminuire nel tempo a causa del naturale riassorbimento delle Dta. Ilprowedimentoelacircolare chiariscono i dubbi sorti con riferimento alla determinazione delle "imposte versate" da sottrarre dalla base imponibile. In pratica
imponibile del canone l'opzione si esercita - entro il 1° agosto - per posta elettronica certificata. Provvedimento e circolare contengono, poi, istruzioni con riferimento alle imprese in consolidato fiscale e a quelle interessate da operazioni straordinarie. L'opzione non esercitata per tempo non epiu esercitabile, salvo per le societàinteressate da future operazioni straordinarie. L'opzione è irrevocabile. Nel caso in cui non sia esercitata, le disposizioni sulla trasformazione delle Dta e sull'utilizzo del credito di imposta si applicano all'ammontare delle imposte anticipate qualificate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, delle attività sui cuisisarebbedovutocalcolare il canone. I casi di opzione via Pec dovrebbero essere limitati. Per le imprese non bancarie l'opzione può interesse quelle che hanno notevoli svalutazioni di beni immateriali e previsioni di future importantiperditeciviliofiscalL ©RIPRODUZIONE RISERVATA
si fa rifermento all'imposta netta del rigo RNn che è al lordo degli scomputi di ritenute, crediti d'imposta e delle eccedenze di imposte riportate da anni precedenti, con l'avvertenza che il saldo al rigo RN 23 rileva solo se effettivamente versato. Si sommano anche le imposte versate in relazione al regime delle società estere controllate (articolo 167 del Tuir) e per la definizione di avvisi di liquidazione delle dichiarazioni, avvisi di accertamento e ravvedimenti, a condizione che si riferiscano ai periodi d'imposta dal2Oo8perl'Iresedal 2013 per l'Irap. Se non vi èbase
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Certificato di malattia Licenziato chi non controlla l'invio digitale
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Viene licenziata, per assenza ingiustificata, la lavoratrice che non controlla l'invio telematico del certificato di malattia Lo mette nero su bianco la Corte di cassazione con la sentenza n. 15226 della Sezione lavoro della Cassazione. È vero che la nuova procedura digitale esonera dall'invio del plico cartaceo, ma non dalla segnalazione dell'assenza. Per la Cassazione, infatti, è corretto il ragionamento della Corte d'appello che «ha ritenuto che l'avere richiesto al medico il certificato, non esaurisse l'obbligo di diligenza della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l'obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato». Una verifica che la lavoratrice avrebbe potuto, sottolinea la Cassazione, compiere, chiedendo per esempio il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/ attestato di malattia.
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Domenica 24/07/2016
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FOCUS. LA RIFORMA PREVIDENZIALE Pensioni, più opzioni per le quattordicesime e fase 2 dopo la manovra di Davide Colombo e Marco Rogari La scrematura delle varie opzioni sulle quattordicesime. E l'individuazione di correttivi almeccanismodiadeguamento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione legati alla speranza di vita da far scattare nell'ambito di una "fase 2" parallela o successiva alla manovra di bilancio in cui confluiranno l'Ape, l'Antìcipo pensionistico, e le misure su ricongiunzioni, "precoci" e "usuranti". Sono due dei terni su cui si concentrano le valutazioni dei tecnici che lavorano al dossier pensioni anche in vista del prossimo round politico Governo-sindacati che si terrà tra la fine di luglio(probabilmente il 29) e l'inizio di agosto. Sulle quattordicesime oltre all'ipotesi di rafforzare l'attuale platea dei beneficiari si starebbe riflettendo anche su quella che prevede l'aumentodellamensilitàaggiuntiva di 80-100 euro per i soggetti che ne beneficiano. Tra le opzioni anche quella del mix, che però è al momento considerata poco gettonata: allargamento contenuto della platea con leggeroirrobustimentodellaquattordicesima Un'altra questione aperta è quella di una operazione in due tappe per rendere operativo tutto il piano-previdenza. Se il pacchetto di misure previdenziali che il Governostamettendoapuntoentrerà nella legge di Bilancio 2017 è infatti assaiprobabileche,unavol-ta approvato, aiuti ad aprire una "fase due" fatta di nuove misure destinate ad aggiornare alcune criticità di fondo del nostro modello contributivo. Si partirebbe aquantodiconofontivicinealdossier - da una riflessione sul meccanismo di adeguamento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione legati alla speranza di vita. Poiché a partire dal 2019 si passerà ad una cadenza biennale anziché triennale, l'idea dei tecnici coordinati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, è quella di riconsiderare questo meccanismo partendo per esempio da alcune esclusioni (i lavoratori impegnati in attività usuranti) senza però comprometterne il ruolo fondamentale di determinazione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi in pensioni. Le correzioni potrebbero poi riguardareilmeccanismodiindicizzazione delle pensioni all'inflazione. La legge di Stabilità 2016 haprorogato il regime attuale (provvisorio) a tutto il 2018. Le opzioni sono diverse: tornare alla perequazione su tre fasce prevista dalla legge 338 del 2OOO uscendo dalle cinque fasce che erano state introdotte dal Governo Letta e che prevedevano una copertura solo fino al 50% delIepensionitrale5ele6volteilminimooppurericonsiderareilmec canismo con una soluzione strutturale diversa mantenendo la garanzia dell'effetto zero sugli assegni in casi estremi di deflazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PREVIDENZA Ipiccoli «scalini» delle pensioni ne/2017 diMatteoPrioschi
Lunedì 25/07/2016
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T ? anno prossimo porterà -L/ buone notizie pensionistiche soprattutto a poco meno di 4omila persone che incassano un assegno previdenziale di almeno 91.344 euro lordi all'anno: non verrà più applicato, infatti, il contributo di solidarietà, introdotto a fine 2013 e valido per un triennio. Per molti altri pensionati e pensionandi, invece, con l'attuale quadro normativo e in attesa del pacchetto previdenziale della legge di Stabilità, il 2017 confermerà requisiti e parametri già utilizzati quest'anno. Per di più, gioca a sfavore il contesto economico ancora stagnante. Continua » pagina 4
Dalla Stabilità i cambiamenti maggiori >• pagina 4
Pensioni al giro di boa tra vecchie regole e legge di Stabilità La deflazione tiene a zero gli incrementi diMatteoPrioschi > Continua da paginal Le "pensioni d'oro", quindi, luccicheranno un po' di più di ora, soggette come sono a un prelievo compreso da un minimo del 6% per gli importi da 91.344 a 130.491,40 euro e un massimo del 18% (passando per il 12%) quando il trattamento pensionistico sfora i 195.737,11 euro. Venendo invece alle regole generali, vediamo cosa prevedono le norme attuali per le varie voci del cantiere-previdenza. Sul fronte del diritto all'assegno, non cambierà l'età minima necessaria per poter smettere di lavorare. L'adeguamento di questo parametro alla variazione dell'aspettativa di vita, ma anche alle regole che prevedono l'equiparazione tra uomini e donne, nel passaggio tra 2016 e 2017 non determinerà scatti (i dettagli sono riportati nelle schede a fianco). Il prossimo scalino, per le donne del settore privato, dipendenti o autonome, ci sarà nel 2Oi8.Queste due categorie, del resto, sono state
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particolarmente penalizzate quest'anno, avendo subito un incremento rispettivamente di 2 anni e io mesi edil anno e 4 mesi rispetto al 2015. E poi, dal 2019, dovrebbe scattare l'adeguamento con cadenzabiennale alla speranza di vita, al posto di quello triennale applicato nel periodo 2013-2018, e ulteriori 5 mesi di età richiesti a tutti (la pensione di vecchiaiasi raggiungerà a 67 anni). Invariato anche il minimo di versamenti per la pensione anticipata: 42 anni e io mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne. Mentre per l'anticipata con il contributivo, fruibile da chi
Anche questi hanno validità triennale e quindi quelli introdotti quest'anno restano in vigore fino al 2018. Peraltro, l'effetto dei coefficienti si fa sentire in relazione all'anzianità contributiva e al conseguente metodo di calcolo applicato: per chi aveva 18 anni di contributi entro il 1995, il contributivo scatta solo per gli anni dal 2012 in poi; per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il calcolo con i coefficienti parte dal i99Ó;peripiù giovani tutta la pensione è soggetta alla conversione del montante in assegno. Quanto al montante, la regola prevede che alla fine di ogni anno quanto accumulato venga ha iniziato a pagare i contributi dal rivalutato in base alla variazione 1996, saranno sufficienti 63 anni e media del prodotto interno lordo 7 mesi di età. Per quanto riguarda del quinquennio precedente. E qui l'importo del primo assegno il rallentamento della crescita pensionistico riconosciuto a chi va economica, o meglio la recessione, in pensione nel 2017 invece che si è fatta e si sta facendo ancora nel 2016, sono confermati i sentire, tant'è che il valore del coefficienti che vengono utilizzati 2014 (applicato nel 2015) è per convertire il montante risultato negativo per la prima contributivo in relazione all'età in volta nella storia (e si è dovuti cui si smette di lavorare: più intervenire con una norma per elevata è quest'ultima e più ricca è utilizzare la pensione, in quanto l'aspettativa di vita è minore.
comunque un valore pari a zero), mentre quello del 2015 è stato +0,005058, cioè lomila euro sono diventati 10.050,58. Quest'anno non ci si do
vrebbe scostare di molto. Il contesto economico pesa anche sull'importo degli assegni già in pagamento, dato che ogni anno viene adeguato all'inflazione rilevata nei dodici mesi precedenti. Nel 2015 l'indice di riferimento (applicato nel 2016) è stato addirittura negativo e anche in questo caso poi riportato a zero per quest'anno è stato previsto nullo e quest'anno è stato previsto nullo e legge, mentre quello riferito a legge, mentre quello riferito a
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Lunedì 25/07/2016
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Previdenza LE MISURE PER IL 2017 Importi fermi Restano confermati i coefficienti per il calcolo dell'assegno al ritiro I timori dei professionisti Decade a fine anno lo stop all'incremento dell'aliquota contributiva dal 27 al 29%
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quello provvisorio da applicare nel 2017 probabilmente non si quello provvisorio da applicare nel 2017 probabilmente non si discosterà molto dallo zero. Quindi nel triennio 2015-2017 gli importi sono rimasti sostanzialmente stabili per quanto riguarda l'effetto inflazione. A ciò si deve aggiungere il meccanismo di perequazione introdotto per il 2014-2016 e poi prorogato fino al 2018 per coprire i costi dell'estensione dell'opzione donaeper artigiani e commercianti (+0,45%). ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
agli assegni fino a tre volte il iscritti in via esclusiva alla minimo (cioè 1.505,67 euro) viene gestione separata dell'Inps, per i riconosciuto l'adeguamento pieno quali, con l'ennesimo intervento all'inflazione. Più l'importo sale, e tampone, nel 2016 l'aliquota minore è il tasso retrocesso. Ma, a contributiva è stata fermata al fronte della stabilità dei prezzi, per 27%, ma l'anno prossimo forza di cose gli assegni non dovrebbe saltare al 29% per poi aumentano, indipendentemente dal arrivare al 33% nel 2018. Ritocchi meccanismo di retrocessione. verso l'alto, ma sensibilmente più Guardano invece con apprensione contenuti per gli iscritti in al 2017 i professionisti vianonesclusivaeper artigiani e commercianti (+0,45%). ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
Le disposizioni in vigore REQUISITI E SPERANZA DI VITA CONTRIBUTI E COEFFICIENTI TASSO INFLAZIONE PEREQUAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ La correlazione tra i requisiti minimi per andare in pensione e l'aspettativa di vita non comporterà incrementi tra H2016 e il 2017. Per il trattamento di vecchiaia, oltre a 20 anni di contributi sono richiesti: 66 anni e 7 mesi di età per gli uomini e le dipendenti del pubblico impiego; 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato; 66 anni e 1 mese per le autonome. Per la pensione anticipata sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contributi agli uomini e un anno in meno alle donne. L'anticipata con il sistema contributivo si raggiunge a 63 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi indipendentemente dalsesso. I prossimi scatti ci saranno nel 2018 Per la parte contributiva della pensione l'importo del montante versato ogni mese viene rivalutato applicando un tasso che è aggiornato con cadenza annuale e varia in relazione alla variazione delprodottointemo lordo nei cinque anni precedenti. A novembre si conoscerà quello da applicare agli importi accumulati fino al 2015. Per effetto del decreto legge 65/2015 tale tasso non può essere negativo. Quando si decide di andare in pensione, per la parte relativa al metodo contributivo, il montante accumulato viene trasformato in assegno mensile tenendo conto dell'età del pensionando. I coefficienti di trasformazione fissati nel 2016 restano in vigore fino al 2018 Ogni anno l'importodegli assegni già in pagamento viene adeguato all'andamentodel costo della vitaindue passaggi: vieneindividuatoil tassodiinflazione,primaprowisorioepoidefinitivo,quinditaletasso vieneapplicatoinmisuradifferenziatainfunzionedell'importodegli assegni. Perquanto riguarda l'inflazione, il tasso provvisorio utilizzato pen'12016 è pari a zero, quellodefinitivo -0,1%, però a gennaio2017 non ci sarà un conguaglio negativo perché la legge di Stabilità 2016 ha sancito chei valori applicati non possonoessereinferiori a zero. Verrà comunque applicatoiltassoprowisorioperil2017esidovrà recuperare un -0,1% relativo al 2015. Il meccanismo di retrocessione del tasso di inflazione in base all'importo dell'assegno utilizzato quest'anno si applicherà anche nel 2017: adeguamento al 100% per gli importi fino a tre volte il minimo pensionistico; 95% per le pensioni oltre tre e fino a 4 volte il minimo; 75% oltre quattro e fino a cinque; 50% oltre cinque e fino a sei; 45% oltre sei volte il minimo. La legge di Stabilità 2016, infatti, ha prorogatofinoal2018questo meccanismo, introdotto nel 2014 per un triennio. Afronte dell'inflazione pari o vicino a zero registrata negli ultimi anni, gli incrementi in ogni caso sono estremamente contenuti Salvo ulteriori interventi legislativi, l'anno prossimo non si applicherà più {(contributo di solidarietà alle pensioni più alte che di recente ha superato l'esame della Corte costituzionale. Quest'anno, infatti, sulla quota di trattamento pensionistico superiore a 14 volte il minimo e fino a 20 volte scatta u na decurtazione del 6percento; per la fascia oltre 20 e fino a 30 volte il taglio sale al 12 percento; arriva al 18% per la fascia oltre 30 volte. Il provvedimento è stato introdotto con la legge di Stabilità 2014 con durata triennale e perora non è stato prorogato
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:Nel modello Irap di quest'an! no trovano spazio le no vita ! sull'imposta regionale. Tra iqueste la più significativa è la !deduzione per i dipendenti :assunti a tempo
indetermina!to. Lo sconto va calcolato in ivia residuale, per differenza :tra il costo complessivo del !personale dipendente a tempo :indeterminato e quanto già si !ha diritto di dedurre sulla base !delle agevolazioni previgenti. * pagina 19
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Dichiarazioni.il modello per la denuncia dell'imposta regionale diventa più articolato Compilazione puntuale per il set degli sconti Irap Nuovi codici per le variazioni al valore della produzione
PAGINAACURADI Giorgio Cavelli Diverse novità attendono le imprese e i professionisti che, dopo aver effettuato i versamenti di saldi e acconti, si apprestano a perfezionare la compilazione della dichiarazione Irap 2016. La legge di Stabilità 2015 (190/2014) e, parzialmente, anche quella del 2016 (legge 208/2015) sono infatti intervenute sulla modulistica, che presenta numerose modifiche rispetto all'anno scorso anno. Il frontespizio Come già nel modello Unico, anche nel frontespizio di quello Irap - in corrispondenza della casella «dichiarazione integrativa» (non a favore) - al posto della barra tura richiesta nel 2015 i contribuenti devono indicare quest'anno un codice, per far conoscere all'Agenzia se l'intervento correttivo è dovuto o meno a una comunicazione ricevuta. Il codice «i» rappresenta una correzione "spontanea". Mentre il codice «2» va utilizzato quando il contribuente intende rettificare la dichiarazione già presentata, in base alle comunicazioni inviate dalle Entrate tramite raccomandata, cassetto fiscale, o intermediario abilitato (ex articolo i, commi 634 - 636 della legge 190/2014). La "canalizzazione" all'intermediario abilitato si ottiene con la duplice e coerente barratura delle caselle dedicate alle «altre comunicazioni» (diverse dai preavvisi di irregolarità), che si trovano in corrispondenza del
la firma del contribuente e dell'impegno alla trasmissione assunto dall'intermediario.
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Valore della produzione All'interno dei quadri riservati alla determinazione del valore della produzione (IQ, IP, 1C e IE, a seconda della natura soggettiva del contribuente), i righi dedicati alle «altre variazioni in aumento» e alle corrispondenti «variazioni in diminuzione» non sono più anonimi (con sommatoria di tutte le voci residuali rispetto ai righi specifici). Richiedono infatti l'indicazione di un codice, diverso per ciascuna tipologia di variazione, da indicare nello spazio di fianco a quello che accoglie l'importo. Risulta in tal modo agevolata la lettura e la comprensione delle variazioni generalmente meno rilevanti, cioè quelle più "tipiche" (perdite su crediti, compensi agli amministratori, interessi compresi nei canoni leasing, eccetera) già espressamente richieste in righi autonomi. La novità avvicina la struttura del modello a quella del quadro RE di Unico. Contratti indeterminati La novità di maggior impatto ( non solo sui modelli ma anche sui bilanci delle imprese) è certo rappresentata dalla possibilità di dedurre integralmente il costo del lavoro per i dipendenti occupati a tempo indeterminato. Al di là dei tecnicismi sulla sua determinazione (si veda l'articolo a lato), la collocazione del rigo - come, ad esempio, si osserva nei righi ISy e lC6f> per le società di capitali conferma la natura "residuale" di questa deduzione, da determinarsi
tra il costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato e quanto già si ha diritto di dedurre sulla base delle agevolazioni previgenti. Quest'insolito meccanismo costringe a una serie di calcoli inutili per chi redige la dichiarazione. E trova giustificazione solo come sistema di monitoraggio,
da parte dell'Erario, del costo complessivo del beneficio appena introdotto: costo che si può ottenere isolandone gli effetti rispetto alle deduzioni previgenti (Inail, cuneo fiscale, apprendisti, eccetera). Nel determinare l'imposta 2015, invece, non si potrà tener conto delle altre riduzioni disposte dalla legge 208/2015,cne sono applicabili dal periodo d'imposta 2016. Vale a dire: • l'esclusione dal novero dei soggetti passivi di coloro che esercitano l'attività agricola ex articolo 32 del Tuir, nonché delle cooperative e dei consorzi ex articolo io del Dpr 601/1973; • l'introduzione di una nuova deduzione per i lavoratori stagionali, pari al 70% della differenza residua di costo imponibile, per ogni lavoratore impiegato al raggiungimento delle condizioni stabilite dal legislatore; • un ulteriore incremento della deduzione forfettaria per i soggetti Irpef con valore della produzione modesto (articolo i, comma 123, legge di Stabilità 2016). Tali agevolazioni possono tuttavia essere usate per ridurre gli acconti d'imposta 2016. Nessun dipendente II nuovo rigo 1889 è destinato ad accogliere il credito d'imposta
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del 10% concesso dall'articolo i, comma 21, della legge 190/2014 ai soggetti (professionisti compresi) che non si sono avvalsi nel 2015 di lavoratori dipendenti (neppure per un giorno). • Le deduzioni indicano importi che vanno defalcati dal calcolo della base imponibile. Nell'ambito dell'Irap, sono state utilizzate nel corso degli anni per ridurre l'impatto dell'indeducibilità del costo del lavoro, che finisce per assegnare al tributo regionale una funzione di disincentivo all'occupazione in Italia. Di volta in volta, attraverso le deduzioni, quote sempre maggiori degli oneri per il personale sono diventate non imponibili, come è ad esempio accaduto con la legge di Stabilità 2015 per quel che riguarda il costo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Deduzioni
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Le principali novità del modello Irap 2016 011 TEMPO INDETERMINATO Pertutti coloro che determinano ilvaloredella produzione secondo gli articoli dal 5 al 9 del Digs 446/1997, debutta la deduzione delle spese sostenute perii personale dipendente impiegato con contratto a tempo indeterminato. Si tratta di una deduzione "residuale", nel senso che consente di defalcare quanto residua dal costo complessivo del personale dipendente a tempo indeterminato rispetto a quanto già si ha diritto a dedurre sulla base delle deduzioni previgenti 021 NESSUN DIPENDENTE Dal2015 viene riconosciuto un creditod'impostadellO%ai soggetti (professionisti compresi) che non si sono avvalsi in tale periodo d'imposta (neppure per un giorno) di lavoratori dipendenti. Tale credito è spendibile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione 03 IINTEGRAZIONIASFAVORE Nelfrontespiziodelle dichiarazioni integrative "a sfavore" va riportato un codice per indicare se la correzione si deve a una comunicazione ricevuta dalle Entrate o se è di tipo "spontaneo" 041 VARIAZIONI Le voci residuali di variazione (in aumento e in diminuzione) del valore della prod uzione vengono codificate nello specifico, per permettere una lettura più efficace del modello OS I PATENT BOX Vengono esclusi da tassazione gli importi che derivano dall'applicazione delle norme sulpotenfòox.Tra le deduzioni arriva quella riservata ai contributi volontari erogati ai consorzi con adesione obbligatoria 06 I ECCEDENZAACE II quadro relativo alla conversione dell'eccedenza Ace in credito d'imposta Irap si adegua alle esigenze poste dal secondo annodi applicazione di questa facoltà, considerando anche ilfattocheilcredito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo 071 CREDITI DI IMPOSTA Nell'ambito della ripartizione territoriale della base imponibile (quadro IR), è stata introdotta una nuova casella «Crediti di imposta regionali», dove vanno riportati eventuali importi spettanti a seguito di specifiche norme agevolative a livello locale, secondo le indicazioni presenti in calce alle istruzioni ESEMPI DI COMPILAZIONE DEDUZIONE CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO Sigma Srl, che ha 44 dipendenti di cui 42 assunti a tempo indeterminato, ha un costo del lavoro complessivo pari a 1.527.000 euro. La compilazione evidenzia al rigo IS7 l'importo dell'ulteriore deduzione del costo del lavoro per i 42 dipendenti a tempo indeterminato, in modo che - tra deduzione per contributi assicurativi.forfettaria "da cuneo" e ulteriore - per loro operi una deduzione integrale del costo del lavoro. Alla base imponibile Irap concorre dunque solo la quota di costo dei lavoratori a tempo determinato non interessato dalle deduzioni previgenti (27mila euro) '44 ————»-art. 11 BI Coi**"« D.ISS. n. 444/97 ——————— 30.0000 „68 Qmfribuli pfftvidanzjali edonislmznt'42 350.000,«! Da riportare I " angolC69|'Spes« per apprendista, disobit, personale addetti db ricercaesvOuppo Doduznn» di 1 850 «uro uno a 5 (Landend Deduzione per incremento occupational»'320.000« [»iai«» i- 'P—* «%-*•*'42 _ 800. 000 00 __________________ ISS Sommo aunghiisi oil 2, B2col 3, 153 eol 2,154 eol 3, ISS eol 2, ISO eol 2, IS7 eol 2 1.500.000,0 Soimno^eoc»clenz«delededuzi«iidio^ojiioJtidalSlalSonipe«oolenlrJ>izioni (SIO Ibtak deduzioni {ISS -IS°| 1.500.000 oo L'effetto indiretto è che.fruendo di una maggiore deduzione ai fini Irap rispetto al passato, una minor imposta regionale sarà deducibile ai fini Ires (rigo RF55, codice 33) CREDITO D'IMPOSTA IN ASSENZA DI DIPENDENTI L'immobiliare Delta Srl non ha avuto nel 2015 alcun dipendente, né a tempo determinato né a tempo indeterminato. L'importo dell'Irap lorda che emerge dalla dichiarazione (rigo IRS) è pari a lOmila euro, per cui ilcredito che può essere utilizzato in compensazione nel2016 è pari a mille euro s«, xvi Creilo d'irnpo*. larti,to Zl/kffii n.l90/2014J 689 1.000 oo l.OOOoo
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Gli altri cambiamenti. I righi riservati alle misure settoriali o opzionali Spazi extra per far valere eccedenza Ace e patent box Ci sono altre novità, operativamente di minor rilievo, che interessano la compilazione del modello Irap 2016. Nel quadro delle deduzioni, è stato collocato un rigo per dare spazio allo "sconto" dei contributi volontari erogati ai consorzi con adesione obbligatoria (comma 988 della legge 208/2015), applicabile già al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Il beneficio è fruibile a condizione che le somme siano utilizzate in conformità agli scopi istituzionali di tali consorzi. Circa la possibilità di trasformare l'eccedenza Ace in credito Irap, è stato inoltre opportunamente adeguato il prospetto del quadro IS al fine di accogliere le eccedenze che, per il secondo periodo d'imposta, si intendono trasformare in credito per il tributo regionale. La disposizione, già operativa lo scorso anno, ha comportato l'esigenza di rendere compilabile la se zione delle eccedenze di credito residue dal periodo 2014, gestendo i relativi incroci. L'impresa interessata dovrà tenere in considerazione: • la seconda delle cinque quote annuali dell'importo convcrtito in Unico 2015; • la prima delle quote derivanti dalla trasformazione CREDITI REGIONALI NelquadroIR debutta quest'anno una casella dedicata ai bonus stabiliti a livello locale operata in Unico 2016; • l'eventuale eccedenza non utilizzata nel modello Irap 2015 e riportata a nuovo, da indicare al rigo 1885, colonna 4. Poiché gestire queste tre variabili è tutt'altro che semplice, le istruzioni al modello Irap presentano due esempi. Occorre fare attenzione per ché, mentre il rigo 1885 indica il totale del credito ancora da suddividere per quinti, il rigo IS86 indica il residuo (eventuale) della quota di un quinto che si è utilizzata a scomputo dell'Irap di periodo. Sempre nel quadro IS, è stato introdotto il rigo 88 nella sezione XVI, per segnalare gli importi esclusi da tassazione per effetto dell'opzione per il patent box. Al riguardo, si deve far riferimento alla circolare 11/E/2O1Ó e alle modifiche apportate alle istruzioni alla compilazione con il provvedimento del 5 maggio scorso. Nel quadro IR, sulla ripartizione della base imponibile, è stata introdotta la nuova casella «crediti di imposta regionali», dove vanno riportati eventuali importi spettanti a seguito di specifiche norme agevolative a livello locale, secondo le indicazioni che sono presenti in calce alle istruzioni, suddivisi per Regione e per tipologia di attività svolta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'agevolazione II percorso per dedurre i dipendenti «stabili»
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Dal 2015 il costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'impresa o il professionista non pesa più sul valore della produzione netta, che costituisce la base imponibile dell'Irap. La nuova deduzione è stata oggetto, con la circolare 22/E/2O15, di alcuni chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate. Il beneficio spetta - insieme alle altre deduziom-nei limiti del costo del lavoro effettivamente sopportato. E, m caso di assunzioni a tempo indeterminato per una sola parte d'anno (anche come effetto della conversione di un compete m proporzione al periodo di lavoro "fisso". I dati necessari per il calcolo del limite vanno assunti, a nostro parere (ma sarebbe opportuno un chiarimento dell'Agenzia), con il principio di competenza per quanto riguarda le imprese, e con il principio di cassa (ma comprendendolequotediTfr maturate) per quanto concerne i professionisti (si veda «II Sole 24 Ore» dell'ii giugno). Un'altra problematica riguarda il personale m distacco. Nella circolare 22/E/2O15, le Entrate hanno affrontato il tema m maniera differente rispetto al passato (risoluzione 2/Dpf/2Oo8 e circolare 263/1998), e m modo diametralmente opposto a quanto sostenuto per l'ipotesi di somministrazione del personale, dove è chiaro che la deduzione spetta all'impresa utihzzatrice, purché il rapporto che lega il somministrato re al dipendente sia a tempo indeterminato. In riferimento al distacco di personale si è invece affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e m "prestito" andrebbero dedotti dall'impresa distaccante, «con conseguente rilevanza degli importi spettanti a titolo di rimborso». Con la correzione giunta dal provvedimento del5 maggio scorso, il
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concetto è ora richiamato anche dalle istruzioni ai modelli. Resta il dubbio su come debba comportarsi l'impresa distaccatana. Dato per scontato che non dovrebbe subire un aggravio rispetto alla situazione preesistente (perché tutto nasce dall'arrivo di una nuova deduzione), si ritiene che essapossa dedurre il costo del personale m distacco (voce 87 del conto economico, principio Oic 12 paragrafo 58) senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, disapplicando quindi l'articolo 5, comma 3, primo periodo, del Digs 446/97. Gli auspicati chiarimenti dovrebbero anche intervenire su questi aspetti: • spettanza delle deduzioni diverse da quella "residuale"; • comportamento m caso di distacco di personale a tempo determinato; • comportamento quando la distaccante o la distaccatana applicano il metodo retnbutivo, m quanto ad esempio ente non commerciale (per il passato: circolare 141/1998, paragrafo 3.5.3). Va infine osservato che la deduzione potrebbe "rimettere m gioco", rendendole deducibili, quote di costi del personale che tradizionalmente non erano rilevanti ai fini Irap (contribuendo fino al 2014 a formare così la base imponibile), come le indennità forfettarie di trasferta (articolo 51, comma 5, Tuir). Poiché tali rimborsi concorrono a costituire il «costo del lavoro dipendente» (voce 893 del conto economico, appare legittimo ora chiedersi - m assenza di indicazioni delle Entrate-se ladeduzione residuale di cui al nuovo comma4-octies, articolo n, del Digs 446/97 determini, dal 2015, la non partecipazione di questi oneri al valore della produzione, naturalmente limitatamente ai dipendenti a tempo indeterminato.
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00 MERCATO nn Per il Ddl Concorrenza Settimana decisiva al Senato partita rinviata in autunno per il Jobs act degli autonomi LAVORO Rush finale al Senato per il Jobs act degli autonomi, il Ddl varato dal Governo il 28 gennaio che prevede tutele "mirate" per professionisti e iscritti alla gestione separata Inps, dalla totale deducibilità delle spese di formazione alla sospensione dei contributi in caso di grave malattia Domani dovrebbe infatti essere superato lo stallo in Commissione Bilancio con gli ultimi pareri e sempre da domani dovrebbe cominciare il voto degli emendamenti (diverse centinaia) da parte della Commissione Lavoro che punta «a licenziare il disegno di legge entro la fine della settimana» spiega il Presidente Maurizio Sacconi II Ddl - depositato F8 febbraio scorso dovrebbe essere pronto per l'Aula di Palazzo Madama dalla settimana prossima, ma visto il numero di interventi in lista d'attesa non è detto che riesca ad essere vagliato prima della pausa estiva. «Sull'esame del provvedimento assicura Sacconi - non ci sono stati problemi politici: il testo che dovrebbe uscire dalla Commissione sarà molto più ricco sia dal punto di vista del welfare sia con una disciplina fiscale di maggior favore e una migliore definizione dello smart working». Anche l'agenda di lavoro si annuncia ricca Tra gli emenda menti che, salvo sorprese, dovrebbero passare, sono previste alcune deleghe al Governo: una sulla semplificazione degli adempimenti su salute e sicurezza negli studi professionali un'altra per assegnare agli Ordini nuove competenze nel campo delle asseverazioni(ad esempio le funzioni di certificazione). In più c'è l'impegno da parte del Governo a trattare nella prossima legge di Stabilità il tema della riduzione dell'aliquota contributiva per la gestione separata e quello degli studi di settore. La discussione è invece aperta sulla proposta di un ritorno delle tariffe-parametri per gli Ordini nei confronti dei privati (comunque non vincolanti), mentre dovrebbe arrivare il via libera alla netta distinzione dal telelavoro dello dello smart working, che si potrà svolgere senza vincoli di orario e di luogo. Fr.Ba. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 168 I giorni trascorsi dalla presentazione del Ddl
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FOCUS. I CAMBIAMENTI ALLO STUDIO Flessibilità cercasi senza modificare l'impianto di base
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Flessibilità è la parola d'ordine per i principali interventi sul fronte previdenziale che dovrebbero essere inseriti nella legge di Stabilità 2017. Nuove vie di uscita o semplificazione di alcune già esistenti per consentire di andare in pensione qualche anno prima rispetto ai requisiti standard fissati dalla riforma Monti-Fornero che ha messo in ordine i conti a fronte di un incremento dei minimi necessari per smettere di lavorare. L'intervento principale dovrebbe essere costituito dall'anticipo pensionistico, in sigla Ape: un complesso meccanismo che, per non incidere troppo sui bilanci dello Stato, prevede l'erogazione di un prestito da parte delle banche e a carico del pensionato o delle aziende che prepensionano, al fine di coprire i costi dell'anticipo che potrà essere al massimo di tre anni. L'Ape potrebbe essere affiancata dalla Rita, cioè l'anticipo della pensione integrativa, perchicel'ha.Non si conoscono ancora i dettagli definitivi di questa soluzione, che dovrebbe essere a costo quasi zero per i lavoratori in difficoltà e più onerosa per gli altri,mala complessità potrebbe affondarla già in partenza. Si veda il Tfr in busta paga, basato su un meccanismo simile, messo a punto dopo mesi di discussioni e rivelatosi un flop. Più semplici sembrano essere gli interventi mirati su determinate categorie: per i precoci potrebbe esserci una valorizzazione extra degli anni di contributi versati prima di diventare maggiorenni; per gli usuranti potrebbe essere sterilizzato l'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita; perchihaversatoinpiù gestioni, la ricongiunzione dei contributi dovrebbe diventare gratuita, con il calcolo della pensione pro rata fatto da ogni gestione secondo le rispettive regole. A settembre, inoltre, c'è la verifica dell'utilizzo dell'opzione donna, cioè la possibilitàdiandareinpensionea57 o 58 anni e tre mesi con il calcolo contributivo. A fronte di risorse disponibili potrebbe essere prorogata. Negli ultimi giorni, infine, è stato messo sul tavolo l'au-ILNODO Anticipare l'uscita dal lavoro comporta costi per il sistema, ma le risorse sono limitate mento della quattordicesima, o l'ampliamento del numero dei beneficiari o ancora l'ampliamento della no tax area su cui si è già intervenuti con la legge di Stabilità 2016 (finanziandola prolungando il meccanismo di perequazione introdotto nel 2014). Inoltre era stato ipotizzato, nei mesi scorsi, l'ennesimo intervento sull'aliquota degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps per bloccarlo al 27% o addirittura riportarlo al 24% e adeguarlo a quello di artigiani e commercianti. Interventi che non hanno a che fare con la flessibilità, ma al pari della stessa comportano dei costi. E poiché le risorse sono limitate forse sarebbe meglio concentrarle su pochi interventi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La parte può riproporre la notifica «saltata» per un errore altrui ela notifica non va a buon fine, per ragioni non imputabili alla parte che l'ha richiesta, questa può conservarne gli effetti se si attiva "con immediatezza" per riproporla, svolgendo con "tempestività" gli atti necessari a completarla. I requisiti di immediatezza e tempestività possono ritenersi soddisfatti se non si supera la metà del tempo previsto dall'articolo 325 del Codice di procedura civile, per i vari tipi di impugnazione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenzai4595, fanno chiarezza sui passi da compiere quando lanotifica nonvainporto per ragioni estranee alla parte. Nel caso esaminato, la "consegna" non aveva avuto successo a causa del trasferimento del procuratore. Nello specifico, i giudici ricordano che,nell'errore di domicilio, bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il difensore eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia. Nel primo caso, spetta alla parte interessata controllare, anche attraverso l'albo, l'esatto indirizzo nel quale inviare la "comunicazione", anche nel caso di un mutamento non comunicato. Gli obblighi si invertono se il difensore opera in un altro circondario ed elegge, come previsto dal DI 37/1934, il domicilio nel luogo in cui è in corso il giudizio: in tal caso, il dovere di comunicare i mutamenti spetta al legale. Nel caso esaminato, il procuratore esercitava fuori dalla circoscrizione, e aveva eletto il domicilio presso un collega, senza avvisare il notificante, il quale dunque non aveva nessunaresponsabilità nel mancato recapito. Escluso l'errore a carico del ricorrente, la Cassazione indica i passi da fare
stesse sezioni unite precisano che il procedimento deve essere ripreso entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto presente il periodo che occorre per venire a conoscenza, secondo la comune diligenza, dell'esito negativo della notificazione e per assumere le necessarie ulteriori informazioni. La prima condizione è quella di attivarsi, in piena autonomia, per individuare il nuovo domicilio del procuratore. La ripresa del processo notìficatorio è, infatti, rimessa alla parte che nonha bisogno di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice. Una volta avuta la notizia dell'insuccesso della notifica (la parte ha l'onere di provare il momento) il criterio che le Sezioni unite dettano per rientrare nella definizione di immediatezzae tempestività è quello di calibrare i tempi su quelli dettati dall'articolo 325 del Codice di procedura civile per i vari atti, riducendoli della metà«salvocircostanze Le Sezioni unite precisano, infatti, che se i termini per le varie impugnazioni, appello, revocazione e opposizione a terzo, che sono di 30 giorni e di 60 per l'appello in Cassazione, sono stati ritenuti adeguati dal legislatore per svolgere un ben più impegnativo complesso di attività, sipuò desumere che lametà del tempo sia sufficiente per risolvere un problema di notifica.
LA MOTIVAZIONE aparte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui nonsia andata a buon fineperragionialei non imputabili, appreso dell'esito negativo,per conservareglieffetticottegatialla richiesta originaria, deve attivarsicon immediatezzaper riprendere aprocesso notificatorioe deve svolgere con tempestivitàgli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezzaetempestivitànonpossono ritenersi sussistenti qualorasiastato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dali 'articolo^del Codicediproceduracivile,salvocircostanzeeccezionàlidicuisiadatarigorosa prova....Sequestiterminisonoritenuticongruidàllegislatorepersvolgereun benpiù complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui è statopubblicato ilprowedimento da impugnare,può ragionevolmente desumersi che Io spazio temporale relativo allusoluzione dei soliproblemi derivanti da difficoltà nella notìfica, nonpossa andare oltre la metà deglistessL
per "salvare" lanotifica. Il primo passo è quello di riprendere il procedimento notificatorio «e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine avrà effetto dalla data della iniziale A questo punto, si impone un chiarimento sui tempi, visto chele
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DIRITTTO registrazione niente convalida perl'affittö Augusto Ciria >• pagina 21 registrazione niente convalida perl'affittö Augusto Ciria >• pagina 21
Locazioni. Le conseguenze della disciplina introdotta dal 2016 - Per i patti stipulati in precedenza vale l'adempimento tardivo Processo civile. Atti trasmessi alla Corte dei conti Affittì non registrati, no alla convalida Sono nulli e non possono essere sanati i contratti non dichiarati alle Entrate entro 30 giorni Augusto Ciria Dal 1° gennaio di quest'anno i contratti di locazione che, ricorrendone i presupposti, non vengono registrati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro stipulazione sono nulli, con tutte le conseguenze (previste dal nuovo articolo 13 della legge 431/98) sulla durata e sulla misura del canone. La tardivaregistrazione non è idonea a ridare efficacia al contratto, che dunque deve ritenersi invalido sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti. La nullità consegue infatti a un vizio coevo alla formazione del contratto e va esclusa la possibilitàdiunasuasuccessivaconval ida (articolo 1423 del Codice civile), per di più attraverso un adempimento come la registrazione, che è un adempimento fiscale e non civilistico. Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 6782 depositata
l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 23 del 2O11, per cui, effettuata a sua cura la registrazione del contratto nel 2012, da allora aveva corrisposto i canoni nella misura pari al triplo della rendita catastai e. In effetti, l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 23 del 2O11 ha previsto di applicare un canone ribassato (pari al triplo dellarendi ta catastale) nel caso di registrazione del contratto di affitto non registrato. Una norma scritta per incentivare gli inquilini a far emergere il "nero", che però la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima conlasentenzafodel marzo 2014. A disciplinare le situazioni che si sono create mentre la norma era in vigore è intervenuto il nuovo articolo 13 della legge 431/98 ( riscritto dall'articolo i, comma 59, della legge di Stabilità per il 2016), che, in pra
siano stati stipulati prima o dopo il 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore del nuovo articolo 13 della legge 431/98, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016. Il presupposto è comune, nel senso che la legge, per contrastare l'evasione fiscale e le locazioni "in nero", ha condizionato la validità del contratto alla sua registrazione: fino a che questa non sia avvenuta, il contratto è ritenuto nullo. Ma, mentre i contratti conclusi prima del 1° gennaio 2016 si legge nella sentenza - « devonoconsiderarsi validi purchéla registrazione sia avvenuta primadellaproposizionedelladom anda giudiziale», per quelli conclusi dopo, visto il perentorio termine di 30 giorni concesso dal nuovo articolo 13 della legge 431/98 al locatore per provvedere alla registrazione, il mancato adempimento fisca
il 15 giugno scorso, giudice Manunta), sono queste le conseguenze dell'applicazione del nuovo articolo 13 della legge 431/98, riscritto dalla legge di Stabilità per il 2016 (articolo i, comma 59, legge 208 del 2015), invigore,appunto,dali° gennaio di quest'anno. Il giudice ha affermato che la fattispeciedella locazione di immobile, che sorge con la stipulazione del contratto fra le parti, si perfeziona e si completa con la registrazione del contratto stesso. Di conseguenza, il negozio si può considerare valido solo dal momento in cui si realizza questo binomio di fattori. La vicenda La sentenza del Tribunale di Milano prende spunto dallo sfratto per morosità che un locatore ha intimato al suo conduttore. Quest'ultimo, nel costituirsi ingiudizio, hainvocato
tica, ha confermato il canone ridotto fino al 16 luglio del 2015. Il proprietario dell'immobile ha sollevato di fronte al Tribunale di Milano l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo i, comma 59, della legge di Stabilità per il 2016 ma il giudice l'ha respinta, ritenendola infondata. Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il pagamento del canone ridotto sino al 16 luglio 2015, mentre per il periodo successivo è dovuto il canone previsto dal contratto. Il conduttore (che ha continuato a pagare il canone ridotto) è quindi risultato moroso per una cifra consistente, che ha portato il giudice a convalidare lo sfratto. La mancata registrazione La sentenza si sofferma anche sulla sorte riservata dalla legge ai contratti non registrati, diversa a seconda che
le «produce le conseguenze indicate nello stesso articolo al comma 6», che concede al conduttore la possibilità di presentare ricorso al giudice per fare «accertare l'esistenza del contratto» e chiedere di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo previsto per i contratti concordati. Di conseguenza, per il Tribunale di Milano il contratto nullo per la mancanza della registrazione non può essere convalidato. Ma nel caso esaminato, il contratto è ritenuto valido perché è stato stipulato primadel 1° gennaio 2016 e perché è stato registrato prima della notifica dello sfratto.
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IL REATO PRESUPPOSTO L'accusa deve provare l'esistenza della violazione di tipo fiscale peri periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma ri possono spesso costituire i «delitti fonte»: l'ipotesi più verosimile è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal Digs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso Laura Ambrosi L'autoriciclaggio introdotto nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2015, all'articolo 648teri del Codice penale, risolve in buona sostanza le difficoltà incontrate spesso dagli investigatori di provare il consapevole coinvolgimento del terzo nella "ripulitura" delle somme provenienti da un delitto. Del resto, se non vi fosse un simile sbarramento rischierebbe di commettere riciclaggio chiunque svolge professionalmente operazioni di trasferimento e investimento di somme delle quali non può realisticamente conoscere la provenienza. Con l'autoriciclaggio, invece, è lo stesso soggetto che ha commesso il delitto principale (da cui derivano i beni e le utUità) a trasferirle, investirle, impiegarle eccetera, acondizione che ostacoli «concretamente» l'identificazione della loro provenienza In tale contesto i reati tributa ri possono spesso costituire i «delitti fonte»: l'ipotesi più verosimile è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal Digs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso IL REATO PRESUPPOSTO L'accusa deve provare l'esistenza della violazione di tipo fiscale peri periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma versamento, eccetera), trasferisce, investe o impiega in attività economiche, finanziarie, il denaro o gli altri beni provenienti dall'illecito tributario. La fattispecie, rispetto al delitto di riciclaggio, richiede però un ostacolo all'identificazione della ri possono spesso costituire i «delitti fonte»: l'ipotesi più verosimile è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal Digs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso IL REATO PRESUPP provenienza non generica ma concreta. La circostanza non è di poco conto perché - come ricordato nell'ai fro articolo - secondo i giudici di legittimità, il riciclaggio è integrato se viene depositato in banca denaro di provenienza illecita, poiché, vista la natura fungibile del bene, con il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. Va da sé che, se il medesimo principio dovesse essere applicato anche all'autoriciclaggio, quasi tutti i reati tributari comporterebbero pure questo delitto, essendo del tutto verosimile che chi evade delle somme in qualche modo le trasferisca o le versi su qualche conto. In realtà la norma fa riferimento a un ostacolo concreto che dovrebbe essere adeguatamente interpretato dai giudici. Altra questione importante è il momento della commissione del delitto tributario da cui derivano le somme: in sostanza, la fattispe STO L'accusa deve provare l'esistenza della violazione di tipo fiscale peri periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma versamento, eccetera), trasferisce, investe o impiega in attività economiche, finanziarie, il denaro o gli altri beni provenienti dall'illecito tributario. La fattispecie, rispetto al delitto di riciclaggio, richiede però un ostacolo all'identificazione della ri possono spesso costituire i «delitti fonte»: l'ipotesi più verosimile è quella del contribuente che, dopo aver evaso commettendo un delitto previsto dal Digs 74/2000 (fatture false, sottrazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omesso IL REATO PRESUPP provenienza non generica ma concreta. La circostanza non è di poco conto perché - come ricordato nell'ai fro articolo - secondo i giudici di legittimità, il riciclaggio è integrato se viene depositato in banca denaro di provenienza illecita, cie è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ma l'illecito fiscale presupposto può essere stato commesso anche prima. Ovviamente è necessario che l'accusa provi l'esistenza della violazione fiscale, non potendosi solo presumere l'illecito tributario (Cass. n. 13901/2016, in un caso di rientro di capitali da parte dell'erede). In altre parole, se in passato (e quindi prima dell'entrata in vigore della nuovanorma) un contribuente ha commesso un delitto tributario (dichiarazione fraudolenta, rischia comunque di essere perseguito per autoriciclaggio se trasferimento o impiego avvengono dopo il 1° gennaio 2015. Non rileva che il reato tributario a monte sia prescritto, perché evidentemente ciò che interessa è il momento in cui si commette l'autoriciclaggio e quindi il trasferimento o l'investimento. poiché, vista la natura fungibile del bene, con il solo fatto dell'avvenuto deposito il denaro viene automaticamente sostituito. Va da sé che, se il medesimo principio dovesse essere applicato anche all'autoriciclaggio, quasi tutti i reati tributari comporterebbero pure questo delitto, essendo del tutto verosimile che chi evade delle somme in qualche modo le trasferisca o le versi su qualche conto. In realtà la norma fa riferimento a un ostacolo concreto che dovrebbe essere adeguatamente interpretato dai giudici. Altra questione importante è il momento della commissione del delitto tributario da cui derivano le somme: in sostanza, la fattispe STO L'accusa deve provare l'esistenza della violazione di tipo fiscale peri periodi antecedenti all'entrata in vigore della norma versamento, eccetera), ©RIPRODUZIONE RISERVATA trasferisce, investe o
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L'innovazione nel Codice penale. Rilevano i delitti precedenti se vi sono impieghi successivi al 1° gennaio Autoriciclaggio anche pre-2015
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PAGINAACURADI Marco Lanza Francesco Nobili A seguito del voto sulla Brexit dello scorso 23 giugno, molti operatori si stanno chiedendo quali effetti possano derivare dalla riorganizzazione delle proprie attività inglesi, trasferendo le stesse, in tutto o in parte, in altri Paesi europei. In questo contesto, l'Italia può risultare una destinazione interessante, anche alla luce delle nuove previsioni del decreto internazionalizzazione (147/2015) e di altre norme già esistenti. È necessario tuttavia valutare le opzioni di riorganizzazione delle attività collocate nel Regno Unitoallaluce delle norme inglesi e della relazione di queste norme con la disciplina italiana e comunitaria. La «Merger Directive» Se ad esempio la società britannica dovesse conferire rami aziendali a società residenti in Italia, troverebbe applicazione la disciplina della cosiddetta «Merger Directive» (recepita in Italia negli articoli 178 e seguenti del Tuir) che prevede la non tassazione nel Regno Unito se residua al conferimento una stabile organizzazione inglese in cui (tutti) i beni dell'azienda sono confluiti. Se l'operazione prospettata fosse una fusione o una scissione parziale a favore di incorporanti o beneficiane comunitarie non Uk, varrebbero le stesse cautele, cioè identificare le attività trasferite (imponibili in Uk sul "capital gain" latente) ovvero quanto confluisce (in neutralità fiscale) nella stabile organizzazione Uk. Quanto detto per le attività vale naturalmente anche per le funzioni (e rischi associati) del
passività a un costo fiscale corrispondente al «valore normale» ex articolo 9 del Testo unico. In base a quanto riferisce la relazione del decreto internazionalizzazione, che ha introdotto l'articolo i66-bis del Tuir, il recepimento a «valore normale» opera «anche in assenza dell'applicazione di un'exit tax da parte dello Stato di provenienza». Sembrerebbe dunque che, se anche l'operazione di trasferimento dal Regno Unito in Italia beneficiasse di un regime fiscale neutrale, in tutto o in parte, i beni (e le funzioni aziendali) trasferite in Italia verrebbero trascritte suilibridellasocietàitalianaa valori correnti. Allo stesso tempo, andrà valutato se l'articolo i66-bis Tuir («trasferimento della residenza») sia applicabile anche ai casi di fusioni e scissioni, tenuto conto delle modifiche apportate dallo stesso decreto internazionalizzazione al comma 6 dell'articolo 179 del Tuir per il caso opposto di trasferimento di residenza dall'Italia all'estero. In ogni caso, poiché è ipotizzabile che in sede di trasferimento dal Regno Unito all'Italia, alcuni beni e funzioni siano distolti dalla (eventuale) stabile organizzazione Uk che risulta post riorganizzazione, andrà accertato quanto meno che il «valore normale» assoggettato a tassazione nel Regno Unito in base alla locale «exit tax», coincida con quello recepito in Italia in base al già citato articolo i66-bis del Tuir. In questo senso, il nuovo articolo3i-ter del Dpr 600/1973 con~ sente la «preventiva definizione in contraddittorio» con l'agenzia delle Entrate «dei valori (...) di ingresso in caso di trasferimento della residenza». Su questo aspetto e sulla prassi operati-
l'azienda inglese conferenda, fusa o scissa, alla luce delle regole richiamate dall'Ocse (si veda la «Beps Action 9»). Il decreto internazionalizzazione Dal punto di vista italiano, l'applicazione del nuovo articolo i66-bis del Tuir prevede che i soggetti residenti in Stati white list (tra cui vi è il Regno Unito) che trasferiscono in Italia la residenza, assumono le attività e le
vasivedaanchePaltroarticoloin questa stessa pagina. La distinzione di «sedi» Tra le varie opzioni di riorganizzazione, parrebbe invece non percorribile il trasferimento di sede legale della società britannica in Italia, e ciò per questioni di diritto societario inglese. Se al contrario si trasferisse la sede amministrativa dal Regno Unito all'Italia (con sede legale mantenuta nel Regno Unito), la
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Fisco internazionale. Il quadro delle disposizioni comunitarie e nazionali sul trasferimento di attività da uno Stato all'altro I varchi del «Tuir» per il post-Brexit Un aiuto dalla «Merger Directive» - Contraddittorio preventivo per lo spostamento di sede
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società assumerebbe la residenza fiscale in Italia, anche in base al Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (che prevede la residenza in base alla sede della dirczione effettiva - articolo 4, comma 3). Se infine il trasferimento avvenisse mediante l'istituzione di una stabile organizzazione in Italia della società inglese, dal lato italiano andrà valutata l'attribuzione alla stabile organizzazione in Italia degli utili e delle perdite realizzati dalla casa madre inglese. Anche in questo caso, il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973 consente di adottare accordi preventivi con l'agenzia delle Entrate su questo aspetto. Ciò fermo restando che, in questo ultimo caso, l'articolo i66-bis del Tuir sul trasferimento della residenza non sembrerebbe applicabile. In conclusione, è importante rammentare che l'applicazione delle favorevoli norme comunitarie (quali quelle sulla Merger Directive) sono a oggi applicabili, mentre potrebbero essere "disattivate" in sede di uscita del Regno Unito dall'Unione europea: ciò richiede che le società con interesse a queste riorganizzazioni valutino le opzioni da percorrere con attenzione e, soprattutto, tempestività.
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La prassi. Le modalità operative Partecipazioni, il nodo del ricorso al regime Pex
II trasferimento all'estero dellaresidenzafiscalediunasocietà comporta il realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda non confluiti in una stabile organizzazione italiana (articolo 166, comma i, Tuir). Il trasferimento della sede legale (qualificabile come tale anche sotto un profilo civilistico) non comporta anche il trasferimento della residenza fiscale se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della società rimane in Italia (articolo 73, comma 3, Tuir). Se il trasferimento della residenza avviene nella prima metà del periodo di imposta la società siconsiderafiscalmenteresidente all'estero per tutto il periodo di imposta, in caso contrario continuaa essere fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo di imposta e U cambio di residenza opera a partire dall'esercizio successivo (articolo 73, comma 3). Il «valore di uscita» (valore normale) dei beni può essere oggetto di un accordo preventivo con il Fisco (articolo 3i-ter, lettera a) del Dpr 600/73, di recente introdotto dall'articolo i del decreto internazionalizzazione), consentendo così di evitare contestazioni sulla determinazione del valore normale. Secondo un discutibile (si veda Assonime, circolari 38 del 2005 e 13 del 2006) orientamento dell'amministrazione finanziaria in tema di cessione di azienda (circolari 36/20046 6/2006) il trasferimento all'estero della residenza di una società che detiene partecipazioni comporta conseguenze differenti a seconda che le partecipazioni siano trasferite in modo autonomo o con un'azienda: • nel primo caso, infatti, risulterebbe applicabile il regime Pex; • nel secondo, invece, tale regi
quater, Tuir), i cuicriteriattuativi sono stati stabiliti dapprima dal decreto 2 agosto 2013 e successivamente sostituiti dal decreto 2 luglio 2014. Il medesimorisultato di un trasferimento di residenza ATTRAZIONENEGATA Seil cambiamento di sede comporta il passaggio di quote, l'esenzione opera soltanto se sono trasferite in modo autonomo
si può ottenere mediante operazioni straordinarie come una fusione nella quale una società non residente incorpora una società residente. In linea di principio, il trattamento tributario è il medesimo di quello del trasferimento della residenza, con le criticità sopra evidenziate. Peraltro, l'utilizzo di una delle due modalità potrebbe comportare effetti differenti nel Paese di destinazione (entrata a valori correnti con il trasferimento sede, a valori storici con la fusione). Per effetto della modifica introdotta dal Decreto internazionalizzazione (all'articolo n ha integrato l'articolo 179, comma 6, Tuir) il regime di sospensione di imposta è ora applicabile anche alle operazioni straordinarie intracomunitarie, tra cui la fusione.
Le regole-base IL TRASFERIMENTO DI SEDE ALL'ESTERO 011 «.«REALIZZO» Iltrasferimentoall'esterodella residenza costituisce realizzo al valore normaledellecom ponenti non confluite in una stabile organizzazione in Italia 021 FONDIINSOSPENSIONE Ifondiinsospensionediimposta iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabiledella stabile organizzazione 031 PERDITEFISCAU Le perdite generatefino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento, non compensate con redditi prodotti fino a ta le periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione, entro i limiti previsti dagli arti. 84 e 181 Tuir 041 EFFETTI SOSPESI In caso di trasferimento della residenza in Stati Ue e See è possibile optare per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza (unitariamente determinata). Si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia OS I MONITORAGGIO In caso di esercizio dell'opzione per la sospensione, il contribuente presenta annualmente la dichiarazione dei redditi con indicazione della plusvalenza complessiva, dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell'imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio IL TRASFERIMENTO DI SEDE IN ITALIA 011 DAPAESEWHITELIST II trasferimento della residenza in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi white Hst prevede il riconoscimento - quale valore fiscale-deUvalore normale» exart.9delTuirdelle attività e passività trasferite 021 DA PAESE NON WHITE LIST Qualora iltrasferimento avvenga da un Paese non white Hst, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura parialvalore normale, solo in caso di accordo preventivo con l'agenzia delle Entrate, stipulatoin base all'articolo 31-ter del DPR n. 600/1973). In assenza di questo accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari: • perleattività.alminoretrail costo di acquisto, il valore di bilandoeil valore normale; • almaggiore tra questi per le passività
me non sarebbe applicabile (ancheinpresenzadeirequisitiPex) in quanto oggetto del trasferimento sarebbe l'intera azienda. Selaresidenzavienetrasferita in un Paese Ue o See si può applicare, anche in assenza del requisito della stabile organizzazione, il regime di sospensione di imposta (articolo 166, comma 2
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Indirette. Eccetto i casi di dichiarazione fraudolenta, crediti fermi solo per notifiche di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni importazioni. Esclusa la voce doganale residuale L'avviso non sospende il rimborso Iva Non è retroattivo il blocco per accertamento di maggiori imposte in vigore dal 2016 Alessandro Martinelli Antonio Tomassini L'Iva richiesta a rimborso da una società non può essere sospesa a seguito della notifica di un accertamento con cui si chiede il recupero di maggiori imposte. A meno che non si tratti di una pretesa che derivi da dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il potere di sospensione da parte dell'amministrazione finanziaria è infatti previsto (o meglio, era) solamente nei casi di notifica di atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, ex articolo 23 del Digs 472/1997. È quanto emerge dalla sentenza 2327/15/2016 della Gtr Lombardia (presidente Giordano, relatore Crespi). Il contenzioso scaturisce
quanto previsto dall'articolo 23 Digs 472/97 vigente pròtempore - la sospensione può operare solo laddove siano stati notificati al contribuente atti di contestazione o irrogazione di sanzioni, anche se non definitivi. In realtà, le modifiche che sono state apportate all'articolo 23 da parte del Digs 158/2015 (e in vigore dal 1° gennaio 2016) prevedono la possibilità di sospendere i rimborsi non solo «se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione», ma anche in caso di «provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi». L'intervento normativo, dunque, estende il potere di sospendere-seppur nei limiti del quantum oggetto di contestazione anche nei casi di accertamenti di maggiori da un provvedimento di imposte. Ma evidentemente, i sospensione di rimborso Iva annuale, motivato in relazione giudici lombardi ritengono che all'esistenza di alcuni avvisi di tale modifica non operi in maniera retroattiva. Sul tema accertamento Ires e Irap dei rimborsi Iva occorre notificati alla società. In peraltro osservare che, nella proposito, la Ctp di Milano prassi, da parte degli uffici aveva rigettato il ricorso con cui la società aveva evidenziato spesso vengono disposte sia l'impossibilità per il fisco di sospensioni anche sospendere i crediti Iva richiesti a rimborso al di fuori in presenza di meri processi dei casi di dichiarazione verbali di constatazione, sulla fraudolenta ex articolo 38-bis base di quanto previsto dal del Dpr 633/72, siala non Rd 2440/23, che viene quindi applicabilità del fermo ritenuto ancora non amministrativo di somme implicitamente abrogato dalle (previsto dal Regio decreto 2440/1923) in base al quale - in normative sopravvenute. Nel complesso, quello dei presenza di una ragione di rimborsi Iva per le aziende credito anche potenziale - è possibile sospendere i rimborsi resta un tema cruciale su cui intervenire, considerato che i sino al termine del contribuenti si vedono spesso procedimento, fatta salva la bloccati dei crediti che possibilità di fornire idonea dovrebbero invece garanzia a
tempo indeterminato. I giudici della commissione tributaria regionale hanno invece ribaltato l'esito del giudizio, accogliendo le ragioni del contribuente. In particolare, nella sentenza in esame, la Gtr afferma che: • non è possibile invocare la sospensione del rimborso ex articolo 38-bis, in quanto espressamente limitata ai casi di dichiarazione fraudolenta; • fuori da tali casi-secondo
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Sospensione del rimborsi •II rimborso del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o un provvedimento con cui sono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributa ria, o di altro organo. Anche in presenza di una potenziale ragione di credito, è prassi degli uffici sospenderei rimborsi sino al termine del procedimento.
pacificamente spettare, a partire dal verbale e fino al momento in cui arrivano a definirsi procedimenti contenziosi che durano anni. O IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze commentate in pagina www.quatidianafisca.itsate24are.com
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PAGINAACURADI Daniele Colombo La normativa sul trasferimento di azienda (articolo 2112 del Codice civile) con l'obbligo per l'impresa che subentra in un appalto di mantenere gli stessi diritti ai lavoratori acquisiti, non si applica quando il personale impegnato nell'appalto sia «assorbito» da un' impresa dotata di una propria struttura organizzativa ed operativa e siano presenti elementi di discontinuità nell'esecuzione del servizio che determinino una specifica identità di impresa. Dal 23 luglio il subentro nell'appalto conosce nuove regole. Da quella data, infatti, è in vigore il comma3 dell'articolo 29 del Digs 276/03 (come riformato dall'articolo 30 della legge 122/2016, la legge europea 2016. La modifica legislativa vuole rispondere alla richiesta della Commissione europea secondo cui la precedente formulazione dell'articolo 29 del decreto 276 (che escludeva l'applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile in caso di subentro nell'appalto) restringeva in modo illegittimo l'ambito di applicazione delle regole sul trasferimento di azienda, anche in caso di subentro. Il nuovo terzo comma dell'articolo 29 del Digs 276/03 prevede che: «L'acquisizione di personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovoappaltatoredotatodipropria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento di azienda o di ramo di azienda». La norma intende "sterilizza
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Trasferimenti d'azienda. Struttura organizzativa propria e discontinuità gli elementi chiave per applicare la legge comunitaria II caso. Il passaggio a un'altra unità Appalti, subentro con eccezioni In vigore le norme che circoscrivono i nuovi obblighi verso il personale «assorbito
re" l'applicazione della normativa sul trasferimento di azienda (e delle relative procedure sindacali ove applicabili per legge) quando l'acquisizione del personale avviene da parte di un appaltatore che, da una parte, è "dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa e, dall'altra, quando, l'azienda subentrante ha una specifica identità di impresa. In attesa di maggiori chiarimenti da parte della giurisprudenzaedellaprassi,si può
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ritenere, ad esempio, che l'esclusione non si applichi quando l'impresa subentrante non è dotata (o ne è dotata in maniera poco rilevante) della struttura organizzativa
necessaria per espletare il servizio appaltato. La struttura quindi viene acquisita dall'appaltatore "uscente". In altre parole, l'obbligo di garantire lo stesso trattamento economico e contrattuale ai lavoratori acquisiti (che scatta con le regole sul trasferimento d'azienda) non trova applicazione tutte le volte in cui il nuovo appaltatore ha già una propria struttura organizzativa e operativa per rendere il servizio oggetto dell'appalto, anche se con i "vecchi" dipendenti riassunti. In più, è necessaria la presenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa. Ma come deve essere interpretato questo ulteriore requisito? Sempre in attesa di chiarimenti amministrativi e giurisprudenziali, si può pensare che la discontinuità sia presente tutte le volte in cui il servizio viene riorganizzato e realizzato in modo nuovo dalla nuova impresa. In effetti l'identità di impresa si può desumere non solo dalla cessione di beni materiali, ma anche immateriali, compresa la metodologia organizzativa. Può ritenersi, ad esempio, discontinuo il servizio ambientale ovvero il servizio di pulizia reso dall'impresa subentrante che, oltre aintrodurre metodi di raccolta o di pulizia differenti, organizzi e svolga la raccolta ovvero il servizio di pulizia con strumenti nuovi, ad esempio, facendo partecipare i lavoratori ad uno specifico corso di formazione. Vedremo come verrà applicata la normativa e quali saranno le interpretazioni giurisprudenziali che, alla luce della genericità della disposizione, potrebbero essere tra loro diverse, a discapito dalla certezza del diritto.
Trasferimento d'azienda •Pertrasferimento d'azienda s'intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del qualeiltrasferimentoè attuato, compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario edil lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
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L'IMPRESA SENZA ATTREZZATURA IL SERVIZIO INVARIATO LA N U OVA STRUTTURA CESSIONE DI UN'UNITÀ Ilsubentro senza mezzi propri Se l'impresa subentrante non è dotata della struttura organizzativa (ad esempio beni, mezzi, attrezzature, strumenti, metodi ) necessaria per espletarci! servizioappaltatoacquisitodall'appaltatore "uscente" siapplica la normativasultrasferimentodiazienda (odiunsuoramo) exarticolo2112 del Codice ovile. I lavoratori trasferiti ma ntengono tutti i diritti, com presi i trattamenti economici e normativi pregressi ( retribuzione, livello, categoria) Ai vecchi lavoratori inquadramento e stipendi senza modifiche Se il nuovo appaltatore subentra, con una propria struttura organizzativa e operativa, nel servi zio già espletato da un'altra impresa ma continua a fornire identico servizio alcliente sfruttando il know-how del precedente appaltatore, i lavoratori assorbiti mantengono i trattamenti economici e normativi pregressi, come previsto dall'articolo 2112 del Codice civile Un servizio rivoluzionato Seil nuovoappaltatore subentra inunappaltoederogailservizioalcliente con una propria struttura organizzativa oltre che con una diversa metodologiaorganizzativaostrumentalescatta la nuova leggecomunitaria (articolo 29comma 3 Digs 276/03). I lavoratori, salvo diversa disposizione della contrattazionecollettiva.vengonoriassuntidal nuovoappaltatore senza mantenerei pregressi di ritti e/o trattamenti economici e normativi Un gruppo omogeneo di lavoratori mantiene i "vecchi" diritti In caso di cessione di un gruppo di lavoratori dipendenti dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a t rad u rsi in beni e servizi ben individuabili scatta iltrasferimentodi ramo d'azienda (articolo 2112 delCodice civile). I lavoratori ceduti hanno diritto a mantenere i trattamenti economici e normativi pregressi
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II gruppo omogeneo dei dipendenti mantiene i diritti
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Lacessionediungruppodi dipendenti ad un'altra impresa, purché dotati di particolari competenze e stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili, configura una cessione di azienda con conseguente applicazione dell'articolo 2112 del Codice civile. È quanto contenuto nella sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016 della Corte di Cassazione i cui principi, nella sostanza, trovano conferma nella nuova normativa sulla successione negli appalti in vigore dal 23 luglio 2Oi6 (sivedal'articoloafianco). I giudici della suprema Corte hanno evidenziato come, anche in questo caso, il rapporto di lavoro continua con il cessionario che conserva tutti i diritti che ne derivano così come previsto dall'articolo 2112. Ai fini del trasferimento d'azienda questa normativa postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. II trasferimento d'azienda è, pertanto, configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione 16 maggio 2013, n. 11918; Cassazione 13 aprile 2011 n. 8460). Si configura come trasferi mento d'azienda anche l'acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica ( Corte digiustizia 6 settembre 2011, causa C108/10). La giurisprudenza comunitaria, in particolare, si è orientata verso una interpretaziune del requisito dell'identità
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dell'entità economica trasferita che prendain considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale ad opera del nuovo imprenditore così come il grado di somiglianzà delle attività esercitate prima e dopo la cessione. Seguendo questo ordine di idee, quindi, la Cassazione, in linea con la giurisprudenza comunitaria, ritiene che sia configurabile un trasferimento di un ramo di azienda anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili. In presenza di questi elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro e non una mera cessione - che non necessita del consenso del contraente ceduto ex articolo 1406 del Codice civile (da ultimo Cassazione, sentenza 28 aprile 2014, n. 9361).
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Giurisprudenza. La Cassazione specifica in quali circostanze l'affidamento nasconde interposizioni vietate Gli indici rivelano i contratti «genuini»
GLI INDIZI La mancanza di indi rizzo sui lavoratori o l'assenza di altre commesse possono celare intermediazioni illecite per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, attesoché, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e dirczione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione legata al rischio economico e alla sua autono-La bussola per distinguere l'appalto legittimo dall'interposizione di manodopera (vietata) arriva sempre più dalla giurisprudenza che precisa i contorni della normativa di riferimento (articolo 29, comma idei Digs 276/03). Così, ad esempio, la Cassazione ha chiarito che il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, anche strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, attesoché, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e dirczione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione legata al rischio economico e alla sua autono- GLI INDIZI La mancanza di indi rizzo sui lavoratori o l'assenza di altre commesse possono celare intermediazioni illecite ma organizzazione. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione a proposito dell'individuazione della fattispecie dell'appalto di servizi lecito rispetto all'interposizione di manodopera vietata (Cassazione civile, sezionelavoro, sentenza24novembre 2015, n. 23962). Il Digs 276 prevede che il contratto di appalto si distin per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, attesoché, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e dirczione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione legata al rischio economico e alla sua autono- GLI IND gue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Non solo: nell'appalto vero e proprio l'appaltatore assume il rischio d'impresa. Nel corso del tempo lagiurisprudenza ha elaborato degli indici di non genuinità dell'appalto. Indici rilevatori della mancanza di organizzazione, ad esempio sono: l'inesistenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale; la mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori; l'impiego di capitali, macchine e attrezzature dell'appaltante; la natura delle prestazioni svolte che esula da quelle dell'appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; il corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero cor ZI La mancanza di indi rizzo sui lavoratori o l'assenza di altre commesse possono celare intermediazioni illecite ma organizzazione. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione a proposito dell'individuazione della fattispecie dell'appalto di servizi lecito rispetto all'interposizione di manodopera vietata (Cassazione civile, sezionelavoro, sentenza24novembre 2015, n. 23962). Il Digs 276 prevede che il contratto di appalto si distin per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, attesoché, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e dirczione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione legata al rischio economico e alla sua autono- GLI IND gue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del po responsione della retribuzione direttamente da parte del committente. Gli indici rivelatori del rischio di impresa sono: l'avere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente; svolgere una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; operare per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato. L'illiceità dell'appalto non è senza conseguenze. Oltre a sanzioni di carattere amministrativo, infatti, sul piano organizzativo, i lavoratori potranno ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente nei confronti dell'effettivo datore di lavoro, con salvezza delle retribuzioni e della contribuzione versata dal datore di lavoro fittizio come disposto dallo stesso articolo 29 del Digs 276/03. ere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Non solo: nell'appalto vero e proprio l'appaltatore assume il rischio d'impresa. Nel corso del tempo lagiurisprudenza ha elaborato degli indici di non genuinità dell'appalto. Indici rilevatori della mancanza di organizzazione, ad esempio sono: l'inesistenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale; la mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo sui lavoratori; l'impiego di capitali, macchine e attrezzature dell'appaltante; la natura delle prestazioni svolte che esula da quelle dell'appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente; il corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all'opera compiuta o al servizio esegu ©RIPRODUZIONERISERVATA to, ovvero cor ZI La m O IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le norme e le sentenze citate www.quotidianolavoro.ilsale24ore.com/ ncanza di indi rizzo sui lavoratori o l'assenza di altre commesse possono celare intermediazioni ille
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Lavoro. Decorsi 60 giorni dalla cessazione del rapporto non è possibile chiedere le differenze retributive La decadenza travolge tutti i diritti
Daniele Colombo La decadenza dall'impugnativa della costituzione di un rapporto di lavoro in capo a una persona diversa dal titolare del contratto fa venir meno anche il diritto ad azionare diritti diversi dalla titolarità formale del contratto come, ad esempio, differenze retributiveo pretese di risarcimento del danno. È questo il principio contenuto in una sentenza del 9 marzo scorso del Tribunale di Napoli (giudice Pellecchia) che, tra le altre cose, si pronuncia anche in merito al momento in cui, nel si
lenzio dell'articolo 32, comma 4, della legge 183/2010, inizia a decorrere il termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale. Ad aprire il processo è stato il ricorso di un lavoratore, che ha affermato di essere stato formalmente alle dipendenze prima di una ditta individuale e poi di una società, ma di essere avere sempre sostanzialmente lavorato per un altro datore di lavoro. Il lavoratore ha quindi sostenuto l'illiceità del contratto di appalto formalmente intercorso tra il datore
re che vada calcolato a partire dalla cessazionedelrapportodi lavoro. Dato che il contratto di lavoro è cessato il 16 febbraio 2015 e che l'impugnativa è stata presentata il 21 aprile 2015, ossia 64 giorni dopo, il ricorrente è statodichiaratodecadutoinbase all'articolo 32, comma^ della legge 183/2010. Il Tribunale di Napoli ha anche dichiarato decaduto il ricorrente dalla richiesta di pagamento delle differenze retributive. La decadenza, infatti, incidendo sull'azionabilità del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro, involge anche tutti i diritti da esso scaturenti come.ad esempio.le differenze retributive e il risarci
mento dei danni. Questa conclusione, spiega il giudice, scaturisce non solo dalla rubrica dell'articolo 32 della legge 183/2010 («Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato» ), ma anche dal fatto che l'articolo punta a introdurre «una disciplina generale della decadenza in materia di lavoro» che va oltre l'impugnativa del licenziamento o di scadenza del termine invalidamente apposto al di lavoro effettivo e quello contratto di lavoro, abbracciando formale e ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare la nullità, anche ipotesi che non attengono propriamente alla risoluzione del illegittimità, non genuinità e rapporto di lavoro, come la simulazione dell'appalto di lavoro intercorso tra le società; il cessione del contratto di lavoro. lavoratore ha quindi chiesto al tribunale di dichiarare l'interposizione di manodopera, di accertare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro sostanziale e di condannare quest'ultimo a pagargli le differenze retributive. Richieste contestate dalle società, che hanno chiesto al giu dice di respingere il ricorso, eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnativa in base all'articolo 32, comma 4, della legge 183/2010. Richiesta preliminare accolta dal tribunale, che ha dichiarato l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla presentazione della domanda di costituzione del rapporto di lavoro subordinato e della richiesta di differenze retributive. Il giudice ha precisato che la legge non chiarisce da quando decorre il termine di 60 giorni fissato per l'impugnativa.masipuòritene-
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Sabato 23/07/2016
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OPKKA7AOM HSLUJ Ristrutturazione finita male, la società si rivale sul professionista BÜH99PP Stroppa a pag 32 mmmm
CASSAZIONE/ Commercialista condannato a risarcire per un mln di euro l'assistito II professionista paga gli errori II cliente può rivalersi se salta la ristrutturazione societaria Pagina a cura DI VALERIO STROPPA 11 professionista che sbaglia a strutturare l'operazione richiesta dal cliente, causando per quest'ultimo un maggiore esborso conseguente a un accertamento dell'Agenzia delle entrate, risponde di tasca propria. Di fronte a un mandato professionale che preveda espressamente di progettare una ristrutturazione societaria fiscalmente neutra, avvalersi di uno strumento quale il conferimento (che genera invece imposizione) costituisce un «grave e totale inadempimento» dell'obbligazione assunta. Motivo per cui la terza sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la condanna a carico di un commercialista a risarcire oltre un milione di euro alla società assistita, ossia un importo pari a quanto versato da quest'ultima a tìtolo di maggiori imposte. La sentenza n. 15107/16, depositata ieri, rappresenta una pronuncia significativa in tema di responsabilità professionale, rinnovando la necessità per i professionisti di porre la massima attenzione ai contenuti delle lettere di incarico rivolte ai committenti e poi firmate. Nel caso di specie il tribunale civile di Milano aveva respinto l'azione risarcitoria dell'azienda, ritenendo che l'inadempimento del commercialista fosse solo parziale, in quanto non c'erano le prove che l'operazione non sarebbe stata portata a termine se gli imprenditori avessero conosciuto ex ante le effettive conseguenze fiscali. Giudizio però ribaltato dalla Corte d'appello meneghina, secondo la quale «il rapporto contrattuale venne regolato sulla base della precisa individuazione di alcuni obiettivi da raggiungere e, in particolare, quello della sospensione d'imposta, assicurata erroneamente dal professionista». Tesi condivisa dalla suprema corte, che aggiunge come l'obbligazione del consulente era «strumentale al conseguimento di quel preciso ri sultato, nella specie non raggiunto per causa imputabile al debitore, inadempiente in toto all'obbligo assunto nel contratto». Mentre l'oggetto del mandato era la progettazione dell'operazione straordinaria, infatti, «la causa concreta era costituita dallo scopo di evitare la tassazione», prosegue la sentenza, ribadendo peraltro che nessun onere probatorio incomberebbe sulla società, dal momento che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione contrattuale, « individuatene correttamente la causa e l'oggetto, era emerso per tabulas dall'incarto processuale». Motivazioni che portano la corte a respingere il ricorso del consulente, condannato anche a risarcire alla società 17.500 euro di spese processuali.
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Sabato 23/07/2016
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Rimborsi lva autocertificati La società può attestare le condizioni per disapplicare le regole sulla società di comodo (mancanza di ricavi). Si allargano le possibilità di compensazione
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Ai fim del rimborso Iva, la società può attestare con apposita dichiarazione sostitutiva la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo Si allarga la possibilità di compensazione Fermo
amministrativo solo residuale Pm spazio ai rimborsi senza garanzia Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n 33 diffusa nella serata di ieri Ricca a pag 31
Circolare dell'Agenzia delle entrate. Fermo amministrativo residuale. Garanzia ko Rimborsi Iva in autovalutazione Una dichiarazione sostitutiva per le società di comodo DI FRANCO RICCA Rimborsi Iva con autovalutazione per le società di comodo. Ai fini del rimborso Iva, la società può attestare con apposita dichiarazione sostitutiva la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle disposizioni sulle società di comodo, ossia la presenza di oggettive difficoltà che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi attesi dal test di operatività. In tal caso, l'ufficio procede all'erogazione del rimborso, senza però pregiudizio per le attività di accertamento. Qualora l'ufficio accerti successivamente l'insussistenza delle suddette condizioni, applicherà il comma 4 dell'art. 5 del digs n. 471/97, ossia la sanzione dal 90 al 180% del credito indebitamente rimborsato. Nel caso in cui l'eccedenza detraibile sia stata invece utilizzata in compensazione, applicherà la sanzione del 30%, trattandosi di un credito comunque esistente, sebbene non spettante; al superamento della soglia di 50.000 euro, tuttavia, si concre
rimborsi, in dipendenza di ragioni di credito erariali, sono ammesse anche in relazione ai debiti del contribuente a titolo di imposta e interessi, e non solo di sanzioni come previsto precedentemente. La circolare chiarisce che anche le comunicazioni di irregolarità, pur non essendo atti impositivi, possono influire sul processo di lavorazione dei rimborsi Iva. Più precisamente, qualora non siano scaduti i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure il contribuente abbia intrapreso, in dipendenza della comunica zione, un piano di rateazione che sta rispettando, l'ufficio, se non vi sono altre cause ostative, procederà al rimborso Iva. Se invece il contribuente non ha
pagato le somme dovute nel termine di 30 giorni, oppure è decaduto dalla rateazione, l'ufficio provvede alla sospensione totale o parziale del rimborso Iva. Quanto detto, puntualizza la tizza anche l'ipotesi di reato di circolare, vale anche cui all'art. 10-quater, comma 1, in relazione alle del digs n. 74/2000. Questi alcuni comunicazioni degli chiarimenti in materia di esiti del controllo rimborsi Iva e società non formale ex art. 36operative forniti dall'agenzia ter, dpr 600/73. Per delle entrate con la circolare n. quanto riguarda gli 33/E del 22 luglio 2016. istituti Vediamo altri passaggi del dell'accertamento documento di prassi. con adesione, Sospensione del rimborso. In seguito alle modifiche apportate dell'acquiescenza, della all'art. 23 del digs n. 472/97 conciliazione giudiziale e del daU'art. 16 del digs n. 158/2015, reclamo/mediazione, la circolare chiarisce che le rate non ancora la sospensione e la pagate non devono essere compensazione dei
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considerate come carichi pendenti ai fini della sospensione dei
rimborsi Iva, salvo che l'omesso o ritardato pagamento della rata comporti la decadenza dalla rateazione. La stessa soluzione vale anche per le somme dovute in base agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione. Non si considerano inoltre carichi pendenti le somme riammesse al piano di rateazione ai sensi dell'art. 1, commi 134 e seguenti, della legge n. 208/2015. Fermo amministrativo. Atteso che in tema di rimborsi Iva sono previsti specifici strumenti di tutela cautelare, quali la sospensione ex art. 23, digs n. 472/97, oppure la sospensione legale ex art. 38-bis, comma 8 del dpr 633/72, l'Agenzia ritiene che il fermo amministrativo, quale istituto di carattere generale, possa trovare ingresso, in materia di rimborsi Iva, solo in via residuale, nei casi in cui non siano utilizzabili gli specifici mezzi di cui sopra. Rimborsi Iva senza garanzia. In relazione all'obbligatorietà della garanzia, ai fini del rimborso Iva, in di pendenza della notifica di atti impositivi nei due anni precedenti, la circolare chiarisce ora che l'avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa tributaria nei termini di legge da parte del contribuente, il quale non abbia reso così
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necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione, possa considerarsi idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli collegati alla notifica dell'atto impositivo ai fini dell'erogazione del rimborso Iva senza garanzia. Deve quindi ritenersi superata la circolare n. 32/2014, ove era stato precisato che la semplice circostanza della notifica dell'atto impositivo nei due anni precedenti, salvo successivo annullamento in autotutela o in caso di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato, ostacolasse la possibilità di ottenere il rimborso Iva senza garanzia. Un'ulteriore precisazione attiene alla condizione di inizio dell'attività da meno di due anni, preclusiva della possibilità di ottenere senza garanzia i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro. Al riguardo, nella circolare n. 6/2015 era stato chiarito che l'inizio dell'impresa si ha con la prima operazione effettuata e non con la semplice apertura della partita Iva. Sul punto, viene ora precisato che, tenuto conto che anche le spese di investimento realizzano l'attività economica, ai fini del computo dei due anni occorre verificare l'effettiva esistenza dell'organizzazione aziendale e l'effettivo esercizio dell'impresa, che può essere desunto, in alcuni casi, anche dalle operazioni passive.
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f'IUXISAXlOM 1YU. Trasparenza, agli Ordini tempo fino al 23 dicembre per adempiere mm Migliorini a pag 37 mmmmm
Le precisazioni deWAnac sull'applicazione della normativa da parte delle categorie Ordini, trasparenza a Natale Slitta al 23 dicembre il termine ultimo per adempiere DI BEATRICE MIGLIORINI Ordini e collegi professionali avranno tempo fino a Natale 2016 per mettersi in regola con gli adempimenti sulla trasparenza. Dopo la prima proroga concessa a seguito della scadenza del 31 marzo scorso, la nuova dead line stabilita dall'Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone è il 23 dicembre 2016. La comunicazione è arrivata direttamente dalTAnac che, a seguito dell'entrata in vigore, il 23 giugno scorso, del digs 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), ha nuovamente precisato che il regime di trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali in quanto compatibili, senza se e senza ma. Ferme restando, però, da un lato la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicazioni richiesti in forma semplificata e, dall'altro lato, la possibilità dell'Anac di continuare a
precedenti. Quest'ultima, valutata, all'epoca la mancanza di quello che è poi è divenuto il digs 97/2016 e al contempo la necessaria applicazione delle regole sulla trasparenza anche agli ordini professionali, ritenne opportuno sospendere «il termine del 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del digs 33/2013». Sottolineando però, che la proroga del termine, non avrebbe fatto venire meno l'attività di vigilanza. Ordini e collegi, quindi, in questi mesi dovranno dare prova di stare lavorando per mettersi in regola. Tra le misure semplificate previste, il fatto che gli ordini saranno tenuti, per quanto riguarda i dati patrimoniali dei soggetti che ricoprono un ruolo all'interno della categoria alla sola pubblicazione sui loro siti internet delle sole entrate derivanti dalla carica ricoperta e non più dello stato patrimoniale complessivo.
vigilare sull'attuazione del complessivo piano triennale di prevenzione della corruzione (si veda ItaliaOggi del 16 aprile scorso). Avviso, quest'ultimo, che era già stato lanciato dall'Autorità all'indomani della concessione della prima proroga. Con la delibera n. 380 del 6 aprile scorso l'Anac, infatti, aveva preso atto e accolto le richieste presentate, dal Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali e dalla Rete delle professioni tecniche. Richiesta che era arrivata dopo più momenti di confronto con l'Autorità guidata da Raffaele Cantone nei mesi
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Dia in credito, canone entro VI/8 CIRCOLARE, PROVVEDIMENTO E RISOLUZIONE PELLE ENTRATE Dia in credito, canone entro VI/8 Mantenimento Dta in credito, canone entro l'I agosto. Con la circolare 32/E di ieri, l'Agenzia delle entrate chiarisce la disciplina dell'opzione per mantenere la trasformazione in crediti d'imposta delle Dta (Deferred tax asset-attività fiscali differite) di tipo 2, cioè delle attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento. Un provvedimento direttoriale, inoltre, definisce, si legge in un articolo su Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, le modalità di esercizio dell'opzione e infine, la risoluzione n. 60/E, istituisce il codice tributo «2900» da indicare nella delega di pagamento per versare il canone per l'opzione del mantenimento. La circolare ricorda, in primo luogo, che l'articolo 11 del di 59/2016, per rendere la disciplina compatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevede che le imprese possano optare per il mantenimento della trasformazione, in riferimento alle attività a cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (Dta di tipo 2), attraverso un opzione irrevocabile e previo pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Resta ferma, invece, l'ordinaria trasformabilità delle Dta di tipo 1, quelle, cioè, a cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte. Come specificato nel provvedimento, l'opzione si considera esercitata versando il canone entro il 31 luglio 2016 (1 agosto, è irrevocabile e comporta Dia in credito, canone entro VI/8 Mantenimento Dta in credito, canone entro l'I agosto. Con la circolare 32/E di ieri, l'Agenzia delle entrate chiarisce la disciplina dell'opzione per mantenere la trasformazione in crediti d'imposta delle Dta (Deferred tax asset-attività fiscali differite) di tipo 2, cioè delle attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento. Un provvedimento direttoriale, inoltre, definisce, si legge in un articolo su Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, le modalità di esercizio dell'opzione e infine, la risoluzione n. 60/E, istituisce il codice tributo «2900» da indicare nella delega di pagamento per versare il canone per l'opzione del mantenimento. La circolare ricorda, in primo luogo, che l'articolo 11 del di 59/2016, per rendere la disciplina compatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevede che le imprese possano optare per il mantenimento della trasformazione, in riferimento alle attività a cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (Dta di tipo 2), attraverso un opzione irrevocabile e previo pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Resta ferma, invece, l'ordinaria trasformabilità delle Dta di tipo 1, quelle, cioè, a cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte. Come specificato nel provvedimento, l'opzione si considera esercitata versando il canone entro il 31 luglio 2016 (l'obbligo del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone annuo è determinato applicando l'aliquota dell'I,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività delle imposte anticipate il valore di tali attività indicato nell'apposita voce dell'attivo dello stato patrimoniale) e le imposte versate (imposte nette di periodo, anche se corrisposte tramite crediti d'imposta, di ritenute di acconto e di eccedenze d'imposta di precedenti dichiarazioni). Nel caso in cui il canone non sia dovuto (in quanto le imposte versate sono superiori o pari alle attività per imposte anticipate - Dta di tipo 1), l'opzione può essere esercitata, rispettando lo stesso termine del 31 luglio 2016, inviando una comunicazione all'indirizzo Pec della Dr competente. In caso di partecipazione al regime di consolidato nazionale, tale comunicazione è effettuata dalla consolidante. Nel consolidato, inoltre, il versamento del canone o la comunicazione alla dirczione regionale competente da parte della consolidante determina l'esercizio dell'opzione per le società consolidate interessate alla disciplina in esame. Se il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 scade successivamente al 31 luglio 2016, l'opzione può essere esercitata, tramite comunicazione all'indirizzo Pec della Dr competente, entro il termine del 31 luglio (in realtà l'I agosto, come visto), previo versamento del canone. 1 agosto, è irrevocabile e comporta Dia in credito, canone entro VI/8 Mantenimento Dta in credito, canone entro l'I agosto. Con la circolare 32/E di ieri, l'Agenzia delle entrate chiarisce la disciplina dell'opzione per mantenere la trasformazione in crediti d'imposta delle Dta (Deferred tax assetattività fiscali differite) di tipo 2, cioè delle attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento. Un provvedimento direttoriale, inoltre, definisce, si legge in un articolo su Fiscooggi, la rivista telematica delle Entrate, le modalità di esercizio dell'opzione e infine, la risoluzione n. 60/E, istituisce il codice tributo «2900» da indicare nella delega di pagamento per versare il canone per l'opzione del mantenimento. La circolare ricorda, in primo luogo, che l'articolo 11 del di 59/2016, per rendere la disciplina compatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevede che le imprese possano optare per il mantenimento della trasformazione, in riferimento alle attività a cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (Dta di tipo 2), attraverso un opzione irrevocabile e previo pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Resta ferma, invece, l'ordinaria trasformabilità delle Dta di tipo 1, quelle, cioè, a cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte. 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Parla Giovanni Giangreco Marotta membro della commissione ministeriale per la riforma delle Adr Controversie in tempi rapidi La definizione dovrà avvenire in massimo otto mesi DI FRANCESCO BARRESI Una clausola in base alla quale le parti del contratto si obbligano ad effettuare prima un tentativo di mediazione civile e, in caso di mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro. Obiettivo: definire una controversia in otto mesi al massimo. È la clausola cosiddetta multistep, la proposta forte che la commissione ministeriale per la riforma delle adr (Alternative dispute resolution) presenterà al ministro della giustizia Andrea Orlando dopo la chiusura dei lavori, prevista per il prossimo 30 settembre. Ad annunciarlo altaliaOggi è Giovanni Giangreco Marotta, membro della commissione ministeriale, presidente dell'organismo di mediazione civile e commerciale e Camera arbitrale «Primavera Forense», nonché presidente dell'Assiom (Associazione italiana degli organismi di mediazione). D. D ministro Orlando ha
attivato una commissione di studio sulla riforma della mediazione civile e commerciale. Come interpreta questa iniziativa R. Iniziativa lodevole che nasce da una presa d'atto dello sviluppo positivo della mediazione civile in Italia. Ricordo che nella metà dei casi prospettati, in cui le parti siedono al tavolo della mediazione, si raggiunge un accordo. L'iniziativa del ministro, quindi, è tesa a favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della mediazione, agevolandone l'uso ed abbattendone i costi. D. Quali sono le proposte su cui la Commissione sta lavorando R. Certamente l'affermazione della definitiva obbligatorietà della mediazione civile o, quantomeno, di una sua sostanziale proroga; maggiori materie oggetto della obbligatorietà; maggiori incentivi per chi ricorre all'istituto della mediazione; ulteriori proposte tese ad uniformare e rendere più omogenea la normativa;
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potenziamento dell'arbitrato e istituzionalizzazione della clausola multistep. D. Che cos'è la clausola multistep R. È una clausola che, inserita nel contratto, prevede che le parti del contratto stesso si obblighino a effettuare prima un tentativo di mediazione civile e, in caso di mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro. In questo modo si adotta una corsia di risolu zione delle liti alternativa al giudizio. D. Quali sarebbero i benefici della clausola multistep per l'Italia R. Evidentemente una netta riduzione delle controversie sottoposte all'attenzione dei giudici con conseguente efficientamento del sistema giustizia italiano. Per le parti che adottano la clausola multistep, il risultato è la risoluzione veloce della lite a costi contenuti e predeterminati. Con la clausola multistep una controversia sarebbe definita nell'arco di sei/ otto mesi al massimo. D. Esistono probabilità che venga approvata R. Mi auguro proprio di sì. La clausola multistep può comunque essere utilizzata anche oggi, a prescindere da una sua precipua previsione normativa. Basta cercarla su internet e si trovano siti specializzati che la propongono. L'istituzione normativa potrebbe però garantire particolari benefici economici a chi la utilizza. D. Quando chiuderanno i lavori della Commissione R, Entro il prossimo 30 settembre dobbiamo concludere i lavori, ma siamo già a buon punto e molto materiale è già quasi pronto. D. Dopo sei anni la società civile ha recepito positivamente la funzione della mediazione civile R. Ad oggi in tutta Italia sono stati definite positivamente decine di migliaia di controversie e tantissimi cittadini, aziende e professionisti hanno avuto modo di conoscere gli effetti positivi della
mediazione. Ma per una diffusa e radicata cultura della mediazione la strada da fare è ancora molta. Le statistiche del ministero della giustizia dimostrano come grazie alla mediazione sia diminuito sensibilmente il numero dei processi pendenti nei tribunali. Stiamo già risalendo la classifica che da troppi anni ci vede negli ultimi posti in Europa per l'efficienza del sistema giustizia.
Giovanni Giangreco Marotta
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IN PREPARAZIONE A GENOVA IL CONVEGNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO Lo sfacelo del fisco: chi paga troppo e chi niente
Da alcuni decenni a partire dal 1980, stiamo denunciando lo sfacelo dell'ordinamento tributario; la denuncia degli studiosi avviene in ogni sede, anche nei «Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria», cui nei primi anni partecipavano anche i nostri grandi Maestri, da Enrico Allorio ad Antonio Berliri, Enzo Capaccioli e Gian Antonio Micheli. La grave situazione in cui versa il nostro ordinamento tributario è riconosciuta anche in sede internazionale (secondo la classifica mondiale della World Bank, l'Italia è alla 137a posizione su 183 stati), con gravi ingiustizie e sperequazioni e di conseguenza forte dissuasione rispetto agli investimenti. Nelle ricerche in sede comunitaria (vedasi il rapporto Ruding) si era rilevato che proprio il negativo impatto fiscale sfavoriva le imprese italiane sul piano della concorrenza, ma non venne preso alcun provvedimento; tra l'altro, i nostri partners avevano provveduto ad adeguarsi ai miglioramenti adottati negli Usa a seguito della riforma reganiana e quindi erano contro interessati. Vi furono, per il vero, alcuni interventi positivi, come la legge n. 545 del 1992 per la giurisdizionalizzazione delle Commissioni tributarie auspicata da Antonio Uckmar fin dal 1926, pur con qualche grave difetto come la inadeguatezza di molti commissari giudi canti e la dipendenza dal Ministero delle Finanze invece che da quello della Giustizia, e la legge n. 212 del 2000, il cosiddetto Statuto del contribuente, purtroppo sovente elusa dal legislatore e poco valorizzata dalla «,««. TC>UU„ innea li Luglio 1016 ItaliaOqqi !:**.««:•.,:>;::::,» rp™m««o«.«n«ft^* ^f Stüi Condannati ai rìschi fiscali ^^^bu""'. 'e- '" Anche il contribuente più onesto non e al riparo da accertamenti devastanti, quando il legislatore non rispetta i patti e le Entrate pensano solo a far gettito Su ItaliaOggi Sette, In edicola da lunedì 25 luglio, un'Inchiesta sull'aumento del rischio fiscale giurisprudenza; questi provvedimenti, tra l'altro, erano frutto della ricerca «Per un Fisco ordinato» svolta dal Cnel per incarico del ministro delle finanze (Giovanni Goria). Circostanza da me ripetutamente denunciata anche in sede di audizioni personali (Commissioni senatoriali del 1989 e del 2011). A mio avviso, lo sfacelo non è conseguente alla struttura dell'imposizione, che è più o meno analoga a quella degli altri 27 stati dell'Unione europea, ma alla pessima tecnica legislativa che de termina gravi incertezze e conseguentemente disparità nella interpretazione e quindi nell'applicazione e nel contenzioso. E così, v'è chi subisce prelievi che arrivano a livelli eccessivamente alti, quasi fino alla spoliazione, e chi invece trova spazio per l'elusione o addirittura l'evasione. Come si diceva, è opinione diffusa che una delle principali cause del dissesto sia la pessima formulazione delle leggi tributarie; è un vizio che risale agli anni ottanta e che tuttora perdura: ne è stato un recente esempio la legge n. 186 del 2014 sulla cosiddetta voluntary disclosure che, nonostante la guida delle direttive del G20, deU'Ocse e le esperienze degli altri stati, è stata tradotta in un testo pieno di complessità e di incognite, con il risultato di uno scarso successo. In un prossimo convegno ci proponiamo di denunziare ancora una volta i difetti riscontrabili nell'ordinamento e di suggerire adeguate soluzioni, anche tenendo conto delle indicazioni della Cedu e della Corte di giustizia. Sembra purtroppo che né il governo, né il parlamento siano consapevoli della situazione qui denunciata, e per questo abbiamo promosso il convegno «Per un nuovo ordinamento tributario» della serie i Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria - Genova, 14-15 ottobre 2016, al fine di evidenziare i problemi e anche le possibili linee di soluzione con particolare riguardo alla normativa giuridica. Victor Uckmar
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Bonus inesistente., recupero entro 8 anni dal suo utilizzo
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Disconoscimento dei crediti d'imposta inesistenti con prescrizione lunga. Il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di recupero, fissato a otto anni dall'articolo 27 del di n. 185/2008, va calcolato dal momento di utilizzo del bonus. E la violazione può essere contestata anche laddove alcune quote del credito siano già state usate dal contribuente in annualità non più accertabili. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 15190/16. Il caso vedeva coinvolta una società siciliana raggiunta nel 2007 da un avviso che recuperava a tassazione un credito d'imposta previsto dalla legge n. 388/2000 (cosiddetto «Vìsco-Sud»). Il tax credit, riferito all'annualità 2001, era stato indicato nella dichiarazione dei redditi 2002 e utilizzato in compensazione negli anni 2002 e 2005. Secondo l'amministrazione finanziaria l'incentivo non era invece spettante. Instaurato il contenzioso, la Ctp Palermo respingeva il ricorso dell'impresa, ma la Ctr Sicilia le dava ragione, affermando che l'ufficio era incorso in decadenza avendo notificato l'atto di recupero nell'aprile 2007, vale a dire oltre il termine di quattro anni previsto dall'allora vigente articolo 43 del dpr n. 600/1973 (che, secondo i magistrati di appello, sarebbe decorso dal 31 dicembre 2002, ossia l'anno in cui il bonus era stato esposto in dichiarazione per la prima volta). Diverso il parere degli ermellini. Il termine di decadenza dei poteri accertativL, osserva la sezione tributaria di piazza Cavour, deve essere riferito al momento di fruizione del credito. Non rileva il fatto che quote di quest'ultimo siano state già utilizzate in annualità precedenti, ormai fiscalmente «chiuse». La mancanza di controlli all'origine, infatti, non cristallizza la «bontà» del credito, laddove quest» non sia regolare. Ne deriva che «il controllo sulla spettanza del contributo, che l'amministrazione è tenuta a effettuare a pena di decadenza entro il termine stabilito, va effettuato in relazione a ciascun periodo d'imposta in relazione al quale il contribuente ha utilizzato il credito». Da qui l'accoglimento del ricorso delle Entrate, con rinvio della causa ad altra sezione della Ctr Sicilia, che dovrà ore conformarsi I al verdetto di legittimità.
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lva, le fatture generiche inservibili per le detrazioni Le fatture troppo generiche non bastano per la detrazione dell'Iva e per la deduzione del costo dal reddito d'impresa. La documentazione di supporto eventualmente prodotta dalla società agli uffici è idonea solo «a supportare sul piano probatorio l'indicazione riportata in fattura», ma non può supplire «alle eventuali carenze o genericità». Ad affermarlo è la sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 15177/16 di ieri. Allineandosi alla pronuncia n. 21980/2015, la Suprema corte ha negato a una srl il riconoscimento di alcuni componenti negativi, riportati in fatture che in un'unica descrizione accorpavano attività «dai contenuti più disparati» (trasporto e magazzinaggio, tenuta contabilità, marketing). Ai sensi dell'articolo 21 del dpr n. 633/1972, invece, il documento fiscale deve indicare natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati, al fine di garantire la piena conoscibilità delle operazioni e il corretto svolgimento dei controlli fiscali sull'inerenza del costo all'attività d'impresa. Da qui l'accoglimento del ricorso promosso dali'Agen-* zia delle entrate.
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ALLE ENTRATE Voluntary, best practice premiata
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Passione, dedizione, capacità di sviluppare idee nuove e best practice lavorando in team. Sono queste le caratteristiche che accomunano i progetti finalisti di «Noi per il merito» 2016: i sette lavori di squadra che nel corso del 2015 hanno contribuito maggiormente alla realizzazione della mission istituzionale dell'Agenzia delle entrate. I finalisti sono stati premiati dal viceministro all'economia, Luigi Gaserò. La classifica finale è il risultato del voto dei dipendenti delle Entrate, quasi 5.000 le preferenze raccolte, che hanno potuto esprimere la propria scelta tramite una procedura ad hoc sulla rete intranet dell'Agenzia. Tra i progetti premiati S.c.r.i.vo., promosso dalla Dirczione regionale della Toscana: è l'acronimo di Sistema di controllo e riscontro istanze di voluntary. La procedura è stata creata per ottimizzare la lavorazione delle istanze di collaborazione volontaria dei contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero e che vogliono regolarizzare la propria posizione. Il gruppo di lavoro ha gestito circa 800 richieste di abilitazione alla procedura provenienti da 76 uffici.
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Modello TR entro fine luglio se si vuole sfruttare la possibilità già nel mese di agosto Istanze telematiche per Piva Al traguardo le richieste di rimborso I compensazione DI FRANCO RICCA Al traguardo le istanze telematiche di rimborso/compensazione del credito Iva del secondo trimestre 2016. Il calendario fa slittare il termine di legge (31 luglio) addirittura a lunedì 22 agosto, ma se si vuole compensare il credito già ad agosto è necessario trasmettere il modello TR entro la fine di luglio. Da registrare, in questa occasione, il debutto del diritto di precedenza per le imprese che effettuano, in regime di inversione contabile, prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici. Con decreto 29 aprile 2016, infatti, sono stati ammessi ai rimborsi Iva prioritari, con effetto dalle richieste di rimborso del secondo trimestre, alle condizioni stabilite dal dm 22 marzo 2007, anche i soggetti che effettuano prevalentemente, nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni di servizi indicate
3. Beni ammortizzabili Soggetti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. Diversamente dalle altre ipotesi, in quest» caso è rimborsabile/ compensabile non l'intera eccedenza detraibile del trimestre, ma solamente quella riferita agli acquisti ed alle importazioni di beni ammortizzabili. 4. Soggetti esteri Soggetti passivi stabiliti all'estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35ter o mediante rappresentante fiscale. 5. Prestazioni a soggetti esteri Soggetti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi esteri, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi: lavorazioni relative a beni mobili materiali; - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
alla lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, del dpr 633/72. Il rimborso del secondo trimestre. In base all'art. 38-bis, e. 2 e all'art. 30, e. 3, del dpr 633/72, hanno diritto al rimborso (o alla compensazione orizzontale) del credito trimestrale i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni. 1. Aliquota media Soggetti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni. Dal calcolo sono escluse le operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto anche delle spese generali e, dal lato attivo, delle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile e dello «split payment». 2. Operazioni internazionali Soggetti che hanno effettuato operazioni non imponibili (per esempio, cessioni all'esportazione, cessioni e prestazioni su lettera d'intento, cessioni intraUe ecc.) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate.
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera abis), del dpr 633/72. Credito rimborsabile/ compensabile. L'imposta rimborsabile (o compensabile) è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel secondo trimestre (salva la limitazione nel presupposto di cui al punto 3), per cui non si deve tenere conto dell'eventuale credito del periodo precedente. L'importo del credito trimestrale richiesto a rimborso non concorre alla soglia annua dei rimborsi in procedura semplificata (ex conto fiscale) e delle compensazioni nell'F24, in quanto i rimborsi trimestrali sono erogati su disposizione di pagamento dell'ufficio delle Entrate. Garanzia. In via di principio, l'esecuzione del rimborso è subordinata alla prestazione di idonea garanzia (per esempio, fideiussione). La garanzia non è dovuta per i rimborsi di importo fino a complessivi 15.000 euro
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nel periodo d'imposta. Qualora dovuta, la garanzia può essere sostituita dal visto di conformità «rinforzato», eccetto che per i contribuenti «a rischio». La compensazione orizzontale. In alternativa al rimborso, il credito trimestrale è utilizzabile in compensazione orizzontale, entro il limite annuo di 700 mila euro (elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni sottoposte all'inversione contabile). Il suddetto limite è unico per tutti i rimborsi richiesti in procedura semplificata e per tutte le compensazioni orizzontali effettuate in un anno solare. Per la compensazione non occorre garanzia, né visto di conformità. La compensazione del credito per importo superiore a 5.000 euro è possibile soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, ragion per cui coloro che intendono spendere il credito ad agosto devono presentare l'istanza entro la fine di luglio.
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La costituzione confirma digitale dei soci. Operativo il modello standard dell'atto costitutivo Srl innovativa a costo ribassato Si può già fare senza notaio, basta un modulo online DI CINZIA DE STEFANIS Dal 20 luglio costituire una start-up innovativa nella forma giuridica di società a responsabilità limitata è più facile ed economico. Infatti basta collegarsi alla piattaforma realizzata da Infocamere e Unioncamere rubricata «startup, registroimprese.it», per compilare e firmare digitalmente l'atto di costituzione «standard». A partire da tale data, pertanto, gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata possono essere redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma startup.registroimprese.it; ciò in via facoltativa e alternativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico redatto dal notaio. Questa importante novità rende operativo quanto disposto dal decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico del 1 luglio 2016, che ha approvato le specifiche tecniche per la struttura del modello informatico. COME ISCRIVERE IL MODELLO AL REGISTRO IMPRESE. Il modello standard di atto costitutivo di start-up in forma di Srl può
essere redatto attraverso software disponibili sul mercato, oppure con il servizio «base» delle Cciaa. Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l'iscrizione al registro delle imprese dell'ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione. Il modello standard tipizzato che costituisce l'atto deve essere registrato fiscalmente. Dopo la registrazione fiscale è necessario iscrivere la start up innovativa al registro delle imprese e nella sezione speciale delle start-up innovative. L'ufficio del registro delle imprese effettua i controlli previsti dalla legge e chiariti dalla circolare ministeriale 3691/ C del 2016. In caso di esito positivo delle verifiche, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria - entro 10 giorni dalla data di protocollo - nella
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La costituzione della start-up ^i p.».;;;;...^..-^.-^-.;»» . WK.^K«.'..;^. ».»,^r;. ^IB.^T. m m ^»-'.•^..•»^m.«-^ ^«.g^...;.... fnella forma srH viae£ici online V ; •1^!^..... *"'••••• '.'^^ •••: ••• ..**1i:i;::^''? ••';.. #£••••... .••'•'.,....T^CsMA:':11x!l^"1111
sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva «start-up costituita a norma dell'articolo 4, comma
http:l I www.registroimprese. it e indicando come servizi richiesti sia quello di consultazione dati del registro delle imprese che quello di invio pratiche al 10 bis, del decreto legge 24 registro delle imprese. Per gennaio 2015, n. 3, iscritta richiedere le credenziali provvisoriamente in sezione telemaco è necessario registrarsi ordinaria, in corso di iscrizione al servizio telemaco attraverso il nella sezione speciale». Questa iscrizione rappresenta la base per seguente indirizzo http:l I poter avviare il procedimento di www.registroimprese. it/registrari. iscrizione della società della sezione speciale prevista per le start-up innovative e gli incubator! certificati. L'ufficio del registro imprese procede ad eliminare la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione specia le», nel momento in cui la società start-up innovativa viene iscritta nella sezione speciale. FIRME DIGITALI PER SOTTOSCRIZIONE. I sottoscrittori devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale per sottoscrivere digitalmente il modello. Il sottoscrittore non dotato di dispositivo di firma digitale può farne richiesta alla Camera di Commercio o ad altro soggetto autorizzato all'emissione. La start-up deve dotarsi di un indirizzo Pec che sia riferibile univocamente alla stessa e che dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione da trasmettere al registro delle imprese. Per inviare la pratica di comunicazione unica al registro delle imprese è necessario ottenere un'utenza telemaco, registrandosi al sito
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Enpi, via alla rivalutazione aei montanti contributivi
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Semaforo verde dei ministeri vigilanti (del welfare e dell'economia) alla rivalutazione dei montanti contributivi degli iscritti all'Eppi, l'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati: per il 2013, infatti, il tasso di capitalizzazione sarà dell'«l,2482%» (invece che dello «0,1643%», in base ai valori stabiliti dall'Istat). E, per quel che concerne il 2014, considerata «la misura negativa del tasso annuo di rivalutazione» che discende sempre dall'applicazione della media quinquennale dei tassi di variazione nominale del Pil (Prodotto interno lordo), così «come calcolata dall'Istat (-0,1927% )», la Cassa pensionistica riservandosi, però, di «assumere in via definitiva, al momento del consolidamento del bilancio consuntivo 2014, un tasso superiore». Per l'ente presieduto da Valerio Bignami è, dunque, giunto, con il «bollino» del dicastero di via Veneto, il momento di agire per rimpinguare i futuri assegni pensionistici della platea degli oltre 16.000 professionisti iscritti, dando così seguito a quanto contenuto in due delibere, approvate l'anno scorso. Difatti, come recita il documento firmato dalla titolare della dirczione generale per le politiche previdenziali e assicurative, Concetta Ferrari, che ItalìaOggi ha potuto visionare, il consiglio di amministrazione della Cassa dei periti industriali aveva trasmesso il 13 marzo dell'anno passato al ministero due delibere (118/2015 e 119/2015, varate il 29 e 30 gennaio 2015) che fissavano l'incremento dei montanti per gli anni 2013 e 2014; esaminati i contenuti, gli uffici governativi avevano richiesto «nuovi elaborati attuariali, nonché il bilancio tecnico al 31/12/2014», concludendo che l'attuazione delle delibere non muta «l'anno di negatività del saldo previdenziale, che rimane fisso al 2042, mentre il saldo totale risulta sempre positivo per tutto il periodo di simulazione». Soddisfatto per il via libera alle modifiche regolamentari, l'Eppi ha messo in luce come la gestione economica del patrimonio «ha sempre potuto contare su tassi di rendimento positivi, generando un avanzo di bilancio che, finalmente, adesso è possibile distribuire sui montanti previdenziali» dei periti industriali. Sintona D'Alessio
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È online il software del Consiglio nazionale forense per calcolare i compensi degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio. Indicando tutti i dati in un apposito modulo, dal nominativo di legale e assistito, ufficio giudiziario, rito e tipologia del processo, udienze effettive, imputazioni, parti civili e così via, si genera in automatico il pdf dell'istanza per la liquidazione degli onorari da parte del giudice. In attesa dell'approvazione del protocollo di intesa su base nazionale la liquidazione standardizzata dei compensi, infatti, la utility consente di calcolare il compenso dovuto sulla base dello schema di protocollo standardizzato elaborato dalla Commissione interna del Cnf (si veda. ItaliaOggi del 15 giugno scorso). All'avvocato basta cliccare sul link disponibile sulla pagina dedicata del sito del Consiglio nazionale e compilare l'istanza inserendo: i dati dell'avvocato richiedente e dell'indagato/imputato assistito, i dati sull'ufficio giudiziario indicando autorità, numero di ruolo, Rgnr. Infine, vanno inseriti i dati sul processo: rito, tipologia, udienze effettive, totale imputati, assistiti, imputazioni, numero di parti civili. Per fare un esempio, indicando un dibattimento (ipotesi base) con una udienza e un imputato assistito con una imputazione presso il giudice di pace, l'istanza calcola un totale di 833 euro oltre spese generali (15%), Iva e Cpa. Il calcolo viene effettuato considerando la fase di studio pari a 300 euro, la fase istruttoria a 500 euro, la fase decisoria a 450 euro per un subtotale pari a 1.249 euro. A cui vanno detratti 416 euro, per un totale di 833. Nel riepilogo vengono indicate le maggiorazioni, da calcolare nei casi in cui: l'assistito sia il giudizio riguarda reati di competenza collegiale (50% ), la partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima (200 euro ciascuna), giudizi con oltre tre imputati (+25% ), oltre cinque capi di imputazione (30%), giudizi con più assistiti (+ 20% ciascuno), più parti civili (per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti). Gabriele Ventura euro oltre spese generali (15%), Iva e Cpa. Il calcolo viene effettuato considerando la fase di studio pari a 300 euro, la fase istruttoria a 500 euro, la fase decisoria a 450 euro per un subtotale pari a 1.249 euro. A cui vanno detratti 416 euro, per un totale di 833. Nel riepilogo vengono indicate le maggiorazioni, da calcolare nei casi in cui: l'assistito sia il giudizio riguarda reati di competenza collegiale (50% ), la partecipazione ad ulteriori udienze oltre la prima (200 euro ciascuna), giudizi con oltre tre imputati (+25% ), oltre cinque capi di imputazione (30%), giudizi con più assistiti (+ 20% ciascuno), più parti civili (per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% fino a un massimo di dieci soggetti). Gabriele Ventura
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Gratuito patrocinio, online il software del Cnf per i compensi
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Condannati ai rìschi fiscali Anche il contribuente più onesto non è al riparo da accertamenti devastanti, quando il legislatore non rispetta i patti e le Entrate pensano solo afar gettito DI MARINO LONGONI mlongoni@class. it ^f ^FVio degli handicap dell'Italia, che I I riduce di molto la sua attrattiva I I nei confronti di investitori stranie\»X ri, è la impossibilità di eliminare il rischio fiscale, anche per il contribuente, persona fisica o impresa, più ligio al suo dovere: di fatto non è possibile mettersi al riparo da un accertamento dagli esiti imprevedibili. Una situazione che esprime una conflittualità endemica tra contribuente e macchina tributaria, la scarsa disponibilità, da entrambe le parti, a rispettare le regole che dovrebbero evitare questi conflitti. Il paradosso, infatti, è che lo stesso legislatore, la stessa Agenzia delle entrate, sono i primi a non rispettare le regole di base che dovrebbero governare uno stato civile. Qualche esempio? Lo statuto dei diritti del contribuente, approvato 16 anni fa e poi violato dallo stesso legislatore migliaia di volte. Emblematica anche la vicenda dello scudo fiscale, un bell'esempio di ripetuto tradimento del patto con i contribuenti, prima introducendo un'imposta di bollo speciale Go fece Monti nel 2011) per non perdere l'anonimato (che era un elemento essenziale dello scudo fiscale), poi cambiando le carte in tavola e chiedendo il versamento dell'Iva che originariamente era stata esclusa, infine ammettendo che lo scudo richiesto dalle persone fisiche non sanava gli stessi redditi dal punto di vista della società (salvo che il contribuente fosse socio unico e amministratore). Come può uno stato inaffidabile avere l'autorevolezza necessaria per chiedere ai
contribuenti di essere compliant? Anchel'amministrazionefinanziaria, che in uno stato di diritto dovrebbe essere un organo imparziale attento a tutelare le ragioni dell'era quanto i diritti dei contribuen ti, in Italia è completamente sbilanciata sull'esigenza di raggiungere gli obiettivi di gettito. Un esempio: dal 1° giugno è in vigore la norma sull'immediata esecutività delle senten ze tributarie. Vuoi dire che se l'Agenzia delle entrate viene cöjidannata da tona commissione tributarii (succede ini un contenzioso su tre) deve restituire il maltolto al contribuente. Ma per rendere concretamente operativa questa norma
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su tre) deve restituire il maltolto al
in difficoltà gli operatori è l'ambiguità di una disciplina fiscale caotica e in continua, tumultuosa, evoluzione. Nelle pagine seguenti sono riportati alcuni casi nei quali è impos" " i,_ anche per il consulente iu preparato, fornire .zione priva di ili: pensiamo solo imposta di regisuì decreti ingiuntivi emessi in relazione a onlratti soggetti a Iva, alla riportabilità oltre l'anno del credito d'imposta emergente a seguito di dichiarazioni correttive a favore del contribuente, alla rilevanza della causa di forza m a g giore per la decadenza del bonus prima casa, al cumulo tra sospensione feriale e termiI ne per l'accertamento con adesione: in t tutti questi casi ci si trova di fronte a ì posizioni divergenti da parte dell'aroi ministrazione finanziaria e della giurisprudenza, oppure a sentenze della I Cassazione in contrasto tra loro. Uno strumento per risolvere il proble-
ma ci sarebbe, ed è l'interpello preventivo, cioè la possibilità per i contribuenti di sottoporre un quesito all'Agenzia delle entrate per ottenere, in tempi brevi, una risposta vincolante. Purtroppo i numerosi casi di interpello fiscale previsti nel nostro ordinamento prevedono tempi di risposta lunghissimi e comunque sono pensati solo per le società di maggioli dimensioni. A volte viene persino il dubbio che, nonostante tutti i proclami lanciati in materia di semplificazione fiscale, il mantenimento dell'incertezza fiscale, sia una deliberata strategia per aumentare il gettito. In un paese con una macchina pubblica spesso accusata di sperperare il denaro raccolto dai contribuenti (cosa che non spinge alla fedeltà fiscale) configurare tutti i contribuenti come potenziali evasori aiuta il sistema politico e amministrativo a scaricare una parte delle proprie colpe. Se l'amministrazione finanziaria avesse reale
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interesse alla semplificazione, invece di far finta di rispondere via facebook sul canone Rai (la promessa era di rispondere a tutti in 24 ore, ma in una settimana sono state postate solo tre risposte in chiaro, e non si capisce perché si pretenda di fornire solo risposte private), si impegnerebbe a riscrivere i codici tributali. Un compito al quale più volte è stata delegata, senza aver mai nemmeno iniziato l'opera. In queste condizioni si può sperare di attirare investimenti stranieri in Italia? Più facile che se ne vadano anche gli imprenditori nostrani.
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2 Fisco/1 - Veicoli aziendali, regime Iva ad assetto variabile. Il punto sulla disciplina per detrazione e base imponibile Ricca da pag. 8
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II punto sulla disciplina speciale introdotta dopo la pronuncia della Corte di giustizia Ue Veicoli aziendali e detrazioni, regime Iva ad assetto variabile
Pagine a cura DI FRANCO RICCA Sui veicoli aziendali, l'Iva è ad assetto variabile. Sia per determinare l'imposta ammessa in detrazione sulle spese, sia per determinare la base imponibile delle cessioni e prestazioni riguardanti i veicoli, sono previste disposizioni particolari, caratterizzate in termini oggettivi e soggettivi. Facciamo il punto della disciplina speciale, introdotta dopo la nota sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, C-228/05, dietro autorizzazione (temporanea) dall'Ue. La detrazione forfetaria sui «veicoli stradali a motore». La lettera e) dell'art. 19-bisl del dpr 633/72 stabilisce che l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli a motore (diversi da quelli di cui alla lettera f) della tabella B allegata allo stesso dpr, cioè dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici), nonché l'imposta sull'acquisto o importazione dei relativi componenti e ricambi, è ammessa in detrazione nella misura del 40% «se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione». Occorre notare subito che, in tale ultima ipotesi, la limitazione non opera, sicché il soggetto passivo che impieghi il veicolo esclusivamente per 10 svolgimento dell'attività (e
sia in grado di dimostrarlo) può far valere 11 diritto totale alla detrazione; l'argomento sarà trattato nella pagina successiva. Dalla disposizione della lettera e) sono esclusi, in ogni caso,
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Detrazione integrale, con onere della prova Detrazione ammessa solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa La disciplina Detrazione forfetaria del 40% Tipologia 1. Veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l'attività (esclusi i motoveicoli di cui al n. 3) 2. Veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente per l'attività 3. Motoveicoli ad uso privato di cilindrata superiore a 350 4. Veicoli stradali a motore che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa 5. Veicoli stradali a motore utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio 6. Veicoli non rientranti nella definizione di «veicoli stradali a motore» H diritto alla detrazione caso per caso Tipologia 1. Veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l'attività (esclusi i motoveicoli di cui al n. 3) 2. Veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente per l'attività 3. Motoveicoli ad uso privato di cilindrata superiore a 350 4. Veicoli stradali a motore che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa 5. Veicoli stradali a motore utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio 6. Veicoli non rientranti nella definizione di «veicoli stradali a motore» La disciplina 40% Tipologia 1. Veicoli strad Detrazione integrale, con onere della prova Detrazione ammessa solo se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa II diritto alla detrazione spetta, secondo i principi generali, nella misura in cui il veicolo è utilizzato ai fini dell'attività, con onere della prova Tipologia 1. Veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per l'attività (esclusi i motoveicoli di cui al n. 3) 2. Veicoli stradali a motore (*) I soggetti che effettuano anche operazioni esenti sono sottoposti anche alla limitazione del prorata (**) Resta ferma l'mdetraibilita prevista per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali che non consentono la detra zione dell'imposta > a monte utilizzati esclusivamente per l'attività 3. Motoveicoli ad uso privato di cilindrata superiore a 350 4. Veicoli stradali a motore che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa 5. Veicoli stradali a motore utilizzati dagli agenti e rappresentanti i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, vista soggettivo, gli
La limitazione della detrazione al 40% dell'imposta si applica a tutte le operazioni passive inerenti i veicoli stradali a motore., sia quelle dirette all'acquisizione della agenti e rappresentanti di proprietà o della disponibilità, sia commercio. Su questa esclusione quelle relative all'impiego del si tornerà più avanti. Tornando mezzo alla forfettizzazione, la disposizione riguarda tutti i mezzi di trasporto rientranti nella definizione di «veicoli stradali a motore», indipendentemente dalla classificazione del mezzo nell'ambito del codice della strada: nella disciplina sostanziale dell'Iva, dunque, diversamente che ai fini dell'imposizione diretta, è irrilevante la distinzione fra autocarro e autovettura. La definizione di «veicoli
stradali a motore» è fornita dalla stessa disposizione in esame, che considera tali «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
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conducente, non è superiore a otto». La limitazione della detra-
zione al 40% dell'imposta si applica a tutte le operazioni passive inerenti i veicoli stradali a motore, sia quelle dirette all'acquisizione della proprietà o della disponibilità, sia quelle relative all'impiego del mezzo. Come si desume dalle disposizioni delle lettere e) e d) dell'art. 19-bisl, nonché del terzo comma dell'art. 16, la limitazione riguarda dunque: l'acquisto, anche intracomunitario l'importazione - la costruzione mediante contratti d'appalto e simili - la locazione semplice la locazione finanziaria, nonché la spesa per il subentro in un contratto di locazione finanziaria (si veda la circolare dell'agenzia delle entrate n. 8/2009) - il noleggio l'acquisto di componenti e ricambi - l'acquisto di carburanti e lubrificanti - le prestazioni di manutenzione, riparazione, custodia, impiego, compreso il transito stradale. Secondo i principi generali, il contribuente che intende far valere il diritto alla detrazione ha l'onere di provarne il fondamento, dimostrando la sussistenza del requisito dell'inerenza. Questo onere probatorio è però attenuato allorché è la stessa legge, come nel caso dei veicoli stradali a motore, a prefissare la misura della detrazione spettante: limitando la detrazione al 40%, infatti, la legge presume, senza possibilità di prova contraria, che quando il veicolo non è utilizzato esclusivamente per gli scopi dell'attività, venga utilizzato nell'attività stessa nella misura del 40%. Questo significa che, in via di principio, il soggetto passivo non dovrà giustificare analiticamente la destinazione delle spese per l'utilizzo professionale del veicolo e distinguerle dalle spese per l'utilizzo personale, in quanto la detrazione è forfettizzata nella misura del 40% di tutte le spese (ovvia
mente resta fermo l'onere di comprovare la spesa mediante fattura o scheda carburante); il soggetto non ha invece l'onere di provare l'entità dell'inerenza.
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Questo non vuoi dire che ogni soggetto passivo dell'Iva, per il semplice fatto di possedere tale status in quanto esercita un'attività economica rilevante per il tributo, abbia diritto di far valere la detrazione forfetaria «a prescindere», poiché la sussistenza del diritto si ricollega comunque all'utilizzo, seppure parziale, del veicolo per gli scopi dell'attività: per fruire della detrazione forfetaria, è quindi necessario (e sufficiente) che l'impiego del veicolo nell'attività economica appaia comunque giustificato in relazione alle circostanze di svolgimento dell'attività. La detrazione non potrebbe infatti essere riconosciuta qualora il tipo di attività esercitata non consenta di giustificare minimamente l'uso del mezzo di trasporto in relazione al quale si intende far valere la detrazione. La limitazione forfetaria non è per tutti. La detrazione forfetaria di cui alla lettera e) dell'art. 19-bisl «non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio». Di conseguenza, per i veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio e per quelli rientranti nell'attività propria dell'impresa (vendita, locazione, noleggio), vale il principio generale in base al quale la detrazione spetta nella misura in cui il bene o il servizio è utilizzato per gli scopi dell'attività. Ad esempio, l'agente di commercio o l'impresa di autonoleggio che utilizza il veicolo aziendale anche per fini estranei all'attività, in applicazione del principio espressamente enunciato dal comma 4 dell'art. 19 del dpr 633/72, determinerà l'Iva detraibile in rapporto all'utilizzo professionale del veicolo e potrà, quindi, quantificare la detrazione in una quota compresa fra il 41 e il 99% dell'imposta assolta, facendosi ovviamente carico dell'onere della prova. Attività e operazioni particolari. Fermo quanto detto in ordine alla disciplina oggettiva della detrazione (forfetaria, integrale o proporzionale), occorre ricordare che la detrazione, dal punto di vista soggettivo, può risultare limitata o addirittura esclusa per
effetto di altre disposizioni. Ad esempio, l'impresa che svolge attività di intrattenimento avvalendosi del regime speciale dell'art. 74, sesto comma, del dpr 633/72 e l'impresa agricola che si avvale del regime speciale dell'art. 34, non hanno diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (diritto sostituito, rispettivamente, dalla riduzione forfetaria dell'imposta sulle operazioni attive e dalla detrazione forfetaria nella misura delle percentuali di compensazione). Ancora, l'impresa che effettua congiuntamente operazioni esenti (senza diritto a detrazione) ed imponibili (con diritto a detrazione), può detrarre l'imposta per la quota corrispondente al e.d. prorata ai sensi del comma 5 dell'art. 19 e dell'art. 19-bis. Nel determinare in concreto l'ammontare dell'imposta detraibile, dunque, dovrà tenersi conto anche della situazione soggettiva del contribuente (applicazione di regimi speciali, prorata). In presenza di un prorata di detrazione del 65%, l'Iva corrisposta per l'acquisto di un'autovettura ad uso esclusivamente aziendale potrà essere detratta nella misura del 65%, mentre se si tratta di un'autovettura ad uso non esclusivo la detrazione spetterà nella misura del 65% del 40%, salve le eventuali rettifiche negli anni successivi in caso di variazione del prorata, ai sensi dell'art. 19-bis2, comma 4.
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Beni strumentali, sconto integrale Si è detto che la forfetizzazione della detrazione non opera per i veicoli stradali a motore utilizzati « esclusivamente» come beni strumentali per l'attività dell'impresa o professionale, in relazione ai quali il diritto alla detrazione è pertanto riconosciuto integralmente (fatta salva l'eventuale limitazione soggettiva derivante dall'effettuazione di operazioni esenti). Ciò è coerente, del resto, con lo scopo della misura derogatoria alle norme generali della direttiva, che mira a prestabilire l'entità della detrazione in considerazione delle oggettive difficoltà che i soggetti passivi possono incontrare, data la funzione dei beni in questione, nel determinare (e comprovare) la portata del diritto. È opportuno evidenziare che, essendo la disapplicazione della disposizione (con il conseguente riconoscimento del diritto alla detrazione integrale), ricollegata alla circostanza dell'utilizzo del mezzo esclusivamente per gli scopi dell'attività economica, in presenza di un utilizzo, pur modesto, per fini estranei all'attività, troverà ingresso la forfetizzazione al 40%. In altre parole, per quanto riguarda i veicoli stradali a motore, non è consentito ai soggetti passivi (salve le eccezioni illustrate prima) di determinare l'entità dell'imposta ammessa in detrazione in una misura compresa fra il 41 e il 99%, in ragione di quella che essi ritengono l'effettiva parte di utilizzazione professionale del veicolo, ammettendo la leg-
situazione di fatto, laddove entrano in gioco diversi fattori quali le caratteristiche del veicolo, la natura della spesa, il tipo di attività esercitata. Per un'impresa edile, ad esempio, una cosa è provare che un autocarro per il trasporto di cose è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività economica, altra è provare tale circostanza in relazione a una lussuosa autovettura. Per fare un altro esempio, il soggetto passivo che svolge un'attività professionale, in genere, incontrerebbe notevoli difficoltà a provare il diritto alla detrazione integrale per l'acquisto di un'autovettura dimostrando di utilizzarla soltanto per l'attività; ciò anche nel caso in cui possieda più di un veicolo, non potendo questa circostanza ritenersi di per sé idonea a comprovare in via presuntiva l'uso esclusiva
attività. L'uso esclusivo del veicolo dovrebbe quindi essere comprovato attraverso una sorta
di «giornale di bordo» che ne registri dettagliatamente il percorso, condizione, questa, che potrà essere soddisfatta in certe situazioni, ma non nella gran parte dei casi. In linea generale, dunque, le l'onere della prova dovrà essere soddisfatto predisponendo apposita documentazione, adeguata alla situazione concreta. Ad esempio, per il «veicolo di cortesia» che l'officina meccanica mette a disposizione dei clienti che consegnano la propria autovettura da riparare, si potrà effettivamente predisporre una documentazione analitica: l'uso del veicolo potrà risultare da un documento, formato all'atto di ciascuna operazione, riportante i dati del cliente, le date di affidamento e di riconsegna e i mente professionale; sarà chilometri percorsi; le certamente più facile, invece, far annotazioni del documento valere il diritto alla detrazione troveranno poi riscontro nella integrale relativamente alla spesa ricevuta fiscale o fattura emessa sostenuta per noleggiare al termine della prestazione di un'autovettura in occasione di un riparazione del veicolo del preciso e documentato impegno cliente, nonché nella congruità professionale fuori sede. dei consumi di carburante e nella Indicazioni significative su percorrenza risultanti questa questione si traggono dall'apposita scheda. In altri casi, dalla lettura del provvedimento dovrebbe potersi prescindere del 22 febbraio 2007, con il dalla documentazione analitica, quale l'agenzia delle entrate sembrando sufficienti le stabilì le procedure di rimborso caratteristiche stesse dei veicoli, dell'Iva sui costi delle auto il regolamento aziendale che ne aziendali sostenuti anteriormente disciplina l'uso, la circolazione alla sentenza richiamata all'interno all'inizio. Nel provvedimento si specificava che i contribuenti di spazi delimitati, le modalità di interessati a chiedere il rimborso rifornimento del carburante: si e.d. analitico (in luogo di quello pensi, per esempio, ai veicoli forfetario del 35-40%) dovevano utilizzati esclusivamente in un'area allegare all'istanza: - documenti aeroportuale, provvisti di speciali dotazioni o contrassegni. Stesso di contabilità aziendale da cui ge soltanto due alternative: potesse desumersi la percorrenza discorso vale per il furgoncino che detrazione integrale in caso di il fornaio utilizza per consegnare il utilizzo esclusivo - detrazione del del veicolo in relazione pane al domicilio dei clienti, per all'esercizio dell'attività 40% in caso di utilizzo l'autocarro dell'impresa edile, ecc. d'impresa - documentazione promiscuo. Il contribuente che La prova così costruita dovrà poi amministrativo-contabile nella intenda far valere il diritto alla concordare con il quadro quale fossero indicati gli detrazione integrale dovrà farsi complessivo e non dovrà essere carico di provarne il fondamento, elementi idonei ad attestare che il contraddetta da elementi veicolo era stato utilizzato in dimostrando che impiega il incoerenti, quali ad esempio una orari e su percorsi coerenti con veicolo esclusivamente per percorrenza eccessiva rispetto ai l'ordinario svolgimento dell' l'attività. L'onere probatorio consumi ufficiali, oppure la scheda risulterà in concreto più o meno carburante o l'addebito gravoso a seconda della
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del pedaggio autostradale attestanti la presenza del veicolo in località e periodi non compatibili con lo svolgimento deU'attività. Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti. Un caso particolare è rappresentato dai veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo, ossia tanto per le finalità aziendali quanto per scopi privati. Se per l'uso privato del veicolo l'impresa addebita al dipendente un corrispettivo, si realizzano i presupposti per fruire della detrazione integrale dell'imposta. In questa ipotesi, infatti, l'utilizzo del veicolo deve ritenersi totalmente inerente con l'attività del datore di lavoro, in quanto in parte è utilizzato dall'assegnatario per gli scopi aziendali, mentre per l'altra parte (uso privato) forma oggetto di una prestazione di servizio imponibile resa dall'impresa al dipendente (in tal senso anche la citata risoluzione del Dpf n. 6/2008).
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Le particolarità in tenta di base imponibile La particolare disciplina del diritto alla detrazione dei veicoli stradali a motore si riflette anche sulla base imponibile. In primo luogo, l'art. 3, ultimo comma, del dpr 633/72 stabilisce che non costituisce autoconsumo l'uso personale o familiare da parte dell'imprenditore, oppure la messa a disposizione a titolo gratuito dei dipendenti, di veicoli stradali a motore per il cni acquisto, anche sulla base di contratti di locazione e di noleggio, sia stata esercitata la detrazione forfetaria dell'imposta del 40%. In tal caso, l'uso privato non costituisce operazione imponibile perché già tassato attraverso l'indetraibilità del 60% dell'Iva «a monte». In secondo luogo, la cessione del veicolo oggetto di detrazione forfetaria è tassata soltanto parzialmente. L'art. 13, comma 5, del dpr 633/72, stabilisce infatti che per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cni acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bisl o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei comini precedenti. In altri termini, quando viene ceduto nn veicolo acquistato con detrazione oggettivamente limitata al 40%, la base imponibile è pari al 40% del corrispettivo (il residuo È da sottolineare che la simmetria tra base imponibile e detrazione trova ingresso in presenza di limitazioni «oggettive» del diritto alla detrazione e non nel caso di limitazione derivante dal prorata; pertanto il contribuente che, effettuando sia operazioni imponibili che esenti, ha detratto solo parzialmente, in applicazione della regola del prorata, l'imposta pagata al momento dell'acquisto dell'autovettura ad uso esclusivamente aziendale, allorquando la rivenderà dovrà assoggettare all'imposta l'intero corrispettivo ricevuto; se invece, trattandosi di veicolo non esclusivamente aziendale, la limitazione del prorata si aggiunge a quella forfetaria, la base imponibile corrisponderà al 40% del corrispettivo. Resta ferma, ovviamente, la previsione dell'art. 10, n. 27-qninquies) del dpr 633/72, che qualifica esente la cessione del bene per il cni acquisto non sia stata operata alcuna detrazione, anche in conseguenza di nn prorata zero. Rivendite «a catena». Il comma 6 dell'art. 30 della legge n. 388/2000 prevedeva l'applicazione del regime speciale del margine alle cessioni di veicoli per il cni acquisto la base imponibile fosse stata determinata nel
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10% (poi 15%) del prezzo, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 30: ad esempio, se Tizio vendeva a Caio
un'autovettura per il cni acquisto aveva detratto solo il 10% dell'imposta, assoggettando pertanto ad Iva soltanto il 10% del prezzo, la successiva rivendita del veicolo da parte di Caio a Sempronio rientrava nel regime del margine. La suddetta disposizione, sebbene formalmente in vigore, non è però più applicabile per effetto della nuova disciplina della detrazione dell'Iva sui veicoli aziendali introdotta dalla legge n. 244/2007. Come osservato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/2009, per effetto della nuova disciplina devono intendersi superate le disposizioni dell'art. 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388/2000, che consentivano l'applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cni acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'Iva addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10-15%. La posizione dell'agenzia è in linea con la successiva sentenza della corte di giustizia Ue 19 luglio 2012, C-160/11. Resta tuttavia aperto il problema, riconosciuto anche dalla Corte, della duplicazione d'imposta che si verifica quando i veicoli oggetto di detrazione parziale formano oggetto di successive, reiterate transazioni. Disposizioni particolari sono previ ste, infine, per i veicoli aziendali affidati in uso ai dipendenti. L'art. 13, comma 3, lettera d), del dpr 633/72, stabilisce che per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, da parte del datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita dal valore normale, se è dovuto un corrispettivo inferiore. Fino a quando non sarà attuata la previsione dell'art. 13, comma 3, lett. d), che demanda a nn dm di stabilire appositi criteri per la fattispecie in esame, si assume come «valore normale» l'importo determinato a norma dell'art. 51, comma 4, lett. a), del dpr n. 917/86 (ossia il fringe benefit), comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'Iva compresa nell'importo stesso. In conclusione, per i veicoli assegnati ai dipendenti, dietro corrispettivo, per finalità estranee all'impresa, oppure anche a titolo gratuito se si tratta di veicoli che hanno formato oggetto di detrazione integrale al momento dell'acquisto, la base imponibile non può essere inferiore all'
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ammontare del «fringe benefit» calcolato ai fini reddituali, depurato dell'Iva (annualmente, 30% della percorrenza convenzionale di 15 mila km, secondo le tariffe Aci).
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Impresa/1 - In vigore il digs sul distacco dei lavoratori che da attuazione alla direttiva 2014/67/Ue. Più controlli sulle imprese straniere drioli da pag. 12
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Le misure del digs n. 136/2016 che recepisce la direttiva 67/2014 pubblicato in Gazzetta Distacco, più tutele sul lavoro e controlli sulle ditte straniere Pagine a cura DI DANIELE GIRIGLI Distacchi doc in Italia. Più diritti e più tutele a favore dei lavoratori e anche più controlli sulle imprese straniere che inviano propri dipendenti a lavorare presso aziende italiane. A stabilire le nuove regole è il decreto legislativo n. 136 del 17 luglio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del detta una nuova disciplina per il «distacco transnazionale» da parte di imprese straniere (Ue e non) in Italia, in attuazione deUa direttiva 2014/67/Ue. Tra le novità: l'introduzione di due nuove comunicazioni di distacco (preventiva e per le modifiche successive); la fissazione di requisiti della legittimità del distacco; la ridefinizione del quadro sanzionatorio. Obiettivi fondamentali delle nuove norme: contrastare il fenomeno del distacco abusivo e agevolare la cooperazione tra gli stati membri nell'accertamento dell'autenticità dei distacchi. Lavorare a favore di altri. Si ha «distacco» quando un datore di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (il distaccatario) uno o più lavoratori (i distaccati) per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, concordata a seguito di un contratto concluso tra le due parti (distaccante e distaccatario). Per la legittimità del distacco sono necessari alcuni requisiti: • l'esistenza di un reale interesse produttivo al distacco da parte del datore di lavoro (distaccante); • una durata temporanea del distacco (art. 30 del digs n. 276/2003). Nel distacco, dunque, si realizza un rapporto «trilaterale» retributivi, previdenziali, ecc.). (distacco ordinario, nazionale),
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che coinvolge un datore di lavoro, un suo dipendente e l'impresa che riceve le prestazioni del lavoratore dipendente; in questo rapporto trilaterale all'impresa distaccataria (che riceve il lavoratore) sono attribuiti i poteri direttivi e disciplinari nei confronti del lavoratore (fatta eccezione del potere di interrompere il rapporto originario, cioè di licenziamento), mentre permangono in capo al datore di lavoro distaccante tutti gli obblighi previsti dal contratto di assunzione (aspetti Il distacco può avvenire tra due imprese di nazionalità italiana e con sede in Italia ma può anche realizzarsi oltre i confini nazionali, in ambito comunitario o extraUe: si par-
la di «distacco transnazionale» che consiste, evidentemente, nel trasferimento del lavoratore presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell'Ue o extraUe. Il provvedimento riguarda il «distacco transnazionale» che avvenga in Italia. Le nuove norme, in particolare, si applicano «alle imprese che prestano servizi, stabilite in uno Stato Ue, che distaccano uno o più lavoratori («distaccati») in Ita lia, presso un'altra imprese, anche se appartenente allo stesso gruppo, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che in entrambi i casi, durante il periodo del distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato». La nuova normativa, inoltre, si applica pure alle: agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno stato membro dell'Ue che distaccano lavoratori presso un'impresa
utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia; imprese appartenenti al settore del trasporto su strada, anche nell'ipotesi di cabotaggio; imprese stabilite in uno Stato estero non appartenente all'unione europea che distaccano lavoratori in Italia. I requisiti di autenticità del distacco. Ai sensi della nuova disciplina, l'accertamento dell'autenticità del distacco avviene in base a una finalizzata essenzialmente ad appurare due cose: se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione oppure amminist.ra7. ione del personale dipendente; e se il lavoratore è distaccato. Per verificare se l'impresa effettua realmente un distacco vanno valutati i seguenti elementi: a) il luogo in cui l'impressa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) o, se richiesto in ragione dell'attività svolta, a un albo professionale; e) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato Ue di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione; g) ogni altro elemento utile
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allo scopo. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato, la nuova disciplina impone di valutare questi ulteriori elementi, in aggiunta a quelli previsti per l'accertamento della legittimità dell'attività del distacco dell'impresa: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore; b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato Ue dal quale viene distaccato; e) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia; d) la data di inizio del distacco; e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato Ue da cui è stato distaccato; f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; i) ogni altro elemento utile. Le sanzioni per le ipotesi di non autenticità del distacco sono indicate in tabella.
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Sanzione II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Sanzione di 50 euro per lavoratore occupato e per giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, a carico di distaccante e distaccatario II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Arresto fino a 18 mesi più ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per giorno di a carico di distaccante e distaccatario Le sanzioni Distacco non autentico con sfruttamento Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 500 a 3.000 euro per lavoratore interessato Sanzione da 2.000 a 6.000 euro per lavoratore interessato voratore interessato Sanzione da 2.000 a 6.000 euro ione da 500 a 3.000 euro per lavoratore interessato lavoratore interessato Sanzione da 500 a 3.000 euro nzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato r lavoratore interessato Sanzione da 100 a 500 euro nzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato tentico con sfruttamento Sanzione da 100 a 500 euro Le sanzioni Distacco non autentico con sfruttamento di minori Distacco non autentico Violazione Distacco non autentico Distacco non autentico con sfruttamento di minori Comunicazione preventiva del distacco Comunicazione successiva (modifiche del distacco) Conservazione documenti del distacco Designazione referente fino a due anni dopo il distacco Designazione referente con poteri di rappresentanza per la durata del distacco Distacco non autentico Distacco non autentico con sfruttamento di minori Comunicazione preventiva del distacco Comunicazione successiva (modifiche del distacco) Conservazione documenti del distacco Designazione referente fino a due anni dopo il distacco Des Le sanzioni Sanzione II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Sanzione di 50 euro per lavoratore occupato e per giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, a carico di distaccante e distaccatario II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Arresto fino a 18 mesi più ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per giorno di Distacco non autentico con sfruttamento Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 500 a 3.000 euro per lavoratore interessato Sanzione da 2.000 a 6.000 euro per lavoratore interessato Sanzione da 2.000 a 6.000 euro per lavoratore interessato teressato tentico con sfruttamento Sanzione da 100 a 500 Condizioni di lavoro estese euro Le sanzioni Distacco n Durante il distacco, al rapporto di lavoro tra distaccante e lavoratore distaccato si applicano le condizioni previste da normative e contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati da sindacati e associazione d'imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; e contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria) del luogo in cui si svolge il distacco per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe. Tali condizioni sono relative a: 1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 2) durata minima ferie annuali retribuite; n autentico con sfruttamento di minori Distacco non autentico Violazione Distacco non autentico Distacco non autentico con sfruttamento di minori Comunicazione preventiva del distacco Comunicazione successiva (modifiche del distacco) Conservazione documenti del distacco Designazione referente fino a due anni dopo il distacco Designazione referente con poteri di rappresentanza per la durata del distacco Distacco non autentico Distacco non autentico con sfruttamento di minori Comunicazione preventiva del distacco Comunicazione successiva (modifiche del distacco) Conservazione documenti del distacco Designazione referente fino a due anni dopo il distacco Des Le sa 3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; 4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 5) salute e sicurezza; 6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani (maternità); 7) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Nel caso di somministrazione, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. zioni Sanzione II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Sanzione di 50 euro per lavoratore occupato e per giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, a carico di distaccante e distaccatario II lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Arresto fino a 18 mesi più ammenda di 50 euro per ogni lavoratore e per giorno di Distacco non autentico con sfruttamento Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 100 a 500 euro per lavoratore interessato Sanzione da 500 a 3.000 euro per lavora
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L'azienda nomina il referente Sistema Imi, norme al restyling • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato membro Ue; • alle agenzie di somministrazione stabilite in uno stato membro Ue; • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato non Ue (eccetto le disposizioni sulla collaborazione tra stati membri Ue); Nei casi di distacco di uno o più lavoratori in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo dell'impresa distaccante, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro del lavoratore distaccato continui a sussistere con l'impresa distaccante Quando si applica A chi si applica Le nuove regole sul distacco transnazionale A chi si applica Quando si applica • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato membro Ue; • alle agenzie di somministrazione stabilite in uno stato membro Ue; • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato non Ue (eccetto le disposizioni sulla collaborazione tra stati membri Ue); Nei casi di distacco di uno o più lavoratori in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo dell'impresa distaccante, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro del lavoratore distaccato continui a sussistere con l'impresa distaccante Sistema Imi, norme al restyling II digs 136/15 modifica, inoltre, le norme relative al regolamento Ue n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema Imi di informazione del mercato interno. Il sistema Internai Market Information (Imi) è stato istituito per lo scambio di informazioni ed è accessibile gratuitamente da Internet. L'Imi è stato messo a punto dalla commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la mutua assistenza sulla mobilità dei lavoratori. In particolare l'Imi aiuta le autorità competenti nell'individuazione delle loro omologhe in un altro Stato membro, nella gestione dello scambio di informazioni, fra cui dati personali, sulla base di procedure semplici, unificate e pre-tradotte, che consentono di superare le barriere linguistiche. Per quanto riguarda l'Ita A chi si applica Quando si applica • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato membro Ue; • alle agenzie di somministrazione stabilite in uno stato membro Ue; • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato non Ue (eccetto le disposizioni sulla collaborazione tra stati membri Ue); Nei casi di distacco di uno o più lavoratori in Italia presso un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo dell'impresa distaccante, ovvero presso un'altra unità produttiva, a condizione che durante il periodo di distacco il rapporto di lavoro del lavoratore distaccato continui a sussistere con l'impresa distaccante Sistema Imi, norme al restyling II digs 136/15 modifica, inoltre, le norme relative al regolamento Ue n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema Imi di informazione del me lia, la disciplina è prevista dal digs n. 15/2016, in vigore dal 10 febbraio 2016. Il provvedimento ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE e al Regolamento 1024/2012. L'obiettivo è quello di disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e permettere di esercitare la professione negli altri Stati membri. Fissa inoltre i criteri di riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro. La direttiva 2013/55/Ue prevede poi l'introduzione della «tessera professionale europea» (Epc), anche attraverso le informazioni contenute nel fascicolo Imi, con lo scopo di favorire la mobilità per promuovere un processo semplificato di riconoscimento delle qualifiche professionali. ———©Riproduzione riservata——1jj^ cato interno. Il sistema Internai Market Information (Imi) è stato istituito per lo scambio di informazioni ed è accessibile gratuitamente da Internet. L'Imi è stato messo a punto dalla commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e la mutua assistenza sulla mobilità dei lavoratori. In particolare l'Imi aiuta le autorità competenti nell'individuazione delle loro omologhe in un altro Stato membro, nella gestione dello scambio di informazioni, fra cui dati personali, sulla base di procedure semplici, unificate e pre-tradotte, che consentono di superare le barriere linguistiche. Per quanto riguarda l'Ita A chi si applica Quando si applica • alle imprese che prestano servizi stabilite in uno stato membro Ue; • alle agenzie di somministrazione stabilite in uno
Serve un «referente» per il nuovo distacco transnazionale. Deve nominarlo l'impresa che distacca lavoratori in Italia per tutta la durata del distacco e fino a due anni dalla cessazione. Finché dura il distacco, il referente deve avere poteri di rappresentanza, per poter negoziare con i sindacati in materia di contrattazione di secondo livello. In difetto di nomina, scatta la sanzione da 2.000 a 6.000 euro. Serve un referente. La nuova disciplina prevede l'obbligo, a carico dell'impresa distaccante, della designazione di un «referente», per il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua
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cessazione, elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e di ricevere documenti e atti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale l'impresa distaccataria ed è applicata una sanzione da 2.000 a 6.000 euro. Per il solo periodo del distacco, il referente deve essere designato con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con i sindacati interessati a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata da parte delle parti sociali. In mancanza, si applica la sanzione da 2.000 a 6.000 euro.
Comunicazioni obbligatorie. Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, la nuova disciplina prevede a carico del datore di lavoro distaccante lavoratori in Italia l'obbligo di comunicare il distacco al ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco, nonché tutte le eventuali successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; e) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento
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della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente; h) generalità del referente; i) numero provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale (ma solo se l'autorizzazione si prevista dalla normativa dello Stato Ue di stabilimento; in Italia, ad esempio, è prevista in quanto opera un Albo delle agenzie per il lavoro). Le due nuove comunicazioni, preventiva e successiva, non sono ancora operative e non lo saranno nell'immediato, in quanto è prevista l'emanazione di un decreto del ministero del lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per la definizione delle modalità. Per entrambe le comunicazioni è prevista un'unica sanzione in caso di violazione: da 100 a 500 euro per lavoratore interessato. Altri adempimenti. Durante il periodo del distacco e fino a due
durata del lavoro da effettuare all'estero; valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore; b) i prospetti paga; e) i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero; d) la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti
equivalenti; e) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documento equivalente; f) il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. In caso di violazione dell'obbligo di conservazione dei
documenti, è applicata una sanzione da 500 a 3.000 euro per lavoratore interessato. Responsabilità solidale. Nell'ipotesi di distacco trova applicazione anche il regime Si tratta, in particolare, dei seguenti due regimi: a) quello previsto all'art. 1676 del codice anni dalla sua cessazione, civile: coloro che, alle l'impresa distaccante ha altresì dipendenze dell'appaltatore, l'obbligo di conservare, hanno dato la loro attività per predisponendone copia in eseguire l'opera o per prestare il lingua italiana: a) il contratto di servizio possono proporre lavoro o altro documento azione di contenente le seguenti retta contro il committente per informazioni: identità delle conseguire quanto è loro dovuto, parti; luogo di lavoro; data di fino alla concorrenza del debito inizio del rapporto di lavoro; che il committente ha verso durata del rapporto di lavoro, l'appaltatore nel tempo in cui essi precisando se si tratta di propongono la domanda; b) e rapporto di lavoro a tempo quello previsto all'art. 29, comma determinato o indeterminato; 2, del digs n. 273/2006: durata del periodo di prova se distaccante e distaccatario sono previsto; inquadramento, obbligati in solido entro il limite livello e qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del pe riodo di pagamento; durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; orario di lavoro; i termini del preavviso in caso di recesso;
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dell'inadempimento. Nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà che si applica è quello previsto all'art. 35, comma 2, del digs n. 81/2015: l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Nelle ipotesi di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto si applica la disciplina dettata dall'art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, dì n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008): al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (Dure). Il rilascio di tale attestazione è obbligatorio per il vettore all'atto della conclusione del contratto. Il committente che non esegue la predetta verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
di due anni dalla cessazione del distacco, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del distacco, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
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Fisco & Contribuenti - Lettere inviate dal Fisco con notifica di Pvc, destinatari davanti alla scelta fra adesione integrale e utilizzo dei propri rilievi Poggiani da pag. 2
// contribuente deve decidere se prestare adesione integrale o utilizzare ipropri rilievi Lettere con notifica di Pvc, destinatari di fronte a un bivio La sistemazione dei Pvc in tre mosse Presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, ai sensi del comma 8, art. 2, digs 322/1988 Versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione ridotte a 1/5 del minimo edittale utiliz Presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, ai sensi del comma 8, art. 2, digs 322/1988 Versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione ridotte a 1/5 del minimo edittale utiliz zando la delega F24 con indicazione del codice atto Consegna, a mezzo di posta elettronica certificata (Rec), della ricevuta di trasmissione della dichiarazione integrativa, della copia della delega F24 quietanzata e della comunicazione ricevuta Presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, ai sensi del comma 8, art. 2, digs 322/1988 Versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni per infedele dichiarazione ridotte a 1/5 del minimo edittale utiliz zando l Pagine a cura DI FABRIZIO G. POGGIANI LB Agenzia delle entrate * punta al dialogo con il contribuente. Per questo motivo ha inviato una lettera a numerosi contribuenti, cui è stato notificato un processo verbale di constatazione, invitandoli a sanare la posizione pendente, utilizzando la nuova versione del ravvedimento operoso. Nel caldo mese di luglio, le Entrate hanno prelevato dalle proprie banche dati i nominativi dei contribuenti, nei cui confronti sono state eseguite verifiche fiscali e che sono stati raggiunti da processi verbali di constatazione (Pvc), con particolare riferimento al periodo d'imposta 2013 (ma sono previsti invii anche per altri periodi d'imposta), e li hanno sollecitati a regolarizzare la propria posizione pendente (si veda ItaliaOggi del 15/7/2016). Nella missiva si evidenzia
che la legge di Stabilità del 2015 ha avviato un
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processo destinato a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con l'obiettivo, non celato, di deflazionare il contenzioso e, come detto, di migliorare i rapporti con i cittadini ma, si aggiunge, anche finalizzato ad accelerare l'incasso di quanto richiesto in accertamento. Le nuove ipotesi di
constatazione della violazione», ai sensi dell'art. 24, della legge 4/1929, fatto salvo il caso che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del digs. 471/1997. Si ricorda, preliminarmente, che non si tratta di una vera e propria sanatoria, ma soltanto un invito a utilizzare strumenti di regolarizzazione (come l'istituto del ravvedimento operoso e la dichiara-
zione integrativa), per chiudere, senza coltivare una lite o utilizzando altri strumenti ravvedimento. Con la legge di deflattivi, la posizione aperta con Stabilità 2015 sono state il Fisco, accettando «in pieno» introdotte quattro ulteriori ipotesi tutti i rilievi mossi dall'ente di ravvedimento, aggiungendo verificatore, senza poter opporre nuove lettere al comma 1, alcuna eccezione ai contenuti del dell'art. 13, digs 472/1997 (legge processo verbale di 190/2014), tra le quali si constatazione; di fatto, una vera e riscontra quella indicata dalla propria acquiescenza dei rilievi lettera b-quater), nella quale è eseguiti in sede di accesso e prevista la riduzione ad un quinto verifica. Il processo verbale di del minimo «se la constatazione (Pvc). La ve regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se rifica fiscale deve concludersi incidenti sulla determinazione o con la redazione di un processo sul pagamento del tributo, verbale, nel quale vanno riportati avviene dopo la i fatti, le violazioni
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contestate e le eventuali considerazioni del soggetto sottoposto a verifica. La mancata redazione del processo verbale di constatazione comporta l'impossibilità, per il contribuente, di esercitare il diritto alla difesa garantito dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000, poiché egli non è in condizione di conoscere gli elementi posti alla base della pretesa tributaria. Proprio per questo motivo, la Suprema Corte ha affermato, recentemente, che se, a seguito di accesso, il verbale non viene formato, l'accertamento non può essere emanato e notificato al contribuente (sul tema, Cassazione, sentenza 20770/2013). Come indicato in precedenza, inoltre, si evidenzia che l'adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc), sebbene in questi termini, elimina la possibilità, per il contribuente, anche se ha presentato le proprie osservazioni, di ottenere riduzioni di materia imponibile accertata, sulla base di quanto eccepito. Infatti, nel comma 7, dell'art. 12, dello statuto dei diritti dei contribuenti, viene sancito che «nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza». Pertanto, utilizzando la nuova possibilità introdotta dalla legge di Stabilità 2015, come indicato nella missiva delle Entrate, il contribuente deve decidere, di fatto, se prestare un'adesione integrale ai rilievi o se avvalersi, tra le altre, della facoltà di utilizzare i rilievi e le osservazioni effettuate sul contenuto dello stesso verbale a cura del medesimo contribuente; le strade da percorrere, pertanto, sono inevitabilmente diverse, se l'obiettivo del contribuente è quello di
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ridurre la pretesa erariale (per esempio, proseguire attivando una procedura di adesione o coltivare la lite). La situazione per gli anni pregressi. Stante la possibilità riferibile agli anni pregressi (si parla dei periodi d'imposta dal 2012 al 2014), ü contribuente che ha ricevuto il processo verbale in quegli anni, in linea di principio, dovrebbe aver già provveduto alla presentazione delle proprie osservazioni, fatto salvo il caso del contribuente inerte (atteggiamento che comunque non pregiudica la difesa nella fase di contenzioso) che rischia soltanto di limitare le proprie argomentazioni da sottoporre ai giudici aditi, con la conseguenza che oggi (2016) è già in grado di valutare la propria posizione, rispetto ai rilievi subiti dall'ente verificatore e rispetto alla validità e consistenza delle proprie eccezioni. Inoltre, il contribuente deve anche verificare le affermazioni rilasciate in sede di redazione del processo verbale, giacché la Guardia di finanza (eire. 1/2008, Parte III, § 5) ha sostenuto che i rilievi del contribuente, contenuti nel Pvc, costituiscono confessione stragiudiziale; detta precisazione, però, deve essere valutata alla luce di quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in tema di ritrattabilità delle dichiarazioni rilasciate dal contribuente in fase di verifica. Sempre in relazione alla comunicazione inviata, si evidenzia che l'istituto del ravvedimento, nella sua precedente versione, prevedeva l'applicazione di una sanzione ridotta, se la violazione non era stata già constatata e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza (comma 1, art. 13). Dopo le modifiche intervenute, «per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate» è possibile regolarizzare la propria posizione anche nell'ipotesi in cui siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche (comma Iter, art. 13). Infatti, costituiscono causa ostativa al ravvedimento solo la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione ovvero di un avviso bonario (artt.
36-bis e 36-ter, dpr 600/1973 o 54-bis, dpr 633/1972), con la conseguenza che i processi verbali di constatazione, i ver
bali di verifica, i questionari o atti simili, non costituiscono una preclusione per il ravvedimento, ma anzi possono essere lo strumento in base al quale il contribuente può attivarsi «spontaneamente» per regolarizzare la propria posizione. Si ricorda, inoltre, che il contribuente poteva prestare adesione ai processi verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi e di Iva che consentivano l'emissione di avvisi di accertamento parziale, di cui all'art. 5-bis, digs. 218/1997. Il vantaggio consisteva nel fatto che le sole sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) erano ridotte alla metà per cui, in caso di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni era pari a un sesto del minimo. Recentemente, però, è stata disposta l'abrogazione del citato art. 5-bis, con la conseguenza che l'istituto in questione è stato abrogato, a cura del comma 637, dell'art. 1, della legge 190/2014 (Stabilità 2015); nonostante che la detta modifica sia entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015, è stato disposto che questa possibilità trovi puntuale applicazione per i verbali consegnati sino al 31 dicembre 2015. Gli adempimenti necessari. Come detto nel caso della comunicazione in commento, però, non si tratta di una vera e propria adesione, ma di una mera regolarizzazione che beneficia della riduzione a un quinto delle sanzioni.
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In effetti, la comunicazione In effetti, la comunicazione invita il contribuente a invita il contribuente a sviluppare due adempimenti, la sviluppare due adempimenti, la presentazione di una presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi Accertamento dichiarazione integrativa, ai sensi con adesione Le alternative alla proposta delle Entrate del comma 8, art. 2, digs. del comma 8, art. 2, Conciliazione digs. Accertamento con adesione Accertamento possibile riduzione 322/1998, e il versamento delle 322/1998, e il versamento delle dell'entità della pretesa erariale, reclamata con l'atto impositivo applicazione maggiori imposte, degli interessi maggiori imposte, degli interessi delle sanzioni a 1/3 del minimo edittale possibile riduzione dell'entità della e delle sanzioni ridotti a un e delle sanzioni ridotti a un pretesa originaria, con l'atto impositivo riduzione delle sanzioni nella quinto del minimo edittale, quinto delreclamata minimo edittale, avendo cura di indicare il codice misura del 40% avendodel cura di indicare il codice minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento dell'atto nella delega modello dell'atto nella della conciliazione nel delega corso modello del primo grado di giudizio ovvero del 50% del «F24». Dopo il versamento di «F24». Dopo il versamento di minimo previsto inècaso di perfezionamento della conciliazione quanto appena indicato è quanto dalla appenalegge, indicato durante il secondo grado di giudizio opportuno contattare, sempre opportuno contattare, sempre con adesione Conciliazione Accertamento possibile riduzione della pretesa erariale, reclamata con l'atto secondo la comunicazione secondo ladell'entità comunicazione pervenuta, l'ufficio delle Entrate impositivo pervenuta, l'ufficio delle Entrate a 1/3 del minimo edittale possibile applicazione delle sanzioni territorialmente competente al territorialmente competente al riduzione dell'entità della pretesa originaria, reclamata con l'atto impositivo fine di inoltrare la copia della fine di inoltrare la copia della riduzione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, ricevuta della dichiarazione ricevuta della dichiarazione in caso di perfezionamento integrativa, la copia della integrativa, la copiadella della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio ovvero del 50%ricevuta del minimo comunicazione ricevuta e la comunicazione e la previsto dalla legge, in caso di copia della delega di pagamento perfezionamento copia della delega di pagamento della conciliaz debitamente quietanzata, tramite debitamente quietanzata, tramite posta elettronica certificata posta elettronica certificata (indirizzo della direzione (indirizzo delladel direzione Per evitare l'acquiescenza La definizione mediante provinciale). ———© provinciale). ———©adesione dell'accertamento processo verbale di Riproduzione riservata—HI Riproduzione riservata—HI constatazione, il contribuente comporta, come detto,
può attivare l'accertamento con adesione o, in successione, la conciliazione. Le sanzioni, in tal caso, aumentano ma è possibile compensare l'incremento delle stesse ottenendo una riduzione del recupero attuato dall'ente imposi tore. L'accertamento con adesione (capo I, digs 218/1997) del contribuente può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa, mentre restano escluse dall'adesione le vertenze relative alle sole sanzioni; infatti, uno degli effetti dell'accordo consiste, di per sé, nella riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale. Rientrano nell'ambito di applicazione dell'adesione, in sostanza, tutti i settori impositivi, compresi i tributi locali, se ciò è contemplato nell'apposito regolamento comunale e la definizione ai fini delle imposte sui redditi ha effetto ai fini Iva, « relativamente alle fattispecie per essa rilevanti», ai sensi del
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Due opzioni anti-acquiescenza
che l'entità della pretesa può essere ridimensionata nell'ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l'ufficio periferico accolga le doglianze del contribuente e le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale, mentre l'esito negativo del contraddittorio non può essere soggetto a sindacato giudiziale. La proiezione dell'accertamento con adesione nel processo tributario è rappresentata dalla conciliazione giudiziale che permette al contribuente, anche in questo caso, di poter beneficiare della modifica, anche in questo caso in diminuzione, dell'entità della pretesa originaria, reclamata con l'atto impositivo e la riduzione delle sanzioni che risultano applicabili, anche in relazione alle recenti novità legislative, nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge,
in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio ovvero del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della comma 1, dell'art. 2, digs conciliazione durante il secondo 218/1997. L'ambito di grado di giudizio. Si ricorda, applicabilità dell'adesione è inoltre, che la conciliazione si esteso a qualsiasi fattispecie perfeziona con la sottoscrizione accertativa, mentre non dell'accordo, nell'ipotesi di possono formare oggetto di conciliazione fuori udienza o con adesione gli esiti derivanti dalla la redazione del processo liquidazione automatica delle verbale, nel caso di conciliazione dichiarazioni, in quanto non in udienza. Entrambi i documenti
sono accertamenti in senso tecnico.
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costituiscono il titolo per la riscossione degli importi dovuti all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 48 e 48-bis, digs 546/1992 e lettere s) e t), comma 1, articolo 9, digs 156/2015 ed è previsto che l'ammontare dovuto sia versato in unica soluzione o nella misura della prima rata (in caso di pagamento in forma rateale) entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo o della redazione del processo verbale.
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IO Lavoro Imprenditori in Erasmus. L'iniziativa coinvolge 36 paesi tia pag. 43
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L'iniziativa della Commissione Ue che coinvolge 36 paesi e numerosi professionisti Imprenditori pronti alPErasmus Giovani all'estero per imparare i segreti del mestiere Responsabilità Nuovi imprenditori o aspiranti tali Benefici Profilo Chi può partecipare al programma Profilo Benefici Nuovi imprenditori o aspiranti tali Responsabilità Attività Profilo Imprenditore esperto ospitante Benefici Nuovi imprenditori Sostegno finanziario o aspiranti tali Re Profilo ponsabi Benefici ità Atti Attività e responsabilità ità Profilo Imprenditore Solido progetto imprenditoriale Costituzione di un'impresa negli ultimi tre anni Nessun limite di età e di settore Residenza stabile in uno dei paesi partecipanti al programma Disposizione ad aggiungere fondi per complementare il finanziamento per coprire i costi del soggiorno Fino a sei mesi di soggiorno presso un imprenditore già affermato Possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro paese ospitante Elaborare e firmare un progetto di «Impegno per la qualità» che garantisca il regolare sviluppo del rapporto di lavoro con l'imprenditore ospitante Firmare un accordo con il centro di contatto locale relativo al pagamento della sovvenzione assegnata per il soggiorno A soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in cui si descrive il lavoro svolto Contribuire al successo e all'utilità dell'esperienza Affiancare l'imprenditore esperto e seguirne il lavoro da vicino Condurre indagini di mercato e sviluppare nuove opportunità di business Partecipare a progetti di sviluppo dell'imprenditorialità Acquisire una migliore comprensione della finanza aziendale Scoprire le strategie di marca, vendita e marketing dell'imprenditore ospitante II nuovo imprenditore e il suo centro di contatto locale firmano un accordo che definisce l'importo del finanziamento assegnato per il soggiorno all'estero e le modalità pratiche di pagamento L'aiuto finanziario è calcolato su base mensile e riflette il costo della vita del paese di destinazione Essere residente in uno dei paesi partecipanti al programma Essere titolare-responsabile di una pmi o essere direttamente coinvolto nell'attività imprenditoriale come membro del cda di una pmi Gestire un'impresa da diversi anni Occasione di svolgere la funzione di coach o mentore Possibilità di informarsi su mercati esteri Ampliamento della propria rete di contatti Garantire l'alta qualità dell'esperienza di apprendimento e della relazione lavorativa con il nuovo imprenditore Firmare un progetto di «Impegno per la qualità» A scambio ultimato, compilare un questionario relativo all'esperienza esperto ospitante Benefici Nuovi imprenditori Sostegno finanziario o aspiranti tali Re Profilo ponsabi Benefici ità Atti Attività e responsabilità ità Profilo Imprenditore Solido progetto imprenditoriale Costituzione di un'impresa negli ultimi tre anni Nessun limite di età e di settore Residenza stabile in uno dei paesi partecipanti al programma Disposizione ad aggiungere fondi per complementare il finanziamento per coprire i costi del soggiorno Fino a sei mesi di soggiorno presso un imprenditore già affermato Possibilità di conoscere e capire la realtà aziendale di un altro paese ospitante Elaborare e firmare un progetto di «Impegno per la qualità» che garantisca il regolare sviluppo del rapporto di lavoro con l'imprenditore ospitante Firmare un accordo con il centro di contatto locale relativo al pagamento della sovvenzione assegnata per il soggiorno A soggiorno ultimato, compilare e consegnare un questionario, in cui si descrive il lavoro svolto Contribuire al successo e all'utilità dell'esperienza Affiancare l'imprenditore esperto e seguirne il lavoro da vicino Condurre indagini di mercato e sviluppare nuove opportunità di business Partecipare a progetti di sviluppo dell'imprenditorialità Acquisire una migliore comprensione della finanza aziendale Scoprire le strategie di marca, vendita e marketing dell'imprenditore ospitante II nuovo imprenditore e il suo centro di contatto locale firmano un accordo che definisce l'importo del finanziamento assegnato per il soggiorno all'estero e le modalità pratiche di pagamento L'aiuto finanziario è calcolato su base mensile e riflette il costo della vita del paese di destinazione Essere residente in uno dei paesi partecipanti al programma Essere titolare-responsabile di una pmi o essere direttamente coinvolto nell'attività imprenditoriale come membro del cda di una pmi Gestire un'impresa da diversi anni Occasione di svolgere la funzione di coach o mentore Possibilità di informarsi su mercati esteri Ampliamento della propria rete di contatti Garantire l'alta qualità dell'esperienza di apprendime
DI GABRIELE VENTURA I giovani imprenditori partono per l'Erasmus. Con un programma ad hoc di scambio transfrontaliero che offre agli aspiranti imprenditori o a quelli che hanno PROFESSIONISTI
appena avviato l'attività, l'opportunità di svolgere una esperienza all'estero per imparare i segreti del mestiere da un professionista già affermato. Si chiama «Erasmus per giovani imprenditori» ed è una
iniziativa finanziata dalla Commissione Ue che si sviluppa in 36 paesi partecipanti grazie alla collaborazione di centri di contatto locali attivi nel settore del sostegno delle imprese, come Camere di commercio, centri di al buon avvio della società»,
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appoggio alle imprese start-up e così via. Il programma consiste nel mettere in contatto il giovane imprenditore e il professionista ospitante, che deve dimostrare di avere già maturato una consistente esperienza nel settore. Lo scambio può durare da uno a sei mesi e può essere suddiviso in intervalli di una settimana, senza superare però il tetto dei 12 mesi. È previsto un assegno mensile per il giovane imprenditore calcolato sul costo della vita del paese di destinazione. I dati. Il programma è partito nel 2009 con 54 scambi effettuati, cresciuti fino a quota 3.535 registrati nel 2015. Per quanto riguarda i paesi prescelti, l'Italia è al primo posto per numero di scambi per paese di origine, con quasi 1.400 relazioni avviate nel 2015:882 nuovi imprenditori e 496 imprenditori ospitanti. Per il 58% dei nuovi imprenditori il programma «ha contribuito molto o moltissimo mentre il 36,5% ha dichiarato di aver creato la propria attività dopo lo scambio. Circa la metà dei nuovi imprenditori, inoltre, è stato agevolato sostanzialmente nella ricerca di un fornitore, di un acquirente o di un partner per una joint venture nel breve termine. Per quanto riguarda invece l'impatto sui professionisti ospitanti, il 60% ha dichiarato di aver acquisito «nuove idee e tecniche» per la propria impresa, il 53% ha sviluppato nuovi prodotti o servizi da quando lo scambio ha avuto luogo e il 65% ha esteso le proprie operazioni ad altri mercati, il 24% dei quali opera nel paese del nuovo imprenditore dal momento dello scambio. Come partecipare. Il giovane imprenditore che ha intenzione di fare una esperienza all'estero e il professionista già affermato che intende ospitare il «neofita», devono collegarsi al sito www. erasmusentrepreneurs.eu, dove è disponibile lo strumento di iscrizione online al
imprenditore o con quello ospitante, è necessario concordare con il partner un progetto di lavoro e apprendimento con date, obiettivi e programma di attività dello scambio, e presentarlo al centro di contatto locale. Va firmato, inoltre, il documento sull'impegno per la qualità, che deve essere
sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel programma. Il nuovo imprenditore deve anche concludere un accordo di finanziamento con il centro di contatto locale. Infine, l'aiuto finanziario al giovane professionista viene erogato in più pagamenti, nei termini e nei modi stabiliti dall'accordo sottoscritto con il centro di contatto locale. Per fare un esempio, seguendo la tabella con i massimi rimborsi mensili disponibili, il giovane imprenditore straniero che arriva in Italia avrà diritto al massimo a 900 euro al mese, stessa cifra per la Francia. Nel Regno Unito l'assegno sale a mille euro, fino ai 1.100 di Norvegia, Danimarca e Liechtenstein. I requisiti del nuovo im prenditore. Il nuovo imprenditore può prendere parte al programma se ha costituito una impresa nell'arco degli ultimi tre anni e se è intenzionato ad avviare una propria attività sulla base di un solido progetto imprenditoriale. Inoltre, deve risiedere stabilmente in uno dei paesi partecipanti al programma, avere un'idea o un progetto imprenditoriale concreto, essere pronto a contribuire allo sviluppo dell'attività dell'imprenditore ospitante mettendo a sua disposizione competenze e abilità, essere disposto ad aggiungere i fondi necessari a complementare il finanziamento offerto dal programma per coprire i costi del soggiorno all'estero. I requisiti dell'impren
ditore ospitante. Possono prendere parte al programma di scambio, in qualità di ospitanti, gli imprenditori che risiedono stabilmente in uno dei paesi partecipanti al programma, programma di scambio per titolari responsabili di una imprenditori. I candidati piccola o media impresa, dovranno indicare un centro di oppure direttamente coinvolti contatto locale scelto e questo nell'attività imprenditoriale farà da interlocutore di come membro del consiglio di riferimento per tutto il processo. amministrazione di una pmi. È Se la domanda verrà accettata, necessario inoltre gestire una l'imprenditore potrà accedere al impresa da diversi anni e avere catalogo online in cui sono raccolte tutte le candidature, per l'obiettivo di condividere le conoscenze ed esperienze con individuare un partner idoneo. Una volta avviato il rapporto con un nuovo imprenditore in qualità di mentore. il nuovo
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Impresa/2 - Operazioni società-soci, effetti diretti sul patrimonio netto. Le novità nella bozza Oic 28, in consultazione con Oic 12 e Oic 13 Traini-Fradeani da pag. 14
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II principio nella bozza Oic 28 su rilevazione, valutazione e rappresentazione dei rapporti Operazioni società-soci, effetti diretti sul patrimonio netto
Pagina a cura DI MASCIA TRAINI Le operazioni effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci hanno natura patrimoniale e, quindi, i loro effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto: è questo il principio cardine, dettato dalla bozza dell'Oic 28 - Patrimonio netto, su cui ruotano la rilevazione, valutazione e rappresentazione dei rapporti con la compagine sociale quando questa non opera con diversa qualificazione (ad esempio come cliente, fornitore o finanziatore). L'aumento di capitale. Il trattamento contabile dell'aumento di capitale viene distinto dalla bozza in funzione della sua scindibilità. Il credito verso i sottoscrittori sarà sempre rilevato nella voce A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti dell'attivo dello stato patrimoniale, diversa sarà invece la contropartita da impiegare a sua quadratura: se la delibera ammette la validità di una sottoscrizione parziale, il capitale sarà aumentato, ex artt. 2439 e 2482 C.C., per un importo pari al raccolto e perciò verrà accreditata una voce di patrimonio netto; nell'ipotesi contraria, invece, si utilizzerà, almeno fintante non si verifichi la sottoscrizione integrale, la voce D.14.Altri debiti (se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato, i conferimenti incamerati attraverso l'aumento di capitale inscindibile dovranno essere infatti restituiti ai sottoscrittori). La rilevazione dovrà tenere pure conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2444 c.c. Come noto gli amministratori devono
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iscrivere nel Registro delle imprese, nel termine di 30 gg., un'attestazione in merito all'esecuzione dell'aumento: fino all'evasione di tale pratica, però, il maggiore capitale non può essere menzionato negli atti della società. Ciò significa che le nuove risorse, sia per l'aumento scindibile che per quello inscindibile (dal momento dell'integrale sottoscrizione nei termini previsti), dovranno essere temporaneamente accreditate in una voce di patrimonio netto diversa dalla A.I.Capitale (ossia, come indicato nell'appendice B, fra i Versamenti in conto aumento di capitale presenti fra le altre riserve). In caso di prestito obbligazionario convertibile, invece, al momento dell'esercizio del diritto d'opzione gli amministratori, dando attuazione (anche se parziale) all'aumento di capitale, elimineranno dal sistema contabile il corrispondente valore nominale del finanziamento contro aumento del capitale; se il valore nominale delle obbligazioni convertite supera a quello delle azioni emesse (ricordiamo che non è possibile invece, ai sensi dell'art. 2346 c.c., l'ipotesi contraria), l'eccedenza sarà accreditata nella voce A.II. Riserva da soprapprezzo delle azioni. La riduzione del capitale. Lo standard in esame affron ta due ipotesi di riduzione del capitale: quella per recesso del socio e quella per sua morosità. Gli artt. 2437-quater e 2473 c.c. dispongono che entro 120 gg. dalla comunicazione del recesso, qualora le azioni o quote non siano state acquistate dagli altri soci o da terzi, si proceda al loro rimborso, al valore di mercato al momento del suo
esercizio, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale. In conseguenza della delibera di riduzione di quest'ultimo, determinante un corrispondente addebito della voce A.I.Capitale, verrà rilevato un debito nei confronti del socio receduto. L'art. 2344 c.c. prevede che, qualora il socio non esegua i pagamenti dovuti entro 15 gg. dalla diffida pubblicata in Gazzetta Ufficiale, gli amministratori, qualora ritengano inutile promuovere un'azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni alla rimanente compagine sociale, a un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, in proporzione alle rispettive partecipazioni; in mancanza di offerte le azioni possono essere vendute a rischio e per conto del moroso. In assenza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo, salvo il risarcimento dei maggiori danni, le somme già riscosse. Le azioni non vendute, se non sono rimesse in circolazione entro la fine dell'esercizio di pronunzia della decadenza, devono essere annullate contro riduzione del capitale sociale. Secondo il paragrafo 32 della bozza, «a seguito della delibera assembleare il capitale sociale e l'eventuale riserva da soprapprezzo azioni sono ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate» contro accredito della somma vantata, nei confronti del socio decaduto, per i decimi non versati; la differenza a quadratura confluirà, infine, in una specifica riserva (che, sempre interpretando il contenuto dell'appendice B, può essere identificata nella Riserva da riduzione capitale sociale). La rinuncia ai crediti. Il
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paragrafo 35 affronta, infine, il trattamento contabile della rinuncia ai crediti vantati dai soci nei confronti della società, fattispecie di significativo interesse sia per la frequenza con cui può essere riscontrata nella prassi (anche e soprattutto in conseguenza della crisi) che per le recenti novità tributarie introdotte dal d.i. 18/2016 (cosiddetto «decreto La bozza ribadisce che la rinuncia in parola, «che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società», «è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla Ciò significa, in primo luogo, che non esiste transito in conto economico: il debito viene quindi «chiuso» contro posta del patrimonio netto (a nostro avviso si potrebbe utilizzare, salvo creazione di una riserva ad hoc, la voce Versamenti in conto capitale). Quanto detto vale, inoltre, indipendentemente dalla natura del credito: non importa, ossia, se questo abbia origine commerciale o finanziaria. In tema ricordiamo come a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, la rinuncia al credito da parte del socio potrà generare, nell'ipotesi in cui il suo valore fiscale non coincida con quello nominale, una sopravvenienza attiva imponibile sulla base e nei limiti di cui ai commi da 4 a 4-ter dell'art. 88 del Tuir (si veda anche articolo a pagina 21).
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Azioni proprie a rettifica Aumento- di capitale Le principali operazioni fra società e soci Aumento- di capitale Debito verso il sodo- Aumento- di capitale Azioni proprie a rettifica Una delle disposizioni più note del digs. 139/2015 riguarda le nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli investimenti in azioni proprie. Secondo il nuovo terzo comma dell'art. 2357 ter c.c., «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una Le azioni proprie, acquistabili entro i scompaiono dunque dall'attivo dello stato patrimoniale, in precedenza erano iscritte, a fronte della Riserva per azioni proprie in portafoglio, fra le immobilizzazioni finanziarie oppure fra le attività finanziarie non immobilizzate, a fronte di una modalità di contabilizzazione, derivata dal modello dei principi contabili internazionali, che vuole cogliere la loro sostanza economica di « rimborso» del capitale. La bozza dell'Oic 28 cerca di riempire di contenuti la scarsa previsione civilistica. Il paragrafo 36 precisa, in primo luogo, che sono iscritte in bilancio (al costo d'acquisto) a diretta riduzione, alimentando la riserva negativa A.X.Riserva negativa azioni proprie in portafoglio, del patrimonio netto; la formazione della riserva è quindi concomitante al loro acquisto. La loro dismissione può avvenire tramite Debito verso il sodo- Aumento- di capitale Azioni proprie a rettifica Una delle disposizioni più note del digs. 139/2015 riguarda le nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli investimenti in azioni proprie. Secondo il nuovo terzo comma dell'art. 2357 ter c.c., «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una Le azioni proprie, acquistabili entro i scompaiono dunque dall'attivo dello stato patrimoniale, in precedenza erano iscritte, a fronte della Riserva per azioni proprie in portafoglio, fra le immobilizzazioni finanziarie oppure fra le attività finanziarie non immobilizzate, a fronte di una modalità di contabilizzazione, derivata dal modello dei principi contabili internazionali, che vuole cogliere la loro sostanza economica di « rimborso» del capitale. La bozza dell'Oic 28 cerca di riempire di contenuti la scarsa previsione civilistica. Il paragrafo 36 precisa, in primo luogo, che sono iscritte in bilancio (al costo d'acquisto) a diretta riduzione, alimentando la riserva negativa A.X.Riserva negativa azioni proprie in portafoglio, del patrimonio netto; la formazione della riserva è quindi annullamento o cessione. Nel primo caso gli amministratori, in conseguenza della relativa delibera assembleare, storneranno la riserva negativa contro la contestuale riduzione, determinata nel valore nominale delle azioni, del capitale; l'eventuale differenza fra le due poste sarà imputata a incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto. Anche in caso di alienazione, e siamo a illustrare la seconda modalità, la differenza tra il valore della riserva negativa riferibile alle azioni alienate e quello di loro realizzo è imputata a incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto. Nessun cambiamento, infine, per la rappresentazione degli investimenti nelle azioni della società controllante. Qualora l'impresa controllata detenga azioni della prima, ovviamente entro i limiti dettati dall'art. 2359 bis c.c. (a pena, salvo alienazione dei titoli posseduti in eccesso entro un anno dal loro acquisto, della riduzione obbligatoria del capitale della controllante a questi riferibile), l'investimento nelle immobilizzazioni finanziarie o nelle attività finanziarie non immobilizzate troverà, quale naturale contropartita di accredito, una riserva di corrispondente importo iscritta nell'ambito della voce A.VI.Altre riserve. ———©Riproduzione riservata——f concomitante al loro acquisto. La loro dismissione può avvenire tramite Debito verso il sodo- Aumento- di capitale Azioni proprie a rettifica Una delle disposizioni più note del digs. 139/2015 riguarda le nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli investimenti in azioni proprie. Secondo il nuovo terzo comma dell'art. 2357 ter c.c., «l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una Le azioni proprie, acquistabili entro i scompaiono dunque dall'attivo dello stato patrimoniale, in precedenza erano iscritte, a fronte della Riserva per azioni proprie in portafoglio, fra le immobilizzazioni finanziarie oppure fra le attività finanziarie non immobilizzate, a fronte di una modalità di contabilizzazione, derivata dal modello dei principi contabili internazionali, che vuole cogliere la loro sostanza economica di « rimborso» del capitale. La bozza dell'Oic 28 cerca di riempire di contenuti la scarsa previsione civilistica. Il paragrafo 36 precisa, in primo luogo, che sono iscritte in bilancio (al costo d'acquisto) a diretta riduzione, alimentando la riserva negativa A.X.Riserva negativa azioni proprie in portafoglio, del patrimonio netto; la formazione della riserva è
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Piccole imprese, il bilancio è micro Bilàncio, ordinano ^ BÌlanCÌ P6P tÌpO 4» Fonte: Analisi d'impatto dello schema di digs attuativo della direttiva 2013/34/Ue Pagina a cura DI ANDREA FRADEANI I conti annuali delle piccole società si limiteranno agli schemi quantitativi, ossia allo stato patrimoniale e al conto economico derivati dalla forma abbreviata. Addio, quindi, alla nota integrativa. È questa la principale semplificazione, voluta dalla direttiva 2013/34/Ue (digs 139/15), e richiamata dalla bozza Oic 12 messa in consultazione dall'organismo italiano di contabilità, per ridurre i costi amministrativi delle piccole imprese, disposta dal nuovo art. 2435 ter c.c. Il perimetro. Cosa s'intende per «micro-impresa»? Il primo comma dell'articolo citato, utilizzando un meccanismo analogo a quello previsto per il bilancio in forma abbreviata, qualifica come tale la realtà che «nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità». Si
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tratta, quindi, di aziende che, almeno considerate singolarmente, hanno stock e flussi economicofinanziari davvero limitati e quindi, presumibilmente, un insieme di stakeholder interessati al loro «stato di salute» circoscrivibile a pochi fornitori e qualche banca. Cosa diversa è valutare, invece, la loro dimensione complessiva: l'analisi d'impatto che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva in parola ha stimato, sulla base dei dati riferibili all'anno 2013, nel 60% di quelli depositati la percentuale dei bilanci d'esercizio che potrebbero essere redatti sfruttando le semplificazioni di cui all'art. 2435 ter c.c.. Il bilancio si fa micro, ma per la maggior parte delle società di capitali. Dall'esercizio 2016 si perderà, di conseguenza, una mole significativa di informazioni elaborabili (la nota integrativa del formato abbreviato, infatti, era ed è in Xbrl) relativa ad una fetta non trascurabile di imprese italiane: è prevedibile, infatti, che
la facoltà di omettere la nota integrativa venga esercitata in massa dai redattori. Le informazioni in calce.
Le micro-imprese costruiranno dunque il loro bilancio d'esercizio, partendo comunque dagli schemi della forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., sulla base dei seguenti esoneri: rendiconto finanziario; nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell'art. 2427 c.c.; relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. A ben vedere, quindi, non si tratterà di un semplice stato patrimoniale più conto economico: una piccola parte della nota integrativa, seppure sotto altra veste, sopravvivrà in calce al primo prospetto. Il numero 9 dell'art. 2427 c.c. chiede ai redattori di indicare: l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti, distintamente indicati, nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
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sottoposte al controllo di queste ultime. Il successivo numero 16 si riferisce, invece, all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti o concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. I numeri 3 e 4 dell'art. 2428, fattispecie sicuramente di minore frequenza per imprese di così piccola dimensione, impongono di specificare: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche
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le tipologie di bilancio non sono però solo «formali». Per la prima volta nel nostro ordinamento la scelta della forma del rendiconto è in grado d'incidere sui valori di capitale netto e reddito dell'esercizio. Sia l'art. 2435 bis che l'art. 2435 ter c.c. prevedono infatti, a fianco di importanti semplificazioni nella disclosure informativa, differenti, per opzione od obbligo, criteri di valutazione rispetto al bilancio ordinario. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (e, visto il richiamo operato dall'art. 2435 ter c.c., anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Il penultimo comma dell'art. 2435 ter c.c., inoltre, sancisce la non applicabilità delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. per tramite di società fiduciaria o 2423 (le deroghe aUe regole di per interposta persona, con redazione in casi eccezionali) e l'indicazione della parte di capitale al numero 11 bis dell'art. 2426 corrispondente; il numero e il c.c. (u fair value per gli strumenti valore nominale sia delle azioni finanziari derivati). La differenza proprie sia delle azioni o quote di fra i criteri valutativi porrà società controllanti acquistate o inevitabilmente diverse alienate dalla società, nel corso problematiche: in primo luogo dell'esercizio, anche per tramite di un possibile arbitraggio in società fiduciaria o per interposta funzione dei diversi risultati persona, con l'indicazione della ottenibili; quindi la valutazione, corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli possibile solo in conseguenza degli auspicati chiarimenti acquisti e delle alienazioni. D dell'Amministrazione finanziaria tracciato Xbrl del bilancio micro. sugli impatti del digs 139/2015 Anche il bilancio micro dovrà su reddito d'impresa e Irap, degli essere codificato in formato elettronico elaborabile. Gli schemi effetti in termini d'imposte sul di stato patrimoniale e conto reddito; infine la necessità di economico non potranno che gestire il cambio di criteri essere mutuati da quelli previsti valutativi, soprattutto in sede di per la forma abbreviata, aggiornati crescita dimensionale, nel corso ovviamente per le modifiche della vita aziendale. apportate dal digs 139/2015 ma, con tutta probabilità viste le chiare indicazioni contenute nella bozza di Oic 12 (paragrafi 37 e 106) in pubblica consultazione, senza le voci dedicate alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.
Le informazioni in calce allo stato patrimoniale potrebbero essere offerte mediante la combinazione fra campi testuali e, visto che sono già in uso per la forma abbreviata, specifiche tabelle destinate ad accogliere le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell'art. 2427 c.c. nonché 3 e 4 dell'art. 2428. Al bilancio micro, quindi, dovrebbe corrispondere una micro tassonomia. Differenti pure i criteri valutativi. Le differenze fra
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Le complicazioni delVaddio alla nota La scomparsa della nota integrativa non è priva di complicazioni impreviste. Il documento in parola è il ricettacolo di tutta una serie d'informazioni significative imposte da norme di natura speciale anche slegate agli aspetti economicofinanziari. Si pone quindi il problema di comprendere, laddove si scelga di avvalersi della facoltà di redigere il bilancio micro, dove riportare le indicazioni che la legge richiedeva di esprimere nella nota integrativa ovvero se sia possibile ometterle. Iniziamo dalle startup innovative. L'art. 25 della legge 221/2012 prevede che in nota integrativa siano descritte le spese in ricerca e sviluppo sostenute: a queste fa riferimento, infatti, uno dei tre requisiti aggiuntivi che consentono l'iscrizione (e il suo mantenimento) nella sezione speciale del Registro delle imprese. È molto probabile che, quantomeno per il primo esercizio, la startup rientri nei limiti di cui all'art. 2435 ter: cosa fare quindi? Violare la norma speciale, approfittando della semplificazione civilistica, oppure redigere comunque la nota integrativa? Lo stesso dicasi per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione delle Pmi innovative. Pensiamo, quindi, alla rilevanza dell'indicazione dei criteri di valutazione anche da un punto di vista tributario. Questi sono necessariamente indicati in nota integrativa, la sua legittima omissione potrebbe determinare gravi problemi tributar!. Il dpr 570/1996, ad esempio, qualifica come inattendibili le scritture contabili quando «i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari». L'adozione delle semplificazioni dell'art. 2435 ter c.c. imporrà quindi di annotare, nel libro inventari, i criteri adottati per valorizzare il magazzino (e, magari, pure per le altre poste). Potremmo continuare citando il prospetto di rivalutazione ex art. 10 della legge 72/1983, l'importanza di provare/comunicare pubblicamente alcune informazioni in tema di scelte di bilancio, governance o rapporti con i soci. Una possibile soluzione ai problemi evidenziati potrebbe derivare dalla flessibilità della codifica in Xbrl: si potrebbero prevedere campi testuali liberi, in calce allo stato patrimoniale del bilancio micro, in grado di consentire, all'occorrenza, la libera aggiunta di ulteriori informazioni, ad esempio proprio quelle sopra evidenziate. ———©Riproduzione riservata——|
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Gli effetti del proliferare di indirizzi interpretativi contrastanti di prassi e giurisprudenza Contribuenti italiani ostaggio dell'incertezza del diritto Pagine a cura DI STEFANO LOCONTE E LUCA GIANCOLA 11 grado di rischio fiscale registrato in un dato paese dipende essenzialmente ed è direttamente proporzionale al livello di certezza applicativa del relativo ordinamento giuridico. In quest'ottica, considerato il proliferare di indirizzi interpretativi spesso contrastanti, anche nell'ambito della stessa giurisdizione, l'Italia è indubbiamente connotata da un altissimo livello di rischio fiscale, con evidenti conseguenze in termini di ridotta capacità di compliance. Per una migliore comprensione dei termini della questione, riportiamo a seguire i casi di maggior rilievo di conflitto interpretativo registrati, sia a livello di prassi, sia giurisprudenziale. In tema di registrazione degli atti giudiziari con cui il fideiussore esercita il diritto di ripetere, nei confronti del debitore principale, le somme pagate per effetto dell'inadempimento di quest'ultimo, si sono succeduti nella giurisprudenza di legittimità orientamenti diametralmente discordanti. In particolare, l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità che affermava l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche sui decreti ingiuntivi emessi in relazione a contratti soggetti all'Iva, in virtù del principio di alternatività Iva/Registro, nel giro di pochi mesi, è diametralmente mutato nel senso della non operatività di tale principio (nel senso dell'applicazione al decreto ingiuntivo dell'imposta di registro in misura fissa, cfr. Cass. 16 settembre 2014, n. 19499; Cass. 24 luglio 2014, nn. 16977/16976/16975; Cass. 16 luglio 2014, nn. 16309/16308; Cass. 15 luglio 2014 nn. 16193/19192; Cass. 20 giugno 2014. nn. 14140/14139/14138/ 14137/14136/14135/14134/141 33/14133, mentre, in senso opposto, v. Cass. 9 ottobre 2015, n. 20260; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25704; Cass. 21 dicembre 2015. n. 25702; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22230; Cass. 16
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ottobre 2015, nn. 20969/20968; Cass. 14 ottobre 2015, nn. 20667/20666; Cass. 9 ottobre 2015, nn. 20266/20265/20264/ 20263/20262/20261/20260). Anche la possibilità di rettificare la dichiarazione dei redditi a favore del contribuente con possibilità di utilizzare il credito in compensazione, anche oltre il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, espressamente riconosciuta da parte dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 31/E/2013, viene ora smentita dalle Sezio-
ni unite della Corte di cassazione che, nella recentissima sentenza n. 13378 del 2016, limitano invece il predetto utilizzo soltanto entro l'anno. La situazione d'incertezza operativa, in tale situazione, è ancor più grave di quella dianzi richiamata. È, infatti, evidente che la «negazione» della possibilità, ammessa a livello di prassi, di ritrattare a favore del contribuente le dichiarazioni affette da errori, con effetti anche oltre l'anno, in costanza dei termini di accertamento riferiti alla dichiarazione emendata, produce un'imponderabile impatto distorsivo in tema di certezza del diritto; il tutto, se possibile, è ulteriormente aggravato in ragione del legittimo affidamento del contribuente sussistente all'epoca della presentazione della dichiarazione integrativa, suU'affermata ritrattabilità della dichiarazione oltre l'anno da parte della stessa amministrazione finanziaria. Anche in tema di iscrizione ipotecaria sull'immobile conferito nel fondo patrimoniale, con la sentenza n. 19667/14, le Sezione unite della Corte di cassazione hanno completamente ribaltato il precedente consolidato orientamento di legittimità (per tutte v. Cass. n. 5385/13), che affermava l'applicabilità dell'art. 170 c.c. anche alle ipotesi di ipoteca non volontaria. Ebbene, pur in presenza della suindicata sentenza resa a Sezioni unite, le successive pronunzie di legittimità non si sono espresse in senso uniforme. In
particolare, mentre nelle sentenze n. 15354/15 e n. 10794/16 la Cassazione si è pronunciata in conformità con il principio affermato dalle Sezioni unite, nelle sentenze n. 3600/16 e n. 1652/16 si giunge all'opposta conclusione. Una fervente disquisizione interpretativa è sorta anche in merito alla rilevanza o meno della causa di forza maggiore, ai fini della decadenza delle agevolazioni previste in materia di prima casa. In particolare, nella recente sentenza 28/6/2016, n. 13346 (in tal senso, v. anche Cass. nn. 16568,10586, 5015 del 2015 e 864/2016) la Cassazione ha affermato che la forza maggiore, in determinate circostanze, è idonea ad impedire la decadenza dal regime agevolativo di cui trattasi, contraddicendo il pregresso opposto indirizzo ermeneutico (Cass. n. 2616/2016). In merito alla nota questione relativa al cumulo tra sospensione feriale e termine per la definizione dell'accertamento con adesione, l'indirizzo espresso dalla Giurisprudenza di legittimità, oltre a porsi in contrasto con quello della prassi dell'Amministrazione finanziaria, è addirittura più restrittivo. Specificamente, sebbene lo stesso ministero dell'Economia e delle Finanze avesse espresso parere favorevole (in risposta all'interrogazione parlamentare del 9 luglio 2015, n. 5-06008) in ordine alla cumulabilità dei termini di sospensione previsti, rispettivamente, in ambito processuale e amministrativo coerentemente con l'interpretazione ufficiale in origine formulata nella R.M. l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (di recente confermato, sia pure indirettamente, nella sentenza 20 aprile 2016, n. 7995) ha affermato l'opposto principio (in tal senso, cfr. ex multis Cass. n. 11632/2015, contro, v. Cass. n. 2682/2011).
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2 - Sulla flportabfHté oMn l'anno de/ credito d'imposta emergente s seguito dlf dichiarazioni «eorreftfve* a fav&r» dei contribuente Aroroi^^5îrazim'e..-Jna^.zi.al^a: ammetle la possibilità dì utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione correttiva anche oltre il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione {v. Circolare n. 3llEr2Ql3} -Giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ammattona il predetto utilizzo soltanto entro Tanno {Sentenza n. 13378/16) 3 • Suit» rilevanza détta causa eii fonça maggior* par I« decadenza dat bonus prima cmsa -Orienlamenlo tavorevDle: Cass. nn. 16560.10583, 501 S dei 2015 e Cass. n. 664 313346 del 2Û1Ê »II BtâsjSÊsnteJ^ritiene invece che l'imposta di registra si randa applicabile in misura proporzionale 1 L'Imposta di registro sui decreti ingiuntivi emessi ìn negazione 9 contratti soggetti all'Iva •Tradjiioriati «WlimentQ !M SiuriiROKfenza di legittimila: favorevole all'applicazione dell'Imposta dì registra in misura fìssa 1KSQa*1B3üß CMS 1fr t0»n 2Ü14 rm 1619*1959 Alcuni esempi di conflitto interpretativo 1 - L'Imposta di registro sui decreti ingiuntivi emessi ìn negazione 9 contratti soggetti all'Iva •Tradjiioriati «WlimentQ ! M SiuriiROKfenza di legittimila: favorevole all'applicazione dell'Imposta dì registra in misura fìssa retativo »II BtâsjSÊsnteJ^ritiene invece che l'imposta di registra si randa applicabile in misura proporzionale 2 - Sulla flportabfHté oMn l'anno de/ credito d'imposta emergente s seguito dlf dichiarazioni «eorreftfve* a fav&r» dei contribuente -Aroroi^^5îrazim'e..Jna^.zi.al^a: ammetle la possibilità dì utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione correttiva anche oltre il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione {v. Circolare n. 3llEr2Ql3} Giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ammattona il predetto utilizzo soltanto entro Tanno {Sentenza n. 13378/16) 3 • Suit» rilevanza détta causa eii fonça maggior* par I« decadenza dat bonus prima cmsa -Orienlamenlo tavorevDle: Cass. nn. 16560.10583, 501 S dei 2015 e Cass. n. 664 313346 del 2Û1Ê Cass. n. 2616/2O16 1 - L'Imposta di 4 - Sui carnuto tra sospensione fafiale a termina paf ta Ooli'acc«ftam«nto con attestons registro sui decreti ingiuntivi emessi ìn negazione 9 contratti soggetti all'Iva •Tradji favorevole al csu mulo (v. R.M. n, i SS/09) oriati «WlimentQ !M SiuriiROKfenza di le m €gsiiofltaria: contraria al cumulo fv. Cass. n.79&5/16. Cass. rt, 11 632/20 15. contro, v. Caes. n,260Z/2011> S . Suite legittimità dell'iscrizione di ipoteca suU'ftnmobile conferito noi fondo patrimonial«! ittimila: favorevole all'applicazione dell'Imposta dì registra in misura fìssa retativo »II BtâsjSÊsnteJ^ritiene invece che l'imposta di registra si randa applicabile in misura proporzionale 2 - Sulla flpor a SoiöooJ Unite (Semenza n. 19667/14) contraria aii' dell'ari. 170 c.c {*®secuzìone sui b&nì » mtl frutti O»! tondo»'! a^te sentenze n-15354jf15 e n. abfHté oMn l'anno de/ credito d'imposta emergente s seguito dlf dichiarazioni «eorreftfve* a fav&r» dei contribuente -Aroroi^^5îrazim'e..-Jna^.zi.al^a: ammetle la possibilità dì utilizzar-Orientamento nton conformi' alte Senzioni unte: sanierte, n. &38S/13, n, e il credito emergente dalla dichiarazione correttiva anche oltre il term
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Ruling e interpello per ridurre i rischi Gli strumenti utili ad attenuare i rischi fiscali I principali strumenti volti 3 favorirà ea comptónee fiscale sono: -II e.d. QiiiaaJQlsmiaSfiilS (al- 31-ter, D.P.R. n. 600/1973), dedicato agli •Accordi pravftntivl per le impresa con attività intamazlortale* (ordinarlo, probatorio, disapplieaivo e antìetusìvo - art. 11, L. 212/2000} -li (soft. 3 e ss. aei D.tgs. n. 120/201 5) U^^ad eliminare gli etevati i fiscali: -K mii n-g internazionale non è fruibile par 10 operazioni domastiche -I tempi dì risposta all'interpello e per la formazione del silenzio rifiuto (9Ü/1 20 giorni), non scwio in linea con te esigenze rii c«lerità e speditezza imposte dal mercato in cui operano le PMI "limitala applicabilità «telle particolari forme di mfóog previste dalla L. n. 126/2015
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Ruling internazionale, interpello, regime di adempimento collaborativo sono strumenti utili ad attenuare i rischi fiscali. D ruling internazionale. Il decreto internazionalizzazione (digs n. 147/2015) ha introdotto il nuovo art. 3 I-ter nel dpr n. 600/1973 in tema di «accordi preventivi per le imprese con attività internazionale». La nuova previsione consente all'ufficio ruling internazionale dell'Agenzia delle entrate di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'instaurazione di una procedura in contraddittorio tra le parti volta alla definizione di un accordo fiscale. L'ufficio è tenuto a pronunziarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza del contribuente, ovvero all'esito della necessaria ulteriore attività istruttoria, dichiarando, se del caso, l'ammissibilità della stessa e invitando l'impresa a comparire.
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L'interpello. Attualmente esistono quattro tipologie di interpello: a. l'interpello ordinario, che consente a ogni contribuente di chiedere un parere in ordine alla applicazione, in relazione a un caso concreto e personale, delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie rispetto alla quale sussista obiettiva incertezza; b. l'interpello probatorio, che permette al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti. Fra questi, l'interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 Tuir), le istanze presentate dalle società «non operative» (articolo 30 della
legge 724 del 1994), le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio Ace (articolo 1, comma 8, di n. 201 del 2011), le istanze di interpello e.d. Gfc ai sensi dell'articolo 167 del Tuir, le istanze di interpello per la continuazione del consolidato fiscale ai sensi dell'articolo 124 del Tuir, le istanze per l'accesso al consolidato mondiale di cui all'articolo 132 del Tuir; e. l'interpello antìabuso, che consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un'operazione non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo; d. l'interpello disapplicativo, quale unica residua tipologia di interpello obbligatorio, che consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi.
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date prima delle dichiarazioni fiscali, le sanzioni amministrative, non applicabili in misura superiore al minimo edittale, sono ridotte alla metà. Inoltre, la riscossione delle sanzioni è sospesa fino a che l'accertamento non divenga definitivo. Degna di nota è, poi, la disposizione che esenta i contribuenti che aderiscono all'adempimento collaborativo dal prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette, to tributario. In fase di prima ad essi spettanti, nonché la applicazione, il regime è riservato: a. ai soggetti residenti previsione che impone e non residenti che realizzano un all'Agenzia di indicare i soggetti ammessi alla procedura in un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro; b. apposito elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale. ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al « Progetto pilota sul regime di adempimento Le considerazioni che precedono collaborativo»; e. le imprese che evidenziano la presenza di un intendono dare esecuzione alla elevatissimo rischio fiscale in Italia risposta dell'Agenzia delle che, sebbene sia suscettibile di entrate, fornita a seguito di attenuazione mediante una costante istanza di interpello sui nuovi attività di compliance condotta con investimenti indipendentemente adegnato supporto dal volume di affari o di ricavi.
Strumenti di compliance inadeguati per le Pmi
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D regime di adempimento collaborativo (artt. 3 e ss. del digs n. 128/15). Il «regime di adempimento collaborativo», istituito dal digs 5 agosto 2015, n. 128, è rivolto ai contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamen
Per la fruizione dell'istituto è prescritto che l'impresa disponga di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (e.d. Tax Control Framework) che consenta l'autovalutazione preventiva dei rischi fiscali. Di contro, all'Agenzia delle entrate è richiesto di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo dei soggetti che chiedono di aderire, agendo con principi di « ragionevolezza e proporzionalità». Un altro aspetto, particolarmente significativo e innovativo, concerne la possibilità di effettuare un esame preventivo da parte dell'Agenzia delle fattispecie potenzialmente a rischio con l'obiettivo di dare risposta al contribuente «nel più breve tempo possibile». È altresì prevista la facoltà di procedere a una «procedura abbreviata di interpello preventivo». Evidentemente, tale previsione accentua gli aspetti di «premialità» della disciplina per le imprese che intendono aderire al regime; negli stessi termini va letta la previsione per cui, qualora l'Agenzia dovesse non condividere la posizione dell'impresa, in presenza delle comunicazioni complete e tempestive
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esigenze di celerità e speditezza imposte dal mercato in cui operano le Pmi. Infatti, il termine per la risposta, ovvero per la formazione del e.d. silenzio assenso, per l'interpello ordinario è di 90 giorni dalla presentazione dell'Istanza, mentre tecnicoprofessionale, ad oggi si attesta negli altri casi è di 120 giorni. Anche ancora a un alto livello di criticità. le particolari forme di ruling previste Tale fenomeno è ancor più dalla legge n. 128/2015 trovano una apprezzabile con specifico riferimento limitatissima operatività nei confronti alle esigenze delle piccole e medie delle Imprese poco dimensionate. Tale imprese, nei confronti delle quali i regime speciale è, infatti, richiamati strumenti di compliance concretamente fruibile dalle Pmi nelle fiscale appaiono del tutto inadeguati a sole ipotesi di presentazione eliminare l'alto grado di rischio fiscale dell'istanza di interpello sui nuovi registrato nel nostro Paese. Con investimenti di cui all'art. 2 del digs 14 specifico riferimento al ruling settembre 2015, n. 147. La fruizione di internazionale, appare sufficiente questo particolare regime da parte rilevare che lo stesso, non essendo delle Pmi è ulteriormente attenuata in rivolto alle operazioni domestiche, è ragione dei rilevanti costi connessi alla scarsamente fruibile dalle Pmi. Lo prescritta dotazione di un si scarso appeal di tale istituto nei confronti di realtà imprenditoriali di dimensioni assolutamente modeste può ulteriormente cogliersi ove si consideri che il medesimo è rivolto ad ambiti in cui operano maggiormente le imprese più strutturate (i.e. il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali). Per quanto attiene alle procedure di interpello, è altrettanto evidente che i tempi all'amministrazione finanziaria non sono assolutamente in linea con le
stema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale (e.d. Tax Control Framework). In un'ottica propositiva, dunque, al fine di attenuare i rischi fiscali nei confronti delle Pmi sarebbe auspicabile che si proceda in tempi brevi: a) alla riduzione dei termini di risposta concessi all'Agenzia in sede di interpello; b) all'estensione di tutte le forme di adempimento collaborativo contemplate nel digs 5 agosto 2015, n. 128 nei confronti di tutti gli Enti soggetti all'Ires, con previsione di specifici interventi volti a ridurre il costo di tenuta della e.d. Tax Control Framework per le Pmi; e) alla predisposizione di codici in cui raccogliere, previo coordinamento sistematico, tutta la normativa fiscale. ———©Riproduzione riservata——^
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// trattamento fiscale delle passività maturate sia prima sia durante la liquidazione Società di persone, perdite doc Rilevano solo se risultanti al termine della procedura La delibera interrompe ü periodo d'imposta Attribuite per trasparenza ai soci e utilizzabili con le regole dell'art. 8 del Tuir Non assumono rilievo e quindi non sono attribuite per trasparenza ai soci Attribuita per trasparenza ai soci e utilizzabile dagli stessi con le regole dell'art. 8 del Tuir Perdite ante liquidazione Perdite periodi d'imposta di liquidazione Perdita finale di liquidazione Società dì persone e perdite fiscali Perdite ante liquidazione Perdite periodi d'imposta di liquidazione Perdita finale di liquidazione Attribuite per trasparenza ai soci e utilizzabili con le regole dell'art. 8 del Tuir Non assumono rilievo e quindi non sono attribuite per trasparenza ai soci Attribuita per trasparenza ai soci e utilizzabile dagli stessi con le regole dell'art. 8 del Tuir La delibera interrompe ü periodo d'imposta La delibera di messa in liquidazione della società divide l'anno solare in due distinti periodi d'imposta, U primo che parte dal 1° gennaio alla data di effetto della liquidazione, e il secondo dal giorno successivo all'effetto della liquidazione e fino al 31 dicembre. Devono quindi essere presentate distinte dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Irap, tenendo conto che per il primo dei due suddetti periodi d'imposta il termine per la presentazione scade alla fine del nono mese successivo a quello in cui ha effetto la liquidazione. Inoltre, il reddito (o la perdita) dell'intero periodo di liquidazione deve risultare da apposita dichiarazione presentata per questo «maxi» Perdite ante liquidazione Perdite periodi d'imposta di liquidazione Perdita finale di liquidazione Attribuite per trasparenza ai soci e utilizzabili con le regole dell'art. 8 del Tuir Non assumono rilievo e quindi non sono attribuite per trasparenza ai soci Attribuita per trasparenza ai soci e utilizzabile dagli stessi con le regole dell'art. 8 del Tuir La delibera interrompe ü periodo d'imposta La delibera di messa in liquidazione della società divide l'anno solare in due distinti periodi d'imposta, U primo che parte dal 1° gennaio alla data di effetto della liquidazione, e il secondo dal giorno successivo all'effetto della liquidazione e fino al 31 dicembre. Devono qui periodo d'imposta entro nove mesi dal termine della liquidazione o dal deposito del bilancio finale di liquidazione. Per quanto riguarda la dichiarazione Iva e il modello 770, invece, si applicano le regole ordinarie e per ciascun anno solare deve essere presentata la relativa dichiarazione nei termini ordinari, tenendo conto che per quanto riguarda il modello Iva, a partire dal 2017 (e quindi con riferimento all'anno 2016) la dichiarazione annuale deve essere obbligatoriamente presentata in forma separata ed entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Conscguentemente, è stata soppressa definitivamente la comunicazione dati Iva. ——— ©Riproduzione riservata——| di essere presentate distinte dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Irap, tenendo conto che per il primo dei due suddetti periodi d'imposta il termine per la presentazione scade alla fine del nono mese successivo a quello in cui ha effetto la liquidazione. Inoltre, il reddito (o la perdita) dell'intero periodo di liquidazione deve risultare da apposita dichiarazione presentata per questo «maxi» Perdite ante liquidazione Perdite periodi d'imposta di liquidazione Perdita finale di liquidazione Attribuite per trasparenza ai soci e utilizzabili con le regole dell'art. 8 del Tuir Non assumono rilievo e quindi non sono attribuite per trasparenza ai soci Attribuita per tra
Pagina a cura DI SANDRO CERATO e perdite fiscali che si generano durante la liquidazione di una so"cietà di persone rilevano solo se risultanti al termine della liquidazione stessa. È quanto emerge dalla lettura dell'art. 182, comma 2, del Tuir, secondo cui se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8 del Tuir. Per un corretto inquadramento del tema, è necessario premettere che la procedura di liquidazione per una società di persone non è obbligatoria, e la società potrebbe quindi sciogliersi e cancellarsi dal registro delle imprese senza seguire le formalità di liquidazione previste nel codice civile. Esaminiamo ora il trattamento fiscale delle perdite maturate dalla società sia
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prima di entrare nella fase di liquidazione, sia durante i periodi d'imposta di liquidazione. Relativamente alle perdite maturate nei periodi d'imposta che precedono la liquidazione non si pongono particolari questioni critiche, poiché il meccanismo della trasparenza ha comportato l'attribuzione delle predette perdite in capo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione degli stessi. Si evidenzia che per l'utilizzo in capo ai soci di tali perdite è necessario distinguere tra: società in contabilità ordinaria, per le quali il socio può utilizzare tali perdite ad abbattimento del reddito attribuito allo stesso nei periodi d'imposta che compongono la liquidazione;società in contabilità semplificata, per le quali il socio deve necessariamente
utilizzare la perdita imputatagli ad abbattimento di altri redditi nel medesimo periodi d'imposta, non potendo in alcun modo riportare a nuovo tali perdite. Più complessa è la gestione delle perdite maturate nei periodi d'imposta di liquidazione, in quanto l'art. 182, comma 2, del Tuir, stabilisce che «se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8». Da tale formulazione letterale, si deve concludere che le perdite rilevanti ai fini fiscali, e come tali imputabili ai soci per trasparenza, sono solamente quelle che risultano al termine della liquidazione, vale a dire che si riferiscano al periodo di liquidazione inteso come unitario periodo d'imposta. Al contrario, eventuali perdite maturate nei periodi d'imposta intermedi non
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assumerebbero alcun rilievo nemmeno «provvisorio» (la provvisorietà è prevista solo per la tassazione dei redditi), dovendosi in ogni caso attendere la chiusura della liquidazione. Facciamo un esempio: la società Alfa Snc in contabilità ordinaria, composta da due soci persone fisiche al 50% ciascuno, viene posta in liquidazione in data 31 marzo 2015 con la conseguenza che il periodo d'imposta 2015 viene «spezzato» in due sotto periodi d'imposta: -1/1/2015 31/3/2015 «ante liquidazione» che si chiude in perdita per 1.000 (attribuita per 500 a ciascuno dei soci i quali potranno utilizzarla ad abbattimento dei redditi imputati nei periodi d'imposta successivi anche se compresi nella liquidazione);
-1/4/2015 - 31/12/2015 quale primo periodo d'imposta di liquidazione che si chiude in perdita per 800 (attribuita a ciascuno dei soci per 400). Tali perdite, a differenza di quelle maturate prima della liquidazione, rimangono «congelate» in capo ai soci i quali dovranno attendere la fine della liquidazione ed utilizzare eventualmente la perdita maturata nell'intero arco della liquidazione (inteso come periodo d'imposta unitario). Come anticipato, le perdite maturate dalla società nei periodi intermedi di liquidazione non assumono alcun rilievo nei predetti periodi intermedi, poiché l'art. 182 del Tuir pare dare rilievo solamente alle perdite alla «chiusura» della liquidazione. Va evidenziato che non dovrebbe assumere alcun rilievo, ai fini dell'utilizzabilità della perdita di liquidazione, la durata della procedura di liquidazione. Va altresì sottolineato che il perdurare della liquidazione oltre i tre periodi d'imposta comporta che i redditi intermedi maturati diventano definitivi e non si proceda al conguaglio finale. Tuttavia, tale definitività non riguarda le perdite poiché il dato testuale dell'art. 182, comma 2, del Tuir, non pare distinguere in funzione della durata della liquidazione, ragion per cui sostenere che le perdite intermedie sarebbero perse se la liquidazione si protragga per più di tre esercizi non ha né alcun appiglio normativo né alcuna motivazione vali-
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da (al contrario costituirebbe un'ingiustificata discriminazione dovuta alla sola durata della liquidazione). Si prenda, per esempio, una Snc posta in liquidazione in data 1° settembre 2012 con chiusura della procedura nel 2015, i cui risultati sono i seguenti: 31/12/2012) reddito 100, - 2013 reddito 120, - 2014 reddito 80, - 2015 perdita di liquidazione 350. La liquidazione si chiude con un perdita di 50, da imputare ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, e si rende applicabile l'art. 8 del Tuir con conseguente utilizzo di tale perdita in capo a ciascun socio (facendo attenzione al regime contabile della società per le modalità di utilizzo da parte del socio). Deve essere sottolineato che i redditi maturati nei periodi intermedi di liquidazione sono stati tassati definitivamente in capo ai soci (per il perdurare della liquidazione oltre tre periodi d'imposta), ragion per cui si tratta di capire se le imposte già pagate siano recuperabili, altrimenti pare corretto ritenere che la perdita imputabile ai soci sia pari a 350. Si consideri anche l'ulteriore seguente esempio (apertura liquidazione nel 2012 e chiusura nel 2015): Perdita 2012: 80, - Perdita 2013:40, - Perdita 2014: 30, Perdita 2015: 50. Anche in tale ipotesi la liquidazione, protraendosi per oltre tre periodi d'imposta, comporta che i periodi d'imposta intermedi divengano definitivi, ma non pare possibile sostenere che le perdite intermedie siano «perse» (80 + 40 + 30), dovendosi considerare attribuibile ai soci la perdita complessiva di 200 (data dalla sommatoria delle perdite complessivamente maturate). Laddove le perdite intermedie non assumessero alcuna rilevanza, il socio subirebbe una doppia ed ingiustificata penalizzazione: l'impossibilità di utilizzo delle stesse durante i periodi intermedi ed il divieto di utilizzo alla fine della liquidazione perché la stessa si è prolungata oltre i tre periodi d'imposta. Va ricordato infine il disposto dell'art. 101, comma 6, del Tuir, secondo cui se la perdita della società di persone è imputata per trasparenza a una società di
capitali, quest'ultima non può utilizzare tale perdita ad abbattimento del proprio reddito imponibile, poiché tale perdita è utilizzabile solamente ad abbattimento dei redditi imputati per trasparenza nei successivi periodi d'imposta.
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Scadenza in vista per le aziende che hanno assunto giovani Neet ex tirocinanti Super-bonus, ultima chiamata Entro luglio il recupero degli importi di marzo e aprile Quanto vale il Super-bonus \i\\\\\\\\\\\\\\ Quanto vale il Super-bonus Classe di profilazione del giovane nella Garanzia Giovani BassaMedia Alta Molto alta Misura annua3.000,00 euro 6.000,00 euro 9.000,00 euro 12.000,00 euro Misura mensile 250,00 euro 500,00 euro 750,00 euro 1.000,00 euro Quanto vale il Super-bonus Classe di profilazione del giovane nella Garanzia Giovani BassaMedia Alta Molto alta Misura annua3.000,00 euro 6.000,00 euro 9.000,00 euro 12.000,00 euro Misura mensile 250,00 euro 500,00 euro 750,00 eu Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS Ultima chiamata per il recupero degli arretrati del superbonus-occupazione. Professionisti e imprese che, per aver assunto giovani Neet ex tirocinanti, hanno diritto al bonus dell'importo variabile dai 3 mila ai 12 mila euro, hanno tempo questo mese di luglio (Uniemens da presentare entro il 31 agosto) per recuperare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2016. Entro fine mese, inoltre, scade il primo termine per la fruizione dell'incentivo da parte delle aziende agricole. Un bonus per i tirocinanti Neet. L'incentivo, che spetta soltanto sulle assunzioni effettuate nel corso di quest'anno, tra il 1° marzo e il 31 dicembre, può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; pertanto, spetta pure ai professionisti. Il bonus viene riconosciuto sulle assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con apprendistato professionalizzante, anche con una cooperativa di lavoro. L'assunzione può avvenire anche a part-time, purché con orario di lavoro non inferiore al 60% del normale. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile richiederlo per una nuova assunzione (dello stesso lavoratore) effettuate dal medesimo o da altro datore di lavoro. Inoltre, il Superbonus non spetta se, per lo stesso giovane, si è già
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fruito del bonus ordinario della Garanzia Giovani. L'importo è determinato dalla classe di profilazione del giovane (con essa si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) che gli è stata attribuita all'iscrizione al programma Garanzia Giovani (si veda tabella). Il bonus è fruibile in 12 quote mensili di pari importo, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps. In caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dell'occupazione. In ogni caso, l'incentivo viene riconosciuto dall'Inps nei limiti delle risorse stanziate, pari a 50 milioni di euro. La fruizione dell'incentivo. I datori di lavoro autorizzati al bonus che intendono fruirne nei limiti previsti della regola de minimis, devono esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da conguagliare valorizzando, all'interno di , elemento , i seguenti elementi: • in il valore «DD16»; • in < CodEnteFinanziatore> il valore «HOO» (Stato); • in < ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente; • in < ImportoArrIncentivo> l'eventuale importo spettante per periodi pregressi. La valorizzazione dell'ultimo elemento, che consente il recupero del bonus arretrato, può essere fatta esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di maggio (la cui trasmissione all'Inps andava fatta entro
il 30 giugno), di giugno (la cui trasmissione all'Inps va fatta entro il 31 luglio) o di luglio (la cui trasmissione all'Inps va fatta entro il 31 agosto) relativamente al bonus arretrato dei mesi di marzo e aprile 2016. I dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Inps, nel DM2013 «Virtuale» ricostruito dalle procedure con: - il codice «L456» avente il significato di «conguaglio trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in - il codice «L457» avente il significato di «conguaglio arretrato Super-bonus Occupazione - trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti «de Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di < , i seguenti elementi:- in il codice «M310» avente il significato di «Restituzione trasformazione tirocini (nei - in l'importo da restituire. I datori di lavoro autorizzati al bonus che intendono fruirne oltre i limiti del de minimis e che rispettino il requisito dell'incremen-
to occupazionale netto, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili da conguagliare, devono valorizzare all'interno di < DenunciaIndividuale> < DatiRetributivi>, elemento i seguenti elementi: • in il
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valore «DDSB»; • in < CodEnteFinanziatore> il valore «HOO» (Stato); • in < ImportoCorrIncentivo> l'importo posto a conguaglio; • in < ImportoArrIncentivo> l'eventuale importo del bonus per periodi pregressi. Anche in questo caso, la valorizzazione dell'ultimo elemento, che consente il recupero del bonus arretrato, può essere fatta esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di maggio (la cui trasmissione all'Inps andava fatta entro il 30 giugno), di giugno (la cui trasmissione all'Inps va fatta entro il 31 luglio) o di luglio (la cui trasmissione all'Inps va fatta entro il 31 agosto) relativamente al bonus arretrato dei mesi di marzo e aprile 2016. I dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Inps, nel DM2013 «Virtuale» ricostruito dalle procedure con: • il codice «L458» avente il significato di «conguaglio trasformazione tirocini (• il codice «L459» avente il significato di «conguaglio arretrato Superbonus Occupazione trasformazione tirocini (oltre i limiti «de
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minimis»; • A8 avente il significato di: «Super-bonus Occupazione - trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti «de minimis». Il CA è attribuito automaticamente alla posizione aziendale dall'Inps in sede di attribuzione dell'esito positivo all'istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all'incentivo. Il datore di lavoro per usufruire del beneficio deve attenersi
II bivio della regola de minimis
II super-bonus è fruibile liberamente, senza cioè ulteriori vincoli oltre a quelli della disciplina propria, nel rispetto della regola de nunimis. lale regola, che prende origine dalla legislazione comunitaria, impone alla fruizione di tutti i benefici che rientrano in questa regola il tetto di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100 mila euro per le sole imprese di attività di trasporto di merci su strada in conto terzi). La regola de minimis è derogabile in due ipotesi (in tal caso si dice che i bonus possono fruirsi oltre i limiti de minimis): a) per i giovani d'età compresa tra 16 e 24 anni qualora alle seguenti istruzioni: nelle l'assunzione comporti un incremento denunce Omag principali (P) o occupazionale netto; b) per i giovani d'età sostitutive (S) con riferimento compresa tra 25 e al lavoratore agevolato, oltre ai 29 anni qualora l'assunzione comporti un consueti dati retributivi, il datore di lavoro deve indicare: incremento occupazionale netto e ricorra una delle seguenti condizioni: a. si tratti di • per il Tipo Retribuzione, il valore Y; • nel campo Codagio, giovane privo di impiego regolarmente retributive da almeno sei mesi; b. si tratti di il valore: CA A7 o A8; • nel giovane non in possesso di un diploma di campo della retribuzione, secondo grado o altra qualifica o abbia l'importo dell'incentivo spettante. Qualora il beneficio completato la formazione a tempo pieno da spetti per periodi pregressi per i non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente quali la retribuzione del retribuito; e. si tratti di occupazione in lavoratore agevolato sia stata professioni o settori caratterizzati da un tasso già denunciata con Omag di disparità uomo-donna superiore al 25% relativo al I trimestre 2016, la (queste professioni e settori sono fissati e fruizione potrà avvenire aggiornati con decreto annualmente; quelli attraverso la presentazione di validi per il 2016 sono stati indicati dal un Omag di Variazione (V), decreto 13 ottobre 2015). con le stesse modalità. La denuncia Omag contenente l'incentivo è sottoposta nella fase della trasmissione Nel caso in cui debbano telematica a una verifica di restituire incentivi non coerenza tra i dati contenuti spettanti, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno nella denuncia e quelli della di < , i seguenti elementi: - in il richiesta datoriale di ammissione all'incentivo. codice «M311» avente il L'importo indicato a titolo significato di «Restituzione d'incentivo è detratto, in sede di trasformazione tirocini (- in tariffazione, dalla l'importo da restituire. La fruizione da parte delle aziende contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. agricole. A seguito Eventuali eccedenze derivanti dell'ammissione al bonus, i dall'operazione suddetta datori di lavoro agricoli possono beneficiarne a partire potranno essere portate in compensazione su contributi dalla denuncia Omag di anche futuri. In tal caso il competenza del II trimestre 2016, da presentare entro il 31 datore di lavoro ammesso all'incentivo dovrà presentare luglio. A tal fine, l'Inps ha istituiti i seguenti nuovi Codici istanza telematica di compensazione specificando, di Autorizzazione (Ca): • A7 avente il significato di: «Super- nel campo note, che si tratta di « Incentivo Gagi - Super-bonus bonus Occupazione Occupazione - trasformazione trasformazione tirocini nei tirocini». limiti degli importi in materia di aiuti «de
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Socio persona fisica (nota 1) 100 75 Incremento costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 75 Incremento del patrimonio per 100 irrilevante fiscalmente La rinuncia dei crediti da parte dei soci Importo nominale del credito Valore fiscale del credito Effetto del rinuncia in capo al creditore Effetto del rinuncia in capo al debitore Importo nominale del credito Valore fiscale del credito Effetto del rinuncia in capo al creditore Effetto del rinuncia in capo al debitore Socio persona fisica (nota 1) 100 75 Incremento costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 75 Incremento del patrimonio per 100 irrilevante fiscalmente Socio imprenditore Importo nominale 100 75 Incremento costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 75 Incremento del patrimonio per 100 irrilevante fiscalmente per 75 con tassazione di 25 del credito Valore fiscale del credito Effetto del rinuncia in capo al creditore Effetto del rinuncia in capo al debitore Socio persona fisica (nota 1) 100 75 In Nota 1 nell'esempio si ipotizza che la differenza tra costo fiscale e valore nominale non sia mai stato dedotto in capo ad alcun soggetto remento costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di 75 Incremento del patrimonio per 100 irrilevante fiscalmente Socio imprend aperte del creditore). tore Importo nominale
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Gli effètti delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 147/15 attuativo della delega Obbligo di irrilevanza fiscale per le rinunce crediti dei soci
Pagine a cura DI NORBERTO VlLLA E FRANCO CORNAGGIA Rinunce crediti dei soci con obbligo di irrilevanza fiscale complessiva di tutta l'operazione. La possibile tassazione in capo alla società deve essere la conseguenza di una deduzione goduta dal socio rimandante. Se ciò non avviene, la nuova regola ex art. 88, comma 4 Tuir non deve trovare applicazione. Dal 1° gennaio 2016, in forza del digs n. 147/15, con l'art. 13, comma 1 lett. a) il nuovo comma 4 bis dell'art. 88 Tuir prevede «la rinuncia dei soci ai crediti si considera soprawenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente
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deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa». Grazie anche al contenuto della relazione di accompagnamento è possibile individuare le finalità della innovazione nella volontà di rendere speculari gli effetti di tale operazione in capo al socio e in capo alla società. Il caso è quello in cui il socio creditore prima della rinuncia abbia ridotto il costo fiscale del credito mediante una svalutazione o una perdita deducibile. Si ipotizzino: Casol • II socio iscrive un credito per 100 e il debitore un debito di uguale importo; • ü socio deduce una perdita su crediti sullo stesso per 40, portando il costo fiscalmente riconosciuto del credito a 60; • il socio rinuncia al suo credito imputando 60 a incremento del valore della partecipazione mentre il debitore registrerà un incremento patrimonio pari a 100 che in base alla precedente normativa non aveva alcun
effetto fiscale mentre ora da luogo ad una tassazione pari a 40 (differenza tra valore nominale del credito e valore fiscale autocertificato dello stesso da Caso 2 • II socio iscrive un credito per 100 che ha però un
valore nominale pari a 130. Ciò in forza di un acquisto da un terzo soggetto dello stesso a un prezzo inferiore al nominale; • in tal caso il precedente socio (cedente) registra una perdita su crediti pari alla differenza tra valore nominale e prezzo di vendita del credito (€ 30); • il socio (acquirente) rinuncia all'intero suo credito vantato incrementando il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per € 100; • la società débitrice registrerà un incremento patrimonio pari a 130 che in base alla precedente normativa non aveva alcun effetto fiscale mentre ora da luogo a una tassazione pari a 30 (differenza tra valore nominale del credito e valore fiscale autocertificato dello stesso da parte del creditore). È con riguardo a tale situazione che la delega ha voluto porre rimedio con ü nuovo comma 4 bis dell'art. 88 che ha poi comportato un restyling anche degli artt. 94, comma 6, e 101, comma 7 Tuir, prevedendo che l'ammontare della rinuncia al credito, che si aggiunge al costo fiscale delle partecipazioni nel
la società débitrice, rileva «nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia». Le nuove regole sembrano
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invece trovare la loro ratio nell'individuazione di un trattamento speculare tra remittente e debitore. Applicando le nuove regole si ottiene che quanto è stato dedotto in capo a un soggetto diviene materia Ma la norma non sembra porre limite soggettivo. Nel senso che non viene specificata la natura del soggetto remittente per dare applicazione aU'art. 88. Ciò parrebbe portare a considerare applicabile la novità anche nel caso di partecipazione all'operazione da parte di persone fisiche. Si ipotizzi che la cessione di una partecipazione e di un credito avvenga tra Rossi e Bianchi persone fisiche e che il credito sia ceduto a un prezzo inferiore al suo valore nominale. Letteralmente la successiva rinuncia da parte di Bianchi parrebbe generare una soprawenienza attiva tassata in capo alla partecipata pari alla differenza tra valore nominale del credito rinunciato e prezzo di acquisizione dello stesso. In effetti però se si dovesse dar rilevanza alla specularità come sopra descritta, tale risultato non risulterebbe coerente. Cosi facendo si giungerebbe a individuare in capo alla partecipata materia tassabile senza che prima tale importo abbia dato luogo a alcuna deduzione in capo a un altro soggetto.
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// credito al monitoraggio completo Monitorare la storia del credito per verificare l'irrilevanza fiscale della rinuncia. Non è sufficiente porre sotto controllo l'ultimo passaggio. Nell'artìcolo in pagina si è sostenuto l'irrilevanza delle nuove disposizioni dell'art. 88 nel caso in cui il socio rinunciali te sia una persona fisica. Ma se si deve rispettare la specularità delle posizioni fiscali ciò potrebbe comportare la necessità di un monitoraggio nel tempo degli accadimentì aventi per oggetto il credito. Nel caso prima proposto si ipotizzava che il credito poi rinunciato fosse stato ceduto da un privato ad una altro privato ad un valore inferiore a quello nominale: in questo caso qualora si ritenesse tassata tale differenza in capo alla società rinunciata si giungerebbe a violare l'irrilevanza complessiva dell'operazione. La tassazione in capo alla società non avrebbe come contropartita la deduzione in capo a nessun soggetto. Ma la situazione è differente nel caso in cui la cessione prima descritta dovesse intervenire tra un soggetto imprenditore (esercente attività d'impresa) e un soggetto privato. Si ipotizzi che la cessione di una partecipazione e di un credito avvenga tra Rossi srl e Bianchi persona fisica e che il credito sia ceduto ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. In tal caso Rossi srl potrebbe godere della deducibilità della differenza. Letteralmente la successiva rinuncia da parte di Bianchi parrebbe generare una soprawenienza attiva tassata in capo alla partecipata pari alla differenza tra valore nominale del credito rinunciato e prezzo di acquisizione dello stesso. In tale ipotesi se si dovesse dar rilevanza alla specularità come sopra descritta, tale risultato risulterebbe coerente. Cosi' facendo infatti si giungerebbe ad individuare in capo alla partecipata materia tassabile per un importo pari a quello che ha dato ad una deduzione seppiala stessa sia stata goduto non dal soggetto rinunciante ma da un terzo soggetto (l'originario titolare del credito). ———©Riproduzione riservata——|
La storia influenza il trattamento La storia del credito rileva ai flni del trattamento fiscale della rinuncia. Esemplificando le due ipotesi che vedono come soggetto rinunclante il socio è possibile esemplificare le conseguenze. Caso 1: • II socio Bianchi persona fisica iscrive un credito per 100 che ha però un valore nominale pari a 130. Il credito è stato acquistato da Rossi persona fisica ad un prezzo inferiore al nominale; • in tal caso il precedente socio (cedente) non ha goduto di alcuna perdita su crediti; • il socio (acquirente) rinuncia all'intero suo credito vantato incrementando il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per € 100; • la società débitrice registrerà un incremento patrimonio pari a 130 che non deve avere alcuna rilevanza fiscale non essendoci come contropartita alcuna deduzione di tale importo. Caso 2: • II socio Bianchi persona fisica iscrive un credito per 100 che ha però nn valore nominale pari a 130. Il credito è stato acquistato da Rossi srl a un prezzo inferiore al nominale; • in tal caso il precedente socio (cedente) ha goduto della deduzione di una perdita su crediti; • il socio (acquirente) rinuncia all'intero suo credito vantato incrementando il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per € 100; • la società débitrice registrerà un incremento patrimonio pari a 130 che deve avere rilevanza fiscale per la differenza tra valore nominale del credito e suo valore fiscale. Così facendo l'importo tassato in capo alla società partecipata è identico a quanto ha formato deduzione in capo a un altro soggetto (originario titolare del credito). ———©Riproduzione riservata——f
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Indagine anche per i soci esteri Due ipotesi per le scritture contabili Si supponga che i soci rinuncino alla restituzione di precedenti finanziamenti accordati alla società per 70 mila euro al fine di coprire la perdita d'esercizio Ipotesi A Iscrizione a patrimonio netto Finanziamenti soci a Altre riserve (Voce D.3)(voce A.VII) 70.000 euro 70.000 euro Ipotesi B (quasi sempre non corretta) Iscrizione a conto economico Finanziamento soci a Sopravvenienze attive 70.000 eu- 70.000 eu(Voce D.3)(voce E.20) ro ro nche per i soci esteri necessaria un'indagine del trattamento fiscale della differenza tra valore nominale e fiscale del credito in capo al socio. Considerazioni similari rispetto a quelle effettuate nella pagina precedente possono ripetersi con riguardo ai soci soggetti alla giurisdizione fiscale di un stato differente da quello di residenza della società rinunciata. In base alle precedenti regole era ormai chiaro che la ratio dell'art. 88, comma 4 non era quello di garantire una speculante di trattamento tra socio rinunciante e società rinunciata ma risiedeva nel fatto che l'operazione era da qualificare avente natura prettamente patrimoniale. Tanto che la risoluzione 41/E/2001 ha affermato: «L'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del sociocreditore alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest'ultima si riflette, infatti, nell'attivo della partecipante attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione. Per il socio, l'onere conseguente alla rinuncia non è p ar tecip azione ».
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immediatamente deducibile, ma incrementa il costo della Ciò porta ad alcune considerazioni con riguardo al caso in cui partecipi a tale operazione un socio non residente. Infatti la non necessaria specularità tra situazione del creditore e del debitore era espressa in modo ancora più evidente nella risoluzione n. 152/E del 2002 in cui ci si occupava di una rinuncia al credito da parte di un socio estero di una partecipata italiana. L'amministrazione finanziaria aveva sostenuto che in tale situazione la partecipata residente non dovesse assoggettare a tassazione alcun importo a prescindere dal trattamento fiscale che l'ordinamento dello Stato estero riserva a tale onere: «dall'interpretazione sistematica dell'art. 55, comma 4, del Tuir in correlazione con il disposto degli artt. 61, comma 5 e 66, comma 5, del Tuir si evince che la capitalizzazione dell'onere sostenuto dal socio è una
fiscale che l'ordinamento dello Stato estero riserva a tale onere. D'altronde, nell'ipotesi inversa in cui fosse il socio italiano a rinunciare a un credito vantato nei confronti della sua controllata estera, si applicherebbe l'art. 61, comma 5. del Tuir (incremento del costo della partecipazione) indipendentemente dal fatto che la soprawenienza attiva realizzata dalla controllata sia o meno fiscalmente rile vante nello Stato estero». Ora vi è da chiedersi se tutto ciò possa ancora ritenersi applicabile. Se infatti ora la ratio del nuovo testo dell'art. 88, comma 4 è quella volontà di rendere speculari gli effetti di tale operazione in capo al socio e in capo alla società ci si deve interrogare su come sia applicabile nel caso in cui siano da confrontare ordinamenti fiscali differenti. Una lettura stringente della nuova norma, considerando al ratio esposta, potrebbe portare a questi risultati: Caso 1 • II socio inglese Brexit Ltd ha iscritto un credito nei confronti di Alfa srl per 100
conseguenza e non la condizione dell'intassabilità della soprawenienza da apporto presso la partecipata. Ne deriva che è che ha però un valore nominale del tutto irrilevante ai fini pari a 130. Il credito è stato dell'applicazione dell'art. 55, comma 4. del Tuir il trattamento acquistato da Remain Ltd a un prezzo inferiore al
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nominale; • si ipotizzi che Remain Ltd a fronte della cessione a un valore inferiore a quello nominale in forza della normativa inglese abbia goduto della deduzione di una perdita su crediti; • il socio Brexit Ltd rinuncia all'intero suo credito vantato nei confronti di Alfa srl; • la società débitrice registrerà un incremento patrimonio pari a 130 che dovrebbe avere rilevanza fiscale per la differenza tra valore nominale e valore fiscale del credito che ha consentito ad una deduzione. Caso 2 • II socio inglese Brexit Ltd ha iscritto un credito nei confronti di Alfa srl per 100 che ha però un valore nominale pari a 130. Il credito è stato acquistato da Remain Ltd a un prezzo inferiore al nominale; • si ipotizzi che Remain Ltd a fronte della cessione a un valore inferiore a quello nominale in forza della normativa inglese non abbia goduto della deduzione di una perdita su crediti; • il socio Brexit Ltd rinuncia all'intero suo credito vantato nei confronti di Alfa srl; • la società débitrice registrerà un incremento patrimonio pari a 130 che non dovrebbe avere rilevanza fiscale per la differenza tra valore nominale e valore fiscale del credito che non ha consentito ad una deduzione.
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La via: imputazione a patrimonio netto L'imputazione a patrimonio netto della rinuncia è la strada (quasi) sempre da seguire. Il par. 35 della nuova bozza dell'Oic 28 afferma che la rinuncia dei crediti da parte del socio che «si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale». Tale affermazione pare obbligare ad un incremento del patrimonio netto del debitore con l'iscrizione di «altre riserve», iscrivLbili alla voce A-VII del patrimonio netto a fronte della rinuncia. In realtà, l'Oic 28 detta il trattamento contabile delle rinunce effettuate nella «prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società». Ci si deve chiedere però se esistano altre ipotesi. Infatti la rinuncia può anche non essere motivata dall'intenzione di un rafforzamento patrimoniale della società ma piuttosto in motivi di economicità della gestione imprenditoriale del creditore. Ma venendo meno questa prospettiva dovrebbe venir meno anche la regola contabile dall'Ole: in tale ipotesi l'iscrizione nel bilancio di Beta di una soprawenienza attiva (e non di un incremento patrimoniale) non pare impossibile. Ciò detto, vi è da veriflcare se anche in tale ipotesi troverebbe applicazione il nuovo comma 4 bis art. 88. Considerando i testi normativi la risposta dovrebbe essere positiva: la nuova regola (come la precedente) non differenzia il trattamento in base alla contabilizzazione dell'evento. Pertanto si avrebbe: • Alfa vanta un credito commerciale nei confronti della partecipata Beta (sorto a fronte di una fornitura di merci) pari a 100; • Alfa a fronte di contestazioni sorte con riguardo a tale fattispecie riduce (dando rilevanza fiscale) il valore del credito da 100 a 80; • successivamente Alfa per motivi di economicità decide di rinunciare al proprio credito; • Beta iscrive una sopravvenienza attiva di 100 che risulta fiscalmente irrilevante solo per 80. Ma anche accettando tale tesi, è necessaria un'analisi degli aspetti temporali di tale situazione. Per evitare problemi di tassazione in capo al debitore è necessario evitare la riduzione dell'importo fiscalmente riconosciuto del credito. E cioè: • Alfa vanta un credito commerciale nei confronti della partecipata Beta (sorto a fronte di una fornitura di merci) pari a 100; • Alfa nonostante le contestazioni sorte con riguardo a tale fattispecie non riduce il valore del credito da 100 a 80; • successivamente Alfa per motivi di economicità decide di rinunciare al proprio credito; • Beta iscrive una sopravvenienza attiva di 100 che risulterebbe per intero fiscalmente irrilevante in quanto in tal caso la rinuncia è di importo pari al valore fiscale del credito rinunciato (100). ———©Riproduzione riservata——| Legislazione straniera sotto controllo Legislazione estera da monitorare per individuare il trattamento interno della rinuncia. L'esempio proposto con riguardo al socio estero nell'articolo apre a non pochi interrogativi. In primo luogo vi è da chiedersi se in linea generale sia corretto far discendere una conseguenza fiscale interna in base al trattamento proprio in uno stato estero di un'operazione precedente a quella rilevante. Accettando ciò inoltre, oltre alle difficoltà che ciò potrebbe comportare, pur se in tal modo parrebbe rispettarsi la specularità tenuta in gran conto dalla innovazione all'art. 88, comma 4, vi è anche da chiedersi se in assenza di una norma specifica sia possibile differenziare il trattamento interno con riguardo (nella sostanza) alla nazionalità (fiscale) del socio. Si pensi quando ciò dovesse accadere con riguardo a soci Ue. Superando queste perplessità e passando al lato meramente operativo sorgono altri dubbi. Si ipotizzi che la tesi secondo cui anche nel caso di socio estero la rilevanza o meno della rinuncia in capo alla società residente debba essere calibrata in base al trattamento fiscale nello stato estero, ci si chiede come il soggetto residente possa comprovare tale situazione. Si può ritenere che così come per il socio nazionale sia ritenuta «sufficiente» l'autocertificazione per attestare il valore fiscale del credito, una dichiarazione rilasciata dal socio estero circa il valore fiscale del credito e il trattamento della differenza rispetto al valore nominale possa essere ritenuta sufficiente. ———©Riproduzione riservata——K
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CONSIGLIO DI STATO Appalti, la moralità in ogni società Unnia a pag ml
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// Consiglio di stato sul caso della partecipazione di un'impresa detenuta da altra Appalti, moralità senza riserve Requisiti anche dalla società che ha la maggioranza DI FEDERICO UNNIA La dichiarazione dei requisiti di moralità dev'essere rilasciata anche del legale rappresentante della società che possiede la maggioranza della società che partecipa ad una gara. Cosi il Consiglio di stato nella sentenza 23/6/2016 n. 2183. L'art. 38, e. 1 lett. e) digs 163/2006 prevede l'obbligo di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità anche nonché del «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci». Nel caso di specie, i soci che possedevano la concorrente erano due (quindi non un socio unico) e quello di maggioranza era una persona giuridica, ragion per cui da un lato detto socio avrebbe dovuto esser obbligato (in quanto «di maggioranza») a depositare la dichiarazione ex art. 38 ma, dall'altro, in quanto si trattava non di una persona fisica, ciò non sarebbe stato possibile a meno di prevedere che doveva essere il suo Legale Rappresentante a rilasciare detta dichiarazione (sebbene ciò non risulti espressamente previsto ex lege). Il Consiglio di stato ha stabilito come risulti «priva di razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38, digs 163/2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti». Ciò in quanto la ratio della norma è di «garantire l'integrità morale
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del concorrente, sia se persona fisica che persona giuridica». Il Cds ha osservato che il legislatore da una lato parla di «socio unico persona fisica», dall'altro esplicita che il «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci», senza minimamente accennare se detto socio debba avere natura fisica o giuridica. Da tutto questo deriva che quando una società ha meno di 4 soci, il suo socio di maggioranza dev'essere accertato e se detto risulta, a sua volta, una persona giuridica, è necessario allora applicare la stessa tutela che si adotta per le persone fisiche, ovvero è necessario che nei suoi confronti si accerti la sussistenza del possesso dei requisiti di moralità relativamente al suo legale rappresentante ed, eventualmente, al suo socio di maggioranza.
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AVVOCATI Parcelle sotto minimi Non serve nota spese Costa a pag wtt
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AFFOCATI/ Per la Cassazione è sufficiente descrivere in modo succinto le prestazioni Parcelle, non serve nota spese Per dimostrare che il compenso è al di sotto dei minimi alla Cassazione si era doluto con l'appello dell'evidente inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, effettuata globalmente e palesemente al di sotto dei minimi tariffari applicabili. Pertanto, a parere dei giudici della suprema corte, dall'evidenza di tali doglianze sarebbe stato possibile consentire all'appellante di «prospettare le censure in termini sintetici, senza ulteriormente dettagliare le attività svolte, avendo sufficientemente descritto nello svolgimento del processo (risultante comunque dagli atti), le attività che necessariamente erano state espletate per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado». Inoltre, nel caso di specie, tutte le indicazioni necessarie per individuare il valore della causa erano state fornite dall'avvocato in sede di appello, ed era apparso chiaro come la selezione della tariffa professionale applicabile (e dei relativi importi quanto meno nella loro misura minima) fosse attuabile in modo del tutto agevole at DI ANGELO COSTA Nel caso in cui a un avvocato vengano liquidati compensi al di sotto dei minimi, per verificare tale violazione in appello non sarà necessario produrre la nota spese. Lo hanno stabilito i giudici della sesta-2 sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14342 deUo scorso 13 luglio. Nel processo di appello del caso sottoposto all'attenzione dei giudici di piazza Cavour, il giudice si era espresso in questi termini: «la parte appellante non produce alcuna nota spese e non specifica le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in onore (...) tale difetto vale a giustificare la statuizione di inammissibilità dell'appello, in ragione della inidoneità delle censure a consentire, comunque, la rideterminazione dei compensi professionali». Gli Ermellini hanno, quindi, osservato come dal punto di vista sostanziale l'avvocato che si era rivolto alla Cassazione si era doluto con l'appello dell'evidente inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, effettuata globalmente e palesemente al di sotto dei minimi tariffari applicabili. Pertanto, a parere dei giudici della suprema corte, dall'evidenza di tali doglianze sarebbe stato possibile consentire all'appellante di «prospettare le censure in termini sintetici, senza ulteriormente dettagliare le attività svolte, avendo sufficientemente descritto nello svolgimento del processo (risultante comunque dagli atti), le attività che necessariamente erano state espletate per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado». Inoltre, nel caso di specie, tutte le indicazioni necessarie per individuare il valore della causa erano state fornite dall'avvocato in sede di appello, ed era apparso chiaro come la selezione della tariffa professionale applicabile (e dei relativi importi quanto meno nella loro misura minima) fosse attuabile in modo del tutto agevole at traverso il tipo di controversia e le date di inizio e di fine del giudizio. Né, secondo i giudici della Cassazione, era necessario depositare una nota spese, che avrebbe invece imposto al giudice di operare l'ulteriore analitico esame di tutte le voci esposte. Pertanto, gli Ermellini hanno concluso osservando che il giudice d'appello, a fronte di censure che in sintesi indicavano la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi e in modo largamente insufficiente, avrebbe dovuto verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l'espletamento della causa, sussistesse o meno la violazione indicata. Qualora la verifica avesse dato esito positivo (in pratica la violazione dei minimi inderogabili) e in assenza di notula lo stesso giudici di appello avrebbe poi dovuto procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate. ———©Riproduzione riservata——H alla Cassazione si era doluto con l'appello dell'evidente inadeguatezza della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, effettuata globalmente e palesemente al di sotto dei minimi tariffari applicabili. Pertanto, a parere dei giudici della suprema corte, dall'evidenza di tali doglianze sarebbe stato possibile consentire all'appellante di «prospettare le censure in termini sintetici, senza ulteriormente dettagliare le attività svolte, avendo sufficientemente descritto nello svolgimento del processo (risultante comunque dagli atti), le attività che necessariamente erano state espletate per giungere alla pronuncia della sentenza di primo grado». Inoltre, nel caso di specie, tutte le indicazioni necessarie per individuare il valore della causa erano state fornite dall'avvocato in sede di appello, ed era apparso chiaro come la selezione della tariffa professionale applicabile (e dei relativi importi quanto meno nella loro misura minima) fosse attuabile in modo del tutto agevole at traver
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Sentenza della Corte di cassazione sul giudizio di opposizione: spazio aWart. 91 cpc Processo finito, parcelle subito giudice di pace liquida le spese e gli onoravi di difesa DI MARIA DOMANICO Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace bisognerà applicare il comma 1 dell'art. 91 c.p.c. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. È quanto ribadito dai giudici della seconda-2 sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 14345 dello scorso 13 luglio. I giudici di piazza Cavour hanno, altresì, osservato che sarà compito del Tribunale, poi, quello di accertare a quale titolo il professionista abbia partecipato al processo, visto che la parte che sta in giudizio personalmente potrà chiedere solo il rimborso delle spese vive che ha dovuto affrontare, mentre l'avvocato avrà diritto ad una liquidazione delle spese secondo tariffario professionale. La Corte di cassazione è stata chiamata a esprimersi su un caso in cui un giudice di pace di Roma, con sentenza aveva accolto il ricorso presentato dall'avvocato Tizio, avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di una determinata somma di denaro per violazione dell'art. 711 del Cds, e veniva annullata la sanzione amministrativa e compensate le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, veniva proposto appello dall'avvocato Tizio sulla base di un unico motivo nella specie attinente all'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma con sentenza rigettava l'appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente La Corte di cassazione è stata chiamata a esprimersi su un caso in cui un giudice di pace di Roma, con sentenza aveva accolto il ricorso presentato dall'avvocato Tizio, avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di una determinata somma di denaro per violazione dell'art. 711 del Cds, e veniva annullata la sanzione amministrativa e compensate le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, veniva proposto appello dall'avvocato Tizio sulla base di un unico motivo nella specie attinente all'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma con sentenza rigettava l'appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione delle spese laddove affermava che «sussistono gravi motivi stante la gratuità del rito senza obbligo di patrocinio legale per compensare tra le parti le spese del giudizio». Nella sentenza in commento gli Ermellini hanno chiarito come ci fosse l'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall'art.92 cpc, comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, e che ciò può ritenersi assolto, soltanto con l'indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia, e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta (si vedano tra le altre: Cass. nn 26897/11,15413/11). La Corte di cassazione è stata chiamata a esprimersi su un caso in cui un giudice di pace di Roma, con sentenza aveva accolto il ricorso presentato dall'avvocato Tizio, avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale confermando il verbale di accertamento, veniva intimato allo stesso il pagamento di una determinata somma di denaro per violazione dell'art. 711 del Cds, e veniva annullata la sanzione amministrativa e compensate le spese di giudizio. Avverso tale sentenza, veniva proposto appello dall'avvocato Tizio sulla base di un unico motivo nella specie attinente all'asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc. con conseguente contraddittoria ed erronea motivazione con riguardo al capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Roma con sentenza rigettava l'appello e compensava le spese. Secondo il Tribunale la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la compensazione dell
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Divisione giudiziale e frazionamento di immobile in comunione: non sempre il giudice, nel procedere alla soluzione della controversia mediante scioglimento della comunione e contestuale ripartizione delle res di essa facenti parte, può applicare il criterio dettato a norma del quale non può darsi luogo alla divisione di immobili non «comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene». Lo hanno chiarito i giudici della VI-2 sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 14343/2016. Intervenuti sul ricorso dell'ex moglie che lamentava la violazione e/o falsa applicazione della norma de qua, gli Ermellini hanno ricordato come il concetto di «comoda divisibilità» di un immobile postulerebbe «sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria divisione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso». La corte territoriale invece pare non avesse applicato «con rigore» i suddetti principi né avesse valutato l'incidenza economica che l'eventuale frazionamento avrebbe comportato: «Non sembra», affermano infatti i giudici di legittimità, «che la Corte abbia verificato se il valore dell'appartamento di cui si dice sarebbe rimasto inalterato con la prospettata divisione, ovvero se il valore dei due appartamenti sarebbe stato Hanno quindi accolto il motivo di ricorso ricordando come l'art. 720 c.c. sia «una norma che apre il mondo giuridico alle regole e ai principi della ed. analisi economica dei fenomeni, ovvero ad interpretazione delle norme giuridiche diretta ad ottenere la massima efficienza [...] per un uso "razionale" delle risorse». Adelaide Caravaglios
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Avocat solo se abilitati alla Unbr tradizionale Solo la Unbr tradizionale è l'organismo idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in Romania (dato Imi-Interna! market information System), pertanto l'avvocato che conseguirà il titolo in Romania tramite altro organismo non riconosciuto verrà cancellato dall'albo. È quanto ribadito dai giudici delle sezioni unite civili della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12087 dello scorso 13 giugno. Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di piazza Cavour il Coa di Roma aveva cancellato dall'elenco degli avvocati stabilizzati l'Avocat Tizio iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania: tale decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizione ancora pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli ordini della Romania. Su sollecitazione rivolta dall'Ordine di Roma al Ministero della giustizia di Romania, veniva acquisita una nota che indicava come unico soggetto idoneo alla verifica della effettiva abilitazione all'esercizio della professione legale in detto Stato la Unionea Nationala a Barourilor Din Romania (Unbr), Ordine tradizionale Bucaresti, mentre l'iscritto aveva conseguito il titolo rilasciato dalla Unbr, struttura Bota. Avverso la decisione del Coa Tizio proponeva ricorso al Cnf che, acquisite informazioni presso il ministero della giustizia, riteneva corretta la decisione dei Coa sul rilievo che, secondo il sistema di cooperazione tra autorità degli
organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea. Maria Domanico
Stati membri dell'Unione europea denominato Imi (Internai market information system) l'unico organismo romeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo era la Unbr tradizionale. Il Cnf riteneva, inoltre, sussistente l'interesse pubblico alla rimozione della iscrizione nell'albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante allo svolgimento della professione. Nell'ordinanza si è osservato che la questione era già stata esaminata, sia pure solo in sede cautelare, dalla stessa Corte di cassazione che era pervenuta al rigetto della S.U., nn. 64636468 del 2016) e in tali pronunce si è osservato che le decisioni impugnate si fondavano su un accertamento svolto dal ministero della giustizia italiano attraverso il sistema Imi, dal quale era emerso che l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità dei titolo di Avocat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (Unbr) con sede il Palatul de Justitie e che tale
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IL COMMENTO La giustizia tributaria gestita a cottimo
Mentre si discute riguardo alla proposta di ovviamente sul contribuente. Luigi legge n. 3734, presentata l'8 aprile 2016, Ferlazzo Natoli e Ludovico Nicotina sulla riforma della giustizia tributaria che prevede la soppressione delle attuali magistrature onorarie con l'attribuzione dei procedimenti a Sezioni specializzate dei Tribunali ordinar! e, dunque, a magistrati togati, un nuovo schema di decreto, concernente misure urgenti per la definizione dell'arretrato della Suprema Corte di Cassazione, per la materia tributaria prevede di affidare il compito a magistrati e consiglieri di Cassazione in pensione, che sarebbero compensati a cottimo, come avviene tuttora per i magistrati onorari delle Commissioni tributarie. E come per questi ultimi il compenso è legato al raggiungimento di obiettivi di «produttività» prestabiliti (pare si tratti di almeno 120 definizioni annue, per una durata massima dell'incarico di 5 anni). La circostanza è stupefacente, perché, per risolvere i problemi del massimo organo della giustizia, il decreto ripropone schemi organizzativi che, al contrario, si vorrebbero smantellare per i gradi inferiori e il cui abbandono sarebbe la conseguenza meno problematica e certamente più virtuosa della predetta riforma in itinere, per altri versi assai meno commendabile. L'unica garanzia resterebbe quella di una certa professionalità dei giudicanti, poiché scelti comunque tra magistrati e consiglieri di Cassazione a riposo da non oltre 3 anni. Anche l'ultimo grado della giustizia tributaria, tuttavia, verrebbe gestito da giudici onorari compensati a forfait e onerati, in una materia tanto complessa, al conseguimento di obiettivi di rendimento finora ben lontani dall'essere raggiunti dai magistrati togati regolarmente in servizio e adeguatamente retribuiti. In altre parole, la riforma del processo tributario ancora in itinere rischia di disperdere l'elevata e specifica professionalità e la celerità raggiunta dai magistrati onorari delle Commissioni, ai quali invece andrebbe riconosciuto, attraverso ben altre soluzioni, il merito di aver operato efficacemente nonostante le carenze organiche e i compensi a cottimo. In Cassazione, anziché istituzionalizzare la specializzazione delle Sezioni tributarie, si ghettizza la giustizia tributaria riproponendo anche in questa sede le compensazioni a forfait e rischiando, per di più, di affidare la gestione dell'arretrato a magistrati e consiglieri non specializzati. Insomma, ci sono tutti gli elementi per un tempesta perfetta e di solito alle tempeste perfette seguono i naufragi. Ma non ci si meraviglia più, perché ormai le riforme si fanno per peggiorare la situazione e non per migliorarla. Quando ciò avviene, nel campo fiscale, il danno maggiore ricadrà
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PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO/II punto post-rinvio Partenza lenta per il Pat Resta ancora sperimentale fino a dicembre
DI MARZIA PAOLUCCI Mancanza di concertazione tra Consiglio di Stato e associazioni sull'avvio del Pat, il processo amministrativo telematico che resta ancora sperimentale e facoltativo fino a dicembre 2016. È l'effetto dello slittamento di sei mesi deciso dal di 30 giugno 2016, n. 117, con il quale è stata disposta la «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico». È quanto imputato all'organo supremo della giustizia amministrativa da Filippo Lubrano, avvocato amministrativista e segretario dell'Associazione italiana avvocati amministrativisti. «Il Consiglio di stato non ha voluto sentire nessuno, siamo sempre stati invitati in Consiglio per riunioni dove già tutto era deciso per noi, non hanno mai accettato di sedersi a tavolino per discuterne insieme salvo poi accorgersi a fine corsa di non essere pronti ad abbandonare l'analogico e farsi
decreto legge appena approvato dal governo Renzi. Testo che proroga la fase di sperimentazione al 31 dicembre 2016. In altre parole, non siamo pronti al passaggio da analogico a digitale e ve lo spieghiamo con la «ritenuta straordinaria necessi tà e urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare svolgimento del processo amministrativo». Lo stabilisce il decreto legge nei suoi tre gli articoli del: l'articolo 1 stabilisce lo slittamento della decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017. A corredo, lo stesso articolo prevede infatti che
il periodo di sperimentazione del sistema si svolga dal 1° luglio scorso fino alla data del 31 dicembre 2016. L'articolo 2 del fare un decreto legge dal decreto fissa dunque Governo». Ci va giù duro Lubrano l'avvio del processo che peraltro aveva già preso carta telematico al 1° e penna ad aprile per chiedere al gennaio 2017. La Cds ascolto sul tema e che oggi è decisione del tornato a farlo: « Quando è uscito governo si spiega per il decreto, ho scritto la necessità di evitare alla Presidenza del Consiglio per chiedere una «disservizi». Dal comunicato commissione comune tra stampa del Segretariato della magistrati, avvocati e giustizia amministrativa del 30 personale amministrativo giugno, emerge la necessità di che elabori le regole del Pat garantire la continuità del ma non ho ancora ricevuto processo amministrativo, «in risposta». In effetti, doveva particolare in materia di autentica essere luglio il mese giusto di attestazione di conformità per l'avvio a regime del Pat, all'originale cartaceo delle copie che invece slitta ancora per informatiche depositate effetto del rinvio al 1° telematicamente». «Opportuno», gennaio 2017. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 prosegue il comunicato stampa, «un prolungamento del periodo di sperimentazione, che consenta di del 30 giugno 2016 è stato infatti meglio testarne le criticità, pubblicato il decreto legge che ha assicurandone un avvio ordinato e riazzerato il conteggio temporale. funzionale». Ed è così che nelle Si volta quindi pagina dal dpcm more del Pat che verrà, il processo del 16 febbraio 2016 n. 40 che resta, per il momento, interamente aveva disposto l'avvio della analogico a cominciare dalla stessa sperimentazione del processo obbligatorietà della sottoscrizione amministrativo telematico a in partire dal 4 aprile fino al 30 giugno 2016 al
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contrasto con quanto previsto dall'art. 136, co. 2 bis epa vigente fino al 1° gennaio prossimo, per il quale «i provvedimenti possono essere sottoscritti con firma digitale». Senza contare che l'entrata in vigore del Pat sembra destinata a ricevere un'ulteriore modulazione: il 12 luglio 2016 la Commissione Giustizia della Camera in sede referente prevede un emendamento al di 117/2016. Si tratta del comma 1 bis per il quale «al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente al processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
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Domenica 24/07/2016
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Avviamento al lavoro. Garanzia giovani: in Lombardia funziona TINO REDAELLI Aduc anni dall'avvio di " Garanzia giovani", il programma finanziato dall'Unione Europea che punta a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo, è già tempo di un primo bilancio. Mentre a livello nazionale, quello che doveva essere il fiore all'occhiello delle politiche attive del governo ha stentato a decollare (1,1 milioni di ragazzi registrati, 728mila quelli presi in carico, ma solo 360mila quelli cui è stato proposto uno stage o un contratto), in Lombardia "Garanzia giovani ha prodotto risultati, soprattutto dal
ragazzi». «Il merito di questo successo - aggiunge la Aprea - è indubbiamente da attribuire al protagonismo di scuole e università, ma anche al fatto che il bando che abbiamo studiato punta molto sull'esito occupazionale e non solo sull'orientamento e sulla formazione». Qualche criticità, come alcuni passaggi telematici che allungano i tempi di risposta o le difficoltà riscontrate per i giovani provenienti da fuori regione che chiedono di accedere al servizio,
L'assessore Aprea: con delle modifiche il programma ha creato occupazione
ci sono ancora, ma Regione Lombardia sta lavorando per cercare di superare anche gli ultimi ostacoli. Già a partire da domani, quando in Regione Lombardia il presidente Roberto Maroni e l'assessore Aprea incontreranno il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, si cercherà di far emergere luci ed punto di vista dello sbocco ombre di Garanzia Giovani, lavorativo. Nella nostra regione, suggerendo al governo eventuali infatti, sono stati 109.818 i modifiche in grado di rilanciare il ragazzi che si sono registrati al servizio, tra Neet e neodiplomati piano. Nel corso della giornata, infatti, saranno presentati gli esiti o neolaureati alla loro prima della ricerca "Garanzia giovani esperienza lavorativa. Di questi dietro le quinte", in grado di 60.500 sono stati presi in carico svelare i motivi per cui alcuni dagli operatori accreditati e ben 53.291 hanno ricevuto la proposta ragazzi presi in carico non hanno poi proseguito nel loro percorso, di uno stage o addirittura di un ma anche di rivelare alcune buone contratto. 26.712 giovani hanno pratiche da replicare. potuto svolgere un periodo di tirocinio retribuito, mentre addirittura 26.579 sono riusciti ad ottenere un contratto (7mila a tempo indeterminato, 14.500 a tempo determinato e 5.162 in apprendistato). E i motivi del successo del modello lombardo di Garanzia Giovani, sono stati illustrati ad Awenire dall'assessore regionale al Lavoro Valenona Aprea: «Innanzitutto, a differenza delle altre regioni, abbiamo deciso di allargare il programma, al quale abbiamo destinato 173 milioni di euro, non solo ai ragazzi che non studiano né lavorano, ma anche a quelli che sono appena usciti da un percorso scolastico o universitario, proprio per fare in modo che essi stessi non diventino dei Neet- ha spiegato -. Ma la Lombardia fa la differenza, non tanto nel numero dei giovani che si sono registrati, quanto nell'esito della presa in carico. Mentre a livello nazionale, infatti, trova uno sbocco lavorativo solo un giovane accreditato su tre, da noi trova uno stage o un contratto quasi il 90% dei
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La ripresa difficile GLI INTERVENTI SU PREVIDENZA E SANITÀ Dote e quattordicesime II piano da 1,5 miliardi condizionato dal peso delle singole misure. A settembre le scelte finali II confronto con Bruxelles sull'Ape Per evitare il rischio di impatti sui conti pubblici Plnps potrebbe soltanto certificare i requisiti
La spesa pensionistica IN CRESCITA Gestione finanziaria di competenza anni 2014-2015*. In mln di euro e var. % 2015/2014 20142015 268,81 273,07 Spesa • • previdenziale 243,51 Spesa assistenziale Gestioni previdenziali o i;Ì$ 25,30 8,17 Oneri a carico GIAS Trasferimenti invalidi civili Altre prestazioni Spesa previdenziale 247,52 GLI SCENARI Spesa pubblica per pensioni in rapporto al Pil sotto differenti ipotesi normative — Normativa vigente antecedente il DL 201/2011 — antecedente il DL 98/2011 ant. il DL 78/2010 — antecedente la L 243/2004 Spesa ] assistenziale V 25,55 2006 '12 '18 '24 '30 '36 '42 '48 '54 '60 (*) Include le pensioni dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) e dei lavoratori dello spettacolo e sport professionistico (ex Enpals) e la spesa per l'erogazione di indennità di accompagnamento agli invalidi civili; (**) Scenario EPC-WGA Baseline - DEF 2016Fonte: Rapporto annuale 2016 Inps; Modello di Previsione di Lungo Periodo della Ragioneria Generale dello Stato
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Pensioni, «uscita-precoci» con 41 anni di contributi Ipotesi allo studio insieme alla no tax area a 8.100 euro -1 nodi detrazioni-Ape e quattordicesime
Davide Colombo Marco Rogan ROMA v Un pacchetto di misure quasi definite e una serie di nodi ancora da sciogliere. Con un'incognita: la dote realmente utilizzabile in autunno, che al momento oscilla attornoaglii,5miliardi inattesa di una decisione definitiva del Governo destinata ad arrivare non prima di settembre. Prende sempre più forma ilpianopensionisviluppatodalla cabina di regìa economica di palazzo Ghigi sotto la guida del sottosegretario alla Presidenza, Tommaso Nannicini, che punta anzitutto a introdurre l'Ape, l'antìcipo pensionistico per gli "over 63" finanziato con un prestito bancario assicurato rimborsabile in 20 anni e
LA PLATEA Possibile paletto per delimitare il bacino dei «lavoratori minori»: 1 o 2 anni pieni di versamenti negli anni giovanili
gestitodairinps.Eillavorodeit. avolitecniciconisindacatiha contribuito a individuare diverse soluzioni
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Le ipotesi d'intervento O O nn «PRECOCI» L'istruttoria tecnica sugli interventi in favore dei lavoratori "precoci", owero coloro che hanno lavorato uno o più anni tra i WeilSanni di età.sta andando molto avanti. L'ipotesi d'intervento prevede il riconoscimento di un bonus contributivo di 4 o 6 mesi l'anno perconsentire l'uscita anchecon 41 anni di contributi complessivi. Resta da definire con precisione la platea dei lavoratori interessati dall'intervento anche perquantificarnecon precisione i costi NO TAX AREA II Governo sta valutando la possibilità di allargare il bacino della "no tax area", della quale allo stato attuale possono beneficiare i pensionati "under 75" con un reddito pensionistico inferiore ai 7.750 euro annui e gli "over 75" con assegni annuali non superiori agli Smila euro. L'opzione sul tavolo prevede di alzareiltettopertuttii pensionati a 8.124 euro allineandolo sostanzialmente a quello già previsto peri lavoratori dipendenti II piano pensioni dovrebbe prevedere anche un pacchetto di misure per chi è già in pensione e vive con un assegno molto basso. Tra le ipotesi allo studio, quella più gettonata punta su una consistente estensione della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità, oggi limitata agli assegni sotto i 750 euro mensili corrispondenti a 9.786 euro e 86 centesimi lordi l'anno. Un tetto che dovrebbe salire a quota 12IBmila euro lordi annui Pilastro portante del piano pensioni è l'Ape, l'Anticipo pensionistico che consentirà l'uscita anticipata al lavoro agli "over 63" grazie a un prestito garantito dalla banche ed erogato con la preventiva "certificazione" dell'Inps. Questo prestito dovrà essere rimborsato a ratein20anni. La decurtazione dell'assegno anticipato rispetto a quello "pieno" sarà in parte compensata peralcune fasce di lavoratori da un meccanismo di detrazioni
di massima. Come quella che si va profilando per i cosiddetti lavoratori «precoci», ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare, e dunque hanno versamenti contributivi, già
traii4eii8anni dieta: unbonuscontributivo di 4 o 6 mesi l'anno per questi primi anni con l'obiettivo di consentire loro il ritiro anticipato anchecon"soli" 41 anni di
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contributi complessivi In questo caso la misura arriverà se il "paletto" sarà stretto: si ragiona su "precoci veri" connonmenodiunoodueannipieni di versamenti negli anni giovanili, altrimentilaplateadeibeneficiari diventerebbe troppo grande. Le altre ipotesi più avanzate riguardano le ricongiunzioni gratuite dei contributi versati in diverse gestioni e la semplificazione dei requisiti per i lavoratori impiegati in mansioni "usuranti" (dal 2011 al 2015 sono riusciti a pensionarsi con i requisiti ridotti solo 2mila lavoratori
II piano pensioni dovrebbe prevedere anche un pacchetto di misure per chi è già in pensione e vive con un assegno molto basso. Tra le ipotesi allo studio, quella più gettonata punta su una consistente estensione della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità, oggi limitata agli assegni sotto i 750 euro mensili corrispondenti a 9.786 euro e 86 centesimi lordi l'anno. Un tetto che dovrebbe salire a quota 12IBmila euro lordi annui Pilastro portante del piano pensioni è l'Ape, l'Anticipo pensionistico che consentirà l'uscita anticipata al lavoro agli "over 63" grazie a un prestito garantito dalla banche ed erogato con la preventiva "certificazione" dell'Inps. Questo prestito dovrà essere rimborsato a ratein20anni. La decurtazione dell'assegno anticipato rispetto a quello "pieno" sarà in parte compensata peralcune fasce di lavoratori da un meccanismo di detrazioni Pilastro portante del piano pensioni è l'Ape, l'Anticipo pensionistico che consentirà l'uscita sugli limila che hanno presentato domanda). Ma anche altre opzioni anticipata al lavoro agli "over 63" grazie a un prestito avanzano in vista del nuovo round garantito dalla banche ed erogato con la preventiva politicoGoverno"certificazione" dell'Inps. Questo prestito dovrà essere sindacatiannunciato trafine luglio rimborsato a ratein20anni. La decurtazione dell'assegno (probabilmente il 29) e inizio anticipato rispetto a quello "pieno" sarà in parte compensata agosto. È il caso dell'estensione del peralcune fasce di lavoratori da un meccanismo di detrazioni bacino della "no tax area" di cui attualmente possono beneficiare i pensionati "under 75" con un reddito inferiore ai 7.750 euro annui e gli "over 75" con assegni annualinonsuperioriagliSmila euro. L'idea è di alzare il tetto per tutti i pensionati a 8.124 euro allineandolo a quellogià previsto per i lavoratori dipendenti. Una misura nata come alternativa a quella sul rafforzamento delle i4esime per i pensionati, che però sembra ora destinata a marciare autonomamente. La suacollocazione nel pacchetto previdenza da inserire nella prossima manovra autunnale potrebbe dipendere solo dalla reale dotedisponibile,cheper 600 milioni sarebbe già ipotecata dall'Ape e che potrebbe risentire della scelta di allargare la platea (o aumentare "l'assegno") delle i4esime. Ma quello della decisone sulle i4esime non è il solo nodo da sciogliere. Una delle questioni aperte resta la calibratura delle detrazioni fiscali con cui dovrà essere compensata, almeno per i lavoratori in condizione più disagiata, la decurtazione dell'assegno anticipato garantito con il prestito "pensionistico-bancario" rispetto a quello "pieno" potenziale. Diverse le "curve" all'esame dei tecnici. Con una certezza: i lavoratori che decideranno di uscire volontariamente e saranno in possesso di un reddito medioaltonondovrebberousufruire di alcuna detrazione. Un altro punto sensibile è il confronto con la Ue sulla gestione contabile dell'Ape che, con il coinvolgimento diretto dell'Inps nel ruolo di erogatore formale dell'assegno anticipato, potrebbe produrre un effetto di maggiore spesa previdenziale con un impatto diretto sul fabbisogno. Per superare questoostacolosiragiona sul ruolo che giocherà Inps nel meccanismo Ape, magari delimitato solo a ente ceitificatore e non anche erogatore dell'anticipo.
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DECISIONE LUNEDÌ di Gianni Trovati Dovrebbe arrivare lunedì la decisionefondo Atlante sta mettendo in piedi per delle Casse previdenziali sull'ade-l'acquisto dei crediti deteriorati del Mon sione alla nuova raccolta di capitali che ilte dei Paschi. Continua >• pagina 8
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Il percorso. Restano da risolvere le criticità sull'appartenenza alla pubblica amministrazione e la compatibilita degli investimenti con i profili di rischio
Atlante, 500 milioni dalle Casse previdenziali Nodi tecnici da sciogliere, decisione lunedì Dati in milioni Intesa Sanpaolo Unicredit Gianni Trovati ROMA > Continua da paginal L'assemblea dell'associazione è un passaggio importante, anche se naturalmente dovranno poi essere i consigli di amministrazione delle singole Casse a decidere operativamente l'investimento; nell'ottica del governo, però, l'indicazione dell'assemblea rappresenterebbe un passo in avanti nellastrategia di costruzione di quella «soluzione di mercato» che rappresenta la premessa per attivare anche l'eventuale ombrello pubblico sulla ricapitalizzazione precauzionale. Sul punto il confronto con Bruxelles continua ad apparire non semplice, per cui ogni tassello di questo complicato mosaico ha un valore rilevante.Dopo un incontro riservato avvenuto giovedì con il premier Matteo Renzi, il ministro dell'Economia Pier Carlo Pa
da affrontare. Gli «enti nazionali di previdenza e assistenza», cioè appunto le Casse, rappresentano un capitolo specifico dell'elenco Istat sulle «unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche», e quindi rientrano nei confini del settore pubblico il cui bilancio consolidato è quello "vigilato" da Bruxelles. Se le Casse fanno parte della Pubblica amministrazione, come peraltro confermato dalle misure a loro carico imposte dalle ultime spending review, si può inciampare nell'obiezione che l'intervento si configuri come aiuto di Stato. Da chiarire resta poi la compatibilita di un investimento di questo tipo con i profili di rischio nella gestionedeisoldiversatidallevarie categorie per garantirsi un futuro previdenziale. Sul punto un decreto interministeriale di Economia e Lavoro avrebbe dovuto fissare i parametri e i li
Allianz Italia Generali Ubi Poste Vita Cdp Fondazioni Unicredit Dati in milioni Intesa Sanpaolo Unicredit 845 Un 845 cre Fondazioni 500 dit Cdp 500 84 Poste Vita 240 5 Ubi 200 Un Generali 150 845 Allianz Italia 100 cr Popolare Emilia Fondazioni 500 100 dit Popolare Milano Cdp 500 84 Pos 100 e V Unipol ta 240 100 5 Creval Ubi 2 60 0 Mediolanum Un Genera 50 i Mps 150 50 84 Popolare Bari Allianz Ital 50 a Popolare Sondrio 100 cr Popolare 50 Em Banco Popolare lia Fondazion 50 5 Cattolica Ass. 0 100 dit Popo 40 ar Carige Milan 20 C
doan e il sottosegretario a Palazzo Ghigi Claudio De Vincenti, infatti, l'Adepp (l'associazione che riunisce le Casse di previdenza) riunirà la propria assemblea dopodomani: in gioco c'è la possibilità di investire nella partita intorno ai 500 milioni, una fiche impor-
miti di investimento nelle diverse asset class: a prevederlo è la prima manovra estiva del 2O11 (articolo 14 del decreto legge 98 di quell'anno), ma il provvedimento, che pure è stato preparato e sottoposto due anni fa alla consultazione di Assogestioni e della stessa Adepp, non è mai arrivato al VERTICEAPALAZZOCHIGI traguardo della «Gazzetta Giovedì incontro riservato tra il Ufficiale»: la bozza è ancora premier, Padoan, De Vincenti e disponibile sul sito del ministero l'associazione delle Casse che dell'Economia, e per esempio dopodomani riunirà la propria permetterebbe alle Casse di assemblea investire al massimo il 30% delle proprie disponibilità negli tante anche se un po' più leggera strumenti non negoziati e nei fondi di investimento alternativi rispetto alle ipotesi iniziali (Fia), evitando di concentrare avanzate dal governo. Sulla più del 5% dei fondi in strumenti declinazione pratica finanziari emessi da uno stesso dell'intervento delle Casse soggetto. Il decreto non è in previdenziali nella rete di sostegno al Monte, però, pesano vigore, ma ancora importanti nodi tecnici
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ovviamente il profilo di rischio degli investimenti resta un tema importante per chi gestisce i soldi delle pensioni future, co-
m'è stato ribadito anche negli ultimi giorni nel corso delle audizioni che la Commissione parlamentare di controllo ha tenuto con l'Enpam e con la Cassa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La definizione della cornice sull'adesione delle Casse alla nuova operazione Atlante, comunque, rimane un passaggio chiave per mettere in campo quella «soluzione di
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mercato», insieme ad assicurazioni come Generali, Poste Vita, a Unipol e ad altri investitori, in più occasioni rilanciata dal governo come via preferenziale per portare Mps fuori pericolo. Anche secondo le regole del baii in, del resto, gli interventi di mercato sono la premessa necessaria per l'eventuale intervento pubblico straordinario sulla ricapitalizzazione precauzionale; sulla sua praticabilità sospendendo il burden sharinga carico degli investitori subordinati la discussione con Bruxelles continua, e ogni passaggio messo a segno prima degli stress test del 29 luglio può avere un valore "strategico" importante. gianni trovati@ilsole24ore com
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Legge di Stabilità 2016. Da agosto verrà pagato l'assegno con importo pieno a chi è andato in pensione con meno di 62 anni di età Eliminati i tagli alle anticipate del 2012-2014
Matteo Prioschi v ' Agosto porterà il ripristino degli assegni a importo pieno per chi è andato in pensione anticipata con meno di 62 anni nel periodo 2012-2014. Con qualche mese di ritardo, infatti, verrà data attuazione alla disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2016. La novità è stata annunciata nei giorni scorsi da Ettore Rosato, presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, a seguito di un incontro tra Inps e patronati, ed è stata confermata ieri dall'istituto di previdenza al Sole 24 Ore con un dettaglio in più: per le gestioni private le pensioni sono state ricalcolate tra la fine di giugno ei
integrazione ordinaria e altri eventi. Tale disposizione è stata applicata dal 2012 al 2014. Poi, con la legge di Stabilità 2015, è stata sospesa per chi è andato in pensione quell'anno o lo farà entro il 2017. Tuttavia in tale occasione non si è intervenuti sul pregresso. Operazione che è stata fatta alla fine dell'anno scorso con la legge di Stabilità 2016: il comma 299 prevede che da gennaio di quest'anno siano messe in paga-
Le priorità
AUMENTI Piùsoldi ai redditi bassiUno dei principi base che la Funzione pubblica vuole mettere sul tavolo della trattativa sul pubblico impiego è che i ritocchi contrattuali siano inversamente proporzionali ai livelli di reddito. Una scelta resa anche necessaria dall'esiguità delle risorse disponibili, che ammontano a circa 300 milioni a cui ne mento le pensioni a importo vanno aggiunti altri 70 che pieno, senza più decurtazioni, ma Regioni ed enti locali senza il riconoscimento degli devono stanziare arretrati degli anni passati. Il autonomamente. Una provvedimento riguarda, secondo somma che non permette la relazione tecnica alla legge, aumenti ad ampio raggio, 17.495 pensionati del comparto anche perché l'inflazione del privato che hanno subito un periodo da recuperare è stata primi giorni di luglio, con effetto taglio medio di 861 euro lordi sulla rata in pagamento il primo all'anno e finora hanno incassato pratica mente piatta agosto, mentre in questi giorni si mediamente 21.410 euro e sta completando il ricalcolo delle 10.227 pensionati del comparto gestioni pubbliche, che quindi pubblico penalizzati per 514 euro verranno poste in pagamento lordi all'anno (29.119 euro CONTRATTAZIONE Sì senza penalizzazione da l'assegno medio in pagamento). ad accordi decentrati settembre. Dunque i dipendenti L'operazione di ripristino dei L'altro pilastro contenuto del comparto pubblico dovranno valori pieni determina un nell'atto di indirizzo che si attendere un mese in più, ma poi, aggravio per le casse in entrambi i casi, si previdenziali di 143,2 milioni di sta preparando in vista del riavvio delle trattative eii incasseranno anche gli arretrati euro al netto degli effetti fiscali relativi alle mensilità già nel periodo 2016-2025. Peraltro, rafforzamento in trascorse quest'anno. Il decreto prospettiva della salvo ulteriori interventi legge 201/2011, con cui è stata legislativi, i tagli ritorneranno in contranazione di secondo fatta l'ultima riforma vigore per chi si pensionerà dal livello. Per concretizzare previdenziale, ha previsto una 2018 in poi. questa opzione è però penalità per chi è andato in necessario un nuovo Testo pensione anticipata euro 861 Pensionati unico che serva anche per (raggiungibile Sono poco più di «delegificare» alcuni inizialmentecon42annieimese di 27.700 le persone che parametri rigidi sulla contributi per gli uomini, un hanno subito un taglio produttività fissati nel anno in meno per le donne - ora 2009 ma mai entrati in sono necessari nove mesi in più dell'assegno perché vigore. Attualmente per l'adeguamento alla speranza hanno scelto nelsettore privato il di vita) prima di compiere i 62 ((trattamento anni di età. Il taglio, effettuato contratto decentrato si anticipato prima di sulla quota retributiva della distingue in contrattazione aver raggiunto i 62 pensione, è dell'i% per ognuno aziendale e contrattazione anni di età Comila dei primi due anni di anticipo, territoriale ma diventa del 2% per ogni Decurtazione Gli ulteriore anno. Se si abbandona iscritti alle gestioni il lavoro a 58 anni, per esempio, private dell'Inps hanno la decurtazione è del 6 per cento. BONUS CON SCADENZA La penalizzazione è già stata sospesa perii periodo20152017, ma salvo ulteriori interventi tornerà in vigore per i trattamenti liquidati dal 2018
avuto una riduzione media di 861euro lordi all'anno, quelli del comparto pubblico 514 euro
Peraltro la penalizzazione non è stata applicata se l'anzianità contributiva è interamente dovuta a prestazione di lavoro effettiva, includendo in tale definizione anche congedi di maternità, malattia, cassa
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previdenziali come avulsi dalle finalità dell'ordinamento appare una forzatura. Le prestazioni imposte si caratterizzano solo per l'imposizione (senza che la volontàdel privato viconcorra) epossonocoprire una vasta gamma di prestazioni riconducibili anche a rapporti sinallagmatici di diritto privato (mentre le prestazioni finalizzate alla spesa pubblica, sono sempre tributarie, qualunque sia il settore o l'ambito di essa La Corte è costretta a "inventare" garanzie costituzionali incomprensibili quando dice che il contributo di solidarietà è consentito allegislatoreovenoneccedailimiti di ragionevolezza e affidamento e della tutela previdenziale. Si richiede, secondo la Corte, uno scrutinio «stretto» di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva «ben più elevato» di quello che normalmente è affidato alla mancanza di arbitrarietà Ma queste sono regole che la Corte deve sempre osservare e la ragionevolezza è sempre lastessa. Il puntochepiù colpisce il lettore della sentenza è dove si afferma che il contributo costituisce «una misura del tutto eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale». La verità è che la scelta della Corte è fatta "a naso" perché una volta esclusa la natura tributaria non c'era bisogno di invocare una serie altre garanzie costituzionali (per altro incomprensibili). La crisi del sistema previdenziale è la vera motivazione della Corte, una crisi contingente e grave. Lo Stato legislatore ha credutodi risolvere il problema con un tributo mentre non poteva farlo alla luce della precedente LA FORZATURA II contributo di solidarietà «salvato» dal fatto che si tratta di prestazione imposta e non tributo
economica anche riconducibili a una situazione di emergenza e la denominazione generica di determinati sacrifici imposti non consentono la violazione dei principi costituzionali in specie la parità di trattamento in materia. Quando il sacrificio «trova giustificazione nell'emergenza economica ma nella sostanza è un tributo, se questo viola i principi costituzionali La Corte è un giudice che fa politica. Il sillogismo puramente logico deve cedere il passo alle ragioni concrete che la Corte, collegialmente, adotta. Dunque il contributo non è un tributo, con tutte le cauteleconfusechelaCortehadovuto scrivere. Quando scrissi che la giurisprudenza costituzionale poteva tracciare le linee di un ordinamento razionale, Antonio Berliri replicò, per raffreddare il mio entusiasmo, ricordandomi che «la Corte deve Ma anche di fronte alle esigenze della pratica la motivazione deve avere unminimo di linearità logica mentre la sentenza in esame nella motivazione appare alquanto confusa e oltre tutto in contraddizione conle sue precedentipronunce. La Corte, ha scritto Sabino Cassese, si interessa di politica sotto specie di diritti, attraverso il diritto. E giudice delle regole non dei fini. Nella sentenza in esame è chiaro che la Corte voleva tutelare dei fini ma la motivazione in diritto è posticcia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ti i alle pensioni, il difficile equilibrio tra conti e diritti V V V V V
di Enrico De Mita II contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016 su tutti i trattamenti pensionistici eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al trattamento minimo Inps è stato ritenuto incostituzionale per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, stante la sua natura tributaria, dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Umbria, Campania e Calabria. La natura di rilievo tributario «al di là del nomen iuris utilizzato» si ricava, secondo i giudici remittenti, dai seguenti requisiti: prestazione doverosa; imposizione per legge in assenza di rapporto sinallagmatico tra le parti; destinazione al finanziamento della spesa pubblica; correlazione ad un presupposto economicamente rilevante, che rappresenta indice di capacità contributiva. Secondo la Corte costituzionale (173/2016) la questione non è fondata perché ci troviamo di fronte ad una prelievo del genus delle "prestazioni imposte" per legge di cui all'articolo 23, avente finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale. L'articolo 53 dellaCostituzionedefinisceil tributo come concorso alla spesa pubblicaEperspesapubblicanonsiin tende solo la spesa statale ma tutto ciò che interessa la collettività Infatti, il concorso agli oneri finanziari del sistema previdenziale non è concorso allaspesapubblicaÈpurvero che tutti i tributi sono prestazioni imposte, ma non tutte le prestazioni imposte sono tributi C'è da chiedersi allora quale sia la nota differenziale. SecondolaCorteilprelievoistituito dal comma 486, articolo i, legge 147/2012 non è configurabile come tributo non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale essendo prelevato in via diretta dall'Inps e dagli enti previdenziali coinvolti i quali lo trattengono all'internodellepropriegestioni. La tesi non è persuasiva. Si confonde pubblico con statuale, mentre lafinalitàdel concorso è quella generale della collettività. Configurare la spesa degli enti
giurisprudenza (116/2013) secondo la quale le finalità di politica
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L'adempimento. Indispensabile il modello Persone fisiche anche per chi ha presentato il 730 Serve Unico per redditi esteri, interessi e Tfr
Alcune tipologie di redditi devono essere dichiarate esclusivamente con il modello Unico persone fisiche, poiché non previste nel modello 730/2016. Questo però non preclude al contribuente, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente, di presentare ugualmente il modello 730. E il caso dei contribuenti che, legittimamente hanno deciso di procedere con l'inoltro del modello 730/2016, ma che dovranno,entrolascadenzadel3O settembre prossimo, provvedere anche a presentare uno dei seguenti quadri del modello Unico persone fisiche 2016 per indicare uno o più redditi non
2016 i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata nel 2015. Si ricorda che i contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello Unico non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro, ma dovranno obbligatoriamente accettare la liquidazione di quanto dovuto in tassazione separata. Il quadro RT riguarda le "Plusvalenze di natura finanziaria" che vanno dichiarate quando, nel corso del 2015, sono state conseguite plusvalenze derivanti da partecipazioni
dichiarabili attraverso il modello 730. Nel quadro RM vanno indicati i "Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva" che vanno compilati quando nel corso del 2015 il contribuente ha percepito uno o più dei seguenti introiti: • redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo
non qualificate, (escluse quelle in paesi o territori a fiscalità privilegiata) i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Il quadro RT deve essere presentato anche per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2015. Il quadro RW, invece, riguarda gli "Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria", dei contribuenti che nel 2015 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, oppure risultino pro-
d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; • redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20 per cento; • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal Digs 239/1996 e successive modificazioni; • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta. Il quadro RM va altresì presentato quando il contribuente che ha già inviato il 730 deve comunicare nel modello Unico Pf
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frontespizio del modello Unico persone Fisiche 2016 nei modi e nei termini (entro il 30 settembre 2016) previsti per la frontespizio del modello Unico persone Fisiche 2016 nei modi e nei termini (entro il 30 settembre 2016) previsti per la presentazione dello stesso modello Unico, senza alcuna necessità di barrare alcuna casella particolare (integrativo e/o rettificativo) nel frontespizio del modello. Ma.Ce. G.P.R. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
LA REGOLA I quadri RM, RT e RW dovranno essere presentati insieme al frontespizio della dichiarazione ordina ria entroilSO settembre
pri etari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero od ancora che possiedono attività all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe). Per quel riguarda l'invio del modello, in tutti i casi in cui è stato già inoltrato il modello 730/2016, i quadri (RM, RT e il modulo RW) dovranno essere presentati unitamente al
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PREVIDENZA I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI EI CHIARIMENTI AL 14 LUGLIO
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Evasione contributiva: conclusi gli invii delle comunicazioni con «Poseidone» Inps Messaggio 3005dell'8 Iuglio2016 m Poseidone 2010: redditi da lavoro autonomo assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata. Nell'ambito dell'operazione di verifica delle posizioni contributive denominata Poseidone, facendo seguito alla circolare n. 23/2010, l'Inps comunica che sono state ultimate le operazioni di invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico PF2011, periodo d'imposta 2010, e peri quali non è presente alcuna contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi. In particolare, si è provveduto a iscrivere d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2010, i soggetti non conosciuti; inviare la richiesta di contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti anche a seguito delle precedenti operazioni Poseidone sia centrali che effettuate dalle singole sedi, e peri quali non risulta alcuna contribuzione versata. A tutti i soggetti individuati si è provveduto ad inviare una comunicazione di iscrizione (se assente) alla Gestione separata e la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell'ari. 16 comma 8 leti, b Legge n. 388/2000. In merito all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto precisato nell'ambito del messaggio n. 821/2014. Messaggio 3102 dell'll luglio 2016 m Domande telematiche pensioni gestione pubblica. L'Inps comunica che il sistema di trasmissione online delle domande di pensione è stato aggiornato per consentire l'inoltro delle richieste di pensione diretta, di vecchiaia e anticipata, anche da parte dei dipendenti pubblici con le stesse modalità in uso per i lavoratori delle gestioni private e di spettacolo e sport. La domanda viene inserita nel sistema di gestione della domanda WebDom. La presentazione delle domande di inabilità e ai superstiti resta al momento gestita con modalità attualmente in uso. I cittadini in possesso del Pin accederanno al servizio dal percorso: www.inps.it > Servizi OnLine > Servizi
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perii Cittadino > Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc. Dopo la compilazione del pannello Anagrafica, verrà richiesto di individuare il tipo pensione (vecchiaia, anticipata, di anzianità peri casi eccezionali attualmente previsti quali le pensioni in salvaguardia) e scegliere la gestione e il fondo di appartenenza. Dovranno inoltre essere compilate le dichiarazioni di responsabilità relative: all'ultimo datore di lavoro; alla data di cessazione del rapporto di lavoro; alla eventuale titolarità di altre prestazioni pensionistiche e/o assistenziali. Nel solo caso in cui venga richiesto, unitamente alla pensione,
anche l'Assegno al Nucleo Familiare, è necessario indicare il reddito presunto. Il percorso di accesso per i patronati è il medesimo già in uso per le domande di pensione delle gestioni private. Per agevolare gli utilizzatori, rimarranno comunque attive entrambe le modalità, quella appena descritta e la precedente, fino al 31 luglio prossimo. Lo stato della domanda sarà disponibile in internet per il cittadino dal percorso: www.inps.it > Servizi OnLine > Servizi per il Cittadino > Domanda di Prestazioni Previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei ecc. La visualizzazione peri patronatiè analoga a quella in uso per le pensioni delle gestioni private. Sarannoinoltre resi disponibili all'interno del sistema i provvedimenti di accoglimento. Messaggio 3020 dell'll luglio 2016 m Regolarizzazione massimale settore pubblico. Tutte le istruzioni per la regolarizzazione da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, nel caso in cui l'applicazione del massimale contributivo di cui alla legge 335/95, per i lavoratori del settore pubblico non sia stata gestita correttamente. Vengono forniti dall'Inps con messaggio 3020/2016, facendo seguito alla circolare 58/2016. Il sostituto di imposta che non ha gestito correttamente il massimale, deve trasmettere le nuove denunce individuali dei lavoratori, valorizzando l'elemento VI, causale 5 per sostituire quelle inviate in precedenza nelle quali era stato disapplicato o applicato
La precedente puntata sulle novità previdenziali e stata pubblicata sul Sole 24 Ore dell'll luglio
erroneamente il massimale contributivo. L'Inps evidenzia che ciascun sostituto di imposta è tenuto a modificare le denunce contributive inviatein precedenza. Il rimborso o la compensazione dei contributi erroneamente versati sulla parte eccedente il massimale contributivo potrà essere effettuato, per l'intera aliquota solo a favore del sostituto di imposta o del soggetto che ha effettuato i versamenti risultante dalle singole denunce contributive mensili trasmesse a suo tempo. In base a quanto era stato disposto con Circolare n. 58/2016, la regolarizzazione contributiva deve avvenire entro il terzo mese successivo all'emanazione della circolare stessa, dato che con il presente messaggio sono introdotte nuove modalità operative per la gestione dei VI, causale 5, relativi al massimale, il dies a quo dal quale far decorrere i termini di regolarizzazione (tre mesi) senza aggravio di oneri accessori a titolo di sanzioni civili, con la
sola applicazione degli interessi allasso legale, nel rispetto dei lermini prescrizionali, decorrerà dalla dala di 11 luglio 2016). Infine, l'Inps rileva che le richieste di rimborso da parte dei lavoratori e gli atti di diffida per l'interruzione delle Irattenule conlribulive peri "nuovi iscritti" olire il massimale non sono di competenza dell'Islilulo ma del soslilulo di imposla/ dalore di lavoro che effettua le Irattenule a carico del dipendente. Messaggio 3085 del 14 luglio 2016 m Ricostituzione pensioni per la depenalizzazione: Arti, C.113, L.190/2015. L'Inps ricorda che con circolare n. 45 del29febbraio2016 sono slali fra l'allro illustrati i crileri applicativi dell'Alt. 1, comma 113, della legge n. 190/2015 il quale ha esleso le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 113, della legge sopra richiamala (depenalizzazione delle pensioni anticipale, con meno di 62 anni di ela, con decorrenza dal 1° gennaio 2015) anche ai Irallamenli pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014. Le pensioni delle gestioni private sono slale ricostiìuile con effetto dalla raia di agosto 2016. Sulla medesima raia vengono corrisposti gli luglio 2016. Agli interessati è slala
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inviala una comunicazione dedicala. Le pensioni in convenzione internazionale, e della gestione pubblica sono in corso di elaborazione e saranno ricostiìuile con effetto sulla raia di settembre 2016. Start-up Ministero Sviluppo Economico, Decreto Direttoriale 1 luglio 2016 m Atto costitutivo e dello statuto. E' slalo pubblicalo il decreto con l'approvazione delle specifiche tecniche per la redazione del modello slandard di atto costiìutivo e slalulo delle s.r.l. slarlup innovative (come previsto dall'Ari. 4, comma 10 bis, D.I. 3/2015, convertito dalla legge 33/2015). Nella slessa dala, il Mise ha emanalo anche la circolare 3691/C/2016 con le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitala slart-up innovative (comma 10 bis dell'articolo 4, D.I. 3/2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33). Disabili Ministero Lavoro, nota direttoriale 1" luglio 2016, n. 3879 m Autocertificazione esonero
lavorazioni pericolose. Il Ministero del Lavoro ha prorogalo al 31 luglio 2016illermine per l'invio dell'aulocertificazione dell'esonero dall'obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportanoil pagamento di un lasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (previsto per il 1° luglio 2016 dali'Art. 5, D.m. 10 marzo 2016). La proroga è dovula alle segnalazioni ricevute dalle aziende che hanno evidenzialo alcune criticità e che hanno portato il Ministero a dover intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo applicale dalla suddetta procedura telematica, apportando al sistema alcuni aggiornamenti. I requisiti richiesti dalla norma: occupare addetti impegnaliin lavorazioni che comporlano il pagamento di un lasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; aulocertificare l'esonero dall'obbligo per quanta concerne gli slesi addetti; versare al Fondo perii diritto al lavoro dei disabili un conlribulo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita non occupalo. Nell'aulocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la dala dalla quale ha inleso avvalersi dell'esonero. Lavori sotto tensione Ministero Lavoro, circolare 7 luglio 2016, n. 21 m Rinnovo dell'autorizzazione La Dirczione Generale della tutela delle condizioni di lavoro dell'omonimo Ministero, di concerto con la Dirczione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, ha fornito
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chiarimenti operativi in materia di rinnovo Iriennale dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori sotto tensione e la formazione del personale che opera sotto tensione. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza dellriennio, occorre presentareislanza al Ministero del Dirczione Generale della lulela delle condizioni di lavoro e delle relazioni induslriali - divisione III, via Fornovo 8,00192 Roma. L'islanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originale complela della relativa documenlazione (anch'essa datata, timbrala e firmala dal legale rappresenlanle),in bollo, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto). Taleislanza dovrà essere inviala anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posla elettronica certificala: "dglulelalavoro.div3@ pec.lavoro.gov .il". Benefici previdenziali •Ministero Lavoro, D.M. 12 maggio 2016 m Esposizione all'amianto. Il Ministero del Lavoro ha slabililo le modalità di assegnazione dei benefici (articolo 13, C. 8, legge 27 marzo 1992, n. 257) ai lavoratori esposti alle polveri di amianto e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti (in attuazione dell'Ari. 1, comma 277, legge 208/2015 legge di Stabilità 2016). E' previsto il riconoscimento, per l'intero periodo di durala delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del letto, di benefici previdenziali (di cui all'articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257),
Cigs per il periodo corrispondente alla bonifica effettuala dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotàbile ferroviario che hanno prestalo la loro attivila nel silo produttivo, senza essere dolali degli equipaggiamenti di prolezione adeguali all'esposizione alle polveri di amianto. Gazzetta Ufficiale8lugho2016,N.158 Inail Inail, comunicato luglio2016 m On-line il nuovo modulo. L'Inaii ha reso disponibile, sul proprio silo internet il nuovo modello OT/24 per le islanze che verranno inoltrale nel 2017 in relazione agli interventi migliorativi, in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2016. Ministero lavoro, circolarell Iuglio2016, n. 22
m Criteri per l'autorizzazione alla proroga. La Dirczione Generale degli ammortizzalori sociali del Ministero del Lavoro ha individualo i crileri per l'accesso a un ulteriore periodo di Cigs per le aziende in crisi che, in corso di Irallamenlo, cessino l'attività e cedano l'azienda stessa con il riassorbimento del personale (v. decreto 25 marzo 2016, n. 95075). Il lattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogalo - alla presenza di fino ad un limile massimo di dodici mesi per le cessazioni di attivila intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018. Il detto limile temporale si riferisce all'anno in cui si determina la cessazione. L'impresa che intenda accedere alale ulteriore periodo di integrazione salariale peri propri dipendenti deve aver già in corso un Irattamenlo di integrazione salariale (di cui all'articolo 21, Ccomma 1 lettera b, Digs 148/2015 o art.colo 1, comma 5, legge 223/91) e stante l'aggravarsi delle iniziali difficoltà, presupposto del programma di crisi aziendalein corso, deve trovarsi nell'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citalo programma. In lali circostanze, se si determina la cessazione dell'attivila aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda slessa edel Irasferimenlo dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del Irallamenlo di Cigs. Il piano di cessione deve essere articolalo in modo lale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano CAPOREDATTORE Mauro Meazza COORDINAMENTO FISCO & DIRITTI Cristiano Dell'Oste INREDAZIONE Giacomo Bagnasco, Antonella Moro COORDINAMENTO RISPARMIO £ FAMIGLIA Isabella Della Valle IN REDAZIONE Antonio Criscione, Lucilia Incorvati,Federica Pezzatti, Marilena Pirrelli, Guido Fiutino
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Sabato 23/07/2016
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UInps sulle indennità di disoccupazione. Non sempre possibile il procedimento inverso Dis-Coll al posto della Naspi In caso di errore possibile la trasformazione dell'istanza DI DANIELE GIRIGLI Chi ha sbagliato a fare la domanda di disoccupazione, richiedendo l'indennità DisColl al posto della Naspi, può stare tranquillo: è possibile la trasformazione della prima istanza (Dis-Coll) a favore della seconda (Naspi). Deve preoccuparsi, invece, chi ha fatto l'errore inverso, chiedendo cioè la Naspi in luogo della Dis-Coll 2016: la trasformazione, in tal caso, non è possibile perché la DisColl è soggetta al vincolo finanziario delle risorse. A precisarlo è l'Inps nel messaggio n. 2884/2016. Domande di disoccupazione. I chiarimenti fanno seguito a numerose segnalazioni, fatte all'Inps dalle sedi territoriali, di casi di domande d'indennità di disoccupazione Naspi erroneamente presentate al posto di istanze d'indennità DisColl e viceversa. La prima indennità (Naspi) è a favore dei lavoratori dipendenti; la seconda (Dis-Coll) interessa i collaboratori coordinati e continuativi ed è soggetta a due discipline: una per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015 (Dis-Coll 2015), l'altra per gli eventi di disoccupazione dell'anno 2016 (Dis-Coll 2016). Naspi in luogo di DisColl 2015 e viceversa. Limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015, spiega l'Inps, è possibile la trasformazione delle domande di Naspi in domande di Dis-Coll 2015 e viceversa. Ciò in virtù del generale principio di conservazione dell'atto giuridico di cui all'art. 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Ma anche in virtù del principio di conversione dell'atto nullo di cui all'art. 1424 del codice civile: un atto invalido può produrre
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gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza. Naspi in luogo di DisColl 2016 e viceversa. In relazione agli eventi di disoccupazione dell'anno 2016 (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016), aggiunge l'Inps, è possibile invece soltanto la trasformazione delle domande di Dis-Coll 2016, erroneamente presentate, in domande di indennità Naspi. Nell'ipotesi contraria, cioè di domanda Naspi in luogo di domanda di Dis-Coll 2016, la trasformazione non è possibile perché ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 208/2015
corretta. In tal caso, però, le nuove domande saranno acquisite con la stessa data di presentazione delle domande erroneamente presentate. I chiarimenti Domanda di Naspi i n luogo di Dis-Coll 2015 e viceversa Domanda di Naspi in luogo di Dis-Coll 2016 Domanda di Dis-Coll 2016 in luogo di Naspi Domanda di Naspi i n luogo di Dis-Coll 2015 e viceversa Domanda di Naspi in luogo di Dis-Coll 2016 Domanda di Dis-Coll 2016 in luogo di Naspi Possibile la trasformazione Trasformazione NON possibile Possibile la trasformazione Domanda di Naspi i n luogo di DisColl 2015 e viceversa Domanda di Naspi in luogo di
«la Dis-Coll è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017». La norma prevede ancora che l'indennità DisColl venga riconosciuta in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e che, nell'ipotesi di insufficienza delle risorse (valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione), l'Inps non prenda in considerazione altre domande. Dunque, la trasformazione delle domande di Naspi in domande di Dis-Coll 2016 non è possibile perché, altrimenti, si determinerebbe l'alterazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande con possibile pregiudizio del diritto dei lavoratori che hanno correttamente fatto domanda di Dis-Coll 2016. Serve comunque la domanda. In conclusione, laddove la trasformazione della domanda non è possibile (è il caso dell'istanza di Naspi in luogo della Dis-Coll 2016), il lavoratore deve necessariamente presentare nuova e autonoma domanda d'indennità di disoccupazione che acquisirà come data (e n. di protocollo) di presentazione quella dell'effettiva presentazione. Ma anche nei casi in cui la trasformazione è possibile i lavoratori dovranno «correggere» l'istanza sbagliata presentando quella
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Sospensione attività, paga la società I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO Sospensione attività, paga la società L'amministratore non risponde al posto della società per il mancato pagamento della sanzione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. L'iscrizione a ruolo, infatti, va fatta esclusivamente all'impresa destinataria del provvedimento di stop dell'attività e non anche al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. 13792/2016 facendo seguito, tra l'altro alla nota prot. n. 10084/2016 (si veda ItaliaOggi del 24 maggio scorso). Lo stop all'attività. La precisazione riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del T.u. sicurezza (digs n. 81/2008), rappresenta la pena per l'azienda nel caso: a) occupi personale in nero (cioè non risultante da documentazione obbligatoria) in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, fatto salvo il caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa; b) abbia commesso gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La riforma Jobs act (art. 22, commi 2 e 4, del digs n. 151/2015), nel modificare la disciplina, ha previsto la possibilità di revoca del provvedimento per la riapertura dell'attività, a richiesta dell'azienda, dietro pagamento di una sanzione pari a 2.000 euro se la sospensione è legata al lavoro irregolare e a 3.200 se è per violazioni in materia di sicurezza o per provvedimento dell'Asl. Inoltre, ha previsto che, sempre a richiesta dell'impresa, la revoca è possibile con il pagamento, subito, del 25% della sanzione dovuta e il resto (il 75%) entro 6 mesi, con una maggiorazione del 5%. Allo scadere de sei mesi, qualora l'importo non sia stato versato, in Sospensione attività, paga la società L'amministratore non risponde al posto della società per il mancato pagamento della sanzione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. L'iscrizione a ruolo, infatti, va fatta esclusivamente all'impresa destinataria del provvedimento di stop dell'attività e non anche al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. 13792/2016 facendo seguito, tra l'altro alla nota prot. n. 10084/2016 (si veda ItaliaOggi del 24 maggio scorso). Lo stop all'attività. La precisazione riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del T.u. sicurezza (digs n. 81/2008), rappresenta la pena per l'azienda nel caso: a) occupi personale in nero (cioè non risultante da documentazione obbligatoria) in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, fatto salvo il caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa; b) abbia commesso gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La riforma Jobs act (art. 22, commi 2 e 4, del digs n. 151/2015), nel modificare la disciplina, ha previsto la possibilità di revoca del provvedimento per la riapertura dell'attività, a richiesta dell'azienda, dietro pagamento di una sanzione pari a 2.000 euro se la sospensione è legata al lavoro irregolare e a 3.200 se è per violazioni in materia di sicurezza o per provvedimento dell'Asl. Inoltre, ha previsto che, sempre a richiesta dell'impresa, la revoca è possibile con il pagamento, subito, del 25% della sanzione dovuta e il resto (il 75%) entro 6 mesi, con una maggiorazione del 5%. Allo scadere de sei mesi, qual parte o in tutto, esso è immediatamente esigibile, perché la legge prevede che il provvedimento di revoca della sospensione acquisti, a tale termine, efficacia di titolo esecutivo. Di conseguenza, dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi iniziano a decorrere gli interessi al saggio legale e scatta l'iscrizione a ruolo. Amministratori salvi. Relativamente all'iscrizione a ruolo, la recente nota prot. n. 13792/2016 del ministero precisa che (l'iscrizione a ruolo) riguarderà esclusivamente l'impresa destinataria del provvedimento di sospensione e non anche il soggetto, persona fisica, che ricopre la carica di responsabile legale. Ciò in quanto la somma dovuta non riveste la natura di sanzione amministrativa, ma di mera somma aggiuntiva il cui pagamento è condizione necessaria alla riapertura dell'attività sospesa. Quanto detto, spiega il ministero, emerge dalla circolare n. 33/2009, la quale, nel ripercorrere i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione nella parte in cui affronta le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, precisa che «le violazioni da prendere in considerazione ai fini dell'adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del digs. n. 106/2009 (20 agosto 2009), in osservanza del principio di legalità che anche in tali casi occorre richiamare, e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa». Pertanto, conclude la nota del ministero, in sede d'iscrizione a ruolo delle sanzioni andrà indicata esclusivamente l'impresa come unica obbligata. Carla De Lellis ———©Riproduzione riservata——^j ra l'importo non sia stato versato, in Sospensione attività, paga la società L'amministratore non risponde al posto della società per il mancato pagamento della sanzione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa. L'iscrizione a ruolo, infatti, va fatta esclusivamente all'impresa destinataria del provvedimento di stop dell'attività e non anche al soggetto persona fisica che ricopre la carica di responsabile legale. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. 13792/2016 facendo seguito, tra l'altro alla nota prot. n. 10084/2016 (si veda ItaliaOggi del 24 maggio scorso). Lo stop all'attività. La precisazione riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del T.u. sicurezza (digs n. 81/2008), rappresenta la pena per l'azienda nel caso: a) occupi personale in nero (cioè non risultante da documentazione obbligatoria) in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, fatto salvo il caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa; b) abbia commesso gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La riforma Jobs act (art. 22, commi 2 e 4, del digs n. 151/2015), nel modificare la disciplina, ha previsto la possibilità di revoca del provvedimento per la riapertura dell'attività, a richiesta dell'azienda, dietro pagamento di una sanzione pari a 2.000 euro se la sospensione è legata al lavoro irregolare e a 3.200 se è per violazioni in materia di sicurezza o per provvedimento dell'Asl. Inoltre, ha previsto che, sempre a richiesta dell'impresa, la revoca è possibile con il pagamento, subito, del 25% della sanzione dovuta e il resto (il 75%)
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datori dilaverò tenuti al versamento dei contributi De Lellis a pag. 16
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Uadempimento è relativo alle giornate maturate per il 2014 e non godute dai lavoratori Ferie non fruite, è ora di pagare Entro il 22/8 datori di lavoro tenuti a versare i contributi Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS Anche se non fruite, sulle ferie vanno pagati i contributi. Per quelle maturate per l'anno 2014 e non fruite dai lavoratori entro la fine dello scorso mese di giugno (termine ultimo di legge a loro disposizione), i datori di lavoro devono versare la contribuzione all'Inps entro il prossimo 22 agosto, cioè con la denuncia contributiva relativa al corrente mese di luglio (il termine di pagamento dovrebbe essere il 16 agosto, ma è prorogato al 22 per pausa estiva). Se l'azienda è in crisi, il termine di versamento può essere prorogato: è «legittimo impedimento» che finché dura sospende il termine di pagamento dei contributi. Appello sulle ferie del 2014. Le ferie, come è noto, sono un diritti irrinunciabile del lavoratore. Secondo l'attuale disciplina, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane. Questo periodo minimo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione; per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il periodo minimo di ferie (come detto di quattro settimane) può essere sostituito da un'indennità (per ferie non godute) solo ed esclusivamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. L'attuale appello riguarda le ferie maturate nell'anno 2014, il cui termine per la fruizione è scaduto il 30 giugno scorso (cioè 18 mesi dopo la fine dell'anno 2014). L'obbligazione contributiva deve essere assolta in
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corrispondenza degli adempimenti contributivi relativi al mese di luglio (che è il mese successivo a quello di scadenza del termine di fruizione), per il quale il versamento è fissato al 16 agosto. Termine, però, che slitta al 22 agosto quest'anno per la consueta proroga estiva. Il termine è così fissato perché l'Inps ha disposto che la contribuzione può essere assolta nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di fruizione delle ferie con la denuncia contributiva relativa a tale periodo, rendendo applicabili al compenso ferie non godute le disposizioni della delibera n. 5/1993 del consiglio di amministrazione in base alla quale gli adempimenti contributivi possono essere assolti, appunto, nel
rapporto di lavoro (messaggio n. 18850/2006). Ossia che nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (per esempio malattia, maternità ecc.), che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per adempiere all'obbligazione contributiva, il termine resta sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento. La cig sospende il versamento. Se l'azienda è in crisi il termine di pagamento è prorogabile. Infatti, in presenza di concessione di cig (cassa integrazione gua
dagni), ordinaria o straordinaria e anche in deroga, il termine per l'adempimento contributivo, mese successivo a quello in cui come detto ordinariamente maturano i compensi. Pertanto, fissato al diciottesimo mese successivo all'anno solare di poiché il termine di fruizione maturazione delle ferie, è da delle ferie è 30 giugno, i 30 ritenersi sospeso per un periodo giorni successivi (entro cui si di durata pari a quello del « possono pagare i contributi) legittimo impedimento» (così cadono nel mese di luglio: la l'interpello n. 19/2011 del denuncia contributiva di tale ministero del lavoro). Il mese rappresenta così quella ministero ha precisato pure che con cui assolvere la cig a zero ore consente al all'obbligazione contributiva. datore di lavoro di posticipare il Ai fini del versamento dei periodo di ferie a dopo la contributi, i datori di lavoro sospensione dell'attività devono sommare alla produttiva, mentre una simile retribuzione del mese sospensione non è possibile nelle successivo a quello di scadenza ipotesi di cig parziale. Tre i delle ferie anche l'importo quesiti formulati dai consulenti corrispondente al compenso per del lavoro con interpello. Con il ferie non godute, ancorché non primo è stato chiesto di sapere se è possibile, per il datore di corrisposto. Nell'operazione, lavoro, di fruire immediatamente può tenersi conto di quanto
precisato dall'Inps a risposta della richiesta di chiarimenti sulla possibilità di prorogare il termine (di 18 mesi successivi al termine dell'anno solare di
degli ammortizzatori sociali (cig, ordinaria, straordinaria e in deroga), posticipando a ciascun maturazione delle ferie) per il lavoratore coinvolto il godimento pagamento della contribuzione delle ferie annuali residue, già sulle ferie arretrate e non godute maturate alla data di richiesta nei casi in cui intervengano delle della cig. Con il secondo quesito cause legali di sospensione del è stato chiesto di sapere se il
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datore di lavoro autorizzato alla cig sia comunque tenuto a concedere ai lavoratori le due settimane di ferie, previste come minimo legale (digs n. 66/2003), nel corso dell'anno di maturazione. Infine, con il terzo quesito è stato chiesto di sapere se, in presenza di cig, sia possibile differire il pagamento dei contributi relativi alle ferie non fruite. Sui primi due quesiti il ministero ritiene che, in caso di sospensione totale dell'attività lavorativa, ovvero nell'ipotesi di cig a zero ore, non sussiste il presupposto della necessità del recupero delle energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. Pertanto, l'esercizio del diritto di fruizione delle ferie, sia con riferimento a quelle già maturate sia a quelle infrannuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell'evento sospensivo (cigs) e che coincide con la ripresa dell'attività produttiva. Il ministero, inoltre, ritiene che le stesse necessità imprenditoriali non giustificano invece l'eventuale differimento di concessione delle ferie, residue e infrannuali, nelle ipotesi di cig parziale in quanto, in queste ipotesi, va comunque garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all'attività svolta, anche se in misura ridotta. Infine, relativamente al terzo quesito (possibilità di differire il versamento dei contributi dovuti per le ferie non godute, il cui termine ordinario è fissato al diciottesimo mese successivo all'anno solare di maturazione delle ferie o all'eventuale più ampio termine contrattualmente previsto), il parere del ministero si basa sulle indicazioni dell'Inps (messaggio n. 18850/2006), in base alle quali se si verificano ipotesi peculiari d'interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause previste da disposizioni di legge, quali ad esempio malattia, maternità nonché concessione di cig (ordinaria, straordinaria e in deroga), nel corso dei diciotto mesi, il termine per l'adempimento contributivo è da ritenersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
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L'azienda ha regolamento aziendali o pattuizioni individuali che fissano un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) da parte dei lavoratori II termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale L'azienda non applica un regolamento contrattuale, aziendale o individuale che fissa un termine per il godimento delle ferie da parte dei lavoratori II termine di versamento dei contributi è fissato al 18° mese successivo all'anno di maturazione (30 giugno di due anni dopo quello di maturazione delle ferie). Ai fini operativi l'Inps ha stabilito che l'adempimento va osservato sulle retribuzioni del mese successivo a quello di scadenza del termine di obbligazione (quindi mese di luglio di due anni dopo quello di maturazione delle ferie) II termine di pagamento dei contributi è fissato quindi al 16 agosto di due anni dopo quello di maturazione delle ferie Quando c'è ('obbligazione contributiva L'azienda non applica un regolamento contrattuale, aziendale o individuale che fissa un termine per il godimento delle ferie da parte dei lavoratori II termine di versamento dei contributi è fissato al 18° mese successivo all'anno di maturazione (30 giugno di due anni dopo quello di maturazione delle ferie). Ai fini operativi l'Inps ha stabilito che l'adempimento va osservato sulle retribuzioni del mese successivo a quello di scadenza del termine di obbligazione (quindi mese di luglio di due anni dopo quello di maturazione delle ferie) II termine di pagamento dei contributi è fissato quindi al 16 agosto di due anni dopo quello di maturazione delle ferie L'azienda ha regolamento aziendali o pattuizioni individuali che fissano un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) da parte dei lavoratori II termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale Permessi e congedi permangono L'azienda non applica un reg Durante il periodo di ferie programmate, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi per assistenza a disabili. Può solo veriflcare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza. A precisarlo è il ministero del lavoro nell'interpello n. 20/2016. Erano stato chiesti chiarimenti sui permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, in particolare per sapere se, ai sensi di tale norma, il datore di lavoro potesse negare l'utilizzo di tali permessi nel periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (ed fermo produttivo). La norma, ha spiegato il ministero, riconosce tali permessi ai familiari che assistono persone con handicap, nonché ai lavoratori disabili, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale. Per quanto concerne, invece, le ferie, diritto costituzionalmente garantito, la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare lamento contrattuale, aziendale o individuale che fissa un termine per il godimento delle ferie da parte dei lavoratori II termine di versamento dei contributi è fissato al 18° mese successivo all'anno di maturazione (30 giugno di due anni dopo quello di maturazione delle ferie). Ai fini operativi l'Inps ha stabilito che l'adempimento va osservato sulle retribuzioni del mese successivo a quello di scadenza del termine di obbligazione (quindi mese di luglio di due anni dopo quello di maturazione delle ferie) II termine di pagamento dei contributi è fissato quindi al 16 agosto di due anni dopo quello di maturazione delle ferie L'azienda ha regolamento aziendali o pattuizioni individuali che fissano un termine ultimo per il godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi) da parte dei lavoratori II termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall'accordo, regolamento o pattuizione individuale Permessi e congedi permangono L'azienda non applica un reg Durante il periodo di ferie le energie psicofisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa corrispondendo altresì a esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari. Il datore di lavoro può fissare il periodo di fruizione delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Tenuto conto delle diverse finalità dei due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si veriflchi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie. In conclusione, il ministero ritiene che trovi applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e, pertanto, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi (ex art. 33 della legge n. 104/1992) durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di veriflcare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza. programmate, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi per assistenza a disabili. Può solo veriflcare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza. A precisarlo è il ministero del lavoro nell'interpello n. 20/2016. Erano stato chiesti chiarimenti sui permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, in particolare per sapere se, ai sensi di tale norma, il datore di lavoro potesse negare l'utilizzo di tali permessi nel periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (ed fermo produttivo). La norma, ha spiegato il ministero, riconosce tali permessi ai familiari che assistono persone con handicap, nonché ai lavoratori disabili, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale. Per quanto concerne, invece, le ferie, diritto costituzionalmente garantito, la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare lamento contrattuale, aziendale o individual
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Domenica 24/07/2016
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L'ANALISI Dal bonus per i pensionati alla fine de bollo auto ecco le misure a rischio
VALENTINA CONTE ROMA Politica dei bonus addio? È il domandone dell'estate, dato il contesto economico deteriorato e in vista dell'autunno caldo istituzionale-finanziario. Se per bonus intendiamo l'intervento spot, una tantum, "elettorale", come lo traducono gli oppositori del governo, quello insomma che riempie slide e tweet, forse la prossima legge di bilancio dovrà mettersi a dieta Non che gli effetti delle misure di Renzi siano stati nocivi. Tutt' altro. Senza bonus, concordano gli economisti, quel poco di crescita riacciuffata dall'Italia semplicemente non ci sarebbe stata. Ma il libro dei sogni pare ora scontare la dura realtà dei numeri. Chiamarli bonus d'altro canto è ingeneroso. Dagli 80 euro all'abolizione Irap, dalla cancellazione della Tasi all'innalzamento della no tax area per i pensionati, persino lo sconto di 13 euro e cinquanta centesimi sul canone Rai, parliamo di misure ormai strutturali. Accompagnate però da altrettante iniziative con data di scadenza. Il bonus bebé, la card da 500 euro ai diciottenni ( ancora non partita), il superammortamento, il credito di imposta al Sud, la detassazione dei premi di produttività tanto per fare un esempio, sono già finiti nella lista dei desideri. Il premier vuole riconfermarli. Ma tutti o quali, e per quanto? E quale impatto assicurano? Buono sulle famiglie, scarso sulle imprese, «troppo impaurile dagli shock, ce n'è ormai uno al giorno», conferma l'economista Giacomo Vaciago.
hanno funzionato quando erano pieni, l'anno passato. Già quest'anno la spinta alle assunzioni stabili si è affievolita. E sul piano per i poveri la coperta è corta, i bisogni molto (o troppo) estesi. E poi ci sono gli annunci. Il cantiere pensioni pullula di ottime intenzioni. Accanto all'Ape, il prestito pensionistico per chi vuole uscire prima (con un occhio a lavoratori usuranti e precoci e alle ricongiunzioni gratuite), spunta anche un aiuto alle pensioni più basse. Si va dalla ( mini ) quattordicesima all'ampliamento della no tax area, passando per i fatidici 80 euro agli assegni al minimo. Se si volesse far tutto, non basterebbero 5-6 miliardi. Ma sicuri sono solo i 5-600 milioni per l'Ape. In fila finiscono l'Irpef, difficile se non impossibile anticiparne il taglio al 2017. Il bollo auto da eliminare, come promesso da Renzi ( ma costa 6 miliardi! ). Gli incapienti da risollevare (sono fuori dagli 80 euro, come i pensionati). E il ceto medio da rivitalizzare. Di certo c'è solo il taglio Ires di 3 miliardi, già stanziato. Il resto si vedrà. «Se il governo continua solo a sostenere i consumi non andiamo da nessuna parte, ora serve una politica industriale per favorire gli investimenti», suggerisce Vaciago. «Brexit, Nizza, Bangladesh: le imprese sono sfiduciate. Un altro mese così e siamo a Pil zero. È ora di correre».
I NUMERI 80 euro BONUS LAVORATORI E la madre di tutti i bonus, destinato a 11 milioni di lavoratori dipendenti dal 2014 500 euro BONUS DICIOTTENNI Da settembre, mezzo milione di 1 Senni avranno 500 euro da spendere m cultura 80 euro BONUS D'altro canto la politica di bilancio degli LAVORATORI E la madre di tutti i bonus, ultimi anni è sembrata alla fine neutrale, i destinato a 11 milioni di lavoratori dipendenti tagli di spesa a compensare i bonus. Senza dal 2014 500 euro BONUS DICIOTTENNI Da dubbio i 10 miliardi all'anno degli 80 euro settembre, mezzo milione di 1 Senni avranno sono finiti nei consumi, al 90% dice 500 euro da spendere m cultura 80 euro Bankitalia. Undici milioni di italiani li hanno BONUS BEBÉ Vale dal 2015 al 2017, 960 euro annui per famiglie con Isee fino a 25 mila euro presi e spesi (tranne quelli che l'hanno 80 euro BONUS MILITARI Anche i militari, restituito). E non c'è dubbio che gli altri 80 dallo scorso gennaio, incassano 960 euro l'anno, euro messi da gennaio nelle buste paga di mezzo milione di militari abbiano risollevato 80 al mese 80 euro BONUS LAVORATORI E la madre di tutti i bonus, destinato a 11 milioni il morale delle truppe (mezzo miliardo di spesa). Forte del successo, il governo è pronto di lavoratori dipendenti dal 2014 500 euro BONUS DICIOTTENNI Da settembre, mezzo a riprovarci con i pensionati al minimo, che milione di 1 Senni avranno 500 euro da sp
però sono quasi quattro milioni. Ci vorrebbero 4 miliardi. Bye
bye 80 euro senior? Il ciaone per or a è riservato solo ad Equitalia Che fare poi con la decontribuzione e con la lotta alla povertà? Gli sconti sul lavoro
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Sabato 23/07/2016
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Roberto Napoletano
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Sanità. Accolto il ricorso di una settantina di aziende, anche Big Pharma, di sospensione dei pagamenti anticipati alle Regioni per gli sforamenti
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Spesa farmaceutica, stop del Tar al «payback» Roberto Turno ROMA v AppenaduegiornifalaCamera ha approvato nel decreto enti locali il ripiano (payback) da 1,5 mld a carico delle industrie per lo sforamento della spesa farmaceutica nel 2013-15. Ma adesso su quel decreto - sui calcoli e le procedure messe in atto da Aifa - è piombato il Tar del Lazio (sezione terza quater), che ha accolto i ricorsi di una settantina di aziende, anche Big Pharma, che hanno chiesto, e ottenuto, la sospensiva dei pagamenti anticipati loro richiesti e attesi dalle regioni come una manna per mettere al riparo vecchi bilanci. I versamenti delle imprese dovrebbero avvenire entro martedì 26 luglio, salvo con
guagli successivi. Il Tar entrerà nel merito solo a settembre. E ora su questa vicenda, ormai di lunga data e di complicata gestione politica e finanziaria, si apre un capitolo tutto nuovo. E assai spinoso. Con il ministero della Salute che frattanto nella tarda serata digiovedì-evidentemente a conoscenza di una situazione che si stava arroventando in sede di Tar - ha pubblicato sul sito dell'Alfa una sorta di "linee guida" di chiarimenti alle aziende che offrono una ciambella di salvataggio, una via d'uscita, chissà quanto valida. Certo è che a questo punto ogni azienda farmaceutica chiamata per la sua parte al payback deciderà per conto pro prio cosa fare. Ma le premesse depongono per un nuovo braccio di ferro. Che rischia di mettere in bilico il decreto e di aprire una falla apparentemente imprevista nei conti (e nei bilanci) del Governo e delle regioni. La sentenza di merito da parte del Tar è attesa intorno alla metà di settembre. Ma la conferma potrebbe non essere impossibile. Consideratotral'altrocnelamotiTEMPI STRETTI La Camera ha appena approvato nei Dienti locali il ripiano da 1,5 miliardiacaricodelleindustrie. I versamenti dovrebbero avvenire entro martedì
determina Aifa 2014 relativa al payback del 2013 a carico delle industrie. Una situazione ingarbugliata e piena di insidie. Tanto che, dopo l'ennesima bocciatura delle procedure Aifa, cominciano a insinuarsi proposte di una soluzione legislativa per una negoziazione con le singole aziende che entro martedì prossimo 26, non avranno proceduto al pagamento del payback, attivando una specifica procedura negoziale con l'Aifa. Ilrossototaledellafarmaceutica per il triennio 2013-2014 (il cui rimborso è stato fermato proprio dai giudici amministrativi) è secondo l'Aifa di circa 1,51 mld. Con una quota preponderante 1,29 mld - per la farmaceutica ospedaliera, che già soltanto nel primi due mesi dell'anno ha macinato un rosso di 340 mln. Il payback per le imprese sulla farmaceutica territoriale del 2013-2015 vale invece in tutto secondo Aifa 225,3 mln. La riforma della governance del settore - che arriverà con la manovra 2017 - dovrebbe tra l'altro rivedere tetti di spesa palesemente inadeguati, a cominciare dall'ospedaliera, che nel triennio incriminato ha fatto segnare in tutto un buco di 3 mld, inclusa la
Le somme da recuperare II payback sanitario regione per regione - Dati in migliaia di euro
quota (metà del totale) a carico deibilanciregionali. Lanuovagovernance dovrà tra l'altro affrontare il nodo cruciale dei farmaci innovativi, ma non solo. Intanto le industrie biotech passano all'attacco: «II payback sui farmaci è una vera e propria tassa su ricerca e sviluppo», dichiara in una nota il presidente di Assobiotec, Riccardo Palmisano. Aggiungendo che «i primi segnali di sospensive sul pagamento del payback che stanno arrivando, sono un elemento su cui riflettere e lavorare per una rivalutazione del meccanismo, e uno spunto per avviare una nuova governance della spesa farmaceutica, soprattutto ospedaliera. L'industria non si tira indietro - aggiunge Palmisano - ma non può accettare la penalizzazione dell'innovazione e l'assenza di certezze per il futuro».
vazione della sospensiva da parte del Tar ribadisce le accuse di non trasparenza e di adeguata documentazione dei dati e dei conteggi dell'Aifa, come già accadde in qualche modo con la sospensione a suo tempo decisa dallo stesso Tar (e stessa sezione) della
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Produttività, il piano del governo Premi anche a quadri e dirigenti Tra le misure allo studio le agevolazioni per i dipendenti-azionisti
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I tecnici
• In alto Tommaso Nannicini, A3 anni. È professore ordinario all'Università Bocconi di Milano, dove prima di mettersi in aspettativa a seguito del la nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a gennaio 2016 ha insegnato Economia e politiche del lavoro, Econometria e Politicai economics • Sopra Marco Leonardi, 44 anni. È professore associato di Economia Politica all'Università degli Studi di Milano e consigliere economico di Matteo Renzi a Palazzo Chigi
Le risorse Fondi per i premi di produttività assegnati dalla Stabilità 2016 in milioni 589584 433 2016 2017 2018 Le agevolazioni fiscali H10% i tassazione agevolata per i premi di produttività 0% tassazione nulla quando il premio di produttività è sotto forma di welfare Fonti: ministero del Lavoro, fondazione Di Vittorio I contratti di produttività depositati B aziendali territoriali 2015 1.667 8.880 2016 502 2.467 La contrattazione decentrata in Italia 34,1% i lavoratori interessati dalla contrattazione decentrata (3,7 milioni di dipendenti) 21,2% le imprese con almeno 10 dipendenti in cui esiste un contratto di 2° livello 8,3% contratti territoriali 12,9 contratti aziendali 88,4% i dipendenti che hanno un contratto nazionale di categoria
Raddoppio degli incentivi per i premi di produttività da pagare ai dipendenti. A questo sta pensando il governo. Certo, non sarà fatta finché tutto non verrà scritto nero su bianco nella prossimo legge di Stabilità. Ma l'obiettivo di Palazzo Chigi è chiaro. Tanto che Marco Leonardi, tra i consiglieri economici del premier Matteo Renzi che stanno lavorando al dossier, ha già sul tavolo le stime di spesa per finanziare il potenziamento della contrattazione di produttività. L'ultima Stabilità ha mobilitato 433 milioni di euro per sgravare i premi di produttività nel 2016,589 milioni nel 2017 e 584 nel 2018. Oggi il meccanismo è il seguente: i premi di produttività fino a 2.000 euro l'anno godono di una tassazione agevolata del 10% (contro A due condizioni. I lavoratori non devono guadagnare più di 50 mila euro lordi. Limite che di fatto taglia fuori quadri e dirigenti. Inoltre il premio deve essere figlio di un accordo azienda-sindacato in cui si fissano obiettivi chiari e
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misurabili per il miglioramento di produttività, redditività, qualità. Tutto va dichiarato e depositato con un apposito modulo. Si può salire a 2.500 euro lordi di premio annuo quando vengono coinvolti i lavoratori (non necessariamente il sindacato in modo diretto) con un modello partecipativo. Le ipotesi allo studio prevedono un innalzamento del premio di produttività annuo incentivabile dai 2.000-2.500 euro attuali a 3-4.000. Per quanto riguarda il reddito lordo annuo massimo di chi percepisce il premio, questo potrebbe salire da 50 mila a 60-70 mila euro. «Il condizionale è d'obbligo perché ogni scelta sarà subordinata alla risposta delle aziende agli incentivi a disposizione per il 2016. Gli oltre 13 mila contratti già depositati relativi
momento scommettere sulla produttività-Paese». La fiche che il governo sta valutando di puntare sulla voce «produttività» potrebbe essere di 300-400 mila euro aggiuntivi rispetto ai poco meno di 600 a regime mobilitati finora. Il fatto che gli sgravi ai premi di produttività siano subordinati alla presenza di un accordo sindacale ha rimesso in campo il sindacato. Giusto confermare questa impostazione? «L'obiettivo del governo è aumentare la produttività. Il coinvolgimento del sindacato è funzionale a questo risultato», risponde Leonardi. Come spiegato nei giorni
al 2015 e alla prima metà del 2016 ci sembrano una buona partenza. Analizzeremo con grande attenzione la risposta delle aziende e su questa baseremo il nostro rilancio», spiega Leonardi, convinto che sia «strategico in questo
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scorsi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, «il welfare potrebbe essere incentivato anche nel primo livello contrattuale». In altre parole: agevolazioni anche per il welfare inserito nei contratti nazionali di categoria (vedi piattaforma di Federmeccanica) e non solo su quelli aziendali. Inoltre il governo sta pensando di incentivare anche i piani di azionariato diffuso all'interno delle imprese. La ratio è sempre la stessa. Spiega Leonardi: « Introdurre strumenti utili a for-
INCENTIVI La parola La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto sgravi fiscali sui premi di produttività distribuiti dalle aziende e legati a innovazioni nell'organizzazione del lavoro. Le misure sono state perfezionate da un decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio. A seguire è arrivata una circolare dell'Agenzia delle entrate. Ora gli incentivi potrebbero essere aumentati.
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me di partecipazione più strutturata e diffusa. Già oggi è incentivata la distribuzione degli utili ai dipendenti». Il governo vede di buon occhio l'intesa firmata da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil per fornire un supporto alle piccole aziende senza rappresentanze sindacali interne che vogliono comunque aumentare la produttività e distribuire premi agevolati. Il punto, però, è che la contrattazione aziendale/ territoriale copre poco più del 20% delle aziende per circa un terzo dei dipendenti. «Ci attendiamo che queste percentuali aumentino. Una funzione importante può essere svolta dai contratti territoriali». La contrattazione territoriale, «Non piace nemmeno a noi quando serve solo a distribuire aumenti a pioggia - chiude Leonardi -. Ma se diventa uno strumento utile ad aumentare la produttività delle piccole imprese, allora ben venga». RitaQuerzé © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ovemo rivedrà le stime del Pil Padoan dal G20: "Valuteremo il nuovo quadro di fronte al rallentamento globale". Esulle banche rassicura: "Non c'è un rischio di sistema, solo casi particolari. Escluso che l'Italia ricorra ai baii in, risparmiatori garantiti" ROBERTO PETRINI ROMA II governo è pronto a rivedere le stime di crescita del Pil alla luce dell'incertezza del dopo Brexit e del peggioramento dell'economia internazionale e di conseguenza a stringere i bulloni dei conti pubblici. Il messaggio viene dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan da Chengdu, in Cina, dove si è concluso il vertice dei G20. Il responsabile del Tesoro italiano, in una intervista a . Rainews 24 via Skype, ha commentato il nuovo scenario dell'economia del nostro Paese e il suo riflesso sui conti pubblici dopo che Repubblica aveva messo in luce la necessità di 12-13 miliardi di manovra per far fronte a sterilizzazione Iva e calo del Pil, aumentabili a 20 per finanziare tutte le misure annunciate negli ultimi tempi dal governo. Dopo l'estate, a fine settembre, in vista della presentazione della «nota al Def» e della nuova legge di Bilancio, che dovrà essere varata il 12 ottobre, « valuteremo il nuovo quadro davanti a questo rallentamento globale», ha osservato il ministro dell'Economia. Il messaggio politico di Padoan in vista della manovra di bilancio autunnale suona più determinato anche sul fronte dei conti pubblici: «Barra dritta su consolidamento e crescita allo stesso tempo», ha osservato. Dunque probabile revisione delle stime della crescita dali'1,4% previsto dal governo per il 2017 ad una cifra che si avvicinerà cdl' 1% stimato da Fmi e Bankitalia, ma anche una serrata attenzione ai conti pubblici, a partire da un rilancio della spending review e della
revisione delle agevolazioni fiscali (domani Padoan vedrà il commissario Yoram Gutgeld in occasione di un convegno sugli acquisti della pubblica amministrazione). Resta aperto naturalmente il nodo della crescita e delle risorse da indirizzare verso consumi e investimenti delle imprese a partire dalla conferma del taglio dell'Ires e del superammortamento sugli acquisti di nuovi macchinali. In un quadro in cui il taglio dell'Irpef non sarà anticipato e tornerà a posizionarsi nel 2018. Padoan dalla Cina ha inviato segnali rassicuranti anche sulla crisi bancaria e, pur senza menzionarlo esplicitamente, sul caso Mps: la settimana che si apre si profila decisiva perché si parla sempre di più di una intesa ad un passo dalla definizione e perché sono in arrivo gli
Il ministro dell'Economia è ricorso a toni rassicuranti: ha detto che «per il momento è escluso che sia necessario ricorrere al baii in», cioè al meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie che coinvolge azionisti-obbligazionisti-depositanti, ha aggiunto che il risparmio italiano sarà «totalmente garantito», che non esiste un «problema bancario» nel nostro Paese e non c'è un «rischio di sistema» ma solo «casi particolari». Padoan ha detto di essere «fiducioso» sul negoziato con Bruxelles (definito «molto costruttivo» ) sui «gradi di flessibilità» ottenibili all'interno della normativa europea sulle crisi bancarie. E da parte del Commissario Ue agli Affari monetari Pierre Moscovici è giunta una replica distensiva: «Contatti sono in corso e sono fiducioso su una soluzione sul tema dei crediti deteriorati neil' ambito delle regole», ha detto anch'egli a Chengdu. Dopo le affermazioni del segretario delTOcse Angel Gurria che aveva detto di non considerare un « problema» i non performing loans delle banche italiane. Ieri anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha tenuto a ridimensionare la questione: «Le copertine delTEconomist esagerano», ha osservato e ha fatto capire come gli Npi italiani, pari a 360 miliardi, 87 netti, scendono a 15 miliardi se si guarda alle situazioni oggettivamente critiche sul piano del recupero: il rischio sarebbe di soli 7-8 miliardi limitato ad alcuni istituti. FOTO fflAFP
difficoltà della congiuntura economica cambieranno le scelte del governo nella legge di Stabilità
IL SUMMIT G20 IN CINA In una pausa dei lavori del vertice a Chengdu, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, parla con il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e il vice primo ministro di Singapore Tharman Shanmugaratnam
La gelata dell'economia pesa sui conti pubblici Servono 5 miliardi in più Asettembre Padoan dovranvedereìesufi same ; Dalbonusperipensionat i alla fine del bollo auto ecco le misure anschio I NODI DELL'ECONOMIA E LA MANOVRA Ieri su Repubblica, come le
stress test dell'Eba che verificheranno lo stato di salute delle banche italiane.
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