S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
IL PUNTO FISCALE DI FINE ANNO: OPPORTUNITA’, CRITICITA’ E RIFLESSIONI
DETRAZIONE SUL RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Walter Cerioli 18 dicembre 2013 – Sala Orlando Corso Venezia, 47 – Milano
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Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Ultimi riferimenti normativi: D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214) D.L. 22.6.2012 n. 83 (convertito dalla L. 7.8.2012 n. 134) D.L. 4.6.2013 n. 63 (convertito dalla L. 3.8.2013 n. 90)
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio Il «decreto Monti» (D.L. 201/2011) ha reso permanente la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie a partire dal 1° gennaio 2012 con l’introduzione dell’art. 16-bis del DPR 917/1986. L’art. 11 del D.L. 86/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione (prima era il 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio a 96.000 euro (prima era 48.000 euro), per le spese effettuate dal 26.6.2012 al 30.6.2013. Il D.L. 63/2013 ha esteso fino al 31.12.2013 questi maggiori benefici. Dal 2012 la detrazione spettante va suddivisa in 10 rate annuali. 3
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Soggetti interessati Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, residenti o meno in Italia, che siano: – proprietari o nudi proprietari; – titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); – locatari o comodatari; – soci di cooperative divise e indivise; – imprenditori individuali per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce; – soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR che producono redditi in forma associata (soci di società semplici, snc, sas e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. 4
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Familiari Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del TUIR: – coniuge – parenti entro il terzo grado – affini entro il secondo grado. Usufruiscono della detrazione i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché: – le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; – fatture e bonifici a lui intestati; – familiare convivente a partire dal momento di inizio lavori. 5
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Eredi Il diritto alla detrazione si trasmette agli eredi del de cuius con le stesse regole giuridiche previste per il trasferimento degli altri diritti. Nel caso di più eredi, ciascuno può usufruire della detrazione in misura proporzionale pari alla quota di eredità spettante. D.L. 201/2011 dal 2012 la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (art. 16-bis, co. 8, DPR 917/1986).
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Cessione dell’immobile Inizialmente in caso di vendita dell’unità immobiliare, le detrazioni non utilizzate dal venditore spettavano all’acquirente D.L. 13/2011 introduce la possibilità per il venditore di mantenere le quote residue della detrazione. Contrattazione tra le parti. D.L. 201/2011 dal 2012 in caso di cessione di immobile le detrazioni non utilizzate si trasferiscono automaticamente all’acquirente, salvo diversa specifica indicazione dell’atto di compravendita.
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Interventi agevolabili I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono: – manutenzione ordinaria (solo per lavori su parti comuni di edifici); – manutenzione straordinaria; – restauro e risanamento conservativo; – ristrutturazione edilizia; – Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
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Interventi agevolabili – interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; – lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori o montacarichi; – interventi per la realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di gravi handicap (art. 3, co. 3. L. 104/1992); – interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
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Interventi agevolabili – interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti; – interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
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Altre spese ammesse alla detrazione Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile considerare anche: – spese di progettazione e altre prestazioni professionali connesse; – spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; – spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (L. 1083/71); – spese per acquisto dei materiali; – spese per effettuazione di perizie e sopralluoghi; 11
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Altre spese ammesse alla detrazione – compenso corrisposto per la realizzazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; – IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; – oneri di urbanizzazione; – altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n.41 del 18.2.1998).
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Adempimenti soppressi Dal 14.5.2011 sono stati soppressi i seguenti obblighi: – invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara prevista l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile o degli estremi di registrazione dell’atto; – indicazione del costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
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Documentazione da conservare Il contribuente deve essere in possesso di: – domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); – ricevute di pagamento dell’ICI/IMU, se dovuta; – delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese; – dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
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Documentazione da conservare – abilitazioni amministrative previste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare; – comunicazione all’ASL; – fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; – certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione; – ricevute dei bonifici di pagamento.
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Pagamento mediante bonifico Per potere fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario dal quale risultino: – causale del versamento (dall’1.1.2012 va indicato l’art. 16bis, DPR 917/1986); – codice fiscale del beneficiario della detrazione; – codice fiscale o numero di P. IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
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