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Circolare 23/13
Bolzano, lì 14.08.2013
Decreto “Fare”, Decreto “Lavoro” ed altre novità del periodo Egregio Cliente, con la presente Vi informiamo sulle novità di maggiore interesse in materia di lavoro contenute nel D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto “Fare”), nel D.L. n. 76/2013 (c.d. Decreto “Lavoro”) ed altre novità recentemente stabilite. Le novità trattate in questa informativa sono le seguenti:
1.1
Abolizione di certificazioni sanitarie ...................................................................................... 2
1.2
Semplificazioni in materia di Durc ........................................................................................ 2
1.3
Lavoro intermittente .......................................................................................................... 2
1.4
Lavoro a progetto .............................................................................................................. 3
1.5
Lavoro accessorio .............................................................................................................. 3
1.6
Lavoro a tempo determinato ............................................................................................... 3
1.7
Dimissioni rassegnate dal lavoratore e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ................ 4
1.8
Incremento acconto Irpef ................................................................................................... 4
1.9
Incentivi all’assunzione....................................................................................................... 4
1.9.1
Assunzione di giovani ................................................................................................... 4
1.9.2
Assunzione di lavoratori percettori dell’ASpI .................................................................... 5
1.9.3
Assunzione di lavoratori over 50 e donne ........................................................................ 5
1.10
Ticket di licenziamento .................................................................................................... 5
1.11
Ingresso della Croazia nella UE ......................................................................................... 6
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1.1
Abolizione di certificazioni sanitarie
Con decorrenza 22 giugno 2013, il D.L. n. 69/2013 ha abolito le seguenti certificazioni sanitarie utilizzabili ai fini dell’accesso al lavoro o alla professione:
Certificato di sana e robusta costituzione; Certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e per l’assunzione di apprendisti e assimiliati, limitatamente ai lavori non a rischio;
Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti; Certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego; Certificato all’attività psico-fisica all’attività di maestro di sci.
1.2
Semplificazioni in materia di Durc
Il documento unico di regolarità contributiva, ovvero il Durc, dal 2 settembre 2013 non sarà più cartaceo ma telematico. A partire da settembre, dunque, INPS, l'INAIL e le stesse Casse edili non potranno più emettere il documento in formato cartaceo e, sia la richiesta che la relativa trasmissione degli enti, dovranno avvenire solo attraverso la posta elettronica certificata (PEC). A indurre queste novità è stato il D.L. n. 69/2013,
che, fra i nuovi provvedimenti introdotti ha anche disposto i procedimenti di
semplificazione del Durc. La provenienza del documento, infatti, sarà garantita dal "glifo", ossia un contrassegno che essendo generato in modalità automatica dal sistema, assicura inequivocabilmente la conformità con l’originale. Per quanto riguarda le richieste del documento da parte delle imprese, queste ultime potranno avvalersi della consulenza di professionisti. In questo caso, quando viene presentato la richiesta sarà possibile fornire alternativamente l'indirizzo PEC del consulente o quello dell'azienda.
1.3
Lavoro intermittente
Il Decreto lavoro ha apportato nuovamente alcune modifiche alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) nell’ambito del cosidetto lavoro a chiamata.
Tetto massimo per il lavoro a chiamata: Il decreto stabilisce un tetto massimo nell’arco di un triennio (solare), per cui la tipologia contrattuale del lavoro intermittente (o a chiamata) è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo. Al superamento di detto limite il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo pieno e indeterminato. Tale tetto non trova applicazione nel settore del Turismo.
Sanzioni per la comunicazione preventiva della chiamata: La sanzione da Euro 400,-- ad Euro 2.400,- per ommessa comunicazione preventiva al Centro per l’impiego dell’inizio di una prestazione intermittente non trova applicazione nei casi in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare la prestazione di lavoro.
Efficacia dei contratti precedenti: I contratti di lavoro intermittente già in essere al 17 luglio 2012 che non siano compatibili con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012, cessano di produrre effetti dal 31 dicembre 2013 e non più dal 19 luglio 2013. Circolare 23/13
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1.4
Lavoro a progetto
Forma del contratto: Gli elementi essenziali che il contratto a progetto deve contenere (tipo, contenuto e obbietivi del progetto – durata – corrispettivo) non devono più essere indicati ai soli fini della prova. Tali indicazioni diventano essenziali per la validità del contratto stesso.
Natura del progetto: Il decreto stabilisce che non si potrà fare ricorso alla tipologia del contratto a progetto per lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. In sostanza, mentre in precedenza era sufficiente il configurarsi di uno dei due elementi “esecutività” ovvero “ripetitività” per escludere la possibilità di ricondurre una prestazione lavorativa al contratto di lavoro a progetto, con la predetta modifica, l’esclusione scatta solo qualora siano presenti congiuntamente entrambi i caratteri della “esecutività” e della “ripetitività”.
1.5
Lavoro accessorio
Il D.L. lavoro ha eliminato la dicitura contenuta nell’art. 70, comma 1, D.Lgs n. 276/2003 “di natura meramente occasionale” e, di conseguenza, l’unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico (Euro 2.000,-- netti presso il singolo committente ed Euro 5.000,-- netti complessivi nel corso di un anno solare, riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti).
1.6
Lavoro a tempo determinato
Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina normativa del contratto di lavoro a termine riducendo alcuni vincoli introdotti dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012). Viene mantenuta la possibilità di stipula di un primo contratto acausale (senza indicazione delle ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per qualunque tipo di mansione, di durata non superiore a 12 mesi, nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra lavoratore e datore di lavoro. Inoltre il ricorso al contratto acausale viene ampliato, in quanto è ammesso anche in ogni altra ipotesi definita dalla contrattazione collettiva (stipulati a livello nazionale e territoriale), anche aziendale, conclusa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tale proposito, sono eliminate le restrizioni della Legge n. 92/2012, per cui i contratti collettivi potevano prevedere la stipula di contratti acausali nell’ambito di un processo organizzativo e nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva.
Contratto a termine stipulato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: È stato espressamente chiarito, che fra le esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs n. 368/2001 (indicazione di un valido motivo per i contratti a termine) rientrano anche i rapporti di lavoro a termine stipulati con i lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991).
Proroga dei contratti acausale: Per i contratti acasuale è stata introdotta la possibilità, come del resto già previsto per la generalità dei contratti a termine, di prorogare tale tipologia contrattuale al suo
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termine originariamente previsto. Si ritiene che la proroga dei contratti acausale sia possibile solamente in quei casi, in cui il tetto massimo dei 12 mesi non sia ancora stato raggiunto.
Prosecuzione di fatto: Viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro della comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine iniziale del contratto, della continuazione del rapporto di lavoro, nonché della durata della stessa. Tale disposizione vale anche per i contratti acauasale.
Successione dei rapporti di lavoro a termine: Riguardo la successione dei rapporti di lavoro a termine, tra le stesse parti, sono ripristinati gli intervalli temporali minimi tra un contratto e l’altro, vigenti ante Legge n. 92/2012, ossia:
10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi (anzichè 60 giorni); 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (anzichè 90 giorni). Tale disposizione non trova applicazione nel caso di lavoratori utilizzati nelle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 e di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL.
1.7
Dimissioni rassegnate dal lavoratore e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
La procedura di convalida in caso di dimissioni dei lavoratori e nelle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro introdotte dalla Riforma Fornero è stata estesa, in quanto compatibile, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e contratti di associazione in partecipazione
1.8
Incremento acconto Irpef
Il D.L. lavoro prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto Irpef viene aumentata dal 99% al 100%. Per l’anno 2013, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto Irpef che dovrà essere ricalcolata e pertanto determinata in misura corrispondente alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto (pari al 100%) e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Per i contribuenti che si sono avvalsi della assistenza fiscale presentando il modello 730, il sostituto d’imposta dovrà trattenere la seconda o unica rata di acconto tenendo conto della nuova misura dell’acconto.
1.9
Incentivi all’assunzione
1.9.1
Assunzione di giovani
Per i datori di lavoro viene istituito un incentivo, i quali intendono assumere giovani lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni con un contratto a tempo indeterminato a condizione, che i lavoratori soddisfino uno dei seguenti requisiti:
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siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate dal 29 giugno 2013 al 30 giugno 2015. L’incentivo è pari ad 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile (massimo di Euro 650,-- € mensili per lavoratore), spetta per un totale di 18 mesi (ridotti a 12 in caso di trasformazione a tempo indeterminato) e viene corrisposto dall’INPS al datore di lavoro, previa presentazione di apposita domanda. L’INPS dovrà emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 76/2013 i relativi chiarimenti amministrativi ed operativi.
1.9.2
Assunzione di lavoratori percettori dell’ASpI
È stata introdotta una ulteriore misura incentivante per i datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori che beneficiano dell’ASpI. In particolare, ai datori di lavoro sarà riconosciuto il diritto ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità ASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
1.9.3
Assunzione di lavoratori over 50 e donne
Con la legge n. 92/2012 sono state introdotte delle agevolazioni contributive e assicurative in caso di assunzione di lavoratori socialmente svantaggiati. Spetta un beneficio contributivo per i datori di lavoro, i quali assumono a decorrere dal 1° gennaio 2013:
lavoratori over 50, disoccupati da oltre 12 mesi e/o donne di qualunque età prive di impiego da almeno 24 mesi.
1.10
Ticket di licenziamento
Con il messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013 l’INPS ha fornito alcune delucidazioni in merito al contributo dovuto dai datori di lavoro sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket di licenziamento).
L’istituto previdenziale ha precisato, che anche in caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova da parte del datore di lavoro e l’interruzione generi in capo al lavoratore o alla lavoratrice il teorico diritto all’ASpI il contributo di licenziamento è da corrispondere.
Il contributo di licenziamento è fissato nella misura del 41% del massimale mensile ASpI; pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo pari € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. L’INPS ribadisce che ai fini del calcolo dell’anzianità aziendale si deve considerare quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a nulla rilevando eventuali altri contratti di
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lavoro precedentemente conclusi a meno che non vi sia stata la trasformazione del rapporto senza soluzione di continuità. In tal caso va incluso nel conteggio anche il precedente periodo di lavoro a termine. Per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente come anzianità aziendale vengono computati solo i periodi effettivamente lavorati. Non vanno computati nell’anzianità aziendale i periodi di congedo parentale e congedo straordinario per situazioni di handicap.
1.11
Ingresso della Croazia nella UE
A seguito dell’ingresso della Croazia, dal 1° luglio 2013, nell’Unione Europea, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno fornito precisazioni in merito alla libera circolazione e all’accesso al mercato del lavoro subordinato dei cittadini croati. Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo Italiano ha deciso di avvalersi per il periodo di due anni (quindi fino al 30 giugno 2015) di un regime transitorio. Terminato tale periodo, l’accesso al lavoro subordinato sarà completamente liberalizzato. Tale disciplina prevede l’apertura immediata al mercato del lavoro per determinate categorie di lavoratori individuate dal Ministero e prevede, per i restanti soggetti, che l’assunzione di cittadini croati avvenga tramite una procedura semplificata che consentirà di monitorare l’accesso al mercato di lavoro. L’accesso immediato al mercato del lavoro opererà tra l’altro per i seguenti soggetti:
lavoratori domestici; lavoratori autonomi; dirigenti o personale altamente specializzato; infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private; lavoratori stagionali.
Il Ministero precisa inoltre, che le restrizioni non si applicano ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è dimostrabile con il possesso di un permesso di soggiorno, che abiliti al lavoro subordinato, di durata non inferiore a 12 mesi (anche per attesa occupazione). Per quanto riguarda i restanti settori produttivi, a partire dal 1° luglio 2013 l’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori croati è subordinato alla richiesta del nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia dove sarà svolta l’attività lavorativa (senza tuttavia procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno). Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione. Distinti saluti, Interconsult – Pichler Steinmair Knoll Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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