Decisione N. 1131 del 16 febbraio 2015
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori:
(NA) MARINARI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO
Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI
Membro designato da rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore GUIZZI GIUSEPPE
Nella seduta del 13/01/2015 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica
FATTO La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell’inadempimento
dell’intermediario
agli
obblighi
nascenti
da
un
rapporto
di
convenzionamento per l’abilitazione, presso l’esercizio del cliente, di un sistema di pagamento tramite carte di credito. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. In data 18 dicembre 2013 la società attuale ricorrente sottoscriveva con l’intermediario attuale resistente un contratto di adesione al servizio POS e, contestualmente, di convenzionamento con American Express; quest’ultimo non veniva attivato fino al mese di aprile 2014. Nei mesi di marzo e aprile 2014 la società segnalava un malfunzionamento dell'apparecchio POS e del relativo servizio. Nonostante ripetuti solleciti per !e vie brevi,
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finalizzati ad ottenere il ripristino del corretto funzionamento dell'apparecchio POS e all’attivazione del convenzionamento, l'istituto di credito non forniva risposta alcuna. In data 9 aprile 2014, la società notificava all’intermediario una diffida ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte. La diffida veniva riscontrata dal resistente con nota del successivo 5 maggio con cui comunicava di aver disposto il blocco automatico del POS a causa di alcune operazioni sospette, come previsto nel modulo di adesione al convenzionamento esercenti ai sensi dell’art. 13 delle condizioni generali di contratto. La società presentava, pertanto, reclamo in data 18 giugno 2014, esponendo che l’art. 13 delle condizioni generali di contratto per il servizio POS prevedeva il dovere della banca di operare "garantendo una corretta e tempestiva informativa”. La società si doleva, dunque, in primo luogo del fatto l’intermediario, rendendosi inadempiente a tale obbligo di informativa, aveva illegittimamente operato, in via unilaterale, restrizioni all’operatività del servizio; il tutto sulla base di un eccesso di cautela che le avrebbe causato un ingiustificato disagio nonché perdite patrimoniali. La società di doleva altresì del mancato convenzionamento al circuito delle carte di credito American express, sottolineando come l’attivazione debba avvenire, di regola, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Il reclamo non è stato riscontrato, sicché la società, avvalendosi dell’assistenza di un difensore, si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario. Dopo aver richiamato brevemente i fatti già esposti in sede di reclamo, la società deduce che le violazioni contrattuali in cui sarebbe incorso l’intermediario, impedendole di offrire ai propri clienti modalità di pagamento elettronico tramite utilizzo di carte di credito e/o di debito, le avrebbero cagionato un danno emergente quantificabile in € 5.550,00 pari all’importo delle operazioni
rifiutate per non funzionamento del POS, e un lucro
cessante, sotto forma di impossibilità di accedere al circuito American Express, quantificabile in e€ 11.066,00. La società ha quindi concluso chiedendo al Collegio di condannare l’intermediario al pagamento, per i titoli descritti, della somma € 16.616,00. L’intermediario ha resistito presentando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il resistente espone, in fatto, che in data 30 settembre 2013 veniva sottoscritto tra le parti il contratto di conto corrente n. 1916 e il successivo 18 dicembre 2013 il contratto di adesione al servizio POS nonché il “Modulo di Adesione Convenzionamento Esercenti Unicard” e la richiesta per diventare esercizio convenzionato con American Express. Afferma
quindi
il
resistente
che
l'installazione
del
POS
e
il
relativo
convenzionamento a carte contrassegnate dai marchi Visa, Mastercard, Visa Electron, Pag. 3/6
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Vpay, Maestro, era reso immediatamente operativo e che il sistema POS risultava funzionante sin dai primi giorni del mese di gennaio, come si evincerebbe anche dall'estratto conto al 31 marzo 2014 L’intermediario
contesta,
dunque,
l’affermazione
della
ricorrente
circa
il
"malfunzionamento dell'apparecchio POS'', ribadendo quanto già affermato in sede di risposta alla diffida, ossia che il non funzionamento nei giorni 5 e 9 aprile del sistema era conseguenza di alcuni alert scattati sul sistema anti frode alla luce di operazioni qualificate come sospette dal service. Tanto premesso in fatto, il resistente deduce la piena legittimità e correttezza del proprio operato. Sostiene, in particolare, di essersi legittimamente avvalso del diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento (POS) al ricorrere di giustificati motivi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 6, comma 2°, del d. lgs n. 11/2010, e dagli artt. 12 e 13 delle condizioni generali di contratto, le quali statuiscono riconoscono «la facoltà di sospendere il servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del sevizio medesimo, garantendo una corretta e tempestiva informativa in proposito». Quanto alla contestazione di mancato assolvimento dell’obbligo di informativa, il resistente deduce di aver tentato, tramite il servizio di Help Desk, di comunicare, all'esercente, le interruzioni verificatesi nelle giornate del 5 aprile e 9 aprile 2014, ma senza ricevere risposta alcuna. Con riferimento, invece, al convenzionamento American Express rileva di non avere alcuna responsabilità nella circostanza in esame, alla luce dell'estraneità dei rapporti instaurati fra detta società e la parte ricorrente. Il resistente, infatti, sulla base di accordi commerciali esistenti con la cennata società, si limiterebbe a collocare servizi per conto di quest'ultima. Il resistente precisa, in ogni caso, che l'art. 11, lettera a. dei “Termini e Condizioni Generali, del Modulo di richiesta per diventare Esercizio Convenzionato con American Express” stabilisce espressamente che il modulo sottoscritto dall'esercente «... ha valore di proposta che si considererà accettata al momento del ricevimento, da parte dell'Esercizio, della Lettera di Conferma da parte di American Express». Alla luce di tutto quanto sopra, e in sintesi, la resistente non ritiene meritevole di accoglimento, ex art. 1223 c.c., la richiesta di rimborso della somma di € 5.550,00 a titolo di danno emergente, non solo (i) per l’insussistenza di un proprio inadempimento imputabile, ma anche comunque (ii) per l’assenza di nesso causale fra il supposto illecito e il pregiudizio asseritamente sofferto, peraltro non provato .
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DIRITTO Pur dovendosi rilevare, alla luce del materiale istruttorio acquisito al procedimento, un non corretto adempimento ai propri obblighi di condotta da parte dell’intermediario, il ricorso non può trovare accoglimento Nel caso di specie deve, in primo luogo, notarsi come l’intermediario, che era sicuramente legittimato a sospendere il servizio POS in presenza di operazioni anomale, non abbia offerto adeguata dimostrazione di aver adempiuto l’obbligo – pure espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto – di dare tempestiva informazione al cliente del blocco del sistema di pagamento. Sotto questo profilo deve, infatti,
notarsi
come
la
documentazione
prodotta
dal
resistente
sia
costituita
esclusivamente da uno scambio di corrispondenza interno agli uffici circa la necessità di dare avviso della sospensione del servizio, mentre manca qualsiasi documento che attesti che tale comunicazione sia stata effettivamente inviata. Ne consegue, pertanto, che – a fronte dell’allegazione di inadempimento formulata dalla società – non sembra possa dirsi raggiunta la prova contraria dell’avvenuto adempimento (prova che, in coerenza con i principi che governano la responsabilità da inadempimento, incombe appunto sul debitore). Considerazioni analoghe possono ripetersi anche riguardo alle contestazioni del cliente a proposito del ritardo nell’attivazione della carta del circuito American Express. In proposito deve, infatti, notarsi che se è vero quanto sottolinea il resistente circa la sostanziale irrilevanza della circostanza segnalata dal cliente riguardante l’intervenuta presentazione della richiesta nel corso del mese di dicembre del 2013, dal momento che il termine di 10 giorni per l’attivazione del servizio decorre non già dalla presentazione della richiesta stessa bensì dall’accettazione della proposta da parte dell’emittente la carta, vero è anche che era di nuovo onere dell’intermediario, per replicare alla contestazione che attiene alla compartecipazione del resistente all’inadempimento dell’emittente la carta, dimostrare di aver provveduto a trasmettere tempestivamente la richiesta del cliente all’emittente (per il quale l’intermediario cura il collocamento di prodotti sul mercato). In assenza di una simile prova – che l’intermediario nel caso di specie non ha offerto – non può dunque escludersi che il ritardo nell’attivazione del servizio non sia imputabile anche al fatto dell’intermediario. E tuttavia, sebbene nel caso di specie le doglianze del cliente non appaiano del tutto destituite di fondamento, almeno nella misura in cui il resistente non è stato in grado
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di fornire la prova contraria di cui era onerato, egualmente non sembra possibile accogliere la domande risarcitorie formulate dalla società. Nel caso di specie manca un’adeguata prova del danno sofferto. Gli è, infatti, per un verso, quanto al c.d. danno emergente, che la società non ha offerto una dimostrazione convincente del fatto di aver dovuto rinunciare a concludere con la clientela le operazioni rispetto alle quali il pagamento era stato bloccato dal sistema (nulla, del resto, autorizza a ritenere che i clienti non potessero pagare in contanti), e, per altro verso, in relazione al c.d. lucro cessante, che la quantificazione è operata in maniera del tutto evanescente e impalpabile, specie poi per quel che attiene alle pretese conseguenze dannose della mancata tempestiva attivazione del convenzionamento con il circuito American Express. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE firma 1
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