Coordinamento Territoriale FLP Taranto e Brindisi
NOTIZIE UTILI EDIZIONE STRAORDINARIA NR 2/2016 IL MODELLO 730/2016 PER I REDDITI DELL’ANNO 2015 Avvenuta la pubblicazione definitiva dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni inizia la nuova stagione di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Con la presente si tenta di esporre in modo sintetico le novità e gli adempimenti, di carattere generale, relativi alla presentazione del Mod. 730/2016 per i redditi conseguiti nell’anno 2015. Come l’anno scorso i soggetti non esonerati dalla presentazione si troveranno di fronte alle seguenti possibilità: 1) Utilizzare il Mod. 730 precompilato che verrà predisposto a partire dal 15 aprile sul sito internet www.agenziaentrate.it; Che a sua volta potrà essere presentato direttamente con rettifiche o senza. in alternativa: - Attraverso il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; - A un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). In questi casi si dovrà consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.
2) Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).
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QUANDO SI PRESENTA Il Mod. 730 precompilato o l’ordinario dovrà essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Il soggetto cui sarà consegnato il Mod. 730 (datore di lavoro, CAF o professionista). prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, dovrà consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si raccomanda di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati. Le principali novità contenute nel modello 730/2016 sono le seguenti: È possibile inviare la comunicazione dell’amministratore di condominio unitamente al modello 730 pertanto è stato inserito il quadro K nel modello e nel frontespizio del modello, è stata prevista la possibilità di indicare che è compilato anche tale quadro; È stata prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto in luogo degli estremi di registrazione del contratto; È stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; È stato eliminato il rigo C4 in cui indicare le somme percepite per incremento della produttività poiché per l’anno d’imposta 2015 non trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme; È passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo; È riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia;
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Passa da 640 a 960 euro all’anno l’importo del bonus Irpef ai lavoratori dipendenti, e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26 mila euro. Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR); È riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente; È riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016; Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016; È prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; È prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; È prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
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È prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità; È riconosciuta una detrazione del 65 per cento per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento; È riconosciuta la sostituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali già prevista per l’Imu, anche per l’Imi e l’Imis; È riconosciuta l’esenzione dall’Irpef alle borse di studio corrisposte dalla Provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. In caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo G11) commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro; SEZIONE VIII - Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato Nella sezione va indicato il credito d’imposta per i compensi corrisposti nell’anno 2015 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Beneficiano del credito d’imposta i soggetti che, avendone fatto richiesta dall’11 gennaio 2016 all’11 febbraio 2016, hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile 2016 la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante. Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione, mediante il modello di pagamento F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte sui redditi. Per maggiori dettagli su tale credito d’imposta ___________________________________________________________________________ Via Ancona 309/1 -74121 TARANTO Tel /Fax 099 7723265– Cell. 3485656120 E-mail
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si rinvia al decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2016. Si pone, inoltre, l’attenzione in merito a: Fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti a un terzo o a entrambi i coniugi o a uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR. Usufrutto legale. I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia, non sono soggetti a usufrutto legale: I beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; I beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; I beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); Le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. I redditi dei figli minori non soggetti a usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo). Buona dichiarazione a tutti...( si fa ...per dire !) e occhio all'errore! p.
IL COORDINAMENTO TERRITORIALE Pasquale Nardone
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