Condominio Capuana in Torino Via Farinelli - Via Morandi REGOLAMENTO DI CONDOMINIO (Bozza stesura 17 giugno 2014)
CONDOMINIO BOX CAPUANA in Via Farinelli angolo Via Morandi TORINO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELL’EDIFICIO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA A BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA EX CAPUANA IN TORINO VIA FARINELLI - VIA MORANDI
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INDICE
Articolo 1. L’edificio in condominio. Articolo 2. Parti comuni dell’edificio. Articolo 3. Quote millesimali di ripartizione. Articolo 4. Ripartizione delle spese. Articolo 5. Innovazioni. Articolo 6. Locazione delle unità condominiali. Articolo 7. Norme comportamentali, obblighi, divieti e limitazioni nella destinazione. Articolo 8. Organi dell’Amministrazione. Articolo 9. Dell’Assemblea. Articolo 10. Dell’Amministratore. Articolo 11. Assicurazione Articolo 12 Esercizio finanziario Articolo 13. Norme transitorie. Articolo 14. Rinvio .
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Articolo 1. L’edificio in condominio. Il presente regolamento ha per oggetto l’edificio in diritto di superficie novantennale situato nel sottosuolo dell’area di Via Farinelli angolo via Morandi, occupandone con i suoi accessori la superficie complessiva di circa mq. 2690 per la parte interrata e di circa mq. 390 per la parte emergente, costituita da tre edicole destinate all’acceso pedonale, una uscita di emergenza, una rampa per l’accesso veicolare e alcune areazioni, il tutto come risulta dalla planimetria allegata che costituisce parte integrante di questo regolamento. Gli atti autorizzativi dell’intervento sono: • deliberazione della Giunta Comunale dell’11 febbraio 2003 (mecc. 200300778/033), di approvazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione di un parcheggio interrato e alla sistemazione superficiale della piazza, • deliberazione della Giunta Comunale in data 13 dicembre 2005 (n.mecc. 200511517/033), di approvazione del progetto definitivo del parcheggio, • deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2010 (mecc. n. 2010 01435/033) di approvazione di variante rispetto al progetto originario Costituiscono parte integrale dell’edificio in condominio, così come graficamente descritto ed in parte numericamente individuato nella planimetria (allegato 1): - al livello del sopra suolo: • rampa destinata all’accesso veicolare (vedere nota in fondo); • edicole di accesso pedonale, denominate B,C comprensive di locali a disposizione ed altri accessori distributivi; • edicola di accesso pedonale, denominata D comprensiva di locali a disposizione ed altri accessori distributivi (vedere nota in fondo); • uscita di emergenza; • griglie varie di areazione dei locali sottostanti. - al primo piano interrato: • n° 91 unità immobiliari costituite da posti auto a box, raggruppate in locale autorimessa a box auto, di circa mq. 2690; • locali tecnici e locali a disposizione interni all’area box; • locali tecnici e locali a disposizione esterni all’area box, con accesso dall’edicola D o dallo spazio distributivo in fondo alla rampa (vedere nota in fondo). Sono estranee al Condominio box, sin dal momento della sua costituzione: • l’area superficiale della piazza, fino all’impermeabilizzazione (esclusa), di competenza esclusiva della Città; • la parte di piano interrato adiacente il Condominio box e la pertinente edicola A, ancora al rustico e non utilizzate al momento della redazione del presente Regolamento, di competenza esclusiva di GTT o aventi causa.
NOTA all’art. 1 La rampa di accesso, con il successivo spazio distributivo, l’edicola D e i locali tecnici al piano interrato compresi fra la scala dell’edicola D e la rampa di accesso, registrati al Catasto come Foglio 1481 Particella 321 Sub 1, sono beni comuni non censibili.
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Articolo 2. Parti comuni dell’edificio. 1. Sono oggetto di proprietà comune del Condominio, al 100%, le parti d’immobile individuate al Catasto al Foglio 1481, Particella 321, Sub 8: a. lo spazio ottenuto in concessione di diritto superficie da G.T.T. S.p.A., che a sua volta lo ha ricevuto dalla Città di Torino con rogito Notaio Chianale (Repertorio 70205 - raccolta 30573) del 11/01/2012. b. le strutture dell’edificio: le fondazioni, le pavimentazioni, i muri portanti perimetrali, i muri di compartimentazione e il solaio di copertura, escluse le guaine impermeabilizzanti e gli strati superiori fino in superficie; c. l’uscita di emergenza, le intercapedini e le griglie di areazione; d. le corsie di manovra; e. le edicole emergenti sulla piazza: o edicola B con ascensore, macchinari e relativi accessori, o edicola C con locale a disposizione nel soprasuolo, f. le installazioni dell’impianto antincendio, tutte le condutture e le apparecchiature elettriche, l’impianto di raccolta e sollevamento acque meteoriche e le parti in genere di uso comune. 2. Sono oggetto di proprietà comune del Condominio, al 50% con l’ente proprietario dell’adiacente fabbricato interrato, ancora al rustico, dal momento in cui saranno ultimati i lavori di finitura e resi agibili i locali, le parti d’immobile individuate al Catasto al Foglio 1481, Particella 321, Sub 1: g. la rampa di accesso con il successivo spazio distributivo (vedere nota all’art. 1); h. edicola D, con i locali tecnici nel piano interrato (vedere nota all’art. 1);
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Articolo 3. Quote millesimali di ripartizione. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno L’entità delle quote di partecipazione alla proprietà delle cose comuni, definite all’art. 2, è espressa in millesimi ed è definita nella tabella allegata al presente Regolamento.;
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Articolo 4. Ripartizione delle spese. Le spese necessarie per l’amministrazione, conservazione e manutenzione delle parti comuni, i consumi energetici e ogni altra erogazione di utilità comune, nonché eventuali futuri sistemi di vigilanza, devono essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno e saranno ripartite fra i vari condomini in proporzione dei millesimi corrispondenti al valore della proprietà di ciascuno, secondo quanto stabilito dall’articolo 3. Con riferimento alla sezione stratigrafica del sito: • tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie riguardanti le opere sovrastanti la soletta di copertura (pavimentazione stradale, pubblica illuminazione, verde di arredo, segnaletica, rete di raccolta acque meteoriche della piazza ecc.) saranno di competenza ed a carico della Città di Torino. La manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’eventuale sostituzione, delle opere di impermeabilizzazione della soletta, che non siano determinate da cause imputabili alla Città di Torino, sono a totale carico del Condominio, compreso lo smantellamento ed il ripristino delle opere sovrastanti. tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che saranno da effettuare a partire dal solaio in elementi prefabbricati fino alle fondazioni, sulle edicole di accesso pedonale al piano interrato, sulla rampa di accesso carraio, compreso i muretti di contenimento, sulle uscite di sicurezza e sulle griglie al piano campagna per l’aerazione dei locali interrati saranno a carico del condominio e disciplinate come detto nel paragrafo precedente. Nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese comuni abbandonando o rinunciando alla proprietà delle cose. Tutte le spese di cui al successivo art. 12 comma c), d), e), saranno invece a carico di GTT S.p.A. o di suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Tutte le spese di cui al successivo art. 12 comma f), saranno invece a carico del Condominio dei box.
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Articolo 5. Innovazioni. Trattandosi di edificio per il quale sono prevalenti le condizioni di sicurezza ambientale e antincendio, nessuna innovazione è ammessa che sia tale da diminuire codeste condizioni così come sono state configurate alla data dell’agibilità dell’edificio, in particolare relativamente a: • ogni dispositivo di segnalazione e di attivazione di apparecchiature automatiche antincendio; • le superfici di aerazione ricavate sulle porte basculanti dei box perimetrali; • il numero e l’intensità degli apparecchi illuminanti ovunque installati; • tutta la segnaletica installata; • i controlli automatici delle aperture e delle chiusure dei serramenti pedonali e veicolari. Tale disciplina dovrà essere osservata anche qualora i parametri di sicurezza adottati in questo complesso edilizio risultassero più cautelativi delle norme regolamentatrici della materia. Non è peraltro ammessa alcuna innovazione che possa alterare l’originaria armonia ambientale e architettonica del complesso, relativamente alle decorazioni ed ai rivestimenti delle strutture comuni e saranno pertanto immodificabili i colori dei serramenti di ciascun box e le tipologie e dimensioni dei relativi contrassegni grafici. Fermo restando quanto sopra, si applicano relativamente alle innovazioni gli artt. 1120 e 1121 del C.C.
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Articolo 6. Locazione delle unità condominiali. Le unità condominiali potranno essere locate secondo le normative vigenti. Nonostante la locazione, i proprietari continuano a essere responsabili e rispondenti in proprio nei confronti del condominio. I conduttori non potranno in alcun modo ingerirsi nell’amministrazione del condominio, essendo comunque obbligati all’osservanza di tutte le prescrizioni che lo regolano. Tutti i rapporti tra locatore e conduttore saranno da essi direttamente regolati e costituiranno, per il condominio, res inter alios acta.
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Articolo 7. Norme comportamentali, obblighi, divieti e limitazioni nella destinazione. È vietato: a) occupare anche momentaneamente le aree di uso comune quali i corselli, le rampe d’accesso veicolare, i pianerottoli e le scale, le edicole di accesso pedonale, senza previa autorizzazione dell’Amministratore, da rilasciarsi per iscritto per giustificati motivi; b) sostare con automezzi nei corselli, se non per il tempo strettamente necessario alla manovra di entrata o uscita dal box; c) applicare, d’iniziativa del singolo condomino, targhe, targhette ed insegne, private, commerciali e diverse; d) utilizzare le unità condominiali ad uso diverso dal rimessaggio di autovetture, biciclette o ciclomotori, in particolare per svolgervi attività commerciali, ricreative, associative, o lucrative di noleggio a rotazione dei posti auto; e) modificare le caratteristiche edilizie delle unità, essendo tuttavia consentita l’eliminazione di pareti tra unità contigue se appartenenti al medesimo proprietario; f) coprire, con qualunque tipo di materiale, le superfici di ventilazione esistenti sulle porte dei box perimetrali e quelle delle griglie verso l’intercapedine; g) modificare e sostituire i portoni dei box originariamente installati con altri di tipologia diversa, essendo tuttavia consentita l’applicazione di sistemi di motorizzazione delle aperture e di telecomandi; h) installare all’interno dei singoli box qualsivoglia apparecchiatura elettromeccanica, senza previa autorizzazione dell’Amministratore, da rilasciarsi per iscritto per giustificati motivi; i) introdurre veicoli con sistemi di carburazione non ammessi secondo le normative vigenti; j) depositare materiali infiammabili e comunque pericolosi all'interno di ogni singolo box; k) modificare, danneggiare, manomettere o usare in modo improprio gli impianti elettrici, l’ascensore, la rete fognaria e l’impianto antincendio, compresi gli estintori, di proprietà del Condominio o comuni con le proprietà della Città e di GTT o aventi causa. E’ fatto obbligo per il condomino di: a) comunicare per lettera Raccomandata all’Amministratore il proprio domicilio agli effetti del presente Regolamento o per ogni rapporto che riguardi il condominio, diversamente sarà ritenuto domiciliato nei locali del Condominio di sua proprietà; b) comunicare, tramite lettera raccomandata all’Amministratore, ogni variazione o cessione di proprietà, pena il mantenimento delle responsabilità nei confronti del Condominio e dell’Amministrazione; c) comunicare, tramite lettera raccomandata all’Amministratore, i dati del conduttore in caso di locazione dei box; d) transitare nei corselli a velocità moderata e comunque prestare sempre adeguata cautela e attenzione durante le manovre ed il transito; e) segnalare con tempestività guasti, anomalie o disfunzioni dei servizi comuni, con particolare riferimento agli apparati di sicurezza.
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Articolo 8. Organi dell’Amministrazione. Gli organi dell’Amministrazione sono: a) l’Assemblea dei condomini; b) l’Amministratore.
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Articolo 9. Dell’Assemblea Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie a legge ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’Autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’Autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni a pena di decadenza (art. 2964 e seguenti) che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Qualora l’Assemblea deliberi di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il condomino dissenziente può separare la responsabilità propria in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza, notificando all'Amministratore il relativo atto di dissenso entro trenta giorni dalla data di deliberazione. L’Assemblea, nella sua riunione annuale ordinaria provvede: a) alla nomina, conferma, revoca dell’Amministratore; b) alla determinazione dell’ammontare del compenso dell’Amministratore; c) all’ approvazione del rendiconto annuale dell’Amministratore e del relativo riparto, nonché del preventivo di spese per l’esercizio successivo e del suo riparto di massima. L’Assemblea di condominio è convocata dall’Amministratore in via ordinaria nei tre mesi successivi alla chiusura di ogni atto di gestione, e in via straordinaria quando lo ritenga necessario, o quando ne sia richiesto da almeno due condomini, che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio. In questi casi, qualora l’Amministratore non provveda, dovranno provvedervi i due o più condomini richiedenti. L’avviso di convocazione deve contenere: - le materie da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea; - giorno, luogo ed ora della prima convocazione della prima riunione nonché della seconda, eventualmente occorrente, da tenersi in uno dei cinque giorni successivi. Esso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima a tutti i condomini. Durante i dieci giorni che precedono l’assemblea, l’Amministratore dovrà mettere a disposizione dei condomini per esame e controllo: contabilità, documentazione, libri ed ogni altro elemento. Ogni condomino ha diritto e dovere di intervenire alle assemblee personalmente o per mezzo di delega. Il delegato non potrà rappresentare più di dieci condomini e non può votare su questioni in cui siano in discussione rapporti e responsabilità che lo riguardano. L’Amministratore deve intervenire alle assemblee e relazionare sull’attività svolta e sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per l’Assemblea, i condomini nominano il Presidente dell’Assemblea, il quale, a sua volta, sceglierà un Segretario. L’assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento dei due terzi dei condomini che rappresentino almeno due terzi del valore in quote millesimali del fabbricato. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore del fabbricato. Se l’Assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso non oltre i dieci giorni dalla medesima. L’Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei condomini ed un terzo del valore in quote millesimali dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e revoca dell’ Amministratore e quelle su liti attive e passive relative a materie che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore, nonché le deliberazioni che comportano ricostruzioni e riparazioni straordinarie di notevole entità, devono sempre essere prese con la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore del fabbricato.
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L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alle riunioni ritualmente e tempestivamente tranne che nel caso di presenza totalitaria. Delle deliberazioni il Segretario redige processo verbale contestuale da sottoscriversi dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori. Tale processo verbale viene affidato all’Amministratore che deve conservarlo, unitamente agli allegati eventuali (che devono essere sottoscritti come sopra) e deve trascriverlo nell’apposito registro delle assemblee nei tre giorni successivi. Il verbale dovrà contenere (anche per allegato): a) il testo dell’avviso di convocazione; b) le generalità degli intervenuti ed il valore delle quote rispettivamente rappresentate; c) la scelta del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori; d) la constatazione della validità della costituzione; e) la relazione dell’Amministratore; f) il resoconto sommario della discussione, il testo della relativa deliberazione della maggioranza; g) eventuali dichiarazioni degli intervenuti; h) ora di apertura e di chiusura della riunione, i) sottoscrizione del Presidente, del Segretario, degli Scrutatori.
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Articolo 10. Dell’Amministratore L’Amministratore, eletto annualmente dall’Assemblea, dura in carico un anno ed è rieleggibile. Può essere revocato dall’Assemblea per giusta causa. Se l’Assemblea non provvede, la revoca è fatta dall’Autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino. L’assemblea può subordinare la nomina dell’Amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato con massimale idoneo a coprire l’ammontare dei fondi deliberati dai condomini per la gestione . L’amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. L’adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività dallo stesso svolta la polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca per lo specifico condominio le condizioni previste dal periodo precedente. L’Amministratore ha la responsabilità della disciplina del fabbricato. Per qualsiasi inconveniente si verifichi alle parti comuni, ha l’obbligo di provvedere con immediatezza. A tale scopo, l’assemblea dovrà costituire un fondo di riserva straordinario, da depositare su un c/c bancario intestato al condominio. L’Amministratore deve: a) provvedere tempestivamente alla convocazione delle assemblee, eseguirne le deliberazioni e fare osservare il presente regolamento; b) disciplinare l’uso delle cose comuni; c) stipulare ed aggiornare polizze assicurative contro incendio, scoppio e responsabilità civile verso terzi; d) proporre all’assemblea le spese eccedenti l’ordinaria manutenzione, sottoponendo i relativi preventivi; e) tenere il libro dei verbali dell’Assemblea e relativi documenti originali con relativi giustificativi per almeno cinque anni; f) tenere l’elenco dei proprietari con gli estremi dei titoli di proprietà, nonché delle relative unità immobiliari collegate dal vincolo di pertinenza, il libro inventario delle cose comuni, le planimetrie e gli altri documenti riguardanti il fabbricato; g) predisporre e sottoporre all’Assemblea il piano programmato di manutenzione secondo le norme di legge vigenti; h) presentare all’Assemblea la relazione della propria attività. L’Amministratore ha la rappresentanza legale del condominio e può stare in giudizio, sia contro i condomini sia contro terzi. Valgono per lui in materia le norme dettate dall’art. 1131 c.c. I provvedimenti presi dall’Amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori e vincolativi per i condomini. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria, nei casi, modi e termini legalmente ammissibili. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte dell’Amministratore, qualsiasi condomino può denunciare i fatti al Tribunale che, sentito in camera di consiglio l’Amministratore, può ordinare l’ispezione a spese dei richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Se le irregolarità sussistono, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, revocare l’Amministratore e nominare un Amministratore giudiziario, determinandone oneri e durata.
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Articolo 11. Assicurazione L'intero complesso dovrà essere assicurato: a) contro i danni causati dal fuoco e/o dal fulmine e/o derivati da esplosioni, da rottura delle condotte e dall'urto di autoveicoli appartenenti a condomini o a terzi; b) contro le conseguenze delle responsabilità civili per danni a terzi o alle cose; c) contro catastrofi naturali: inondazioni, tornado, etc. d) contro le infiltrazioni provenienti del solaio del piano terreno e dalle pareti contro terra. L'assemblea sceglierà l'Istituto assicuratore, fatte salve le eventuali assicurazioni in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento. L'indennità liquidata in caso di sinistro deve essere reimpiegata nel ripristino o ricostruzione del complesso immobiliare. L'Amministratore s’intende esplicitamente delegato dai condomini proprietari tutti, senza nessuna esclusione, all'espletamento delle varie pratiche presso la compagnia stessa e alla esazione dell'indennità spettante alle parti del complesso immobiliare. Ove l'indennità riscossa sia inferiore alla somma occorrente per il ripristino o ricostruzione, tutti i condomini dovranno concorrere, secondo il valore delle rispettive proprietà, ad integrare la spesa occorrente al ripristino delle cose comuni che fossero danneggiate. Un perito scelto dall'assemblea determinerà la differenza fra il danno subito dalle cose comuni e l'indennità riscossa dall'assicurazione, al fine di ripartirla proporzionalmente fra i condomini. Di contro, l'eventuale eccedenza dell'indennità riscossa, rispetto alla spesa necessaria per il ripristino delle cose comuni, sarà distribuita fra i partecipanti secondo i valori delle rispettive proprietà.
Articolo 12 . Esercizio Finanziario L'esercizio finanziario si chiude annualmente e va dal 01/01 al 31/12 ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. A tal fine l’Amministratore spedirà ai Condomini non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, 5 gg. prima dell'assemblea, i rendiconti a norma unitamente all'avviso di convocazione. Il riparto delle spese dovrà essere approvato dall'Assemblea in seduta stante; chi non presenta le sue osservazioni in detta assemblea o non interviene o non si fa rappresentare, decade dal diritto di rappresentarle altrimenti, e i rendiconti, se approvati dall'Assemblea si intenderanno approvati anche in suo confronto. Le somme risultanti a debito dei singoli Condomini dovranno essere corrisposte entro 15 gg. da tale approvazione; in caso di residui di credito, essi verranno passati sul conto di essi per l'anno successivo. Le sanzioni previste per penalità in caso di ritardi nei pagamenti di contravvenzioni al presente Regolamento, saranno devolute al fondo di riserva per spese straordinarie.
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Articolo 13. Norme transitorie. Alla GTT S.p.a o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, spettano sino alla realizzazione della porzione di fabbricato interrato adiacente ancora da completare : a) la nomina dell'Amministratore che resterà in carica per almeno i primi tre esercizi di gestione del Condominio; b) il potere di promuovere ogni iniziativa utile alla realizzazione di interventi di completamento della porzione di fabbricato ad iniziale destinazione a posti auto a rotazione, non facente parte dell’attuale condominio, dei locali a disposizione all’interno delle edicole ed ulteriori interventi integrativi ed estensivi di questo condominio usufruendo delle infrastrutture già realizzate ed indicate nelle planimetria annessa a questo regolamento, anche rendendo parti di questo condominio comuni alla suddetta parte di fabbricato da terminare (rampa, edicola D con ascensore, parti comuni, ecc.); c) tutte le attività per il conseguimento degli sviluppi sopra indicati (convenzioni con la Città di Torino per l’assegnazione dell’area, convenzioni e pattuizioni con le proprietà finitime, progetti e permessi per le opere edilizie e complementari occorrenti ecc.); Competono al Condominio dei box il 100% delle spese della rampa con il successivo spazio distributivo e l’edicola D, con relativi locali tecnici al piano terreno, e nel sottosuolo, fino a quando non sarà ultimata la porzione di fabbricato interrato ancora da completare. Successivamente, le dette spese saranno da ripartire per il 50% a carico del condominio box oggetto del presente regolamento e 50% a carico dell’ente proprietario del fabbricato adiacente. Le presenti norme transitorie dovranno essere approvate specificatamente dagli acquirenti dei box ex art. 1341 del Codice Civile.
Articolo 14. Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile alle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e, comunque, alle disposizioni di legge vigenti..
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Allegato REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DELL’EDIFICIO INTERRATO DESTINATO AD AUTORIMESSA A BOX IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NEL SOTTOSUOLO DELL’AREA EX CAPUANA IN TORINO VIA FARINELLI - VIA MORANDI TABELLA MILLESIMALE
n.1 n.2 n.3 n.4 n.5 n.6 n.7 n.8 n.9 n.10 n.11 n.12 n.13 n.14 n.15 box n.16 n.17 n.18 n.19 n.20 n.21 n.22 n.23 n.24 n.25 n.26 n.27 n.28 n.29 n.30
millesimi 10,48 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,30 11,02 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78
n.31 n.32 n.33 n.34 n.35 n.36 n.37 n.38 n.39 n.40 n.41 n.42 n.43 n.44 n.45 box n.46 n.47 n.48 n.49 n.50 n.51 n.52 n.53 n.54 n.55 n.56 n.57 n.58 n.59 n.60
millesimi 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 11,02 11,02 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 11,02 11,92 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62
n.61 n.62 n.63 n.64 n.65 n.66 n.67 n.68 n.69 n.70 n.71 n.72 n.73 n.74 n.75 box n.76 n.77 n.78 n.79 n.80 n.81 n.82 n.83 n.84 n.85 n.86 n.87 n.88 n.89 n.90 n.91 Millesimi totali
millesimi 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,92 13,12 10,84 10,36 10,36 10,23 10,30 15,77 11,68 13,49 14,75 11,98 11,38 11,92 14,09 16,50 3,91 4,82 1000,00
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