COMUNE DI TREVIGLIO DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO SETTORE BIBLIOTECA CULTURA E SPORT _____________________________________________________________________
PROCEDURA APERTA per la concessione della gestione del locale “Caffè Letterario” da avviare nell’immobile di proprietà del Comune di Treviglio Largo Marinai d’Italia n. 12 Periodo anni 6 (sei) prorogabili per ulteriori anni 3 (tre)
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
CIG 51739140E7
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Articolo 1: Oggetto della concessione. La gara ha per oggetto l’individuazione del soggetto cui concedere in uso il bene pubblico patrimoniale da destinare a “Caffè Letterario” che si propone come luogo di ritrovo in grado di coniugare gli aspetti artistici e intellettuali con l’intrattenimento, nel rispetto della normativa in materia di Pubblica Sicurezza e impatto acustico, dove l’attività commerciale convive con le proposte culturali, uno spazio multifunzione destinato a piccoli eventi, mostre, etc., saletta per lo studio negli orari di chiusura della biblioteca, che assume appunto la caratteristica di “Caffè Letterario”. Lo spazio multifunzione comprende: DESCRIZIONE LOCALI
SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE
UBICAZIONE
1
Locale da adibire a Caffè Letterario (da attrezzare)
48,82
Piano terra
2
Locale da adibire a Caffè Letterario (da attrezzare)
79,31
Piano primo
3
Porticato esterno (più cortile di competenza) (da arredare con tavoli, sedie, altro arredo e verde
31,52
Piano terra
Articolo 2: Natura e finalità della concessione La concessione ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio: il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire il locale “Caffè Letterario” è, quindi, costituito quale organo ausiliario dell’amministrazione comunale. In tale veste dovrà conformare la propria azione ai principi che caratterizzano i pubblici servizi e, cioè, l’offerta indifferenziata al pubblico secondo criteri di trasparenza e imparzialità e il soddisfacimento di un interesse pubblico. Il Concessionario, pertanto, assume come proprie le finalità prevalentemente sociali che hanno motivato la Istituzione del locale “Caffè Letterario” e precisamente: - garantirne la più ampia fruizione per gli utenti; -favorire e promuovere le attività culturali, anche in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Treviglio; La fruizione del locale dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni culturali complementari. Il Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere le attività culturali come momenti ricreativo e formativi. L’utenza dovrà essere sensibilizzata all’utilizzo rispettoso degli ambienti. Articolo 3: Durata La concessione ha la durata di anni sei, decorrenti dalla data di consegna dell’immobile in oggetto, senza bisogno di preventiva disdetta, ritenendosi data ora per allora. Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà dell’Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio e ove ne ravvisasse la convenienza e l’opportunità, di rinnovare il contratto per i successivi 3 (tre) anni alle stesse condizioni della concessione in corso o con condizioni migliorative per il Comune, dandone comunicazione scritta all’impresa concessionaria almeno tre mesi prima della scadenza. L’Amministrazione comunale, per cause di forza maggiore e per particolari esigenze di pubblico interesse, o per eventuali inadempienze del concessionario (utilizzazione non corretta dell’immobile, grave inadempienza nelle manutenzioni ordinarie, inefficienza nei servizi di custodia, pulizia e vigilanza nei confronti dell’utenza), può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r...
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Articolo 4: Orari Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di custodia, apertura e chiusura dei locali, adottando l’orario minimo di apertura dalle ore 9.30 alle ore 22.00 per tutti i giorni della settimana, salvo il turno di chiusura per riposo settimanale, e comunque, un orario il più ampio possibile che consenta in ogni caso la maggiore fruizione del locale da parte degli utenti in concomitanza con gli eventi culturali organizzati. Articolo 5: Personale Il Concessionario si impegna nei confronti dell’eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Articolo 6: Divieto di cessione. Subappalto La presente concessione non potrà essere ceduta o subappaltata a terzi neppure parzialmente, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione e l’incameramento della cauzione. Il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali che predisporrà nell’ambito dello svolgimento dell’attività del “Caffé Letterario”. Il Concessionario potrà, inoltre, avvalersi delle prestazioni di terzi per i lavori di manutenzione degli immobili, di conduzione degli impianti tecnologici e per i servizi di pulizia, fermo restando, in ogni caso, la sua diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune concedente per eventuali danni causati agli immobili o per eventuali danni causati a terzi, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Articolo 7: Modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature L’immobile oggetto della presente concessione dovrà essere utilizzato esclusivamente quale “Caffè Letterario”. Il Concessionario, pertanto: 7a) potrà utilizzare i locali oggetto della concessione esclusivamente secondo la loro specifica destinazione, salvo diversa espressa autorizzazione temporanea da parte del Comune; 7b) è direttamente responsabile nei confronti del Comune concedente per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture, anche nel caso in cui il danno si verifichi in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, salvo il normale deperimento d’uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore; 7c) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione dei locali; 7d) deve osservare e far rispettare, all’interno dei locali il limite massimo di persone ammissibili, ove eventualmente previsto dalla normativa vigente in materia; 7e) deve consentire, in qualsiasi momento, l’accesso ai locali da parte del personale del Comune per gli opportuni controlli; 7f) deve assicurare l’apertura e la chiusura dei locali e lo sgombero degli stessi al termine di ogni giornata, negli orari prestabiliti; 7g) deve assumere idonea copertura assicurativa della responsabilità civile contro terzi per danni che potessero derivare a persone o a cose dall’utilizzo dei locali, con massimali adeguati, consegnandone copia all’Ufficio Cultura del Comune di Treviglio; 7h) deve segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione, guasto o necessità riscontrati presso i locali in concessione, esclusi quelli rientranti nella sua competenza manutentiva per i quali deve intervenire prontamente; 7i) deve rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza sui luoghi di lavoro, di ordine pubblico, ecc.. Articolo 8: Oneri a carico del Concessionario Ai sensi dell’art. 34 comma 35° della l. 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, il Concessionario deve procedere al rimborso al Comune delle spese di pubblicità sostenute per la procedura di gara. Il Concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia dell’immobile (parti coperte e parti scoperte) per tutto l’arco dell’anno, anche al fine di scongiurare atti vandalici e quant’altro possa recare danno alle strutture, garantendo il Comune di Treviglio per eventuali danni.
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Il Concessionario si impegna altresì a garantire il servizio di pronto soccorso, per tutti i casi di emergenza e la prevenzione incendi, attuando una continua sorveglianza all’intero immobile oggetto della concessione. Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti oneri: 8a) spese per tutte le utenze (telefono, energia elettrica, gas, acqua, fognatura, depurazione, igiene urbana, tassa rifiuti, ecc.) al servizio dell’immobile in concessione (quote fisse e variabili); 8b) spese per acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento del locale; 8c) spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse al locale stesso o alla sua gestione; 8d) spese per la generale manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto della presente concessione e delle strutture di servizio annesse. Il Concessionario, in particolare, dovrà provvedere alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile oggetto della presente concessione, secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa, con l’effettuazione dei seguenti lavori a titolo esemplificativo: - riparazione e/o sostituzione della rubinetteria; - riparazione dei sanitari in genere; - disotturazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, i pozzetti di ispezione, le fosse biologiche; - pulizia annuale della caldaia e sua manutenzione; - manutenzione dei radiatori con sostituzione degli accessori quali manopole, valvole, ripristino del regime di funzionamento dell’impianto alterato da presenza di aria od ostruzioni in genere; - sostituzione di vetri; - riparazione e manutenzione di infissi interni ed esterni compreso ferramenta di movimento e di chiusura; - tinteggiatura completa delle pareti e dei soffitti interni; - verniciatura e riparazione di inferriate, cancelli e recinzioni esterne ed interne; - riparazione di mattonelle del pavimento e del rivestimento, del battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco; - riparazione, sostituzione e ripristino di tutte le attrezzature mobili; - riparazione di tutte le parti meccaniche ed elettriche; - ripristino degli apparecchi di illuminazione e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere, riflettori e simili, orologi, ecc; Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti servizi essenziali alla funzionalità del locale: - pulizia dei locali e delle sistemazioni esterne; - disinfezione e disinfestazione in genere. -Interventi edilizi di manutenzione ordinaria: definiti dall’art. 27 comma 1 lettera a) della legge regionale 12/2005 (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme ed i regolamenti comunali vigenti). Tutti i lavori dovranno essere effettuati con apposita attrezzatura e con personale specializzato. In relazione alla realizzazione degli interventi manutentivi, il Concessionario è tenuto a munirsi delle necessarie autorizzazioni e concessioni e / o ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli oneri a suo carico il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari, addebitando al Concessionario il costo. Articolo 9: Oneri a carico del Comune concedente Sono a carico del Comune Concedente: 9a) spese per la manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto della presente concessione; 9b) gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria definiti dall’art. 27 comma 1 lettera b) della legge regionale 12/2005 (le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare), eccetto gli interventi edilizi eventualmente offerti dal Concessionario nel corso della presente gara.
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Articolo 10: Accesso al locale L’accesso al locale “Caffè Letterario”, in quanto pubblico esercizio, dovrà essere garantito a tutti coloro che ne faranno richiesta, nel rispetto e con i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Comune ha la facoltà di richiedere, concordandoli con il Concessionario, l’utilizzo del locale per la realizzazione di manifestazioni culturali promosse dall’Amministrazione comunale, per un numero minimo di n. 8 (otto) eventi e per complessive n. 20 (venti) giornate (in caso di eventi di durata superiore ad una giornata), fermo restando che, anche in occasione di questi eventi, i proventi derivanti dalla vendita e somministrazione di alimenti e bevande saranno di esclusiva competenza dello stesso Concessionario. Per dette manifestazioni nulla sarà dovuto da parte dell’Amministrazione comunale al Concessionario per l’utilizzo dell’immobile, neppure a titolo di rimborso spese. Per le iniziative patrocinate dal Comune dovranno comunque essere presi accordi con il Concessionario. Il Concessionario non potrà utilizzare l’immobile per attività diverse dalla gestione del locale “Caffè Letterario” senza l’autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale e, comunque, solo in casi eccezionali. Articolo 11: Somministrazione di alimenti e bevande L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere effettuato previa regolare presentazione in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività". L'attività dovrà essere svolta alle seguenti condizioni: 11a. il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. 6/2010, di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, e dovrà osservare tutte le regole che tale attività comporta, ivi compreso l'obbligo di esporre il listino prezzi delle consumazioni. L'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere trasferita altrove ed avrà una durata analoga alla durata della concessione. Alla scadenza della concessione dovrà essere inoltrata la SCIA di cessazione dell'attività; 11b. i ricavi competono interamente al Concessionario così come i relativi costi. 11c. il Concessionario deve osservare i limiti della capienza consentita dalla normativa in materia di agibilità dei locali destinati a pubblico esercizio o all’uso di pubblico spettacolo (n.b.: per affollamento massimo si intende il calcolo di 0,7 persone al metro quadrato. Tuttavia occorre tener presente anche la capacità di deflusso che nel caso specifico, trattandosi di locale al primo piano, è pari a max 37,5 persone se il modulo delle uscite è di cm.0,60. Se il modulo è di cm.120 – non un cm meno - la capacità di deflusso raddoppia). 11d. presso l’esercizio pubblico “Caffè Letterario” o in ogni altro locale ricompreso nell’immobile oggetto della presente concessione, è vietata la installazione di apparecchi automatici da gioco previsti dall’art. 110 del TULPS nonché di altri apparecchi che consentono il gioco a distanza, giochi on-line o apparecchi che consentono scommesse di ogni tipo. Articolo 12: Proventi derivanti dalla gestione del Caffè Letterario Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione del locale “Caffè Letterario” competono al Concessionario. Articolo 13: Sorveglianza Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, dentro le aree oggetto della presente concessione, la sorveglianza attraverso l’opera di propri funzionari ed incaricati, sia per quanto attiene la realizzazione della manutenzione degli immobili sia con riferimento alla puntuale esecuzione degli accordi previsti nel presente atto. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla custodia e alla sorveglianza dei beni oggetto della presente concessione. L’immobile oggetto della presente concessione deve essere utilizzato esclusivamente per esercitare l’attività di “Caffè Letterario” salva diversa autorizzazione del Comune, a pena di immediata risoluzione della concessione. Eventuali danni alle proprietà saranno a carico del Concessionario. I miglioramenti immobiliari e le opere nuove accederanno alla proprietà senza onere alcuno per il Comune.
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I peggioramenti, fatta salva l’ordinaria usura, verranno addebitati escludendosi qualsiasi compensazione tra il migliorato e il peggiorato.
al
Concessionario,
Articolo 14: Responsabilità Il Concessionario che gestisce l’immobile è responsabile, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell’esercizio dell’attività affidata in concessione. Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione a lui affidata, ed è responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare all’immobile, agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in concessione, compresi quei danni riferiti alle attività organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale. Il Concessionario si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari derivanti dalla presente concessione. Articolo 15: Canone di concessione annuale A titolo di canone annuo di concessione per la gestione del locale “Caffè Letterario”, il Concessionario corrisponderà al Comune di Treviglio una somma annuale risultante dall’offerta al rialzo, partendo dal valore posto a base di gara di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), oltre all’eventuale IVA se dovuta. Il canone annuo di concessione, che rappresenta il riconoscimento del diritto di sfruttamento economico dell’edificio, deve essere corrisposto in rate trimestrali, in via anticipata, dal concessionario al Comune di Treviglio entro il 5 del primo mese di ogni trimestre, con versamento diretto al Tesoriere Comunale. Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. Articolo 16: Controllo della gestione Il Comune concedente conserva il diritto-dovere di controllare in ogni momento il rispetto del presente capitolato e la corretta conduzione e gestione dell’immobile oggetto della presente concessione secondo le sue caratteristiche di servizio pubblico. Il Concessionario dovrà permettere ed agevolare le visite dei tecnici o funzionari incaricati dal Comune fornendo loro tutte le informazioni che venissero richieste. Nel caso in cui il Comune accerti che il Concessionario non abbia eseguito agli interventi manutentivi che gli competono, provvederà a prescrivere l’esecuzione entro un termine congruo, con facoltà di sostituirsi al Concessionario inadempiente in danno dello stesso, previa diffida, e con diritto di rivalsa sulla garanzia prestata. Articolo 17: Descrizione ed inventariazione dei beni e consegna dell’impianto All’inizio della gestione l’immobile oggetto della presente concessione sarà consegnato al Concessionario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Lo stesso dovrà essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso. Il Concessionario ed il Comune, all’inizio della gestione, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, inoltre, alla: 17a) ricognizione in sopralluogo dell’immobile, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi; 17b) verifica del loro stato d’uso e manutenzione; 17c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e numerazione di tutti i beni distintamente per locale e vano; 17d) redazione, dell’inventario con la collaborazione dei competenti uffici. Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario. All’atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione dell’immobile e delle cose mobili, cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all’uopo indicato. In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d’ufficio all’esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell’eventuale maggiore danno.
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I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati. All’atto della riconsegna dell’immobile il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero degli oggetti di sua proprietà restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito e di custodia. Articolo 18: Immobile Il Comune è proprietario di tutto l’edificio e le sue pertinenze entro l’area in concessione, come da planimetrie che verranno allegate all’erigendo contratto. Alla cessazione del rapporto concessorio l’edificio e le sue pertinenze dovranno essere riconsegnate in adeguato stato di manutenzione, tenuto conto dell’uso. Articolo 19: Intervento di ristrutturazione dell’immobile, attrezzature ed arredi Al fine di rendere idonei i locali per lo svolgimento dell’attività del locale “Caffè Letterario”, il Concessionario dovrà eseguire gli opportuni interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile oggetto della presente concessione, come di seguito indicati (in allegato meglio specificati), oltre agli altri interventi di cui al punto 9 del bando di gara eventualmente offerti, previa acquisizione dei relativi titoli autorizzatori: 1)tinteggiatura locali; 2)rifacimento corpi illuminanti; 3)adeguamento e messa a norma impianto elettrico; 4)adeguamento e messa a norma bagni per disabili. Parimenti, il Concessionario dovrà dotare i locali di idonee attrezzature ed arredi, che rimarranno di sua proprietà al termine della concessione, al fine di svolgere adeguatamente l’attività. Al termine dei lavori, prima dell’inizio dell’attività del “Caffè Letterario”, il Concessionario ed il Comune di Treviglio, per mezzo di propri rappresentanti, predisporranno apposito verbale di ricognizione dell’immobile. Alla scadenza della concessione, gli interventi edilizi eseguiti rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Treviglio, senza che il Concessionario possa avere nulla a pretendere sia in termini di miglioramento dell’immobile che in termini di avviamento del locale. Successivamente alla data di avvio dell’attività del “Caffè Letterario”, eventuali migliorie da apportarsi all’immobile potranno essere eseguite solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale ed acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, con oneri interamente a carico del Concessionario. Le opere di miglioria eventualmente apportate all’immobile resteranno acquisite al Comune senza diritto a rimborsi o indennizzi. Articolo 20: Servizi aggiuntivi obbligatori Il concessionario si impegna a fornire i seguenti servizi aggiuntivi: 1) Il concessionario si impegna a mettere a disposizione gratuitamente una saletta/studio, ai fruitori della biblioteca comunale, nel locale posto al primo piano dell’immobile, dalle ore 19:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni di apertura. In questa saletta dovranno essere assicurate tutte le condizioni per poter leggere e studiare in tranquillità, compreso il rispetto da parte degli stessi fruitori delle norme comportamentali idonee al luogo; 2) In seguito ad eventuale richiesta dell’Amministrazione comunale, il Concessionario si impegna a garantire la sorveglianza della sala biblioteca fino alle ore 22:00 (nei giorni di apertura del Caffè Letterario), anche con strumenti di controllo da remoto (telecamere o altri strumenti). Articolo 21: Copertura assicurativa Fermo restando che i rischi e le responsabilità inerenti alla gestione del servizio sono a totale carico del Concessionario il quale, pertanto manleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità, il Concessionario medesimo è tenuto a sottoscrivere (oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite dalle leggi a tutela dei propri dipendenti e collaboratori), presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO). Il contratto assicurativo dovrà prevedere: -la copertura di tutti i rischi derivanti dall’utilizzo, da parte del gestore, dell’immobile, attrezzature e mobilio necessari per lo svolgimento dell’attività del “Caffè Letterario”;
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-la copertura della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore; -la copertura con clausola specifica, dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia; - l’estensione ai danni derivanti al Comune di Treviglio o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute. Il massimale della RCT non potrà essere inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro, a Euro 500.000 per danni ad ogni persona e a Euro 250.000, per danni a cose e/o animali. Il testo da adottare dovrà comprendere la copertura del “danno biologico”, senza alcuna franchigia e l’estensione della garanzia alle malattie professionali. Il massimale della RCO non potrà essere inferiore ad Euro 1.500.000 per sinistro per ogni dipendente infortunato. Il Concessionario deve altresì provvedere, con propria polizza assicurativa, alla copertura dei: - danni da incendio dei fabbricati e delle attrezzature; - danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, comprese quelle del Comune di Treviglio date in consegna e custodia al Concessionario. Nella polizza incendio deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” alla rivalsa nei confronti del Comune di Treviglio. Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della sottoscrizione. La stipula del contratto di concessione del servizio di gestione è subordinata alla consegna ed approvazione da parte del Comune di Treviglio delle polizze di cui sopra. Ad ogni scadenza annuale dei contratti il Concessionario fornirà prova dell’avvenuto pagamento dei premi delle polizze richieste nel presente capitolato, esibendo le quietanze di pagamento debitamente firmate ed il bonifico accertante l’avvenuto pagamento dei premi. Articolo 22: Risoluzione del contratto di concessione Il contratto di concessione potrà essere risolto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 21a) qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara o, comunque, in generale richiesta ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell’offerta; 21b) mancato avvio della gestione entro il termine concordato con l’Amministrazione Comunale; 21c) gravi inadempienze contrattuali; 21d) fallimento, concordato o amministrazione controllata del Concessionario ovvero il verificarsi di eventi che evidenzino il sostanziale venir meno in capo al Concessionario dei necessari requisiti di affidabilità tecnica e finanziaria; 21e) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento; 21f) cessione del contratto, o subappalto della gestione; 21g) qualora il Concessionario si renda colpevole di falso o frode; 21h) quando il Concessionario non utilizzi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 136/2010 (vedi successivo art. 23); 21i) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 21l) reiterazione di gravi infrazioni alle norme previste nel presente bando di gara; 21m) causa di forza maggiore. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esplicitati al Concessionario non spetta alcun indennizzo. In caso di risoluzione del contratto devono essere consegnati al Comune l’immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature così come descritti negli articoli precedenti. La penale per il ritardato rilascio dell’immobile oggetto del presente contratto (o di parte di esso) viene fissata in € 300,00 (trecento) al giorno. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, inoltre, fa sorgere a favore dell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare la gestione ad altro soggetto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale.
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L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione. Tutte le penali e le maggiori spese di cui al presente articolo a carico del Concessionario potranno essere recuperate deducendole dalla cauzione definitiva. Articolo 23: Penalità Il Concessionario, nell’esecuzione della presente concessione, avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge e i contenuti del presente disciplinare di concessione, integrato da quanto specificato nell’offerta. Qualora i referenti dell’Amministrazione Comunale rilevino mancanze di qualsivoglia natura nell’esecuzione di quanto previsto, queste verranno direttamente contestate al Concessionario. Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o di diffida. In caso di inadempienze più gravi, il Concessionario è tenuto al pagamento di sanzioni pecuniarie che potranno variare, a seconda dell’infrazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00. In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte in cui la contestazione viene formalizzata. Il Comune, previa contestazione al Concessionario, provvederà all’applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza della gestione a quanto richiesto dal presente disciplinare di concessione, secondo la seguente articolazione esemplificativa: 22a) impossibilità di contattare il Responsabile del locale: € 300,00; 22b) utilizzo dell’immobile per attività diverse da quelle previste dal presente bando di gara senza specifica autorizzazione del Comune: € 1.000,00; 22c) ritardo ingiustificato nell’apertura del locale o mancata chiusura dello stesso: € 500,00; 22d) comportamento inadeguato del gestore: € 200,00; 22e) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: € 700,00; 22f) negligenze nella manutenzione ordinaria: € 500,00; 22g) mancata presentazione ogni anno della quietanza di pagamento dei premi relativi alle polizze di cui all’art. 20, debitamente timbrate e firmate dalla società di assicurazione: € 200,00; In caso di inadempienze più gravi, quali, ad esempio: 22a) mancata e ingiustificata esecuzione della gestione del locale “Caffè Letterario” in giorno di apertura; 22b) mancata sottoscrizione di contratto di assicurazione come previsto nell’art. 20; 22c) gravi negligenze nella manutenzione ordinaria; 22d) totale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (progetto di gestione); 22e) rifiuto di presentarsi dietro invito per ricevere comunicazioni inerenti la gestione; 22f) violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti; 22g) accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell’esecuzione della gestione, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza della gestione stessa; si procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento. Le contestazioni verranno formulate dall’Ufficio competente per iscritto a mezzo raccomandata A/R o posta certificata e, sempre per iscritto, il Concessionario potrà produrre le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle contestazioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti si provvederà a determinare la relativa penale. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori. Nel caso il Concessionario richieda la risoluzione del contratto sarà facoltà del Comune incamerare l’intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l’ammontare eventualmente non coperto dal menzionato pegno. Articolo 24: Tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il Concessionario è tenuto, in particolare: 23a) a comunicare al Comune concedente i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti del contributo dell’appalto;
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23b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge 136/2010; 23c) a utilizzare il CIG nell’ambito degli eventuali rapporti con prestatori di servizi impiegati nell’esecuzione della concessione. Il Comune Concedente verifica in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con eventuali ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Articolo 25: Spese contrattuali Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del novellato art. 11 comma 13° del D.Lgs. 16372006: pertanto, il firmatario per il Concessionario dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità. Tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico del Concessionario. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dell’aggiudicazione della concessione della gestione. In tal caso, l’Amministrazione potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l’assunzione della concessione, non si farà luogo alla stipulazione del contatto. Articolo 26: Cauzione A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in danno del Concessionario, quest’ultimo dovrà costituire cauzione di € 20.000,00 (ventimila/00). Essa dovrà essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni e, in particolare, l’art. 113 D.Lgs. 163/2006. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione e fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Tale cauzione sarà svincolata alla scadenza della concessione, accertata la regolare esecuzione del servizio. Articolo 27: Controversie Il Foro di Bergamo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione della presente Concessione. Qualunque controversia o divergenza che dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto o al termine dello stesso potrà essere composta mediante la procedura di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010, n. 28 e s.m.i. presso un organismo di mediazione che verrà all’uopo individuato. Articolo 28: Disposizioni finali Le parti danno atto che alla presente concessione possono, con il loro consenso, essere apportate le variazioni che si ritengono opportune nel corso di vigenza della stessa concessione. Treviglio, 4.7.2013 F.to IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO Dr. Antonio Nocera