COMUNE DI
SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
REGOLAMENTO
"MERCATO ORDINARIO"
Giugno 2000
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art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il
mercato ordinario istituito con deliberazione n. 57 del
18.05.1995 e successive modifiche, in cui sono definite le seguenti caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato: ? l'ubicazione ? la delimitazione e la superficie dell'area di pertinenza ? il numero, la dislocazione, la dimensione e la numerazione progressiva di identificazione dei singoli posteggi ? la giornata di svolgimento
Le variazioni alle caratteristiche del mercato, semprechè non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento non costituiscono modifiche allo stesso.
art. 2 Tipologia del mercato - Merceologie ed attività ammesse
Il mercato disciplinato dal presente regolamento è mercato ordinario ai sensi dell’art. 6, comma 1°, della L.R. 25.6.1999, n. 12.
Sono ammesse tutte le merceologie nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari, con riserva di un posteggio destinato ai produttori agricoli ed uno alla specializzazione merceologica “prodotti ittici”.
Non è consentito l’utilizzo di spazi all’interno dell’area di mercato, durante lo svolgimento dello stesso, per finalità diverse da quelle commerciali di cui al presente regolamento, ad esclusione di attività artigianali, quali arrotino, stagnaio o similari che, comunque, non abbiano prevalenti caratteristiche commerciali.
art. 3 Assegnazione posteggi destinati all’esercizio del commercio - Rilascio autorizzazione
I posteggi liberi che il Comune intende assegnare con concessione decennale, verranno comunicati alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed apposito bando verrà esposto all’Albo Pretorio del Comune. 2
L’elenco di detti posteggi verrà comunicato altresì alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e contestualmente la relativa autorizzazione a seguito degli esiti del bando di cui sopra applicando quale criterio di priorità il maggior numero di presenze maturate nel mercato, semprechè riferibili ad una unica autorizzazione. In caso di parità di presenze si applicano nell'ordine i seguenti ulteriori criteri: 1. maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa. L’anzianità di azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 4 della legge 15/1968 dall’operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi. 2. maggiore anzianità di inizio attività della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio.
Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell’ambito del mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
I posteggi localizzati nell’area del mercato dotata di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
L’assegnazione dei posteggi è comunque effettuata nel rispetto dei settori o specializzazioni merceologiche, se determinati nel bando e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio per “migliorie” di cui all’art. 8.
L’assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi del mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti.
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art. 4 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli L’assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell’ordine, i seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall’interessato; b) maggiore anzianità di attività dell’operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell’abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, documentata dall’autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.
Ai fini dell’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l’Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell’ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
L’assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nell’ambito del mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
I titolari dei posteggi devono comprovare la qualità di agricoltore, annualmente, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di rilascio della concessione, mediante autocertificazione.
In relazione alla stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, è consentita l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere: ? decennale, con validità estesa all'intero anno solare; ? decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. 4
art. 5 Partecipazione al bando Le domande per l'assegnazione, conformi
alle modalità previste nel bando di cui al successivo
art. 6, devono riguardare un solo posteggio nel bando e devono pervenire nei 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino regionale (dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per i produttori agricoli), nel caso il trentesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è presentata a mano.
art. 6 Contenuti del bando
Il bando di cui al precedente art. 3 deve contenere: 1. indicazione dei posteggi da assegnare con relative dimensioni ed eventuale destinazione merceologica, separatamente anche i posteggi riservati ai produttori agricoli 2. giorno di svolgimento 3. strutture di vendita ammesse o richieste 4. eventuale ammissione di parcheggio del mezzo nel posteggio 5. criteri per la formazione della graduatoria
Al bando sarà allegato il modulo della domanda di partecipazione.
art. 7 Riassegnazione dei posteggi
Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi: a) trasferimento del mercato in altra sede; b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolge ndo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell’ambito del mercato, sulla base della graduatoria dei titolari di 5
posteggio formata applicando nell’ordine i seguenti criteri priorità, come ulteriormente specificati al comma 4: ? maggiore anzianità di attività nel mercato maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio tenendo conto anche dei danti causa (anzianità di mercato); ? maggiore anzianità di attività su aree pubbliche documentata dall’autorizzazione amministrativa a cui era riferita l’originaria concessione del posteggio (anzianità di attività). Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 15/1968 purchè il dichiarante, per ogni passaggio di proprietà dell’azienda e, quindi, di intestazione dell’autorizzazione che vuol far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell’autorizzazione e relativo titolare.
Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, gli operatori del mercato, sono ordinati secondo distinte graduatorie, per il settore alimentare, per quello non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.
Art. 8 Spostamenti di posteggio per miglioria
Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi liberi di cui all’art. 3 del presente regolamento, esamina eventuali domande di spostamento dell’attività in altro posteggio, presentate da concessionari del mercato entro il 31 maggio o il 30 novembre.
Le domande vengono accolte, nell’ambito dello stesso settore merceologico, sulla base della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al precedente art. 7.
I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
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Art. 9 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati L’operatore assegnatario di posteggio che non sia presente nel giorno di svolgimento del mercato entro l’orario prefissato dall’apposita ordinanza, è considerato assente e conseguentemente il relativo posteggio non occupato viene assegnato giornalmente ad altro operatore in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. I posteggi destinati ai produttori agricoli vengono giornalmente assegnati esclusivamente a produttori agricoli.
Vengono altresì giornalmente assegnati anche i posteggi
per i quali non è stata rilasciata
concessione a sensi dell’art. 3 del presente regolamento.
L’assegnazione avviene nel rispetto del settore merceologico, applicando quale criterio di priorità il maggior numero di presenze nel mercato, semprechè riferibili ad una unica autorizzazione ed, in caso di parità, la maggiore anzianità d’azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita al richiedente o ai danti causa, eventualmente documentata da parte dell’operatore interessato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 4 della legge 15/1968.
Non possono in ogni caso concorrere all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori sprovvisti dell’autorizzazione in originale.
Le assegnazioni giornaliere ai produttori agricoli avvengono applicando nell’ordine i seguenti criteri di priorità: 1. maggior numero di presenze maturate nel mercato; 2. maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall’orario prestabilito per l’inizio delle vendite.
art. 10 Gestione del registro delle presenze maturate E’ confermata la validità delle graduatorie esistenti all’entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze 7
maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell’operatore, oppure di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell’autorizzazione in originale su cui imputare le presenze e delle attrezzature e merci destinate alla vendita .
Qualora l’operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell’orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
La mancata presenza per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l’azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare debitamente documentati. L’aggiornamento del registro con l’azzeramento delle presenze è effettuato a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente. Art. 11 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato o, comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato per lo specifico posteggio.
In caso di passi carrabili sui quali esista occupazione all’entrata in vigore del presente regolamento, deve comunque essere garantito uno spazio libero utile all’entrata o uscita di un veicolo.
Rispetto all'orario del mercato determinato dall'ordinanza sindacale, ogni operatore non può occupare il posteggio di cui è assegnatario prima di un'ora dall'inizio del mercato e all'ora stabilita per l'inizio deve avere occupato il proprio posteggio.
Ciascun posteggiatore non può sgombrare il posteggio prima di un'ora da quella indicata come chiusura del mercato, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombro. 8
art. 12 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare Durante l'orario di svolgimento del mercato disciplinato dal presente regolamento è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate a mercato, fatti salvo il transito dei mezzi di emergenza e degli assegnatari di cui all'art. 9 del presente regolamento.
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasposto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.
art. 13 Rispetto della normativa igienico-sanitaria Devono essere rispettate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti in materia.
art. 14 Mercati straordinari Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/1999 può svolgersi, occasionalmente, un mercato straordinario nella stessa area mercatale in giornate diverse da quelle di normale svolgimento.
La partecipazione al mercato straordinario è soggetta alle norme del presente Regolamento se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quanto previsto
circa il conteggio delle presenze che non
vengono considerate.
Sono ammessi gli spuntisti, la cui presenza non modifica il "ruolino di spunta".
Per tali mercati può essere previsto un orario di svolgimento diverso da quello abituale.
art. 15 Mercati festivi
Quando il giorno di mercato coincide con un giorno festivo, compresa la festività del Patrono, può essere ugualmente effettuato, se richiesto da almeno il 60% dei titolari di posteggio, ad eccezione delle seguenti giornate: 1° gennaio, domenica di Pasqua, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre. 9
Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo precedente.
Art. 16 Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio
L'autorizzazione e conseguentemente la relativa concessione del posteggio è revocata: ? a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998; ? per mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo di tempo, per anno solare, superiore ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato, tenuto conto di quanto previsto all'art. 16 del presente regolamento, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, debitamente documentati; ? qualora non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga non superiore a sei mesi, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità.
La concessione di posteggio è revocata: ? per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio, senza oneri per il Comune, tenendo conto delle indicazioni dello stesso, secondo i seguenti criteri di priorità: ? nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati. ? nell'ambito dell'area di mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti. ? nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
art. 17 Gestione presenze e assenze dei concessionari di posteggio
Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 16 del presente regolamento, non si considerano: a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l’assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato; 10
b) le assenze maturate sui mercati straordinari; c) le assenze maturate nei mercati il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva.
In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. A ques’ultimo possono essere imputate le assenze soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.
E’ invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell’attività di vendita prima dell’orario prefissato.
I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell’autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 4, l’assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l’esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
art. 18 Obblighi degli operatori
Gli operatori sono obbligati: ? ad esporre il prezzo della merce posta in vendita ? ad esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, no nché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge ? a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori.
Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
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E’ vietato cedere a terzi l’uso parziale o totale del proprio posteggio.
Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm. rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a m. 2,00.
E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.
art. 19 Richiamo delle modalità di trasferimento di titolarità
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, semprechè venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1998.
A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica.
Il subentrante in un posteggio a merceologia vincolata, non può porre in vendita prodotti diversi dalla specializzazione merceologica cui è destinato il posteggio. Negli altri casi, al fine di
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salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, il subingresso è consentito nel rispetto del settore merceologico esercitato dal dante causa..
Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, di continuare nell’esercizio dell’attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla data di apertura della successione. E’ fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell’azienda.
Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e presentare domanda di voltura dell’autorizzazione entro un anno dal decesso del dante causa. Durante lo stesso periodo, può chiedere la sospensione dell’attività.
art. 20 Composizione e finalità dell’eventuale Comitato di rappresentanza degli operatori del mercato Al fine di collaborare con l’Amministrazione comunale e vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, può essere istituito un’apposito Comitato di rappresentanza degli operatori del mercato composto da tre rappresentanti degli operatori del mercato (uno per il settore alimentare e due per quello non alimentare).
I rappresentanti sono eletti tra gli operatori del mercato e durano in carica due anni.
Il Comitato esercita le proprie funzioni facendosi portatore di esigenze, richieste e problematiche varie degli operatori di mercato.
art. 21 Diritto di accesso agli atti amministrativi Nell’ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere: a) al registro delle presenze di cui all’art. 10; b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui all’art. 7. 13
Agli stessi fini di cui al comma 1, l’ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati: a) l'ubicazione del me rcato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli; d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico; e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati; f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
art. 22 Sanzioni Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 150.000 a £. 900.000.
Si applicano i principi e le procedure della Legge 24.11.1981, n. 689.
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