COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI Provincia di Salerno
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 24/04/2014
INDICE TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Pagina
Articolo
1
Oggetto del regolamento
5
Articolo
2
Presupposto
5
Articolo
3
Soggetto attivo
5
Articolo
4
Componenti dell’imposta
5
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Articolo
5
6
6
Oggetto del titolo Presupposto del tributo ed esclusioni
Articolo Articolo
7
Esenzioni
7
Articolo
8
Soggetto attivo
8
Articolo
9
Soggetti passivi
8
Articolo 10
Definizione di fabbricato
8
Articolo 11
Definizione di abitazione principale e pertinenze
9
Articolo 12
Equiparazione all’abitazione principale
9
Articolo 13
Definizione di area fabbricabile
9
Articolo 14
Decorrenza delle aree fabbricabili
10
Articolo 15
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
10
Articolo 16
Definizione di terreno agricolo
11
Articolo 17
Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
11
Articolo 18
Base imponibile delle aree fabbricabili
11
Articolo 19 Articolo 20
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili Riduzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
6
12 12
Articolo 21
Aliquote e detrazioni
13
Articolo 22
Detrazione per l’abitazione principale
13
Articolo 23
Obbligazione tributaria - versamenti
14
Articolo 24
Dichiarazione
15
Articolo 25
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI Oggetto del titolo
16
Articolo 26
Istituzione della Tassa
16
Articolo 27
Presupposto e finalità della Tassa
16
Articolo 28
Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
16
Articolo 29
Soggetto attivo
18
Articolo 30
Soggetti passivi
18
Articolo 31
Locali ed aree scoperte soggette alla tassa
18
Articolo 32
Locali ed aree scoperte non soggetti alla tassa
19
Articolo 33
Determinazione della superficie tassabile e tariffa applicata
20
2
Articolo 35
Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiarie Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo
21
Articolo 36
Determinazione della tariffa della tassa
21
Articolo 37
Istituzioni scolastiche statali
21
Articolo 38
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
21
Articolo 39
22
Articolo 41
Piano Finanziario Determinazione ed articolazione delle tariffe della tassa – coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività utenze domestiche e non domestiche Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
26
Articolo 42
Classificazione delle utenze non domestiche
26
Articolo 43
Obbligazione tributaria
27
Articolo 44
Zone non servite
27
Articolo 45
Mancato svolgimento del servizio
28
Articolo 46
Riduzioni tariffarie utenze domestiche e non domestiche
28
Articolo 47
Altre agevolazioni – esenzioni
28
Articolo 48
Finanziamento delle riduzioni,esenzioni ed agevolazioni
29
Articolo 49
Tributo giornaliero
29
Articolo 50
Tributo provinciale
29
Articolo 51
Riscossione
30
Articolo 52
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
30
Articolo 34
Articolo 40
20
22
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI Articolo 53
Oggetto del titolo
Articolo 54
Istituzione del tributo
32
Articolo 55
Presupposto e finalità
32
Articolo 56
Soggetto attivo
32
Articolo 57
Soggetti passivi
32
Articolo 58
Immobili soggetti al tributo – definizioni - esenzioni
33
Articolo 59
Obbligazione tributaria
33
Articolo 60
Determinazione della base imponibile
34
Articolo 61
Aliquote del tributo
34
Articolo 62
Detrazioni
35
Articolo 63
Riduzioni
35
Articolo 64
Servizi indivisibili e relativi costi
35
Articolo 65
Versamento del tributo
35
Articolo 66
Importi minimi
36
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 67
Dichiarazione
37
Articolo 68
Dichiarazione TARI
37
Articolo 69
Rimborsi e compensazione
38
3
Articolo 70
Funzionario responsabile
39
Articolo 71
Verifiche ed accertamenti
39
Articolo 72
Sanzioni ed interessi
40
Articolo 73
Contenzioso
40
Articolo 74
Riscossione coattiva
41
Articolo 75
Importi minimi
41
Articolo 76
Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
41
Articolo 77
Trattamento dei dati personali
41
Articolo 78
Norma di rinvio dinamico
41
Articolo 79
Entrata in vigore e norme finali
42
Allegato 1
Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti
43
4
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n°446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Giffoni Sei Casali, istituita dall’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n°147. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2 PRESUPPOSTO 1. L’Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO 1. E’ soggetto attivo dell’Imposta il Comune di Giffoni Sei Casali per gli immobili che insistono interamente o prevalentemente sul suo territorio. Articolo 4 COMPONENTI DELL’IMPOSTA 1. L’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: a. la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214; b. la componente servizi, articolata a sua volta: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’articolo 1, commi 669-679, della Legge 27 dicembre 2013, n°147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’articolo 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n°147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5
TITOLO 2 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Articolo 5 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina lapplicazione nel Comune di Giffoni Sei Casali dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n°23, dall’articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n°16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n°44, dall’articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n°228 e dall’articolo 1, commi 707-729, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147. Rimangono applicabili inoltre,laddove compatibili,le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504 per l’espresso richiamo del comma 2 articolo 13 del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n°201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214 . 2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, dall’articolo 13, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214 e dall’articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n°23. 3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI 1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/01-A/08 e A/09. Restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504. 2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2014, non si applica altresì: a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministeriale 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 6 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 del presente regolamento. 3. In base al combinato disposto dell’articolo 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n°102 e dell’articolo 1 del Decreto Legge 30 novembre 2013 n°133 sono soggetti all’imposta gli immobili degli I.A.C.P. o degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità,regolarmente assegnati,fatta salva l’ipotesi che le abitazioni rientrino nella tipologia degli alloggi sociali di cui al punto b. del comma 2 del presente articolo.
6
Articolo 7 ESENZIONI 1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ articolo 9, comma 8, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente : a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n°504, come di seguito riportate : a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°601, e successive modificazioni; c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n°810; e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; f. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge del 27 dicembre 1977 n°984; g. i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n°917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge del 20 maggio 1985 n°222. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla presente lettera g. si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n°262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n°286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto, in quanto l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 marzo 2012. 4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n°557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n°133. 5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'Articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°504, come modificata dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n°124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Articolo 8 SOGGETTO ATTIVO 1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Giffoni Sei Casali in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione. 2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Giffoni Sei Casali viene intesa per una quota parte non inferiore al cinquanta per cento della superficie dell’immobile. 3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. Articolo 9 SOGGETTI PASSIVI 1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’Articolo 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata dello stesso. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile1994 n°701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Articolo 10 DEFINIZIONE DI FABBRICATO 1. Per fabbricato si intende quell’ unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. 2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. 3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei
8
servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile Articolo 11 DEFINIZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare un solo immobile. L’eventuale iscrivibilità nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare del fabbricato adibito ad abitazione principale deve essere attestata dalla competente Agenzia del Territorio a cura esclusiva del contribuente, con l’indicazione della categoria,classe e rendita scaturenti dall’unitaria iscrizione. 2. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/02 (Magazzini e locali di deposito), C/06 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/07 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/02-C/06-C/07, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Articolo 12 EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 1. E’ equiparata ad abitazione principale e relative pertinenze la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente : a. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. E’ equiparata all’abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa,convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi. La disposizione si applica anche quando,in sede di assegnazione giudiziale, la proprietà od il diritto reale sull’immobile appartiene a soggetti terzi al nucleo familiare (esempio suoceri). 3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata; Articolo 13 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE 1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata od utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
9
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area,di demolizione di fabbricato,di interventi di recupero a norma dell’articolo 3 comma 1 lettere c),d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n°380 la base imponibile è costituita dal valore dell’area,la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504,senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera,fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,ricostruzione o ristrutturazione ovvero,se antecedente,fino alla data in cui il fabbricato costruito,ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma. 4. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ancorché residuale, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile, fatta salva la possibilità per l’ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Articolo 14 DECORRENZA DELLE AREE FABBRICABILI 1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012. 2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche. Articolo 15 AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI 1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, sono assimilate al terreno agricolo a condizione che sulle stesse permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n°99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; 2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 09 gennaio 1963 n°9 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 3. L’equiparazione al terreno agricolo é concessa a condizione: a. che il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l’ottanta per cento del proprio reddito e che dedichi all’attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo; b. che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; 3. La domanda di assimilazione deve essere presentata, entro novanta giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
10
4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi : a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente; b. l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); c. la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504; d. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto; e. l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2. f. copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 09 gennaio1963 n°9. 5. Qualora sull’area venga intrapresa attività edificatoria a qualunque titolo,la stessa è considerata fabbricabile a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa la destinazione dei terreni di cui ai punti precedenti del presente articolo. Articolo 16 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 1. Per terreno agricolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 e dell'articolo 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30 dicembre1992, n°504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Articolo 17 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre1996, n°662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214. 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre1992, n°504. 4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n°662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. Articolo 18 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504, non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l’imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di
11
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. 2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. 3. Il valore delle aree deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale od in mancanza dal Dirigente/Responsabile del settore Finanziario. 4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità: a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario tramite avviso di accertamento, con la possibilità di controdedurre entro 60 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima; b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento in rettifica motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s’intenderà accettato e l’imposta sarà liquidata sulla sua base. 5. Per le aree edificabili derivanti dal rilascio del permesso a costruire o provvedimenti S.U.A.P., il valore potrà essere determinato dal Comune sulla base di elementi rispondenti a principi di uniformità e correttezza, associando ai valori desumibili dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare per il fabbricato realizzato/realizzabile altri valori dinamici e fattori correttivi che raggiungano l’obiettivo di una maggiore aderenza alla realtà del mercato. Articolo 19 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’Articolo10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per inagibilità deve intendersi una situazione di grave degrado o fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di ordinaria manutenzione,ovvero di intenso danneggiamento derivante da calamità naturali od eventi accidentali (scoppi,incendi e simili). Per inabitabilità deve intendersi, per i soli fabbricati a destinazione abitativa,la totale mancanza strutturale degli impianti elettrico,idrico,sanitario o la grave ed irrimediabile fatiscenza. Non si considera in alcun caso inabitabile il fabbricato a destinazione abitativa che sia semplicemente privo di allacci di forniture o che per qualsiasi motivo siano scollegati,così come non si considerano in alcun caso inabitabili i fabbricati delle categorie catastali B,C e D privi di impianti od allacci di utenze. c) L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Articolo 20 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI 1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n°99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti
12
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 Euro e fino a Euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500 c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000. 2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. 3. Secondo quanto stabilito dal comma 8 bis dell’articolo 13 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201, l’agevolazione di cui al presente articolo ha carattere soggettivo e non si estende pertanto ad eventuali comproprietari che non conducono il fondo. Articolo 21 ALIQUOTE E DETRAZIONI 1. L’aliquota di base dell’imposta è del 7,6 per mille. 2. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre1997, n°446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201 e dell’Articolo 1, comma 380, lettera g) della Legge 24 dicembre2012, n°228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’articolo 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’Articolo 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n°296. 4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n°360, ai sensi dell'articolo 13 comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente. Articolo 22 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in
13
attuazione dell'articolo 93 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'articolo 13 comma 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201. Articolo 22 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO 1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, let. f), della Legge 24 dicembre 2012, n°228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’Articolo 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201. 2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune. 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio. 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Articolo 23 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta dai soggetti per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Quando il possesso ha inizio nella prima quindicina del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese stesso . Nel caso invece in cui l’occupazione,la detenzione od il possesso abbiano inizio dal giorno sedici fino alla fine del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 2. L’obbligazione tributaria termina con la fine del possesso degli immobili precedentemente definiti. Trova applicazione il disposto del comma 1. del presente articolo. 3. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 4. Il calcolo dell’imposta avviene per autoliquidazione ad opera del contribuente. 5. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n°241 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 6. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente qualora non siano già disponibili alla scadenza le nuove aliquote deliberate. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n°360 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n°241 in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono
14
compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014. 8. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore od uguale ad Euro 12,00 . 9. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Articolo 24 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.
15
TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Articolo 25 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Giffoni Sei Casali, in attuazione dei commi 639 e 641 - 668 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147 e del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. Articolo 26 ISTITUZIONE DELLA TASSA 2. Nel comune di Giffoni Sei Casali è istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dei commi 639 e 641 - 668 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147 e del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. Articolo 27 PRESUPPOSTO E FINALITA’ DELLA TASSA 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo od abusiva di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 28; ubicati o prevalentemente ubicati all’interno del territorio del comune di Giffoni Sei Casali ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tassa. 3. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 38 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. ARTICOLO 28 DEFINIZIONE DI RIFIUTO ED ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI 1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi od abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell’applicazione del tributo oggetto del presente regolamento sono Rifiuti Urbani le seguenti categorie di rifiuti: a. Rifiuti Urbani Interni : rifiuti domestici anche ingombranti,provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, pertinenziali od accessori alle civili abitazioni. b. Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani : rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a. del presente articolo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i seguenti criteri: b1. Criteri qualitativi. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali: imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
16
cassette, pallets; accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e simil-pelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982 n°915; imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco,terracotta e di gesso essiccati; manufatti di metallo,paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi; residui e scarti di consumo alimentare in genere; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili),concimi; residui animali e scarti in genere; accessori per l'informatica,apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere (rifiuti RAEE); elettrodomestici, anche ingombranti,in disuso; Rifiuti suscettibili di essere compresi per similarità nel presente elenco. b2. Criteri quantitativi. I rifiuti elencati sotto la precedente lettera b1.) sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata, non superi i 100 Kg./mq. ovvero 0,5 Kg./mq/giorno. Per le attività stagionali vale solo il parametro di produzione giornaliera. c. Rifiuti Esterni : rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
17
private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini,parchi ed aree cimiteriali. d. Rifiuti Cimiteriali : rifiuti rivenienti da esumazioni ed estumulazioni, rifiuti rivenienti da altre attività cimiteriali (inerti,parti lignee,metalliche,potature,fiori e simili). e. Rifiuti Urbani Pericolosi : rifiuti domestici anche ingombranti,provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze aventi le seguenti categorie merceologiche: Batterie e pile; Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”; Prodotti farmaceutici,farmaci e simili scaduti. Articolo 29 SOGGETTO ATTIVO Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune di Giffoni Sei Casali nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Articolo 30 SOGGETTI PASSIVI 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà,usufrutto,comodato,locazione e simili) od abusivamente locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 31, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori,essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Articolo 31 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA 1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti anche se di fatto non utilizzati: a. i fabbricati o porzioni di essi utilizzati od utilizzabili a scopo abitativo che sono dotati di almeno un’utenza allacciata ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento; b. i locali pertinenziali od accessori ai fabbricati utilizzati od utilizzabili a scopo abitativo (depositi,garages,cantine,soffitte e simili) anche se sprovvisti di allacci ai servizi di rete,a meno che non rientrino nell’ipotesi di non assoggettabilità di cui al punto 1 a. del successivo articolo 32 o sia documentato lo stato di completo abbandono ed inutilizzabilità; c. case, locali o moduli abitativi prefabbricati , container ed altri manufatti stabilmente infissi al suolo o nel suolo utilizzati od utilizzabili a scopo abitativo per tutto il periodo di
18
stabile permanenza all’interno del territorio comunale,anche se sprovvisti di allacci ai servizi di rete; d. i locali utilizzati od utilizzabili a scopo produttivo,commerciale o non domestico in generale; forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi o di fatto esercitata, anche se sprovvisti di allacci ai servizi di rete. 2. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute,con o senza titolo, a qualsiasi uso adibite la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani,escluse quelle pertinenziali od accessorie non operative,a locali tassabili. Articolo 32 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA 1. Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali: per le utenze domestiche: solai e sottotetti impraticabili, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori; locali inagibili,purché di fatto non utilizzati,colpiti da eventi accidentali quali terremoti,alluvioni,scoppi,incendi e simili per tutto il periodo del permanere dello stato di inagibilità; locali ad uso abitativo,esclusi quelli pertinenziali ed accessori, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori o quella di effettivo utilizzo od utilizzabilità degli immobili se precedente; per le utenze non domestiche: i locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento e/o smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10 comma 2 del presente regolamento; le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; i locali utilizzati da associazioni sportive o palestre limitatamente alle parti occupate da attrezzi e macchinari ove ragionevolmente non possono prodursi rifiuti; aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; aree impraticabili o intercluse da recinzione; aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
19
aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti. b. aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative e deposito merci, a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; c. aree comuni condominiali ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. Articolo 33 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE E TARIFFA APPLICATA 1. In sede di prima applicazione della tassa, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalle superfici dichiarate o accertate ai fini TARES e TARSU. 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile è determinata, ove disponibile, dall’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo1998, n°138. 3. In alternativa alla determinazione di cui al comma precedente del presente articolo le superfici imponibili esatte di tutti i locali ed aree assoggettabili a tassazione,compresi gli immobili a destinazione produttiva iscritti od iscrivibili al catasto urbano nella categoria “D”, potranno essere individuate tramite acquisizione d’ufficio o deposito/denuncia da parte del contribuente di planimetrie catastali asseverate da tecnico specializzato abilitato, DOCFA di accatastamento o variazione depositati presso l’Agenzia del Territorio, oppure tramite misurazione diretta da parte di organi degli uffici comunali (Polizia Municipale o altri). 4. Le superfici di cui ai precedenti commi sono determinate per i locali considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione o pertinenze in cui sia svolta un’attività economica e/o professionale,la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta o similare,ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Analoga disposizione si applica per gli immobili classificati in categoria C o D utilizzati quale civile abitazione. 6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. Articolo 34 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento e/o smaltimento in conformità alla normativa vigente. 2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti urbani e/o assimilati e rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria calcolando il cinquanta per cento dell’ intera superficie su cui l’attività viene svolta .
20
3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 68 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Articolo 35 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO 1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo. 2. Il Comune dispone in sede di approvazione delle tariffe, adeguate riduzioni tariffarie da applicare a favore dei soggetti che dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo rifiuti speciali assimilati agli urbani qualora esistano obbiettive difficoltà nella determinazione delle quantità e/o qualità riciclate rispetto al complessivo prodotto così come previsto dal successivo articolo 46. Articolo 36 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria,proporzionalmente ai mesi in cui dura il possesso o l’occupazione. 2. Le tariffe della tassa è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158 e dell’articolo 41 del presente regolamento 3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 39. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n°296 le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n°296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Articolo 37 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’Articolo 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n°31. Articolo 38 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n°36.
21
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. A norma dell’articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n°147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n°147. 8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. Articolo 39 PIANO FINANZIARIO 1. Le tariffe vengono determinate dal Consiglio Comunale conformemente al Piano Finanziario adottato ai sensi dell'’articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. 2. Salvo diversa disposizione di legge, l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario viene individuata nel Consiglio Comunale. 3. Il piano finanziario permette la determinazione delle tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. 5. Per gli anni successivi al 2014, in caso di invarianza dei costi di investimento e del servizio e raccolta,recupero e smaltimenti rifiuti urbani o mancata approvazione,trova applicazione l’ultimo piano finanziario definitivamente approvato. Articolo 40 DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA COEFFICIENTI DI ADATTAMENTO E PROPORZIONALI DI PRODUTTIVITA’ UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. 2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come all’allegato 1 del presente regolamento. 3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota
22
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile). 4. In virtù delle norme del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158: a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158; b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158. 5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd tenendo conto di quelli previsti dall’allegato 1 al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158, riportati nelle successive tabelle; fornendo idonea motivazione dei valori scelti, e degli eventuali scostamenti dagli stessi qualora risultino strettamente necessari. 6. Per gli anni successivi al 2014,in caso di mancata approvazione secondo quanto disposto ai commi precedenti,trovano applicazione le ultime tariffe definitivamente deliberate. Tabella 1 Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche Caratteristica
Ka , Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 0,81 0,94 1,02 1,09 1,10 1,06 0,94 0,56
Famiglie di 1 componente Famiglie di 2 componenti Famiglie di 3 componenti Famiglie di 4 componenti Famiglie di 5 componenti Famiglie di 6 componenti o più Non residenti o locali tenuti a disposizione Superfici domestiche accessorie
Tabella 2 Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche Caratteristica
Famiglie di 1 componente Famiglie di 2 componenti Famiglie di 3 componenti Famiglie di 4 componenti Famiglie di 5 componenti Famiglie di 6 componenti o più Non residenti o locali tenuti a disposizione Superfici domestiche accessorie
Kb, Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare MINIMO MASSIMO MEDIO 0,60 1,00 0,80 1,40 1,80 1,60 1,80 2,30 2,05 2,20 3,00 2,60 2,90 3,60 3,25 3,40
4,10
3,75
1,40
2,30
1,85
0,35
0,70
0,53
23
Tabella 3 Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche Attività Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Mense, birrerie, amburgherie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club Attività che utilizzano l'isola ecologica
Kc, Coefficiente potenziale produzione Minimo Massimo Medio 0,45
0,63
0,54
0,33
0,47
0,40
0,36
0,44
0,40
0,63
0,74
0,69
0,35 0,34 1,01 0,85 0,90 0,86 0,90 0,48
0,59 0,57 1,41 1,08 1,09 1,43 1,17 0,79
0,47 0,46 1,21 0,97 1,00 1,15 1,04 0,64
0,85
1,13
0,99
1,01
1,50
1,26
0,56
0,91
0,74
1,19
1,67
1,43
1,19
1,50
1,35
0,77
1,04
0,91
0,91
1,38
1,15
0,33
0,94
0,64
0,45
0,92
0,69
3,40 2,55 2,56
10,28 6,33 7,36
6,84 4,44 4,96
1,56
2,44
2,00
1,56
2,45
2,01
4,42
11,24
7,83
1,65 3,35 0,77 0,36
2,73 8,24 1,91 0,44
2,19 5,80 1,34 0,40
24
Tabella 4 Intervalli di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche Attività Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Mense, birrerie, amburgherie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club Attività che utilizzano l'isola ecologica
Kd, Coefficiente di produzione Kg/m2 anno Minimo Massimo Medio 4,00
5,50
4,75
2,90
4,12
3,51
3,20
3,90
3,55
5,53
6,55
6,04
3,10 3,03 8,92 7,50 7,90 7,55 7,90 4,20
5,20 5,04 12,45 9,50 9,62 12,60 10,30 6,93
4,15 4,04 10,69 8,50 8,76 10,08 9,10 5,57
7,50
9,90
8,70
8,88
13,22
11,05
4,90
8,00
6,45
10,45
14,69
12,57
10,45
13,21
11,83
6,80
9,11
7,96
8,02
12,10
10,06
2,90
8,25
5,58
4,00
8,11
6,06
29,93
90,50
60,22
22,40 22,50
55,70 64,76
39,05 43,63
13,70
21,50
17,60
13,77
21,55
17,66
38,93
98,90
68,92
14,53 29,50 6,80 3,20
23,98 72,55 16,80 3,90
19,26 51,03 11,80 3,55
25
Articolo 41 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 1. Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica e dimora abituale, ai fini dell’applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 30 giorni. 3. Per le utenze domestiche occupate stabilmente da nuclei familiari non iscritti nei registri anagrafici comunali,ai fini dell’applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo così come denunciato ai sensi del successivo articolo 68 e/o a seguito accertamento da parte dei competenti uffici comunali (Polizia Municipale,Ufficio Tributi). 4. In caso di nuclei familiari i cui componenti abbiano residenze anagrafiche diverse,il numero di occupanti è determinato secondo quanto denunciato ai sensi del successivo articolo 68 e/o a seguito accertamento da parte dei competenti uffici comunali (Polizia Municipale,Ufficio Tributi) tenuto conto anche di quanto disposto dagli articoli 143 e 144 del Codice Civile; 5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 68, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. 6. Per le utenze domestiche di famiglie che hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito con un criterio forfettario pari a due occupanti. 7. Per le utenze domestiche di persone non fisiche: a. nel caso in cui i locali o parti di essi siano occupati,trovano applicazione i criteri di cui ai commi 2),3),4) del presente articolo; b. nel caso di locali tenuti a disposizione,trova applicazione il comma 6) del presente articolo. Articolo 42 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. 2. Per l’individuazione della categoria di attività tra quelle previste dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158 in cui includere le utenze non domestiche ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo od accertata dall’ufficio. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
26
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente,previa verifica di oggettivi parametri qualitativi e quantitativi. 4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica. Articolo 43 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 1. L’obbligazione tributaria ha origine con l’inizio dell’occupazione, detenzione o il possesso di locali od aree precedentemente definite. 2. Qualora l’occupazione,la detenzione od il possesso abbiano inizio nella prima quindicina del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese stesso . Nel caso invece in cui l’occupazione,la detenzione od il possesso abbiano inizio dal giorno sedici fino alla fine del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 3. L’obbligazione tributaria termina con la fine dell’occupazione,detenzione o possesso di locali od aree precedentemente definite. Trova applicazione il disposto del comma 2. del presente articolo. 4. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 5. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo residuo. 6. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento o riduzione del tributo producono effetto a norma del precedente comma 2. del presente articolo. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 51. Articolo 44 ZONE NON SERVITE 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a cinquecento metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità . 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a cinquecento metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 68 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
27
Articolo 45 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del venti per cento del tributo. Articolo 46 RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 658 e 659 della Legge 27 dicembre 2013, n°147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione o di non residenti; c. abitazioni in possesso dei requisiti della ruralità occupati da coltivatori diretti in possesso dei requisiti di legge; d. abitazioni di famiglie residenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico; e. utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio; f. utenze non domestiche che provvedono in modo autonomo ad avviare al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani; g. abitazioni di famiglie con uno o più componenti portatori di handicap; h. locali,diversi dalle abitazioni e pertinenze,ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente. 2. Le riduzioni di cui al precedente comma del presente articolo non sono cumulabili tra loro. Non si applicano inoltre ai locali pertinenziali ed accessori ai fabbricati utilizzati a scopo abitativo. 3. La misura percentuale delle riduzioni tariffarie è stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe. 4. Per la loro applicazione,le riduzioni tariffarie sopra indicate qualora non siano rilevabili d’ufficio devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 67 e competono dal mese successivo a quello della stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Articolo 47 ALTRE AGEVOLAZIONI - ESENZIONI 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n°147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: a. la casa comunale,la biblioteca comunale; b. le Chiese,i monasteri,i conventi,i convitti e simili, i luoghi adibiti esclusivamente al culto religioso; c. i locali destinati a circoli ricreativi e culturali per anziani; d. le superfici esclusivamente destinate a posti letto di Bed and Breakfast ed altre strutture recettive extralberghiere; e. i fabbricati strumentali all’attività agricola posseduti ed utilizzati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali in possesso dei requisiti di legge,destinati
28
esclusivamente all’attività: depositi di derrate agricole,ricoveri attrezzi,stalle,fienili,tettoie e simili; f. aree coperte o scoperte che non siano locali,destinate allo svolgimento di attività sportiva,sia professionale che dilettantistica che di mero svago. 2. Per la loro applicazione,le esenzioni sopra indicate qualora non siano rilevabili d’ufficio devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 68 e competono dal mese successivo a quello della stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 3. L’Amministrazione si riserva facoltà in casi di acclarata grave indigenza e disagio sociale,di concedere singole ed eccezionali esenzioni dalla tassa. Lo stato di indigenza dovrà essere debitamente rappresentato e documentato all’amministrazione dai servizi sociali del Comune stesso. Articolo 48 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 1. Il costo delle riduzioni,esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 46 e 47 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’articolo 1 comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n°147. Articolo 49 TRIBUTO GIORNALIERO 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. 2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10 per cento . E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’Articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n°23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Articolo 50 TRIBUTO PROVINCIALE 1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504. 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
29
Articolo 51 RISCOSSIONE 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio1997, n°241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali qualora disponibili. 2. La liquidazione della tassa avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati od accertati. 3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio,settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di maggio. 5. Esigenze di carattere tecnico amministrativo, anche legate a norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, alla disponibilità di dati per l’elaborazione del piano finanziario o a quanto previsto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267,possono determinare la modifica del numero delle rate o delle scadenze previste dal comma precedente del presente articolo. 6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n°296. 6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore od uguale ad Euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’Articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre1992, n°504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19. 9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune eventualmente provvede alla notifica entro l’anno successivo a quello cui si riferisce la tassa, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Articolo 70, con irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 695 della Legge 27 dicembre 2013, n°147 e l’applicazione degli interessi di mora. Articolo 52 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 1. In caso di obiettive e comprovate difficoltà economiche il soggetto passivo può chiedere al Comune un’ulteriore rateizzazione delle somme dovute fino ad un massimo di dieci rate mensili. L’Ufficio tributi analizza l’importo del tributo dovuto, la
30
documentazione idonea a rappresentare la situazione economica del contribuente e qualora sussistano le condizioni dispone la rateizzazione. 2. Il soggetto passivo che ottiene l’agevolazione di cui al comma precedente del presente articolo,decade dalla stessa qualora ometta il versamento di almeno tre rate consecutive di quelle accordate.
31
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Articolo 53 OGGETTO DEL TITOLO 1. Il presente titolo disciplina l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel Comune di Giffoni Sei Casali, in attuazione dei commi 639 e 669 - 681 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147 . Articolo 54 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 1. Nel comune di Giffoni Sei Casali è istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, il Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), in attuazione dei commi 639 e 669 - 681 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147. Articolo 55 PRESUPPOSTO E FINALITA’ 1. Presupposto della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune. Articolo 56 SOGGETTO ATTIVO 1. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Giffoni Sei Casali in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione. Articolo 57 SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo od abusivamente, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 55. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento,stabilita da Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
32
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Articolo 58 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO – DEFINIZIONI - ESENZIONI 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 2. Per fabbricato si intende quell’ unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. 3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/02 (Magazzini e locali di deposito), C/06 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/07 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta. 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’articolo 2 comma 3, del Decreto Legge 06 marzo 2014, n°16 ovvero: a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. b. le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n°1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n°27 e successive modificazioni. Articolo 59 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 1. L’obbligazione tributaria ha origine con l’inizio dell’occupazione, possesso di fabbricati od aree precedentemente definite.
detenzione o il
33
2. Qualora l’occupazione,la detenzione od il possesso abbiano inizio nella prima quindicina del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese stesso . Nel caso invece in cui l’occupazione,la detenzione od il possesso abbiano inizio dal giorno sedici fino alla fine del mese di riferimento,l’obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 3. L’obbligazione tributaria termina con la fine dell’occupazione,detenzione o possesso di locali od aree precedentemente definite. Trova applicazione il disposto del comma 2. del presente articolo. 4. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Articolo 60 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento : a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’Articolo10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per inagibilità deve intendersi una situazione di grave degrado o fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di ordinaria manutenzione,ovvero di intenso danneggiamento derivante da calamità naturali od eventi accidentali (scoppi,incendi e simili). Per inabitabilità deve intendersi, per i soli fabbricati a destinazione abitativa,la totale mancanza strutturale degli impianti elettrico,idrico,sanitario o la grave ed irrimediabile fatiscenza. Non si considera in alcun caso inabitabile il fabbricato a destinazione abitativa che sia semplicemente privo di allacci di forniture o che per qualsiasi motivo siano scollegati,così come non si considerano in alcun caso inabitabili i fabbricati delle categorie catastali B,C e D privi di impianti o di allacci alle utenze. c) L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Articolo 61 ALIQUOTE DEL TRIBUTO 1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446 fino anche al suo azzeramento. 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 63 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06 dicembre 2011,
34
n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n°214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’Articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n°557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n°133, non può superare in ogni caso l’1 per mille. 7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. Articolo 62 DETRAZIONI 1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo 60, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, nei seguenti casi: a. abitazione principale e relative pertinenze; b. immobili equiparati nel titolo 2 del presente regolamento ai fini dell’applicazione dell’IMU all’abitazione principale; c. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; d. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministeriale 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; e. altre tipologie di immobili tassabili da individuarsi in deliberazione. Articolo 63 RIDUZIONI 1. La deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote di cui al precedente articolo 60 può prevedere riduzioni percentuali nel caso di: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c. locali,diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,ma ricorrente; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all’anno,all’estero; e. fabbricati rurali ad uso abitativo. Articolo 64 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi del precedente articolo 60, sono individuati i servizi indivisibili comunali e i costi alla cui copertura totale o percentuale la TASI è diretta. Articolo 65 VERSAMENTO DEL TRIBUTO
1. Il calcolo del tributo avviene per autoliquidazione ad opera del contribuente. 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997 n°241 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e codici del tributo o del bollettino postale approvato con apposito Decreto Ministeriale. 3. Il versamento del tributo è effettuato in due rate,scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. La prima rata è calcolata sulla base dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedenza o, in mancanza, l’aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del
35
tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno di competenza. E’ comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
Articolo 66 IMPORTI MINIMI 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore o uguale ad Euro 12,00 .
36
TITOLO 5 DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 67 DICHIARAZIONE 1. I soggetti passivi di IMU,TARI e TASI presentano la dichiarazione relativa all’Imposta Unica Comunale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all’imposta. 2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'articolo 24 del presente regolamento. 3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. 4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo. Articolo 68 DICHIARAZIONE TARI 1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 66. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d’identità,posta elettronica o P.E.C. dell’Ufficio tributi. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data dell’invio del messaggio di posta elettronica o P.E.C. 4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche a. generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c. dati catastali (Foglio,Numero,Subalterno), indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali; d. numero degli occupanti i locali; e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
37
f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; g. le eventuali agevolazioni e/o esenzioni cui si ha diritto. Utenze non domestiche a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC; b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; d. dati catastali (foglio,numero,subalterno),indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e. indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; f. indicazione e produzione di documenti comprovanti lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali assimilati agli urbani; g. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa,compresi per le utenze domestiche e non domestiche,i documenti attestanti il distacco o la chiusura delle utenze ai servizi pubblici (elettricità,acqua,gas eccetera). In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree e comunque di non essere più assoggettabile a tassa, ovvero se la stessa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro l’ anno del decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 9. In sede di prima applicazione della tassa, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27 settembre 2000 n°212. Articolo 69 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 3. In alternativa a quanto previsto ai commi 1. e 2. del presente articolo, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento. 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
38
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. Articolo 70 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. A norma dell’articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013 n°147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale. Articolo 71 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica; b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti,servirsi di banche dati messe a disposizione da altri enti pubblici anche per finalità di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale; c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili ad imposizione mediante personale dell’ufficio tributi o debitamente autorizzato dal funzionario responsabile dell’imposta stessa, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006 n°296 ove nominati; - del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi : a. delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; b. delle comunicazioni di fine lavori ricevute; c. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; d. dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; e. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. 3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n°138, in base al disposto dell’articolo 1, comma 646, della Legge 27 dicembre 2013 n°147.
39
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n°296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo o munito dell’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile nel caso che l’atto medesimo sia prodotto da sistemi informativi automatizzati. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato,bollettino postale od altre modalità fornite dal sistema interbancario e postale. 6. In fase di accertamento,l’omessa denuncia viene contestata per ogni annualità precedente a quella in cui avviene constatazione della violazione da parte dell’Ufficio. Articolo 72 SANZIONI ED INTERESSI 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di IMU,TARI o TASI;risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del trenta per cento dell’importo omesso o tardivamente versato,così come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n°472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n°472. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato,con un minimo di Euro cinquanta. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato con un minimo di Euro cinquanta. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 70, comma 1 let. a),del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano la sanzione da Euro cento ed Euro cinquecento. 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2.,3.,4., sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 6. In caso di molteplici violazioni,trova applicazione il cumulo giuridico delle sanzioni e quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n°472 . 7. Sulle somme non versate a titolo di imposta,maturano interessi secondo le disposizioni di legge. Articolo 73 CONTENZIOSO 1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n°546 e successive modificazioni ed integrazioni.
40
Articolo 74 RISCOSSIONE COATTIVA 1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso, di cui al precedente articolo 70, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 2. In caso di pagamento oltre il termine previsto per la proposizione del ricorso, delle sanzioni ridotte previste al comma 5. Del precedente articolo 71,si procederà alla riscossione coattiva delle differenze non versate. 3. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006 n°296. Articolo 75 IMPORTI MINIMI 1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo dovuto del tributo,inteso come singolo elemento,IMU,TARI o TASI, è inferiore ad Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Articolo 76 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 1. In caso di obiettive e comprovate difficoltà economiche il soggetto passivo può chiedere al Comune una rateizzazione delle somme dovute a titolo di IMU,TARI,TASI,anche distintamente, o a seguito accertamento, fino ad un massimo di dieci rate mensili. L’Ufficio tributi analizza l’importo del tributo dovuto, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economica del contribuente e qualora sussistano le condizioni dispone la rateizzazione. 2. Il soggetto passivo che ottiene l’agevolazione di cui al comma precedente del presente articolo,decade dalla stessa qualora ometta il versamento di almeno tre rate consecutive di quelle accordate. 3. Non è ammessa rateizzazione sulle somme dovute a titolo di sanzioni ridotte previste per il pagamento entro il termine per proporre ricorso. In tal caso l’eventuale dilazione dovrà essere computata sulla sanzioni per intero. Articolo 77 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196. Articolo 78 NORMA DI RINVIO DINAMICO 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 2. Trovano applicazione al presente regolamento le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili anche se non espressamente richiamate . 3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
41
Articolo 79 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’Articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013 n°147/2013 soppressa l’applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all’Articolo 14, comma 14, del Decreto Legge 06 dicembre 2011 n°201. 3. Si intendono abrogate le previsioni regolamentari di questo Ente incompatibili od in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 4. Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per l’applicazione e lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione della TARSU,TARES,ICI ed IMU relative alle annualità pregresse.
Giffoni Sei Casali,Aprile 2014 .
ALLEGATO 1
42
CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI TABELLA 1. UTENZE DOMESTICHE Caratteristica Famiglie di 1 componente Famiglie di 2 componenti Famiglie di 3 componenti Famiglie di 4 componenti Famiglie di 5 componenti Famiglie di 6 componenti o più Non residenti o locali tenuti a disposizione Superfici domestiche accessorie
TABELLA 2. UTENZE NON DOMESTICHE Attività Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista lavanderia Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività industriali con capannoni di produzione Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,altre strutture recettizie Mense, birrerie, amburgherie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Plurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club Attività che utilizzano l'isola ecologica
43