COPIA
CITTA’ DI MANFREDONIA Provincia di Foggia
Deliberazione del Consiglio Comunale Seduta n.15 del
22.12.2011
n°
68
OGGETTO:
ACCORDO TRANSATTIVO FINALIZZATO ALLA RETTIFICA ED ALLA INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE SU AREA PEEP CEDUTA DAL COMUNE DI MANFREDONIA ALL'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO PER REALIZZARVI UN CENTRO SOCIALE (CASA DELLA CARITA'). L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00, con inizio alle ore 18:35, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.12.2011, prot. n. 50006, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e urgente, in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor NICOLA VITULANO – Presidente. E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO. Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 26 ed assenti, sebbene invitati, n.4 come segue: Pres.
Ass.
Pres.
BALZAMO VINCENZO
PALUMBO LIBERO
BISCEGLIA ROSALIA
PECORELLA STEFANO
BRUNETTI ADAMO
PRENCIPE ANTONIO
CAMPO MARIAGRAZIA
RICCARDO LEONARDO
CINQUE CARLO
RICUCCI MICHELE
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente
SALINARI ALESSANDRO
CORREALE ANTONIO
SCARANO DOMENICO
FALCONE GAETANO
SPAGNUOLO RAFFAELE
GATTA MICHELE
TITTA COSIMO
GUIDONE GIUSEPPE
TITTA GIUSEPPE
LA TORRE FRANCESCO
TOMAIUOLO FRANCESCO
LA TORRE GIUSEPPE
TROIANO LORENZO
OGNISSANTI GIOVANNI
TROIANO MATTEO
OGNISSANTI MATTEO
VALENTINO SALVATORE
PAGLIONE PASQUALE
VITULANO NICOLA
Ass.
Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI. Sono presenti gli Assessori: PRENCIPE ANNA RITA, ANGELILLIS ANTONIO,D'AMBROSIO DAMIANO CASCAVILLA PAOLO, PALUMBO MATTEO, ZINGARIELLO SALVATORE, GALLIFUOCO MICHELE, RINALDI PASQUALE. Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto. _________________________________________________________________________ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.
L'Assessore all'Urbanistica Matteo Palumbo, su relazione del Dirigente del 7° Settore, riferisce quanto segue: Premesso che: -
Con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1999, divenuta esecutiva il 26 luglio 1999, il Consiglio Comunale ha concesso alla “Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste- San Giovanni Rotondo, il diritto di superficie sui terreni ubicati nel 1° Piano di Zona con il fine di consentire la realizzazione di un centro sociale della Caritas per dare accoglienza a persone bisognose;
-
Nel frattempo su parte di detto terreno è stato progettato ed approvato il progetto preliminare di uno svincolo a servizio della strada di Piano “S2” (delibera di G.C. n. 32 del 18/01/2005), cosa che rendeva inidoneo il terreno residuo all’ubicazione del centro sopra citato;
-
A seguito di incontri con la Curia Arcivescovile e con il progettista incaricato della redazione del progetto si è individuata un’altra area idonea all’ubicazione del centro sociale, ubicata nel 2° Piano di zona (F. 26, p.lle 21, 35, 116, 372), il tutto contornato in verde nell’allegata planimetria, della consistenza di circa mq 13778;
-
Tale area fa parte delle aree a “standard” previste dal 2° Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 448 del 19 aprile1980 ed approvato con deliberazione di G.R. n. 5732 del 13 luglio 1981, resa esecutiva dal commissario di governo con decisione n. 10940 dell’11 agosto 1981, cui hanno fatto seguito varianti che non hanno inciso sul dimensionamento e sull’impostazione globale del piano ma che hanno tenuto conto di puntuali difficoltà rinvenienti dall’effettivo stato dei luoghi;
-
La destinazione di detta area per la collocazione della Casa della Carità è comunque possibile ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 13/2001;
-
Con deliberazione di C.C. n.16 del 01.03.2007 è stata approvata la cessione IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI UN SUOLO PUBBLICO NEL 2° PIANO DI ZONA IN FAVORE DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI MANFREDONIA – VIESTE – S. GIOVANNI ROTONDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA “ CASA DELLA CARITA’”.
-
La struttura in questione è stata effettivamente realizzata dall'Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo ed è stata inaugurata nel marzo del corrente anno;
Rilevato che da parte del Notaio incaricato dall'Arcidiocesi è stato evidenziato che per il completamento dell'iter tecnico urbanistico, è necessario addivenire ad una integrazione della convenzione su area PEEP, a suo tempo sottoscritta, di cui all'atto rogito dott. Antonio Rizzo Corallo in data 9.04.2008, per l'attuazione dell'iniziativa in quanto la striscia di terreno di proprietà AQP, nel detto atto, è descritta come dividente in due distinte porzioni il suddescritto terreno ceduto all'Arcidiocesi, di mq.1.132 censita al Catasto Terreni in parte in ditta "Ente Autonomo Acquedotto Pugliese" ( per ineseguita voltura della trasformazione ex lege di tale ente in società per azioni ed ivi descritta al Foglio 26 con la p.lla 1755 di mq.378) ed in parte erroneamente in ditta “Comune di Manfredonia” quale proprietario del suolo e “Istituto Autonomo Case Popolari – Foggia”, per il diritto di superfìcie, (per errore commesso dall'UTE di Foggia nell'esecuzione della domanda di voltura N. 7882 - relativa all'atto a rogito dott. Filippo Rizzo Corallo in data 25 ottobre 1995, registrato a Manfredonia il 13 novembre 1995 al N. 1579 che trattava altre particelle ed ivi descritta al Foglio 26 con le particelle 1746 di mq.223, 1749 di mq. 455 e 1752 di mq.76); Che purtroppo, allorché si è dato inizio ai lavori di costruzione del centro sociale e si è tracciato sul terreno l'ingombro del fabbricato, ci si è resi conto che nonostante la
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riduzione delle dimensioni operata con il permesso di costruire in variante N. 414/2008, il fabbricato doveva necessariamente esser ubicato anche sulla suddescritta "striscia di terreno di proprietà AQP", per cui l'Arcidiocesi si è vista costretta a chiedere all'AQP con lettera del 10 marzo 2009 Prot. N. 20/09, l'autorizzazione a spostare la condotta idrica dalla suddescritta "striscia di terreno di proprietà AQP", (nella quale era stata interrata verso la metà degli anni settanta dello scorso secolo), sulla striscia di terreno di mq. 1.152,distinta nella mappa terreni al Foglio 26 con le particelle 1748 di mq.108 e 1751 di mq.968 di proprietà dell'Arcidiocesi e con la particella 1752 di mq.76; Vista la nota del 21.12.2011, acquisita nella medesima data al Protocollo Comunale n.50078 della Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, nella quale si richiede di sancire l'accordo transattivo, finalizzato alla rettifica ed integrazione della convenzione all'epoca sottoscritta, come da schema ivi allegato; Visto il citato schema di convenzione all'uopo predisposto dal Notaio Filippo Rizzo Corallo per la definizione dell'accordo tra il Comune di Manfredonia, l'Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e l'Acquedotto Pugliese, come allegato al presente atto nelle sue parti essenziali ; Ritenuto di dover procedere al completamento delle procedure ai fini della formale definizione da parte dell'Arcidiocesi relativamente alla citata Casa della Carità;
Preso atto delle manifestate esigenze di urgenza e per agevolare l'avvio della fruibilità della struttura in questione, di grande valenza sociale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto dovere condividere quanto affermato dal Vice Sindaco Assessore all’Urbanistica; Vista e fatta propria la relazione del Dirigente sopra riportata; Visto il vigente PRG; Visto il 2° P. di Z. del vigente PRG; Vista la L.R. n. 13/2001 art. 16 comma 2; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo: A voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 27 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco;.
DELIBERA
1.
Di accogliere ed approvare la proposta presentata dall'Arcidiocesi di Manfredonia, – Vieste – San Giovanni Rotondo di cui alla nota n. 50078, del 21.12.2012, relativa alla definizione di accordo transattivo finalizzato alla rettifica ed alla integrazione della convenzione su area PEEP, ceduta dal Comune di Manfredonia all'Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste –
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San Giovanni Rotondo per realizzarvi un centro sociale “ Casa della Carita'”, come da schema allegato, nei suoi elementi essenziali al presente provvedimento; 2. Di incaricare il Settore Urbanistica ed ogni altro ufficio competente dell'attuazione del presente provvedimento, compresa la stipula del relativo contratto, anche come meglio sarà precisato nei dettagli, qualora necessario; Successivamente; IL CONSIGLIO COMUNALE A voti unanimi, espressi per alzata di mano, dai 27 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco; DICHIARA Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n°267.
____________
Al termine, il Presidente, non avendo altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta. Sono le ore 21:15 circa.
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N.
REPERTORIO
N.
RACCOLTA
REPUBBLICA ITALIANA ACCORDO TRANSATTIVO FINALIZZATO ALLA RETTIFICA ED ALLA INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE SU AREA PEEP CEDUTA DAL COMUNE DI MANFREDONIA ALL'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO PER REALIZZARVI UN CENTRO SOCIALE (CASA DELLA CARITA') L'anno duemiladodici ed addì .......... del mese di ........., in Manfredonia, .............................................. avanti
me
RIZZO
CORALLO
Filippo,
notaio
in
Manfredonia,
iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, alla continua presenza dei testimoni noti ed idonei ai sensi di legge ed a me notaio cogniti Signori: .............................................................. .............................................................. sono personalmente comparsi i Signori: 1) SPAGNUOLO Giovanni nato a Manfredonia il 14 giugno 1946, ingegnere, nella sua qualità di dirigente del 7° Settore "Urbanistica ed Edilizia" del Comune di Manfredonia, presso la cui sede domicilia per la carica e come tale di legale rappresentante del Comune di Manfredonia stesso (in appresso, per brevità, indicato anche solo "Comune"), avente sede anche fiscale in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, Codice Fiscale "83000290714", per dare esecuzione alla delibera consiliare n. .... in data .............., esecutiva ed alla determina dirigenziale n. ... in data ............., quali delibera e deter-
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mina, in copie autentiche, si allegano al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere "A" et "B", omessane la lettura per dispensa avuta; 2) ........................................................... domiciliato a Bari, Via Cognetti n. 36, ...................... interveniente al presente atto non in proprio ma in rappresentanza di "ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A." (in appresso indicato anche solo "AQP"), avente sede anche fiscale in Bari, Via Cognetti n. 36, il N. "00347000721" di Codice Fiscale e d'iscrizione al Registro delle Imprese di Bari, il N. 414092 d'iscrizione al REA ed il capitale sociale di euro 41.385.573,60 interamente versato (società questa succeduta, per trasformazione, all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, in ragione del combinato disposto dell'art. 11, comma primo, lett. B, dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 e del D.Lgs. n. 141 dell'11 maggio 1999), a quanto infra autorizzato in virtù di procura speciale conferitagli con atto notar ............ in data ............. Rep. N. .........., dall'amministratore unico e legale rappresentante di "AQP", signor MONTEFORTE Ivo nato a Genova il 15 febbraio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale suindicata, quale procura speciale, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per dispensa avuta; 3) CASTORO Monsignor Michele nato a ............ il ........., domiciliato per la carica presso la sede sociale infraindica-
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ta, Arcivescovo, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma quale legale rappresentante dell'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO (in appresso, indicata anche solo "Arcidiocesi"), Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, modificato con successivo decreto ministeriale in data 14 aprile 2003, con sede anche fiscale in Manfredonia, Via Campanile n. 66, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Foggia al N. 264/Tribunale di Foggia, Codice Fiscale "92014850710", con i poteri per quanto infra quali lo stesso dichiara di possedere in quanto ordinario diocesano senza che sia necessaria una specifica autorizzazione canonica. I suddetti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano esatti i dati suindicati e mi richiedono di ricevere questo atto con il quale P R E M E S S O : - 1 – che con atto notar Antonio RIZZO CORALLO del 9 aprile 2008, registrato a Manfredonia il 15 aprile 2008 al n.1960/1T, trascritto a
Foggia il
16 aprile
2008 ai
Numeri 9139/6563
e
9140/6564, il Comune di Manfredonia ha ceduto all'Arcidiocesi: "...la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito nel ter=" "ritorio del Comune di Manfredonia, con fronte su Viale dei " "Crociati, ricadente nell'ambito del Secondo Piano di Zona "
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"per l'Edilizia Economica e Popolare, della superficie cata=" "stale complessiva di metri quadrati 11.744 (undicimilasette=" "centoquarantaquattro), tagliato in due parti da una stri=" "scia di terreno di proprietà AQP, confinante con Viale dei " "Crociati, Via dei Rovi e Viale dei Longobardi, salvo altri, " "censito al Catasto Terreni, erroneamente a nome del "Comune " "di Manfredonia" proprietario del suolo e "IACP" per il di=" "ritto di superficie – per errore commesso nella voltura del=" "la Convenzione a rogito del Notaio Filippo Rizzo Corallo " "del 25 ottobre 1995, avente ad oggetto altre particelle – ed" "ivi descritto "mq.3.958,
al Foglio
1691
di
26 con
mq.2.499,
le particelle:
1693
di
mq.1.767,
1688 di
"
1695
"
di
"mq.1.786, 1747 di mq.296, 1748 di mq.108, 1750 di mq.362 e " "1751 di mq.968"; - 2 che le due porzioni di terreno cedute dal Comune all'Arcidiocesi con il citato atto del 9 aprile 2008 risultano oggi a Catasto Terreni tutte volturate in ditta dell'Arcidiocesi e sono meglio individuate con colore grigio e con i numeri delle suddescritte particelle 1688 – 1691 – 1693 – 1695 – 1747 – 1748 – 1750 e 1751 nell'elaborato denominato "Tavola 1" che, previa visione da me notaio datane, presenti i testimoni, ai comparenti, omessa la lettura delle parti ivi scritte per dispensa avuta, previa vidimazione dei comparenti, dei testimoni e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D";
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- 3 che la "striscia di terreno di proprietà AQP", nel detto atto notar Antonio RIZZO CORALLO del 9 aprile 2008, è descritta come dividente in due distinte porzioni il suddescritto terreno ceduto all'Arcidiocesi e la stessa: - misura catastali mq. 1.132 ed è censita a Catasto Terreni in parte in ditta "Ente Autonomo Acquedotto Pugliese", per ineseguita voltura della trasformazione ex lege di tale ente in società per azioni come è meglio detto in comparizione ed ivi descritta al Foglio 26 con la p.lla 1755 di mq.378 ed in parte erroneamente in ditta del Comune di Manfredonia quale proprietario del suolo e dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Foggia per il diritto di superficie, per errore commesso dall'UTE di Foggia nell'esecuzione della domanda di voltura N. 7882 - relativa all'atto a mio rogito in data 25 ottobre 1995, registrato a Manfredonia il 13 novembre 1995 al N. 1579 che trattava altre particelle ed
ivi
descritta
al
Foglio
26
con
le
particelle
1746
di
mq.223, 1749 di mq. 455 e 1752 di mq.76; - è meglio individuata nella sovrallegata "Tavola 1" con colori giallo (la p.lla 1755), rosso
(le p.lle
1746 e
1749) ed
azzurro (la
p.lla
1752); - 4 che nel citato atto notar Antonio RIZZO CORALLO del 9 aprile 2008 è stato così testualmente statuito: "Convengono espressamente le parti che:======================"
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"- comprese nella cessione sono tutte le possibilità edifica=" "torie connesse a quanto ceduto, quali e quante discendono " "dagli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Manfre=" "donia;======================================================" "- il terreno oggi acquistato dovrà esser destinato dall'Ar=" "cidiocesi alla costruzione di un centro sociale polivalente " "costituito da alloggi, servizi collettivi, ambienti in uso " "comune e servizi generali, in conformità agli atti proget=" "tuali che saranno approvati con il rilascio del Permesso di " "Costruire;==================================================" "- i lavori di costruzione del centro dovranno essere inizia=" "ti entro e non oltre tre anni da oggi;======================" "Le parti, inoltre, datesi reciprocamente atto che presuppo=" "sto essenziale del trasferimento all'Arcidiocesi è la desti=" "nazione del suolo alla realizzazione di un'opera di pubbli=" "ca utilità,=================================================" "========================convengono==========================" "che il presente contratto si risolverà di diritto e, quindi," "il terreno trasferito all'Arcidiocesi dovrà essere retroces=" "so al Comune, qualora l'opera da realizzare venga destinata " "a fini non di pubblica utilità.============================"; - 5 – che l'Arcidiocesi, in adempimento a quanto statuito nel citato atto del 9 aprile 2008, ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Manfredonia i permessi di costruire N. 320 in data 8 settembre
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2008 e N. 414 in data 28 novembre 2008 che l'hanno autorizzata a costruire, sul suddescritto terreno, il Centro diocesano di accoglienza "IL BUON SAMARITANO" costituito da un fabbricato a due
piani
fuori
terra,
con
una
superficie
coperta
di
mq.
1.970, un'altezza di m. 7,00/7,45 ed una volumetria fuori terra di mc. 14.543; - 6 – che purtroppo, allorchè si è dato inizio ai lavori di costruzione del centro sociale e si è tracciato sul terreno l'ingombro del fabbricato, ci si è resi conto che nonostante la riduzione delle dimensioni operata con il permesso di costruire in variante N. 414/2008, esso doveva necessariamente esser ubicato anche sulla suddescritta "striscia di terreno di proprietà AQP", per cui l'Arcidiocesi si è vista costretta a chiedere all'AQP con lettera del 10 marzo 2009 Prot. N. 20/09: 6.1 - l'autorizzazione a spostare la condotta idrica dalla suddescritta
"striscia
di
terreno
di
proprietà
AQP",
nella
quale era stata interrata verso la metà degli anni settanta dello scorso secolo, sulla striscia di terreno di mq. 1.152, distinta nella mappa terreni al Foglio 26 con le particelle 1748 di mq.108 e 1751 di mq.968 di proprietà dell'Arcidiocesi e con la particella 1752 di mq.76 di proprietà, come innanzi detto, dell'AQP e meglio individuata con colori in parte giallo (p.lle 1748 e 1751) ed in parte azzurro (p.lla 1752) nell'elaborato denominato "Tavola 2" che, previa visione da me
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notaio datane, presenti i testimoni, ai comparenti, omessa la lettura delle parti ivi scritte per dispensa avuta, previa vidimazione dei comparenti, dei testimoni e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "E"; 6.2 - il consenso a permutare le suddescritte due strisce di terreno; - 7 – che avendo l'AQP dichiarato, con nota in data ................ Prot. N. ......... di aderire alla richiesta dell'Arcidiocesi, il Dirigente del 6° Settore del Comune di Manfredonia, dopo aver concesso all'Arcidiocesi, con suo atto in data 26 marzo 2009 Prot. N. 13221/09, il nulla osta del Comune allo spostamento della condotta idrica, ha rilasciato in data 7 aprile 2009 il permesso di costruire N. 18 per l'esecuzione dei relativi lavori; - 8 – che lo spostamento della condotta idrica è stato eseguito in circa sessanta giorni, ad integrali cura e spese dell'Arcidiocesi, dopodichè questa, nel mese di giugno 2009, ha dato inizio ai lavori di costruzione del Centro diocesano per il quale, nel frattempo, con DIA acquisita il 17 marzo 2009 al n. 12079 del Protocollo comunale, aveva richiesto ed ottenuto la variante per la costruzione anche di un piano interrato; - 9 che ad oggi il Centro diocesano è ultimato, finito e rifinito
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in ogni sua parte e pronto all'uso ma il Comune non può rilasciare il formale certificato di agibilità mancando la denuncia di nuova costruzione a Catasto Fabbricati che l'Arcidiocesi non può effettuare dovendo ancora stipulare, con l'effettivo proprietario, l'atto notarile di trasferimento della proprietà della porzione di terreno di mq. 1.056 distinta con le particelle 1746 – 1749 e 1755 e con colori in parte giallo ed in parte rosso nella "Tavola 1" sovrallegata sub."D"; - 10 che
purtroppo
l'individuazione
dell'effettivo
proprietario
della suddescritta porzione di terreno di mq. 1.056 è alquanto problematica perché, se è vero che circa quarant'anni fa l'AQP vi ha interrato la condotta idrica (forse avviando ma non completando le procedure espropriative di cui comunque nei Registri Censuari non vi è traccia alcuna) è anche vero che dai Registri Censuari risulta che l'AQP è proprietaria della sola porzione di terreno di mq. 378 distinta con la particella 1755, in virtù degli espropri effettuati nei lontani anni 1935 e 1936 e che dai Registri Immobiliari e Censuari risulta che la porzione di terreno di mq. 754 distinta con le particelle 1746 – 1749 e 1752 è di proprietà del Comune di Manfredonia in virtù di decreto sindacale del 20 gennaio 1992, trascritto a Foggia il 18 febbraio 1992 ai NN. 4155/3603, rettificato con delibera di Giunta Municipale N. 451 del 19 settembre 2007, con il quale è stato espropriato, in danno di D'Onofrio Etto-
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re, Vincenzo e Maria ed a favore del Comune di Manfredonia, tra l'altro i terreni distinti con le particelle 20 di Ha 2.10.27 e 372 di mq.1.590, da cui sono scaturite le attuali suddette particelle 1749 - 1752 e 1746; - 11 che stando così le cose è di palmare evidenza che lo scambio del sito della vecchia condotta con quello della nuova condotta non può più avvenire con un solo negozio di permuta tra AQP ed Arcidiocesi e ciò in quanto il vecchio sito è per la maggior parte di proprietà del Comune di Manfredonia in virtù del succitato decreto sindacale di esproprio dell'anno 1992, ma l'intera problematica va risolta presto e bene, anche per impedire l'insorgere di possibili liti tra Arcidiocesi, AQP e Comune. Ed è proprio per siffatto motivo che il Comune di Manfredonia, considerato che nell'atto notar Antonio RIZZO CORALLO del 9 aprile 2008, esso ha già riconosciuto di fatto come di proprietà dell'AQP il sito della vecchia condotta, ha deciso di farsi promotore di un accordo transattivo sancito in questo atto notarile in virtù del quale, con l'intervento ed il consenso di esso Comune, dell'AQP e dell'Arcidiocesi, il sito della vecchia condotta diventa di proprietà dell'Arcidiocesi e quello della nuova condotta diventa di proprietà dell'AQP; tutto ciò premesso e confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto
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segue. ARTICOLO PRIMO L'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO, con il pieno consenso ed accettazione qui espressi dal Comune di Manfredonia,
cede
e
trasferisce
all'ACQUEDOTTO
PUGLIESE
S.p.A., che accetta ed acquista, la striscia di terreno sita in Manfredonia, nell'ambito del secondo PEEP e che: - misura catastali metri quadrati 1.076 (millesettantasei); - è censita a Catasto Terreni in ditta dell'Arcidiocesi ed ivi descritta al Foglio 26 p.lla 1748 fico India cl.2 di are 1.08 R.D. euro 0,22 R.A. euro 0,11 e p.lla 1751 fico India cl.1 di are 9.68 R.D. euro 2,50 R.A. euro 1,25; - è meglio individuata con colorazione gialla e con i numeri delle dette particelle 1748 e 1751 nella sovrallegata Tavola 2; - confina con Via dei Rovi, condominii del secondo PEEP, verde pubblico verso Viale dei Longobardi, terreno (p.lle 1747 e 1750) che era e rimane dell'Arcidiocesi e terreno (p.lla 1752) infraceduta dal Comune all'AQP, salvo se altri e veriori che non pregiudicheranno. ARTICOLO SECONDO Il Comune di Manfredonia cede e trasferisce all'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., che accetta ed acquista, la piccola porzione del terreno sita in Manfredonia, nell'ambito del secondo PEEP e che: - misura catastali metri quadrati 76 (settantasei); - è censita a Catasto Terreni erroneamente in ditta "Comune di Manfredonia quale proprietario del suolo ed Istituto Autonomo
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Case Popolari – Foggia per il diritto di superficie" per errore commesso nell'esecuzione della detta nota di voltura n. 7882/95 ed ivi descritta al Foglio 26 p.lla 1752 fico India cl.1 di ca 76 R.D. euro 0,20 R.A. euro 0,10; - è meglio individuata con colore celeste e con la detta particella 1752 in entrambe le sovrallegate Tavola 1 e Tavola 2; - confina con Via dei Rovi, particella 1751 innanzi ceduta all'AQP e particella 1749 infra ceduta all'Arcidiocesi, salvo se altri e veriori che non pregiudicheranno. ARTICOLO TERZO L'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. cede e trasferisce all'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO, che accetta ed acquista, la striscia di terreno sita in Manfredonia, nell'ambito del secondo PEEP e che: - misura catastali metri quadrati 378 (trecentosettantotto); - è censita a Catasto Terreni in ditta Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (oggi denominato Acquedotto Pugliese S.p.A. per quanto in comparizione precisato) ed ivi descritta al Foglio 26 p.lla 1755 pascolo cl.3 di are 3.78 R.D. euro 0,49 R.A. euro 0,29; - è meglio individuata con colorazione gialla e con il numero della detta particella 1755 nella sovrallegata "Tavola 1"; - confina con terreno (p.lle 1688 e 1691) che era e rimane dell'Arcidiocesi, Via dei Rovi, terreno (p.lle 1749 e 1746) infracedute all'Arcidiocesi e terreno (p.lla 1754) che è e rimane di AQP, salvo se altri e veriori che non pregiudicheranno.
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ARTICOLO QUARTO Il Comune di Manfredonia cede e trasferisce all'ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE-SAN GIOVANNI ROTONDO, che accetta ed acquista, la striscia di terreno sita in Manfredonia, nell'ambito del secondo PEEP e che: - misura catastali metri quadrati 678 (seicentosettantotto); - è censita a Catasto Terreni erroneamente in ditta "Comune di Manfredonia quale proprietario del suolo ed Istituto Autonomo Case Popolari – Foggia per il diritto di superficie" per errore commesso nell'esecuzione della detta nota di voltura n. 7882/95 ed ivi descritta al Foglio 26 p.lla 1746 fico India cl.2 di are 2.23 R.D. euro 0,46 R.A. euro 0,23 e p.lla 1749 fico India cl.1 di are 4.55 R.D. euro 1,17 R.A. euro 0,59; - è meglio individuata con colore rosso e con i numeri delle dette particelle 1746 e 1749 nella sovrallegata "Tavola 1"; - confina con terreno (p.lla 1755) innanzi ceduta dall'AQP all'Arcidiocesi, Via dei Rovi, terreno (p.lla 1752) innanzi ceduta dal Comune all'AQP, terreno (p.lle 1750 e 1747) che era e rimane dell'Arcidiocesi e verde pubblico verso Via dei Longobardi, salvo se altri e veriori che non pregiudicheranno. ARTICOLO QUINTO Le parti si danno reciprocamente atto ed evidenziano ad ogni effetto di legge ed ove occorra convengono: - 1 che nelle cessioni dei terreni distinti con le particelle 1748
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– 1751 e 1752 operate ai precedenti articoli primo e secondo a favore dell'AQP rispettivamente dall'Arcidiocesi e dal Comune non è compresa alcuna volumetria anche perché i terreni in parola sono di per sé inedificabili essendovi interrata la nuova condotta idrica cittadina; - 2 che anche nella cessione dei terreni distinti con le particelle 1755 – 1746 e 1749 operata ai precedenti articoli terzo e quarto a favore dell'Arcidiocesi rispettivamente dall'AQP e dal Comune non è compresa alcuna volumetria in quanto per la costruzione, su questi terreni, del fabbricato del Centro diocesano si è utilizzata la volumetria ceduta dal Comune all'Arcidiocesi con il citato atto del 9 aprile 2008 ed autorizzata dallo stesso Comune con i citati permessi di costruire N. 320/2008 e N. 414/2008; - 3 che in virtù del citato atto notar Antonio Rizzo Corallo del 9 aprile 2008 così come rettificato ed integrato con il presente atto, il terreno di proprietà dell'Arcidiocesi destinato al centro sociale: - misura complessivi mq. 11.724; - è distinto nella mappa terreni al Foglio 26 con le particelle 1688 di mq. 3958, 1691 di mq. 2.499, 1693 di mq. 1.767, 1695 di mq. 1.786, 1747 di mq. 296, 1750 di mq. 362, 1746 di mq. 223, 1749 di mq. 455 et 1755 di mq. 378; - è meglio individuato con i numeri delle suddescritte particelle e con colore grigio nella so-
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vrallegata Tavola 2; - forma un unico corpo confinante con Via dei Rovi, il nuovo sito della condotta di proprietà AQP, verde pubblico verso Viale dei Longobardi e Viale dei Longobardi, salvo se altri; - 4 che il fabbricato del Centro diocesano costruito sul terreno di mq. 11.724 descritto al precedente punto 3, è di piena, unica ed esclusiva proprietà dell'Arcidiocesi avendolo questa realizzato, a sue integrali cura e spese, in base ai citati permessi di costruire N. 320/2008 e N. 414/2008 ed utilizzando la volumetria cedutale con il citato atto del 9 aprile 2008; - 5 che in virtù delle cessioni operate con il presente atto è di proprietà dell'AQP il terreno su cui è interrata la nuova condotta idrica cittadina, terreno che: - misura mq. 1.152; - è distinto nella mappa terreni al Foglio 26 con le particelle 1748 di mq. 108, 1751 di mq. 968 et 1752 di mq. 76; - è meglio individuato con i numeri delle suddescritte particelle e con colore in parte giallo ed in parte nella sovrallegata Tavola 2; - forma un unico corpo confinante con Via dei Rovi, condominii del 2° PEEP, verde pubblico verso Via dei Longobardi ed il suddescritto terreno di mq. 11.724 del centro sociale di proprietà dell'Arcidiocesi, salvo se altri; - 6 che anche se le cessioni fatte da AQP all'Arcidiocesi e dal-
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l'Arcidiocesi all'AQP possono considerarsi effettuate anche se solo in parte a titolo di permuta ed anche se le cessioni fatte dal Comune all'Arcidiocesi ed all'AQP sono da ritenersi effettuate a rettifica ed integrazione di quanto convenuto nel citato atto notar Antonio RIZZO CORALLO del 9 aprile 2008, in effetti tutte le cessioni operate ai precedenti articoli primo, secondo, terzo e quarto sono state fatte in esecuzione dell'accordo
transattivo
sancito
al
solo
fine
di
impedire
l'insorgere di ogni qualsiasi lite tra essi AQP, Arcidiocesi e Comune; - 7 – che comunque nessun corrispettivo e/o conguaglio è dovuto da nessuna parte alle altre due per nessun titolo o causa e tutte le parti con la sistemazione delle loro proprietà come risulta da questo atto si ritengono soddisfatte e tacitate di ogni loro pretesa od avere, per cui si rilasciano ampia e reciproca liberazione e discarico; - 8 – che comunque rimane fermo, invariato e confermato il citato atto notar Antonio Rizzo Corallo del 9 aprile 2008 ovviamente per quanto non rettificato ed integrato con il presente atto. ARTICOLO SESTO Tutte le cessioni dei terreni sono fatte ed accettate a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ceduto trovasi e così con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze e di-
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pendenze, servitù attive e passive inerenti e così e come le parti cedenti l'hanno goduto e posseduto e quali ad esse sono pervenute in virtù dei citati titoli di provenienza. ARTICOLO SETTIMO 1 - Ai sensi ed effetti dell'articolo 30 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e successive modifiche ed integrazioni (in appresso indicato solo T.U.), le parti interessate consegnano a me notaio il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Manfredonia il , contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni ceduti con questo atto e dichiarano che dalla data del rilascio di tale certificato, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici del Comune in parola. Io notaio, sempre ai sensi ed effetti del citato art. 30 del T.U., allego detto certificato al presente atto sotto la lettera "F", omessane la lettura per dispensa avuta. 2 – Dichiara l'Arcidiocesi, ai sensi ed effetti dell'articolo 46 del citato T.U. N. 380/2001, che il fabbricato del Centro diocesano è stato costruito in base ai citati permessi di costruire NN. 320/2008, 414/2008, 18/2009 e DIA N. 12079/2009. ARTICOLO OTTAVO Una parte presta all'altra le garanzie di legge garantendo l'assoluta ed esclusiva proprietà dei beni rispettivamente ce-
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duti e che gli stessi sono franchi e liberi da debiti, liti in corso, pesi, privilegi, iscrizioni e trascrizioni di pregiudizio. ARTICOLO NONO Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed onerose e da oggi ciascuna parte cedente immette ciascuna parte cessionaria nel possesso legale dei beni ceduti mentre nel possesso materiale degli stessi beni ceduti le parti cessionarie sono state già immesse prima d'ora. ARTICOLO DECIMO 1 - Le parti consentono tutte le conseguenti trascrizioni e volture nei Registri Immobiliari e Censuari e rinunciano ad ogni sorta d'ipoteca legale che possa eventualmente nascere da questo atto a loro favore, manlevando da responsabilità il competente Conservatore e funzionari addetti. 2 - Ai soli fini fiscali e ad ogni altro effetto di legge le parti dichiarano che il valore di quanto ceduto da: 2.1 – AQP all'Arcidiocesi è pari ad euro
2.2 – Comune di Manfredonia all'Arcidiocesi è pari ad euro
2.3 – Comune di Manfredonia ad AQP è pari ad euro
2.4 – Arcidiocesi ad AQP è pari ad euro
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ARTICOLO UNDICESIMO Ai sensi ed effetti dell'articolo 35 comma 22 del decreto legge N. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 N. 248, modificato ed integrato dall'art. 1 commi 48 e 49 della legge N. 296 del 27 dicembre 2006 nonchè ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 et 76 del D.P.R. N. 445/2000, i legali rappresentanti delle costituite parti, consapevoli delle disposizioni di detti decreto legge e DPR ed ammoniti da me notaio sulle responsabilità penali nonchè sui poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e sulle sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione, ciascuno per proprio conto ed uno dopo l'altro, presenti i testimoni, dichiarano: "Sotto la mia personale responsabilità dichiaro che per il presente atto non si è fatto luogo a pagamento di alcun conguaglio di denaro e che per lo stesso non ci si è avvalsi di mediatori e comunque che tutte le operazioni sono state concluse senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile". ARTICOLO DODICESIMO 1 - Le parti dichiarano di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione e che questo atto non sconta IVA. 2 - Le spese di questo atto e relative sono a carico dell'Arcidiocesi, la quale poiché il presente atto ha ad oggetto aree
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ricomprese in Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, esso è soggetto al trattamento tributario di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e cioè all'imposta fissa di registro ed all'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Infine sempre l'Arcidiocesi richiede l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 bis dell'Allegato B al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'art. 10 comma 9 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e letto, alla continua presenza dei testimoni, ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me notaio essendo le ore Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su pagine
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE F.to: Vitulano
F.to Fiorentino
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ATTESTAZIONE
La presente deliberazione: 1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 28 Dic. 2011 ....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 28 Dic. 2011 2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici
per l'esecuzione:
Dirigente 7° Settore. _________________________________________________________________ Presidente Consiglio Comunale. _________________________________________________________________
. _________________________________________________________________
3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. 28 Dic. 2011 Dalla Residenza comunale,lì____________ IL SEGRETARIO GENERALE F.to Fiorentino
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__________________________________________________________________ E' copia conforme all'originale Il Segretario Generale Data 28 Dic. 2011