Che cosa cambia e perché 1
La fine dell’immobilismo Stop al bicameralismo paritario
Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale Più garanzie e più bilanciamento dei poteri Basta conflitti fra Stato e Regioni, chi fa cosa
LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Che cosa cambia e perché
Stop al bicameralismo paritario La Camera dei deputati Solo la Camera dei deputati vota la fiducia al Governo come unica sede della sovranità popolare; di conseguenza essa è l’attore principale del processo legislativo, esercita la funzione di indirizzo politico e quella di controllo dell’operato del Governo, come in tutte le grandi democrazie europee. I deputati restano 630 La Camera dei Comuni inglese ne ha 650 Il Bundestag tedesco 630 L’Assemblea Nazionale francese 577
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Stop al bicameralismo paritario Il Senato della Repubblica I senatori passano da 315 a 100 Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita la funzione di raccordo tra queste e lo Stato per evitare i conflitti di competenza. Concorre inoltre alla funzione di raccordo con l’Unione europea, verifica l’impatto delle politiche della Ue sui territori, valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni, concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. 100 senatori: 5 nominati dal presidente della Repubblica, 21 sindaci (uno per Regione o Provincia autonoma), 74 consiglieri regionali eletti dalle relative assemblee in conformità al risultato delle elezioni e con proporzione rispetto alla popolazione (minimo 2). Niente indennità per i senatori, solo quella di consigliere regionale o sindaco.
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Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Le leggi ordinarie sono approvate dalla Camera; il Senato può esaminarle se entro 10 giorni lo chiede un terzo dei suoi membri e ha 30 giorni per proporre modifiche sulle quali deciderà la Camera. Il Senato esamina la legge di stabilità senza necessità di richiesta. Sono invece soggette a procedimento bicamerale paritario le leggi costituzionali e una serie (ben individuata) di altre leggi riguardanti le “regole”. Se a questo leggi già approvate dalla Camera il Senato propone modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera può non conformarsi ad esse solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta.
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Meno decreti legge Decreti-legge solo per misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Sono vietati i decreti-legge: in materia costituzionale ed elettorale (salvo l’organizzazione del procedimento elettorale); recanti delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; di approvazione di bilanci e consuntivi; che reiterano disposizioni adottati con decreti non convertiti; che ripristinano l’efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Nell’iter parlamentare non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto e alla finalità del decreto. Se il presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione con messaggio motivato alle Camere, il termine per la conversione in legge è differito di 30 giorni.
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Disegni di legge con corsia preferenziale e voto a data certa Per i disegni di legge essenziali per l’attuazione del programma di governo è prevista una “corsia preferenziale” con “voto a data certa”. Per essi, infatti, il Governo può chiedere alla Camera di deliberare che siano iscritti con priorità all’ordine del giorno e siano sottoposti alla pronuncia in via definitiva della Camera entro il termine di 70 giorni dalla deliberazione, termine che può essere differito di 15 giorni in relazione alla complessità del disegno di legge.
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Il presidente della Repubblica Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (630 deputati e 100 senatori). L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell’assemblea per i primi tre scrutini, con quella dei tre quinti dell’assemblea dal quarto scrutinio, con quella dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio. Il quorum è elevato, oltre i numeri della maggioranza di governo, e consente quindi l’elezione di un presidente di garanzia.
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La Corte costituzionale I 15 giudici della Corte costituzionale sono nominati: 5 dal Presidente della Repubblica 5 dalle supreme magistrature 3 dalla Camera dei deputati 2 dal Senato della Repubblica con gli stessi quorum elevati previsti dalle vigenti norme costituzionali.
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Più garanzie e bilanciamento dei poteri Garanzie e limiti al potere del Governo sono già ampiamente presenti nel nostro sistema Presidente della Repubblica Corte costituzionale Consiglio superiore della magistratura Tutti eletti con quorum che sfuggono alla maggioranza di governo C’è una magistratura inquirente del tutto autonoma dal governo, differentemente da altri Paesi C’è una separazione verticale dei poteri, dall’Unione europea alle Regioni C’è il referendum abrogativo Viene riconosciuto un ruolo all’opposizione
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Più garanzie e bilanciamento dei poteri La riforma accresce il sistema delle garanzie: •i diritti delle minoranze parlamentari e lo Statuto delle opposizioni devono essere garantititi e disciplinati dai regolamenti delle Camere (art. 64) •le proposte di legge di iniziativa popolare devono essere sottoscritte da 150mila elettori ma non potranno più rimanere nei cassetti delle Camere; i regolamenti parlamentari devono garantirne la discussione e la deliberazione conclusiva; sono previsti anche referendum propositivi e di indirizzo e altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali (art. 71); •le leggi elettorali di Camera e Senato potranno essere sottoposte al ricorso preventivo di legittimità costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera o di un terzo dei componenti del Senato (art. 73 e disposizioni transitorie); •il quorum di validità del referendum abrogativo richiesto da 800mila elettori viene ridotto alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, rimane invece quello della maggioranza degli aventi diritto per le richieste sottoscritte da 500mila elettori (art. 75).
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Basta conflitti fra Stato e Regioni Ecco che cosa fa lo Stato Sono riportate alla competenza esclusiva dello Stato le seguenti materie: •produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; •grandi reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale, porti e aeroporti di interesse nazionale e internazionale; •coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; •tutela e sicurezza del lavoro; •ordinamento scolastico e istruzione universitaria; programmazione della scientifica e tecnologica; •commercio con l’estero; •previdenza complementare e integrativa; •ordinamento delle professioni; ordinamento sportivo; ordinamento della comunicazione; •sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; •tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; •disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e la sicurezza alimentare; •disposizioni generali e comuni sull’istruzione e la formazione professionale; •disposizioni generali e comuni sulle attività culturali.
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Basta conflitti fra Stato e Regioni Ecco che cosa fanno le Regioni Spetta alle Regioni ogni alta materia non riservata allo Stato e in particolare: •promozione dello sviluppo economico locale, organizzazione regionale dei servizi alle imprese; •pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e dotazione infrastrutturale; •servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, organizzazione della formazione professionale; •programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; •rappresentanza delle minoranze linguistiche; •disciplina regionale per i beni ambientali, culturali e paesaggistici e delle attività culturali; •regolazione in ambito regionale delle relazioni finanziarie tra enti territoriali ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Forme e condizioni particolari di autonomia su materie di competenza statale possono essere attribuite per legge alle Regioni purché la Regione interessata sia in equilibrio di bilancio. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie su cui non ha l’esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giudica o economica della Repubblica, o dell’interesse nazionale (clausola di supremazia).
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