Nuovo regolamento sull’immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale.
Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento disciplina la guida e l'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni appartenenti alle strutture operative della protezione civile provinciale di seguito elencate: a) il dipartimento competente in materia di protezione civile della Provincia e le strutture organizzative ad esso afferenti, compreso il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia; b) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari; c) il corpo forestale provinciale di cui all’articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e le strutture organizzative di primo e secondo livello competenti in materia di foreste e fauna, conservazione della natura e sistemazione dei bacini montani; d) il servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico; e) le organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile convenzionate con la Provincia. 2. Questo regolamento si applica alle organizzazioni di volontariato previste dal comma 1, lettera e), solo con riferimento all'attività di protezione civile descritta nella convenzione con la Provincia.
Art. 2 Competenze 1. La struttura provinciale competente per le attività antincendi svolge le funzioni amministrative e tecniche riguardanti l'immatricolazione e la guida dei veicoli e delle imbarcazioni di cui all'articolo 1, e in particolare: a) provvede all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione e alla revoca della patente di servizio; b) rilascia i certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida per l’addestramento di cui al comma 2; c) effettua l'immatricolazione e rilascia i documenti di circolazione e le targhe di riconoscimento dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio; d) cura gli accertamenti tecnici e le verifiche tecniche periodiche. 2. La scuola provinciale antincendi di cui all’articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, (Norme in materia di servizi antincendi) svolge l'attività di formazione relativa alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni di servizio, e in particolare: a) istituisce, sentite le strutture e le organizzazioni di cui all'articolo 1, i corsi di addestramento teorico e pratico che preparano i candidati all’esame per il conseguimento della patente di servizio; b) istituisce i corsi per l’abilitazione degli insegnanti e degli istruttori dei corsi di addestramento di cui alla lettera a); 1
c) cura la formazione dei titolari di patente di servizio e dei responsabili dell'addestramento. 3. Per l’espletamento degli adempimenti previsti da questo regolamento il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può, inoltre avvalersi della collaborazione delle altre strutture provinciali, della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato convenzionate.
Art. 3 Patente di servizio 1. La patente di servizio si articola in sette categorie descritte nei successivi commi. Il modello delle patenti di servizio, nonché dei permessi temporanei di guida disciplinati dal comma 13, è individuato negli allegati B e B1, e può essere costituito anche da un tesserino magnetico contenente tutti i dati della patente, compresi quelli storici. Sul tesserino è riprodotto lo stemma della Provincia, l’espressione “patente di servizio”, la categoria della patente, la foto e i dati personali del titolare, la data di rilascio, la scadenza e le limitazioni. 2. La patente della categoria I abilita alla guida di ciclomotori due, tre e quattro ruote, di motoveicoli, di macchine operatrici non eccezionali e di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3500 chilogrammi, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero. 3. La patente della categoria IIA abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi, ma non superiore a 7500 chilogrammi, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria III. 4. La patente della categoria II abilita alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto, anche se trainanti un rimorchio leggero, nonché di macchine operatrici eccezionali, esclusi gli autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria III. 5. La patente della categoria IIIA abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 16, anche se trainanti un rimorchio leggero. 6. La patente della categoria III abilita alla guida di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero. 7. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 1600 chilogrammi. 8. La patente della categoria IV abbinata alle precedenti categorie abilita alla guida dei veicoli compresi nelle relative categorie di patente quando trainanti un rimorchio non leggero con i limiti previsti nella seguente tabella esplicativa: categoria I + categoria IV categoria IIA + categoria IV categoria II+ categoria IV categoria IIIA + categoria IV categoria III + categoria IV
rimorchio max 3500 Kg; complesso max 7000 Kg rimorchio oltre 1600 Kg, complesso max 12000 Kg rimorchio oltre 1600 Kg rimorchio oltre 1600 Kg rimorchio oltre 1600 Kg
9. La patente della categoria V abilita alla guida di imbarcazioni a motore di lunghezza non superiore a 24 metri e sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc se a motore diesel, 2
comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv, per la navigazione fino alla distanza di dodici miglia marine dalla costa. 10. I titolari di patente di servizio, nel rispetto delle prescrizioni riportate sulla patente stessa, sono abilitati a guidare i veicoli e le imbarcazioni delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1, limitatamente ai mezzi immatricolati secondo questo regolamento. 11. È escluso dalla guida durante i servizi di emergenza il personale che sulla base della ricognizione effettuata dal responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza svolge prevalentemente funzioni amministrative o di supporto logistico. Questa limitazione è annotata sulla patente di servizio. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può disporre deroghe per situazioni particolari. I vigili del fuoco volontari, qualificati come vigili del fuoco di complemento, sono esclusi dalla guida in emergenza e questa limitazione è annotata sulla patente di servizio; a tal fine la federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e le organizzazioni di volontariato comunicano entro trenta giorni al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi il passaggio dal servizio operativo a quello di supporto. 12. Per la guida di veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose è necessario il superamento di apposito corso di formazione organizzato dalla scuola antincendi oppure il conseguimento del certificato di formazione professionale che abilita al trasporto di merci pericolose (CFP/ADR). L’abilitazione al trasporto di sostanze pericolose è annotata sulla patente di servizio. 13. Le strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , possono chiedere alla struttura provinciale competente per le attività antincendi il rilascio di un permesso di guida temporaneo per i soggetti che collaborano con loro, a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme sulla corrispondenza tra la patente civile e quella di servizio contenute in questo regolamento. Il documento è conforme al modello inserito nell'allegato B1, e può essere sostituito con un tesserino magnetico analogo a quello delle patenti di servizio. Il permesso temporaneo non abilita alla guida in emergenza.
Art. 4 Rilascio e validità della patente di servizio 1. La patente di servizio è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi ai soggetti appartenenti alle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1 che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano conseguito l'abilitazione prevista dall'articolo 9 o siano in possesso di patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, sulla base delle equiparazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Se un soggetto appartiene a più di una struttura operativa lo comunica al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi. In questo caso è emesso un unico documento. 2. Le patenti di categoria II, IIIA, III e V sono rilasciate dopo il compimento del ventunesimo anno di età. 3. La patente di guida per il servizio in emergenza è rilasciata dopo il compimento del ventunesimo anno di età o comunque non prima di tre anni dal conseguimento della patente civile di categoria B, tenuto conto delle disposizioni previste in materia dal codice della strada. 4. La domanda per il rilascio della patente di servizio è redatta in carta semplice, deve indicare i dati identificativi del richiedente e la situazione di servizio e deve inoltre essere corredata del visto del responsabile della struttura operativa della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1 di appartenenza e di due fotografie in formato tessera del 3
richiedente. Possono essere utilizzate anche fotografie digitali, nitide e riconoscibili purché il responsabile attesti che non sono state alterate. Nel caso di conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni in patente di servizio alla domanda deve essere allegata anche una fotocopia semplice della patente civile in corso di validità. 5. Il rilascio della patente di servizio in seguito ad abilitazione è subordinato alle seguenti condizioni: a) partecipazione al corso di cui all’articolo 8; b) superamento dell’esame di cui all’articolo 9; c) accertamento dei requisiti fisici e psichici. 6. Ai soggetti in servizio civile presso le strutture operative della protezione civile provinciale cui all’articolo 1 in possesso della patente civile della categoria corrispondente o superiore può essere rilasciata soltanto la patente di servizio di prima categoria per la guida di veicoli non in servizio di emergenza con funzioni di supporto tecnicoamministrativo. 7. Il titolare delle patenti rilasciate ai sensi dell’articolo 138 del Codice della strada che transitano nel ruolo del personale della Provincia o che aderiscono a una delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, lettera e), possono chiedere la conversione delle patenti possedute in quelle provinciali di categoria corrispondente. 8. La patente di servizio per la guida ordinaria è rilasciata anche ai titolari di patenti civili speciali, qualora la corrispondente patente civile non richieda adattamenti speciali al veicolo. Se l’attribuzione della patente civile speciale si verifica dopo il rilascio della patente di servizio, il titolare della stessa avverte senza ritardo il responsabile della struttura operativa della protezione civile provinciale di appartenenza perché comunichi al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi la qualificazione della patente civile come speciale per adeguare la categoria della patente di servizio o per inserire sulla stessa limitazioni corrispondenti a quelle della patente civile speciale. 9. La patente di servizio attribuita mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni ha la stessa validità di quest'ultima, con un termine di tolleranza di trenta giorni. 10. La patente di servizio rilasciata in seguito ad abilitazione ha la stessa validità della patente civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente secondo le disposizioni dell’articolo 5, comma 1. 11. La patente di servizio è utilizzabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età o, se anteriore, fino al termine dell’attività di servizio, purché il titolare faccia parte di una delle strutture operative previste dall’articolo 1 e sussista il presupposto descritto nel comma 5, lettera c). Dopo il sessantacinquesimo anno di età la patente è prorogabile su richiesta degli interessati previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, e ha validità per il periodo stabilito dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi in relazione al predetto accertamento, salva la possibilità di ulteriori proroghe. 12. La patente di servizio rilasciata in applicazione di questo regolamento non è convertibile in patente civile.
Art. 5 Conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni 1. I soggetti appartenenti alle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1, titolari di patente di guida civile, possono ottenere il rilascio della patente di servizio secondo le seguenti corrispondenze: PATENTE DI GUIDA CIVILE B BE
PATENTE DI SERVIZIO categoria I categoria I + categoria IV 4
C1 C1E C CE D1 D1E D DE Patente nautica
categoria IIA categoria IIA + categoria IV categoria II categoria II + categoria IV categoria IIIA categoria IIIA + categoria IV categoria III categoria III + categoria IV categoria V
2. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, sentiti i responsabili delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all'articolo 1, recepisce le limitazioni temporanee alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni contenute nelle prescrizioni della patente civile. 3. La patente di servizio consente la guida all’estero se il titolare è in possesso anche della patente civile per veicoli o imbarcazioni. 4. Il titolare di patente di servizio, qualora la patente civile per veicoli o imbarcazioni venga modificata o subisca delle limitazioni, deve comunicarlo immediatamente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 6.
Art. 6 Accertamento dei requisiti fisici e psichici 1. L’accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici è una delle condizioni previste dall’art. 4, comma 5, lettera c) di questo regolamento per il rilascio della patente di servizio, nonché dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il rilascio della patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni di categoria corrispondente. 2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti fisici e psichici qualora l'interessato sia titolare di valida patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, per i soggetti ultrasessantacinquenni. 3. Se circostanze oggettive fanno presumere un peggioramento della condizione psicofisica del titolare della patente di servizio il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, sentito il responsabile della struttura operativa della protezione civile provinciale di appartenenza, può disporre in ogni momento l'effettuazione di accertamenti medico legali.
Art. 7 Rinnovo della patente di servizio 1. Il rinnovo della patente di servizio è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi su richiesta degli interessati da presentare in carta semplice almeno quindici giorni prima della scadenza. 2. Per il rinnovo è verificato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1. 3. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può verificare la validità della patente di servizio anche a mezzo di collegamento informatico con la struttura provinciale competente in materia di motorizzazione (di seguito Servizio motorizzazione). Le variazioni di categoria o le limitazioni della patente civile riscontrate in fase di verifica devono essere poste in evidenza sulla patente di servizio. 4. Dopo la presentazione della domanda di rinnovo della patente civile, e in attesa del 5
completamento della procedura, il titolare di patente di servizio ottenuta per conversione della patente civile può continuare a guidare solo allegando alla patente di servizio una fotocopia del certificato medico presentato per il rinnovo della patente civile.
Art. 8 Corsi di addestramento e autorizzazione per esercitarsi alla guida 1. La scuola provinciale antincendi, in collaborazione con i responsabili delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1, predispone il programma dei corsi di addestramento teorico e pratico per il conseguimento della patente di servizio e lo sottopone alla cassa provinciale antincendi per l’approvazione. Il programma tiene conto dei principi formativi seguiti nei corrispondenti programmi ministeriali adattandoli alle esigenze locali. 2. L'insegnamento teorico e pratico nei corsi di cui al comma 1 è impartito da insegnanti e istruttori che hanno conseguito la relativa abilitazione al termine degli appositi corsi organizzati dalla scuola provinciale antincendi. Il certificato di abilitazione è conforme al modello di cui agli allegati C e C1. 3. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida e nella prova pratica di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta "SCUOLA GUIDA". 4. L'allievo nel periodo in cui è iscritto al corso di addestramento è autorizzato, durante le esercitazioni, a condurre automezzi o imbarcazioni non in servizio di emergenza rientranti nella categoria di patente per cui segue il corso, purché sia munito di autorizzazione per esercitarsi alla guida e guidi con a fianco un collega in possesso di patente di categoria corrispondente o superiore, conseguita da almeno cinque anni. 5. L’autorizzazione per esercitarsi alla guida è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, previo accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all’articolo 6, in conformità al modello dell’allegato A. 6. L’autorizzazione per esercitarsi alla guida ha una validità di sei mesi ed è restituita al struttura provinciale competente per le attività antincendi all’atto del rilascio dell’attestato provvisorio di idoneità alla guida o della patente di servizio. 7. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può definire intese con il responsabile della struttura provinciale competente in materia di trasporti per l'autorizzazione, anche in via generale, della navigazione sui laghi con finalità di addestramento.
Art. 9 Esame di abilitazione alla guida 1. All’esame per il conseguimento della patente di servizio sono ammessi i soggetti che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni di teoria e abbiano effettuato le ore di guida previste dai corsi di addestramento. 2. L'esame di abilitazione consiste in: a) una prova teorica; b) una prova pratica. 3. La prova teorica consiste in un questionario con quarantacinque quesiti; la prova è superata con almeno trentacinque quesiti esatti. 4. La prova pratica consiste nella verifica delle capacità e dei comportamenti del candidato nella guida di veicoli o di imbarcazioni rientranti nella categoria di patente di servizio che si intende conseguire, nonché nell’accertamento delle cognizioni di manutenzione ordinaria dei medesimi veicoli o imbarcazioni e di utilizzo delle relative attrezzature. La prova si intende superata con giudizio di idoneità. 5. La patente è conseguita se il candidato supera entrambe le prove previste al comma 2. 6
6. I candidati che non abbiano superato una delle prove d’esame sono dichiarati "non idonei". L’esito negativo della prova teorica non consente lo svolgimento della prova pratica. I candidati sono ammessi a ripetere le prove trascorsi almeno trenta giorni dalla prova negativa. Le singole prove non possono essere ripetute per più di una volta. Dopo il secondo tentativo fallito della prova pratica, l’esame deve essere ripetuto dall’inizio. Nel caso in cui il doppio esito negativo riguardi la prova teorica, il candidato deve ripetere anche il corso di addestramento. 7. Il processo verbale dell'esame è redatto in conformità al modello degli allegati D e D1. Sulla base del verbale d'esame, nel caso di esito favorevole, il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi rilascia immediatamente all'interessato un attestato provvisorio di idoneità alla guida secondo il modello degli allegati E ed E1, e successivamente la patente di servizio abilitante alla guida di veicoli o imbarcazioni in conformità ai modelli dell’allegato B.
Art. 10 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei veicoli e delle imbarcazioni è composta dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, che la presiede, da un esperto in materia della stessa struttura e da un esperto tecnico del servizio provinciale competente in materia di motorizzazione civile o dai loro sostituti. 2. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.
Art. 11 Sospensione della patente di servizio 1. La sospensione della patente di servizio può essere disposta dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, d’ufficio o su segnalazione delle autorità di pubblica sicurezza o del responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza del titolare, quando nella guida dei veicoli o delle imbarcazioni di servizio il titolare abbia provocato danni a persone o a cose per imperizia, negligenza, imprudenza o per inosservanza delle norme sulla guida o rispettivamente sulla navigazione. 2. La patente di servizio può essere sospesa in particolare: a) per i veicoli quando il guidatore, al di fuori del servizio di emergenza, incorra nella violazione di una delle norme di comportamento per le quali è prevista la sospensione della patente civile, nel titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); b) per le imbarcazioni nei casi previsti dall'articolo 40 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. 3. Per i casi previsti dal comma 2 la durata massima della sospensione della patente di servizio è stabilita dalle norme ivi richiamate. Negli altri casi la durata della sospensione è proporzionale alla gravità dell’infrazione e non può superare la durata massima di un anno. 4. Nel caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, la patente di servizio può essere revocata, secondo le modalità stabilite dall’articolo 12. 5. Una volta ricevuta la notizia dell'infrazione, il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi effettua gli accertamenti che ritiene opportuni e contesta per iscritto i fatti all'interessato fissando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di note difensive. Il procedimento di sospensione e quello di revoca devono concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della notizia dell'infrazione. 6. La patente di servizio è sospesa automaticamente ogni qualvolta è sospesa la patente 7
di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la sospensione della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi. 7. Per la determinazione del periodo di sospensione della patente di servizio il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi acquisisce dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento i dati relativi alla durata del periodo di sospensione. Per le patenti nautiche i dati sono acquisiti dall’autorità marittima o dagli uffici della motorizzazione che hanno provveduto alla sospensione. 8. La sospensione e la revoca della patente di servizio comportano per il titolare l'obbligo di consegnare la patente al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che la trasmette al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi. 9. Decorso il periodo di sospensione della patente di servizio, il titolare, prima di rientrarne in possesso, può essere sottoposto alla verifica della preparazione tecnica o ad accertamenti psicofisici su disposizione del dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi.
Art. 12 Revoca o declassamento della patente di servizio 1. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi dispone la revoca della patente di servizio qualora il titolare cessi dal servizio operativo, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, per i vigili del fuoco volontari di complemento, oppure quando a seguito di accertamenti medico legali risulti la perdita dei requisiti psicofisici prescritti. 2. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi dispone inoltre la revoca della patente di servizio ottenuta per conversione ogni qualvolta venga revocata al titolare la patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni. Il titolare della patente di servizio deve comunicare immediatamente la revoca della patente civile al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che provvede a informare il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi. 3. In caso di dimissione o di decadenza dal corpo dei vigili del fuoco volontari o dalle organizzazioni di volontariato o il mancato rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè la cessazione del rapporto di lavoro determinano la decadenza automatica della patente di servizio. 4. Nell’ipotesi di rilascio della patente civile speciale di cui all’articolo 4, comma 8, se sono necessari degli adattamenti al veicolo la patente di servizio è revocata. 5. In caso di revoca o di decadenza automatica della patente di servizio, il titolare deve consegnare entro dieci giorni il documento al responsabile della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, perché lo trasmetta al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, che ne cura la distruzione, redigendo apposito verbale. 6. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato l’adozione del provvedimento di revoca della patente di servizio, l’interessato può chiedere il rilascio di una nuova patente purché sia in possesso dei requisiti previsti al momento della richiesta. 7. Nel caso disciplinato dall'articolo 11, comma 4, prima del rilascio della nuova patente di servizio devono trascorrere almeno tre anni dalla revoca, e il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi può disporre la verifica della preparazione tecnica o accertamenti medico legali anche se la nuova patente di servizio è chiesta mediante conversione della patente civile per veicoli o imbarcazioni. 8. Il titolare di patente di servizio, in caso di declassamento della propria patente di guida civile per veicoli o imbarcazioni, deve informare immediatamente il responsabile 8
della struttura o dell'organizzazione di appartenenza, che ne dà tempestiva comunicazione al dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi perché provveda ad adeguare la categoria della patente di servizio o ad inserire sulla stessa limitazioni corrispondenti a quelle della patente civile.
Art. 13 Immatricolazione dei veicoli 1. L’immatricolazione dei veicoli di servizio è disposta dal dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi su richiesta dei responsabili delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all'articolo 1 corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione di conformità del veicolo omologato rilasciata dal costruttore oppure certificato di conformità CE rilasciato dal costruttore eventualmente integrato dalla dichiarazione per l’immatricolazione; b) nel caso di veicoli allestiti, certificato di approvazione di cui all’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con certificato di origine completo dei dati tecnici rilasciato dall’allestitore o con la dichiarazione di conformità o certificato di conformità CE del veicolo omologato rilasciata dal costruttore; c) nel caso di veicoli in precedenza immatricolati come civili, copia del contratto di compravendita con sottoscrizioni autenticate o dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata o altra idonea documentazione comprovante il titolo di proprietà e dichiarazione sostitutiva di avvenuta radiazione; trattandosi di veicoli già immatricolati come civili, la struttura provinciale competente per le attività antincendi acquisisce i dati contenuti nella carta di circolazione, nel certificato di proprietà e nel certificato di radiazione dal pubblico registro automobilistico direttamente presso le strutture amministrative competenti. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) devono essere prodotti in originale. 3. Qualora la richiesta di immatricolazione provenga da un'organizzazione di volontariato del settore della protezione civile il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi accerta l'idoneità del veicolo allo svolgimento dei compiti descritti nella convenzione e sottoscrive con il rappresentante dell'organizzazione un protocollo sulla destinazione dei veicolo a tali compiti. 4. Sono immatricolati anche i veicoli di proprietà di terzi che siano messi a disposizione delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all'articolo 1 attraverso la costituzione a qualsiasi titolo di diritti d'uso, purché il vincolo di destinazione sia adeguato alle esigenze dell'amministrazione e risulti da un atto con sottoscrizioni autenticate. Il vincolo e gli eventuali limiti sono annotati sul registro dei veicoli. 5. Prima dell'immatricolazione il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi dispone una prova per l'accertamento della funzionalità dei veicoli. 6. I documenti di cui al comma 1 sono conservati dalla struttura provinciale competente per le attività antincendi e sono resi disponibili in copia conforme qualora l’ente proprietario intenda alienare il veicolo al termine del suo ciclo operativo o immatricolarlo con targa civile. 7. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, verificata la corrispondenza reciproca dei valori riportati nei documenti di cui al comma 1, rilascia per i veicoli a motore e per i veicoli da essi trainati la carta di circolazione conforme al modello degli allegati F, F1, F2 e F3. 8. Assieme alla carta di circolazione è attribuita la targa secondo i modelli individuati negli allegati da G a G10. Prima dei caratteri alfanumerici è posta: a) la sigla VF per i veicoli dei soggetti di cui all’articolo 1, lettere a), limitatamente a quelli appartenenti al corpo permanente dei vigili del fuoco, e b); b) la sigla CF per i veicoli del soggetto di cui all’articolo 1, lettera c); 9
c) la sigla PC per i veicoli delle strutture di cui all’articolo 1, lettera a), limitatamente a quelli appartenenti alle strutture organizzative del dipartimento competente in materia di protezione civile, per i veicoli dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), nonché per i veicoli a disposizione degli organi di direzione politico-amministrativa. 9. Sulle targhe sono apposti gli stemmi della Repubblica Italiana e della Provincia Autonoma di Trento. 10. I rimorchi sono dotati di una specifica targa. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, la targa ripetitrice, ove prevista dalla precedente disciplina, non è più richiesta per le nuove immatricolazioni di rimorchi diversi da quelli leggeri, ai sensi del D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198. 11. Per esigenze di servizio i rimorchi possono essere trainati da veicoli appartenenti alle strutture od organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, diverse da quella per cui il rimorchio è immatricolato. 12. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi, sentiti i responsabili delle strutture e delle organizzazioni interessate, individua i veicoli su cui sono installati i segnalatori supplementari di emergenza e fornisce indicazioni sull'utilizzazione degli stessi.
Art. 14 Registro dei veicoli 1. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro dei veicoli a motore e dei rimorchi da essi trainati. 2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati del veicolo contenuti nella carta di circolazione, la data di immatricolazione, e la struttura che ha in dotazione il veicolo. 3. Presso la struttura provinciale competente per le attività antincendi è conservato inoltre il registro dei veicoli storici nel quale sono inseriti i veicoli immatricolati da oltre trenta anni, sommando immatricolazione civile e speciale, e non più in servizio. Presentano interesse storico e possono essere registrati solo i veicoli che conservino una parte significativa della carrozzeria e delle componenti meccaniche originali. La circolazione su strada dei veicoli iscritti in questo registro è subordinata all'autorizzazione e alle prescrizioni del dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi. 4. I veicoli storici sono contraddistinti dalla targa di cui all’allegato G10 e dalla placca di identificazione di cui all’allegato H.
Art. 15 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli e punzonatura d’ufficio del telaio 1. I veicoli devono essere sottoposti a visita e prova presso la struttura provinciale competente per le attività antincendi quando sono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, oppure ai dispositivi d’equipaggiamento indicati dall’articolo 71 e 72 del d.lgs. n. 285 del 1992, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. 2. La punzonatura d’ufficio del telaio e della struttura portante di un veicolo è effettuata dalla struttura provinciale competente per le attività antincendi, quando emergono concreti dubbi in ordine all’identificazione del veicolo derivante da: a) punzonatura erronea all’origine da parte del costruttore; b) punzonatura mancante o carente dei presupposti di autenticità; c) contraffazione o alterazione della punzonatura che la rendono parzialmente o totalmente illeggibile. 3. La punzonatura, da effettuarsi secondo i criteri indicati nell’appendice VII del 10
decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 comporta l’apposizione di un numero distintivo preceduto e seguito dallo stemma della struttura provinciale competente per le attività antincendi, raffigurante una stella a cinque punte al cui interno si trova la sigla identificativa VFTN, come individuato nell’allegato I.
Art. 16 Verifiche periodiche dei veicoli 1. Le verifiche periodiche di idoneità dei veicoli sono effettuate secondo le seguenti modalità: a) per i veicoli con peso totale superiore a 3,5 tonnellate ogni 100.000 chilometri e comunque ogni due anni; b) per i veicoli con peso totale fino a 3,5 tonnellate ogni 100.000 chilometri e comunque ogni cinque anni; c) per le autoambulanze ogni anno. 2. I veicoli iscritti nel registro dei veicoli storici sono soggetti a verifica periodica, secondo le modalità indicate dal comma 1. 3. Le verifiche periodiche sono richieste dai responsabili delle strutture o delle organizzazioni di cui all'articolo 1 che hanno la disponibilità del veicolo. Il dirigente del Servizio antincendi effettua accertamenti per garantire il rispetto di questo obbligo. 4. Le verifiche periodiche di idoneità sono svolte a cura della struttura provinciale competente per le attività antincendi di norma presso la struttura provinciale competente in materia di motorizzazione civile, senza oneri a carico del richiedente. Sulla base di specifica richiesta possono essere inoltre svolte presso officine autorizzate dalla struttura provinciale competente in materia di motorizzazione civile con oneri a carico del richiedente. Il dirigente della struttura provinciale competente per le attività antincendi nella scelta delle officine tiene conto anche della distribuzione dei mezzi sul territorio. 5. Quando la verifica periodica di un veicolo ha esito “NON REGOLARE” i responsabili delle strutture operative della protezione civile provinciale di cui all’articolo 1, provvedono a far adeguare il veicolo alle prescrizioni disposte in fase di verifica entro 30 giorni, decorsi i quali la circolazione dello stesso è preclusa. 6. L’esito della verifica periodica è “NON REGOLARE – SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE”, nel caso in cui il veicolo risulti pericoloso per la circolazione. In questo caso è immediatamente preclusa la circolazione del veicolo fino all’adeguamento dello stesso alle prescrizioni disposte in fase di verifica. 7. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta, per i responsabili delle strutture e organizzazioni che hanno la disponibilità dei veicoli, l’obbligo di precludere a questi la circolazione fino ad avvenuta verifica con esito regolare.
Art. 17 Immatricolazione delle imbarcazioni 1. L'immatricolazione riguarda le imbarcazioni che le strutture operative della protezione civile provinciale di cui all'articolo 1 utilizzano per l'attività di servizio. 2. L’atto di immatricolazione è adottato dal dirigente del struttura provinciale competente per le attività antincendi, su richiesta dei responsabili delle strutture interessate, integrata dalla seguente documentazione: a) documentazione tecnica o attestazione CE del tipo (obbligatoria per imbarcazioni sopra i 12 metri) e dichiarazione di conformità CE rilasciati dalla casa costruttrice; b) dichiarazione di potenza al motore; c) originale del contratto di compravendita o di appalto di costruzione, con sottoscrizioni autenticate, oppure dichiarazione di vendita con sottoscrizione autenticata o altra idonea documentazione comprovante il titolo di proprietà. 11
3. I documenti di cui al comma 2 devono essere prodotti in originale. Nel caso di imbarcazioni già immatricolate civilmente i dati conservati in pubblici registri e il certificato di cancellazione sono acquisiti d'ufficio. Per la procedura di immatricolazione e per le modalità di attribuzione delle targhe si applicano le disposizioni dell'articolo 13. La targa e la carta di navigazione sono conformi ai modelli degli allegati G9 ed F3.
Art. 18 Registro delle imbarcazioni 1. Il dirigente del struttura provinciale competente per le attività antincendi cura la tenuta, anche mediante apposito programma informatico, del registro delle imbarcazioni. 2. Il registro riporta, in corrispondenza di ciascuna targa di riconoscimento, i dati dell'imbarcazione, la data di immatricolazione e la struttura di assegnazione. 3. Le targhe delle imbarcazioni sono collocate sulla parte anteriore del lato destro e a poppa verso sinistra, quando sia possibile, oppure sulla parte posteriore del lato sinistro.
Art. 19 Verifiche periodiche delle imbarcazioni 1. Le verifiche periodiche sulle imbarcazioni sono svolte ogni cinque anni a cura di un ente di certificazione secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Le patenti di servizio già rilasciate sono ritenute valide fino alla data di scadenza. 2. Le patenti nautiche di servizio già rilasciate che abilitano alla navigazione fino a sei miglia marine dalla costa sono trasformate a richiesta dei titolari in patenti valide per la navigazione entro le dodici miglia. 3. Fino alla realizzazione del collegamento informatico tra la struttura provinciale competente per le attività antincendi e la struttura competente in materia di motorizzazione, per la verifica della validità della patente di servizio di cui all'articolo 7 comma 3 deve essere presentata alla struttura provinciale competente per le attività antincendi una fotocopia semplice della patente civile rinnovata. 4. I veicoli e rispettivamente le imbarcazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano a disposizione delle strutture e delle organizzazioni di cui all'articolo 1 sono inseriti nei registri di cui agli articoli 14 e 18 sulla base della documentazione tecnica prevista dalla normativa in vigore al momento dell'acquisto della proprietà o del diritto di utilizzazione. I dati contenuti in pubblici registri sono acquisiti d'ufficio. 5. Con riferimento alle immatricolazioni e alle patenti emesse ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg., che non rientrano nell’ambito di applicazione di questo regolamento, la struttura provinciale competente per le attività antincendi effettua, con proprio provvedimento, una ricognizione e continua a provvedere alla loro gestione.
Art. 21 Abrogazione di norme 1. Il decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2001, n. 32-83/Leg. è abrogato.
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NOTE
Nota all’articolo 1 L’articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) dispone: “Art. 67 1. E' istituito il corpo forestale provinciale. Ferma restando la competenza della contrattazione collettiva a definire la disciplina del rapporto di lavoro, la Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni, la composizione e le modalità di accesso al corpo forestale. La Giunta, con le modalità di cui all'articolo 65, è autorizzata a ridefinire l'articolazione e le competenze dei servizi foreste, faunistico, parchi e foreste demaniali, azienda speciale di sistemazione montana e il dipartimento in cui detti servizi sono compresi.”
Nota all’articolo 2 L’articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia antincendi) dispone: “Art. 8 1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la scuola provinciale antincendi, quale struttura organizzativa di terzo livello della Provincia. 2. La scuola provinciale antincendi provvede ai seguenti compiti: a) formazione, qualificazione, aggiornamento ed addestramento del personale provinciale impiegato in attività di protezione civile e nei servizi antincendi, nonché dei volontari appartenenti alle organizzazioni convenzionate con la protezione civile provinciale; b) formazione, aggiornamento ed addestramento del personale appartenente ad altre organizzazioni aventi per scopo il soccorso e la protezione civile; c) predisposizione di programmi didattici e informativi rivolti alla comunità provinciale ed in particolare alle scuole di ogni ordine e grado; c bis) la verifica e l'attestazione del conseguimento dei livelli di formazione specifici richiesti agli operatori della protezione civile per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche e di compiti di coordinamento nella gestione delle emergenze; c ter) a pianificazione coordinata e integrata a livello provinciale delle attività formative e informative in materia di protezione civile svolte dai vari enti e organizzazioni, nonché lo svolgimento di altri compiti della Provincia inerenti la formazione, l'addestramento e l'informazione nella stessa materia. 2 bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile. 3. La scuola inoltre cura gli studi e le ricerche di aggiornamento nei campi di applicazione delle tecniche di intervento e delle norme di prevenzione in collegamento con il Centro studi ed esperienze di Roma, con il Comitato tecnico internazionale per la prevenzione ed estinzione degli incendi (CTlF), con centri studi, laboratori specializzati ed istituti di ricerca. 4. La scuola può organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonché la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 2 bis. 5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2 bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla Provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga al divieto previsto dall'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). 6. La scuola può altresì utilizzare personale assegnato alle strutture provinciali previo assenso del dirigente del servizio competente. 6 bis. omissis”.
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Nota all’articolo 3 I contenuti dell’articolo 3 derivano dal recepimento delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva della Commissione europea 2011/94/UE del 28 novembre 2011, recante modifiche alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida. Tali disposizioni sono state introdotte nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (G.U. n. 15 del 18.1.2013) recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida Quale ausilio per mettere in relazione le nuove categorie di patente civile, introdotte dalla normativa sopracitata, e le categorie delle patenti di servizio individuate nell’articolo 3, è stata introdotta una specifica tabella di conversione nell’art. 5 del regolamento.
Nota all’articolo 4 L’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dispone: “Art. 138 In vigore dal 1 giugno 2005 1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. 2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente. 3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a). 4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo. 5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (804), di concerto con il Ministro della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti. 8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. 10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali 14
operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza. 12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato”.
Nota all’articolo 11 - Si trascrive la rubrica del Titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): Titolo V Norme di comportamento - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) - L’articolo 40 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 dispone: “art. 40 1. La patente nautica è sospesa dall’autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell’idoneità fisica e psichica di cui all’articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l’interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica. 2. la patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi: a) dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, in caso di assunzione del comando e della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; b) dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l’abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica o da produrre danni; c) dall’autorità marittima che ha provveduto al rilascio, su richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza. 3. la durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2. 4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell’abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione. 5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l’ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all’autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nella acque interne. Le predette autorità dispongo, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all’interessato di consegnarla entro cinque giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza. 6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l’ha emessa, nel termine di quindici giorni, all’ufficio che ha provveduto al rilascio della patente. 7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all’ufficio che ha provveduto al rilascio per l’annotazione nel registro delle patenti nautiche”. 15
Nota all’articolo 13 - L’articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dispone: “Art. 76 In vigore dal 1 ottobre 1993 1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione”.
- Il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.” (GU n. 273 del 22-11-2012) è intervenuto in particolare sugli articoli 258, 259, 260 e su vari punti del Titolo III del regolamento di attuazione del codice della strada, a proposito dei rimorchi.
Nota all’articolo 15 - L’articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dispone: “Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) 1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento. 4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. 6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 168 ad euro 674”.
- L’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dispone: “Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 16
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; c) dispositivi di segnalazione acustica; d) dispositivi retrovisori; e) pneumatici o sistemi equivalenti. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162; c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 2.-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006 2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. 4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento. 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento. 7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. 8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione. 10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi 17
presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.. 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali. 12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. 13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335”. - L’appendice VII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 dispone: “Appendice VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile (anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio (con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di telaio. 2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari.
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SOMMARIO ALLEGATI Allegato A
Modello dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida;
Allegato B
Modello della patente di servizio;
Allegato B1
Modello del permesso temporaneo di guida;
Allegato C
Modello del certificato di abilitazione all’insegnamento nei corsi di addestramento per veicoli;
Allegato C1
Modello del certificato di abilitazione all’insegnamento nei corsi di addestramento per imbarcazioni;
Allegato D
Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di veicoli;
Allegato D1
Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di imbarcazioni;
Allegato E
Modello di attestato provvisorio di idoneità alla guida di veicoli;
Allegato E1
Modello di attestato provvisorio di idoneità alla guida di imbarcazioni;
Allegato F
Modello della carta di circolazione per veicoli dei Vigili del fuoco;
Allegato F1
Modello della carta di circolazione per veicoli del Corpo forestale;
Allegato F2
Modello della carta di circolazione per veicoli della Protezione civile;
Allegato F3
Modello della carta di navigazione per imbarcazioni;
Allegato G
Modello di targa di immatricolazione per ciclomotori;
Allegato G1
Modello di targa di immatricolazione per motoveicoli;
Allegato G2
Modello di targa di immatricolazione anteriore per autoveicoli;
Allegato G3
Modello di targa di immatricolazione posteriore tipo A per autoveicoli;
Allegato G4
Modello di targa di immatricolazione posteriore tipo B per autoveicoli;
Allegato G5
Modello di targa di immatricolazione per rimorchi;
Allegato G6
Modello di targa ripetitrice per rimorchi diversi da quelli leggeri immatricolati prima del DPR n. 198/2012;
Allegato G7
Modello di targa di immatricolazione per macchine operatrici semoventi;
Allegato G8
Modello di targa di immatricolazione delle macchine operatrici trainate;
Allegato G9
Modello di targa per imbarcazioni;
Allegato G10
Modello di targa di immatricolazione per autoveicoli storici;
Allegato H
Modello di placca di identificazione per veicoli storici.
Allegato I
Modello di stemma/marchio di punzonatura.
19
Allegato A Modello dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Servizio Antincendi e Protezione Civile
AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARSI ALLA GUIDA
Il
Signor
_______________________________________________
nato
a
_____________________________ Prov. ____ il ____________ residente a Comune
di
______________________________________
in
via/piazza
____________________________________ Prov. ______ Per i veicoli della categoria __________________________ prescrizioni tecniche __________________________________________________ La presente autorizzazione scade il ___________________________ ed è valida alle condizioni sotto indicate.
Trento, _____________________________ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
L’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purchè al suo fianco si trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 5 anni, l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida debbono essere muniti di appositi contrassegni recanti SCUOLA GUIDA. Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta scuola guida. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione sono determinate nel regolamento di attuazione del Codice della Strada.
20
Allegato B Modello della patente di servizio.
patente di guida fronte REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ANTINCENDI PROT.CIV.
PATENTE DI SERVIZIO VF____ Data e luogo di nascita
Cittadinanza
CATEGORIA
patente di guida retro
I IIA II IIIA III I+IV IIA+IV II+IV IIIA+IV III+IV
LIMITAZIONI E ANNOTAZIONI
GRUPPO SANGUIGNO
21
I
Allegato B1 Modello del permesso temporaneo di guida.
permesso temporaneo fronte REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ANTINCENDI PROT.CIV. PERMESSO TEMPORANEO VF____ Nome e cognome Data e luogo di nascita
Cittadinanza
CATEGORIA
permesso temporaneo retro
I IIA II IIIA III I+IV IIA+IV II+IV IIIA+IV III+IV
LIMITAZIONI E ANNOTAZIONI
GRUPPO SANGUIGNO
22
I
Allegato C Modello del certificato di abilitazione all’insegnamento nei corsi di addestramento per veicoli.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
Il/la signor/a _________________________________________________ nato/a a __________________________ il _______________________ avendo superato il corso abilitante di cui all’art.. *** organizzato dalla Scuola Provinciale Antincendi
E’ ABILITATO/A
a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nei corsi di addestramento della Scuola Provinciale Antincendi riguardanti la conduzione di veicoli.
Trento,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
23
Allegato C1 Modello del certificato di abilitazione all’insegnamento nei corsi di addestramento per imbarcazioni.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
Il/la signor/a _________________________________________________ nato/a a __________________________ il _______________________ avendo superato il corso abilitante di cui all’art.. *** organizzato dalla Scuola Provinciale Antincendi E’ ABILITATO/A
a svolgere le funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida nei corsi di addestramento della Scuola Provinciale Antincendi riguardanti la conduzione di imbarcazioni.
Trento,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
24
Allegato D Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di veicoli (fronte).
25
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile
VERBALE DELL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI VEICOLI - Seduta del _______________ - ___________ Con prot. n. ______________ del _______________ il Servizio Antincendi e Protezione Civile ha comunicato la data e modalità per l’accesso al sostenimento dell’esame in oggetto programmato per il giorno _______________ ore ________ presso la ____________________________________________________________________. COMPOSIZIONE COMMISSIONE ______________________ ______________________ ______________________
Presidente / Sostituto Membro Motorizzazione Civile/ Sostituto Membro Servizio Antincendi e Protezione Civile / Sostituto
In data odierna, ______________ ad ore __________ la Commissione si è quindi riunita per provvedere all’effettuazione della prova d’esame. L’organizzazione della prova scritta d’esame di _ categoria consiste in:____________________________________________________________________ . Si presentano alle prove d’esame i seguenti candidati:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Vengono impartite le avvertenze di carattere generale e le modalità per il corretto svolgimento della prova d’esame. La valutazione avviene in riferimento all'articolo 9 del ********. Avendo superato la prova teorica sono pertanto risultati ammessi al sostenimento delle prove pratiche i Signori:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Ad ore _____ la commissione provvede all’effettuazione delle prove pratiche. A termine delle prove teoriche e pratiche la Commissione, verificati i risultati ottenuti dai candidati, comunica agli stessi l’idoneità conseguita. Sono pertanto risultati IDONEI al conseguimento della patente speciale di _ categoria per la conduzione di veicoli VF i Signori:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Allegato D 26
Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di veicoli (retro).
Mentre risultano NON IDONEI al conseguimento della patente i Signori: NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Ad ore ____ la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
I MEMBRI
IL PRESIDENTE
Trento, ___________________________
Allegato: prospetto risultati e schede dei partecipanti
Allegato D1 Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di imbarcazioni (fronte). 27
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile
VERBALE DELL’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA I IMBARCAZIONI - Seduta del _______________ - ___________ Con prot. n. ______________ del _______________ il Servizio Antincendi e Protezione Civile ha comunicato la data e modalità per l’accesso al sostenimento dell’esame in oggetto programmato per il giorno _______________ ore ________ presso la ____________________________________________________________________. COMPOSIZIONE COMMISSIONE ______________________ ______________________ ______________________
Presidente / Sostituto Membro Motorizzazione Civile/ Sostituto Membro Servizio Antincendi e Protezione Civile / Sostituto
In data odierna, ______________ ad ore __________ la Commissione si è quindi riunita per provvedere all’effettuazione della prova d’esame. L’organizzazione della prova scritta d’esame di _ categoria consiste in:____________________________________________________________________ . Si presentano alle prove d’esame i seguenti candidati:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Vengono impartite le avvertenze di carattere generale e le modalità per il corretto svolgimento della prova d’esame. La valutazione avviene in riferimento all'articolo 9 del ********. Avendo superato la prova teorica sono risultati ammessi al sostenimento delle prove pratiche i Signori:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Ad ore _____ la commissione provvede all’effettuazione delle prove pratiche. A termine delle prove teoriche e pratiche la Commissione, verificati i risultati ottenuti dai candidati, comunica agli stessi l’idoneità conseguita. Sono pertanto risultati IDONEI al conseguimento della patente speciale di _ categoria per la conduzione di imbarcazioni VF i Signori:
NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Allegato D1 Modello del verbale dell’esame di abilitazione alla guida di imbarcazioni (retro). 28
Mentre risultano NON IDONEI al conseguimento della patente i Signori: NOMINATIVO
ENTE DI APPARTENENZA
Ad ore ____ la seduta è tolta.
IL SEGRETARIO
I MEMBRI
Trento, ___________________________
Allegato: prospetto risultati e schede dei partecipanti
29
IL PRESIDENTE
Allegato E Modello di attestato provvisorio di idoneità alla guida di veicoli.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile ATTESTATO PROVVISORIO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA
Il/la signor/a _________________ nato/a a ____________ il ___________ cittadino/a______________ residente a ___________________________ avendo superato l’esame previsto dall’art. ***
E’ ABILITATO/A
alla guida dei veicoli di servizio di categoria ____, con le seguenti limitazioni ____________________________________________________________ Il presente attestato è valido fino al rilascio della patente di servizio. Trento,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
30
Allegato E1 Modello di attestato provvisorio di idoneità alla guida di imbarcazioni.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Antincendi e Protezione Civile ATTESTATO PROVVISORIO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA
Il/la signor/a _________________ nato/a a ____________ il ___________ cittadino/a______________ residente a ___________________________ avendo superato l’esame previsto dall’art.. ***
E’ ABILITATO
alla guida delle imbarcazioni di servizio di cui all’art.. ***. Il presente attestato è valido fino al rilascio della patente di servizio.
Trento,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE
31
Allegato F Modello della carta di circolazione per veicoli dei Vigili del fuoco Fronte
Retro
32
Allegato F1 Modello della carta di circolazione per veicoli del Corpo forestale. Fronte
Retro
33
Allegato F2 Modello della carta di circolazione per veicoli della Protezione civile. Fronte
Retro
34
Allegato F3 Modello della carta di navigazione per imbarcazioni. Fronte
Retro
35
Allegato G Modello di targa di immatricolazione per ciclomotori.
36
Allegato G1 Modello di targa di immatricolazione per motoveicoli.
37
Allegato G2 Modello di targa di immatricolazione anteriore per autoveicoli.
38
Allegato G3 Modello di targa di immatricolazione posteriore tipo A per autoveicoli.
39
Allegato G4 Modello di targa di immatricolazione posteriore tipo B per autoveicoli.
40
Allegato G5 Modello di targa di immatricolazione per rimorchi.
41
Allegato G6 Modello di targa ripetitrice per rimorchi diversi da quelli leggeri immatricolati prima del DPR n. 198/2012.
42
Allegato G7 Modello di targa di immatricolazione per macchine operatrici semoventi.
43
Allegato G8 Modello di targa di immatricolazione per macchine operatrici trainate.
44
Allegato G9 Modello di targa di immatricolazione per imbarcazioni.
45
Allegato G10 Modello di targa di immatricolazione per autoveicoli storici.
46
Allegato H Modello di placca di identificazione per veicoli storici.
VEICOLO DI INTERESSE STORICO ( Art. X comma X D.P.G.P. XXXXXXXXXXXXXXXXX)
Fabbrica……………………………… Tipo………………………………….. Classe veicolo………………………... Anno di costruzione…………………. Proprietà……………………………... Esemplare n°………………………….
185 mm
47
115 mm
Allegato I Modello di stemma/marchio di punzonatura.
48