dott. Andrea Lazzari ENEA - Unità Centrale Studi e Strategie Servizio Prospettive Tecnologiche per la Sostenibilità Lungotevere Thaon de Revel 76 00196– Roma Componente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via C.Colombo 44 00147 Roma
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La valutazione ambientale ha finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative ed amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e di programmazione La normativa individua due fattispecie e finalità di valutazione ambientale: a) la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione ed approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile; b) la valutazione ambientale dei progetti attraverso il procedimento della VIA ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta in modo appropriato gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1.
L’uomo, la fauna e la flora;
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Il suolo, l’acqua, l’aria ed il clima,
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I beni materiali ed il patrimonio culturale;
4.
L’interazione tra i fattori di cui sopra. E’ quindi il procedimento che accerta la compatibilità ambientale di un’opera.
Il provvedimento di compatibilità ambientale –VIA, sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale, contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ai malfunzionamenti, in nessun caso, in assenza del provvedimento, può farsi luogo all’inizio dei lavori, ha validità di cinque anni, salvo particolari caratteristiche del progetto o salvo proroga su istanza del proponente, trascorsi i quali la procedura VIA deve essere reiterata. 2 di 28
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VIA IN MARE Rinnovabili- tutti gli “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare” (che sono dunque inclusi nell’allegato II, appunto dedicato ai progetti di competenza statale, al punto 7-bis, che è stato aggiunto dall’art. 27, comma 43, della legge 99/2009 (il cd. “Collegato sviluppo”) sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale statale obbligatoria che prevede il parere del MATTM e del MIBAC e l’emanazione di un decreto interministeriale. La relativa autorizzazione alla costruzione e all’esercizio è anch’essa rimessa allo Stato e in particolare al Ministero dei trasporti (sentiti i dicasteri dell’ambiente e dello sviluppo economico) ex art. 12, comma 3 ultima parte (introdotto dalla legge finanziaria 2008 n. 244/2007). Si tratta degli unici impianti alimentati a FER per i quali è prevista la VIA statale Fossili- Legge 9/91 (Art.2) prevede inoltre l’estensione dell'applicazione della procedura di VIA alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; la procedura è di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008: secondo quanto stabilito in tale Decreto, le "attività di coltivazione di idrocarburi in mare" rientrano tra i "progetti di competenza statale” (Art 7 comma 3 - Allegato II punto 7). il D.Lgs n. 128/2010, dal titolo “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recanti norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18giugno 2009, n. 69”. L’art. 2, comma 3 lettera h, di tale decreto introduce modifiche all’articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: “Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l’efficacia dei titoli abilito già rilasciati alla stessa data. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239”;
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l’art. 35 ”Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi”della Legge 7/8/2012 n. 134, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22/6/2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, in particolare per le modifiche apportate all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che viene sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all’articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.». Altro - stoccaggio CO2, geotermia,ecc. con l’entrata in vigore del decreto legislativo sul deposito geologico di biossido di carbonio all’indomani della sua pubblicazione (G.U. del 4 ottobre 2011 n. 231) l’Italia è entrata ufficialmente tra i paesi che adottano la tecnologia «CCS» che permette di iniettare direttamente nel sottosuolo profondo, al di sotto della profondità di circa 800 metri, i flussi di anidride carbonica emessi dagli impianti produttivi per ridurre l’impatto degli stessi gas (a effetto serra) sull’atmosfera;
Rinnovabili: a che punto è l’Italia nello sviluppo dell’eolico offshore? Quali sono i maggiori ostacoli per l’espansione di questa tecnologia? In Europa nel solo 2011 sono stati installati oltre 4.000 MW di eolico offshore e le previsioni UE indicano in 40 GW la capacità installabile al 2020, quota che consentirà all’eolico offshore di fare la parte del leone nella produzione elettrica da rinnovabili. Anche l’Italia nel suo piano sulle rinnovabili del 2010 (direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) ha approvato e presentato alla UE un piano che prevede l’installazione di circa 700 MW elettrici con l’eolico offshore, al 2020. In Italia la capacità installabile è limitata in quanto le nostre coste ed i fondali prospicienti sono diversi da quelle dei Paesi del Nord Europa e l’ambiente ed il paesaggio sono risorse fondamentali e con rilevanti risvolti economici per il nostro Paese. Si deve quindi guardare al futuro alle tecnologie che potrebbero spostare verso il largo questi impianti (flottanti o multipurpose) e i nostri Enti di ricerca, tra questi anche l’ENEA stanno lavorando per preparare il terreno alle tecnologie emergenti. Inoltre sono già in parte note le aree che, in base a velocità del vento ma anche alle sensibilità ambientale e ai diversi usi della costa, sono le più idonee per l’installazione di campi eolici e queste sono localizzate a distanze di 5-10 km dalla costa o in aree avamportuali già densamente infrastrutturale. In particolare lo sviluppo dell’eolico in mare in aree adiacenti ai grandi porti commerciali è stato già accolto favorevolmente dalle Istituzioni e perciò potrebbe trovare ulteriori sviluppi, non preventivati in precedenza. L’eolico offshore su bassi e medi fondali (sino a -40 m di profondità) è una tecnologia matura che guarda al proprio interno per contenere i costi di produzione, di installazione, di trasporto e per aumentare il grado di efficienza migliorando le componenti tecnologiche. Dei numerosi progetti che sono arrivati in valutazione con un procedimento di VIA al Ministero dell’ AmbienteCommissione VIA- VAS, ad oggi 5 di questi per complessivi 500 MW hanno avuto la compatibilità ambientale e credo che almeno 3 di questi possano ricevere l’autorizzazione unica che viene rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quindi partire. Realisticamente non credo che prima di due anni potremo vedere il primo offshore.
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Risorse del vento in mare aperto (medie annuali) a 60 m s.l.m. – Mediterranean Wind Map
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Fossili : sono ormai noti gli indirizzi della Strategia Energetica Nazionale, che nelle sue linee guida, oltre a efficienza energetica e rinnovabili prevede il miglioramento della sicurezza di approvvigionamento di fonti fossili in particolare nel settore gas attraverso la “produzione sostenibile” di idrocarburi nazionali, anche in mare. Tra le indicazioni che fornisce il documento, oltre a ricordare che su standard ambientali, sicurezza e monitoraggi l’Italia è un Paese leader “ …ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazionali” per quanto riguarda l’ambiente si rileva testualmente “ In tal senso il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili, in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas”.
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Altro - stoccaggio CO2, geotermia,ecc. con l’entrata in vigore del decreto legislativo sul deposito geologico di biossido di carbonio all’indomani della sua pubblicazione (G.U. del 4 ottobre 2011 n. 231) l’Italia è entrata ufficialmente tra i paesi che adottano la tecnologia «CCS» che permette di iniettare direttamente nel sottosuolo profondo, al di sotto della profondità di circa 800 metri, i flussi di anidride carbonica emessi dagli impianti produttivi per ridurre l’impatto degli stessi gas (a effetto serra) sull’atmosfera;
Vediamo quindi brevemente quali sono queste “sensibilità” che troviamo in mare. Tra i principali impatti negativi dell’upstream delle fonti fossili, ricordo l’utilizzo degli air gun nelle fasi di ricerca e prospezione e fonte di grande preoccupazione a livello mondiale perchè è indubbio che apporta modifiche al clima acustico subacqueo, danneggiando in particolar modo la cetofauna, le fasi larvali pelagiche di risorse commerciali, gli ecosistemi sensibili (posidonieti) e le aree di nurseries, dove le specie ittiche iniziano il loro processo di crescita. Nel rispetto delle politiche industriali quindi si deve garantire un equilibrio tra necessità energetiche e salvaguardia dell’ambiente. Il rumore subacqueo è un problema magari poco conosciuto ma di grande importanza e d è opinione diffusa che si debba cercare di operare con tecnologie alternative agli air gun. Personalmente ritengo che i maggiori impatti derivino proprio dalle fasi iniziali del processo di upstream, in quanto la fase di coltivazione una volta avviata è un processo produttivo esposto a basso rischio incidentale, con una serie di operazioni emergenziali note (e presenti sul posto) e di rischio certamente non superiore a quello del passaggio delle innumerevoli navi che trasportano combustile di ogni tipo che solcano i nostri mari ogni giorno. Misure di mitigazione specifiche già consentono di limitare molto gli effetti sull’ambiente e crediamo nella possibilità di sviluppare in futuro tecnologie alternative che utilizzino sorgenti artificiali di segnali acustici a zero impatto sull’ambiente. Quali sono i maggiori rischi per l’ecosistema marino? Cosa bisogna considerare nella valutazione di impatto ambientale? Quali sono gli studi propedeutici e la documentazione che deve contenere uno SIA ? Alcuni esempi:
lo studio della natura dei fondali, batimetrie e morfologia del terreno, la presenza di biocenosi di pregio, la mappatura delle aree nelle quali sono presenti specie di interesse naturalistico,habitat prioritari e aree ad elevata biodiversità, la valutazione di incidenza che deve fornire gli elementi essenziali per poter valutare le eventuali interferenze negative del progetto qualora il progetto si trovi in vicinanza di aree sensibili quali Parchi, Riserve, SIC, ZPS. l’impatto acustico, che invece ha estrema importanza per le specie alieutiche ( air gun per la ricerca di fonti fossili e cantiere per l’eolico)
Vediamo adesso quali sono gli ambienti sensibili sui quali dobbiamo valutare eventuali effetti negativi che possono essere causati dalla realizzazione dei progetti: le aree non protette nelle quali sono presenti specie protette da direttive UE o Convenzioni Internazionali, l’esempio più comune è la presenza di fanerogame marine sul fondale, la posidonia oceanica (habitat prioritario, è una pianta che fa frutti e dà vita a nuove piantine, costituisce uno dei migliori sistemi di attenuazione dell’idrodinamismo e di compattazione dei sedimenti in prossimità della costa, fungendo da opera di difesa naturale delle nostre coste e contribuisce alla prevenzione dell’erosione, grande produttore di ossigeno e di materia vegetale per altri organismi, oltre a garantire in quanto habitat prioritario la tutela della biodiversità e quindi il rifugio per molte specie) ma anche la cymodocea nodosa ed altri habitat e specie protette in accordo a varie Convenzioni Internazionali. Come misure di mitigazione si può prevedere anche la realizzazione di progetti oltre la batimetrica dei 40 metri, profondità che rappresenta l’ambiente limite di vita della posidonia e una attenta valutazione delle biocenosi su progetti che insistono su bassi fondali.
le aree protette, riserve marine, Parchi, Sic, ZPS, in quanto nei loro ambiti sono presenti un numero elevato di specie e di ecosistemi anche qui spesso tutelati anche qui da direttive UE o Convenzioni Internazionali, oltre ad aree quali le secche e le scogliere emerse aree di nursery di specie ittiche di interesse commerciale;
Le aree note per il passaggio dei mammiferi marini grandi e piccoli e alcune aree di grandi profondità che costituiscono spesso il passaggio e gli habitat di grandi mammiferi Per la protezione dei mammiferi marini, dopo le valutazioni ambientali sulle aree note di transito e di alimentazione, vengono prese particolari misure di mitigazione nelle fasi di esplorazione delle fonti fossili ma anche nel periodo del cantiere a mare per gli impianti eolici, fasi responsabili di notevoli impatti acustici nell’ambiente marino. Le misure di mitigazione generalmente prevedono l’adozione delle linee guida per la gestione dell’impatto di rumore antropogenico sui Cetacei nell’area ACCOBAMS ove tra l’altro figurano il soft start, l’utilizzo di idrofoni, la presenza a bordo di osservatori MMO e le azioni da condurre in caso di avvistamento e/o presenza di cetacei.
Balaenoptera physalus
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Per concludere volevo farvi notare alcuni esempi di come gli usi del mare possano essere fonti di conflitti. Qui sotto sono evidenziate a titolo di esempio due aree per diversi usi energetici, gas/olio e eolico, che possono avere ripercussioni sulla pesca, l’acquacoltura, il traffico marittimo, il diporto nautico ecc. E’ forse maturo il momento per definire anche per il mare un “piano regolatore” ove possano trovare spazio i diversi usi della costa e del largo, anche in una prospettiva energetica per il ruolo che ha geograficamente nel Mediterraneo, ad esempio per il trasporto di energia e i sistemi a rete. Gli Enti di ricerca tra i quali l’ENEA possono proporsi come facilitatori di un tavolo di lavoro.
concessioni interessate dal rilievo sismico (sito Internet UNMIG)
Richieste di concessione per campi eolici offshore (fonte MATTM)