C I T T A’
di
MATINO
Provincia di Lecce SETTORE SERVIZI alla PERSONA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) AI SERVIZI SOCIALI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 109 del 26/11/2015
INDICE
Art. 1 – Oggetto del Regolamento Art. 2 – Ambito di applicazione Art. 3 – Le prestazione agevolate assoggettate ad ISEE Art. 4 - Criteri determinazione ISEE Art. 5 - Nucleo familiare Art. 6 – Norme per l’accesso ai servizi e alle prestazioni Art. 7 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità Art. 8 – Controlli - Sanzioni Art. 9 - Disposizioni individuate dall'Ambito territoriale Art. 10 - Entrata in vigore
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. Con il presente Regolamento il Comune di Matino disciplina l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa, con applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)1, quale criterio per la valutazione della situazione economica di chi ne richieda l’erogazione. 2. Il presente Regolamento individua, altresì, le misure organizzative per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate per il rilascio dell’I.S.E.E. allegate alle istanze che pervengono al Comune. 3. Quanto disposto ha validità sia per le prestazioni erogate dal Comune di Matino sia per le prestazioni erogate da Enti Gestori di servizi rivolti ad anziani, disabili e non autosufficienti, in regime di accreditamento. 4. Qualora la prestazione richiesta sia di competenza dell'Ambito territoriale, si applicano le disposizioni adottate in sede di Ambito sociale. 5. Gli scaglioni I.S.E.E. per determinare le agevolazioni sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale. 6. L’Amministrazione Comunale può stabilire, oltre all’applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. Art. 2 – Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, famiglie e anziani e per l’accesso agli interventi di assistenza economica, e ogni altra prestazione sociale e/o assistenziale che l’Amministrazione comunale ritenga di assoggettare, nonché a tutte le prestazioni per le quali la legge istitutiva prevede l’applicazione dell’ISEE. 2. I beneficiari delle prestazioni soggette all’ISEE sono i cittadini italiani residenti nel Comune di Matino e, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative regionali, anche i cittadini appartenenti all’Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi art. 41 Testo Unico D.Lg.svo 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuali dell’Amministrazione. 4. La Giunta Comunale con propri atti individua i singoli servizi di competenza comunale oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere i benefici e i livelli e soglie ISEE di accesso, con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l’utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l’entità. 5. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo per utenti non autosufficienti, il richiedente corrisponde la propria quota nei limiti delle indennità percepite; 1
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è disciplinato dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”.
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l'ente, previo provvedimento autorizzativi di ricovero presso le strutture per anziani o per minori, compartecipa al costo del servizio attraverso il pagamento della restante parte della retta di ricovero in proporzione alle quote stabilite in corrispondenza delle diverse soglie di I.S.E.E.. 6. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione socio-assistenziale è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di euro 15.000,00. Art. 3 – Le prestazione agevolate assoggettate ad ISEE 1. Con la denominazione “Prestazioni sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 2. Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi deve essere assicurato a tutti così come disposto dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. 3. Il presente Regolamento disciplina l’accesso alle prestazioni sociali agevolate ai soggetti e famiglie in possesso di particolari requisiti di natura economica. Art. 4 - Criteri determinazione ISEE 1. L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e delle altre informazioni disponibili negli archivi INPS e dell’Agenzia delle Entrate. 2. L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente così come stabilito dalla normativa vigente.2 Art. 5 – Nucleo familiare 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. 2. I criteri per l’individuazione del nucleo familiare in casi particolari sono stabiliti dalla legislazione vigente.3
Art. 6 - Norme per l’accesso ai servizi e alle prestazioni 1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla propria condizione economica, l’accesso al servizio richiesto deve essere valutato utilizzando l’ISEE.
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L’ISEE è il valore dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e del venti per cento (20%) dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP). ISEE = ISR + 20% ISP / Scala di equivalenza 3
Art. 3 del DPCM n. 159/2013. A titolo esemplificativo si riportano le diverse fattispecie nella tabella allegata al presente regolamento.
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2. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, utilizzando i modelli approvati da apposite disposizioni normative4 a seconda delle prestazioni che il cittadino richiede e delle caratteristiche del nucleo familiare a cui appartiene. 3. E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già ottenute ma decorre dal momento della sua presentazione. 4. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Art. 7 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità 1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all’accertamento amministrativo a cura del settore “Servizi sociali” delle seguenti fattispecie: a. l’abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza; b. l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo; c. l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi. 2. Per il procedimento di cui alla lettera a), il coniuge, in sede di istanza diretta ad accertare lo stato di abbandono dell’altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il Responsabile del Settore “Servizi alla Persona” accerta con determina l’eventuale stato di abbandono, a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale comunale. 3. Per il procedimento di cui alle lettere b) e c), il soggetto che chiede l’accertamento dell’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. L’Ufficio” accerta con determina l’eventuale condizione di estraneità, a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale comunale anche con l’eventuale ausilio della Polizia Municipale. 4. Gli atti Dirigenziali di cui al presente articolo vengono accettati dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU. Art. 8 - Controlli – Sanzioni 1. L’attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.
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DM del 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”. E’ previsto il modello MINI nella gran parte delle situazioni. A seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In particolare, il modello MINI non può essere presentato quando ricorre una delle situazioni seguenti: q presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti q presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi.
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2. Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt.71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione, nella percentuale minima del 5% delle domande di prestazione sociale agevolata e/o qualsiasi altra prestazione per la quale sia richiesto l’ISEE - di competenza comunale presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione e pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo mese di un esercizio finanziario. 3. Per estrapolare il 5% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d’entrata delle istanze medesime. 4. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale del 5% sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato; ove lo stesso fosse un numero decimale si arrotonda per difetto.5 5. Oltre ai controlli a campione, il Comune potrà provvedere ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino: a. palesemente inattendibili; b. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell’istanza o precedentemente dichiarati; c. contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo; d. illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell’Amministrazione comunale. 6. Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.). 7. I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati: a. mediante ulteriori richieste di atti o documenti intestati ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE quali,: estratti conti bancari e/o postali, copia del passaporto in corso di validità, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell’anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli. b. mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare. 8. Il Responsabile del procedimento individuato nel Responsabile che ha concesso l’agevolazione e/o beneficio, dovrà comunicare all’Ufficio Affari Generali le dichiarazioni risultate mendaci, per i provvedimenti indicati dall’art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l’assegnazione della prestazione richiesta, il Responsabile del settore che ha 5
Esempio: se le domande presentate sono quaranta, si dovranno esaminare a campione due domande. La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni venti (rapporto 40:2) e saranno selezionate la ventesima e la quarantesima domanda, sulla base del numero di protocollo.
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disposto l’erogazione del contributo e/o beneficio deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. 9. Contestualmente all’avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l’Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione. 10.L’Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l’adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall’interessato o da terzi, salvo i casi di dolo. 11.Il Comune si riserva di effettuare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e/o ulteriori richieste alla Guardia di Finanza di accertamenti delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi art. 4, comma 8, D.Lgs.vo 109/88 e s.m.i.. 12.In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l’irregolarità fosse rilevata successivamente all’erogazione già avvenuta del beneficio: a. recupera le prestazioni agevolate già erogate fino ad un massimo di 5 anni precedenti; b. applica una sanzione pari al 20% dell’importo del beneficio economico ottenuto con la dichiarazione irregolare6, salvo eventuali misure sanzionatorie già previste da normativa specifica, trasmettendo il tutto agli uffici competenti per il recupero. Art. 9 - Disposizioni individuate dall'Ambito territoriale 1. In relazione a specifiche tipologie di servizi di competenza dell'Ambito territoriale, si applicano le disposizioni che definiscono i requisiti per l'accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni individuate dall'Ambito territoriale medesimo. Art. 10– Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell’avvenuta pubblicazione della deliberazione di approvazione in Consiglio Comunale. 2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, decadranno tutti gli atti e indirizzi amministrativi in contrasto con lo stesso.
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Art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010. 7
ALLEGATO B) COSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE Nucleo standard:
Nucleo con coniugi non conviventi: i coniugi pur se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare
Nucleo con coniugi non conviventi: i coniugi con diversa residenza anagrafica sono considerati nuclei distinti solo in questi casi:
Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui convive. Casi particolari:
Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a carico di entrambi ai fini IRPEF, purché non sia coniugato e non abbia figli:
Il nucleo familiare del richiedente l’ISEE è costituito dai soggetti che, alla data della presentazione della DSU, compongono la famiglia anagrafica. Il coniuge con diversa residenza anagrafica è attratto ai fini del DPCM nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare, o individuata nell’ultima residenza comune o individuata nella residenza di maggior durata del coniuge. Il coniuge iscritto all’AIRE è attratto dal nucleo dell’altro coniuge. a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di Procedura Civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. - se in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore - se in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare; - se in affidamento presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante; - se i genitori costituiscono un unico nucleo familiare: fa parte di tale nucleo; - se i genitori hanno nuclei familiari distinti: fa parte del nucleo di uno dei genitori da lui identificato.
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