Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 26
Pubblicato sul sito www.agcm.it 20 luglio 2015
SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
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C11982 - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE
Provvedimento n. 25549
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C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA
Provvedimento n. 25550. PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
54 102
PB792 - IPT REGISTRATION - UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI
Provvedimento n. 25535
102
PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI
Provvedimento n. 25536 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
111 118
PS9670 - TRANSAVIA.COM-SUPPLEMENTI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E PRENOTAZIONI
Provvedimento n. 25543
118
PS9986 - FARO FIVE-VERIFICHE GAS
Provvedimento n. 25547
137
PS9987 - ESSEGI-ANOMALIA PREZZI E ORDINI ERRATI
Provvedimento n. 25548
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PS9354 – ACEA ENERGIA - PROBLEMI FATTURAZIONE
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
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PS9541 – EDISON - PROBLEMI FATTURAZIONE
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
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PS9542 - ENI - PROBLEMI FATTURAZIONE
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
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PS9883 – ENEL-PROBLEMI FATTURAZIONE
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C11982 - ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE Provvedimento n. 25549 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 9 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l’atto della società Giochi Preziosi S.p.A., pervenuto in data 15 gennaio 2015; VISTO l’atto delle società Artsana S.p.A. e Giochi Preziosi S.p.A., pervenuto in data 15 gennaio 2015; VISTO l’atto di Enrico Preziosi, pervenuto in data 2 aprile 2015; VISTE le richieste di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 217/98, deliberate nelle adunanze dell’11 febbraio 2015 e del 18 marzo 2015; VISTE le risposte delle società Artsana S.p.A. e Giochi Preziosi S.p.A., pervenute in data 19 febbraio 2015, 16 marzo 2015 e 2 aprile 2015; VISTA la propria delibera del 30 aprile 2015 con la quale ha avviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della n. 287/90, il procedimento nei confronti del sig. Enrico Preziosi e delle società Giochi Preziosi S.p.A. e Artsana S.p.A.; VISTA la propria delibera del 4 giugno 2015, con la quale è stato prorogato al 14 luglio 2015 il termine di conclusione del procedimento; VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 24 giugno 2015; VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Giochi Preziosi S.p.A. (di seguito, GP) è una società a capo di un gruppo di imprese attivo nel settore dei giocattoli e dei prodotti affini, nonché nei segmenti della scolastica, della prima infanzia, dell’alimentare, dell’editoriale e degli accessori di moda (di seguito gruppo GP). GP opera nell’attività di distribuzione al dettaglio attraverso la controllata Holding dei Giochi S.p.A. (di seguito HDG) a livello nazionale e internazionale. In Italia, GP opera a livello retail con una rete di circa 130 punti vendita a marchio Toys Center dislocati sull’intero territorio nazionale. GP risultava controllata, almeno fino al 1° aprile 2015, da Lauro Ventidue S.p.A. (L22) e da Fingiochi S.p.A.. Lauro Ventidue è una delle società facenti parte del gruppo di Clessidra SGR
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S.p.A., attiva nel settore dei servizi finanziari e del risparmio gestito, attraverso l’istituzione, la promozione e la gestione di fondi di private equity. Fingiochi S.p.A. è invece una società indirettamente controllata dal Sig. Enrico Preziosi, il quale detiene indirettamente partecipazioni di controllo anche in società calcistiche e in imprese attive nel settore immobiliare. Nel 2013 il gruppo GP ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa 858 milioni di euro, di cui circa [700-1.000] 1 milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [100-492] milioni di euro per vendite in Italia. Nel 2013 il fatturato relativo alla distribuzione retail di giocattoli, gestito attraverso la propria controllata Holding dei Giochi S.p.A. (di seguito HdG) e le società da questa controllate (di seguito Business GP), è stato di circa [492-700] milioni di euro, di cui circa [492-700] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [100-492] milioni di euro per vendite in Italia. 2. Artsana S.p.A. (di seguito, Artsana) è una società a capo di un gruppo di imprese attivo nei settori dei prodotti per l’infanzia, Health & Beauty Care e dei prodotti medico ospedalieri (di seguito, Gruppo Artsana). Per quanto riguarda in particolare i prodotti per la cura del bambino, il Gruppo Artsana opera attraverso i marchi Chicco e Prénatal, e in misura minore attraverso i marchi NeoBaby e Boppy. Il Gruppo Artsana è attivo nella distribuzione specializzata di prodotti per la gestante e il bambino e in prodotti di puericultura attraverso i marchi Chicco e Prénatal, le cui reti distributive coprono l’intero territorio nazionale. La rete dei punti vendita di Prénatal (gestita attraverso la controllata Prénatal S.p.A.) è costituita da circa 170 punti vendita, tutti gestiti direttamente; i punti vendita a marchio Chicco risultano anch’essi circa 170, di cui parte gestiti direttamente e parte in franchising. L’intero capitale di Artsana è detenuto da Artsana Group S.p.A. che, a sua volta, è controllata in via esclusiva da Catelli Di Pietro Catelli & C. società semplice. Tale ultima società fa capo ai componenti della famiglia Catelli. Nel 2013 Artsana ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1.205 milioni di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [492-700] milioni di euro per vendite in Italia. Nel 2013 il fatturato realizzato con l’attività di distribuzione al dettaglio attraverso i punti vendita a marchio Prénatal è stato di circa [100-492] milioni di euro, di cui circa [100-492] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [100-492] milioni di euro per vendite in Italia. 3. Bimbo Store S.p.A. (di seguito, Bimbo Store) è una società attiva principalmente nel settore del commercio al dettaglio di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale. Bimbo Store è altresì attiva, in misura del tutto marginale, nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale. La rete di punti vendita di BP è costituita da circa 40 punti vendita dislocati su un numero significativo di regioni (specificamente 10 regioni), di cui parte in gestione diretta e parte in franchising. Il capitale sociale di Bimbo Store era detenuto, fino al 18 febbraio, da Kids S.r.l. (51%) e Mawi S.r.l. (49%). Nel 2013 Bimbo Store ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa [49-100] milioni di euro.
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 4. L’operazione in esame prevede, a seguito dell’acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo Store da parte di GP (per il tramite di HdG) e dell’acquisizione del controllo esclusivo di GP da parte di Enrico Preziosi, la costituzione ad opera di GP ed Artsana di una Newco in cui sono conferite le attività retail di GP, Bimbo Store e di Prénatal (previo scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della partecipazione detenuta in Artsana Rus OOO, nonché di un’unità immobiliare sita in Barcellona – di seguito Business Prénatal). Tali acquisizioni e la costituzione della Newco, essendo legate da un nesso di interdipendenza funzionale, costituiscono un’unica operazione, che è stata posta in essere sulla base degli accordi di seguito illustrati. 5. In data 25 luglio 2014 è stato stipulato un contratto di compravendita tra L22 e Oceanic Gold Global Limited (di seguito Oceanic) che prevede l’uscita di L22 dal capitale sociale di GP nonché la deliberazione e sottoscrizione di un aumento di capitale di quest’ultima all’esito del quale il signor Enrico Preziosi viene a controllare in via esclusiva GP, per effetto dell’acquisizione indiretta di più del 50% del capitale sociale di GP. Tali previsioni contrattuali hanno acquistato efficacia nel periodo compreso tra il 2 e il 10 aprile 2015. 6. In data 15 dicembre 2015 è stato stipulato un contratto di acquisizione da parte di HDG dell’intero capitale sociale di Bimbo Store da Kids S.r.l. e da Mawi S.r.l.. In relazione a tale contratto di cessione, divenuto definitivamente efficace tra le parti in data 18 febbraio 2015, Mawi S.r.l. e il suo Amministratore Unico si sono impegnati nei confronti di GP, per un periodo di tre anni, a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella di Bimbo Store nel settore del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale, né a sollecitare o intrattenere rapporti lavorativi con dipendenti o collaboratori della medesima Società (patto di non concorrenza a favore di Bimbo Store). Le Parti, nel corso del procedimento, hanno affermato che la durata di tre anni della clausola di non concorrenza è giustificata dal fatto che l’attività di BS si basa quasi esclusivamente sul knowhow del proprio management (doc. I.168). In particolare, le specificità del modello organizzativo di BS farebbero sì che il management di BS - e, quindi, il know-how che attraverso tale management viene trasferito - rivestano un ruolo chiave nell’ambito dell’operazione di acquisizione del controllo esclusivo di BS. Tale situazione giustificherebbe dunque una clausola di non concorrenza che vada oltre il tradizionale periodo di due anni previsto dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03, pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005). 7. In data 10 febbraio 2015 è stato stipulato un accordo di investimento tra GP e Artsana avente ad oggetto: i) la costituzione da parte di GP di una società (c.d. “Newco”) conferitaria delle attività di Bimbo Store e delle attività di GP relative alla distribuzione al dettaglio di giocattoli; ii) l’aumento di capitale di Newco liberato mediante il conferimento da parte di Artsana in Newco del Business Prénatal, tramite cui Artsana acquisisce il 20,24% in Newco; iii) la cessione da parte di GP ad Artsana di una quota in Newco pari al 29,76% del capitale sociale di Newco; iv) la stipula di un patto parasociale che prevede un controllo congiunto di Artsana e GP su Newco.
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8. L’accordo di investimento prevede che Artsana e GP faranno sì che, per 5 anni dalla data di esecuzione dell’accordo (o se anteriore fino alla data in cui Artsana e GP cesseranno di essere socie di Newco), il Business Prénatal non svolga attività in concorrenza con quella svolta da Prénatal Olanda in Belgio, Olanda e Lussemburgo (patto di non concorrenza a favore di Prénatal Olanda – art. 12, punto 11 lettera E). Il medesimo accordo prevede che Artsana farà sì che Prénatal Olanda non svolga attività in concorrenza con il Business Prénatal in numerosi Stati, compresa l’Italia (patto di non concorrenza a favore del Business Prénatal art. 12, punto 11, lettera F). In definitiva, all’esito del complesso di queste tre operazioni il Sig. Enrico Preziosi, acquisito il controllo esclusivo su GP, verrà a detenere insieme ad Artsana, per il tramite di GP, anche il controllo congiunto in via indiretta delle attività di Bimbo Store, delle attività di GP relative alla distribuzione al dettaglio di giocattoli e del business Prénatal. 9. Secondo le Parti, attraverso l’operazione, il Gruppo GP (prevalentemente attivo nel settore dei giocattoli) e il Gruppo Artsana (prevalentemente attivo nel settore dei prodotti dell’infanzia e dell’abbigliamento “otterranno sinergie operative stabili in settori di attività contigui ai rispettivi core business” 2. In particolare, GP ha osservato che la ratio dell’operazione è quella di cercare di ampliare la gamma di prodotti offerta in un’ottica di complementarietà (in particolare al fine di apportare capacità specifiche nel settore della puericultura). Infatti, in considerazione dell’elevata stagionalità delle vendite di giocattoli (la cui vendita è concentrata nei due mesi precedenti il Natale, e può risultare in perdita nei restanti mesi), sarebbe opportuno ampliare l’offerta di categorie di prodotti complementari, ciò anche al fine di diminuire l’impatto dei costi fissi. Inoltre, in considerazione dello sviluppo delle vendite di giocattoli attraverso la GDO e l’online, il modello di negozio di giocattoli stand alone sarebbe destinato ad essere significativamente ridimensionato. Artsana ha specificato altresì che la ratio dell’operazione sarebbe da rinvenirsi nella volontà di rafforzare la parte retail del Gruppo anche al fine di migliorare le performance realizzate da Prénatal negli ultimi anni 3. III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 10. Benché le Parti abbiano sostenuto l’assenza di un vincolo di condizionalità reciproca tra le operazioni notificate, e che pertanto le medesime avrebbero dovuto essere trattate distintamente, le operazioni notificate sono apparse, a seguito di chiarimenti e integrazioni documentali forniti dalle Parti in replica a specifiche richieste di informazioni dell’Autorità 4, funzionalmente interconnesse dal punto di vista della loro valutazione, avendo particolare riguardo allo scopo unitario perseguito dalle parti tramite le stesse, alla sostanziale simultaneità, nonché alla circostanza che, sotto il profilo economico-finanziario, ciascuna operazione appare dipendere dalla conclusione dell’altra, in particolare in termini di concessione dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Pertanto, considerato tale nesso di interdipendenza funzionale, le operazioni in esame costituiscono un’unica operazione di concentrazione. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di parti di imprese mediante conferimento in un’impresa comune di nuova costituzione, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 2 Cfr, formulario di notifica del 15 gennaio 2015 relativo alla costituzione di Newco da parte di Artsana S.p.A. e G.P. 3 Cfr. doc. I.46. 4 Si vedano in particolare le risposte delle Parti del 16 marzo 2015 e del 2 aprile 2015.
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Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo, secondo le informazioni e integrazioni fornite dalle Parti in risposta ad una richiesta di chiarimenti dell’Autorità 5, le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalla società oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro. Il patto di non concorrenza a favore di Bimbo Store appare direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni, non ravvisandosi nelle competenze detenute dal management, come riferite dalle Parti, un effettivo trasferimento di know how tale da giustificarne una durata più lunga. 11. Il patto di non concorrenza a favore del Business Prénatal appare direttamente connesso e necessario alla costituzione della Newco purché effettivamente limitato alle attività oggetto di conferimento in Newco, e alle aree geografiche in cui Artsana già offriva tali attività prima della costituzione della Newco. Il patto di non concorrenza a favore di Prénatal Olanda, essendo a favore dell’impresa madre (Artsana), non appare qualificabile come accessorio alla presente operazione. IV. L’AVVIO DELL’ISTRUTTORIA 12. In data 30 aprile 2015, l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, l'istruttoria, nei confronti del sig. Enrico Preziosi e delle società Giochi Preziosi S.p.A. e Artsana S.p.A.. 13. In particolare, l’Autorità, nella delibera di avvio, ha ravvisato che la presente operazione è suscettibile di determinare la costituzione o rafforzamento di una posizione dominante e, quindi, di possibili effetti restrittivi della concorrenza nei mercati della distribuzione al dettaglio di prodotti per l’infanzia in diverse province italiane.
5 Ciò viene evidenziato anche in quanto le Parti hanno sostenuto che le informazioni originariamente fornite con il Formulario del 15 gennaio 2015 relativo all’acquisizione di Bimbo Store da parte di GP già permettessero di determinare la competenza dell’Autorità, atteso che il fatturato realizzato dall’impresa acquisita era ampiamente inferiore alla soglia dei 250 milioni di euro ed era realizzato interamente in Italia. Lo stesso, secondo le Parti, poteva dirsi per l’operazione di costituzione della Newco da parte di Artsana e GP. In proposito si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, è solo successivamente che sono pervenute le informazioni complete sui soggetti controllanti le Parti, sui relativi dati di fatturato, sugli accordi parasociali intercorrenti tra i soci di GP, sul previsto scioglimento di tali patti parasociali in contemporanea con la cessione della partecipazione di Lauro 22 in GP, e su ciò che in ultima analisi le Parti ritenevano essere presupposti necessari e condizioni dell’esecuzione dell’operazione (cfr. risposte del 16 marzo 2015 e 2 aprile 2015). Tutte queste informazioni erano determinanti per stabilire la Competenza dell’Autorità anche ai sensi delle Linee Guida della Commissione Linee Guida emanate dalla Commissione europea sia per ciò che concerne la nozione di controllo, sia per quanto riguarda i criteri per il computo e l’attribuzione del fatturato rilevante (cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01)).
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V. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA 14. Nel corso del presente procedimento, i rappresentanti delle società Giochi Preziosi S.p.A., Artsana S.p.A. e del Sig. Enrico Preziosi sono stati sentiti in audizione il 18 maggio 2015 e il 26 giugno 2015. Gli stessi soggetti hanno inoltre inviato memorie difensive in data 8 maggio 2015, 9 giugno 2015 e 17 giugno 2015, nonché risposto in più occasioni alle richieste di informazione dell’Autorità. Le Parti hanno esercitato il diritto di accesso a tutti i documenti non confidenziali del fascicolo in data 5 giugno 2015. 15. In data 24 giugno 2015 è stata trasmessa alle parti la comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito anche “CRI”), con fissazione del termine di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell’articolo 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, alla data del 1 luglio 2015. 16. Le parti del procedimento hanno presentato memorie conclusive, che sono pervenute in data 30 giugno 2015. Successivamente, con comunicazione del 1 luglio 2015, le parti hanno rinunciato all’audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità, precedentemente richiesta in data 26 giugno 2015 e richiesto una proroga, successivamente accordata, del termine infra-procedimentale di acquisizione degli elementi istruttori al 3 luglio 2015. 17. Sono state, inoltre, inviate delle richieste di informazioni alle principali imprese operanti nel settore della grande distribuzione organizzata (di seguito GDO), ai principali operatori attivi nella distribuzione di prodotti per l’infanzia nonché a fornitori attivi nei mercati a monte della produzione di prodotti per l’infanzia. 18. Più specificamente, la richiesta indirizzata agli operatori della GDO 6 è stata volta a conoscere – per ciascuna delle 70 province nelle quali si registrano sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti per effetto dell’operazione in esame 7 - il fatturato realizzato nel 2014 con riferimento alle 11 categorie merceologiche tipiche dei Baby Store 8; l’ampiezza e la profondità di gamma offerta per ciascuna delle suddette categorie merceologiche; il benchmark competitivo utilizzato nelle politiche di prezzo per le suddette categorie merceologiche; la tipologia dei servizi offerti alla clientela. 19. Le richieste indirizzate agli operatori attivi nella distribuzione di prodotti per l’infanzia 9 sono state volte a conoscere, sempre per ciascuna delle 70 Province nelle quali si registrano 6 In particolare, sono state inviate richieste di informazioni alle società Auchan S.p.A., Bennet S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Conad Soc. Coop., Esselunga S.p.A., Finiper S.p.A., Grancasa S.p.A., Gruppo SME S.r.l., PAM Panorama S.p.A. e a diverse società del gruppo COOP (Coop. Adriatica S.c.a.r.l., Coop. Centro Italia S.c.a.r.l., Coop. Consumatori Nord Est, Coop. Estense S.c.a.r.l., Nova Coop Soc. coop., Unicoop Firenze, Coop Liguria Soc. coop., Coop Lombardia Soc. coop. e AZ S.p.A.). 7 Ossia le Province di: Genova, Imperia, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza-Brianza, Milano, Mantova, Pavia, Varese, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Siena, Perugia, Terni, L’Aquila, Pescara, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Cagliari, Sassari, Catania, Palermo. 8 Ossia: (i) abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni (di seguito, AB); (ii) abbigliamento per gestanti (di seguito, GT); (iii) calzature per bambini da 0 a 12 anni (di seguito, SC); (iv) giocattoli (di seguito, GI); (v) prodotti per il passeggio (carrozzine, marsupi, zaini, ecc.) (c.d. Juvenile Outdoor, di seguito, JO); (vi) prodotti per l’arredamento (seggioloni, girelli, lettini, box, ecc.) (c.d. Juvenile Indoor, di seguito, JI); (vii) prodotti per la sicurezza (seggiolini per auto, copri-prese, ecc.) (c.d. Juvenile Safety, di seguito, JS); (viii) prodotti per l’allattamento e lo svezzamento, c.d. puericultura di base (biberon, tettarelle, succhietti, scaldabiberon, ecc.) (c.d. Nursing, di seguito, NR); (ix) cosmetici per bambini (di seguito, CS); (x) pannolini (di seguito, PN); (xi) prodotti alimentari per l’infanzia (di seguito, AL). 9 In particolare, sono state inviate richieste di informazioni alle società, attive nel canale Baby Store, Consorzio Bebè Royal, Nuova Ideal Bimbo s.r.l., Io Bimbo Società Cooperativa, Iperbimbo- Cagi S.r.l., Paniate S.n.c., Universo Bimbo-
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sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti, il fatturato realizzato nel 2014 per la vendita dei prodotti relativi alle citate categorie merceologiche; una stima dell’investimento necessario per avviare un punto vendita di tutte le suddette categorie merceologiche; la sussistenza di eventuali ostacoli amministrativi all’apertura di negozi di tipo Baby Store; l’ampiezza e profondità di gamma offerti; il benchmark competitivo utilizzato nelle politiche di prezzo; la tipologia dei servizi offerti alla propria clientela. 20. Le richieste indirizzate ai produttori di prodotti per l’infanzia 10 sono state volte a comprendere il fatturato realizzato nel 2014 per ognuna delle tre categorie JO, JI e JS (cfr. nota 8) nei diversi canali distributivi (ossia Baby Store, GDO, Farmacie, Online), nonché attraverso le reti di distribuzione delle Parti. VI. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE VI.I I mercati rilevanti a valle VI.I.1 Il mercato del prodotto 21. In considerazione del fatto che i punti vendita della rete di Bimbo Store e dei Business di GP e Artsana che confluiscono in Newco risultano negozi specializzati nella vendita dell’intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale (c.d. Baby Store), nel provvedimento di avvio si è ritenuto appropriato valutare gli effetti della presente operazione avendo a riguardo l’attività di distribuzione al dettaglio dei prodotti per l’infanzia. Ciò in quanto la composizione della gamma e l’assortimento dei prodotti e servizi da porre in vendita risultano essi stessi elementi caratterizzanti il servizio di distribuzione offerto. 22. Il settore dei prodotti per l’infanzia comprende diverse tipologie merceologiche, riconducibili alle seguenti categorie: abbigliamento (AB); calzature (SC); giocattoli (GI); prodotti per gestanti (GT); prodotti di puericultura leggera per l’allattamento e lo svezzamento (c.d. Nursing-NS); prodotti di puericultura pesante (c.d. Juvenile) per il passeggio (ad esempio carrozzine, marsupi e zaini, c.d. Juvenile Outdoor-JO), per l’arredamento (ad esempio seggioloni, girelli, lettini, box, c.d. Juvenile Indoor-JI) e per la sicurezza (ad esempio seggiolini per auto, copri-prese, c.d. Juvenile Safety- JS); cosmetici per bambini (CS); pannolini (PN); alimentari per l’infanzia (AL). 23. La distribuzione al dettaglio di prodotti per l’infanzia avviene per il tramite di diversi canali. In primo luogo vi sono i Baby Store, negozi specializzati nella vendita dell’intera gamma di prodotti per il bambino. Ad essi si affiancano punti vendita che, all’interno della propria offerta – focalizzata su altre categorie di prodotti, trattano anche parte dei prodotti per l’infanzia (GDO, canale Farmacia/Parafarmacia), nonché esercizi commerciali specializzati per categoria (negozi di giocattoli, negozi di abbigliamento e calzature e simili 11). Infine, una parte delle vendite di prodotti per l’infanzia, al momento alquanto limitata, è realizzata mediante il canale online.
Bube S.r.l., Baby Gross S.r.l., Dalli Cani S.r.l., Il Nido S.r.l., CO.A.PI S.r.l., Mondo del Baby Retail S.r.l., Baby Service S.r.l., Baby Service Tre S.r.l. 10 In particolare, sono state inviate richieste di informazioni alle società Brevi S.r.l., PEG Perego S.p.A., L’Inglesina Baby S.P.A., CAM Il Mondo del Bambino S.p.A., Dorel Italia S.p.A., Foppapedretti S.p.a. 11 La parti inoltre fanno riferimento anche ad una ulteriore categoria “Altri” cui farebbero parte i generalisti e le c.d. sanitarie.
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Le Parti hanno fornito il peso relativo dei diversi canali di distribuzione al dettaglio con riferimento alle singole categorie merceologiche interessate:
24. Il canale distributivo dei punti vendita specializzati in prodotti per l’infanzia (Baby Store) rappresenta, secondo i dati forniti dalle Parti, il 28,5% delle vendite complessive di prodotti per l’infanzia in Italia. Il secondo canale distributivo risulta invece rappresentato dalla GDO, con il 27,8% del totale delle vendite. Il resto del mercato è rappresentato dai canali altro/generalisti (15,7%), abbigliamento/calzature (17,9%), farmacie e parafarmacie (7,1%), seguono infine i canali “casa e toilette” e online (entrambi circa inferiori al 2%). 25. Dalla tabella emerge come il peso relativo dei diversi canali vari molto in funzione della tipologia di prodotto. In particolare, il canale dei Baby Store, l’unico in cui si riscontrano tutte le 11 categorie considerate, rappresenta di gran lunga il principale canale di vendita di prodotti del c.d. Juvenile, coprendo una quota del 79,1%. Quote di rilievo si osservano anche per i giocattoliGI (49,3%), per i prodotti per gestanti-GT (41,4%) e per il Nursing-NS (38,3%). La GDO rappresenta invece il primo canale distributivo per l’alimentazione per la prima infanzia (55%) e per i pannolini (58,3%), mentre di fatto non distribuisce prodotti per gestanti. Nel canale Farmacia/Parafarmacia, benché primeggi la distribuzione dei prodotti di Nursing (44,5%), risultano sostanzialmente assenti 6 categorie delle 11 considerate. 26. In definitiva, la sovrapposizione di categorie merceologiche appare limitata per Farmacie/Parafarmacie, mentre le vendite di prodotti per l’infanzia assumono un peso assolutamente marginale nel canale online per il quale transita unicamente l’1,8% delle vendite di prodotti per l’infanzia. L’analisi che segue, pertanto, mira ad approfondire le caratteristiche del canale di vendita dei Baby Store, con particolare riguardo al suo grado di sostituibilità con la GDO.
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I tratti caratterizzanti la distribuzione dei prodotti per l’infanzia attraverso i Baby Stores a. La completezza dell’offerta 27. L’operazione di concentrazione darà luogo ad una nuova entità, controllata congiuntamente dalle Parti, in cui confluiranno i punti vendita a marchio Toys Center (134 punti vendita), Bimbo Store (41 punti vendita 12) e Prénatal (170 p.v.). In ragione della catena di punti vendita a marchio Chicco (171 p.v. 13), soggetta al controllo esclusivo di Artsana, l’operazione condurrà all’aggregazione di oltre 500 punti vendita. 28. I dati raccolti hanno consentito di ricostruire la composizione e le caratteristiche delle reti distributive delle Parti, di altri operatori del canale dei Baby Store e delle principali insegne della GDO con riferimento alle 70 province, individuate nel provvedimento di avvio del presente procedimento, ove si realizzano sovrapposizioni tra le attività retail di Artsana, GP e Bimbo Store. 29. La catena Bimbo Store si compone di punti vendita piuttosto grandi, in termini sia di dimensione media (circa [800-1.000]mq) che di fatturato ([3-4] milioni di euro); nel 2014 ha realizzato nelle 70 province interessate un fatturato complessivo pari a circa [100-200] milioni di euro, ripartito in maniera piuttosto bilanciata tra tutte le categorie merceologiche considerate. 30. Le grandi dimensioni caratterizzano anche i punti vendita della catena Toys Center, i quali presentano una superficie media di circa [1.200-1.400] mq ed un fatturato unitario di circa [2-3] milioni di euro. Il fatturato della catena nelle province interessate è stato, nel 2014, di circa [200400] milioni di euro; esso ad oggi viene realizzato per il [70-75%] tramite le vendite di giocattoli. Nelle categorie maggiormente rappresentative del canale Baby Store (i.e. Juvenile, CS e NR) si osservano importanti similitudini tra i fatturati complessivi realizzati dai punti vendita Toys Center e quelli riferibili in particolare a Chicco e Bimbo Store. Dagli studi forniti dalle Parti emerge che tale catena, benché connotata da proprie specificità, è considerata dalle Parti stesse come appartenente alla categoria dei Baby Store 14. Come si dirà meglio in seguito, inoltre, le Parti nel corso dell’audizione del 18 maggio u.s. hanno rappresentato che ad esito della presente operazione i punti vendita della catena vedranno la propria offerta avvicinarsi maggiormente a quella delle altre catene di Baby Store. 31. La catena Prénatal, che nel 2014 ha realizzato nell’ambito territoriale considerato un fatturato di circa [200-300] milioni di euro, si compone di punti vendita che in media hanno una superficie di [600-800] mq e un fatturato unitario di circa [1-2] milioni di euro, al cui interno risultano ben rappresentate tutte le categorie merceologiche che definiscono l’assortimento dei Baby Specialist, pur con una notevole incidenza dell’abbigliamento (categoria merceologica che rappresenta il [3540%] delle vendite complessive). L’abbigliamento rappresenta una considerevole proporzione (pari al [50-55%]) anche delle vendite dei punti vendita della catena Chicco, i quali – come già anticipato - sono monomarca e si 12 Tra gestione diretta e franchising. 13 Tra gestione diretta e franchising. Nel caso di GP, le Parti hanno rappresentato che la società non ha più in essere rapporti di franchising. Per quanto riguarda invece Prénatal, le Parti hanno precisato che tutti i punti vendita sono gestiti direttamente. 14 Cfr. tra l’altro studio fornito dalle Parti SimphonyIRI Group Shopper e Category Prénatal – Risultati Analisi Shopper – 11 aprile 2013.
13
14
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caratterizzano per dimensioni più contenute ([200-400] mq e circa [600.000-700.000] euro di fatturato unitario). La catena, nel 2014, ha realizzato con i punti vendita considerati, un fatturato complessivo di circa [90-100] milioni di euro. 32. Nella tabella che segue si rappresenta la ripartizione del fatturato realizzato dalle catene in questione in ciascuna delle 11 categorie di prodotti considerate, dando evidenza del valore assoluto, del valore medio per punto vendita ed anche del peso percentuale di ciascuna categoria sul totale realizzato.
15
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CHICCO
Tabella 1 Le vendite delle catene distributive Parti del procedimento TOTALE
AB
SC
GT
GI
[90.000.000100.000.000] euro
[40.000.00050.000.000] euro
[10.000.000 20.000.000] euro
[600.000700.000] euro
[7.000.0008.000.000] euro
[600.000700.000] euro
[300.000400.000] euro
[10.000100.000] euro
[0-10.000] euro
100%
[50-55%]
[10-15%]
[inferiore all’1%]
JI JO Vendite complessive [7.000.000[5.000.0008.000.000] 6.000.000] euro euro
JS
NR
CS
PN
[2.000.000 3.000.000] euro
[5.000.0006.000.000] euro
[3.000.0004.000.000] euro
[1.000.0002.000.000] euro
0
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
[0-10.000] euro
-
[5-10%]
[1-5%]
[1-5%]
-
[30.000.000 [20.000.000 [8.000.000 40.000.000] 30.000.000] 9.000.000] euro euro euro Fatturato medio pdv 10.000[100.000[100.000[10.000100.000] 200.000] 200.000] 100.000] euro euro euro euro Fatturato per categoria merceologica [5-10%] [10-15%] [10-15%] [1-5%] Vendite complessive [200.000.000 [8.000.000[6.000.000[3.000.000 9.000.000] 7.000.000] 300.000.000] euro euro 4.000.000] euro euro 1 Fatturato medio pdv
[10.000.000 20.000.000] euro
[8.000.0009.000.000] euro
[9.000.00010.000.000] euro
[5.000.0006.000.000] euro
[100.000200.000] euro
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
[5-10%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[3.000.0004.000.000] euro
[4.000.0005.000.000] euro
[4.000.0005.000.000] euro
[10.000.000 20.000.000] euro
[1.000.000[10.000[10.000[10.0002.000.000] 100.000] 100.000] 100.000] euro euro euro euro Fatturato per categoria merceologica
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
[10.000100.000] euro
Fatturato medio pdv [10.000[10.000[10.000[10.000100.000] 100.000] 100.000] 100.000] euro euro euro euro Fatturato per categoria merceologica [5-10%] [5-10%] [5-10%] [1-5%]
AL
TOYS CENTER
PRÉNATAL
Vendite complessive [200.000.000 300.000.000] euro
[90.000.000100.000.000 ] euro
[4.000.0005.000.000] euro
[20.000.000 30.000.000] euro
[1.000.0002.000.000] euro
[500.000600.000] euro
[10.000100.000] euro
[100.000200.000] euro
100%
[35-40%]
[1-5%]
[5-10%]
[300.000.000 400.000.000] euro
[6.000.0007.000.000] euro
[900.0001.000.000] euro
[200.000300.000] euro
[2.000.0003.000.000] euro
[10.000100.000] euro
[0-10.000] euro
[0-10.000] euro
[10.000.00020.000.000] euro
1 Il fatturato complessivo della catena Toys Center include anche vendite relative a prodotti, classificati dalla Parte in una categoria denominata Altro nella quale sono inclusi articoli di cartoleria, accessori festa, addobbi natalizi, ecc...
16
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BIMBO STORE
TOTALE 100%
AB [1-5%]
SC [inferiore all’1%]
GT [inferiore all’1%
GI [70-75%]
[100.000.000 200.000.000] euro
[10.000.00020.000.000] euro
[3.000.0004.000.000] euro
[2.000.0003.000.000] euro
[10.000.00020.000.000] euro
[3.000.0004.000.000] euro
[400.000500.000] euro
[100.000200.000] euro
[10.000100.000] euro
[10-15%]
[1-5%]
[1-5%]
100%
JI [1-5%]
JO [1-5%]
JS [inferiore all’1%
Vendite complessive [10.000.000 [6.000.000[6.000.000 7.000.000] 20.000.000] euro 7.000.000] euro euro Fatturato medio pdv [300.000[200.000[100.000[100.000400.000] 300.000] 200.000] 200.000] euro euro euro euro Fatturato per categoria merceologica [10-15%] [5-10%] [1-5%] [1-5%]
NR [inferiore all’1%
CS [1-5%]
PN [1-5%]
AL [1-5%]
[10.000.000 20.000.000] euro
[10.000.000 20.000.000] euro
[10.000.000 20.000.000] euro
[20-30] milioni di euro
[300.000400.000] euro
[300.000400.000] euro
[400.000500.000] euro
[600.000700.000] euro
[10-15%]
[5-10%]
[10-15%]
[15-20%]
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33. Nel corso dell’istruttoria sono state acquisite informazioni anche con riferimento alle altre catene di Baby Store indicate dalle parti quali principali concorrenti nello stesso canale di vendita. Le informazioni raccolte, tuttavia, forniscono un quadro solo parziale, in quanto si tratta di un mercato assai frammentato 16. 34. In particolare, hanno trasmesso le informazioni richieste quattro operatori appartenenti alla cooperativa Io Bimbo (Baby Gross S.r.l. che gestisce 9 punti vendita in Sardegna, CO.A.PI. S.r.l. che gestisce 3 punti vendita in provincia di Torino, Il Nido S.r.l. che gestisce quattro punti vendita in Veneto, e Dalli Cani S.r.l. che gestisce 2 punti vendita in provincia di Verona), nonché hanno fornito le informazioni Paniate S.n.c. in relazione a 7 punti vendita in Piemonte, Cagi S.r.l. (Iperbimbo) con riferimento a 20 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, Nuova Ideal Bimbo S.r.l. relativamente a 5 punti vendita in Toscana e, infine, Bube S.r.l. con riferimento a un punto vendita a Torino. 35. Analogamente alle Parti, anche tutti i concorrenti attivi nel canale Baby Store offrono sostanzialmente l’insieme delle categorie di prodotti per l’infanzia considerate. Significativo al riguardo risulta il regolamento della Cooperativa Io Bimbo, che prescrive, tra i requisiti minimi di adesione, l’offerta nel punto vendita di uno standard merceologico comprensivo di tutte le categorie di prodotti in esame 17. 36. Tutti gli operatori concorrenti hanno rappresentato che la puericoltura pesante rappresenta la categoria prevalente in termini di fatturato, talora affiancata dall’abbigliamento o dai giocattoli. In particolare, la puericultura pesante rappresenta per gli operatori Baby Store interpellati non meno del 25% 18 del fatturato, ed arriva in un caso anche poco sotto il [45-50%] del fatturato totale% (Nuova Ideal Bimbo). 37. Passando alla composizione dell’offerta della GDO, dalle informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria 19, è emerso che tali operatori non vendono tutte le categorie che sono invece sempre presenti nei Baby Store. Inoltre, la puericultura pesante, che costituisce il prodotto core dei Baby Store, alle volte non è presente nella GDO o lo è in misura marginale, e in ogni caso con un’ampiezza e profondità di gamma non comparabile con quella dei Baby Store. Solo una delle catene della GDO tratta i prodotti per le gestanti. Non sempre, inoltre, le insegne offrono le medesime categorie di prodotti per l’infanzia e, all’interno della medesima insegna, si registra una marcata differenziazione tra le categorie di prodotti per l’infanzia offerte 20. 16 La stessa principale catena concorrente Io Bimbo, cui fa capo una rete di circa 120 punti vendita, è organizzata nella forma di cooperativa che si occupa a livello centralizzato solo di tutela e promozione del marchio. 17 Cfr. doc. I.90. 18 L’unica eccezione è Bube, operatore che ha fornito i dati in relazione ad un unico punti vendita, per il quale la categoria J rappresenta circa il [20-25%] del fatturato. 19 Sono state raccolte informazioni presso le seguenti catene della Grande Distribuzione Alimentare: Esselunga, Auchan, PAM, Coop (nelle sue 9 articolazioni territoriali: Coop Consumatori Nordest, Coop Lombardia, Coop Liguria, Coop Estense, Coop Centro Italia, Coop Adriatica, Unicoop Firenze, Unicoop Tireno, Novacoop) GS-Carréfour, Bennet, Conad, IperMontebello. Tali catene, che forniscono una rappresentazione di oltre il 50% delle vendite nazionali degli operatori della grande distribuzione (Cfr. IC 43, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, chiusa con provvedimento n. 24465 del 24 luglio 2013). 20 In particolare, Esselunga non offre le tre categorie merceologiche relative all’abbigliamento per gestanti (GT), ai prodotti per il passeggio (JO) e ai prodotti per l’arredamento (JI). Auchan non offre l’abbigliamento per bambini (AB), i prodotti per il passeggio (JO) e i prodotti per l’arredamento (JI). Quanto a Coop Centro, su 72 punti vendita complessivi – distribuiti nelle province di Siena, Arezzo, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila – solo in 16 si rinviene la categoria AB, mentre in nessun punto vendita si rinviene la categoria GT. Inoltre, in 21 punti vendita si rinviene la categoria JO e in 23 punti vendita si rinviene la categoria dei prodotti per l’allattamento e lo svezzamento, ossia la c.d. puericultura di base (c.d. Nursing o NR). PAM Panorama è del tutto assente dalla categoria GT, mentre ha realizzato, nel 2014, incassi del tutto marginali (inferiori al milione di euro per ciascuna categoria) nelle categorie SC, JI, JO, JS e NR.
17
18
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38. In particolare, l’offerta della GDO, in termini di categorie merceologiche, non appare replicare quella dei punti vendita gestiti dalle Parti della presente operazione: da un lato, infatti, nelle vendite delle catene distributive assumono significativo rilievo gli alimenti per l’infanzia ed i pannolini, categorie che sul fatturato complessivo relativo ai prodotti per l’infanzia assumono un peso che, a seconda delle catene, oscilla tra il 14% ed il 41%, in ogni caso maggiore rispetto al corrispondente peso calcolato sul fatturato delle Parti. Anche le vendite di giocattoli rivestono un peso considerevole per le catene della GDO (che, salvo poche eccezioni, oscilla tra il 20% ed il 48% 21), spesso superiore rispetto al corrispondente peso calcolato sulle vendite dei punti vendita delle Parti, ad eccezione di quelli della catena Toys Center. Per contro, le vendite di prodotti per la puericoltura pesante e per il Nursing, ove presenti, rivestono, sul fatturato complessivo di prodotti per l’infanzia, un peso assai limitato (mai superiore al [1-5%]) e in ogni caso inferiore rispetto al corrispondente peso calcolato sul fatturato delle Parti. (cfr. tabella 2 che segue).
Anche Coop Consumatori Nordest registra fatturati assai ridimensionati nelle categorie merceologiche in esame, oltre a non essere attiva nella categoria GT. Infine, Coop Estense dichiara che la sua offerta di prodotti per l’infanzia si concentra nelle categorie dei giocattoli e dei prodotti alimentari, tipica delle strutture della GDO. 21 Le vendite di giocattoli registrano un’incidenza inferiore sul fatturato complessivo nelle catene Conad e Auchan.
19
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Tab 2 - Composizione % dei fatturati per categorie merceologiche: GDO CHICCO PRÉNATAL
TOT 100% 100%
AB [50-55%] [35-40%]
SC [10-15%] [1-5%]
GT [inferiore all’1%] [5-10%]
GI [5-10%] [5-10%]
JI [5-10%] [10-15%]
JO [5-10%] [10-15%]
[1-5%] [1-5%]
TOYS CENTER
100%
[1-5%]
BIMBO STORE
100%
[10-15%]
ESSELUNGA
100%
[1-5%]
AUCHAN PAM
100% 100%
COOP NORDEST COOP CENTRO ITALIA COOP ADRIATICA COOP LOMBARDIA COOP LIGURIA
[5-10%] [5-10%]
CS [1-5%] [1-5%]
PN [1-5%] [1-5%]
AL [1-5%]
[inferiore all’1%] [1-5%]
[inferiore all’1%]
[80-85%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
[10-15%]
[5-10%]
[1-5%]
[1-5%]
[10-15%]
[5-10%]
[10-15%]
[15-20%]
-
[15-20%]
-
-
-
[1-5%]
[35-40%]
[inferiore all’1%] -
[10-15%] [35-40%]
[1-5%] [1-5%]
[35-40%] [15-20%]
[40-45%] [20-25%]
[10-15%]
[1-5%]
-
[35-40%]
[5-10%]
[15-20%]
[20-25%]
[1-5%]
[1-5%]
-
[25-30%]
[25-30%]
[25-30%]
[10-15%]
[1-5%]
-
[25-30%]
[inferiore all’1%] [1-5%]
[5-10%]
100%
[5-10%]
[20-25%]
[20-25%]
100%
[10-15%]
-
[35-40%]
[1-5%]
[5-10%]
[10-15%]
[20-25%]
100%
[5-10%]
-
[30-35%]
-
[45-50%]
[1015%] [5-10%]
[25-30%]
[5-10%]
[15-20%]
[15-20%]
UNICOOP FIRENZE NOVACOOP
100%
[inferiore all’1%] [1-5%]
-
[35-40%]
[5-10%]
[40-45%]
[35-40%]
100%
[inferiore all’1%] [5-10%]
-
[45-50%]
[1-5%]
[5-10%]
[10-15%]
[10-15%]
CARREFOUR
100%
[5-10%]
[1-5%]
-
[40-45%]
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [1-5%]
[20-25%]
100%
[1-5%]
[5-10%]
[15-20%]
[15-20%]
BENNET
100%
[15-20%]
[1-5%]
-
[35-40%]
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] -
[1-5%]
COOP ESTENSE
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [1-5%]
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] -
[1-5%]
100%
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [1-5%]
[1-5%]
100%
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] -
[1015%] [5-10%] [5-10%]
[25-30%]
[10-15%]
[inferiore all’1%] [1-5%]
[1-5%]
[15-20%]
[20-25%]
CONAD IPER MONTEBELLO UNICOOP TIRRENO
100% 100%
[5-10%] [10-15%]
[1-5%] [1-5%]
-
[5-10%] [40-45%]
[1-5%]
[inferiore all’1%] [5-10%]
[40-45%] [10-15%]
[35-40%] [15-20%]
100%
[1-5%]
[1-5%]
-
[40-45%]
[5-10%]
[15-20%]
[20-25%]
[inferiore all’1%]
[1-5%] [1-5%] [inferiore all’1%] -
JS
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%]
NR
[inferiore all’1%] [1-5%]
[1-5%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%]
20
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39. In effetti, i prodotti per l’infanzia rappresentano solo una parte marginale del totale delle vendite della GDO, canale che ha il proprio focus nella distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari destinati alla generalità dei consumatori. In particolare, i dati acquisiti nel corso dell’istruttoria su questo punto indicano uniformemente un’incidenza del [1-5%] circa delle vendite relative ai prodotti per l’infanzia 22. 40. Anche il confronto tra i fatturati medi per punto vendita mostra come l’offerta delle catene della GDO si discosti apprezzabilmente da quella dei punti vendita delle Parti della presente operazione. Al riguardo, si rileva come solo due catene composte da ipermercati di dimensioni molto grandi (Iper Montebello e Auchan ) realizzino fatturati medi per punto vendita confrontabili con quelli delle Parti, benché la relativa ripartizione tra le categorie merceologiche presenti apprezzabili differenze. In particolare, Iper Montebello, oltre a non trattare gli articoli per le gestanti, nella categoria JO (passeggini) realizza mediamente, in ciascuno dei suoi negozi, vendite pari a meno della metà rispetto a quelle realizzate dal singolo punto vendita della catena Chicco che, tra quelle delle Parti, registra i valori unitari più contenuti in tale categoria merceologica. La catena Auchan, che realizza, in ciascun punto vendita, un fatturato medio confrontabile rispetto al corrispondente valore della catena Prénatal, si distingue da quest’ultima per il fatto di non trattare affatto l’abbigliamento, le calzature, i prodotti per l’arredamento (JI) e quelli per il passeggio (JO), di effettuare vendite molto contenute nelle vendite di prodotti per la sicurezza (JS) ed in quelli di puericoltura leggera (NR) e, per contro, di realizzare, nei pannolini e nell’alimentare, fatturati di gran lunga superiori (nell’ordine, rispettivamente, delle 8 e 16 volte), rispetto a quelli di Prénatal. Altre catene (Bennet, Esselunga, Coop Estense e Conad) realizzano fatturati unitari confrontabili soltanto con quelli della catena Chicco (e dunque inferiori rispetto ai fatturati medi delle altre catene che confluiranno in Newco), benché con evidenti asimmetrie con riguardo alle singole categorie merceologiche, ove presentano valori di assoluto rilievo per giocattoli, pannolini e alimentari e, all’opposto, fatturati assai contenuti nei prodotti di abbigliamento e di puericoltura.
22 Hanno fornito questo dato le seguenti catene della GDO: Conad ( [1-5%]), Coop Nordest ( [1-5%]), Coop Centro Italia ( [1-5%]) e Pam ([1-5%]).
21
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Tab. 3 - Fatturato medio per p.v. GDO IPER MONTEBELLO
AUCHAN BENNET ESSELUNGA COOP ESTENSE CONAD NOVACOOP COOP LOMBARDIA UNICOOP FIRENZE COOP LIGURIA PAM COOP NORDEST CARREFOUR COOP ADRIATICA UNICOOP TIRRENO COOP CENTRO ITALIA
TOT [2.000.0003.000.000]
AB [300.000400.000]
SC [10.000100.000]
[1.000.0002.000.000] [600.000700.000] [600.000700.000] [600.000700.000] [600.000700.000] [400.000500.000] [300.000400.000] [300.000400.000] [200.000300.000] [200.000300.000] [200.000300.000] [200.000300.000] [200.000300.000] [100.000200.000] [100.000200.000]
-
-
[100.000200.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [010.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000 [010.000] [010.000]
[10.000100.000] [0-10.000]
GT -
GI [1.000.0002.000.000]
[010.000] -
[100.000200.000] [300.000400.000] [100.000200.000] [300.000400.000] [10.000100.000] [100.000200.000] [100.000200.000] [100.000200.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000]
-
[10.000100.000] [0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
-
JI [10.000100.000]
JO [10.000100.000]
JS [10.000100.000]
-
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[10.000100.000] -
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[10.000- 100.000]
NR [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [0-10.000] [0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
-
[0-10.000]
-
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[10.000100.000] [0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
-
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
[0-10.000]
CS [100.000200.000]
PN [300.000400.000]
AL [400.000500.000]
[100.000200.000] [0-10.000]
[400.000500.000] [100.000200.000] [100.000200.000] [100.000200.000] [200.000300.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000]
[400.000500.000] [100.000200.000] [200.000300.000] [100.000200.000] [200.000300.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000]
[10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000] [10.000100.000]
22
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b. L’ampiezza e la profondità di gamma 41. I dati acquisiti nel corso dell’istruttoria evidenziano che i punti vendita delle Parti sono caratterizzati da un numero assai elevato di marchi e articoli venduti per ciascuna delle categorie considerate. In particolare, la catena Bimbo Store tratta, nel complesso, una gamma di prodotti molto elevata per ciascuna categoria merceologica. La catena Toys Center, oltre ad una spiccata ampiezza di gamma nell’assortimento di giocattoli, per tutte le altre categorie merceologiche presenta un assortimento del tutto confrontabile con quello dei punti vendita Prénatal e Bimbo Store. Chicco è invece una catena monomarca, i cui prodotti sono presenti anche negli altri Baby Store. 42. Nella tabella che segue è indicata la numerosità dei marchi e delle referenze distribuite complessivamente dall’insieme dei punti vendita di ciascuna catena delle Parti 23. Tab. 4 – Referenze e marchi nelle catene di distribuzione delle Parti TC 2 BS PN CH
Marchi Ref. Marchi Ref. Marchi Ref. Marchi Ref.
AB
AL
61 35.725 16 37.187 1 13.791 1 17.946
34 1.169 64 10.911 22 739
CS 111 1.666 88 6.985 37 529 1 108
GI 493 32.301 57 14.701 62 2.141 1 178
GT 20 388 11 3.625 15 2.195 1 46
JI 150 4.368 43 4.451 63 1.037 1 199
JO 82 2.138 14 940 78 1.325 1 95
JS
NR
31 741 25 1.935 33 334 1 52
71 2.133 83 13.174 73 1.664 1 272
PN 22 277 6 1.390 6 174 1 10
SC 21 2.676 12 6.685 1 560 1 6.332
Fonte: elaborazioni sui dati forniti dalle Parti.
43. Per quanto riguarda le altre catene di Baby Store, nonostante l’estensione decisamente più ridotta delle reti distributive degli operatori presso cui sono stati raccolti i dati, l’analisi ha consentito di riscontrare un significativo numero di marchi commercializzati - comprensivo di quelli più noti sul mercato - per le diverse categorie merceologiche. I marchi di puericoltura pesante (intendendosi l’insieme dei prodotti appartenenti alle categorie merceologiche JO, JI e JS) trattati da Iperbimbo 25 e Baby Gross-Io Bimbo sono intorno ai 50, mentre Dalli Cani-Io Bimbo e Coapi-Io Bimbo commercializzano nel Juvenile i prodotti di circa 40 fornitori. Un apprezzabile numero di marchi si riscontra anche per le categorie giocattoli (Painate e Dalli Cani distribuiscono rispettivamente i prodotti di 60-80 fornitori), abbigliamento (circa 20 marchi Iperbimbo e Baby Gross-Io Bimbo), nonché cosmetici (circa 20 marchi Iperbimbo, Painate e Coapi-Io Bimbo) e Nursing (35 marchi Dalli Cani e circa 20 Painate e Iperbimbo). 44. Quanto alla GDO, le varie insegne sono molto differenziate tra loro, in termini sia di varietà di marchi distribuiti, che di prodotti offerti nelle diverse categorie considerate. La differenziazione, peraltro, non si riscontra solo tra le insegne ma anche all’interno dei punti vendita appartenenti alla medesima catena. 45. Al fine di apprezzare le differenze tra l’ampiezza e la profondità della gamma delle reti distributive delle Parti che confluiranno in Newco e quelle della GDO, un utile riferimento può essere dato dal confronto, per ciascuna categoria merceologica presa singolarmente, tra il numero
23 Anche in tal caso i dati sono relativi ai punti vendita delle 70 provincie individuate nel provvedimento di avvio. 2 Nel caso di Toys Center è disponibile solo il dato relativo ai fornitori, che tuttavia può rappresentare una approssimazione del numero di marchi venduti, approssimandolo per difetto. 25 Iperbimbo dispone di circa 20 punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale.
BOLLETTINO N. 26 DEL 20 LUGLIO 2015
minimo e il numero massimo di referenze e di marchi che si registra in tutte le catene di vendita. I dati della tabella si riferiscono al numero di referenze e di marchi relativi all’offerta dell’intera catena distributiva e non dei singoli punti vendita 26.
26 Le informazioni raccolte hanno consentito di ricostruire, con riferimento alle 70 province in esame, le referenze delle catene distributive di Esselunga, Pam, Auchan, GS, Coop Lombardia, Coop Liguria, Coop Centro Italia, Coop Consumatori Nord Est, Coop Adriatica, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Nova Coop e Coop Estense, nonché i marchi delle insegne Coop Lombardia, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e Nova Coop. Per Esselunga, Pam e Auchan si è utilizzato il dato relativo al numero dei fornitori che è stato trasmesso in risposta alla richiesta di informazioni relativa alla gamma.
23
24
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Tab. 5 – confronto valori massimi e minimi di referenze e marchi distribuiti Referenze
marchi
Catene Newco
min
max
min
max
AB
13.791
37.187
61
AL
739
10.911
13 22
CS
529
6.985
37
11
GI
2.141
32.301
57
493
GT
388
3.625
11
20
JI
1.037
4.451
43
150
JO
940
2.138
14
82
JS
334
1.935
25
33
NR
1.664
13.174
71
83
PN
174
1.390
6
22
SC
560
6.685
1
21
GDO
min
max
min
max
AB
369
12.965
6
230
AL
286
1.065
10
26
CS
113
1.409
24
68
GI
1.151
6.444
36
160
JI
17
191
7
23
JO
18
100
6
17
JS
7
180
1
28
NR
68
2.194
11
55
PN
30
478
5
19
SC
30
2.188
3
48
64
GT
46. Ciò che emerge dal confronto sulle referenze è che, prendendo per ciascuna singola categoria il numero di referenze minimo che si rileva tra insegne della GDO, questo è - per tutte le tipologie merceologiche considerate - ampiamente inferiore al numero minimo di referenze che caratterizza l’offerta delle catene di distribuzione della Newco 28. Analogamente, il numero massimo di referenze presente nelle catene Toys Center, Bimbo Store e Prénatal è sempre ampiamente al di sopra del numero massimo di referenze che – considerando separatamente ciascuna categoria merceologia – compone l’offerta delle insegne della GDO. Inoltre, avendo a riguardo i prodotti del Juvenile, il numero di referenze massimo che si trova presso le insegne della GDO è sempre ampiamente inferiore al numero minimo di referenze delle catene di Toys Center, BS e Prénatal (JI: 191-1037; JO: 100-940, JS: 180-334).
3 Tale valore si riferisce alla catena Prénatal, in quanto monomarca nelle categorie AB e SC. 28 A titolo di esempio, prendendo a riferimento la categoria Cosmetici-CS, il numero più piccolo di referenze che si trova presso le catene di Newco è pari a 529 (Toys Center), mentre il numero di referenze minore per la GDO è pari a 113 (Coop Centro Italia).
25
BOLLETTINO N. 26 DEL 20 LUGLIO 2015
47. Risultati non dissimili in termini di confronto tra numero minimo e numero massimo di categorie si riscontrano anche in termini di numero di marchi distribuiti, con riferimento alla maggior parte delle categorie merceologiche considerate. Quanto alle categorie della puericultura pesante, il numero di marchi che caratterizza le insegne della GDO con la maggiore profondità di gamma rimane ampiamente inferiore a quello massimo delle catene delle Parti, mentre si avvicina maggiormente al numero minimo di marchi riscontrato tra le catene delle Parti (JI: 23-43; JO:1714, JS 28-25). Dalla lettura del confronto per marchi unitamente a quella in termini di referenze, si può concludere circa la netta superiorità dell’ampiezza e della profondità di gamma delle catene di Toys Center, BS e Prénatal rispetto a quella della GDO. c. I servizi offerti alla clientela 48. Il canale Baby Store si caratterizza altresì per l’offerta di servizi di assistenza alla clientela prima, durante e dopo l’acquisto del prodotto che vanno dalla messa a disposizione di volantini promozionali fino ai corsi di formazione per il corretto utilizzo dei prodotti più sofisticati. 49. In particolare, i punti vendita delle catene distributive delle Parti offrono alla propria clientela i seguenti servizi: Tab. 6 Tipologie di servizi offerti dai p.v. delle Parti Toys Center
Bimbo Store
Prénatal
Chicco
Vendita assistita
X
X
X
X
Liste (nascita, battesimo, ecc.)
X
X
X
X
Noleggio pompe tiralatte
X
X
X
X
Volantino promozionale
X
X
X
X
Consegna a domicilio prodotti ingombranti
X
X
X
X
Corsi di formazione sul prodotto
X
X
X
X
Riparazione e prodotti di cortesia
X
X
X
X
Programma fedeltà
X
X
X
X
Confezioni regalo
X
X
X
X
Click and collect/Reserve and collect
X
Resi, sostituzioni e gestione garanzia
X
X X
X
Fonte: dati forniti dalle Parti e siti internet delle catene di p.v.
50. Anche le altre catene di Baby Store offrono analoghe tipologie di servizi alla clientela. In particolare, secondo le informazioni acquisiste in corso di istruttoria, gli associati Io Bimbo offrono ai propri clienti servizi di assistenza all’acquisto (soprattutto sui prodotti diversi da quelli di consumo quotidiano), liste di nascita e battesimo, carte fedeltà, noleggio di alcuni prodotti (bilancia pesa bambini, tiralatte, macchinari per aerosol e simili), consegne a domicilio, assistenza post-vendita.
X
26
BOLLETTINO N. 26 DEL 2 0 L U G L I O 2 0 1 5
Significativo al riguardo che, secondo quanto riferito da Baby Gross (associata IoBimbo), la politica della società è volta a fidelizzare il cliente “fin dal momento della gestazione”; a tale scopo, la società offre gratuitamente corsi per gestanti organizzati con personale qualificato. Inoltre, viene curato l’ambiente di vendita dotandolo di tutti i confort sia per i piccoli (per esempio attraverso l’allestimento di piccoli corner per il gioco), che per le neo mamme (attraverso l’allestimento di spazi ad hoc per l’allattamento e il cambio pannolino). Anche le altre insegne propongono una variegata tipologia di servizi aggiuntivi alla clientela. Così Iperbimbo offre servizi di assistenza alla vendita, tessera fedeltà, sconto gemelli (10% sulla puericultura pesante), noleggio bilance e tiralatte, liste nascita, consegna e montaggio mobili a domicilio, corsi corredino e sicurezza e punto allattamento; Nuova Ideal Bimbo, servizi di assistenza alla vendita, liste nascita e servizi post vendita; Bube assistenza alla vendita, liste nascita, consegna a domicilio, noleggio bilance e tiralatte, servizi di prenotazione oggetti. Paniate servizi di assistenza alla vendita, liste nascita, servizi post vendita e consegne a domicilio. 51. Diversamente, l’insieme delle catene della GDO coinvolte ha rappresentato di non offrire servizi aggiuntivi di vendita alla clientela, salvo qualche eccezione. In particolare, tra tutte le catene intervistate, solo Bennet (I.84) ha genericamente riferito di fornire servizi di assistenza alla vendita, senza tuttavia specificare la tipologia di tali servizi. Coop Adriatica ha al contrario rappresentato che caratteristica tipica della GDO è il fatto di offrire i prodotti a libero servizio, con la sola eccezione di specifiche campagne promozionali temporanee che vengono supportate da attività di promoting e del servizio post vendita inteso, in particolare, ad assicurare il rispetto delle norme in tema di garanzia dei beni di consumo (I.82). Coop Consumatori Nordest afferma che i prodotti relativi alle categorie merceologiche oggetto del procedimento sono posti “tutti a scaffale e venduti a libero servizio senza una particolare o dedicata assistenza ai clienti”; discorso differente vale solo per quella parte di cosmetici per bambini venduti nei c.d. “Corner Salute” (vale a dire le parafarmacie presenti all’interno di taluni punti vendita della GDO che, per legge, devono essere gestite da farmacisti), per i quali è prevista la vendita assistita con la presenza di un farmacista. Ancora, Unicoop Firenze ha specificato che “trattandosi di attività svolta in maniera despecializzata non sono previsti servizi aggiuntivi per i clienti acquirenti delle categorie merceologiche oggetto di indagine” (I.85). Coop Estense rileva come “non vengono di norma offerti servizi aggiuntivi di assistenza alla clientela […] (es.: liste battesimo)” 29; unica marginale eccezione è quella del c.d. “videocatalogo” (ossia un sistema di vendita che associa la prenotazione on-line alla consegna e pagamento presso i punti vendita) talora prevista per la vendita di giocattoli e articoli di puericultura. Esselunga riferisce, di un numero verde di assistenza alla clientela per fornire chiarimenti e informazioni sui prodotti e sui servizi offerti in generale (non limitato alle categorie merceologiche in esame). Infine, Coop Liguria, ha dato conto del fatto che “dalla metà di maggio 2015 dovrebbero partire le liste battesimo che saranno in buoni spesa” (I.68). d. I comportamenti d’acquisto 52. Le Parti del procedimento hanno fornito due studi relativi alle abitudini di acquisto di prodotti per la prima infanzia, il primo realizzato nell’aprile 2013 dalla società SymphonyIRI Group per
29 Si precisa che nella richiesta trasmessa dall’Autorità agli operatori della GDO si chiedeva, tra le altre cose, di indicare per ciascuna categoria merceologica la tipologia dei servizi offerti alla propria clientela (es. servizi di assistenza alla vendita, liste-battesimo, eventuali servizi accessori etc.).
BOLLETTINO N. 26 DEL 20 LUGLIO 2015
conto di Artsana 30, il secondo realizzato da IPSOS sempre in partnership con Artsana, datato maggio 2015. 53. Il primo studio è stato fatto sulla base di interviste realizzate all’interno dei punti vendita Prénatal 31. Nonostante lo studio sia stato fatto con specifico riferimento alla categoria Nursing (biberon, tettarelle, suzione) alcuni risultati possono fornire comunque indicazioni di carattere generale sulla distribuzione del complesso dei prodotti per l’infanzia. Il 58% degli intervistati afferma di essersi recata in un punto vendita Prénatal per l’acquisto di più prodotti per il proprio bambino (la percentuale sale al 71% e 77% rispettivamente per Nord e Centro), mentre si riduce al 36% la percentuale di chi vi si reca per l’acquisto di un solo prodotto. Inoltre, circa 6 soggetti su 10 frequentano il punto vendita Prénatal 1-2 volte al mese. 54. Dall’analisi inoltre emerge che Prénatal considera quali “main competitor” nel canale dei Baby Store Io Bimbo, Toys Center e Bimbo Store. 55. L’indagine di mercato evidenzia anche degli elementi di specificità dei Baby Store che li differenzierebbero dagli altri canali di vendita di prodotti per bambini fino al punto di ritenerli “il canale di riferimento per gli acquisti di puericultura”. I principali punti di forza nel confronto con gli altri canali di vendita risultano essere “L’assortimento (ampia scelta di marche) e rifornimento costante”, mentre il punto di maggior debolezza concerne i prezzi “Non sempre i più convenienti”. 56. Più precisamente, il canale bei Baby Store (nello studio definiti come Baby Store/Sanitaria) è quello per il quale si è avuta la maggiore percentuale di risposte positive – rispetto agli altri canali di vendita - in relazione alla rispondenza della tipologia di punto vendita ad una serie di caratteristiche, tra le quali:
30 Lo studio si struttura sulla metodologia c.d. “Shopper Insight”, ossia sull’osservazione discreta del cliente di fronte all’esposizione di un punto vendita e su una successiva intervista a seguito dell’acquisto. 31 Il primo dato che emerge dallo studio relativamente al profilo dell’acquirente medio che frequenta i punti vendita Prénatal, è che il 64% dei soggetti intervistati aderisce alla raccolta punti Prénatal.
27
28
BOLLETTINO N. 26 DEL 2 0 L U G L I O 2 0 1 5
Tab. 7 – Elementi di specificità dei Baby Store Caratteristica
Baby Store
Supermercati
Ipermercati
Ampia scelta di marche di puericultura
60%
6%
7%
Trovo tutti i tipi di prodotti per il mio bambino
50%
11%
12%
Marche di puericultura selezionate/di qualità
50%
4%
6%
Ampia scelta di varianti per la stessa tipologia di prodotto
53%
16%
24%
48%
8%
8%
Trovo prodotti specifici per esigenze particolari
49%
5%
7%
E’ sempre rifornito dei prodotti e marche che cerco
54%
18%
19%
Trovo personale disponibile e competente di cui mi fido
46%
10%
11%
Atmosfera/ambiente piacevole in cui passare il tempo
47%
14%
18%
Ambiente confortevole anche per il bambino
49%
11%
11%
Offre non solo prodotti ma consigli, informazioni ed eventi che mi legano ad altre mamme
47%
7%
10%
Trovo prodotti di alta qualità
Fonte: Estratto da SimphonyIRI Group Shopper e Category Prénatal – Risultati Analisi Shopper – 11 aprile 2013
57. Nello studio si indicano, in particolare, tra gli elementi di specificità premianti del canale “l’ambiente […] adatto alla presenza di bambini al momento dell’acquisto, il personale, le promozioni e i servizi ulteriori (consegna a domicilio e consigli, eventi, …)”. 58. Evidenziati tali elementi di specificità del canale Baby Store, lo studio conclude individuando quale competitor più diretti specificamente per i prodotti della categoria Nursing, il canale dei Supermercati, per comodità e convenienza, e il canale Farmacia in termini di personale, marche dedicate e ambiente piacevole. In quest’ottica, al fine di rafforzare le proprie specificità “e valorizzare i plus riconosciuti dalle Shopper” si individua, tra l’altro, come iniziativa quella di “lavorare sulla formazione professionale del personale di vendita Prénatal e incrementare il livello percepito di professionalità offerta anche attraverso la realizzazione di eventi a tema (esempio giornate dedicate/incontri con professionisti per l’educazione, formazione ma anche promozione di particolari soluzioni/prodotti, presentazione di novità, …)”. 59. L’indagine di mercato fornita dalle stesse Parti “Le mamme di bambini di 0-3 anni – Comportamenti e abitudini d’acquisto di prodotti per l’infanzia”, realizzata da Ipsos nel maggio 2015 32, si pone l’obiettivo di “Ottenere un quadro chiaro e completo sul mondo degli acquisti dei prodotti per l’infanzia”. Essa è stata condotta, mediante interviste telefoniche su un campione di mamme di bambini tra gli 0 e i tre anni di età e ha riguardato le abitudini di acquisto con riferimento a tutte le tipologie di prodotti per l’infanzia. 60. Secondo i risultati dell’indagine, inoltre, i canali maggiormente utilizzati dalle mamme per effettuare gli acquisti per i propri figli sono nell’ordine: 1. Negozi specializzati in articoli per bambini; 2. Grande Distribuzione, 3. Internet, 4. Farmacia/parafarmacia, 5. Grandi magazzini, 6. 32 Cfr. doc. I.168.
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Specializzati di categoria. Nella tabella che segue sono riportati i risultati dell’indagine relativi ai primi tre canali distributivi per ciascuna categoria di prodotti per l’infanzia. Tab 8 - I canali d’acquisto usati più spesso. Categoria
1° canale
2° canale
3° canale
PN
GDO
G. Mag
Baby S.-Neg.Spec.
AB
Baby S.
ABB/SC
Online
GI
Neg. Spec.
Baby S.
GDO-Online
CS
GDO
Neg. Spec.
Baby S.-Farmacie
SC
Neg. Spec.
Baby S.
Online
AL
GDO
Neg. Spec.
Baby S.
Baby S.
Farmacie
GDO
Farmacie
Baby S.
Online
JS
Baby S.
Online
GDO
JI
Baby S.
Online
G. Mag
JI (seggiolone)
Baby S.
Online
G. Mag
JO (primo passeggino)
Baby S.
Online
G. Mag
JO (secondo passeggino)
Baby S.
Online
GDO
Piccoli elettrodomestici
Baby S.
Farm
Online
NR (biberon, tettarelle, succhietti) NR (prodotti per la cura del bambino)
Fonte: Estratto da IPSOS, “Le mamme di bambini di 0-3 anni – Comportamenti e abitudini d’acquisto di prodotti per l’infanzia”, maggio 2015.
61. Dalla tabella emerge come il canale di vendita dei Baby Store sia l’unico ad essere sempre tra i primi tre canali di acquisto in relazione a tutte le categorie di prodotti considerati. Peraltro, in ben 8 categorie sulle 14 considerate da IPSOS, il canale dei Baby Store risulta essere il canale utilizzato più spesso. Nessun altro canale compare tra i primi tre in tutte le categorie. 62. I canali di vendita Baby Store, GDO e Online risultano differenziarsi anche in relazione alle motivazioni d’acquisto. Difatti, secondo lo studio Ipsos, le prime tre motivazioni d’acquisto nei negozi specializzati per bambini sono la possibilità di vedere e toccare i prodotti (25%), la maggiore scelta/vasto assortimento (15%) e la possibilità di confrontare modelli/marche e prezzi (14%). Per quanto riguarda la GDO, i principali motivi di acquisto di prodotti per l’infanzia sono il fatto di essere già li per fare la spesa (25%), i prezzi più bassi (21%) e la presenza di promozioni interessanti (15%). Infine, le principali motivazioni per gli acquisti online emerse dallo studio sono la possibilità di trovare prezzi più bassi (45%), la maggiore scelta/assortimento (17%) e la possibilità di confrontare modelli/marche/prezzi (14%).
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I parametri di orientamento al prezzo utilizzati dai concorrenti 63. In termini di benchmark di prezzo, la Cooperativa Io Bimbo evidenzia che il punto di riferimento utilizzato dai soci per la fissazione dei prezzi per i prodotti core (puericultura pesante) è prevalentemente costituito dalle catene concorrenti e, in minore misura, dai negozi tradizionali, “che rappresentano la quota maggiore delle merci vendute”, mentre si guarda anche alla GDO per categorie residuali di prodotti di consumo quotidiano (pannolini, salviette, generi alimentari). Gli operatori aderenti alla cooperativa presso cui sono state raccolte informazioni, nonché Iperbimbo e Bube, hanno sostanzialmente confermato che il punto di riferimento per la definizione del prezzo sono le catene Baby Store, definite infatti come operatori concorrenti, benché affermino di prendere in considerazione anche le politiche di prezzo della GDO, soprattutto per la categoria alimentare, e in alcuni casi per anche per altre categorie. Diversamente, per Nuova Ideal Bimbo il benchmark di prezzo è rappresentato per tutte le categorie merceologiche, compresa quella alimentare, da Bimbo Store, Prénatal e Io Bimbo, mentre Toys Center è il punto di riferimento per i giocattoli. Analogamente Painate, per la definizione dei prezzi, utilizza come esclusivi punti di riferimento Bimbo Store, Prénatal, e Toys Center, che considera operatori leader del mercato. 64. Il fatto che la distribuzione dei prodotti per l’infanzia pesi in misura limitata sull’attività della GDO è coerente con la circostanza, rappresentata dalla maggioranza delle catene intervistate, secondo la quale il benchmark competitivo utilizzato per le proprie politiche di prezzo è rappresentato dagli altri operatori della GDO. In particolare, Esselunga ha affermato che il proprio riferimento, per definire le politiche di prezzo e di marketing inerenti alle categorie merceologiche in esame, è rappresentato esclusivamente dagli altri operatori della GDO (I.51). Coop Consumatori Nordest specifica sul punto che “I competitor di riferimento sono le insegne della GDO presenti sul territorio con una tipologia di negozio confrontabile”, specificando altresì che non vi è “nessun benchmark con negozi specializzati” (I.74). Anche Coop Lombardia (I.67), Coop Liguria (I.68), Coop Centro Italia (I.69), Coop Adriatica (I.82), Unicoop Tirreno (I.183) e Nova Coop (I.114) fanno riferimento alla sola GDO quale benchmark competitivo. Alcune delle catene intervistate hanno tuttavia precisato di utilizzare come riferimento anche i negozi specializzati, ma solo per quanto riguarda alcune categorie di prodotto e, in particolare, per le categorie GI e AB 33. Le argomentazioni delle Parti sul mercato rilevante del prodotto 65. Come detto, nel corso del procedimento le Parti hanno espresso la loro posizione, sia attraverso l’audizione del 18 maggio 2015, sia attraverso le sopracitate memorie. 66. In particolare, le Parti hanno rilevato che la definizione del mercato rilevante del prodotto adottato dall’Autorità non trovi alcun riscontro né nelle precedenti decisioni relative al settore della distribuzione al dettaglio dei prodotti per l’infanzia 34, nei quali l’Autorità aveva individuato distinti mercati per ciascuna delle diverse categorie merceologiche che caratterizzano l’attività dei Baby Store, né in alcun precedente di altre autorità nazionali della concorrenza. 33 Carrefour-GS ha precisato di fare riferimento, per le categorie AB, SC, GI, JO, JI, JS e NR, “oltre alle principali insegne della GDO (con particolare attenzione al formato Ipermercati) […] anche ai Baby Store ed alle catene specializzate” (I.83). Auchan considera i negozi specializzati solo con riferimento alla categoria GI (I.81). Coop Estense precisa che “Il confronto con i competitor orizzontali della GDO è il benchmark principale per tutte le categorie considerate”. Nelle categorie GI e AB il confronto “è esteso periodicamente anche ai punti vendita specializzati (I.50). Bennet ha riferito genericamente di considerare quale benchmark competitivo la “GDO+tradizionali”. 34 A tal proposito le Parti citano il provvedimento n. 3715 del 13 marzo 1996, caso C2324 Artsana/Prénatal e il provvedimento n. 20250 del 26 agosto 2009, caso C10226 - Gruppo Cartorama/Malù Giochi.
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67. Al riguardo, le Parti sostengono altresì che, sia per quanto riguarda i punti vendita specializzati nel settore del bricolage che nella vendita di giocattoli, la definizione adottata dall’Autorità si porrebbe in contraddizione con alcuni precedenti dell’Autorità 35, della Commissione europea e dell’Autorité de la Concurrence francese, i quali dimostrerebbero che la pressione concorrenziale della GDO (e dei punti vendita tradizionali, nel caso del bricolage) sui negozi specializzati avrebbe permesso l’inclusione di entrambi i canali (ossia negozi specializzati e GDO) nel medesimo mercato rilevante. I precedenti esistenti - prevalentemente con riferimento al settore del giocattolo – dimostrerebbero che la vendita al dettaglio di prodotti per l’infanzia sia un mercato multicanale. A tale riguardo, già nel caso Blokker/Toys “R” US, la Commissione UE ha individuato il mercato rilevante del prodotto nel mercato della distribuzione al dettaglio di giocattoli attraverso non solo i negozi specializzati bensì “i negozi di giocattoli specializzati e quelli provvisti di un reparto specializzato in giocattoli, ad esempio i grandi magazzini o i punti di vendita di articoli domestici” 36. Peraltro, l’Autoritè de la Concurrence francese avrebbe considerato i negozi specializzati nella vendita di giocattoli e la GDO all’interno dello stesso mercato, in ragione del peso comparabile dei due canali nella vendita di giocattoli e della forte concentrazione della vendita di giocattoli nel periodo natalizio, periodo in cui l’assortimento dei supermercati si moltiplica fino a eguagliare quello dei negozi di giocattoli 37. 68. Laddove l’Autorità avesse definito distinti mercati della vendita al dettaglio delle diverse categorie merceologiche in questione, a detta delle Parti, l’entità post-merger (ossia Newco e Chicco) avrebbe superato il 40% del mercato soltanto nel settore dei giocattoli (e limitatamente alle province di Catanzaro, Macerata, Ancona, Rieti, Trieste, Forlì Cesena, Piacenza, Pavia, Brescia), nel settore del Nursing, del Juvenile Safety, del Juvenile Indoor e del Juvenile Outdoor (nella Provincia di Rovigo). 69. In tale contesto, le Parti rilevano altresì che l’estrema varietà dei prodotti rientranti all’interno delle diverse categorie merceologiche dei prodotti per l’infanzia, e la loro diversa frequenza di acquisto, ha consentito lo sviluppo di numerosi canali di vendita, caratterizzati in modo differente dalla presenza delle varie categorie merceologiche. 70. Al riguardo, per evidenziare l’elevata multicanalità, le Parti evidenziano alcuni dati di mercato (relativi al 2014) dai quali emergerebbero i seguenti aspetti: i) la GDO rappresenta il main player con riferimento alle aree merceologiche dei pannolini (58,3%), degli alimentari per bambini (55%) e nella cosmetica (36,7%) (nonché il main competitor, con quasi il 40% del mercato, dei negozi specializzati nel settore dei giocattoli); ii) il canale farmacia esprimerebbe il 35% delle vendite relative al Nursing e circa un terzo delle vendite relative alla Cosmetica; iii) il canale delle catene di abbigliamento costituirebbe il canale principale per la vendita di abbigliamento e scarpe, ossia “le categorie merceologiche pia importanti in valore assoluto dell'intero mercato della vendita di
35 Le Parti a tal proposito, per quanto riguarda il settore dei giocattoli, citano il provvedimento n. 19095 del 5 novembre 2008, C9719 - Holding Dei Giochi/Ramo D’azienda Di Ipea; per quanto riguarda il settore del bricolage, citano il provvedimento n. 19481 del 29 gennaio 2009, C9738 - GROUPE ADEO/CASTORAMA ITALIA. 36 Decisione della Commissione europea del 26 giugno 1997, Caso n. IV/M.890 - Blokker/Toys «R» US. 37 Le Parti a tal proposito, per quanto riguarda il settore dei giocattoli, citano le decisioni n. 07-D-50 del 20 dicembre 2007 e n. 11-DCC-165 del 24 novembre 2011 (Giochi Preziosi-Distritoys).
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prodotti per l'infanzia” (pari a circa il 40% del totale) e coprirebbe quasi il 60% delle vendite dell’area merceologica Gestanti. In pratica, rilevano le Parti, i negozi del canale Baby Store risulterebbero il principale canale solo per il settore del Juvenile (JO+JI+JS), che rappresenta considerando l’insieme dei canali di vendita “poco più del 10% del mercato dei prodotti dell'infanzia e in cui comunque va sempre pia affermandosi l'importanza delle vendite online” 38. 71. Al fine di contestare la ricostruzione del mercato merceologico prospettata nel provvedimento di avvio, le Parti richiamano anche i risultati della ricerca IPSOS del maggio 2015, dalla quale emerge l’estrema eterogeneità esistente nel rapporto tra le varie categorie merceologiche e i singoli canali di vendita. In particolare, tale ricerca evidenzia che il canale online viene percepito come il più conveniente e quello che offre la maggior offerta assortimentale; pertanto secondo le Parti il canale online costituirebbe “un inevitabile vincolo competitivo per gli operatori del canale fisico”. Tale ricerca evidenzia, inoltre, che il principale motivo di frequentazione del baby shop è la possibilità di vedere e toccare con mano i prodotti. Al riguardo, le parti osservano che si starebbe sempre più assistendo al cosiddetto fenomeno dello “show rooming”, secondo il quale l’acquirente conosce e sceglie il prodotto presso il baby shop ma effettua l’acquisto su Internet, in virtù del prezzo più conveniente. Infine, sempre secondo lo studio, la GDO viene vista come un canale conveniente e comodo, consentendo di acquistare prodotti per il bambino durante le numerose occasioni in cui il potenziale acquirente si reca a fare la spesa. 72. Tale studio, inoltre, dimostrerebbe che le caratteristiche prese in considerazione nel provvedimento di avvio ai fini dell’individuazione del mercato rilevante - ossia l’elevata ampiezza e profondità di gamma nonché l’offerta di servizi aggiuntivi o la presenza del servizio di assistenza alla vendita - non sarebbero uniche del canale Baby Store o, comunque, avrebbero un rilievo “significativo, ma parziale, solo con riguardo ad alcune aree merceologiche” (ossia il Juvenile e, in misura più contenuta, il Nursing). Più precisamente, per quanto riguarda ampiezza e profondità di gamma, il canale GDO sarebbe “in grado di replicare e superare l'offerta dei Baby Store quantomeno con riferimento ai Pannolini e agli Alimentari e, almeno nei periodi di festività, ai Giocattoli”. Lo stesso potrebbe dirsi per quanto riguarda la Farmacia nelle aree del Nursing e della Cosmetica, nonché le catene di abbigliamento con riferimento alle aree di abbigliamento e scarpe. 73. In questo contesto, a detta delle Parti, oltre alla elevata multicanalità per ciascuna delle categorie merceologiche in questione, sarebbe stata sottovalutata la presenza, in ciascuna delle medesime categorie merceologiche, di operatori concorrenti assai rilevanti e spesso appartenenti a gruppi multinazionali. 74. Per quanto riguarda, invece, la fornitura di servizi qualificati a gestanti e puerpere e i servizi di assistenza alla vendita, a detta delle Parti il canale Farmacia sarebbe “certamente in grado di fornire un servizio qualificato almeno quanto quello dei Baby Store con riferimento alle aree del Nursing e della Cosmetica”. Lo stesso si potrebbe dire per quanto riguarda le catene di abbigliamento, con riguardo alle categorie merceologiche abbigliamento e scarpe. Per alcune aree merceologiche - quantomeno pannolini e alimentari - le Parti osservano come la fornitura di servizi di vendita qualificati non rientrerebbe tra le variabili che orientano significativamente la scelta dei consumatori, risultando molto più rilevante il livello del prezzo praticato. 38 Peraltro, le Parti ritengono che quanto evidenziato nella CRI circa il fatto che la maggior parte degli operatori della GDO abbia dichiarato di non vendere prodotti per gestanti potrebbe essere dovuto a una diversa classificazione di tali prodotti da parte della stessa GDO. In tale contesto, più in generale, le Parti osservano che, sulla base di verifiche a campione dalle stesse Parti effettuate, le risposte fornite dagli operatori della GDO presenterebbero “un tasso di attendibilità quanto meno discutibile”.
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75. Le Parti hanno sostenuto che nei punti vendita delle rispettive catene la gamma non riveste una effettiva rilevanza, in quanto non conduce a vendite congiunte. Ciò si desumerebbe dalla circostanza secondo cui il fenomeno del cross-selling è limitato. A tale riguardo, è stata realizzata un’analisi degli scontrini dalla quale emerge quanto segue: - nel 2014 lo scontrino medio emesso nei punti vendita Toys Center si riferiva a 3,2 oggetti. Il 29% circa del totale degli scontrini relativi alla vendita (anche) di giocattoli, includeva altri prodotti per l’infanzia; - per Chicco e Prénatal oltre il 90% delle vendite non riguarda più di due categorie merceologiche 39. 76. Con specifico riferimento ai prodotti di puericoltura pesante, elaborando i dati resi disponibili dall’analisi degli scontrini, le Parti stimano che l’ammontare di vendite relative alle altre categorie merceologiche che sono state effettuate congiuntamente alle vendite di prodotti della categoria Juvenile rappresentino una quota del 2,9% per Chicco, del 7,9% per Prénatal e dell’11,5% per Bimbo Store 40. 77. In realtà, ad avviso delle Parti, in ciascuna delle aree merceologiche del mercato della vendita al dettaglio dei prodotti dell’infanzia i negozi del canale Baby Store subiscono la forte (“in alcuni casi dominante”) pressione concorrenziale di altri canali distributivi, e segnatamente (i) la GDO per Alimentare, Pannolini e Giocattoli; (ii) le catene di abbigliamento e calzature per Abbigliamento e Scarpe; (iii) il canale Farmacia per Nursing e Cosmetica; e (iv) il canale online per il Juvenile. Pertanto, “ogni definizione del mercato rilevante che non tenga conto della pressione concorrenziale derivante da tali canali, finirebbe per offrire una visione parziale dell'agone competitivo e quindi per sovrastimare ingiustamente le quote di mercato delle Parti”. 78. Inoltre, con specifico riferimento ai giocattoli, secondo le Parti non sarebbe stata tenuta in considerazione la circostanza che la categoria c.d. “infant e prescolare”, l’unica trattata nei Baby Store e costituita dai giocattoli destinati ai bambini da 0 a 3 anni, peserebbe solo circa il 20% del totale del mercato della vendita di giocattoli, mentre i c.d. “toddler” – destinati a bambini di età superiore ai 3 anni – sarebbero venduti principalmente nei canali GDO, nei negozi specializzati e online. A tal proposito, le Parti hanno evidenziato che nei negozi Toys Center le vendite di giocattoli destinati alla fascia di età 0-3 anni rappresenterebbero solo il [10-15%] dell’intero fatturato. 79. Artsana ha, infine, sostenuto l’assenza di un effetto di portafoglio tale da giustificare la definizione per canale di vendita prospettata nel provvedimento di avvio di istruttoria. Più specificamente, secondo Artsana – che a tal proposito produce uno studio agli atti del procedimento – il corretto contesto competitivo da prendere a riferimento sarebbe quello nel quale i Baby Store subiscono una forte pressione concorrenziale da altre tipologie di punti vendita, differenziata in funzione della diversa categoria merceologica. 80. In tal modo, la definizione di mercato del prodotto contenuta nella CRI sarebbe “del tutto slegata” dalle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione UE sul mercato rilevante, atteso che tale definizione guarderebbe solo al lato dell’offerta e non a quello della 39 Sugli scontrini delle catene Chicco e Prénatal è stata condotta un’indagine campionaria relativa al mese di aprile 2014. 40 Cfr. doc. I.168.
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domanda (effettive scelte dei consumatori; ecc.), in quanto l’analisi condotta dagli Uffici e riportata nella CRI non si soffermerebbe affatto sulle reazioni dei consumatori ai prezzi. Pertanto, a detta delle Parti la CRI prescinderebbe da qualunque analisi della sostituibilità sul lato della domanda, ossia il principale strumento per la definizione del mercato rilevante secondo quanto indicato dalla Commissione europea. 81. In conclusione, a detta delle Parti, l’adozione di una definizione del mercato merceologico limitato ai soli Baby Store avrebbe “esiti aberranti”; più precisamente, a detta delle Parti l’”effetto paradossale” correlato alla definizione di mercato adottata nel provvedimento di avvio starebbe nel fatto che la moltiplicazione di aree problematiche dal punto di vista concorrenziale discende non già dalla posizione detenuta dalle Parti nelle aree tipiche dei Baby Store (ossia Juvenile, Nursing e Giocattoli) quanto dalle vendite realizzate in aree merceologiche dominate da altri canali (ossia Pannolini, Alimentari, Abbigliamento e Scarpe). A detta delle Parti, infatti, escludendo dal mercato rilevante meta o più della metà delle vendite realizzate nelle aree merceologiche più significative in termini di valore del mercato dei prodotti per l’infanzia (ossia Pannolini, Alimentari, Abbigliamento e Scarpe, che rappresentano quasi il 60% dell'intero mercato), si finirebbe “inevitabilmente per sovrastimare enormemente le quote di mercato dell’entità post-merger”. Conclusioni sul mercato rilevante del prodotto 82. Dall’attività istruttoria svolta si ritiene di poter concludere che la distribuzione dei prodotti per l’infanzia attraverso il canale dei Baby Store costituisce un mercato distinto da quello della distribuzione dei medesimi prodotti attraverso altri canali di vendita, e in particolare attraverso la GDO. 83. Le risultanze istruttorie, infatti, hanno messo in luce come i Baby Store rappresentino una tipologia di punti vendita capace, in considerazione dello specifico format che li caratterizza, di soddisfare interamente le molteplici esigenze di mamme e bambini. Sono, infatti, punti vendita che distribuiscono tutte le categorie di prodotti destinate all’infanzia, offrendo per ciascuna di esse un ampio numero di marchi (tra cui quelli più rinomati presso i consumatori) ed un numero di articoli molto vasto. La varietà e la profondità di gamma delle catene di Baby Store sono affiancate dall’offerta di numerosi servizi, sia al momento della vendita, sia pre e post vendita, nonché da servizi aggiuntivi quali le liste nascita ovvero il noleggio di apparecchiature specifiche (ad es. bilance e tiralatte), nonché corsi di formazione su specifiche tematiche o prodotti. Tali servizi aggiuntivi mirano a fidelizzare la clientela dei Baby Store e risultano in questo senso altamente premianti. Ciò è confermato dalle informazioni fornite da alcuni operatori del canale, secondo cui la propria politica è quella di fidelizzare il cliente “fin dal momento della gestazione” (in particolare, Baby Gross 41). Significativo, peraltro, il successo che tali politiche di fidelizzazione risultano registrare, come emerge dal profilo del cliente dei punti vendita Prénatal descritto nello studio Symphony, secondo cui il 70% delle intervistate frequentano prevalentemente il punto vendita in cui si trovano e in cui sono entrate a cavallo della prima gravidanza. 84. L’analisi ha ampiamente confermato come i Baby Store costituiscano il canale di riferimento per gli acquisti di prodotti per l’infanzia, sia in considerazione del fatto che essi rappresentano il primo canale per vendite realizzate nel settore, che in ragione delle specificità ad esso riconosciute da parte dei consumatori.
41 Cfr. doc. n. I.176.
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85. Le Parti hanno argomentato circa la presenza, per ciascuna delle categorie merceologiche considerate, di numerosi altri canali di vendita. Al riguardo, si osserva che il canale online riveste un peso sull’insieme delle vendite di prodotti per l’infanzia inferiore al 2%, rispetto al quale le Parti non hanno fornito dati relativi al grado di sostituibilità con le vendite presso i Baby Store, limitandosi a rappresentare prospettive di crescita delle vendite on-line generalmente intese. 86. In merito alle Farmacie e ai negozi specializzati, basti osservare che la significativa differenza in termini di ampiezza della gamma proposta porta ad escludere la comparabilità dei servizi di distribuzione attraverso detti canali e i Baby Store. 87. L’analisi svolta, inoltre, ha messo in evidenza come la GDO, benché costituisca il canale di vendita più prossimo, non rappresenti un’alternativa idonea a soddisfare al pari dei Baby Store le esigenze dei consumatori dei prodotti per l’infanzia. 88. Ciò in quanto la GDO non distribuisce tutte le categorie dei prodotti interessati, non raggiungendo mai l’ampiezza e la profondità della gamma proposta dai Baby Store, in termini sia di referenze che di marchi. Quanto precede vale in particolare per i c.d. prodotti Juvenile, per i quali l’assortimento che caratterizza le insegne GDO più rifornite rimane comunque inferiore a quello della catena meno rifornita tra le attività retail che confluiranno nella Newco. 89. Inoltre, il fatto che i prodotti per l’infanzia, ed in particolare i prodotti di puericultura, siano presenti nel canale della GDO in maniera alquanto differenziata, non solo tra insegne ma anche tra punti vendita della medesima insegna (vale a dire sono offerti in alcune catene o punti vendita e non in altri), contribuisce al fatto che i consumatori non identifichino tale canale come un punto di riferimento per l’acquisto dei prodotti per l’infanzia. 90. Si aggiunga, poi, che la GDO non offre di norma alcun servizio aggiuntivo di assistenza alla clientela, elemento che invece caratterizza ampiamente i Baby Store e che per l’acquisto dei prodotti per l’infanzia rappresenta un valore aggiunto per i consumatori, come confermato da entrambi gli studi sulle abitudini d’acquisto presentati dalle parti. 91. I medesimi studi sui comportamenti dei consumatori hanno confermato che gli elementi di attrattività e le motivazioni d’acquisto nei due canali di vendita sono altamente differenziate. Mentre i Baby Store, in ragione delle caratteristiche sopra evidenziate, appaiono rispondere alla specifica esigenza di un ben definito target di consumatori (mamme e famiglie con bambini) di effettuare la spesa dei prodotti per il bambino, i punti vendita della GDO offrono a tali consumatori l’opportunità di acquistare anche prodotti per il bambino (prevalentemente pannolini e generi alimentari) durante le numerose occasioni in cui essi vi si recano per fare genericamente la spesa. Le stesse Parti, nella memoria dell’8 giugno, riconoscono che “[…] Se si va a fare la spesa “genericamente” la GDO è chiaramente il canale vincente. Se si va a fare la spesa “per il bambino” forse i baby shop hanno una loro caratteristica che li rende più desiderabili”. 92. In questa prospettiva, dunque, l’argomento delle Parti relativo all’esiguità del fenomeno del cross-selling - che emerge dagli studi elaborati dai consulenti economici delle Parti ai fini del procedimento e realizzati analizzando gli scontrini dei punti vendita delle rispettive catene - non può assumere valenza dirimente. In primo luogo, si rileva che tale dato non risulta del tutto coerente con lo studio Symphony IRI Group, sempre prodotto dalle Parti, ma datato aprile 2013,
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da cui emerge invece che il 58% delle persone intervistate frequenta il punto vendita con l’obiettivo di acquistare più prodotti per il proprio bambino. Inoltre, i comportamenti di acquisto dei clienti dei Baby Store risultano anch’essi caratterizzati da ripetute visite al punto vendita da parte del medesimo nucleo familiare, per effettuare anche singoli acquisti di pochi articoli 42. 93. Nella definizione del mercato di riferimento rileva, poi, il peso che i prodotti per l’infanzia rivestono sull’insieme del fatturato realizzato dalla catena che li offre, in quanto elemento di sicura influenza delle politiche di offerta del punto vendita. Non può, pertanto, non rilevarsi che nella GDO i prodotti in questione rappresentano una parte marginale dell’offerta (da alcune insegne quantificata intorno al [1-5%]) e, pertanto, non sono idonei ad influenzare le scelte commerciali le politiche competitive della GDO. Ne risulta, dunque, attenuata la capacità di rispondere alle esigenze di una specifica categoria di consumatori e di funzionare quale serio vincolo competitivo per i Baby Store. Ciò trova, peraltro, conferma nel fatto che le insegne interpellate hanno dichiarato, nella quasi totalità dei casi, di non utilizzare i Baby Store come punti di riferimento in sede di scelte di prezzo dei prodotti per l’infanzia. VI.I.2 Il mercato geografico 94. Sotto il profilo geografico, trattandosi di distribuzione al dettaglio, e tenuto pertanto conto dei comportamenti di acquisto dei consumatori, nonché dell’importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita, la dimensione del mercato viene ritenuta locale. Più specificamente, nel provvedimento di avvio, in prima approssimazione, si è ritenuto di considerare un’estensione provinciale dei mercati della distribuzione al dettaglio di prodotti per l’infanzia. 95. Tuttavia, proprio al fine di tener più propriamente conto dei comportamenti di acquisto dei consumatori, nonché delle effettive distanze geografiche, si è ritenuto, in coerenza con la prassi valutativa più recente in materia di concentrazioni nel settore della distribuzione organizzata al dettaglio, di sviluppare l’analisi degli effetti dell’operazione in oggetto definendo l’estensione geografica dei mercati interessati sulla base di isocrone. 96. In particolare, le isocrone consistono in ambiti geografici definiti in base al tempo di percorrenza necessario a un consumatore per raggiungere un determinato punto vendita. A tal proposito, si è ritenuto di individuare un tempo di percorrenza in auto non maggiore di 40 minuti, tenendo conto di quanto rappresentato dalle Parti nonché delle caratteristiche del servizio distribuzione in esame. 97. I centri di tali isocrone sono stati individuati nei Comuni capoluoghi delle province in cui si registravano - nel provvedimento di avvio - rilevanti sovrapposizioni tra le attività delle Parti, nonché nei Comuni maggiormente popolosi (con una popolazione pari ad almeno 50.000 abitanti) appartenenti a tali province. In via di ulteriore approfondimento, come centri delle isocrone sono stati anche considerati i Comuni delle stesse Province che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, evidenziavano significative sovrapposizioni tra i punti vendita delle Parti. 98. Le Parti, pur condividendo una definizione dei mercati geografici basata su isocrone di percorrenza in auto, hanno tuttavia osservato che il bacino di attrazione di un punto vendita dovrebbe essere calcolato a partire dal punto vendita stesso, come risulterebbe dalla prassi delle Autorità nazionali della concorrenza, in quanto lo spostamento di pochi chilometri del centro di 42 Al riguardo si osserva che il medesimo studio Symphony IRI Group fornito dalle Parti evidenzia che in media un baby store è frequentato circa due volte al mese dal medesimo consumatore. Inoltre, il grafico che sintetizza la composizione delle vendite dei Baby Store in relazione alla distanza percorsa dai clienti (cfr. formulario di notifica di Artsana del 15 gennaio 2015) mostra come circa un quarto delle vendite sia effettuato a consumatori che per arrivare al negozio impiegano tra i 5 e i 10 minuti; tale circostanza appare compatibile con i comportamenti di acquisto caratterizzati da ripetute visite da parte del medesimo nucleo familiare.
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calcolo delle isocrone può generare significative variazioni sul risultato finale. Secondo le Parti, tale analisi non sarebbe stata eccessivamente onerosa nel caso di specie, dovendosi esaminare un totale di meno di 200 punti vendita, ovvero solo di quelli ricadenti nelle Province critiche (ossia quelle nelle quali la quota congiunta delle Parti superava il 40%). In più, il fatto di centrare le isocrone nei Comuni maggiormente popolosi non permetterebbe affatto di cogliere le dinamiche concorrenziali dal lato della domanda, in quanto esse considererebbero i soli punti vendita situati a 40 minuti dal centro cittadino. Infine, ad avviso delle Parti, tutti i punti vendita di grande dimensione, ossia i punti vendita in grado di attrarre la domanda entro tempi di percorrenza di 40 minuti, sarebbero ubicati fuori dai centri abitati. 99. Al riguardo si rileva che, in linea di principio, la scelta del metodo utilizzabile per definire il mercato rilevante (sia dal punto di vista merceologico che geografico) non può prescindere dalle caratteristiche specifiche dell’operazione che si esamina, dalla sua rilevanza, nonché dagli oneri connessi ai diversi possibili approcci. Ciò posto, occorre ribadire come, data la notevole frammentazione dell’offerta, così come evidenziata dalle stesse Parti, centrare le isocrone nei Comuni maggiormente popolosi permetta di cogliere meglio le dinamiche concorrenziali dal lato della domanda, ciò in quanto il centro cittadino costituisce la migliore approssimazione della collocazione geografica della domanda 43. Va inoltre osservato che, proprio nei dintorni dei medesimi centri popolosi, si concentra la maggior presenza di punti vendita 44. Peraltro, l’opzione suggerita dalle Parti, ossia quella di centrare le isocrone sui punti vendita, avrebbe comportato comunque l’analisi di un numero ben più ampio (circa il triplo) rispetto ai punti vendita oggetto dell’approfondimento basato sui centri più popolosi. VI.I.3 I mercati rilevanti a monte 100. Le Parti sono attive in numerosi mercati della produzione e distribuzione all’ingrosso di prodotti per l’infanzia siti a monte di quello in cui è attiva Newco. In particolare, secondo quanto indicato dalle Parti, GP è attiva nella produzione e vendita all’ingrosso di giocattoli e scarpe per bambini, mentre il Gruppo Artsana è attivo nella produzione e distribuzione all’ingrosso di giocattoli, scarpe per bambini, abbigliamento per bambini, prodotti per gestanti, prodotti c.d. Juvenile, Nursing, cosmetica per bambini e pannolini. 101. Per quanto riguarda Artsana, la stessa risulta essere il primo fornitore di Prénatal per quanto riguarda le categorie di prodotti c.d. Nursing, Juvenile (nel 2013 45) e giocattoli. Allo stesso tempo,
43 Si consideri peraltro che centrare le isocrone attorno ai punti vendita, non permette affatto di intercettare i punti vendita situati a 40 minuti dalla domanda, ma soltanto di tenere conto della distanza tra diversi punti vendita, senza alcuna considerazione circa la collocazione geografica della domanda. Per questo motivo tale metodologia, diffusamente utilizzata per ragioni pratiche in molti casi di concentrazione, viene accompagnata ove possibile dallo studio di isocrone centrate nei cosiddetti population centre o nei census output areas. Si osservi a tal riguardo che la Competition Commission Britannica ha osservato che: “An assessment of the extent to which the merger affects the competition available to shoppers would preferably, therefore, be based on isochrones centered not on individual stores, but on the origins or destinations of the users – in particular their homes.” (Cfr. “A report on the acquisition by Somerfield plc of 115 stores from WM Morrison Supermerkets plc.”, 2005, par. 6.69). 44 Inoltre, nel computo delle quote di mercato, si è tenuto conto della attrattività esercitata sui punti vendita siti alla periferia di ciascuna isocrona dai principali centri abitati limitrofi (cfr. infra, nota 47). 45 Nel 2014 è stata scavalcata per un solo punto percentuale da un altro produttore (cfr. all. F4.11).
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nei vari Toys Center sono venduti prevalentemente prodotti a marchio Giochi Preziosi, che risulta essere il primo operatore nel mercato nazionale dei giocattoli 46. 102. Sotto il profilo geografico, può ritenersi che tali mercati abbiano dimensione quantomeno nazionale in considerazione del fatto che le condizioni di offerta sono omogenee e che i rivenditori tendono a rifornirsi su base nazionale. VII. LA VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE 103. L’operazione in esame dà luogo alla creazione di una entità di nuova costituzione, controllata congiuntamente da GP e Artsana, che sarà dotata di un potere di mercato tale da determinare, in diversi ambiti territoriali, un impatto significativo sulle dinamiche concorrenziali del mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti per l’infanzia attraverso il canale dei Baby Store. 104. Per effetto dell’operazione di cui trattasi, infatti, Newco aggregherà le attività di tre tra i principali operatori del mercato dei Baby Store (Prénatal, Bimbo Store e Toys Center), cui si affiancherà la catena di punti vendita a marchio Chicco, per un complessivo ammontare di oltre 500 punti vendita. L’operazione determina, dunque, il venir meno in modo significativo di una concorrenza effettiva, comportando l’aggregazione di tre dei soggetti che esercitavano, gli uni nei confronti degli altri, la più significativa pressione concorrenziale. Al riguardo si rileva infatti che, gli studi forniti dalle parti, identificavano quali “main competitor” di Prénatal oltre a Io Bimbo, proprio Bimbo Store e Toys Center. 105. Si rileva, poi, che l’operazione avrà luogo in un contesto ove, una volta costituita Newco, nessun operatore concorrente disporrà di una rete comparabile in termini di capillarità sul territorio nazionale. Come visto, la quasi totalità degli operatori sono soggetti di ridotte dimensioni che dispongono di un numero limitato di punti vendita. Considerate complessivamente, le catene di Baby Store, indicate dalle stesse Parti quali principali concorrenti, arrivano a gestire circa 200 punti vendita. 106. Peraltro, la creazione di una rete altrettanto capillare a quella della Parti richiederebbe un investimento assai oneroso. Al riguardo, al fine di valutare le effettive possibilità di ingresso nel mercato in esame, si rileva, in tema di costi di replicabilità legati alla costituzione di una rete di punti vendita analoga a quella delle Parti, che nel corso del procedimento è emerso che gli investimenti necessari per l’apertura di un nuovo punto vendita andrebbero dai 350.000 euro (per un punto vendita piccolo, inferiore ai 500 mq) ai 500.000 euro (per un punto vendita di 800/1000 mq). In tale prospettiva, considerata l’attuale rete delle Parti, una stima di massima dell’investimento necessario a replicare la medesima si aggirerebbe intorno a 180 milioni di euro 47. A ciò, ovviamente, deve aggiungersi il peso che, nel mercato in esame, riveste la disponibilità di insegne note e apprezzate dai consumatori, nonché l’offerta di prodotti per l’infanzia recanti marchi rinomati. 107. L’entità post-merger disporrà, oltre che di una rete capillarmente distribuita sull’intero territorio nazionale, anche della disponibilità dei 2 marchi più rinomati dei tipici prodotti per l’infanzia (Prénatal, Chicco), cui si va ad affiancare un importante marchio di giocattoli (Giochi Preziosi). La presenza di marchi di qualità, secondo gli stessi studi prodotti dalle parti, costituisce uno tra gli elementi di maggiore attrattività dei Baby Store (v. Symphony p. 29), oltre che
46 Si veda la memoria di NERA del 8 giugno 2015, pp. 8-11. 47 Cfr. peraltro la stima degli investimenti necessari per l’apertura di un nuovo punto vendita indicata dalle Parti nel formulario del 15 gennaio 2015.
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elemento di caratterizzazione di tale canale di vendita, unitamente alla varietà della gamma dei prodotti offerti, che non ha pari, né all’interno del canale Baby Store né con riferimento alle principali insegne della GDO. Il fatto che la completezza della gamma sia un cruciale tratto distintivo dei Baby Store è dimostrato anche dal fatto che tra le regole previste per l’adesione alla catena Io Bimbo è prevista l’offerta dell’insieme delle categorie merceologiche di prodotti per l’infanzia. 108. Si assiste, inoltre, ad un progressivo ampliamento e rafforzamento della gamma offerta dai Baby Store, come appare indicare peraltro proprio l’unione, nell’ambito di Newco, di catene di Baby Store che presentano i propri punti di forza su diverse categorie di prodotti. In effetti, le stesse parti hanno inoltre rappresentato che la ratio dell’operazione è quella di rafforzare l’integrazione tra il formato più tradizionale dei punti vendita Prénatal e quello dei punti vendita Toys Center, in modo da rendere “stabili” le sinergie operative nei settori di attività contigui ai core business di tali due catene. 109. Quanto al potere di contrasto degli acquirenti, si consideri che la domanda è rappresentata esclusivamente da singoli consumatori finali che, dati i limitati volumi di acquisto a ciascuno di essi attribuibile, sono privi di potere contrattuale e, pertanto, non appaiono in grado di esercitare un potere di contrasto nei confronti di eventuali aumenti di prezzo o di deterioramento delle altre condizioni di vendita. Dall’altra parte, quanto al rapporto con i fornitori, va considerata la circostanza per cui Artsana è attiva a monte nella produzione di quasi la totalità dei prodotti dell’infanzia e GP detiene il [15-20]% della produzione di giocattoli. Tale rilevante presenza sui mercati a monte appare in grado di costituire un significativo vantaggio nei confronti dei concorrenti, nessuno dei quali vanta elementi di integrazione verticale. Le criticità concorrenziali dell’operazione a livello locale 110. In sede di avvio si era dato conto del fatto che in 70 province l’operazione avrebbe dato luogo a sovrapposizioni tra le attività retail delle Parti, comportando il raggiungimento - in 36 province di quote di mercato congiunte superiori al 40%. Tali province sono state oggetto, nel corso del procedimento, di un’analisi più approfondita sotto il profilo geografico, che ha condotto all’individuazione di 67 mercati locali definiti con il metodo delle isocrone sopra descritto. 111. Secondo una giurisprudenza consolidata, quote di mercato molto grandi - 50% o superiori possono costituire, di per sé, la prova dell’esistenza di una posizione di mercato dominante 48. In diversi casi, si è ritenuto che concentrazioni a seguito delle quali un’impresa veniva a detenere quote di mercato comprese tra il 40% e il 50%, e in taluni casi inferiori al 40%, avrebbero dato luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. 112. Nel caso di specie, quote inferiori al 50% non appaiono idonee a pregiudicare il contesto competitivo nei mercati di riferimento, in considerazione principalmente della natura del mercato in questione. Come ampiamente rappresentato dalle Parti, infatti, i prodotti per l’infanzia risultano distribuiti anche attraverso altri canali distributivi i quali, benché non sostituibili con i Baby Store – e quindi esclusi dal mercato rilevante – possono comunque esprimere un parziale vincolo 48 Cfr., in particolare, par. 17 degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [Gazzetta ufficiale C 031 del 05.02.2004].
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concorrenziale e, dunque, esercitare un limitato ed indiretto potere disciplinante nei confronti delle Parti. 113. La tabella di seguito riportata evidenzia, quindi, gli ambiti locali in cui l’operazione condurrà a quote di mercato, in valore, delle Parti superiori al 50%. Tali quote sono state calcolate dalle Parti sulla base dei fatturati reali dei punti vendita del 2013, da queste rivisti al fine di tenere conto delle intervenute aperture e chiusure di punti vendita 49, rapportati ai valori totali di mercato stimati dalle Parti medesime.
49 Nello specifico, la dimensione complessiva dei mercati nazionali della vendita al dettaglio di giocattoli e prodotti per l’infanzia è stata ricostruita dalle Parti a partire dall’esame incrociato di alcuni studi di mercato (IRI, JFK, Nielsen) integrati sulla base di elaborazioni interne. I dati relativi ai mercati nazionali sono stati poi utilizzati per riscostruire la dimensione dei mercati provinciali facendo essenzialmente riferimento alla distribuzione della popolazione e all’indice di propensione al consumo non alimentare. Tale stessa metodologia di calcolo è stata utilizzata per definire il valore totale del mercato relativamente alle isocrone individuate. In aggiunta, per evitare un’applicazione rigida della nozione di isocrona, suscettibile di determinare una sopravvalutazione delle quote di mercato, sono stati identificati i grandi punti vendita (ossia tutti i Bimbo Store, i Toys Center, i Prénatal ANT o i due grandi store Chicco di Como e Corsico) periferici (ossia quelli compresi tra i 30 e i 40 minuti di percorrenza dal centro dell’isocrona) relativi alle isocrone centrate sui seguenti Comuni, in cui le Parti avevano quote di mercato aggregate (Chicco+Prénatal+GP+BS) superiori al 50%: Sanremo, Bergamo, Como, Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Legnano, Rho, Monza, Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Brescia, Pavia, Vigevano, Voghera, Novara, Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Trieste, Padova, Verona, Roma, Fiumicino, Pomezia, Tivoli, Velletri, Rieti, Ancona, Terni, L'Aquila, Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Siderno, Cagliari, Quartu Sant’Elena, Acireale. In secondo luogo, attorno a ciascuno dei suddetti punti vendita, è stata costruita una ulteriore isocrona di 40 minuti di percorrenza e si è verificato se all'interno di tale isocrona ricadesse almeno un comune con almeno 50.000 abitanti non già considerato nella costruzione del bacino dell’isocrona. I Comuni cosi individuati sono i c.d. “nuovi comuni ricompresi”. Se per un punto vendita periferico tale requisito era soddisfatto, per tale punto vendita si è costruita una frazione avente al numeratore il numero di bambini fino a cinque anni del comune centrale e al denominatore la somma tra questo stesso valore e analoghi valori (il numero di bambini fino a cinque anni) per i nuovi comuni ricompresi. A questo punto è stata ricalcolata la quota di mercato aggregata in ciascun bacino comunale, considerando soltanto la frazione a delle vendite di quello specifico punto vendita (quota di mercato ricalcolata).
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Tab 9 – Quote di mercato a livello locale PROVINCIA
COMUNE
CHICCO
PRÉNAT AL
TOYS CENTER
BIMBOSTORE
TOTALE QUOTA
IMPERIA
SANREMO
[5-10%]
[30-35%]
[inferiore all’1%]
[20-25%]
[55-60%]
MILANO
[5-10%]
[15-20%]
[15-20%]
[10-15%]
[55-60%]
LEGNANO
[10-15%]
[10-15%]
[15-20%]
[5-10%]
[50-55%]
RHO
[10-15%]
[10-15%]
[15-20%]
[10-15%]
[55-60%]
MONZA
[10-15%]
[15-20%]
[15-20%]
[10-15%]
[55-60%]
VARESE
[5-10%]
[5-10%]
[10-15%]
[20-25%]
[45-50%]
GALLARATE
[10-15%]
[10-15%]
[10-15%]
[15-20%]
[50-55%]
BRESCIA
BRESCIA
[5-10%]
[5-10%]
[20-25%]
[15-20%]
[55-60%]
FERRARA
FERRARA
[15-20%]
[10-15%]
[15-20%]
[1-5%]
[55-60%]
REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
[1-5%]
[5-10%]
[15-20%]
[30-35%]
[60-65%]
ROMA
ROMA
[5-10%]
[20-25%]
[20-25%]
[5-10%]
[60-65%]
RIETI
RIETI
[inferiore all’1%]
20-25%]
[40-45%]
[inferiore all’1%]
[60-65%]
MILANO
MONZA E BRIANZA VARESE
ANCONA TERNI L'AQUILA CATANZARO
ANCONA
[inferiore all’1%]
[10-15%]
[25-30%]
[35-40%]
[75-80%]
TERNI
[1-5%]
[15-20%]
[45-50%]
[inferiore all’1%]]
[65-70%]
L'AQUILA
[35-40%]
[10-15%]
[30-35%]
[inferiore all’1%]
[75-80%]
CATANZARO
[20-25%]
[20-25%]
[25-30]%
[inferiore all’1%]
[70-75%]
114. Le Parti hanno rilevato come le quote di mercato sopra esaminate risulterebbero sovrastimate in considerazione del fatto che sono state calcolate assumendo a riferimento l’intero fatturato realizzato dai punti vendita Toys Center nella categoria giocattoli, “sebbene l’aera di sovrapposizione delle attività delle Parti nel settore dei giocattoli riguardi solo una minima parte degli stessi (ossia i segmenti Infant, Preschool e Ride-On)” 50. Al riguardo, si osserva come un calcolo delle quote della Newco che includa solo una porzione del fatturato realizzato da Toys Center nella vendita di giocattoli – esercizio che peraltro le Parti non hanno prodotto – non possa ritenersi idoneo a cogliere correttamente gli effetti dell’operazione in 50 Cfr. doc. I.177.
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esame. Ciò in considerazione del fatto che, allo stato attuale, i punti vendita Toys Center affiancano ai giocattoli la vendita di tutte le altre categorie merceologiche che compongono l’offerta di un baby store, così da configurare un punto vendita che già rientra nella categoria di tale format distributivo (la stessa Prénatal, come visto, include Toys Center tra quelli che percepisce come propri concorrenti diretti). 115. Ma soprattutto, a seguito dell’operazione, la cui ratio – descritta dalle Parti nel corso dell’audizione del 18 maggio u.s. – consiste nell’integrare la vendita dei giocattoli, ad elevata stagionalità, con categorie merceologiche complementari, i punti vendita della catena Toys Center vedranno la propria offerta avvicinarsi ancora di più a quella delle altre catene di Baby Store. Deve pertanto ritenersi che, a seguito dell’operazione, l’offerta dei punti vendita Toys Center andrà soggetta ad una ricomposizione idonea ad accrescere significativamente le aree di sovrapposizione con l’attività complessiva delle altre Parti, per modo che non considerare l’intero fatturato attualmente realizzato da tali punti vendita porterebbe a non apprezzare compiutamente la forza di mercato che Newco deterrà anche in ragione dell’apporto delle catena Toys Center. 116. Le Parti hanno, inoltre, evidenziato come, tra i punti vendita che confluiranno nella Newco vi siano differenziazioni in termini di dimensione e di specializzazione: da un lato, vi sono i punti vendita delle catene Toys Center e Bimbo Store, che risultano sostanzialmente omogenei, con grandi dimensioni e, dall’altro, i punti vendita della catena Chicco, che hanno dimensioni più contenute e alquanto simili tra loro (ad eccezione di due outlet e due grandi negozi). Quanto alla catena Prénatal, la stessa presenta una giustapposizione di punti vendita mediamente piccoli, che, analogamente ai punti vendita Chicco, sono contraddistinti da un mix di vendita fortemente sbilanciato a favore dell’abbigliamento e delle scarpe, e punti vendita di dimensioni mediamente pari a 800-1.000 mq, che adottano il format distributivo più tipico dei Baby Store 51. Le Parti ritengono che i punti vendita piccoli, in quanto specializzati nell’abbigliamento e con un’offerta limitata per altre categorie (quali il Juvenile), si pongono su un piano del tutto differente rispetto agli altri punti vendita. Pertanto “una preoccupazione per la concorrenza basata in modo decisivo sulla presenza di questi punti vendita di piccole dimensioni non sarebbe comprensibile”. 117. Sulla base di tali considerazioni, le Parti hanno ricalcolato le quote detenute dalla Newco in ciascuna delle isocrone considerate, adottando una scomposizione tra punti vendita grandi e piccoli. Tale esercizio evidenzia come in diversi mercati la quota della Newco, calcolata congiuntamente a quella di Chicco, eccede la soglia del 50% solo per effetto del contributo fornito dai punti vendita di piccole dimensioni, restringendo a pochi ambiti locali (Ancona, Reggio Emilia, Rieti) il raggiungimento di quote elevate per effetto della sovrapposizione tra soli punti vendita grandi. 118. L’esercizio di rideterminazione delle quote effettuato dalle Parti - peraltro senza specificare chiaramente quale è la soglia dimensionale al di sopra della quale i punti vendita Prénatal sono considerati “grandi” - non appare condivisibile, giacché, alla luce dei dati acquisiti nel corso dell’istruttoria, l’assortimento dei punti vendita delle catene Chicco e Prénatal non risulta significativamente differenziato in relazione alla dimensione degli stessi. In particolare, l’incidenza percentuale delle vendite di abbigliamento e scarpe, da un lato, e di prodotti Juvenile nei punti
51 Ad avviso della Parte, la differenziazione tra i punti vendita Prénatal piccoli e grandi risulterebbe anche da un’analisi dell’assortimento dei negozi della catena, dalla quale emerge che, mentre per l’assortimento di abbigliamento e calzature, non vi sono grandi differenze tra le due tipologie di punti vendita, per gli articoli di puericoltura ed i giocattoli un negozio Prénatal piccolo tiene in assortimento un numero di modelli pari a circa la metà rispetto a quelli venduti da un negozio grande. Di tale analisi vengono tuttavia forniti soltanto i risultati della elaborazione svolta (senza peraltro illustrarne la metodologia) e non anche i dati di base relativi ai singoli punti vendita.
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vendita delle suddette catene, non mostra apprezzabili differenze correlate alla superficie di vendita 52. 119. Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l’operazione conduca alla costituzione di una posizione dominante in capo alle Parti nei 16 mercati locali della distribuzione al dettaglio di prodotti per l’infanzia attraverso punti vendita specializzati. Le implicazioni di tipo verticale 120. Quanto ai possibili effetti verticali, le quote detenute dalle Parti nei mercati posti a monte della distribuzione di prodotti per l’infanzia sono indicate nella tabella seguente: Tab 10 – Quote delle Parti nei mercati a monte Artsana
GP
Q%TOT
Produzione e Ingrosso GI
[1-5%]
[15-20%]
[20-25%]
Produzione e Ingrosso SC
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%]
Produzione e Ingrosso AB
[1-5%]
-
[1-5%]
Produzione e Ingrosso GT
[1-5%]
-
[1-5%]
Produzione e Ingrosso NR
[20-25%]
-
[20-25%]
Produzione e Ingrosso CS
[15-20%]
-
[15-20%]
Produzione e Ingrosso PN
[5-10%]
-
[5-10%]
Produzione e Ingrosso JI
[5-10%]
-
[5-10%]
Produzione e Ingrosso JO
[1-5%]
-
[1-5%]
Produzione e Ingrosso JS
[5-10%]
-
[5-10%]
Produzione e Ingrosso AL
-
-
-
121. Le quote riportate in tabella, che non eccedono per nessuna delle categorie il 25%, limitano il rischio che l’operazione possa dar luogo ad effetti di foreclosure nei mercati a valle. Ciò in quanto è possibile ritenere che le catene concorrenti potrebbero, in ogni caso, continuare ad operare profittevolmente anche laddove dovessero avere accesso ai soli prodotti di fornitori diversi dalle Parti. 122. Quanto ai possibili rischi di foreclosure nei mercati a monte, questi appaiono emergere eventualmente solo con riguardo ai prodotti Juvenile, attesa la particolare rilevanza nella distribuzione degli stessi attraverso il canale di vendita dei Baby Store (per il quale transita il 79% delle vendite). Sul punto, va comunque rilevato che, dalle risposte di alcuni produttori di articoli di
52 Ad esempio, le vendite di abbigliamento e scarpe incidono per il [45-50%] nei punti vendita Prénatal piccoli (identificati con quelli che hanno una superficie di vendita inferiore a 600 mq) e per il [40-45%] in quelli grandi; le vendite di Juvenile incidono, nelle due categorie, rispettivamente in misura pari al [20-25%] ad al [25-30%].
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puericultura pesante 53, interpellati al riguardo, non sembrano emergere concrete preoccupazioni rispetto al rischio che l’entità post-merger possa esercitare il proprio potere di mercato al fine di ostacolarne gli sbocchi al mercato. 123. In ogni caso, non appare necessario approfondire ulteriormente le implicazioni di tipo verticale dell’operazione in quanto, considerate le quote sopra riportate, si è ritenuto che le potenziali restrizioni concorrenziali derivanti dall’aggregazione a monte possano essere superate evitando il costituirsi di posizioni dominanti nei mercati a valle. Un contenuto potere di mercato nella distribuzione al dettaglio, infatti, limita la capacità e gli incentivi a contrarre le forniture ai punti vendita, nonché a ridurre la gamma offerta nei propri punti vendita, determinandosi a non offrire prodotti dei fornitori concorrenti. VIII. LE MISURE CORRETTIVE PROPOSTE DALLE PARTI 124. Al fine di escludere l’eventualità che l’operazione possa produrre effetti anticoncorrenziali, con comunicazione del 30 giugno 2015, successivamente integrata in data 3 luglio 2015 54, le Parti hanno fatto pervenire una serie di misure volte a risolvere le criticità sollevate. 125. Le misure proposte si sostanziano nella cessione, a condizioni di mercato e secondo le modalità di seguito illustrate, di ventisette punti vendita. Per effetto di tali cessioni, nelle isocrone esaminate, ad eccezione dell’isocrona de L’Aquila, la quota congiunta delle parti, ad esito dell’operazione, scenderà sotto il 50%, o si attesterà comunque in un intervallo molto prossimo a tale soglia. 126. Le misure proposte riguardano la cessione dei seguenti 27 punti vendita (di seguito definiti i “Punti Vendita”):
53 Si tratta di Cam, L’Inglesina, Foppapedretti, Dorel, Brevi e Peg Perego (cfr. doc. n. I.110, I.108, I.111, I.117, I.119 e I.158). 54 Tale versione è stata emendata in data 6 luglio al fine di correggere alcuni errori materiali ivi contenuti.
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Tab 11 – I Punti Vendita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Località [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis]
Punto vendita [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis] [omissis]
Fatturato [4.000.000-5.000.000] [1.000.000-2.000.000] [1.000.000-2.000.000] [100.000- 1.000.000] [1.000.000-2.000.000] [2.000.000-3.000.000] [2.000.000-3.000.000] [100.000- 1.000.000] [1.000.000-2.000.000] [2.000.000-3.000.000] [3.000.000-4.000.000] [1.000.000-2.000.000] [1.000.000-2.000.000] [100.000- 1.000.000] [100.000- 1.000.000] [2.000.000-3.000.000] [5.000.000-6.000.000] [100.000- 1.000.000] [1.000.000-2.000.000] [1.000.000-2.000.000] [100.000- 1.000.000] [1.000.000-2.000.000] [100.000- 1.000.000] [100.000- 1.000.000] [100.000- 1.000.000] [1.000.000-2.000.000] [2.000.000-3.000.000] 40.000.000-50.000.000]
Mq [1.000-1.500] [1.000-1.500] [300-500] [100-200] [200-300] [500-1000] [1000-2000] [300-500] [300-500] [1.000-2000] [500-1000] [200-300] [500-1000] [200-300] [100-200] [1.000-2000] [500-1000] [500-1000] [300-400] [1.000-1.500] [200-300] [1.000-1.500] [200-300] [300-400] [200-300] [100-200] [2000-3000] [10.000-20.000]
127. L’impatto delle cessioni sulle quote di mercato delle Parti a livello locale è indicato nella tabella che segue.
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Tab 12 – Impatto delle cessioni proposte sulle quote di mercato Bacino
Quota ex ante
Quota ex post
Ancona
[75-80%]
[40-45%]
Brescia
[55-60%]
[45-50%]
Catanzaro
[70-75%]
[45-50%]
Ferrara
855-60%]
[45-50%]
Gallarate
[55-60%]
[45-50%]
L’Aquila
[80-85%]
[80-85%]
Milano
[55-60%]
[50-55%]
Monza
[55-60%]
[50-55%]
Reggio Emilia
[60-65%]
[45-50%]
Rho
[55-60%]
[45-50%]
Rieti
[65-70%]
[40-45%]
ROMA
[55-60%]
[50-55%]
Sanremo
[55-60%]
[40-45%]
Terni
[65-70%]
[45-50%]
Legnano
[50-55%]
[45-50%]
Varese
[55-60%]
[40-45%]
128. Per quanto riguarda le modalità di attuazione di tali dismissioni, le Parti si sono impegnate a cedere i predetti punti vendita a terzi indipendenti, a condizioni di mercato e tramite l’ausilio di un Advisor indipendente e qualificato, a cui verrà conferito apposito mandato per assistere le Parti nell’individuazione dei potenziali acquirenti e nella definizione delle condizioni della cessione (“Advisor”). 129. Tali impegni delle parti verranno eseguiti entro [omissis] dalla data di autorizzazione dell’operazione in oggetto (“Periodo di Esecuzione”). Tale tempistica terrà conto della necessità di sottoporre l’identità dell’acquirente all’approvazione dell’Autorità. Le Parti si sono altresì impegnate a: (i) individuare il cessionario o i cessionari e a concludere i relativi accordi di cessione dei Punti Vendita entro [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione; e a che (ii), qualora alla data indicata al punto (i) non tutti i Punti Vendita siano stati ceduti, l’Advisor provveda alla cessione dei Punti Vendita residui nei successivi [omissis], restando inteso che l’Advisor dovrà proteggere il legittimo interesse finanziario delle Parti a cedere i Punti Vendita al miglior prezzo possibile. 130. Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto cessionario di ciascun punto vendita, le Parti si sono impegnate a che tale soggetto soddisfi i seguenti criteri: (i) indipendenza dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate; (ii) possesso delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare il Punto Vendita ceduto come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e gli altri concorrenti. Inoltre le Parti si sono impegnate a che: (iii) l’acquisizione dei Punti Vendita non dia luogo a problemi concorrenziali; (iv) il cessionario possa essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, restando inteso che, in caso di cessione a
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un concorrente potenziale, quest’ultimo si impegnerà a esercitare nel Punto Vendita attività di vendita al dettaglio di prodotti per l’infanzia. 131. Fino all’esecuzione delle misure proposte, le Parti si sono impegnate inoltre a preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei Punti Vendita, conformemente alla normale pratica commerciale, e a ridurre al minimo possibile i rischi di perdite del potenziale competitivo dei Punti Vendita. 132. Per permettere di mantenere un effetto strutturale delle misure proposte, le Parti, per un periodo di 10 anni successivi alla loro esecuzione, si sono impegnate a non riacquistare, sia direttamente sia indirettamente, alcuno dei Punti Vendita, a meno che, in seguito alla presentazione di una richiesta motivata delle Parti, l’Autorità trovi che la struttura del mercato sia cambiata in modo tale per cui l’assenza di un’influenza su uno o più Punti Vendita non sia più necessaria al fine di rendere la concentrazione proposta compatibile con il mercato interno. 133. Quanto alla durata, fatto salvo quanto indicato in ogni specifico punto, le misure entrerebbero in vigore il giorno successivo alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’Operazione e rimarrebbero in vigore sino all’adempimento, ovvero all’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento di revoca espressa degli stessi al verificarsi di un mutamento dello scenario concorrenziale. 134. Le Parti potranno richiedere la revisione, totale o parziale, degli Impegni al verificarsi di mutamenti sostanziali della situazione di mercato considerata nel provvedimento di chiusura dell’istruttoria, nonché al venir meno delle condizioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere necessario l’avvio dell’istruttoria. Inoltre, qualora nel Periodo di Esecuzione non risulti possibile la cessione ai soggetti appartenenti al c.d. canale Baby Store, le Parti potranno richiedere la cessione dei Punti Vendita anche a soggetti diversi dagli operatori attivi nel c.d. canale dei Baby Store, entro un termine congruo e comunque non inferiore a 6 mesi. 135. In merito all’esecuzione degli Impegni, le Parti faranno pervenire all’Autorità, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una relazione sulle modalità di attuazione degli impegni (Controllo del rispetto dei presenti impegni). Le Parti si impegnano, altresì, a consultare l’Autorità in caso di eventi imprevisti che possano ostacolare per qualsiasi ragione la realizzazione degli Impegni, al fine di concordare una soluzione che garantisca il sostanziale rispetto di quanto sopra previsto. IX. LA VALUTAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE DALLE PARTI 136. Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, si ritiene che l’operazione notificata sia suscettibile di essere autorizzata solo in presenza di misure idonee a sterilizzare gli effetti che la stessa è in grado di produrre con riferimento a quelle specifiche aree geografiche sopra individuate, in cui la quota congiunta delle parti supera il 50% del mercato. In tali aree infatti l’operazione in esame - comportando un’aggregazione tra i principali soggetti attivi nel mercato dei prodotti per l’infanzia- è in grado di determinare per i motivi sopra esposti la creazione di una posizione dominante in capo alle Parti. 137. Nel caso di specie, i rischi derivanti dalla realizzazione dell’operazione possono essere risolti in maniera efficace e proporzionata attraverso l’imposizione di misure correttive volte alla
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cessione del controllo di alcuni punti vendita nella disponibilità delle Parti, ubicati nelle aree geografiche sopra individuate al fine di riportare la quota congiunta delle parti ad un livello inferiore al 50% del mercato e di creare le condizioni per la costituzione di nuovi concorrenti o per il rafforzamento dei concorrenti già esistenti. In tal senso, le misure proposte dalle Parti (la cessione dei Punti Vendita) appaiono idonee a salvaguardare le condizioni per lo sviluppo della concorrenza nelle predette aree geografiche interessate dalle cessioni di punti vendita. 138. Ciò anche con riferimento ai bacini geografici ricadenti all’interno delle isocrone di Milano e Monza e di Roma, nelle quali le Parti nonostante le cessioni manterrebbero quote molto prossime al 50%. Si rileva, infatti, che tale soglia viene superata solo di [omissis] e che si tratta di aree metropolitane caratterizzate da un contesto competitivo particolarmente dinamico e vigoroso, che vede la presenza di numerosi Baby Store di grandi dimensioni (>1000 mq), alcuni dei quali appartenenti a insegne o a gruppi di acquisto nazionali (quali Io Bimbo, Bebè Royal o Iper Bimbo). Inoltre, degli otto punti vendita che saranno ceduti nell’area lombarda considerata, ben 5 hanno superficie superiore ai [500-1.000] mq, mentre 3 dei 5 punti vendita che saranno ceduti a Roma si aggirano intorno ai [1.000-2.000] mq. Pertanto, la cessione di tali punti vendita potrà consentire l’ingresso e lo sviluppo di Baby Store concorrenti dotati, con ogni probabilità, di un incisivo potere disciplinante. Si osserva, peraltro, che le aree interessate sono caratterizzate da uno sviluppo molto importante della distribuzione commerciale moderna e da una diffusione senza eguali nel territorio nazionale per quanto riguarda la diffusione di negozi specializzati con marchi molto noti. 139. Diverse considerazioni merita invece il contesto competitivo che si verrebbe a realizzare a seguito dell’operazione nell’isocrona de L’Aquila. In tale ambito locale, le Parti sono presenti con i quattro punti vendita indicati nella tabella che segue, ai quali è complessivamente riconducibile una quota del [80-90%].
INSEGNA
Fatturato 2013 tot rivisto
MQ
FORMAT
QUOTA
AVEZZANO
CHICCO
[100.000-1.000.000]
[100-200]
SMALL
[10-15]%
L'AQUILA
CHICCO
[1.000.0002.000.000]
[100-200]
SMALL
[20-25]%
L'AQUILA
TOYS CENTER
[1.000.0002.000.000]
[1000-2000]
LARGE
[30-35]%
PRÉNATAL
[100.000-1.000.000]
[100-200]
SMALL
[10-15]%
Localita
AVEZZANO
140. In tale zona, peraltro, si osserva un debole contesto competitivo caratterizzato da un numero limitato di concorrenti Baby Store, dei quali le Parti ne qualificano uno solo, avente dimensioni pari a [300-500]metri quadri. 141. In relazione all’assenza di proposte di cessione di punti vendita in tale area, le Parti argomentano il fatto che la zona in questione risente ancora fortemente delle conseguenze del terremoto del 2009, che ha segnato la struttura commerciale e, più in generale, l’imprenditoria locale. Le Parti evidenziano, inoltre, che questa isocrona comprende due centri tra loro distanti (Avezzano e l’Aquila distano 50 km) e due negozi in ciascuno di questi centri (Chicco e Prénatal ad Avezzano, Chicco e Toys Center all’Aquila). Inoltre, la quota di mercato dell’entità post-merger in
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quest’area, secondo le Parti, risente della presenza del negozio Chicco di Avezzano di soli [100200]mq, che realizza circa la maggior parte del suo fatturato nella vendita di prodotti per l’abbigliamento. Le Parti sottolineano, infine, che i negozi in questione sono negozi storici, presentano dimensioni molto ridotte (100-200 mq), ad eccezione del Toys Center dell’Aquila, specializzato nella vendita di giocattoli. La cessione di un punto vendita in tale area, in conclusione, sarebbe quindi difficilmente realizzabile e, verosimilmente, lo sarebbe solo a condizioni ingiustamente inique per le Parti e con probabili ripercussioni sul piano occupazionale. 142. Si ritiene che quanto prospettato dalle Parti non giustifichi il fatto che si venga a costituire una posizione dominante nel mercato di riferimento. Si tratta infatti di argomentazioni che non appaiono precludere la possibilità di cessione a terzi, a condizioni di mercato, di un punto vendita delle Parti nella zona in questione. In particolare, il riferimento a possibili ricadute occupazionali non è stato supportato da alcun elemento concreto volto a dimostrare l’assenza di imprenditori disponili a rilevare le attività commerciali. 143. Relativamente alle modalità previste dalle Parti per l’esecuzione delle cessioni dei Punti Vendita, queste, per come declinate, non appaiono sufficientemente complete ed efficaci e, quindi, non idonee a garantire la piena rimozione del pregiudizio alla concorrenza, necessitando, perciò, di essere integrate nel senso specificato nel seguito. X. MISURE ALLE QUALI SI CONDIZIONA L’OPERAZIONE 144. Alla luce di quanto precede, le cessioni dei Punti Vendita prospettate dalle Parti, appaiono idonee e proporzionate a scongiurare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza nella quasi totalità dei mercati locali considerati, ma necessitano di essere integrate sia al fine di evitare la costituzione di una posizione dominante nell’isocrona di L’Aquila, sia al fine di garantire pienamente l’efficacia delle stesse. 145. Ai fini dell’autorizzazione dell’operazione di concentrazione, risulta, pertanto, necessario prescrivere, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 287/90, le seguenti misure. 146. Le Parti dovranno cedere il controllo, detenuto direttamente o indirettamente, dei Punti Vendita e di uno o più punti vendita nell’isocrona de L’Aquila, tale da far scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti insieme ai Punti Vendita i “Punti Vendita Individuati”). 147. La cessione dovrà riguardare il controllo di fatto e di diritto di tutti i Punti Vendita Individuati. 148. Al fine di creare le condizioni per la costituzione di un nuovo soggetto concorrenziale o per il rafforzamento dei concorrenti già esistenti nel mercato rilevante esaminato, l’acquirente del controllo dei Punti Vendita Individuati dovrà soddisfare i seguenti requisiti: i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti Vendita Individuati come forza competitiva,
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operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l’attività di vendita al dettaglio dell’intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale; iii) l’acquisizione dei Punti Vendita Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza. 149. Per garantire l’efficace e tempestiva esecuzione delle misure, la cessione del controllo dovrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche: i) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti Vendita Individuati dovranno essere conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione; ii) qualora entro la data indicata al punto (i) non sia stato ceduto il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei rimanenti Punti Vendita Individuati [omissis]; iii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione; 150. A corollario di quanto precede, le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni sufficienti sui Punti Vendita Individuati, per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale. 151. Allo scopo di ridurre al minimo i rischi di perdita di competitività potenziale dei Punti Vendita Individuati, nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della cessione del loro controllo, le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei Punti Vendita Individuati conformemente alla buona pratica commerciale. 152. Inoltre, onde mantenere l’effetto strutturale delle misure correttive imposte, le Parti non potranno: (i) anche per il tramite dei loro controllanti e delle altre società da questi controllate, sollecitare attivamente il trasferimento presso tali imprese dei futuri dipendenti dei Punti Vendita Individuati per un periodo di due anni dal perfezionamento della cessione del loro controllo; (ii) riacquisire il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati per un periodo di 10 anni. 153. Infine, in merito all’esecuzione di tali misure, le Parti faranno pervenire all’Autorità, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una relazione sulle loro modalità di attuazione, impegnandosi altresì a informare tempestivamente l’Autorità in caso di eventi imprevisti che possano ostacolarne o differirne per qualsiasi ragione la realizzazione. RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nel mercato della distribuzione dei prodotti per l’infanzia nei bacini geografici ricompresi in un tempo di percorrenza non maggiore di 40 minuti rispettivamente dai comuni di Ancona, Brescia, Catanzaro, Ferrara, Gallarate, L'Aquila, Milano, Monza, Reggio Emilia, Rho, Rieti, Roma, Sanremo, Terni, Legnano e Varese; RITENUTO necessario prescrivere al Sig. Enrico Preziosi e alle società Giochi Preziosi S.p.A. e Artsana S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;
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RITENUTO che l’operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento; RITENUTO che il patto di non concorrenza descritto in precedenza a favore di Bimbo Store appare direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni, non ravvisandosi nelle competenze detenute dal management, come riferite dalle Parti, un effettivo trasferimento di know how tale da giustificarne una durata più lunga; RITENUTO che il patto di non concorrenza a favore del Business Prénatal appare direttamente connesso e necessario alla costituzione della Newco, purché effettivamente limitato alle attività oggetto di conferimento in Newco e alle aree geografiche in cui Artsana già offriva tali attività prima della costituzione della Newco; RITENUTO che l’Autorità si riserva di valutare i suddetti patti di non concorrenza, laddove ne sussistano i presupposti, ove essi si realizzino oltre i limiti indicati; RITENUTO che il patto di non concorrenza a favore di Prénatal Olanda, essendo a favore dell’impresa madre (Artsana), non appare qualificabile come accessorio alla presente operazione e che l’Autorità si riserva di adottare ogni misura al riguardo,
DELIBERA di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che le Parti diano piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90: 1) la cessione del controllo, di fatto e di diritto, dei Punti Vendita Individuati a un soggetto che abbia i seguenti requisiti: i) essere un soggetto indipendente, anche commercialmente, dalle Parti e dalle imprese ad esse collegate, nonché dai soggetti posti ai vertici della catena di controllo delle Parti; ii) essere un concorrente effettivo o potenziale delle Parti, intendendosi per tale un soggetto in possesso, oltre che di tutte le necessarie autorizzazioni, anche delle risorse finanziarie e tecniche necessarie per mantenere e sviluppare i predetti Punti Vendita Individuati come forza competitiva, operativa e attiva in concorrenza con le Parti e che intenda svolgere nei Punti Vendita Individuati l’attività di vendita al dettaglio dell’intera gamma di prodotti per gestanti, neonati e per l’infanzia in generale; iii) l’acquisizione dei Punti Vendita Individuati da parte del nuovo acquirente non deve creare nuovi problemi per la concorrenza; 2) gli accordi relativi alla cessione del controllo dei Punti Vendita Individuati vengano conclusi, previa sottoposizione all’Autorità per l’approvazione, dell’identità del cessionario e degli accordi stessi, entro [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione, restando inteso che i) qualora
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alla data indicata non sia stato ceduto il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati, le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato a cedere il controllo dei residui predetti punti vendita [omissis], e ii) la piena validità ed efficacia della cessione del controllo di tutti i Punti Vendita Individuati dovrà in ogni caso realizzarsi entro, e non oltre, [omissis] dalla data di autorizzazione dell’Operazione; 3) le Parti (o il soggetto indipendente incaricato della cessione) dovranno fornire informazioni sufficienti sui Punti Vendita Individuati per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di valutarne il valore e la presumibile capacità commerciale; 4) nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità ed efficacia della cessione del loro controllo, le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei Punti Vendita Individuati conformemente alla buona pratica commerciale, riducendo al minimo possibile i rischi di perdite del potenziale competitivo dei Punti Vendita Individuati; 5) per un periodo di due anni dal perfezionamento della cessione del controllo dei Punti Vendita Individuati, le Parti anche per il tramite dei loro controllanti e delle altre società da questi/e controllate, non potranno sollecitare attivamente il trasferimento presso tali imprese dei futuri dipendenti dei Punti Vendita Individuati; 6) per un periodo di 10 anni le Parti, anche per il tramite dei loro controllanti e delle altre società da questi/e controllate, non potranno riacquisire il controllo di tutti i Punti Vendita Individuati; 7) le Parti faranno pervenire all’Autorità, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una relazione in merito all’esecuzione di tali misure e sulle loro modalità di attuazione, impegnandosi altresì a informare tempestivamente l’Autorità in caso di eventi imprevisti che possano ostacolarne o differirne per qualsiasi ragione la realizzazione. Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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C11990 - SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA Provvedimento n. 25550. L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004; VISTA la comunicazione delle Società Elettrica Altoatesina S.p.A. e Azienda Energetica S.p.A., pervenuta in data 8 aprile 2015, integrata il 17 il 20, il 21 e il 22 aprile 2015; VISTA la propria delibera del 5 maggio 2015, con cui è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, del Comune di Bolzano, del Comune di Merano, della Società Elettrica Altoatesina S.p.A. e della società Azienda Energetica S.p.A.; VISTA la propria delibera del 20 maggio 2015, con cui, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90, il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 19 luglio 2015; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. La Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito PAB) è un ente pubblico territoriale 1 ad autonomia speciale che svolge le proprie tipiche attività istituzionali e che, inoltre, detiene partecipazioni di controllo in società attive in vari settori, tra cui quelli dell’energia elettrica e del gas naturale, dove opera tramite la controllata Società Elettrica Altoatesina S.p.A.. 2. Società Elettrica Altoatesina S.p.A. (di seguito SEL) è la società a capo dell’omonimo gruppo societario attivo, in particolare nella produzione di energia elettrica (prevalentemente da risorse idroelettriche in forza delle relative concessioni di grandi derivazioni idroelettriche), nella distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, nella fornitura di calore grazie alla gestione di impianti di teleriscaldamento e nella commercializzazione di certificati verdi 2.
1 In base al paragrafo 12 della “Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese” (pubblicata in G.U.U.E. del 16 aprile 2008, n. C95/1), l’acquisto del controllo può avvenire “anche da parte di una persona che controlli (da sola o congiuntamente) almeno un’altra impresa […]. In tale contesto il termine «persona» ricomprende anche gli enti pubblici […] compreso anche lo Stato”. In merito, si vedano per i casi comunitari quelli citati dalla Comunicazione stessa e per i casi nazionali, intra alia, Provvedimento n. 8557 del 28 luglio 2000, C4103 Edison-Provincia Autonoma di Bolzano/Società di Produzione, in Boll. n. 30/2000 e Provvedimento n. 16793 del 4 maggio 2007, C8447Regione Autonoma Valle d’Aosta/Inva, in Boll. n 18/2007. 2 Il gruppo SEL opera: (a) nella produzione di energia attraverso le seguenti società controllate, interamente o congiuntamente: SEL Srl, SE Hydropower Srl; Göge Energia Srl; Hydros Srl; Centrale elettrica Winnebach Scarl; Centrale Prati Scarl; Energia Senales Srl; SEL Edison S.p.A.; Azienda Elettrica Campo Tures Scarl; Energy Welsperg Scarl; Centrale Elettrica Dun Scarl; E-Werk Breien Scarl; SF Energy Srl; SELSOLAR Monte San Giusto Srl; Enerpass Scarl; Centrale elettrica Moso Scarl; Gaderwerk Scarl; Puni Energia Scarl; E-Werk Scarl; Rienza Energia; SELSORAL Rimini Srl; Enerpass Scarl; (b) nella distribuzione di energia elettrica attraverso SELNET Srl.; (c) nella distribuzione di gas naturale attraverso SELGASNET S.p.A.); (d) nel commercio e vendita di energia elettrica, attraverso SELTRADE S.p.A.; (e) nella vendita di gas naturale attraverso SELGAS Srl; (f) nel teleriscaldamento attraverso le società Teleriscaldamento Sesto Srl; Teleriscaldamento Chiusa Srl; Ecotherm Srl e Teleriscaldamento Silandro Srl.
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SEL è controllata da PAB che ne detiene il 93,88% del capitale sociale mentre il restante 6,12% è detenuto dalla società Selfin Srl partecipata, a sua volta, da centodue Comuni e quattro Comunità comprensoriali della PAB tra cui, con una partecipazione del 4,61%, il Comune di Bolzano. Nel 2013 SEL ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a 621 milioni di euro. 3. Il Comune di Bolzano è un ente pubblico territoriale che svolge le proprie tipiche attività istituzionali e che, inoltre, detiene partecipazioni di controllo in società attive in vari settori, tra cui quelli dell’energia elettrica e del gas naturale, dove opera principalmente tramite la società Azienda Energetica S.p.A. Il Comune di Bolzano detiene, inoltre, il 99% del capitale sociale di SEAB S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione di gas naturale nel Comune di Bolzano 3. 4. Il Comune di Merano è un ente pubblico territoriale che svolge le proprie tipiche attività istituzionali e che, inoltre, detiene partecipazioni di controllo in società attive in vari settori, tra cui quelli dell’energia elettrica, del gas naturale e del calore, dove opera anch’esso tramite la società AE, a capo dell’omonimo gruppo societario e soggetta al controllo congiunto con il Comune di Bolzano. Il Comune di Merano controlla inoltre totalmente la società ASM Merano S.p.A., proprietaria della rete di distribuzione del gas naturale nel Comune di Merano (la cui gestione è affidata in concessione ad AE). 5. Azienda Energetica S.p.A. (di seguito AE) è la società a capo dell’omonimo gruppo societario attivo, in particolare, nella produzione di energia elettrica (prevalentemente da risorse idroelettriche in forza delle relative concessioni di grande derivazione idroelettrica), nella trasmissione di energia elettrica, nella distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, nella fornitura di calore attraverso la gestione di impianti di teleriscaldamento, nella gestione di impianti di illuminazione pubblica e nella commercializzazione di certificati verdi 4. AE è soggetta al controllo congiunto del Comune di Bolzano e del Comune di Merano, che ne detengono una quota paritetica del capitale sociale (50%). Nel 2013 AE ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a 705,8 milioni di euro.
3 SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A. gestisce la rete di distribuzione del gas naturale, il servizio di igiene pubblica, la rete idrica e il servizio di gestione dei parcheggi nel Comune stesso, nonché il servizio di igiene pubblica nel Comune di Laives che, a sua volta, detiene nella società una partecipazione dell’1%. 4 Il gruppo AE opera con le seguenti società controllate completamente o congiuntamente da AE: (a) nella produzione di energia elettrica attraverso Enerpass Scarl; (b) nella distribuzione elettrica e della manutenzione, rinnovo e ampliamento della rete di illuminazione pubblica attraverso Azienda Energetica Reti S.p.A.; (c) nella trasmissione dell’energia elettrica attraverso Azienda Energetica Trasmissione Alto Adige Srl; (d) nella vendita di energia elettrica attraverso Azienda Energetica Trading Srl; (e) nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) attraverso Ottana Solar Power S.p.A.; (f) nella produzione di energia elettrica da biomasse attraverso Biopower Sardegna Srl; (g) nella realizzazione, gestione e vendita di parchi eolici per la produzione di energia elettrica attraverso WWP Uno S.p.A.
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II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 6. L’operazione di concentrazione notificata (di seguito, Operazione) consiste nella fusione tra il gruppo SEL e il gruppo AE attraverso l’incorporazione di SEL e AE in una Newco di nuova costituzione. 7. L’Operazione ha ad oggetto le attività attualmente gestite dal gruppo SEL e dal gruppo AE e comporterà il controllo congiunto da parte di PAB, del Comune di Bolzano e del Comune di Merano (di seguito, le Parti) sulla Newco secondo i termini e le condizioni che le Parti e Selfin Srl 5 hanno definito nell’Accordo Quadro (di seguito l’Accordo) sottoscritto in data 21 febbraio 2015. L’Accordo ha strutturato l’Operazione in due fasi successive. 8. La prima fase prevede la fusione dei due gruppi societari SEL e AE nella società di nuova costituzione denominata JV Newco Srl che sarà soggetta al controllo congiunto da parte della PAB (che ne deterrà il 54,45% del capitale) e dei Comuni di Bolzano e Merano (ciascuno con una quota del capitale sociale che sarà pari al 21%) 6. Il controllo si qualificherà come congiunto perché le decisioni strategiche relative all’operatività di JV Newco Srl dovranno essere prese con il necessario accordo delle Parti 7. 9. La seconda fase prevede che, alla data di esecuzione ovvero alla prima data successiva utile, verrà deliberata la trasformazione di JV Newco Srl in società per azioni (JV Newco S.p.A.) mantenendo inalterata la sua compagine sociale. 10. JV Newco S.p.A. (di seguito Newco) adotterà un modello di governance c.d. dualistico, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di sorveglianza (di seguito, CdS) e di un Consiglio di gestione (di seguito, CdG) e risulterà, a fini antitrust, soggetta al controllo congiunto di PAB, del Comune di Bolzano e del Comune di Merano: infatti, gli organi societari a cui è rimessa l’adozione di tutte le decisioni strategiche di Newco, saranno costituiti e funzioneranno con un meccanismo tale da richiedere necessariamente il voto favorevole di tutte le Parti 8. III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 11. L’Operazione comunicata, consistente nella fusione delle società SEL e AE in una società di nuova costituzione, di cui la PAB e i Comuni di Bolzano e di Merano acquisiranno il controllo 5 Selfin Srl è socio di minoranza di SEL (vd. supra nota n. 2). 6 Il restante 3,55% sarà detenuto da Selfin Srl. 7 L’Accordo, infatti, al riguardo prevede che: (i) a ogni socio spetterà un numero di voti in Assemblea proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale; (ii) l’Assemblea di JV Newco Srl delibererà, inter alia, in merito alla nomina dei membri del CdA, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l’85% del capitale; (iii) il CdA di JV Newco Srl sarà composto da quattro membri, di cui due designati dalla PAB e due congiuntamente dai Comuni di Bolzano e di Merano; (iv) il CdA avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; (v) il CdA delibererà validamente in forma collegiale, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre membri in carica. 8 I sei componenti del CdS saranno nominati per metà a maggioranza assoluta del capitale sociale di Newco, rappresentato nell’Assemblea speciale composta dalla PAB e da Selfin Srl (che deterrà il 3,55% del capitale sociale di Newco) e per metà a maggioranza assoluta del capitale sociale di Newco, rappresentato nell’Assemblea speciale composta dai Comuni di Bolzano e di Merano. Il CdS delibererà con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sei componenti senza alcun voto determinante del presidente) con riguardo, in particolare all’approvazione di una serie di documenti di rilevanza strategica predisposti dal CdG, tra cui: i piani pluriennali industriali, finanziari e degli investimenti, il budget annuale di Newco e le operazioni strategiche (come, ad esempio, la decisione di partecipare a gare per l’aggiudicazione di autorizzazioni o concessioni per la gestione di impianti di produzione ovvero per l’aggiudicazione di autorizzazioni o concessioni per la gestione di reti). Il CdG sarà composto da sei componenti, dei quali due nominati dal CdS con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sei componenti e i restanti quattro nominati mediante una procedura di voto di lista strutturata in modo tale da garantire, indirettamente, un ruolo equivalente a PAB, da un lato, e ai Comuni di Bolzano e Merano, dall’altro. Il CdG delibererà con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi sei componenti (senza alcun voto determinante del presidente) con riguardo, in particolare: all’approvazione di decisioni di rilevanza strategica che non siano previste nei piani industriali pluriennali e/o nei budget approvati dal CdS, oppure che non rientrano nei valori complessivamente indicati nei predetti documenti.
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congiunto, costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 287/1990. 12. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto già il fatturato totale consolidato realizzato in Italia nel 2013 da ciascuno dei gruppi societari interessati dall’Operazione 9 è superiore a 492 milioni di euro e il fatturato attribuibile all’oggetto di incorporazione è superiore a 49 milioni di euro 10. IV. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 13. Il 5 maggio 2015 l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge n. 287/90, l'istruttoria, nei confronti della PAB, del Comune di Bolzano, del Comune di Merano, di SEL e di AE, ritenendo che l’Operazione potesse risultare idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati: - della vendita al dettaglio: i) di gas naturale ai clienti (domestici, condomini e altri usi) con consumi inferiori ai 200.000 mc di gas/anno (cd. di piccola dimensione); ii) di energia elettrica ai clienti domestici; iii) di energia elettrica ai clienti non domestici connessi in bassa tensione, in provincia di Bolzano; - della gara futura per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Bolzano; - delle gare future per l’affidamento delle concessioni di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico relative agli impianti di Lappago, Marlengo, Brunico, Ponte Gardena, Premesa, Curon, Prati di Vizze e Naturno. 14.Al fine di raccogliere gli elementi in fatto e di diritto necessari alla valutazione dell’Operazione è stata svolta un’attività istruttoria che ha comportato la richiesta di informazioni ai tutti i principali operatori concorrenti, attuali o potenziali, di AE e SEL nei diversi mercati interessati, alla PAB, in qualità di stazione appaltante della gara di ATEM di Bolzano e delle gare per le concessioni idroelettriche, a SEL e AE e al regolatore di settore 11. Nel corso del procedimento istruttorio, sono state inoltre audite la società Eisackwerk S.r.l. 12, nonché PAB, SEL e AE 13. 15.Con delibera del 20 maggio 2015 il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90, al 19 luglio 2015. Il 25 giugno 2015 è
9 Come precisato dalla citata “Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”, “il calcolo del fatturato dell’impresa direttamente interessata dall’Operazione dovrebbe includere le sue controllate, le sue società madri, le controllate delle sue società madri (nel caso in esame, le altre società controllate di PAB e dei Comuni di Bolzano e di Merano) […]”. 10 In proposito, si rinvia alla Comunicazione dell’Autorità recante “Individuazione della seconda soglia di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 nei casi di costituzione di una nuova impresa comune e di fusione”, del 5 agosto 2013. 11 Vd. doc. da 2 a 10, 11, da 36 a 42 e da 44 a 69, 71 e 74. 12 Vd. doc. 91. 13 Vd. doc. 174.
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stata trasmessa alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (nel seguito, CRI) 14 con fissazione del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria al 2 luglio 2015 15. PAB, SEL e AE sono state audite in audizione finale davanti al Collegio dell’Autorità il 2 luglio 2015, in occasione della quale, su istanza di parte, è stato posposto al 6 giugno 2015 il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria 16. 15. SEL e AE hanno depositato memorie difensive il 4 giugno 17, e il 1° e il 2 luglio 2015 18. SEL ha più volte esercitato il diritto di accesso agli atti. Il 6 luglio 2015 è stata depositata [omissis] 19 una comunicazione in cui sono descritte le misure correttive che potrebbero essere adottate in caso di autorizzazione dell’Operazione 20. In pari data è pervenuta una comunicazione di PAB, nella quale la provincia informava l’Autorità che nell’ordine del giorno del 14 luglio 2015, sarebbe stata prevista la futura nomina di una commissione di esperti terzi indipendenti che coadiuvi la provincia nell’ambito delle prossime procedure di aggiudicazione delle otto concessioni in scadenza relative agli impianti di Lappago, Marlengo, Brunico, Ponte Gardena, Premesa, Curon, Prati di Vizze e Naturno 21. V. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 16. In ragione della rilevante sovrapposizione delle attività delle Parti su diversi mercati, in sede di avvio del procedimento istruttorio, si è ritenuto che l’Operazione fosse suscettibile di determinare, in capo alla Newco risultante dalla fusione, un rafforzamento o la costituzione di una posizione dominante tale da alterare durevolmente le condizioni di concorrenza in una serie di mercati rilevanti. Nel seguito sono esaminate le risultanze istruttorie e valutati gli effetti dell’Operazione su tali mercati rilevanti, come di seguito individuati: - i mercati della i) vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione; ii) vendita di energia elettrica ai clienti domestici; iii) vendita di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, in provincia di Bolzano (nel seguito congiuntamente, i mercati della vendita al dettaglio). - il mercato della futura gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Bolzano; - i mercati individuati dalle otto future gare per l’assegnazione della titolarità di concessioni di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico relative ad altrettanti impianti in provincia di Bolzano. A. La posizione delle parti sull’operazione 17. SEL è AE hanno sottolineato che l’Operazione rappresenta l’attuazione del disegno di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali perseguito con la L. 23 dicembre 2014 n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015) nonché con la Legge Provinciale 23 ottobre 2014 n. 10, in una ottica di sviluppo delle possibile sinergie e potenzialità di miglioramento della quantità e della 14 Vd. doc. 190 a 194. 15 Vd. anche doc. 189. 16 Vd. doc. 202. 17 Vd. doc. 172 e 184. 18 Vd. doc. 200 e 201. 19 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 20 Vd. doc. 203. 21 Vd. doc. 204.
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varietà dei servizi offerti. L’operazione, pertanto, non risponderebbe solo a una logica di aggregazione industriale, ma perseguirebbe anche obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse pubbliche, a vantaggio della collettività 22. 18. SEL e AE sostengono che l’operazione in esame determinerebbe efficienze specifiche, verificabili, tangibili e traslabili sul consumatore. Tali efficienze non sarebbero tuttavia invocate per compensare eventuali effetti anti competitivi derivanti dall’operazione in quanto SEL e AE ritengono che l’Operazione non dia luogo ad alcun effetto pregiudizievole per la concorrenza. 19. Le efficienze ammonterebbero ad un minimo di [omissis] milioni di euro annui a regime. Detti risparmi di costo verrebbero raggiunti per il [omissis] entro i prossimi due anni (entro la fine del 2016) e per il restante [omissis] entro i prossimi cinque anni (al 2020). 20. SEL e AE hanno inoltre sviluppato delle difese specifiche a ciascuno dei mercati rilevanti interessati, alla luce delle quali, secondo le Parti, l’Operazione non solleverebbe alcuna criticità concorrenziale e dovrebbe pertanto essere autorizzata ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge n. 287/90. Per economicità di esposizione, tali argomentazioni difensive delle Parti saranno illustrate e considerate direttamente nel proseguo, in sede di valutazione degli effetti dell’Operazione. B. Valutazione dell’operazione nei mercati della vendita al dettaglio B.1. I mercati rilevanti e il contesto competitivo 21. L’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna del vettore energetico ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto dell’energia elettrica o del gas naturale. 22. Secondo costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione - oltre che alla materia prima venduta - alla tipologia di clientela finale servita 23. Le diverse categorie di clienti finali, infatti, si differenziano, tra l’altro, con riguardo ai volumi e profili di consumo, ai costi di commercializzazione, alla standardizzazione o meno dei contratti di vendita, al diverso grado di mobilità e al rischio di morosità. Tale significativa differenziazione nelle caratteristiche della domanda comporta la presenza di offerte e vincoli competitivi distinti per le diverse tipologie di clienti finali. La prassi decisionale dell’Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o salvaguardia 24 e clienti sul cd. mercato libero (forniti a condizioni economiche e commerciali a mercato) 25. 23. Sotto il profilo merceologico sono pertanto da considerarsi distinti i mercati: a. della vendita di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione (domestici, condomini e altri usi) con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno; b. della vendita dell’energia elettrica ai clienti domestici; 22 Vd. doc. 1, 172, 174, 200, 201 e 202. 23 Vd. C11939 - ENI/ACAM Clienti, 5 febbraio 2014, in Boll. n. 8/2014. 24 Tutti i clienti che si trovano, anche temporaneamente, senza un contratto di compravendita di energia elettrica nel mercato libero, ma che non hanno titolo per accedere al servizio di maggior tutela, sono ammessi al servizio di salvaguardia. 25 Ciò in quanto non vi sono ostacoli al passaggio dal servizio di maggior tutela o di salvaguardia al “mercato libero” e viceversa, nonché in considerazione del fatto che la tariffa della maggior tutela e il prezzo di salvaguardia costituiscono un vincolo concorrenziale per gli operatori del “mercato libero”, in quanto nessun cliente avrebbe interesse a spostarsi su tale segmento accettando un’offerta inferiore in termini di prezzo e qualità.
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c. della vendita dell’energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione. 24. La dimensione geografica di tali mercati è da considerarsi, secondo le precedenti decisioni dell’Autorità, locale e tendenzialmente coincidente con il territorio provinciale 26. Dal lato dell’offerta, infatti, i costi di penetrazione sono elevati al punto che sono ancora pochi gli operatori che riescono effettivamente a coprire con attività di marketing - ulteriori rispetto alla mera offerta on line - porzioni significative del territorio nazionale, mentre, dal lato della domanda, i costi di ricerca e di cambiamento del fornitore risultano significativi. Di conseguenza – in misura più marcata per i clienti domestici - si registra la tendenza della clientela o a confermare la fornitura con gli operatori storicamente attivi a livello locale in qualità di esercenti il servizio di maggior tutela 27 o a passare al mercato libero rivolgendosi a un venditore appartenente allo stesso gruppo dell’esercente la maggior tutela 28. 25. Anche l’attività istruttoria ha confermato – a differenza di quanto argomentato da SEL e AE 29 - la dimensione provinciale dei mercati in esame. Come ampiamente argomentato nel seguito, il contesto competitivo non è omogeneo sull’intero territorio nazionale in quanto le preferenze espresse dalla domanda e i vantaggi competitivi connessi alla presenza storica sul territorio, anche in qualità di esercenti la maggior tutela, determinano vincoli competitivi distinti a livello locale. 26. Nel caso in esame, data l’area in cui si realizza una sovrapposizione tra le attività di vendita delle Parti, il territorio geografico in cui analizzare gli effetti dell’operazione è individuato dai confini della provincia di Bolzano 30. Il contesto normativo 27. La liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale si è realizzata per effetto del D.Lgs. n. 79/1999 31 (cd. Decreto Bersani) e del D.Lgs. n. 164/2000 32 (cd. Decreto Letta), ai sensi dei quali le attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e del gas naturale sono completamente libere e soggette a regime autorizzatorio. L’apertura alla concorrenza della domanda finale è avvenuta in modo graduale, a partire dai clienti industriali a maggior consumo per arrivare ai clienti domestici. A decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio 2007 33 e dal 1° gennaio
26 Vd. C11939 - ENI/ACAM Clienti cit. 27 A dati 2013, a livello nazionale, il 75% dei clienti domestici dell’energia elettrica, il 78/75% dei clienti del gas naturale (domestici/condominio) e il 59% dei clienti non domestici dell’energia elettrica, era ancora fornito in regime di maggior tutela. Vd. il Rapporto 42/2015/I/Com dell’AEEGSI, “Monitoraggio Retail. Rapporto annuale 2012 e 2013”. 28 A dati 2013, a livello nazionale, il 60% dei clienti domestici dell’energia elettrica e il 12% dei clienti non domestici dell’energia elettrica che sono usciti dal servizio di maggior tutela sono passati a un venditore appartenente al medesimo gruppo dell’esercente la maggior tutela. Con riguardo ai clienti domestici e condominio uso domestico del gas naturale, rispetto al totale dei passaggi da una opzione contrattuale ad un’altra, il 50% circa dei passaggi ha riguardato rinegoziazioni con il medesimo fornitore (la quota di rinegoziazioni coincidenti con l’uscita dalla maggior tutela è di circa il 45% per i clienti domestici e 30% per i clienti condominio uso domestico). Vd. il Rapporto 42/2015/I/Com cit. 29 AE e SEL sostengono che i mercati in esame abbiano dimensione nazionale (o al più regionale) in ragione della omogeneità del prodotto, dell’uniformità a livello nazionale delle offerte commerciali degli operatori concorrenti di SEL e AE, dell’assenza di barriere all’entrata o alla crescita e del livello contenuto dei costi di ricerca e cambiamento del fornitore per il cliente finale. Vd. doc. 1, 172, 174, 200, 201 e 202. 30 Sia AE che SEL svolgono l’attività di vendita nei mercati retail dell’energia elettrica quasi esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano. 31 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”, pubblicato in G.U.R.I. 31 marzo 1999, n 75 32 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, pubblicato in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142. 33 Decreto Legge n.73 del 2007.
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2003, tutti i clienti dell’energia elettrica e del gas naturale possono scegliere liberamente il proprio fornitore. 28. In detto contesto liberalizzato della vendita, la vigente disciplina prevede l’applicazione di condizioni economiche e di qualità commerciale definite dall’AEEGSI (tariffe) nei confronti di determinate categorie di clienti finali che non abbiano ancora cambiato fornitore a seguito della liberalizzazione o che comunque decidano di tornare da una offerta commerciale a prezzo (mercato libero) a un regime di prezzi regolati (maggior tutela) 34. 29. Con riguardo alla vendita di energia elettrica, il servizio di maggior tutela si rivolge ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione ed è garantito dalle società di vendita storicamente attive nella fornitura del servizio a tali clienti finali (ante-liberalizzazione). L’approvvigionamento dell’energia elettrica da destinarsi al servizio di maggior tutela avviene in modo centralizzato ad opera dell’Acquirente Unico e il relativo costo di approvvigionamento determina la remunerazione della materia prima nella tariffa di maggior tutela. 30. Nella vendita di gas naturale il servizio di maggior tutela interessa invece, a partire dal giugno 2013 35, solo i clienti domestici (ivi inclusi i condomini uso domestico) 36 ed è assicurato grazie ad un obbligo di offerta delle condizioni economiche e di qualità commerciale definite dall’AEEGSI (tariffe) in capo a tutte le imprese di vendita. Di fatto, i clienti ancora in maggior tutela sono forniti dalle società storicamente attive nella vendita di gas naturale a tali clienti finali (anteliberalizzazione). Ciascuna impresa di vendita si approvvigiona autonomamente del gas da destinarsi alla vendita in maggior tutela e le condizioni economiche per la vendita in maggior tutela sono definite dall’AEEGSI sulla base di un costo standard di approvvigionamento della materia prima gas che tiene conto del prezzo di approvvigionamento del gas sui mercato a breve termine 37.
34 In linea con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2015) 80 del 25 febbraio 2015 in materia di Unione dell’energia, il disegno di legge concorrenza, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza “ AC 3012 (di seguito, ddl concorrenza 2015), prevede agli artt. 19 e 20 l’abrogazione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti sia dell’energia elettrica che del gas naturale a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il successivo art. 21 rimanda al Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’AEEGSI, il compito di emanare un decreto in cui siano definite le disposizioni per governare tale transazione e garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori. 35 Vd. il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e la deliberazione AEEGSI 280/2013/R/GAS e s.m.i “Modalità attuative del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 in tema di cessazione dell’applicazione del servizio di maggior tutela gas ai clienti finali non domestici”. In estrema sintesi, tali modalità attuative hanno previsto un i) obbligo informativo in capo ai fornitori del servizio di maggior tutela nei confronti dei clienti prossimi alla esclusione dalla tutela, circa i) la cessazione del diritto alla tariffa di maggior tutela, ii) il diritto a esercitare il recesso dal contratto e iii) le condizioni per l’eventuale attivazione del servizio in salvaguardia. In occasione della trasmissione di tale informativa il fornitore ha avuto anche la possibilità di proporre al cliente una variazione unilaterale del contratto con passaggio a condizioni di libero mercato (si sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10 e s.m.i.). In caso di inerzia del cliente alla proposta di variazione unilaterale delle condizioni economiche (silenzio assenso), il cliente ha continuato ad essere rifornito dal medesimo fornitore alle nuove condizioni economiche a “libero mercato”. 36 Prima delle nuove norme, avevano diritto al servizio di tutela i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti: domestici, condomini con uso domestico con consumi annui inferiori a 200.000 mc/anno, non domestici con consumi inferiori a 50.000 m3/anno, attività di servizio pubblico. 37 In attesa che diventi pienamente operativo il mercato a termine italiano, previsto dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le quotazioni a breve di riferimento sono quelle che si formano sul mercato olandese TTF.
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Le quote di mercato della Parti e dei loro concorrenti nei mercati rilevanti i. Mercato della vendita del gas naturale ai clienti di piccole dimensioni in provincia di Bolzano 31. Nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione nella provincia di Bolzano, a dati 2014, SEL risulta essere il primo operatore con quota di mercato del [45-50%] e AE il secondo con quota di mercato del [40-45%], entrambe in termini di volumi di gas venduto. 32. I principali concorrenti di SEL e AE su tale mercato sono individuabili nel gruppo Enel e in Trenta, entrambi presenti con quote significativamente inferiori rispetto a quelle delle Parti e nell’ordine dell’1-5%.
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Tabella 1 Mercato della vendita di gas naturale ai clienti con consumi inferiori ai 200. 000 mc/anno in provincia di Bolzano (quote di mercato rispetto ai volumi di gas naturale venduti) Anno 2014 Quota % Maggior tutela
Anno 2013 Quota di mercato
[15-20%]
Quota %
AE 38
Mercato libero
[25-30%]
Maggior tutela
[10-15%] [30-35%]
Maggior tutela
[1-5%]
Mercato libero Maggior tutela Enel Energia
Edison Energia
[20-25%]
[inferiore
[inferiore all’1%]
[inferiore
=
[1-5%]
all’1%]
[1-5%]
[1-5%] [inferiore all’1%]
=
all’1%]
[1-5%]
[1-5%]
[1-5%] [inferiore all’1%]
=
[inferiore all’1%]
[inferiore
[inferiore
all’1%]
[inferiore
all’1%]
[inferiore
all’1%]
[inferiore
[inferiore
all’1%]
[inferiore
all’1%]
[inferiore
all’1%]
all’1%] =
Altri 100%
[inferiore
all’1%]
all’1%]
[inferiore
[inferiore
[inferiore
[inferiore
[inferiore
all’1%]
all’1%]
all’1%]
all’1%]
all’1%]
4,3%
Totale
[1-5%]
[inferiore
Mercato libero
Mercato libero
[40-45%]
[20-25%]
[inferiore
[1-5%]
Mercato libero
[15-20%] [40-45%]
[1-5%]
all’1%]
mercato [50-55%]
[1-5%]
Eni
Gruppo E.On
[15-20%]
all’1%]
Quota di
[10-10%]
[1-5%]
Mercato libero
Maggior tutela
Quota % [35-40%]
[15-20%]
[1-5%]
Trenta
mercato [40-45%]
[40-45%] Mercato libero
Quota di
[25-30%] [45-50%]
SEL
Anno 2012
100% (164 Mmc)
9,6% 100%
100% (191 Mmc)
0% 100,0%
Fonte: dati stimati dalle Parti e risposte delle imprese 39.
38 Con comunicazione del 4 giugno u.s. (doc. 173) AE ha indicato di avere, in sede di notifica dell’operazione, erroneamente quantificato i volumi delle vendite di gas naturale ai clienti con consumi inferiori ai 200.000 mc/anno. Ne deriva che il dato in tabella è difforme da quello riportato nel provvedimento di avvio. 39 Cfr. doc. 1, 16, 17, 19, 20, 23, 24, da 27 a 30, 97, 102 e 173.
100% (189 Mmc)
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ii. Mercato della vendita dell’energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano 33. Nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano, a dati 2014, AE è il primo operatore con una quota del [40-45%] in termini di energia venduta, quasi integralmente riferita a clienti ancora in maggior tutela, mentre SEL è il terzo operatore con una quota del [5-10%], interamente acquisita grazie a vendite a clienti sul mercato libero. 34. Il secondo operatore è il gruppo Enel, con una quota del [20-25%]), ancora prevalentemente attivo nella vendita di energia elettrica ai clienti domestici in maggior tutela storicamente forniti dalla società. L’unico altro operatore con quota di un certo rilievo è ASM Bressanone [5-10%], il quale si limita tuttavia a svolgere l’attività di vendita in qualità di esercente la maggior tutela e non è presente con offerte commerciali sul mercato libero. Le altre imprese concorrenti detengono tutte quote di mercato marginali (inferiori all’1%).
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Tabella 2 Mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano Quote di mercato rispetto ai volumi di energia elettrica venduta Anno 2014 Operatore
Quota %
AE Enel Servizio Elettrico / Enel
Maggior tutela
[35-40%]
Mercato libero
[1-5%]
Maggior tutela
[20-25%]
Anno 2013 Quota di mercato [40-45%]
Quota % [40-45%]% [1-5%]
Anno 2012 Quota %
[40-45%]
[20-25%] [25-30%]
mercato [45-50] [1-5%]
Quota %
[45-50%]
[25-30%] [25-30%]
Energia
[1-5%]
SEL
Mercato libero
=
[5-10%]
=
[5-10%]
=
[0-5%]
ASM Bressanone
Maggior tutela
=
[5-10%]
=
[5-10%]
=
[5-10%]
Edison Energia
Mercato libero
=
=
[1-5%]
=
[1-5%]
Eni
Mercato libero
=
Sorgenia
Mercato libero
=
Gruppo E.On
Mercato libero
=
Trenta
Mercato libero
=
Altri
=
Totale
100%
all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 16% 100% (450 GWh)
=
=
=
= =
100%
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 16% 100% (450 GWh)
[1-5%]
[25-30%]
Mercato libero
[inferiore
[1-5%]
Quota di
=
=
=
= =
all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 10% 100%
100%
Fonte: dati stimati dalle Parti e risposte delle imprese 40.
iii. Mercato della vendita dell’energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione in provincia di Bolzano 35. Nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione in Provincia di Bolzano, a dati 2014, AE è il primo operatore, con una quota di 40 Vd. doc. 1, 16, 17, 19, 20, 23, 24, da 26 a 33, 97 e 102.
[inferiore
(434,7 GWh)
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mercato del [35-40%] in termini di energia venduta, per la più ampia parte relativa a vendite a clienti sul “mercato libero” e SEL è il secondo operatore, con una quota di mercato del [30-35%], integralmente riferita a clienti sul mercato libero.. 36. L’unico altro concorrente con una quota di un certo rilievo è il gruppo Enel ([10-15%]), ancora prevalentemente attivo nella vendita alla propria base clienti storica in maggior tutela.
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Tabella 3 Mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione in provincia di Bolzano Quote di mercato rispetto ai volumi di energia elettrica venduta Anno 2014 Fornitore
Quota % Maggior tutela
[10-15%]
Mercato libero
[25-30%]
SEL
Mercato libero
=
Enel Servizio
Maggior tutela
[5-10%]
AE 41
Elettrico /Enel
Anno 2013 Quota di mercato [35-40%] [30-35%]
Quota % [10-15%] [25-30%] =
Anno 2012 Quota di mercato [35-40%] [25-30%]
[5-10%] [10-15%]
[15-20%] [20-25%] =
[1-5%]
Maggior tutela
[1-5%]
Mercato libero
[1-5%]
Gruppo E.On
Mercato libero
=
[1-5%]
=
[1-5%]
=
Trenta
Mercato libero
=
[1-5%]
=
[1-5%]
=
Energrid
Mercato libero
=
Edison Energia
Mercato libero
=
Sorgenia
Mercato libero
=
Eni
Mercato libero
=
ASM Bressanone
Altri
Totale
= 100%
[1-5%]
[inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 8% 100% (1.030 GWh)
[1-5%] [1-5%]
=
=
=
= = 100%
Quota di mercato [35-40%] [25-30%]
[10-15%] [10-15%]
Mercato libero
Energia
[1-5%]
Quota %
[1-5%]
[inferiore all’1%] [1-5%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%] 8% 100% (1.068
[5-10%] [1-5%] [1-5%]
=
[15-20%]
[1-5%] [1-5%] [inferiore all’1%] [inferiore all’1%]
=
[1-5%]
=
[1-5%]
= = 100%
GWh)
Fonte: dati stimati dalle Parti e risposte delle imprese 42.
41 Con comunicazione del 18 maggio u.s (doc. 102) AE ha indicato di avere, in sede di notifica dell’operazione, erroneamente quantificato i volumi delle vendite dell’energia elettrica ai clienti non domestici. Ne deriva che il dato in tabella è difforme da quello riportato nel provvedimento di avvio. 42 Cfr. doc. 1,16, 17, 19, 20, 23, 24, da 27 a 30, 97, 102 e 173.
[inferiore all’1%] 5% 100% (1.036 GWh)
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Caratteristiche dei mercati e vincoli competitivi Sostanziale irrilevanza del canale on-line ai fini dell’esercizio di un vincolo competitivo 37. Le informazioni raccolte in merito ai principali canali di acquisizione dei clienti utilizzati da SEL 43, AE 44 e dai loro principali concorrenti 45 e i dati relativi alle quote di mercato testimoniano come – a differenza di quanto sostenuto da SEL e AE 46 - la mera disponibilità di una offerta commerciale sul sito internet del fornitore o sul motore di ricerca Trova Offerte gestito dall’AEEGSI - anche molto competitiva sotto il profilo del prezzo offerto – non consenta, di per sé, di acquisire una quota significativa di clienti. 38. Il canale on-line risulta, infatti, per tutti gli operatori, ivi inclusi SEL e AE, del tutto marginale in termini di percentuale di nuovi clienti acquisiti, sia con riguardo ai clienti del gas naturale di piccola dimensione che con riguardo ai clienti domestici e non domestici in bassa tensione dell’energia elettrica. L’acquisizione dei clienti infatti avviene prevalentemente tramite l’utilizzo di canali “diretti” 47. 39. Nel caso della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione e dei clienti domestici, i canali prevalenti di acquisizione dei clienti sono individuati nei punti vendita sul territorio (ove disponibili), nelle vendite porta a porta tramite agenzia e nel teleselling. 40. La vendita ai clienti non domestici è realizzata sia tramite punti vendita sul territorio (ove disponibili), sia attraverso ulteriori canali “diretti” tra cui quelli relativi all’utilizzo di personale specializzato nella consulenza e vendita (cd. key account manager, [omissis] e [omissis])e alla sottoscrizione di accordi quadro con associazioni di categoria ([omissis]), nonché alle vendite porta a porta e al teleselling. 41. In tale contesto sia SEL e AE dispongono rispettivamente di sei 48 e quattro 49 punti vendita, mentre tra le imprese concorrenti solo due fornitori dispongono di punti vendita sul territorio, in numero comunque nettamente inferiore rispetto alle Parti. 42. Non si riscontra inoltre alcuna significativa correlazione tra la graduatoria in termini di prezzo delle offerte commerciali disponibili sui siti internet dei fornitori o sul motore di ricerca Trova Offerte, e il livello e andamento nel tempo delle quote di mercato delle Parti e dei loro concorrenti. 43. Nella vendita al dettaglio di gas naturale, a fronte dell’esistenza, sui siti internet dei fornitori concorrenti e/o sul motore di ricerca Trova Offerte, di numerose proposte commerciali anche
43 Vd. doc. 97 e 172. 44 Vd. doc. 102 e 172. 45 Al fine di valutare gli effetti dell’Operazione sono state acquisite una serie di informazioni dalle principali imprese attive nella vendita al dettaglio di prodotti energetici, in provincia di Bolzano, in concorrenza con le Parti. Si tratta sia di imprese che svolgono tale attività con offerte estese a tutto il territorio nazionale - Enel Energia, Eni, Edison Energia, Sorgenia - sia di imprese che svolgono l’attività in un area geografica più ristretta - ASM Bressanone, principalmente attiva nella provincia di Bolzano e Trenta, che opera prevalentemente nella provincia di Trento. Vd. doc. 159. 46 Vd. doc. 1, 172, 174, 200, 201 e 202. 47 Vd. doc. 159 (per le imprese concorrenti) e doc. 97 e 102 (per SEL e AE). Anche lo studio campionario fornito dalle Parti testimonia la stretta preferenza dei consumatori dell’Alto Adige per la comunicazione delle offerte commerciali tramite canali diretti, piuttosto che on-line (vd. doc. 200). 48 Localizzati a Bolzano (2 punti vendita o PV), Merano (1 PV), Ora (1 PV ), Chiusa (1 PV) e Ortisei (1 PV), cui si aggiungono due punti di consulenza (con presenza di un operatore un solo giorno alla settimana). Cfr. la Relazione Annuale 2013 del Gruppo SEL, pag. 31 e la Relazione annuale 2014 del Gruppo SEL, pag. 7. Vd. in ultimo il doc. 203. 49 Localizzati nel comune di Bolzano e nel comune di Merano, cui si aggiungono due postazioni mobili collocate all’interno di due centri commerciali. Vd. in ultimo il doc. 203.
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molto più competitive sia rispetto a quelle di SEL e AE che alla tariffa di maggior tutela 50, tali ultime imprese sono infatti riuscite a mantenere nel tempo significative quote di mercato 51. 44. Nella vendita dell’energia elettrica le offerte di SEL risultano invece tra le più competitive in termini di spesa annua per consumatore tipo, mentre AE è un operatore relativamente meno concorrenziale sotto il profilo del prezzo 52. Ciò nonostante, AE ha incrementato i volumi venduti sul mercato libero più di tutti gli altri operatori concorrenti (diversi da SEL) 53, che pure risultavano - sulla base delle offerte disponibili on-line e sul motore di ricerca Trova Offerte gestito dall’AEEGSI - più competitivi. Preferenze espresse dalla domanda e elementi di differenziazione del prodotto 45. L’attività istruttoria ha evidenziato la presenza di alcune specifiche caratteristiche della domanda espressa dai consumatori dei servizi energetici nel territorio della provincia di Bolzano, tale per cui l’utilità del consumatore, e quindi le sue preferenze di consumo, sono significativamente influenzate dall’identità territoriale e radicamento locale dell’operatore di vendita e dalla circostanza che il prodotto sia commercializzato tramite canali di vendita, e grazie a una contrattualistica, in lingua tedesca oltre che italiana 54. 46. Numerose imprese hanno sottolineato la presenza di rilevanti vantaggi competitivi nella vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale nel territorio della provincia di Bolzano in capo sia alle imprese a forte presenza e reputazione territoriale che ai fornitori storici del servizio di maggior tutela sul territorio. E’ stato in particolare osservato che la riconoscibilità e la fidelizzazione sono elementi fondamentali per acquisire e trattenere clienti. Le imprese incumbent nell’offerta dei servizi di maggior tutela avrebbero inoltre la possibilità di fare leva sulla base clienti storica, ancora a tariffa, per accrescere la propria presenza sul mercato libero e si avvantaggerebbero anche della bassa propensione allo switching dei clienti domestici 55. 47. A fronte di tali preferenze lato domanda, nell’offerta dei servizi energetici in provincia di Bolzano si riscontra un’importante forma di differenziazione del prodotto, che si aggiunge a quelle che tipicamente, a seguito della liberalizzazione della vendita al dettaglio, stanno via via qualificando l’offerta di prodotti energetici 56: alcune imprese si presentano infatti come operatori 50 Vd. doc. 1, pag. 118, 119 e 120. 51 Vd. Tabella 1. 52 Vd. doc. 1, pag. 100 e pag. 95. 53 Vd. Tabella 2 e Tabella 3. 54 Vd. doc. 159. 55 Le evidenze circa le altre variabile competitive di rilievo sono meno polarizzate, risultando comunque importanti anche i) la disponibilità di canali di vendita diretti sul territorio (in quanto il contatto diretto con il consumatore può incrementare la fiducia del cliente nel fornitore) ii) l’operare con un marchio noto a livello nazionale nei settori energetici (il quale sarebbe un elemento importante ma non fondamentale in realtà caratterizzate territorialmente come la provincia di Bolzano) e iii) la presenza storica nella vendita in maggior tutela in un mercato energetico contiguo. Vd. doc. 159. 56 I fornitori di energia elettrica sul mercato libero offrono infatti la materia prima energia elettrica al dettaglio tramite offerte commerciali anche molto differenziate tra loro con riguardo, oltre che al marchio e alle caratteristiche del venditore (es. riconoscibilità del marchio e fidelizzazione grazie alla presenza storica come esercente la maggior tutela; immagine di venditore rispettoso dell’ambiente, etc.) anche con riguardo alla tipologia di prezzo offerto (es. a prezzo variabile, a prezzo bloccato etc.), ai metodi di pagamento, al bundling di servizi offerti, ai canali di vendita utilizzati etc. Anche l’AEEGSI ha rilevato, nelle conclusioni dell’Indagine conoscitiva in materia, di cui alla delibera 7 agosto 2013, 366/2013/E/com, come le
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radicati nel territorio, in grado di offrire i prodotti energetici tramite canali di vendita (punti vendita, venditori, call center, siti internet etc.) e contrattualistica (contratto di vendita e documenti di fatturazione) perfettamente bilingui (italiano/tedesco), mentre altri fornitori non rispondono a tale carattere identitario e non differenziano la propria offerta commerciale e canali di vendita rispetto al resto del territorio nazionale. 48. A differenza di quanto argomentato da AE e SEL 57 è quindi da escludersi che le offerte al dettaglio di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale siano riferite ad un prodotto perfettamente omogeneo, in cui l’unica variabile concorrenziale rilevante nelle scelte di consumo sia da individuarsi nel prezzo. 49. In tale contesto, SEL e AE risultano gli unici operatori radicati al territorio e attivi con una qualificata struttura commerciale - intesa come forza vendita, call center, punti vendita sul territorio e in generale tutta l’attività di relazione con i consumatori finali dell’energia elettrica e del gas naturale e la relativa contrattualistica, fatturazione, documentazione e offerte commerciali perfettamente bilingue 58. 50. Nessuno degli altri operatori attivi nella vendita dell’energia elettrica in provincia di Bolzano ha infatti ritenuto di realizzare un investimento specifico al territorio al fine di fidelizzare i clienti e soddisfarne le particolari preferenze. Tale caratteristica, come argomentato nel seguito, si riflette nella capacità competitiva di SEL e AE e sull’andamento nel tempo delle quote di tali imprese sul mercato libero. Presenza di barriere all’entrata, alla crescita e all’uscita 51. Le imprese concorrenti hanno unanimemente sostenuto 59 – in contrasto con quanto argomentato da SEL e AE 60 - che le richiamate specifiche preferenze espresse dalla domanda nel territorio della provincia di Bolzano (rilevanza attribuita al radicamento al territorio e al fattore linguistico), oltre a costituire un elemento di differenziane del prodotto che si sostanzia in un vantaggio competitivo per AE e SEL, determinano anche un ostacolo all’accesso e alla crescita su tale mercato per tutti gli altri fornitori. 52. Tali barriere all’accesso sono connesse sia alla necessità di realizzare un investimento reputazionale e di fidelizzazione che soddisfi le specificità della domanda altoatesina, sia alla necessità di differenziare la struttura commerciale di vendita con riguardo alla sola provincia di Bolzano rispetto al resto del territorio nazionale 61. I rilevanti investimenti, in parte irrecuperabili, che ne conseguono non sarebbero inoltre giustificati dalle limitate economie di scala realizzabili a livello locale, data la dimensione del bacino di clientela potenziale e la bassa mobilità della domanda 62.
offerte sul mercato libero comprendano spesso servizi accessori (per esempio, polizze assicurative o strumenti per l’efficienza energetica) e siano caratterizzate da strutture di prezzo diverse tra loro (nonché diverse dalla tariffa di maggior tutela). 57 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202. 58 Vd. doc. 174. I costi operativi complessivi della struttura commerciale del gruppo SEL nella vendita di energia elettrica e gas naturale (forza vendita, call center, campagne promozionali e attività di marketing specifiche al territorio, nonché fatturazione, contrattualistica e offerte commerciali bilingui) sono ammontati a circa [omissis] (vd. doc. 179). Quelli di AE a circa [omissis] (vd. doc. del 178). SEL ha, in particolare, realizzato nel tempo rilevanti investimenti a promozione della propria identità e reputazione a livello locale. 59 Vd. doc. 159. 60 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202. 61 Vd. doc. 159. 62 Per tali ragioni diversi operatori concorrenti hanno dichiarato di non ritenere strategico o di particolare interesse l’attività di vendita di gas naturale e energia elettrica al dettaglio nel territorio della provincia di Bolzano. Vd. doc. 159.
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53. Gli ostacoli all’accesso e alla crescita sul mercato, inoltre, risultano tanto più rilevanti quanto più alta è l’inerzia dei consumatori (anche rispetto al prezzo) e la percezione di costi di ricerca e di cambiamento elevati. Il regolatore di settore ha al riguardo recentemente sottolineato come “i clienti finali mantengono la percezione di una grande complessità dei settori energetici e, più specificamente, come i clienti domestici mostrino ancora un atteggiamento passivo nei confronti del mercato, mentre le piccole imprese sono comparativamente più attive e consapevoli, soprattutto quelle di maggiori dimensioni” 63. 54. La rilevanza dei volumi ancora venduti in regime di maggior tutela rispetto al complesso dei volumi a prezzo di mercato (mercato libero), in tale contesto, non è in grado di fornire una indicazione “assoluta” circa il grado di inerzia dei consumatori (rispetto al prezzo). Gli elementi disponibili testimoniano, infatti, come il passaggio dei clienti dalla maggior tutela al mercato libero sia significativamente distorto dalla presenza di un vantaggio competitivo in capo all’esercente storicamente attivo a livello locale nella maggior tutela. 55. Nella vendita al dettaglio di energia elettrica (sia ai clienti domestici che ai clienti non domestici in bassa tensione), come sopra già evidenziato, AE, pur risultando relativamente poco concorrenziale sotto il profilo del prezzo 64, è riuscita a incrementare i volumi venduti sul mercato libero più di tutti gli altri operatori concorrenti (diversi da SEL), migrando i propri clienti dall’offerta a tariffa in maggior tutela a una offerta a prezzo sul mercato libero 65. 56. Analoghe considerazioni valgono con riguardo al mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti (domestici e non) di piccole dimensioni, nel quale sia SEL che AE sono i principali fornitori di maggior tutela e - pur non essendo gli operatori più competitivi sotto il profilo del prezzo - sono riusciti a incrementare la propria posizione sul mercato tra il 2013 e il 2014, compensando la riduzione dei volumi venduti in maggior tutela con l’aumento più che proporzionale dei clienti e delle vendite sul mercato libero. 57. In conclusione, le informazioni raccolte in sede istruttoria - nonché il livello e l’andamento nel tempo delle quote di mercato delle Parti e delle imprese loro concorrenti - confermano che, a differenza di quanto argomentato da SEL e AE 66, i mercati in esame sono caratterizzati, pur con alcuni distinguo in ragione della diversa mobilità dei diversi segmenti della domanda, da condizioni di bassa contendibilità 67.
63 Vd. la deliberazione AEEGSI 4 giugno 2015 n. 271/2015/R/COM, pag. 4 e il Rapporto 42/2015/I/Com cit., pag. 35 e 49. 64 Vd. doc. 1, pag. 100 e pag. 95 65 I dati di switch-in di AE evidenziano infatti come più dell’80% dei clienti non domestici in bassa tensione e più del 90% dei clienti domestici acquisiti da AE nel 2014 in provincia di Bolzano, siano stati acquisiti a livello infragruppo e che di questi, rispettivamente, oltre l’75% e il 85% riguardi passaggi in uscita dalla maggior tutela. Vd. doc. 102. 66 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202. 67 La teoria dei mercati contendibili, sviluppata da William Baumol, Robert Willig e John C. Panzar, presuppone infatti l’assenza di costi di entrata e di uscita nel mercato da parte dei potenziali rivali, la possibilità di accedere per i potenziali rivali alle stesse risorse, tecnologia, informazioni, forza lavoro etc. del monopolista e, infine, che il periodo di tempo che occorre a una nuova azienda per entrare nel mercato sia inferiore a quello che le imprese già presenti possono impiegare per adeguare i propri prezzi. Non si ritiene pertanto che il mercato in esame rispetti, quantomeno, la prima e la terza condizione.
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B.2. Gli effetti dell’operazione i. Effetti dell’operazione sul mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti di piccola dimensione in provincia di Bolzano 58. Nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione nella provincia di Bolzano, a dati 2014, SEL risulta essere il primo operatore con quota di mercato del [45-50%] e AE il secondo con quota di mercato del [40-45%], entrambe in termini di volumi di gas venduto. 59. A seguito dell’Operazione Newco verrà pertanto a detenere una quota di mercato estremamente elevata e pari al [85-90%] circa. 60. L’indice di HHI, a seguito dell’Operazione in esame, passerebbe inoltre da 3.940 a 7.820, con un delta di circa 3.880. Vale a dire che l’Operazione in esame determinerebbe un elevatissimo incremento del grado di concentrazione (delta HHI di molto superiore a 250) in un mercato già caratterizzato da un livello di concentrazione molto elevato (superiore a 2.500). 61. Nel quadro di tale modifica nella struttura del mercato a valle della concentrazione, si osserva inoltre che sia AE che SEL sono operatori a controllo pubblico locale, a forte radicamento territoriale, nonché i principali fornitori locali del servizio di maggior tutela. Entrambe le imprese svolgono l’attività di vendita di gas naturale clienti domestici grazie a una qualificata struttura commerciale perfettamente bilingue. 62. Sia AE che SEL, oltre ad essere di gran lunga i principali operatori del mercato con riguardo all’offerta in maggior tutela, sono anche stati in grado di conquistate nel tempo una ampia base clienti anche nel mercato libero 68. 63. In tal senso i dati forniti dalle Parti evidenziano, in particolare, la crescita, tra il 2013 e il 2014, sia della quota di mercato di SEL (+[1-5%]) che di quella di AE (+[1-5%]): entrambe le imprese sono state in grado di cogliere l’occasione della esclusione dal servizio di maggior tutela di tutti i clienti diversi dai domestici (per via legislativa e regolamentare, dal giugno 2013), per accrescere la propria quota di mercato, compensando la riduzione dei volumi venduti in maggior tutela con l’aumento più che proporzionale dei clienti e delle vendite sul mercato libero 69, grazie anche alla più sopra richiamata tendenziale inerzia dei consumatori 70. 64. Gli altri principali operatori, anche tradizionalmente attivi nella vendita di gas naturale in qualità di operatori di maggior tutela - tra cui Trenta S.p.A. 71, il gruppo Enel e Eni - non risultano avere esercitato un significativo vincolo competitivo su AE o SEL, detenendo quote di mercato molto contenute o marginali, nonché sostanzialmente stabili nel tempo o in decrescita. 65. Dai dati di switch-in di SEL emerge poi come SEL abbia acquisito negli ultimi tre esercizi una quota rilevante di clienti proprio da AE 72. Analogamente, i dati di switch-in di AE evidenziano come SEL sia il principale concorrente al quale AE ha conteso dei clienti 73. 66. Valgono inoltre le considerazioni sopra sviluppate in merito alla sostanziale irrilevanza del canale on-line ai fini dell’esercizio di un vincolo competitivo, alle preferenze espresse dalla 68 A significativa distanza, con quote di mercato inferiori nell’ordine o inferiori al 5%, sono poi presenti Trenta e Enel Energia. 69 Tra il 2012 e il 2013 si è invece assistito ad una lieve contrazione della quota di mercato sia di SEL che di AE. 70 I dati di switch-in 2014 di AE evidenziano come più dell’65% dei clienti del gas naturale di piccole dimensioni nel 2014, in provincia di Bolzano, siano stati acquisiti a livello infragruppo. Vd. doc. 102. 71 Trenta S.p.A. è anche il principale operatore della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale nel territorio limitrofo della provincia limitrofa di Trento. 72 Vd. doc. 1, 14 e 97. 73 Vd. doc. 102.
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domanda e alla differenziazione del prodotto, nonché alla presenza di rilevanti barriere all’entrata, crescita e uscita, tali per cui il mercato non risulta contendibile. 67. L’aggregazione in Newco è pertanto idonea a determinare il venir meno della concorrenza tra i due gruppi societari – AE e SEL - che, in assenza dell’Operazione, risultano essere sia i principali operatori sul mercato sia quelli meglio posizionati per esercitare reciprocamente un effettivo vincolo concorrenziale, in quanto entrambi fornitori del servizio di maggior tutela, nonché gli unici operatori idonei a soddisfare le preferenze espresse dai consumatori con riguardo al radicamento e identità territoriale e al fattore linguistico. 68. In un mercato, quale quello in esame, caratterizzato dalla concorrenza sul prezzo con prodotti differenziati (ossia in cui oltre alla variabile prezzo rilevano anche altre caratteristiche del prodotto ai fini delle scelte del consumatore), con un elevato grado di sostituibilità tra i prodotti offerti dalle imprese partecipanti alla concentrazione – rispetto a quelli offerti dalle altre imprese – si ritiene che l’effetto restrittivo dell’Operazione in termini di incremento dei prezzi sarà significativo 74. 69. La presenza di importanti barriere all’entrata e di costi di ingresso (e di uscita), dovuti anche alla tendenziale inerzia della domanda e alla difficoltà di acquisire una base clienti idonea a giustificare gli investimenti in politiche commerciali specifiche al territorio, rendono inoltre altamente improbabile che a fronte di un incremento dei prezzi anche non marginale da parte di Newco, si possa assistere all’ingresso di nuove imprese, o a un riposizionamento competitivo di quelle esistenti, tale da esercitare un vincolo concorrenziale nei confronti di Newco 75. Per tali motivi si deve anche escludere che la mera concorrenza “potenziale” possa disciplinare il comportamento commerciale di Newco. 70. Ancora, la presenza di una domanda caratterizzata da elevata inerzia e di costi di ricerca e cambiamento percepiti come elevati – soprattutto dai clienti domestici – , testimoniata anche dalla tendenza dei clienti a passare al mercato libero con il medesimo fornitore del servizio di maggior tutela, riduce la capacità dei consumatori di difendersi dagli incrementi nei prezzi che si ritiene potranno derivare dall’Operazione. 71. Non risulta infine condivisibile quanto argomentato da AE e SEL sull’esclusione, in radice, di una qualsivoglia possibilità di esercizio di potere di mercato poiché la tariffa di maggior tutela offrirebbe già agli utenti condizioni molto concorrenziali. La presenza di una tariffa di maggior tutela (come prezzo massimo) non elimina infatti il possibile venir meno di offerte a mercato più competitive di questa, laddove sia le offerte di SEL che di AE consentono al consumatore di beneficiare di un risparmio rispetto alla tariffa di maggior tutela. La circostanza che a valle dell’Operazione Newco abbia un incentivo e la possibilità di rivedere al rialzo tali offerte è quindi passibile di arrecare un significativo danno ai consumatori. 72. La concentrazione in esame appare, pertanto, idonea a determinare la creazione di una posizione dominante nel mercato rilevante della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione nella provincia di Bolzano, suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva a danno dei consumatori finali. 74 Vd. tra l’altro “The Economics of Unilateral Effects”, Marc Ivaldi, Bruno Julllien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole, IDEI Toulouse, March 2003, Interim Report for DG Competition, European Commission. 75 Già ante-operazione le imprese attuali concorrenti risultano detenere quote di mercato estremamente contenute e non sono risultate in grado di esercitare un effettivo vincolo competitivo nei confronti di operatori quali AE e SEL.
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ii. Effetti dell’Operazione nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano 73. Nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano, a dati 2014, AE è il primo operatore del mercato con una quota del [40-45%] in termini di energia venduta, quasi integralmente riferita a clienti ancora in maggior tutela, mentre SEL è il terzo operatore con una quota del [5-10%], interamente dovuta a vendite a clienti sul mercato libero. 74. A seguito dell’Operazione Newco verrebbe a detenere una quota di mercato del [50-55%] in termini di energia elettrica venduta, superiore alla soglia del 50% oltre la quale si può presumere l’esistenza di una posizione dominante 76. 75. La quota di mercato attribuibile a Newco sarebbe inoltre sensibilmente superiore – pari a più del doppio - a quella del suo più vicino concorrente, nonché l’unico con una posizione di rilievo ([20-25%]), ossia il gruppo Enel, prevalentemente attivo nella vendita di energia elettrica ai propri clienti domestici in maggior tutela, storicamente forniti dalla società. 76. L’indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) 77, che misura il grado di concentrazione di un mercato, passerebbe inoltre a seguito dell’Operazione di concentrazione in esame da 2.580 a 3.290, con un delta di 710. Vale a dire che l’Operazione determinerebbe il significativo incremento del grado di concentrazione (delta HHI di molto superiore a 250) in un mercato già caratterizzato da un livello di concentrazione molto elevato (superiore a 2.500). 77. Nel quadro di tale modifica nella struttura del mercato a valle della concentrazione, si osserva inoltre che AE è il primo operatore di mercato nonché il principale fornitore del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica della provincia di Bolzano, svolgendo tale servizio in più di 30 comuni, tra cui quelli di Bolzano e Merano. 78. SEL, pur essendo il terzo operatore in termini di quota di mercato, è il primo operatore sul mercato libero, ed è quindi il concorrente che –più di tutti gli altri - ha esercitato una pressione competitiva sugli esercenti il servizio di maggior tutela (tra cui anche AE), riuscendo a conquistare nuovi clienti e quote di mercato nella vendita di energia elettrica ai clienti domestici. 79. I dati forniti dalle Parti evidenziano infatti un progressivo e significativo incremento della quota di mercato detenuta da SEL negli ultimi tre esercizi 78, con acquisizione di nuovi clienti (switch-in) principalmente dal gruppo Enel e da AE, ossia dai due maggiori esercenti la maggior tutela 79. 80. L’evidenza dell’acquisizione di un numero maggiore di clienti da parte di SEL dal gruppo Enel, piuttosto che da AE, testimonia inoltre la relativa minore capacità del gruppo Enel (secondo operatore del mercato) rispetto ad AE, di “difendere” la propria base clienti. Infatti, mentre sia SEL che AE hanno rispettivamente quasi raddoppiato e più che raddoppiato la propria quota in termini di volumi venduti sul mercato libero negli ultimi tre esercizi, il gruppo Enel - tramite Enel Energia – nel medesimo arco temporale si è limitato a mantenere stabile la propria quota di volumi venduti sul mercato libero 80. 76 Cfr. il punto 17 degli “Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese” (2004/C 31/03). 77 L’indice è dato dalla somma dei quadrati delle quote di mercato (espresse in percentuale) detenute da ciascuna impresa. 78 La quota di mercato di SEL è passata da [1-5%] nel 2012 al [5-10%] nel 2014. 79 Vd doc. 1, 14 e 97. 80 La quota di mercato detenuta da AE è passata da [45-50%] nel 2012 a [40-45%] nel 2014 (la quota di mercato complessivamente detenuta da AE si è ridotta in quanto la riduzione dei clienti del servizio di maggior tutela non è stata compensata dalla crescita dei volumi venduti sul “mercato libero”, pur più che raddoppiatisi nel triennio). La quota di
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81. I dati di swich-in del gruppo AE 81 evidenziano poi come la più ampia parte dei clienti di AE che hanno sottoscritto una offerta commerciale della società per la fornitura dell’energia elettrica sul mercato libero fosse già servita dalla società con un contratto per il servizio di maggior tutela. Come già osservato, soprattutto per i clienti domestici, si registra infatti la tendenza a passare al mercato libero sempre con un venditore appartenente allo stesso gruppo dell’esercente la maggior tutela 82. 82. La relativa inerzia dei consumatori in maggior tutela e la tendenza a passare al mercato libero sempre con il medesimo esercente la maggior tutela non sono tuttavia, come argomentato da AE e SEL 83, elementi tali escludere che il potere di mercato di AE (derivante dall’essere un operatore di maggior tutela) possa subire un incremento a valle dell’Operazione. Infatti, come sopra evidenziato, SEL risulta proprio caratterizzarsi come il concorrente che, più di tutti gli altri, è stato in grado di esercitare un vincolo competitivo nei confronti degli esercenti la maggior tutela nella vendita di energia elettrica, tra cui anche AE. L’aggregazione in Newco di AE e SEL farebbe pertanto venire meno tale pressione competitiva e il potere di mercato della nuova entità postoperazione risulterebbe necessariamente accresciuto. 83. Valgono inoltre le considerazioni sopra sviluppate in merito alla sostanziale irrilevanza del canale on-line ai fini dell’esercizio di un vincolo competitivo, alle preferenze espresse dalla domanda e alla differenziazione del prodotto, nonché alla presenza di rilevanti barriere all’entrata, crescita e uscita, tali per cui il mercato in esame risulta caratterizzato da condizioni di bassa contendibilità. 84. Nel contesto competitivo sopra delineato, l’aggregazione in Newco è pertanto tale da determinare il venir meno della concorrenza tra i due gruppi societari - AE e SEL - che, in assenza dell’Operazione, risultano essere quelli meglio posizionati per esercitare reciprocamente un effettivo vincolo concorrenziale. Si ritiene pertanto che l’Operazione potrà dare luogo a un incremento dei prezzi a danno dei consumatori. 85. SEL ha dichiarato di applicare, ad oggi, una politica di prezzi bassi nei confronti di alcune tipologie di clientela dell’energia elettrica allacciate in bassa tensione (invalidi, anziani e famiglie). SEL e AE sostengono che i fattori, di natura politica e legati al controllo pubblico, che concorrono alla definizione di tale strategia di prezzo resterebbero invariati a seguito dell’Operazione 84. Sul punto, vale osservare che eventuali obiettivi istituzionali volti a garantire l’accesso alle risorse energetiche a prezzi calmierati a determinate categorie di clienti (quali le famiglie, gli anziani e invalidi) possono correttamente e legittimamente essere assicurati grazie ai preposti strumenti istituzionali, quali per esempio un bonus da riconoscersi direttamente ai clienti finali, in modo di porre la clientela meritevole di tutela nella condizione di ottenere un riduzione nella spesa per il mercato detenuta dal gruppo Enel è passata invece dal [25-30%] nel 2012 al [20-25%] nel 2013 (la riduzione dei clienti del servizio di maggior tutela non è stata in alcun modo compensata dalla crescita dei volumi venduti sul “mercato libero”, rimasti stabili, in quota percentuale, nel triennio). 81 Vd. doc. 102. 82 L’attività istruttoria ha infatti individuato quale seconda variabile competitiva di rilievo nell’attività di vendita, e quindi nell’acquisizione di nuovi clienti, proprio la presenza storica sul territorio in qualità di esercente il servizio di maggior tutela. 83 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202. 84 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202.
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servizio energetico, potendo contestualmente scegliere liberamente il proprio fornitore 85. Modalità di tutela diverse da questa, ad esempio attraverso politiche commerciali praticate da imprese pubbliche attive in mercati soggetti a concorrenza, potrebbero infatti porsi in contrasto con i principi a tutela della concorrenza in quanto idonee a distorcere le corrette dinamiche del mercato. 86. Conclusivamente, per i motivi suesposti, la concentrazione risulta idonea a determinare la creazione di una posizione dominante nel mercato rilevante della vendita di energia elettrica ai clienti domestici nella provincia di Bolzano, in grado di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva a danno dei consumatori finali. iii. Effetti dell’Operazione sul mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione in provincia di Bolzano 87. Nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione in Provincia di Bolzano, a dati 2014, AE è il primo operatore, con una quota di mercato del [35-40%] in termini di energia venduta, per la più ampia parte relativa a vendite a clienti sul “mercato libero” e SEL è il secondo operatore, con una quota di mercato del [30-35%], integralmente riferita a clienti sul “mercato libero”. 88. A seguito dell’Operazione di concentrazione Newco verrebbe pertanto a detenere una quota di mercato del [65-70%] circa , ampiamente superiore alla soglia del 50%, oltre la quale, secondo consolidata giurisprudenza, si può presumere l’esistenza di una posizione dominante. 89. La quota di mercato detenuta da Newco sarebbe inoltre sensibilmente superiore a quella dell’unico altro concorrente con una quota di un certo rilievo ([10-15%]), ossia il gruppo Enel, ancora prevalentemente attivo nella vendita alla propria base clienti storica in maggior tutela. 90. L’indice HHI passerebbe a seguito dell’Operazione in esame da 2.660 a 5.080 con un delta di circa 2.420. Vale a dire che l’Operazione determinerebbe un più che significativo incremento del grado di concentrazione (delta HHI di molto superiore a 250) in un mercato già caratterizzato da un livello di concentrazione molto elevato (superiore a 2.500). 91. Nel quadro di tale modifica nella struttura del mercato a valle della concentrazione, si osserva inoltre che AE è il primo operatore del mercato in esame, in termini di quote, ed è storicamente presente sul territorio della provincia di Bolzano in qualità di esercente il servizio di maggior tutela. 92. SEL, secondo operatore del mercato, fortemente radicato al territorio e attivo solo con offerte commerciali sul mercato libero, si caratterizza per essere l’impresa che, più di tutte, è stata in grado di incrementare i volumi venduti e acquisire nuovi clienti, esercitando una pressione competitiva sugli esercenti la maggior tutela, tra cui AE. 93. I dati forniti dalle Parti evidenziano infatti un incremento della quota di mercato detenuta da SEL negli ultimi tre esercizi, già in partenza elevata 86, con acquisizione di nuovi clienti (switchin), principalmente dal Gruppo Enel e da AE 87, ossia dai due principali esercenti la maggior tutela.
85 Si osserva inoltre come il riferimento da parte di SEL e AE, nelle proprie difese (Vd. doc. 172, 174, 200), all’operazione di concentrazione C11315 – CVA-Compagnie Valdostana delle Acque/Deval Vallenergie – in cui l’Autorità avrebbe argomentato circa la contendibilità dei mercato in esame - non è da ritenersi pertinente alla valutazione dell’Operazione. In tale diverso caso l’elevata quota di mercato detenuta dalle Parti non era infatti merger specific, in quanto preesistente rispetto alla variazione della qualità del controllo (da congiunto a esclusivo). Per tale ragione le preoccupazioni dell’Autorità, piuttosto che connesse all’entità della quota di mercato aggregata dell’entità risultante dalla concentrazione già in fatto da attribuirsi all’impresa acquirente ante-concentrazione – si incentravano sugli effetti restrittivi della concorrenza derivati dalla normativa regionale. 86 La quota di mercato di SEL è passata da [25-30%] nel 2012 al [30-35%] nel 2014. 87 Vd. doc. 1, 14 e 97.
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94. L’acquisizione da parte di SEL di un numero maggiore di clienti dal gruppo Enel piuttosto che da AE testimonia inoltre, anche in questo caso, la maggiore capacità di AE, rispetto al gruppo Enel, di difendere la propria base clienti. A fronte di una sostanziale stabilità della quota di mercato detenuta da AE negli ultimi tre esercizi, la quota di mercato del gruppo Enel ha infatti subito una significativa riduzione 88. 95. Anche con riguardo alla vendita di energia elettrica ai clienti non domestici, i dati disponibili evidenziano la particolare importanza che riveste nel territorio della provincia di Bolzano il fatto di essere un operatore radicato al territorio dell’Alto Adige e con una struttura di vendita e relativa contrattualistica perfettamente bilingue. Sia il principale operatore della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale nel territorio contiguo della provincia di Trento (l’impresa Trenta S.p.A. del gruppo Dolomite Energia), sia operatori con un brand forte a livello nazionale (tra cui sicuramente Eni e Edison) non sono infatti riusciti a conquistare quote di mercato significative, mentre il gruppo Enel ha visto la propria quota di mercato ridursi progressivamente nel tempo. 96. Valgono inoltre anche per il mercato in esame, pur con i dovuti distinguo, le considerazioni già sviluppate in merito alla sostanziale irrilevanza del canale on-line ai fini dell’esercizio di un vincolo competitivo, alle preferenze espresse dalla domanda e agli elementi di differenziazione del prodotto e alla presenza di barriere all’entrata e alla crescita sul mercato. Come sopra evidenziato, infatti, i consumatori non domestici presentano una relativa maggiore sensibilità con riguardo al prezzo, rispetto a quelli domestici e sono caratterizzati da una maggiore mobilità. Ciò vale in particolare per i clienti non domestici già passati “attivamente” al mercato libero grazie a forme di aggregazione della domanda (accordi quadro) e di un maggior potere negoziale. 97. Nel contesto competitivo sopra delineato, l’aggregazione in Newco è tale da fare venire meno la concorrenza tra i principali fornitori sul mercato che, in assenza dell’Operazione, risultano essere quelli meglio posizionati per esercitare reciprocamente un effettivo vincolo concorrenziale. Si ritiene pertanto che l’Operazione in esame possa dare luogo a un incremento dei prezzi, soprattutto nei confronti dei segmenti di clientela non domestica ancora caratterizzata da elevata inerzia e da costi di ricerca e cambiamento percepiti come elevati. 98. Il fatto che, come argomentato da SEL e AE 89, una parte dei clienti non domestici sul mercato libero possa essere caratterizzata da forme di aggregazione della domanda tali da consentire un certo buyer power dovuto alla maggiore sensibilità al prezzo, non elimina in ogni caso la possibilità per Newco di adottare politiche di prezzo differenziate sulla base delle diverse elasticità dei segmenti di domanda, con ciò riuscendo ad incrementare profittevolmente il prezzo nei confronti nei clienti ancora caratterizzati da bassa mobilità. 99. Si ritiene pertanto che la concentrazione determini la costituzione di una posizione dominante anche nel mercato rilevante della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione nella provincia di Bolzano, tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, a danno dei consumatori finali.
88 I dati forniti dalle Parti evidenziano una sostanziale stabilità della quota di mercato di AE, negli ultimi tre anni ([3540%] nel 2012, e [35-40%] nel 2014) e una riduzione nella quota del Gruppo Enel (passata dal [15-20%] nel 2012 al [1015%] nel 2014). 89 Vd. doc. 172, 174, 200, 201 e 202.
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C. Valutazione dell’operazione nel mercato della futura gara per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Bolzano C.1. Il mercato della gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’atem di bolzano 100. La distribuzione di gas consiste nel servizio di trasporto di gas naturale lungo le reti locali. Al momento, il servizio di distribuzione del gas viene offerto a livello locale in aree coincidenti con l’area di attribuzione di ciascuna concessione esclusiva, di dimensione comunale. Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 prevede che tale servizio venga affidato tramite gara in via esclusiva ad una singola impresa per un periodo di 12 anni. 101. Il successivo Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 stabilisce che le gare si svolgano, non più a livello comunale, ma per ambiti sovra-comunali (i c.d. Ambiti Territoriali Minimi o Atem). Il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 ha poi identificato 177 Atem, tra i quali quello di Bolzano. Infine, il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato, da ultimo, dal DM 20 maggio 2015, ha definito in via regolamentare i criteri di gara per la valutazione delle offerte per il servizio di distribuzione del gas naturale in ciascun Atem. 102. L’aggiudicazione è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alle condizioni economiche offerte 90, ai livelli incrementali di sicurezza e qualità del servizio 91 e al piano di sviluppo degli impianti 92. 103. Il servizio di distribuzione del gas naturale è svolto in monopolio legale e l’unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (concorrenza per il mercato). A termini della normativa vigente, come detto, tali gare si svolgeranno per ambiti territoriali pluri-comunali (Atem). Come da consolidata giurisprudenza dell’Autorità 93, ogni gara individua un mercato distinto. L’operazione interessa il mercato della gara per l’aggiudicazione del servizio per l’Atem di Bolzano, nel quale sono ricompresi tutti i comuni nei quali attualmente le parti svolgono l’attività di distribuzione del gas. 104. Le parti hanno messo in dubbio l’esistenza stessa di tale mercato, rilevando che alcuni decreti ministeriali e delibere dell’AEEGSI che definiscono le regole alle quali le future gare devono ispirarsi sono attualmente oggetto di impugnative. Da questo fatto deriverebbe una grave incertezza sulla tempistica e sull’effettivo svolgimento delle gare. Al riguardo si osserva tuttavia che, come precisato dalla stessa PAB 94, il quadro normativo vigente prevede lo svolgimento della futura gara d’ATEM di Bolzano entro il novembre 2016. La normazione in materia di gare d’ambito risulta altresì ormai consolidata (a partire dal d.lgs. n. 164/2000 fino al d.lgs. n. 93/2011 e al DM 226/2011, di recente oggetto di una ampia revisione), e ne consegue che, allo stato non 90 Individuate dall’entità: i) dello sconto rispetto alle tariffe definite dall’AEEGSI, (13 punti); ii) dello sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi rispetto ai corrispettivi di riferimento e delle estensioni di rete ulteriori rispetto a quelle di cui al piano di sviluppo degli impianti anche con riguardo a comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani(5 punti); iii) del canone a favore degli enti locali concedenti, con un tetto pari al 10% della remunerazione della RAB (5 punti); iv) degli investimenti in efficienza energetica, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente disciplina in materia (5 punti). 91 Con riguardo: i) alle ispezioni della rete, al pronto intervento, alle misure del grado di odorizzazione del gas (22 punti) e ii) a un parametro di qualità del servizio scelto dalla stazione appaltante, quale il tempo di attivazione della fornitura o il tempo di risposta ai reclami (5 punti). 92 In base alla sua adeguatezza, agli interventi di estensione e potenziamento offerti, agli interventi di mantenimento in efficienza della rete e alla innovazione tecnologica (45 punti). 93 Cfr. tra gli altri, con riferimento proprio alle gare d’Atem per il servizio di distribuzione del gas naturale, il provv. n. 24320, del 17 aprile 2013, C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, in Boll. n. 17/2013. 94 Cfr. doc. 90.
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appare ragionevole ipotizzare che l’intero processo possa essere interrotto o rinviato rispetto alle previsioni di legge. La normativa applicabile alla provincia di Bolzano 105. L’art. 18 del DM n. 226/11, che definisce le regole per la effettuazione delle future gare d’ambito, stabilisce che “sono fatte salve le prerogative statutarie […] delle province autonome di Trento e Bolzano”. La PAB con L.P. n. 15 del 17 settembre 2013, avendo rilevato (art. 1) che ai sensi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione, competono alla PAB medesima “la definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale sul proprio territorio”, ha riservato a se stessa (art. 2) il ruolo e le funzioni di stazione appaltante nella futura gara d’ambito ed alla Giunta Provinciale (art. 3) il compito di stabilire, “in accordo con il Consiglio dei comuni”, le modalità di espletamento della gara, i criteri per la determinazione del valore del rimborso da corrispondere al gestore uscente, nonché bando, disciplinare e contratto tipo per il servizio 95. 106. In relazione all’applicabilità della dettagliata normativa nazionale sulle future gare d’ambito alla gara per la distribuzione del gas nell’ambito di Bolzano, la PAB 96 non ha saputo indicare in che misura, nell’adottare i provvedimenti che definiranno le regole della gara, darà attuazione alla normativa nazionale, posto che quest’ultima sarebbe ancora incerta e instabile, a causa dei numerosi ricorsi che pendono sia sugli atti del Ministero 97 sia su numerose delibere rilevanti di AEEGSI. Va tuttavia osservato come le parti stesse, nello svolgere le loro argomentazioni, sembrino ritenere che le previsioni del quadro normativo nazionale si applichino anche alla gara di Bolzano, atteso che discutono la valutazione della presente operazione alla luce proprio di tali previsioni 98. 107. Pertanto, in quanto segue, si valuteranno -cautelativamente, e in favore delle parti, gestori uscenti nell’ATEM interessato- gli effetti dell’operazione sul mercato della gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas nello stesso Atem di Bolzano alla luce delle previsioni del vigente quadro normativo e regolatorio nazionale che introducono asimmetrie a favore dei nuovi entranti, ipotizzando che tale quadro sarà riprodotto in maniera pressoché integrale dalle prescrizioni che dovrà emanare la Giunta provinciale 99. 95 L’unico vincolo posto alla Giunta è che essa dovrà definire le regole sopra indicate “nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, efficacia ed economicità, imparzialità, pubblicità e non discriminazione” (l.p. n. 15/2013, art. 1, comma 3). 96 Vd. doc. 167 e 174. 97 In particolare, secondo la rappresentazione di PAB, sul DM 19 gennaio 2011 che definisce gli ambiti e sul DM 22 maggio 2014 che stabilisce i criteri per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. 98 Ad esempio, sottolineando i ritardi e le incertezze create dai giudizi tuttora pendenti sul quadro normativo nazionale, che renderebbero incerto sia l’an che il quando della effettuazione delle gare, oppure sostenendo che il vantaggio del gestor uscente sarebbe attenuato (o addirittura neutralizzato) da alcune contromisure prese dal legislatore nazionale, intendendo chiaramente che anche la gara per l’Atem di Bolzano sarebbe condizionata dalle previsioni delle norme nazionali (vd. doc. 1, pag. 104). 99 Al riguardo si osserva che il vincolo posto dalla legge provinciale alle decisioni che la Giunta adotterà in materia di regole per lo svolgimento della gara d’Atem, vale a dire che tali decisioni rispettino i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, efficacia ed economicità, ecc. (vd. supra) sembrerebbe implicitamente indirizzare verso una pressoché integrale trasposizione a livello locale delle previsioni della normativa nazionale, atteso che quest’ultima risulta essere ispirata dai medesimi principi. Si veda ad es. l’art. 46bis, comma 1 del d.l. n. 159/2007, il quale, nell’affidare ai Ministeri
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108. Per quanto riguarda la tempistica della gara, la PAB ha affermato che “in qualità di stazione appaltante, non oltrepasserà i limiti fissati a livello nazionale dall’Allegato 1 del DM 226/11, i cui termini sono stati successivamente prorogati […]. All’esito di tale proroga […]. la pubblicazione del bando di gara nell’ATEM Bolzano dovrebbe avvenire al più tardi a novembre 2016”. La attuale struttura della distribuzione del gas nell’area di riferimento Le parti quali gestori uscenti dell’Atem di Bolzano 109. L’individuazione degli attuali gestori del servizio, che si presenteranno alla gara forti della loro presenza pregressa nell’Atem (cd. “gestori uscenti”) rappresenta, come si vedrà nel dettaglio in seguito, un elemento cruciale per l’analisi della concorrenza nel mercato della gara d’Atem. Poiché il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente svolto in forza di concessioni comunali e non ancora di concessioni d’Atem, il numero dei soggetti che possono presentarsi come “gestori uscenti” a una gara d’Atem varia da un ambito all’altro in funzione della composizione dell’Atem e della presenza dei diversi operatori nelle concessioni comunali che compongono l’Atem. La variabile di norma utilizzata per identificare la “misura” in cui ciascun operatore rappresenta un gestore uscente in un Atem è la quota del numero di utenti (PDR) da esso serviti sul totale dei PDR dell’Atem. Al di sopra di una determinata soglia di tale quota, individuata in passato nell’ordine del 50% 100, un operatore viene considerato il gestore uscente “prevalente” dell’Atem. 110. Nell’Atem di Bolzano le Parti, tramite proprie controllate, risultano avere una presenza pregressa significativa, con una quota in termini di PDR molto elevata 101 rispetto al totale dell’Atem. Come emerge dalla tabella che segue, le società afferenti alle parti dell’operazione (Selgasnet Spa 102 e Azienda energetica Spa, che confluiranno direttamente nella Newco, e SEAB Spa, che non sarà oggetto della fusione ma è controllata dal Comune di Bolzano, vale a dire uno dei soggetti che controlleranno la Newco) svolgono di gran lunga la maggior parte della attuale attività nell’Atem in questione.
competenti la definizione dei criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas ricorda che tale misura viene adottata “Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali”. 100 Vd. provv. n. 24320, del 17 aprile 2013, C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, in Boll. n. 17/2013. 101 E’ importante ricordare che le quote cui si fa riferimento nel testo indicano solo la misura della presenza pregressa nell’Atem, che determina le conseguenze che saranno descritte. Non si tratta, né potrebbe essere altrimenti data la natura di bidding market del mercato della gara d’Atem, di quote di mercato nel senso tradizionale dei mercati correnti (e non futuri), nei quali si attua la convenzionale concorrenza nel mercato. 102 Selgasnet S.p.A. è la società del gruppo SEL che svolge l’attività di distribuzione del gas.
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Tabella 4 Soggetti operanti nella distribuzione gas nell’ATEM di Bolzano per numero di PDR serviti PDR_2013 (n)
PDR_2013 (%)
CINdis+CINmis (euro)
CINdis+CINmis (%)
SELGAS NET
[omissis]
[40-45%]
[omissis]
[75-80%]
AZIENDA ENERGETICA
[omissis]
[10-15%]
[omissis]
[5-10%]
SEAB
[omissis]
[35-40%]
[omissis]
[10-15%]
DOLOMITI RETI
[omissis]
[1-5%]
[omissis]
[inferiore all’1%]
ASM BRESSANONE
[omissis]
[inferiore all’1%]
[omissis]
[1-5%]
Totale
[omissis]
100%
[omissis]
100%
Fonte: elaborazione su dati AEEGSI e delle Parti 103.
111. Le due aggregazioni (da una parte Selgasnet, dall’altra AE/SEAB) operano tuttavia in contesti molto diversi. Infatti, mentre SEAB e AE sono attive nei due maggiori conglomerati urbani dell’Atem (Bolzano e Merano), Selgasnet gestisce la distribuzione in tutto il resto della provincia, in comuni spesso piccoli e con una elevata percentuale di utenza dispersa sul territorio. Questa diversa specializzazione si riflette nei dati riportati nella tabella. In termini di numero di PDR, SEAB (che gestisce il servizio nel comune di Bolzano) e AE (che lo gestisce nel comune di Merano) coprono la maggior parte degli utenti dell’Atem (insieme raggiungono il [55-60%], a fronte del [40-45%] di Selgasnet spa). La maggior onerosità del servizio svolto da Selgasnet si traduce invece nei ben diversi valori del capitale investito netto dell’attività di distribuzione (CINdis) e dell’attività di misurazione (CINmis) che, fatto cento il totale dell’Atem, afferiscono per quasi il [75-80%] a Selgasnet e per solo il [15-20%]) alle reti di SEAB e AE. Caratteri della concorrenza potenziale alla gara futura per l’Atem di Bolzano 112. La gara d’Atem rappresenta un mercato futuro, nel quale il confronto concorrenziale avverrà solo al momento della effettuazione della gara, determinandosi a valle di detto confronto un monopolio per dodici anni nell’offerta del servizio. Al fine di valutare l’impatto che l’operazione potrà avere su tale mercato non è possibile, pertanto, fare riferimento al concetto di concorrenza effettiva, che riconduce la esistente pressione concorrenziale alle imprese che sono già presenti sul mercato. Qualsiasi valutazione sul livello di concorrenza che potrà caratterizzare una gara di questo tipo ha piuttosto, necessariamente, un carattere prognostico e deve quindi poggiare sul concetto di concorrenza potenziale 104. L’analisi della concorrenza potenziale è volta a valutare quanti e quali saranno, ragionevolmente, i concorrenti che ci si può attendere parteciperanno alla gara futura, ante e post Operazione.
103 Vd. doc. 26 e 172. 104 Sulla caratterizzazione delle gare d’Atem come mercati futuri la cui valutazione ha carattere prognostico e prende in considerazione la sola concorrenza potenziale, si veda anche il caso C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, cit.
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113. In linea astratta, tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa potrebbero costituire dei potenziali partecipanti alle future gare d’Arem in generale, e a quella per l’Atem di Bolzano in particolare. In realtà però la decisione di presentare un’offerta ad una gara è determinata anche da una serie di valutazioni ulteriori, che almeno in parte dipendono, tra l’altro, da condizioni esogene oggettive. Per questo, al fine di delineare un quadro realistico della concorrenza potenziale che potrà disciplinare il comportamento di quanti parteciperanno alla gara, è necessario individuare quale sia l’effettiva probabilità che ognuna delle imprese che dispongono dei requisiti presenti una propria offerta. 114. Lo studio dei vincoli e delle opportunità che possono condizionare le strategie delle imprese (sia in generale nella partecipazione alle gare d’Atem che con particolare riferimento alla gara di Bolzano) è stato compiuto, come già fatto in un precedente dell’Autorità, attraverso la consultazione diretta di numerose imprese di varie dimensioni attive sul territorio nazionale o aventi comunque una presenza specifica nell’area geografica nella quale si colloca il predetto Atem 105. 115. In primo luogo si osserva come dal market test risulti 106 che in via generale la partecipazione alla gara d’Atem è percepita dalle imprese del settore come una operazione onerosa, sia per i costi finanziari (di cui infra) da mettere in conto nel caso di aggiudicazione sia per il ridotto lasso di tempo entro il quale si prevede che venga svolto l’intero programma delle 177 gare causato dai rinvii delle gare appartenenti ai primi due scaglioni operati per legge. Conseguentemente le imprese, incluse le più grandi, ritengono di non poter presentare in maniera indiscriminata un’ offerta a tutte le gare per le quali dispongano dei requisiti minimi, come sembrano invece ipotizzare le parti. La partecipazione a ciascuna gara sarà, piuttosto, ponderata e limitata ai contesti che rientrano nelle priorità strategiche di ciascun soggetto. 116. Al riguardo, confermando quanto emerso nella investigazione analoga compiuta in passato 107, il market test mostra con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere gestore uscente in un Atem un vantaggio tale per la partecipazione alle gare da guidare le strategie delle imprese sia in positivo (inducendo a concentrarsi sugli Atem nei quali si è già presenti) che in negativo (ritenendo scarsamente contendibili gli Atem nei quali c’è un forte gestore uscente prevalente e alla cui gara quindi non si prevede di partecipare). 117. Un aspetto collegato all’importanza della caratteristica di gestore uscente prevalente dell’Atem e che è stato sottolineato, in alcuni casi anche con forza, da più società di tutte le dimensioni, è l’esistenza di una barriera finanziaria considerata molto impegnativa. Il vincitore della gara dovrà reperire i fondi per rimborsare il VIR 108 al gestore uscente, fatta eccezione, ovviamente, per i casi nei quali vincitore e gestore uscente coincidano. Tali somme, negli Atem in cui il vincitore sia il gestore uscente in poche concessioni comunali, o in nessuna, possono essere anche molto elevate, in funzione delle dimensioni degli Atem stessi. E’ stato osservato da alcune società che le misure predisposte dalla regolazione per mitigare detta barriera finanziaria ed eliminare quindi detto vantaggio del gestore uscente (controllo dell’AEEGSI sull’ammontare del
105 Tali richieste di informazioni sono state in particolare inviate ai primi cinque operatori attivi nel settore sul territorio nazionale e a tutti gli operatori presenti negli ATEM contigui o limitrofi a quello di Bolzano, con una presenza in termini di PDR per ATEM superiore al 10%. 106 Vd. doc. 159 per gli esiti del market test. 107 Vd. caso C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, cit. 108 Il VIR, o Valore Industriale Residuo dell’investimento, corrisponde al costo di ricostruzione a nuovo cui si applicano dei coefficienti di degrado.
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VIR se supera la RAB 109 per più del 10%, restituzione in tariffa dell’ammortamento – in dodici anni – dell’intero VIR ai vincitori nuovi entranti e della sola RAB ai vincitori gestori uscenti) 110 non sono sufficienti per eliminare il problema del costo del finanziamento e quindi non cancellano il vantaggio finanziario di cui gode il gestore uscente 111. 118. Un secondo tipo di vantaggio per il gestore uscente deriva dalle ovvie asimmetrie informative e di esperienza operativa che lo caratterizzano rispetto a soggetti terzi, le quali si trasformano in vantaggi spendibili in sede di gara. Anche questo tipo di vantaggi è stato menzionato nel market test, benché con minore insistenza di quanto sia avvenuto per le disparità esistenti sotto il profilo finanziario. Di nuovo, evidentemente, le previsioni della normativa in termini di disclosure imposta al gestore uscente non hanno impedito che diversi operatori continuino a percepire le asimmetrie informative, ma anche quelle più “operative”, da ricondursi all’esperienza diretta nella gestione della rete e nel rapporto con il territorio, come causa di un vantaggio per il gestore uscente, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti. 119. Più in generale, quindi, soprattutto a causa della necessità di selezionare le gare alle quali partecipare e della forte tendenza delle imprese a privilegiare la partecipazione alle gare nelle quali si è gestori uscenti, dall’investigazione condotta è emerso un interesse decisamente scarso della generalità degli operatori, ivi inclusi quelli di grosse dimensioni e quelli attivi negli Atem confinanti e/o limitrofi, per la partecipazione alla futura gara per l’Atem di Bolzano. Di fatto, solo un operatore ha manifestato interesse a partecipare alla gara in questione. 120. Una minoranza di imprese ha inoltre affermato che ci si potrebbe attendere l’arrivo di offerte di soggetti nuovi (operatori esteri, soggetti attualmente esterni al settore, ecc.) alle gare d’Atem, e in alcuni casi sono stati indicati i nominativi di operatori esteri ritenuti potenzialmente interessati a partecipare alla futura gara per l’Atem di Bolzano. Tuttavia, oltre al fatto che la maggioranza dei partecipanti al market test ha, invece, ritenuto improbabile questa eventualità 112, gli approfondimenti effettuati con i predetti operatori esteri hanno dato un esito completamente negativo. Non sembra quindi, allo stato, che l’ipotesi dell’ingresso di nuovi operatori o di soggetti esteri nei mercati delle gare d’Atem, e in particolare in quello della gara per l’Atem di Bolzano, rappresenti una eventualità che possa significativamente accrescere il grado di concorrenza potenziale che si può prevedere per tali mercati.
109 RAB è l’acronimo di Regulatory Asset Base e rappresenta il valore del capitale investito netto calcolato sulla base delle regole definite dall’AEEGSI al fine della determinazione dei ricavi tariffari di riferimento (VRD). 110 L’art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, come modificato dal d.l. 145/2013 prevede che se il VIR supera la RAB di più del 10% l’ente locale deve trasmettere ad AEEGSI la documentazione per la verifica della correttezza dato da parte dell’Autorità prima della pubblicazione del bando. L’art. 24 del D.Lgs. n. 93/2011 prevede inoltre che limitatamente alla prima concessione attribuita con gara d’Atem, il regolatore riconosca in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra VIR e RAB. Per completare il quadro, con del. n. 367/2014/R/GAS del 24 luglio 2014, AEEGSI ha poi stabilito (art. 21) di riconoscere tale differenza solo ai gestori entranti che siano diversi dai gestori uscenti (cd. “regolazione asimmetrica”). 111 In almeno quattro risposte si suggerisce che per superare la barriera finanziaria sarebbe necessario poter partecipare alle gare in ATI. 112 Un risultato molto netto, nel senso di escludere la possibilità che soggetti esteri decidano di partecipare alle gare d’Atem, era anche stato ottenuto nel market test del caso C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, cit.
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121. In conclusione, stando all’esito del market test condotto nel corso dell’istruttoria, la partecipazione alla futura gara per l’Atem di Bolzano sembra potersi ragionevolmente ridurre a quella dei gestori uscenti (nella sostanza coincidenti, come si dice di seguito, con le Parti) e, al più, ad un’altra offerta. C.2. Gli effetti dell’operazione nel mercato della gara futura per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’atem di bolzano 122. Come anticipato, a seguito dell’operazione la Newco, aggregando le concessioni di AE e SEL, sarà il principale gestore uscente dell’ambito (con percentuale di PDR del [55-60%]) e sarà inoltre collegata, tramite il Comune di Bolzano, a Seab 113. In altre parole, le Parti del presente procedimento riuniranno sotto il medesimo controllo le imprese che rappresentano i principali gestori uscenti dell’Atem, con una presenza congiunta in termini di PDR del [95-100%]. Da quanto sopra illustrato emerge chiaramente che la qualifica di gestore uscente influenza in maniera decisiva la possibilità che un'impresa decida di partecipare ad una gara d’Atem. Quindi l’operazione va a trasformare in un unico partecipante i due gestori uscenti principali (SEL e AE/Seab 114), che in assenza della stessa avrebbero potuto presentare, in concorrenza fra loro, due diverse offerte alla futura gara d’Atem. 123. Le Parti hanno obiettato che nel caso dell’Atem di Bolzano la quota sul totale di PDR serviti non rappresenterebbe una proxy corretta della parte del totale del VIR che il nuovo entrante dovrà corrispondere al gestore uscente. Utilizzando come indicatore del valore delle reti il dato impiegato dall’AEEGSI a fini regolatori (RAB) anziché il numero di PDR serviti, le parti sottolineano che la misura in cui le società coinvolte nell’operazione detengono la qualifica di gestore uscente dell’Atem di Bolzano diventerebbe quella sopra illustrata nella Tabella 4 (Selgasnet [75-80%], AE/Seab [15-20%]). 124. Da tale ultima acquisizione, le Parti derivano l’assenza di un impatto restrittivo della concentrazione ai fini della futura gara in quanto esisterebbe già un gestore uscente di gran lunga prevalente nell’Atem (Selgasnet). Per questo motivo, secondo le Parti, in assenza dell’operazione AE/Seab si sarebbero trovate, in termini di incentivi alla partecipazione alla gara, sullo stesso piano dei soggetti totalmente esterni, dovendo in pratica reperire fondi per corrispondere, in caso di aggiudicazione, il [75-80%] del VIR dell’Atem. Questo esito sarebbe accentuato dal fatto che né AE né Seab possiedono la rete che gestiscono, quindi non avrebbero ricevuto nessun indennizzo da un eventuale terzo che avesse vinto la gara. Anche per questo motivo, pertanto, AE/Seab sarebbero state su un perfetto piede di parità rispetto a tutti i potenziali concorrenti terzi. In altri termini, l’operazione non farebbe in alcun modo scomparire un concorrente per la gara d’Atem più “forte” di quanto non siano le altre imprese del settore. 125. Riguardo a tale obiezione, occorre anzitutto osservare che sotto il profilo finanziario – anche a tacer del fatto che la RAB fornisce una stima che non necessariamente coincide con il VIR – va considerato che vincendo la futura gara d’Atem AE/Seab non avrebbero dovuto ripagare l’intero ammontare del VIR ma solo la quota, per quanto elevata, di competenza di Selgasnet. La proprietà delle reti gestite da AE e Seab, infatti, è comunque riconducibile ai comuni che controllano AE e Seab, e dunque il pagamento del VIR ai comuni sarebbe stato qualificabile, di fatto, come una 113 Si tenga presente peraltro che, quantomeno secondo le previsioni della normativa nazionale, il ricadere nell’orbita di un medesimo controllo impedirebbe anche formalmente a Seab di partecipare alla gara in concorrenza con la Newco. Tra i requisiti di partecipazione alle gare d’ambito che sono previsti dal DM n. 226/2011 (art. 10, comma 3) infatti è incluso anche il divieto di partecipazione alla gara per imprese che si trovino in una situazione comune di controllo, di diritto o di fatto, tale per cui “la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. 114 In effetti già prima dell’operazione AE e Seab non avrebbero potuto presentare offerte in concorrenza, poiché Seab è posseduta dal Comune di Bolzano che al tempo stesso controlla congiuntamente anche AE (cfr. nota precedente).
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partita di giro. Anche per questa condizione, quindi, per tali imprese la partecipazione alla futura gara d’Atem di Bolzano sarebbe stata più favorevole rispetto a quella relativa a qualunque altro Atem. 126. In secondo luogo, occorre rilevare che l’obiezione si riferisce ad uno solo dei due profili che garantiscono un vantaggio al gestore uscente, vale a dire quello finanziario. Ancorché il profilo finanziario costituisca la principale fonte del vantaggio riconosciuto al gestore uscente, residuano tutti gli altri profili legati alle asimmetrie informative e alle disparità generate dalla esperienza operativa, per le quali il numero di PDR mantiene probabilmente la sua significatività. L’asse AE/Seab, come visto, può contare sulla maggioranza assoluta del numero di PDR ([55-60%]) e quindi sotto questo aspetto detiene un vantaggio non trascurabile derivante dalla presenza pregressa nell’Atem di Bolzano che non possiede in nessun altro Atem del territorio nazionale e che, viceversa, non è posseduto nell’Atem di Bolzano da nessun altro operatore fatta eccezione per Selgasnet. Sembra quindi del tutto ragionevole ipotizzare che, in assenza dell’operazione, dovendo individuare una gara d’Atem alla quale partecipare AE/Seab avrebbero scelto quella di Bolzano, in virtù di incentivi ben maggiori di quelli (che abbiamo visto dal market test esser risultati molto scarsi) attribuibili alle imprese terze 115. 127. In conclusione, da quanto sopra emerge che, prima dell’operazione, SEL, da un lato, e AE/Seab dall’altro, rappresentano i principali gestori uscenti dell’Atem di Bolzano e quindi sono i soggetti maggiormente incentivati a partecipare alla procedura di gara con una offerta competitiva. A seguito dell’Operazione verrà invece meno la possibilità che tali operatori partecipino in concorrenza tra loro alla gara. Al tempo stesso, al di fuori dei due gestori uscenti, alla luce delle risposte ottenute dal market test la concorrenza in gara sembrerebbe, di fatto, limitata ad un unico altro soggetto che peraltro non godrà in nessuna misura dei vantaggi che afferiscono al gestore uscente. Infine, la creazione, a valle dell’Operazione, di un unico gruppo societario che riunisce quelli che di fatto sono i soli gestori uscenti dell’Atem andrà sicuramente a diminuire il livello di contendibilità dell’Atem stesso percepito dagli operatori terzi, agendo come ulteriore disincentivo alla partecipazione di questi ultimi alla gara per l’Atem di Bolzano. 128. Per questi motivi, l’operazione risulta idonea a costituire o a rafforzare una posizione dominante restrittiva della concorrenza sul mercato della gara futura per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Bolzano. D. Valutazione dell’operazione nei mercati delle gare per l’attribuzione delle concessioni di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico D.1. I mercati rilevanti delle gare per le concessioni di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico 129. Sulla base dell’orientamento dell’Autorità, confermato anche dal Giudice amministrativo 116, è possibile individuare distinti mercati con riguardo a ciascuna delle future otto gare per
115 Nel Bilancio SEAB al 31 dicembre 2013 si legge al riguardo che la società sta seguendo “nell’ambito di un gruppo dio lavoro con altre municipalizzate della Provincia di Bolzano, con attenzione l’evoluzione normativa con l’obiettivo di garantire il mantenimento delle attività in essere anche con diversa forma societaria”. 116 Vd. Consiglio di Stato, sentenza 26 gennaio 2015, n. 334 (caso C11878 Italgas-Acegas-Aps/Isontina Reti Gas).
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l’assegnazione di altrettante concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico 117 in scadenza nei prossimi dieci anni nella PAB. Ciascuna gara, infatti, è potenzialmente interessata da specifici vincoli competitivi, considerato, in particolare, le differenti caratteristiche delle risorse idriche oggetto di concessione nonché la diversa potenza nominale degli impianti idroelettrici afferenti alle concessioni a gara. Le gare interessate dall’Operazione sono poi quelle in cui le Parti costituiscono potenziali concorrenti. Considerato il territorio di operatività delle Parti, le gare interessate dall’Operazione sono quindi quelle relative al rinnovo delle concessioni inerenti a otto centrali localizzate in provincia di Bolzano (Lappago, Marlengo, Brunico, Ponte Gardena/Barbiano, Premesa, Curon, Prati di Vizze e Naturno) tutte in scadenza nei prossimi dieci anni (vd. Tabella 5). Tabella 5 Concessioni idroelettriche a scadenza nella PAB Potenza nominale (kW)
Scadenza
Procedura di gara entro il:
gestore uscente
Lappago
6.199
Procedura di gara annullata da PAB nel marzo 2015, da indirsi nuovamente 118.
(gara da indirsi nuovamente)
SE Hydropower (SEL)
Brunico
24.660
5/3/2014-in corso di proroga al 31/12/2017
doveva essere indetta entro 2012
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Marlengo
30.724
18/11/2016-prorogata al 31/12/2017
doveva essere indetta entro il 2012
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Prati di Vizze
12.162
17/11/2016-prorogata al 31/12/2017
doveva essere indetta entro il 2012
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Ponte Gardena (Barbiano)
38.122
25/5/2019
doveva essere indetta entro il 2014
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Curon
6.310
15/7/2020
entro il 15/7/2015
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Premesa
6.734
29/11/2020
entro il 29/11/2015
Hydros (controllo congiunto SEL/Edison)
Naturno
39.421
28/04/2023
entro il 28/4/2018
AE
Impianto
Fonte: informazioni fornite dalle Parti (vd. doc. 1 e all. 15 al doc. 90).
Il contesto normativo 130. L’art. 12 del D.lgs. n. 79/1999), come da ultimo modificato dall’art. 37, commi da 4 a 8, del D.L. 83/2012 119, impone alla PAB, in qualità di stazione appaltante, di bandire, con riguardo alle
117 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”(G.U. dell’8 gennaio 1934, n. 5) sono considerate grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico quelle che hanno una potenza nominale media annua superiore a 3.000 KW. 118 Vd. il comunicato stampa pubblicato sul sito internet di PAB in data 31marzo 2015 (http://www.provincia.bz.it). 119 Decreto-Legge 22 giugno 2012, n, 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in G.U.R.I. 26 giugno 2012, n. 147, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in G.U.R.I. 11 agosto 2012, n. 187.
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indicate concessioni, la relativa gara a evidenza pubblica per il loro rinnovo cinque anni prima della loro scadenza. 131. In estrema sintesi, la disciplina attualmente vigente in materia di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche prevede: (i) la proroga al 31 dicembre 2017 delle concessioni scadute alla data di entrata in vigore della novella e di quelle in scadenza entro tale data; (ii) l’indizione cinque anni prima della loro scadenza di una gara a evidenza pubblica per la loro assegnazione che deve svolgersi “nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali a tutela della concorrenza, liberà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione assenza di conflitto di interesse; (iii) la fissazione della durata della concessione in un “periodo di tempo compreso tra venti e trent’anni, in rapporto all’entità degli investimenti ritenuti necessari”, avendo riguardo ai seguenti criteri di aggiudicazione: “all’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all’offerta economica per l’acquisizione dell’uso della risorsa idrica e all’aumento dell’energia prodotta o della potenza istallata”; (iv) la determinazione, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), dei requisiti dimensionali e finanziari per la partecipazione alla gara, dei parametri e dei termini per l’aggiudicazione della concessione nonché dei criteri e dei parametri per definire la durata della concessione entro un minimo temporale di venti anni e un massimo di trenta e (v) la definizione, attraverso lo stesso decreto ministeriale attuativo (di seguito, D.M.), dei parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell’importo spettanti al concessionario uscente per la cessione obbligatoria delle opere cd. asciutte e per le cd. opere bagnate, ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 83/2012 120. Il previsto D.M. non è stato ancora adottato 121 neppure con il contenuto originariamente previsto dalla legge n. 266/2005 122 e relativo al solo contenuto di cui al punto iii). 132. La richiamata normativa è stata caratterizzata, sia a livello nazionale che provinciale, da uno sviluppo molto articolato, iniziato con l’adozione del Decreto Bersani, attuativo della Direttiva europea 96/92/CE 123 di liberalizzazione del mercato elettrico e terminato, allo stato, con l’adozione del citato D.L. n. 83/2012, passando per la legge n. 266/2005 che ha introdotto la regola della gara a evidenza pubblica. Parallela evoluzione ha subito la corrispondente legislazione della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige e della PAB, a cui il Decreto Bersani ha devoluto la competenza al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. 133. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28/2014 124, ha, inoltre, definitivamente chiarito che la disciplina della procedura di rinnovo e rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a 120 Vd. art. 37, comma 4, lett. b), in combinato disposto con l’art. 37, comma 6. 121 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato una bozza di decreto successivamente ritirata anche in considerazione del parere molto critico espresso dall’Autorità, su istanza dello stesso Dicastero, ai sensi dell’art. 22, legge n. 287/1990 (vd. AS1089-Gare per l’attribuzione di concessioni idroelettriche, in Boll. n. 42/2013). 122 Art. 1, commi 483 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, pubblicata in G.U.R.I. del 29 dicembre 2005, n. 302 - Suppl. Ord. n. 211. 123 Direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, “concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, G.U.C.E. del 30 gennaio 1997, n. L 027. 124 Corte Costituzionale, sentenza del 24 febbraio 2014, n. 28 (vd. all. 3 al doc. 167).
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scopo idroelettrico rientra nella competenza esclusiva statale sancendo, di conseguenza, la definitiva convergenza tra la normativa nazionale e quella della PAB in materia. 134. Sul punto, del resto, la stessa PAB ha espressamente dichiarato che la normativa applicabile alle procedure di assegnazione delle otto concessioni in scadenza nei prossimi dieci anni è quella di cui all’art. 12 del Decreto Bersani come modificato dall’art. 37, D.L. n. 83/2012 125. In proposito, la PAB ha, altresì, rappresentato di aver già avviato la procedura per il rinnovo di tali concessioni con Deliberazione di Giunta provinciale n. 1220/2012, e di avere deciso, con Deliberazione di Giunta provinciale n. 818 del 7 luglio 2015 126, di prevedere per le future procedure di gara l’ulteriore garanzia della nomina di un collegio di esperti esterni indipendenti con la funzione di assistere l’amministrazione provinciale nel corso dell’intero iter, esprimendo un parere tecnico. La Provincia nella lettera di trasmissione della Delibera ha dichiarato, a interpretazione della stessa che, tale parere tecnico sarà “accessibile ai terzi legittimati” e, che “laddove la Giunta, in sede di aggiudicazione, decidesse di discostarsi dal parere reso dalla commissione degli esperti, sarà tenuta a includere nella delibera di aggiudicazione una specifica motivazione sul punto”. 135. La novella introdotta dal richiamato art. 37, D.L. n. 83/2012 è, tuttavia, oggetto di una procedura di infrazione europea per violazione del principio di libertà di stabilimento con riguardo alla prevista proroga al 2017 delle concessioni in essere e all’obbligo, per il nuovo concessionario, di subentrare nel ramo d’azienda dell’uscente (le cd. opere asciutte) e di corrispondere, sempre al concessionario uscente, un importo con riguardo alle cd. opere bagnate 127. 136. Sebbene il richiamato D.M. attuativo non sia stato ancora definitivamente adottato e l’art. 37 del D.L. n. 83/2012 sia, come detto, oggetto di una procedura europea di infrazione, dall’attività istruttoria è emerso che le stesse Parti ritengono che il definitivo completamento delle procedure relative alle otto future gare si concluderà entro i prossimi cinque anni: SEL e AE, infatti, hanno individuato questa scadenza ai fini della valutazione del ricorrere dei presupposti economici per la realizzazione dell’Operazione 128. 137. Da quanto precede, quindi, è possibile concludere che lo svolgimento delle future gare in esame sia attuale e non un evento dall’orizzonte temporale indeterminato come ritenuto dalle Parti e che, di conseguenza, sia possibile valutare l’impatto dell’Operazione sulla loro contendibilità. La presenza delle Parti nell’attività di generazione idroelettrica nella PAB 138. Per quanto riguarda la presenza della Parti nell’attività di generazione idroelettrica in Alto Adige, dalle risultanze istruttorie è emerso che, delle trentadue concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico in essere nella PAB e inerenti a ventinove centrali 129, ventotto (afferenti a venticinque centrali) rientrano nella sfera di influenza della Newco. Tra le ventotto concessioni nella sfera di influenza di Newco sono comprese anche le otto oggetto delle future gare
125 Vd. doc. 167. 126 Vd. doc. 204 e doc. 206. 127 Le richiamate previsioni normative, infatti, sono ritenute idonee a determinare un ingiustificato vantaggio competitivo in favore del concessionario uscente (su cui non graverebbero gli oneri né per le cd. opere asciutte né per quelle cd. bagnate) idoneo a compromettere la parità di partecipazione alle gare. 128 In proposito risulta in atti una valutazione, [omissis]. Considerato che la concessione relativa all’impianto di Lappago rientra, per espressa indicazione della PAB, tra le otto concessioni oggetto delle future gare, è possibile concludere che le Parti ritengono il termine di cinque anni quale limite temporale massimo di conclusione anche di tutte le altre sette procedure di gara. Vd. all. n. 1 al doc. n. 161 “Banca IMI-AEW-SEL Aggiornamento della valutazione”. 129 Alle centrali di S. Valburga/Pracupola; Bressanone e Lasa, afferiscono due concessioni ciascuna (vd. all. 15 al doc. 90).
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di cui, infatti, il concessionario uscente è, in sette casi, SEL (tramite SE Hydropower Srl 130 o Hydros Srl 131) e in un caso AE 132. 139. Il descritto assetto della titolarità delle concessioni altoatesine di grandi derivazioni idroelettriche, è il risultano di una serie di iniziative di carattere industriale e legislativoamministrative assunte dalla PAB, nel periodo 1998/2015, che le hanno permesso, da un lato, di assicurarsi, tramite SEL, la contitolarità di tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico assentite ai due principali operatori attivi nel suo territorio (i.e. Enel Produzione Spa ed Edison Spa) e, dall’altro, di assicurarsi che l’assegnazione delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010 avvenisse con modalità diverse da quelle della procedura a evidenza pubblica. 140. Sotto il profilo industriale la PAB ha, tramite SEL 133, costituito alcune imprese comuni sia con Edison Spa (SEL Edison Spa. 134 e Hydros Srl 135) che con Enel S.p.A. (SE Hydropower Srl 136) in cui sono state conferite le concessioni idroelettriche di cui Edison Spa ed Enel Spa erano titolari. La PAB, tramite queste operazioni ha, di conseguenza, acquisito la contitolarità di tutte le concessioni idroelettriche di cui le due società concorrenti erano titolari, tra cui sono comprese tutte quelle in scadenza al 31 dicembre 2010 tranne le concessioni relative alle centrali di Senales e Tel nella titolarità di AE. 141. Nello stesso arco temporale, la PAB ha intrapreso le iniziative necessarie per procedere al rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010 e afferenti a quindici impianti. A questo fine la PAB ha adottato una serie di iniziative legislative dirette ad assicurarsi che l’iter di rinnovo si svolgesse e concludesse in base alla procedura comparativa di cui alla L.P. n. 1/2005 137, nonostante le intervenute modifiche normative che rendevano obbligatorio il ricorso alla gara a evidenza pubblica 138. 142. L’Autorità ha, del resto, avuto occasione di esprimere un giudizio estremamente critico in merito alla procedura di rinnovo di cui alla L.P. n. 1/2005, proprio perché essa prevedeva che 130 Con riguardo alla concessione relativa alla centrale di Lappago. 131 Con riguardo alle sei concessioni relative alle centrali di: Brunico; Marlengo; Val di Vizze; Ponte Gardena (Barbiano); Curon Venosta e Premesa. 132 Si tratta della concessione relativa all’impianto di Naturno. 133 SEL è stata costituita nel 1998. 134 Vd. provv. n. 8557 del 28 luglio 2000 (C4103-Edison-Provincia Autonoma di Bolzano/Società di produzione), in Boll. n. 30/2000. Nella società comune SEL Edison Spa sono state conferite da Edison Spa le concessioni idroelettriche relative agli impianti di Glorenza e Castelbello. 135 Nel 2008 SEL ha acquistato il 60% della società Hydros Srl, che gestiva le altre sette centrali idroelettriche altoatesine di cui Edison era titolare delle relative concessioni, tutte in scadenza al 31 dicembre 2010, tranne quella di Lasa in scadenza nel febbraio 2011. 136 Vd. provv. n. 205680 del 10 dicembre 2009, C10347-Enel Produzione-Società Elettrica Altoatesina/NEWCO, pubblicato in Boll. n. 49/2009). Nel 2014, infine, SEL ha rilevato la quota detenuta da Enel S.p.A. in SE Hydropower Srl, divenendone azionista unica (vd. provv. n. 25218 del 4 dicembre 2014, C11969-SEL-Società Idroelettrica Altoatesina/SE Hydropower). 137 Legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1, recante “Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”, pubblicata nel B.U.R. Trentino-Alto Adige 26 aprile 2005, n. 17. 138 Infatti, sebbene la L.P. n. 7/2006 abbia proceduto ad armonizzare la normativa provinciale ai principi proconcorrenziali introdotti dalla legge n. 266/2005 e abbia, di conseguenza, abrogato la L.P. n. 1/2005 ne ha, tuttavia fatti “salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni avviate per le domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005” (art. 19, comma 6).
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“l’aggiudicazione non avven[nisse] a seguito di una vera e propria gara, ma con una procedura di valutazione comparativa tra le diverse offerte, basata su criteri qualitativi, che lasciano un significativo margine di discrezionalità all’ente concedente (la Giunta provinciale di Bolzano)” 139. Per contro, la successiva L.P. n. 6/2007 ha ulteriormente esteso tale procedura di rinnovo anche alla concessione relativa all’impianto Lasa, in scadenza in data 6 febbraio 2011. 143. Tuttavia, nonostante un contesto normativo meno incentivante rispetto alla gara a evidenza pubblica, la partecipazione alle procedure per il rinnovo delle concessioni in scadenza nel 2010/2011 è stata, comunque, significativa. 144. Infatti, le società che hanno presentato a PAB domanda per la loro assegnazione sono state: SEL ed Enel Spa, con riguardo a tutte le diciassette concessioni in scadenza (afferenti a quindici centrali); AE per quattordici concessioni relative a tredici impianti; Edison S.p.A. per tredici concessioni relative a undici impianti; ASM Bressanone Spa per otto concessioni relative a sette centrali; Eisackwerk Srl per la concessione S. Antonio e per le due relative all’impianto di Rio Pusteria e il consorzio Energetico Val Venosta (WEK) per la concessione inerente l’impianto di Lasa. 145. A esito della procedura, conclusasi tra il novembre-dicembre 2009 e i mesi di aprile, novembre e dicembre 2010, sono risultati vincitori: (i) SEL relativamente a quattordici concessioni inerenti alle dodici centrali di S. Valburga/ Pracupola; Bressanone, Ponte Gardena, Sarentino, Molini, Cardano, Lana, S. Pancrazio, S. Floriano, Tel, S. Antonio e Lappago); (ii) AE relativamente alla concessione per l’impianto di Senales di cui era concessionario uscente; (iii) Eisackwerk Srl relativamente alle concessioni della centrale di Rio Pusteria e (iv) Hydros Srl (impresa comune tra SEL ed Edison) per la concessione inerente la centrale Lasa di cui Edison Spa era il titolare uscente. 146. L’assegnazione delle concessioni non è stata, tuttavia, definitiva perché, a seguito di accertamenti penali, sono emerse gravi irregolarità, commesse dall’ex Assessore provinciale competente per materia e dall’ex Direttore di SEL, nello svolgimento dell’iter di assegnazione volte a favorire SEL. Di conseguenza, la PAB ha deciso di procedere al riesame della correttezza dell’iter di assegnazione delle undici concessioni di cui SEL era risultata vincitrice nonché della concessione relativa alla centrale di Lasa inizialmente assegnata a Hydros Srl e per cui, del pari, sono emerse irregolarità. 147. La procedura di riesame si è conclusa tra il febbraio e la fine di marzo 2015 con: (i) la conferma a SEL dell’assegnazione di dieci concessioni; (ii) l’assegnazione a Eisackwerk Srl della concessione di S. Antonio; (iii) l’assegnazione definitiva a Hydros Srl della concessione per l’impianto di Lasa e (iv) l’annullamento dell’assegnazione della concessione inerente l’impianto di Lappago che, infatti, è stata inclusa tra quelle oggetto delle prossime gare. 148. Sia le Deliberazioni di Giunta provinciale di assegnazione del rinnovo delle concessioni idroelettriche che quelle di riesame, sono state oggetto di impugnazione da parte di alcune delle imprese contro-interessate 140. Le caratteristiche della concorrenza attesa in occasione delle otto gare 149. Le società interpellate nel corso dell’istruttoria hanno, in linea di massima, condiviso un giudizio di sostanziale neutralità dell’impatto dell’Operazione sulla permanenza del proprio
139 Cfr. segnalazione AS650-Gestione della produzione di energia idroelettrica in Provincia di Bolzano, in Bollettino n. 51/2009. 140 Vd. all. 1 al doc. 177. Allo stato, è ancora pendente il contezioso civile e presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche istaurato da AE.
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interesse a partecipare alle procedure concorsuali in questione o direttamente o tramite proprie controllate già presenti nel mercato 141. 150. Con specifico riguardo agli effetti dell’operazione di concentrazione sul grado di contendibilità delle future gare i concorrenti hanno evidenziato l’inevitabile venire meno dell’importante pressione concorrenziale esercitata da AE anche a livello mediatico/politico, in quanto come SEL società pubblica con fortissimo e storico radicamento nel territorio provinciale 142. 151. Tuttavia, in proposito, la maggiore preoccupazione è stata espressa con riguardo al potenziamento del conflitto di interesse in capo alla PAB, stante la sua duplice veste di stazione appaltante e azionista co-controllante della nuova realtà societaria derivante dalla fusione di SEL e AE. Del pari, è stata sottolineata l’idoneità dell’ancora vigente art. 37 del D.L. n. 83/2012, a compromettere gravemente la garanzia della più ampia partecipazione possibile alle future gare, considerati i costi che impone di sostenere per il pagamento dei compensi da corrispondere in favore del concessionario uscente sia per le cd. opere asciutte che per quelle cd. bagnate: da tali costi sarebbe, peraltro, esente il concessionario uscente. 152. In relazione alle variabili concorrenziali che si ritiene influenzino maggiormente la partecipazione alle gare in esame queste sono state individuate, in positivo, nella presenza pregressa nel mercato, nel radicamento territoriale e nella disponibilità di adeguato know how. In negativo, oltre che nella ancora irrisolta incertezza del quadro normativo e regolamentare applicabile, nel richiamato conflitto di interessi in capo alla PAB che renderebbe ancora più stringente la necessità di predeterminare in modo chiaro e trasparente i criteri di partecipazione, eliminando altresì eventuali asimmetrie informative. D.2. Effetti dell’operazione nei mercati delle gare per le concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico 153. La fusione SEL/AE, come riconosciuto dalla Parti è idonea a [omissis] 143. In merito deve, infatti, considerarsi, come del resto riconosciuto dalla stessa SEL e AE in sede di valutazione del progetto di fusione 144, che sarebbero riferibili al nuovo soggetto la titolarità delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche inerenti a venticinque delle complessive ventinove centrali esistenti nella PAB e che Newco sarebbe il concessionario uscente di tutte e otto le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche oggetto delle future gare nella PAB. 154. Sebbene, quindi, l’operazione sia idonea a eliminare uno dei principali contendenti di SEL nelle future procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza, proprio l’esperienza pregressa relativa al rinnovo delle concessioni in scadenza nel periodo 2010/2011 e le evidenze raccolte presso potenziali partecipanti alle future gare, sembrano indicare che il principale elemento in grado di assicurare la massima contendibilità di tali future procedure di rinnovo sia rappresentato proprio dalle modalità previste per il loro svolgimento.
141 Vd. doc. 159. 142 Vd. doc. 91. 143 Vd. all. 4 al doc. 160 (“AEW/SEL: la creazione di un campione altoatesino”). 144 Vd. all. 4 al doc. 160 e all. 3 al doc. 161 (“AEW/SEL: la creazione di un campione altoatesino”).
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155. Infatti, l’esperienza relativa al rinnovo delle concessioni scadute nel 2010/2011 ha, nei fatti, evidenziato l’insufficienza della procedura comparativa seguita allora dalla PAB ad assicurare un adeguato livello di trasparenza anche se, in ogni caso, non ha scoraggiato una significativa partecipazione alla stessa mostrando, quindi, l’esistenza di un concreto interesse all’assegnazione delle concessioni da parte di un numero non irrilevante di società: tale interesse è stato ulteriormente testimoniato anche dall’importante contenzioso instaurato da vari controinteressati avverso sia le Deliberazioni di assegnazione che a quelle di riesame. Le società coinvolte dalla richiesta di informazioni, del resto, hanno individuato proprio nella definizione delle modalità di svolgimento della procedura di rinnovo un elemento determinante di garanzia della contendibilità delle concessioni in questione. 156. Il nuovo quadro normativo, prevedendo lo svolgimento di una vera e propria gara a evidenza pubblica da svolgersi nel rispetto di precisi criteri di partecipazione e aggiudicazione (come declinati dall’art. 12 del D.lgs. n. 79/1999 e che saranno ulteriormente dettagliati dal D.M. attuativo del MISE) presenta importanti elementi di forte discontinuità rispetto al passato contesto caratterizzato, invece, dall’ “assenza di una vera e propria procedura a evidenza pubblica atta a garantire un’effettiva concorrenza «per il mercato»” 145. 157. La Deliberazione di Giunta provinciale n. 818 del 7 luglio 2015, in base alla quale è introdotta per le future procedure di gara l’ulteriore garanzia della nomina di un collegio di esperti indipendenti con la funzione di assistere l’Amministrazione provinciale 146, appare in tale contesto idonea a potenziare ulteriormente le garanzie di trasparenza, massima partecipazione e parità delle armi tra i contendenti, differenziando, quindi, ancor più nettamente le future procedure di rinnovo rispetto al precedente sistema consistente in “una procedura di valutazione comparativa basata su criteri qualitativi che lasciava[no] un significativo margine di discrezionalità all’ente concedente (la Giunta provinciale di Bolzano)” 147. 158. Di conseguenza, il contesto normativo di riferimento si pone in forte discontinuità rispetto al passato e appare idoneo - pur a fronte di un rafforzamento della capacità competitiva di SEL e AE a seguito della costituzione Newco - ad assicurare la massima trasparenza e partecipazione alle future gare per il rinnovo delle otto concessioni in scadenza. Si ritiene pertanto che l’Operazione non sia idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati delle future otto gare per l’affidamento delle concessioni idroelettriche inerenti a le centrali di Lappago, Marlengo, Brunico, Ponte Gardena/Barbiano, Premesa, Curon, Prati di Vizze e Naturno. E. Specificità delle efficienze dichiarate e trasferibilita’ ai consumatori 159. Come già evidenziato, SEL e AE sostengono che l’operazione in esame determinerebbe efficienze specifiche, verificabili, tangibili e traslabili sul consumatore, che ammonterebbero ad un minimo di [omissis] milioni di euro annui a regime (2020). 160. I guadagni di efficienza determinerebbero risparmi nei costi operativi annui di Newco (nell’ordine del [10-15%]) e riguarderebbero, in particolare le attività: a) di produzione dell’energia elettrica ([omissis] milioni di euro); b) di distribuzione dell’energia elettrica e del gas
145 Cfr. AS650-Gestione della produzione di energia idroelettrica in Provincia di Bolzano, cit. Si evidenzia al riguardo che gli effetti restrittivi della concorrenza di cui all’art. 37 del D.L. n. 83/2012 sono previgenti rispetto all’Operazione in esame e, si auspica, possano venire meno in esito alla richiamata procedura di infrazione europea. 146 Cr. doc. 204 e doc. 206. 147 Cfr. AS650-Gestione della produzione di energia idroelettrica in Provincia di Bolzano, cit.
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naturale ([omissis] milioni di euro); c)di vendita dell’energia elettrica e del gas naturale ([omissis] milioni di euro); d) le funzioni centrali ([omissis] milioni di euro) 148. 161. Il trasferimento ai consumatori dei risparmi di costo si realizzerebbe: a) nella produzione dell’energia elettrica, in ragione dell’elevata contendibilità e dell'assenza di barriere all'ingresso nei mercati a valle della vendita al dettaglio; b) nella distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, grazie all’introduzione di tecnologie più avanzate per la gestione e manutenzione della rete, con miglioramento dell'efficienza del servizio a beneficio degli utenti, nonché del raggiungimento di utenti oggi non serviti; c) nella vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, in ragione della maggiore formazione specifica degli agenti commerciali, del potenziamento del sito web con ottimizzazione degli strumenti self-service nonché dell’elevata contendibilità e dell'assenza di barriere all'ingresso nei mercati a valle della vendita al dettaglio. SEL e AE rilevano che, trattandosi prevalentemente di risparmi su costi variabili, tali efficienze avrebbero una forte probabilità di essere trasferite sul cliente finale. 162. Con riguardo alla specificità delle efficienze rispetto alla Operazione, si deve osservare che un’ampia parte dei risparmi prospettati deriverebbero dalla “discontinuità” creata dall’Operazione che consentirebbe il miglioramento dei processi ([omissis] milioni di euro) 149. Si ritiene pertanto che tali guadagni di efficienza non siano necessariamente condizionati alla realizzazione dell’Operazione e potrebbero essere ottenuti anche in sua assenza 150. 163. Non si ritiene inoltre siano specifici all’Operazione i risparmi derivanti dalla mancata nuova assunzione di personale a fronte dell’uscita spontanea o del pensionamento ([omissis] milione di euro 151). Anche tali misure infatti potrebbero essere adottate senza dover ricorrere alla fusione delle due società, come dimostra ad esempio il fatto che il budget 2015 di AE [omissis] 152. 164. Non si ritiene infine di poter considerare soddisfatti i requisiti di specificità, nonché di effettivo trasferimento a valle, dei guadagni di efficienza relativi all’attività di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale ([omissis] milioni di euro 153). Per quanto riguarda la distribuzione del gas, il passaggio delle imprese alla più ampia dimensione di gestori dell’Atem è infatti previsto dalla normativa e, pertanto, qualsiasi guadagno di efficienza dovuto alla nuova scala produttiva non è specifico all’Operazione ma bensì dovuto al nuovo 148 Le tipologie di efficienze individuate da SEL e AE, con riguardo a ciascuna di tali attività, sono essenzialmente di tre tipi: a) miglioramento dei processi interni grazie all’allineamento progressivo di Newco al best performer interno e quindi alla best practice esterna ([omissis] milioni di euro); b) maggiori dimensioni di scala nell’approvvigionamento di materiali e servizi ([omissis] milioni di euro); c) sinergie derivanti dal reimpiego interno delle risorse liberate dalla concentrazione ([omissis] milioni di euro). 149 Vd. anche il doc. 1, allegato F5.12 pag. 2. 150 Le economie da discontinuità e l’allineamento alle best practice, infatti, riguardano la mera possibilità per le Parti di cogliere l’“occasione” dell’Operazione (e delle modifiche organizzative che ne possono derivare) per poter realizzare degli interventi di miglioramento dei processi, i quali potrebbero comunque essere adottati individualmente, da ciascuna impresa anche in assenza dell’Operazione. 151 Derivanti dalla differenza tra le sinergie complessivamente individuate dalle parti come derivanti dal “reimpiego” delle risorse interne liberate dalla concentrazione e i risparmi dal contratti esterni considerati spegnibili, quantificati n complessivi [omissis] milioni di euro (Vd. anche il doc. 1, allegato F5.12 pag. 11). 152 Vd. doc. 161. 153 Di cui [omissis] milioni derivanti dallo spegnimento dei contratti annualmente sottoscritti con terzi e [omissis] milioni dal consolidamento dei contratti di manutenzione per tutte le reti di distribuzione.
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paradigma introdotto dalle leggi vigenti. Più in generale, comunque, le attività di distribuzione di elettricità e gas naturale sono caratterizzate dalla presenza di una regolazione molto dettagliata, che interessa la qualità del servizio, la determinazione dei costi operativi sulla base dei costi medi standard e il riconoscimento di un rendimento regolato sugli investimenti, tale per cui le economie eventualmente conseguite dal singolo operatore non impattano, se non in misura molto limitata, sulle condizioni alle quali viene fornito il servizio al consumatore. 165. Alla luce di quanto sopra, residuerebbero quindi guadagni di efficienza per circa [omissis] milioni di euro, di cui [omissis] milioni di euro sarebbero attribuibili alle funzioni centrali 154, [omissis] milioni alla produzione dell’energia elettrica e solo [omissis] milioni all’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale (in ragione della riduzione delle spese di marketing e promozionali). 166. Secondo quanto argomentato dalle Parti, tali efficienze andrebbero a beneficio di consumatori in ragione dell’elevata contendibilità e dell'assenza di barriere all'ingresso nei mercati a valle della vendita al dettaglio. Tuttavia, si deve osservare che i risparmi di costo di cui sopra sarebbero in ampia parte realizzati da società distinte rispetto a quelle attive nella vendita al dettaglio e che le Parti non hanno in alcun modo evidenziato i meccanismi in base ai quelli tali risparmi nei costi sarebbero trasferiti dalle imprese attive a monte a quelle attive a valle nei mercati della vendita al dettaglio. Solo [omissis] milioni riguarderebbero quindi direttamente l’attività di vendita al dettaglio, rappresentando una percentuale estremamente limitata dei costi operativi di Newco ([inferiore all’1%]). 167. In conclusione, la più ampia parte dei prospettati miglioramenti di efficienza non risulta essere riconducibile all’Operazione e avrebbe luogo in un contesto nel quale non sussistono le condizioni affinché i risparmi vengano trasferiti in misura significativa ai consumatori. VI. LE MISURE PROPOSTE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO 168. Il 6 luglio 2015 sono state proposte [omissis] una serie di misure che potrebbero essere adottate in caso di perfezionamento dell’Operazione, condizionatamente all’ottenimento di un provvedimento di autorizzazione dell’Operazione. Mercato della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione 169. Nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione in provincia di Bolzano la misura correttiva consisterebbe nella dismissione di un ramo d’azienda della società Selgas 155 (società del gruppo SEL attiva su tale mercato): 1. il ramo d’azienda includerebbe inter alia: i) un pacchetto clienti corrispondenti a una quota non inferiore al 30% del mercato (in volume, anno 2014); ii) uno dei punti vendita che il gruppo SEL ha aperto nel Comune di Bolzano 156; e iii) laddove richiesto dall’acquirente, i contratti di servizi stipulati da SELGAS anche con soggetti terzi per la gestione del pacchetto di clienti da dismettere, per un periodo di tempo strettamente necessario al pieno subentro del soggetto acquirente 157; 2. la dismissione verrebbe realizzata in favore di un soggetto che garantisca la terzietà e l’indipendenza rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione; 154 In ragione di economie di scala nell’approvvigionamento dei servizi generali e di IT. 155 Selgas è attualmente partecipata da SEL (51%), Selfin (9%) e Tigas (40%) e soggetta a controllo esclusivo di SEL. 156 [Omissis]. 157 All’interno di tali contratti di servizi sarà altresì ricompresa l’attività di personale sufficiente all’esercizio del front office.
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3. l’identità dell’acquirente sarebbe comunicata all’Autorità [omissis]; 4. la dismissione verrebbe attuata [omissis] 158. Mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione 170. Nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione la misura depositata consiste: - nella separazione dei marchi utilizzata da Newco per le attività di distribuzione, vendita in maggior tutela e vendita al mercato libero, tale per cui post-concentrazione 159, Newco opererà: i) nella distribuzione di energia elettrica, eventualmente con il medesimo marchio di Selnet; ii) con un marchio nuovo e distinto (in termini di colore, forma, denominazione) rispetto a quelli precedentemente utilizzati da SEL e AE nel segmento di mercato libero della vendita di energia elettrica; iii) con un marchio nella vendita di energia elettrica a clienti in maggior tutela, che potrebbe essere il marchio “AEW”; - nel fatto che Newco opererà tramite punti vendita distinti per la vendita al mercato libero ed al mercato tutelato nei Comuni nei quali vi è sovrapposizione tra i punti vendita e di consulenza di SEL e AE; - nell’anticipazione degli effetti di cui agli artt. 17.7 e 17.9 dell’Allegato A alla Deliberazione AEEGSI 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM, relativi ad obblighi di separazione delle politiche di comunicazione e di marchio, dei canali informativi, degli spazi fisici e del personale attraverso i quali viene effettuata la vendita, tra maggior tutela e il mercato libero. In particolare, la separazione delle politiche di comunicazione e di marchio tra maggior tutela e mercato libero sarebbe attuata entro il termine massimo di due mesi dal completamento della fusione (previsto entro il 30 novembre 2015) e la separazione tra canali informativi, spazi fisici e personale entro il termine massimo di cinque mesi dal completamento della fusione. Mercato delle futura gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Bolzano 171. Nel mercato della gara di distribuzione d’ATEM di Bolzano il rimedio proposto consisterebbe nella dismissione dell’intera partecipazione di SEL in Selgasnet 160, nei seguenti termini: - la cessione della partecipazione sarebbe realizzata in favore di un soggetto che garantisca la terzietà di Selgasnet rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione; - l’identità dell’acquirente sarebbe comunicata all’Autorità [omissis]; - la dismissione verrebbe attuata [omissis]. 172. [omissis].
158 E’ stato al riguardo precisato che [omissis]. 159 Attualmente SEL opera nei mercati retail elettrici con il marchio “SELTRADE”, mentre il marchio “SELNET” è utilizzato nel business della distribuzione di energia elettrica. AE, invece, opera con il marchio “AEW” sia sul mercato libero che su quello tutelato. Inoltre, la stessa AE opera nel mercato della distribuzione di energia elettrica tramite il marchio “AEW Reti”. 160 Selgasnet, titolare dell’attività di distribuzione del gas naturale del gruppo SEL, è attualmente partecipata da SEL (51%), Selfin S.r.l. (9%) e Tigas (40%) e soggetta al controllo esclusivo di SEL.
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VII. VALUTAZIONE DELLE MISURE PROPOSTE 173. Sulla base delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi, si ritiene che l’Operazione notificata sia suscettibile di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge n. 287/90, solo subordinatamente alla prescrizione di misure correttive (nel seguito anche, rimedi) tali da sterilizzare gli effetti restrittivi della concorrenza che la stessa è in grado di produrre nei mercati della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione, della vendita di energia elettrica ai clienti domestici, della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione e nel mercato della futura gara per l’ATEM di Bolzano. Mercato della vendita di gas naturale ai clienti di piccola dimensione 174. Con riguardo al mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, il rimedio proposto può essere ritenuto idoneo e proporzionato a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sopra individuate, nella misura in cui, come più oltre precisato, lo stesso sarà in grado di incidere sui vincoli competitivi cui sarà soggetta Newco e disciplinarne il comportamento sul mercato, incentivandola ad adottare politiche di prezzo competitive. 175. La misura proposta, avente carattere strutturale, consistente nella cessione a un soggetto terzo indipendente di un ramo d’azienda della società Selgas comprendente, inter alia, un pacchetto di clienti che rappresenta il 30% del mercato (in volume, a dati 2014), determinerà una modifica nella struttura del mercato, consentendo l’entrata di un nuovo concorrente o rafforzano la posizione di un concorrente esistente. 176. La misura in esame ridurrebbe inoltre, parallelamente e in misura significativa, la quota di mercato attribuibile a Newco post-merger, la quale passerebbe dal [85-90%] al [50-55%]. 177. La cessione del ramo d’azienda a un soggetto terzo consentirebbe inoltre l’accesso o la crescita sul mercato di un operatore concorrente di dimensioni comparabili a Newco e dotato di una base clienti tali da incentivarlo alla realizzazione di politiche commerciali “attive” sul mercato. Il market test ha infatti evidenziato come le barriere all’entrata e alla crescita sul mercato siano principalmente dovute ai costi connessi alla realizzazione di una politica commerciale specifica al territorio in assenza di una adeguata base clienti di partenza su cui ripartire i costi di investimento. Ostacolo che verrebbe quindi superato, o comunque significativamente ridotto, per il soggetto terzo che acquisirà il ramo d’azienda. 178. Affinché il rimedio proposto possa bilanciare l’effetto anticompetitivo della concentrazione, è necessario che questo sia realizzato in maniera efficace entro un breve periodo di tempo. E’ quindi necessario: i) che l’attività ceduta sia redditizia in sé e che l’acquirente sia in grado di esercitare effettivamente una pressione concorrenziale sul mercato di cui trattasi. Ne consegue tanto la necessità che la clientela afferente al ramo d’azienda ceduto non presenti un profilo di incidenza della morosità superiore a quello che interessa il parco clienti complessivo di Selgas, quanto la verificabilità dell’idoneità dell’acquirente, nel senso che questi deve risultare indipendente e non collegato alle parti e deve disporre dei mezzi finanziari, di una comprovata pertinente competenza e dell’incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività ceduta come forza competitiva redditizia e attiva, in concorrenza con le parti ed gli altri concorrenti; ii) che, sotto il profilo della tempistica, decorso infruttuosamente il [omissis] per il completamento della cessione del ramo d’azienda, le Parti nominino un fiduciario, con onere a proprio carico, con mandato irrevocabile ed esclusivo di cedere il ramo d’azienda, sotto la supervisione dell’Autorità, [omissis] e a un acquirente adatto.
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179. Si ritiene pertanto che, nei limiti e alle condizioni sopra descritte, la misura correttiva sia proporzionata e idonea a modificare il contesto competitivo in modo da risolvere le preoccupazioni concorrenziali in merito agli effetti dell’Operazione nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni. Mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione 180. Anche con riguardo al mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, si ritiene che la misura correttiva possa essere considerata idonea e proporzionata a risolvere le preoccupazioni concorrenziali sopra individuate. Il rimedio in esame, pur non avendo carattere strutturale, inciderà infatti in misura significativa sulle politiche di comunicazione e commerciali di Newco, in modo tale da ridurre tempestivamente il vantaggio competitivo di cui beneficerebbe altrimenti Newco e aumentare il grado di contendibilità del mercato. 181. Le misure proposte, di natura comportamentale, si sostanziano nell’applicazione rafforzata e anticipata di alcune misure recentemente introdotte dal regolatore di settore, AEEGSI, con la deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM. 182. In particolare il quid pluris rispetto alla vigente regolamentazione del contenuto negli impegni consiste: - nell’utilizzo di un marchio nuovo e distinto (in termini di colore, forma, denominazione) rispetto a quelli precedentemente utilizzati da SEL e AE nel segmento di mercato libero della vendita di energia elettrica: la regolamentazione si limita infatti a chiedere la separazione dei marchi senza spingersi fino a chiedere che l’utilizzo del marchio “storico” sia confinato alla maggior tutela; - nella specificazione che la separazione dei canali informativi, degli spazi fisici e del personale tra la maggior tutela e il mercato libero, comporterà in ogni caso anche la separazione dei punti vendita nei comuni nei quali vi è sovrapposizione tra SEL e AE (vale a dire Bolzano e Merano); - nell’applicazione anticipata della separazione delle politiche di comunicazione e di marchio tra maggior tutela e mercato libero: a fronte di un termine regolamentare fissato al 30 giugno 2016, la misura verrebbe realizzata entro due mesi dal closing dell’Operazione, attualmente atteso entro fine novembre 2015 e, quindi, con 6 mesi di anticipo; - nell’applicazione anticipata della separazione tra canali informativi, spazi fisici e personale: a fronte di un termine regolamentare fissato al 1 gennaio 2017, la misura verrebbe realizzata entro cinque mesi dal closing dell’Operazione, ossia con 8 mesi di anticipo. 183. L’effetto concorrenziale atteso di tali misure, nel caso in esame, è quello di ridurre il vantaggio competitivo in capo a Newco nella sua qualità di principale esercente la maggior tutela. La commistione di marchio, politiche di comunicazione e strutture commerciali favorisce infatti il passaggio dei clienti dal segmento a tutela al mercato libero all’interno del medesimo gruppo societario: l’attuazione anticipata e rafforzata di misure di separazione tra i due segmenti di attività dovrebbe ridurre tale fenomeno e rendere maggiormente contendibili da parte degli operatori concorrenti i clienti di Newco ancora in maggior tutela. 184. La misura è inoltre idonea a ridurre il vantaggio concorrenziale di Newco sul segmento a mercato libero, in ragione del fatto che Newco non utilizzerà i marchi di SEL e AE già noti ai consumatori e ai quali è associato un vantaggio reputazionale e di radicamento territoriale: il
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marchio utilizzato da Newco sul mercato libero sarà infatti nuovo e distinto (in termini di colore, forma, denominazione) rispetto a quelli precedentemente utilizzati da SEL e AE. 185. Nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti domestici, dove la quota di mercato aggregata attribuibile a Newco post-operazione è pari al [50-55%] e la più ampia parte dei consumatori continua ad essere fornito a condizioni di maggior tutela, il rimedio avrà pertanto soprattutto l’effetto di ridurre il potere di mercato esercitabile da Newco in occasione del passaggio dei clienti dalla fornitura in maggior tutela al mercato libero, favorendo una maggiore contendibilità dei clienti. 186. Nel mercato della vendita di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, dove la quota di mercato aggregata attribuibile a Newco post-operazione è pari al [6570%], il rischio di effetti restrittivi della concorrenza riguardava principalmente un sottoinsieme di consumatori, ovvero quelli ancora in regime di maggior tutela e i clienti sul mercato libero non soggetti a forme di aggregazione della domanda. Anche in tale caso, le misure prospettate, incidendo sul vantaggio competitivo in capo a Newco, sia sul segmento mercato libero che su quello a maggior tutela consentirà ai fornitori concorrenti di esercitare un più stringente vincolo competitivo su Newco. 187. La misura correttiva, per rispettare il necessario requisito della sua efficacia, deve essere attuata a prescindere da eventuali, e non prevedibili, modifiche del quadro regolatorio di riferimento. 188. Si ritiene pertanto che, nei limiti e alle condizioni sopra espresse, la misura correttiva sia idonea a scongiurare effetti pregiudizievoli della concorrenza a danno dei consumatori nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti domestici e ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione. Mercato delle futura gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Bolzano 189. Nel mercato futura gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Bolzano il rimedio di carattere strutturale proposto è da ritenersi sufficiente a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali dell’Autorità in quanto crea le condizioni affinché, in occasione della futura gara dell’ATEM di Bolzano, sia preservato l’attuale grado di concorrenza attesa. 190. La cessione della partecipazione di SEL in Selgasnet (pari al 51% del capitale sociale di quest’ultima) in favore di un soggetto che garantisca la terzietà di Selgasnet rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione, infatti, determinerà il trasferimento in capo a detto terzo del vantaggio competitivo di cui beneficia Selgasnet nella partecipazione alla futura gara d’ATEM derivante dall’essere gestore uscente del servizio e, quindi, anche dell’incentivo a partecipare con una offerta competitiva alla procedura. Tale cessione lascia inoltre immodificato il previgente interesse a partecipare alla gara sia da parte di SEAB e AE, sia da parte del terzo soggetto che ha risposto positivamente al market test. 191. Affinché il rimedio proposto possa bilanciare l’effetto anticompetitivo della concentrazione nel mercato della gara futura dell’ATEM di Bolzano, è necessario tuttavia che questo sia realizzato in maniera efficace ed anticipatamente all’avvio della suddetta procedura, dovendosi quindi integrare le misure proposte nel senso di prevedere che: i) a garanzia della terzietà di Selgasnet rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione, sia espressamente prevista l’uscita dal capitale sociale di Selgasnet dei Comuni di Bolzano e di Merano (i quali attualmente detengono una partecipazione in Selgasnet, tramite la società Selfin);
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ii) che l’acquirente del controllo di Selgasnet disponga dei mezzi finanziari, dell’incentivo e della capacità di mantenere e sviluppare l’attività ceduta come forza competitiva redditizia e attiva in concorrenza con le parti ed altri concorrenti; iii) che, posto che la cessione deve essere completata prima della indizione della procedura di gara dell’ATEM di Bolzano attesa per il novembre 2016, decorso infruttuosamente [omissis] per il completamento delle cessioni delle partecipazioni sopra individuate, le Parti nominino un fiduciario, con onere a proprio carico, incaricato della cessione e con mandato irrevocabile ed esclusivo di cedere il ramo d’azienda, sotto la supervisione dell’Autorità, [omissis] e a un acquirente adatto. 192. Nei limiti e alle condizioni sopra espresse, si ritiene che la misura correttiva sia idonea a sterilizzare gli effetti pregiudizievoli che l’Operazione avrebbe prodotto sulla concorrenza attesa in sede della gara. RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza i) nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali di piccola dimensione con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno in provincia di Bolzano, ii) nel mercato della vendita dell’energia elettrica ai clienti domestici in provincia di Bolzano, iii) nel mercato della vendita dell’energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione in provincia di Bolzano e iv) nel mercato della futura gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Atem di Bolzano; RITENUTO, necessario prescrivere alla Provincia Autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano, al Comune di Merano, alla Società Elettrica Altoatesina S.p.A. e alla società Azienda Energetica S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, misure volte ad impedire tali conseguenze, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;
DELIBERA di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, alla Provincia Autonoma di Bolzano, al Comune di Bolzano, al Comune di Merano, alla Società Elettrica Altoatesina S.p.A. e alla società Azienda Energetica S.p.A. il pieno rispetto delle seguenti condizioni: 1. la cessione di un ramo d’azienda della società Selgas nel rispetto dei seguenti termini: a) il ramo d’azienda deve includere un pacchetto clienti corrispondenti a una quota non inferiore al 30% (in volume, anno 2014) del mercato della vendita di gas naturale ai clienti con consumi inferiori a 200.000 mc/anno di gas in provincia di Bolzano e che presentino un profilo di incidenza della morosità non superiore a quello che interessa il parco clienti complessivo di Selgas S.p.A.; uno dei punti vendita del Gruppo SEL nel Comune di Bolzano; laddove richiesto dall’acquirente, i
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contratti di servizi stipulati da Selgas anche con soggetti terzi per la gestione del pacchetto di clienti da dismettere, per un periodo di tempo strettamente necessario al pieno subentro del soggetto acquirente, ivi l’attività di personale sufficiente all’esercizio del front office; b) la dismissione deve essere realizzata in favore di un soggetto che garantisca la completa terzietà e l’indipendenza, anche economica e commerciale, rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione e che disponga dei mezzi finanziari, dell’incentivo e della capacità di mantenere e sviluppare l’attività ceduta come forza competitiva redditizia, nonché di una comprovata e pertinente competenza; l’identità dell’acquirente e gli accordi relativi alla cessione del ramo d’azienda e dovranno essere sottoposti all’Autorità, per l’approvazione, [omissis]; c) la cessione del ramo d’azienda dovrà essere completata [omissis], termine decorso infruttuosamente il quale le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile ad un soggetto terzo indipendente e qualificato a cedere il ramo d’azienda ad un acquirente idoneo, [omissis]; 2. l’attuazione di misure di separazione delle politiche di comunicazione e dell’attività commerciale di Newco nella vendita al dettaglio di energia elettrica nei seguenti termini: a) separazione dei marchi utilizzata da Newco per le attività di distribuzione, vendita in maggior tutela e vendita al mercato libero dell’energia elettrica; b) utilizzo di un marchio nuovo e distinto (in termini di colore, forma, denominazione) rispetto a quelli precedentemente utilizzati dal gruppo SEL e dal gruppo AE nel segmento di mercato libero della vendita di energia elettrica al dettaglio; c) utilizzo di punti vendita distinti per la vendita al mercato libero e la vendita a mercato tutelato dell’energia elettrica nei comuni nei quali vi è sovrapposizione tra i punti vendita e di consulenza di SEL e AE; d) alla separazione delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell’insegna e gli altri segni distintivi, tra l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica e l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, da completarsi entro sessanta giorni dalla data di closing dell’Operazione; e) separazione delle attività commerciali, dei canali informativi e degli spazi fisici e di personale, tra l’attività di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica e l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, da completarsi entro centocinquanta giorni dalla data di closing dell’Operazione; 3. l’attuazione di misure a garanzia della completa terzietà di Selgasnet S.p.A. rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione, nei seguenti termini: a) cessione della partecipazione di SEL in Selgasnet in favore di un soggetto terzo che garantisca la completa terzietà e l’indipendenza, anche economica e commerciale, rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione e dei mezzi finanziari, dell’incentivo e della capacità di mantenere e sviluppare l’attività ceduta come forza competitiva redditizia e attiva in concorrenza con le parti ed altri concorrenti; b) uscita dei Comuni di Bolzano e di Merano dal capitale sociale di Selgasnet, con cessione della partecipazione, indirettamente detenuta in Selgasnet, a un soggetto terzo idoneo che garantisca la completa terzietà e l’indipendenza, anche economica e commerciale, rispetto agli azionisti di controllo di Newco post-fusione;
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c) l’identità degli acquirenti e gli accordi relativi alle cessioni delle partecipazioni sopra individuate ai punti 3.a) e 3.b) e dovranno essere sottoposti all’Autorità, per l’approvazione, [omissis]; d) la cessione delle partecipazioni sopra individuate ai punti 3.a) e 3.b) e dovrà essere completata [omissis], termine decorso infruttuosamente il quale le Parti dovranno conferire un mandato irrevocabile ad un soggetto terzo indipendente e qualificato a cedere dette partecipazioni ad un acquirente idoneo, [omissis]; 4. nel periodo intercorrente tra la data di autorizzazione dell’Operazione e la piena validità della cessione del ramo d’azienda di cui al punto 1 e della partecipazione di maggioranza di cui al punto 3. a), le Parti dovranno preservare l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività delle attività interessate; 5. per un periodo di dieci anni dal perfezionamento della cessione del ramo d’azienda di Selgas cui al punto 1 le Parti non potranno acquistare, direttamente e/o indirettamente il controllo, di fatto o diritto, della società cui sarà trasferito il ramo d’azienda o riacquisire il ramo d’azienda oggetto di cessione; 6. per un periodo di dieci anni dal perfezionamento dell’uscita dal capitale sociale di Selgasnet, le Parti non potranno riacquistare, direttamente e/o indirettamente, alcuna partecipazione al capitale sociale di Selgasnet o acquisire le attività in essa attualmente presenti; 7. le Parti dovranno far pervenire all’Autorità una dettagliata relazione sull’attuazione delle misure sub 2 entro centottanta giorni dal closing dell’operazione, nonché, al completamento definitivo delle procedure di cessione previste, sull’ottemperanza alle misure sub 1 e sub 3. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA PB792 - IPT REGISTRATION - UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI Provvedimento n. 25535 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole” (di seguito, Decreto); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. IPT Registration S.r.o. (di seguito anche “IPT”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto. Tale professionista con sede a Brno in Repubblica Ceca, gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito Internet www.ipt-register.com, nel quale è inserito anche un database contenente i dati di imprese titolari di diritti di proprietà industriale su beni immateriali (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali), che IPT raccoglie mediante un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO 2. Con richieste di intervento pervenute a partire dal 23 aprile 2013 alcune imprese hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta un modulo contenente sia una comunicazione commerciale, che le coordinate bancarie e postali del professionista-beneficiario che i destinatari avrebbero dovuto utilizzare per eseguire un pagamento in suo favore 1. 3. In particolare, IPT procede a inviare tale modulo in seguito al deposito, da parte delle imprese destinatarie, di una domanda di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche “UIBM”) o l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (di seguito anche UAMI 2) o di una domanda di registrazione di un marchio nazionale presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e
1 L’importo indicato dal professionista non è sempre lo stesso, in quanto in alcuni casi risulta pari a 695,00 euro (cfr. doc. n. 10), in altri a 725 euro (cfr. doc. n. 4) e in altri ancora a 825 euro (cfr. docc. nn. 6 e 8). 2 Cfr. doc. n. 14.
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Artigianato (di seguito “C.C.I.A.A.”) e mentre la stessa risulta ancora pendente di pubblicazione 3. Nella parte alta del modulo, normalmente inviato alle imprese con sede in Italia 4, il messaggio pubblicitario si caratterizza, dal punto di vista grafico, sia per l’enfatizzazione delle diciture “Ufficio Registro dei Marchi”, “Registrazione dei marchi internazionali”, sia per l’uso, all’interno della denominazione del sito Internet del professionista, del termine “register”, che per il fatto di riportare esattamente il contenuto del segno distintivo per il quale è stata depositata una domanda di registrazione presso l’UIBM, l’UAMI o le C.C.I.A.A., corredata da alcune informazioni tecniche (numero di pubblicazione, data di pubblicazione, classe internazionale) proprie dei registri pubblici che riguardano i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali 5. Nella parte centrale, invece, il messaggio si caratterizza per l’indicazione delle credenziali bancarie e postali del professionista, del termine per eseguire il pagamento e per l’utilizzo di espressioni quali “tassa di registrazione”, “maggiorazione”, “imposta sul valore aggiunto” e “tassa totale”, “registrazione del marchio internazionale”. Solo nella parte inferiore viene specificata, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto alle altre informazioni contenute nel modulo, la reale portata dell’offerta commerciale, mentre nella parte retrostante dello stesso sono riportati i termini e le condizioni contrattuali. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 4. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 26 gennaio 2015 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PB792 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3, comma 1, lettera a) e c) del Decreto. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio inviato dal professionista alle imprese con sede in Italia, in quanto lo stesso conteneva informazioni decettive in ordine all’identità e alle qualifiche di IPT, nonché in relazione alla natura e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata. 5. In data 13 febbraio 6 e 30 aprile 2015 7 sono stati realizzati dei rilievi d’ufficio sui siti Internet www.ipt-register.com e www.uibm.gov.it, con acquisizione di alcune pagine web di tali siti. 6. In data 16 marzo 2015 il professionista ha fatto pervenire una memoria irricevibile, in quanto redatta in lingua slovacca 8. 7. In data 24 marzo 2015 veniva inviata a IPT una comunicazione sulla lingua del procedimento 9, concedendo alla Parte ulteriori 10 giorni per presentare memorie scritte e documenti con riferimento al punto 9, lettera f) della comunicazione di avvio del procedimento. 3 Cfr. docc. nn. 17 e 19. 4 In alcuni casi il professionista ha provveduto a inviare un modulo redatto in lingua inglese che presenta una configurazione grafica lievemente differente, in quanto ad esempio manca l’intestazione “Ufficio Registro dei Marchi” viene concesso un termine più ampio (14 giorni) per eseguire il pagamento e viene indicato un importo maggiore (1944,50 euro). Cfr. doc. n. 14. 5 Cfr. docc. nn. 4, 10. 6 Cfr. doc. n. 13. 7 Cfr. doc. n. 19. 8 Cfr. doc. n. 15.
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8. In data 24 aprile 2015 il professionista faceva pervenire la propria memoria difensiva in lingua italiana 10. 9. In data 25 maggio 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento 11. 2) Le evidenze acquisite 10. Il messaggio pubblicitario contestato al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento risulta in diffusione almeno a partire dal settembre 2013 12. 11. Dai documenti agli atti 13 risulta che IPT diffonde il proprio messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria e, inoltre, dai rilievi d’ufficio 14 svolti sul sito Internet www.ipt-register.com, si evince che la diffusione dello stesso avviene su tutto il territorio nazionale. 12. Per quel che concerne invece la configurazione grafica del suddetto messaggio, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che il professionista ha provveduto ad inviare alle imprese italiane, nell’arco temporale interessato dal procedimento di cui si tratta, due distinti moduli 15, di cui uno redatto in lingua inglese 16, che ancorché caratterizzati da piccole variazioni grafiche, sono del tutto assimilabili dal punto di vista sostanziale e nella parte retrostante recano le medesime condizioni contrattuali. 13. In particolare, la pagina iniziale del modulo contenente il messaggio pubblicitario diffuso da IPT, nella sua versione in italiano 17, si caratterizza per una configurazione grafica che pone preminente rilievo sui termini ed espressioni inerenti all’attività di registrazione del marchio. Infatti, l’intestazione riporta, in maniera particolarmente enfatiche rispetto al resto delle informazioni, la dicitura “Ufficio Registro dei Marchi”, mentre poco al di sotto, con evidenza grafica lievemente più ridotta, è apposta l’espressione “Registrazione dei marchi internazionali”, nonché la denominazione del sito Internet del professionista che, a sua volta, contiene il termine “register”. 14. Le informazioni contenute nella parte centrale della predetta comunicazione, inoltre, fanno sì che la stessa appaia come una ricevuta di pagamento. Infatti, IPT ricorre a espressioni quali “tassa di registrazione”, “maggiorazione”, “imposta sul valore aggiunto” e “total a pagar” 18. In corrispondenza di tale ultima espressione è riportato il prezzo da pagare, rispetto al quale, dalla documentazione in atti, si è potuto constatare che lo stesso non risulta uguale per tutte le imprese destinatarie della comunicazione di cui si tratta, oscillando tra i seguenti differenti valori: 695,00 euro 19, 725,00 euro 20 e 825,00 euro 21. Poco al di sotto, il professionista riporta le coordinate,
9 Cfr. doc. n. 16. 10 Cfr. doc. n. 18. 11 Cfr. doc. n. 21. 12 A tal proposito si evidenzia che nella prima segnalazione pervenuta i dati relativi alla domanda di registrazione depositata dal segnalante presso l’UIBM erano stati pubblicati sul sito del professionista in data 30 settembre 2013. Cfr. doc. n. 1. 13 Cfr. docc. nn. 1, 4, 6, 8, 10 e 14. 14 Cfr. docc. nn. 13 e 19. 15 Cfr. docc. nn. 1, 4, 6, 8, 10 e 14. 16 Cfr. doc. n. 14. 17 Cfr. docc. nn. 1, 4, 6, 8 e 10. 18 Il professionista utilizza l’espressione “totale da pagare” in castigliano. 19 Cfr. doc. n. 10. 20 Cfr. doc. n. 4.
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bancarie e postali, che le imprese italiane devono utilizzare per eseguire il versamento in suo favore. 15. Di fianco ai predetti campi il professionista appone anche la seguente dicitura relativa alla tempistica di pagamento “Si prega di voler pagare la somma sopraindicata entro 8 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo bollettino”. 16. È solo nella parte inferiore del modulo che il professionista riporta, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto al resto delle informazioni di cui la comunicazione commerciale si compone, le indicazioni inerenti alla reale portata, contrattuale ed economica, dell’offerta commerciale promossa da IPT. Infatti, il professionista, con caratteri quasi illeggibili, informa le imprese destinatarie del fatto che mediante il suddetto modulo si promuove un’offerta commerciale volta a sollecitare la stipula di un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari sul sito www.ipt-register.com. IPT, inoltre, sempre all’interno di questa sezione del modulo, riporta la seguente frase “Si prega di notare che questa registrazione privata non ha alcun collegamento con la pubblicazione di documenti ufficiali effettuata dall’organo dell’amministrazione governativa con il quale non abbiamo rapporti commerciali”. 17. In effetti, esclusivamente nella parte retrostante della comunicazione, contenente le c.d. “Condizioni generali di contratto e Condizioni commerciali”, mediante l’utilizzo di caratteri particolarmente ridotti e facendo ricorso ad una frase dal contenuto poco chiaro –“La pagina d’ingresso (quella di specificazione) sarà inclusa nella conformità del contenuto della nostra offerta nella Lista Registro Privato per i patenti e marchi commerciali”– il professionista sembrerebbe fornire informazioni dalle quali potrebbe evincersi che esso gestisce un elenco privato di brevetti e marchi. Il professionista, inoltre, non chiarisce che tale elenco risulta accessibile unicamente tramite Internet, all’indirizzo indicato con caratteri minuti nella prima pagina della comunicazione commerciale (www.ipt-register.com). 18. Per quel che concerne, invece, la comunicazione commerciale redatta ni lingua inglese 22, è emerso che la stessa risulta sostanzialmente assimilabile a quella in lingua italiana, fatta eccezione per i seguenti elementi: i) nell’intestazione viene riportata la dicitura “IPT-Register” e più in basso “Trademarks”; ii) l’importo indicato in corrispondenza del campo “Total Filing Fee” (equivalente al campo “Total a pagar” del modulo in italiano), risulta pari a 1.944,50 euro; iii) per quel che concerne la tempistica di pagamento, in luogo degli 8 giorni indicati sul modulo in italiano, viene riportato il diverso termine di 14 giorni. 19. Inoltre, dalla comparazione dei dati raccolti nel corso dei rilievi svolti d’ufficio sul sito Internet del professionista e sul sito www.uibm.gov.it 23, è altresì emerso che IPT provvede ad inviare l’anzidetto modulo successivamente al deposito, da parte delle imprese contattate, di una domanda di registrazione di un marchio presso l’UIBM o l’UAMI 24 (o di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A. 25), pertanto quando ancora risulta pendente il relativo procedimento amministrativo di 21 Cfr. docc. nn. 6 e 8. 22 Cfr. doc. n. 14. 23 Cfr. doc. n. 19. 24 Cfr. docc. nn. 14 e 14b. 25 Cfr. docc. nn. 2 e 3.
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registrazione innanzi a tale ente governativo. Ad esempio, per quanto concerne la vicenda occorsa alla società Craco Ricerche a r.l., si è riscontrato che IPT avrebbe inviato il proprio modulo mentre era ancora in corso dinanzi alla UIBM il procedimento per la registrazione del marchio dell’anzidetta società. A tale riguardo, infatti, dai rilievi svolti in data 30 aprile 2015 sul sito www.uibm.gov.it, è emerso che il deposito della domanda di registrazione era stato effettuato in data 17 ottobre 2014 e che successivamente all’invio del modulo da parte di IPT –avvenuto prima del 30 aprile 2014 come dimostra la segnalazione della società Craco Ricerche a r.l., pervenuta in data 14 aprile 2015 26– l’UIBM non aveva ancora proceduto a registrare il marchio 27. 20. Dai suddetti rilievi d’ufficio 28, è altresì emerso che numerose imprese italiane sono state inserite da IPT nel database telematico presente sul sito Internet www.ipt-register.com, e che tali imprese hanno la propria sede legale in diverse Regioni italiane, indice del fatto che la diffusione del messaggio pubblicitario è avvenuta sull’intero territorio nazionale. 21. Infine, dai rilievi d’ufficio svolti in data 6 maggio 2015 sul sito Internet www.wipo.int della World Intellectual Property Organization 29 (di seguito anche “WIPO”), è emerso che IPT è stata inclusa, sia per l’anno 2014 che 2015, nella apposita black list (cd. Samples of Misleading Invoices) delle società che inviano ingannevoli fatture di pagamento alle imprese che depositano domande di registrazione di marchi, brevetti, modelli di utilità presso enti governativi deputati alla tenuta dei corrispondenti registri pubblici. Da tali rilievi è stato inoltre possibile evincere che la versione del modulo redatta in lingua italiana è incluso nella predetta black list per l’anno 2014, mentre quella in lingua inglese appare solo nella black list relativa all’anno 2015. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 22. Il professionista, con la propria memoria pervenuta in data 24 aprile 2015 30, afferma che le proprie informazioni societarie, anche di natura fiscale, sono contenute in appositi registri pubblici, come tali pubblicamente accessibili. Allo stesso modo, risulterebbero accessibili le altre informazioni usate per lo svolgimento della propria attività commerciale. 23. Inoltre, IPT asserisce che attualmente non sarebbe parte in alcun procedimento penale per commercio illecito o abuso di informazioni commerciali, né in alcun giudizio civile avente ad oggetto il rimborso dei pagamenti eseguiti dalle imprese sottoscrittrici dell’abbonamento. 24. IPT, lamentandosi del fatto che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto recare l’elenco dei soggetti segnalanti, affermerebbe di non essere stata messa in condizioni di rispondere alla richiesta di informazioni formulata in tale sede. 25. Infine, il professionista sosterrebbe che le attività di acquisizione e utilizzo delle informazioni impiegate per lo svolgimento della propria attività commerciale, in virtù della pubblica accessibilità delle stesse, non violerebbero alcun regolamento generalmente vincolante, né alcuna convenzione internazionale. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 26. Il messaggio oggetto del presente procedimento –diffuso dal professionista IPT Registration S.r.o., con sede nella Repubblica Ceca– è rappresentato da un modulo inviato via posta alle 26 Cfr. doc. n. 17. 27 La domanda, invero, era risultata registrabile e, a tal fine, era stata pubblicata sul Bollettino n. 45 del 24 marzo 2015, sotto la sezione “Domande registrabili”. Cfr. anche docc. nn. 2, 3, 5 e 9. 28 Cfr. docc. nn. 13 e 19. 29 Cfr. doc. n. 20. 30 Cfr. doc. n. 18.
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imprese destinatarie e si presenta come una fattura il cui pagamento dovrebbe essere corrisposto in relazione alla registrazione del proprio marchio commerciale. In realtà, il pagamento richiesto nulla ha a che fare con le domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’UIBM, l’UAMI o di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A., ma – come si evince solo da quanto riportato sul modulo in caratteri minuscoli– riguarda “la registrazione dei […] dati relativi a brevetti nel nostro database”. 27. La confusione ingenerata nel destinatario circa l’identità e le qualifiche del professionista e circa la natura e caratteristiche dei servizi da esso forniti è generata da alcuni elementi strutturali e grafici del messaggio nonché da una serie di omissioni ed elementi fuorvianti e ingannevoli presenti nel messaggio, così come rappresentato e descritto nell’avvio del procedimento, e sostanzialmente rinvenibili –al di là della diversa impostazione grafica e di qualche variazione terminologica– anche nel nuovo modulo successivamente acquisito agli atti. 28. In primo luogo, infatti, il messaggio è strutturalmente concepito come un modulo di un pagamento dovuto dall’impresa in relazione alla registrazione del proprio marchio. A ciò concorrono l’impostazione grafica simile ad una fattura, la specifica dell’importo da pagare, l’indicazione dei metodi di pagamento accettati e la riproduzione del marchio societario di cui si chiederebbe la “registrazione”. L’effetto confusorio è amplificato dalla “targettizzazione” del messaggio che sarebbe indirizzato proprio ad imprese che avessero effettuato domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’UIBM, l’UAMI o di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A.. In tale contesto, dunque, si comprende come possa essere facilmente ingenerato un equivoco da un modulo di fattura, che riporta il marchio societario e l’importo da corrispondere per la “registrazione”. 29. Inoltre, il messaggio risulta gravemente omissivo in merito ai reali servizi offerti e circa l’identità e qualifiche del professionista. In un qualsiasi messaggio pubblicitario che intenda effettivamente promuovere dei servizi risulta infatti assolutamente imprescindibile presentare gli stessi con modalità chiare e allettanti per i potenziali acquirenti. Nella fattispecie, invece, proprio al fine di favorire il sopra descritto effetto confusorio, il professionista presenta in modo del tutto marginale e con caratteri minuscoli e fitti –sostanzialmente illeggibili– la reale natura dei servizi offerti (consistenti nell’inclusione del marchio societario in un database privato accessibile tramite Internet), non rivelando tantomeno la propria veste di soggetto privato che non riveste natura pubblicistica. 30. Infine il contenuto testuale è tale da favorire l’equivoco circa la provenienza del modulo da un soggetto di natura pubblica, con riguardo al pagamento dei diritti di registrazione al fine di tutelare i propri diritti di proprietà industriale. Nel modulo descritto nell’avvio del procedimento si legge: “Ufficio Registro dei Marchi”; Registrazione dei marchi internazionali”; “Numero di pubblicazione –Pubblicato il– Classe internazionale”; “Tassa di registrazione”. 31. Va rilevato, peraltro, che la pratica sopra descritta, posta in essere dal professionista IPT Registration s.r.o risulta essere così diffusa e perniciosa che sul sito della WIPO sono stati inseriti in una apposita black list entrambi i moduli utilizzati dal professionista –cioè quelli relativi agli anni 2014 e 2015 e per i quali si possiedono specifiche evidenze documentali– per richiedere alle imprese italiane, con modalità ingannevoli, il pagamento di una somma di denaro, oscillante tra un minimo di 695,00 euro a un massimo di 1.944,50 euro, quale corrispettivo per la sottoscrizione di
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un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari. In particolare, la configurazione grafica del modulo contenente le informazioni per assolvere a tale pagamento, nonché la tempistica scelta per contattare le imprese, risultano tali da far apparire, contrariamente al vero, che la somma indicata rappresenti una fee da pagare nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con il previo deposito di una domanda di registrazione di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A. o di un marchio, brevetto o modello di utilità, dinanzi al competente ente governativo, tanto nazionale (UIBM) che sovranazionale (UAMI). 32. Alla luce di quanto sopra, il messaggio sopra descritto integra una violazione ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettere a) e c) del Decreto, in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura e caratteristiche dei servizi offerti nonché in ordine all’identità e alle qualifiche del professionista. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 33. Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 35. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della particolare decettività del messaggio in esame, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi fondamentali per le proprie scelte di acquisto, quali l’identità del professionista e la natura e caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento alla non trascurabile entità del pagamento richiesto; delle modalità (a mezzo posta) e dell’ampiezza della diffusione del messaggio –avvenuta sull’intero territorio nazionale come risulta dai rilievi d’ufficio svolti sul database telematico del professionista, nel quale sono inserite imprese con sede in diverse Regioni italiane–. Va considerato, inoltre, che il messaggio - in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, nonché della sopra descritta “targettizzazione”, ossia l’invio dello stesso proprio a imprese che avevano precedentemente effettuato domande di registrazione di un marchio – risponde ad una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nei destinatari. 36. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa dal mese di settembre 2013 ed è tuttora in corso. 37. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IPT Registration S.r.o. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere a) e c), del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all’identità e alle qualifiche di IPT Registration S.r.o., nonché alla natura e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata da tale professionista, e pertanto suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico ovvero di ledere gli interessi di operatori concorrenti;
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DELIBERA a) che la il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società IPT Registration S.r.o., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere a) e c), del Decreto, e ne vieta l’ulteriore diffusione; b) di irrogare alla società IPT Registration S.r.o. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). La sanzione amministrativa irrogata di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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PB793 - ODM-UFFICIO REGISTRO DEI MARCHI Provvedimento n. 25536 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole” (di seguito, Decreto); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. (di seguito, anche “ODM”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto. Tale professionista gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet www.patent-online.org, nel quale è inserito anche un database contenente i dati di imprese titolari di diritti di proprietà industriale su beni immateriali (marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali), che ODM raccoglie mediante un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento. II. IL MESSAGGIO PUBBLICITARIO 2. Con richieste di intervento pervenute a partire dal 15 maggio 2013 1 alcune imprese, nonché le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Cuneo 2 e Mantova 3, hanno segnalato di aver ricevuto a mezzo posta un modulo contenente sia una comunicazione commerciale, che le coordinate bancarie e postali del professionista-beneficiario che i destinatari avrebbero dovuto utilizzare per eseguire un pagamento in suo favore 4. 3. In particolare, ODM procede a inviare tale modulo in seguito al deposito, da parte delle imprese destinatarie, di una domanda di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito anche “UIBM”) o di un marchio 1 Cfr. doc. n. 2. 2 Cfr. doc. n. 3. 3 Cfr. doc. n. 5. 4 L’importo indicato dal professionista non è sempre lo stesso, in quanto in alcuni casi risulta pari a 565,00 euro (cfr. in particolare docc. nn. 2, 3, e 13), in altri a 695,00 euro (cfr. in particolare docc. nn. 11 e 12).
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nazionale presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (di seguito C.C.I.A.A.) mentre la stessa risulta ancora pendente di pubblicazione. Nella parte alta del modulo, normalmente inviato alle imprese con sede in Italia, il messaggio pubblicitario si caratterizza, dal punto di vista grafico, sia per l’enfatizzazione delle diciture “Ufficio Registro dei Marchi”, “Registrazione dei marchi internazionali”, sia per l’uso, all’interno della denominazione del sito Internet del professionista, del termine “patent”, che per il fatto di riportare esattamente il contenuto del segno distintivo per il quale è stata depositata una domanda di registrazione presso l’UIBM, corredata da alcune informazioni tecniche (numero di pubblicazione, data di pubblicazione, classe internazionale) proprie dei registri pubblici che riguardano i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali. Nella parte centrale, invece, il messaggio si caratterizza per l’indicazione delle credenziali bancarie e postali del professionista, del termine per eseguire il pagamento e per l’utilizzo di espressioni quali “tassa di registrazione”, “maggiorazione”, “imposta sul valore aggiunto” e “tassa totale”, “registrazione del marchio internazionale”. Solo nella parte inferiore viene specificata, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto alle altre informazioni contenute nel modulo, la reale portata dell’offerta commerciale, mentre nella parte retrostante dello stesso sono riportati i termini e le condizioni contrattuali. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 4. In relazione al messaggio sopra descritto, in data 26 gennaio 2015 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PB793 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto. In tale sede veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio inviato dal professionista alle imprese con sede in Italia, in quanto lo stesso conteneva informazioni decettive in ordine all’identità e alle qualifiche di ODM, nonché in relazione alla natura e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata. 5. In data 16 dicembre 2014 5 sono stati realizzati dei rilievi d’ufficio sul sito Internet del professionista (www.patent-online.org) mentre in data 14 maggio 2015 6 sono stati realizzati dei rilievi d’ufficio sul sito Internet dell’UIBM (www.uibm.gov.it). 6. In data 25 maggio 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento 7. 2) Le evidenze acquisite 7. Il messaggio pubblicitario contestato al professionista con la comunicazione di avvio del procedimento risulta in diffusione almeno a partire dal mese di aprile 2013 8. 8. Dai documenti agli atti, con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute 9, risulta che ODM diffonde il proprio messaggio pubblicitario a mezzo posta ordinaria e che la diffusione dello stesso è avvenuta su tutto il territorio nazionale. 9. Per quel che concerne invece la configurazione grafica del suddetto messaggio, dai documenti acquisiti al fascicolo istruttorio risulta che il professionista ha provveduto ad inviare alle imprese italiane, nell’arco temporale interessato dal procedimento di cui si tratta, un modulo in lingua 5 Cfr. doc. n. 24. 6 Cfr. doc. n. 26. 7 Cfr. doc. n. 27. 8 Cfr. doc. n. 3. 9 Cfr. docc. nn. 2, 11, 12, 13 e 20.
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italiana, le cui “Condizioni generali di contratto e Condizioni commerciali” sono, tuttavia, tradotte in inglese, francese e spagnolo. 10. In particolare, la pagina iniziale del modulo contenente il messaggio pubblicitario diffuso da ODM, si caratterizza per una configurazione grafica che pone preminente rilievo sui termini ed espressioni inerenti all’attività di registrazione del marchio. Infatti, l’intestazione riporta, in maniera particolarmente enfatica rispetto al resto delle informazioni, la dicitura “Ufficio Registro dei Marchi”, mentre poco al di sotto, con evidenza grafica lievemente più ridotta, è apposta l’espressione “Registrazione dei marchi internazionali”, nonché la denominazione del sito Internet del professionista che, a sua volta, contiene il termine “patent”. 11. Le informazioni contenute nella parte centrale della predetta comunicazione, inoltre, fanno sì che la stessa appaia come una ricevuta di pagamento. Infatti, ODM ricorre a espressioni quali “tassa di registrazione”, “maggiorazione”, “imposta sul valore aggiunto” e “tassa totale” 10. In corrispondenza di tale ultima espressione è riportato il prezzo da pagare, rispetto al quale, dalla documentazione in atti, si è potuto constatare che lo stesso non risulta uguale per tutte le imprese destinatarie della comunicazione di cui si tratta, oscillando tra 595,00 euro 11 e 695,00 euro 12. Poco al di sotto di tale sezione il professionista riporta anche le coordinate, bancarie e postali, che le imprese italiane devono utilizzare per eseguire il versamento in suo favore. 12. Di fianco ai predetti campi il professionista appone anche la seguente dicitura relativa alla tempistica di pagamento “Si prega di voler pagare la somma sopraindicata entro 8 giorni mediante bonifico bancario o a mezzo bollettino” 13. 13. È solo nella parte inferiore del modulo che il professionista riporta, con evidenza grafica significativamente più ridotta rispetto al resto delle informazioni di cui la comunicazione commerciale si compone, le indicazioni inerenti alla reale portata, contrattuale ed economica, dell’offerta commerciale promossa da ODM. Infatti, il professionista, con caratteri quasi illeggibili, informa le imprese destinatarie del fatto che mediante il suddetto modulo si promuove un’offerta commerciale volta a sollecitare la stipula di un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari sul sito Internet www.patent-online.org. ODM, inoltre, sempre all’interno di questa sezione del modulo, riporta la seguente frase “Si prega di notare che questa registrazione privata non ha alcun collegamento con la pubblicazione di documenti ufficiali effettuata dall’organo dell’amministrazione governativa con il quale non abbiamo rapporti commerciali”. 14. In effetti, esclusivamente nella parte retrostante della comunicazione, contenente le c.d. “Condizioni generali di contratto e Condizioni commerciali”, mediante l’utilizzo di caratteri particolarmente ridotti e facendo ricorso ad una frase dal contenuto poco chiaro –“La pagina d’ingresso (quella di specificazione) sarà inclusa nella conformità del contenuto della nostra offerta nella Lista Registro Privato per i patenti e marchi commerciali ODM”– il professionista sembrerebbe fornire informazioni dalle quali potrebbe evincersi che esso gestisce un elenco privato di brevetti e marchi. Il professionista, inoltre, non chiarisce che tale elenco risulta 10 Cfr. doc. n. 11. 11 Cfr. in particolare docc. nn. 2, 3, e 13. 12 Cfr. in particolare docc. nn. 11 e 12. 13 Cfr. docc. nn. 11, 12, 13 e 15.
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accessibile unicamente tramite Internet, all’indirizzo indicato con caratteri minuti nella prima pagina della comunicazione commerciale (www.patent-online.org). 15. Inoltre, dai dati raccolti nel corso dei rilievi svolti sul sito www.uibm.gov.it 14, è altresì emerso che ODM provvede a inviare l’anzidetto modulo successivamente al deposito, da parte delle imprese contattate, di una domanda di registrazione di un marchio presso l’UIBM. Pertanto, tali imprese ricevono il messaggio pubblicitario del professionista quando risulta ancora pendente il procedimento amministrativo di registrazione che le stesse hanno instaurato dinanzi all’UIBM come, ad esempio, è occorso nel caso relativo alla società Arte Bianca a r.l. 15. A tale riguardo, infatti, dai rilievi svolti in data 14 maggio 2015 sul sito www.uibm.gov.it, è emerso che il deposito della domanda di registrazione era stato effettuato in data 5 agosto 2013 e che successivamente all’invio del modulo da parte di ODM –avvenuto prima del mese di marzo 2014 come dimostra la segnalazione della società Arte Bianca a r.l., pervenuta in data 4 marzo 2014– l’UIBM non aveva ancora proceduto a registrare il marchio 16. 16. Dal contenuto delle segnalazioni pervenute, inoltre, è altresì emerso che numerose imprese italiane sono state inserite da ODM nel database telematico presente sul sito Internet www.patentonline.org e che le stesse hanno la propria sede in diverse Regioni italiane, il che è indice del fatto che la diffusione del messaggio pubblicitario sia avvenuta sull’intero territorio nazionale. 17. Infine, dai rilievi d’ufficio svolti in data 26 maggio 2015 17, sul sito Internet www.wipo.int della World Intellectual Property Organization (di seguito anche “WIPO”), è emerso che ODM è stata inclusa nella apposita black list (cd. Samples of Misleading Invoices) delle società che inviano fatture di pagamento ingannevoli alle imprese che depositano domande di registrazione di marchi, brevetti, modelli di utilità presso enti governativi deputati alla tenuta dei corrispondenti registri pubblici. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 18. Il professionista non ha depositato alcuna memoria difensiva nel corso dell’istruttoria. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 19. Il messaggio oggetto del presente procedimento –diffuso dal professionista ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. con sede nella Repubblica Slovacca– è rappresentato da un modulo inviato via posta alle imprese destinatarie e si presenta come una fattura il cui pagamento dovrebbe essere corrisposto in relazione alla registrazione del proprio marchio commerciale. In realtà, il pagamento richiesto nulla ha a che fare con le domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’UIBM o di un marchio nazionale presso le C.C.I.A.A., ma –come si evince solo da quanto riportato sul modulo in caratteri minuscoli– riguarda “la registrazione dei […] dati relativi a brevetti nel nostro database”. 20. La confusione ingenerata nel destinatario circa l’identità e le qualifiche del professionista e circa la natura e caratteristiche dei servizi da esso forniti è generata da alcuni elementi strutturali e 14 Cfr. doc. n. 26. 15 Occorre all’uopo osservare che la segnalazione della Arte Bianca S.r.l. (cfr. docc. nn. 19 e 20) è pervenuta il 4 marzo 2014, cioè prima della data di registrazione del marchio che invece l’UIBM ha disposto in data 2 aprile 2014 (cfr. Bollettino UIBM n. 35 del 26 maggio 2014 – sezione “marchi registrati”). 16 Invero, quando Arte Bianca a r.l. ha ricevuto il messaggio pubblicitario da parte di ODM, la UIBM aveva già ritenuto registrabile il marchio e, all’uopo, la relativa domanda era stata pubblicata sul Bollettino n. 29 del 22 novembre 2013, sotto la sezione “Domande registrabili”. Cfr. anche docc. nn. 8, 10, 16 e 17. 17 Cfr. doc. n. 28. Si precisa che sulla pagina web del sito Internet della WIPO era presente solo il modulo in lingua inglese.
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grafici del messaggio, nonché da una serie di omissioni ed elementi fuorvianti e ingannevoli presenti nello stesso, così come rappresentato e descritto nella comunicazione di avvio del procedimento. 21. In primo luogo, infatti, il messaggio è strutturalmente concepito come un modulo di un pagamento dovuto dall’impresa in relazione alla registrazione del proprio marchio. A ciò concorrono l’impostazione grafica simile ad una fattura, la specifica dell’importo da pagare, l’indicazione dei metodi di pagamento accettati e la riproduzione del marchio societario di cui si chiederebbe la “registrazione”. L’effetto confusorio è amplificato dalla “targettizzazione” del messaggio che anche sulla scorta di quanto riferito dalla C.C.I.A.A. segnalante, sarebbe indirizzato proprio a imprese che hanno precedentemente effettuato domande di registrazione di un marchio, brevetto, modello di utilità o disegno industriale presso l’UIBM o di un marchio nazionale presso le stesse C.C.I.A.A.. In tale contesto, dunque, si comprende come possa essere facilmente ingenerato un equivoco da un modulo di fattura, che riporta il marchio societario e l’importo da corrispondere per la “registrazione”. 22. Inoltre, il messaggio risulta gravemente omissivo in merito ai reali servizi offerti e circa l’identità e qualifiche del professionista. In un qualsiasi messaggio pubblicitario che intenda effettivamente promuovere dei servizi risulta infatti assolutamente imprescindibile presentare gli stessi con modalità chiare e allettanti per i potenziali acquirenti. Nella fattispecie, invece, proprio al fine di favorire il sopra descritto effetto confusorio, il professionista presenta in modo del tutto marginale e con caratteri minuscoli e fitti – sostanzialmente illegibili - la reale natura dei servizi offerti (consistenti nell’inclusione del marchio societario in un database privato accessibile tramite Internet), non rivelando tantomeno la propria veste di soggetto privato che non ricopre natura pubblicistica. 23. Infine il contenuto testuale è tale da favorire l’equivoco circa la provenienza del modulo da un soggetto di natura pubblica, con riguardo al pagamento dei diritti di registrazione al fine di tutelare i propri diritti di proprietà industriale. Nel modulo descritto nell’avvio del procedimento si legge: “Ufficio Registro dei Marchi”; Registrazione dei marchi internazionali”; “Numero di pubblicazione –Pubblicato il– Classe internazionale”; “Tassa di registrazione”. 24. Va rilevato, peraltro, che la pratica sopra descritta, posta in essere da ODM risulta essere così diffusa e perniciosa che il modulo utilizzato dal professionista è stato inserito dalla WIPO in un’apposita black list. ODM, infatti, si serve del messaggio pubblicitario innanzi descritto per richiedere alle imprese italiane, con modalità ingannevoli, il pagamento di una somma di denaro, oscillante tra un minimo di 565,00 euro e un massimo di 695,00 euro, quale corrispettivo per la sottoscrizione di un abbonamento annuale a un servizio di annunci pubblicitari. 25. In particolare, la configurazione grafica del modulo contenente le informazioni per assolvere a tale pagamento, nonché la tempistica scelta per contattare le imprese, risultano tali da far apparire, contrariamente al vero, che la somma indicata rappresenti una fee da pagare nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con il previo deposito di una domanda di registrazione di un marchio, brevetto o modello di utilità, dinanzi al competente ente governativo nazionale (UIBM) o di quello relativo alle domande di registrazione di un marchio nazionale presentate presso le C.C.I.A.A.
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26. Alla luce di quanto sopra, il messaggio sopra descritto integra una violazione ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettere a) e c) del Decreto, in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari in merito alla natura e caratteristiche dei servizi offerti nonché in ordine all’identità e alle qualifiche del professionista. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 27. Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della particolare decettività del messaggio in esame, idoneo a indurre in errore i destinatari su elementi fondamentali per le proprie scelte di acquisto, quali l’identità del professionista e la natura e caratteristiche del servizio fornito; degli effetti di tale induzione in errore, con riferimento alla non trascurabile entità del pagamento richiesto; delle modalità (posta ordinaria) e dell’ampiezza della diffusione del messaggio – avvenuta sull’intero territorio nazionale, come risulta dai rilievi d’ufficio svolti sul database telematico del professionista, nel quale sono inserite imprese con sede in diverse Regioni italiane – . Va considerato, inoltre, che il messaggio - in virtù delle sue caratteristiche strutturali e testuali, nonché della sopra descritta “targettizzazione”, ossia l’invio dello stesso proprio a imprese che avevano precedentemente effettuato domande di registrazione di un marchio – risponde ad una precisa strategia comunicazionale del professionista diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nei destinatari. 30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno a partire dal mese di aprile 2013 18 ed è tuttora in corso. 31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o. nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che il messaggio in esame risulta ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere a) e c), del Decreto, in quanto idoneo a indurre in errore i destinatari in relazione all’identità e alle qualifiche di ODM, nonché alla natura e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata da tale professionista, e pertanto suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico ovvero di ledere gli interessi di operatori concorrenti;
DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso da ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 3, comma 1, lettere a) e c), del Decreto, e ne vieta l’ulteriore diffusione; 18 Cfr. doc. n. 3.
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b) di irrogare a ODM Organization Data Management S.r.l., S.r.o una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro). La sanzione amministrativa irrogata di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS9670 - TRANSAVIA.COM-SUPPLEMENTI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E PRENOTAZIONI Provvedimento n. 25543 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; VISTO il proprio provvedimento del 15 aprile 2015, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per ulteriori esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Transavia Airlines CV (di seguito anche “Transavia” o “professionista”), è una compagnia aerea low cost sorta nel 1965 dalla fusione di una azienda belga e una scozzese, in origine denominata “Transavia Limburg N.V.”. Nel 1991, Transavia è divenuta società controllata di KLM. Dal dicembre 2004 la denominazione pubblica è stata modificata da Transavia Airlines in Transavia.com. L'azienda ha il proprio quartier generale presso l'aeroporto di Schiphol e trasporta circa 4,5 milioni di passeggeri l'anno verso mete turistiche in Europa e Africa. La società, in base all’ultimo bilancio disponibile - 31 dicembre 2014 -, evidenzia un operating income negativo. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nel fornire all’inizio del processo di prenotazione e acquisto on line attivo sul sito internet in lingua italiana http://www.transavia.com/hv/it-IT/home, il prezzo dei biglietti aerei scorporando taluni elementi di costo (Costo di prenotazione, pari a 5 euro e Metodo di pagamento, anch’esso pari a 5 euro, per ognuna delle diverse carte di credito/debito previste e indipendentemente dalla tratta e dal numero di passeggeri selezionati) che vengono successivamente ed automaticamente addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione e acquisto on line. 3. Precisamente, dopo aver selezionato la tratta e la data del volo, nel momento in cui si apre la pagina con l’indicazione delle diverse opzioni/giorni disponibili, la tariffa preselezionata, o comunque quella che il consumatore spunta in caso di scelta di un volo differente, si incrementa
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automaticamente, nella parte destra della medesima pagina, di 10 euro (5 euro Costo di prenotazione + 5 euro Metodo di pagamento relative alle voci summenzionate. 4. L’addebito di 10 euro aggiuntivi rispetto al prezzo indicato al momento della scelta di acquisto coincidente con l’inizio del processo di prenotazione, viene dunque reso noto al consumatore successivamente alla selezione del volo al quale è abbinata una determinata tariffa e si aggiunge a questa nel determinare, fino a quello stadio della prenotazione, il prezzo finale da pagare. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 5. A seguito di rilevazioni effettuate d’ufficio, nel periodo giugno - settembre 2014, ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, Codice del Consumo), acquisite agli atti del procedimento con verbale del 10 ottobre 2014 1, in data 4 novembre 2014 è stato comunicato alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio PS9670 per presunta violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo 2. 6. In data 17 dicembre 2014, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70, ha inoltrato, tramite il sistema IMI (Internal Market Information), una richiesta di assistenza alla competente autorità olandese, Autoriteit Consument en Markt presso Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 3. 7. In data 22 dicembre 2014 è pervenuta, da parte di Transavia, una nota di risposta alle richieste di informazioni avanzate contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento 4. 8. In data 13 gennaio 2015 l’Autorità ha convocato in audizione il professionista 5, successivamente svoltasi in data 27 gennaio 2015 6, e formulato una nuova richiesta di informazioni 7. 9. Il 30 marzo 2015, Transavia ha trasmesso una propria memoria difensiva 8. 10. In data 16 aprile 2015, sono state acquisite agli atti del procedimento istruttorio ulteriori n. 37 pagine web rilevate sul sito Internet in lingua italiana http://www.transavia.com/hv/it-IT/home, nel periodo gennaio - aprile 2015 9 e comunicata alla Parte la proroga del termine di conclusione del procedimento 10.
1 Si tratta di complessive n. 35 pagine web, rilevate nel periodo giugno - settembre 2014 ed acquisite agli atti del fascicolo in data 10 ottobre 2014. Cfr. doc. n. 1 dell’indice del fascicolo. 2 Cfr. doc. n. 2 dell’indice del fascicolo. 3 Cfr. doc. n. 5 dell’indice del fascicolo. 4 Cfr. doc. n. 6 dell’indice del fascicolo. 5 Cfr. doc. n. 7 dell’indice del fascicolo. 6 Cfr. doc. n. 9 dell’indice del fascicolo. 7 Cfr. doc. n. 8 dell’indice del fascicolo. 8 Cfr. doc. n. 10 dell’indice del fascicolo. 9 Cfr. doc. n. 11 dell’indice del fascicolo. 10 Cfr. doc. n. 12 dell’indice del fascicolo.
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11. Il 17 aprile 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento 11. 12. In data 11 maggio 2015 è pervenuta la memoria conclusiva del professionista 12. 13. In data 12 maggio 2015 è stato richiesto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito alla pratica commerciale sopra descritta ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo 13, successivamente pervenuto in data 30 giugno 2015 14. 14. Infine, in data 26 maggio 2015, l’Autorità ha notificato, tramite il sistema IMI, alla competente autorità olandese, Autoriteit Consument en Markt presso Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, nonché alla Direzione Generale Mercato Interno della Commissione Europea, la propria intenzione di adottare provvedimenti inibitori nei confronti della società Transavia, ai sensi degli articoli Artt. 20, 21, comma 1, lettera d) e 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 15. 2) Le evidenze acquisite A) Modalità redazionali di prospettazione dell’esistenza e del costo connesso al pagamento con carta di credito sul sito internet in lingua italiana http://www.transavia.com/hv/itIT/home 15. Le rilevazioni effettuate d’ufficio nel periodo giugno - settembre 2014 16, a partire dall’home page del sito internet in lingua italiana di Transavia (http://www.transavia.com/hv/it-IT/home), in particolare dalla simulazione di acquisto on line di un biglietto aereo A/R, evidenziano come, una volta inserito l’aeroporto di partenza e di arrivo per la data stabilita, si approda alla pagina web “Scelga il volo”, in cui viene riportata la prima indicazione dei prezzi dei biglietti aerei offerti (cfr. successiva Immagine n.1).
11 Cfr. doc. n. 13 dell’indice del fascicolo. 12 Cfr. doc. n. 15 dell’indice del fascicolo. 13 Cfr. doc. n. 16 dell’indice del fascicolo. 14 Cfr. doc. n. 18 dell’indice del fascicolo. 15 Cfr. doc. n. 17 dell’indice del fascicolo. 16 Acquisite agli atti del procedimento con verbale del 10 ottobre 2014. Cfr. doc. n. 1 dell’indice del fascicolo
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Immagine n. 1 - rilevata in data 25 settembre 2014
16. In essa, i prezzi dei voli aerei non pongono in adeguata evidenza la necessità di corrispondere, in aggiunta al prezzo del volo già selezionato - o che il consumatore selezionerà tra quelli previsti per le diverse date riportate nella schermata - taluni elementi di costo (Costo di prenotazione, pari a 5 euro e Metodo di pagamento, anch’esso pari a 5 euro, per ognuna delle diverse carte di credito/debito presentate 17 e indipendentemente dalla tratta e dal numero di passeggeri selezionati) che vengono automaticamente addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione e acquisto on line. 17. Detti costi sono riportati nella parte destra della pagina, all’interno del riquadro “la tua prenotazione”, separatamente dal prezzo del biglietto inizialmente presentato al consumatore; in particolare, per individuare l’importo da corrispondere per la voce “Metodo di pagamento”, a seconda della carta di credito posseduta dal consumatore, è necessario cliccare sul corrispondente menu a tendina che elenca i diversi strumenti di pagamento utilizzabili ed il relativo costo associato, sempre pari a 5 euro (vedi successiva Immagine n. 2).
17 Si tratta di: MasterCard carta di debito; Visa Carta di debito; MasterCard carta di credito; Visa Carta di Credito; American Express; UATP e PayPal.
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Immagine n. 2 - rilevata in data 25 settembre 2014
18. Successive rilevazioni effettuate nel corso del procedimento hanno evidenziato che, almeno fino al mese di aprile 2015 18, pur modificando la grafica delle pagine web dedicate al processo di booking on line, le modalità di rappresentazione del prezzo del volo oggetto di prenotazione non sono state sostanzialmente mutate dal professionista, rimanendo separata l’evidenza dei costi aggiuntivi che vengono indicati con caratteri minuscoli di non
18 Cfr. doc. n. 11 dell’indice del fascicolo.
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Immagine n. 3 – rilevata in data 2 aprile 2015
B) Periodo di introduzione del Costo della prenotazione e del Metodo di pagamento come voci di costo scorporate dal prezzo del biglietto 19. Gli elementi acquisiti in atti nel corso del procedimento 19 hanno confermato che per ogni prenotazione che viene effettuata sul sito web di in lingua italiana di Transavia si corrisponde la fee denominata “Costo della prenotazione”, di importo pari a 5 Euro, e un supplemento relativo al pagamento tramite carta di credito (denominato “Metodo di pagamento”), anch’esso pari a 5 Euro. Tali elementi di costo si applicano unicamente alla prenotazione e non sono relativi alla tratta, al numero di biglietti acquistati o al numero di passeggeri. Entrambi i supplementi sono stati introdotti dal 1° aprile 2013 e non sono stati oggetto di nessuna variazione nel loro importo. 19 Cfr., in particolare, il doc. n. 6 dell’indice del fascicolo.
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20. Il numero di prenotazioni effettuate tramite il sito internet in lingua italiana della Compagnia nel biennio 2013-2014 è stato pari a [50.000-100.000] 20, per cui può stimarsi un introito derivante dall’applicazione dei due elementi di costo citati pari a poco più di [500.000-1.000.000] euro che rappresenta quasi il [0-5%] del valore delle transazioni complessivamente effettuate nel biennio citato dal professionista 21. C) Le modalità di calcolo dell’importo relativo al Metodo di pagamento 21. Secondo quanto dichiarato dal professionista, il costo del supplemento relativo al pagamento tramite carta di credito è direttamente riferibile al costo dell’utilizzo per Transavia del “Metodo di pagamento” prescritto 22. 22. Al riguardo, Transavia ha prodotto la seguente Tabella 1 in cui detto costo è rappresentato in percentuale rispetto al prezzo pagato dal consumatore per ogni singola prenotazione 23. Tabella 1 Type
Cost of Payment method
% on booking
Visa
[omissis]
[omissis]
Mastercard
[omissis]
[omissis]
American Express
[omissis]
[omissis]
Debit Card
[omissis]
[omissis]
Paypal
[omissis]
[omissis]
Visa Electron
[omissis]
Sofort
[omissis]
23. In relazione, invece, al Costo della prenotazione, il professionista ha affermato che esso riflette il costo del canale di vendita utilizzato: nel caso del web è il meno caro, mentre è maggiore per il call center. Gli agenti, invece, determinano tale componente in modo autonomo 24. 24. Transavia non dispone di canali di vendita diretti in Italia. Tuttavia, oltre che sul web, i biglietti Transavia sono venduti anche attraverso le Agenzie di Viaggio On Line (OTA) 25, cioè il canale riconducibile ai cosiddetti compattatori (Opodo, Kayak, ecc.), che accedono alle tariffe dei biglietti Transavia direttamente tramite i propri motori di ricerca, nonché tramite call center 26.
20 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 21 Secondo quanto reso noto da Transavia (cfr. doc. n. 6 di cui all’indice del fascicolo), il valore delle transazioni effettuate nell’anno 2013 (gennaio-dicembre) ammonta a [omissis] euro, mentre il valore delle transazioni effettuate nell’anno 2014 (gennaio-dicembre) ammonta a [omissis] euro. 22 Cfr. doc. n. 15 dell’indice del fascicolo. 23 Nulla è stato prodotto, benché richiesto, relativamente ai contratti conclusi, per il periodo di riferimento, con i soggetti che hanno emesso le carte di credito accettate dal sistema di prenotazione on line della compagnia. Cfr. la richiesta di informazioni avanzata al professionista in corso di istruttoria e il verbale dell’audizione del 27 gennaio 2015 (docc. nn. 8 e 9 di cui all’indice del fascicolo) con la quale Transavia è stata invitata, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1 del Regolamento, a fornire idonea documentazione di natura amministrativa/commerciale (ivi inclusa copia dei rilevanti contratti) che attestasse i costi sostenuti dalla società, e imputati ai consumatori, quali “Costo della prenotazione” e “Metodo di pagamento” 24 Cfr. il verbale dell’audizione del 27 gennaio 2015, doc. n. 9 dell’indice del fascicolo. 25 Le OTA, acronimo di Online Travel Agency, raccolgono dati e informazioni dal sito di Transavia per vendere i biglietti sul proprio sito (cd. Screen scraping). 26 Cfr. docc. nn. 9 e 15 di cui all’indice del fascicolo.
[omissis]
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D) Il regime di rimborsabilità del Costo della prenotazione e del Metodo di pagamento 25. Transavia ha dichiarato che l’importo pagato dai consumatori per “Costo della prenotazione” e “Metodo di pagamento”, rientra nella parte rimborsabile del biglietto nei casi in cui, in base alle condizioni generali di contratto, alle regole tariffarie ed alla normativa di riferimento (Reg. CE 261/04), ne sia previsto il rimborso totale o parziale. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 26. In via preliminare, Transavia ha evidenziato di ritenere il suo comportamento del tutto in linea con la normativa applicabile ovvero, nel caso di specie, esclusivamente l’articolo 23 del Regolamento (CE) n.1008/2008 27 del Parlamento europeo e del Consiglio che, in quanto norma speciale e di dettaglio che regola in modo specifico la materia, prevarrebbe sulle norme generiche contenute nel Codice del Consumo e richiamate nell’avvio del procedimento istruttorio (artt. 20, 21 e 22) 28. 27. Pertanto, l’Autorità avrebbe il potere di applicare esclusivamente il Codice del Consumo e non l’art. 23 del Regolamento 1008/2008 29. 28. Nel merito, Transavia afferma la non scorrettezza, ai sensi del Codice del Consumo, delle modalità di presentazione delle tariffe dei biglietti aerei. 29. In relazione alla fee denominata “Costo della prenotazione”, essendo questa applicata unicamente alla prenotazione e non alla tratta, al numero di biglietti acquistati o al numero di passeggeri, comporterebbe, qualora la prenotazione riguardasse, per ipotesi, 5 biglietti di andata e di ritorno nell’ambito della stessa prenotazione, il pagamento di un importo pari sempre pari a 5 Euro. 27 REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. L’ art. 23 di detto regolamento così dispone: Informazione e non discriminazione - 1. Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»). 2. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, l’accesso alle tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, disponibili al pubblico, è offerto senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente o sul luogo di stabilimento dell’agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti all’interno della Comunità. 28 Al riguardo, il professionista ha richiamato il considerando 10 della direttiva 29/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») il quale chiarirebbe lo scopo della normativa consumeristica ed il rapporto con quella di settore, ovvero che detta direttiva (…) si applica soltanto qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore. Essa offre una tutela ai consumatori ove a livello comunitario non esista una specifica legislazione di settore e vieta ai professionisti di creare una falsa impressione sulla natura dei prodotti. 29 Ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo l’AGCM “…esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.”
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30. Pertanto, il costo di prenotazione sarebbe incerto nel suo ammontare se si facesse riferimento al costo unitario di un biglietto 30. Inoltre, la Società avrebbe fatto menzione della suddetta fee in tutti gli annunci pubblicitari oltreché all’inizio del processo di prenotazione unitamente al prezzo della prenotazione. Nulla sarebbe aggiunto, contrariamente a quanto sostiene l’Autorità, rispetto a quanto pubblicizzato e proposto al consumatore fin dalla prima pagina del sito del professionista. 31. Anche volendo applicare il Codice del Consumo, in particolare l’art. 21 31, non sarebbe decettiva una presentazione di prezzo che si basa su un “calcolo” in quanto sarebbe ingannevole se riportasse informazioni false, o omettesse informazioni rilevanti (art. 22) o le aggiungesse in un momento successivo del processo di prenotazione quando ormai “l’aggancio” è stato effettuato. Nel caso di specie il prezzo pubblicizzato da Transavia riporta sempre l’indicazione delle maggiorazioni di prezzo, ove è indicato il semplicissimo calcolo che occorre effettuare al fine di comprendere qual è il prezzo praticato alla singola prenotazione desiderata 32. 32. Avuto riguardo al supplemento relativo al pagamento tramite carta di credito (denominato “metodo di pagamento”), anch’esso si applica unicamente alla prenotazione, è variabile a seconda del numero di biglietti acquistati ed è comunicato al consumatore unitamente alla comunicazione o pubblicità del prezzo del biglietto, sia in fase di aggancio che una volta specificata la singola prenotazione. 33. La Compagnia fa altresì notare che i ricavi generati dalla tariffa relativa ai metodi di pagamento sono estremamente ridotti e coprono a mala pena i costi che corrisponderebbero ad una percentuale che può giungere fino al [1-5%] del prezzo pagato dal consumatore (cfr. precedente Tabella n. 1); peraltro, la Compagnia sosterrebbe anche i costi delle frodi che i gestori dei circuiti delle carte le ribaltano, i relativi costi amministrativi, nonché i costi del personale che monitora il corretto utilizzo delle carte di credito e gestisce le procedure e le piattaforme. In sostanza, 5 € di maggiorazione sarebbero una media dei costi sostenuti per consentire i pagamenti con le maggiori carte di credito senza margini per la Compagnia. 34. Infine, Transavia ha sottolineato che inserire nella tariffa presentata ai consumatori anche la fee del Costo della prenotazione e il supplemento legato al Metodo di pagamento, comporterebbe uno svantaggio competitivo nel canale di vendita costituito dalle OTA, che raccolgono senza averne autorizzazione dati e informazioni dal sito del professionista accedendo alle tariffe dei biglietti 30 Nell’esempio sopra menzionato il costo per biglietto sarebbe pari a 0,5 €. 31 L’art. 21 del Codice del Consumo così recita: 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) […] b) […]c) […] d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;” 32 Transavia ha dichiarato di essere a conoscenza della sentenza n. 6916/2011 in cui il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla natura obbligatoria della commissione dovuta per il pagamento con carta di credito. Tuttavia, la medesima sentenza fornirebbe la dimostrazione della legittimità del comportamento di Transavia, perché è sempre garantita al vettore aereo la possibilità di presentarla “scorporata” dalla tariffa base del biglietto, purché ciò venga fatto in modo sufficientemente chiaro e trasparente. In particolare “per non incorrere ulteriormente nella violazione de quibus [il professionista] è tenuto a pubblicizzare un prezzo del biglietto comprensivo di eventuali commissioni relative all’utilizzo delle carte di credito, ovvero a specificare con sufficiente chiarezza che, in aggiunta al prezzo del biglietto indicato, i consumatori sono tenuti a pagare un costo aggiuntivo ove non utilizzino una determinata carta di credito” (§2.4 della sentenza). Tale chiarezza sarebbe presente nella comunicazione commerciale della Compagnia e la configurazione della pagina web permetterebbe certamente al consumatore medio di essere sufficientemente edotto circa il prezzo complessivo del biglietto aereo. Inoltre, il professionista evidenzia come dalla più recente giurisprudenza europea (Sentenza della Corte V Sezione, 15 gennaio 2015, nella causa C 573/13, Air Berlin) si ricaverebbe che il bene giuridico protetto dall’art. 23 del Regolamento è quello di aumentare la confrontabilità dei prezzi delle compagnie, riducendo la vischiosità del mercato a favore dei consumatori. Tale scopo si raggiungerebbe con una modalità di comunicazione dei prezzi che includa, fin dal primo contatto, una informazione sui supplementi applicabili facilmente addizionabili.
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direttamente tramite i propri motori di ricerca per poi metterli in vendita sul proprio sito, generalmente maggiorate da commissioni. 35. Secondo Transavia, le OTA non permetterebbero all’utente finale di prendere contezza del corrispettivo complessivamente dovuto per l’acquisto del biglietto non fornendo un prospetto dettagliato dei costi, e non distinguendo tra prezzo del biglietto, spese accessorie e commissioni spettanti all’intermediario. Per tale motivo il professionista avrebbe fino ad oggi scorporato il costo di prenotazione ed il costo relativo al metodo di pagamento dal prezzo; nel caso contrario, infatti, il consumatore che acquisti il biglietto tramite OTA pagherebbe tali servizi due volte. 4) Le modifiche realizzate dal professionista in corso di istruttoria 36. In corso di istruttoria, in particolare con la memoria conclusiva depositata in data 15 maggio 2015, Transavia ha reso noto e documentato le modifiche apportate alla pratica commerciale oggetto di contestazione che appaiono idonee ad eliminare le criticità evidenziate nella comunicazione d'avvio del procedimento. 37. In particolare, a partire dal 14 aprile 2015, Transavia ha provveduto a cancellare interamente il costo di prenotazione e il costo relativo al metodo di pagamento (vedi successive Immagini n. 4, 5 e 6 in cui vengono rappresentate le fasi del processo di prenotazione on line sul sito del professionista attualmente in essere) 33. Immagine n. 4
33 Tali costi sono ad oggi interamente a carico della Compagnia al fine di evitare ai consumatori che acquistino il biglietto tramite OTA paghino tali servizi due volte.
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Immagine n. 5
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Immagine n. 6
38. Alla luce delle soluzioni apportate la Compagnia evidenzia quindi che la condotta contestata ha avuto inizio al 1 aprile 2013 ed è cessata il 14 aprile 2015. IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 39. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo Internet, in data 12 maggio 2015 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 40. Con parere pervenuto in data 30 giugno 2015 34, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha limitato le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che il consumatore, indotto alla consultazione diretta del sito internet per esaminare le offerte di voli low cost, potrebbe poi concretamente fruire delle prestazioni del professionista aderendo all'acquisto del biglietto, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line; 41. Pertanto, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.
34 Cfr. doc. n. 18 dell’indice del fascicolo.
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE Premessa 42. In via preliminare si osserva che il rilievo difensivo di Transavia circa l’esclusiva applicabilità al caso di specie dell’articolo 23 del Regolamento CE 1008/2008 con la conseguente incompetenza dell’Autorità ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) risulta privo di pregio. 43. Al riguardo, in questa sede ci si limita a rilevare che la condotta oggetto di esame nel presente provvedimento - peraltro analoga a quella osservata (e sanzionata) in numerosi recenti interventi dell’Autorità in tema di credit card surcharge (o comunque di supplementi di spesa - inevitabili e prevedibili - variamente denominati non inclusi ab origine nel prezzo dei biglietti aerei mostrati al consumatore nelle pubblicità e/o all’inizio del processo di prenotazione/acquisto on line) 35 – costituisce una acclarata pratica commerciale scorretta in violazione delle norme recate dal Codice del Consumo rispetto alle quali è indubitabile la competenza dell’Autorità alla loro applicazione. 44. In ogni caso, come meglio esposto nel prosieguo del provvedimento nell’ambito delle valutazioni di merito (vedi infra), l’articolo 23 del Regolamento citato costituisce un mero parametro normativo di riferimento idoneo a delimitare il limite minimo di diligenza che un professionista dovrebbe comunque osservare nell’espletamento della sua attività di vendita del servizio di trasporto aereo passeggeri. Valutazioni di merito 45. Il procedimento è diretto a verificare la correttezza delle modalità di presentazione delle tariffe offerte per il servizio di trasporto aereo dal vettore Transavia ai consumatori, specificamente attraverso il sito Internet in lingua italiana http://www.transavia.com/hv/it-IT/home e il relativo sistema di prenotazione on line. 46. In particolare, la pratica come descritta al precedente paragrafo II, attiene alle modalità di indicazione del prezzo del servizio di trasporto aereo proposto da Transavia all’inizio del sistema di prenotazione on line che risulta sempre inferiore a quello effettivamente pagato dai consumatori dal momento che, nel corso del processo di prenotazione, si aggiungono ad esso ulteriori elementi di costo di rilevante importo, costituiti dalla fee denominata Costo della prenotazione e dal supplemento legato al Metodo di pagamento, ordinariamente applicati dal professionista, tali da aumentare significativamente il prezzo complessivo del servizio per il consumatore. 47. Per i motivi di seguito illustrati, tale pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto non viene fornita un’immediata, chiara e completa indicazione della presenza, entità e natura di oneri aggiuntivi ed economicamente rilevanti (nel caso di specie, 10 euro per operazione di acquisto) rispetto al prezzo del biglietto inizialmente proposto, che si vengono ad aggiungere, nel corso del processo di prenotazione on line, al prezzo di tutti i biglietti offerti dal vettore per ogni acquisto effettuato. 48. Le argomentazioni che seguono riguardano la riscontrata scorrettezza della pratica in contestazione rispetto ai principi di trasparenza informativa che devono essere osservati dal professionista, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, ai fini di una corretta rappresentazione del prezzo di un biglietto aereo e, con particolare riferimento alle voci Costo della prenotazione e Metodo di pagamento, alla reale natura e alle modalità di calcolo di tali supplementi addebitati dal professionista. 35 A titolo esemplificativo cfr. Provvedimento n. 22341 del 28 aprile 2011 - PS3773 - BLU-EXPRESS - COSTI ECCESSIVI PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO e Provvedimento n. 23279 dell’8 febbraio 2012 - PS7505 AIR BERLIN-SPESE AMMINISTRATIVE.
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49. Il prezzo dei biglietti per il trasporto aereo deve essere chiaramente ed integralmente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso finale necessario per l’acquisto del biglietto aereo offerto. 50. Tale principio trova conferma non solo nella giurisprudenza amministrativa, ma anche nella normativa nazionale (Legge n. 40/2007), nel Regolamento CE n. 1008/2008, e, più recentemente, nella sentenza 15 gennaio 2015 della Corte di Giustizia Europea. 36 51. Come rilevato nel corso degli accertamenti istruttori, il sistema di prenotazione on line presente sul sito Internet di Transavia non risulta conforme ai richiamati principi di trasparenza e completezza informativa. 52. Infatti, dopo aver selezionato la tratta e la data del volo, nel momento in cui si apre la pagina con l’indicazione delle diverse opzioni/giorni disponibili, la tariffa preselezionata, o comunque quella che il consumatore spunta in caso di scelta di un volo differente, si incrementa automaticamente, nella parte destra della medesima pagina, di 10 euro (5 + 5) relative alle voci summenzionate (costo di prenotazione e metodo di pagamento 37), indipendentemente dalla tratta e dal numero di passeggeri selezionati. 53. L’addebito di tali costi aggiuntivi, rispetto al prezzo indicato al momento della scelta di acquisto coincidente con l’inizio del processo di prenotazione, viene dunque reso noto al consumatore successivamente alla selezione del volo al quale è abbinata una determinata tariffa e si aggiunge a questa nel determinare il prezzo finale da pagare. 52. Tale modalità di rappresentazione del prezzo del servizio, secondo l’ormai consolidato orientamento dell’Autorità 38, è da considerarsi scorretta in quanto, non includendo ab origine nella tariffa proposta elementi di costo necessari, fornisce un’ambigua e incompleta rappresentazione delle condizioni economiche richieste per l’acquisto del servizio, confondendo il consumatore rispetto all’esborso complessivo da sostenere per il volo prescelto. 53. Sulla base di questo principio, appare privo di pregio quanto sostenuto dal professionista nel momento in cui giustifica l’aggiunta postuma alla visualizzazione della tariffa del supplemento in esame con l’incertezza del suo esatto ammontare se si facesse riferimento al costo unitario di un biglietto. 54. I supplementi de quo, per i motivi che di seguito si esporranno, si configurano, quali elementi di costo inevitabili e prevedibili richiesti da Transavia per la fornitura del servizio di trasporto aereo e, in quanto tali, costituiscono parte integrante del prezzo del biglietto. 55. Infatti, proprio sulla base di quanto dichiarato dal professionista, il Costo della prenotazione riflette il costo del canale di vendita utilizzato (web, piuttosto che call center o canale agenziale), 36 Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sentenza 15 gennaio 2015, causa C-573/13. In questa sentenza, la Corte, tra l’altro, ha confermato il principio secondo il quale “L’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica (..), il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione” (sottolineatura aggiunta). 37 Per ognuna delle diverse carte di credito/debito presentate. 38 Cfr, oltre ai provvedimenti indicati nella precedente nota n. 36, anche il provv. n. 22340 (PS3771 - GERMANWINGSCOMMISSIONI CARTA DI CREDITO) in Boll. n.17/11 del 16 maggio 2011 e il provv. n. 22511 (PS892 – RYANAIR) in Boll. n.24/11 del 4 luglio 2011.
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mentre il costo del supplemento relativo al pagamento tramite carta di credito è direttamente riferibile al costo dell’utilizzo per Transavia del “Metodo di pagamento”; in tutti i casi, entrambi i costi sono sempre pari a 5 euro cadauno. 56. Si tratta, pertanto, di costi generali che, in quanto tali, andrebbero ricompresi nella tariffa proposta ai consumatori al momento della scelta all’inizio del processo di prenotazione via Internet. Essi, infatti, non corrispondono a un servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello di trasporto, ma risultano inscindibilmente connessi a tale servizio in quanto normalmente applicati dal professionista indistintamente a tutti i biglietti venduti on line e per il medesimo importo. Si tratta, pertanto, di componenti di costo del servizio offerto da Transavia e, come tali, non separabili dal prezzo del biglietto aereo. 57. Del pari non condivisibile è l’argomentazione difensiva relativa al fatto che incorporare nella tariffa i supplementi de quibus comporterebbe uno svantaggio competitivo nel canale di vendita costituito dalle OTA che, peraltro, come affermato dallo stesso professionista, raccolgono senza averne autorizzazione dati e informazioni dal sito di Transavia. 58. Tale argomentazione, infatti, confonde la completa libertà di pricing di cui gode il vettore nella determinazione delle proprie tariffe aeree con il rispetto dei richiamati obblighi di trasparenza nella prospettazione al pubblico del prezzo dei servizi offerti, indipendentemente dal canale di vendita utilizzato (compreso, quindi, internet). 59. In ogni caso, l’intermediazione effettuata dal canale agenziale, così come quella effettuata dagli operatori del mondo on line (c.d. compattatori) implica la fornitura al consumatore di uno specifico servizio e legittima l’applicazione di commissioni dirette a remunerare tale distinta prestazione. 60. Tali oneri, dunque, sono il risultato dell’arbitraria estrapolazione dei descritti elementi dalla tariffa aerea, elementi che vengono aggiunti automaticamente, nel corso del processo di prenotazione, in un momento successivo a quello in cui il consumatore effettua la scelta del volo e della tariffa di interesse, incrementando il prezzo del biglietto. 61. Fermo restando, come sopra accennato, che la società è libera di diversificare le proprie tariffe a seconda del canale di vendita utilizzato, in ogni caso, il consumatore che acquista direttamente sul sito di Transavia deve poter avere piena contezza, al momento della scelta effettuata all’inizio del processo di prenotazione, di tutti gli oneri certi, prevedibili e inevitabili che dovrà sopportare, tra i quali rientrano certamente sia la fee del Costo della prenotazione che il supplemento legato al Metodo di pagamento. 62. Atteso, poi, che quest’ultima voce (Metodo di pagamento) si ricollega al pagamento con carta di credito, assume rilievo, oltre ai richiamati principi di trasparenza tariffaria, l’articolo 62, primo comma, del codice del consumo il quale dispone che, “Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 39, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti, (….).” 40.. 63. In proposito, si osserva che i più volte richiamati principi di trasparenza tariffaria (ora espressamente codificati dalla normativa comunitaria) prescrivono in ogni caso il divieto di
39 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.”, in GURI S.O., n. 29L, del 13 febbraio 2010). 40 Mentre è consentito, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, applicare uno sconto nel caso di utilizzo di un particolare strumento di pagamento.
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scorporo dal prezzo del biglietto aereo, comunque reclamizzato, delle voci di costo che non riguardano servizi diversi da quello del trasporto passeggeri 41. 64. La scorrettezza della pratica commerciale risulta infine dalle stesse modalità utilizzate dal professionista per indicare, nelle pagine web del processo di prenotazione on line, la sussistenza degli oneri in argomento. 65. Si rileva, infatti, che, da un lato, le modalità di presentazione del Costo della prenotazione e del Metodo di pagamento nella versione rilevata in data 25 settembre 2014 (vedi precedenti immagini nn. 1 e 2) venivano soltanto indicati nella parte destra della pagina, all’interno del riquadro “la tua prenotazione”, in modo separato dal prezzo del biglietto e di non immediata leggibilità per il consumatore; in particolare, l’importo da corrispondere per la voce “Metodo di pagamento”, a seconda della carta di credito posseduta, era indicato solo nel menu a tendina che si poteva aprire con un click riportante i diversi strumenti di pagamento utilizzabili ed il relativo costo associato; dall’altro, nella versione rilevata in data 2 aprile 2015 (vedi precedenti immagine n. 3), l’informazione relativa al quantum dei più volte menzionati oneri che andavano ad incrementare l’importo della tariffa già selezionata dal consumatore, era relegata in fondo alla pagina relativa alla scelta del volo, con caratteri minuscoli e, anche in questo caso, di non immediata accessibilità. 66. Quanto appena evidenziato porta a concludere che le descritte modalità di rappresentazione degli elementi di costo in esame non consentono al consumatore, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, di effettuare quel semplicissimo calcolo al fine di comprendere qual è il prezzo praticato alla singola prenotazione desiderata. 67. Alla luce di quanto esposto, la presentazione delle tariffe dei servizi di trasporto offerti da Transavia sul proprio sito Internet attraverso lo scorporo dell’importo del Costo della prenotazione e del Metodo di pagamento dal prezzo del biglietto all’inizio del processo di prenotazione on line, non rispondono ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui il professionista deve attenersi quando promuove la propria offerta tariffaria e, di conseguenza, non consentono al consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l’effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell’insieme di voci di costo che lo compongono (secondo la classificazione di tariffa, tasse e supplementi). 68. Nel caso di specie, la condotta del vettore risulta non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso e alle caratteristiche dell’attività svolta. Il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede, declinati anche alla luce delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie, impone infatti ai vettori aerei di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una piena e immediata percezione degli elementi essenziali delle offerte proposte; trasparenza e chiarezza che, nel caso in esame, risultano compromesse per effetto dell’indebito scorporo dal prezzo del biglietto di due oneri economici non eventuali e prevedibili ex ante e, come tali, interamente riconducibili alla politica tariffaria del professionista. 41 Restando nella piena libertà dell’impresa riconoscere sconti e riduzioni di prezzo al verificarsi di particolari situazioni quali, ad esempio, l’utilizzo di un particolare strumento di pagamento che si intenda favorire per motivi di efficienza o convenienza economica
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69. Pertanto, tale pratica commerciale deve ritenersi contraria agli artt. 20, 21, comma 1, lettera d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto il professionista non fornisce un’immediata, chiara e completa indicazione della presenza, entità e natura di oneri aggiuntivi, denominati Costo della prenotazione e Metodo di pagamento, economicamente apprezzabili rispetto al prezzo del biglietto inizialmente proposto al consumatore, che si viene ad aggiungere, nel corso del processo di prenotazione on line, al prezzo della totalità dei biglietti offerti dal vettore ai consumatori italiani per le tratte servite. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 70. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 71. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 72. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione del professionista che, in base all’ultimo bilancio disponibile (31 dicembre 2014), ha registrato ricavi (revenue) per circa [500.000.000–1.000.000.000] euro potendosi ritenere, pertanto, un’importante impresa nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci nel segmento low cost, operante su numerose tratte europee e che gode di crescente notorietà presso il pubblico avendo trasportato nell’anno 2014 quasi 7 milioni di passeggeri 42. 73. Si tiene altresì conto, anche sulla base del parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dell’idoneità della pratica a raggiungere un numero considerevole di consumatori, considerato, in particolare, che il numero di prenotazioni effettuate tramite il sito internet in lingua italiana della Compagnia nel periodo 1° aprile 2013-31 dicembre 2014 è stato pari a oltre [50.000100.000]. 74. Sempre con riguardo alla gravità deve essere, altresì, considerato, nel caso di specie, il pregiudizio economico per i consumatori, indirettamente desumibile dall’entità complessiva delle somme ad essi addebitate, stimabili in oltre [500.000–1.000.000] euro prendendo a riferimento il biennio 2013-2014 che rappresenta quasi il [1-5%] del valore delle transazioni complessivamente effettuate nel biennio citato dal professionista 43. 83. Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale, ai fini del presente procedimento, è stata posta in essere dal 1° aprile 2013 ed è cessata in data 14 aprile 2015, in relazione alle misure adottate dal professionista nel corso del procedimento. 84. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Transavia Airlines CV nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro). 85. In considerazione della situazione economica del professionista che, sulla base del bilancio disponibile al 31 dicembre 2014, evidenzia un Operating income negativo 44 , si ritiene congruo 42 Cfr. Annual report 2014 - Key figures – all. n.5 al doc. N. 15 di cui all’indice del fascicolo, pag. 4. 43 Cfr. precedente nota n.21. 44 Cfr. Annual report 2014 - Key figures – all. n.5 al doc. N. 15 di cui all’indice del fascicolo, pag. 4.
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determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Transavia Airlines CV nella misura di 130.000 € (centotrentamila euro). CONSIDERATO che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel parere espresso ha rilevato che lo strumento utilizzato per diffondere la pratica commerciale (internet) oggetto del procedimento è idoneo a realizzare ed amplificare significativamente l’attuazione della medesima pratica; RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prezzo effettivo dei propri servizi di trasporto aereo;
DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Transavia Airlines CV, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera d) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Transavia Airlines CV una sanzione amministrativa pecuniaria di 130.000 (centotrentamila euro). La sanzione amministrativa irrogata di cui alla precedente lettera a) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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PS9986 - FARO FIVE-VERIFICHE GAS Provvedimento n. 25547 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; VISTO il proprio provvedimento del 3 marzo 2015, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C.; VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI 1. Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C. (di seguito anche Faro Five S.a.s.) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società esercita attività di vendita a domicilio e all’ingrosso di articoli casalinghi, elettrodomestici ed in particolare di rilevatori di fughe di gas 1. 2. Federconsumatori Piemonte - Sede di Pinerolo in qualità di segnalante. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 3. Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dal professionista in occasione della vendita ed installazione dei propri prodotti al domicilio dei consumatori e in occasione dell’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori. 4. Più in particolare, l’istruttoria riguarda le seguenti e distinte condotte: A) informazioni equivoche ed ambigue ed omissioni rilevanti in fase di vendita al domicilio del consumatore; B) comportamenti aggressivi in fase di vendita al domicilio del consumatore;
1 La società non ha dato riscontro alla richiesta di fornire copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione alternativa dei risultati economici aziendali. Dalla documentazione acquisita si evince comunque che i ricavi della società hanno superato i 140 mila euro nel 2014.
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C) frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso del consumatore ai sensi dell’articolo 52 e seg. del Codice del Consumo. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L’iter del procedimento 5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 marzo 2015 è stato comunicato alle Parti l’avvio del procedimento istruttorio n. PS/9986 nei confronti del professionista Faro Five S.a.s. per possibile violazione degli artt. articoli 20, 21, comma 1, lettere d), f) e g), 22 comma 1 e 2, 23, lettera n), 24 e 25, lettere a) e d) del Codice del Consumo. 6. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza delle informazioni fornite in fase di vendita e l’aggressività sia di alcuni comportamenti adottati in fase di vendita al domicilio del consumatore sia in fase di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 7. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria veniva formulata al professionista la richiesta di fornire informazioni in merito a: i) caratteristiche e costi dei rilevatori di gas commercializzati; ii) numero dei rilevatori venduti nel 2013 e nel 2014; iii) istruzioni ai venditori ed eventuali accordi con organismi e amministrazioni pubbliche circa le visite a domicilio; iv) selezione dei soggetti presso i quali effettuare le visite a domicilio; v) reclami e comunicazioni di riscontro ai consumatori; vi) procedure per il trattamento, nonché elenco e copia delle richieste di recesso dal 2013 e delle relative comunicazioni di riscontro ai consumatori. 8. In data 12 marzo 2015 si è proceduto ad accertamenti ispettivi presso la sede del professionista. 9. In data 20 maggio 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, confermando e precisando le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio alla luce degli elementi allo stato acquisiti nel procedimento circa le condotte poste in essere dal professionista. 2) Le evidenze acquisite a) Caratteristiche e valore del prodotto 10. Il dispositivo in argomento viene definito nel relativo libretto di istruzioni come “un segnalatore di gas ad uso domestico da parete disegnato per rilevare la concentrazione di gas o vapori combustibili e tossici”; lo stesso libretto di istruzioni informa che “la durata del sensore è di circa 3 anni in normali condizioni di utilizzo” e prescrive per l’installazione in generale di “fissare l’apparecchio al muro o sul soffitto ad una distanza orizzontale di circa 2-4 m. dal punto di cottura o dalla fonte di gas”, precisando che il posizionamento verticale va modificato in base al tipo di fonte di gas “GPL: entro 0,3 metri sopra pavimento (il GPL è più pesante dell’aria); Gas naturale o gas carbone: entro 0,3 mentri sotto il soffitto (questi gas sono più leggeri dell’aria)”. b) Modalità di vendita 11. Le modalità di vendita adottate dal professionista risultano in maniera univoca da quanto lamentato dai consumatori con convergenza di resoconti nelle segnalazioni pervenute all’Autorità nel periodo aprile 2012 – marzo 2015 e nei reclami inviati al professionista nel periodo luglio 2014 – febbraio 2015, acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi. i) presentazione dell’incaricato e del prodotto 12. In alcune delle segnalazioni e dei reclami il consumatore denuncia che, al fine di introdursi nel proprio domicilio o in quello di un anziano parente, l’incaricato del professionista si spaccia per incaricato della municipalizzata che gestisce la rete del gas in città ovvero per addetto al controllo delle fughe di gas. Quasi tutti i consumatori poi lamentano che gli incaricati rappresentano, esplicitamente ovvero implicitamente, l’obbligatorietà dell’installazione del dispositivo di
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rilevazione delle fughe di gas nonché i rischi derivanti dalla mancata installazione per il consumatore ed a volte anche per il condominio di residenza. In alcuni casi gli operatori si recano anche nuovamente presso il domicilio del consumatore presso il quale hanno già effettuato l’installazione dell’apparecchio e procedono ad una sostituzione non richiesta. 13. I consumatori sottolineano sovente che l’incaricato del professionista non fa subito presente la natura commerciale dell’iniziativa e lamentano che lo stesso, a fronte delle rimostranze opposte e nell’intento di concludere il contratto o semplicemente di introdursi nell’abitazione, giustifica la visita richiamando un avviso affisso nel palazzo nei giorni precedenti, dal qual emergerebbe la necessità dell’installazione del dispositivo in questione al fine di proteggere i condomini dai pericoli gravissimi derivanti dalle fughe di gas all’interno degli appartamenti. 14. In particolare, l’avviso utilizzato dal professionista 2 è caratterizzato dalla presenza in alto e in basso a grandi caratteri, rispettivamente, delle diciture “AVVISO – AVVISO – AVVISO – NEI PROSSIMI GIORNI” e “GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE”; il testo dell’avviso è “NS. incaricati muniti di tessera di riconoscimento FARO FIVE, sottoporranno alla VS attenzione nuovi sistemi di sicurezza contro le FUGHE DI GAS METANO, GPL, MONOSSIDO DI CARBONIO e FUMO N.B. i ns incaricati non operano per conto del comune, di enti pubblici o di ditte produttrici e/o distributrici di gas. I sistemi di sicurezza proposti non sono assoggettati e/o vincolati ad alcuna normativa di legge che ne obblighi l’acquisto e l’installazione” 3. ii) installazione e richiesta del pagamento 15. La descrizione della vendita che ricorre nelle segnalazioni e nei reclami dei consumatori è quella di un incaricato del professionista che, recatosi senza preavviso presso l’abitazione del consumatore, spesso un soggetto molto anziano 4, induce lo stesso con insistenza e prepotenza ad accettare l’installazione del dispositivo di rilevazione delle fughe di gas e a pagare una importante somma di denaro. In particolare, una volta fatto ingresso nella dimora, l’incaricato oltre a incalzare verbalmente il consumatore, che come sopra evidenziato spesso è una persona anziana, nonostante le sue perplessità e/o rimostranze, procede subito all’installazione del dispositivo e richiede successivamente la sottoscrizione di una “copia commissione” e poi il pagamento immediato di una somma di denaro variabile nei diversi casi tra i 150 e i 190 euro. 16. In particolare, dalle fatture di acquisto risulta che il professionista ha comperato da due fornitori nel 2014 circa 1.500 dispositivi a un prezzo di circa 30 euro IVA inclusa, dallo stesso poi rivenduti in parte (circa 800) ad altri professionisti 5, restandone così a sua disposizione circa 700 per la vendita al dettaglio, effettuata a un prezzo variabile tra i 150 e i 200 euro circa 6. 2 Cfr. Doc. Isp. 13: copia dell’avviso acquisita in occasione degli accertamenti ispettivi. 3 Della effettiva diffusione del descritto volantino viene data conferma dalla segnalazione di un consumatore pervenuta il 7 luglio 2014 che ne allega copia (Cfr. Doc. Protocollo n. 33425 del 7 luglio 2015). 4 All’incirca la metà delle segnalazioni all’Autorità e dei reclami al professionista acquisiti al fascicolo contengono la specifica indicazione che l’accesso è stato effettuato dai venditori del professionista presso l’abitazione di una persona anziana quando la stessa era sola in casa. 5 Cfr Documenti forniti dal commercialista dell’impresa in CD allegato al verbale degli accertamenti ispettivi. 6 Il prezzo di vendita così quantificato si evince da alcune fatture emesse per la vendita a consumatori (Cfr Documenti forniti dal commercialista dell’impresa in CD allegato al verbale degli accertamenti ispettivi), mentre non risulta in maniera chiara ed immediata dalla restante documentazione acquisita agli atti dato che, come dichiarato dal professionista a verbale in sede di accertamenti ispettivi, “nella contabilizzazione delle vendite dei rilevatori di gas gli incassi effettuati dai
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17. Per ogni vendita gli incaricati del professionista trattengono provvigioni per 70 euro deducendole dagli incassi effettuati in contanti al momento della vendita 7. c) Trattamento dei recessi esercitati dai consumatori 18. Secondo quanto concordemente rappresentato dai consumatori nelle segnalazioni all’Autorità e nei reclami inviati al professionista, dopo l’esercizio del diritto del ripensamento da parte del consumatore, il professionista non procede al rimborso se non dopo lungo tempo e ripetuti solleciti: uno dei segnalanti fa presente che, dopo otto mesi dall’esercizio del diritto di ripensamento, nei termini e con le modalità previste dalla legge, il professionista ometteva di provvedere alla restituzione dell’importo corrisposto. 19. Ciò è stato confermato dal professionista in sede di accertamenti ispettivi 8, il quale ha precisato che, date le difficoltà economiche degli ultimi anni, i rimborsi vengono riconosciuti in ritardo, anche a distanza di cinque/sei mesi ed ha inoltre in tale sede chiarito che, quando viene effettuato un rimborso, al cliente vengono addebitate anche le spese di vaglia (circa 6 euro) che vengono defalcate dal totale del rimborso. 20. Sempre in sede di accertamenti ispettivi 9 il professionista ha precisato di ritenere valide le richieste di recesso pervenute entro i 10 giorni dalla conclusione del contratto. 21. Richiesto di fornire il numero totale delle richieste di ripensamento lavorate nell'arco temporale gennaio 2013 – febbraio 2015, nonché il numero di rimborsi riconosciuti nel medesimo arco temporale, il professionista ha dichiarato che non detiene un elenco delle richieste e dei rimborsi, così come non detiene un elenco dei sospesi da incassare; i documenti relativi ai ripensamenti e ai crediti da saldare da parte dei consumatori per aver acquistato il dispositivo vengono archiviati e gestiti singolarmente, quando necessario 10. Nel corso degli accertamenti ispettivi si è acquisito comunque un brogliaccio 11 composto di 82 fogli sui quali risultano annotati in ordine cronologico dal 9 ottobre 2013 al 6 marzo 2015 circa 350 recessi (155 nel 2013, 187 nel 2014 e 5 nel 2015) con l’indicazione della data, del nome del consumatore e di un importo, nonché a volte - alternativamente o congiuntamente - del luogo di vendita e/o del nome dell’incaricato che ha effettuato la vendita; anche da ulteriore documentazione agli atti 12 sembra che, a differenza di quanto dichiarato, l’impresa abbia la prassi di tenere memoria organizzata dei recessi esercitati dai consumatori. d) Imputazione della pratica 22. In occasione degli accertamenti ispettivi è emerso che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento sono imputabili alla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C..
venditori porta a porta vengono registrati dopo averli già decurtati dei rimborsi effettuati sugli stessi”. Sempre secondo quanto dichiarato in tale sede dal professionista, “I ricavi delle vendite dei rilevatori di gas vengono incassati, per quanto riguarda gli acconti, direttamente dal rivenditore porta a porta. I pagamenti successivi, anche conseguenti a sollecito, vengono incassati tramite bollettino di conto corrente postale e registrati nel registro dei corrispettivi nel corrispondente periodo. I ricavi sono annotati, fin dall'inizio, per intero nel registro dei corrispettivi, dopo averli decurtati dei corrispettivi relativi ai contratti per i quali è stato esercitato validamente dal consumatore il diritto di recesso.” 7 Cfr. dichiarazione del professionista nel verbale degli accertamenti ispettivi. 8 Cfr. verbale degli accertamenti ispettivi. 9 Cfr. verbale degli accertamenti ispettivi. 10 Cfr. verbale degli accertamenti ispettivi. 11 Cfr Doc. Isp. 12 : fogli progressivi di annotazione dei recessi per data e per provenienza dal 9 ottobre 2013 al 6 marzo 2015. 12 Doc. Isp. 10, pag 11 : una mail avente come oggetto “Recessi” datata 12 giugno 2014 reca il testo “Come vedi di recessi ce ne sono sempre totale 6 x 75,00 450,00 da aggiungere all’ultimo estratto” e come allegati sei immagini relative ai sei recessi che ne formano oggetto.
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e) Estensione geografica e temporale delle condotte 23. Dal sopra descritto brogliaccio è possibile individuare l’esercizio del diritto di recesso da parte di consumatori appartenenti almeno alle aree geografiche di Roma, Napoli e Torino; inoltre alcuni consumatori, di cui è stata acquisita agli atti la comunicazione del recesso inviata al professionista o la risposta dello stesso al consumatore, appartengono anche alle aree geografiche di Cuneo, Milano, Genova, Modena, Bologna, Ferrara e Salerno 13. Inoltre per alcuni consumatori il professionista ha proceduto all’emissione di apposita fattura e fra di essi ve ne sono anche alcuni che appartengono alle aree geografiche di Perugia, Padova e Terni 14. 24. In base agli elementi istruttori acquisiti 15, le suddette pratiche relative all’attività di vendita risultano essere state poste in essere dal professionista a decorrere almeno dalla metà dell’anno 2012 ed essere dallo stesso tuttora adottate 16, mentre la pratica sopra descritta relativa al trattamento dei recessi esercitati dai consumatori risulta essere stata posta in essere dal professionista a decorrere almeno dalla metà dell’anno 2014 17 ed essere tuttora adottata come dallo stesso confermato con le proprie dichiarazioni 18. IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 25.In via preliminare, si rileva che dalle risultanze istruttorie emerge che le condotte contestate sono imputabili alla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C.. 26. Entrando nel merito delle condotte in esame, come descritte al punto II del presente provvedimento, esse consistono in: A) informazioni equivoche ed ambigue ed omissioni rilevanti in fase di vendita al domicilio del consumatore; B) comportamenti aggressivi in fase di vendita al domicilio del consumatore; C) frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso del consumatore. Come meglio illustrato in seguito, tali condotte rappresentano tre distinte pratiche commerciali scorrette. A) Informazioni equivoche ed ambigue ed omissioni rilevanti in fase di vendita al domicilio del consumatore 27. Alla luce delle risultanze istruttorie emerge univocamente che il professionista nella fase di vendita porta a porta ai consumatori, spesso persone anziane, attraverso i propri incaricati e i volantini affissi nei locali condominiali, lascia intendere una natura diversa da quella commerciale della visita al domicilio. Da un lato, infatti, il volantino che non viene collocato negli spazi dedicati alle comunicazioni pubblicitarie e si caratterizza con la propria intitolazione a caratteri cubitali di “AVVISO”, fa riferimento alla visita di “incaricati” e alla illustrazione di nuovi sistemi 13 (Cfr. copia dei documenti in CD allegato al verbale degli accertamenti ispettivi.). 14 Cfr Documenti forniti dal commercialista dell’impresa in CD allegato al verbale degli accertamenti ispettivi. 15 Risultano agli atti due segnalazioni all’Autorità circa tali condotte risalenti all’aprile del 2012 (Cfr. Docc. Protocolli n. 32725 e n. 32881, entrambi del 18 aprile 2012). 16 Risulta agli atti la lamentela di un consumatore circa la continuazione delle condotte oggetto del procedimento anche successivamente alla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria (Cfr. Doc. Protocollo n. 23443 del 16 marzo 2015). 17 Risulta agli atti un primo reclamo di un consumatore al professionista circa tale condotta risalente al 25 maggio del 2014 (Cfr. copia del reclamo in CD allegato al verbale degli accertamenti ispettivi). 18 Cfr. verbale degli accertamenti ispettivi.
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di sicurezza contro le fughe di gas e si conclude con un “GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE”, senza riferimento alcuno alla natura commerciale che tale volantino sta presentando. 28. Anche l’incaricato della vendita, d’altro canto, si focalizza sulla presentazione dell’installazione del dispositivo come obbligatoria e sulla gravità del pericolo di perdite di gas, dichiarando o lasciando intendere di essere incaricati di effettuare tale attività per conto dell’impresa fornitrice del gas o come addetto al controllo delle fughe di gas. In tal modo il consumatore viene indotto in errore dalle indicazioni ambigue e fuorvianti fornite dal professionista in ordine alla reale natura della iniziativa e del soggetto promotore, il quale fa leva sull’inevitabile sensibilità dei consumatori a problematiche relative alla sicurezza, in particolare a quelle legate a possibili fuoriuscite di gas, di cui è nota la pericolosità. Solo dopo l’installazione del dispositivo viene palesato lo scopo commerciale della visita ed il prezzo viene indicato solo al termine della visita presso il domicilio del consumatore, momento in cui viene richiesto il pagamento di un importante corrispettivo. 29. Tale pratica risulta, pertanto, contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in relazione all’offerta del professionista e in contrasto con gli artt. 20 e 21, comma 1, lettera f), in ragione del comportamento dell’impresa che attraverso il contenuto dell’avviso da essa affisso presso i condomini e quanto dichiara o lascia intendere il suo incaricato induce il consumatore a credere che la stessa agisca per conto dell’impresa fornitrice del gas o per il controllo delle fughe di gas; la stessa pratica, inoltre, risulta in contrasto con l’art. 22, commi 1, 2 e 4, lettera c), in ragione della omissione della indicazione essenziale del prezzo fino ad un momento successivo alla esecuzione della installazione del prodotto; tale pratica risulta infine in contrasto con l’art. 23, lettera n), in ragione delle errate indicazioni fornite in ordine alla prospettazione dei rischi derivanti da una mancata installazione del prodotto, in quanto il professionista fornisce informazioni equivoche ed ambigue circa la serietà delle conseguenze nel caso in cui venisse rifiutata una installazione che viene prospettata perfino come obbligatoria. B) Comportamenti aggressivi in fase di vendita al domicilio del consumatore 30. Alla luce delle risultanze istruttorie emerge anche univocamente la circostanza che gli incaricati del professionista, nella fase di vendita porta a porta, incalzano verbalmente i consumatori, spesso persone anziane, nonostante le loro perplessità e/o rimostranze, e procedono al montaggio dell’apparecchio e poi richiedono la sottoscrizione di un documento, mettendoli così di fronte al fatto compiuto della avvenuta installazione e della sottoscrizione di una “copia commissione” per poi richiedere insistentemente il pagamento di un prezzo. 31. La pratica risulta, pertanto, in contrasto con gli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, in ragione dell’effetto sorpresa – soprattutto su persone anziane che necessitano di una maggiore calma e riflessione – sortito dall’impresa la quale, approfittando dell’equivoco da essa stessa creato circa la natura della visita inaspettata al domicilio dei consumatori, esercita su di loro con i propri incaricati insistenze sia verbali che di fatto, prevaricando la loro volontà con la installazione forzata dell’apparecchio, la richiesta di una firma e la successiva pretesa del pagamento. C) Frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso del consumatore 32. Secondo numerosi segnalanti, il professionista avrebbe adottato comportamenti dilatori in relazione all’esercizio dei diritti del consumatore, e in particolare nel riconoscimento del diritto di recesso in quanto, una volta esercitato lo stesso come indicato dal professionista, quest’ultimo impone requisiti restrittivi rispetto a quelli previsti dalla norma per il suo esercizio, concedendolo
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solo entro un termine di 10 giorni dall’acquisto, e restituisce solo con estremo ritardo l’importo pagato dal consumatore, oltre a imporre una decurtazione del rimborso per le spese (emissione del vaglia postale) sostenute per il rimborso. 33. La suddetta condotta configura, pertanto, una frapposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali del consumatore ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo, con particolare riferimento al diritto di recesso, in quanto il professionista impone requisiti restrittivi rispetto a quelli previsti dalla norma per il suo esercizio, concedendolo solo entro un termine di 10 giorni dall’acquisto, e restituisce solo con estremo ritardo l’importo pagato dal consumatore, decurtato rispetto a quanto dovuto ai sensi di legge. V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 34. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 35. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità del professionista, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 36. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. 37. Con riferimento alla dimensione del professionista, in base alle informazioni disponibili, ha ricavi estremamente ridotti, derivanti esclusivamente dall’attività in esame. 38. Con riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto nella fattispecie in esame: i) della natura delle infrazioni, tutte caratterizzate da un elevato grado di offensività; ii) dell’entità del pregiudizio economico derivante ai consumatori dalle pratiche commerciali in esame; iii) della debolezza dei destinatari che spesso sono persone anziane, più suscettibili di essere indotte in confusione da prospettazioni equivoche ed ambigue e di essere sopraffatto da comportamenti insistenti e aggressivi di estranei all’interno della propria abitazione; iv) della diffusione delle pratiche in considerazione della estensione del territorio sul quale opera l’impresa al territorio di almeno 13 province. Inoltre, in particolare per la prima pratica, la gravità della stessa è determinata anche dalla pluralità dei profili di illiceità riscontrati e dal rilievo che nella pratica assume l’omissione della informazione sulla natura commerciale della iniziativa e sulla misura del prezzo. 39. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti risulta che le due pratiche commerciali sub A) e B) sono state poste in essere almeno a partire dalla metà del 2012, mentre la pratica commerciale sub C) è stata posta in essere almeno dalla metà del 2014. 40. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Faro Five S.a.s. nella misura di 15.000 € (quindicimila euro) per la violazione di cui alla pratica commerciale sub A), nella misura di 15.000 €
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(quindicimila euro) per la violazione di cui alla pratica commerciale sub B) e nella misura di 10.000 € (diecimila euro) per la violazione di cui alla pratica commerciale sub C). 41. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, la circostanza aggravante della recidiva in applicazione delle disposizioni del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, in quanto nei confronti del professionista già sono state accertate la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo con provvedimento dell’Autorità n. 21797 del 10 novembre 2010 e successivamente l’inottemperanza a tale delibera dell’Autorità 19, si ritiene di determinare l’importo della sanzione nella misura di 20.000 € (ventimila euro) per la violazione di cui alle pratiche commerciali sub A), B) e nella misura di 15.000 € (quindicimila euro) per la violazione di cui alla sub C). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera f), 22, comma 1, 2 e 4, lettera c), e 23, lettera n), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante informazioni equivoche ed ambigue ed omissioni rilevanti in fase di vendita al domicilio del consumatore a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; RITENUTO, inoltre, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub B) risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante comportamenti aggressivi in fase di vendita al domicilio del consumatore a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; RITENUTO, infine, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale sub C) risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso del consumatore a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista;
DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera f), 22, comma 1, 2 e 4, lettera c), e 23, lettera n), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt.. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 19 Cfr. Provvedimento n. 23301 del 14/02/2012.
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d) di irrogare alla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., per la violazioni di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro); e) di irrogare alla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., per la violazioni di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro); f) di irrogare alla società Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C., per la violazioni di cui alla precedente lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro); g) che il professionista Faro Five S.a.s. di Antonio Vacca & C. comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti a), b) e c). Le sanzioni amministrative irrogate di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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PS9987 - ESSEGI-ANOMALIA PREZZI E ORDINI ERRATI Provvedimento n. 25548 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; VISTA la comunicazione, pervenuta in data 4 maggio 2015, successivamente integrata l’11 e il 26 maggio 2015, con la quale la società Essegi S.r.l. (di seguito anche “Essegi”) ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. La società Essegi S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società opera nel commercio all’ingrosso per la fornitura di prodotti per l’ufficio, cancelleria e gadget, anche con vendita presso le sedi dei clienti. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2014, presenta ricavi per 1.190.984,46 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista nell’ambito dell’ attività di promozione e vendita di articoli per ufficio attuata presso le sedi delle “microimprese” clienti, con riferimento ai seguenti profili: a) nel corso delle visite presso le sedi delle società clienti, l’agente venditore della Essegi avrebbe omesso informazioni ritenute rilevanti ai sensi del Codice del Consumo non indicando sui moduli d’ordine sottoscritti, o presentando in modo ambiguo e/o incompleto, dettagli quali: i codici identificativi, i prezzi e le quantità dei singoli articoli ordinati, il prezzo totale dell’ordinativo comprensivo delle imposte e delle eventuali spese aggiuntive di consegna, inducendo in tal modo i clienti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; b) la merce consegnata dal professionista non sarebbe corrisposta, sotto il profilo quantitativo, a quella ritenuta effettivamente ordinata dai clienti e, conseguentemente, anche la relativa fattura emessa sarebbe stata di importo significativamente superiore a quello atteso;
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c) il professionista avrebbe, poi, frapposto ostacoli alle richieste dei clienti dirette ad ottenere il recesso o, in subordine, la modifica e/o la riduzione degli ordini fatti, sollecitando invece, in modo ripetuto e intimidatorio, il pagamento delle fatture fino alla minaccia di azioni legali. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI 1) L’iter del procedimento 3. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 16 marzo 2015 è stato comunicato al professionista l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9987. In tale sede, è stato ipotizzato che la condotta della società Essegi fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante azioni e/o omissioni ingannevoli nonché aggressive, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico delle microimprese cui le proposte di acquisto sono dirette. In particolare, con riguardo ai predetti profili di cui alle lettere a) e b), si osservava che, durante le visite promozionali, l’agente venditore aveva sottoposto e fatto sottoscrivere alle parti una modulistica fuorviante e poco chiara, nonché fornito informazioni ingannevoli e/o omissive, inducendo così in errore i clienti che ricevevano quantitativi di merce superiori a quelli che si era inteso ordinare e fatture più onerose rispetto ai corrispettivi previsti. In relazione al menzionato profilo c), si osservava che il professionista aveva frapposto ostacoli all’esercizio del recesso e alle eventuali richieste di modifica degli ordinativi formulate dai clienti, e sollecitato il pagamento delle fatture fino a minacciare, in caso di inadempimento, il ricorso alle vie legali. 4. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al professionista, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell’art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa il processo di vendita in atto e le modalità di contatto con i clienti, le istruzioni impartite agli agenti incaricati della promozione e della vendita dei prodotti, il sistema di monitoraggio utilizzato e le eventuali procedure di controllo per accertare il livello di affidabilità e correttezza del loro operato. 5. In data 5 giugno 2015 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista 7. Con nota pervenuta in data 4 maggio 2015, successivamente integrata l’11 e il 16 maggio 2015, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 del Regolamento. 8. In particolare, tali impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che il professionista: 1) inserisca nei contratti di agenzia due apposite clausole con le quali l’agente-venditore venga formalmente vincolato sia al rispetto delle modalità di vendita indicate nel già vigente vademecum denominato “Know how ufficiale” dell’azienda, sia alla compilazione del modulo d’ordine in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione del prezzo totale; 2) provveda a modificare il modulo d’ordine inserendo: i) l’indicazione del prezzo totale; ii) per ciascuna tipologia di articolo acquistato, solo il numero dei pezzi acquistati ed il prezzo del singolo articolo, eliminando, quindi, il riferimento al numero delle confezioni ed al numero dei pezzi in
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esse contenuti; iii) sulla parte frontale e con caratteri in grassetto la clausola che attualmente figura sul retro e che indica le modalità di determinazione del prezzo; 3) provveda al ritiro della merce totale o parziale presso ciascuno dei clienti segnalanti ed al rimborso di quanto da questi eventualmente già versato. IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI 9. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 16 marzo 2015. In particolare, si ritiene che le misure proposte per quanto concerne: i) il processo di vendita e le istruzioni impartite agli agenti per la promozione e vendita dei prodotti ii) l’integrazione del modulo d’ordine con talune modifiche; iii) il raggiungimento di un accordo con i soggetti segnalanti per la definizione delle posizioni ancora pendenti, siano nell’insieme idonee a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delineati in sede di avvio. La società, infatti, assumendo tali misure andrebbe, da una parte, a sanare le posizioni dei soggetti segnalanti che hanno dato origine all’avvio dell’istruttoria e, dall’altra, ad evitare per il futuro il ripetersi di analoghi malintesi. Invero, gli impegni proposti appaiono efficaci soprattutto in quanto rendono maggiormente trasparente il modulo utilizzato per l’acquisizione degli ordinativi, in modo da evitare qualsiasi equivoco ingenerato dalla presentazione verbale da parte degli agenti che, peraltro, risulteranno vincolati per contratto al rispetto delle linee guida adottate dal professionista e alla compilazione integrale del modulo d’ordine. In particolare, il modulo d’ordine diverrà più chiaro per l’acquirente in quanto riporterà l’indicazione del prezzo totale dell’ordinativo e sarà eliminato il riferimento al numero delle confezioni (che contengono più articoli), scongiurando il protrarsi di rischi di confusione in ordine all’effettiva consistenza dell’ordinativo effettuato. RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla Essegi, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria; RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della Essegi; RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
DELIBERA a) di rendere obbligatori, nei confronti della Essegi, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti, nella versione consolidata, in data 26 maggio 2015, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento; b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento; c) che la Essegi, entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni.
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Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DI IMPEGNI Nell’ambito del procedimento n. PS9987 avviato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche “l’Autorità”) in data 16 marzo 2015 e avente ad oggetto le condotte commerciali della Essegi S.r.l. in materia di promozione e vendita di prodotti per ufficio presso le sedi delle società clienti, il professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati: 1. inserire nei contratti di agenzia apposita clausola con la quale l’agente – venditore venga formalmente vincolato al rispetto delle modalità indicate nel know how dall’azienda; 2. inserire nei contratti di agenzia apposita clausola con la quale l’agente – venditore venga formalmente vincolato alla compilazione in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione del prezzo totale, del modulo d’ordine; 3. modificare il modulo d’ordine inserendo, con caratteri in grassetto, la clausola attualmente posta sul retro, che indica le modalità di determinazione del prezzo; 4. modificare il modulo d’ordine inserendo, per ciascuna tipologia di articolo acquistato, solo il numero dei pezzi acquistati ed il prezzo del singolo articolo, semplificando di fatto l’operazione di calcolo (in buona sostanza viene così eliminato il riferimento al numero delle confezioni ed il numero dei pezzi in esse contenuti); 5. modificare il modulo d’ordine inserendo l’indicazione del prezzo totale; 6. provvedere al ritiro della merce totale o parziale presso ciascuno dei Clienti segnalanti ed al rimborso di quanto da questi eventualmente già versato.
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PS9354 – ACEA ENERGIA - PROBLEMI FATTURAZIONE Avviso di avvio di procedimento istruttorio L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera dell’Autorità del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento PS9354. I. LE PARTI Acea Energia S.p.A. (“Acea Energia”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società è uno dei principali operatori attivi nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale e, nel 2014, ha realizzato un fatturato pari a circa 2,1 miliardi di euro. Codacons - Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatorie - e AECI – Associazione Europea Consumatori Indipendenti. II. LE PRATICHE COMMERCIALI Dalle segnalazioni di singoli utenti e di associazioni di consumatori giunte tra il marzo 2014 e il giugno 2015 nonché da informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che Acea Energia, nella sua qualità di professionista, avrebbe posto in essere nell’espletamento della attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti domestici e alle microimprese delle condotte che potrebbero integrare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, Acea Energia avrebbe dato avvio alle procedure di messa in mora, recupero crediti e sospensione della fornitura in relazione a: (i) richieste di pagamento in fattura di importi asseritamente erronei, anomali e/o non correttamente stimati; (ii) crediti di notevole entità maturati nei confronti dei clienti in caso di prolungato ritardo nell’emissione di fatture o di conguagli effettuati a distanza di diversi anni dall’avvenuto consumo; (iii) richieste di pagamento di fatture già saldate dal cliente. In tutti questi casi, nonostante le segnalazioni, i reiterati reclami e/o richieste di verifica presentati dai consumatori, nonché la comunicazione delle autoletture, i professionisti avrebbero dato comunque seguito alle procedure di riscossione senza attivarsi per fornire un pronto e sostanziale riscontro alle istanze e/o sospendere il processo di riscossione né proceduto alle rettifiche necessarie . Inoltre, a fronte di istanze di rimborso e restituzione di crediti maturati nell’ambito del rapporto di fornitura, il professionista non sembra aver provveduto ad una tempestiva restituzione delle somme spettanti al consumatore, anche a distanza di diversi mesi dal riconoscimento del credito III. AVVISO Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 1 luglio 2015, Prot.
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n. 0043359 , è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti, volto ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9354.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PS9541 – EDISON - PROBLEMI FATTURAZIONE Avviso di avvio di procedimento istruttorio L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera dell’Autorità del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento PS9541. I. LE PARTI Edison Energia S.p.A. (“Edison”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. La società è attiva nella vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale e ha realizzato nel 2014 un fatturato pari a circa 4,6 miliardi di euro. Organizzazione Tutela dei Consumatori del FVG, CODACONS, in qualità di segnalanti II. LE PRATICHE COMMERCIALI Dalle segnalazioni di singoli utenti e di associazioni di consumatori giunte tra il marzo 2014 e il maggio 2015 nonché da informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che Edison, nella sua qualità di professionista, avrebbe posto in essere nell’espletamento della attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti domestici e alle microimprese delle condotte che potrebbero integrare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, Edison Energia avrebbe dato avvio alle procedure di messa in mora, recupero crediti e sospensione della fornitura in relazione a (i) fatture richiedenti il pagamento di importi asseritamente erronei, anomali e/o non correttamente stimati; (ii) crediti maturati nei confronti dei clienti in caso di prolungato ritardo nell’emissione di fatture o di conguagli effettuati a distanza di diversi anni dall’avvenuto consumo; (iii) fatture non recapitate, anche addebitando nelle fatture successive gli interessi di mora relativi, (iv) fatture già pagate o non riscosse a causa di problematiche tecniche indipendenti dai consumatori. In tutti questi casi, nonostante le segnalazioni, i reiterati reclami e/o richieste di verifica presentati dai consumatori, nonché la comunicazione delle autoletture, i professionisti avrebbero dato comunque seguito alle procedure di riscossione senza attivarsi per fornire un pronto e sostanziale riscontro alle istanze e/o sospendere il processo di riscossione né proceduto alle rettifiche necessarie . Inoltre, a fronte di istanze di rimborso e restituzione di crediti maturati nell’ambito del rapporto di fornitura, il professionista non sembra aver provveduto ad una tempestiva restituzione delle somme spettanti al consumatore, anche a distanza di diversi mesi dal riconoscimento del credito III. AVVISO Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 1 luglio 2015, Prot. n. 0043362 , è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti, volto ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
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Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9541.
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PS9542 - ENI - PROBLEMI FATTURAZIONE Avviso di avvio di procedimento istruttorio L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera dell’Autorità del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento PS9542. I. LE PARTI ENI S.p.A., in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”. La società opera nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali del settore domestico. CODACONS, Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell’Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, Sede Nazionale, Sede Regionale Abruzzo Sezione di Francavilla al mare; FOCUS, Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Utenti e dei Diritti Sociali, Casa dei Diritti Sociali, Sportello di Latina; AECI, Associazione Europea Consumatori Indipendenti, Sezione Regionale Lazio, Sezione Regionale Lombardia, Sezione Verona 3, Sezione Roma Nord; ADICONSUM, Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, Sezione di Lucca; ADC, Associazione Difesa Consumatori, sezione di Bari; LEGA CONSUMATORI DI VERONA, Associazione per la difesa del consumatore e degli utenti; FEDERCONSUMATORI – Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, Sezione di Bari Sportello Modugno, Sezione di Castrignano dei Greci, Sede Regionale Toscana, Sezione di Firenze, Sede Provinciale di Pordenone, Sede Provinciale di Perugia, Sezione di Roma; UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, Sezione di Castellammare di Stabia; MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, Sezione di Ascoli Piceno; ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PISTOIESI; ADICO, Associazione Difesa Consumatori, Sezione di Venezia; ASS CON., Associazione di Consumatori anti usure & abusi bancari finanziari assicurativi amministrativi, in qualità di segnalanti. II. LE PRATICHE COMMERCIALI La società ENI S.p.A., secondo informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo e le numerose segnalazioni di consumatori, e loro associazioni rappresentative, pervenute all’Autorità nel periodo marzo 2014 – giugno 2015, nell’espletamento della sua attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti domestici e alle microimprese, avrebbe posto in essere talune condotte che potrebbero integrare ipotesi di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, in numerosi casi ENI avrebbe dato avvio alle procedure di messa in mora, recupero crediti e sospensione della fornitura in relazione a (i) richieste di pagamento in fattura di importi asseritamente erronei, anomali e/o non correttamente stimati; (ii) crediti di notevole entità maturati nei confronti dei clienti in caso di prolungato ritardo nell’emissione di fatture o di conguagli effettuati a distanza di diversi anni dall’avvenuto consumo; (iii) richieste di pagamento di fatture già saldate dai consumatori, e ciò nonostante le segnalazioni, i reiterati reclami e/o richieste di
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verifica presentati dai consumatori, nonché la comunicazione delle autoletture, senza che il professionista si sia attivato per fornire un pronto e sostanziale riscontro alle istanze e/o sospendere il processo di riscossione, né proceduto alle rettifiche necessarie. Inoltre, a fronte di istanze di rimborso e restituzione di crediti maturati nell’ambito del rapporto di fornitura, il professionista non sembra aver provveduto ad una tempestiva restituzione delle somme spettanti al consumatore, anche a distanza di diversi mesi dal riconoscimento del credito III. AVVISO Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 1 luglio 2015, Prot. n. 0043357 , è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9542.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PS9883 – ENEL-PROBLEMI FATTURAZIONE Avviso di avvio di procedimento istruttorio L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) adottato con delibera dell’Autorità del 1 aprile 2015, in relazione al procedimento PS9883. I. LE PARTI Enel Energia Spa (“Enel Energia”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Enel Energia è la società del Gruppo Enel Spa per la fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero e propone prodotti e servizi integrati per clienti domestici e non domestici. Enel Servizio Elettrico (“Enel SE”) è la società del Gruppo Enel Spa che gestisce il “servizio di maggior tutela” per l’energia elettrica nelle aree nelle quali Enel Distribuzione è concessionaria del servizio di distribuzione. Unione Nazionale Consumatori; Codacons Sede Nazionale e sedi locali Abruzzo, Crotone e Benevento; Federconsumatori Nazionale e sedi locali Abruzzo, Toscana, Forlì-Cesena; Movimento Consumatori; Associazione Europea Consumatori Indipendenti e Coordinamento Micro-PiccoleMedie Imprese per la Tutela e l’Assistenza (“Comitas”); in qualità di segnalanti. II. LE PRATICHE COMMERCIALI Dalle segnalazioni pervenute da parte di consumatori e loro associazioni nel periodo marzo 2014 maggio 2015 nonché da informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, è emerso che Enel SE ed Enel Energia, distintamente per la propria customer base, avrebbero dato avvio alle procedure di messa in mora, recupero crediti e sospensione della fornitura in relazione a: (i) richieste di pagamento in fattura di importi asseritamente erronei, anomali e/o non correttamente stimati; (ii) crediti maturati nei confronti dei clienti in caso di prolungato ritardo nell’emissione di fatture o di conguagli effettuati a distanza di diversi anni dall’avvenuto consumo; (iii) bollette non recapitate e/o intempestivamente recapitate, anche addebitando nelle fatture successive gli interessi di mora relativi. In tutti questi casi, nonostante le segnalazioni, i reiterati reclami e/o richieste di verifica presentati dai consumatori, nonché la comunicazione delle autoletture, i professionisti avrebbero dato comunque seguito alle procedure di riscossione senza attivarsi per fornire un pronto e sostanziale riscontro alle istanze e/o sospendere il processo di riscossione né proceduto alle rettifiche necessarie. Inoltre, a fronte di istanze di rimborso e restituzione di crediti maturati nell’ambito del rapporto di fornitura, i professionisti non avrebbero provveduto ad una tempestiva restituzione delle somme spettanti al consumatore, anche a distanza di anni dal riconoscimento del credito. Inoltre, a fronte di istanze di rimborso e restituzione di crediti maturati nell’ambito del rapporto di fornitura, il professionista non sembra aver provveduto ad una tempestiva restituzione delle somme spettanti al consumatore, anche a distanza di diversi mesi dal riconoscimento del credito
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III. AVVISO Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 1 luglio 2015, Prot. n. 0043361 , è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti dei professionisti, volto ad accertare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo. Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega di citare la Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9883.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Bollettino Settimanale Anno XXV- N. 26 - 2015
Coordinamento redazionale
Giulia Antenucci
Redazione
Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: http://www.agcm.it
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