BOLLETTINO DI INFORMAZIONE ASSICURATIVA Anno 2, Numero 1 - Marzo/Giugno 2011
Chi ha qualche anno di più ricorderà il ruolo fondamentale che, in occasione del terribile sisma che colpì il Friuli nel 1976, rivestirono le prime radio locali antesignane della liberalizzazione e dell’impetuoso sviluppo che – qualche anno più tardi – interessò la televisione con la nascita delle reti private. Poi sono arrivati i personal computers e lo sviluppo e diffusione del web, che ha portato alla creazione di uno spazio interattivo e informativo impensabile solo vent’anni fa e sta caratterizzando l’epoca contemporanea in tutti i suoi aspetti sociali, politici e di privata
quotidianità. Quanti di noi non hanno sviluppato una sorta di nuova dipendenza dal proprio smartphone per restare sempre in contatto – anche sotto l’ombrellone – con il proprio universo di riferimento, il lavoro, le relazioni interpersonali? Il web ha introdotto nella nostra vita enormi opportunità ed alcuni, inevitabili, rischi connessi alla vastità ed al solo parziale livello di sicurezza garantito dal web. Basti pensare al fenomeno dei social network come Facebook, My Space,
Twitter,Wikipedia, Linkedin ed al problema del controllo della qualità dell’informazione che passa attraverso questi straordinari canali. L’allestimento di siti web dedicati è ormai uno standard utilizzato, ad esempio, dalle Autorità per rintracciare e contattare, in caso di calamità o di rischi per la sicurezza, i connazionali all'estero. Molti ricorderanno l’efficacia di questo strumento in occasione dello tsunami nel 2004, quando si rivelò praticamente impossibile contattare le persone con i mezzi di comunicazione tradizionali. I primi mesi di questo tormentato 2011 passeranno alla storia per la forza travolgente della comunicazione politica e ideologica web nell’attivazione del processo rivoluzionario che sta interessando il Nord Africa e
1 Presentazione - La Redazione
2 Considerazioni sulla “MEDIAZIONE” - Ernesto Rovatti
4 Lo screenshot del profilo Linkedin del Gruppo Lercari
Risk Management e Polizze di Costruzione, Prima Parte: Contenuti della disciplina - Ugo Pino
parte del Medio Oriente. Ma saper comunicare e saper scegliere tra i vari strumenti disponibili i più adeguati rappresenta una forte criticità rispetto agli obiettivi che un'azienda o un ente si pone. Anche nel contesto fortemente evolutivo ed innovativo che contraddistingue il comparto assicurativo, il problema della comunicazione e trasmissione in
modo affidabile e certificato dei dati non può essere affrontato in modo improvvisato o semplicistico, ma basandosi su solide basi e competenze tecniche. Gli errori in questo campo, talvolta incautamente sottovalutati, si pagano cari. Il Gruppo Lercari, in occasione dell’evento Claims Innovation & Technology che si è svolto lo scorso novembre ha affrontato con determinazione questi temi coinvolgendo figure di assoluto rilievo del mondo assicurativo, industriale e dei servizi,
raccogliendo e confrontando le singole esperienze. Le operazioni peritali del Gruppo sono ormai basate sullo sfruttamento delle nuove realizzazioni informatiche – user oriented ed a forte connotazione web – che hanno consentito di rinnovare – nel rispetto dei principi fondamentali che sono alla base della sua storia e della posizione di leadership conseguita in 130 di storia – il proprio modus operandi per adeguarlo ai nuovi standard ed alle esigenze del Mercato. La Redazione
Considerazioni sulla “MEDIAZIONE” Sono rimasto soddisfatto e compiaciuto di aver partecipato all’incontro organizzato dall’associazione INSURANCE SKILLS JAM (Il Convivio Assicurativo) che aveva come argomento la “Mediazione: opportunità ed incognite”, tenutosi l’Ottobre scorso a San Donato Milanese presso l’Auditorium della UGF Assicurazioni con una amplissima partecipazione di pubblico indubbiamente interessato. In verità non vorrei entrare ora nel merito degli interventi che hanno caratterizzato la mattinata né della simulazione di una “procedura di mediazione” svoltasi nel pomeriggio con lo scopo di inscenare per la larga assemblea di par tecipanti lo svolgimento di un caso pratico di composizione amichevole tra par ti avverse: nello specifico le par ti si erano rivolte volontariamente ad un “organismo” che ha messo a disposizione una persona (mediatore) la quale, pur rimanendo priva di qualsiasi potere giudiziario e vincolante per le par ti, ha (o meglio avrà) la possibilità di conciliare le posizioni contrastanti delle par ti con questo istituto, nuovo per l’Italia (in par ticolare per gli Italiani), che dovrebbe rendersi operativo nel prossimo Marzo. Sono curioso di assistere alle prime fasi di avvio di questa procedura ufficializzata a livello nazionale ora che, con la Gazzetta ufficiale n. 258, è stato reso operativo il decreto n. 180 del 18/10/2010 riguardante il Regolamento applicativo con la determinazione tra l’altro dei criteri e delle 2
modalità di gestione degli enti che saranno proposti a diventare organismi di mediazione in base ed in relazione al decreto legge istitutivo n. 28 del 04/03/2010 che dovrebbe entrare in vigore nel marzo prossimo venturo per quanto riguarda l’obbligatorietà preliminare ad esperire la procedura di mediazione prima del ricorso alla causa di giudizio civile.. Se c’è infatti un momento difficile per la politica (e per la giustizia) in Italia, è proprio quello che stiamo vivendo per cui permettetemi il condizionale che è d’obbligo; comunque stiamo a vedere anche perché siamo oltre tutto in presenza di alcuni settori professionali che vedono in questo istituto una occasione possibilmente negativa per la loro attività professionale. Invece di entrare nel merito della legge, desidererei quindi analizzare l’aspetto più essenzialmente peritale (visto che ho consumato oltre 45 anni della mia vita a “fare il perito”) e cioè la par ticolarità che la nuova procedura di MEDIAZIONE possa venire a rendersi in qualche modo
L’Ingegnere Ernesto Rovatti al Convegno di Skillsjam il 14 Ottobre 2010
parallela a quella della Consulenza Tecnica Preventiva. Nel caso in cui il Giudice conferisca infatti al C.T.U. in base all’ar t. 696 bis del Codice di Procedura Civile (modificativo dal 2005 dell’art. 696) mandato di cercare di formalizzare tecnicamente i punti determinanti in una procedura di accer tamento preventivo fra due parti contrapposte in materia controversa, il Consulente Tecnico di Ufficio con il nuovo testo del Codice di Procedura Civile ha l’obbligo, tramite la nuova facoltà concessa al Giudice dall’ar t. 696 bis, di tentare la conciliazione fra le par ti ancorché la consulenza sia ancora nella fase, appunto, preventiva. Il C.T.U. ha quindi, in caso di risultato positivo del tentativo, la possibilità materiale di formare un processo verbale di conciliazione sottoscritta dalle par ti, così come potrà avvenire per il “Mediatore” nella nuova procedura della conciliazione, visto che questa incombenza fa par te del contenuto dell’ar t. 11 punto 3 del decreto legge n. 28 del 4/3/2010 (G.U. n. 53), per cercare di ottenere prima della causa civile, appunto LA CONCILIAZIONE finalizzata alla composizione delle controversie di carattere civile e/o commerciale. L’indagine tecnica che il C.T.U. è tenuto ad espletare con carattere di urgenza nello stabilire e descrivere lo “stato dei luoghi” che si prevede possa mutare nel tempo per un qualsiasi giustificato motivo, e di risolvere la questione tecnica dell’ ”an” e /o del “quantum” nella successiva causa d merito, gli consente ora anche la possibilità di cercare di dissuadere la par te per la quale la consulenza tecnica potrebbe risultare meno favorevole, cercando di coinvolgere entrambi i C.T.P. a rinunciare (quasi sempre in modo parziale) alle proprie ragioni che potrebbero dimostrarsi nell’atto pratico non completamente soddisfacenti. Nel caso della nuova legge sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, il Mediatore sembrerebbe quindi dover avere, per raggiungere lo scopo della conciliazione fra le par ti, una capacità tecnica che normalmente potrebbe non avere e che potrebbe renderlo debole nell’opera di convincimento; ecco allora che potrebbe diventare determinante l’appor to di un perito (e/o consulente), a questa figura centrale che è il Mediatore. Il perito tuttavia non sarà solo un esper to della sua materia ma una persona che, cosa facilmente comprensibile, dovrà dimostrare una propria innata
“terzietà” oltre che una competenza tecnica specifica. Il meditatore per la sua specifica funzione, non dovendo conferire negli incontri conciliatori con i consulenti tecnici di par te bensì direttamente con le PARTI, avrà l’incombenza di dare anche alcune spiegazioni (che potranno essergli indotte del suo consulente) ma che, non avendo egli qualità tecniche, non deve coscientemente neppure dimostrare di averle mentre deve saper impostare di contro una opera di convincimento nei confronti delle par ti (le uniche ad avere il vero interesse) affinché abbandonino la lite a fronte di un risultato concreto, rapido e definitivo: LA CONCILIAZIONE. Ho desiderato esporre queste mie considerazioni, proprio per cercare di rendere evidente la particolare delicatezza con la quale debbono intervenire gli attori principali di una procedura come quella dettata dalla legge n. 28 del 4/3/2010 ormai prossima all’entrata in vigore con piena operatività, quando cioè i legali delle par ti contrapposte saranno obbligati a rendere edotto il loro proprio cliente della necessità di accedere alla procedura della CONCILIAZIONE, prima di aprire una lite. Il Mediatore dovrà essere risoluto nella sua opera di convincimento cercando di “mediare” tra le par ti in modo che esse stesse diventino attrici della soluzione conciliatoria; ognuna valutando introspettivamente i “pro” e i “contro” tramite l’invito del mediatore a cercare di vedere i problemi non solo e sempre in modo par tigiano, ma convenendo fino a quale punto le motivazioni di par te possono valere in modo assoluto e fino a quale in modo parziale o relativo. Il perito/consulente del Mediatore, pur nella determinazione tecnico e/o commerciale del problema, dovrà saper essere terzo nei confronti dello stesso Mediatore, indicando chiaramente dove può “mediare” e dove no, pena la risposta negativa di una o di entrambe le par ti in gioco. Milano, 1 Febbraio 2011 - Ernesto Rovatti 3
Risk Management e Polizze di Costruzione Prima parte - Contenuti della disciplina
1. INTRODUZIONE
3. BENEFICI DEL RISK MANAGEMENT
Il Risk Management è una disciplina di ampio respiro ed il termine viene usato con una pluralità di significati. Nel contesto dei rischi di costruzione, possiamo considerarlo come un processo attraverso il quale si adotta la decisione di sostenere dei rischi noti piuttosto che eliminarli, mitigarli o trasferirli a terzi.
Nell’ambito delle assicurazioni tecnologiche, una percentuale elevata di sinistri deriva da errori umani e/o dalla sottovalutazione di potenziali rischi. L’accesso al cantiere di specialisti all’uopo incaricati può determinare numerosi effetti positivi ed in particolare:
In maggior dettaglio, il Risk Management si propone di: 1) identificare i fattori che possono incidere negativamente sull’esito di un progetto aumentandone i costi e/o procrastinandone il completamento; 2) valutare gli aspetti di cui sopra nei riflessi di possibili danni a terzi; 3) quantificare i rischi in termini di ritardo e costi vivi per il ripristino; 4) individuare le iniziative più idonee ad eliminare e/o ridurre tali rischi ancor prima che si verifichino; 5) selezionare le tecniche più appropriate per il controllo dei rischi; 6) attribuire ai diversi soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto i rischi che loro competono. Essenzialmente si riconoscono due approcci fondamentali di RM: a) dal versante dell’Assicurato (Committente, General Contractor), il processo di RM deve iniziare già durante la fase di elaborazione del progetto e della predisposizione del bando di gara; b) dal versante dell’Assicuratore, tale processo tende ad iniziare dopo che si è avviato il periodo di costruzione coinvolgendolo pienamente con un contributo decisivo in tema di analisi e prevenzione. Tutti e due processi debbono svolgersi in sintonia allo scopo di contribuire al buon esito del progetto. 2. ATTIVITÀ IN CANTIERE Ai fini di questo studio, l’accento viene posto sui tre seguenti aspetti: 1) sopralluoghi in cantiere in corso lavori; 2) raccomandazioni circa le misure finalizzate ad eliminare e/o mitigare situazioni di rischio; 3) attuazione in concreto di tali misure. 4
1) richiamare l’attenzione della Direzione Lavori su particolari situazioni di pericolo; 2) suggerire idonee misure di prevenzione; 3) tenere l’Assicuratore al corrente degli sviluppi in corso lavori; 4) informare gli Assicurati sulla casistica di sinistri verificatisi in situazioni analoghe; 5) creare un dialogo fruttuoso anche in vista di futuri sviluppi tecnico/commerciali. 4. PROCEDURE Il corretto svolgimento dell’attività di RM richiede l’adozione di determinate procedure. Lo schema qui descritto si riferisce principalmente all’attività degli esperti incaricati di valutare il progetto e svolgere i necessari accertamenti sul campo. Il grado di specializzazione ed il numero dei soggetti utilizzati dipenderà dalle dimensioni e dalla complessità del progetto medesimo. 5. INDAGINE E FLUSSO INFORMATIVO L’accesso alle informazioni relative al progetto è condizione essenziale per il corretto svolgimento del processo di RM. Ne consegue l’esigenza di ottenere piena collaborazione dall’Assicurato nonché di rapportarsi continuamente con le risultanze degli accertamenti dei “loss adjusters” che costituiscono un prezioso riferimento al fine di evitare il ripetersi di eventi dannosi. Il flusso di informazioni tra l’Assicurato ed il “RM Team” può essere illustrato nel modo seguente: Documenti di Progetto
Relazione di Relazioni dei Sopralluogo Loss Adjusters Squadra di Risk Management Raccomandazioni in Tema di Prevenzione
6. IL “TEAM DI RM “ In una costruzione ideale, la squadra incaricata di svolgere il processo di RM dovrebbe consistere di: a) un tecnico di cantiere, b) uno specialista di monitoraggio, c) un co-ordinatore. Il tecnico di cantiere, in relazione a progetti assicurati con polizze EAR/CAR, dovrebbe: 1) effettuare i sopralluoghi con prevalente finalità di prevenzione; 2) predisporre le relazioni ad uso degli Assicuratori e dei Riassicuratori e di ogni altro soggetto interessato; 3) elaborare i suggerimenti atti a prevenire possibili eventi dannosi o, a seguito di sinistro, rivolti ad impedirne il ripetersi. Le caratteristiche proprie di un buon tecnico di cantiere comprendono una laurea o qualifica equivalente in ingegneria meccanica o civile, una solida esperienza sul campo in tema di costruzione/montaggio nonché capacità negoziali e di comunicazione. Inoltre, dovrà possedere conoscenze sufficienti della contrattualistica di cantiere e di quella assicurativa con particolare riguardo alle polizze di costruzione (EAR/CAR). Tra le competenze specifiche, vi dovrà essere la capacità di valutare il profilo di rischio nei vari stadi del processo di costruzione, le tecnologie utilizzate, il quadro geognostico, l’esposizione ad eventi naturali di particolare intensità, le criticità collegate alle fasi di collaudo/avviamento ed infine la situazione di rischio relativa a possibili danni a terzi o cose di terzi. Qualora la copertura assicurativa comprenda la sezione di ALOP/DSU, il tecnico incaricato dovrà essere in grado di svolgere un’analisi specifica ed approfondita su questa complessa tematica. 7. CONTENUTI DEL SOPRALLUOGO L’uso di una “check-list” indicante gli aspetti principali cui deve rivolgersi il tecnico incaricato durante il sopralluogo è divenuto di generale applicazione. Relativamente ai rischi di costruzione (CAR/EAR), si prevede una prima fase di disamina dei documenti di progetto, da svolgersi a tavolino, seguita da un sopralluogo in cantiere per l’analisi del rischio nella sua materialità. Una “check-lists” specifica è fornita per la sezione di RCT.
8. CHECK-LIST GENERALE – RISCHI CAR/EAR 1) informazioni di carattere generale: assicurato, tipo di rischio, particolari della visita ecc.; 2) dati essenziali sul rischio: periodo di costruzione, turni di lavoro, planimetrie, risorse; 3) dati relativi alla copertura: garanzie prestate, franchigie, limiti di risarcimento ecc.; 4) dati sul progetto da documenti: analisi del progetto, cronogramma dei lavori, comparazione fra tempi stimati ed attuale stato di avanzamento; 5) dati sulla gestione del progetto: profilo degli appaltatori, loro esperienza specifica, organizzazione del cantiere, comunicazioni; 6) dati sul sito da documenti: esposizione ad eventi naturali, misure di prevenzione adottate, precedenti ecc.; 7) dati sulla costruzione da documenti: analisi geognostica, opere pre-esistenti, attrezzature di cantiere impiegate ecc.; 8) dati sul processo da documenti: analisi degli “standards” di produzione, dei metodi di controllo di qualità e dei piani di monitoraggio; 9) rischio incendio da documenti: analisi del carico di fuoco, verifica delle misure anti-incendio e della loro funzionalità ecc.; 10) rischi in fase di collaudo e prove di funzionamento: analisi del programma relativo ai collaudi, delle procedure previste per la consegna provvisoria, del grado di competenza del personale addetto ecc.; 11) dati strutturali da documenti: analisi sulla qualità dei materiali,“standards” costruttivi e qualità dei sistemi in atto; 12) sopralluogo in cantiere-opere civili: controllo dei dati ricavati dai documenti, verifica accurata delle misure di protezione contro eventi naturali, accesso al cantiere, stato d’uso delle attrezzature e metodologia di costruzione; 13) sopralluogo in cantiere- ingegneria elettro/meccanica: controllo delle informazioni da documenti, verifica delle caratteristiche costruttive dei macchinari elettromeccanici con particolare riguardo a trasformatori, linee di trasmissione, caldaie, turbine ecc. unitamente ai loro sistemi di controllo e monitoraggio; 5
14) ricevimento materiali e stoccaggio dei medesimi; 15) dimensioni e caratteristiche dei magazzini; 16) sicurezza e guardiania del cantiere. 9. CHECK-UP PER RCT 1) valutazione del rischio in relazione a proprietà circostanti e/o adiacenti; 2) lavori critici quali scavi, abbassamento del livello di falda, uso di esplosivi ecc.; 3) valutazione del rischio di inquinamento accidentale nei riguardi di fiumi e/o della falda; 4) aspetti concernenti la RCT – incrociata, organizzazione del cantiere ecc. 10. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO Lo svolgimento delle procedure di RM su progetti complessi richiede tempo e personale qualificato che provveda alla raccolta ed all’analisi delle informazioni, alla redazione dei necessari “reports” ed alla verifica delle misure che costituiscono il valore aggiunto della loro attività professionale. Tutto ciò comporta costi non trascurabili al cui finanziamento occorre provvedere mediante chiari accordi tra le parti. I benefici potenziali di un’efficace politica di RM sono notevoli e riguardano, in eguale misura, tutti gli interessati alla buona riuscita del progetto. In linea generale, le risorse economiche sono ricavate dal premio di polizza la cui maggiorazione tende ad essere compresa tra il 2,50% ed il 3,50% per le opere di maggiori dimensioni. Una volta determinato il costo e concordato il programma degli interventi, si può procedere alla sua attuazione in tre modi diversi: a) mediante affidamento del servizio in “outsourcing” ad una società specializzata; b) mediante gestione diretta da parte dell’assicuratore/riassicuratore che incarica uno o più tecnici facenti parte della propria struttura; c) mediante soluzioni “ibride” che prevedano una combinazione delle due ipotesi di cui sopra. 11. SEGMENTAZIONE La natura, ampiezza e carico di lavoro delle attività di RM, nonché il relativo costo, variano in funzione: a) del “budget” disponibile, b) del tipo di opera da eseguire, c) dell’ampiezza dell’attività di RM. 6
12. DIMENSIONI DEL PROGETTO La valutazione iniziale del costo del servizio dovrà riferirsi ad un parametro “giorni/uomo” indipendentemente dal metodo di finanziamento. Il calcolo di cui allo specchietto sottostante si basa su un’ipotesi di costo compresa fra il 2,50% ed il 3,50% del premio di polizza (CAR(EAR) , considerando un importo medio di € 800 per giorno/uomo ed un tasso medio del 4 pro-mille da applicarsi alla somma assicurata totale. Dimensioni del Progetto (S. A. in milioni di €) > 500
Servizio di RM (Numero giorni/uomo) > 60
100 - 500 10 - 100
12 - 60 1 - 12
< 10
<1
Metodo di finanziamento (RM = Risk Management “outsourching” o “ibrido” “ibrido o “in-house” “in-house”
I dati di cui sopra costituiscono approssimazioni dal momento che i costi effettivi dipendono da numerosi fattori, tra i quali, le spese di viaggio e la frequenza delle visite che, a loro volta, rifletteranno le dimensioni e complessità del progetto. Per le opere di minore impegno, saranno sufficienti una o due visite con un programma standardizzato di RM. Per quelle di grandi dimensioni, il programma verrà elaborato “ad hoc” e richiederà l’intervento di più esperti ognuno responsabile per un particolare aspetto dell’opera. 13.TIPO DI PROGETTO Il contenuto e la tempistica del progetto vanno pianificati in relazione alle caratteristiche dell’opera da costruire. A questo proposito bisognerà distinguere tra opere di ingegneria elettro-meccanica (EAR), opere di ingegneria civile (CAR) ed opere miste (CAR/EAR). a) per i rischi CAR l’attenzione dovrà soprattutto rivolgersi all’esposizione in tema di eventi naturali la quale permane durante l’intero periodo di costruzione . Ne deriva la necessità di un programma di visite ad intervalli regolari preferibilmente all’inizio di ogni periodo meteorologicamente più pericoloso. Avvicinandosi il termine dei lavori, il rischio di terremoto ed uragani tende a ridursi per la maggio robustezza costruttiva dell’opera completa. Di contro aumenterà sensibilmente il rischio di incendio sia per l’elevato livello dei valori esposti sia per la probabilità che le misure anti-incendio siano, in
tutto o in parte, non ancora funzionanti. a) Per i rischi di montaggio (EAR), il momento più critico tende a coincidere con il collaudo alla fine del periodo di costruzione. Le visite dovranno concentrarsi su questo aspetto anche in relazione alle misure anti-incendio ed alle procedure di accettazione dei macchinari. a) Per le opere miste (CAR / EAR) valgono le considerazioni di cui sopra. 14. FATTORI CRITICI DI SUCCESSO L’obbiettivo finale che ci prefiggiamo è quello di creare le condizioni che rendano possibile l’applicazione di un completo ed efficace programma di RM. Inoltre si tende a promuovere lo sviluppo di una maggiore e più cosciente sensibilità ai problemi della sicurezza e della prevenzione. A tal fine, occorre tener conto di alcune fondamentali premesse che determineranno le sorti di una futura politica di RM nel settore delle costruzioni. 1) Committente e Appaltatori Non di rado l’atteggiamento iniziale di questi soggetti è di riluttanza nei confronti di processi il cui contenuto ed il cui rapporto costi/benefici possono essere sottovalutati e/o fraintesi. La responsabilità primaria per il buon esito del progetto non può essere che del Committente/ Appaltatore: gli assicuratori possono fornire tutto il proprio bagaglio di esperienze e suggerire le misure più idonee per evitare sinistri o limitarne le conseguenze dannose. Occorrerà, pertanto, una convinta adesione alla politica di “Risk Management” da parte dell’assicurato che non dovrà farsi condizionare dalla positiva conclusione di precedenti opere realizzate. Da questa impostazione non potranno che scaturire numerosi, potenziali vantaggi, fra i quali non ultimo, una significativa riduzione del premio di polizza ed, in taluni casi, la stessa possibilità di assicurare il rischio. Gli obbiettivi di fondo (completamento
dell’opera nei tempi previsti e nei limiti del “budget” in assenza di sinistri) sono comuni a tutte le parti interessate al progetto. Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in tema di RM, possiamo identificare tre aree principali di intervento: a) aspetti riguardanti l’organizzazione del cantiere per i quali, pur in un quadro di mutamenti del contesto del rischio, non si verificano significativi incrementi nei costi di realizzazione dell’opera; b) aspetti riguardanti il processo e/o il progetto che, seppure in linea di principio accettabili, possono comportare rischi elevati in particolari condizioni; c) evidenti violazioni e/o deroghe delle buone regole progettuali o costruttive con implicazioni inaccettabili sul piano dei rischi trasferiti all’assicuratore e/o sostenuti in proprio dall’assicurato spesso inconsapevolmente. Ogni suggerimento dovrebbe aiutare l’assicurato ad elevare, quanto più possibile, la soglia di sicurezza del progetto riducendo la probabilità di danni che non possano ricondursi ad eventi totalmente fortuiti ed al di fuori dell’umano controllo. L’accettazione del piano di RM da parte dell’assicurato può costituire oggetto di specifica pattuizione e divenire una “warranty” di polizza che preveda monitoraggio continuo e controlli periodici in campo ai fini di garantirne la piena attuazione. 2) Responsabilità per le misure di RM Si tratta di un ulteriore aspetto dal quale dipende la buona riuscita del programma di RM. L’assicurato detiene il controllo e la responsabilità primaria per il progetto di cui conosce tutti i particolari tecnici e le caratteristiche dell’ambiente in cui viene realizzato. Egli non può essere condizionato dalle prescrizioni di RM al di là di una ragionevole politica di prevenzione finalizzata al mantenimento ed al miglioramento dell’assicurabilità del rischio durante la costruzione. Ne deriva la necessità di indicare chiaramente gli impegni assunti dall’assicurato in tema di RM e circoscrivere gli effetti che possono derivarne sul piano contrattuale.
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3) Dati Statistici Purtroppo non disponiamo di dati in merito agli effetti economici delle attività di RM nel settore dei rischi di costruzione. Risulta, tuttavia, da indicazioni attendibili provenienti dal mondo assicurativo ed imprenditoriale, che i benefici, in termini di riduzione di costi e rispetto dei tempi, possono considerarsi rilevanti. 4) Finanziamento Come accennato precedentemente, il costo del servizio di RM richiede l’approntamento di mezzi finanziari adeguati.Tali mezzi vengono, solitamente, incorporati nel premio assicurativo ma con esposizione specifica delle attività previste dal programma, delle persone coinvolte e dei benefici attesi. La condivisione di oneri e potenziali vantaggi si traduce, sul versante del premio di polizza, in una appropriata riduzione ed, in taluni casi, costituisce una condizione necessaria per l’ottenimento di un ‘adeguata copertura assicurativa del rischio. Di norma, il costo del programma di RM e le relative attività di L/P vengono ripartiti fra tutti i soggetti interessati al buon esito del progetto (committente, imprese di costruzione, fornitori, assicuratori, riassicuratori, ecc). 5) Competenza Tecnica La squadra di RM dovrà possedere elevate qualità sia per competenza tecnica sia per capacità di comunicazione con il cliente ed i suoi rappresentanti in cantiere. Dall’insieme di queste qualità dipenderà, in larga misura, il successo del programma di RM. 6) Esempi di Clausole Il mercato assicurativo tecnologico ha elaborato alcuni testi di clausole che, inseriti nel corpo delle polizze di costruzione, mirano a regolare i rapporti contrattuali tra assicuratore ed assicurato. Data l’importanza del processo di RM ed i riflessi della sua corretta applicazione sulla situazione di rischio, una chiara esposizione degli obblighi delle parti risulta essenziale: a) Clausola “Monitoraggio del Rischio” Si prende atto che il piano di monitoraggio del rischio e la sua puntuale esecuzione costituiscono
un obbligo per le parti. Nel caso in cui tale obbligo non sia adempiuto, si conviene di considerare l’inadempimento come aggravamento di rischio. Il perito incaricato dagli assicuratori ha il diritto di svolgere il suo mandato, in tempi e modi ragionevoli, presso il cantiere/i assicurati con la presente polizza. Tale diritto si estende alla visione di documenti pertinenti al progetto ovunque essi si trovino. Nel caso in cui si verifichi un sinistro la cui causa sia riconducibile alla mancata applicazione dei suggerimenti tecnici forniti dal perito, il danno si considererà prevedibile. b) Clausola “Programma di RM” La validità della garanzia prestata con la presente polizza è subordinata alla condizione che il programma di RM concordato fra le parti sia correttamente ed integralmente applicato. La mancata applicazione di tale programma sarà considerata, ai fini della presente polizza, aggravamento di rischio. 15. PROGRAMMA DI RISK MANAGEMENT 1) Il programma di RM verrà concordato tra la compagnia cedente ed il riassicuratore “leader”. 2) Il programma di RM presenta la seguente ampiezza e contenuti: - incontri preparatori con l’assicurato, il tecnico incaricato e gli assicuratori; - visite in cantiere del tecnico incaricato sulla base del programma cronologico; - monitoraggio degli stati di avanzamento e pratica attuazione dei suggerimenti forniti dal tecnico. 3) L’assicurato si impegna a fornire piena collaborazione per la buona riuscita del programma di RM., in particolare, per il monitoraggio degli stati di avanzamento e dell’attuazione dei suggerimenti / prescrizioni contenuti nel programma medesimo. Il tecnico non potrà prendere alcuna decisione riguardo ad aspetti attinenti la copertura assicurativa ed i rapporti commerciali. Ugo Pino (Segue nel prossimo numero)
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Anno 2, Numero I - Marzo/Giugno 2011
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE ASSICURATIVA Segreteria di redazione: Erica Torre Via Roma 8a, 16121 Genova - Tel. 010 5446410 - Fax 010 587898 E-mail
[email protected] - www.gruppolercari.com
Hanno collaborato a questo numero di “Cult” (in ordine alfabetico): Ugo Pino, Ernesto Rovatti
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NEWS
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Prossimamente Cult avrà una propria pagina web e all’interno della stessa verranno presentati tutti i nostri “incontri culturali a tema” con il relativo calendario. Lercari Cult verrà quindi ad essere un importante punto culturale di riferimento.